Piano per la transizione ecologica: approvata la proposta

Pubblicata la delibera del Comitato interministeriale per la transizione ecologica 28 luglio 2021

Piano per la transizione ecologica (Pte): approvata la proposta con la delibera del Comitato interministeriale per la transizione ecologica 28 luglio 2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2022, n. 30.

L'iter individuato prevede la sottoposizione al comitato interministeriale per la transizione ecologica (Cite) di:

  • una proposta del comitato tecnico di supporto (Ctc) relativa a una tassonomia per la classificazione delle risorse finanziare programmate con  riferimento agli obiettivi strategici del piano proposto;
  • di un'analisi di scenario di  natura climatica, ambientale, sociale ed economica dei ministeri competenti per materia;
  • di un allegato integrativo al Pte redatto dal Mite, anche con il  supporto del Ctc.

Infine, con atto del ministro della transizione ecologica sono istituiti gruppi di lavoro, con l'indicazione dei loro coordinatori, su diverse materie.

Di seguito il testo della delibera del Comitato interministeriale per la transizione ecologica 28 luglio 2021.

 

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Delibera del comitato interministeriale per la transizione ecologica 28 luglio 2021 

Approvazione della proposta di Piano per la transizione ecologica, ai
sensi  dell'articolo  57-bis,  comma  3  e  seguenti,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Delibera n. 1/2021). (22A00825)

 

(Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2022, n.30)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE

                    PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge

22  aprile  2021,  n.  55,  che,  all'art.  4,  modifica  il  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni, introducendo in particolare l'art. 57-bis;

  Visto il succitato art. 57-bis del decreto legislativo n. 152/2006,

con il quale, in particolare:

    al comma 1, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio  dei

ministri, il Comitato interministeriale per la transizione  ecologica

(CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle  politiche

nazionali per la transizione ecologica e la relativa  programmazione,

ferme restando le competenze del Comitato  interministeriale  per  la

programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

    al comma 2, e' previsto che il CITE e' presieduto dal  Presidente

del Consiglio dei ministri,  o,  in  sua  vece,  dal  Ministro  della

transizione ecologica, ed e' composto dai Ministri della  transizione

ecologica, dell'economia e delle finanze, dello  sviluppo  economico,

delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili,  del  lavoro  e

delle politiche sociali  e  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali. Ad esso partecipano, altresi', gli altri Ministri  o  loro

delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti  e

delle tematiche poste all'ordine del giorno;

    al comma 3 e 4, e' previsto che il CITE approva il Piano  per  la

transizione ecologica (PTE), al fine di coordinare  le  politiche  in

materia di: a) riduzione delle emissioni  di  gas  climalteranti;  b)

mobilita' sostenibile; c) contrasto del dissesto idrogeologico e  del

consumo del suolo; c-bis) mitigazione e  adattamento  ai  cambiamenti

climatici; d) risorse idriche e relative infrastrutture; e)  qualita'

dell'aria; f) economia  circolare;  f-bis)  bioeconomia  circolare  e

fiscalita' ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza

climatica e sostenibile. Il PTE individua le azioni,  le  misure,  le

fonti  di  finanziamento,  il  relativo  cronoprogramma,  nonche'  le

amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure. Sulla

proposta di Piano predisposta dal CITE e' acquisito il  parere  della

Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28

agosto 1997, n. 281, da rendersi nel termine di venti  giorni,  e  il

parere delle commissioni  parlamentari  competenti  per  materia,  da

rendersi nel termine di  trenta  giorni,  decorrenti  dalla  data  di

trasmissione. Il Piano e' approvato in via definitiva dal CITE  entro

trenta  giorni   dall'espressione   dei   succitati   pareri   ovvero

dall'inutile decorso dei succitati termini.

    al comma 4-bis, e' previsto che, dopo  l'approvazione  definitiva

del PTE da parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o

un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio

di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del PTE

stesso, dando conto delle azioni,  delle  misure  e  delle  fonti  di

finanziamento adottate;

    al comma 6, e' previsto che il  CITE  monitora  l'attuazione  del

PTE, lo aggiorna in  funzione  degli  obiettivi  conseguiti  e  delle

priorita' indicate anche in  sede  europea  e  adotta  le  iniziative

idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi;

    al comma 7, e' previsto  che,  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri e' istituito un Comitato tecnico  di  supporto

(CTC) del CITE, composto da due rappresentanti della  Presidenza  del

Consiglio dei ministri, di cui uno  nominato  dal  Ministro  per  gli

affari regionali e le autonomie, e da un rappresentante per  ciascuno

dei Ministeri di cui al sopracitato comma 2, designati dai rispettivi

Ministri, con il compito di  istruire  le  questioni  all'ordine  del

giorno del CITE;

    al comma 8, e' inoltre previsto che, con decreto  del  Presidente

del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   della

transizione ecologica, e' adottato il regolamento interno  del  CITE,

che ne disciplina il funzionamento, e che le deliberazioni  del  CITE

sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

    al comma 9, e' previsto  che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle  attivita'

del CITE;

  Visto il decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,  convertito  dalla

legge 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare l'art. 2, che:

    al comma 1, istituisce presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri la Cabina di regia per  il  Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza  (PNRR),  presieduta  dal  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri, alla quale partecipano i Ministri  e  i  Sottosegretari  di

Stato alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  competenti  in

ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta, e che esercita

poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione

degli interventi del PNRR;

    al comma 4, prevede che il CITE,  svolge,  sull'attuazione  degli

interventi del PNRR, nelle materie  di  competenza,  le  funzioni  di

indirizzo, impulso e  coordinamento  tecnico,  tenendo  informata  la

Cabina di regia che ha  la  facolta'  di  partecipare  attraverso  un

delegato;

    al comma 5, prevede che, negli ambiti in cui le funzioni  statali

di programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e

nel Piano nazionale complementare al  PNRR  (PC-PNRR)  richiedano  il

coordinamento con  l'esercizio  delle  competenze  costituzionalmente

attribuite alle regioni,  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano e agli enti locali, quando si tratta di materie  nelle  quali

le regioni e le province autonome vantano  uno  specifico  interesse,

anche il Presidente della conferenza delle regioni e  delle  province

autonome partecipa al CITE ;

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni

ed integrazioni, recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e

ordinamento della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri»,  e  in

particolare l'art. 6, comma 3, della  stessa  legge,  in  materia  di

funzionamento dei comitati interministeriali istituiti per legge;

  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni  ed

integrazioni, recante «Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma  della

pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»,  e

il  conseguente  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e

successive modificazioni ed integrazioni, concernente,  fra  l'altro,

la definizione e l'ampliamento delle  attribuzioni  della  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province

Autonome di Trento e Bolzano;

  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed

integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi»

e, in particolare, l'art. 24, comma 1, lettera c), e comma 2;

  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e  successive  modificazioni

ed integrazioni, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione  e

controllo della Corte dei conti», in particolare, l'art. 3, comma  2,

nonche' le ulteriori disposizioni di cui all'art. 41,  comma  5,  del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  dalla  legge  22

dicembre 2011, n. 214, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,

recante  «Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il

consolidamento dei conti pubblici»;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 

ottobre 2012, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante

«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del  Consiglio

dei   ministri»,   e,   in   particolare,   l'art.    20,    relativo

all'organizzazione   e   ai   compiti   del   Dipartimento   per   la

programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE);

  Visto il decreto  del  Segretario  generale  della  Presidenza  del

Consiglio dei ministri    dicembre  2015,  recante  «Organizzazione

interna del Dipartimento per la  programmazione  e  il  coordinamento

della politica economica»;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19

luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 27 luglio 2021,

al n. 3060, recante, ai sensi del sopracitato art. 57-bis,  comma  8,

del decreto legislativo n. 152/2006, il regolamento interno del  CITE

e, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, l'istituzione del CTC;

  Considerato che  il  suddetto  regolamento  interno  disciplina  il

funzionamento del CITE e del CTC al fine di ottimizzare i  lavori  di

questo  Comitato,  assicurando   la   completezza   e   l'adeguatezza

dell'istruttoria sulle  proposte  oggetto  di  esame,  garantendo  la

trasparenza delle decisioni e perseguendo  l'accelerazione  dell'iter

di perfezionamento delle medesime;

  Preso atto che la riunione istruttoria del  CTC  sull'argomento  in

esame si e' tenuta in data 22 luglio 2021;

  Vista nota del Capo di Gabinetto del  Ministero  della  transizione

ecologica 27 luglio 2021, n. 16141, recante la proposta di  adozione,

da  parte  del  Ministro,  ai  sensi  dell'art.  57-bis  del  decreto

legislativo n. 152/2006, commi 3 e 4, della proposta di PTE;

  Vista la nota di seduta 1° dicembre 2016, n. 5670, predisposta  dal

DIPE e posta a base dell'esame della presente  proposta  nell'odierna

seduta di questo Comitato;

  Considerato quanto emerso dall'ampia discussione tenutasi nel corso

della seduta, e in particolare:

    che il PTE e' inserito nel Green deal europeo e  fa  da  raccordo

fra il Green deal europeo e il PNRR;

    che la proposta di PTE e' articolata su  cinque  macro-obiettivi:

1)  neutralita'  climatica;  2)  azzeramento  dell'inquinamento;   3)

adattamento   ai   cambiamenti   climatici;   4)   ripristino   della

biodiversita';  5)  transizione  verso   economia   e   circolare   e

bioeconomia,  e  che  e'  un  documento  che   sara'   periodicamente

aggiornato, in modo da essere sempre al passo con lo  sviluppo  delle

conoscenze e lo stato di attuazione delle misure previste;

    che entro il 15 maggio di ogni anno  e'  prevista  una  relazione

sullo stato di  attuazione,  con  aggiornamento  dei  cronoprogrammi,

delle roadmap e dei principali indicatori;

    che, in tema di decarbonizzazione delle industrie hard to  abate,

gli  obiettivi   sono   da   perseguire   a   partire   dall'utilizzo

dell'idrogeno, delle bioenergie e dalla cattura della CO2 . Eventuali

misure di aggravio del carico fiscale dovranno  essere  adeguatamente

valutate  per  questi  settori,   anche   in   considerazione   delle

restrizioni normative che in alcuni casi,  come  per  l'utilizzo  dei

combustibili solidi secondari, ne limitano lo sviluppo;

    che  e'  necessario  analizzare  le  relazioni  tra  i   numerosi

strumenti di pianificazione di settore, compreso il PNRR, e  definire

il livello di sovra ordinazione del PTE rispetto a  tutti  gli  altri

strumenti di pianificazione  che  incidono  nei  settori  interessati

dalla transizione ecologica,  individuando  anche  le  procedure  che

consentano di verificare se gli interventi e i provvedimenti, perfino

quelli riguardanti la giustizia o la pubblica amministrazione,  siano

sostenibili, dal punto di vista non solo finanziario,  ma  anche  del

raggiungimento degli obiettivi del PTE stesso;

    che e' opportuno che questo Comitato proponga al  Presidente  del

Consiglio dei ministri l'emanazione di una  direttiva  in  base  alla

quale  le  relazioni  illustrative  dei  provvedimenti   di   origine

governativa debbano contenere una sezione  relativa  all'impatto  sul

PTE e i documenti istruttori per il Comitato interministeriale per la

programmazione economica e lo sviluppo sostenibile debbano avere  una

sezione illustrativa che spieghi come il  provvedimento  da  adottare

contribuisca all'attuazione del PTE stesso;

    che la proposta di PTE mette in luce la necessita' di  perseguire

la massima sinergia possibile tra tutte  le  fonti  di  finanziamento

nazionali, regionali ed europee di settore, al fine di ottimizzare  i

risultati del PTE stesso;

    che, a tal fine, e' necessario disporre di una tassonomia per  la

classificazione   delle   risorse   finanziarie   programmate,    con

riferimento agli obiettivi strategici del piano proposto, al fine  di

fornire un quadro sinottico di tutti gli  interventi  provenienti  da

diversi livelli di programmazione coerenti con i target assegnati;

    che  per  il  Mezzogiorno  risultano  prioritarie  le   politiche

relative alla  tutela  del  territorio,  al  contrasto  del  dissesto

idrogeologico,  alle  carenze  del  sistema  idrico,  ma  anche  alle

bonifiche, in primo  luogo  quelle  di  Taranto  e  Bagnoli,  e  allo

sviluppo della filiera dell'idrogeno;

    che  la   realizzazione   del   PTE   richiede   una   fortissima

collaborazione tra i Ministeri coinvolti;

    che e' necessario dare grande rilevanza alla comunicazione, anche

mediante coinvolgimento della cittadinanza e dei settori  produttivi,

con forme di consultazione e  partecipazione,  attraverso  le  quali,

filiera per filiera e area geografica  per  area  geografica,  questi

possano contribuire a modulare l'impatto delle decisioni e  orientare

le condotte da tenere senza dover ricorrere a interventi cogenti;

    che la proposta di PTE prevede dieci indicatori  rappresentativi,

riconosciuti  a  livello  internazionale  e   impiegati   in   misure

statistiche  collegate   alla   strategia   nazionale   di   sviluppo

sostenibile e agli indicatori di Benessere equo e sostenibile  (BES),

indicatori che sono gia' elaborati nell'ambito del sistema statistico

nazionale;

    che  in  questo  settore  e'   necessario   prevedere   nel   PTE

investimenti a favore degli enti tecnici interessati, tra cui ISTAT e

ISPRA, per produrre stime anticipate degli  indicatori,  in  analogia

con quello che gia' avviene nel settore del BES;

    che e' necessario costituire, anche con il supporto  di  esperti,

gruppi di lavoro preposti allo sviluppo delle tematiche di  interesse

delle misure del PTE, e con  il  compito  di  elaborare  documenti  e

analisi  specifiche  per  settore  ai  fini  dell'ottimizzazione  del

complesso  delle  milestone  e  dei  cronoprogrammi,  contribuendo  a

rendere piu' quantitativo il programma e tenendo conto  del  relativo

impatto sociale;

    che tra gli argomenti da trattare prioritariamente da  parte  dei

suddetti gruppi di lavoro figurano:

      le misure in materia di tassazione;

      la ricognizione e relativa analisi di tutti i finanziamenti che

possono contribuire anche a lungo termine a realizzare la transizione

energetica, tenendo conto, per esempio, anche del  Fondo  sviluppo  e

coesione, in modo da assicurare, anche dopo il 2026, termine  per  il

completamento del PNRR, la prosecuzione  delle  linee  essenziali  di

sviluppo del PTE e suoi aggiornamenti;

      la decarbonizzazione e l'evoluzione del sistema energetico, con

i relativi settori, tra cui l'idrogeno come vettore  di  integrazione

dei settori e dei diversi mix energetici, le energie rinnovabili, gli

accumuli;

      la mobilita' sostenibile;

      le industrie hard to abate;

      l'economia circolare, con i settori della riduzione di uso, del

riciclaggio di rifiuti e dei relativi impianti;

      il dissesto idrogeologico, il consumo di suolo, la  prevenzione

delle frane e delle alluvioni e la tutela delle risorse idriche;

      la biodiversita' e la tutela dell'ecosistema marino;

    che nelle attivita' dei gruppi di lavoro, particolarmente per  le

tematiche  di  cui  agli  ultimi  tre  succitati   argomenti,   sara'

necessario il coinvolgimento delle regioni;

  Su proposta del Ministro della transizione ecologica;

  Acquisito  in   seduta   l'avviso   favorevole   dei   Ministri   e

Sottosegretari di Stato presenti;

                              Delibera:

  1. Ai sensi dell'art. 57-bis, commi 3 e 4, del decreto  legislativo

n. 152/2006, e' approvata, con le prescrizioni di cui  ai  successivi

punti 2, 3, 4 e 5, la proposta di PTE  di  cui  all'allegato  1  alla

presente delibera, facente parte integrante della medesima.

  2. Il CTC  proporra'  a  questo  Comitato  una  tassonomia  per  la

classificazione delle risorse finanziare programmate con  riferimento

agli obiettivi strategici del piano proposto, anche al fine di  avere

un quadro sinottico di tutti gli interventi provenienti  dai  diversi

livelli di programmazione dei vari Ministeri coerenti  con  i  target

assegnati.

  3. I Ministeri competenti per materia, utilizzando le esperienze  e

le metodologie gia' presenti all'interno delle istituzioni, o con  la

collaborazione   di   altre   istituzioni   ed   enti   di   ricerca,

predisporranno per questo Comitato  analisi  di  scenario  di  natura

climatica, ambientale, sociale ed economica al fine di  garantire  un

background quantitativo al processo di identificazione  delle  scelte

di policy adeguato al raggiungimento degli obiettivi del PTE.

  4. Il Ministero della transizione ecologica, anche con il  supporto

del CTC, sottoporra' all'attenzione di questo  Comitato  un  allegato

integrativo al PTE che, anche sulla base delle elaborazioni di cui al

punto 2 e delle analisi di scenario di cui  al  punto  3,  specifichi

maggiormente,  dal  punto  di  vista  quantitativo,   i   target   da

raggiungere nel tempo e i relativi strumenti finanziari.

  5. Con atto del Ministro della transizione ecologica sono istituiti

gruppi di lavoro, con l'indicazione dei loro coordinatori, in materia

di:   energie   rinnovabili;   mobilita'    sostenibile;    industrie

hard-to-abate;  economia  circolare  4.0,  bioeconomia   e   qualita'

dell'aria; dissesto idrogeologico, consumo di terreno, prevenzione di

frane/alluvioni e  tutela  delle  risorse  idriche;  biodiversita'  e

tutela degli ecosistemi; flussi di fondi durante e post-PNRR, finanza

sostenibile e carbon-finance; modellistica  integrata  sugli  effetti

delle politiche per la transizione ecologica  con  prospettiva  anche

territoriale, con il compito  di  supportare  il  CTC  nell'attivita'

volta alle elaborazioni di  cui  ai  punti  2  e  3  e  alla  stesura

dell'allegato integrativo di cui al punto 4.

  6. Eventuali ulteriori gruppi di lavoro potranno  essere  istituiti

con successivo provvedimento della medesima natura.

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