Definite le misure da osservare durante le fasi di carico/scarico e le procedure di abilitazione
Più sicurezza e tutela nel trasporto via mare di granaglie con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2016, n. 106 del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 23 marzo 2016. Il provvedimento definisce:
- i requisiti delle navi adibite al trasporto;
- le misure di sicurezza durante le fasi di carico/scarico per il personale addetto;
- le procedure di abilitazione;
- le esenzioni;
- le informazioni da erogare, compreso il calcolo di stabilità della nave.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 23 marzo 2016.
Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 23 marzo 2016
Procedure applicative del codice internazionale per il trasporto
sicuro di granaglie alla rinfusa, adottato dall'Organizzazione
marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23
maggio 1991. (16A03433)
in Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2016, n. 106
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, che approva il
regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in
mare;
Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni,
recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in
particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di
sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle
attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 13 relativo
alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed
esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974, come
emendata (SOLAS 74);
Viste le norme del capitolo VI della SOLAS 74, come emendata, ed in
particolare, per gli aspetti tecnici, le disposizioni contenute nel
codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla
rinfusa (International code for the safe carriage of grain in bulk),
adottato dall'organizzazione marittima internazionale (IMO) con
risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 recante
Definite le misure da osservare durante le fasi di carico/scarico e le procedure di abilitazione;
attuazione della direttiva 2009/15/CE, relativa alle disposizioni ed
attuazione della direttiva 2009/15/CE, relativa alle disposizioni ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante
adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonche' di
operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi
in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;
Visto il decreto dirigenziale 9 ottobre 2006, n.1036 relativo alle
procedure applicative del codice internazionale per il trasporto
sicuro di granaglie alla rinfusa, adottato dall'organizzazione
marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23
maggio 1991;
Visto il decreto dirigenziale 8 febbraio 2007, n.125 relative alle
modificazioni al decreto dirigenziale 9 ottobre 2006 n. 1036 recante
procedure applicative del codice internazionale per il trasporto
sicuro di granaglie alla rinfusa, adottato dall'organizzazione
marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23
maggio 1991;
Ritenuto necessario aggiornare le procedure applicative del
succitato Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie
alla rinfusa, alla luce delle intervenute modifiche agli accordi di
delega per lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria
per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione
delle convenzioni internazionali, come definite all'art. 2, comma 1,
lett. d) del citato decreto legislativo 14 giugno 2011, n.104, a
favore degli organismi riconosciuti;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le presenti norme si applicano alle navi soggette alla
Convenzione SOLAS 74, come emendata, di qualsiasi stazza, di bandiera
italiana o straniera, che approdano nei porti italiani con a bordo
granaglie alla rinfusa, in transito o per procedere ad operazioni di
scaricazione e caricazione delle stesse.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
b) autorita' portuale: gli enti di cui all'art. 6 della legge 28
gennaio 1994, n. 84;
c) organismo autorizzato: qualsiasi organismo riconosciuto in
possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 14 giugno 2011 , n. 104, recante «Attuazione della
direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni
per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime», che ha rilasciato il certificato di
classe all'unita'. Nel caso di unita' con classe multipla l'organismo
autorizzato che ha effettuato le verifiche ai fini del
rilascio/rinnovo dei certificati statutari.
d) raccomandatario marittimo: il soggetto di cui all'art. 2 della
legge 4 aprile 1977, n. 135;
e) caricatore o proprietario: soggetto che ha stipulato un
contratto per il trasporto di merci via mare o persona nel cui nome o
per conto della quale viene stipulato il contratto;
f) I.G. Code (International code for the safe carriage of grain
in bulk): il Codice internazionale per il trasporto sicuro di
granaglie alla rinfusa adottato con risoluzione MSC 23 (59);
g) SOLAS 74: la convenzione internazionale del 1974 per la
salvaguardia della vita umana in mare ed il relativo protocollo del
1978 (SOLAS 74), e successive modificazioni;
h) granaglie alla rinfusa: grano, granoturco, avena, segale,
orzo, riso, legumi, semi, e loro forme lavorate, il cui comportamento
e' simile a quello del grano allo stato naturale;
i) rappresentante del terminale: qualsiasi persona designata dal
gestore del terminale che ha la responsabilita' e l'autorita' per
sorvegliare i preparativi, lo svolgimento ed il completamento delle
operazioni di carico o di scarico di una determinata nave effettuate
presso il terminale.
2. In tutti i casi in cui nell'I.G. Code si fa riferimento
all'«autorita' competente» per tale si deve intendere
l'«amministrazione» cosi' come definita al comma 1, lettera a).
Art. 3
Requisiti delle navi
1. Le navi, in aggiunta ad ogni altra applicabile prescrizione
dell'I.G. Code, devono soddisfare, ai fini della stabilita' e delle
condizioni di trasporto delle granaglie alla rinfusa, le norme
stabilite dal presente decreto.
Art. 4
Autorizzazione al trasporto
1. Per le navi di bandiera Italiana, il «Documento di
autorizzazione» di cui al punto A.3.1 dell'I.G. Code e' rilasciato da
un organismo autorizzato, secondo il modello riportato in allegato I.
Al documento di autorizzazione dovra' essere allegato il «Manuale di
caricazione delle granaglie» di cui al punto A.3.2 dell'I.G. Code,
vidimato per approvazione dall'organismo autorizzato. Tale
vidimazione attesta la rispondenza del manuale a quanto stabilito dai
punti A.6 ed A.7 dell'I.G. Code ed, in particolare, alle informazioni
di cui al punto A.6.3 dello stesso I.G. Code.
2. Il «Documento di autorizzazione» resta in corso di validita'
fino a che non vengano apportate modifiche alla nave o alle
condizioni di caricazione delle granaglie alla rinfusa.
Art. 5
Esenzioni
1. Per le navi di bandiera Italiana, l'esenzione di cui al punto
A.5 dell'I.G. Code e' rilasciata da un organismo autorizzato, a
seguito di approvazione preventiva da parte dell'amministrazione,
secondo il modello riportato in allegato II.
Art. 6
Autorizzazione occasionale
1. Per le navi di bandiera italiana l'autorizzazione di cui al
punto A.3.5 dell'I.G. Code e' rilasciata, secondo il modello
riportato in allegato III, dall'amministrazione, sia che la nave si
trovi in un porto nazionale che in un porto estero. A tal fine,
l'armatore della nave italiana deve presentare apposita istanza in
bollo all'amministrazione, cui dovra' essere allegato un calcolo di
stabilita', in triplice copia, riferito alle condizioni di partenza
dal porto e di arrivo nel porto di destinazione, sottoscritto dal
comandante della nave ed approvato dall'organismo autorizzato della
nave.
2. Le condizioni di stabilita' della nave devono essere tali che in
ogni momento del viaggio siano soddisfatte le condizioni previste
dall'I.G. Code.
Art. 7
Informazioni
1. Il comandante di una nave che approda per caricare, scaricare od
abbia a bordo in transito delle granaglie alla rinfusa deve indicare
nella «Nota di informazioni all'autorita' marittima» gli estremi
delle certificazioni di cui ai punti A.3.1, A.3.5 o A.5 dell'I.G.
Code, ovvero per le navi italiane, gli estremi delle certificazioni
di cui agli articoli 4, 5 o 6 del presente decreto.
2. Prima della caricazione, il caricatore deve fornire al
comandante della nave, per iscritto, adeguate informazioni
concernenti: natura del carico, massa lorda totale, fattore di
stivaggio delle granaglie, angolo di riposo ed ogni eventuale
istruzione relativa alle condizioni del carico, per il trasporto in
sicurezza.
3. Il comandante, anche per il tramite del raccomandatario
marittimo, deve comunicare all'autorita' portuale ed all'autorita'
marittima, almeno 24 ore prima dell'arrivo della nave in porto,
l'eventuale uso di fumiganti per la preservazione del carico dagli
insetti, specificando quale prodotto sia stato usato, le procedure
per la fumigazione, nonche' il rispetto delle norme che regolano nel
porto lo smaltimento dei residui dei fumiganti e dei relativi
dispositivi impiegati. Prima di procedere alla caricazione, il
comandante della nave deve comunicare il precedente carico contenuto
nelle stive.
Art. 8
Misure di sicurezza
1. Alle navi che approdano per caricare o scaricare granaglie alla
rinfusa si applicano le seguenti misure di sicurezza durante le
operazioni di caricazione/scaricazione:
a) il comandante della nave prima di procedere alla caricazione
deve curare che le stive siano pulite e asciutte;
b) il comandante della nave dovra' concordare con il
rappresentante del terminale le misure da adottare in caso di pioggia
o di altro cambiamento delle condizioni atmosferiche, quando la
natura del carico rappresenti un pericolo a seguito di tale
cambiamento;
c) il comandante della nave dovra' operare in modo tale che la
nave conservi, in ogni momento, condizioni di stabilita' non
inferiori a quelle prescritte dall'I.G. Code;
d) il carico deve essere stivato secondo le procedure previste
dal punto A.10 dell'I.G. Code. Tali procedure devono essere
conosciute dal rappresentante del terminale;
e) al termine della scaricazione, il comandante della nave deve
curare che le stive che hanno contenuto granaglie alla rinfusa siano
adeguatamente pulite ed ispezionate.
Art. 9
Condizioni di stabilita'
1. Il comandante della nave deve tenere a disposizione
dell'autorita' marittima il calcolo di stabilita' della nave riferito
alle condizioni di carico nel porto di partenza e di destinazione.
2. Le condizioni di stabilita' della nave devono essere tali che in
ogni momento del viaggio siano soddisfatte le condizioni previste
dall'I.G. Code.
3. L'autorita' marittima, se ritenuto necessario, si avvale di un
organismo autorizzato per la verifica dei calcoli di stabilita'.
Art. 10
Accesso alle stive
1. L'accesso delle persone nelle stive che contengono granaglie
alla rinfusa, deve essere effettuato in conformita' alle prescrizioni
di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272.
Art. 11
Abrogazioni
1. I decreti dirigenziali 9 ottobre 2006, n. 1036 e 8 febbraio
2007, n.125 citati in premessa, sono abrogati. Allegato I Parte di provvedimento in formato grafico Allegato II Parte di provvedimento in formato grafico Allegato III Parte di provvedimento in formato grafico