Plastica monouso: contributi a chi non la utilizza

Pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente 4 marzo 2024 sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2024, n. 87

(Plastica monouso).

Con il decreto 4 marzo 2024 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024 - il ministero dell'Ambiente ha definito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso. Il decreto assegna priorità ai prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti. Il contributo e' riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta.

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Plastica monouso: quali beneficiari

Le aziende potenzialmente beneficiare devono essere:

a) attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
b) iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335.

E non devono:
c) essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o essere in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque
ostative;
d) sussistere nei loro confronti le cause di divieto decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) trovarsi in stato di liquidazione ne' siano soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Plastica monouso: a quanto ammonta il contributo

Il contributo, sotto forma di credito d'imposta è concesso nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate fino all'importo massimo annuale di 10mila euro per ciascun beneficiario. Nell'ipotesi in cui le agevolazioni complessivamente richieste eccedano i limiti, l'importo del credito d'imposta concedibile a ciascun beneficiario è proporzionalmente ridotto, rispetto alla spesa sostenuta, al fine di garantire il limite della spesa autorizzata.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento con le informazioni di dettaglio.

Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
Decreto 4 marzo 2024  

Criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo
riconosciuto alle imprese, al fine di promuovere l'acquisto e
l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica
monouso. (24A01862)

(Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128, avente ad oggetto il regolamento di
organizzazione del Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare,
l'art. 1, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della transizione
ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione
dell'atto di indirizzo sulle priorita' politiche del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023 e per il
triennio 2023-2025;
Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2023, n. 53, di
approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali
sull'attivita' amministrativa e sulla gestione del Ministero per
l'anno 2023;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Vista la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come modificata
dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 30 maggio 2018;
Vista la direttiva UE 2019/904, del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti nonche' l'attuazione della direttiva
(UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e
i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla Parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale;
Vista la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2021 relativa
agli orientamenti sui prodotti di plastica monouso conformemente alla
direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
Visto l'art. 4, comma 7, del suddetto decreto legislativo n. 196
del 2021, che prevede, al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo
di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, il
riconoscimento di un contributo per un importo massimo annuale pari a
euro 10.000, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo
complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della
tipologia di quelli elencati nell'allegato, Parte A e Parte B, al
suddetto decreto legislativo, che sono riutilizzabili o realizzati in
materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la
normativa UNI EN 13432:2002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17, che prevede la
compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nonche' l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
individuano il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e
dei contributi compensabili ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241;
Vista la legge di contabilita' e finanza pubblica 31 dicembre 2009,
n. 196, cosi' come modificata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163,
recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009 n. 196, concernenti il
contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243», e il decreto del Ministro delle
finanze e dell'economia del 16 settembre 2016;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante «Disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa
comunitaria (...)» convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73 ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia
di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti
d'imposta;
Vista la disciplina relativa alla tracciabilita' dei flussi
finanziari di cui agli articoli 4 e 6 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e dell'art. 6 della legge 17 dicembre 2010, n. 217, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010,
n. 187;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in
particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su
cittadini e imprese;
Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e
successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in
particolare, l'art. 107, che al primo paragrafo stabilisce che «salvo
deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato
interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri,
gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali,
sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza»;
Visto il regolamento UE n. 2831/2023 della Commissione del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017,
recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30
dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione
dei dati);
Visto la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e successive integrazioni e modificazioni
e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti recanti
disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione delle
agevolazioni ricevute;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ha disposto
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare,
l'art. 19, comma 5, che stabilisce che «le amministrazioni dello
Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici,
possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente
pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la
propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di
funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Ritenuta la necessita' di demandare a un ente strumentale
dell'amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche
per la presentazione delle richieste di ammissione al contributo, per
la valutazione e gestione delle stesse e per la comunicazione del
loro esito;
Vista la convenzione del 25 marzo 2021, di durata triennale,
sottoscritta dal Ministero della transizione ecologica - Direzione
generale per l'economia circolare e l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -
Invitalia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102;
Ritenuto che il credito d'imposta di cui all'art. 4, comma 7, del
citato decreto legislativo n. 196 del 2021, concesso dallo Stato a
favore di talune imprese e talune produzioni, nei limiti del
massimale di cui ai regolamenti «de minimis», la misura di aiuto de
qua e' esentata dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Considerato che, nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, risulta istituito il
capitolo n. 7093, piano gestionale 1, denominato «Contributo a favore
delle imprese per l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti
alternativi a quelli in plastica monouso» con uno stanziamento
iniziale, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di tre milioni
di euro;
Acquisito il concerto espresso dal Ministro delle imprese e del
made in Italy;
Acquisito il concerto espresso dal Ministro dell'economia e delle
finanze;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica;
b) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai
sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' come
modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115,
finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli
aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e
a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico
generale;
c) «regolamenti de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013, il
regolamento (UE) n. 1408/2013 e il regolamento (UE) n. 717/2014
applicabile sulla base dell'attivita' svolta dall'impresa
beneficiaria;
d) «TUIR»: testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Art. 2

Oggetto, finalità e dotazione finanziaria

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4, comma 7,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, i criteri e le
modalita' di applicazione e di fruizione di un contributo
riconosciuto alle imprese di cui al comma 2 del presente articolo, al
fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti
alternativi a quelli in plastica monouso, assegnando criteri di
priorita' ai prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti.
2. Il contributo e' riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta,
alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di
quelli elencati nell'allegato, parte A e parte B, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 196, che sono riutilizzabili o
realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato
secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
3. All'attuazione della disposizione di cui al comma 1 del presente
articolo sono destinate le risorse disponibili a legislazione vigente
e iscritte, anche in conto residui, sul capitolo di bilancio 7093
PG01 dello stato di previsione del Ministero.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di concessione del contributo, le
imprese di cui all'art. 2, comma 2, che alla data di presentazione
della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al
registro delle imprese;
b) risultino iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o
alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla
gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335;
c) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e
successive modificazioni e integrazioni, o si trovino in altre
condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a
beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio'
ostative;
d) non sussistano nei loro confronti le cause di divieto,
decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;
e) non si trovino in stato di liquidazione ne' siano soggette a
procedure concorsuali con finalita' liquidatoria.

Art. 4

Spese ammissibili, requisiti tecnici
e certificazioni

1. Sono ammissibili al contributo le spese effettivamente sostenute
nel corso delle annualita' 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo la data
di entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196,
in relazione all'acquisto di prodotti della tipologia di quelli
elencati nell'allegato, parte A e parte B, del predetto decreto, che
sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o
compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
2. In via prioritaria, sono ammesse al beneficio le spese di cui al
comma 1, sostenute per l'acquisto dei prodotti destinati a entrare in
contatto con alimenti. In via subordinata, possono essere ammesse al
beneficio le spese relative all'acquisto dei prodotti di cui ai punti
1) e 6) dell'allegato, parte B, del decreto legislativo 3 novembre
2021, n. 196, nell'ipotesi di risorse residuali ancora disponibili
dopo il soddisfacimento della copertura delle spese riferibili al
primo periodo.
3. L'effettivita' del sostenimento delle spese oggetto di
contributo deve risultare da un'apposita attestazione resa, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale
iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista
iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei
consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di
assistenza fiscale. A tal fine, con la gia' menzionata attestazione,
e' certificato:
a) l'elenco delle spese ammissibili al contributo, suddivise in
relazione al criterio di priorita' di cui al comma 2, nonche' il
periodo d'imposta cui sono riferite. Le spese si considerano
effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni
di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
b) l'effettivo utilizzo dei prodotti acquistati;
c) l'integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si
riferiscono le spese di cui alla lettera a), che deve essere
effettuato attraverso il conto corrente intestato all'impresa
richiedente e con modalita' che consentano la piena tracciabilita'
dei pagamenti e l'immediata riconducibilita' degli stessi alle
relative fatture;
d) che l'impresa richiedente non ha ottenuto, a fronte delle
medesime spese, oggetto della richiesta di contributo, altri benefici
previsti da normativa europea, nazionale e regionale.
4. Sono ammesse al contributo le spese sostenute nel corso delle
annualita' 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di prodotti di cui
all'art. 2, comma 2, del presente decreto.
5. Non possono, in ogni caso, essere ammesse al contributo le spese
sostenute anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 196 del 2021.
6. Non sono ammissibili, ai fini del contributo di cui al presente
decreto, le spese per l'acquisto di prodotti che, non essendo
utilizzate dall'impresa richiedente, si configurano unicamente come
merce di rivendita operata da imprese del commercio.

Art. 5

Modalita' di accesso ai contributi

1. Per accedere al contributo di cui al presente decreto, i
soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, per il
tramite del legale rappresentante, presentano un'apposita istanza
attraverso la procedura informatica resa accessibile dal sito
istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it). Sulla sezione news del
suddetto sito sono indicati i termini e le modalita' di presentazione
della domanda di contributo, nonche' la documentazione utile allo
svolgimento dell'attivita' istruttoria propedeutica alla concessione.
2. Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei
requisiti previsti dal presente decreto, ivi inclusi quelli di
carattere tecnico, compreso l'ammontare complessivo delle spese
sostenute e del contributo richiesto per ogni annualita', allegando
l'attestazione di cui all'art. 4. Al solo fine di consentire lo
svolgimento dei controlli previsti dall'art. 11, i soggetti
beneficiari allegano all'istanza la documentazione giustificativa
delle spese e del relativo pagamento, nonche' la certificazione che i
prodotti acquistati sono riutilizzabili o realizzati in materiale
biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI
EN 13432:2002.
3. Nella sezione del sito istituzionale del Ministero, alla pagina
dedicata all'agevolazione, e' inserita l'informativa sulla privacy ai
fini del trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679.

Art. 6

Agevolazione concedibile

1. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta e' concesso nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 2, comma
3, nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate,
ai sensi dell'art. 4 fino all'importo massimo annuale di euro 10.000
per ciascun beneficiario. Nell'ipotesi in cui le agevolazioni
complessivamente richieste eccedano i limiti, l'importo del credito
d'imposta concedibile a ciascun beneficiario e' proporzionalmente
ridotto, rispetto alla spesa sostenuta, al fine di garantire il
limite della spesa autorizzata.
2. Il suddetto credito di imposta e' alternativo e non cumulabile,
in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione
prevista da normativa europea, nazionale o regionale.
3. Per le imprese che rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto
e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato
gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea, l'utilizzazione in compensazione del credito
d'imposta e' altresi' sospesa fino alla data dell'avvenuta
restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero.

Art. 7

Procedura di concessione

1. La gestione dell'istruttoria finalizzata alla concessione del
contributo di cui al presente decreto e' svolta dal Ministero, che si
avvale, sulla base della convenzione del 25 marzo 2021, dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. - Invitalia.
2. Il Ministero provvede, in particolare, allo svolgimento delle
seguenti attivita':
a) definizione delle indicazioni operative relative ai termini di
presentazione delle istanze di contributo, di cui all'art. 5, per le
diverse annualita';
b) determinazione del contributo concedibile, in conformita' ai
criteri di priorita' di cui all'art. 4, comma 2, entro i limiti
previsti dall'art. 2, comma 3 e dall'art. 6, comma 1;
c) adozione del provvedimento di concessione dei contributi e
comunicazione dello stesso ai soggetti beneficiari con l'indicazione
del relativo importo, nonche' contestuale comunicazione dell'importo
complessivamente riconosciuto, per singola annualita' di spesa, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello
Stato;
c) comunicazione di diniego per le istanze le cui verifiche si
sono concluse negativamente;
d) adozione dei provvedimenti di revoca del contributo, nei casi
di cui all'art. 12.
3. Invitalia S.p.a. provvede allo svolgimento delle seguenti
attivita':
a) ricezione delle istanze di contributo, attraverso una
piattaforma dedicata;
b) accertamento della completezza dell'istanza e della
sussistenza dei requisiti di ammissibilita' sulla base delle
dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario;
c) definizione dell'elenco delle istanze che necessitano di
integrazione documentale per la finalizzazione dell'istruttoria;
d) definizione dell'elenco delle istanze ammissibili;
e) definizione dell'elenco delle istanze per le quali le
verifiche si sono concluse negativamente.
4. Ai fini del provvedimento di cui al comma 2 lettera c), il
Ministero verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti, il
rispetto, da parte del soggetto beneficiario, del massimale previsto
dai regolamenti de minimis applicabili, e procede alla registrazione
dell'aiuto individuale nel suddetto registro. L'importo del
contributo concesso ai sensi del comma 2 e' ridotto qualora
necessario al fine di garantire il rispetto del massimale previsto
dal regolamento de minimis.

Art. 8

Modalita' di fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui agli articoli 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, presentando il modello F24 unicamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il
credito d'imposta concesso e' disponibile decorsi dieci giorni dalla
comunicazione ai soggetti beneficiari di cui all'art. 7, comma 2, del
presente decreto.
2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione
non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero pena lo scarto
dell'operazione di versamento.
3. Le risorse indicate all'art. 2 sono trasferite sulla
contabilita' speciale n. 1778: «Agenzia delle entrate - Fondi di
bilancio», aperta presso la Banca d'Italia, allo scopo di consentire
la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il
modello F24.

Art. 9

Trasmissione dei dati

1. Il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate,
preventivamente alla comunicazione ai beneficiari del provvedimento
di concessione e con modalita' telematiche definite d'intesa,
l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione con
l'indicazione dell'importo del credito d'imposta concesso. Con le
stesse modalita' sono comunicate le eventuali variazioni o revoche,
anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, con le stesse
modalita' definite ai sensi del comma 1, l'elenco delle imprese che
hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i
relativi importi.

Art. 10

Obblighi di trasparenza
e modalita' informative

1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di
pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente
decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e
seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. L'elenco degli oneri informativi per le imprese, previsti ai
sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180,
sono resi disponibili attraverso il sito istituzionale
www.mase.gov.it

Art. 11

Controlli

1. Il Ministero, procede ad effettuare idonei controlli e ispezioni
a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entita' del
contributo concesso e sulla veridicita' delle dichiarazioni rese, ai
sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, nonche' sulle condizioni per la fruizione del
contributo.
2. I controlli in merito alla legittima fruizione del credito di
imposta sono effettuati, nell'ambito della propria ordinaria
attivita' di controllo, dall'Agenzia delle entrate.
3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dei
controlli di cui al comma 2, l'indebita fruizione, totale o parziale,
del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne da'
comunicazione in via telematica al Ministero che, previe verifiche
per quanto di competenza, provvede al recupero.
4. Le predette attivita' di controllo sono svolte nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

Art. 12

Revoca dell'agevolazione

1. Il contributo concesso e' revocato dal Ministero nei seguenti
casi:
a) venga accertata, successivamente alla concessione del
contributo, anche in esito allo svolgimento dei controlli di cui
all'art. 11, l'assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di
documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al
soggetto beneficiario e non sanabili;
b) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei
controlli di cui all'art. 11;
c) venga accertato, da parte dell'Agenzia delle entrate,
nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 11, comma 2, una indebita
fruizione del contributo, totale e parziale.
2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al
recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente
percepito, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

(Gazzetta Ufficiale)

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