Paur: quale documentazione serve per indire la conferenza dei servizi?

Paur: quale documentazione
Il tema al centro di un interpello ambientale della Provincia di Lecco

Paur: quale documentazione serve per indire la conferenza dei servizi? Questo l'oggetto dell'interpello ambientale della Provincia di Lecco 22 marzo 2024, n. 55692.

In particolare, viene richiamato un progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, D.Lgs. n. 50/2016 per il quale, alla luce della nuova formulazione del livello progettuale di cui all’art. 41, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023, si chiede se sia corretto fare riferimento al livello di approfondimento a oggi previsto da quest'ultimo decreto.

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Di seguito il testo dell'interpello e del parere del Mase.

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Interpello ambientale della Provincia di Lecco 22 marzo 2024, n. 55692

Oggetto: Interpello ambientale, ai sensi dell’art. 3 septies del d.lgs. 152/2006, in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 26 bis del d.lgs 152/2006 inerente alla fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Ai sensi della normativa citata in oggetto, le Province possono inviare a codesto Ministero istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale.

In particolare, il presente quesito è posto al fine di chiarire il livello della documentazione progettuale che deve essere presentata all’autorità competente ai fini dell’indizione della conferenza dei servizi preliminare per la fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale, disciplinato dall’art. 26-bis del d.lgs. 152/2006[1]Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, i seguenti documenti: a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale; b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50..

Secondo tale disposizione normativa, ai fini della fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale, la documentazione progettuale che il proponente deve trasmettere all’autorità competente deve avere “un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

L’art. 226 del d.lgs. 36/2023 ha abrogato il d.lgs. 50/2016, con decorrenza dal 1°luglio 2023; La nuova formulazione del progetto di fattibilità tecnico economica prevede contenuti diversi (per molti aspetti più approfonditi) rispetto al medesimo livello progettuale di cui al previgente d.lgs. 50/2016 (cfr. art. 41 – comma 6 del d.lgs. 36/2023 e Sezione II dell’Allegato I.7).

Alla luce di quanto sopra esposto, vista l’attuale formulazione di cui al punto 1b dell’art. 26- bis del d.lgs. 152/2006, si chiede se sia corretto fare riferimento al livello di approfondimento ad oggi previsto dal d.lgs. 36/2023 per il progetto di fattibilità tecnico economica ai fini dell’espletamento della fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale, considerato che tale livello progettuale sembrerebbe eccessivamente dettagliato rispetto alla finalità della Conferenza preliminare di cui al citato art. 26-bis, richiedendo approfondimenti progettuali prematuri per una fase preliminare e che nell’abrogato d.lgs. 50/2016 risultavano propri di un livello progettuale definitivo.

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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 19 aprile 2024, n. 74828

Oggetto: Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies d. lgs 152/2006. Interpretazione dell’art. 26-bis del d. lgs. 152/2006 inerente alla fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale. Rif. vs nota prot. 16884/2024

Con la nota in oggetto, acquisita al protocollo MASE/55692 del 22.03.2024, codesta Provincia ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/2006, chiedendo alla scrivente un parere in merito “al livello della documentazione progettuale che deve essere presentata all’autorità competente ai fini dell’indizione della conferenza dei servizi preliminare per la fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale, disciplinato dall’art. 26-bis del d.lgs. 152/2006”.

In particolare – stante il richiamo contenuto nel citato articolo 26-bis comma 1 lett. b) ad un “progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e, alla luce della nuova formulazione del suddetto livello progettuale, introdotta dall’art. 41 comma 6 del d. lgs 31 marzo 2023, n. 36 – si chiede se sia corretto fare riferimento al livello di approfondimento ad oggi previsto nel decreto da ultimo citato.

Il d. lgs 36/2023, in vigore dal 1° luglio 2023, ha abrogato le disposizioni contenute nel d. lgs. 50/2016 e ha previsto che la progettazione possa articolarsi in due soli livelli di approfondimento tecnico: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Pertanto, il richiamo contenuto nell’art. 26-bis, in virtù del principio tempus regit actum, si ritiene riferito alle nuove previsioni normative.

A tal riguardo giova evidenziare che, sebbene i contenuti del progetto di fattibilità tecnico economica, come indicati dell’allegato I.7, siano diversi rispetto alle previgenti diposizioni, dal raffronto tra il comma 1 dell’articolo 41 del nuovo codice e il comma 1 dell’articolo 23 dell’abrogato d.lgs. n. 50/2016, si evince che le finalità che devono essere assicurate sono comuni a tutti i livelli di progettazione, seppure con un diverso livello di approfondimento.

Per quanto d’interesse in questa sede, in linea con succitate finalità, la fase preliminare al provvedimento unico regionale, per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, costituisce uno strumento di importante agevolazione della successiva procedura di PAUR, in quanto consente di avviare tale verifica ambientale avendo già concordato con i soggetti competenti modalità e tematiche da approfondire.

Infatti, le determinazioni assunte in sede di conferenza preliminare possono essere modificate, in sede di PAUR, soltanto in presenza di “elementi significativi emersi nel successivo procedimento”, da motivarsi specificatamente.

Note   [ + ]

1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, i seguenti documenti: a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale; b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

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