Patologie causate dal lavoro o da errate abitudini di vita?

Se n’è occupata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 37762/2013, affrontando il tema della cosiddette patologie multifattoriali

Una malattia riscontrata sui lavoratori è determinata dai fattori di rischio lavorativo ai quali sono espositi o (anche) da altre cause extra lavorative?
Quesito di non poco conto, nel momento in cui un giudice deve accertare la responsabilità del datore di lavoro rispetto all’insorgenza di particolari patologie.
Se n’è occupata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 37762/2013, affrontando il tema della cosiddette patologie multifattoriali (di solito di tipo tumorale), sulle quali i giudici sono chiamati a una sorta di complicato esame “chirurgico” cercando di scindere le responsabilità dell’impresa e quelle del lavoratore.

Il fatto
Ad alcuni operai espositi a vapori tossici di cromo esavalente vengono riscontrate neoplasie polmonari. Partono i procedimenti a carico di presidente, amministratore delegato e dirigente del reparto cromatura di un’azienda galvanica, accusati di condotte omissive, in violazione a specifiche norme di prevenzione antinfortunistica. In sostanza, l’accusa verte sul fatto che gli imputati non avrebbero adottato provvedimenti atti a impedire o a ridurre lo sviluppo dei vapori tossici. In primo grado, gli imputati vengono assolti, in quanto il collegio giudicante non ha potuto escludere – dal punto di vista strettamente scientifico – che le patologie fossero state causate da altri fattori cancerogeni, ovvero il fumo di tabacco al quale gli operai si erano volontariamente sottoposti.

Il fronte si ribalta in secondo grado, con conferma in Cassazione: gli imputati vengono condannati. La motivazione della Cassazione si basa su due pilastri: i dati statistici e altro materiale probatorio.

Dati statistici

  • l’accertata azione cancerogena del cromo esavalente sull’organismo umano;
  • l’indagine epidemiologica ha evidenziato un eccesso di mortalità presso la “coorte” dei lavoratori dell’azienda rispetto ai decessi attesi sulla popolazione generale di riferimento.

Altro materiale probatorio

  • le mansioni lavorative degli addetti al reparto cromatura;
  • la durata dell’esposizione alla sostanza cancerogena e il superamento dei valori soglia di assorbimento e concentrazione ricavabile dai dati obiettivi disponibili;
  • la maggior compatibilità dell’istotipo del carcinoma polmonare in concreto riscontrato con una neoplasia cromo correlata.

Un ampio articolo di commento di Angelo Merlin (M&T, avvocati penalisti per l’impresa), da cui è tratta questa sintesi, è pubblicato su Ambiente&Sicurezza 1/2015 (“Sui tumori professionali, quale nesso di casualità nelle patologie multifattoriali?”).

 

Ti è piaciuto questo articolo?  Per abbonarti alla rivista, clicca qui: Abbonamenti on line

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome