Percolato da discarica: il Mase ha presentato un quesito alla direzione generale ambiente, conformità, governance e sostegno agli stati membri della Commissione europea.
In particolare, due sono stati i punti della domanda:
- è possibile gestire il percolato prodotto dalle discariche mediante il ricircolo dello stesso sul corpo rifiuti?
- È possibile prevedere la reimmissione diretta nel corpo della discarica del concentrato ottenuto dal trattamento di filtrazione del percolato o se è necessaria, prima della reimmissione, la caratterizzazione di base nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti per la specifica categoria di discarica del rifiuto ottenuto dal trattamento di filtrazione?
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Di seguito i testi dell'interpello ministeriale e della risposta della Commissione.
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Quesito del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 10 novembre 2023, n. 181752
Oggetto: gestione del percolato prodotto dalle discariche – Quesito
A livello nazionale la gestione delle discariche è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 36 del 2003, modificato dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121 in attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE.
Il richiamato Decreto Legislativo n. 36 del 2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.121/2020, definisce, alla lettera m) dell’art. 2 il percolato come “qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa” e, ai fini della corretta gestione dello stesso, con riferimento alle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, al paragrafo 2.3 dell’Allegato 1, dispone che:
- il percolato ed eventuali acque di ruscellamento diretto sul corpo dei rifiuti devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica (gestione e post-gestione), secondo quanto stabilito nell'autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto;
- il percolato prodotto dalla discarica e le acque raccolte devono essere preferibilmente trattati in loco in impianti tecnicamente idonei. Qualora particolari condizioni tecniche impediscano o non rendano ottimale tale soluzione, il percolato potrà essere conferito ad idonei impianti di trattamento, autorizzati ai sensi della vigente disciplina sui rifiuti o, in alternativa, dopo idoneo trattamento, recapitato in fognatura nel rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall'ente gestore. La soluzione individuata per la gestione del percolato e per le acque di ruscellamento sul corpo rifiuti deve essere contenuta nell'istanza ed indicata nell'atto autorizzativo dell'impianto.
La disciplina europea, con particolare riferimento alla direttiva discariche 1999/31/CE come modificata dalla direttiva 2018/850/UE, al paragrafo 2 dell’allegato 1, in merito al controllo delle acque e alla gestione del colaticcio, prevede che in relazione alle caratteristiche della discarica e alle condizioni meteorologiche vengano adottate misure adeguate per raccogliere le acque e il colaticcio contaminati e trattare gli stessi affinché raggiungano la qualità richiesta per poter essere scaricati.
A seguito dell’adozione del Decreto Legislativo n.121/2020 giungono, da numerose amministrazioni e da diversi settori produttivi, quesiti volti a sapere se è possibile prevedere, negli atti autorizzativi degli impianti di discarica, soluzioni mirate a ricircolare sul corpo rifiuti il percolato prodotto dagli impianti e/o se è possibile gestire lo stesso mediante la reimmissione nel corpo della discarica del concentrato del percolato, ottenuto, in genere, dopo un preliminare trattamento di filtrazione.
Al fine di fornire indicazioni coerenti con la disciplina comunitaria, si ritiene pertanto necessario sottoporre alle strutture della Commissione il seguente quesito:
se, in base alla disciplina europea:
a- è possibile gestire il percolato prodotto dalle discariche mediante il ricircolo dello stesso sul corpo rifiuti,
b- è possibile prevedere la reimmissione diretta nel corpo della discarica del concentrato ottenuto dal trattamento di filtrazione del percolato o se è necessaria, prima della reimmissione, la caratterizzazione di base nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti per la specifica categoria di discarica del rifiuto ottenuto dal trattamento di filtrazione.
Si ringrazia per l’attenzione e si segnala l’estrema urgenza.
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Parere della direzione generale ambiente, conformità, governance e sostegno agli stati membri della Commissione europea 21 marzo 2024, n. 8588800
Con lettera n° 01811752 del 10 novembre 2023, il Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha richiesto ai servizi della Commissione di fornire indicazioni sulla compatibilità con la disciplina comunitaria delle seguenti soluzioni mirate a gestire il percolato prodotto dalle discariche:
a- è possibile gestire il percolato prodotto dalle discariche mediante il ricircolo dello stesso sul corpo rifiuti?
b- è possibile prevedere la reimmissione diretta nel corpo della discarica del concentrato ottenuto dal trattamento di filtrazione del percolato o se è necessaria, prima della reimmissione, la caratterizzazione di base nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti per la specifica categoria di discarica del rifiuto ottenuto dal trattamento di filtrazione?
Con riserva dell'interpretazione della Corte di giustizia, la quale è l'unica a poter fornire un'interpretazione giuridicamente vincolante degli atti emanati dal Consiglio e dal Parlamento, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
La direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti[1]Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1–19 ., definisce al suo articolo 2 “Definizioni”, lettera (i) il “colaticcio”, o percolato, come “qualsiasi liquido che coli attraverso i rifiuti depositati e sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa”. La Direttiva non vieta esplicitamente la reintroduzione del colaticcio nel corpo dei rifiuti. Tuttavia, il suo articolo 5, paragrafo 3, lettera a) esclude la possibilità per gli Stati Membri di ammettere in discarica i rifiuti liquidi. Pertanto, qualsiasi scenario di reintroduzione del colaticcio nel corpo della discarica deve considerare il colaticcio come tale e non come rifiuto.
La gestione del colaticcio rientra nelle disposizioni dell'Allegato I, che stabilisce quanto segue:
2. Controllo delle acque e gestione del colaticcio.
In relazione alle caratteristiche della discarica e alle condizioni meteorologiche vengono adottate misure adeguate per:
– limitare la quantità di acqua proveniente dalle precipitazioni che penetra nel corpo della discarica;
– impedire che le acque superficiali e/o freatiche entrino nei rifiuti collocati nella discarica;
– raccogliere le acque e il colaticcio contaminati. L'autorità competente può decidere che la presente disposizione non si applica nel caso in cui una valutazione in base all'esame dell'ubicazione della discarica e dei rifiuti da ammettere dimostri che la discarica stessa non costituisca un potenziale rischio ecologico;
– trattare le acque e il colaticcio contaminati raccolti nella discarica affinché raggiungano la qualità richiesta per poter essere scaricati.
Le suddette disposizioni possono non applicarsi alle discariche di rifiuti inerti.
3. Protezione del terreno e delle acque
(...)
3.3. La barriera geologica sopra descritta dev'essere accompagnata da un sistema di raccolta e di impermeabilizzazione del colaticcio attivo conformemente ai seguenti principi, in modo da assicurare che l'accumulo di colaticcio alla base della discarica sia ridotto al minimo:
Gli Stati membri possono fissare requisiti generali o specifici per le discariche di rifiuti inerti e per le modalità tecniche sopra menzionate.
Se l'autorità competente, considerati i possibili rischi ecologici, giunge alla conclusione che è necessario evitare la formazione del colaticcio, può prescrivere un'impermeabilizzazione di superficie. Raccomandazioni per l'impermeabilizzazione di superficie:
3.4. Se, in base ad una valutazione dei rischi ambientali tenuto conto, in particolare, della direttiva 80/68/CEE, l'autorità competente ha deciso, a norma del punto 2 («Controllo delle acque e gestione del colaticcio»), che la raccolta e il trattamento del colaticcio non sono necessari o se si è accertato che la discarica non presenta rischi potenziali per il terreno, le acque freatiche o le acque superficiali, i requisiti di cui ai punti 3.2 e 3.3 possono essere ridotti in conseguenza. In caso di discariche per rifiuti inerti, questi requisiti possono essere adattati dalla normativa nazionale.
Inoltre, l’Allegato III della Direttiva sulle discariche, in combinato disposto con l'articolo 13, lettera d)[2]L'articolo 13, lettera d) prevede che il gestore del sito è responsabile del monitoraggio e dell'analisi del colaticcio proveniente dal sito anche dopo la chiusura della discarica., stabilisce quanto segue in merito al controllo del colaticcio:
3. Dati sulle emissioni: controllo delle acque, del colaticcio e dei gas
Qualora fossero presenti colaticcio e acqua superficiale i campioni devono essere prelevati in punti rappresentativi. Il campionamento e la misurazione (volume e composizione) del colaticcio devono essere eseguiti separatamente in ciascun punto in cui il colaticcio fuoriesce dall'area. Riferimento: General guidelines on sampling technology, ISO 5667-2 (1991).
(...)
Per il controllo del colaticcio e dell'acqua viene prelevato un campione rappresentativo della composizione media.
Da quanto sopra si evince che il volume del colaticcio va misurato su base mensile durante la fase operativa della discarica e su base semestrale dopo la sua chiusura. Similmente, la composizione del colaticcio deve essere monitorata su base trimestrale durante il funzionamento e ogni sei mesi dopo la chiusura della discarica. I parametri da misurare e le sostanze da analizzare vanno identificati in base alla composizione dei rifiuti.
Per quanto riguarda la richiesta specifica del Ministero, la Commissione non può rispondere con precisione in quanto non sono state fornite informazioni specifiche sulle discariche interessate (numero, tipo di rifiuti trattati, anzianità e ubicazione), né sul tipo di trattamento a cui sarà sottoposto il percolato.
Tuttavia, mi preme sottolineare due punti importanti:
(i) se il percolato viene reintrodotto senza trattamento preliminare, i sali, i metalli pesanti e l'azoto potrebbero accumularsi nel liquido ricircolato e a un certo punto inibire il processo di biodegradazione all'interno del corpo della discarica;
(ii) il ricircolo di liquidi nel corpo di una discarica può compromettere la stabilità e il comportamento di assestamento del sito, causando problemi come le frane.
Pertanto, alla luce dei suddetti requisiti legali e sulla base del principio di precauzione, i servizi della Commissione raccomandano che per ogni discarica, dopo uno studio approfondito delle sue caratteristiche specifiche, le autorità italiane richiedano, tramite l’autorizzazione della discarica, che il percolato, se reintrodotto nel corpo della discarica, venga preventivamente trattato per filtrare, come minimo, metalli pesanti, sali e azoto.
In questi casi, i servizi della Commissione confidano che le autorità competenti garantiranno che il volume e la composizione del percolato e il comportamento di assestamento del livello del corpo della discarica (allegato III, punto 5.2 della Direttiva sulle discariche) siano debitamente controllati e monitorati in linea con l'articolo 12 (a) e l'articolo 13 (d) della Direttiva per quanto riguarda rispettivamente la fase operativa e quella successiva alla chiusura.
Note
1. | ↑ | Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1–19 . |
2. | ↑ | L'articolo 13, lettera d) prevede che il gestore del sito è responsabile del monitoraggio e dell'analisi del colaticcio proveniente dal sito anche dopo la chiusura della discarica. |