Piani forestali: definiti i criteri minimi con la pubblicazione del decreto ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021 in Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2021, n. 289.
Le disposizioni riguardano:
- i piani forestali di indirizzo territoriale;
- il piano di gestione forestale;
- gli strumenti equivalenti;
- gli elaborati cartografici.
Leggi qui criteri minimi per le opere idraulico-forestali
Di seguito il testo integrale del decreto ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021.
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Decreto ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021
Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per
l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei
piani di gestione forestale. (21A07076)
(Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2021, n.289)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA CULTURA
e
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo
e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali», e, in particolare,
l'art. 3, comma 2, lettera b) e l'art. 6, comma 7, che prevede la
definizione di «apposite disposizioni per la definizione dei criteri
minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo
territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale, o
strumenti equivalenti, di cui al comma 6, al fine di armonizzare le
informazioni e permetterne una informatizzazione su scala nazionale»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,
n. 31, concernente «Regolamento recante individuazione degli
interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a
procedura autorizzatoria semplificata»;
Vista la Strategia nazionale Mite per la biodiversita' del 2010 che
al punto 5 - Foreste evidenzia e condivide le finalita' previste nel
Programma quadro per il settore forestale che saranno confermate
dalla Strategia forestale nazionale prevista dal decreto legislativo
3 aprile 2018, n. 34, ed evidenzia una carenza di coordinamento tra
gli interventi previsti negli strumenti di pianificazione forestale,
gli indirizzi disposti dagli strumenti di programmazione e le misure
di sostegno dello sviluppo rurale, da superare;
Vista la Strategia forestale dell'Unione europea (Comunicazione
della Commissione europea al Parlamento europeo del 20 settembre 2013
«Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e
il settore forestale») che evidenzia l'importanza della
pianificazione forestale;
Vista la Strategia UE 2020 e la Strategia 2030 per la biodiversita'
(Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo del 20
maggio 2020 «Riportare la natura nelle nostre vite») che evidenzia
l'importanza della pianificazione forestale;
Viste le leggi nazionali di ratifica degli accordi e delle
convenzioni internazionali in materia di cambiamenti climatici,
biodiversita', desertificazione e sviluppo sostenibile, richiamati
anche nel decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli
stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i
compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle
Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella
delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante
organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132», come modificato e integrato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300
concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del sopra citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri»;
Considerata l'attivita' di concertazione realizzata nel Tavolo di
filiera del legno, istituito con decreto ministeriale 14 settembre
2018, n. 8746, e nel Tavolo di concertazione permanente del settore
forestale, istituito con decreto ministeriale 26 giugno 2019, n.
6792;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri»;
Acquisito il concerto del Ministero della transizione ecologica con
nota prot. n. 15619 del 1° settembre 2020;
Vista la nota prot. 33256 del 16 dicembre 2020 del Ministero della
cultura, con la quale si e' espresso l'assenso, con condizioni, per
l'ulteriore corso del provvedimento;
Acquisita in data 17 dicembre 2020, repertorio atti n. 223/CSR,
l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la nota del Ministero della cultura, prot. n. 7515 dell'11
marzo 2021, con la quale e' stata rappresentata la necessita' di
apportare al testo del provvedimento le modifiche necessarie a
renderlo coerente con quanto comunicato con la nota prot. 33256 del
16 dicembre 2020 e condiviso nelle riunioni presso il Dipartimento
degli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio
dei ministri del 27 luglio 2021 e del 3 agosto 2021;
Preso atto del parere del Ministero della cultura comunicato con
nota n. 27184 del 29 settembre 2021;
Acquisito nuovamente il concerto del Ministero della transizione
ecologica con nota prot. n. 21290 del 5 ottobre 2020;
Acquisita in data 7 ottobre 2021, l'intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano;
Decreta:
Art. 1
Criteri minimi nazionali
1. Con il presente decreto sono definiti i criteri minimi nazionali
per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e
dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti, di cui
all'art. 6, commi 3 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.
34, in attuazione degli strumenti di programmazione a scala nazionale
(Strategia forestale nazionale) e regionale (Programmi forestali
regionali) previsti al comma 1 e comma 2.
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che
provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dei
rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
Art. 2
Finalita'
1. Le disposizioni del presente decreto delineano i contenuti
minimi nazionali delle modalita' di redazione degli strumenti di
pianificazione delle risorse forestali e silvo-pastorali nazionali
previsti all'art. 6, commi 3 e 6, del decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34, al fine di armonizzare le informazioni e permetterne
l'archiviazione informatica con modalita' uniformi e interoperabili a
scala nazionale.
2. La pianificazione forestale, come definita dall'art. 6 del
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, individua le modalita' di
gestione sostenibile delle risorse forestali e silvo-pastorali di un
determinato territorio nel breve e lungo periodo, sulla base di un
quadro conoscitivo che tenga conto dei fattori ambientali,
paesaggistici, sociali ed economici, con l'obiettivo di tutelare e
valorizzare le funzioni protettive, economiche, ecologiche,
naturalistiche, paesaggistiche e socioculturali del patrimonio
forestale e silvo-pastorale. La pianificazione si articola a scala
territoriale, con il piano forestale di indirizzo territoriale, e a
scala aziendale o di piu' aziende riunite anche ai soli fini
pianificatori, con il piano di gestione forestale o con strumenti
equivalenti.
3. Il presente decreto si applica ai nuovi piani e in occasione
delle revisioni di piani esistenti, il cui incarico di
predisposizione e' affidato successivamente alla sua entrata in
vigore e all'approvazione dell'atto previsto all'art. 6, comma 2.
4. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle
rispettive esigenze e caratteristiche ecologiche e socio-economiche,
possono integrare i criteri minimi con ulteriori disposizioni,
purche' non venga diminuito il livello di tutela e conservazione
delle foreste, intese come presidio fondamentale della qualita' della
vita.
5. La definizione di gestione forestale utilizzata nel presente
decreto sottointende e corrisponde alla gestione forestale
sostenibile, evidenziata nel decreto legislativo 3 aprile 2018, n.
34, nella normativa europea e nelle convenzioni internazionali
recepite dall'Italia.
Art. 3
Disposizioni per i Piani forestali
di indirizzo territoriale
1. Il piano forestale di indirizzo territoriale, di seguito
denominato PFIT, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
3 aprile 2018, n. 34, puo' essere predisposto dalle regioni
nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche
ambientali, paesaggistiche, economico-produttive e/o amministrative;
ove possibile, i limiti geografici seguono i confini amministrativi
dei comuni interessati.
2. Il PFIT e' redatto in conformita' alle disposizioni del
Programma forestale regionale di cui all'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ed e' finalizzato
all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle
risorse silvo-pastorali e all'organizzazione delle attivita'
necessarie alla loro tutela, assicurando la gestione forestale
sostenibile, nonche' a favorire il coordinamento dei piani di
gestione forestale o strumenti equivalenti, di cui all'art. 6, comma
6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
3. Il PFIT ha lo scopo di fornire indirizzi per la gestione nel
medio e lungo periodo delle risorse forestali e silvo-pastorali di
proprieta' pubblica, privata e collettiva e definisce i propri
obiettivi e le proprie finalita' in attuazione della politica
forestale regionale, compatibilmente e in correlazione con gli altri
strumenti pianificatori presenti, sia ambientali sia paesaggistici,
permettendo di evidenziare e valorizzare le vocazioni di ambiti
territoriali relativamente omogenei. Le regioni assicurano il
coinvolgimento degli enti e dei portatori di interessi locali nella
predisposizione dei PFIT secondo quanto disposto all'art. 14 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il PFIT concorre alla redazione dei piani paesaggistici di cui
agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004
n. 42, fatto salvo quanto previsto dall'art. 145 del medesimo decreto
legislativo. In particolare, il PFIT riporta, a scopo ricognitivo, le
superfici boscate ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che sono soggette a tutela ai sensi
dell'art. 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e alle prescrizioni d'uso contenute nei piani
paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto medesimo,
nonche' le superfici boscate soggette a tutela anche ai sensi
dell'art. 136 del medesimo decreto, in presenza di eventuale
dichiarazione di notevole interesse pubblico, con relative
prescrizioni d'uso.
5. Il PFIT recepisce e integra in modo coordinato e attua in
termini tecnico-forestali indirizzi, prescrizioni, vincoli,
indicazioni programmatiche e di pianificazione territoriale derivanti
dagli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale e
ambientale vigenti, in conformita' ai:
a) Piani paesaggistici regionali di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
b) Piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi di cui all'art. 3 della legge 21 novembre
2000, n. 353, compresi gli omonimi piani antincendi boschivi per le
aree protette di cui all'art. 8 della medesima legge;
c) Piani e agli altri strumenti di gestione delle aree protette
nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
nonche' agli obiettivi, alle misure di conservazione e ai piani di
gestione dei siti della Rete Natura 2000, istituita ai sensi della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della
flora e della fauna selvatiche, recepita con decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
d) Piani stralcio per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi
degli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
e) Piani di gestione distrettuali e di bacino di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia
ambientale» di attuazione della direttiva quadro acque 2000/60/CE;
f) Piani per la valutazione e la gestione del rischio di
alluvioni ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49
recante «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»;
g) Piani di gestione dei siti posti sotto la tutela dell'Unesco
ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 77 «Misure speciali di
tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale,
paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio
mondiale.
6. Il PFIT e' assoggettato alla disciplina di valutazione
ambientale strategica ai sensi dall'art. 6 del decreto legislativo
del 3 aprile 2006, n. 152.
7. Il PFIT qualora comprenda la previsione di interventi di
realizzazione o adeguamento della viabilita' forestale al servizio
delle attivita' agrosilvopastorali, approvato per la parte inerente
detta viabilita' previo parere favorevole del Soprintendente
archeologia, belle arti e paesaggio, consente a tali interventi di
beneficiare delle misure di semplificazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
Il PFIT ripartisce le superfici silvo-pastorali ricadenti
all'interno del territorio oggetto di piano in aree omogenee per
destinazione d'uso. Con specifico riferimento alle superfici con
destinazione d'uso a bosco o assimilate a bosco, sono inoltre
individuate le aree colturalmente omogenee per categoria forestale e
tipo colturale, sulla base della classificazione dell'inventario
nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.
8. Per ogni area omogenea il PFIT individua gli indirizzi di
gestione e le priorita' per la tutela, gestione e valorizzazione del
territorio sottoposto a pianificazione, specificando:
a) l'indirizzo di gestione, espresso in termini di funzioni
prevalenti al fine di promuovere la multifunzionalita' del
patrimonio; le principali funzioni prevalenti sono:
a.1) protettiva diretta, come definita all'art. 3, comma 2,
lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ovvero
protezione di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali
quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave
torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;
a.2) naturalistica, per la conservazione della biodiversita' e
la tutela e valorizzazione del paesaggio;
a.3) produttiva;
a.4) sociale e culturale, ovvero con finalita'
turistico-ricreative, artistiche, terapeutiche, scientifiche,
didattiche, educative;
a.5) altre funzioni;
b) gli interventi strutturali e infrastrutturali, compresi
l'adeguamento e la manutenzione della viabilita' forestale e
silvo-pastorale esistente e la localizzazione di quella programmata
per ottimizzare la densita' viaria in relazione all'indirizzo di
gestione;
c) le forme di governo e di trattamento piu' idonee alla tutela e
alla valorizzazione dei boschi, in particolare per la funzione di
protezione diretta e gli interventi finalizzati alla prevenzione
degli incendi boschivi, nonche' allo sviluppo delle filiere forestali
locali;
d) le misure a tutela della biodiversita' per le superfici
ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 e nelle aree protette ai
sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o in altre aree di tutela
naturalistica regionale e nazionale. Inoltre, il Piano puo'
contenere, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della direttiva 92/43/CEE,
le misure di conservazione da adottare nel periodo di validita' dei
PFIT;
e) la specifica normativa d'uso contenuta nei piani paesaggistici
di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di
cui all'art. 136 del medesimo decreto legislativo.
f) le misure di tutela delle aree sensibili, di gestione dei
rischi naturali e di adattamento ai cambiamenti climatici da adottare
nel periodo di validita' del PFIT, in coerenza con gli strumenti
territoriali vigenti per la prevenzione e la mitigazione dei rischi
naturali, quali, a titolo esemplificativo, incendi boschivi,
tempeste, frane, dissesto, valanghe ed alluvioni, ecc., e
l'adattamento ai cambiamenti climatici;
g) le aree potenzialmente utilizzabili per la creazione di nuovi
boschi, anche al fine di creare o potenziare i corridoi ecologici.
9. Il PFIT e' conforme alle previsioni degli strumenti di
pianificazione regionali e in particolare con il Programma forestale
regionale per la individuazione delle fonti di finanziamento
necessarie alla realizzazione degli interventi gestionali e
infrastrutturali programmati. Ove necessario, il PFIT prevede
indirizzi metodologici specifici per la redazione dei piani di
gestione forestale o strumenti equivalenti di cui all'art. 6, comma
6, del decreto legislativo n. 34/2018 nell'ambito del comprensorio
territoriale di competenza.
10. Il PFIT deve essere corredato almeno dalla seguente cartografia
in formato digitale, georiferita e sovrapponibile, con strati
informativi su allestimento cartografico regionale di riferimento,
conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 32:
a) carta di destinazione d'uso del suolo, con valore ricognitivo,
che individui distintamente le aree classificate ai sensi degli
articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e le
aree classificate come bosco ai sensi dalla normativa regionale
vigente; qualora differente, la classificazione tematica per le aree
non boscate e' quella del secondo livello del sistema «Corine Land
Cover». La carta individua, inoltre, le aree potenzialmente oggetto
di ripristino colturale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), e
di ripristino delle attivita' agricole e pastorali di cui all'art. 5,
comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo del 3 aprile 2018,
n. 34.
b) carta dei vincoli gravanti sul territorio oggetto del PFIT,
con valore ricognitivo, comprendente il vincolo idrogeologico di cui
all'art. 1 del regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267, e il
vincolo per altri scopi di cui all'art. 17 del regio decreto
medesimo, il vincolo di bene culturale e paesaggistico di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il vincolo ambientale ai
sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 con relativa zonazione
delle aree protette, la zonazione delle aree della Rete Natura 2000
con relativi habitat di interesse comunitario ove individuati, le
aree a rischio idraulico e idrogeologico o di tutela delle acque;
c) carta delle proprieta' forestali e silvo-pastorali pubbliche e
collettive e degli usi civici;
d) carta delle aree boschive colturalmente omogenee, riportando
per ognuna il principale indirizzo di gestione;
e) carta degli interventi strutturali e infrastrutturali,
compresa la localizzazione della viabilita' forestale e
silvo-pastorale esistente e programmata, classificata secondo quanto
previsto dal decreto ministeriale di attuazione ai sensi dell'art. 9,
comma 2, del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34;
f) carta ricognitiva degli eventuali boschi vetusti e alberi
monumentali presenti nell'area, ai sensi della legge del 14 gennaio
2013, n. 10 e del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34, dei
boschi da seme iscritti al registro regionale dei materiali di base
ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n.
386, nonche' alberi monumentali tutelati ai sensi dell'art. 136,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
g) carta dei boschi di protezione diretta, come definita all'art.
3, comma 2, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,
ovvero protezione di persone, beni e infrastrutture da pericoli
naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali,
lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto.
Art. 4
Disposizioni per il piano di gestione forestale
1. Il piano di gestione forestale, di seguito denominato PGF, di
cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.
34, con riferimento a scala aziendale o di piu' aziende riunite tra
loro anche solo a fini pianificatori, rappresenta uno strumento
fondamentale a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione
sostenibile delle risorse forestali e silvo-pastorali. Il PGF e'
redatto sulla base dei principi, criteri e metodi propri
dell'assestamento forestale da soggetti pubblici e privati, e viene
promosso dalle regioni anche tramite azioni incentivanti, per le
proprieta' pubbliche, private e collettive in attuazione dei
Programmi forestali regionali e in coordinamento con i PFIT ove
esistenti. La durata del PGF puo' indicativamente essere fissata in
un minimo di dieci anni e in un massimo di venti anni. Le regioni
definiscono i tempi e le procedure per l'eventuale verifica
intermedia della sua applicazione e per la revisione, nonche' la
superficie minima per la loro redazione.
2. Il PGF recepisce e integra in modo coordinato e attua in termini
tecnico-forestali indirizzi, prescrizioni, vincoli, indicazioni
programmatiche e di pianificazione territoriale derivanti dagli
strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale e
ambientale vigenti.
3. Il PGF e' costituito almeno dai documenti di seguito descritti:
a) relazione: documento che fornisce una descrizione delle
risorse forestali e silvo-pastorali oggetto di pianificazione.
Vengono definiti gli obiettivi della gestione e sono illustrati i
criteri e metodi di compartimentazione della superficie nelle unita'
base della pianificazione forestale quali la formazione delle
particelle forestali e delle eventuali unita' sovraordinate di
aggregazione delle particelle forestali, nonche' viene fornita la
definizione delle sezioni di pascolo, se presenti. Sono presentate le
modalita' metodologiche e operative per il conseguimento degli
obiettivi gestionali prefissati, nonche' gli eventuali miglioramenti
e interventi strutturali e infrastrutturali programmati nel periodo
di validita' del Piano;
b) prospetto delle unita' di base della pianificazione, registro
particellare, database in cui viene riportata la descrizione delle
unita' di base, particelle o sezioni forestali, delimitate
all'interno dell'area oggetto del PGF. Per ogni particella forestale
vengono indicati:
b.1) codice alfanumerico identificativo;
b.2) superficie totale e superficie a bosco;
b.3) accessibilita', classificata in: a) ben servita; b)
scarsamente servita; c) non servita, secondo i parametri riportati
nell'allegato 1 del presente decreto, di cui costituisce parte
integrante;
b.4) indirizzo di gestione, classificato in termini di funzione
prevalente:
b.4.a) protettiva diretta come definita all'art. 3, comma 2,
lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, ovvero
protezione di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali
quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave
torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;
b.4.b) naturalistica e per la conservazione della
biodiversita';
b.4.c) produttiva;
b.4.d) sociale e culturale ossia finalita' di tipo
turistico-ricreativo, artistico, terapeutico, scientifico, didattico,
educativo;
b.4.e) altre funzioni;
b.5) caratteristiche del soprassuolo: i) tipo forestale,
classificato con riferimento sia alle categorie previste dalle
regioni e riconducibili a quelle dell'inventario nazionale delle
foreste e dei serbatoi forestali di carbonio; ii) composizione
dendrologica; iii) tipo colturale, classificato con riferimento ai
tipi colturali dell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi
forestali di carbonio;
b.6) per i soprassuoli con prevalente indirizzo di gestione
volto alla produzione legnosa: eta' nel caso di soprassuoli coetanei,
o classi di consistenza in caso di soprassuoli disetanei o
irregolari; anno di rilevamento dendrometrico; massa legnosa in piedi
e incremento corrente della massa legnosa nel caso di soprassuoli
governati a fustaia e massa legnosa indicativa nel caso di
soprassuoli governati a ceduo;
b.7) anno dell'ultimo intervento selvicolturale;
b.8) interventi selvicolturali programmati nel periodo di
validita' del PGF;
c) prospetto degli interventi selvicolturali e piano dei tagli,
in cui sono indicati, per singolo anno o gruppo di anni, gli
interventi di taglio programmati nel periodo di validita' del PGF, le
particelle forestali interessate, la superficie oggetto di ciascun
intervento e la massa legnosa che si prevede di asportare in ciascun
intervento;
d) prospetto della gestione pascoliva, in cui sono indicati, per
ciascuna sezione di pascolo, i criteri di gestione e di eventuali
interventi colturali ai fini del miglioramento del cotico erboso,
programmati nel periodo di validita' del PGF;
e) prospetto degli interventi infrastrutturali e di miglioramento
in cui sono indicati, per singolo anno o gruppo di anni, gli
interventi infrastrutturali o i miglioramenti programmati e le
particelle forestali interessate;
f) misure a tutela della biodiversita' per le superfici ricadenti
nelle aree della Rete Natura 2000 e nelle aree protette ai sensi
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dettagliando le eventuali misure
da adottare nel periodo di validita' del PGF e indicando le
particelle forestali interessate;
g) misure di tutela paesaggistica, dettagliando le eventuali
specifiche prescrizioni d'uso contenute nei piani paesaggistici di
cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui
all'art. 136 del medesimo decreto legislativo;
h) misure di tutela delle aree sensibili e per la gestione dei
rischi naturali e l'adattamento ai cambiamenti climatici; vengono
dettagliate, per le particelle forestali interessate, le misure da
adottare nel periodo di validita' del PGF, in coerenza con gli
strumenti territoriali vigenti per la prevenzione e mitigazione dei
rischi naturali e per l'adattamento ai cambiamenti climatici;
4. Il PGF deve essere corredato almeno dalla seguente cartografia
in formato digitale conformemente al modello degli strati informativi
su allestimento cartografico regionale di riferimento previsto dal
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32:
a) carta, con valore ricognitivo, dei vincoli gravanti sulle
superfici oggetto di pianificazione comprendente il vincolo
idrogeologico di cui all'art. 1 del regio decreto del 30 dicembre
1923, n. 3267, e il vincolo per altri scopi di cui all'art. 17 del
regio decreto medesimo, il vincoli di bene culturale e paesaggistico
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il vincolo
ambientale ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la zonazione
delle aree della Rete Natura 2000 con relativi habitat di interesse
comunitario ove individuati, aree a rischio idraulico, idrogeologico
o di tutela delle acque;
b) carta assestamentale delle unita' di base della
pianificazione;
c) carta della viabilita' forestale e silvo-pastorale esistente,
classificata secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di
attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34;
d) carta degli interventi selvicolturali programmati nel periodo
di validita' del PGF;
e) carta degli interventi infrastrutturali e dei miglioramenti
programmati nel periodo di validita' del PGF;
f) carta degli interventi di miglioramento dei pascoli
programmati nel periodo di validita' del PGF;
g) carta catastale delle proprieta'.
5. Le regioni che abbiano adottato PFIT prevedono procedure di
elaborazione semplificate per i PGF e gli strumenti equivalenti e
coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi indicati nei PFIT
medesimi.
6. In assenza di PFIT approvato per la parte inerente la viabilita'
agrosilvopastorale con il parere favorevole del Soprintendente
archeologia, belle arti e paesaggio, o qualora il PGF non sia
coerente con il PFIT approvato, per gli interventi di realizzazione o
adeguamento della viabilita' forestale al servizio delle attivita'
agrosilvopastorali di cui all'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34 si applicano le misure di semplificazione di cui al punto
B.35 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2017, n. 31.
Art. 5
Disposizioni per gli strumenti equivalenti
1. Sono strumenti equivalenti al PGF i documenti di pianificazione
della gestione del patrimonio boschivo delle proprieta' pubbliche,
private e collettive, redatti in forma semplificata rispetto al PGF
la cui soglia di superficie massima e' stabilita dalle regioni tenuto
conto del contesto socio economico e territoriale, e avere durata
compresa tra i dieci e venti anni. Gli strumenti equivalenti
approvati a seguito della realizzazione di impianti e miglioramenti
forestali conservano la loro validita' fino alla scadenza prevista.
2. Lo strumento equivalente al PGF e' costituito almeno dai
documenti di seguito descritti:
a) relazione, che fornisce la descrizione del patrimonio
forestale oggetto di pianificazione, definisce gli obiettivi della
gestione, presenta le modalita' metodologiche e operative per il
conseguimento degli obiettivi gestionali prefissati, indicando, ove
necessario, la compartimentazione della superficie nelle unita' di
base della pianificazione forestale;
b) prospetto degli interventi selvicolturali, in cui sono
indicati, per singolo anno o gruppo di anni, gli interventi
selvicolturali previsti nel periodo di validita' dello strumento
equivalente al PGF, la localita' e la superficie oggetto di ciascun
intervento e la massa legnosa che si prevede di asportare;
3. Lo strumento equivalente al PGF e' corredato almeno dalla
seguente cartografia in formato digitale, conformemente al modello
degli strati informativi su allestimento cartografico regionale di
riferimento previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32:
a) carta catastale delle proprieta';
b) carta degli interventi selvicolturali previsti nel periodo di
validita' dello strumento equivalente al PGF;
c) carta delle eventuali unita' di base della pianificazione e
della viabilita' permanente.
4. In assenza di PFIT approvato per la parte inerente la viabilita'
agrosilvopastorale con il parere favorevole del Soprintendente
archeologia, belle arti e paesaggio, o qualora il PGF non sia
coerente con il PFIT approvato, si applica quanto previsto dall'art.
4, comma 6.
Art. 6
Formazione degli elaborati cartografici
dei vari strumenti di pianificazione forestale
1. Gli elaborati cartografici sono realizzati, o acquisiti, nel
rispetto della direttiva europea INSPIRE (2007/2/CE), a una scala
nominale che permette almeno di rappresentare l'unita' minima
cartografabile rispondente alla definizione di bosco e di non bosco
di cui agli articoli 3, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2018,
n. 34, in formato vettoriale e adottano il sistema di riferimento
ETRS1989, realizzazione ETRF2000 in coordinate geografiche (EPSG
6706), secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto della
Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2011.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in
collaborazione con il Mite e con le regioni e provincie autonome, con
atto successivo all'entrata in vigore del presente decreto,
definisce:
a) l'elenco e i formati dei dati alfanumerici e geografici
necessari per creare la banca dati nazionale di archiviazione
informatica, ivi compresa la struttura dati per un'eventuale
registrazione degli interventi selvicolturali realizzati in
attuazione di piani e degli eventi occorsi;
b) le modalita' con cui riportare i metadati secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, nonche' dai
regolamenti (UE) 1089/2010 e (UE) 1312/2014.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
rende disponibili i dati ed i metadati per una loro pubblicazione sul
Geoportale nazionale del Ministero della transizione ecologica
secondo quanto indicato dal decreto legislativo n. 32 del 27 gennaio
2010 consentendo la disponibilita' al pubblico, anche per la fase di
VAS, delle informazioni cartografiche relative ai PFIT ed ai PGF o a
strumenti equivalenti.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato 1
art. 4, comma 3, lettera b), punto b.3)
Parametri per la valutazione dell'accessibilita' al bosco
================================================================= | | Parametri indicativi di | | Classificazione | valutazione | +===============================+===============================+ | |Area forestale con densita' di | | |strade silvo-pastorali (rete | | |viabilita' principale | | |camionabile), espressa in metri| | |lineari per ettaro, pari almeno| |a) ben servita |a 30 m/ha | +-------------------------------+-------------------------------+ | |Area forestale con densita' di | | |strade silvo-pastorali (rete | | |viabilita' principale | | |camionabile), espressa in metri| | |lineari per ettaro, compresa | |b) scarsamente servita |tra i 15 m/ha e i 30 m/ha | +-------------------------------+-------------------------------+ | |Area forestale con una minima | | |presenza di strade | | |silvo-pastorali (rete | | |viabilita' principale | | |camionabile), espressa in metri| | |lineari per ettaro, inferiore | |c) non servita |ai 15 m/ha | +-------------------------------+-------------------------------+
Elaborazione da «Sulla determinazione delle caratteristiche della
rete viabile forestale», Italia Forestale e Montana, 1977, fasc. n.
6, pagg. 241-254.