Piani forestali: definiti i criteri minimi

Pubblicato il decreto ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021

Piani forestali: definiti i criteri minimi con la pubblicazione del decreto ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021 in Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2021, n. 289.

Le disposizioni riguardano:

  • i piani forestali di indirizzo territoriale;
  • il piano di gestione forestale;
  • gli strumenti equivalenti;
  • gli elaborati cartografici.

Leggi qui criteri minimi per le opere idraulico-forestali

Di seguito il testo integrale del decreto ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021.

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Decreto ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021 

Disposizioni per la definizione  dei  criteri  minimi  nazionali  per
l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo  territoriale  e  dei
piani di gestione forestale. (21A07076)

 

(Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2021, n.289)

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELLA CULTURA

 

e

 

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al  Governo

e   ulteriori   disposizioni   in   materia    di    semplificazione,

razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e

agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,  recante  «Testo

unico in materia di foreste e filiere forestali», e, in  particolare,

l'art. 3, comma 2, lettera b) e l'art. 6, comma  7,  che  prevede  la

definizione di «apposite disposizioni per la definizione dei  criteri

minimi nazionali di elaborazione dei  piani  forestali  di  indirizzo

territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione  forestale,  o

strumenti equivalenti, di cui al comma 6, al fine di  armonizzare  le

informazioni e permetterne una informatizzazione su scala nazionale»;

Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante

«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10

della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2017,

n.  31,  concernente  «Regolamento   recante   individuazione   degli

interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o  sottoposti  a

procedura autorizzatoria semplificata»;

Vista la Strategia nazionale Mite per la biodiversita' del 2010 che

al punto 5 - Foreste evidenzia e condivide le finalita' previste  nel

Programma quadro per il  settore  forestale  che  saranno  confermate

dalla Strategia forestale nazionale prevista dal decreto  legislativo

3 aprile 2018, n. 34, ed evidenzia una carenza di  coordinamento  tra

gli interventi previsti negli strumenti di pianificazione  forestale,

gli indirizzi disposti dagli strumenti di programmazione e le  misure

di sostegno dello sviluppo rurale, da superare;

Vista la Strategia  forestale  dell'Unione  europea  (Comunicazione

della Commissione europea al Parlamento europeo del 20 settembre 2013

«Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste  e

il   settore   forestale»)   che   evidenzia    l'importanza    della

pianificazione forestale;

Vista la Strategia UE 2020 e la Strategia 2030 per la biodiversita'

(Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo del 20

maggio 2020 «Riportare la natura nelle nostre  vite»)  che  evidenzia

l'importanza della pianificazione forestale;

Viste  le  leggi  nazionali  di  ratifica  degli  accordi  e  delle

convenzioni  internazionali  in  materia  di  cambiamenti  climatici,

biodiversita', desertificazione e  sviluppo  sostenibile,  richiamati

anche nel decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   132   recante

«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,

delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello

sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione

internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e

della  tutela  del  territorio  e   del   mare   e   dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione  degli

stanziamenti per la revisione dei ruoli e  delle  carriere  e  per  i

compensi per lavoro straordinario delle  Forze  di  polizia  e  delle

Forze armate, in materia di qualifiche dei  dirigenti  e  di  tabella

delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del

fuoco e per la  continuita'  delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le

garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5

dicembre   2019,   n.   179,   concernente:   «Regolamento    recante

organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e

forestali, a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  21

settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

novembre 2019, n. 132», come modificato e integrato dal  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Visto  il  decreto  ministeriale  4  dicembre  2020,   n.   9361300

concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non

generale  del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e

forestali, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del sopra citato decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri»;

Considerata l'attivita' di concertazione realizzata nel  Tavolo  di

filiera del legno, istituito con decreto  ministeriale  14  settembre

2018, n. 8746, e nel Tavolo di concertazione permanente  del  settore

forestale, istituito con decreto  ministeriale  26  giugno  2019,  n.

6792;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri»;

Acquisito il concerto del Ministero della transizione ecologica con

nota prot. n. 15619 del 1° settembre 2020;

Vista la nota prot. 33256 del 16 dicembre 2020 del Ministero  della

cultura, con la quale si e' espresso l'assenso, con  condizioni,  per

l'ulteriore corso del provvedimento;

Acquisita in data 17 dicembre 2020,  repertorio  atti  n.  223/CSR,

l'intesa in sede di Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo

Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la nota del Ministero della cultura, prot.  n.  7515  dell'11

marzo 2021, con la quale e'  stata  rappresentata  la  necessita'  di

apportare al  testo  del  provvedimento  le  modifiche  necessarie  a

renderlo coerente con quanto comunicato con la nota prot.  33256  del

16 dicembre 2020 e condiviso nelle riunioni  presso  il  Dipartimento

degli affari regionali e le autonomie della Presidenza del  Consiglio

dei ministri del 27 luglio 2021 e del 3 agosto 2021;

Preso atto del parere del Ministero della  cultura  comunicato  con

nota n. 27184 del 29 settembre 2021;

Acquisito nuovamente il concerto del  Ministero  della  transizione

ecologica con nota prot. n. 21290 del 5 ottobre 2020;

Acquisita in data 7 ottobre 2021, l'intesa in  sede  di  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province

autonome di Trento e di Bolzano;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                      Criteri minimi nazionali

1. Con il presente decreto sono definiti i criteri minimi nazionali

per l'elaborazione dei piani forestali di  indirizzo  territoriale  e

dei piani di gestione forestale,  o  strumenti  equivalenti,  di  cui

all'art. 6, commi 3 e 6, del decreto legislativo 3  aprile  2018,  n.

34, in attuazione degli strumenti di programmazione a scala nazionale

(Strategia forestale  nazionale)  e  regionale  (Programmi  forestali

regionali) previsti al comma 1 e comma 2.

2. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile

2018, n. 34, sono fatte salve le competenze delle regioni  a  statuto

speciale e delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  che

provvedono  alle  finalita'  del  presente  decreto  ai   sensi   dei

rispettivi statuti speciali e delle  relative  norme  di  attuazione,

nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

                               Art. 2

                              Finalita'

1. Le disposizioni  del  presente  decreto  delineano  i  contenuti

minimi nazionali delle modalita'  di  redazione  degli  strumenti  di

pianificazione delle risorse forestali  e  silvo-pastorali  nazionali

previsti all'art. 6, commi 3 e 6, del decreto  legislativo  3  aprile

2018, n. 34, al fine di armonizzare  le  informazioni  e  permetterne

l'archiviazione informatica con modalita' uniformi e interoperabili a

scala nazionale.

2. La pianificazione  forestale,  come  definita  dall'art.  6  del

decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, individua le  modalita'  di

gestione sostenibile delle risorse forestali e silvo-pastorali di  un

determinato territorio nel breve e lungo periodo, sulla  base  di  un

quadro  conoscitivo  che  tenga   conto   dei   fattori   ambientali,

paesaggistici, sociali ed economici, con l'obiettivo  di  tutelare  e

valorizzare   le   funzioni   protettive,   economiche,   ecologiche,

naturalistiche,  paesaggistiche  e  socioculturali   del   patrimonio

forestale e silvo-pastorale. La pianificazione si  articola  a  scala

territoriale, con il piano forestale di indirizzo territoriale,  e  a

scala aziendale  o  di  piu'  aziende  riunite  anche  ai  soli  fini

pianificatori, con il piano di gestione  forestale  o  con  strumenti

equivalenti.

3. Il presente decreto si applica ai nuovi  piani  e  in  occasione

delle  revisioni   di   piani   esistenti,   il   cui   incarico   di

predisposizione e'  affidato  successivamente  alla  sua  entrata  in

vigore e all'approvazione dell'atto previsto all'art. 6, comma 2.

4. Le regioni, per quanto di loro competenza e  in  relazione  alle

rispettive esigenze e caratteristiche ecologiche e  socio-economiche,

possono  integrare  i  criteri  minimi  con  ulteriori  disposizioni,

purche' non venga diminuito il  livello  di  tutela  e  conservazione

delle foreste, intese come presidio fondamentale della qualita' della

vita.

5. La definizione di gestione  forestale  utilizzata  nel  presente

decreto  sottointende   e   corrisponde   alla   gestione   forestale

sostenibile, evidenziata nel decreto legislativo 3  aprile  2018,  n.

34,  nella  normativa  europea  e  nelle  convenzioni  internazionali

recepite dall'Italia.

 

                               Art. 3

                 Disposizioni per i Piani forestali

                      di indirizzo territoriale

1.  Il  piano  forestale  di  indirizzo  territoriale,  di  seguito

denominato PFIT, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto  legislativo

3  aprile  2018,  n.  34,  puo'  essere  predisposto  dalle   regioni

nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per  caratteristiche

ambientali, paesaggistiche, economico-produttive e/o  amministrative;

ove possibile, i limiti geografici seguono i  confini  amministrativi

dei comuni interessati.

2.  Il  PFIT  e'  redatto  in  conformita'  alle  disposizioni  del

Programma forestale regionale di cui all'art. 6, comma 2, del decreto

legislativo   3   aprile   2018,   n.   34,   ed    e'    finalizzato

all'individuazione,  al  mantenimento  e  alla  valorizzazione  delle

risorse  silvo-pastorali   e   all'organizzazione   delle   attivita'

necessarie  alla  loro  tutela,  assicurando  la  gestione  forestale

sostenibile,  nonche'  a  favorire  il  coordinamento  dei  piani  di

gestione forestale o strumenti equivalenti, di cui all'art. 6,  comma

6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

3. Il PFIT ha lo scopo di fornire indirizzi  per  la  gestione  nel

medio e lungo periodo delle risorse forestali  e  silvo-pastorali  di

proprieta' pubblica,  privata  e  collettiva  e  definisce  i  propri

obiettivi  e  le  proprie  finalita'  in  attuazione  della  politica

forestale regionale, compatibilmente e in correlazione con gli  altri

strumenti pianificatori presenti, sia ambientali  sia  paesaggistici,

permettendo di evidenziare  e  valorizzare  le  vocazioni  di  ambiti

territoriali  relativamente  omogenei.  Le  regioni   assicurano   il

coinvolgimento degli enti e dei portatori di interessi  locali  nella

predisposizione dei PFIT secondo  quanto  disposto  all'art.  14  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Il PFIT concorre alla redazione dei piani paesaggistici  di  cui

agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo del 22  gennaio  2004

n. 42, fatto salvo quanto previsto dall'art. 145 del medesimo decreto

legislativo. In particolare, il PFIT riporta, a scopo ricognitivo, le

superfici  boscate  ai  sensi  degli  articoli  3  e  4  del  decreto

legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che sono soggette a tutela ai sensi

dell'art. 142, comma  1,  lettera  g),  del  decreto  legislativo  22

gennaio 2004, n. 42 e alle prescrizioni  d'uso  contenute  nei  piani

paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156  del  decreto  medesimo,

nonche' le  superfici  boscate  soggette  a  tutela  anche  ai  sensi

dell'art.  136  del  medesimo  decreto,  in  presenza  di   eventuale

dichiarazione  di   notevole   interesse   pubblico,   con   relative

prescrizioni d'uso.

5. Il PFIT recepisce e  integra  in  modo  coordinato  e  attua  in

termini   tecnico-forestali   indirizzi,    prescrizioni,    vincoli,

indicazioni programmatiche e di pianificazione territoriale derivanti

dagli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale  e

ambientale vigenti, in conformita' ai:

a) Piani paesaggistici regionali di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42;

b) Piani regionali di  previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva

contro gli incendi boschivi di cui all'art. 3 della legge 21 novembre

2000, n. 353, compresi gli omonimi piani antincendi boschivi  per  le

aree protette di cui all'art. 8 della medesima legge;

c) Piani e agli altri strumenti di gestione delle  aree  protette

nazionali e regionali di cui alla legge  6  dicembre  1991,  n.  394,

nonche' agli obiettivi, alle misure di conservazione e  ai  piani  di

gestione dei siti della Rete Natura 2000, istituita  ai  sensi  della

direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio  1992  relativa  alla

conservazione degli habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della

flora e della fauna selvatiche, recepita con decreto  del  Presidente

della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

d) Piani stralcio per l'assetto idrogeologico  redatti  ai  sensi

degli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.

152;

e) Piani di gestione distrettuali e di bacino di cui  al  decreto

legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  recante  «Norme  in   materia

ambientale» di attuazione della direttiva quadro acque 2000/60/CE;

f) Piani  per  la  valutazione  e  la  gestione  del  rischio  di

alluvioni ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio  2010,  n.  49

recante  «Attuazione  della  direttiva   2007/60/CE   relativa   alla

valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»;

g) Piani di gestione dei siti posti sotto la  tutela  dell'Unesco

ai sensi della legge 20 febbraio 2006,  n.  77  «Misure  speciali  di

tutela  e  fruizione  dei  siti  italiani  di  interesse   culturale,

paesaggistico e  ambientale,  inseriti  nella  lista  del  patrimonio

mondiale.

6.  Il  PFIT  e'  assoggettato  alla  disciplina   di   valutazione

ambientale strategica ai sensi dall'art. 6  del  decreto  legislativo

del 3 aprile 2006, n. 152.

7. Il  PFIT  qualora  comprenda  la  previsione  di  interventi  di

realizzazione o adeguamento della viabilita'  forestale  al  servizio

delle attivita' agrosilvopastorali, approvato per la  parte  inerente

detta  viabilita'  previo  parere   favorevole   del   Soprintendente

archeologia, belle arti e paesaggio, consente a  tali  interventi  di

beneficiare delle misure di semplificazione di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

Il  PFIT  ripartisce   le   superfici   silvo-pastorali   ricadenti

all'interno del territorio oggetto di  piano  in  aree  omogenee  per

destinazione d'uso. Con  specifico  riferimento  alle  superfici  con

destinazione d'uso  a  bosco  o  assimilate  a  bosco,  sono  inoltre

individuate le aree colturalmente omogenee per categoria forestale  e

tipo colturale,  sulla  base  della  classificazione  dell'inventario

nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.

8. Per ogni area  omogenea  il  PFIT  individua  gli  indirizzi  di

gestione e le priorita' per la tutela, gestione e valorizzazione  del

territorio sottoposto a pianificazione, specificando:

a) l'indirizzo di  gestione,  espresso  in  termini  di  funzioni

prevalenti  al  fine  di   promuovere   la   multifunzionalita'   del

patrimonio; le principali funzioni prevalenti sono:

a.1) protettiva diretta, come definita  all'art.  3,  comma  2,

lettera r) del decreto legislativo  3  aprile  2018,  n.  34,  ovvero

protezione di persone, beni e  infrastrutture  da  pericoli  naturali

quali  valanghe,  caduta  massi,  scivolamenti   superficiali,   lave

torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;

a.2) naturalistica, per la conservazione della biodiversita'  e

la tutela e valorizzazione del paesaggio;

a.3) produttiva;

a.4)   sociale    e    culturale,    ovvero    con    finalita'

turistico-ricreative,   artistiche,    terapeutiche,    scientifiche,

didattiche, educative;

a.5) altre funzioni;

b)  gli  interventi  strutturali  e  infrastrutturali,   compresi

l'adeguamento  e  la  manutenzione  della  viabilita'   forestale   e

silvo-pastorale esistente e la localizzazione di  quella  programmata

per ottimizzare la densita'  viaria  in  relazione  all'indirizzo  di

gestione;

c) le forme di governo e di trattamento piu' idonee alla tutela e

alla valorizzazione dei boschi, in particolare  per  la  funzione  di

protezione diretta e  gli  interventi  finalizzati  alla  prevenzione

degli incendi boschivi, nonche' allo sviluppo delle filiere forestali

locali;

d) le misure  a  tutela  della  biodiversita'  per  le  superfici

ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 e nelle aree protette  ai

sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o in altre aree di  tutela

naturalistica  regionale  e  nazionale.  Inoltre,   il   Piano   puo'

contenere, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della direttiva  92/43/CEE,

le misure di conservazione da adottare nel periodo di  validita'  dei

PFIT;

e) la specifica normativa d'uso contenuta nei piani paesaggistici

di cui agli articoli 143 e 156 del  decreto  legislativo  22  gennaio

2004, n. 42, e nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico  di

cui all'art. 136 del medesimo decreto legislativo.

f) le misure di tutela delle  aree  sensibili,  di  gestione  dei

rischi naturali e di adattamento ai cambiamenti climatici da adottare

nel periodo di validita' del PFIT,  in  coerenza  con  gli  strumenti

territoriali vigenti per la prevenzione e la mitigazione  dei  rischi

naturali,  quali,  a  titolo   esemplificativo,   incendi   boschivi,

tempeste,  frane,  dissesto,   valanghe   ed   alluvioni,   ecc.,   e

l'adattamento ai cambiamenti climatici;

g) le aree potenzialmente utilizzabili per la creazione di  nuovi

boschi, anche al fine di creare o potenziare i corridoi ecologici.

9.  Il  PFIT  e'  conforme  alle  previsioni  degli  strumenti   di

pianificazione regionali e in particolare con il Programma  forestale

regionale  per  la  individuazione  delle  fonti   di   finanziamento

necessarie  alla  realizzazione   degli   interventi   gestionali   e

infrastrutturali  programmati.  Ove  necessario,  il   PFIT   prevede

indirizzi metodologici  specifici  per  la  redazione  dei  piani  di

gestione forestale o strumenti equivalenti di cui all'art.  6,  comma

6, del decreto legislativo n. 34/2018  nell'ambito  del  comprensorio

territoriale di competenza.

10. Il PFIT deve essere corredato almeno dalla seguente cartografia

in  formato  digitale,  georiferita  e  sovrapponibile,  con   strati

informativi su allestimento cartografico  regionale  di  riferimento,

conformemente a quanto previsto dal decreto  legislativo  27  gennaio

2010, n. 32:

a) carta di destinazione d'uso del suolo, con valore ricognitivo,

che individui distintamente  le  aree  classificate  ai  sensi  degli

articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34  e  le

aree classificate come  bosco  ai  sensi  dalla  normativa  regionale

vigente; qualora differente, la classificazione tematica per le  aree

non boscate e' quella del secondo livello del  sistema  «Corine  Land

Cover». La carta individua, inoltre, le aree  potenzialmente  oggetto

di ripristino colturale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), e

di ripristino delle attivita' agricole e pastorali di cui all'art. 5,

comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo del 3 aprile  2018,

n. 34.

b) carta dei vincoli gravanti sul territorio  oggetto  del  PFIT,

con valore ricognitivo, comprendente il vincolo idrogeologico di  cui

all'art. 1 del regio decreto del 30 dicembre  1923,  n.  3267,  e  il

vincolo per  altri  scopi  di  cui  all'art.  17  del  regio  decreto

medesimo, il vincolo di bene culturale  e  paesaggistico  di  cui  al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il vincolo ambientale  ai

sensi della legge 6 dicembre 1991,  n.  394  con  relativa  zonazione

delle aree protette, la zonazione delle aree della Rete  Natura  2000

con relativi habitat di interesse  comunitario  ove  individuati,  le

aree a rischio idraulico e idrogeologico o di tutela delle acque;

c) carta delle proprieta' forestali e silvo-pastorali pubbliche e

collettive e degli usi civici;

d) carta delle aree boschive colturalmente  omogenee,  riportando

per ognuna il principale indirizzo di gestione;

e)  carta  degli  interventi  strutturali   e   infrastrutturali,

compresa   la   localizzazione   della   viabilita'    forestale    e

silvo-pastorale esistente e programmata, classificata secondo  quanto

previsto dal decreto ministeriale di attuazione ai sensi dell'art. 9,

comma 2, del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34;

f) carta ricognitiva degli  eventuali  boschi  vetusti  e  alberi

monumentali presenti nell'area, ai sensi della legge del  14  gennaio

2013, n. 10 e del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n.  34,  dei

boschi da seme iscritti al registro regionale dei materiali  di  base

ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 10  novembre  2003,  n.

386, nonche' alberi monumentali  tutelati  ai  sensi  dell'art.  136,

comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

g) carta dei boschi di protezione diretta, come definita all'art.

3, comma 2, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.  34,

ovvero protezione di  persone,  beni  e  infrastrutture  da  pericoli

naturali quali valanghe,  caduta  massi,  scivolamenti  superficiali,

lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto.

 

                               Art. 4

           Disposizioni per il piano di gestione forestale

1. Il piano di gestione forestale, di seguito  denominato  PGF,  di

cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 3  aprile  2018,  n.

34, con riferimento a scala aziendale o di piu' aziende  riunite  tra

loro anche solo  a  fini  pianificatori,  rappresenta  uno  strumento

fondamentale a garantire la tutela, la valorizzazione e  la  gestione

sostenibile delle risorse forestali  e  silvo-pastorali.  Il  PGF  e'

redatto  sulla  base  dei   principi,   criteri   e   metodi   propri

dell'assestamento forestale da soggetti pubblici e privati,  e  viene

promosso dalle regioni anche  tramite  azioni  incentivanti,  per  le

proprieta'  pubbliche,  private  e  collettive  in   attuazione   dei

Programmi forestali regionali e  in  coordinamento  con  i  PFIT  ove

esistenti. La durata del PGF puo' indicativamente essere  fissata  in

un minimo di dieci anni e in un massimo di  venti  anni.  Le  regioni

definiscono  i  tempi  e  le  procedure  per   l'eventuale   verifica

intermedia della sua applicazione e  per  la  revisione,  nonche'  la

superficie minima per la loro redazione.

2. Il PGF recepisce e integra in modo coordinato e attua in termini

tecnico-forestali  indirizzi,  prescrizioni,   vincoli,   indicazioni

programmatiche  e  di  pianificazione  territoriale  derivanti  dagli

strumenti  di  programmazione  e  di  pianificazione  territoriale  e

ambientale vigenti.

3. Il PGF e' costituito almeno dai documenti di seguito descritti:

a)  relazione:  documento  che  fornisce  una  descrizione  delle

risorse  forestali  e  silvo-pastorali  oggetto  di   pianificazione.

Vengono definiti gli obiettivi della gestione  e  sono  illustrati  i

criteri e metodi di compartimentazione della superficie nelle  unita'

base  della  pianificazione  forestale  quali  la  formazione   delle

particelle  forestali  e  delle  eventuali  unita'  sovraordinate  di

aggregazione delle particelle forestali,  nonche'  viene  fornita  la

definizione delle sezioni di pascolo, se presenti. Sono presentate le

modalita'  metodologiche  e  operative  per  il  conseguimento  degli

obiettivi gestionali prefissati, nonche' gli eventuali  miglioramenti

e interventi strutturali e infrastrutturali programmati  nel  periodo

di validita' del Piano;

b) prospetto delle unita' di base della pianificazione,  registro

particellare, database in cui viene riportata  la  descrizione  delle

unita'  di  base,  particelle   o   sezioni   forestali,   delimitate

all'interno dell'area oggetto del PGF. Per ogni particella  forestale

vengono indicati:

b.1) codice alfanumerico identificativo;

b.2) superficie totale e superficie a bosco;

b.3)  accessibilita',  classificata  in:  a)  ben  servita;  b)

scarsamente servita; c) non servita, secondo  i  parametri  riportati

nell'allegato 1  del  presente  decreto,  di  cui  costituisce  parte

integrante;

b.4) indirizzo di gestione, classificato in termini di funzione

prevalente:

b.4.a) protettiva diretta come definita all'art. 3, comma  2,

lettera r) del decreto  legislativo  3  aprile  2018  n.  34,  ovvero

protezione di persone, beni e  infrastrutture  da  pericoli  naturali

quali  valanghe,  caduta  massi,  scivolamenti   superficiali,   lave

torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;

b.4.b)   naturalistica   e   per   la   conservazione   della

biodiversita';

b.4.c) produttiva;

b.4.d)  sociale  e  culturale   ossia   finalita'   di   tipo

turistico-ricreativo, artistico, terapeutico, scientifico, didattico,

educativo;

b.4.e) altre funzioni;

b.5)  caratteristiche  del  soprassuolo:  i)  tipo   forestale,

classificato  con  riferimento  sia  alle  categorie  previste  dalle

regioni e riconducibili  a  quelle  dell'inventario  nazionale  delle

foreste e  dei  serbatoi  forestali  di  carbonio;  ii)  composizione

dendrologica; iii) tipo colturale, classificato  con  riferimento  ai

tipi colturali dell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi

forestali di carbonio;

b.6) per i soprassuoli con  prevalente  indirizzo  di  gestione

volto alla produzione legnosa: eta' nel caso di soprassuoli coetanei,

o  classi  di  consistenza  in  caso  di  soprassuoli   disetanei   o

irregolari; anno di rilevamento dendrometrico; massa legnosa in piedi

e incremento corrente della massa legnosa  nel  caso  di  soprassuoli

governati  a  fustaia  e  massa  legnosa  indicativa  nel   caso   di

soprassuoli governati a ceduo;

b.7) anno dell'ultimo intervento selvicolturale;

b.8)  interventi  selvicolturali  programmati  nel  periodo  di

validita' del PGF;

c) prospetto degli interventi selvicolturali e piano  dei  tagli,

in cui sono  indicati,  per  singolo  anno  o  gruppo  di  anni,  gli

interventi di taglio programmati nel periodo di validita' del PGF, le

particelle forestali interessate, la superficie  oggetto  di  ciascun

intervento e la massa legnosa che si prevede di asportare in  ciascun

intervento;

d) prospetto della gestione pascoliva, in cui sono indicati,  per

ciascuna sezione di pascolo, i criteri di  gestione  e  di  eventuali

interventi colturali ai fini del  miglioramento  del  cotico  erboso,

programmati nel periodo di validita' del PGF;

e) prospetto degli interventi infrastrutturali e di miglioramento

in cui sono  indicati,  per  singolo  anno  o  gruppo  di  anni,  gli

interventi  infrastrutturali  o  i  miglioramenti  programmati  e  le

particelle forestali interessate;

f) misure a tutela della biodiversita' per le superfici ricadenti

nelle aree della Rete Natura 2000 e  nelle  aree  protette  ai  sensi

della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dettagliando le eventuali misure

da  adottare  nel  periodo  di  validita'  del  PGF  e  indicando  le

particelle forestali interessate;

g) misure di  tutela  paesaggistica,  dettagliando  le  eventuali

specifiche prescrizioni d'uso contenute nei  piani  paesaggistici  di

cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,

n. 42, e nelle dichiarazioni di notevole interesse  pubblico  di  cui

all'art. 136 del medesimo decreto legislativo;

h) misure di tutela delle aree sensibili e per  la  gestione  dei

rischi naturali e l'adattamento  ai  cambiamenti  climatici;  vengono

dettagliate, per le particelle forestali interessate,  le  misure  da

adottare nel periodo di  validita'  del  PGF,  in  coerenza  con  gli

strumenti territoriali vigenti per la prevenzione e  mitigazione  dei

rischi naturali e per l'adattamento ai cambiamenti climatici;

4. Il PGF deve essere corredato almeno dalla  seguente  cartografia

in formato digitale conformemente al modello degli strati informativi

su allestimento cartografico regionale di  riferimento  previsto  dal

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32:

a) carta, con valore  ricognitivo,  dei  vincoli  gravanti  sulle

superfici  oggetto  di   pianificazione   comprendente   il   vincolo

idrogeologico di cui all'art. 1 del regio  decreto  del  30  dicembre

1923, n. 3267, e il vincolo per altri scopi di cui  all'art.  17  del

regio decreto medesimo, il vincoli di bene culturale e  paesaggistico

di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  il  vincolo

ambientale ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la zonazione

delle aree della Rete Natura 2000 con relativi habitat  di  interesse

comunitario ove individuati, aree a rischio idraulico,  idrogeologico

o di tutela delle acque;

b)   carta   assestamentale   delle   unita'   di   base    della

pianificazione;

c) carta della viabilita' forestale e silvo-pastorale  esistente,

classificata secondo quanto  previsto  dal  decreto  ministeriale  di

attuazione dell'art. 9, comma 2, del  decreto  legislativo  3  aprile

2018, n. 34;

d) carta degli interventi selvicolturali programmati nel  periodo

di validita' del PGF;

e) carta degli interventi infrastrutturali  e  dei  miglioramenti

programmati nel periodo di validita' del PGF;

f)  carta  degli  interventi   di   miglioramento   dei   pascoli

programmati nel periodo di validita' del PGF;

g) carta catastale delle proprieta'.

5. Le regioni che abbiano  adottato  PFIT  prevedono  procedure  di

elaborazione semplificate per i PGF e  gli  strumenti  equivalenti  e

coerenti  con  gli  obiettivi  e  gli  indirizzi  indicati  nei  PFIT

medesimi.

6. In assenza di PFIT approvato per la parte inerente la viabilita'

agrosilvopastorale  con  il  parere  favorevole  del   Soprintendente

archeologia, belle arti  e  paesaggio,  o  qualora  il  PGF  non  sia

coerente con il PFIT approvato, per gli interventi di realizzazione o

adeguamento della viabilita' forestale al  servizio  delle  attivita'

agrosilvopastorali di cui all'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile

2018, n. 34 si applicano le misure di semplificazione di cui al punto

B.35 dell'allegato B al decreto del Presidente  della  Repubblica  13

febbraio 2017, n. 31.

 

                               Art. 5

             Disposizioni per gli strumenti equivalenti

1. Sono strumenti equivalenti al PGF i documenti di  pianificazione

della gestione del patrimonio boschivo  delle  proprieta'  pubbliche,

private e collettive, redatti in forma semplificata rispetto  al  PGF

la cui soglia di superficie massima e' stabilita dalle regioni tenuto

conto del contesto socio economico e  territoriale,  e  avere  durata

compresa  tra  i  dieci  e  venti  anni.  Gli  strumenti  equivalenti

approvati a seguito della realizzazione di impianti  e  miglioramenti

forestali conservano la loro validita' fino alla scadenza prevista.

2. Lo  strumento  equivalente  al  PGF  e'  costituito  almeno  dai

documenti di seguito descritti:

a)  relazione,  che  fornisce  la  descrizione   del   patrimonio

forestale oggetto di pianificazione, definisce  gli  obiettivi  della

gestione, presenta le modalita'  metodologiche  e  operative  per  il

conseguimento degli obiettivi gestionali prefissati,  indicando,  ove

necessario, la compartimentazione della superficie  nelle  unita'  di

base della pianificazione forestale;

b)  prospetto  degli  interventi  selvicolturali,  in  cui   sono

indicati,  per  singolo  anno  o  gruppo  di  anni,  gli   interventi

selvicolturali previsti nel  periodo  di  validita'  dello  strumento

equivalente al PGF, la localita' e la superficie oggetto  di  ciascun

intervento e la massa legnosa che si prevede di asportare;

3. Lo strumento  equivalente  al  PGF  e'  corredato  almeno  dalla

seguente cartografia in formato digitale,  conformemente  al  modello

degli strati informativi su allestimento  cartografico  regionale  di

riferimento previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32:

a) carta catastale delle proprieta';

b) carta degli interventi selvicolturali previsti nel periodo  di

validita' dello strumento equivalente al PGF;

c) carta delle eventuali unita' di base  della  pianificazione  e

della viabilita' permanente.

4. In assenza di PFIT approvato per la parte inerente la viabilita'

agrosilvopastorale  con  il  parere  favorevole  del   Soprintendente

archeologia, belle arti  e  paesaggio,  o  qualora  il  PGF  non  sia

coerente con il PFIT approvato, si applica quanto previsto  dall'art.

4, comma 6.

 

                               Art. 6

               Formazione degli elaborati cartografici

           dei vari strumenti di pianificazione forestale

1. Gli elaborati cartografici sono  realizzati,  o  acquisiti,  nel

rispetto della direttiva europea INSPIRE  (2007/2/CE),  a  una  scala

nominale  che  permette  almeno  di  rappresentare  l'unita'   minima

cartografabile rispondente alla definizione di bosco e di  non  bosco

di cui agli articoli 3, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2018,

n. 34, in formato vettoriale e adottano  il  sistema  di  riferimento

ETRS1989, realizzazione  ETRF2000  in  coordinate  geografiche  (EPSG

6706),  secondo  quanto  previsto  dall'art.  2  del  decreto   della

Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2011.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  in

collaborazione con il Mite e con le regioni e provincie autonome, con

atto  successivo  all'entrata  in  vigore   del   presente   decreto,

definisce:

a) l'elenco e  i  formati  dei  dati  alfanumerici  e  geografici

necessari  per  creare  la  banca  dati  nazionale  di  archiviazione

informatica,  ivi  compresa  la  struttura  dati   per   un'eventuale

registrazione   degli   interventi   selvicolturali   realizzati   in

attuazione di piani e degli eventi occorsi;

b) le modalita' con  cui  riportare  i  metadati  secondo  quanto

previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, nonche'  dai

regolamenti (UE) 1089/2010 e (UE) 1312/2014.

3. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali

rende disponibili i dati ed i metadati per una loro pubblicazione sul

Geoportale  nazionale  del  Ministero  della  transizione   ecologica

secondo quanto indicato dal decreto legislativo n. 32 del 27  gennaio

2010 consentendo la disponibilita' al pubblico, anche per la fase  di

VAS, delle informazioni cartografiche relative ai PFIT ed ai PGF o  a

strumenti equivalenti.

Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

 

                                                           Allegato 1

                              art. 4, comma 3, lettera b), punto b.3)

      Parametri per la valutazione dell'accessibilita' al bosco

 

  =================================================================

  |                               |    Parametri indicativi di    |

  |        Classificazione        |          valutazione          |

  +===============================+===============================+

  |                               |Area forestale con densita' di |

  |                               |strade silvo-pastorali (rete   |

  |                               |viabilita' principale          |

  |                               |camionabile), espressa in metri|

  |                               |lineari per ettaro, pari almeno|

  |a) ben servita                 |a 30 m/ha                      |

  +-------------------------------+-------------------------------+

  |                               |Area forestale con densita' di |

  |                               |strade silvo-pastorali (rete   |

  |                               |viabilita' principale          |

  |                               |camionabile), espressa in metri|

  |                               |lineari per ettaro, compresa   |

  |b) scarsamente servita         |tra i 15 m/ha e i 30 m/ha      |

  +-------------------------------+-------------------------------+

  |                               |Area forestale con una minima  |

  |                               |presenza di strade             |

  |                               |silvo-pastorali (rete          |

  |                               |viabilita' principale          |

  |                               |camionabile), espressa in metri|

  |                               |lineari per ettaro, inferiore  |

  |c) non servita                 |ai 15 m/ha                     |

  +-------------------------------+-------------------------------+


Elaborazione da «Sulla determinazione delle caratteristiche della

rete viabile forestale», Italia Forestale e Montana, 1977,  fasc.  n.

6, pagg. 241-254.

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