L’ultima legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»), pur dedicando ampio spazio al caro energia, non si è dimenticata della plastic tax, spostandone l’applicazione ancora in avanti, al 1° gennaio 2024.
1. Che cos’è?
In linea con la politica di restrizione adottata a livello comunitario per prodotti e imballaggi realizzati con polimeri plastici, a ragione dell’altissimo impatto ambientale che questi possono avere qualora il loro fine vita sia gestito in modo non corretto, ad esempio mediante dispersione in natura, in molti degli Stati membri da tempo si è cominciato a discutere sulla possibilità di introdurre una tassa che, conformemente ai principi vigenti in materia – “Chi inquina paga” ed Epr (responsabilità estesa del produttore) - concorra a responsabilizzare i produttori e gli utilizzatori professionali di questi beni.
2. Plastic tax o Macsi?
In realtà, lo strumento ideato dal legislatore italiano è differente rispetto a quello comunitario e, solo per analogia, è maturata l’abitudine di chiamarlo allo stesso modo. Per entrare nel dettaglio, quindi, occorre preliminarmente distinguere tra plastic tax europea, che si dovrebbe applicare sul quantitativo di rifiuti generati in plastica non riciclata, e la Macsi italiana, ossia l’imposta sui manufatti con singolo impiego, che, al contrario, risale alla fonte e viene applicata – come molti altri eco contributi - all’immissione in commercio del bene.
3. Quanto e quando
A rafforzamento della netta divergenza tra plastic tax europea e Macsi italiana contribuisce anche il valore dell’imposta che si attesta su 0,80 euro/kg per la prima, mentre per la seconda è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica vergine contenuta nel prodotto. Come premesso, concentrandosi sul bene e non sul rifiuto, la Macsi:
- sorge al momento della produzione, dell’importazione o dell’introduzione da Paesi Ue;
- diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo nel territorio dello Stato o al momento dell’importazione del bene che ricade nel suo campo di applicazione.
4. Riferimenti normativi e rinvii
Il riferimento normativo principale è costituito dai commi 634 – 658, di cui all’art. 1, legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), in base ai quali l’entrata in vigore della Macsi era inizialmente prevista per il 1° luglio dello stesso anno. Successivamente, però, per effetto del protrarsi dell’emergenza da Covid – 19, l’art. 133, D.L. n. 34/2020, ne ha prorogato l’entrata in vigore al 1° gennaio 2021. Sennonché la legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha introdotto al suo comma 1084, art. 1, alcune modifiche in riferimento al quadro sanzionatorio e al campo di applicazione soggettivo dell’imposta, di fatto spostando l’operatività dell’istituto al primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè al 1° luglio 2021.
5. Il ruolo delle associazioni di categoria
I rinvii sono proseguiti con il decreto “sostegni-bis” (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) al 1° gennaio 2022, poi con la legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021 n. 234) al 1° gennaio 2023, per poi concludersi con l’ultima legge di Bilancio già innanzi citata al 1° gennaio 2024. Un differimento continuo che pare essere determinato, oltre che dalla difficile implementazione dei regolamenti attuativi, anche dalla palese posizione contraria, pressocché trasversale, da parte delle più rilevanti associazioni di categoria. Si tratta di un provvedimento su cui, ad esempio, Confindustria si è da sempre mostrata molto critica. Secondo la stessa associazione, difatti, «la plastic tax non ha finalità ambientali, penalizza i prodotti e non i comportamenti. Con la plastic tax si assume che riducendo l’immissione al consumo di un materiale si possano risolvere le difficoltà connesse alla corretta gestione del fine vita, senza comprendere che tali difficoltà rimarranno fin quando non si affronteranno le criticità di contorno. Queste sono legate a un quadro di riferimento normativo e autorizzativo e a una dotazione impiantistica assolutamente insufficiente per un Paese che ha l’ambizione di restare leader in Europa nell’economia circolare». Si tratta ora di capire se la Macsi riuscirà a vedere la luce o sarà definitivamente accantonata alla vigilia della sua entrata in vigore.
6. Campo di applicazione
Soggetti all’imposta saranno tutti i manufatti con singolo impiego che:
- hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari;
- anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica;
- non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.
Si ritiene opportuno sottolineare che, benché il riferimento di cui al comma 634, art. 1, legge n. 160/2019, contenga anche un piuttosto palese rinvio alla definizione di cui all’art. 218, D.Lgs. 152/2006, la complessità della disposizione sembra suggerire che gli imballaggi non siano gli unici protagonisti di questo particolare campo d’applicazione.
Sono esclusi dall’applicazione dell'imposta i Macsi che risultino compostabili in conformità alla norma Uni En 13432:2002 (la certificazione deve essere stata rilasciata sul prodotto finito e non sulla materia prima), i dispositivi medici classificati dalla commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57, legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i Macsi adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.
7. Soggetti obbligati
Sono soggetti obbligati al pagamento dell'imposta:
- per i Macsi realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante, ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intende vendere Macsi, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali;
- per i Macsi provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il soggetto che acquista i Macsi nell'esercizio dell’attività economica ovvero il cedente qualora i Macsi siano acquistati da un consumatore privato;
- per i Macsi provenienti da Paesi terzi, l'importatore.
8. Sanzioni
Il comma 650, art. 1, legge n. 160/2019, nella sua versione vigente, dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa modulabile come segue:
- in caso di mancato adempimento, si applica una sanzione dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250;
- in caso di ritardato pagamento dell'imposta, si applica una sanzione pari al 25% dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150;
- per la tardiva presentazione della dichiarazione di immesso (comma 641) e per ogni altra violazione, si applica una sanzione da euro 250 a euro 2.500.