Piattaforme petrolifere e impatto ambientale: le linee guida per la dismissione

Il D.M. 15 febbraio 2019 chiarisce, tra gli altri, gli obblighi del titolare e il riutilizzo di una piattaforma e delle infrastrutture connesse per scopi diversi dall'attività mineraria

Grande attenzione al tema dell'impatto ambientale, come anche alla valutazione dei grandi rischi, nelle linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme petrolifere e delle infrastrutture connesse di cui al decreto del ministero dello Sviluppo economico 15 febbraio 2019 (in Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2019, n. 57).

In particolare, il documento, dopo avere chiarito le finalità (stabilire le procedure di dismissione delle strutture «già utilizzate per la coltivazione da giacimenti di idrocarburi esauriti o comunque non utilizzabili, o non suscettibili di assicurare ulteriormente  produzione in  quantita'  commerciale») e l'ambito di applicazione («piattaforme di produzione, piattaforme di compressione, piattaforme di transito ed infrastrutture connesse a servizio di impianti minerari nell'ambito di concessioni  minerarie  per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi situate nel mare territoriale e nella piattaforma continentale»), le linee guida affrontano altri aspetti quali:

  • la chiusura mineraria dei pozzi;
  • la relazione tecnica descrittiva;
  • gli obblighi del titolare;
  • il riutilizzo di una piattaforma e delle infrastrutture connesse per scopi diversi dall'attività mineraria (progetto, autorizzazione unica, documentazione eccetera);
  • la valutazione di impatto ambientale;
  • l'autorizzazione unica del progetto di riutilizzo;
  • il progetto di rimozione e relativa valutazione ambientale;
  • la relazione sui grandi rischi;
  • l'autorizzazione del progetto di rimozione e relativa documentazione.

Di seguito il testo integrale del D.M. 15 febbraio 2019.

 

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Decreto del ministero dello Sviluppo economico 15 febbraio 2019 

 

Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle  piattaforme
per la coltivazione di idrocarburi in  mare e  delle  infrastrutture
connesse. (19A01522)

 

                 in Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2019, n. 57

 

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

e con

IL MINISTRO DEI BENI

E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

 

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante «Norme  di

carattere legislativo per disciplinare la ricerca e  la coltivazione

delle miniere del Regno»;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione

del testo definitivo del codice della navigazione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,

  1. 328, recante «Approvazione del regolamento perl'esecuzione  del

codice della navigazione (Navigazione marittima)»;

Vista  la legge  11  gennaio 1957,  n.  6, recante  «Ricerca   e

coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.

128, recante «Norme di polizia delle miniere e delle cave»;

Vista  la legge  21  luglio 1967,  n.  613, recante  «Ricerca  e

coltivazione degli  idrocarburi   liquidi  e   gassosi   nel  mare

territoriale e nella piattaforma continentale  e modificazioni  alla

legge 11 gennaio 1957, n.  6, sulla  ricerca  e coltivazione  degli

idrocarburi liquidi e gassosi»;

Vista la Convenzione per  la  protezione del  patrimonio  mondiale

culturale e  naturale -  UNESCO, adottata  durante  la  Conferenza

generale dell'UNESCO nel 1972 a Parigi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.

886, recante «Integrazione ed  adeguamento delle  norme  di polizia

delle miniere e delle cave,  contenute nel  decreto  del Presidente

della Repubblica 9 aprile 1959,  n. 128,  al  fine di  regolare  le

attivita' di  prospezione,  di ricerca  e  di coltivazione   degli

idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale»;

Visto il decreto ministeriale del Ministro della marina mercantile

e del Ministro per i beni culturali e ambientali del 12 luglio  1989,

recante «Disposizioni per la tutela delle aree  marine di  interesse

storico, artistico o archeologico»;

Vista  la legge  9  gennaio 1991,  n.  9, recante   «Norme   per

l'attuazione del   nuovo   Piano  energetico   nazionale:   aspetti

istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e

geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali»;

Visto il decreto legislativo 25  novembre  1996, n.  624,  recante

«Attuazione della direttiva  92/91/CEE  relativa alla  sicurezza  e

salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e

della direttiva 92/104/CEE  relativa alla  sicurezza  e salute  dei

lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

Visto il decreto legislativo 25  novembre  1996, n.  625,  recante

«Attuazione della direttiva  94/22/CE relativa  alle  condizioni di

rilascio  e  di esercizio  delle  autorizzazioni  alla prospezione,

ricerca e coltivazione di idrocarburi»;

Visto il  decreto legislativo  31  marzo 1998,  n.  112, recante

«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15

marzo 1997, n. 59»;

Visto il  decreto legislativo  8  giugno 2001,  n.  231, recante

«disciplina della  responsabilita'  amministrativa   delle  persone

giuridiche, delle societa'  e  delle associazioni  anche  prive di

personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre

2000, n. 300»;

Vista la Convenzione  sulla  protezione del  patrimonio  culturale

subacqueo - UNESCO del 2 novembre 2001,  ratificata dall'Italia  con

legge 23 ottobre 2009, n. 157;

Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2003, n.  387,  recante

«Attuazione della  direttiva  2001/77/CE relativa  alla  promozione

dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel

mercato interno dell'elettricita'»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  recante il

«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai sensi  dell'art.  10

della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante «Istituzione di zone

di protezione  ecologica  oltre  il   limite   esterno  del   mare

territoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre  2011,

  1. 209,«Regolamento recante  istituzione di  zone  di  protezione

ecologica del mediterraneo nord-occidentale, del mar Ligure e del mar

Tirreno»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale»;

Visto il decreto  legislativo  30 maggio  2008,  n. 117,  recante

«Attuazione della direttiva 2006/21/CE  relativa alla  gestione  dei

rifiuti delle industrie  estrattive  e che  modifica  la direttiva

2004/35/CE»;

Visto il decreto legislativo  13  ottobre 2010,  n.  190, recante

«Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un  quadro  per

l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino»;

Visto il decreto-legge  22  giugno 2012,  n.  83, convertito  con

modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti

per la crescita del Paese»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito  con

modificazioni in legge 11 novembre  2014, n.  164,  recante «Misure

urgenti per l'apertura dei cantieri,  la realizzazione  delle  opere

pubbliche, la  digitalizzazione  del  Paese,   la   semplificazione

burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa

delle attivita' produttive»;

Visto il decreto  legislativo  26 giugno  2015,  n. 105,  recante

«Attuazione della direttiva  2012/18/UE relativa  al  controllo del

pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»;

Visto il decreto  legislativo  18 agosto  2015,  n. 145,  recante

«Attuazione della  direttiva  2013/30/UE  sulla   sicurezza   delle

operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e  che modifica  la

direttiva 2004/35/CE»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge

di stabilita' 2016)»;

Visto il decreto  legislativo  7 ottobre  2016,  n. 201,  recante

«Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un  quadro  per

la pianificazione dello spazio marittimo»;

Visto il decreto legislativo 16  dicembre  2016, n.  257,  recante

«Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di

una infrastruttura per i combustibili alternativi»;

Visto  il  decreto   ministeriale   7   dicembre  2016,   recante

«Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli  minerari

per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi  liquidi  e

gassosi in terraferma, nel  mare territoriale  e  nella piattaforma

continentale»;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2017, recante  «Adeguamento

del decreto 7 dicembre  2016,  recante: disciplinare  tipo  per  il

rilascio e l'esercizio  dei  titoli minerari  per  la prospezione,

ricerca  e  coltivazione di  idrocarburi  liquidi  e   gassosi   in

terraferma, nel mare territoriale e nella  piattaforma continentale,

alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2017»;

Vista la Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento dei  mari

causato dall'immersione di rifiuti (Londra, 29 dicembre 1972), di cui

alla  legge  13 febbraio  2006,  n.  87,  recante «Adesione   della

Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del  1972

sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato  dall'immersione

di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati»;

Vista  la Convenzione  per  la protezione  del  mar Mediterraneo

dall'inquinamento (Barcellona, 16 febbraio 1976),  legge 25  gennaio

1979, n. 30, di «Ratifica  ed  esecuzione della  convenzione  sulla

salvaguardia del  mar  Mediterraneo  dall'inquinamento,   con   due

protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16  febbraio

1976»;

Vista la Convenzione delle  Nazioni  Unite sul  diritto  del mare

(Montego Bay, 10 dicembre 1982), legge 2 dicembre  1994, n.  689  di

«Ratifica ed esecuzione della convenzione  delle Nazioni  Unite  sul

diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay  il

10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI

della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio

1994»;

Viste le Linee guida e le norme per  la  rimozione di  impianti  e

strutture  offshore  nella piattaforma  continentale  e nella  zona

economica esclusiva (IMO resolution A. 672 (16), adottata in data  19

ottobre 1989);

Visto il decreto del  Presidente del  Consiglio  dei ministri  10

ottobre 2017 recante «Approvazione del Programma di misure, ai  sensi

dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 13  ottobre 2010,  n.

190, relative alla definizione di strategie per l'ambiente marino»;

Visto il  decreto interministeriale  del  10 novembre  2017,  del

Ministero dello sviluppo economico e del  Ministero dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare, con cui e' stata adottata  la

Strategia energetica nazionale 2017;

Visto il  Piano strategico  di  sviluppo del  turismo  in Italia

(2017-2022), approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri  il

17 febbraio 2017, ed i relativi Programmi di attuazione annuali;

Visto il decreto del  Presidente  del Consiglio  dei  ministri 1°

dicembre 2017, recante, «Approvazione delle  linee guida  contenenti

gli indirizzi e i  criteri  per la  predisposizione  dei piani  di

gestione dello spazio marittimo»;

Visto il decreto  legislativo  16 giugno  2017,  n. 104,  recante

«Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo  e  del

Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva  2011/92/UE,

concernente la valutazione  dell'impatto ambientale  di  determinati

progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli  1  e 14  della

legge 9 luglio 2015, n. 114», che prevede, in  particolare, all'art.

25, comma 6, che [...]  Con  decreto del  Ministro  dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della tutela

del territorio e del mare  e  con il  Ministro  dei beni  e  delle

attivita' culturali e del turismo,  da adottarsi  entro  centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  previo

parere della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo Stato,  le

regioni e le province autonome, sono emanate le linee guida nazionali

per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di

idrocarburi in mare e  delle  infrastrutture  connesse al  fine  di

assicurare la  qualita'  e la  completezza  della valutazione  dei

relativi impatti ambientali [...];

Considerati  gli impatti  ambientali,  come definiti   ai   sensi

dell'art. 5, comma 1, lettera c) del  decreto legislativo  3  aprile

2006, n. 152, sociali ed  economici delle  attivita'  connesse alla

dismissione mineraria  delle   infrastrutture   e  dei   pozzi   di

coltivazione di idrocarburi, e la necessita'  dell'individuazione  di

una idonea procedura per la valutazione degli  impatti stessi  e  la

successiva scelta fra  le  differenti opzioni  disponibili  per  un

eventuale riutilizzo delle stesse;

Considerato  che  l'attivita' di  decommissioning  italiana delle

piattaforme per la coltivazione  di  idrocarburi in  mare  e delle

infrastrutture connesse e' stata presentata anche nella  I° riunione

preparatoria della Ministeriale G7 Energia a presidenza  canadese,  a

gennaio 2018, e che la stessa ha riscontrato notevole interesse;

Considerato   che   il  Ministero   dello   sviluppo   economico,

preliminarmente all'adozione  definitiva del  presente  decreto, in

linea con il piu' ampio quadro  normativo, di  livello  comunitario,

atto a garantire il  diritto  di accesso  alle  informazioni e  di

partecipazione del pubblico  ai processi  decisionali,  ha ritenuto

utile svolgere una consultazione  pubblica  dall'11 gennaio  al  31

gennaio 2018, acquisendo osservazioni da parte di operatori economici

ed associazioni  ambientaliste,  che sono  state   di  conseguenza

considerate nella predisposizione  del  testo finale  del  presente

decreto.

Ritenuto necessario fornire, ai sensi dell'art  25,  comma 6  del

decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, agli  operatori ed  alle

amministrazioni competenti,   con   particolare  riferimento   alle

piattaforme offshore ed alle infrastrutture connesse, una guida sulle

procedure da seguire per la dismissione mineraria delle stesse;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le province autonome  rilasciato in  data  12

luglio 2018 rep. atti n. 127/CSR;

 

Decreta

                               Art. 1 

             Approvazione delle Linee guida nazionali

 

  1. Sono approvate lelinee  guida nazionali  per  la dismissione

mineraria delle piattaforme per la  coltivazione di  idrocarburi  in

mare e delle  infrastrutture  connesse al  fine  di assicurare  la

qualita' e la completezza  della valutazione  dei  relativi impatti

ambientali, ai sensi dell'art. 25, comma 6, del  decreto legislativo

16 giugno 2017, n. 104.

  1. Lelinee guida  e  i relativi  allegati  costituiscono parte

integrante del presente decreto.

  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello  sviluppo

economico ed acquista efficacia dal giorno successivo  alla  data di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I 
Finalita', ambito di applicazione e definizioni

                                                            Allegato

 

Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle  piattaforme

per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle  infrastrutture

connesse

 

                               Art. 1.

                              Finalità

  1. Le presenti linee guida  stabiliscono le  procedure  per  la

dismissione mineraria  delle  piattaforme e  delle   infrastrutture

connesse gia'  utilizzate  per la  coltivazione  da giacimenti  di

idrocarburi esauriti o comunque non utilizzabili, o non  suscettibili

di assicurare  ulteriormente  produzione in  quantita'  commerciale

nell'ambito delle concessioni  minerarie  disciplinate dal  decreto

legislativo 25 novembre 1996,  n. 625,  al  fine di  assicurare  la

qualita' e la completezza  della valutazione  dei  relativi impatti

ambientali e nel rispetto degli obiettivi della Strategia marina,  di

cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010,  n.  190, in  attuazione

della direttiva 2008/56/CE.

 

                               Art. 2.

                             Definizioni

  1. Ai fini dell'applicazione  delle presenti  Linee  guida, si

intende per:

  1. Amministrazione competente: l'amministrazione competente al

rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione del progetto di

riutilizzo della piattaforma e/o infrastruttura connessa;

  1. Analisi multicriterio decisionale: analisi che tiene  conto

di piu' aspetti propri della rimozione di  una piattaforma  e  delle

infrastrutture connesse;

  1. BUIG: bollettino  ufficiale  per gli  idrocarburi  e   le

georisorse, pubblicato sul sito  web del  Ministero  dello sviluppo

economico;

  1. Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare:comitato

istituito ai sensi dell'art. 8  del decreto  legislativo  18  agosto

2015, n. 145;

  1. Concessione mineraria:titolo  esclusivo che  consente  le

attivita' di sviluppo e coltivazione di un giacimento di  idrocarburi

liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi  dell'art. 9  della  legge 9

gennaio 1991, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

  1. Condotte sottomarine (flowlines): tubazioni impiegate per il

collegamento e il trasporto della produzione, sia essa  prodotto  dei

singoli pozzi o  proveniente  da altre  piattaforme/impianti  a  un

collettore o a un centro di raccolta o di trattamento;

  1. DGSAIE:   Direzione    generale    per   la    sicurezza

dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero

dello sviluppo economico;

  1. DGS-UNMIG: Direzione  generale  per la  sicurezza   anche

ambientale delle  attivita'  minerarie ed  energetiche  -  Ufficio

nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero

dello sviluppo economico;

  1. Giacimento: formazione rocciosasotterranea  costituita  da

uno  o  piu' livelli  contenenti  idrocarburi tale  da   consentire

tecnicamente ed economicamente la coltivazione mineraria;

  1. Infrastruttura connessa: impianti collegati alla piattaforma

e utilizzati per consentire la produzione di idrocarburi ed  il  loro

trasporto verso altri impianti;

  1. Relazione sui grandi rischi: relazioneche  l'operatore  e'

tenuto a presentare ai sensi degli  articoli 12  e  13 del  decreto

legislativo 18 agosto 2015, n. 145, per le  operazioni in  mare  nel

settore degli idrocarburi;

  1. Riutilizzo:  utilizzo   delle   piattaforme    o   delle

infrastrutture connesse per scopi alternativi a quello minerario;

  1. Sezione UNMIG:ufficio  dirigenziale della  DGS-UNMIG  del

Ministero  dello   sviluppo   economico  competente   al   rilascio

dell'autorizzazione per la dismissione mineraria,  nonche'  autorita'

di vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia mineraria,  in

materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di  tutela della  salute

dei lavoratori addetti  alle  attivita' minerarie  di  prospezione,

ricerca e coltivazione, competente in  materia di  gestione  tecnica

delle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di

idrocarburi;

  1. Sottostruttura: strutturadi  una piattaforma,  fissata  a

fondo mare mediante pali;

  1. Sovrastruttura: struttura di una piattaformacostituita  da

uno o piu' ponti su cui sono montati gli  impianti di  processo,  le

apparecchiature, i moduli alloggio e gli uffici;

  1. Titolare dellaconcessione:  soggetto al  quale  e' stata

conferita la concessione di coltivazione di idrocarburi;

  1. Pozzo sterile o esaurito:pozzo  non utilizzabile,  o  non

suscettibile di assicurare  ulteriormente  produzione in  quantita'

commerciale.

 

                               Art. 3.

                       Ambito di applicazione

 

Le presenti linee guida  si applicano  alle  piattaforme di

produzione, piattaforme di compressione, piattaforme di  transito  ed

infrastrutture connesse a servizio di impianti  minerari nell'ambito

di concessioni  minerarie  per la  coltivazione  di giacimenti  di

idrocarburi situate  nel  mare territoriale  e  nella  piattaforma

continentale.

 

                               Art. 4.

                   Chiusura mineraria dei pozzi

 

  1. Un pozzo sterile, o esaurito o comunquenon  utilizzabile, o

non suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in  quantita'

commerciale, deve essere chiuso secondo  la procedura  prevista  dal

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio  1979, n.  886,  e

dalle indicazioni del Ministero dello sviluppo economico.

  1. Nell'ambito delle operazioni di chiusura mineraria dicui  al

comma precedente la colonna di rivestimento, le colonne intermedie  e

la colonna di produzione devono essere rimosse al di sotto del  fondo

marino mediante taglio e recupero.

  1. L'abbandono delle piattaforme e delle infrastruttureconnesse

e' vietato.

  1. In deroga al  comma 3,  puo'  essere autorizzato  da  parte

dell'amministrazione competente  un riutilizzo  alternativo,  quando

siano accertati i requisiti e le garanzie di cui all'art. 8, comma  2

e all'art. 11, commi 4,  5 e  6,  o  una  rimozione parziale  delle

piattaforme o delle infrastrutture connesse.

 

                               Art. 5.

     Elenco delle piattaforme in dismissione e suo aggiornamento

 

  1. Le societa' titolari di concessioni minerarie comunicano entro

il 31 marzo di ogni  anno  al Ministero  dello  sviluppo economico

DGS-UNMIG, alla Sezione UNMIG competente e alla DGSAIE l'elenco delle

piattaforme i  cui  pozzi sono  stati  autorizzati alla   chiusura

mineraria e che non intendono utilizzare ulteriormente per  attivita'

minerarie, comunicando il periodo durante il quale saranno  svolti  i

lavori di chiusura mineraria  ed  allegando una  relazione  tecnica

descrittiva di cui all'art. 6 sullo stato degli impianti con allegati

fotografie, planimetrie  e  prospetti, dichiarando  lo   stato  di

sicurezza degli impianti fino alla chiusura.

  1. La DGS-UNMIG del Ministero dellosviluppo  economico,  previo

parere tecnico rilasciato dalla Sezione UNMIG competente,  valuta  se

nell'elenco di  cui  al comma  1  sono  inserite   piattaforme   e

infrastrutture connesse delle quali le condizioni strutturali e degli

impianti possano consentire il riutilizzo.

  1. La DGS-UNMIG, acquisiti i pareridei  competenti uffici  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del mare  e

del Ministero dei beni e delle attivita' culturali per gli aspetti di

competenza, pubblica sul BUIG e sul proprio sito  web, entro  il  30

giugno di ogni anno, l'elenco  delle  piattaforme e  infrastrutture

connesse in dismissione mineraria che devono essere  rimosse secondo

le procedure previste dalle presenti linee guida.

  1. Nell'elenco di  cui  al comma  precedente,  sono  altresi'

indicate, ferme  le  valutazioni  di   competenza   dei  Ministero

dell'ambiente e della  tutela  del territorio  e  del mare  e  del

Ministero dei beni e delle attivita' culturali, le piattaforme  e  le

infrastrutture connesse che, a seguito della verifica di cui al comma

2, possono essere riutilizzate.

  1. I pareri di cui al comma 3 devono essere resialla  DGS-UNMIG

entro quarantacinque giorni dalla richiesta, trascorsi  i  quali gli

stessi si intendono acquisiti.

                              Art. 6.

                   Relazione tecnica descrittiva

 

  1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 5, comma 1,

la societa' titolare della concessione  mineraria nell'ambito  della

quale e' installata la  piattaforma  o  infrastruttura  connessa da

dismettere presenta documenti e  disegni aggiornati  utili  ai fini

della definizione degli interventi (pesi, layout,  disegni as-built,

etc.)  e  delle loro  condizioni  di sicurezza   che   garantiscano

dall'inquinamento, i  risultati  delle ispezioni  di  superficie e

subacquee della piattaforma finalizzate alla definizione dello  stato

attuale degli impianti e  delle  strutture (condizioni  strutturali

della sovrastruttura  e  delle strutture  immerse),  documentazione

fotografica e  una  compiuta descrizione   dell'aggiornato   quadro

ambientale, comprensivo degli aspetti pertinenti il paesaggio  ed  il

patrimonio culturale,  entro  il quale  si  collocano  la   stessa

piattaforma e le infrastrutture connesse.

 

                               Art. 7.

                       Obblighi del titolare

 

  1. Dalla data della comunicazione di cui all'art. 5, comma 1,il

titolare della concessione mineraria  nell'ambito della  quale  sono

ubicate la piattaforma e le infrastrutture connesse in dismissione e'

tenuto a non variarne lo stato e ad eseguire i lavori di manutenzione

ordinaria e, nei tempi previsti,  i  lavori di  chiusura  mineraria

autorizzati.

  1. L'ingegnere capo della sezione UNMIGcompetente  verifica  lo

stato degli impianti e prescrive i provvedimenti di  sicurezza  e  di

conservazione che ritiene  necessari entro  un  termine massimo  di

novanta giorni.

 

Titolo II
DISMISSIONE MINERARIA DELLA PIATTAFORMA E DELLE INFRASTRUTTURE CONNESSE

Capo I
Riutilizzo per scopi diversi dall'attività mineraria

                               Art. 8.

      Riutilizzo di una piattaforma e infrastrutture connesse

             per scopi diversi dall'attività mineraria

 

  1. Le societa'  o  enti  interessati  al riutilizzo   di   una

piattaforma e/o infrastruttura connessa in dismissione  mineraria  di

cui all'elenco dell'art. 5, comma 4,  presentano entro  dodici  mesi

dalla pubblicazione dell'elenco  di cui  al  comma 3  del  medesimo

articolo, al Ministero dello sviluppo economico-DGSAIE, al  Ministero

dello sviluppo economico-DGS-UNMIG,  alla  Capitaneria di   porto,

all'Amministrazione competente e ove previsto agli enti  territoriali

interessati, una  istanza  completa del  progetto   di  riutilizzo

predisposto con  un  livello informativo  e  di dettaglio   almeno

equivalente a quello del progetto di fattibilita'  tecnico economica

come definito dall'art. 23, commi 5 e 6, del decreto  legislativo  18

aprile 2016, n. 50. L'istanza  e'  pubblicata sul  BUIG,  del mese

successivo alla data di presentazione dell'istanza medesima.

  1. Possono presentare le istanze di cui al comma 1, le societa' o

gli enti che dispongano di requisiti di  ordine generale,  capacita'

tecnica,  economica,  finanziaria ed  organizzativa  adeguati  alla

esecuzione e realizzazione dei  progetti presentati.  I  richiedenti

devono  possedere   nell'Unione   europea  strutture   tecniche   e

amministrative adeguate alle attivita'  previste, ovvero  presentare

una dichiarazione con la quale il legale rappresentante  si  impegni,

in caso di conferimento, a  costituirle. Dall'oggetto  sociale  deve

risultare che le attivita' del soggetto  richiedente comprendono  le

attivita' previste nel progetto di riutilizzo.

  1. L'istanza di cui al comma 1 deve essereaccompagnata  da  una

dichiarazione in cui il soggetto proponente si impegna a  presentare,

prima dell'autorizzazione  unica alla  esecuzione  del progetto  di

riutilizzo, una fidejussione bancaria o assicurativa  commisurata  al

valore delle opere di rimozione post riutilizzo  ovvero delle  nuove

installazioni/strutture, della piattaforma e infrastrutture connesse,

e  degli  interventi di  recupero   ambientale,  nonche'   garanzie

economiche per coprire i costi di un eventuale incidente, commisurati

a quelli derivanti dal piu'  grave  incidente nei  diversi  scenari

ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.

  1. Perquanto riguarda  i  requisiti di  ordine  generale, il

richiedente fornisce:

se il richiedente  ha  sede in  Italia,  i documenti  di  cui

all'allegato 1, punto 1;

se il richiedente ha  sede  in uno  Stato  membro dell'Unione

europea o in altro Stato, i documenti di cui all'allegato 1, punto 2.

  1. Ai fini  della  valutazione della  capacita'  economica  e

finanziaria, il  richiedente  presenta la  documentazione  di  cui

all'allegato 1, punto 3.

  1. Ai fini  della  valutazione della   capacita'   tecnica  e

organizzativa il  richiedente  presenta la  documentazione  di  cui

all'allegato 1, punto 4.

  1. Ai fini  della  valutazione della  capacita'   tecnica  ed

organizzativa relativa alla salute, alla  sicurezza, all'ambiente  e

alla gestione dei rischi, il richiedente presenta  la documentazione

di cui all'allegato 1, punto 5.

  1. Le istanze presentate, corredate dalprogetto  di  riutilizzo

come definito al comma 1 del presente articolo, sono  valutate  dalle

Amministrazioni competenti, anche al fine della comparazione di tutti

i  progetti  riferiti alla  medesima  piattaforma, sulla  base  dei

seguenti criteri:

a) Innovazione industriale  e/o  scientifica e/o  energetica promossa dal progetto;

b) Impatto socio-economico  generale (su  scala  nazionale e regionale) e specifico per  i territori  vicini  (concorrenza) alle strutture da riutilizzare e sue ricadute;

c) Sostenibilità economica del progetto;

d) Sinergia tecnologica attuabile tra le funzionalità proposte nel nuovo progetto e la struttura esistente;

e) Sostenibilità ambientale delprogetto,  comprensiva  della valutazione degli aspetti concernenti il patrimonio culturale  ed  il paesaggio e di eventuali  effetti  cumulativi con  altre  strutture esistenti;

f) Piano di manutenzione delle strutture;

g) Completezza e razionalita' del progetto proposto;

h) Tempi programmati per l'esecuzione del progetto;

i) Modalità di svolgimento deilavori,  anche  riferite alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonche' alla dismissione e al ripristino dello stato dei luoghi;

j) Eventuali accordi di programma con Amministrazioni centrali o locali.

 

                               Art. 9.

                      Progetto di riutilizzo

 

  1. Il progetto di riutilizzo deve prevedere almeno:

a) Analisi dei potenziali conflitti  d'uso (rotte  marittime, aree protette, patrimonio culturale archeologico subacqueo,  etc.)  e verifica di coerenza con il Piano di gestione di cui al  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2017;

b) Progetto di   dismissione   post-riutilizzo   e  recupero ambientale, comprensivo dell'eventuale opera per scopo diversi, della piattaforma e delle infrastrutture connesse;

c) Analisi del potenziale di produzionenel  sito oggetto  di interesse relativamente alla/alle  funzione/i prescelte  all'interno del progetto (ad esempio: itticoltura, agricoltura,  energia  marina, etc.);

d) Scelta  motivata   della/delle    funzione/funzioni da implementare nell'area di rispetto della piattaforma e/o da integrare nella piattaforma stessa;

e) Rappresentazione grafica completa delle operepreviste  dal progetto, evidenziate rispetto a quelle esistenti  riutilizzate, con indicazione delle eventuali parti da  rimuovere di  quest'ultime  da realizzarsi a carico del titolare della concessione mineraria;

f) Stima della produzione complessiva prevista dall'uso diverso proposto;

g) Analisi degli effetti ambientali in fasedi  realizzazione, esercizio e dismissione  delle nuove istallazioni/strutture,  della piattaforma e  infrastrutture  connesse,  con   riferimento:   alle eventuali modifiche delle  condizioni  meteomarine, della  qualità delle acque, dei fondali e  degli ecosistemi  marini;  alle risorse naturali, alla produzione  e  allo smaltimento  dei  rifiuti, alle emissioni e ad eventuali rischi di  gravi incidenti;  al  patrimonio culturale archeologico subacqueo,  al  patrimonio culturale  ed  al paesaggio dei territori costieri  prospicienti l'intervento,  specie con riguardo al rapporto di inter-visibilita' terra-mare;

h) Programma dei lavori, con indicazione delle  tempistiche  e delle modalita' di svolgimento per garantire la sicurezza;

i) Analisi dei costi, divisi per categoria;

j) Analisi dell'impatto sociale ed economicodel  progetto  su scala internazionale, nazionale e locale;

 

                              Art. 10.

                  Valutazione di impatto ambientale

 

  1. Qualora il progetto di riutilizzo dellapiattaforma  e  delle

strutture connesse in dismissione ricada nel  campo di  applicazione

della disciplina di valutazione  dell'impatto  ambientale ai  sensi

della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n. 152,

ovvero qualora la piattaforma e le  infrastrutture  connesse oggetto

del progetto di riutilizzo siano  state oggetto  di  una favorevole

valutazione di compatibilita' ambientale subordinata alla  previsione

che si procedesse al termine dell'esercizio alla  dismissione ed  al

ripristino dei  luoghi,  il richiedente  presenta,   al  Ministero

dell'ambiente e  della   tutela  del   territorio   e  del   mare,

contestualmente all'istanza  di  cui all'art.  8,  comma 1,  delle

presenti Linee  guida,  la  documentazione   necessaria   ai  fini

dell'espletamento delle procedure disciplinate al  Titolo III  della

parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  1. Per progetti di riutilizzo per iquali  non e'  prevista  la

valutazione di impatto ambientale il progetto medesimo e'  sottoposto

ad una valutazione preliminare al  fine di  individuare  l'eventuale

procedura ambientale da avviare ai sensi dell'art. 6,  comma 9,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

                              Art. 11.

           Autorizzazione unica del progetto di riutilizzo

 

  1. L'autorizzazione  unica del  progetto   di  riutilizzo   e'

rilasciata dalla  amministrazione  competente a   seguito   di  un

procedimento  unico,   svolto   nel  rispetto   dei   principi   di

semplificazione e con le modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti

della legge 7  agosto  1990, n.  241.  e successive  modifiche  ed

integrazioni.

  1. Nell'ambito del procedimento unicosono  acquisiti  i  pareri

delle amministrazioni  interessate  e l'esito  della  procedura di

valutazione di impatto ambientale, laddove prevista, ovvero gli esiti

della valutazione preliminare  di  cui all'art.  10,  comma 2.  Le

amministrazioni che partecipano al procedimento unico di cui al comma

1  sono  il Ministero  dello  sviluppo  economico,   il   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il  Ministero

dei  beni  e delle   attivita'   culturali,  il   Ministero   delle

infrastrutture e  dei  trasporti, il  Ministero  della difesa,  il

Ministero delle  politiche   agricole,  alimentari   e   forestali.

Partecipano inoltre il titolare della concessione  mineraria e,  ove

previsto dalla normativa di settore, la regione, la provincia  ed  il

comune interessati.

  1.   L'Amministrazione   competente,    prima    del   rilascio

dell'autorizzazione unica, verifica l'esistenza di tutte le  garanzie

economiche di cui all'art. 8.

  1. Il richiedente, ottenuta l'autorizzazione unica alriutilizzo

di una piattaforma o infrastruttura  connessa  in dismissione  deve

richiedere nel termine stabilito nella stessa Autorizzazione unica la

concessione demaniale marittima per l'occupazione e  l'uso dell'area

interessata per le finalita' oggetto dell'autorizzazione.

  1. Qualora nell'ambito del procedimento sia acquisito uno opiu'

atti  di  dissenso considerati  non  superabili,  l'amministrazione

competente adotta la  determinazione  di conclusione  negativa  del

procedimento che costituisce il rigetto della domanda e  produce  gli

effetti della comunicazione di cui  all'art. 10-bis  della  legge 7

agosto 1990, n. 241  e  successive modificazioni  ed  integrazioni.

L'amministrazione competente  trasmette alle  altre  amministrazioni

coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui  al

suddetto articolo.  Dell'eventuale  mancato accoglimento  di   tali

osservazioni e'  data  ragione nell'ulteriore  determinazione   di

conclusione del procedimento.

  1. Eventuali dissensi diversi da quelli del comma precedente sono

gestiti dall'Amministrazione competente nei termini e nelle modalita'

previste dagli articoli 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della  legge

7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni

 

                              Art. 12.

                  Cessazione attivita' mineraria

 

  1. La Sezione UNMIG competente, previo sopralluogo congiuntocon

la Capitaneria di porto  e  l'amministrazione  competente, verifica

l'avvenuta rimozione delle parti  di piattaforma  od  infrastruttura

connessa eventualmente   prevista   dal  progetto   di   riutilizzo

autorizzato secondo l'art. 11, e redige l'attestazione di  cessazione

dell'attivita' mineraria e del relativo bene minerario.

 

 

Capo II
Rimozione

                              Art. 13.

                       Progetto di rimozione

 

  1. La societa' titolare della concessione presentaalla  Sezione

UNMIG competente per territorio, istanza  per l'autorizzazione  alla

rimozione della  piattaforma  e delle  infrastrutture  connesse in

dismissione allegando il progetto di rimozione in duplice copia entro

dieci mesi:

dalla   pubblicazione   dell'elenco  delle   piattaforme    od

infrastrutture connesse in dismissione che devono  essere rimosse  e

non possono essere riutilizzate di cui all'art. 5, commi 3 e 4;

dal termine di cui all'art. 8, comma 1, in assenza di  istanze

per il riutilizzo;

dalla  notifica della  determinazione   di  conclusione   del

procedimento di cui all'art. 11, comma 5;

  1. Il progetto  di  rimozione di  una  piattaforma  e   delle

infrastrutture connesse in dismissione e' predisposto dalla  societa'

titolare della concessione secondo le indicazioni ed i  contenuti  di

cui all'allegato 2 delle presenti Linee guida.

  1. La Sezione UNMIG trasmette copiadel  progetto di  rimozione

alla Capitaneria di porto  competente  per un  parere  relativo al

rispetto degli  obblighi  legati al  provvedimento  di concessione

demaniale della piattaforma od infrastruttura connessa.

 

                              Art. 14.

          Valutazione ambientale del progetto di rimozione

 

  1. I progetti  di   rimozione  delle   piattaforme   e  delle

infrastrutture connesse sono soggetti ad una valutazione  ambientale,

secondo le modalita' e le procedure esplicitate nei commi da  2  a  4

del presente articolo.

  1. Il progetto  di  rimozione  della   piattaforma   e  delle

infrastrutture connesse  in  dismissione, predisposto   secondo   i

contenuti di cui all'allegato  3  delle presenti  Linee  guida, e'

trasmesso dalla societa' titolare al Ministero dell'ambiente e  della

tutela del territorio  e  del mare  unitamente  alla richiesta  di

valutazione preliminare di cui  all'art. 6,  comma  9,  del  decreto

legislativo 3  aprile  2006, n.  152,  corredata  dagli   elementi

informativi di cui al decreto direttoriale n. 239 del 3  agosto 2017

della Direzione generale  per le  valutazioni  e  le  autorizzazioni

ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare recante «Contenuti della modulistica  necessaria ai  fini

della presentazione delle liste di controllo di cui all'art. 6, comma

9, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152,  come  modificato

dall'art. 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104», al  fine

di verificare la necessita' di sottoporre il progetto alle  procedure

di verifica di assoggettabilita' a VIA ovvero di procedura di VIA,  a

norma degli articoli 19, 23 e 25 del  decreto legislativo  3  aprile

2006, n. 152, ovvero a nessuna procedura.

  1. Qualora il progetto dirimozione  sia oggetto  di  specifica

prescrizione contenuta nel provvedimento di valutazione  dell'impatto

ambientale relativo  all'opera  in dismissione,  la  documentazione

acquisita e le valutazioni effettuate dal Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare ai sensi del precedente  comma

1 sono considerate anche al fine della verifica di ottemperanza della

prescrizione medesima, ai sensi dell'art. 28 del decreto  legislativo

3 aprile 2006, n. 152.

  1. Qualora il progetto dirimozione  sia oggetto  di  specifica

prescrizione contenuta nel provvedimento di valutazione  dell'impatto

ambientale relativo all'opera in dismissione e sia stato gia' oggetto

di una positiva verifica  di ottemperanza  da  parte del  Ministero

dell'ambiente e  della  tutela del  territorio  e del  mare,   gli

adempimenti di cui al comma 2 sono espletati dalla societa'  titolare

solo qualora il progetto di dismissione risulti  difforme da  quello

gia' esaminato e valutato dal Ministero dell'ambiente e della  tutela

del territorio e del mare nell'ambito della verifica di  ottemperanza

della prescrizione. Nel  caso  in cui  non  siano state  apportate

modifiche, sei mesi prima dell'avvio dei lavori la societa'  titolare

fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e

del  mare  un'attestazione  circa la  rispondenza  del progetto  di

dismissione presentato ai sensi dell'art.  13 delle  presenti  Linee

guida a quello gia' oggetto  di positiva  verifica  di ottemperanza

della relativa prescrizione.

  1. Se la procedura di valutazione di impatto ambientalerelativa

agli interventi  ricompresi  nella   concessione  di   coltivazione

nell'ambito della quale e' previsto il progetto di rimozione  di  cui

al comma 1, risulta essere stata svolta  ai sensi  della  previgente

legislazione in materia,  che  non prevedeva  il  concerto con  il

Ministero dei beni e  delle  attivita' culturali,  il  progetto di

rimozione di cui al comma 3 e' presentato allo  stesso Ministero  ai

fini della relativa possibilita' di presentare osservazioni in merito

ai profili di competenza all'Autorita'  competente in  sede  statale

prima delle relative determinazioni.

 

                              Art. 15.

                    Relazione sui grandi rischi

 

  1. Il titolare della concessione redige la Relazionesui  grandi

rischi modificata per le operazioni di rimozione della piattaforma in

dismissione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del  decreto legislativo

18 agosto 2015, n. 145.  La  relazione deve  essere  presentata al

Comitato per la sicurezza delle operazioni a  mare ed  alla  Sezione

UNMIG competente per territorio per la valutazione e accettazione.

  1. I lavori   di   rimozione  non   possono   iniziare  prima

dell'accettazione da parte del Comitato della  relazione sui  grandi

rischi di cui al comma 1.

 

                              Art. 16.

             Autorizzazione del progetto di rimozione

 

  1. L'autorizzazione  alla rimozione  di   una  piattaforma   o

infrastruttura connessa in dismissione e'  rilasciata  dalla Sezione

UNMIG competente, acquisito il parere della Capitaneria di  porto,  e

comprende il previsto provvedimento di verifica di  assoggettabilita'

a VIA o di VIA,  ovvero  le eventuali  indicazioni  in esito  alla

valutazione preliminare di cui al precedente art. 14, comma 2,  e  le

prescrizioni inserite nel parere della Capitaneria  di  porto e  nel

provvedimento di accettazione della relazione sui grandi rischi.

  1. Qualora il progetto dirimozione  non venga  assoggettato  a

valutazione di impatto ambientale non ricorrendone le  condizioni  ai

sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Sezione UNMIG

competente, prima del rilascio  dell'autorizzazione  alla rimozione,

acquisisce anche il parere della  Soprintendenza  archeologia, belle

arti e paesaggio competente del Ministero dei beni e delle  attivita'

culturali, o  del  competente ufficio  della   Regione  Siciliana,

relativamente alla tutela del patrimonio culturale subacqueo  e  agli

altri ambiti di competenza con riguardo alle infrastrutture connesse.

  1. La Sezione UNMIG competente verifica l'esistenza ditutte le

garanzie economiche da parte della societa' richiedente per coprire i

costi di un eventuale incidente durante le  attivita' di  rimozione,

commisurati a quelli derivanti dal piu' grave incidente  nei  diversi

scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.

 

                              Art. 17.

                          Relazione finale

 

  1. Il titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensidell'art.

16 trasmette alla Sezione UNMIG  competente ed  all'Agenzia  per  la

Protezione dell'Ambiente territorialmente  competente una  relazione

trimestrale durante l'esecuzione  dei lavori  di  rimozione ed  una

relazione finale nel termine di sei mesi dagli stessi comprensiva dei

risultati dei monitoraggi effettuati in attuazione  del  progetto di

monitoraggio ambientale predisposto ai sensi dell'allegato  2,  punto

1, lettera h e dell'allegato 3, punto 6.

  1. Per lo svolgimento delle attivita' di monitoraggio il titolare

puo' avvalersi, tramite apposti accordi,  del supporto  del  Sistema

nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28

giugno 2016, n. 132.

  1. Al termine dei lavori di dismissione e' fatto obbligo, laddove

necessario, sulla base degli esiti dei monitoraggi ambientali di  cui

al comma 1, procedere al ripristino ambientale dello stato dei luoghi

interessati dai  lavori  di rimozione  della  piattaforma e  delle

infrastrutture connesse.

 

                              Art. 18.

                             Ripristino

 

  1. La Sezione UNMIG competente, previo sopralluogo congiuntocon

la Capitaneria di porto  competente,  verifica la  rimozione  della

piattaforma e delle infrastrutture in dismissione cosi' come prevista

dal progetto di rimozione autorizzato secondo l'art. 16,  accerta  la

messa in sicurezza di  tutta  l'area, e  redige  l'attestazione  di

cessazione dell'attivita' mineraria.

 

                                                           Allegato 1

           Documentazione richiesta ai sensi dell'art. 8

                    delle presenti Linee guida

 

  1. Ai fini della valutazione dei requisiti di ordine generale il

richiedente con sede in Italia presenta:

a) dichiarazione di cui all'art. 46 del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre  2000, n.  445,  resa ai  sensi  della

vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non  sussistono

le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art.

67 del decreto legislativo 6  settembre 2011,  n.  159  e successive

modifiche ed integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza

di tali cause nei confronti dei soggetti indicati  nell'art. 85  del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  e successive modifiche

ed integrazioni;

b) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 38,47,  76  del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in

cui si attesta di non essere  oggetto di  procedure  concorsuali di

qualsiasi genere: fallimento,  liquidazione  coatta amministrativa,

ammissione in concordato;

c) copia autentica del documento chenomina  i rappresentanti

legali e i membri  con  cariche sociali,  con  allegato copia  dei

documenti di identita';

d) dichiarazione di cui all'art. 46 del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  dei dati  relativi  al/ai

titolare/i effettivo/i, cosi' come definito dall'art. 2 dell'allegato

Tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, contenente,

in adempimento degli obblighi  previsti dall'art.  21  del medesimo

decreto, per ognuno:

1) cognome;

2) nome;

3) luogo di nascita (Stato, Citta', Provincia);

4) data di nascita;

5) luogo di residenza/domicilio  (Stato,  Citta', Provincia, indirizzo);

6) codice fiscale (solo per i residenti in Italia);

7)  attivita' lavorativa  e  settore economico  in  cui  il

titolare effettivo opera prevalentemente;

8) dichiarazione in cui si accerta di essere/non essere  una

persona politicamente esposta ai sensi dell'art. 1, comma 2,  lettera

dd), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

  1. Ai fini della valutazione dei requisiti di ordine generale il

richiedente con sede in uno Stato membro  dell'Unione europea  o  in

altro Stato presenta:

a) certificato equipollente al certificato camerale in corso di

validita', che includa le seguenti informazioni relative al  soggetto

richiedente: denominazione, ragione sociale,  sede legale,  capitale

sociale, partita IVA e/o codice fiscale o equivalente, sito internet,

denominazione dell'eventuale gruppo  di appartenenza,  denominazione

della eventuale  societa'  controllante, nominativo  del   titolare

effettivo, nome e contatti del rappresentante legale e  del soggetto

incaricato dei rapporti con le autorita';

b)copia autentica  aggiornata  dello statuto  e   dell'atto

costitutivo;

c) dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d).

3. Ai fini  della  valutazione della  capacita'  economica  e

finanziaria, e' presentata la seguente documentazione:

a) copia deibilanci  approvati degli  ultimi  tre anni  del

soggetto richiedente, ovvero i bilanci a far data dal  momento  della

costituzione della societa', per quelle costituite  da meno  di  tre

anni, con allegate le relazioni  dell'organo  amministrativo  e  del

collegio dei revisori e dei sindaci sulla gestione della societa'.  I

bilanci devono essere sottoposti a procedura di revisione da parte di

una societa' di revisione legale ai sensi del decreto legislativo  27

gennaio 2010, n. 39 o norme analoghe per societa'  con sede  in  uno

Stato membro dell'Unione europea o in altro Stato;

b) copia dei bilanci consolidatiapprovati  degli ultimi  tre

anni  del  gruppo societario  in  cui e'  ricompreso  il  soggetto

richiedente ovvero i bilanci consolidati a far data dal momento della

costituzione della societa', per quelle costituite  da meno  di  tre

anni, con allegate le relazioni  dell'organo  amministrativo  e  del

collegio dei revisori e dei sindaci sulla gestione della societa'.  I

bilanci devono essere sottoposti a procedura di revisione da parte di

una societa' di revisione legale ai sensi del decreto legislativo  27

gennaio 2010, n. 39 o norme analoghe per societa'  con sede  in  uno

Stato membro dell'Unione europea o in altro Stato;

c) copia dei bilanci approvatidegli  ultimi tre  anni  della

societa' controllante e/o collegata che fornisce le  garanzie  e/o  i

finanziamenti e che annovera fra i propri soci il titolare  effettivo

della societa' richiedente, ovvero i bilanci a far data  dal momento

della costituzione della societa', per quelle costituite da  meno  di

tre anni, con allegate le relazioni dell'organo amministrativo e  del

collegio dei revisori e dei sindaci sulla gestione della societa'.  I

bilanci devono essere sottoposti a procedura di revisione da parte di

una societa' di revisione legale ai sensi del decreto legislativo  27

gennaio 2010, n. 39 o norme analoghe per societa'  con sede  in  uno

Stato membro dell'Unione europea o in altro Stato;

  1. Ai fini  della  valutazione della  capacita'   tecnica  ed

organizzativa, e' presentata la seguente documentazione:

a) relazione con descrizione delleprincipali  attivita',  con

riferimento al progetto presentato, svolte  in Italia  o  all'estero

(nel caso di impresa di recente costituzione, possono essere  forniti

elementi relativi alla societa' controllante o al  gruppo societario

di appartenenza);

b) attestazione relativa alla struttura organizzativa ed  alle

risorse impiegate nelle attivita' descritte nella  relazione di  cui

alla lettera precedente;

c) relazione cheillustri  le competenze  tecniche  acquisite

nell'attivita' indicata  in progetto  con  riferimento ai  progetti

realizzati;

d) qualsiasi altro documento che ritengano idoneo adimostrare

l'adeguatezza delle capacita' tecniche.

5.  Ai  fini  della valutazione  della   capacita'  tecnica   ed

organizzativa relativa alla salute, alla  sicurezza, all'ambiente  e

alla gestione  dei  rischi, e'  richiesta  la presentazione  della

seguente documentazione:

a) politiche ambientali dell'ente:

1)  documentazione  relativa al  sistema  di  gestione   ed

esperienza in materia  ambientale  con specifico  riferimento  alla

gestione delle responsabilita' ambientali;

2)  documentazione  relativa alle  politiche  dell'ente  in

materia di sicurezza;

b) eventuali certificazioni in materia di salute,sicurezza  e

ambiente e gestione dei rischi;

c) modalita' delle attivita' di supervisionesui  contrattisti

in materia di salute e sicurezza e ambiente.

                                                           Allegato 2

          Documentazione richiesta ai sensi dell'art. 13

                    delle presenti Linee guida

 

Il  progetto di   rimozione   di  una   piattaforma   e  delle

infrastrutture connesse, anche  se previsto  per  sole parti  delle

stesse secondo il progetto di riutilizzo di cui all'art. 8, comma  1,

contiene almeno i seguenti dati:

a. Informazioni di base:

1) schema generale delle installazioni incluse nel  progetto

di rimozione (piattaforme, strutture e condotte sottomarine);

2)  risultato delle  verifiche  preliminari  effettuate   e

documentazione aggiornata;

3) informazioni relative alla posizione, tipologia e stato di

altre strutture non  coinvolte  dal progetto  di-rimozione  ma  che

potranno essere indirettamente  interessate durante  lo  svolgimento

delle operazioni;

4)  informazioni relative  alle   condizioni  meteo-marine,

profondita' d'acqua e caratteristiche del fondale;

5) informazioni relative ad attivita' quali  ad  esempio la

pesca,  la  navigazione ed  altre  attivita' commerciali   eseguite

nell'area in cui sono presenti le installazioni oggetto del  progetto

di rimozione;

6) ogni altra informazione di base ritenuta utile al progetto

di rimozione.

b. Descrizione delle installazioni da dismettere  incluse  nel

progetto di rimozione:

1)  sottostrutture  di installazioni   fisse   e  flottanti

(tipologia, configurazione, pesi e dimensioni);

2)  sovrastrutture  di installazioni   fisse   e  flottanti

(tipologia, configurazione, pesi e dimensioni);

3)  sistemi  e   apparecchiature   sottomarine  (tipologia,

dimensioni, materiali, dettagli  sui  pali  di  fondazione e  altre

informazioni riguardanti potenziali interazioni con altri  sistemi  e

apparecchiature limitrofe);

4) lunghezze, diametri, tipo di rivestimento e tipologia  di

installazione delle condotte sottomarine rigide/flessibili;

5) dettagli  relativi  allo stato  di  interramento  delle

condotte sottomarine, dei materassi  o sacchi  di  cemento o  altri

sistemi utilizzati per la copertura e la  protezione delle  condotte

medesime;

6) dettagli relativi ai sistemi  che  sono parte  integrante

delle installazioni sottomarine quali ad esempio collettori, valvole,

clampe, ombelicali, cavi elettrici etc.;

7)  informazioni relative  alle  indagini  effettuate   per

verificare lo stato e le condizioni delle condotte sottomarine;

8)  ogni altra  informazione  ritenuta utile  per   fornire

ulteriori dettagli al Progetto di rimozione.

c. Ingegneria di dettaglio:

1) descrizione dell'opzione di rimozione individuata,  sulla

base di un'analisi multicriterio decisionale, del metodo di rimozione

selezionato e del programma di riutilizzo, riciclo e smaltimento  dei

rifiuti predisposto;

2) descrizione della tipologia e delle categorie di  rifiuti

che dovranno essere gestiti durante lo svolgimento delle operazioni;

3)  descrizione degli  elementi  o materiali  che   saranno

eventualmente lasciati in situ al termine delle operazioni;

4)  in caso  di  rimozione parziale  della  sottostruttura,

dettagli relativi al battente libero d'acqua che sara'  garantito  al

termine delle operazioni;

5) lavori preparatori;

6) lavori di rimozione;

d. Costi stimati per la rimozione;

e. Pianificazione delle operazioni con  indicate le  date  di inizio e termine delle operazioni;

f. Caratterizzazione dell'area  interessata dal  progetto  di rimozione della piattaforma o infrastruttura  connessa ed  eventuale progetto di bonifica da concordare con l'Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) competente;

g. Documentazione  inerente la  descrizione  del  patrimonio culturale archeologico subacqueo, nonche' il patrimonio culturale  ed il paesaggio delle aree costiere qualora interessate dalla esecuzione di  opere  di rimozione  di  infrastrutture  connesse a   terra   e conseguente ripristino dei luoghi;

h. Programma di Monitoraggio ambientale e post-rimozione;

i. L'indicazione e descrizione  dei lavori  preparatori  e  di rimozione vera e propria.

  1. I lavori preparatori per  la rimozione  di  una piattaforma includono le seguenti attivita' da descrivere nel dettaglio:

a. Pulizia e messa in sicurezza delle apparecchiaturee  delle linee comprensive anche dello spiazzamento dei fluidi residui  ed  il lavaggio;

b. Marcatura delle linee di taglioe  pulizia delle  aree  di taglio;

c. Rimozione di eventuali detriti ed esecuzionescavo  intorno ai pali di fondazione;

d. Preparazione della sovrastruttura e della sottostruttura per le operazioni di rimozione;

e. Verifiche preventive per la tutela del patrimonio culturale archeologico subacqueo.

  1. I lavori di rimozione di una piattaforma includono le seguenti attivita' da descrivere nel dettaglio:

a. Mezzi navali utilizzati e loro caratteristiche;

b. Posizione e sistemi ditaglio  sottomarini e  attrezzature utilizzate e monitoraggio delle operazioni;

c. Descrizione, dimensione e peso di ogni parte rimossa;

d. Descrizione dei lavori e loro sequenza;

e. Attività' previste a seguito delle verifichepreventive  di cui alla lettera e) del punto 2.

4. Il progetto per la  rimozione  di condotta  sottomarina  deve
prevedere:
a. Una indagine per la  verifica  dello stato  della  condotta
sottomarina e  dello  stato del  fondo  marino al  termine   delle
operazioni;
b.  Descrizione delle  operazioni  di pulizia/bonifica  delle
condotte sottomarine;
c. Mezzi navali utilizzati sia per le operazioni di pulizia che
per il recupero della condotta sottomarina;
d. Attivita' previste a seguito delle verifiche preventive  di
cui alla lettera e) del punto 2.
5.  In caso  di  abbandono completo  in  situ della   condotta
sottomarina il progetto deve prevedere almeno:
a. Una indagine per la  verifica  dello stato  della  condotta
sottomarina;
b. La descrizione delle operazioni  di  pulizia/bonifica  delle
condotte sottomarine;
c. La disconnessione delle estremita' della condotta da  teste
pozzo sottomarine e risers;
d.  Eventuale interramento  di  tratti di  condotta  o  loro
protezione alternativa;
e. Mezzi navali utilizzati;
d. Attivita' previste a seguito delle verifiche preventive  di
cui alla lettera e) del punto 2.

                    Allegato 3

Documentazione richiesta ai sensi dell'art. 14

delle presenti Linee guida

 

Il progetto di rimozione  della  piattaforma e  delle  strutture
connesse in dismissione da trasmettere al Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare unitamente alla  richiesta  di
valutazione preliminare di cui  all'art. 6,  comma  9,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 contiene:
1. Descrizione del progetto di rimozione contenente una sintesi
delle informazioni di cui all'allegato 2.
2. Descrizione dello stato attuale delle componenti  ambientali
interessate prima dell'avvio dei lavori preparatori e  di rimozione,
tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. localizzazione e  descrizione  di  aree  marine protette,
parchi nazionali,  siti  rete Natura  2000,  aree interessate  dal
patrimonio culturale  archeologico   subacqueo,  zone   di   tutela
biologica, aree interessate da impianti di acquacoltura;
b. aree naturali protette, siti Natura 2000, aree interessate
da «Important Bird Area», zone umide  di importanza  internazionale,
zone  di  tutela biologica  e  aree comunque  soggette   a  tutela
ambientale;
c. patrimonio  culturale  e paesaggio  delle  aree  costiere
qualora interessate dalla dismissione e rimozione  di infrastrutture
connesse a terra;
d. caratteristiche meteo-climatiche del paraggio;
e. caratteristiche fisiche, chimiche della colonna d'acqua;
f.   caratteristiche   del  fondale   marino    (morfologia,
batimetria) e dei sedimenti  superficiali (caratteristiche  fisiche,
chimiche ed ecotossicologiche);
g.  principali biocenosi  bentoniche  (con verifica   della
presenza/distribuzione   di  habitat   e   specie   di    interesse
conservazionistico), popolazioni ittiche demersali e aree di  nursery
con particolare  riferimento  a specie  di  interesse commerciale,
mammiferi e rettili marini, e avifauna;
h. principali  attivita'  socio-economiche  (pesca, diporto,
traffico marittimo) presenti in prossimita'  dell'area di  rimozione
della piattaforma e delle strutture collegate.
3. Individuazione e stima dei possibili impatti sulle  componenti
ambientali e  sulle  attivita' socio-economiche  sia  diretti  che
indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio  e
lungo termine, permanenti e temporanei positivi e  negativi connessi
ai lavori di rimozione della piattaforma e delle strutture collegate,
tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. Individuazione e descrizioni delle azioni di  progetto  che
possono generare impatti significativi e negativi sull'ambiente  (tra
cui, a titolo esemplificativo  e non  esaustivo,  rumore subacqueo,
emissioni in atmosfera,  scarichi idrici,  movimentazione  sedimenti
marini, presenza mezzi navali,  illuminazione notturna,  sversamenti
accidentali di sostanze  inquinanti,  trasporto materiale  rimosso,
utilizzo di  risorse  naturali, patrimonio  culturale  archeologico
subacqueo, ecc.);
b. Componenti ambientali interessate dalle azioni di  progetto
(Atmosfera, fondale marino, ambiente idrico, flora, fauna, ecosistemi
marini, patrimonio  culturale  e paesaggio  delle  aree  costiere,
attivita' socio-economiche, ecc.);
4. Descrizione delle misure previste per evitare,  mitigare  e/o
compensare gli impatti significativi  e  negativi sulle  componenti
ambientali interessate;
5.  Descrizione delle  pregresse   attivita'  di   monitoraggio
ambientale effettuate prima della realizzazione della piattaforma per
la coltivazione  di  idrocarburi offshore  e  delle infrastrutture
connesse e durante l'esercizio delle stesse;
6. Progetto di monitoraggio delle componenti ambientali  redatto
secondo gli indirizzi metodologici generali  riportati nelle  «Linee
guida per la predisposizione del Progetto di monitoraggio  ambientale
(PMA) delle opere soggette  a  valutazione di  impatto  ambientale»
predisposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare - Direzione  generale   per  le   valutazioni   e   le
autorizzazioni ambientali, in collaborazione  con il  Ministero  dei
beni e delle attivita'  culturali  e l'Istituto  superiore  per  la
protezione e al ricerca ambientale;
7. Misure di salvaguardia ambientale  previste  in occasione  di
eventuali sversamenti accidentali  di  idrocarburi e  di  incidenti
(possono essere utilizzate le informazioni di cui alla relazione  sui
grandi rischi modificata).

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