Piani emergenza interna: le forme di consultazione

Il D.M. n. 138/2016 si applica si applica ai cosiddetti stabilimenti "di soglia superiore" e riguarda anche il personale di imprese subappaltatrici

Definite le forme di consultazione del personale per i piani di emergenza interna (PEI) relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose di cui al D.Lgs. n. 105/2016. In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 giugno 2016, n. 138 si applica ai cosiddetti stabilimenti "di soglia superiore", nei quali le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle soglie indicate all'Allegato 1 al D.Lgs. n. 105/2016. Il provvedimento riguarda anche il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, coinvolte nella predisposizione, nella revisione e nell'aggiornamento del PEI.

A seguire il testo integrale del D.M. n. 138/2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 giugno 2016, n. 138 

Regolamento recante la disciplina delle forme di  consultazione,  sui

piani di emergenza interna (PEI),  del  personale  che  lavora  nello

stabilimento,  ai  sensi  dell'articolo  20,  comma  5,  del  decreto

legislativo 26 giugno 2015, n. 105. (16G00149)

in Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 2016, n. 170

 Vigente al: 6-8-2016 



  Visto l'articolo 117 della Costituzione;

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  in  materia  di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

  Visto il decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  recante

recepimento della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo  e  del

Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo  di  incidenti

rilevanti  connessi  con  sostanze  pericolose,  e,  in  particolare,

l'articolo 20, comma 5, che prevede che il Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri

dell'interno, della salute, dello sviluppo economico e  d'intesa  con

la Conferenza unificata, disciplina le  forme  di  consultazione  del

personale che lavora nello stabilimento  relativamente  al  piano  di

emergenza  interna,   con   regolamento   da   adottarsi   ai   sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1998, n. 400;

  Visto l'articolo 32, comma 2, del  decreto  legislativo  26  giugno

2015, n. 105, che prevede, tra  l'altro,  che,  fino  all'entrata  in

vigore del decreto di cui all'articolo 20, comma 5, si  applicano  le

disposizioni recate dall'allegato F al decreto legislativo medesimo;

  Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, di cui  al  decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 gennaio 2016;

  Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 5 maggio 2016;

  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a

norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,

con nota prot. n. 0010482 del 12 maggio 2016;


                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

                        Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi  dell'articolo  20,

comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le forme  di

consultazione del personale che lavora negli stabilimenti  di  soglia

superiore, compreso il personale di imprese subappaltatrici  a  lungo

termine, che il gestore attua  per  procedere  alla  predisposizione,

alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza interna, di

seguito PEI.

  2. L'obbligo  di  consultazione  del  personale  che  lavora  nello

stabilimento, compreso il  personale  di  imprese  subappaltatrici  a

lungo termine,  riguarda  la  stesura  iniziale  del  PEI  nonche'  i

successivi aggiornamenti e revisioni.


                               Art. 2

                              Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di

«stabilimento», «stabilimento di soglia superiore» e «gestore» di cui

all'articolo 3 del  decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,

nonche' la seguente:

    1) per «personale che lavora nello stabilimento»  si  intende  il

personale che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge

un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di

lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,  anche  al  solo

fine  di  apprendere  un  mestiere,  un'arte   o   una   professione,

all'interno  dello  stabilimento.  Al  personale  cosi'  definito  e'

equiparato il personale alle dipendenze di terzi o autonomo preposto,

anche occasionalmente, all'esercizio, alla manutenzione,  ai  servizi

generali o agli interventi d'emergenza o  ad  operazioni  connesse  a

tali attivita' o che accede allo  stabilimento  per  qualsiasi  altro

motivo di lavoro.

                               Art. 3

                 Forme di consultazione del personale

                    che lavora nello stabilimento

  1. Il gestore consulta il personale che lavora  nello  stabilimento

tramite i rappresentanti dei lavoratori  per  la  sicurezza,  di  cui

all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

  2. Ai fini della consultazione, il gestore mette a disposizione dei

rappresentanti dei  lavoratori  per  la  sicurezza,  almeno  quindici

giorni  prima  dell'incontro  di  cui  al  comma   3,   le   seguenti

informazioni:

    a)  gli  elementi  dell'analisi  dei  rischi  utilizzati  per  la

predisposizione del PEI;

    b) la versione in bozza del PEI;

    c) le azioni previste per la formazione  specifica  di  tutto  il

personale coinvolto nella pianificazione  dell'emergenza  che  lavora

nello stabilimento, compreso  il  personale  interessato  di  imprese

subappaltatrici;

    d) ogni  altro  elemento  utile  alla  comprensione  del  PEI  e,

comunque, ogni documento rilevante.

  3. Prima di adottare, rivedere o aggiornare il PEI, il gestore o  i

suoi rappresentanti incontrano i rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza. Dell'incontro e' redatto apposito verbale,  che  e'  parte

integrante del  PEI,  ed  e'  depositato  presso  lo  stabilimento  a

disposizione delle autorita' competenti di cui agli articoli 10 e  27

del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

  4. I rappresentanti dei lavoratori  per  la  sicurezza,  nel  corso

dell'incontro di cui al comma 3,  possono  formulare  osservazioni  o

proposte sulla versione in bozza del  PEI,  delle  quali  il  gestore

tiene conto e ne mantiene apposita registrazione nel verbale  di  cui

al comma 3 medesimo.

                               Art. 4

                          Disposizioni finali

  1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto  legislativo  26

giugno 2015, n. 105, dalla data di entrata  in  vigore  del  presente

regolamento non trova piu'  applicazione  l'allegato  F  allo  stesso

decreto legislativo.

  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'

inserito  nella  Raccolta  degli  atti  normativi  della   Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo

osservare.

Allegati

D.M. n. 138/2016

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