Plastica monouso: al via le misure restrittive con la pubblicazione sul S.O. n. 41 alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021, n. 285 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, attuativo della direttiva (Ue) 2019/904.
Finalità del decreto sono:
- prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana;
- promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo alla riduzione della produzione di rifiuti, al corretto funzionamento del mercato e promuovendo comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica;
- promuovere l'utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.
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Previste azioni per:
- la riduzione dell'uso;
- le restrizioni all'immissione sul mercato;
- i requisiti dei prodotti e di marcatura;
- la responsabilità estesa del produttore (Epr);
- la raccolta differenziata;
- le misure di sensibilizzazione;
- il coordinamento dei piani e dei programmi;
- i sistemi di informazione e relazioni.
Previste sanzioni per immissione di prodotti non conformi sul mercato o per la mancata partecipazione ai sistemi, salvo che il fatto costituisca reato.
L'allegato riporta l'elenco dei prodotti di plastica monouso.
Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196.
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Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196
Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente. (21G00210)
(S.O. n. 41 alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021, n. 285)
Vigente al: 14-1-2022
IL PRESIDENTE DELLA REPPUBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma e 117 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in
particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019- 2020, e, in
particolare, gli articoli 1 e 22 e l'allegato A, n. 20);
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo
per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione
in materia ambientale e misure di diretta applicazione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, in particolare l'articolo 14;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
Vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in
materia ambientale;
Vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 2021;
Vista la notifica alla Commissione europea del 22 settembre 2021 in
applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE)
2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre
2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore dei
regolamenti tecnici e delle regole relative ai servizi della Societa'
dell'informazione;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella
seduta del 7 ottobre 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 novembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e
della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto reca misure volte a prevenire e ridurre
l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in
particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonche' a
promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli
imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili,
contribuendo in tal modo alla riduzione della produzione di rifiuti,
al corretto funzionamento del mercato e promuovendo comportamenti
responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica.
Il presente decreto reca, altresi', misure volte a promuovere
l'utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto
alimentare nelle bottiglie per bevande.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai prodotti in plastica monouso,
di cui all'Allegato, ai prodotti in plastica oxo-degradabile, nonche'
agli attrezzi da pesca contenenti plastica.
2. Ferma restando la disciplina in materia di igiene e sicurezza
degli alimenti e dei materiali e degli oggetti destinati al contatto
con gli stessi (MOCA), le disposizioni del presente decreto
prevalgono sulle norme incompatibili della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) «plastica»: il materiale costituito da un polimero, quale
definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, cui
possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che puo'
funzionare come componente strutturale principale dei prodotti
finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati
modificati chimicamente; sono esclusi dalla presente definizione
materiali quali vernici, inchiostri, adesivi nonche' rivestimenti in
plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso
totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale
principale dei prodotti finiti;
b) «prodotto di plastica monouso»: un prodotto realizzato
interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto
realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che
non e' concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel
corso della sua durata di vita, piu' spostamenti o rotazioni per
essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere
comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale e' stato
concepito. Non sono ad esempio considerati prodotti in plastica
monouso i contenitori per alimenti secchi, compresi quelli
stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore
preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantita'
superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti
monoporzione venduti in piu' di una unita';
c) «plastica oxo-degradabile»: materie plastiche contenenti
additivi che attraverso l'ossidazione comportano la frammentazione
della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;
d) «attrezzo da pesca»: qualsiasi attrezzo o sua parte che e' usato
nella pesca o nell'acquacoltura per prendere, catturare o allevare
risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare
ed e' impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette
risorse biologiche marine;
e) «rifiuto di attrezzo da pesca»: l'attrezzo da pesca che rientra
nella definizione di rifiuti nell'articolo 183, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i
componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano
annessi all'attrezzo da pesca quando e' stato gettato, anche se
abbandonato o perso;
f) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un
prodotto sul mercato. Non e' considerata «immissione sul mercato» la
distribuzione di un prodotto successiva alla prima messa a
disposizione sul mercato;
g) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto
per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato del territorio
nazionale nel corso di un'attivita' commerciale a titolo oneroso o
gratuito;
h) «norma armonizzata»: una norma adottata sulla base di una
richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della
legislazione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo
1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
i) «rifiuto»: il rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
l) «regime di responsabilita' estesa del produttore»: il regime di
responsabilita' estesa del produttore definito all'articolo 183,
comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
m) «produttore»:
1) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro
che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a
prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a
distanza come definiti dall'articolo 45, comma 1, lettera g) del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ed immette sul mercato
nazionale prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso
riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle
persone che esercitano l'attivita' di pesca di cui all'articolo 4,
punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2013; ovvero
2) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro
o in un paese terzo che a titolo professionale vende in un altro
Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai
nuclei domestici, tramite contratti a distanza come definiti
dall'articolo 45, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 206
del 2005, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso
riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle
persone che esercitano l'attivita' di pesca di cui all'articolo 4,
punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
n) «raccolta»: la raccolta definita all'articolo 183, comma 1,
lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
o) «raccolta differenziata»: la raccolta differenziata definita
all'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
p) «trattamento»: il trattamento definito all'articolo 183, comma
1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
q) «imballaggio»: l'imballaggio definito da articolo 218, comma 1,
lettere a) b), c) e d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
r) «plastica biodegradabile»: plastica in grado di subire una
decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per
decomporsi in biossido di carbonio (CO2), biomassa e acqua, ed e',
secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile
mediante compostaggio e digestione anaerobica;
s) «impianto portuale di raccolta»: qualsiasi struttura fissa,
galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di
raccolta dei rifiuti delle navi;
t) «prodotti del tabacco»: i prodotti del tabacco come definiti
all'articolo 2, lettera e) del decreto legislativo 12 gennaio 2016,
n. 6.
Art. 4
Riduzione del consumo
1. Al fine di produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile
del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A
dell'Allegato, rispetto al 2022 e di invertire le crescenti tendenze
di consumo, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro
dello sviluppo economico, le regioni o le Province autonome di Trento
e Bolzano stipulano accordi e contratti di programma con enti
pubblici, con imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di
categoria, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche per il perseguimento delle
seguenti finalita':
a) attuazione di specifici piani di settore di riduzione del
consumo di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A,
nonche' di recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti derivanti
da tali prodotti;
b) sperimentazione, promozione, attuazione e sviluppo di processi
produttivi e distributivi e di tecnologie idonei a prevenire o
ridurre la produzione dei rifiuti derivanti da prodotti in plastica
monouso di cui all'Allegato, parte A e ad ottimizzarne la raccolta ed
il recupero, nonche' promozione di prodotti alternativi purche' non
comportino maggiori impatti ambientali;
c) sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti in
plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, ai fini della modifica
dei cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine
e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti
riutilizzabili o alternativi;
d) attivita' di informazione e sensibilizzazione sui vantaggi
ambientali ed economici delle alternative basate su prodotti
riutilizzabili, e delle attivita' finalizzate al riciclaggio e al
raggiungimento degli obiettivi di economia circolare;
e) attivita' di monitoraggio dei flussi di prodotti in plastica
monouso di cui all'Allegato, parte A e dei prodotti riutilizzabili
immessi sul mercato, anche finalizzata all'acquisizione delle
informazioni necessarie alla quantificazione della riduzione del
consumo ed agli obblighi in materia di rendicontazione dei dati sul
riutilizzo dei beni da cui originano rifiuti;
f) promuovere, anche attraverso l'avvio di sperimentazioni a
livello territoriale, alternative basate sull'utilizzo di acqua e
bevande alla spina, di prodotti durevoli e riutilizzabili sia per
l'acquisto che per il consumo sul posto o da asporto di alimenti e
bevande;
g) sostenere e promuovere la nascita, la diffusione e il
consolidamento di modelli economici in cui e' fornito agli esercenti
il servizio di consegna, ritiro, sanificazione e riconsegna dei
prodotti riutilizzabili.
2. Con gli accordi e i contratti di cui al comma 1 sono inoltre
promossi:
a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di
materie prime, processi e prodotti sia monouso che riutilizzabili e
la raccolta dei dati per la costruzione di «Life Cycle Assessment»
certificabili;
b) l'elaborazione di standard qualitativi per:
1) la determinazione delle caratteristiche qualitative delle
materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;
2) la determinazione delle prestazioni minime del prodotto
durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e
l'utilizzo, la sanificazione e il riutilizzo;
c) lo sviluppo di tecnologie e modelli innovativi per la raccolta,
il riciclo e la reintroduzione nel ciclo produttivo della plastica,
nonche' per l'intercettazione selettiva e l'avvio al riciclo e al
riuso dei prodotti in plastica monouso e delle alternative
riutilizzabili;
d) l'informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti usati da
parte del consumatore. Le informazioni riguardano i sistemi di
restituzione, di raccolta, di sanificazione e di recupero dei
prodotti di plastica monouso, il ruolo degli utenti e dei consumatori
in detti sistemi, nonche' il significato dei marchi apposti sui
prodotti di plastica monouso.
3. Gli accordi e i contratti di cui al comma 1 specificano il
cronoprogramma delle azioni, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione europea.
4. Per le finalita' di cui al presente decreto, quali ulteriori
misure volte alla riduzione di prodotti in plastica monouso, in
particolare di quelli elencati nell'Allegato, parte A, le stazioni
appaltanti favoriscono l'impiego di prodotti alternativi a quelli in
plastica monouso anche mediante specifiche tecniche e clausole
contrattuali dei criteri ambientali minimi definiti nell'ambito del
Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma
1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli affidamenti
pertinenti. Ai fini di cui al presente comma, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della
transizione ecologica adotta con proprio decreto i criteri ambientali
minimi per i servizi di ristorazione con e senza l'installazione di
macchine distributrici di alimenti, bevande e acqua, nonche' i
criteri ambientali minimi per l'organizzazione di eventi e produzioni
cinematografiche e televisive.
5. Il Ministro della transizione ecologica, una volta l'anno,
provvede a notificare alla Commissione le misure adottate. Le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero
per la transizione ecologica, entro il 30 marzo di ogni anno, le
misure adottate a livello regionale e gli accordi e i contratti di
programma sottoscritti ai sensi del presente articolo. Gli accordi e
i contratti stipulati dalle Regioni sono pubblicati esclusivamente
sui relativi Bollettini ufficiali.
6. Le misure previste dal presente articolo si applicano anche ai
bicchieri di plastica monouso.
7. Al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e
prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, e' riconosciuto,
un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo
complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della
tipologia di quelli elencati nell'allegato, Parte A e Parte B, che
sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o e
compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002. Il
contributo spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute
e documentate per i citati acquisti ed e' riconosciuto fino
all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario.
Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Con decreto del Ministro della transizione ecologica di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del
contributo, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa di
cui al presente comma, assegnando criteri di priorita' ai prodotti
monouso destinati a entrare in contatto con alimenti.
8. Ai fini dell'adozione delle misure previste al comma 1, lettera
c), e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ognuno degli
esercizi 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della
transizione ecologica, da adottarsi entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le
modalita' di assegnazione delle predette somme.
9. Al fine di ridurre, entro l'anno scolastico 2025/2026, il
consumo dei prodotti di plastica monouso nelle istituzioni
scolastiche statali e paritarie e di educare al corretto smaltimento
e alla possibilita' di riciclo e riuso dei prodotti in plastica
monouso, il Ministero dell'istruzione supporta le istituzioni
scolastiche nell'adozione del modello di «scuola per un futuro
sostenibile» anche attraverso la partecipazione a reti di scuole.
10. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 7 e 8, pari a 13
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il
recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
legge n. 234 del 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 5
Restrizioni all'immissione sul mercato
1. E' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica
monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di
plastica oxo-degradabile.
2. La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti di
cui al comma 1 e' consentita, fino all'esaurimento delle scorte, a
condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in
data antecedente alla effettiva decorrenza dell'obbligo di cui al
comma 1.
3. Non rientra nel divieto di cui al comma 1 l'immissione nel
mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e
compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma
UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima
rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio
2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi:
a) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai
prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con
alimenti elencati nella parte B dell'allegato;
b) qualora l'impiego sia previsto in circuiti controllati che
conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata,
i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e
residenze sanitarie o socio-assistenziali;
c) laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche
circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in
termini di igiene e sicurezza;
d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o
bevande;
e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di
persone;
f) qualora l'impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia
peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili mono uso,
sulla base di un'analisi del ciclo di vita da parte del produttore.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
valutati in 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, 27,1 milioni di
euro per l'anno 2023, 22,9 milioni di euro per l'anno 2024, 26,9
milioni di euro per l'anno 2025, 25,5 milioni di euro a decorrere dal
2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
Requisiti dei prodotti
1. A decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso
elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi sono di
plastica possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i
coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso
previsto del prodotto. Ai fini del presente comma i tappi e coperchi
di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di
plastica.
2. La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti di
cui al comma 1 e' consentita, fino all'esaurimento delle scorte, a
condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in
data antecedente alla effettiva decorrenza dell'obbligo di cui al
comma 1.
3. A decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea delle norme armonizzate adottate ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2019/904, i prodotti di
cui al comma 1 sono ritenuti conformi ai requisiti ivi previsti se
rispettano le suddette norme.
4. Le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'Allegato:
a) a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come
componente principale («bottiglie in PET»), devono contenere almeno
il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte
le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale;
b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per cento di
plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per
bevande immesse sul mercato nazionale.
5. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, i
sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, assicurano il
rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori per
bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, definendo
la quota percentuale da restituire e le relative modalita' di
restituzione.
Art. 7
Requisiti di marcatura
1. Ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D
dell'allegato e immesso sul mercato reca sull'imballaggio o sul
prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente
leggibili e indelebili, secondo le modalita' indicate dal regolamento
di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.
2. La marcatura di cui al comma 1 informa i consumatori su:
a) appropriate modalita' di gestione del rifiuto coerenti con i
sistemi di raccolta esistenti, nonche' le forme di smaltimento da
evitare per lo stesso in conformita' con la gerarchia dei rifiuti;
b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza
negativa sull'ambiente della dispersione o di altre forme di
smaltimento improprie del rifiuto.
3. Restano ferme, per i prodotti del tabacco, le disposizioni del
decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, a cui si aggiungono le
disposizioni del presente articolo.
4. La messa a disposizione sul mercato nazionale, come definita
all'articolo 3, comma 1, lettera g), dei prodotti in plastica monouso
non conformi ai requisiti di marcatura di cui al comma 1, e'
consentita fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che possa
esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla
decorrenza dell'obbligo di cui al primo comma.
Art. 8
Responsabilita' estesa del produttore
1. Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per
quanto riguarda i regimi di responsabilita' estesa del produttore
istituiti prima del 4 luglio 2018, i rifiuti derivanti da prodotti di
plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell'Allegato,
sono gestiti nell'ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II
della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
ovvero di appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai
sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. A tal fine, fermo restando quanto stabilito negli
articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
dalle disposizioni del Titolo II della Parte Quarta del medesimo
decreto, nella misura in cui non sia gia' contemplato, i produttori,
in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a
quello del prodotto, assicurano la copertura dei costi di seguito
indicati:
a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10
del presente decreto;
b) i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti
nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l'infrastruttura e il suo
funzionamento e il successivo trasporto e trattamento di tali
rifiuti; e
c) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il
successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.
2. Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per i
regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti prima del 4
luglio 2018, i rifiuti derivanti da prodotti monouso elencati nella
parte E, sezione II dell'allegato, sono gestiti tramite i sistemi
gia' istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ovvero appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai
sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Entro il 5 gennaio 2023, i rifiuti derivanti dai
prodotti di cui alla parte E, sezione III dell'allegato, sono gestiti
tramite sistemi di responsabilita' estesa del produttore. I
produttori assicurano, in misura proporzionale al peso della
componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura
almeno dei seguenti costi:
a) misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente
ai suddetti prodotti;
b) rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo
trasporto e trattamento di tali rifiuti; e
c) raccolta e comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo
178-ter, comma 3, punto 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
3. Con particolare riguardo ai prodotti monouso elencati nella
parte E, sezione III dell'allegato, i produttori assicurano inoltre,
in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a
quello del prodotto, la copertura dei costi della raccolta dei
rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici,
compresa l'infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo
trasporto e trattamento di detti rifiuti. Tali costi includono la
creazione e la messa a disposizione, per gli utenti, di
infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti di tali
prodotti, quali ad esempio appositi recipienti o contenitori nei
luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati.
4. Entro il 31 dicembre 2024, i rifiuti derivanti da attrezzi da
pesca contenenti plastica sono gestiti tramite i sistemi istituiti ai
sensi della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006,
ovvero appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi
dell'articolo 178-bis, comma 1 del medesimo decreto legislativo n.
152 del 2006.Ai fini di cui al presente comma, il Ministro della
transizione ecologica fissa con decreto di natura non regolamentare
il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca
dismessi contenenti plastica per il riciclaggio. I regimi istituiti
ai sensi del presente comma garantiscono che i produttori di attrezzi
da pesca contenenti plastica coprano i costi della raccolta
differenziata dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti
a impianti portuali di raccolta conformi alle disposizioni di
recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019 o ad altri sistemi di raccolta
equivalenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del
presente decreto, i costi del successivo trasporto e trattamento,
nonche' i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo
10. I requisiti di cui al presente comma integrano i requisiti
applicabili ai rifiuti delle navi da pesca di cui alle disposizioni
di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, sugli impianti portuali
di raccolta.
5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 i regimi di responsabilita' estesa
del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 adeguano i propri
statuti entro il 5 gennaio 2023.
6. I sistemi di cui al presente articolo individuano con gli attori
interessati, inclusi i gestori dei rifiuti, i costi da coprire in
base ai servizi necessari da fornire, in maniera trasparente, secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicita', sulla base delle
determinazioni in merito ai costi efficienti assunte dall'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi di
rimozione dei rifiuti sono limitati alle attivita' intraprese dagli
enti di governo dell'ambito, ove costituiti ed operanti, ovvero dai
Comuni, o da soggetti pubblici e privati che operano per loro conto;
in tal caso, la determinazione del corrispettivo per il servizio da
questi reso e' fissato in modo proporzionato ai costi sostenuti. Al
fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, i contributi
finanziari per i costi della rimozione dei rifiuti possono essere
determinati stabilendo importi fissi adeguati su base pluriennale.
7. Ai sistemi costituiti ai sensi del presente articolo sono
obbligati ad aderire i produttori del prodotto ed e' assicurata la
possibilita' di partecipazione degli utilizzatori o delle altre
categorie di operatori interessati, in relazione al settore di
riferimento, che possono aderire anche mediante le associazioni di
categoria di appartenenza, costituite a livello nazionale.
8. Al fine di assicurare la riduzione del consumo, la raccolta e il
recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti elencati nella parte E,
dell'allegato, il Ministro per la transizione ecologica, il Ministro
dello sviluppo economico, le regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano stipulano accordi e contratti di programma con i settori
economici interessati, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter del
decreto legislativo n. 152 del 2006 con le finalita' e le modalita'
indicate all'articolo 4, commi 1 e 2 del presente decreto.
9. I produttori dei prodotti di cui al presente articolo, stabiliti
in un altro Stato membro adempiono ai loro obblighi secondo le
disposizioni di cui all'articolo 178-ter, comma 8, del decreto
legislativo n. 152 del 2006.
10. I produttori stabiliti sul territorio nazionale, che vendono i
prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, dell'allegato,
in un altro Stato membro dell'Unione europea in cui non sono
stabiliti, designano una persona fisica o giuridica, quale
rappresentante autorizzato e responsabile per l'adempimento degli
obblighi del produttore nell'altro Stato membro.
Art. 9
Raccolta differenziata
1. I sistemi di responsabilita' estesa del produttore costituiti ai
sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 garantiscono la raccolta differenziata
finalizzata al riciclaggio e al rispetto delle percentuali minime di
utilizzo di plastica riciclata di cui all'articolo 6, comma 3:
a) entro il 2025, di una quantita' di rifiuti di prodotti di
plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 77 per
cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul
mercato nell'anno di riferimento;
b) entro il 2029, di una quantita' di rifiuti di prodotti di
plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 90 per
cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul
mercato nell'anno di riferimento.
2. I prodotti di plastica monouso elencati nella parte F
dell'allegato immessi sul mercato possono essere considerati
equivalenti alla quantita' di rifiuti generati da tali prodotti,
compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno. Con decreto del
Ministro della transizione ecologica, di natura non regolamentare,
possono essere istituiti appositi sistemi di cauzione e rimborso per
i prodotti elencati nella Parte F dell'allegato e possono essere
definiti specifici obiettivi di raccolta differenziata.
3. Ferme restando le percentuali previste al comma 1, e' possibile
procedere alla raccolta congiunta di determinati tipi di rifiuti di
prodotti di plastica monouso a condizione che non pregiudichi il loro
potenziale di essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il
riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di
tali operazioni, un risultato di qualita' comparabile a quello
ottenuto mediante raccolta differenziata dedicata agli specifici
rifiuti di cui ai prodotti elencati nella parte F, nel rispetto delle
condizioni previste dall'articolo 13-ter del decreto del Ministro
della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 20
aprile 1973.
Art. 10
Misure di sensibilizzazione
1. Al fine di informare i consumatori e di incentivarli ad adottare
un comportamento responsabile in modo da ridurre la dispersione dei
rifiuti di prodotti di plastica di cui al presente decreto, il
Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero per lo
sviluppo economico, adotta con proprio decreto una Strategia
nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica che
comprenda misure volte a incentivare l'adozione un comportamento
responsabile nell'acquisto di prodotti in plastica monouso e a
comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati
nella parte G dell'allegato e di attrezzi da pesca contenenti
plastica le informazioni seguenti:
a) la disponibilita' di alternative riutilizzabili, di sistemi di
riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti di
plastica monouso e per attrezzi da pesca contenenti plastica e le
migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti ai sensi
dell'articolo 177, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino e le
acque interne, della dispersione o altro smaltimento improprio dei
rifiuti di tali prodotti di plastica monouso e di attrezzi da pesca
contenenti plastica;
c) l'impatto ambientale delle cattive prassi, della percentuale del
contenuto di plastica presente in determinati prodotti, nonche'
l'impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali
prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria, sugli scarichi
delle acque domestiche grigie e sulle caditoie stradali per le acque
meteoriche;
d) modalita' di conferimento e gestione dei prodotti biodegradabili
e compostabili certificati EN 13432 con i rifiuti organici, laddove
siano rispettate le condizioni dell'articolo 182-ter, comma 6, del
decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. La Strategia di cui al presente articolo e' adottata con il
supporto di ISPRA e previa consultazione con i settori interessati, i
sistemi di cui all'articolo 8, le Regioni e Province autonome, i
Comuni e le associazioni di consumatori e di protezione ambientale.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione
adotta «Rigenerazione Scuola», il Piano per la transizione ecologica
e culturale delle scuole, che prevede la realizzazione, a favore
della comunita' scolastica, di attivita' formative volte alla
promozione della consapevolezza e della conoscenza delle
problematiche legate al consumo della plastica monouso e a
trasformare le abitudini di vita in chiave sostenibile. Il Piano
prevede, altresi', i criteri specifici per l'individuazione di
soggetti idonei alla realizzazione delle attivita' formative
affinche' l'offerta formativa avvenga in modo imparziale e oggettivo.
Art. 11
Coordinamento dei piani e programmi
1. Le misure adottate con il presente decreto sono integrate nei
piani e nei programmi di cui agli articoli 121, 180, 198-bis, 199,
225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' agli
articoli 11 e 12 del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190,
e nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti istituiti a norma
della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 aprile 2019.
2. Le misure adottate per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9
sono conformi alla legislazione alimentare dell'Unione a garanzia
dell'igiene e sicurezza degli alimenti, promuovendo, ove possibile,
l'uso di alternative sostenibili alla plastica monouso per quanto
riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti.
Art. 12
Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso
Per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un
prodotto di plastica monouso ai fini del presente decreto, in
aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui
all'allegato e' fondamentale tenere conto della tendenza del
contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo
volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei
contenitori per alimenti monoporzione.
Art. 13
Sistemi di informazione e relazioni
1. Il Ministero della transizione ecologica comunica annualmente
alla Commissione:
a) i dati sui prodotti di plastica monouso di cui alla parte A
dell'allegato che sono stati immessi sul mercato ogni anno, per
dimostrare la riduzione del consumo in conformita' all'articolo 4;
b) le informazioni sulle misure di cui all'articolo 4;
c) i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte F
dell'allegato che sono stati raccolti separatamente ogni anno sul
territorio nazionale, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi
di raccolta differenziata in conformita' dell'articolo 9;
d) i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica
immessi sul mercato e agli attrezzi da pesca dismessi raccolti ogni
anno sul territorio nazionale;
e) le informazioni sul contenuto riciclato presente nelle bottiglie
per bevande elencate nella parte F dell'allegato, per dimostrare il
conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6;
f) i dati sui rifiuti post-consumo dei prodotti di plastica monouso
di cui alla parte E, sezione III, dell'allegato, che sono stati
raccolti in conformita' all'articolo 8.
2. La comunicazione dei dati di cui al comma 1 e' fornita entro
diciotto mesi dalla fine dell'anno civile di riferimento in cui sono
stati raccolti. Ai fini di cui al presente articolo, il primo anno
civile di riferimento e' l'anno 2022 per i dati di cui alle lettere
a), b), c) e d) del comma 1 e l'anno 2023 per i dati di cui alle
lettere e) ed f) del comma 1.
3. I dati di cui al comma 1 sono comunicati per via elettronica
secondo il formato stabilito dalla Commissione europea. I dati e le
informazioni sono accompagnati da un rapporto di controllo della
qualita' sulle fonti, la metodologia utilizzata, l'organizzazione, la
completezza, l'affidabilita' e la coerenza degli stessi.
Art. 14
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'immissione sul mercato o
la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto disposto
all'articolo 5, comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. La medesima sanzione si
applica nei casi di immissione sul mercato o di messa a disposizione
di prodotti che presentano caratteristiche difformi da quelle
indicate dall'articolo 6, comma 1 o privi dei requisiti di marcatura
di cui all'articolo 7, commi 1 e 2. La sanzione e' aumentata fino al
doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di
prodotti del valore superiore al 10 per cento del fatturato del
trasgressore.
2. I produttori che non adempiono all'obbligo di partecipazione ai
sistemi di cui all'articolo 8, comma 7 sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, laddove la condotta non sia
gia' sanzionata ai sensi dell'articolo 256, comma 8, secondo periodo,
o dell'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si provvede
ai sensi dell'articolo 262, comma 1, del decreto legislativo n. 152
del 2006.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui ai commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli degli
stati di previsione degli enti di appartenenza dei soggetti che
procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni,
destinati al potenziamento delle attivita' di controllo e di
accertamento delle violazioni di cui al presente articolo.
5. Chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 ovvero commette piu' violazioni della medesima
disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la
violazione piu' grave aumentata fino al doppio. La medesima sanzione
si applica a chi con piu' azioni o omissioni, esecutive di un
medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu' violazioni
della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 15
Abrogazioni e disposizioni di coordinamento
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati:
a) l'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
b) l'articolo 226-quater, commi 1, 2, e 3, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
2. All'articolo 218, comma 1, lettera dd-bis), del decreto
legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole «o altre sostanze» sono
aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei polimeri naturali che non
sono stati modificati chimicamente».
3. All'articolo 261, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del
2006, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A chiunque
immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui
all'articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro».
4. All'articolo 256, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del
2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola «234,» e' soppressa;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai soggetti di
cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di
partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di
corrispondere i contributi pregressi».
5. Con riferimento ai rifiuti di cui Allegato, Parte E, sezione
III, i sistemi costituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 2,
provvedono alla copertura dei costi sostenuti dai Comuni per le
attivita' di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis del decreto
legislativo n. 152 del 2006, in accordo con gli stessi.
Art. 16
Disposizioni finanziarie
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, commi 7, 8 e 10 e
dall'articolo 5, comma 4, dall'attuazione del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 17
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il quarantacinquesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato
PARTE A (articolo 4)
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione
del consumo
1) Tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e
coperchi;
2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o
senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i
seguenti criteri:
a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per
esempio cottura, bollitura o riscaldamento,
compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri
pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori
per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti
PARTE B (articolo 5)
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 5 sulle
restrizioni all'immissione sul mercato
1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di
applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della
direttiva 93/42/CEE del Consiglio;
2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
3) piatti;
4) cannucce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione
della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
5) agitatori per bevande;
6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i
palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni
professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi
meccanismi;
7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire
recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti
che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per
esempio cottura, bollitura o riscaldamento,
compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri
pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per
bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi
tappi e coperchi;
9) tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e
relativi tappi e coperchi.
PARTE C (articolo 6)
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4
sui requisiti dei prodotti
Contenitori per bevande con una capacita' fino a tre litri, vale
a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie
per bevande e relativi tappi e coperchi, nonche' imballaggi compositi
di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:
a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e
coperchi di plastica;
b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a
fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del
regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
che sono in forma liquida.
PARTE D (articolo 7)
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 7 sui requisiti di
marcatura
1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per
l'igiene personale e per uso domestico;
3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in
combinazione con i prodotti del tabacco;
4) tazze o bicchieri per bevande.
PARTE E (articolo 8)
I. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, comma 1, su
responsabilita' estesa del produttore
1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o
senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i
seguenti criteri:
a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per
esempio cottura, bollitura o riscaldamento,
compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri
pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per
bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti
alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o
involucro senza ulteriore preparazione;
3) contenitori per bevande con una capacita' fino a tre litri,
ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie
per bevande e relativi tappi e coperchi, nonche' imballaggi compositi
di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro
o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
4) tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e
coperchi;
5) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti
all'articolo 3, punto 1-quater, della direttiva 94/62/CE.
II. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, commi 2 e
3, sulla responsabilita' estesa del produttore
1) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per
l'igiene personale e per uso domestico;
2) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri
usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai
consumatori.
III. Altri prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8,
comma 3, sulla responsabilita' estesa del produttore
Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in
combinazione con i prodotti del tabacco.
PARTE F (articoli 6 e 9)
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 9 sulla raccolta
differenziata e di cui all'articolo 6 comma 5, sui requisiti del
prodotto
Bottiglie per bevande con una capacita' fino a tre litri,
compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:
a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e
coperchi di plastica;
b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a
fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del
regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.
PARTE G (articolo 10)
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 10 sulle misure di
sensibilizzazione
1) Contenitori per alimenti, vale a dire recipienti quali scatole
con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano
congiuntamente i seguenti criteri:
a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per
esempio cottura, bollitura o riscaldamento,
compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri
pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per
bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti
alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o
involucro senza ulteriore preparazione;
3) contenitori per bevande con una capacita' fino a tre litri,
ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie
per bevande e relativi tappi e coperchi, nonche' imballaggi compositi
di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro
o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;
5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in
combinazione con i prodotti del tabacco;
6) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per
l'igiene personale e per uso domestico;
7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri
usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai
consumatori;
8) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti
all'articolo 3, punto 1-quater, della direttiva 94/62/CE;
9) assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi;
10) prodotti realizzati in materiali biodegradabili e
compostabili.