Pneumatici fuori uso: le regole per la gestione

Pneumatici fuori uso
Pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 novembre 2019, n. 182

Pneumatici fuori uso: le regole per la gestione nel decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 novembre 2019, n. 182 (in Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2020, n. 93).

Definiti, tra gli altri:

  • le disposizioni relative al mercato del ricambio (obblighi per produttori e importatori; forme associate e individuale di gestione; contributo ambientale per la gestione degli Pfu; registro nazionale di produttori e importatori);
  • la gestione dei Pfu derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita ;
  • il sistema sanzionatorio.

In allegato al decreto, la modulistica per:

  • la comunicazione della modalità di gestione;
  • la dichiarazione annuale di pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell’anno solare precedente da parte di produttori e importatori;
  • la dichiarazione annuale di Pfu gestiti nell’anno solare precedente;
  • la comunicazione del contributo,

oltre ad altri documenti quali:

  • la suddivisione per categoria e per tipologia degli pneumatici;
  • i parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso da veicoli a fine vita.
  • i target di raccolta regionale;
  • i requisiti tecnici del progetto.

Di seguito il testo integrale del D.M. 19 novembre 2019, n. 182; in fondo alla pagina gli allegati al decreto.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 novembre 2019, n. 182  

Regolamento  recante  la  disciplina  dei  tempi  e  delle  modalita'
attuative dell'obbligo di gestione degli  pneumatici  fuori  uso,  ai
sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152. (20G00039) 

in Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2020, n. 93

 Vigente al: 23-4-2020

Capo I
Disposizioni generali

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

 

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 228, comma 2, del  decreto  legislativo  3  aprile

2006,  n.  152,  ai  sensi  del  quale  «con  decreto  del   Ministro

dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  d'intesa  con   la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine  di

giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte  quarta

del presente decreto,  sono  disciplinati  i  tempi  e  le  modalita'

attuative dell'obbligo di cui al comma 1»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante  norme

per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori

uso;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 11 aprile  2011,  n.  82  «Regolamento  per  la

gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228

del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152   e   successive

modificazioni  e  integrazioni,  recante  disposizioni   in   materia

ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie  generale  -

n. 131 dell'8 giugno 2011;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 20  gennaio  2012  recante  «Parametri  tecnici

relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso»  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2012;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano

nella seduta dell'8 marzo 2018;

Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 maggio 2018 e

del 7 marzo 2019;

Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,

effettuata con nota prot. 11876 del 17 maggio 2019,  ai  sensi  della

legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo  40  della  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;

 

Adotta

il seguente regolamento:

                               Art. 1 
            Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni 

1. Ai sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  228  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente decreto  disciplina  i

tempi e le modalita' attuative dell'obbligo dei  produttori  o  degli

importatori di pneumatici di provvedere,  singolarmente  o  in  forma

associata, alla gestione di  quantitativi  di  pneumatici  fuori  uso

(PFU) pari a quelli degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato

e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

2. Le disposizioni di cui  al  Capo  II  del  presente  decreto  si

applicano ai produttori e agli importatori che  immettono  pneumatici

nel mercato del ricambio, come  definito  all'articolo  2,  comma  1,

lettera e). Le disposizioni di cui al  Capo  III  si  applicano  agli

pneumatici montati su veicoli ricadenti nel campo di applicazione del

decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 o  dell'articolo  231  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto:

a) gli pneumatici per bicicletta;

b)  le  camere  d'aria,  i  relativi  protettori  (flap)   e   le

guarnizioni in gomma;

c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.

                               Art. 2 
                             Definizioni 

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui

all'articolo 183 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,

nonche' le seguenti:

a) pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli  costituiti  da

un involucro elastico di gomma, rinforzato da tele, reti metalliche o

altri materiali, destinato a contenere  fluidi  in  pressione  ovvero

camere d'aria;

b) pneumatici fuori uso (PFU): gli pneumatici, rimossi  dal  loro

impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore  si

disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi,  e  che  non  sono

fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo;

c) immesso sul mercato: il quantitativo di pneumatici  introdotti

sul territorio nazionale a mezzo di  produzione  o  importazione,  ai

fini della vendita con qualunque modalita', compresa la comunicazione

a distanza con modalita' anche telematiche;

d)  mercato:  il  mercato,  riferito  al  territorio   nazionale,

comprensivo  del  mercato  del  ricambio  e  del  mercato  di   primo

equipaggiamento;

e) mercato del ricambio: mercato in cui vengono  commercializzati

pneumatici nuovi, usati o ricostruiti diversi da quelli di  cui  alla

lettera f), destinati all'installazione sui veicoli;

f) mercato di  primo  equipaggiamento:  mercato  in  cui  vengono

ceduti  ai  costruttori   di   veicoli   gli   pneumatici   destinati

all'installazione su veicoli nuovi o montati su veicoli importati;

g) produttore o importatore degli pneumatici: la persona fisica o

giuridica che produce o importa pneumatici, immettendoli sul  mercato

ai fini della vendita;

h)  produttore  o  importatore  neo  operante:  il  produttore  o

importatore degli pneumatici che inizia l'attivita' nell'anno  solare

in cui il contributo ambientale viene determinato e applicato per  la

prima volta;

i) generatore degli PFU:  la  persona  fisica  o  giuridica  che,

nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale, genera PFU;

l) veicoli: mezzi, sia con  motore  che  senza,  che  necessitano

degli pneumatici per  muoversi  o  controllare  il  movimento,  anche

operanti sul suolo privato;

m) rappresentante autorizzato: la persona fisica, domiciliata nel

territorio  nazionale,  o  la  persona   giuridica,   stabilita   sul

territorio nazionale, alla quale il  produttore  o  l'importatore  di

pneumatici, anche neo operante, non  avente  sede  legale  in  Italia

conferisce  mandato  con  rappresentanza  per   l'adempimento   degli

obblighi di cui all'articolo 228 del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152.

Capo II
Disposizioni relative al mercato del ricambio

 

                               Art. 3 
             Obblighi dei produttori e degli importatori 

1. I  produttori  e  gli  importatori  degli  pneumatici  adempiono

all'obbligo di  effettuare  la  gestione  degli  PFU,  ai  sensi  del

combinato disposto degli articoli 183, comma 1,  lettera  n)  e  228,

comma 1, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n,  152,  in  forma

individuale o  in  forma  associata,  utilizzando  esclusivamente  le

risorse derivanti dal contributo ambientale di cui all'articolo 6. Ai

fini del presente decreto, una quantita' di pneumatici nuovi pari  in

peso a cento equivale  ad  una  quantita'  di  PFU  pari  in  peso  a

novantacinque.

2. L'adempimento dell'obbligo di cui al  comma  1  e'  in  capo  al

rappresentante autorizzato, nel caso di produttore o  importatore  di

pneumatici non avente sede legale in Italia, che risponde  in  solido

con il primo dell'adempimento del predetto obbligo.

3. Il contributo ambientale di cui  all'articolo  6  e'  utilizzato

esclusivamente per adempiere al predetto obbligo di  gestione  ed  e'

impiegato nello stesso anno di  riscossione,  salvo  quanto  disposto

dagli articoli 4, comma 12, e 5, comma 8.

4. I produttori e gli importatori degli pneumatici  sono  tenuti  a

gestire, nell'anno solare, quantitativi in peso di PFU, di  qualsiasi

marca, pari ai quantitativi in peso  degli  pneumatici,  classificati

secondo le categorie di cui all'Allegato I, dai medesimi immessi  sul

mercato del ricambio nell'anno solare precedente, dedotta la quota di

pertinenza degli pneumatici usati ceduti all'estero per il riutilizzo

o per la ricostruzione, calcolata sulla base  dei  dati  ISTAT  e  in

proporzione alle rispettive  quote  di  immissione  nel  mercato  del

ricambio.  I  produttori  e  gli  importatori  degli  pneumatici  neo

operanti sono tenuti a gestire, nell'anno solare di inizio attivita',

quantitativi in peso di PFU, di qualsiasi marca, pari ai quantitativi

in peso degli pneumatici, classificati secondo le  categorie  di  cui

all'Allegato I, dai medesimi immessi sul  mercato  del  ricambio  nel

medesimo anno solare di attivita'.

5. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo di gestione di cui  al

comma 4, si calcolano gli PFU raccolti  e  sottoposti  a  trattamento

nell'anno  solare  di  riferimento.  Nel  caso  in   cui   vi   siano

quantitativi di PFU raccolti ma non sottoposti a  trattamento,  anche

se sottoposti a messa in riserva di rifiuti  per  sottoporli  ad  una

delle operazioni di trattamento, l'obiettivo di gestione si considera

comunque raggiunto laddove gli stessi siano sottoposti a  trattamento

entro il 30 aprile dell'anno successivo.

6. I produttori e gli importatori effettuano la gestione degli  PFU

regolarmente  e  continuativamente  per  l'intero  anno   solare.   I

produttori e gli importatori sono tenuti a rispondere alle  richieste

di raccolta degli PFU pervenute utilizzando l'ordine di chiamata  dei

generatori degli PFU, fatta comunque salva la facolta' di organizzare

la gestione degli PFU con modalita' che ne garantiscano l'efficienza,

l'efficacia, l'economicita' e la trasparenza.

7. I produttori e  gli  importatori  possono  adempiere  ai  propri

obblighi  sia  direttamente  che  indirettamente,  tramite  incarichi

conferiti  mediante  contratti  stipulati,  in  forma  scritta,   per

determinati e limitati settori di attivita'. Non  possono  essere  in

alcun  modo  oggetto  di  delega  gli   obblighi   di   informazione,

comunicazione e rendiconto di cui al presente  articolo.  L'attivita'

degli incaricati e' svolta sotto la direzione  e  la  responsabilita'

dei produttori e  degli  importatori,  che  comunicano  al  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro  trenta

giorni dal conferimento dell'incarico, le  generalita'  degli  stessi

secondo il modulo di cui all'Allegato II,  mediante  inserimento  nel

registro di cui all'articolo 7.  L'incarico  non  puo'  avere  durata

inferiore al periodo residuo di gestione  degli  PFU  per  l'anno  di

riferimento. La  revoca  dell'incarico  e'  comunicata  al  Ministero

dell'ambiente  e   della   tutela   del   territorio   e   del   mare

contestualmente all'eventuale nomina di un nuovo incaricato.

8. Entro il 31 gennaio  di  ogni  anno  e'  fatto  obbligo  a  ogni

produttore o importatore, esclusi  i  neo  operanti,  di  fornire  al

Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,

mediante il modulo di cui all'Allegato III, da inserire nel  registro

di cui all'articolo 7, tutte le informazioni ivi richieste.

9. Entro il 31  maggio  di  ogni  anno  e'  fatto  obbligo  a  ogni

produttore o importatore di  fornire  al  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare, mediante  il  modulo  di  cui

all'Allegato IV, da inserire nel  registro  di  cui  all'articolo  7,

tutte le informazioni ivi richieste.

10. I produttori e gli importatori  neo  operanti,  contestualmente

all'inizio dell'attivita', inviano al Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del  mare  una  dichiarazione  contenente  la

stima dei quantitativi degli  pneumatici  che  verranno  immessi  sul

mercato del ricambio nel corso del primo anno  solare  di  attivita',

mediante il modulo di cui all'Allegato IV, da inserire  nel  registro

di cui all'articolo 7.

11. I produttori e gli importatori inviano entro il  31  maggio  di

ogni anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e

del mare copia del bilancio di esercizio, corredata da una  relazione

sul raggiungimento degli  obiettivi  programmati,  nella  quale  sono

evidenziate, in modo chiaro e separato, le  componenti  patrimoniali,

economiche e finanziarie relative al contributo ambientale e  al  suo

impiego per gli scopi specifici  cui  e'  preposto,  ovvero,  se  non

tenuti alla redazione del bilancio,  documentazione  contabile  dalla

quale  devono  evincersi  gli  specifici  utilizzi   del   contributo

ambientale nonche' l'eventuale avanzo di gestione conseguito.

12. I produttori e gli importatori provvedono all'utilizzazione  di

strumenti informatici di gestione e controllo attraverso i quali sono

resi tracciabili i flussi quantitativi degli  PFU  dall'origine  alla

raccolta fino all'avvenuto recupero.

                               Art. 4 
                     Forme associate di gestione 

1. I produttori e  gli  importatori  di  pneumatici  che  intendono

adempiere in forma associata all'obbligo  di  cui  all'articolo  228,

comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono

uno  o  piu'  consorzi  o  societa'  consortili  (di  seguito:  forme

associate di gestione), che devono conformarsi  ai  principi  di  cui

all'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o  vi

aderiscono. In caso di adesione ad una forma  associata  di  gestione

gia'  esistente  il  singolo  produttore  o  importatore  deve  darne

comunicazione  al  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del

territorio e del mare, mediante il modulo di cui all'Allegato II,  da

inserire nel registro di cui all'articolo 7.

2. Le forme associate di gestione di cui al comma 1 sono tenute  ad

adempiere all'obbligo di  gestione  degli  PFU  di  cui  al  comma  1

dell'articolo 228 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,

sull'intero territorio nazionale, garantendo il raggiungimento  degli

obiettivi di gestione secondo i parametri di cui all'Allegato V.

3. Le  forme  associate  di  gestione  di  cui  al  comma  1  hanno

personalita' giuridica di diritto privato con  scopo  mutualistico  e

adeguano il  proprio  statuto  ai  principi  contenuti  nel  presente

decreto.

4. Alle forme associate di gestione  di  cui  al  comma  1  possono

partecipare  esclusivamente  i  produttori  e  gli   importatori   di

pneumatici soggetti all'obbligo di cui all'articolo 228, comma 1, del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  o  i  loro  rappresentanti

autorizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m).

5. Entro trenta giorni dalla costituzione, il legale rappresentante

della  forma  associata  di  gestione  di  cui  al  comma  1  ne  da'

comunicazione  al  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del

territorio e del mare, fornendo al medesimo un elenco dei consorziati

e trasmette contestualmente l'atto costitutivo  e  lo  statuto.  Ogni

variazione della compagine sociale e dei relativi quantitativi  degli

pneumatici immessi sul mercato del ricambio, deve  essere  comunicata

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Alla comunicazione di cui al comma 5  e'  allegato  un  progetto

descrittivo, idoneo  a  dimostrare  che  il  sistema  e'  organizzato

secondo criteri di efficienza, efficacia, economicita' e  trasparenza

ed e' effettivamente in grado di adempiere all'obbligo di  assicurare

la  gestione  su  tutto  il  territorio  nazionale,   garantendo   il

raggiungimento degli obiettivi di raccolta secondo i parametri di cui

all'Allegato V; il  progetto  deve  contenere  gli  elementi  di  cui

all'Allegato VI.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare ha facolta' di richiedere  aggiornamenti  sullo

svolgimento delle attivita' indicate nel progetto.

7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare approva, con proprio decreto, il progetto di  cui  al  comma  6,

unitamente all'atto costitutivo e allo statuto inviati ai  sensi  del

comma 5. L'approvazione del progetto, dell'atto costitutivo  e  dello

statuto costituisce condizione per lo svolgimento  dell'attivita'  di

gestione da parte della forma associata di  gestione  istante,  fermo

restando l'obbligo di gestione di cui all'articolo 228 del decreto  3

aprile 2006, n. 152, per  i  singoli  produttori  ed  importatori  di

pneumatici.

8. Ogni variazione dello statuto o dei contenuti  del  progetto  di

cui al comma 6 e'  comunicata,  entro  trenta  giorni,  al  Ministero

dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,  ai  fini

dell'approvazione fermo restando che  il  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del  mare  ha  facolta'  di  richiedere

aggiornamenti  sullo  svolgimento  delle   attivita'   indicate   nel

progetto.

9. A seguito della comunicazione di cui al comma 8, ove  emerga  la

non conformita' delle variazioni effettuate al progetto approvato  ed

ai requisiti di cui al comma 6, il Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del  mare  intima  al  legale  rappresentante

della forma associata di gestione di conformare entro  trenta  giorni

il sistema di gestione ai predetti requisiti e alle  indicazioni  dal

medesimo fornite. La mancata ottemperanza all'intimazione di  cui  al

precedente periodo impedisce la prosecuzione dell'attivita' da  parte

della forma  associata  di  gestione,  fermo  restando  l'obbligo  di

gestione di cui all'articolo 228 del decreto 3 aprile 2006,  n.  152,

per i singoli produttori ed importatori di pneumatici.

10. Le forme associate di gestione provvedono ad ogni attivita'  di

gestione degli PFU, ivi inclusi gli obblighi di  comunicazione  e  di

rendiconto nonche' agli altri adempimenti previsti  dall'articolo  3,

commi 8, 9 e 10 mediante inserimento nel registro di cui all'articolo

7. Entro il 31 maggio  di  ogni  anno,  mediante  il  modulo  di  cui

all'Allegato VII, da inserire nel registro  di  cui  all'articolo  7,

dichiarano le quantita' degli PFU raccolte dai punti  di  generazione

nell'anno solare precedente, per ciascuna area indicata nell'Allegato

V nonche' la relativa percentuale di realizzazione sull'obiettivo  di

raccolta.

11.  I  produttori  e  gli  importatori  aderenti  comunicano  alle

rispettive forme associate di gestione i dati di cui all'articolo  3,

comma 8, trasferiscono il contributo di cui all'articolo  228,  comma

2, del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  con  cadenza

mensile, ed effettuano l'eventuale conguaglio entro il 31  maggio  di

ogni anno. L'avvenuto trasferimento alla forma associata di  gestione

di  detto  contributo  costituisce,   per   il   produttore   e   per

l'importatore  degli  pneumatici,  adempimento  degli   obblighi   di

gestione posti a suo carico ed e' comunicato mediante inserimento nel

registro  di  cui  all'articolo  7,  senza  dilazione,  al  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  unitamente

alla copia della documentazione relativa ai versamenti effettuati.

12. E' fatto  divieto  di  distribuire  ai  consorziati  avanzi  di

gestione derivanti dal contributo ambientale, anche  se  diversamente

denominati in ragione della forma giuridica  collettiva  scelta.  Gli

avanzi  di  gestione  derivanti  dal   contributo   ambientale   sono

utilizzati,  nei  due  esercizi  successivi,  per  la  riduzione  del

contributo ambientale ovvero per la gestione di  PFU,  anche  qualora

siano  stati  fatti  oggetto  di  specifico  accordo  di   programma,

protocollo d'intesa o accordo comunque denominato.

13. Le forme associate di gestione si dotano di  un  sito  internet

nel quale devono essere reperibili lo statuto ed i principali dati ed

informazioni oggetto di rendicontazione al Ministero dell'ambiente  e

della tutela del  territorio  e  del  mare  quali  la  relazione  sul

raggiungimento degli obiettivi programmati  di  cui  all'articolo  3,

comma 11, le attivita' e le  finalita'  dei  progetti  di  ricerca  e

sviluppo e i relativi esiti,  nonche'  le  informazioni  relative  al

valore del  contributo  applicato  per  le  diverse  tipologie  degli

pneumatici immesse sul mercato, all'organigramma con  la  definizione

di ruoli e responsabilita'.  Sono  altresi'  indicati  gli  eventuali

sistemi di certificazione ambientale e di qualita' adottati.

                               Art. 5 
                   Sistemi individuali di gestione 

1. I produttori e gli importatori di  pneumatici  che  adempiono  o

intendono adempiere all'obbligo di cui all'articolo 228  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in forma individuale, provvedono a

comunicare tale scelta di gestione al Ministero dell'ambiente e della

tutela  del  territorio  e  del  mare,  mediante  il  modulo  di  cui

all'Allegato II, da inserire nel registro di cui all'articolo 7.

2. I produttori o gli importatori che  immettono  sul  mercato  del

ricambio quantitativi di pneumatici  almeno  pari  a  200  tonnellate

annue sono tenuti ad adempiere all'obbligo di gestione degli  PFU  di

cui al comma 1 dell'articolo 228 del  decreto  legislativo  3  aprile

2006,  n.  152,  sull'intero  territorio  nazionale,  garantendo   il

raggiungimento degli obiettivi di gestione secondo i parametri di cui

all'Allegato V.

3. I produttori o gli importatori che  immettono  sul  mercato  del

ricambio quantitativi di pneumatici inferiori  a  quelli  di  cui  al

comma  2  dimostrano,  con  idonea  documentazione,  che  il  sistema

individuale di gestione e' organizzato secondo criteri di efficienza,

efficacia,  economicita'  e  trasparenza,  nonche'  che  il   sistema

medesimo e' effettivamente e autonomamente funzionante ed e' in grado

di conseguire, nell'ambito  delle  attivita'  svolte,  gli  obiettivi

fissati dal presente decreto.

4. I produttori e gli importatori di cui al comma 2  allegano  alla

comunicazione di cui al comma 1  un  progetto  descrittivo  idoneo  a

dimostrare  che  il  sistema  e'  organizzato  secondo   criteri   di

efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza e che lo stesso  e'

effettivamente in grado di operare su tutto il territorio  nazionale.

Il progetto deve contenere gli elementi di cui  all'Allegato  VI.  Il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha

facolta'  di  richiedere  aggiornamenti   sullo   svolgimento   delle

attivita' indicate nel progetto.

5. I produttori e gli importatori di  cui  al  comma  2  dichiarano

entro  il  31  maggio  di  ogni  anno,  mediante  il  modulo  di  cui

all'Allegato VII, da inserire nel Registro di cui all'articolo 7,  le

quantita' degli PFU  raccolte  dai  punti  di  generazione  nell'anno

solare  precedente,  per  ciascuna  area  indicata  nell'Allegato  V,

nonche' la relativa percentuale di  realizzazione  sull'obiettivo  di

raccolta.

6.  L'attivita'  di  gestione  in  forma  individuale  puo'  essere

iniziata dalla data dell'invio della comunicazione di cui al comma 1.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,

in caso di  accertata  carenza  dei  requisiti  di  cui  al  presente

articolo, intima di conformare il proprio sistema  entro  un  termine

non   inferiore   a   trenta   giorni.   La   mancata    ottemperanza

all'intimazione  di  cui   al   precedente   periodo   impedisce   la

prosecuzione dell'attivita' da  parte  dell'istante,  fermo  restando

l'obbligo di gestione di cui all'articolo 228 del  decreto  3  aprile

2006, n. 152.

7. La mancata  ottemperanza  alle  richieste  di  cui  al  comma  6

costituisce violazione dell'obbligo di gestione degli  PFU  anche  ai

sensi del comma 4 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3  aprile

2006, n. 152.

8. Gli  avanzi  di  gestione,  anche  se  diversamente  denominati,

derivanti dal contributo ambientale devono essere utilizzati, nei due

esercizi successivi,  per  la  riduzione  del  contributo  ambientale

ovvero per la gestione  di  PFU,  anche  qualora  siano  stati  fatti

oggetto di specifico accordo  di  programma,  protocollo  d'intesa  o

accordo comunque denominato.

                               Art. 6 
                Contributo ambientale per la gestione 
            degli PFU originati dal mercato del ricambio 

1. Il contributo ambientale di cui all'articolo 228, comma  2,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' determinato  in  misura

tale da assicurare, in modo completo ed esclusivo, la  copertura  dei

costi della gestione degli PFU di cui all'Allegato VIII,  Tabella  3,

al netto di ricavi o corrispettivi,  comunque  denominati,  percepiti

nell'ambito della predetta gestione. Il contributo  e'  differenziato

per  le  diverse  tipologie  degli   pneumatici,   come   individuate

nell'Allegato I.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno i produttori e gli  importatori

di  pneumatici,  nonche'  le  loro  forme  associate   di   gestione,

comunicano, mediante il modulo di cui all'Allegato VIII, da  inserire

nel registro di cui  all'articolo  7,  il  contributo  ambientale  al

Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,

che, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti. In  caso  di

rideterminazione del contributo ai  sensi  dell'articolo  228,  comma

3-bis, i produttori e gli importatori di pneumatici, o le loro  forme

associate, ne danno motivata comunicazione al Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare almeno trenta  giorni  prima

dell'applicazione.

3. I produttori  e  gli  importatori  neo  operanti  effettuano  la

comunicazione  di  cui  al   comma   2   contestualmente   all'inizio

dell'attivita' e applicano il contributo ambientale risultante  dalla

comunicazione predetta a partire dal medesimo anno solare  di  inizio

attivita', utilizzandolo per la gestione degli PFU nel medesimo  anno

solare.  La  presente  disposizione  si  applica  anche  alle   forme

associate di gestione di cui all'articolo 4 costituita da  produttori

o importatori neo operanti. In caso  di  adesione  dei  produttori  o

importatori neo operanti ad una  forma  associata  di  gestione  gia'

costituita si applicano le disposizioni di  cui  al  comma  2,  fermo

restando l'obbligo di applicare il contributo  ambientale  a  partire

dal medesimo anno solare di inizio attivita'.

4.  Il  contributo  rimane  invariato  in  tutte  le   fasi   della

commercializzazione  dello  pneumatico  con  l'obbligo,  per  ciascun

rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in  fattura  o  in

altra documentazione fiscale l'entita' del contributo pagato all'atto

dell'acquisto dello stesso. I produttori e gli importatori, o le loro

forme associate di gestione, provvedono a tutte le iniziative  idonee

a  portare  a  conoscenza  degli  utenti  finali,  e   dei   soggetti

potenzialmente coinvolti, nelle  fasi  di  commercializzazione  degli

pneumatici, l'ammontare del contributo.

5.  Il  rivenditore  dello  pneumatico,   in   caso   di   avvenuta

esportazione dello stesso, puo' richiedere, entro  e  non  oltre  sei

mesi  dall'emissione  della  fattura,  al  proprio  fornitore   dello

pneumatico il rimborso del  contributo  ambientale  gia'  corrisposto

relativo al numero ed alla tipologia  degli  pneumatici  di  cui  sia

comprovata l'avvenuta esportazione, allegando una  dichiarazione  del

legale rappresentante e gli estremi  della  relativa  fattura  e  del

documento di trasporto.

                               Art. 7 
                  Registro nazionale di produttori 
                     e importatori di pneumatici 

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del  presente  decreto,

e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio  e  del  mare,  il  registro  informatico   nazionale   di

produttori e importatori di  pneumatici  soggetti  agli  obblighi  di

gestione di PFU ai sensi dell'articolo 3, comma 1,  con  decreto  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  che

detta anche le modalita' operative dello stesso.

2. I produttori e gli importatori  che  esercitano  l'attivita'  di

gestione ai sensi dell'articolo 5, si iscrivono al registro di cui al

comma 1 mediante la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1,  da

inserire nel Registro.

3. All'iscrizione delle forme associate di gestione nel registro di

cui al comma 1 provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare a seguito dell'approvazione di cui all'articolo

4, comma 7.

4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i soggetti obbligati di

cui al comma 1 possono richiedere che alcune informazioni fornite non

siano rese pubbliche. In ogni caso, sono  resi  pubblici  i  dati  di

contatto, atti ad individuare il recapito  professionale,  nonche'  i

dati relativi alla ragione sociale, al codice fiscale,  alla  partita

IVA, alla forma di gestione prescelta e  all'entita'  del  contributo

individuata per ciascuna tipologia di cui all'Allegato I.

                               Art. 8 
                              Sanzioni 

1. Ai produttori ed agli importatori  di  pneumatici  o  alle  loro

eventuali forme associate  di  gestione  che,  pur  provvedendo  alla

gestione degli PFU, non raggiungono le quantita' individuate ai sensi

dell'articolo 3, comma 4, e' applicata  una  sanzione  amministrativa

pecuniaria pari al contributo  percepito  per  i  quantitativi  degli

pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento.

2. Ai produttori e agli  importatori  di  pneumatici  o  alle  loro

eventuali forme associate  di  gestione  che,  pur  provvedendo  alla

gestione degli PFU, omettono di adempiere ad alcuno degli obblighi di

comunicazione previsti dal presente  capo  in  favore  del  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'  applicata

una sanzione amministrativa pecuniaria pari al quindici per cento del

contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la  violazione,

per ognuna delle violazioni accertate.

3. Ai produttori e agli importatori di pneumatici o alle loro forme

associate di gestione che, pur provvedendo alla gestione  degli  PFU,

adempiono  tardivamente  agli  obblighi  di  comunicazione   di   cui

all'articolo 3, e' applicata una sanzione amministrativa  pecuniaria,

pari al cinque per cento del contributo percepito per l'anno al quale

si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate.

4.  Ai  produttori  e  agli  importatori  di  pneumatici  che   non

provvedono  alla  gestione   degli   PFU,   neanche   attraverso   il

trasferimento del contributo di cui all'articolo  4,  comma  11,  del

presente  decreto  ad  una  struttura  associata,  e'  applicata  una

sanzione amministrativa pecuniaria  pari  al  doppio  del  contributo

percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti.

5. In mancanza di determinazione del contributo ai sensi di  quanto

previsto   dall'articolo   6,   tale    determinazione,    ai    fini

dell'irrogazione delle sanzioni,  verra'  effettuata,  a  seguito  di

richiesta  dell'organo  di  controllo   procedente,   dal   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Per quanto non previsto espressamente nel presente  articolo  si

applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge  24  novembre

1981, n. 689.

7. Per garantire la finalita' della  salvaguardia  ambientale,  gli

enti pubblici forniscono al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela

del territorio e del mare, nonche' agli organi di  controllo  che  ne

fanno richiesta, tutti i dati  e  gli  elementi  ritenuti  utili  dai

richiedenti per verificare le dichiarazioni dei  produttori  e  degli

importatori,  anche  al  fine  di  attivare   le   eventuali   azioni

correttive.

Capo III
Disposizioni relative al mercato di primo equipaggiamento

 

                              Art. 9 
        PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita 

1. I produttori e gli importatori di  pneumatici,  direttamente  od

indirettamente tramite loro forme associate, raccolgono e  gestiscono

gli PFU provenienti da veicoli  a  fine  vita,  dietro  corrispettivo

pagato dal fondo di cui  al  comma  6  per  la  copertura  dei  costi

sostenuti ed anche in alternativa ad  altri  soggetti  autorizzati  a

garanzia di una maggior competitivita' economica, gli PFU provenienti

da veicoli a fine vita.

2. Sono confermate la vigenza  e  l'operativita'  del  comitato  di

gestione degli  PFU  istituito,  presso  l'Automobile  Club  d'Italia

(ACI),  dall'articolo  7,  comma  2,   del   decreto   del   Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  11  aprile

2011, n. 82. La composizione ed il funzionamento  del  comitato  sono

disciplinati dal presente articolo.

3. Il comitato e' composto da cinque membri,  uno  designato  dalle

associazioni   dei   produttori,   importatori   e   rivenditori   di

autoveicoli,  motoveicoli  e  macchine  movimento  terra,  uno  dalle

associazioni dei produttori e importatori degli pneumatici, uno dalle

Associazioni dei demolitori di veicoli, uno designato  dal  Consiglio

nazionale dei consumatori e degli utenti e  uno  designato  dall'ACI,

che ne assume la presidenza.

4. Il comitato e i produttori e gli importatori degli pneumatici  e

le loro forme associate, valutano periodicamente e congiuntamente  le

attivita' di cui al presente  articolo  allo  scopo  di  ottimizzarne

efficacia, efficienza  ed  economicita'  e  per  ricercare  soluzioni

condivise ad eventuali criticita' emergenti.

5. I produttori, gli  importatori  di  pneumatici,  le  loro  forme

associate di gestione e gli altri  soggetti  autorizzati  di  cui  al

comma 1 concordano con i demolitori ed eventuali loro forme associate

di gestione le attivita' di ritiro e recupero degli PFU ed i relativi

costi.

6. Il comitato individua, con le modalita'  di  cui  al  comma  11,

sulla base  della  documentazione  fornita  dai  produttori  e  dagli

importatori  degli   pneumatici,   nonche'   dagli   altri   soggetti

autorizzati, l'entita' del contributo per la copertura dei  costi  di

raccolta  e  gestione  degli  pneumatici  dei  veicoli  a  fine  vita

nell'anno solare successivo e lo comunica, entro  il  31  ottobre  al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  il

quale,  se  necessario,  richiede  integrazioni  e  chiarimenti.   Il

contributo e' riscosso dal rivenditore  del  veicolo  all'atto  della

vendita di ogni veicolo nuovo nel territorio nazionale e versato  nel

fondo costituito presso l'Automobile Club Italia (ACI)  dall'articolo

7, comma 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del

territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82,  di  cui  e'  confermata

l'operativita' e la  vigenza.  La  gestione  del  fondo,  ispirata  a

criteri di efficienza, efficacia ed economicita', e' affidata all'ACI

con la vigilanza del  comitato.  I  rivenditori  hanno  l'obbligo  di

esazione del contributo che deve essere indicato in  modo  chiaro  in

una riga separata nella fattura di vendita.

7. I produttori e gli importatori  di  pneumatici,  le  loro  forme

associate di gestione e gli altri  soggetti  autorizzati  di  cui  al

comma 1 comunicano al comitato, entro  il  30  settembre  di  ciascun

anno, le stime degli oneri relativi alle componenti di costo  per  le

attivita' di gestione, ai fini dell'aggiornamento del contributo  per

l'anno solare successivo, da determinare con la procedura di  cui  al

comma 6. Il comitato provvede a fornire  ai  consumatori,  attraverso

adeguate forme di pubblicita', informazioni sulle componenti di costo

che concorrono alla formazione del contributo e sulle finalita' dello

stesso. Eventuali avanzi derivanti dalla gestione annuale  del  fondo

devono essere utilizzati per la riduzione del  contributo  ambientale

nei due esercizi successivi ovvero per la gestione  degli  PFU  anche

qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di  programma,

protocollo d'intesa  o  accordo  comunque  denominato.  Il  comitato,

avvalendosi degli uffici dell'ACI, entro il 31 maggio di  ogni  anno,

trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e

del mare un resoconto circa l'attivita' svolta nell'anno  precedente,

comprensivo della relazione sulla gestione e del rendiconto economico

relativi all'esercizio precedente  forniti  da  ACI  corredati  dalle

valutazioni del comitato stesso.

8. I corrispettivi di cui al comma 7 sono fatturati al fondo di cui

al comma 6, dai  produttori  e  dagli  importatori  di  pneumatici  o

eventuali  loro  forme  associate,  ovvero   dagli   altri   soggetti

autorizzati e pagati dal fondo.

9. Gli obiettivi di recupero e riciclo  degli  PFU  provenienti  da

veicoli  a  fine   vita   rimangono   all'interno   dei   target   di

responsabilita' della filiera  dei  veicoli  a  fine  vita.  Gli  PFU

provenienti  dalla  demolizione  di   tali   veicoli,   non   vengono

considerati nel computo delle quantita' di cui  all'articolo  3.  Gli

PFU provenienti da veicoli a fine vita sono conteggiati ai  fini  del

calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 2,  del  decreto

legislativo  24  giugno  2003,  n.  209  e  successive  modifiche  ed

integrazioni.

10. I centri di raccolta conferenti gli PFU provenienti dai veicoli

a fine vita al sistema di gestione previsto  dal  presente  articolo,

inseriscono  i  predetti  quantitativi  di   PFU   nel   modello   di

dichiarazione ambientale, cosi' come indicato all'articolo  7,  comma

2-bis, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  209  e  successive

modifiche ed integrazioni.

11. Il contributo deve garantire la copertura dei costi di gestione

degli PFU e dei costi di gestione e di amministrazione del Comitato e

del fondo di cui al comma 6 ed e' commisurato  alla  tipologia  degli

pneumatici  a   cui   si   riferisce.   I   parametri   tecnici   per

l'individuazione delle diverse tipologie di contributo sono quelli di

cui all'Allegato IX.

Capo IV

 

                              Art. 10 
        Disposizioni transitorie, abrogazioni e norme finali 

1. Le forme associate di gestione di cui all'articolo 4 esistenti e

operanti alla data  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,

continuano a operare e presentano, entro 6 mesi dalla medesima  data,

la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4, e il progetto di cui

all'articolo 4, comma  6,  comprovanti  l'avvenuto  adeguamento  alle

disposizioni del presente decreto, ai fini dell'approvazione  di  cui

all'articolo  4,  comma  7.  In  caso  di  mancata  approvazione,  si

applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'articolo  4,

comma 9.

2. I sistemi individuali di gestione esistenti e operanti alla data

dall'entrata in vigore del presente decreto presentano, entro 6  mesi

dalla medesima data, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma  1

e, nel caso di produttori e importatori di cui all'articolo 5,  comma

2, anche il progetto descrittivo di  cui  all'articolo  5,  comma  4,

comprovanti l'avvenuto adeguamento  alle  disposizioni  del  presente

decreto.

3. Nelle more dell'istituzione del registro di cui all'articolo  7,

i produttori, gli  importatori  e  le  relative  forme  associate  di

gestione inviano  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare le comunicazioni e le dichiarazioni di  cui  al

presente decreto a mezzo di posta elettronica certificata  o  lettera

raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Sono abrogati i  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82 e  20  gennaio

2012.

5. Dall'attuazione del presente regolamento non  derivano  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6.  Gli  Allegati  costituiscono  parte  integrante  del   presente

decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Allegati

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