Pms e Ple: attrezzature da utilizzare in sicurezza

I ponti mobili sviluppabili (Pms) e le piattaforme di lavoro elevabili (Ple) sono attrezzature di lavoro molto diffuse che, se non gestite a dovere, comportano gravi rischi sul piano della prevenzione. Ma a quale normativa occorre far riferimento? E come comportarsi dal punto di vista operativo anche in caso di noleggio a caldo e a freddo? Una guida dettagliata informa su tutto quanto occorre sapere per tutelare gli operatori

Pms e Ple. I ponti mobili sviluppabili (Pms) e le piattaforme di lavoro elevabili (Ple) sono attrezzature di lavoro che comportano, nel loro utilizzo, elevati fattori di rischio che se non attentamente gestiti portano a infortuni gravi e mortali.

Pms e Ple

Queste attrezzature di sollevamento sono diventati mezzi di lavoro molto diffusi per i lavori in quota che non richiedono lunghi tempi di esecuzione o che devono essere effettuati in punti circoscritti in diverse zone del cantiere, oppure ancora per raggiungere in sicurezza punti pericolosi, anche a notevole altezza, per la realizzazione di opere o per la predisposizione di protezioni (ad esempio, i parapetti).

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In funzione di ciò occorre che il datore di lavoro (e le altre figure a esso collegate: Rspp, dirigenti, preposti, lavoratori ecc.) conosca in modo sintetico le diverse fasi (che tra di loro interagiscono) che vanno dalla progettazione alla immissione sul mercato alla messa in servizio all’utilizzo in sicurezza di questo tipo di attrezzature di lavoro. Solo con questa visione il datore di lavoro può affrontare in modo consapevole e completo la gestione e la valutazione dei rischi nella fase del loro utilizzo di dette attrezzature.

Classificazione

Classificazione di Pms e Ple

Per la definizione di ponte mobile sviluppabile (Pms) si riporta quanto evidenziato dall’Enpi 5-9 del 13 gennaio1978: «Qualsiasi ripiano di lavoro atto a ricevere persone e cose installato su proprio carro di base avente la possibilità di essere variato di quota rispetto a quella di riposo per l’intervento di apparecchiatura di manovra comunque azionata». Più recentemente, la Uni En 280 definisce piattaforma di lavoro elevabile (Ple) come: «Apparecchiature destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita».

La norma tecnica europea Uni En 280 è una norma armonizzata in quanto pubblicata sulla GU.UE e ha per oggetto le «Piattaforme di lavoro mobili elevabili, Calcoli per la progettazione - Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza Esami e prove».

La normativa evidenzia i ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato e ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano (quest’ultimi oggi poco utilizzati).

I ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato si possono distinguere e quindi classificare in relazione al tipo di sistema di elevazione o al tipo di sistema di traslazione.

Sistemi di elevazione e traslazione

Il sistema di elevazione può essere di tipo:

  • articolato. In questo caso l’elevazione della piattaforma, su cui il lavoratore si trova, avviene tramite il cinematismo di bracci meccanici, azionati in genere da sistemi cilindri-pistone oleodinamici. Oggi sempre più spesso vi sono attrezzature che hanno un braccio terminale con uno o più sfili, denominato «jib» per avvicinarsi con la navicella al punto di lavoro;
  • telescopico. In questo caso l’elevazione della piattaforma è ottenuta tramite bracci telescopici, azionati in genere da sistemi oleodinamici, nei quali scorrono a sfilo uno dentro l’altro, anche in queste tipologie vi sono macchine che hanno il «jib»;
  • pantografo o a forbice. In questo caso l’elevazione della piattaforma avviene esclusivamente in verticale tramite «pantografi» meccanici, azionati in genere da sistemi cilindri-pistone oleodinamici, con portate nettamente superiori alle piattaforme di tipo articolato o telescopico.

Secondo la norma Uni En 280:2015 (versione in vigore), le piattaforme di lavoro mobili in elevato sono classificate in due gruppi principali:

  • gruppo A. Piattaforme di lavoro mobili elevabili nelle quali la proiezione verticale del centro dell'area della piattaforma in tutte le configurazioni della piattaforma alla massima inclinazione del telaio specificata dal fabbricante è sempre all'interno delle linee di ribaltamento (non più della proiezione verticale del baricentro del carico, come evidenziato nella prima versione En 280);
  • gruppo B. Tutte le altre piattaforme di lavoro mobili elevabili.

In base al sistema di traslazione, le piattaforme di lavoro elevabili posso inoltre essere distinte in:

  • autocarrate. In questo caso le piattaforme vengono montate sopra un mezzo destinato a circolare sulle strade pubbliche e quindi si tratta di un veicolo immatricolato a circolare su spazi pubblici;
  • semovente. Sono piattaforme dotate di un sistema autonomo di trazione (motore diesel, elettrico ecc.) che permette le funzioni di traslazione e di elevazione. Vi sono alcune tipologie che permettono la traslazione della macchina anche con la piattaforma in posizione di elevazione, attraverso i comandi situati sulla piattaforma;
  • rimorchiate. Queste piattaforme sono rimorchiate da un mezzo trattore (ad esempio, un autocarro) attraverso un rimorchio (omologato e immatricolato) a ruote.

Secondo la norma Uni En 280, le piattaforme di lavoro mobili relativamente allo spostamento, sono suddivise in tre tipi:

  • tipo 1. Lo spostamento è consentito solo quando la piattaforma di lavoro mobile elevabile è in posizione di trasporto;
  • tipo 2. Lo spostamento con la piattaforma di lavoro sollevata è controllato da un punto di comando sul telaio;
  • tipo 3. Lo spostamento con la piattaforma di lavoro sollevata è controllato da un punto di comando sulla piattaforma di lavoro.

Le altre norme riguardanti la costruzione delle Ple presenti nel corpo normativo nazionale sono le seguenti:

  • Uni Iso 16653-1:2011, «Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Progetto, calcoli, requisiti di sicurezza e metodi di prova per esecuzioni speciali - Parte 1: Piattaforme mobili di lavoro elevabili (Ple) con sistemi di parapetto retraibile»;
  • Uni Iso 16653-2:2011, «Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Progetto, calcoli, requisiti di sicurezza e metodi di prova per esecuzioni speciali - Parte 2: Piattaforme mobili di lavoro elevabili (Ple) con componenti non conduttivi (isolanti)»;
  • Uni En 1777:2010, «Piattaforme idrauliche per servizi antincendio e di soccorso - Requisiti di sicurezza e prove;
  • Uni Iso 20381:2011, «Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Simboli per i comandi dell’operatore e per altri segnali».

Conformità e riscontro della conformità

Conformità di Pms e Ple ai Res

La conformità di un prodotto, in questo caso di Pms e Ple è un aspetto di fondamentale importanza che deve gestire in modo puntuale, in primis, il fabbricante secondo quanto previsto dalla direttiva macchine 2006/42/Ce recepita dal D.Lgs. 17/2010. Il riscontro della conformità ai sensi dell’art. 70 capo I, titolo III del D.Lgs. 81/2008, deve essere verificato dal datore di lavoro/utilizzatore in quanto è un prerequisito ai fini dell’utilizzo in sicurezza delle attrezzature in generale e dei Pms e Ple in particolare.

Con l’entrata in vigore della direttiva europea di prodotto “direttiva macchine” (98/37/Ce già direttiva 89/392/Cee e successivi emendamenti) recepita nel nostro Paese con il D.P.R. 459/1996, l’impostazione d’immissione sul mercato è stata completamente modificata per il settore degli apparecchi di sollevamento persone. Si è passati da una procedura “omologativa” a una di tipo “certificativa”. Con l’avvento del cosiddetto “nuovo approccio”, l’Ue al fine di rimuovere le barriere tecniche e favorire la libera circolazione dei prodotti, ricorre alle direttive di prodotto per fissare i cosiddetti “Res” (requisiti essenziali di sicurezza e salute) al fine di tutelare le persone, le cose e gli animali. Se le direttive di prodotto hanno il compito di fissare gli obiettivi dei Res, è compito delle norme tecniche individuare il percorso per arrivare ai requisiti precedentemente evidenziati. Le norme tecniche elaborate a livello europeo dal Cen e dal Cenelec su esplicito mandato dalla Commissione europea e riportate in Gazzetta Ufficiale Europea (dette “norme tecniche armonizzate”) pur mantenendo una impostazione volontaria (applicazione non obbligatoria) rappresentano un riferimento e una guida per il settore delle costruzioni dei prodotti. Chi produce secondo norme armonizzate può contare sulla cosiddetta “presunzione di conformità” ai Res fissata dalla specifica direttiva di prodotto, nel nostro caso degli apparecchi di sollevamento, la direttiva macchine.

Con la nuova e vigente direttiva macchine 2006/42/Ce recepita nel nostro Paese dal D.Lgs. 17/2010 si conferma e nel contempo si rafforza l’importanza delle norme armonizzate emanate dal Cen.  Nella direttiva macchine rientrano a pieno titolo le attrezzature di sollevamento materiali (ad esempio vari tipi di gru) e le attrezzature di sollevamento persone (ad esempio, le piattaforme di lavoro elevabili). Come evidenziato più sopra, la Uni En 280 – per le piattaforme di lavoro mobili elevabili - è una norma armonizzata.

La direttiva macchine è di importanza fondamentale sia per i fabbricanti che per gli organismi di controllo.

I fabbricanti infatti devono seguire la stessa in quanto con questa impostazione si forniscono le opportune indicazioni sugli aspetti di sicurezza e salute nella fase di progettazione delle macchine o quasi macchine, al fine di salvaguardare le persone, l’ambiente e gli animali come richiesto dall’art. 100 del Trattato di Roma (divenuto art. 94 nella versione attualmente in vigore).

Gli organismi di controllo (nominati da ogni Stato membro dell’Ue e notificati alla Commissione europea) infatti seguendo la direttiva macchine e le relative norme armonizzate hanno uno strumento fondamentale per la valutazione di conformità della macchina sottoposta al loro esame.

Per dimostrare la conformità della macchina ai Res, il fabbricante deve predisporre una serie di azioni in cui quest’ultimo si assume la responsabilità della sicurezza della macchina:

  • effettuare una adeguata valutazione dei rischi presenti sulla macchina e applicare i relativi Res, partendo primariamente dalle modalità di utilizzo della stessa e degli usi scorretti ragionevolmente prevedibili;
  • applicare il principio d‘integrazione della sicurezza previsto dal punto 1.1.2 dell’allegato I della direttiva macchine, che evidenzia di eliminare i rischi in fase di progettazione, di installare i dispositivi di sicurezza necessari e di dare esplicita indicazione dei rischi residui che non possono essere eliminati;
  • prevedere le istruzioni che debbono seguire la macchina, secondo quanto previsto dal punto 1.7.4 dell’allegato I della direttiva macchine. Queste istruzioni devono essere fornite agli utilizzatori/datori di lavoro anche al fine di “attenzionare” i rischi residui;
  • costituire il fascicolo tecnico della costruzione che deve documentare che tutti i Res applicabili sono stati soddisfatti, tenendo conto anche dell’allegato IV della direttiva macchine D.Lgs. 17/2010 essendo i Pms e Ple contemplati nel suddetto allegato IV al punto «17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri».
  • prevedere la dichiarazione di conformità Ce che deve seguire sempre la macchina secondo quanto previsto dall’allegato II della direttiva;
  • apporre la marcatura Ce sulla macchina secondo quanto previsto dall’allegato III della direttiva.

Inoltre, con quanto visto sopra, il fabbricante deve essere in grado di giustificare le scelte tecniche adottate nel caso di richiesta motivata da parte degli organismi di controllo che effettuano la sorveglianza di mercato regolata dall’art. 4 della direttiva sulla corretta applicazione dei Res.

Valutazione della conformità

In base al D.Lgs. 17/2010, art. 9, se una macchina compresa in allegato IV (ad esempio, Pms e Ple, punto 17 dell’allegato IV) è realizzata in conformità a norme armonizzate che coprono tutti i requisiti di sicurezza e tutela della salute (Res) applicabili, il costruttore non ha l’obbligo di rivolgersi a un organismo notificato. Quest’obbligo, invece, sussiste se la macchina non è conforme alle norme armonizzate.

Nel primo caso di Pms e Ple realizzati in conformità alle norme armonizzate, il fabbricante o il suo mandatario può seguire a sua scelta:

  • la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII;
  • la procedura di esame per la certificazione Ce del tipo di cui all'allegato IX della direttiva, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII;
  • la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X della direttiva.

Nel caso di Pms e Ple fabbricati non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:

  • la procedura di esame per la certificazione Ce del tipo di cui all'allegato IX, nonché controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII;
  • la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.

In questo caso il costruttore per marcare Ce la sua macchina e poterla immettere sul mercato, deve necessariamente sottoporla alla certificazione da parte di un organismo notificato o, in alternativa, applicare la procedura di garanzia della qualità totale.

Si comprende, ancora di più, come le norme armonizzate, pur non essendo obbligatorie, assumono una importanza rilevante in quanto la loro applicazione è giudicata di per sé sufficiente per garantire il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza della nuova direttiva macchine.

Il D.Lgs. 81/2008, all’art. 23, vieta ai fabbricanti e ai fornitori di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Riscontro della conformità iniziale, denuncia di messa in servizio/immatricolazione all’Inail dei Pms e Ple

Il datore di lavoro/utilizzatore quando acquista un Pms/Ple, in particolare, prima di metterlo a disposizione dei suoi lavoratori deve provvedere al riscontro della conformità ai sensi dell’art. 70 capo I, titolo III del D.Lgs. 81/2008, in quanto è un prerequisito essenziale ai fini dell’utilizzo in sicurezza.  Infatti, l’art. 70 prima richiamato evidenzia: 1. le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto; 2. le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto di cui al punto 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.

Nella tabella 1 una sintesi di quale normativa occorre seguire ai fini del riscontro della conformità del Pms/Ple, in base alla tempistica di messa a disposizione dell’attrezzatura ai lavoratori.

TAB 1 – QUALE NORMATIVA

Messa a disposizione dei lavoratori Normativa di riferimento
Fino al 31 dicembre 1996 Allegato V del D.Lgs. 81/2008

I Pms/Ple erano sottoposti a verifica di legge ai fini della sicurezza (Enpi/Ispesl rilasciavano libretti matricolari ai sensi del D.P.R. 547/1955 e del relativo D.M. 12/9/1959)

Dal 1° gennaio 1997 al 5 marzo 2010 Allegato I, D.P.R. 459/1996 (che recepisce la prima direttiva macchine 98/37/Ce)
Dal 6 marzo 2010 Allegato I, D.Lgs. 17/2010 (che recepisce la nuova direttiva macchine 2006/42/Ce)

 

Ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, allegato II, punto 5.1.1., il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente alla data di entrata del predetto decreto, un'attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell'allegato VII del D.Lgs. 81/2008 (rientrano tra questo tipo di attrezzature anche i Pms/Ple), ne dà immediata comunicazione all'Inail per consentire la gestione della relativa banca dati.

L'Inail assegna all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro. L’Inail ha predisposto apposita modulistica inerente alla denuncia di messa in servizio/immatricolazione specifica per ogni tipologia di attrezzatura di cui all’allegato VII, riportata sul sito istituzionale dell’Istituto. La gestione tecnico-amministrativa viene effettuata dalle unità operative territoriali dell’Inail.

Manutenzione, controllo e verifiche

Interventi di 1° e 2° livello

Oltre al riscontro della conformità iniziale visto in precedenza e alla relativa denuncia di messa in servizio/immatricolazione dei Pms/Ple all’Inail, il datore di lavoro deve farsi carico dell’effettuazione degli interventi di manutenzione (art. 71, comma 4 del D.Lgs. 81/2008), dei controlli (art. 71, comma 8 e 9, capo I, titolo III del D.Lgs. 81/2008) e delle verifiche di legge (art. 71, comma 11 e seguenti del capo I, titolo III D.Lgs. 81/2008 e D.M. 11 aprile 2011), al fine di mantenere integri ed efficienti tutti gli elementi a garantire nel tempo la conformità iniziale.

In relazione a ciò possiamo avere interventi di 1° livello e 2° livello:

  • 1° livello. Il datore di lavoro deve sottoporre i Pms/Ple a continui e puntuali interventi di manutenzione e controlli fatti da persona competente secondo quanto riportato nel manuale d’uso e manutenzione predisposte dal fabbricante dei Pms/Ple. I controlli devono essere riportati in appositi registri di controllo;
  • 2° livello. Il datore di lavoro deve sottoporre i Pms/Ple (essendo gli stessi riportati nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008) a verifiche di legge (prima verifica e verifiche successive).  La prima verifica è di competenza istituzionale dell’INAIL competente per territorio la quale la dovrà effettuare entro 45 giorni (in subordine l’Inail la può assegnare a soggetti abilitati autorizzati dal ministero delle Attività produttive). In questa fase viene rilasciata, oltre a un apposito verbale anche una scheda identificativa dell’attrezzatura Pms/Ple. Mentre le verifiche successive alla prima sono di competenza di Asl/Arpa e soggetti abilitati a scelta del datore di lavoro. Le modalità di verifiche sono regolate dal D.M. 11 aprile 2011. Per quanto riguarda la periodicità, la stessa è evidenziata nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008. Ovvero: ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, verifica annuale; ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano, verifica biennale.
Controllo, stato di conservazione e integrità dei Pms/Ple

Ai sensi del punto 3.2.3, allegato II del D.M. 11 aprile 2011, nel corso delle verifiche periodiche sui Pms/Ple devono essere esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari di cui al punto 2, lettera c) del suddetto allegato II, effettuate secondo le norme tecniche. Questa attività obbligatoria per Legge è finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza.

Fermo restando quanto sopra evidenziato occorre che in ogni caso l’utilizzatore/datore di lavoro tenga sotto controllo lo stato di conservazione ed integrità delle strutture e dei meccanismi delle varie tipologie di attrezzature di sollevamento in relazione: alla vita pregressa, al regime di utilizzo; al numero di cicli giornalieri ecc., secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nel manuale d’uso e manutenzione.

Principali fattori di rischio

Per i Pms/Ple si evidenziano i seguenti principali fattori di rischio.

Ribaltamento

Il ribaltamento delle attrezzature di sollevamento persone può essere determinato da una serie di cause quali: cedimento del piano di appoggio, ad esempio per la presenza di sottoservizi; non corretta installazione, ad esempio per la cattiva distribuzione del carico sul terreno; posizionamento non corretto degli stabilizzatori; errori di manovra durante il sollevamento; collasso dell’attrezzatura di sollevamento per cedimento strutturale, ad esempio dovuto a carente manutenzione o per il carente funzionamento dei limitatori di carico e di momento; urti del braccio contro ostacoli fissi o mobili, ad esempio dovuti alla presenza di edifici o di altri elementi; vento di intensità elevata.

Per prevenire questo fattore di rischio occorre eseguire un’accurata indagine preliminare per la scelta del luogo di posizionamento dei Pms/Ple, rispettare scrupolosamente le istruzioni del fabbricante e il relativo registro di controllo, eseguire le verifiche previste dalla norma ed evitare o limitare il rischio di interferenza con altre lavorazioni operanti nella stessa zona. Per quanto riguarda il vento è necessario sospendere l’attività quando è raggiunta la velocità stabilita dal fabbricante o, in mancanza di questa, dalle velocità stabilite dalle norme di buona tecnica.

Caduta dell’alto

Le principali cause sono: comportamenti errati da parte degli operatori/manutentori; urti con strutture.

Il rischio riguarda, in primis, gli operatori a bordo di piattaforme di lavoro elevabili e insorge in caso di uso non corretto della macchina. Pertanto, è fatto divieto di sporgersi dalla piattaforma sia durante le attività da eseguire a bordo della navicella sia durante la movimentazione della stessa; il ponte sviluppabile deve essere usato esclusivamente per l’altezza per cui è stato progettato, senza aggiunte di sovrastrutture. Inoltre, gli operatori a bordo delle piattaforme devono fare uso di idonea attrezzatura anticaduta ancorandola agli appositi “punti di aggancio” predisposti a bordo della navicella e indicati dal fabbricante

Caduta materiale dall’alto (caduta del carico)

Il rischio di caduta di materiale dall’alto inerenti alle piattaforme di lavoro elevabili è dovuto alla presenza nelle stesse di utensili che possono sfuggire alla presa del lavoratore o materiali di vario genere che possono fuoriuscire dalla piattaforma anche a causa di errate manovre che comportano l’urto della piattaforma contro strutture fisse. L’operatore a bordo della navicella deve prestare particolare attenzione nell’utilizzare utensili, avendo cura di riporli in apposite guaine o di assicurarli in modo da impedirne la caduta, in particolare durante le fasi di movimentazione della piattaforma. I materiali di piccole dimensioni devono essere riposti in appositi contenitori.

Urti, colpi e impatti

Per i Pms/Ple è un rischio che riguarda in particolar modo il personale a bordo della navicella quando occorre operare in spazi ristretti oppure in caso di manovre errate. Pertanto, è fatto divieto di sporgersi dalla piattaforma sia durante le attività da eseguire a bordo della navicella sia durante la movimentazione della stessa. È necessario che l’operatore di queste attrezzature abbia la completa visibilità delle manovre da eseguire o che sia adeguatamente guidato dal personale di assistenza a terra con appropriate segnalazioni. Questo tipo di rischio riguarda anche il personale di assistenza a terra ed è dovuto alle parti mobili della Ple come, ad esempio, il braccio sviluppabile e il carro: la delimitazione dell’area interessata dal ponte sviluppabile risulta essere una misura di sicurezza necessaria anche per questo rischio oltre che per la caduta di materiale dall’alto.

Cesoiamento/stritolamento

Le principali cause sono contatto con parti meccaniche in movimento dell’apparecchio di sollevamento.

Fasi di manutenzione e pulizia

Le principali cause che possono causare il rischio in fase di manutenzione, pulizia ecc. dell’attrezzatura di sollevamento sono: aree dove si effettua la manutenzione/pulizia non idonee e vicino ad altre lavorazioni; rischio di contatto con agenti chimici durante il montaggio, smontaggio e manutenzione; personale non formato in modo idoneo per gli interventi di manutenzione, pulizia, ecc.; personale senza adeguati dpi per gli interventi di manutenzione, pulizia ecc.

Elettrico

Il rischio elettrico è dovuto principalmente alla possibilità di un eccessivo avvicinamento o di contatto dei Pms/Ple con linee elettriche aeree non protette. Quando si eseguono lavori in prossimità di parti elettricamente attive, è necessario rispettare almeno una delle precauzioni previste nell’articolo 117 del D.Lgs. 81/2008 e indicate di seguito: mettere fuori tensione e in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;  tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi e ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX del D.Lgs. 81/2008 o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche.

Gas di scarico

Durante il funzionamento gli addetti possono essere esposti a inalazioni di gas di scarico. Il quantitativo di gas emesso dal tubo di scarico dell’autocarro è fortemente influenzato dalla corretta manutenzione del motore e la quantità/concentrazione di gas che può essere respirata dai lavoratori, dipende anche dal luogo in cui opera la macchina. Nel settore delle costruzioni solitamente le operazioni con questo tipo di ponti sviluppabili avvengono all’aperto, quindi la concentrazione di gas risulta molto diluita dalla normale circolazione dell’aria. In caso di operazioni all’interno di edifici occorre provvedere a una corretta aerazione naturale dell’ambiente e, qualora non sufficiente, predisporre un sistema di allontanamento dei fumi di scarico insieme, se necessario, all’uso di maschere respiratorie. Il tubo di scarico dei motori a combustione interna non deve essere diretto verso le postazioni di comando.

Rumore

In merito al rischio rumore, il D.Lgs. 17/2010 obbliga il costruttore (allegato I, punto 1.5.8) a progettare e costruire la macchina in modo che i rischi dovuti al rumore aereo siano ridotti al livello minimo tenuto conto del progresso della tecnica. Per detto fattore di rischio si devono riportare apposite indicazioni nel manuale d’uso e manutenzione redatto dal fabbricante ed in possesso del datore di lavoro/utilizzatore che deve riscontrare in modo puntuale. Il valore di esposizione a rumore dell’operatore è fortemente influenzato dallo stato di conservazione dell’attrezzatura, dal corretto fissaggio dei ripari in genere e dei carter del vano motore. Il rischio rumore è dovuto al funzionamento del motore a combustione interna, in particolare quando l’operatore utilizza la stazione di comando a terra (ad esempio per le operazioni di stabilizzazione). È bene ricordare che nel caso in cui si operi all’interno di un edificio il rumore risulta “amplificato” dal riverbero dovuto all’ambiente confinato.  Per le PLE a funzionamento elettrico il rischio rumore è in genere trascurabile.

Vibrazioni

Anche per le vibrazioni meccaniche il D.Lgs. 17/2010 obbliga il costruttore (allegato I, punto 1.5.9) a progettare e costruire la macchina in modo che i rischi dovuti alle vibrazioni siano ridotti al livello minimo tenuto conto del progresso della tecnica. Per questi fattori di rischio si devono riportare apposite indicazioni nel manuale d’uso e manutenzione redatto dal fabbricante e in possesso del datore di lavoro/utilizzatore che deve riscontrare in modo puntuale.

Per quanto riguarda l’utilizzo dei Pms/Ple è possibile affermare che gli effetti delle vibrazioni sull’operatore sono considerati non significativi. Tuttavia, è bene ricordare che il valore di vibrazioni cui è sottoposto il corpo intero degli operatori sulla piattaforma è fortemente influenzato dallo stato di conservazione della macchina.

Investimento

È un tipo di rischio che si ha soprattutto in presenza di attrezzature di sollevamento materiali o persone mobili. In questo caso risultano esposte le persone eventualmente presenti lungo i tragitti, che devono indossare gli indumenti ad alta visibilità se non risulta possibile transitare lungo i percorsi pedonali.

L’operatore dell’attrezzatura di sollevamento deve segnalare la presenza del mezzo (ad esempio con il girofaro e con il clacson) e deve provvedere affinché possa transitare con piena visibilità.

Uso non conforme

Negli ultimi anni si assiste a un utilizzo sempre crescente non conforme delle piattaforme di lavoro elevabili per accedere a luoghi di lavoro in quota, frequentemente sulle coperture dei fabbricati e principalmente per interventi di breve durata (sbarco in quota).  Sul punto, però, la norma Uni En 280 (norma armonizzata), al punto 7.1.1.2. o), è chiara nel disporre il divieto di questo tipo di uso, tanto da imporre al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato con sede nell’Unione europea di includere nel manuale di istruzioni la seguente dicitura «Divieto di salire e scendere dalla piattaforma di lavoro quando elevata».

Mentre, la norma Uni Iso 18893:2011 (norma non armonizzata), al punto 6.7.26, sulla discesa (o salita) su una Ple, stabilisce, diversamente dalla citata norma Uni En 280, che: «Le persone devono scendere o salire su una Ple sollevata seguendo rigorosamente le linee guida e le istruzioni fornite dal fabbricante.” In questo caso il fabbricante che utilizzerà la norma Uni Iso 18893 dovrà “certificare” obbligatoriamente la sua macchina facendo intervenire l’organismo notificato con una delle due procedure previste: l’esame Ce di tipo o la procedura di qualità.

Il datore di lavoro/utilizzatore deve porre attenzione al fatto che quasi sempre le Ple sono fabbricate secondo la norma armonizzata En 280 e, quindi per queste attrezzature è vietato lo sbarco in quota.

Valutazione dei rischi in fase di utilizzo

Quasi sempre, il documento di valutazione dei rischi (Dvr) redatto dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, non fa riferimento ai Pms/Ple al fine di gestire i rischi in fase di uso delle stesse.  Spesso, nei Dvr, per queste attrezzature, si danno indicazioni solo sulla avvenuta effettuazione dei controlli interni e delle verifiche di legge effettuate ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 con la cadenza di cui all’allegato VII citato poco sopra.

Si evidenzia che è facile intuire che l’uso di una stessa tipologia di attrezzatura di lavoro in questo caso Pms/Ple, in funzione del contesto aziendale/cantiere dove viene utilizzata porta normalmente a livelli di rischio differenti. Ecco l’importanza di effettuare da parte del datore di lavoro la valutazione dei rischi per ogni specifica lavorazione al fine di tutelare la sicurezza e la salute degli operatori e dei lavoratori esposti.

Nei lavori in quota con l’utilizzo di una piattaforma di lavoro mobile elevabile è di fondamentale importanza la redazione del piano di emergenza e di soccorso che preveda specifiche procedure per il recupero degli occupanti della piattaforma di lavoro in caso di emergenza da inserire nel Dvr.

Nei cantieri temporanei e mobili (campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008), l’impresa che utilizza una Ple deve prevedere la valutazione dei rischi con il relativo piano di emergenza e di soccorso all’interno del piano operativo di sicurezza (Pos), il quale deve essere riscontrato in termini di congruenza con il piano di sicurezza e coordinamento (Psc) dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Adempimenti di autonomi imprese familiari e artigiani

Infine, occorre evidenziare che gli aspetti di cui sopra devono essere essere posti sotto osservazione ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008 anche dalle imprese familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, dai lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, dai coltivatori diretti del fondo, dalle società semplici operanti nel settore agricolo, dagli artigiani e dai piccoli commercianti. Infatti, questi soggetti devono:

  • utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
  • munirsi di Dpi e utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
  • munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Nolo a freddo o a caldo

Il “contratto di noleggio” ha come finalità quello di regolare l’accordo, dove una parte (noleggiatore) mette a disposizione e conferisce in godimento un bene mobile a un’altra parte (noleggiante), la quale se ne serve per un periodo di tempo determinato, verso il pagamento di un corrispettivo. La convenienza del noleggiante è di poter disporre di un bene a carattere temporaneo, senza la necessità di acquistarlo.

Si ha nolo a freddo, quando il noleggiatore mette a disposizione dell’utilizzatore/datore di lavoro (noleggiante) la sola attrezzatura di lavoro; nolo a caldo, quando il noleggiatore mette a disposizione dell’utilizzatore/datore di lavoro (noleggiante) l’attrezzatura di lavoro insieme a un proprio lavoratore (operatore) con specifiche conoscenze e competenze per il suo utilizzo nei luoghi in cui opera lo stesso utilizzatore.

Il nolo a freddo, quando non prevede l’installazione, è, pertanto, equivalente alla mera fornitura di un’attrezzatura. La legge regola il rapporto tra il noleggiatore e il noleggiante al fine di garantire che l’attrezzatura noleggiata sia conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e che l’utilizzatore/datore di lavoro (noleggiante) adoperi personale in possesso di conoscenze specifiche per il suo uso. In questo caso il noleggiatore di Ple deve: garantire la conformità della macchina (dichiarazione di conformità del costruttore, il libretto d’uso e manutenzione, marcatura Ce); attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza, l’attestazione deve essere supportata dai rapporti di manutenzione degli ultimi tre anni (art. 71 comma 8, D.Lgs. 81/2008), da copia dell’ultima verifica di legge secondo le periodicità stabilite nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 (le Ple devono essere sottoposte a verifica annuale); acquisire e conservare agli atti una dichiarazione del datore di lavoro (noleggiante) che riporti l’indicazione del/i lavoratore/i incaricato/i dell’uso dell’attrezzatura di lavoro, che deve/devono risultare in possesso di specifica abilitazione.

Criteri di scelta

Ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, deve scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure. I Pms/Ple disponibili sul mercato e a noleggio sono di diversi modelli e ogni modello ha caratteristiche tecniche e prestazionali diverse. La scelta della macchina più idonea per effettuare il lavoro in quota non dipende esclusivamente dall’altezza richiesta, in quanto le modalità per accedere all’altezza di lavoro sono molte e non sempre il punto da raggiungere è libero da ostacoli.

Normalmente si devono prendere in considerazione le posizioni in quota da raggiungere, le modalità del lavoro da eseguire, i requisiti del cantiere/luogo di lavoro, le caratteristiche del suolo e dell’area di lavoro ecc. al fine di poter individuare la tipologia di attrezzatura, le dimensioni, le caratteristiche e le tipologie di alimentazione.

Informazione, formazione e addestramento

L’operatore addetto alla movimentazione di piattaforme di lavoro mobili elevabili è soggetto a obbligo di informazione, formazione e addestramento specifici, in quanto utilizzatore di un’attrezzatura di lavoro, l’obbligo è in capo al datore di lavoro ed è regolato dall’articolo 73 (Informazione, formazione e addestramento) del D.Lgs. 81/2008.

Nella seduta del 22 febbraio 2012, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto prima citato ha deliberato l’accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione (Rep. atti n. 53/Csr, G.U. 11.03.12 n. 60  S.O. n. 47).  L’accordo è entrato in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tra queste attrezzature vi rientrano anche i Pms/Ple.  Nell’allegato III di questo accordo vengono riportati i «Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (Ple)».

Dpi

È responsabilità del datore di lavoro valutare i rischi presenti durante le lavorazioni, individuare idonei dispositivi di protezione individuale e fornirli ai lavoratori; questo in estrema sintesi quanto prescritto dall’articolo 77 (obblighi del datore di lavoro) del D.Lgs. 81/2008. Sulle piattaforme di lavoro mobili elevabili a braccio, il rischio di caduta dal cestello riguarda in particolar modo il rischio di espulsione dalla navicella. Si evidenzia che nell’allegato VI del D.Lgs. 81/08, alla parte 4 «Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone», al punto 4.1 è scritto testualmente: «Sui ponti sviluppabili e simili gli operai devono fare uso di idonea cintura». Gli elementi che compongono il sistema sono: imbracatura a corpo intero conforme alla norma Uni En 361, con attacco sternale e/o dorsale munita di cordino di trattenuta o posizionamento regolabile En 354 che consenta di prevenire la caduta, agganciato al punto di attacco in cesta predisposto dal costruttore della macchina tramite connettori En 362 della forma e dimensioni adeguate. Il cordino regolabile deve essere regolato il più corto possibile in modo da trattenere l’operatore e gli altri occupanti all’interno del cestello e può essere dotato di un dispositivo di assorbimento di energia. Questo insieme non è da intendersi quale dispositivo anticaduta, ma per prevenire la caduta. L’utilizzo della Ple richiede l’utilizzo anche dei seguenti Dpi: elmetto di protezione per l’industria En 397 dotato di sottogola; calzature per uso professionale En 346 e guanti di protezione En 388. Altri Dpi possono essere necessari secondo le lavorazioni eseguite o dell’ambiente di lavoro, ad esempio guanti, occhiali, otoprotettori, ecc.

Conclusioni

Occorre, quindi e in estrema sintesi, seguire un filo conduttore unitario per una corretta e completa gestione della sicurezza nell’uso dei Pms/Ple che aiuti i datori di lavoro ad affrontare in modo organico, efficiente ed efficace la sicurezza attraverso una serie di azioni:

  • riscontro della conformità iniziale e relativa messa in servizio/immatricolazione;
  • manutenzione, i controlli e le verifiche di legge;
  • informazione, formazione e addestramento degli operatori;
  • Dpi da utilizzare;
  • riscontro dei diversi fattori di rischio con relativa specifica valutazione degli stessi per ogni tipo di lavorazione.

Solo con una impostazione di questo tipo si possono ridurre i rischi di infortunio nell’utilizzo dei Pms/Ple che sono considerati tra le attrezzature più pericolose nei luoghi di lavoro.

 

Bibliografia

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».  (G.U., serie generale n. 101 del 30 aprile 2008 - suppl. ordinario n. 108)

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, «Attuazione della direttiva 2006/42/Ce, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, (G.U. serie generale n. 41 del 19 febbraio 2010 - suppl. ordinario n. 36)

Nastasi, «Manuale Sicurezza Lavoro», Edizione Grafill 2017;

Nastasi. «Sicurezza negli Impianti», Edizione Grafill;

Inail, «Ple nei cantieri» 2016.

 

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