Plastica riciclata: come si determina il contenuto nelle bottiglie monouso? La risposta arriva dalla decisione di esecuzione (Ue) 2023/2683 della Commissione del 30 novembre 2023 con la quale è stata fornita la modalità di applicazione della direttiva (Ue) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie di plastica monouso per bevande.
Di seguito il testo della direttiva; gli allegati sono disponibili in fondo alla pagina.
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Decisione di esecuzione (Ue) 2023/2683 della Commissione del 30 novembre 2023 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie di plastica monouso per bevande
(G.U.C.E. L del 1° dicembre 2023)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente[1]GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1., in particolare l’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, e l’articolo 13, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva (UE) 2019/904 fissa obiettivi sul contenuto minimo di plastica riciclata nelle bottiglie di plastica monouso per bevande di cui alla parte F dell’allegato della direttiva medesima, comprese le bottiglie in PET. A norma della direttiva (UE) 2019/904, l’obiettivo per il 2025 è almeno il 25 % di plastica riciclata per le bottiglie in PET, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione, e l’obiettivo per il 2030 è almeno il 30 % di plastica riciclata per le bottiglie per bevande, calcolato come media per tutte le bottiglie per bevande immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione. La Commissione deve stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica degli obiettivi sul contenuto di plastica riciclata e il formato in cui gli Stati membri devono comunicare ogni anno i dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET e nelle bottiglie per bevande.
(2) Ai fini del calcolo e della verifica degli obiettivi sul contenuto di plastica riciclata nelle bottiglie di plastica monouso per bevande, è opportuno considerare le etichette, anche termoretraibili, come parti delle bottiglie per bevande. In primo luogo una bottiglia per bevande, nel formato in cui è comunemente venduta ai consumatori, è costituita dal corpo, dal tappo o coperchio e dall’etichetta o dall’etichetta termoretraibile. Le etichette e le etichette termoretraibili sono usate per comunicare informazioni ai consumatori, anche a fini di immagine e pubblicità. Di solito le etichette termoretraibili avvolgono le bottiglie a 360 gradi, mentre le altre etichette coprono generalmente una minore porzione della bottiglia. In secondo luogo le etichette e le etichette termoretraibili sono spesso attaccate alla bottiglia nella stessa fase di produzione in cui vengono attaccati tappi e coperchi. Il loro peso dovrebbe pertanto essere incluso nel peso delle bottiglie per bevande, e l’eventuale plastica riciclata contenuta nelle etichette, anche termoretraibili, dovrebbe essere inclusa nel peso della plastica riciclata nelle bottiglie per bevande. La parte F dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 specifica che le bottiglie per bevande comprendono tappi e coperchi. A differenza di questi ultimi, le etichette e le etichette termoretraibili, sono di rado gettate separatamente dal corpo della bottiglia, il che spiega perché la direttiva (UE) 2019/904 non le menziona esplicitamente come elementi della bottiglia.
(3) Gli obiettivi sul contenuto minimo di plastica riciclata stabiliti nella direttiva (UE) 2019/904 sono espressi in percentuale per le bottiglie in PET e per tutte le bottiglie per bevande immesse sui mercati degli Stati membri. Dato che, come indicato nel considerando 17 della direttiva, gli obiettivi sono intesi a promuovere la diffusione della plastica riciclata sul mercato per garantire l’uso circolare della plastica, nel definire le norme per il calcolo e la verifica del contenuto di plastica riciclata è opportuno considerare solo le parti in plastica delle bottiglie per bevande. L’unica parte di una comune bottiglia di plastica monouso per bevande che potrebbe non essere di plastica è presumibilmente l’etichetta, che può essere di carta. Poiché si stima che il peso dell’etichetta rappresenti al massimo il 5 % del peso della bottiglia, l’esclusione delle parti non in plastica delle bottiglie per bevande dal calcolo non incide in modo significativo sulla valutazione del conseguimento degli obiettivi.
(4) Ai fini del calcolo e della verifica del contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande e della relativa comunicazione, è opportuno definire il termine «plastica riciclata». La plastica riciclata dovrebbe includere solo i materiali che sono stati rifiuti di plastica post-consumo prima di essere riciclati in quanto vi sono già sufficienti incentivi di mercato per il riciclaggio dei rifiuti pre-consumo. Inoltre la direttiva (UE) 2019/904 intende ridurre l’impatto di determinati prodotti di plastica sull’ambiente e di solito i rifiuti di plastica pre-consumo non vengono dispersi nell’ambiente. I «rifiuti di plastica post-consumo» sono da intendersi come rifiuti di plastica generati a partire da prodotti di plastica immessi sul mercato. I rifiuti di plastica provenienti dagli imballaggi di prodotti che sono stati immessi sul mercato ma che hanno superato la data di scadenza prima di essere venduti ai consumatori dovrebbero pertanto essere considerati rifiuti di plastica post-consumo. Di conseguenza i materiali e i rifiuti di plastica prodotti durante i processi di produzione o di fabbricazione, compresi tutti i processi di lavorazione secondaria, i controlli, lo stoccaggio e gli spostamenti prima dell’immissione del prodotto sul mercato, non dovrebbero essere considerati rifiuti post-consumo.
(5) A norma della direttiva (UE) 2019/904, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione le informazioni sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET e in tutte le bottiglie per bevande per dimostrare il conseguimento degli obiettivi relativi a detto contenuto. Mentre il contenuto riciclato corrisponde alla quantità di materiale riciclato, gli obiettivi sono espressi in percentuale, che rappresenta la percentuale di plastica riciclata contenuta nelle bottiglie per bevande e nelle bottiglie in PET. Per dimostrare il conseguimento degli obiettivi, gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a comunicare non solo la somma del peso del contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande e nelle bottiglie in PET, ma anche la somma del peso delle parti in plastica delle bottiglie stesse, affinché sia possibile calcolare la percentuale di contenuto suddetto.
(6) Il regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione [2]Regolamento (UE) n. 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008 (GU L 243 del 20.9.2022, pag. 3).istituisce una catena di comunicazione lungo tutte le fasi consecutive della fabbricazione, che comprende la comunicazione della percentuale di plastica riciclata presente in ciascun lotto di materiale contenente plastica riciclata e destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari. La catena di comunicazione obbliga gli operatori economici attivi nelle fasi iniziali della catena di fabbricazione, vale a dire i riciclatori e i trasformatori, a presentare una dichiarazione di conformità. I trasformatori che non immettono sul mercato le bottiglie per bevande e i riciclatori non sono tenuti a calcolare il peso della plastica presente in tali bottiglie. La dichiarazione di conformità deve essere consegnata agli operatori economici attivi nelle fasi successive della catena di fabbricazione, compresi quelli che immettono sul mercato le bottiglie per bevande. Gli obblighi di comunicazione stabiliti dal regolamento (UE) 2022/1616 riguardano tutte le parti in plastica con contenuto riciclato delle bottiglie per bevande che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/904. Gli operatori economici che immettono sul mercato le bottiglie per bevande sono pertanto in grado di calcolare il peso della plastica riciclata presente in tali bottiglie sulla base della percentuale di contenuto di plastica riciclata indicata nella dichiarazione di conformità per ciascuna parte delle bottiglie. Poiché l’obiettivo della presente decisione è consentire un calcolo e una verifica uniformi degli obiettivi relativi al contenuto riciclato stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/904, il calcolo deve essere effettuato in modo coerente in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto basare il calcolo del contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande sui dati generati conformemente al regolamento (UE) 2022/1616. Tale metodologia riduce al minimo gli oneri amministrativi per gli operatori economici e gli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere presso gli operatori economici che immettono sul mercato bottiglie per bevande i loro dati di mercato sul peso delle parti in plastica di tali bottiglie e sul peso della plastica riciclata in esse contenuta.
(7) Le definizioni di «plastica» di cui al regolamento (UE) 2022/1616 e alla direttiva (UE) 2019/904 differiscono perché fanno riferimento a definizioni diverse di «polimero»; la prima si basa sul modo in cui il materiale è stato prodotto mentre la seconda si basa sulle sue attuali proprietà strutturali. Inoltre la definizione di «plastica» della direttiva (UE) 2019/904 esclude i polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente. Tuttavia queste differenze non sono rilevanti per le bottiglie per bevande che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/904. La definizione di «materia plastica riciclata» del regolamento (UE) 2022/1616 differisce dalla definizione introdotta dalla presente decisione in quanto, teoricamente, può comprendere la plastica vergine aggiunta nel processo di decontaminazione. Tuttavia l’eventuale aggiunta di materiale vergine troverebbe riscontro nelle informazioni fornite dai riciclatori e trasmesse lungo la catena del valore. Tale materiale non sarà conteggiato ai fini del contenuto di plastica riciclata quale definito nella presente decisione. Pertanto le differenze tra le definizioni di «plastica» e «plastica riciclata» non sono rilevanti ai fini della presente decisione.
(8) Poiché tutte le parti delle bottiglie per bevande sono materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio [3]Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1). si applica alle bottiglie per bevande, compresi i controlli ufficiali della percentuale di plastica riciclata che i riciclatori e i trasformatori devono fornire nella dichiarazione di conformità a norma del regolamento (UE) 2022/1616. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere tenuti soltanto a introdurre ulteriori disposizioni in materia di verifica relative alla trasmissione delle informazioni agli Stati membri da parte degli operatori economici che immettono sul mercato bottiglie per bevande, richiesta dalla presente decisione.
(9) La plastica riciclata contenuta nelle bottiglie per bevande è soggetta al regolamento (UE) 2022/1616 o al regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione[4]Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1)., a seconda della tecnologia di riciclaggio con cui la si ottiene. A norma del regolamento (UE) 2022/1616, l’unica tecnologia di riciclaggio adeguata attualmente utilizzabile per ottenere plastica riciclata per le bottiglie per bevande è il riciclaggio meccanico dei rifiuti di PET post-consumo. La plastica ottenuta mediante tecnologie di riciclaggio chimico che scompongono i rifiuti in ingresso in sostanze elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 e successivamente utilizzata per produrre nuova plastica conformemente a detto regolamento non è distinguibile dal materiale vergine. Pertanto la documentazione di conformità rilasciata a norma di tale regolamento attualmente non indica la quantità di contenuto riciclato presente nella nuova plastica. La presente decisione tiene conto solo della plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/1616.
(10) Per tenere conto anche della plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande che non è stata ottenuta mediante riciclaggio meccanico dei rifiuti di PET, la Commissione prevede di redigere una modifica della presente decisione al fine di includere una metodologia per il calcolo, la verifica e la comunicazione del contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande basata sull’applicazione di determinati modelli di catena di custodia come definita nella norma ISO 22095-2020 (Catena di custodia - terminologia generale e modelli). In particolare, un possibile modello di catena di custodia è la miscelazione controllata, che consente di tenere conto anche del PET riciclato in modo non meccanico. Inoltre è possibile includere come modello ammissibile di catena di custodia un approccio basato sull’equilibrio di massa per tenere conto anche della plastica derivante dal riciclo delle materie prime presente nelle bottiglie non in PET.
(11) Le norme per il calcolo e la verifica degli obiettivi relativi al contenuto di plastica riciclata e il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sul contenuto di plastica riciclata sono strettamente collegati perché riguardano la stessa plastica riciclata e le stesse bottiglie. Al fine di garantire la coerenza, è opportuno stabilire in un unico atto le norme per il calcolo e la verifica degli obiettivi relativi al contenuto e il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni.
(12) Il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni tiene conto dei metodi di misurazione e delle tabelle per la comunicazione per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio di cui alla decisione 2005/270/CE della Commissione[5]Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6)., anch’essi basati sul peso e sul materiale.
(13) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[6]Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
(1) «rifiuti di plastica post-consumo»: rifiuti, quali definiti all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, composti di plastica e che derivano da prodotti di plastica immessi sul mercato;
(2) «plastica riciclata»: plastica che prima del riciclaggio quale definito all’articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE era un rifiuto di plastica post-consumo e che è stata prodotta mediante riciclaggio;
(3) «bottiglia per bevande»: bottiglia di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri, compresi il tappo o il coperchio e l’eventuale etichetta o etichetta termoretraibile, escluse:
— le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;
— le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35). che sono in forma liquida.
(4) «bottiglia in PET»: bottiglia per bevande prodotta usando il polietilene tereftalato come componente principale;
(5) «operatore economico»: uno dei seguenti operatori, a condizione che immetta sul mercato bottiglie per bevande:
— trasformatore quale definito all’articolo 2, paragrafo 3, punto 17), del regolamento (UE) 2022/1616;
— operatore del settore alimentare quale definito all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1)..
Articolo 2
Metodologia per calcolare la quota di contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande
1. La quota di contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande è calcolata dividendo il peso della plastica riciclata nelle bottiglie per bevande immesse sul mercato per il peso delle parti in plastica di tali bottiglie. Il quoziente è espresso in percentuale.
2. La quota di contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET è calcolata dividendo il peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET immesse sul mercato per il peso delle parti in plastica di tali bottiglie. Il quoziente è espresso in percentuale.
3. Per calcolare la quota di contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande e nelle bottiglie in PET si applicano le formule dell’allegato I.
Articolo 3
Metodologia per calcolare il peso delle parti in plastica delle bottiglie per bevande
1. Il peso delle parti in plastica delle bottiglie per bevande immesse sul mercato è calcolato sommando il peso delle parti in plastica delle bottiglie raccolte presso gli operatori economici.
2. Esso può essere adeguato per tenere conto delle importazioni, delle esportazioni o degli spostamenti delle bottiglie per bevande da e verso altri Stati membri applicando la formula 5 dell’allegato I.
Articolo 4
Metodologia per calcolare il peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande
1. Il peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande immesse sul mercato è calcolato sommando il peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande raccolte presso gli operatori economici.
2. Se il peso delle parti in plastica delle bottiglie per bevande immesse sul mercato viene adeguato conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, anche il peso della plastica riciclata nelle bottiglie per bevande viene adeguato per tenere conto delle importazioni, delle esportazioni o degli spostamenti delle bottiglie per bevande da e verso altri Stati membri applicando la formula 4 dell’allegato I.
Articolo 5
Obbligo di raccogliere dati dagli operatori economici e verifica dei dati
1. Gli Stati membri raccolgono presso gli operatori economici dati sul peso delle parti in plastica delle bottiglie per bevande immesse sul mercato e sul peso della plastica riciclata presente in tali bottiglie.
2. Gli Stati membri devono assicurarsi che i dati raccolti sul peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande siano stati calcolati dagli operatori economici moltiplicando, per ciascuna parte di ciascuna bottiglia, la percentuale di contenuto di plastica riciclata per il peso e sommando i risultati.
3. La percentuale di contenuto riciclato di una parte della bottiglia è quella indicata nella dichiarazione di conformità di cui all’allegato III, parte B, campo 2.1.4, del regolamento (UE) 2022/1616.
4. Gli Stati membri verificano i dati comunicati dagli operatori economici sulla base della valutazione dell’affidabilità dei dati.
Articolo 6
Raccolta e comunicazione dei dati da parte degli Stati membri
1. Ogni anno gli Stati membri calcolano il peso delle parti in plastica delle bottiglie per bevande immesse sul mercato conformemente all’articolo 3, il peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande immesse sul mercato conformemente all’articolo 4 e la conseguente quota di contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande immesse sul mercato conformemente all’articolo 2.
2. Gli Stati membri comunicano i dati di cui al paragrafo 1 nel formato stabilito nell’allegato II e presentano la relazione di controllo della qualità di cui all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 per quanto riguarda tali dati nel formato stabilito nell’allegato III.
Articolo 7
Altri tipi di riciclaggio
Entro il 31 marzo 2024 la Commissione propone una modifica della presente decisione per stabilire una metodologia per il calcolo, la verifica e la comunicazione del contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande che consideri la plastica riciclata derivante da altri tipi di riciclaggio quale definito all’articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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Allegati
Note
1. | ↑ | GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1. |
2. | ↑ | Regolamento (UE) n. 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008 (GU L 243 del 20.9.2022, pag. 3). |
3. | ↑ | Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1). |
4. | ↑ | Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1). |
5. | ↑ | Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6). |
6. | ↑ | Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3). |
7. | ↑ | Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35). |
8. | ↑ | Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1). |