Pneumatici fuori uso: le regole per la gestione nel decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 novembre 2019, n. 182 (in Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2020, n. 93).
Definiti, tra gli altri:
- le disposizioni relative al mercato del ricambio (obblighi per produttori e importatori; forme associate e individuale di gestione; contributo ambientale per la gestione degli Pfu; registro nazionale di produttori e importatori);
- la gestione dei Pfu derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita ;
- il sistema sanzionatorio.
In allegato al decreto, la modulistica per:
- la comunicazione della modalità di gestione;
- la dichiarazione annuale di pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell’anno solare precedente da parte di produttori e importatori;
- la dichiarazione annuale di Pfu gestiti nell’anno solare precedente;
- la comunicazione del contributo,
oltre ad altri documenti quali:
- la suddivisione per categoria e per tipologia degli pneumatici;
- i parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso da veicoli a fine vita.
- i target di raccolta regionale;
- i requisiti tecnici del progetto.
Di seguito il testo integrale del D.M. 19 novembre 2019, n. 182; in fondo alla pagina gli allegati al decreto.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 novembre 2019, n. 182
Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalita'
attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai
sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. (20G00039)
in Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2020, n. 93
Vigente al: 23-4-2020
Capo I
Disposizioni generali
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, ai sensi del quale «con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di
giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalita'
attuative dell'obbligo di cui al comma 1»;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante norme
per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82 «Regolamento per la
gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia
ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 131 dell'8 giugno 2011;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 20 gennaio 2012 recante «Parametri tecnici
relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2012;
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta dell'8 marzo 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 maggio 2018 e
del 7 marzo 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
effettuata con nota prot. 11876 del 17 maggio 2019, ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 228 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente decreto disciplina i
tempi e le modalita' attuative dell'obbligo dei produttori o degli
importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma
associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso
(PFU) pari a quelli degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato
e destinati alla vendita sul territorio nazionale.
2. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si
applicano ai produttori e agli importatori che immettono pneumatici
nel mercato del ricambio, come definito all'articolo 2, comma 1,
lettera e). Le disposizioni di cui al Capo III si applicano agli
pneumatici montati su veicoli ricadenti nel campo di applicazione del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 o dell'articolo 231 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto:
a) gli pneumatici per bicicletta;
b) le camere d'aria, i relativi protettori (flap) e le
guarnizioni in gomma;
c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nonche' le seguenti:
a) pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da
un involucro elastico di gomma, rinforzato da tele, reti metalliche o
altri materiali, destinato a contenere fluidi in pressione ovvero
camere d'aria;
b) pneumatici fuori uso (PFU): gli pneumatici, rimossi dal loro
impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si
disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, e che non sono
fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo;
c) immesso sul mercato: il quantitativo di pneumatici introdotti
sul territorio nazionale a mezzo di produzione o importazione, ai
fini della vendita con qualunque modalita', compresa la comunicazione
a distanza con modalita' anche telematiche;
d) mercato: il mercato, riferito al territorio nazionale,
comprensivo del mercato del ricambio e del mercato di primo
equipaggiamento;
e) mercato del ricambio: mercato in cui vengono commercializzati
pneumatici nuovi, usati o ricostruiti diversi da quelli di cui alla
lettera f), destinati all'installazione sui veicoli;
f) mercato di primo equipaggiamento: mercato in cui vengono
ceduti ai costruttori di veicoli gli pneumatici destinati
all'installazione su veicoli nuovi o montati su veicoli importati;
g) produttore o importatore degli pneumatici: la persona fisica o
giuridica che produce o importa pneumatici, immettendoli sul mercato
ai fini della vendita;
h) produttore o importatore neo operante: il produttore o
importatore degli pneumatici che inizia l'attivita' nell'anno solare
in cui il contributo ambientale viene determinato e applicato per la
prima volta;
i) generatore degli PFU: la persona fisica o giuridica che,
nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale, genera PFU;
l) veicoli: mezzi, sia con motore che senza, che necessitano
degli pneumatici per muoversi o controllare il movimento, anche
operanti sul suolo privato;
m) rappresentante autorizzato: la persona fisica, domiciliata nel
territorio nazionale, o la persona giuridica, stabilita sul
territorio nazionale, alla quale il produttore o l'importatore di
pneumatici, anche neo operante, non avente sede legale in Italia
conferisce mandato con rappresentanza per l'adempimento degli
obblighi di cui all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
Capo II
Disposizioni relative al mercato del ricambio
Art. 3
Obblighi dei produttori e degli importatori
1. I produttori e gli importatori degli pneumatici adempiono
all'obbligo di effettuare la gestione degli PFU, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 183, comma 1, lettera n) e 228,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152, in forma
individuale o in forma associata, utilizzando esclusivamente le
risorse derivanti dal contributo ambientale di cui all'articolo 6. Ai
fini del presente decreto, una quantita' di pneumatici nuovi pari in
peso a cento equivale ad una quantita' di PFU pari in peso a
novantacinque.
2. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 e' in capo al
rappresentante autorizzato, nel caso di produttore o importatore di
pneumatici non avente sede legale in Italia, che risponde in solido
con il primo dell'adempimento del predetto obbligo.
3. Il contributo ambientale di cui all'articolo 6 e' utilizzato
esclusivamente per adempiere al predetto obbligo di gestione ed e'
impiegato nello stesso anno di riscossione, salvo quanto disposto
dagli articoli 4, comma 12, e 5, comma 8.
4. I produttori e gli importatori degli pneumatici sono tenuti a
gestire, nell'anno solare, quantitativi in peso di PFU, di qualsiasi
marca, pari ai quantitativi in peso degli pneumatici, classificati
secondo le categorie di cui all'Allegato I, dai medesimi immessi sul
mercato del ricambio nell'anno solare precedente, dedotta la quota di
pertinenza degli pneumatici usati ceduti all'estero per il riutilizzo
o per la ricostruzione, calcolata sulla base dei dati ISTAT e in
proporzione alle rispettive quote di immissione nel mercato del
ricambio. I produttori e gli importatori degli pneumatici neo
operanti sono tenuti a gestire, nell'anno solare di inizio attivita',
quantitativi in peso di PFU, di qualsiasi marca, pari ai quantitativi
in peso degli pneumatici, classificati secondo le categorie di cui
all'Allegato I, dai medesimi immessi sul mercato del ricambio nel
medesimo anno solare di attivita'.
5. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo di gestione di cui al
comma 4, si calcolano gli PFU raccolti e sottoposti a trattamento
nell'anno solare di riferimento. Nel caso in cui vi siano
quantitativi di PFU raccolti ma non sottoposti a trattamento, anche
se sottoposti a messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una
delle operazioni di trattamento, l'obiettivo di gestione si considera
comunque raggiunto laddove gli stessi siano sottoposti a trattamento
entro il 30 aprile dell'anno successivo.
6. I produttori e gli importatori effettuano la gestione degli PFU
regolarmente e continuativamente per l'intero anno solare. I
produttori e gli importatori sono tenuti a rispondere alle richieste
di raccolta degli PFU pervenute utilizzando l'ordine di chiamata dei
generatori degli PFU, fatta comunque salva la facolta' di organizzare
la gestione degli PFU con modalita' che ne garantiscano l'efficienza,
l'efficacia, l'economicita' e la trasparenza.
7. I produttori e gli importatori possono adempiere ai propri
obblighi sia direttamente che indirettamente, tramite incarichi
conferiti mediante contratti stipulati, in forma scritta, per
determinati e limitati settori di attivita'. Non possono essere in
alcun modo oggetto di delega gli obblighi di informazione,
comunicazione e rendiconto di cui al presente articolo. L'attivita'
degli incaricati e' svolta sotto la direzione e la responsabilita'
dei produttori e degli importatori, che comunicano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta
giorni dal conferimento dell'incarico, le generalita' degli stessi
secondo il modulo di cui all'Allegato II, mediante inserimento nel
registro di cui all'articolo 7. L'incarico non puo' avere durata
inferiore al periodo residuo di gestione degli PFU per l'anno di
riferimento. La revoca dell'incarico e' comunicata al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
contestualmente all'eventuale nomina di un nuovo incaricato.
8. Entro il 31 gennaio di ogni anno e' fatto obbligo a ogni
produttore o importatore, esclusi i neo operanti, di fornire al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
mediante il modulo di cui all'Allegato III, da inserire nel registro
di cui all'articolo 7, tutte le informazioni ivi richieste.
9. Entro il 31 maggio di ogni anno e' fatto obbligo a ogni
produttore o importatore di fornire al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, mediante il modulo di cui
all'Allegato IV, da inserire nel registro di cui all'articolo 7,
tutte le informazioni ivi richieste.
10. I produttori e gli importatori neo operanti, contestualmente
all'inizio dell'attivita', inviano al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare una dichiarazione contenente la
stima dei quantitativi degli pneumatici che verranno immessi sul
mercato del ricambio nel corso del primo anno solare di attivita',
mediante il modulo di cui all'Allegato IV, da inserire nel registro
di cui all'articolo 7.
11. I produttori e gli importatori inviano entro il 31 maggio di
ogni anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare copia del bilancio di esercizio, corredata da una relazione
sul raggiungimento degli obiettivi programmati, nella quale sono
evidenziate, in modo chiaro e separato, le componenti patrimoniali,
economiche e finanziarie relative al contributo ambientale e al suo
impiego per gli scopi specifici cui e' preposto, ovvero, se non
tenuti alla redazione del bilancio, documentazione contabile dalla
quale devono evincersi gli specifici utilizzi del contributo
ambientale nonche' l'eventuale avanzo di gestione conseguito.
12. I produttori e gli importatori provvedono all'utilizzazione di
strumenti informatici di gestione e controllo attraverso i quali sono
resi tracciabili i flussi quantitativi degli PFU dall'origine alla
raccolta fino all'avvenuto recupero.
Art. 4
Forme associate di gestione
1. I produttori e gli importatori di pneumatici che intendono
adempiere in forma associata all'obbligo di cui all'articolo 228,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono
uno o piu' consorzi o societa' consortili (di seguito: forme
associate di gestione), che devono conformarsi ai principi di cui
all'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o vi
aderiscono. In caso di adesione ad una forma associata di gestione
gia' esistente il singolo produttore o importatore deve darne
comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, mediante il modulo di cui all'Allegato II, da
inserire nel registro di cui all'articolo 7.
2. Le forme associate di gestione di cui al comma 1 sono tenute ad
adempiere all'obbligo di gestione degli PFU di cui al comma 1
dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sull'intero territorio nazionale, garantendo il raggiungimento degli
obiettivi di gestione secondo i parametri di cui all'Allegato V.
3. Le forme associate di gestione di cui al comma 1 hanno
personalita' giuridica di diritto privato con scopo mutualistico e
adeguano il proprio statuto ai principi contenuti nel presente
decreto.
4. Alle forme associate di gestione di cui al comma 1 possono
partecipare esclusivamente i produttori e gli importatori di
pneumatici soggetti all'obbligo di cui all'articolo 228, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o i loro rappresentanti
autorizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m).
5. Entro trenta giorni dalla costituzione, il legale rappresentante
della forma associata di gestione di cui al comma 1 ne da'
comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, fornendo al medesimo un elenco dei consorziati
e trasmette contestualmente l'atto costitutivo e lo statuto. Ogni
variazione della compagine sociale e dei relativi quantitativi degli
pneumatici immessi sul mercato del ricambio, deve essere comunicata
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Alla comunicazione di cui al comma 5 e' allegato un progetto
descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema e' organizzato
secondo criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza
ed e' effettivamente in grado di adempiere all'obbligo di assicurare
la gestione su tutto il territorio nazionale, garantendo il
raggiungimento degli obiettivi di raccolta secondo i parametri di cui
all'Allegato V; il progetto deve contenere gli elementi di cui
all'Allegato VI. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ha facolta' di richiedere aggiornamenti sullo
svolgimento delle attivita' indicate nel progetto.
7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare approva, con proprio decreto, il progetto di cui al comma 6,
unitamente all'atto costitutivo e allo statuto inviati ai sensi del
comma 5. L'approvazione del progetto, dell'atto costitutivo e dello
statuto costituisce condizione per lo svolgimento dell'attivita' di
gestione da parte della forma associata di gestione istante, fermo
restando l'obbligo di gestione di cui all'articolo 228 del decreto 3
aprile 2006, n. 152, per i singoli produttori ed importatori di
pneumatici.
8. Ogni variazione dello statuto o dei contenuti del progetto di
cui al comma 6 e' comunicata, entro trenta giorni, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini
dell'approvazione fermo restando che il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare ha facolta' di richiedere
aggiornamenti sullo svolgimento delle attivita' indicate nel
progetto.
9. A seguito della comunicazione di cui al comma 8, ove emerga la
non conformita' delle variazioni effettuate al progetto approvato ed
ai requisiti di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare intima al legale rappresentante
della forma associata di gestione di conformare entro trenta giorni
il sistema di gestione ai predetti requisiti e alle indicazioni dal
medesimo fornite. La mancata ottemperanza all'intimazione di cui al
precedente periodo impedisce la prosecuzione dell'attivita' da parte
della forma associata di gestione, fermo restando l'obbligo di
gestione di cui all'articolo 228 del decreto 3 aprile 2006, n. 152,
per i singoli produttori ed importatori di pneumatici.
10. Le forme associate di gestione provvedono ad ogni attivita' di
gestione degli PFU, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione e di
rendiconto nonche' agli altri adempimenti previsti dall'articolo 3,
commi 8, 9 e 10 mediante inserimento nel registro di cui all'articolo
7. Entro il 31 maggio di ogni anno, mediante il modulo di cui
all'Allegato VII, da inserire nel registro di cui all'articolo 7,
dichiarano le quantita' degli PFU raccolte dai punti di generazione
nell'anno solare precedente, per ciascuna area indicata nell'Allegato
V nonche' la relativa percentuale di realizzazione sull'obiettivo di
raccolta.
11. I produttori e gli importatori aderenti comunicano alle
rispettive forme associate di gestione i dati di cui all'articolo 3,
comma 8, trasferiscono il contributo di cui all'articolo 228, comma
2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza
mensile, ed effettuano l'eventuale conguaglio entro il 31 maggio di
ogni anno. L'avvenuto trasferimento alla forma associata di gestione
di detto contributo costituisce, per il produttore e per
l'importatore degli pneumatici, adempimento degli obblighi di
gestione posti a suo carico ed e' comunicato mediante inserimento nel
registro di cui all'articolo 7, senza dilazione, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare unitamente
alla copia della documentazione relativa ai versamenti effettuati.
12. E' fatto divieto di distribuire ai consorziati avanzi di
gestione derivanti dal contributo ambientale, anche se diversamente
denominati in ragione della forma giuridica collettiva scelta. Gli
avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale sono
utilizzati, nei due esercizi successivi, per la riduzione del
contributo ambientale ovvero per la gestione di PFU, anche qualora
siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma,
protocollo d'intesa o accordo comunque denominato.
13. Le forme associate di gestione si dotano di un sito internet
nel quale devono essere reperibili lo statuto ed i principali dati ed
informazioni oggetto di rendicontazione al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare quali la relazione sul
raggiungimento degli obiettivi programmati di cui all'articolo 3,
comma 11, le attivita' e le finalita' dei progetti di ricerca e
sviluppo e i relativi esiti, nonche' le informazioni relative al
valore del contributo applicato per le diverse tipologie degli
pneumatici immesse sul mercato, all'organigramma con la definizione
di ruoli e responsabilita'. Sono altresi' indicati gli eventuali
sistemi di certificazione ambientale e di qualita' adottati.
Art. 5
Sistemi individuali di gestione
1. I produttori e gli importatori di pneumatici che adempiono o
intendono adempiere all'obbligo di cui all'articolo 228 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in forma individuale, provvedono a
comunicare tale scelta di gestione al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, mediante il modulo di cui
all'Allegato II, da inserire nel registro di cui all'articolo 7.
2. I produttori o gli importatori che immettono sul mercato del
ricambio quantitativi di pneumatici almeno pari a 200 tonnellate
annue sono tenuti ad adempiere all'obbligo di gestione degli PFU di
cui al comma 1 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sull'intero territorio nazionale, garantendo il
raggiungimento degli obiettivi di gestione secondo i parametri di cui
all'Allegato V.
3. I produttori o gli importatori che immettono sul mercato del
ricambio quantitativi di pneumatici inferiori a quelli di cui al
comma 2 dimostrano, con idonea documentazione, che il sistema
individuale di gestione e' organizzato secondo criteri di efficienza,
efficacia, economicita' e trasparenza, nonche' che il sistema
medesimo e' effettivamente e autonomamente funzionante ed e' in grado
di conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte, gli obiettivi
fissati dal presente decreto.
4. I produttori e gli importatori di cui al comma 2 allegano alla
comunicazione di cui al comma 1 un progetto descrittivo idoneo a
dimostrare che il sistema e' organizzato secondo criteri di
efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza e che lo stesso e'
effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale.
Il progetto deve contenere gli elementi di cui all'Allegato VI. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha
facolta' di richiedere aggiornamenti sullo svolgimento delle
attivita' indicate nel progetto.
5. I produttori e gli importatori di cui al comma 2 dichiarano
entro il 31 maggio di ogni anno, mediante il modulo di cui
all'Allegato VII, da inserire nel Registro di cui all'articolo 7, le
quantita' degli PFU raccolte dai punti di generazione nell'anno
solare precedente, per ciascuna area indicata nell'Allegato V,
nonche' la relativa percentuale di realizzazione sull'obiettivo di
raccolta.
6. L'attivita' di gestione in forma individuale puo' essere
iniziata dalla data dell'invio della comunicazione di cui al comma 1.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al presente
articolo, intima di conformare il proprio sistema entro un termine
non inferiore a trenta giorni. La mancata ottemperanza
all'intimazione di cui al precedente periodo impedisce la
prosecuzione dell'attivita' da parte dell'istante, fermo restando
l'obbligo di gestione di cui all'articolo 228 del decreto 3 aprile
2006, n. 152.
7. La mancata ottemperanza alle richieste di cui al comma 6
costituisce violazione dell'obbligo di gestione degli PFU anche ai
sensi del comma 4 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
8. Gli avanzi di gestione, anche se diversamente denominati,
derivanti dal contributo ambientale devono essere utilizzati, nei due
esercizi successivi, per la riduzione del contributo ambientale
ovvero per la gestione di PFU, anche qualora siano stati fatti
oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o
accordo comunque denominato.
Art. 6
Contributo ambientale per la gestione
degli PFU originati dal mercato del ricambio
1. Il contributo ambientale di cui all'articolo 228, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' determinato in misura
tale da assicurare, in modo completo ed esclusivo, la copertura dei
costi della gestione degli PFU di cui all'Allegato VIII, Tabella 3,
al netto di ricavi o corrispettivi, comunque denominati, percepiti
nell'ambito della predetta gestione. Il contributo e' differenziato
per le diverse tipologie degli pneumatici, come individuate
nell'Allegato I.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno i produttori e gli importatori
di pneumatici, nonche' le loro forme associate di gestione,
comunicano, mediante il modulo di cui all'Allegato VIII, da inserire
nel registro di cui all'articolo 7, il contributo ambientale al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
che, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti. In caso di
rideterminazione del contributo ai sensi dell'articolo 228, comma
3-bis, i produttori e gli importatori di pneumatici, o le loro forme
associate, ne danno motivata comunicazione al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare almeno trenta giorni prima
dell'applicazione.
3. I produttori e gli importatori neo operanti effettuano la
comunicazione di cui al comma 2 contestualmente all'inizio
dell'attivita' e applicano il contributo ambientale risultante dalla
comunicazione predetta a partire dal medesimo anno solare di inizio
attivita', utilizzandolo per la gestione degli PFU nel medesimo anno
solare. La presente disposizione si applica anche alle forme
associate di gestione di cui all'articolo 4 costituita da produttori
o importatori neo operanti. In caso di adesione dei produttori o
importatori neo operanti ad una forma associata di gestione gia'
costituita si applicano le disposizioni di cui al comma 2, fermo
restando l'obbligo di applicare il contributo ambientale a partire
dal medesimo anno solare di inizio attivita'.
4. Il contributo rimane invariato in tutte le fasi della
commercializzazione dello pneumatico con l'obbligo, per ciascun
rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura o in
altra documentazione fiscale l'entita' del contributo pagato all'atto
dell'acquisto dello stesso. I produttori e gli importatori, o le loro
forme associate di gestione, provvedono a tutte le iniziative idonee
a portare a conoscenza degli utenti finali, e dei soggetti
potenzialmente coinvolti, nelle fasi di commercializzazione degli
pneumatici, l'ammontare del contributo.
5. Il rivenditore dello pneumatico, in caso di avvenuta
esportazione dello stesso, puo' richiedere, entro e non oltre sei
mesi dall'emissione della fattura, al proprio fornitore dello
pneumatico il rimborso del contributo ambientale gia' corrisposto
relativo al numero ed alla tipologia degli pneumatici di cui sia
comprovata l'avvenuta esportazione, allegando una dichiarazione del
legale rappresentante e gli estremi della relativa fattura e del
documento di trasporto.
Art. 7
Registro nazionale di produttori
e importatori di pneumatici
1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il registro informatico nazionale di
produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di
gestione di PFU ai sensi dell'articolo 3, comma 1, con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che
detta anche le modalita' operative dello stesso.
2. I produttori e gli importatori che esercitano l'attivita' di
gestione ai sensi dell'articolo 5, si iscrivono al registro di cui al
comma 1 mediante la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, da
inserire nel Registro.
3. All'iscrizione delle forme associate di gestione nel registro di
cui al comma 1 provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare a seguito dell'approvazione di cui all'articolo
4, comma 7.
4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i soggetti obbligati di
cui al comma 1 possono richiedere che alcune informazioni fornite non
siano rese pubbliche. In ogni caso, sono resi pubblici i dati di
contatto, atti ad individuare il recapito professionale, nonche' i
dati relativi alla ragione sociale, al codice fiscale, alla partita
IVA, alla forma di gestione prescelta e all'entita' del contributo
individuata per ciascuna tipologia di cui all'Allegato I.
Art. 8
Sanzioni
1. Ai produttori ed agli importatori di pneumatici o alle loro
eventuali forme associate di gestione che, pur provvedendo alla
gestione degli PFU, non raggiungono le quantita' individuate ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, e' applicata una sanzione amministrativa
pecuniaria pari al contributo percepito per i quantitativi degli
pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento.
2. Ai produttori e agli importatori di pneumatici o alle loro
eventuali forme associate di gestione che, pur provvedendo alla
gestione degli PFU, omettono di adempiere ad alcuno degli obblighi di
comunicazione previsti dal presente capo in favore del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' applicata
una sanzione amministrativa pecuniaria pari al quindici per cento del
contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione,
per ognuna delle violazioni accertate.
3. Ai produttori e agli importatori di pneumatici o alle loro forme
associate di gestione che, pur provvedendo alla gestione degli PFU,
adempiono tardivamente agli obblighi di comunicazione di cui
all'articolo 3, e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria,
pari al cinque per cento del contributo percepito per l'anno al quale
si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate.
4. Ai produttori e agli importatori di pneumatici che non
provvedono alla gestione degli PFU, neanche attraverso il
trasferimento del contributo di cui all'articolo 4, comma 11, del
presente decreto ad una struttura associata, e' applicata una
sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo
percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti.
5. In mancanza di determinazione del contributo ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 6, tale determinazione, ai fini
dell'irrogazione delle sanzioni, verra' effettuata, a seguito di
richiesta dell'organo di controllo procedente, dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo si
applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689.
7. Per garantire la finalita' della salvaguardia ambientale, gli
enti pubblici forniscono al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, nonche' agli organi di controllo che ne
fanno richiesta, tutti i dati e gli elementi ritenuti utili dai
richiedenti per verificare le dichiarazioni dei produttori e degli
importatori, anche al fine di attivare le eventuali azioni
correttive.
Capo III
Disposizioni relative al mercato di primo equipaggiamento
Art. 9
PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita
1. I produttori e gli importatori di pneumatici, direttamente od
indirettamente tramite loro forme associate, raccolgono e gestiscono
gli PFU provenienti da veicoli a fine vita, dietro corrispettivo
pagato dal fondo di cui al comma 6 per la copertura dei costi
sostenuti ed anche in alternativa ad altri soggetti autorizzati a
garanzia di una maggior competitivita' economica, gli PFU provenienti
da veicoli a fine vita.
2. Sono confermate la vigenza e l'operativita' del comitato di
gestione degli PFU istituito, presso l'Automobile Club d'Italia
(ACI), dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile
2011, n. 82. La composizione ed il funzionamento del comitato sono
disciplinati dal presente articolo.
3. Il comitato e' composto da cinque membri, uno designato dalle
associazioni dei produttori, importatori e rivenditori di
autoveicoli, motoveicoli e macchine movimento terra, uno dalle
associazioni dei produttori e importatori degli pneumatici, uno dalle
Associazioni dei demolitori di veicoli, uno designato dal Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti e uno designato dall'ACI,
che ne assume la presidenza.
4. Il comitato e i produttori e gli importatori degli pneumatici e
le loro forme associate, valutano periodicamente e congiuntamente le
attivita' di cui al presente articolo allo scopo di ottimizzarne
efficacia, efficienza ed economicita' e per ricercare soluzioni
condivise ad eventuali criticita' emergenti.
5. I produttori, gli importatori di pneumatici, le loro forme
associate di gestione e gli altri soggetti autorizzati di cui al
comma 1 concordano con i demolitori ed eventuali loro forme associate
di gestione le attivita' di ritiro e recupero degli PFU ed i relativi
costi.
6. Il comitato individua, con le modalita' di cui al comma 11,
sulla base della documentazione fornita dai produttori e dagli
importatori degli pneumatici, nonche' dagli altri soggetti
autorizzati, l'entita' del contributo per la copertura dei costi di
raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita
nell'anno solare successivo e lo comunica, entro il 31 ottobre al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il
quale, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti. Il
contributo e' riscosso dal rivenditore del veicolo all'atto della
vendita di ogni veicolo nuovo nel territorio nazionale e versato nel
fondo costituito presso l'Automobile Club Italia (ACI) dall'articolo
7, comma 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, di cui e' confermata
l'operativita' e la vigenza. La gestione del fondo, ispirata a
criteri di efficienza, efficacia ed economicita', e' affidata all'ACI
con la vigilanza del comitato. I rivenditori hanno l'obbligo di
esazione del contributo che deve essere indicato in modo chiaro in
una riga separata nella fattura di vendita.
7. I produttori e gli importatori di pneumatici, le loro forme
associate di gestione e gli altri soggetti autorizzati di cui al
comma 1 comunicano al comitato, entro il 30 settembre di ciascun
anno, le stime degli oneri relativi alle componenti di costo per le
attivita' di gestione, ai fini dell'aggiornamento del contributo per
l'anno solare successivo, da determinare con la procedura di cui al
comma 6. Il comitato provvede a fornire ai consumatori, attraverso
adeguate forme di pubblicita', informazioni sulle componenti di costo
che concorrono alla formazione del contributo e sulle finalita' dello
stesso. Eventuali avanzi derivanti dalla gestione annuale del fondo
devono essere utilizzati per la riduzione del contributo ambientale
nei due esercizi successivi ovvero per la gestione degli PFU anche
qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma,
protocollo d'intesa o accordo comunque denominato. Il comitato,
avvalendosi degli uffici dell'ACI, entro il 31 maggio di ogni anno,
trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare un resoconto circa l'attivita' svolta nell'anno precedente,
comprensivo della relazione sulla gestione e del rendiconto economico
relativi all'esercizio precedente forniti da ACI corredati dalle
valutazioni del comitato stesso.
8. I corrispettivi di cui al comma 7 sono fatturati al fondo di cui
al comma 6, dai produttori e dagli importatori di pneumatici o
eventuali loro forme associate, ovvero dagli altri soggetti
autorizzati e pagati dal fondo.
9. Gli obiettivi di recupero e riciclo degli PFU provenienti da
veicoli a fine vita rimangono all'interno dei target di
responsabilita' della filiera dei veicoli a fine vita. Gli PFU
provenienti dalla demolizione di tali veicoli, non vengono
considerati nel computo delle quantita' di cui all'articolo 3. Gli
PFU provenienti da veicoli a fine vita sono conteggiati ai fini del
calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed
integrazioni.
10. I centri di raccolta conferenti gli PFU provenienti dai veicoli
a fine vita al sistema di gestione previsto dal presente articolo,
inseriscono i predetti quantitativi di PFU nel modello di
dichiarazione ambientale, cosi' come indicato all'articolo 7, comma
2-bis, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive
modifiche ed integrazioni.
11. Il contributo deve garantire la copertura dei costi di gestione
degli PFU e dei costi di gestione e di amministrazione del Comitato e
del fondo di cui al comma 6 ed e' commisurato alla tipologia degli
pneumatici a cui si riferisce. I parametri tecnici per
l'individuazione delle diverse tipologie di contributo sono quelli di
cui all'Allegato IX.
Capo IV
Art. 10
Disposizioni transitorie, abrogazioni e norme finali
1. Le forme associate di gestione di cui all'articolo 4 esistenti e
operanti alla data dall'entrata in vigore del presente decreto,
continuano a operare e presentano, entro 6 mesi dalla medesima data,
la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4, e il progetto di cui
all'articolo 4, comma 6, comprovanti l'avvenuto adeguamento alle
disposizioni del presente decreto, ai fini dell'approvazione di cui
all'articolo 4, comma 7. In caso di mancata approvazione, si
applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'articolo 4,
comma 9.
2. I sistemi individuali di gestione esistenti e operanti alla data
dall'entrata in vigore del presente decreto presentano, entro 6 mesi
dalla medesima data, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1
e, nel caso di produttori e importatori di cui all'articolo 5, comma
2, anche il progetto descrittivo di cui all'articolo 5, comma 4,
comprovanti l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del presente
decreto.
3. Nelle more dell'istituzione del registro di cui all'articolo 7,
i produttori, gli importatori e le relative forme associate di
gestione inviano al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare le comunicazioni e le dichiarazioni di cui al
presente decreto a mezzo di posta elettronica certificata o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Sono abrogati i decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82 e 20 gennaio
2012.
5. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Gli Allegati costituiscono parte integrante del presente
decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.