Definite le forme di consultazione del personale per i piani di emergenza interna (PEI) relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose di cui al D.Lgs. n. 105/2016. In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 giugno 2016, n. 138 si applica ai cosiddetti stabilimenti "di soglia superiore", nei quali le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle soglie indicate all'Allegato 1 al D.Lgs. n. 105/2016. Il provvedimento riguarda anche il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, coinvolte nella predisposizione, nella revisione e nell'aggiornamento del PEI.
A seguire il testo integrale del D.M. n. 138/2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 giugno 2016, n. 138 Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. (16G00149) in Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 2016, n. 170 Vigente al: 6-8-2016 Visto l'articolo 117 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante recepimento della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, e, in particolare, l'articolo 20, comma 5, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute, dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza unificata, disciplina le forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento relativamente al piano di emergenza interna, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1998, n. 400; Visto l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, che prevede, tra l'altro, che, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 20, comma 5, si applicano le disposizioni recate dall'allegato F al decreto legislativo medesimo; Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 gennaio 2016; Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 5 maggio 2016; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 0010482 del 12 maggio 2016; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le forme di consultazione del personale che lavora negli stabilimenti di soglia superiore, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, che il gestore attua per procedere alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza interna, di seguito PEI. 2. L'obbligo di consultazione del personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, riguarda la stesura iniziale del PEI nonche' i successivi aggiornamenti e revisioni. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di «stabilimento», «stabilimento di soglia superiore» e «gestore» di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonche' la seguente: 1) per «personale che lavora nello stabilimento» si intende il personale che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, all'interno dello stabilimento. Al personale cosi' definito e' equiparato il personale alle dipendenze di terzi o autonomo preposto, anche occasionalmente, all'esercizio, alla manutenzione, ai servizi generali o agli interventi d'emergenza o ad operazioni connesse a tali attivita' o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro. Art. 3 Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento 1. Il gestore consulta il personale che lavora nello stabilimento tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 2. Ai fini della consultazione, il gestore mette a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, almeno quindici giorni prima dell'incontro di cui al comma 3, le seguenti informazioni: a) gli elementi dell'analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione del PEI; b) la versione in bozza del PEI; c) le azioni previste per la formazione specifica di tutto il personale coinvolto nella pianificazione dell'emergenza che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici; d) ogni altro elemento utile alla comprensione del PEI e, comunque, ogni documento rilevante. 3. Prima di adottare, rivedere o aggiornare il PEI, il gestore o i suoi rappresentanti incontrano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Dell'incontro e' redatto apposito verbale, che e' parte integrante del PEI, ed e' depositato presso lo stabilimento a disposizione delle autorita' competenti di cui agli articoli 10 e 27 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. 4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel corso dell'incontro di cui al comma 3, possono formulare osservazioni o proposte sulla versione in bozza del PEI, delle quali il gestore tiene conto e ne mantiene apposita registrazione nel verbale di cui al comma 3 medesimo. Art. 4 Disposizioni finali 1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trova piu' applicazione l'allegato F allo stesso decreto legislativo. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.