Grande attenzione al tema dell'impatto ambientale, come anche alla valutazione dei grandi rischi, nelle linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme petrolifere e delle infrastrutture connesse di cui al decreto del ministero dello Sviluppo economico 15 febbraio 2019 (in Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2019, n. 57).
In particolare, il documento, dopo avere chiarito le finalità (stabilire le procedure di dismissione delle strutture «già utilizzate per la coltivazione da giacimenti di idrocarburi esauriti o comunque non utilizzabili, o non suscettibili di assicurare ulteriormente produzione in quantita' commerciale») e l'ambito di applicazione («piattaforme di produzione, piattaforme di compressione, piattaforme di transito ed infrastrutture connesse a servizio di impianti minerari nell'ambito di concessioni minerarie per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi situate nel mare territoriale e nella piattaforma continentale»), le linee guida affrontano altri aspetti quali:
- la chiusura mineraria dei pozzi;
- la relazione tecnica descrittiva;
- gli obblighi del titolare;
- il riutilizzo di una piattaforma e delle infrastrutture connesse per scopi diversi dall'attività mineraria (progetto, autorizzazione unica, documentazione eccetera);
- la valutazione di impatto ambientale;
- l'autorizzazione unica del progetto di riutilizzo;
- il progetto di rimozione e relativa valutazione ambientale;
- la relazione sui grandi rischi;
- l'autorizzazione del progetto di rimozione e relativa documentazione.
Di seguito il testo integrale del D.M. 15 febbraio 2019.
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Decreto del ministero dello Sviluppo economico 15 febbraio 2019
Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme
per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture
connesse. (19A01522)
in Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2019, n. 57
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
e con
IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante «Norme di
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione
delle miniere del Regno»;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione
del testo definitivo del codice della navigazione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
- 328, recante «Approvazione del regolamento perl'esecuzione del
codice della navigazione (Navigazione marittima)»;
Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante «Ricerca e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.
128, recante «Norme di polizia delle miniere e delle cave»;
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante «Ricerca e
coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla
legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli
idrocarburi liquidi e gassosi»;
Vista la Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale
culturale e naturale - UNESCO, adottata durante la Conferenza
generale dell'UNESCO nel 1972 a Parigi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.
886, recante «Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia
delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le
attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli
idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale»;
Visto il decreto ministeriale del Ministro della marina mercantile
e del Ministro per i beni culturali e ambientali del 12 luglio 1989,
recante «Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse
storico, artistico o archeologico»;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante «Norme per
l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali»;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante
«Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e
salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e
della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei
lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante
«Attuazione della direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»;
Vista la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale
subacqueo - UNESCO del 2 novembre 2001, ratificata dall'Italia con
legge 23 ottobre 2009, n. 157;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante
«Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita'»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante «Istituzione di zone
di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare
territoriale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011,
- 209,«Regolamento recante istituzione di zone di protezione
ecologica del mediterraneo nord-occidentale, del mar Ligure e del mar
Tirreno»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante
«Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei
rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva
2004/35/CE»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante
«Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino»;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti
per la crescita del Paese»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive»;
Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante
«Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante
«Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la
direttiva 2004/35/CE»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2016)»;
Visto il decreto legislativo 7 ottobre 2016, n. 201, recante
«Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per
la pianificazione dello spazio marittimo»;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante
«Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
una infrastruttura per i combustibili alternativi»;
Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2016, recante
«Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari
per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale»;
Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2017, recante «Adeguamento
del decreto 7 dicembre 2016, recante: disciplinare tipo per il
rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in
terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale,
alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2017»;
Vista la Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari
causato dall'immersione di rifiuti (Londra, 29 dicembre 1972), di cui
alla legge 13 febbraio 2006, n. 87, recante «Adesione della
Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972
sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione
di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati»;
Vista la Convenzione per la protezione del mar Mediterraneo
dall'inquinamento (Barcellona, 16 febbraio 1976), legge 25 gennaio
1979, n. 30, di «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla
salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due
protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio
1976»;
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
(Montego Bay, 10 dicembre 1982), legge 2 dicembre 1994, n. 689 di
«Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il
10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI
della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio
1994»;
Viste le Linee guida e le norme per la rimozione di impianti e
strutture offshore nella piattaforma continentale e nella zona
economica esclusiva (IMO resolution A. 672 (16), adottata in data 19
ottobre 1989);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
ottobre 2017 recante «Approvazione del Programma di misure, ai sensi
dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n.
190, relative alla definizione di strategie per l'ambiente marino»;
Visto il decreto interministeriale del 10 novembre 2017, del
Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con cui e' stata adottata la
Strategia energetica nazionale 2017;
Visto il Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia
(2017-2022), approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il
17 febbraio 2017, ed i relativi Programmi di attuazione annuali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
dicembre 2017, recante, «Approvazione delle linee guida contenenti
gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di
gestione dello spazio marittimo»;
Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante
«Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE,
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della
legge 9 luglio 2015, n. 114», che prevede, in particolare, all'art.
25, comma 6, che [...] Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, da adottarsi entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, sono emanate le linee guida nazionali
per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di
idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di
assicurare la qualita' e la completezza della valutazione dei
relativi impatti ambientali [...];
Considerati gli impatti ambientali, come definiti ai sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sociali ed economici delle attivita' connesse alla
dismissione mineraria delle infrastrutture e dei pozzi di
coltivazione di idrocarburi, e la necessita' dell'individuazione di
una idonea procedura per la valutazione degli impatti stessi e la
successiva scelta fra le differenti opzioni disponibili per un
eventuale riutilizzo delle stesse;
Considerato che l'attivita' di decommissioning italiana delle
piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle
infrastrutture connesse e' stata presentata anche nella I° riunione
preparatoria della Ministeriale G7 Energia a presidenza canadese, a
gennaio 2018, e che la stessa ha riscontrato notevole interesse;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico,
preliminarmente all'adozione definitiva del presente decreto, in
linea con il piu' ampio quadro normativo, di livello comunitario,
atto a garantire il diritto di accesso alle informazioni e di
partecipazione del pubblico ai processi decisionali, ha ritenuto
utile svolgere una consultazione pubblica dall'11 gennaio al 31
gennaio 2018, acquisendo osservazioni da parte di operatori economici
ed associazioni ambientaliste, che sono state di conseguenza
considerate nella predisposizione del testo finale del presente
decreto.
Ritenuto necessario fornire, ai sensi dell'art 25, comma 6 del
decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, agli operatori ed alle
amministrazioni competenti, con particolare riferimento alle
piattaforme offshore ed alle infrastrutture connesse, una guida sulle
procedure da seguire per la dismissione mineraria delle stesse;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome rilasciato in data 12
luglio 2018 rep. atti n. 127/CSR;
Decreta
Art. 1
Approvazione delle Linee guida nazionali
- Sono approvate lelinee guida nazionali per la dismissione
mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in
mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la
qualita' e la completezza della valutazione dei relativi impatti
ambientali, ai sensi dell'art. 25, comma 6, del decreto legislativo
16 giugno 2017, n. 104.
- Lelinee guida e i relativi allegati costituiscono parte
integrante del presente decreto.
- Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo
economico ed acquista efficacia dal giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Finalita', ambito di applicazione e definizioni
Allegato
Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme
per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture
connesse
Art. 1.
Finalità
- Le presenti linee guida stabiliscono le procedure per la
dismissione mineraria delle piattaforme e delle infrastrutture
connesse gia' utilizzate per la coltivazione da giacimenti di
idrocarburi esauriti o comunque non utilizzabili, o non suscettibili
di assicurare ulteriormente produzione in quantita' commerciale
nell'ambito delle concessioni minerarie disciplinate dal decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al fine di assicurare la
qualita' e la completezza della valutazione dei relativi impatti
ambientali e nel rispetto degli obiettivi della Strategia marina, di
cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, in attuazione
della direttiva 2008/56/CE.
Art. 2.
Definizioni
- Ai fini dell'applicazione delle presenti Linee guida, si
intende per:
- Amministrazione competente: l'amministrazione competente al
rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione del progetto di
riutilizzo della piattaforma e/o infrastruttura connessa;
- Analisi multicriterio decisionale: analisi che tiene conto
di piu' aspetti propri della rimozione di una piattaforma e delle
infrastrutture connesse;
- BUIG: bollettino ufficiale per gli idrocarburi e le
georisorse, pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo
economico;
- Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare:comitato
istituito ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 145;
- Concessione mineraria:titolo esclusivo che consente le
attivita' di sviluppo e coltivazione di un giacimento di idrocarburi
liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi dell'art. 9 della legge 9
gennaio 1991, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- Condotte sottomarine (flowlines): tubazioni impiegate per il
collegamento e il trasporto della produzione, sia essa prodotto dei
singoli pozzi o proveniente da altre piattaforme/impianti a un
collettore o a un centro di raccolta o di trattamento;
- DGSAIE: Direzione generale per la sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero
dello sviluppo economico;
- DGS-UNMIG: Direzione generale per la sicurezza anche
ambientale delle attivita' minerarie ed energetiche - Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero
dello sviluppo economico;
- Giacimento: formazione rocciosasotterranea costituita da
uno o piu' livelli contenenti idrocarburi tale da consentire
tecnicamente ed economicamente la coltivazione mineraria;
- Infrastruttura connessa: impianti collegati alla piattaforma
e utilizzati per consentire la produzione di idrocarburi ed il loro
trasporto verso altri impianti;
- Relazione sui grandi rischi: relazioneche l'operatore e'
tenuto a presentare ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 145, per le operazioni in mare nel
settore degli idrocarburi;
- Riutilizzo: utilizzo delle piattaforme o delle
infrastrutture connesse per scopi alternativi a quello minerario;
- Sezione UNMIG:ufficio dirigenziale della DGS-UNMIG del
Ministero dello sviluppo economico competente al rilascio
dell'autorizzazione per la dismissione mineraria, nonche' autorita'
di vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia mineraria, in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute
dei lavoratori addetti alle attivita' minerarie di prospezione,
ricerca e coltivazione, competente in materia di gestione tecnica
delle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di
idrocarburi;
- Sottostruttura: strutturadi una piattaforma, fissata a
fondo mare mediante pali;
- Sovrastruttura: struttura di una piattaformacostituita da
uno o piu' ponti su cui sono montati gli impianti di processo, le
apparecchiature, i moduli alloggio e gli uffici;
- Titolare dellaconcessione: soggetto al quale e' stata
conferita la concessione di coltivazione di idrocarburi;
- Pozzo sterile o esaurito:pozzo non utilizzabile, o non
suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in quantita'
commerciale.
Art. 3.
Ambito di applicazione
Le presenti linee guida si applicano alle piattaforme di
produzione, piattaforme di compressione, piattaforme di transito ed
infrastrutture connesse a servizio di impianti minerari nell'ambito
di concessioni minerarie per la coltivazione di giacimenti di
idrocarburi situate nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale.
Art. 4.
Chiusura mineraria dei pozzi
- Un pozzo sterile, o esaurito o comunquenon utilizzabile, o
non suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in quantita'
commerciale, deve essere chiuso secondo la procedura prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e
dalle indicazioni del Ministero dello sviluppo economico.
- Nell'ambito delle operazioni di chiusura mineraria dicui al
comma precedente la colonna di rivestimento, le colonne intermedie e
la colonna di produzione devono essere rimosse al di sotto del fondo
marino mediante taglio e recupero.
- L'abbandono delle piattaforme e delle infrastruttureconnesse
e' vietato.
- In deroga al comma 3, puo' essere autorizzato da parte
dell'amministrazione competente un riutilizzo alternativo, quando
siano accertati i requisiti e le garanzie di cui all'art. 8, comma 2
e all'art. 11, commi 4, 5 e 6, o una rimozione parziale delle
piattaforme o delle infrastrutture connesse.
Art. 5.
Elenco delle piattaforme in dismissione e suo aggiornamento
- Le societa' titolari di concessioni minerarie comunicano entro
il 31 marzo di ogni anno al Ministero dello sviluppo economico
DGS-UNMIG, alla Sezione UNMIG competente e alla DGSAIE l'elenco delle
piattaforme i cui pozzi sono stati autorizzati alla chiusura
mineraria e che non intendono utilizzare ulteriormente per attivita'
minerarie, comunicando il periodo durante il quale saranno svolti i
lavori di chiusura mineraria ed allegando una relazione tecnica
descrittiva di cui all'art. 6 sullo stato degli impianti con allegati
fotografie, planimetrie e prospetti, dichiarando lo stato di
sicurezza degli impianti fino alla chiusura.
- La DGS-UNMIG del Ministero dellosviluppo economico, previo
parere tecnico rilasciato dalla Sezione UNMIG competente, valuta se
nell'elenco di cui al comma 1 sono inserite piattaforme e
infrastrutture connesse delle quali le condizioni strutturali e degli
impianti possano consentire il riutilizzo.
- La DGS-UNMIG, acquisiti i pareridei competenti uffici del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali per gli aspetti di
competenza, pubblica sul BUIG e sul proprio sito web, entro il 30
giugno di ogni anno, l'elenco delle piattaforme e infrastrutture
connesse in dismissione mineraria che devono essere rimosse secondo
le procedure previste dalle presenti linee guida.
- Nell'elenco di cui al comma precedente, sono altresi'
indicate, ferme le valutazioni di competenza dei Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali, le piattaforme e le
infrastrutture connesse che, a seguito della verifica di cui al comma
2, possono essere riutilizzate.
- I pareri di cui al comma 3 devono essere resialla DGS-UNMIG
entro quarantacinque giorni dalla richiesta, trascorsi i quali gli
stessi si intendono acquisiti.
Art. 6.
Relazione tecnica descrittiva
- Contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 5, comma 1,
la societa' titolare della concessione mineraria nell'ambito della
quale e' installata la piattaforma o infrastruttura connessa da
dismettere presenta documenti e disegni aggiornati utili ai fini
della definizione degli interventi (pesi, layout, disegni as-built,
etc.) e delle loro condizioni di sicurezza che garantiscano
dall'inquinamento, i risultati delle ispezioni di superficie e
subacquee della piattaforma finalizzate alla definizione dello stato
attuale degli impianti e delle strutture (condizioni strutturali
della sovrastruttura e delle strutture immerse), documentazione
fotografica e una compiuta descrizione dell'aggiornato quadro
ambientale, comprensivo degli aspetti pertinenti il paesaggio ed il
patrimonio culturale, entro il quale si collocano la stessa
piattaforma e le infrastrutture connesse.
Art. 7.
Obblighi del titolare
- Dalla data della comunicazione di cui all'art. 5, comma 1,il
titolare della concessione mineraria nell'ambito della quale sono
ubicate la piattaforma e le infrastrutture connesse in dismissione e'
tenuto a non variarne lo stato e ad eseguire i lavori di manutenzione
ordinaria e, nei tempi previsti, i lavori di chiusura mineraria
autorizzati.
- L'ingegnere capo della sezione UNMIGcompetente verifica lo
stato degli impianti e prescrive i provvedimenti di sicurezza e di
conservazione che ritiene necessari entro un termine massimo di
novanta giorni.
Titolo II
DISMISSIONE MINERARIA DELLA PIATTAFORMA E DELLE INFRASTRUTTURE CONNESSE
Capo I
Riutilizzo per scopi diversi dall'attività mineraria
Art. 8.
Riutilizzo di una piattaforma e infrastrutture connesse
per scopi diversi dall'attività mineraria
- Le societa' o enti interessati al riutilizzo di una
piattaforma e/o infrastruttura connessa in dismissione mineraria di
cui all'elenco dell'art. 5, comma 4, presentano entro dodici mesi
dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3 del medesimo
articolo, al Ministero dello sviluppo economico-DGSAIE, al Ministero
dello sviluppo economico-DGS-UNMIG, alla Capitaneria di porto,
all'Amministrazione competente e ove previsto agli enti territoriali
interessati, una istanza completa del progetto di riutilizzo
predisposto con un livello informativo e di dettaglio almeno
equivalente a quello del progetto di fattibilita' tecnico economica
come definito dall'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. L'istanza e' pubblicata sul BUIG, del mese
successivo alla data di presentazione dell'istanza medesima.
- Possono presentare le istanze di cui al comma 1, le societa' o
gli enti che dispongano di requisiti di ordine generale, capacita'
tecnica, economica, finanziaria ed organizzativa adeguati alla
esecuzione e realizzazione dei progetti presentati. I richiedenti
devono possedere nell'Unione europea strutture tecniche e
amministrative adeguate alle attivita' previste, ovvero presentare
una dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegni,
in caso di conferimento, a costituirle. Dall'oggetto sociale deve
risultare che le attivita' del soggetto richiedente comprendono le
attivita' previste nel progetto di riutilizzo.
- L'istanza di cui al comma 1 deve essereaccompagnata da una
dichiarazione in cui il soggetto proponente si impegna a presentare,
prima dell'autorizzazione unica alla esecuzione del progetto di
riutilizzo, una fidejussione bancaria o assicurativa commisurata al
valore delle opere di rimozione post riutilizzo ovvero delle nuove
installazioni/strutture, della piattaforma e infrastrutture connesse,
e degli interventi di recupero ambientale, nonche' garanzie
economiche per coprire i costi di un eventuale incidente, commisurati
a quelli derivanti dal piu' grave incidente nei diversi scenari
ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.
- Perquanto riguarda i requisiti di ordine generale, il
richiedente fornisce:
se il richiedente ha sede in Italia, i documenti di cui
all'allegato 1, punto 1;
se il richiedente ha sede in uno Stato membro dell'Unione
europea o in altro Stato, i documenti di cui all'allegato 1, punto 2.
- Ai fini della valutazione della capacita' economica e
finanziaria, il richiedente presenta la documentazione di cui
all'allegato 1, punto 3.
- Ai fini della valutazione della capacita' tecnica e
organizzativa il richiedente presenta la documentazione di cui
all'allegato 1, punto 4.
- Ai fini della valutazione della capacita' tecnica ed
organizzativa relativa alla salute, alla sicurezza, all'ambiente e
alla gestione dei rischi, il richiedente presenta la documentazione
di cui all'allegato 1, punto 5.
- Le istanze presentate, corredate dalprogetto di riutilizzo
come definito al comma 1 del presente articolo, sono valutate dalle
Amministrazioni competenti, anche al fine della comparazione di tutti
i progetti riferiti alla medesima piattaforma, sulla base dei
seguenti criteri:
a) Innovazione industriale e/o scientifica e/o energetica promossa dal progetto;
b) Impatto socio-economico generale (su scala nazionale e regionale) e specifico per i territori vicini (concorrenza) alle strutture da riutilizzare e sue ricadute;
c) Sostenibilità economica del progetto;
d) Sinergia tecnologica attuabile tra le funzionalità proposte nel nuovo progetto e la struttura esistente;
e) Sostenibilità ambientale delprogetto, comprensiva della valutazione degli aspetti concernenti il patrimonio culturale ed il paesaggio e di eventuali effetti cumulativi con altre strutture esistenti;
f) Piano di manutenzione delle strutture;
g) Completezza e razionalita' del progetto proposto;
h) Tempi programmati per l'esecuzione del progetto;
i) Modalità di svolgimento deilavori, anche riferite alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonche' alla dismissione e al ripristino dello stato dei luoghi;
j) Eventuali accordi di programma con Amministrazioni centrali o locali.
Art. 9.
Progetto di riutilizzo
- Il progetto di riutilizzo deve prevedere almeno:
a) Analisi dei potenziali conflitti d'uso (rotte marittime, aree protette, patrimonio culturale archeologico subacqueo, etc.) e verifica di coerenza con il Piano di gestione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2017;
b) Progetto di dismissione post-riutilizzo e recupero ambientale, comprensivo dell'eventuale opera per scopo diversi, della piattaforma e delle infrastrutture connesse;
c) Analisi del potenziale di produzionenel sito oggetto di interesse relativamente alla/alle funzione/i prescelte all'interno del progetto (ad esempio: itticoltura, agricoltura, energia marina, etc.);
d) Scelta motivata della/delle funzione/funzioni da implementare nell'area di rispetto della piattaforma e/o da integrare nella piattaforma stessa;
e) Rappresentazione grafica completa delle operepreviste dal progetto, evidenziate rispetto a quelle esistenti riutilizzate, con indicazione delle eventuali parti da rimuovere di quest'ultime da realizzarsi a carico del titolare della concessione mineraria;
f) Stima della produzione complessiva prevista dall'uso diverso proposto;
g) Analisi degli effetti ambientali in fasedi realizzazione, esercizio e dismissione delle nuove istallazioni/strutture, della piattaforma e infrastrutture connesse, con riferimento: alle eventuali modifiche delle condizioni meteomarine, della qualità delle acque, dei fondali e degli ecosistemi marini; alle risorse naturali, alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti, alle emissioni e ad eventuali rischi di gravi incidenti; al patrimonio culturale archeologico subacqueo, al patrimonio culturale ed al paesaggio dei territori costieri prospicienti l'intervento, specie con riguardo al rapporto di inter-visibilita' terra-mare;
h) Programma dei lavori, con indicazione delle tempistiche e delle modalita' di svolgimento per garantire la sicurezza;
i) Analisi dei costi, divisi per categoria;
j) Analisi dell'impatto sociale ed economicodel progetto su scala internazionale, nazionale e locale;
Art. 10.
Valutazione di impatto ambientale
- Qualora il progetto di riutilizzo dellapiattaforma e delle
strutture connesse in dismissione ricada nel campo di applicazione
della disciplina di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
ovvero qualora la piattaforma e le infrastrutture connesse oggetto
del progetto di riutilizzo siano state oggetto di una favorevole
valutazione di compatibilita' ambientale subordinata alla previsione
che si procedesse al termine dell'esercizio alla dismissione ed al
ripristino dei luoghi, il richiedente presenta, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
contestualmente all'istanza di cui all'art. 8, comma 1, delle
presenti Linee guida, la documentazione necessaria ai fini
dell'espletamento delle procedure disciplinate al Titolo III della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Per progetti di riutilizzo per iquali non e' prevista la
valutazione di impatto ambientale il progetto medesimo e' sottoposto
ad una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale
procedura ambientale da avviare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 11.
Autorizzazione unica del progetto di riutilizzo
- L'autorizzazione unica del progetto di riutilizzo e'
rilasciata dalla amministrazione competente a seguito di un
procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241. e successive modifiche ed
integrazioni.
- Nell'ambito del procedimento unicosono acquisiti i pareri
delle amministrazioni interessate e l'esito della procedura di
valutazione di impatto ambientale, laddove prevista, ovvero gli esiti
della valutazione preliminare di cui all'art. 10, comma 2. Le
amministrazioni che partecipano al procedimento unico di cui al comma
1 sono il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero
dei beni e delle attivita' culturali, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Partecipano inoltre il titolare della concessione mineraria e, ove
previsto dalla normativa di settore, la regione, la provincia ed il
comune interessati.
- L'Amministrazione competente, prima del rilascio
dell'autorizzazione unica, verifica l'esistenza di tutte le garanzie
economiche di cui all'art. 8.
- Il richiedente, ottenuta l'autorizzazione unica alriutilizzo
di una piattaforma o infrastruttura connessa in dismissione deve
richiedere nel termine stabilito nella stessa Autorizzazione unica la
concessione demaniale marittima per l'occupazione e l'uso dell'area
interessata per le finalita' oggetto dell'autorizzazione.
- Qualora nell'ambito del procedimento sia acquisito uno opiu'
atti di dissenso considerati non superabili, l'amministrazione
competente adotta la determinazione di conclusione negativa del
procedimento che costituisce il rigetto della domanda e produce gli
effetti della comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'amministrazione competente trasmette alle altre amministrazioni
coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al
suddetto articolo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali
osservazioni e' data ragione nell'ulteriore determinazione di
conclusione del procedimento.
- Eventuali dissensi diversi da quelli del comma precedente sono
gestiti dall'Amministrazione competente nei termini e nelle modalita'
previste dagli articoli 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 12.
Cessazione attivita' mineraria
- La Sezione UNMIG competente, previo sopralluogo congiuntocon
la Capitaneria di porto e l'amministrazione competente, verifica
l'avvenuta rimozione delle parti di piattaforma od infrastruttura
connessa eventualmente prevista dal progetto di riutilizzo
autorizzato secondo l'art. 11, e redige l'attestazione di cessazione
dell'attivita' mineraria e del relativo bene minerario.
Capo II
Rimozione
Art. 13.
Progetto di rimozione
- La societa' titolare della concessione presentaalla Sezione
UNMIG competente per territorio, istanza per l'autorizzazione alla
rimozione della piattaforma e delle infrastrutture connesse in
dismissione allegando il progetto di rimozione in duplice copia entro
dieci mesi:
dalla pubblicazione dell'elenco delle piattaforme od
infrastrutture connesse in dismissione che devono essere rimosse e
non possono essere riutilizzate di cui all'art. 5, commi 3 e 4;
dal termine di cui all'art. 8, comma 1, in assenza di istanze
per il riutilizzo;
dalla notifica della determinazione di conclusione del
procedimento di cui all'art. 11, comma 5;
- Il progetto di rimozione di una piattaforma e delle
infrastrutture connesse in dismissione e' predisposto dalla societa'
titolare della concessione secondo le indicazioni ed i contenuti di
cui all'allegato 2 delle presenti Linee guida.
- La Sezione UNMIG trasmette copiadel progetto di rimozione
alla Capitaneria di porto competente per un parere relativo al
rispetto degli obblighi legati al provvedimento di concessione
demaniale della piattaforma od infrastruttura connessa.
Art. 14.
Valutazione ambientale del progetto di rimozione
- I progetti di rimozione delle piattaforme e delle
infrastrutture connesse sono soggetti ad una valutazione ambientale,
secondo le modalita' e le procedure esplicitate nei commi da 2 a 4
del presente articolo.
- Il progetto di rimozione della piattaforma e delle
infrastrutture connesse in dismissione, predisposto secondo i
contenuti di cui all'allegato 3 delle presenti Linee guida, e'
trasmesso dalla societa' titolare al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare unitamente alla richiesta di
valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 9, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, corredata dagli elementi
informativi di cui al decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017
della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni
ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare recante «Contenuti della modulistica necessaria ai fini
della presentazione delle liste di controllo di cui all'art. 6, comma
9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dall'art. 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104», al fine
di verificare la necessita' di sottoporre il progetto alle procedure
di verifica di assoggettabilita' a VIA ovvero di procedura di VIA, a
norma degli articoli 19, 23 e 25 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, ovvero a nessuna procedura.
- Qualora il progetto dirimozione sia oggetto di specifica
prescrizione contenuta nel provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale relativo all'opera in dismissione, la documentazione
acquisita e le valutazioni effettuate dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare ai sensi del precedente comma
1 sono considerate anche al fine della verifica di ottemperanza della
prescrizione medesima, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
- Qualora il progetto dirimozione sia oggetto di specifica
prescrizione contenuta nel provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale relativo all'opera in dismissione e sia stato gia' oggetto
di una positiva verifica di ottemperanza da parte del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli
adempimenti di cui al comma 2 sono espletati dalla societa' titolare
solo qualora il progetto di dismissione risulti difforme da quello
gia' esaminato e valutato dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare nell'ambito della verifica di ottemperanza
della prescrizione. Nel caso in cui non siano state apportate
modifiche, sei mesi prima dell'avvio dei lavori la societa' titolare
fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare un'attestazione circa la rispondenza del progetto di
dismissione presentato ai sensi dell'art. 13 delle presenti Linee
guida a quello gia' oggetto di positiva verifica di ottemperanza
della relativa prescrizione.
- Se la procedura di valutazione di impatto ambientalerelativa
agli interventi ricompresi nella concessione di coltivazione
nell'ambito della quale e' previsto il progetto di rimozione di cui
al comma 1, risulta essere stata svolta ai sensi della previgente
legislazione in materia, che non prevedeva il concerto con il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali, il progetto di
rimozione di cui al comma 3 e' presentato allo stesso Ministero ai
fini della relativa possibilita' di presentare osservazioni in merito
ai profili di competenza all'Autorita' competente in sede statale
prima delle relative determinazioni.
Art. 15.
Relazione sui grandi rischi
- Il titolare della concessione redige la Relazionesui grandi
rischi modificata per le operazioni di rimozione della piattaforma in
dismissione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 145. La relazione deve essere presentata al
Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare ed alla Sezione
UNMIG competente per territorio per la valutazione e accettazione.
- I lavori di rimozione non possono iniziare prima
dell'accettazione da parte del Comitato della relazione sui grandi
rischi di cui al comma 1.
Art. 16.
Autorizzazione del progetto di rimozione
- L'autorizzazione alla rimozione di una piattaforma o
infrastruttura connessa in dismissione e' rilasciata dalla Sezione
UNMIG competente, acquisito il parere della Capitaneria di porto, e
comprende il previsto provvedimento di verifica di assoggettabilita'
a VIA o di VIA, ovvero le eventuali indicazioni in esito alla
valutazione preliminare di cui al precedente art. 14, comma 2, e le
prescrizioni inserite nel parere della Capitaneria di porto e nel
provvedimento di accettazione della relazione sui grandi rischi.
- Qualora il progetto dirimozione non venga assoggettato a
valutazione di impatto ambientale non ricorrendone le condizioni ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Sezione UNMIG
competente, prima del rilascio dell'autorizzazione alla rimozione,
acquisisce anche il parere della Soprintendenza archeologia, belle
arti e paesaggio competente del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali, o del competente ufficio della Regione Siciliana,
relativamente alla tutela del patrimonio culturale subacqueo e agli
altri ambiti di competenza con riguardo alle infrastrutture connesse.
- La Sezione UNMIG competente verifica l'esistenza ditutte le
garanzie economiche da parte della societa' richiedente per coprire i
costi di un eventuale incidente durante le attivita' di rimozione,
commisurati a quelli derivanti dal piu' grave incidente nei diversi
scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.
Art. 17.
Relazione finale
- Il titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensidell'art.
16 trasmette alla Sezione UNMIG competente ed all'Agenzia per la
Protezione dell'Ambiente territorialmente competente una relazione
trimestrale durante l'esecuzione dei lavori di rimozione ed una
relazione finale nel termine di sei mesi dagli stessi comprensiva dei
risultati dei monitoraggi effettuati in attuazione del progetto di
monitoraggio ambientale predisposto ai sensi dell'allegato 2, punto
1, lettera h e dell'allegato 3, punto 6.
- Per lo svolgimento delle attivita' di monitoraggio il titolare
puo' avvalersi, tramite apposti accordi, del supporto del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28
giugno 2016, n. 132.
- Al termine dei lavori di dismissione e' fatto obbligo, laddove
necessario, sulla base degli esiti dei monitoraggi ambientali di cui
al comma 1, procedere al ripristino ambientale dello stato dei luoghi
interessati dai lavori di rimozione della piattaforma e delle
infrastrutture connesse.
Art. 18.
Ripristino
- La Sezione UNMIG competente, previo sopralluogo congiuntocon
la Capitaneria di porto competente, verifica la rimozione della
piattaforma e delle infrastrutture in dismissione cosi' come prevista
dal progetto di rimozione autorizzato secondo l'art. 16, accerta la
messa in sicurezza di tutta l'area, e redige l'attestazione di
cessazione dell'attivita' mineraria.
Allegato 1
Documentazione richiesta ai sensi dell'art. 8
delle presenti Linee guida
- Ai fini della valutazione dei requisiti di ordine generale il
richiedente con sede in Italia presenta:
a) dichiarazione di cui all'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa ai sensi della
vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono
le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art.
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive
modifiche ed integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza
di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche
ed integrazioni;
b) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 38,47, 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
cui si attesta di non essere oggetto di procedure concorsuali di
qualsiasi genere: fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
ammissione in concordato;
c) copia autentica del documento chenomina i rappresentanti
legali e i membri con cariche sociali, con allegato copia dei
documenti di identita';
d) dichiarazione di cui all'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dei dati relativi al/ai
titolare/i effettivo/i, cosi' come definito dall'art. 2 dell'allegato
Tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, contenente,
in adempimento degli obblighi previsti dall'art. 21 del medesimo
decreto, per ognuno:
1) cognome;
2) nome;
3) luogo di nascita (Stato, Citta', Provincia);
4) data di nascita;
5) luogo di residenza/domicilio (Stato, Citta', Provincia, indirizzo);
6) codice fiscale (solo per i residenti in Italia);
7) attivita' lavorativa e settore economico in cui il
titolare effettivo opera prevalentemente;
8) dichiarazione in cui si accerta di essere/non essere una
persona politicamente esposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera
dd), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
- Ai fini della valutazione dei requisiti di ordine generale il
richiedente con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in
altro Stato presenta:
a) certificato equipollente al certificato camerale in corso di
validita', che includa le seguenti informazioni relative al soggetto
richiedente: denominazione, ragione sociale, sede legale, capitale
sociale, partita IVA e/o codice fiscale o equivalente, sito internet,
denominazione dell'eventuale gruppo di appartenenza, denominazione
della eventuale societa' controllante, nominativo del titolare
effettivo, nome e contatti del rappresentante legale e del soggetto
incaricato dei rapporti con le autorita';
b)copia autentica aggiornata dello statuto e dell'atto
costitutivo;
c) dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d).
3. Ai fini della valutazione della capacita' economica e
finanziaria, e' presentata la seguente documentazione:
a) copia deibilanci approvati degli ultimi tre anni del
soggetto richiedente, ovvero i bilanci a far data dal momento della
costituzione della societa', per quelle costituite da meno di tre
anni, con allegate le relazioni dell'organo amministrativo e del
collegio dei revisori e dei sindaci sulla gestione della societa'. I
bilanci devono essere sottoposti a procedura di revisione da parte di
una societa' di revisione legale ai sensi del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39 o norme analoghe per societa' con sede in uno
Stato membro dell'Unione europea o in altro Stato;
b) copia dei bilanci consolidatiapprovati degli ultimi tre
anni del gruppo societario in cui e' ricompreso il soggetto
richiedente ovvero i bilanci consolidati a far data dal momento della
costituzione della societa', per quelle costituite da meno di tre
anni, con allegate le relazioni dell'organo amministrativo e del
collegio dei revisori e dei sindaci sulla gestione della societa'. I
bilanci devono essere sottoposti a procedura di revisione da parte di
una societa' di revisione legale ai sensi del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39 o norme analoghe per societa' con sede in uno
Stato membro dell'Unione europea o in altro Stato;
c) copia dei bilanci approvatidegli ultimi tre anni della
societa' controllante e/o collegata che fornisce le garanzie e/o i
finanziamenti e che annovera fra i propri soci il titolare effettivo
della societa' richiedente, ovvero i bilanci a far data dal momento
della costituzione della societa', per quelle costituite da meno di
tre anni, con allegate le relazioni dell'organo amministrativo e del
collegio dei revisori e dei sindaci sulla gestione della societa'. I
bilanci devono essere sottoposti a procedura di revisione da parte di
una societa' di revisione legale ai sensi del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39 o norme analoghe per societa' con sede in uno
Stato membro dell'Unione europea o in altro Stato;
- Ai fini della valutazione della capacita' tecnica ed
organizzativa, e' presentata la seguente documentazione:
a) relazione con descrizione delleprincipali attivita', con
riferimento al progetto presentato, svolte in Italia o all'estero
(nel caso di impresa di recente costituzione, possono essere forniti
elementi relativi alla societa' controllante o al gruppo societario
di appartenenza);
b) attestazione relativa alla struttura organizzativa ed alle
risorse impiegate nelle attivita' descritte nella relazione di cui
alla lettera precedente;
c) relazione cheillustri le competenze tecniche acquisite
nell'attivita' indicata in progetto con riferimento ai progetti
realizzati;
d) qualsiasi altro documento che ritengano idoneo adimostrare
l'adeguatezza delle capacita' tecniche.
5. Ai fini della valutazione della capacita' tecnica ed
organizzativa relativa alla salute, alla sicurezza, all'ambiente e
alla gestione dei rischi, e' richiesta la presentazione della
seguente documentazione:
a) politiche ambientali dell'ente:
1) documentazione relativa al sistema di gestione ed
esperienza in materia ambientale con specifico riferimento alla
gestione delle responsabilita' ambientali;
2) documentazione relativa alle politiche dell'ente in
materia di sicurezza;
b) eventuali certificazioni in materia di salute,sicurezza e
ambiente e gestione dei rischi;
c) modalita' delle attivita' di supervisionesui contrattisti
in materia di salute e sicurezza e ambiente.
Allegato 2
Documentazione richiesta ai sensi dell'art. 13
delle presenti Linee guida
Il progetto di rimozione di una piattaforma e delle
infrastrutture connesse, anche se previsto per sole parti delle
stesse secondo il progetto di riutilizzo di cui all'art. 8, comma 1,
contiene almeno i seguenti dati:
a. Informazioni di base:
1) schema generale delle installazioni incluse nel progetto
di rimozione (piattaforme, strutture e condotte sottomarine);
2) risultato delle verifiche preliminari effettuate e
documentazione aggiornata;
3) informazioni relative alla posizione, tipologia e stato di
altre strutture non coinvolte dal progetto di-rimozione ma che
potranno essere indirettamente interessate durante lo svolgimento
delle operazioni;
4) informazioni relative alle condizioni meteo-marine,
profondita' d'acqua e caratteristiche del fondale;
5) informazioni relative ad attivita' quali ad esempio la
pesca, la navigazione ed altre attivita' commerciali eseguite
nell'area in cui sono presenti le installazioni oggetto del progetto
di rimozione;
6) ogni altra informazione di base ritenuta utile al progetto
di rimozione.
b. Descrizione delle installazioni da dismettere incluse nel
progetto di rimozione:
1) sottostrutture di installazioni fisse e flottanti
(tipologia, configurazione, pesi e dimensioni);
2) sovrastrutture di installazioni fisse e flottanti
(tipologia, configurazione, pesi e dimensioni);
3) sistemi e apparecchiature sottomarine (tipologia,
dimensioni, materiali, dettagli sui pali di fondazione e altre
informazioni riguardanti potenziali interazioni con altri sistemi e
apparecchiature limitrofe);
4) lunghezze, diametri, tipo di rivestimento e tipologia di
installazione delle condotte sottomarine rigide/flessibili;
5) dettagli relativi allo stato di interramento delle
condotte sottomarine, dei materassi o sacchi di cemento o altri
sistemi utilizzati per la copertura e la protezione delle condotte
medesime;
6) dettagli relativi ai sistemi che sono parte integrante
delle installazioni sottomarine quali ad esempio collettori, valvole,
clampe, ombelicali, cavi elettrici etc.;
7) informazioni relative alle indagini effettuate per
verificare lo stato e le condizioni delle condotte sottomarine;
8) ogni altra informazione ritenuta utile per fornire
ulteriori dettagli al Progetto di rimozione.
c. Ingegneria di dettaglio:
1) descrizione dell'opzione di rimozione individuata, sulla
base di un'analisi multicriterio decisionale, del metodo di rimozione
selezionato e del programma di riutilizzo, riciclo e smaltimento dei
rifiuti predisposto;
2) descrizione della tipologia e delle categorie di rifiuti
che dovranno essere gestiti durante lo svolgimento delle operazioni;
3) descrizione degli elementi o materiali che saranno
eventualmente lasciati in situ al termine delle operazioni;
4) in caso di rimozione parziale della sottostruttura,
dettagli relativi al battente libero d'acqua che sara' garantito al
termine delle operazioni;
5) lavori preparatori;
6) lavori di rimozione;
d. Costi stimati per la rimozione;
e. Pianificazione delle operazioni con indicate le date di inizio e termine delle operazioni;
f. Caratterizzazione dell'area interessata dal progetto di rimozione della piattaforma o infrastruttura connessa ed eventuale progetto di bonifica da concordare con l'Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) competente;
g. Documentazione inerente la descrizione del patrimonio culturale archeologico subacqueo, nonche' il patrimonio culturale ed il paesaggio delle aree costiere qualora interessate dalla esecuzione di opere di rimozione di infrastrutture connesse a terra e conseguente ripristino dei luoghi;
h. Programma di Monitoraggio ambientale e post-rimozione;
i. L'indicazione e descrizione dei lavori preparatori e di rimozione vera e propria.
- I lavori preparatori per la rimozione di una piattaforma includono le seguenti attivita' da descrivere nel dettaglio:
a. Pulizia e messa in sicurezza delle apparecchiaturee delle linee comprensive anche dello spiazzamento dei fluidi residui ed il lavaggio;
b. Marcatura delle linee di taglioe pulizia delle aree di taglio;
c. Rimozione di eventuali detriti ed esecuzionescavo intorno ai pali di fondazione;
d. Preparazione della sovrastruttura e della sottostruttura per le operazioni di rimozione;
e. Verifiche preventive per la tutela del patrimonio culturale archeologico subacqueo.
- I lavori di rimozione di una piattaforma includono le seguenti attivita' da descrivere nel dettaglio:
a. Mezzi navali utilizzati e loro caratteristiche;
b. Posizione e sistemi ditaglio sottomarini e attrezzature utilizzate e monitoraggio delle operazioni;
c. Descrizione, dimensione e peso di ogni parte rimossa;
d. Descrizione dei lavori e loro sequenza;
e. Attività' previste a seguito delle verifichepreventive di cui alla lettera e) del punto 2.
4. Il progetto per la rimozione di condotta sottomarina deve
prevedere:
a. Una indagine per la verifica dello stato della condotta
sottomarina e dello stato del fondo marino al termine delle
operazioni;
b. Descrizione delle operazioni di pulizia/bonifica delle
condotte sottomarine;
c. Mezzi navali utilizzati sia per le operazioni di pulizia che
per il recupero della condotta sottomarina;
d. Attivita' previste a seguito delle verifiche preventive di
cui alla lettera e) del punto 2.
5. In caso di abbandono completo in situ della condotta
sottomarina il progetto deve prevedere almeno:
a. Una indagine per la verifica dello stato della condotta
sottomarina;
b. La descrizione delle operazioni di pulizia/bonifica delle
condotte sottomarine;
c. La disconnessione delle estremita' della condotta da teste
pozzo sottomarine e risers;
d. Eventuale interramento di tratti di condotta o loro
protezione alternativa;
e. Mezzi navali utilizzati;
d. Attivita' previste a seguito delle verifiche preventive di
cui alla lettera e) del punto 2.
Allegato 3
Documentazione richiesta ai sensi dell'art. 14
delle presenti Linee guida
Il progetto di rimozione della piattaforma e delle strutture
connesse in dismissione da trasmettere al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare unitamente alla richiesta di
valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 9, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 contiene:
1. Descrizione del progetto di rimozione contenente una sintesi
delle informazioni di cui all'allegato 2.
2. Descrizione dello stato attuale delle componenti ambientali
interessate prima dell'avvio dei lavori preparatori e di rimozione,
tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. localizzazione e descrizione di aree marine protette,
parchi nazionali, siti rete Natura 2000, aree interessate dal
patrimonio culturale archeologico subacqueo, zone di tutela
biologica, aree interessate da impianti di acquacoltura;
b. aree naturali protette, siti Natura 2000, aree interessate
da «Important Bird Area», zone umide di importanza internazionale,
zone di tutela biologica e aree comunque soggette a tutela
ambientale;
c. patrimonio culturale e paesaggio delle aree costiere
qualora interessate dalla dismissione e rimozione di infrastrutture
connesse a terra;
d. caratteristiche meteo-climatiche del paraggio;
e. caratteristiche fisiche, chimiche della colonna d'acqua;
f. caratteristiche del fondale marino (morfologia,
batimetria) e dei sedimenti superficiali (caratteristiche fisiche,
chimiche ed ecotossicologiche);
g. principali biocenosi bentoniche (con verifica della
presenza/distribuzione di habitat e specie di interesse
conservazionistico), popolazioni ittiche demersali e aree di nursery
con particolare riferimento a specie di interesse commerciale,
mammiferi e rettili marini, e avifauna;
h. principali attivita' socio-economiche (pesca, diporto,
traffico marittimo) presenti in prossimita' dell'area di rimozione
della piattaforma e delle strutture collegate.
3. Individuazione e stima dei possibili impatti sulle componenti
ambientali e sulle attivita' socio-economiche sia diretti che
indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e
lungo termine, permanenti e temporanei positivi e negativi connessi
ai lavori di rimozione della piattaforma e delle strutture collegate,
tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. Individuazione e descrizioni delle azioni di progetto che
possono generare impatti significativi e negativi sull'ambiente (tra
cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rumore subacqueo,
emissioni in atmosfera, scarichi idrici, movimentazione sedimenti
marini, presenza mezzi navali, illuminazione notturna, sversamenti
accidentali di sostanze inquinanti, trasporto materiale rimosso,
utilizzo di risorse naturali, patrimonio culturale archeologico
subacqueo, ecc.);
b. Componenti ambientali interessate dalle azioni di progetto
(Atmosfera, fondale marino, ambiente idrico, flora, fauna, ecosistemi
marini, patrimonio culturale e paesaggio delle aree costiere,
attivita' socio-economiche, ecc.);
4. Descrizione delle misure previste per evitare, mitigare e/o
compensare gli impatti significativi e negativi sulle componenti
ambientali interessate;
5. Descrizione delle pregresse attivita' di monitoraggio
ambientale effettuate prima della realizzazione della piattaforma per
la coltivazione di idrocarburi offshore e delle infrastrutture
connesse e durante l'esercizio delle stesse;
6. Progetto di monitoraggio delle componenti ambientali redatto
secondo gli indirizzi metodologici generali riportati nelle «Linee
guida per la predisposizione del Progetto di monitoraggio ambientale
(PMA) delle opere soggette a valutazione di impatto ambientale»
predisposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare - Direzione generale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali, in collaborazione con il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e l'Istituto superiore per la
protezione e al ricerca ambientale;
7. Misure di salvaguardia ambientale previste in occasione di
eventuali sversamenti accidentali di idrocarburi e di incidenti
(possono essere utilizzate le informazioni di cui alla relazione sui
grandi rischi modificata).