Plastica monouso: come calcolare la riduzione del consumo è l'oggetto della decisione della Commissione europea 4 febbraio 2022, n. 2022/162, pubblicata sulla G.U.C.E. L del 7 febbraio 2022, n. 26.
La Commissione è chiamata a stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica di tale riduzione del consumo in base alla direttiva 2019/904 (cosiddetta direttiva SUP - single plastic use), recentemente recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196.
Gli Stati membri sono obbligati a comunicare i dati relativi:
a) il peso totale della plastica nei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato dello Stato membro in un anno civile;
b) il numero di prodotti di plastica monouso immessi sul mercato dello Stato membro in un anno civile.
Oltre alla metodologia per il calcolo, la decisione n. 2022/162 regolamenta anche la comunicazione dei dati da parte degli Stati membri.
Di seguito il testo della decisione n. 2022/162; gli allegati tecnici contenenti le modalità sono riportati in pdf alla fine della pagina.
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Decisione di esecuzione (Ue) 2022/162 della Commissione del 4 febbraio 2022 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di determinati prodotti di plastica monouso e delle misure adottate dagli Stati membri per ottenere tale riduzione
(in G.U.C.E. L del 7 febbraio 2022, n. 26)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva (UE) 2019/904 stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di adottare misure per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato di tale direttiva («prodotti di plastica monouso»). La Commissione è chiamata a stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica di tale riduzione del consumo.
(2) La direttiva (UE) 2019/904 stabilisce inoltre l’obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione i dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato ogni anno e le informazioni sulle misure adottate per ridurre il consumo di tali prodotti, compresa una relazione di controllo della qualità. La Commissione è chiamata a stabilire il formato di tale comunicazione.
(3) La direttiva (UE) 2019/904 lascia agli Stati membri un ampio margine discrezionale nella scelta delle misure da adottare per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo di prodotti di plastica monouso. Le misure possono variare in funzione dell’impatto ambientale dei prodotti di plastica monouso durante il loro ciclo di vita, anche una volta che vengono dispersi come rifiuti, e devono essere proporzionate e non discriminatorie.
(4) Misurare la riduzione del consumo sulla base del peso del contenuto di plastica nei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato è una metodologia adeguata in quanto riflette l’impatto di tali prodotti in termini di inquinamento ambientale da dispersione di rifiuti di plastica. La metodologia tiene inoltre conto delle metodologie di misurazione e dei formati di comunicazione per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio di cui alla decisione 2005/270/CE della Commissione (2) che si basano sul peso e sui materiali.
(5) Anche misurare la riduzione del consumo sulla base del numero di prodotti di plastica monouso immessi sul mercato è una metodologia adeguata per monitorare l’impatto, a livello di prodotto, della riduzione del consumo sulla prevenzione dei rifiuti e quindi la potenziale riduzione dell’inquinamento da plastica nell’ambiente.
(6) Considerato l’ampio margine discrezionale che l’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904 concede agli Stati membri, questi ultimi dovrebbero poter scegliere se calcolare la riduzione del consumo sulla base del peso totale della plastica contenuta nei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato o sulla base del numero di tali prodotti immessi sul mercato. Poiché entrambe le metodologie forniscono dati adeguati per monitorare le tendenze di consumo e l’impatto delle misure adottate sulla prevenzione della produzione di rifiuti e sulla sostituzione dei prodotti con alternative riutilizzabili o non contenenti plastica, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di scegliere, tra le due metodologie, quella più compatibile con le loro politiche e misure di riduzione del consumo adottate ai sensi dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904.
(7) Se nello Stato membro il numero o il peso dei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato non è rappresentativo del consumo di prodotti di plastica monouso a livello nazionale a causa dei significativi movimenti di prodotti di plastica monouso all’ingrosso all’interno dell’UE, è opportuno consentirgli di adeguare il peso o il numero al fine di tenere conto di tali movimenti.
(8) Qualora decidano di applicare la metodologia basata sul peso, gli Stati membri dovrebbero anche comunicare i dati sul peso totale dei prodotti di plastica monouso parzialmente costituiti di plastica immessi sul mercato, in quanto tali informazioni contribuiscono a rendere i dati comparabili e permettono di ottenere una panoramica più ampia dell’impatto dell’obbligo di riduzione del consumo previsto dalla direttiva (UE) 2019/904.
(9) Per consentire alla Commissione di avere una visione d’insieme più chiara delle misure adottate dagli Stati membri per conseguire una riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso ai sensi della direttiva (UE) 2019/904, il formato per la comunicazione dovrebbe contenere un elenco indicativo delle diverse categorie di misure. Gli Stati membri sono tuttavia tenuti a comunicare tutte le misure adottate, anche quelle non esplicitamente menzionate nell’elenco indicativo.
(10) Affinché i dati siano accurati e verificati, il formato di comunicazione dovrebbe assicurare che siano identificati tutti i pertinenti parametri per calcolare e verificare la riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso, per comunicare i dati su tali prodotti immessi sul mercato e per comunicare le misure adottate di riduzione del consumo e dovrebbe definire la metodologia da applicare per calcolare e verificare la riduzione.
(11) Considerato il loro oggetto, esiste un forte nesso tra la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 e i formati per la comunicazione dei dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato e delle informazioni sulle misure adottate dagli Stati membri di cui all’articolo 13, paragrafo 4, di tale direttiva. È pertanto opportuno adottare il presente atto sulla base di entrambe le disposizioni di cui sopra al fine di assicurare coerenza tra le norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso e di facilitare l’accesso a tali norme.
(12) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Metodologia per calcolare la riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso
1. Gli Stati membri calcolano la riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso sulla base di uno dei parametri seguenti:
a) il peso totale della plastica nei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato dello Stato membro in un anno civile;
b) il numero di prodotti di plastica monouso immessi sul mercato dello Stato membro in un anno civile.
2. Gli Stati membri calcolano la riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in uno Stato membro in un dato anno civile conformemente alle formule di cui all’allegato I.
3. In caso di esportazioni, importazioni o altri movimenti significativi all’interno dell’Unione di prodotti di plastica monouso prima che siano messi a disposizione del consumatore o dell’utilizzatore finale e per tenere conto di tali movimenti, gli Stati membri possono adeguare il peso o il numero dei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di cui al paragrafo 1.
Articolo 2
Comunicazione dei dati
1. Gli Stati membri comunicano i dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/904 calcolati conformemente all’articolo 1 della presente decisione nel formato stabilito nell’allegato II della presente decisione.
2. Gli Stati membri comunicano le informazioni sulle misure di riduzione del consumo di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/904 nel formato stabilito nell’allegato III della presente decisione.
3. Gli Stati membri presentano la relazione di controllo della qualità relativa ai dati e alle informazioni di cui al presente articolo nel formato stabilito nell’allegato IV.
4. La Commissione pubblica i dati comunicati dagli Stati membri a meno che, per quanto riguarda le informazioni figuranti nelle relazioni di controllo della qualità, uno Stato membro presenti una richiesta motivata di non pubblicare determinati dati.
5. Per raccogliere e comunicare i dati alla Commissione, gli Stati membri utilizzano, nella misura del possibile, registri elettronici.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.