Più sicurezza e tutela nel trasporto via mare di granaglie

Definite le misure da osservare durante le fasi di carico/scarico e le procedure di abilitazione

Più sicurezza e tutela nel trasporto via mare di granaglie con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2016, n. 106 del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 23 marzo 2016. Il provvedimento definisce:

- i requisiti delle navi adibite al trasporto;

- le misure di sicurezza durante le fasi di carico/scarico per il personale addetto;

- le procedure di abilitazione;

- le esenzioni;

- le informazioni da erogare, compreso il calcolo di stabilità della nave.

 

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 23 marzo 2016.

 

Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 23 marzo 2016

Procedure applicative del  codice  internazionale  per  il  trasporto
sicuro  di  granaglie  alla  rinfusa,  adottato   dall'Organizzazione
marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC  23  (59)  del  23
maggio 1991. (16A03433)

in Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2016, n. 106

                       IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

  Vista la legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  approva  il
regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana  in
mare;
  Vista legge 28 gennaio 1994, n.  84,  e  successive  modificazioni,
recante riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed  in
particolare l'art. 3 che attribuisce  la  competenza  in  materia  di
sicurezza della navigazione  al  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art.  4  relativo  alle
attribuzioni dei dirigenti;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art.  13  relativo
alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto;
  Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa  alla  ratifica  ed
esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita umana in mare, adottata a  Londra  il  1°  novembre  1974,  come
emendata (SOLAS 74);
  Viste le norme del capitolo VI della SOLAS 74, come emendata, ed in
particolare, per gli aspetti tecnici, le disposizioni  contenute  nel
codice internazionale per  il  trasporto  sicuro  di  granaglie  alla
rinfusa (International code for the safe carriage of grain in  bulk),
adottato  dall'organizzazione  marittima  internazionale  (IMO)   con
risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991;
  Visto il  decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104  recante

Definite le misure da osservare durante le fasi di carico/scarico e le procedure di abilitazione;

attuazione della direttiva 2009/15/CE, relativa alle disposizioni  ed
attuazione della direttiva 2009/15/CE, relativa alle disposizioni  ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e  le
visite di controllo delle navi e per le  pertinenti  attivita'  delle
amministrazioni marittime;
  Visto il decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  272,  recante
adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute  dei  lavoratori
nell'espletamento  di  operazioni  e  servizi  portuali,  nonche'  di
operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione  delle  navi
in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;
  Visto il decreto dirigenziale 9 ottobre 2006, n.1036 relativo  alle
procedure applicative del  codice  internazionale  per  il  trasporto
sicuro  di  granaglie  alla  rinfusa,  adottato   dall'organizzazione
marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC  23  (59)  del  23
maggio 1991;
  Visto il decreto dirigenziale 8 febbraio 2007, n.125 relative  alle
modificazioni al decreto dirigenziale 9 ottobre 2006 n. 1036  recante
procedure applicative del  codice  internazionale  per  il  trasporto
sicuro  di  granaglie  alla  rinfusa,  adottato   dall'organizzazione
marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC  23  (59)  del  23
maggio 1991;
  Ritenuto  necessario  aggiornare  le  procedure   applicative   del
succitato Codice internazionale per il trasporto sicuro di  granaglie
alla rinfusa, alla luce delle intervenute modifiche agli  accordi  di
delega per lo svolgimento dei servizi  di  certificazione  statutaria
per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione
delle convenzioni internazionali, come definite all'art. 2, comma  1,
lett. d) del citato decreto legislativo  14  giugno  2011,  n.104,  a
favore degli organismi riconosciuti;

                              Decreta:

                               Art. 1
                        Campo di applicazione

  1.  Le  presenti  norme  si  applicano  alle  navi  soggette   alla
Convenzione SOLAS 74, come emendata, di qualsiasi stazza, di bandiera
italiana o straniera, che approdano nei porti italiani  con  a  bordo
granaglie alla rinfusa, in transito o per procedere ad operazioni  di
scaricazione e caricazione delle stesse.
                               Art. 2
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) amministrazione:  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
    b) autorita' portuale: gli enti di cui all'art. 6 della legge  28
gennaio 1994, n. 84;
    c) organismo autorizzato:  qualsiasi  organismo  riconosciuto  in
possesso  dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 14 giugno  2011  ,  n.  104,  recante  «Attuazione  della
direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme  comuni
per gli  organismi  che  effettuano  le  ispezioni  e  le  visite  di
controllo  delle  navi  e   per   le   pertinenti   attivita'   delle
amministrazioni marittime»,  che  ha  rilasciato  il  certificato  di
classe all'unita'. Nel caso di unita' con classe multipla l'organismo
autorizzato  che   ha   effettuato   le   verifiche   ai   fini   del
rilascio/rinnovo dei certificati statutari.
    d) raccomandatario marittimo: il soggetto di cui all'art. 2 della
legge 4 aprile 1977, n. 135;
    e) caricatore  o  proprietario:  soggetto  che  ha  stipulato  un
contratto per il trasporto di merci via mare o persona nel cui nome o
per conto della quale viene stipulato il contratto;
    f) I.G. Code (International code for the safe carriage  of  grain
in bulk):  il  Codice  internazionale  per  il  trasporto  sicuro  di
granaglie alla rinfusa adottato con risoluzione MSC 23 (59);
    g) SOLAS 74:  la  convenzione  internazionale  del  1974  per  la
salvaguardia della vita umana in mare ed il relativo  protocollo  del
1978 (SOLAS 74), e successive modificazioni;
    h) granaglie alla  rinfusa:  grano,  granoturco,  avena,  segale,
orzo, riso, legumi, semi, e loro forme lavorate, il cui comportamento
e' simile a quello del grano allo stato naturale;
    i) rappresentante del terminale: qualsiasi persona designata  dal
gestore del terminale che ha la  responsabilita'  e  l'autorita'  per
sorvegliare i preparativi, lo svolgimento ed il  completamento  delle
operazioni di carico o di scarico di una determinata nave  effettuate
presso il terminale.
  2. In tutti  i  casi  in  cui  nell'I.G.  Code  si  fa  riferimento
all'«autorita'   competente»   per    tale    si    deve    intendere
l'«amministrazione» cosi' come definita al comma 1, lettera a).
                               Art. 3
                        Requisiti delle navi

  1. Le navi, in aggiunta  ad  ogni  altra  applicabile  prescrizione
dell'I.G. Code, devono soddisfare, ai fini della stabilita'  e  delle
condizioni di  trasporto  delle  granaglie  alla  rinfusa,  le  norme
stabilite dal presente decreto.
                               Art. 4
                     Autorizzazione al trasporto

  1.  Per  le  navi  di   bandiera   Italiana,   il   «Documento   di
autorizzazione» di cui al punto A.3.1 dell'I.G. Code e' rilasciato da
un organismo autorizzato, secondo il modello riportato in allegato I.
Al documento di autorizzazione dovra' essere allegato il «Manuale  di
caricazione delle granaglie» di cui al punto  A.3.2  dell'I.G.  Code,
vidimato   per   approvazione   dall'organismo   autorizzato.    Tale
vidimazione attesta la rispondenza del manuale a quanto stabilito dai
punti A.6 ed A.7 dell'I.G. Code ed, in particolare, alle informazioni
di cui al punto A.6.3 dello stesso I.G. Code.
  2. Il «Documento di autorizzazione» resta  in  corso  di  validita'
fino  a  che  non  vengano  apportate  modifiche  alla  nave  o  alle
condizioni di caricazione delle granaglie alla rinfusa.
                               Art. 5
                              Esenzioni

  1. Per le navi di bandiera Italiana, l'esenzione di  cui  al  punto
A.5 dell'I.G. Code e'  rilasciata  da  un  organismo  autorizzato,  a
seguito di approvazione  preventiva  da  parte  dell'amministrazione,
secondo il modello riportato in allegato II.
                               Art. 6
                     Autorizzazione occasionale

  1. Per le navi di bandiera  italiana  l'autorizzazione  di  cui  al
punto  A.3.5  dell'I.G.  Code  e'  rilasciata,  secondo  il   modello
riportato in allegato III, dall'amministrazione, sia che la  nave  si
trovi in un porto nazionale che in  un  porto  estero.  A  tal  fine,
l'armatore della nave italiana deve presentare  apposita  istanza  in
bollo all'amministrazione, cui dovra' essere allegato un  calcolo  di
stabilita', in triplice copia, riferito alle condizioni  di  partenza
dal porto e di arrivo nel porto  di  destinazione,  sottoscritto  dal
comandante della nave ed approvato dall'organismo  autorizzato  della
nave.
  2. Le condizioni di stabilita' della nave devono essere tali che in
ogni momento del viaggio siano  soddisfatte  le  condizioni  previste
dall'I.G. Code.
                               Art. 7
                            Informazioni

  1. Il comandante di una nave che approda per caricare, scaricare od
abbia a bordo in transito delle granaglie alla rinfusa deve  indicare
nella «Nota di  informazioni  all'autorita'  marittima»  gli  estremi
delle certificazioni di cui ai punti A.3.1,  A.3.5  o  A.5  dell'I.G.
Code, ovvero per le navi italiane, gli estremi  delle  certificazioni
di cui agli articoli 4, 5 o 6 del presente decreto.
  2.  Prima  della  caricazione,  il  caricatore  deve   fornire   al
comandante  della   nave,   per   iscritto,   adeguate   informazioni
concernenti: natura  del  carico,  massa  lorda  totale,  fattore  di
stivaggio  delle  granaglie,  angolo  di  riposo  ed  ogni  eventuale
istruzione relativa alle condizioni del carico, per il  trasporto  in
sicurezza.
  3.  Il  comandante,  anche  per  il  tramite  del   raccomandatario
marittimo, deve comunicare all'autorita'  portuale  ed  all'autorita'
marittima, almeno 24 ore  prima  dell'arrivo  della  nave  in  porto,
l'eventuale uso di fumiganti per la preservazione  del  carico  dagli
insetti, specificando quale prodotto sia stato  usato,  le  procedure
per la fumigazione, nonche' il rispetto delle norme che regolano  nel
porto lo  smaltimento  dei  residui  dei  fumiganti  e  dei  relativi
dispositivi  impiegati.  Prima  di  procedere  alla  caricazione,  il
comandante della nave deve comunicare il precedente carico  contenuto
nelle stive.
                               Art. 8
                         Misure di sicurezza

  1. Alle navi che approdano per caricare o scaricare granaglie  alla
rinfusa si applicano le  seguenti  misure  di  sicurezza  durante  le
operazioni di caricazione/scaricazione:
    a) il comandante della nave prima di procedere  alla  caricazione
deve curare che le stive siano pulite e asciutte;
    b)  il  comandante  della   nave   dovra'   concordare   con   il
rappresentante del terminale le misure da adottare in caso di pioggia
o di altro  cambiamento  delle  condizioni  atmosferiche,  quando  la
natura  del  carico  rappresenti  un  pericolo  a  seguito  di   tale
cambiamento;
    c) il comandante della nave dovra' operare in modo  tale  che  la
nave  conservi,  in  ogni  momento,  condizioni  di  stabilita'   non
inferiori a quelle prescritte dall'I.G. Code;
    d) il carico deve essere stivato secondo  le  procedure  previste
dal  punto  A.10  dell'I.G.  Code.  Tali  procedure   devono   essere
conosciute dal rappresentante del terminale;
    e) al termine della scaricazione, il comandante della  nave  deve
curare che le stive che hanno contenuto granaglie alla rinfusa  siano
adeguatamente pulite ed ispezionate.
                               Art. 9
                      Condizioni di stabilita'

  1.  Il  comandante  della   nave   deve   tenere   a   disposizione
dell'autorita' marittima il calcolo di stabilita' della nave riferito
alle condizioni di carico nel porto di partenza e di destinazione.
  2. Le condizioni di stabilita' della nave devono essere tali che in
ogni momento del viaggio siano  soddisfatte  le  condizioni  previste
dall'I.G. Code.
  3. L'autorita' marittima, se ritenuto necessario, si avvale  di  un
organismo autorizzato per la verifica dei calcoli di stabilita'.
                               Art. 10
                         Accesso alle stive

  1. L'accesso delle persone nelle  stive  che  contengono  granaglie
alla rinfusa, deve essere effettuato in conformita' alle prescrizioni
di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272.
                               Art. 11
                             Abrogazioni

  1. I decreti dirigenziali 9 ottobre 2006,  n.  1036  e  8  febbraio
2007, n.125 citati in premessa, sono abrogati.


                                                      Allegato I 
 
            Parte di provvedimento in formato grafico

                                                      Allegato II
 
            Parte di provvedimento in formato grafico

                                                     Allegato III 
 
             Parte di provvedimento in formato grafico
 
 

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