Pubblicato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, attuativo della direttiva (Ue) 2019/904 (cosiddetta direttiva SUP - single plastic use). Previste sanzioni amministrative fino a 25 mila euro, salvo che il fatto non coastituisca reato

Plastica monouso: al via le misure restrittive con la pubblicazione sul S.O. n. 41 alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021, n. 285 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, attuativo della direttiva (Ue) 2019/904.

Finalità del decreto sono:

  • prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana;
  • promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo alla riduzione della produzione di rifiuti, al corretto funzionamento del mercato e promuovendo comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica;
  • promuovere l'utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.

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Previste azioni per:

  • la riduzione dell'uso;
  • le restrizioni all'immissione sul mercato;
  • i requisiti dei prodotti e di marcatura;
  • la responsabilità estesa del produttore (Epr);
  • la raccolta differenziata;
  • le misure di sensibilizzazione;
  • il coordinamento dei piani e dei programmi;
  • i sistemi di informazione e relazioni.

Previste sanzioni per immissione di prodotti non conformi sul mercato o per la mancata partecipazione ai sistemi, salvo che il fatto costituisca reato.

L'allegato riporta l'elenco dei prodotti di plastica monouso.

Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196.

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Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 

Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 5 giugno 2019  sulla  riduzione  dell'incidenza  di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente. (21G00210)

 

(S.O. n. 41 alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021, n. 285)

 

Vigente al: 14-1-2022

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPPUBLICA

 

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma e 117 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in

particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per

il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019- 2020, e,  in

particolare, gli articoli 1 e 22 e l'allegato A, n. 20);

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al  Governo

per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione

in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri e, in particolare l'articolo 14;

Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante

conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15

marzo 1997, n. 59;

Vista  la  direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 27  giugno  2001,  concernente  la  valutazione  degli

effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Vista la direttiva (UE)  2018/851  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  2008/98/CE

relativa ai rifiuti;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in

materia ambientale;

Vista la direttiva (UE)  2019/904  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 5  giugno  2019,  sulla  riduzione  dell'incidenza  di

determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

Vista la notifica alla Commissione europea del 22 settembre 2021 in

applicazione dell'articolo  5,  paragrafo  1,  della  direttiva  (UE)

2015/1535 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  9  settembre

2015, che  prevede  una  procedura  d'informazione  nel  settore  dei

regolamenti tecnici e delle regole relative ai servizi della Societa'

dell'informazione;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo

8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281  espresso  nella

seduta del 7 ottobre 2021;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 4 novembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro della transizione ecologica,  di  concerto  con  i  Ministri

degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della

giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico  e

della salute;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

                Art. 1

                         Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto reca misure  volte  a  prevenire  e  ridurre

l'incidenza di determinati prodotti  di  plastica  sull'ambiente,  in

particolare l'ambiente acquatico, e sulla  salute  umana,  nonche'  a

promuovere la transizione verso  un'economia  circolare  con  modelli

imprenditoriali,  prodotti  e  materiali  innovativi  e  sostenibili,

contribuendo in tal modo alla riduzione della produzione di  rifiuti,

al corretto funzionamento del  mercato  e  promuovendo  comportamenti

responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica.

Il  presente  decreto  reca,  altresi',  misure  volte  a  promuovere

l'utilizzo  di  plastica  riciclata  idonea   al   diretto   contatto

alimentare nelle bottiglie per bevande.

                          Art. 2

                       Ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto si applica ai prodotti in plastica  monouso,

di cui all'Allegato, ai prodotti in plastica oxo-degradabile, nonche'

agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

2. Ferma restando la disciplina in materia di  igiene  e  sicurezza

degli alimenti e dei materiali e degli oggetti destinati al  contatto

con  gli  stessi  (MOCA),  le  disposizioni  del   presente   decreto

prevalgono sulle norme incompatibili della parte quarta  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

                               Art. 3

                             Definizioni

 

1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti

definizioni:

a) «plastica»:  il  materiale  costituito  da  un  polimero,  quale

definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n.  1907/2006

del Parlamento europeo e del Consiglio, del  18  dicembre  2006,  cui

possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e  che  puo'

funzionare  come  componente  strutturale  principale  dei   prodotti

finiti,  a  eccezione  dei  polimeri  naturali  che  non  sono  stati

modificati chimicamente;  sono  esclusi  dalla  presente  definizione

materiali quali vernici, inchiostri, adesivi nonche' rivestimenti  in

plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento  rispetto  al  peso

totale del prodotto, che  non  costituiscono  componente  strutturale

principale dei prodotti finiti;

b)  «prodotto  di  plastica  monouso»:   un   prodotto   realizzato

interamente o parzialmente in plastica,  ad  eccezione  del  prodotto

realizzato in polimeri naturali non modificati  chimicamente,  e  che

non e' concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere,  nel

corso della sua durata di vita,  piu'  spostamenti  o  rotazioni  per

essere restituito a un  produttore  per  la  ricarica  o  per  essere

comunque riutilizzato per lo stesso  scopo  per  il  quale  e'  stato

concepito. Non sono  ad  esempio  considerati  prodotti  in  plastica

monouso  i  contenitori  per   alimenti   secchi,   compresi   quelli

stagionati, o per alimenti venduti freddi  che  richiedono  ulteriore

preparazione,  i  contenitori  contenenti   alimenti   in   quantita'

superiori a una singola  porzione  oppure  contenitori  per  alimenti

monoporzione venduti in piu' di una unita';

c)  «plastica  oxo-degradabile»:   materie   plastiche   contenenti

additivi che attraverso l'ossidazione  comportano  la  frammentazione

della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;

d) «attrezzo da pesca»: qualsiasi attrezzo o sua parte che e' usato

nella pesca o nell'acquacoltura per prendere,  catturare  o  allevare

risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie  del  mare

ed e' impiegato allo scopo di attirare e catturare o  allevare  dette

risorse biologiche marine;

e) «rifiuto di attrezzo da pesca»: l'attrezzo da pesca che  rientra

nella definizione di rifiuti nell'articolo 183, comma 1, lettera  a),

del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  inclusi  tutti  i

componenti, le sostanze o i materiali  che  facevano  parte  o  erano

annessi all'attrezzo da pesca  quando  e'  stato  gettato,  anche  se

abbandonato o perso;

f) «immissione sul mercato»: la prima messa a  disposizione  di  un

prodotto sul mercato. Non e' considerata «immissione sul mercato»  la

distribuzione  di  un  prodotto  successiva  alla   prima   messa   a

disposizione sul mercato;

g) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un  prodotto

per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato  del  territorio

nazionale nel corso di un'attivita' commerciale a  titolo  oneroso  o

gratuito;

h) «norma armonizzata»:  una  norma  adottata  sulla  base  di  una

richiesta  della  Commissione   ai   fini   dell'applicazione   della

legislazione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2,  paragrafo

1), lettera c), del regolamento (UE)  n.  1025/2012,  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;

i) «rifiuto»: il rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1,  lettera

a), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

l) «regime di responsabilita' estesa del produttore»: il regime  di

responsabilita' estesa  del  produttore  definito  all'articolo  183,

comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

m) «produttore»:

1) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato  membro

che fabbrica, riempie, vende o  importa  a  titolo  professionale,  a

prescindere dalla tecnica di vendita, anche  attraverso  contratti  a

distanza come definiti dall'articolo 45,  comma  1,  lettera  g)  del

decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ed immette  sul  mercato

nazionale prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso

riempiti o attrezzi  da  pesca  contenenti  plastica,  diverse  dalle

persone che esercitano l'attivita' di pesca di  cui  all'articolo  4,

punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e

del Consiglio, dell'11 dicembre 2013; ovvero

2) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato  membro

o in un paese terzo che a titolo  professionale  vende  in  un  altro

Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi  dai

nuclei  domestici,  tramite  contratti  a  distanza   come   definiti

dall'articolo 45, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n.  206

del 2005, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica  monouso

riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a  eccezione  delle

persone che esercitano l'attivita' di pesca di  cui  all'articolo  4,

punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

n) «raccolta»: la raccolta  definita  all'articolo  183,  comma  1,

lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

o) «raccolta differenziata»:  la  raccolta  differenziata  definita

all'articolo 183, comma 1, lettera  p),  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152;

p) «trattamento»: il trattamento definito all'articolo  183,  comma

1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

q) «imballaggio»: l'imballaggio definito da articolo 218, comma  1,

lettere a) b), c) e d), del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152;

r) «plastica biodegradabile»:  plastica  in  grado  di  subire  una

decomposizione  fisica,  biologica  grazie  alla  quale  finisce  per

decomporsi in biossido di carbonio (CO2), biomassa e  acqua,  ed  e',

secondo le norme  europee  in  materia  di  imballaggi,  recuperabile

mediante compostaggio e digestione anaerobica;

s) «impianto portuale  di  raccolta»:  qualsiasi  struttura  fissa,

galleggiante o mobile che sia in grado  di  fornire  il  servizio  di

raccolta dei rifiuti delle navi;

t) «prodotti del tabacco»: i prodotti  del  tabacco  come  definiti

all'articolo 2, lettera e) del decreto legislativo 12  gennaio  2016,

n. 6.

                               Art. 4

                        Riduzione del consumo

1. Al fine di produrre entro il 2026 una  riduzione  quantificabile

del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella  parte  A

dell'Allegato, rispetto al 2022 e di invertire le crescenti  tendenze

di consumo, il Ministro  della  transizione  ecologica,  il  Ministro

dello sviluppo economico, le regioni o le Province autonome di Trento

e Bolzano  stipulano  accordi  e  contratti  di  programma  con  enti

pubblici, con imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni  di

categoria, ai  sensi  degli  articoli  206  e  206-ter,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche per il  perseguimento  delle

seguenti finalita':

a) attuazione di  specifici  piani  di  settore  di  riduzione  del

consumo di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A,

nonche' di recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti  derivanti

da tali prodotti;

b) sperimentazione, promozione, attuazione e sviluppo  di  processi

produttivi e distributivi  e  di  tecnologie  idonei  a  prevenire  o

ridurre la produzione dei rifiuti derivanti da prodotti  in  plastica

monouso di cui all'Allegato, parte A e ad ottimizzarne la raccolta ed

il recupero, nonche' promozione di prodotti alternativi  purche'  non

comportino maggiori impatti ambientali;

c) sostenere e incentivare le imprese produttrici  di  prodotti  in

plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, ai fini della modifica

dei cicli produttivi e della riprogettazione di componenti,  macchine

e  strumenti  di  controllo   verso   la   produzione   di   prodotti

riutilizzabili o alternativi;

d) attivita'  di  informazione  e  sensibilizzazione  sui  vantaggi

ambientali  ed  economici  delle  alternative  basate   su   prodotti

riutilizzabili, e delle attivita' finalizzate  al  riciclaggio  e  al

raggiungimento degli obiettivi di economia circolare;

e) attivita' di monitoraggio dei flussi  di  prodotti  in  plastica

monouso di cui all'Allegato, parte A e  dei  prodotti  riutilizzabili

immessi  sul  mercato,  anche  finalizzata   all'acquisizione   delle

informazioni necessarie  alla  quantificazione  della  riduzione  del

consumo ed agli obblighi in materia di rendicontazione dei  dati  sul

riutilizzo dei beni da cui originano rifiuti;

f)  promuovere,  anche  attraverso  l'avvio  di  sperimentazioni  a

livello territoriale, alternative basate  sull'utilizzo  di  acqua  e

bevande alla spina, di prodotti durevoli  e  riutilizzabili  sia  per

l'acquisto che per il consumo sul posto o da asporto  di  alimenti  e

bevande;

g)  sostenere  e  promuovere  la  nascita,  la  diffusione   e   il

consolidamento di modelli economici in cui e' fornito agli  esercenti

il servizio di  consegna,  ritiro,  sanificazione  e  riconsegna  dei

prodotti riutilizzabili.

2. Con gli accordi e i contratti di cui al  comma  1  sono  inoltre

promossi:

a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto  di

materie prime, processi e prodotti sia monouso che  riutilizzabili  e

la raccolta dei dati per la costruzione di  «Life  Cycle  Assessment»

certificabili;

b) l'elaborazione di standard qualitativi per:

1) la determinazione delle  caratteristiche  qualitative  delle

materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;

2) la determinazione  delle  prestazioni  minime  del  prodotto

durante le fasi di impiego, compreso il trasporto,  lo  stoccaggio  e

l'utilizzo, la sanificazione e il riutilizzo;

c) lo sviluppo di tecnologie e modelli innovativi per la  raccolta,

il riciclo e la reintroduzione nel ciclo produttivo  della  plastica,

nonche' per l'intercettazione selettiva e l'avvio  al  riciclo  e  al

riuso  dei  prodotti  in  plastica  monouso   e   delle   alternative

riutilizzabili;

d) l'informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti usati da

parte del  consumatore.  Le  informazioni  riguardano  i  sistemi  di

restituzione,  di  raccolta,  di  sanificazione  e  di  recupero  dei

prodotti di plastica monouso, il ruolo degli utenti e dei consumatori

in detti sistemi, nonche'  il  significato  dei  marchi  apposti  sui

prodotti di plastica monouso.

3. Gli accordi e i contratti di  cui  al  comma  1  specificano  il

cronoprogramma delle azioni, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione europea.

4. Per le finalita' di cui al  presente  decreto,  quali  ulteriori

misure volte alla riduzione  di  prodotti  in  plastica  monouso,  in

particolare di quelli elencati nell'Allegato, parte  A,  le  stazioni

appaltanti favoriscono l'impiego di prodotti alternativi a quelli  in

plastica  monouso  anche  mediante  specifiche  tecniche  e  clausole

contrattuali dei criteri ambientali minimi definiti  nell'ambito  del

Piano d'azione per  la  sostenibilita'  ambientale  dei  consumi  nel

settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo  1,  comma

1126, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  per  gli  affidamenti

pertinenti. Ai fini di cui al presente comma,  entro  un  anno  dalla

data di entrata in vigore del presente  decreto,  il  Ministro  della

transizione ecologica adotta con proprio decreto i criteri ambientali

minimi per i servizi di ristorazione con e senza  l'installazione  di

macchine distributrici  di  alimenti,  bevande  e  acqua,  nonche'  i

criteri ambientali minimi per l'organizzazione di eventi e produzioni

cinematografiche e televisive.

5. Il Ministro  della  transizione  ecologica,  una  volta  l'anno,

provvede a notificare alla Commissione le misure adottate. Le regioni

e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero

per la transizione ecologica, entro il 30  marzo  di  ogni  anno,  le

misure adottate a livello regionale e gli accordi e  i  contratti  di

programma sottoscritti ai sensi del presente articolo. Gli accordi  e

i contratti stipulati dalle Regioni  sono  pubblicati  esclusivamente

sui relativi Bollettini ufficiali.

6. Le misure previste dal presente articolo si applicano  anche  ai

bicchieri di plastica monouso.

7. Al fine di promuovere l'acquisto e  l'utilizzo  di  materiali  e

prodotti alternativi a quelli in plastica monouso,  e'  riconosciuto,

un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel  limite  massimo

complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e

2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano  prodotti  della

tipologia di quelli elencati nell'allegato, Parte A e  Parte  B,  che

sono riutilizzabili o realizzati  in  materiale  biodegradabile  o  e

compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.  Il

contributo spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute

e  documentate  per  i  citati  acquisti  ed  e'  riconosciuto   fino

all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun  beneficiario.

Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in  compensazione

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.

241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge

23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla

formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre

1986, n. 917. Con decreto del Ministro della transizione ecologica di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni

dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono

definiti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione  del

contributo, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa di

cui al presente comma, assegnando criteri di  priorita'  ai  prodotti

monouso destinati a entrare in contatto con alimenti.

8. Ai fini dell'adozione delle misure previste al comma 1,  lettera

c), e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro  per  ognuno  degli

esercizi  2022,  2023  e  2024.  Con  decreto  del  Ministero   della

transizione ecologica, da adottarsi  entro  un  anno  dalla  data  di

entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  disciplinate   le

modalita' di assegnazione delle predette somme.

9. Al fine  di  ridurre,  entro  l'anno  scolastico  2025/2026,  il

consumo  dei  prodotti  di   plastica   monouso   nelle   istituzioni

scolastiche statali e paritarie e di educare al corretto  smaltimento

e alla possibilita' di riciclo  e  riuso  dei  prodotti  in  plastica

monouso,  il  Ministero  dell'istruzione  supporta   le   istituzioni

scolastiche nell'adozione  del  modello  di  «scuola  per  un  futuro

sostenibile» anche attraverso la partecipazione a reti di scuole.

10. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 7 e  8,  pari  a  13

milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2022,  2023  e  2024,  si

provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   per   il

recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis  della

legge n. 234 del 2012. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio.

                Art. 5

               Restrizioni all'immissione sul mercato

1. E' vietata l'immissione sul mercato  dei  prodotti  di  plastica

monouso elencati nella  parte  B  dell'allegato  e  dei  prodotti  di

plastica oxo-degradabile.

2. La messa a disposizione sul mercato nazionale  dei  prodotti  di

cui al comma 1 e' consentita, fino all'esaurimento  delle  scorte,  a

condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul  mercato  in

data antecedente alla effettiva decorrenza  dell'obbligo  di  cui  al

comma 1.

3. Non rientra nel divieto di  cui  al  comma  1  l'immissione  nel

mercato  dei  prodotti  realizzati  in  materiale  biodegradabile   e

compostabile, certificato conforme allo standard europeo della  norma

UNI EN 13432 o  UNI  EN  14995,  con  percentuali  di  materia  prima

rinnovabile uguali o superiori al 40 per  cento  e,  dal  1°  gennaio

2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi:

a) ove non sia possibile l'uso  di  alternative  riutilizzabili  ai

prodotti di plastica monouso destinati ad  entrare  in  contatto  con

alimenti elencati nella parte B dell'allegato;

b) qualora l'impiego  sia  previsto  in  circuiti  controllati  che

conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata,

i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture  e

residenze sanitarie o socio-assistenziali;

c) laddove tali alternative,  in  considerazione  delle  specifiche

circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate  garanzie  in

termini di igiene e sicurezza;

d) in considerazione della  particolare  tipologia  di  alimenti  o

bevande;

e) in circostanze che vedano  la  presenza  di  elevato  numero  di

persone;

f) qualora l'impatto ambientale  del  prodotto  riutilizzabile  sia

peggiore delle alternative biodegradabili e  compostabili  mono  uso,

sulla base di un'analisi del ciclo di vita da parte del produttore.

4. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo

valutati in 36,5 milioni di euro per l'anno  2022,  27,1  milioni  di

euro per l'anno 2023, 22,9 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  26,9

milioni di euro per l'anno 2025, 25,5 milioni di euro a decorrere dal

2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo  di  cui

all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con  propri

decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

                               Art. 6

                       Requisiti dei prodotti

1. A decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti  di  plastica  monouso

elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi  sono  di

plastica possono essere immessi sul mercato  solo  se  i  tappi  e  i

coperchi restano attaccati ai  contenitori  per  la  durata  dell'uso

previsto del prodotto. Ai fini del presente comma i tappi e  coperchi

di metallo con sigilli di plastica  non  sono  considerati  fatti  di

plastica.

2. La messa a disposizione sul mercato nazionale  dei  prodotti  di

cui al comma 1 e' consentita, fino all'esaurimento  delle  scorte,  a

condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul  mercato  in

data antecedente alla effettiva decorrenza  dell'obbligo  di  cui  al

comma 1.

3. A decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale

dell'Unione  europea  delle  norme  armonizzate  adottate  ai   sensi

dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2019/904, i prodotti di

cui al comma 1 sono ritenuti conformi ai requisiti  ivi  previsti  se

rispettano le suddette norme.

4. Le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'Allegato:

a) a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato  come

componente principale («bottiglie in PET»), devono  contenere  almeno

il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte

le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale;

b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per  cento  di

plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per

bevande immesse sul mercato nazionale.

5. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3,  i

sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma  1,  assicurano  il

rientro in possesso del  materiale  post-consumo  ai  produttori  per

bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, definendo

la quota  percentuale  da  restituire  e  le  relative  modalita'  di

restituzione.

                          Art. 7

                       Requisiti di marcatura

 

1. Ciascun prodotto di plastica  monouso  elencato  nella  parte  D

dell'allegato e immesso  sul  mercato  reca  sull'imballaggio  o  sul

prodotto  stesso  una  marcatura  in  caratteri  grandi,  chiaramente

leggibili e indelebili, secondo le modalita' indicate dal regolamento

di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.

2. La marcatura di cui al comma 1 informa i consumatori su:

a) appropriate modalita' di gestione del  rifiuto  coerenti  con  i

sistemi di raccolta esistenti, nonche' le  forme  di  smaltimento  da

evitare per lo stesso in conformita' con la gerarchia dei rifiuti;

b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente  incidenza

negativa  sull'ambiente  della  dispersione  o  di  altre  forme   di

smaltimento improprie del rifiuto.

3. Restano ferme, per i prodotti del tabacco, le  disposizioni  del

decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, a  cui  si  aggiungono  le

disposizioni del presente articolo.

4. La messa a disposizione sul  mercato  nazionale,  come  definita

all'articolo 3, comma 1, lettera g), dei prodotti in plastica monouso

non conformi ai  requisiti  di  marcatura  di  cui  al  comma  1,  e'

consentita fino ad esaurimento delle scorte, a condizione  che  possa

esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente  alla

decorrenza dell'obbligo di cui al primo comma.

                        Art. 8

                Responsabilita' estesa del produttore

 

1. Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio  2023  per

quanto riguarda i regimi di  responsabilita'  estesa  del  produttore

istituiti prima del 4 luglio 2018, i rifiuti derivanti da prodotti di

plastica monouso elencati nella parte E,  sezione  I,  dell'Allegato,

sono gestiti nell'ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II

della Parte Quarta del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,

ovvero di appositi sistemi da  istituirsi  con  decreto  adottato  ai

sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152. A tal  fine,  fermo  restando  quanto  stabilito  negli

articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006  e

dalle disposizioni del Titolo II  della  Parte  Quarta  del  medesimo

decreto, nella misura in cui non sia gia' contemplato, i  produttori,

in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto  a

quello del prodotto, assicurano la copertura  dei  costi  di  seguito

indicati:

a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10

del presente decreto;

b) i costi della raccolta dei rifiuti per tali  prodotti  conferiti

nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l'infrastruttura e  il  suo

funzionamento  e  il  successivo  trasporto  e  trattamento  di  tali

rifiuti; e

c) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e  il

successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.

2. Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per i

regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti prima del 4

luglio 2018, i rifiuti derivanti da prodotti monouso  elencati  nella

parte E, sezione II dell'allegato, sono  gestiti  tramite  i  sistemi

gia' istituiti ai sensi del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152, ovvero appositi sistemi da istituirsi con  decreto  adottato  ai

sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152. Entro il  5  gennaio  2023,  i  rifiuti  derivanti  dai

prodotti di cui alla parte E, sezione III dell'allegato, sono gestiti

tramite  sistemi  di  responsabilita'  estesa   del   produttore.   I

produttori  assicurano,  in  misura  proporzionale  al   peso   della

componente plastica rispetto a  quello  del  prodotto,  la  copertura

almeno dei seguenti costi:

a) misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente

ai suddetti prodotti;

b) rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il  successivo

trasporto e trattamento di tali rifiuti; e

c)  raccolta  e  comunicazione  dei  dati  ai  sensi  dell'articolo

178-ter, comma 3, punto 5 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.

152.

3. Con particolare riguardo  ai  prodotti  monouso  elencati  nella

parte E, sezione III dell'allegato, i produttori assicurano  inoltre,

in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto  a

quello del prodotto,  la  copertura  dei  costi  della  raccolta  dei

rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici,

compresa l'infrastruttura e il suo  funzionamento,  e  il  successivo

trasporto e trattamento di detti rifiuti.  Tali  costi  includono  la

creazione  e  la  messa  a   disposizione,   per   gli   utenti,   di

infrastrutture  specifiche  per  la  raccolta  dei  rifiuti  di  tali

prodotti, quali ad esempio  appositi  recipienti  o  contenitori  nei

luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati.

4. Entro il 31 dicembre 2024, i rifiuti derivanti  da  attrezzi  da

pesca contenenti plastica sono gestiti tramite i sistemi istituiti ai

sensi della Parte Quarta del decreto legislativo  n.  152  del  2006,

ovvero appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato  ai  sensi

dell'articolo 178-bis, comma 1 del medesimo  decreto  legislativo  n.

152 del 2006.Ai fini di cui al  presente  comma,  il  Ministro  della

transizione ecologica fissa con decreto di natura  non  regolamentare

il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca

dismessi contenenti plastica per il riciclaggio. I  regimi  istituiti

ai sensi del presente comma garantiscono che i produttori di attrezzi

da  pesca  contenenti  plastica  coprano  i  costi   della   raccolta

differenziata dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e  conferiti

a  impianti  portuali  di  raccolta  conformi  alle  disposizioni  di

recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del  Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 17 aprile 2019 o  ad  altri  sistemi  di  raccolta

equivalenti  che  non  rientrano  nell'ambito  di  applicazione   del

presente decreto, i costi del  successivo  trasporto  e  trattamento,

nonche' i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo

10. I requisiti di  cui  al  presente  comma  integrano  i  requisiti

applicabili ai rifiuti delle navi da pesca di cui  alle  disposizioni

di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, sugli impianti portuali

di raccolta.

5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 i regimi di responsabilita' estesa

del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018  adeguano  i  propri

statuti entro il 5 gennaio 2023.

6. I sistemi di cui al presente articolo individuano con gli attori

interessati, inclusi i gestori dei rifiuti, i  costi  da  coprire  in

base ai servizi necessari da fornire, in maniera trasparente, secondo

criteri di efficienza, efficacia ed economicita',  sulla  base  delle

determinazioni in merito ai costi efficienti  assunte  dall'Autorita'

di regolazione per energia, reti  e  ambiente  (ARERA).  I  costi  di

rimozione dei rifiuti sono limitati alle attivita'  intraprese  dagli

enti di governo dell'ambito, ove costituiti ed operanti,  ovvero  dai

Comuni, o da soggetti pubblici e privati che operano per loro  conto;

in tal caso, la determinazione del corrispettivo per il  servizio  da

questi reso e' fissato in modo proporzionato ai costi  sostenuti.  Al

fine di ridurre  al  minimo  i  costi  amministrativi,  i  contributi

finanziari per i costi della rimozione  dei  rifiuti  possono  essere

determinati stabilendo importi fissi adeguati su base pluriennale.

7. Ai sistemi  costituiti  ai  sensi  del  presente  articolo  sono

obbligati ad aderire i produttori del prodotto ed  e'  assicurata  la

possibilita' di  partecipazione  degli  utilizzatori  o  delle  altre

categorie di  operatori  interessati,  in  relazione  al  settore  di

riferimento, che possono aderire anche mediante  le  associazioni  di

categoria di appartenenza, costituite a livello nazionale.

8. Al fine di assicurare la riduzione del consumo, la raccolta e il

recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti elencati nella  parte  E,

dell'allegato, il Ministro per la transizione ecologica, il  Ministro

dello sviluppo economico, le regioni e le Province autonome di Trento

e Bolzano stipulano accordi e contratti di programma  con  i  settori

economici interessati, ai sensi degli  articoli  206  e  206-ter  del

decreto legislativo n. 152 del 2006 con le finalita' e  le  modalita'

indicate all'articolo 4, commi 1 e 2 del presente decreto.

9. I produttori dei prodotti di cui al presente articolo, stabiliti

in un altro Stato  membro  adempiono  ai  loro  obblighi  secondo  le

disposizioni di  cui  all'articolo  178-ter,  comma  8,  del  decreto

legislativo n. 152 del 2006.

10. I produttori stabiliti sul territorio nazionale, che vendono  i

prodotti di plastica monouso elencati nella parte  E,  dell'allegato,

in un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea  in  cui  non  sono

stabiliti,  designano  una  persona   fisica   o   giuridica,   quale

rappresentante autorizzato e  responsabile  per  l'adempimento  degli

obblighi del produttore nell'altro Stato membro.

                               Art. 9

                       Raccolta differenziata

 

1. I sistemi di responsabilita' estesa del produttore costituiti ai

sensi del Titolo II della Parte  Quarta  del  decreto  legislativo  3

aprile  2006,  n.  152   garantiscono   la   raccolta   differenziata

finalizzata al riciclaggio e al rispetto delle percentuali minime  di

utilizzo di plastica riciclata di cui all'articolo 6, comma 3:

a) entro il 2025, di  una  quantita'  di  rifiuti  di  prodotti  di

plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 77  per

cento, in peso, di tali prodotti  di  plastica  monouso  immessi  sul

mercato nell'anno di riferimento;

b) entro il 2029, di  una  quantita'  di  rifiuti  di  prodotti  di

plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 90  per

cento, in peso, di tali prodotti  di  plastica  monouso  immessi  sul

mercato nell'anno di riferimento.

2.  I  prodotti  di  plastica  monouso  elencati  nella   parte   F

dell'allegato  immessi  sul  mercato   possono   essere   considerati

equivalenti alla quantita' di  rifiuti  generati  da  tali  prodotti,

compresi i rifiuti dispersi,  nello  stesso  anno.  Con  decreto  del

Ministro della transizione ecologica, di  natura  non  regolamentare,

possono essere istituiti appositi sistemi di cauzione e rimborso  per

i prodotti elencati nella Parte  F  dell'allegato  e  possono  essere

definiti specifici obiettivi di raccolta differenziata.

3. Ferme restando le percentuali previste al comma 1, e'  possibile

procedere alla raccolta congiunta di determinati tipi di  rifiuti  di

prodotti di plastica monouso a condizione che non pregiudichi il loro

potenziale di essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il

riciclaggio e altre operazioni di recupero e  offra,  al  termine  di

tali operazioni,  un  risultato  di  qualita'  comparabile  a  quello

ottenuto mediante  raccolta  differenziata  dedicata  agli  specifici

rifiuti di cui ai prodotti elencati nella parte F, nel rispetto delle

condizioni previste dall'articolo 13-ter  del  decreto  del  Ministro

della sanita' 21 marzo 1973,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario

alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  104  del  20

aprile 1973.

                               Art. 10

                     Misure di sensibilizzazione

 

1. Al fine di informare i consumatori e di incentivarli ad adottare

un comportamento responsabile in modo da ridurre la  dispersione  dei

rifiuti di prodotti di  plastica  di  cui  al  presente  decreto,  il

Ministero della transizione ecologica, sentito il  Ministero  per  lo

sviluppo  economico,  adotta  con  proprio  decreto   una   Strategia

nazionale  per  la  lotta  contro  l'inquinamento  da  plastica   che

comprenda misure volte  a  incentivare  l'adozione  un  comportamento

responsabile nell'acquisto  di  prodotti  in  plastica  monouso  e  a

comunicare ai consumatori di prodotti di  plastica  monouso  elencati

nella parte  G  dell'allegato  e  di  attrezzi  da  pesca  contenenti

plastica le informazioni seguenti:

a) la disponibilita' di alternative riutilizzabili, di  sistemi  di

riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti  di

plastica monouso e per attrezzi da pesca  contenenti  plastica  e  le

migliori pratiche  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti  ai  sensi

dell'articolo 177, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino e le

acque interne, della dispersione o altro  smaltimento  improprio  dei

rifiuti di tali prodotti di plastica monouso e di attrezzi  da  pesca

contenenti plastica;

c) l'impatto ambientale delle cattive prassi, della percentuale del

contenuto di  plastica  presente  in  determinati  prodotti,  nonche'

l'impatto dei metodi impropri di  smaltimento  dei  rifiuti  di  tali

prodotti di plastica monouso  sulla  rete  fognaria,  sugli  scarichi

delle acque domestiche grigie e sulle caditoie stradali per le  acque

meteoriche;

d) modalita' di conferimento e gestione dei prodotti biodegradabili

e compostabili certificati EN 13432 con i rifiuti  organici,  laddove

siano rispettate le condizioni dell'articolo 182-ter,  comma  6,  del

decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. La Strategia di cui al presente  articolo  e'  adottata  con  il

supporto di ISPRA e previa consultazione con i settori interessati, i

sistemi di cui all'articolo 8, le  Regioni  e  Province  autonome,  i

Comuni e le associazioni di consumatori e di protezione ambientale.

3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione

adotta «Rigenerazione Scuola», il Piano per la transizione  ecologica

e culturale delle scuole, che  prevede  la  realizzazione,  a  favore

della  comunita'  scolastica,  di  attivita'  formative  volte   alla

promozione   della   consapevolezza   e   della   conoscenza    delle

problematiche  legate  al  consumo  della  plastica   monouso   e   a

trasformare le abitudini di vita  in  chiave  sostenibile.  Il  Piano

prevede,  altresi',  i  criteri  specifici  per  l'individuazione  di

soggetti  idonei  alla  realizzazione   delle   attivita'   formative

affinche' l'offerta formativa avvenga in modo imparziale e oggettivo.

                               Art. 11

                 Coordinamento dei piani e programmi

 

1. Le misure adottate con il presente decreto  sono  integrate  nei

piani e nei programmi di cui agli articoli 121,  180,  198-bis,  199,

225 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  nonche'  agli

articoli 11 e 12 del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190,

e nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti istituiti  a  norma

della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 17 aprile 2019.

2. Le misure adottate per recepire e attuare gli articoli da 4 a  9

sono conformi alla legislazione  alimentare  dell'Unione  a  garanzia

dell'igiene e sicurezza degli alimenti, promuovendo,  ove  possibile,

l'uso di alternative sostenibili alla  plastica  monouso  per  quanto

riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti.

                               Art. 12

     Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso

 

Per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare  un

prodotto di  plastica  monouso  ai  fini  del  presente  decreto,  in

aggiunta ai criteri relativi  ai  contenitori  per  alimenti  di  cui

all'allegato  e'  fondamentale  tenere  conto  della   tendenza   del

contenitore a essere  disperso  nell'ambiente,  in  ragione  del  suo

volume  o  delle  sue  dimensioni,  in  particolare  nel   caso   dei

contenitori per alimenti monoporzione.

                               Art. 13

                 Sistemi di informazione e relazioni

1. Il Ministero della transizione  ecologica  comunica  annualmente

alla Commissione:

a) i dati sui prodotti di plastica monouso  di  cui  alla  parte  A

dell'allegato che sono stati  immessi  sul  mercato  ogni  anno,  per

dimostrare la riduzione del consumo in conformita' all'articolo 4;

b) le informazioni sulle misure di cui all'articolo 4;

c) i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella  parte  F

dell'allegato che sono stati raccolti  separatamente  ogni  anno  sul

territorio nazionale, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi

di raccolta differenziata in conformita' dell'articolo 9;

d) i dati relativi  agli  attrezzi  da  pesca  contenenti  plastica

immessi sul mercato e agli attrezzi da pesca dismessi  raccolti  ogni

anno sul territorio nazionale;

e) le informazioni sul contenuto riciclato presente nelle bottiglie

per bevande elencate nella parte F dell'allegato, per  dimostrare  il

conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6;

f) i dati sui rifiuti post-consumo dei prodotti di plastica monouso

di cui alla parte E,  sezione  III,  dell'allegato,  che  sono  stati

raccolti in conformita' all'articolo 8.

2. La comunicazione dei dati di cui al comma  1  e'  fornita  entro

diciotto mesi dalla fine dell'anno civile di riferimento in cui  sono

stati raccolti. Ai fini di cui al presente articolo,  il  primo  anno

civile di riferimento e' l'anno 2022 per i dati di cui  alle  lettere

a), b), c) e d) del comma 1 e l'anno 2023 per  i  dati  di  cui  alle

lettere e) ed f) del comma 1.

3. I dati di cui al comma 1 sono  comunicati  per  via  elettronica

secondo il formato stabilito dalla Commissione europea. I dati  e  le

informazioni sono accompagnati da  un  rapporto  di  controllo  della

qualita' sulle fonti, la metodologia utilizzata, l'organizzazione, la

completezza, l'affidabilita' e la coerenza degli stessi.

                               Art. 14

                              Sanzioni

 

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'immissione sul mercato o

la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto  disposto

all'articolo 5, comma 1 e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa

pecuniaria da 2.500 euro a  25.000  euro.  La  medesima  sanzione  si

applica nei casi di immissione sul mercato o di messa a  disposizione

di  prodotti  che  presentano  caratteristiche  difformi  da   quelle

indicate dall'articolo 6, comma 1 o privi dei requisiti di  marcatura

di cui all'articolo 7, commi 1 e 2. La sanzione e' aumentata fino  al

doppio del massimo in  caso  di  immissione  di  un  quantitativo  di

prodotti del valore superiore al  10  per  cento  del  fatturato  del

trasgressore.

2. I produttori che non adempiono all'obbligo di partecipazione  ai

sistemi di cui all'articolo 8, comma 7 sono puniti  con  la  sanzione

amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, laddove la condotta non  sia

gia' sanzionata ai sensi dell'articolo 256, comma 8, secondo periodo,

o dell'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile  2006,

n. 152.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate ai sensi  della

legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle  violazioni  e

all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si  provvede

ai sensi dell'articolo 262, comma 1, del decreto legislativo  n.  152

del 2006.

4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di

cui ai commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del

bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati,  con  decreto   del

Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli degli

stati di previsione degli  enti  di  appartenenza  dei  soggetti  che

procedono all'accertamento e  alla  contestazione  delle  violazioni,

destinati  al  potenziamento  delle  attivita'  di  controllo  e   di

accertamento delle violazioni di cui al presente articolo.

5. Chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni di  cui

ai commi 1  e  2  ovvero  commette  piu'  violazioni  della  medesima

disposizione soggiace alla sanzione amministrativa  prevista  per  la

violazione piu' grave aumentata fino al doppio. La medesima  sanzione

si applica a chi  con  piu'  azioni  o  omissioni,  esecutive  di  un

medesimo disegno, commette anche in  tempi  diversi  piu'  violazioni

della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

                                   Art. 15

             Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

sono abrogati:

a) l'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) l'articolo 226-quater, commi 1, 2, e 3, del decreto  legislativo

3 aprile 2006, n. 152.

2.  All'articolo  218,  comma  1,  lettera  dd-bis),  del   decreto

legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole «o altre  sostanze»  sono

aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei  polimeri  naturali  che  non

sono stati modificati chimicamente».

3. All'articolo 261, comma 3, del decreto legislativo  n.  152  del

2006, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «A  chiunque

immette sul mercato interno imballaggi privi  dei  requisiti  di  cui

all'articolo 219, comma 5,  si  applica  la  sanzione  amministrativa

pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro».

4. All'articolo 256, comma 8, del decreto legislativo  n.  152  del

2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola «234,» e' soppressa;

b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai  soggetti  di

cui  all'articolo  234   che   non   adempiono   agli   obblighi   di

partecipazione ivi previsti, si applica  la  sanzione  amministrativa

pecuniaria  di  euro  5.000,  fatto  comunque  salvo   l'obbligo   di

corrispondere i contributi pregressi».

5. Con riferimento ai rifiuti di cui  Allegato,  Parte  E,  sezione

III,  i  sistemi  costituiti  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  2,

provvedono alla copertura dei  costi  sostenuti  dai  Comuni  per  le

attivita' di  cui  al  comma  1  dell'articolo  232-bis  del  decreto

legislativo n. 152 del 2006, in accordo con gli stessi.

                               Art. 16

                      Disposizioni finanziarie

 

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, commi 7, 8 e  10  e

dall'articolo 5, comma 4, dall'attuazione del  presente  decreto  non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti

previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

                                Art. 17

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quarantacinquesimo giorno

successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

                                                             Allegato

PARTE A (articolo 4)

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla  riduzione

del consumo

1) Tazze o bicchieri per bevande,  inclusi  i  relativi  tappi  e

coperchi;

2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o

senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano  congiuntamente  i

seguenti criteri:

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

c) pronti per il  consumo  senza  ulteriore  preparazione,  per

esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi i contenitori per alimenti tipo  fast  food  o  per  altri

pasti pronti per il consumo immediato, ad  eccezione  di  contenitori

per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti

PARTE B (articolo 5)

Prodotti  di  plastica  monouso  di  cui   all'articolo   5   sulle

restrizioni all'immissione sul mercato

1) Bastoncini cotonati, tranne quando  rientrano  nell'ambito  di

applicazione  della  direttiva  90/385/CEE  del  Consiglio  o   della

direttiva 93/42/CEE del Consiglio;

2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);

3) piatti;

4) cannucce, tranne quando rientrano nell'ambito di  applicazione

della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;

5) agitatori per bevande;

6)  aste  da  attaccare  a  sostegno  dei  palloncini,  tranne  i

palloncini  per  uso  industriale  o   altri   usi   e   applicazioni

professionali che non sono distribuiti  ai  consumatori,  e  relativi

meccanismi;

7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale  a  dire

recipienti quali scatole con o senza coperchio,  usati  per  alimenti

che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;

c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per

esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi i contenitori per alimenti tipo  fast  food  o  per  altri

pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per

bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

8) contenitori per bevande  in  polistirene  espanso  e  relativi

tappi e coperchi;

9) tazze  o  bicchieri  per  bevande  in  polistirene  espanso  e

relativi tappi e coperchi.

PARTE C (articolo 6)

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 6, commi da 1 a  4

sui requisiti dei prodotti

Contenitori per bevande con una capacita' fino a tre litri,  vale

a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio  bottiglie

per bevande e relativi tappi e coperchi, nonche' imballaggi compositi

di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:

a) i contenitori in vetro o metallo per  bevande  con  tappi  e

coperchi di plastica;

b) i contenitori per bevande destinati e usati per  alimenti  a

fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera  g),  del

regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio

che sono in forma liquida.

PARTE D (articolo 7)

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 7 sui requisiti di

marcatura

1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;

2)  salviette  umidificate,  ossia  salviette  pre-inumidite  per

l'igiene personale e per uso domestico;

3) prodotti del tabacco con filtri e filtri  commercializzati  in

combinazione con i prodotti del tabacco;

4) tazze o bicchieri per bevande.

PARTE E (articolo 8)

I. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, comma 1,  su

responsabilita' estesa del produttore

1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o

senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano  congiuntamente  i

seguenti criteri:

a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per

esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi i contenitori per alimenti tipo  fast  food  o  per  altri

pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per

bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

2) pacchetti e involucri in  materiale  flessibile  e  contenenti

alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto  o

involucro senza ulteriore preparazione;

3) contenitori per bevande con una capacita' fino  a  tre  litri,

ossia recipienti usati per contenere liquidi, per  esempio  bottiglie

per bevande e relativi tappi e coperchi, nonche' imballaggi compositi

di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro

o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

4) tazze o bicchieri per bevande,  inclusi  i  relativi  tappi  e

coperchi;

5)  sacchetti  di  plastica   in   materiale   leggero   definiti

all'articolo 3, punto 1-quater, della direttiva 94/62/CE.

II. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, commi  2  e

3, sulla responsabilita' estesa del produttore

1)  salviette  umidificate,  ossia  salviette  pre-inumidite  per

l'igiene personale e per uso domestico;

2) palloncini, tranne i palloncini per uso  industriale  o  altri

usi  e  applicazioni  professionali  che  non  sono  distribuiti   ai

consumatori.

III. Altri prodotti di plastica  monouso  di  cui  all'articolo  8,

comma 3, sulla responsabilita' estesa del produttore

Prodotti del tabacco con  filtri  e  filtri  commercializzati  in

combinazione con i prodotti del tabacco.

PARTE F (articoli 6 e 9)

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 9  sulla  raccolta

differenziata e di cui all'articolo 6  comma  5,  sui  requisiti  del

prodotto

Bottiglie per  bevande  con  una  capacita'  fino  a  tre  litri,

compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:

a) le bottiglie per bevande in vetro  o  metallo  con  tappi  e

coperchi di plastica;

b) le bottiglie per bevande destinate e usate  per  alimenti  a

fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera  g),  del

regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.

PARTE G (articolo 10)

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 10 sulle misure di

sensibilizzazione

1) Contenitori per alimenti, vale a dire recipienti quali scatole

con  o  senza  coperchio,   usati   per   alimenti   che   soddisfano

congiuntamente i seguenti criteri:

a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;

c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per

esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi i contenitori per alimenti tipo  fast  food  o  per  altri

pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per

bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

2) pacchetti e involucri in  materiale  flessibile  e  contenenti

alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto  o

involucro senza ulteriore preparazione;

3) contenitori per bevande con una capacita' fino  a  tre  litri,

ossia recipienti usati per contenere liquidi, per  esempio  bottiglie

per bevande e relativi tappi e coperchi, nonche' imballaggi compositi

di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro

o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;

5) prodotti del tabacco con filtri e filtri  commercializzati  in

combinazione con i prodotti del tabacco;

6)  salviette  umidificate,  ossia  salviette  pre-inumidite  per

l'igiene personale e per uso domestico;

7) palloncini, tranne i palloncini per uso  industriale  o  altri

usi  e  applicazioni  professionali  che  non  sono  distribuiti   ai

consumatori;

8)  sacchetti  di  plastica   in   materiale   leggero   definiti

all'articolo 3, punto 1-quater, della direttiva 94/62/CE;

9) assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi;

10)   prodotti   realizzati   in   materiali   biodegradabili   e

compostabili.

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