Pnrr: confermate le modifiche al testo unico ambientale

Pnrr testo unico ambientale
Pubblicata sul S.O. n. 26 alla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021, n. 181 la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108

Pnrr: confermate le modifiche al testo unico ambientale con la conversione del D.L. n. 77/2021 nella legge 29  luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26 alla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021, n. 181).

Per effetto, diventano definitive, con contestuale inserimento di modifiche rispetto al testo del D.L. n. 77/2021, le novità in materia di:

  • promozione dell'economia circolare, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti - con la sostituzione dell' "Elenco europeo dei rifiuti" - e alla riconversione dei siti industriali;
  • valutazione di impatto ambientale (statale e regionale);
  • provvedimento unico ambientale;
  • provvedimento autorizzatorio unico regionale;
  • valutazione ambientale strategica;
  • tutela del paesaggio;
  • gestione delle fonti rinnovabili;
  • efficientamento energetico;
  • contrasto al dissesto idrogeologico.

Parimenti confermate, sempre al netto di modifiche, le misure in materia di transizione digitale e quelle in materia di sicurezza (artt. 49, 55 e 65).

Tra le principali novità, rientrano misure in materia di:

  • opere previste dall'allegato I-bis alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 18-bis);
  • impianti di biogas e di biometano (art. 31-bis);
  • promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas (art. 31-ter)
  • impianti di produzione e pompaggio idroelettrico (art. 31-quater);
  • impianti idroelettrici di piccole dimensioni (art. 32-bis);
  • promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno (art. 35-bis);
  • contrasto del dissesto idrogeologico (art. 36-ter);
  • prevenzione dell'inquinamento del suolo (art. 37-bis).
  • messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi (art. 37-quater).

Di seguito, il testo delle disposizioni sopra elencate, mentre a fine pagina sono disponibili in pdf gli allegati:

  • I relativo a «Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999»;
  • II relativo alle soglia di potenza delle diverse tipologie di fonti rinnovabili;
  • III che riporta il nuovo elenco europeo dei rifiuti.

Sul S.O. n. 31 alla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2021, n. 192 è stato ripubblicato il testo coordinato del D.L. n. 77/2021 con la legge n. 108/2021, completo di note.

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Testo coordinato del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 

Testo del  decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (in Gazzetta  Ufficiale
-  Serie  generale  -  n.  129  del  31  maggio   2021   -   Edizione
straordinaria), coordinato con la  legge  di  conversione  29  luglio
2021, n. 108 (in questo stesso S.O.), recante: «Governance del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza e  prime  misure  di  rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure». (21A04731)

(in S.O. n. 26 alla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021, n. 181)

Vigente al: 30-7-2021

Parte I
Governance per il PNRR

Titolo I
SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PNRR

 

Avvertenza

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,

trascritte nelle note.

    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  legislativi

qui riportati.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

    Nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2021  si  procedera'  alla

ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle

relative note.

                               Art. 1

                  Principi, finalita' e definizioni

  1. Il presente decreto  definisce  il  quadro  normativo  nazionale

finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi

e  degli  obiettivi  stabiliti  dal  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e

Resilienza, di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento

europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per

gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021,

n. 59, nonche' dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima

2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del  Parlamento  europeo  e

del Consiglio dell'11 dicembre 2018.

  2. Ai fini del presente  decreto  e  della  sua  attuazione  assume

preminente valore l'interesse nazionale  alla  sollecita  e  puntuale

realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1,

nel pieno rispetto  degli  standard  e  delle  priorita'  dell'Unione

europea in materia di clima e di ambiente.

  3. Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto,  in  quanto

direttamente attuative  degli  obblighi  assunti  in  esecuzione  del

Regolamento  (UE)  2021/241,  sono  adottate   nell'esercizio   della

competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti  dello  Stato

con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma,  lettera

a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo

comma,  lettera  m)  della  Costituzione,  livelli  essenziali  delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere

garantiti su tutto il territorio nazionale.

  4. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) «Cabina  di  regia»,  l'((organo))  con  poteri  di  indirizzo

politico, impulso  e  coordinamento  generale  sull'attuazione  degli

interventi del PNRR;

    b) «Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia»,  il  fondo

di cui all'articolo 1, ((commi 1037  e  seguenti)),  della  legge  30

dicembre 2020, n. 178;

    c)  «PNC»,  ((il   Piano))   nazionale   per   gli   investimenti

complementari al PNRR, di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  6

maggio 2021, n. 59, finalizzato ad integrare  con  risorse  nazionali

gli interventi del PNRR;

    d) «PNRR», il Piano nazionale di ripresa e resilienza  presentato

alla Commissione europea ai sensi ((degli articoli))  18  e  seguenti

del Regolamento (UE) 2021/241;

    e) «interventi del PNRR», gli investimenti e le riforme  previste

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

    f) «Regolamento (UE) 2021/241», ((il regolamento del)) Parlamento

europeo e del Consiglio  del  12  febbraio  2021  che  istituisce  il

dispositivo per la ripresa e la resilienza;

    g) «Segreteria tecnica», ((la struttura))  costituita  presso  la

Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle  attivita'

della Cabina di regia e del Tavolo permanente;

    h) «Semestre europeo», il processo definito  all'articolo  2  bis

del Regolamento (CE) n. 1466/97;

    i) «Servizio centrale per il PNRR», ((la struttura)) dirigenziale

di livello generale istituita presso  il  Ministero  dell'Economia  e

delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

    l) «amministrazioni centrali titolari di interventi previsti  nel

PNRR», ((i Ministeri e le strutture)) della Presidenza del  Consiglio

dei ministri  responsabili  dell'attuazione  delle  riforme  e  degli

investimenti previsti nel PNRR;

    m) «Sistema  Nazionale  di  e-Procurement»,  il  sistema  di  cui

all'articolo 1, comma 1 del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,

convertito, ((con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;))

    n) «Sogei S.p.A.», la Societa' Generale d'Informatica  S.p.A.  di

cui all' articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.

133, societa' in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

    o) «soggetti attuatori», ((i soggetti pubblici))  o  privati  che

provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;

    p) «Tavolo permanente» il Tavolo permanente per  il  partenariato

economico, sociale e territoriale,  organo  con  funzioni  consultive

nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR;

    q) «Unita' di audit», ((la struttura)) che  svolge  attivita'  di

controllo sull'attuazione del PNRR  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)

2021/241;

    r) «Unita' di missione», l'Unita' di missione di cui all'articolo

1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  struttura  che

svolge funzioni di valutazione e monitoraggio  degli  interventi  del

PNRR;

    s) «PNIEC», ((il Piano nazionale integrato  per  l'energia  e  il

clima)), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

                               Art. 2

                           Cabina di regia

  1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  la

Cabina di regia per il  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,

presieduta dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  alla  quale

partecipano i Ministri e i Sottosegretari di  Stato  alla  Presidenza

del Consiglio dei ministri  competenti  in  ragione  delle  tematiche

affrontate  in  ciascuna  seduta.  ((In  relazione  alle   specifiche

esigenze  connesse  alla  necessita'  di  assicurare  la  continuita'

dell'azione    amministrativa,     garantendo     l'apporto     delle

professionalita' adeguate al raggiungimento degli obiettivi  riferiti

al Piano di cui al presente comma, per il  medesimo  periodo  in  cui

resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque

non  oltre  il  31  dicembre  2026,  e'  sospesa  l'applicazione   di

disposizioni che, con riguardo al personale che  a  qualunque  titolo

presta la propria attivita' lavorativa presso le  amministrazioni  di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,

n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto  il  limite  di

eta' per il collocamento a riposo dei dipendenti  pubblici,  titolari

di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale  per  gli

investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge  6

maggio 2021, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge 

luglio 2021, n. 101, determinano il rientro  del  medesimo  personale

presso l'amministrazione  statale  di  provenienza.  Resta  ferma  la

possibilita' di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello  stesso,

ai sensi della vigente disciplina.

  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2  della  legge  23

agosto 1988,  n.  400,))  la  Cabina  di  regia  esercita  poteri  di

indirizzo, impulso e  coordinamento  generale  sull'attuazione  degli

interventi del PNRR. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  puo'

delegare  a  un  Ministro  o  a  un  Sottosegretario  di  Stato  alla

Presidenza del Consiglio dei ministri lo  svolgimento  di  specifiche

attivita'. La Cabina di regia in particolare:

    a)  elabora  indirizzi  e  linee  guida  per  l'attuazione  degli

interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i  diversi

livelli territoriali;

    b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo  stato  di

attuazione  degli  interventi,  anche  mediante  la  formulazione  di

indirizzi specifici sull'attivita' di monitoraggio e controllo svolta

dal Servizio centrale per il PNRR, di cui all'articolo 6;

    c) esamina, previa istruttoria della Segreteria  tecnica  di  cui

all'articolo 4, le tematiche e gli specifici  profili  di  criticita'

segnalati dai Ministri competenti per materia e, con riferimento alle

questioni di competenza regionale o  locale,  dal  Ministro  per  gli

affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza  delle  regioni  e

delle province autonome;

    d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il  programma  di

governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono  adempimenti

normativi  e  segnala  all'Unita'  per  la  razionalizzazione  e   il

miglioramento della regolazione di  cui  all'articolo  5  l'eventuale

necessita' di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei

tempi di attuazione;

    e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per  il  tramite

del Ministro per i rapporti con il Parlamento,  una  relazione  sullo

stato  di  attuazione  del  PNRR,  recante  le  informazioni  di  cui

all'articolo 1, comma 1045, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,

nonche', anche su  richiesta  delle  Commissioni  parlamentari,  ogni

elemento utile a valutare lo stato di avanzamento  degli  interventi,

il loro impatto e l'efficacia  rispetto  agli  obiettivi  perseguiti,

((con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione

e per l'integrazione socio-economica dei  giovani,  alla  parita'  di

genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

    f) riferisce periodicamente al))  Consiglio  dei  ministri  sullo

stato di avanzamento degli interventi del PNRR;

    g) ((trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per

gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica di cui

all'articolo 4 del presente decreto, la relazione  periodica  di  cui

alla lettera e) del presente comma alla Conferenza unificata  di  cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e  al

Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali

sono  costantemente  aggiornati  dagli  stessi  circa  lo  stato   di

avanzamento degli interventi e le eventuali criticita' attuative;))

    h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di  governo  e

propone, ove ne ricorrano le  condizioni,  l'attivazione  dei  poteri

sostitutivi di cui all'articolo 12;

    i)  assicura  la  cooperazione  con  il  partenariato  economico,

sociale  e  territoriale  mediante  il  Tavolo  permanente   di   cui

all'articolo 3;

    l)   promuove   attivita'   di   informazione   e   comunicazione

((coerenti)) con l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241.

  3. Alle sedute della  Cabina  di  regia  partecipano  i  Presidenti

((delle Regioni)) e delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano

quando sono esaminate questioni di competenza di una singola  regione

o provincia autonoma, ((ovvero il Presidente della  Conferenza  delle

regioni e delle province autonome, quando  sono  esaminate  questioni

che riguardano piu' regioni o province autonome, ovvero il Presidente

dell'Associazione nazionale  dei  comuni  italiani  e  il  Presidente

dell'Unione delle province d'Italia quando sono  esaminate  questioni

di interesse locale;)) in tali casi alla seduta partecipa  sempre  il

Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,   che   puo'

presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle

sedute della Cabina di regia  possono  essere  inoltre  invitati,  in

dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti  dei  soggetti

attuatori e dei rispettivi organismi  associativi  e  i  referenti  o

rappresentanti    del    ((partenariato    economico,    sociale    e

territoriale.))

  4. Il Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui

all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021 n. 22, convertito  con

modificazioni dalla legge  22  aprile  2021,  n.  55  e  il  Comitato

interministeriale per la transizione ecologica  di  cui  all'articolo

57-bis del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  svolgono,

sull'attuazione  degli  interventi  del  PNRR,   nelle   materie   di

rispettiva  competenza,  le  funzioni   di   indirizzo,   impulso   e

coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la

facolta' di partecipare attraverso un  delegato.  Le  amministrazioni

centrali titolari di interventi previsti nel PNRR possono  sottoporre

alla Cabina di regia l'esame delle questioni che  non  hanno  trovato

soluzione all'interno del Comitato interministeriale.

  5. Negli ambiti in cui le  funzioni  statali  di  programmazione  e

attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale

complementare al PNRR richiedano  il  coordinamento  con  l'esercizio

delle competenze costituzionalmente  attribuite  alle  regioni,  alle

province autonome di Trento e di Bolzano e agli  enti  locali,  e  al

fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi  della  Cabina

di regia di cui al comma 2, del ((Comitato interministeriale  per  la

transizione  ecologica  di  cui  all'articolo))  57-bis  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e  del  Comitato  interministeriale

((per la transizione digitale)) di cui all'articolo 8, comma  2,  del

decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  ((e  con  la  programmazione  dei

fondi strutturali e di investimento europei per gli anni 2021-2027,))

il Ministro per gli affari regionali e le  autonomie  partecipa  alle

sedute della Cabina di regia e dei Comitati predetti e, su impulso di

questi,  promuove  le  conseguenti  iniziative  anche  in   sede   di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  nonche'   di   Conferenza

unificata. Nei casi di cui al primo  periodo,  quando  si  tratta  di

materie nelle quali le regioni e le  province  autonome  vantano  uno

specifico  interesse,  ai  predetti  Comitati  partecipa   anche   il

Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

  6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto legislativo  3  aprile

2006,  n.  152  le  parole  «composto  da  un  rappresentante   della

Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri»  sono   sostituite   dalle

seguenti:  «composto  da  due  rappresentanti  della  Presidenza  del

Consiglio dei ministri, di cui uno  nominato  dal  Ministro  per  gli

affari regionali e le autonomie,».

  6-((bis. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  puo'  deferire

singole questioni al Consiglio dei  ministri  perche'  stabilisca  le

direttive alle quali la Cabina di regia deve  attenersi,  nell'ambito

delle  norme  vigenti.  Le  amministrazioni  di  cui   al   comma   1

dell'articolo  8  assicurano  che,  in  sede  di  definizione   delle

procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il  40  per

cento delle risorse  allocabili  territorialmente,  anche  attraverso

bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza,  sia

destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche

allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR. Il Dipartimento  per

le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri,

attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio  attivato  dal

Servizio centrale per il PNRR di  cui  all'articolo  6,  verifica  il

rispetto del predetto obiettivo  e,  ove  necessario,  sottopone  gli

eventuali casi di scostamento alla Cabina di  regia,  che  adotta  le

occorrenti   misure   correttive   e   propone    eventuali    misure

compensative.))

                               Art. 3

Tavolo  permanente  per  il   partenariato   economico,   sociale   e

                            territoriale

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  ((entro

sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto,)) e' istituito il Tavolo permanente

per il partenariato economico, sociale e  territoriale,  composto  da

rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle

Province autonome di Trento e di Bolzano, degli  Enti  locali  e  dei

rispettivi organismi associativi ((nonche' di Roma capitale)),  delle

categorie produttive e sociali, del sistema dell'universita' e  della

ricerca e della societa' civile ((nonche' delle organizzazioni  della

cittadinanza attiva. I componenti)) sono individuati sulla base della

maggiore rappresentativita', della comprovata esperienza e competenza

e di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il decreto di

cui al primo periodo. Ai componenti non spettano compensi, gettoni di

presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  2. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie  e

per  le  questioni  connesse  all'attuazione  del  PNRR.  Il   Tavolo

permanente puo' segnalare collaborativamente alla Cabina di regia  di

cui all'articolo 2  e  al  Servizio  centrale  per  il  PNRR  di  cui

all'articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per  la  realizzazione

del PNRR anche al fine di  favorire  il  superamento  di  circostanze

ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.

                               Art. 4

Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  ai  sensi

dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.

303 e' costituita una struttura con funzioni  di  segreteria  tecnica

per il supporto alle attivita' della Cabina di  regia  e  del  Tavolo

permanente, la cui  durata  temporanea  e'  superiore  a  quella  del

Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR

e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria tecnica opera

in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento  amministrativo,

il Dipartimento  per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della

politica economica e l'Ufficio per il programma di governo.

  2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo:

    a)  supporta  la  Cabina  di  regia  e   il   Tavolo   permanente

nell'esercizio delle rispettive funzioni;

    b) elabora periodici rapporti informativi alla  Cabina  di  regia

sulla   base   dell'analisi   e   degli   esiti   del    monitoraggio

sull'attuazione del PNRR comunicati  dal  Ministero  dell'economia  e

delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

    c) individua e segnala al Presidente del Consiglio  dei  ministri

le  azioni  utili  al  superamento  delle  criticita'  segnalate  dai

Ministri competenti per materia;

    d)  acquisisce  dal  Servizio  centrale  per  il  PNRR  ((di  cui

all'articolo 6)) le informazioni e i dati di attuazione  del  PNRR  a

livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto

((dei tempi programmati)) ed a eventuali  criticita'  rilevate  nella

fase di attuazione degli interventi;

    e) ove ne  ricorrano  le  condizioni  all'esito  dell'istruttoria

svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri  i  casi  da

valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri  sostitutivi  di

cui all'articolo 12;

    f) istruisce i procedimenti relativi  all'adozione  di  decisioni

finalizzate al superamento del dissenso  di  cui  all'articolo  13  e

all'articolo 44.

  3. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la

spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per  ciascuno

degli anni dal 2022  al  2026,  aggiuntivi  rispetto  agli  eventuali

ulteriori stanziamenti che verranno definiti a  valere  sul  bilancio

autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi

dell'art. 7, comma 4, del ((decreto legislativo 30 luglio)) 1999,  n.

303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

                            ((Art. 4 bis

Misure per  il  supporto  tecnico  all'Osservatorio  nazionale  sulla

   condizione delle persone con disabilita' in attuazione del PNRR

  1.  Al  fine  di  assicurare  un  adeguato  supporto  tecnico  allo

svolgimento dei  compiti  istituzionali  dell'Osservatorio  nazionale

sulla condizione delle persone con disabilita', di cui all'articolo 3

della legge 3  marzo  2009,  n.  18,  con  specifico  riferimento  al

monitoraggio delle riforme in  attuazione  del  PNRR,  la  Segreteria

tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri

25 ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell'articolo 1,  comma

367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, costituisce  struttura  ai

sensi dell'articolo 7, comma 4, del  decreto  legislativo  30  luglio

1999, n. 303, con durata temporanea superiore a  quella  del  Governo

che la istituisce, ed e' prorogata fino al completamento del  PNRR  e

comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  contingente  di  esperti

della Segreteria tecnica di cui al medesimo comma  1  e'  formato  da

personale non dirigenziale,  in  possesso  di  specifica  e  adeguata

competenza nell'ambito delle politiche in favore  delle  persone  con

disabilita',  in  numero  non  superiore  a  quindici.  Il   suddetto

contingente e' composto da personale di ruolo  della  Presidenza  del

Consiglio dei ministri ovvero da personale, collocato fuori  ruolo  o

in posizione di comando o altra  analoga  condizione  prevista  dagli

ordinamenti di appartenenza, proveniente da Ministeri, organi, enti o

istituzioni,  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  2,   del   decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e  dell'articolo  17,  comma  14,

della legge 15 maggio 1997, n.  127.  Il  trattamento  economico  del

personale  di  cui  al  presente  comma  e'  corrisposto  secondo  le

modalita'  previste  dall'articolo  9,  comma  5-ter,   del   decreto

legislativo n. 303 del 1999.  Il  contingente  puo'  essere  composto

altresi' da personale di societa' pubbliche partecipate dal Ministero

dell'economia e delle finanze, in base a rapporto  regolato  mediante

convenzioni  stipulate  previo  parere   favorevole   del   Ministero

dell'economia e delle finanze, ovvero da personale  non  appartenente

alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  del

decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico  e'

stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

  3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nei

limiti complessivi  dello  stanziamento  di  cui  al  comma  5,  sono

definite la modalita' di formazione del contingente di cui al comma 2

e di chiamata del personale nonche'  le  specifiche  professionalita'

richieste.

  4. Gli incarichi conferiti ad esperti  con  provvedimento  adottato

prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  del

presente decreto sono confermati fino al 31 dicembre 2026.

  5. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la

spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, aggiuntivi

rispetto allo stanziamento di cui all'articolo 1,  comma  368,  della

legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di 900.000 euro per ciascuno  degli

anni 2024, 2025 e  2026,  cui  si  provvede  a  valere  sul  bilancio

autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.))

 

                               Art. 5

Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento della  regolazione

                  e Ufficio per la semplificazione

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita  un

a struttura di missione denominata Unita' per la razionalizzazione  e

il miglioramento della regolazione.

  2. L'Unita', costituita nell'ambito del Dipartimento per gli affari

giuridici e legislativi, ha durata temporanea superiore a quella  del

Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR

e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. All'Unita' e' assegnato  un

contingente di personale, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

L'Unita' opera in raccordo con il  gruppo  di  lavoro  sull'((analisi

dell'impatto della regolamentazione)) (AIR) del ((Nucleo  istituito))

presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ((ministri  ai   sensi))

dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

  3. L'Unita' svolge i seguenti compiti:

    a) individua,  sulla  base  delle  segnalazioni  trasmesse  dalla

Cabina di regia di cui all'articolo 2,  gli  ostacoli  all'attuazione

corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel

PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure

attuative e propone rimedi;

    b) coordina, anche  sulla  base  delle  ((verifiche  dell'impatto

della regolamentazione))  di  cui  all'articolo  14  della  legge  28

novembre 2005, n. 246, curate dalle  amministrazioni,  l'elaborazione

di proposte per superare le  disfunzioni  derivanti  dalla  normativa

vigente e dalle relative misure attuative, ((al fine  di  garantire))

maggiore coerenza ed efficacia della normazione;

    c) cura l'elaborazione di un programma di azioni  prioritarie  ai

fini della razionalizzazione e revisione normativa;

    d) promuove e potenzia iniziative di  sperimentazione  normativa,

anche  tramite  relazioni  istituzionali   con   analoghe   strutture

istituite in Paesi stranieri, europei ed  extraeuropei,  e  tiene  in

adeguata considerazione le migliori pratiche di  razionalizzazione  e

sperimentazione normativa a livello internazionale;

    e) riceve e considera ipotesi e proposte di  razionalizzazione  e

sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.

  4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la

spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per  ciascuno

degli anni dal 2022  al  2026,  aggiuntivi  rispetto  agli  eventuali

ulteriori stanziamenti che verranno definiti a  valere  sul  bilancio

autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  ai  sensi

dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

  5. L'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione

pubblica opera in raccordo con l'Unita' di cui all'articolo 1,  comma

22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nello  svolgimento

dei seguenti compiti:

    a) promozione e coordinamento delle  attivita'  di  rafforzamento

della  capacita'  amministrativa  nella  gestione   delle   procedure

complesse rilevanti ai fini del PNRR anche attraverso le  task  force

di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste  dal

PNRR;

    b) promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione

e reingegnerizzazione delle procedure  e  della  predisposizione  del

catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti  nel

PNRR;

    c) misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri  a  carico  di

cittadini e imprese;

    d)  promozione   di   interventi   normativi,   organizzativi   e

tecnologici di semplificazione anche attraverso  una  Agenda  per  la

semplificazione condivisa con le regioni,  le  Province  autonome  di

Trento e Bolzano e gli enti locali;

    e) pianificazione e verifica su base annuale degli interventi  di

semplificazione.

                               Art. 6

               Monitoraggio e rendicontazione del PNRR

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e'  istituito  un  ufficio

centrale  di  livello  dirigenziale  generale,  denominato   Servizio

centrale  per  il  PNRR,  con  compiti  di  coordinamento  operativo,

monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR,  che  rappresenta

il punto di contatto nazionale per l'attuazione  del  PNRR  ai  sensi

dell'articolo 22 del  Regolamento  (UE)  2021/241,  conformandosi  ai

relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicita'. Il

Servizio centrale per il PNRR e' inoltre responsabile della  gestione

del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e  dei  connessi

flussi finanziari, nonche' della gestione del sistema di monitoraggio

sull'attuazione  delle  riforme  e  degli  investimenti   del   PNRR,

assicurando  il  necessario  supporto  tecnico  alle  amministrazioni

centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo

8. Il Servizio centrale per il PNRR si  articola  in  sei  uffici  di

livello dirigenziale non  generale  e,  per  l'esercizio  dei  propri

compiti, puo' avvalersi del supporto di  Societa'  partecipate  dallo

Stato, come previsto all'articolo 9.

  2. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il  Servizio

centrale per il PNRR si raccorda con l'Unita' di missione e  con  gli

Ispettorati competenti della Ragioneria generale dello Stato.  Questi

ultimi concorrono  al  presidio  dei  processi  amministrativi  e  al

monitoraggio anche finanziario degli  interventi  del  PNRR  per  gli

aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso  il

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  cinque  posizioni

di funzione dirigenziale  di  livello  non  generale  di  consulenza,

studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo

e' autorizzata la spesa di euro 930.000 per l'anno  2021  e  di  euro

1.859.000 annui a decorrere dall'anno  2022.  Ai  relativi  oneri  si

provvede ai sensi dell'articolo 16.

                            ((Art. 6 bis

              Piano nazionale dei dragaggi sostenibili

  1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilita'  marittima

e della  resilienza  delle  infrastrutture  portuali  ai  cambiamenti

climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, tenendo

conto delle disposizioni del decreto adottato ai sensi  dell'articolo

114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  entro

sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, con  decreto  del  Ministero  delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero  per  la

transizione ecologica, di concerto con il  Ministero  della  cultura,

previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' approvato il Piano

nazionale  dei  dragaggi  sostenibili,   anche   sulla   base   della

programmazione delle autorita' di sistema portuale  e  delle  regioni

con particolare riferimento ai programmi  finanziati  dal  PNC  e  di

ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle autorita'  di

sistema portuale. Ai fini della tutela dell'ambiente marino, il Piano

e' attuato tenendo conto delle  disposizioni  dell'articolo  109  del

decreto legislativo n. 152 del 2006.

  2. Le attivita' di  dragaggio  nelle  infrastrutture  portuali  del

territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di

pubblica utilita' e indifferibili  e  urgenti  e  costituiscono,  ove

occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano  regolatore

del sistema portuale.

  3. L'autorizzazione alle attivita' di  dragaggio  e'  rilasciata  a

seguito di un procedimento  unico,  al  quale  partecipano  tutte  le

amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto  dei  principi  di

semplificazione e con le modalita' stabilite  dalla  legge  7  agosto

1990,  n.  241.   Il   rilascio   dell'autorizzazione   avviene   con

provvedimento  conclusivo  della  conferenza  di   servizi   di   cui

all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da  convocare

da parte dell'autorita' competente individuata ai sensi  del  decreto

di cui al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3  aprile

2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori,  in

conformita'  al  progetto  approvato.  Il  termine  massimo  per   la

conclusione del  procedimento  unico  non  puo'  essere  superiore  a

novanta  giorni.  Resta  ferma  la  disciplina  del  procedimento  di

valutazione   di   impatto   ambientale,   laddove   richiesta.    Le

amministrazioni  interessate  nell'ambito  del   nuovo   procedimento

autorizzativo  svolgono  le  proprie   attivita'   con   le   risorse

finanziarie,  umane  e   strumentali   disponibili   a   legislazione

vigente.))

 

                               Art. 7

           Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza

  1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  -

Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con  l'Unione  europea

(IGRUE) e' istituito un ufficio dirigenziale di livello non  generale

avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo

2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio di

cui al primo periodo opera in posizione  di  indipendenza  funzionale

rispetto alle strutture  coinvolte  nella  gestione  del  PNRR  e  si

avvale, nello svolgimento delle  funzioni  di  controllo  relative  a

linee di intervento realizzate a livello  territoriale,  dell'ausilio

delle Ragionerie territoriali dello Stato.

  2. L'Unita' di missione di cui all'articolo 1,  comma  1050,  della

legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione  con

le amministrazioni di cui  all'articolo  8,  alla  predisposizione  e

attuazione del programma di valutazione in itinere  ed  ex  post  del

PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del  Regolamento

(UE) 2021/241, nonche' la coerenza ((dei relativi obiettivi finali  e

intermedi.))  Concorre  inoltre  alla  verifica  della   qualita'   e

completezza dei dati di monitoraggio  rilevati  dal  sistema  di  cui

all'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020,  n.  178  e

svolge attivita'  di  supporto  ai  fini  della  predisposizione  dei

rapporti e delle relazioni di attuazione  e  avanzamento  del  Piano.

((Al fine di avviare tempestivamente  le  procedure  di  monitoraggio

degli interventi del PNRR nonche' di  esercitare  la  gestione  e  il

coordinamento  dello  stesso,  il  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze, per l'anno 2021, e' autorizzato ad assumere con contratto di

lavoro subordinato a tempo indeterminato, in  aggiunta  alle  vigenti

facolta' assunzionali, nei limiti della vigente  dotazione  organica,

un   contingente   di   personale   non    dirigenziale    di    alta

professionalita', da destinare ai Dipartimenti  del  tesoro  e  delle

finanze del medesimo Ministero,  pari  a  50  unita',  da  inquadrare

nell'Area  III,  posizione  economica  F3,  del   comparto   Funzioni

centrali. Il reclutamento del suddetto contingente  di  personale  e'

effettuato senza il previo svolgimento delle  previste  procedure  di

mobilita'  e  mediante  scorrimento  delle  vigenti  graduatorie   di

concorsi pubblici.

  2-bis.  All'ultimo  periodo  del  comma  3  dell'articolo   3   del

regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3

luglio 2003, n.  227,  le  parole:  «e  per  i  Sottosegretari»  sono

soppresse.))

  3. L'Unita' di missione si articola in due uffici  dirigenziali  di

livello  non  generale.  Essa  provvede  altresi'  a  supportare   le

attivita' di valutazione  delle  politiche  di  spesa  settoriali  di

competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a

valorizzare il patrimonio informativo relativo alle  riforme  e  agli

investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di  iniziative  di

trasparenza  e  partecipazione  indirizzate  alle  istituzioni  e  ai

cittadini. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1050,  della  Legge

30 dicembre  2020,  n.  178,  le  parole  ((«,  di  durata  triennale

rinnovabile una  sola  volta.  Al  fine  di  assicurare  l'invarianza

finanziaria,  e'  reso  indisponibile  nell'ambito  della   dotazione

organica del Ministero dell'economia e delle  finanze  un  numero  di

posti di funzione dirigenziale di livello  non  generale  equivalente

sul piano finanziario»)) sono soppresse.

  4. Per le finalita' dell'articolo 6 e  del  presente  articolo,  il

Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della

Ragioneria generale dello Stato  e'  autorizzato  a  conferire  n.  7

incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo

19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche  in

deroga ai  limiti  ivi  previsti,  e  a  bandire  apposite  procedure

concorsuali pubbliche e ad assumere,  in  deroga  ai  vigenti  limiti

assunzionali, ((o a ricorrere alle deroghe previste dall'articolo  1,

comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per))  le  restanti

unita' di livello dirigenziale non generale. ((Per  le  finalita'  di

cui  al  presente  articolo,  presso  il  citato  Dipartimento  della

Ragioneria  generale  dello  Stato  e'  istituita  una  posizione  di

funzione dirigenziale di livello generale  di  consulenza,  studio  e

ricerca; per le medesime finalita' il Ministero dell'economia e delle

finanze puo' avvalersi del supporto della societa' Studiare  Sviluppo

srl,  anche  per  la  selezione  delle  occorrenti   professionalita'

specialistiche.))

  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge

di  conversione  del  presente  decreto,  con  le  modalita'  di  cui

all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,

n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo  6

e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non

generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more  del

perfezionamento  del  regolamento  di  organizzazione  del   predetto

Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione,

da adottarsi entro il  31  gennaio  2022  con  le  modalita'  di  cui

all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021,  n.  22,  convertito

con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di  prima

applicazione, gli incarichi dirigenziali  di  cui  all'articolo  6  e

quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel

caso in  cui  le  procedure  di  nomina  siano  state  avviate  prima

dell'adozione del predetto regolamento di  organizzazione,  ma  siano

comunque conformi ai compiti e  all'organizzazione  del  Ministero  e

coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo  6  e  del

presente articolo.

  6. Sogei S.p.A. assicura  il  supporto  di  competenze  tecniche  e

funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione

del PNRR. Per tale attivita'  puo'  avvalersi  di  Studiare  Sviluppo

s.r.l., secondo  le  modalita'  che  saranno  definite  in  specifica

Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attivita' di

supporto.  ((Alla  societa'  Sogei  S.p.A.))  non  si  applicano   le

disposizioni  relative  ai  vincoli  in  materia  di   contratti   di

collaborazione coordinata e continuativa  e  la  stessa  determina  i

processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri  di

massima celerita' ed efficacia, prediligendo modalita'  di  selezione

basate su requisiti curriculari e  su  colloqui  di  natura  tecnica,

anche in deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  19  del  decreto

legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al  presente  comma  si  provvede

nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e  senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione  di  cui

all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo

in particolare valutazioni di economicita', efficienza  ed  efficacia

circa  l'acquisizione   e   l'impiego   delle   risorse   finanziarie

provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale  controllo  si  informa  a

criteri di cooperazione e di coordinamento con  la  Corte  dei  conti

europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo  3  del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ((La Corte dei  conti

riferisce,  almeno  semestralmente,  al  Parlamento  sullo  stato  di

attuazione del PNRR, in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  3,

comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.))

  8. Ai fini del rafforzamento delle attivita'  di  controllo,  anche

finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione,  delle

frodi, nonche' ad evitare i conflitti di interesse ed il  rischio  di

doppio finanziamento pubblico degli interventi, ((ferme  restando  le

competenze in materia dell'Autorita' nazionale  anticorruzione,))  le

amministrazioni centrali titolari di  interventi  previsti  dal  PNRR

possono stipulare specifici protocolli d'intesa  con  la  Guardia  di

Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  ((9.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente

articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021  e

di euro 3.428.127 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri

si provvede, quanto a euro 218.000 per l'anno 2021 e a  euro  436.000

annui a decorrere dall'anno  2022,  ai  sensi  dell'articolo  16  del

presente decreto, quanto a euro 198.346 per  l'anno  2021  e  a  euro

476.027 annui a decorrere  dall'anno  2022,  mediante  corrispondente

riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,

n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a  euro  2.516.100

annui a decorrere dall'anno 2022, mediante  corrispondente  riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai

fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma

«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al medesimo Ministero.))

 

                               Art. 8

                 Coordinamento della fase attuativa

  1.  Ciascuna  amministrazione  centrale  titolare   di   interventi

previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative  attivita'

di  gestione,  nonche'  al  loro  monitoraggio,   rendicontazione   e

controllo.  A  tal  fine,   nell'ambito   della   propria   autonomia

organizzativa, individua,  tra  quelle  esistenti,  la  struttura  di

livello dirigenziale generale di riferimento  ovvero  istituisce  una

apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale fino  al

completamento del PNRR, ((e comunque non oltre il)) 31 dicembre 2026,

articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali  di  livello

non generale, adottando, entro 30 giorni dalla  data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto,  il  relativo

provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro  di

riferimento, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze.

  2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di  contatto

con il  Servizio  centrale  per  il  PNRR  per  l'espletamento  degli

adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare,

per la presentazione alla  Commissione  europea  delle  richieste  di

pagamento  ai  sensi  dell'articolo  24,  paragrafo  2  del  medesimo

regolamento. La stessa provvede a trasmettere  al  predetto  Servizio

centrale per il PNRR i dati finanziari e di  realizzazione  fisica  e

procedurale degli investimenti e delle riforme, nonche' l'avanzamento

((dell'attuazione  dei  relativi  obiettivi  intermedi  e   finali)),

attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui

all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

  3. La medesima struttura vigila affinche' siano adottati criteri di

selezione delle azioni coerenti con le regole  e  gli  obiettivi  del

PNRR ed  emana  linee  guida  per  assicurare  la  correttezza  delle

procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarita' della spesa

ed il conseguimento ((degli obiettivi intermedi e finali)) e di  ogni

altro  adempimento  previsto  dalla  normativa  europea  e  nazionale

applicabile  al  PNRR.  Essa  svolge  attivita'  di  supporto   nella

definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione  di  programmi  e

progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e

internazionali,  nonche'  attivita'  di  supporto  all'attuazione  di

politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze

di programmazione e attuazione del PNRR.

  4. La struttura di cui al comma 1 vigila  sulla  regolarita'  delle

procedure e delle spese e adotta tutte  le  iniziative  necessarie  a

prevenire, correggere e sanzionare le irregolarita'  e  gli  indebiti

utilizzi delle risorse. Adotta le iniziative necessarie  a  prevenire

le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il  rischio  di  doppio

finanziamento  pubblico  degli   interventi,   anche   attraverso   i

protocolli d'intesa di cui al  comma  13  dell'articolo  7.  Essa  e'

inoltre  responsabile  dell'avvio  delle  procedure  di  recupero   e

restituzione delle risorse indebitamente utilizzate,  ovvero  oggetto

di frode o doppio finanziamento pubblico.

  5. Al fine  di  salvaguardare  il  raggiungimento,  anche  in  sede

prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali  del

PNRR, i bandi, gli avvisi e  gli  altri  strumenti  previsti  per  la

selezione  dei  singoli  progetti  e  l'assegnazione  delle   risorse

prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in  caso  di

mancato  raggiungimento,  nei  tempi   assegnati,   degli   obiettivi

previsti, e di riassegnazione  delle  somme,  fino  alla  concorrenza

delle risorse  economiche  previste  per  i  singoli  bandi,  per  lo

scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione

delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente  con  i

vincoli assunti con l'Unione europea.

  ((5-bis. Nell'ambito di un protocollo  d'intesa  nazionale  tra  il

Governo  e  le   parti   sociali   piu'   rappresentative,   ciascuna

amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR  prevede  lo

svolgimento di periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati

e continui sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e

sociali sulle filiere produttive e industriali  nonche'  sull'impatto

diretto e indiretto anche nei singoli  ambiti  territoriali  e  sulle

riforme settoriali e assicura un confronto preventivo sulle  ricadute

dirette  o  indirette  sul  lavoro  dei  suddetti  progetti.  Per  la

partecipazione ai tavoli di settore e territoriali di  cui  al  primo

periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese

o altri emolumenti comunque denominati.))

  6. Per ((l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis))  e'  autorizzata  la

spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021  e  di  euro  17.577.000  per

ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri  si  provvede

ai sensi dell'articolo 16.

  ((6-bis. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  con  particolare

riguardo  a  quelle  strettamente  connesse  al  coordinamento  delle

attivita' di gestione nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e

controllo, e allo scopo di consentire  di  acquisire  rapidamente  le

risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento  e  il

monitoraggio sulle relative misure di incentivazione  e  sostegno  al

settore del turismo,  il  Ministero  del  turismo  puo'  svolgere  le

procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1° marzo

2021, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  aprile

2021, n. 55, mediante il ricorso alle modalita' semplificate  di  cui

all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.))

  ((6-ter. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  6-bis  e  per

garantire il conseguimento degli  obiettivi  e  degli  interventi  di

competenza  del  Ministero  del  turismo  previsti  nel   PNRR,   con

particolare riguardo a quelle strettamente connesse al  coordinamento

delle  attivita'  di   gestione   nonche'   al   loro   monitoraggio,

rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace  realizzazione

delle misure di sostegno e incentivazione del  settore  del  turismo,

l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' autorizzata, in aggiunta alla

dotazione organica prevista dalla legislazione  vigente  e  a  valere

sulle risorse finanziarie iscritte nel  bilancio  di  previsione  per

l'anno 2021, ad  assumere,  entro  l'anno  2021,  facendo  ricorso  a

procedure  concorsuali  da  effettuare  nel  rispetto  dei   principi

generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di

cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino

a 120 unita' di personale non  dirigenziale  con  contratto  a  tempo

determinato della durata massima di  ventiquattro  mesi,  di  cui  70

appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti  al  livello  terzo

del contratto collettivo nazionale del lavoro per  i  dipendenti  del

settore turismo - aziende alberghiere. L'individuazione delle  unita'

di personale e le modalita' dell'avvalimento sono disciplinate da  un

apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il  Ministero  del

turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo,  da  stipulare  entro

trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto. A tale fine, all'articolo 7,  comma

8,  quarto  periodo,  del  decreto-legge    marzo  2021,   n.   22,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  le

parole: «Nelle more dell'adozione del regolamento  di  organizzazione

del Ministero del turismo, lo stesso» sono sostituite dalle seguenti:

«Il Ministero del turismo». All'onere derivante dalle  assunzioni  di

cui al presente comma, pari a  3.041.667  euro  per  l'anno  2021,  a

7.300.000 euro per l'anno 2022 e a 4.258.333 euro per l'anno 2023, si

provvede mediante utilizzo delle  risorse  disponibili  nel  bilancio

dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.))

  ((6-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini

di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del

comma 6-ter del presente articolo, pari a 1.566.459 euro  per  l'anno

2021, a 3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per  l'anno

2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per  la

compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione

vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di

cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.

154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.

189.))

                            ((Art. 8 bis

       Disposizioni per l'attuazione del programma di Governo

  1. Per garantire una piu'  efficace  attuazione  del  programma  di

Governo  e  anche  al  fine  della  trasmissione  alle  Camere  delle

relazioni periodiche sullo  stato  di  attuazione  dei  provvedimenti

attuativi di secondo livello previsti  in  disposizioni  legislative,

nonche' dell'aggiornamento costante del motore di  ricerca  del  sito

internet istituzionale della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,

e' rafforzata la  Rete  governativa  permanente  dell'attuazione  del

programma di Governo, coordinata dalla Presidenza del  Consiglio  dei

ministri - Ufficio per il  programma  di  Governo  e  costituita  dai

Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di Governo istituiti

da  ciascun   Ministero   all'interno   degli   uffici   di   diretta

collaborazione con il compito specifico di provvedere  alla  costante

attuazione  dei  citati  provvedimenti  attuativi   e   al   recupero

dell'arretrato di quelli non adottati. Dall'attuazione  del  presente

comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della

finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti  provvedono

ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.))

 

                               Art. 9

                Attuazione degli interventi del PNRR

  1. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal  PNRR

provvedono le  Amministrazioni  centrali,  le  Regioni,  le  Province

autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla  base  delle

specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarita'

degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie  strutture,

ovvero avvalendosi di  soggetti  attuatori  esterni  individuati  nel

PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa  nazionale  ed

europea vigente.

  2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva  attuazione  degli

interventi del PNRR, le amministrazioni di cui  al  comma  1  possono

avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per  il  PNRR  da

societa'  a  prevalente  partecipazione  pubblica,   rispettivamente,

statale, regionale e locale e da enti vigilati.

  3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle

amministrazioni per  l'attuazione  degli  interventi  del  PNRR  sono

sottoposti  ai  controlli  ordinari  di  legalita'  e  ai   controlli

amministrativo-contabili  previsti   dalla   legislazione   nazionale

applicabile.

  4. Le amministrazioni di cui al  comma  1  assicurano  la  completa

tracciabilita'  delle  operazioni  e  la  tenuta  di   una   apposita

codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo

le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e  delle  finanze.

Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa

su supporti informatici adeguati e  li  rendono  disponibili  per  le

attivita' di controllo e di audit.

 

                               Art. 10

Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici

  1. Per sostenere  la  definizione  e  l'avvio  delle  procedure  di

affidamento ed accelerare l'attuazione degli  investimenti  pubblici,

in  particolare  di  quelli  previsti  dal  PNRR  e  dai   cicli   di

programmazione  nazionale  e  ((dell'Unione  europea))  2014-2020   e

2021-2027,  le   amministrazioni   interessate,   mediante   apposite

convenzioni, possono  avvalersi  del  supporto  tecnico-operativo  di

societa' in house qualificate ai sensi dell'articolo 38  del  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  2. L'attivita' di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di

definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli  interventi

e comprende azioni di rafforzamento della  capacita'  amministrativa,

anche attraverso la messa a disposizione di  esperti  particolarmente

qualificati.

  3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto  legislativo  n.

50 del 2016, la valutazione della congruita'  economica  dell'offerta

ha  riguardo  all'oggetto  e  al  valore  della  prestazione   e   la

motivazione del provvedimento di affidamento da' conto dei  vantaggi,

rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di

risorse  economiche,  mediante   comparazione   degli   standard   di

riferimento ((della societa' Consip  S.p.A.))  e  delle  centrali  di

committenza regionali.

  4. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  9,  comma  2,  le

Regioni, le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  gli  enti

locali, per il tramite delle amministrazioni  centrali  dello  Stato,

possono avvalersi del supporto tecnico-operativo  delle  societa'  di

cui al comma 1 per la promozione e la realizzazione  di  progetti  di

sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.

  5. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  definisce,  per  le

societa' in house statali, i contenuti minimi delle  convenzioni  per

l'attuazione di quanto previsto dal comma 4.  Ai  relativi  oneri  le

Amministrazioni provvedono nell'ambito delle  risorse  disponibili  a

legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono  essere

posti  a  carico  delle  risorse  previste  per  l'attuazione   degli

((interventi  del  PNRR)),  ovvero  delle  risorse  per  l'assistenza

tecnica previste ((nei programmi dell'Unione europea)) 2021/2027  per

gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

  6. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di supporto di cui  al

presente articolo, le societa' interessate possono provvedere con  le

risorse interne, con personale esterno,  nonche'  con  il  ricorso  a

competenze - di  persone  fisiche  o  giuridiche  -  disponibili  sul

mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo  18

aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

  ((6-bis.   In   considerazione   degli    effetti    dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19,  l'esercizio  2020  non  si  computa  nel

calcolo del triennio  ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  14,

comma 5, ne' ai fini dell'applicazione  dell'articolo  21  del  testo

unico in materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.))

 

                               Art. 11

Rafforzamento   della   capacita'   amministrativa   delle   stazioni

                             appaltanti

  1. Per  aumentare  l'efficacia  e  l'efficienza  dell'attivita'  di

approvvigionamento  e   garantire   una   rapida   attuazione   delle

progettualita' del PNRR e degli altri interventi ad  esso  collegati,

ivi compresi i programmi  cofinanziati  dall'Unione  europea  per  il

periodo 2021/2027, ((la societa' Consip S.p.A.)) mette a disposizione

delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e

servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalita', ((la societa'

Consip S.p.A.)) realizza un programma di informazione,  formazione  e

tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di

progettualita'   per   l'evoluzione   del   Sistema   Nazionale    di

e-Procuremente il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  e

tecnica  delle  pubbliche  amministrazioni.  ((La   societa'   Consip

S.p.A.)) si coordina con le centrali di committenza regionali per  le

attivita' degli enti territoriali di competenza.

  2. ((Le disposizioni del presente articolo))  trovano  applicazione

anche per  le  acquisizioni  di  beni  e  servizi  informatici  e  di

connettivita' effettuati dalla Sogei S.p.A., per la  realizzazione  e

implementazione   dei   servizi   delle   pubbliche   amministrazioni

affidatarie in ottemperanza a  specifiche  disposizioni  normative  o

regolamentari, nonche' per la realizzazione delle  attivita'  di  cui

all'articolo 33-septiesdel decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

le cui procedure di affidamento sono poste in essere  ((dalla  Consip

S.p.A.)) ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del  decreto-legge  6

luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 135.

  3. Per realizzare le finalita' di  cui  al  presente  articolo,  il

Ministero dell'economia e delle finanze  stipula  ((con  la  societa'

Consip S.p.A.)) un apposito disciplinare, nel limite  complessivo  di

spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine

e' autorizzata la spesa di 8 milioni ((di euro)) per  ciascuno  degli

anni dal 2022 al  2026.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  ai  sensi

dell'articolo 16.

 

                            ((Art. 11 bis

Disposizioni in materia  di  produzione  di  basi  di  dati  mediante

informazioni  provenienti   da   archivi   amministrativi   ai   fini

                      dell'attuazione del PNRR

  1. In considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,

della gestione della fase di ripresa e della necessita' e urgenza  di

disporre di statistiche ufficiali tempestive, volte  a  soddisfare  i

nuovi fabbisogni  informativi,  l'Istituto  nazionale  di  statistica

(ISTAT), anche in collaborazione con gli altri enti  che  partecipano

al Sistema statistico nazionale, produce le informazioni  statistiche

necessarie, mediante  l'utilizzo  e  l'integrazione  di  informazioni

provenienti da archivi amministrativi e dati di indagine, al fine  di

soddisfare le esigenze informative relative alla fase pandemica  e  a

quella successiva. Le amministrazioni  pubbliche  che  dispongono  di

archivi contenenti dati e informazioni utili ai fini della produzione

delle basi di dati consentono all'ISTAT di accedere a tali archivi  e

alle informazioni individuali ivi  contenute,  con  esclusione  della

banca dati detenuta dal Centro elaborazione dati di cui  all'articolo

8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e della  banca  dati  nazionale

unica della documentazione antimafia, istituita dall'articolo 96  del

codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

  2. Le operazioni di cui al  comma  1,  svolte  nel  rispetto  delle

disposizioni  in  materia  di   tutela   della   riservatezza   degli

interessati,  sono  individuate  con  provvedimento  del   Presidente

dell'ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti,  i  tipi  di

dati trattati, le fonti amministrative  utilizzate  e  le  operazioni

eseguibili, le  misure  di  sicurezza  e  le  garanzie  adottate  per

tutelare i diritti e le liberta' fondamentali  degli  interessati,  i

tempi di conservazione, nonche' le risorse richieste. I provvedimenti

sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ISTAT.

  3. In  caso  di  trattamenti  che  richiedono  l'utilizzo  di  dati

personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento  (UE)  2016/679

del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  i

provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo  sono  adottati

sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

  4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni  di  cui  agli

articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 27 aprile 2016, mediante pubblicazione nel  sito

internetistituzionale dell'Istituto.

  5. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta

l'identificazione diretta delle unita'  statistiche,  possono  essere

comunicati per finalita' scientifiche ai soggetti di cui al  comma  1

dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei

limiti e secondo le modalita' ivi previsti, nonche' ai  soggetti  che

fanno parte o partecipano al  Sistema  statistico  nazionale  secondo

quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano  lo  scambio  dei

dati tra gli enti e uffici del medesimo Sistema.

  6. L'ISTAT provvede alle attivita' previste dal  presente  articolo

con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a

legislazione vigente.))

(omissis)

Parte II
Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo I
TRANSIZIONE ECOLOGICA EACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Capo I
Valutazione di impatto ambientale di competenza statale

 

                               Art. 17

          Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  all'articolo  8

sono apportate le seguenti modificazioni:

    ((a) il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti:))

      «2-bis. Per  lo  svolgimento  delle  procedure  di  valutazione

ambientale di competenza statale  dei  progetti  compresi  nel  Piano

nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR),  di  quelli  finanziati  a

valere sul fondo complementare nonche' ((dei progetti  attuativi  del

Piano nazionale integrato  per  l'energia  e  il  clima,  individuati

nell'allegato  I-bis  al  presente   decreto)),   e'   istituita   la

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali  del

Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo

di quaranta unita',  in  possesso  di  diploma  di  laurea  o  laurea

magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e  con

competenze  adeguate   alla   valutazione   tecnica,   ambientale   e

paesaggistica dei predetti progetti, individuato tra il personale  di

ruolo delle amministrazioni  statali  e  regionali,  ((del  Consiglio

nazionale delle ricerche (CNR),)) del Sistema nazionale a rete per la

protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,  n.  132,

((dell'Agenzia nazionale per le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo

sviluppo economico sostenibile (ENEA) e  dell'Istituto  superiore  di

sanita' (ISS),)) secondo le modalita' di  cui  al  comma  2,  secondo

periodo,   ad   esclusione   del   personale   docente,    educativo,

amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche.

Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato,  ai  sensi

dell'articolo 17, comma 14  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,

((fuori ruolo o nella posizione di)) comando, distacco, aspettativa o

altra  analoga  posizione,  secondo  i  rispettivi   ordinamenti.   I

componenti nominati nella  Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC  svolgono

tale  attivita'  a  tempo  pieno  e  non  possono  far  parte   della

Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei

membri  e'  garantito  il  rispetto  dell'equilibrio  di  genere.   I

componenti della Commissione Tecnica  PNRR-PNIEC  sono  nominati  con

decreto del  Ministro  della  transizione  ecologica  entro  sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,

((anche  attingendo  dall'elenco  utilizzato  per   la   nomina   dei

componenti della Commissione tecnica di verifica di cui  all'articolo

8, comma)) 1, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in

possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 2-bis.  I  componenti

della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni  e

sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della  commissione

partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero

della cultura. Per  lo  svolgimento  delle  istruttorie  tecniche  la

Commissione si avvale,  tramite  appositi  protocolli  d'intesa,  del

Sistema nazionale a rete per  la  protezione  dell'ambiente  a  norma

della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri  enti  pubblici  di

ricerca.  Per  i  procedimenti  per  i  quali  sia  riconosciuto   da

specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse  regionale,

all'attivita' istruttoria partecipa con diritto di  voto  un  esperto

designato  dalle  Regioni  e  dalle  Province  autonome  interessate,

individuato tra i soggetti in possesso di  adeguata  professionalita'

ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e

del  diritto  ambientale.  La  Commissione  opera  con  le  modalita'

previste  dall'articolo  20,  dall'articolo  21,  dall'articolo   23,

dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6

e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto.

      ((2-ter. Al  fine  di  garantire  univocita'  di  indirizzo,  i

presidenti della Commissione tecnica  di  cui  al  comma  1  e  della

Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati  da  un  numero

massimo di due commissari per ciascuna Commissione,  individuati  dal

Ministro della transizione ecologica, provvedono all'elaborazione  di

criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e

omogenea delle disposizioni di cui alla parte  seconda  del  presente

decreto.

      2-quater.  Il  Ministro  della   transizione   ecologica   puo'

attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi  1

o  2-bis,  anche  la  presidenza  dell'altra.  Nel  caso  in  cui  la

presidenza di entrambe le Commissioni sia  attribuita  al  presidente

della Commissione di cui al comma 1, quest'ultimo e' collocato  fuori

ruolo o in  posizione  di  comando,  distacco,  aspettativa  o  altra

analoga posizione entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico  e

per l'intera durata del medesimo.

      2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi  2-ter  e

2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati e' escluso  il

personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario

delle istituzioni scolastiche.

      2-sexies. La  denominazione  "Commissione  tecnica  PNRR-PNIEC"

sostituisce, ad ogni effetto e  ovunque  presente,  la  denominazione

"Commissione tecnica PNIEC".

      2-septies. Qualora lo richieda  almeno  una  delle  Commissioni

parlamentari  competenti  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei   suoi

componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati

nell'allegato I-bis al presente decreto  possono  essere  modificate,

con decreto del Ministro della transizione ecologica,  previo  parere

delle  Commissioni   parlamentari   competenti   da   rendere   entro

quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi  i  quali  il  decreto

puo' essere comunque adottato»;))

    b) al comma 1 e' aggiunto in fine  il  seguente  periodo:  «Nella

trattazione  dei  procedimenti  di  sua  competenza  ai  sensi  della

normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonche' la

Commissione ((di cui al comma 2-bis danno))  precedenza  ai  progetti

aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni  di  euro

ovvero  una  ricaduta  in  termini  di  maggiore  occupazione  attesa

superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai progetti cui  si

correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate  con  termine

perentorio dalla legge o  comunque  da  enti  terzi,  e  ai  progetti

relativi ad impianti gia' autorizzati  la  cui  autorizzazione  scade

entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.»;

    c) al comma 5  le  parole  «Commissione  tecnica  PNIEC»  ovunque

ricorrono  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Commissione   tecnica

PNRR-PNIEC»  e  le  parole  «e  in  ragione  dei  compiti  istruttori

effettivamente  svolti,»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «,

esclusivamente  in  ragione  dei  compiti  istruttori  effettivamente

svolti e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale,»

                               Art. 18

Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione  del  PNRR  e

                              del PNIEC

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 7-bis

      1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Le opere,

gli impianti e le infrastrutture  necessari  alla  realizzazione  dei

progetti strategici per la transizione energetica del  Paese  inclusi

nel  Piano  nazionale  di  ripresa   e   resilienza   (PNRR)   e   al

raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale  integrato

per l'energia e il  clima  (PNIEC),  predisposto  in  attuazione  del

Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato  I-bis,  e

le opere  ad  essi  connesse  costituiscono  interventi  di  pubblica

utilita', indifferibili e urgenti.»;

      2) il comma 2-ter e' abrogato;

    b) dopo l'allegato I alla Parte seconda, e'  inserito  l'allegato

I-bis, di cui all'allegato I al presente decreto.

    ((b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:

      «9-bis. Nell'ambito  dei  progetti  gia'  autorizzati,  per  le

varianti progettuali legate a  modifiche,  estensioni  e  adeguamenti

tecnici  non  sostanziali  che  non  comportino  impatti   ambientali

significativi e negativi si applica la  procedura  di  cui  al  comma

9».))

                            ((Art. 18 bis

                        Intesa delle regioni

  1. Per le opere previste dall'allegato I-bis alla parte seconda del

decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   nei   procedimenti

disciplinati  dal  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,

le regioni sono tenute a esprimere la loro intesa entro trenta giorni

dalla positiva conclusione della conferenza di servizi,  al  fine  di

consentire all'autorita' competente  il  rilascio  del  provvedimento

finale.))

                               Art. 19

Disposizioni   relative    al    procedimento    di    verifica    di

         assoggettabilita' a VIA e consultazione preventiva

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 19:

      1) al comma 4 la parola «quarantacinque»  e'  sostituita  dalla

seguente: «trenta»;

      2) al comma 6 sono aggiunti in fine i  seguenti  periodi:  «Nel

medesimo termine l'autorita' competente puo' richiedere chiarimenti e

integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilita' del

progetto al procedimento di VIA. In  tal  caso,  il  proponente  puo'

richiedere, per una sola volta, la sospensione dei  termini,  per  un

periodo  non  superiore   a   ((quarantacinque))   giorni,   per   la

presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora

il proponente non trasmetta  la  documentazione  richiesta  entro  il

termine stabilito, la domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo

all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.»;

      3) al comma 7 dopo il primo periodo e'  aggiunto  il  seguente:

«Ai fini di cui al primo periodo l'autorita' competente si  pronuncia

sulla richiesta di condizioni  ambientali  formulata  dal  proponente

entro il termine di  trenta  giorni  con  determinazione  positiva  o

negativa,  esclusa  ogni  ulteriore  interlocuzione  o  proposta   di

modifica.»;

    b) all'articolo 20 sono  aggiunte  in  fine  le  seguenti  parole

«entro  trenta  giorni  dalla  presentazione   della   proposta.   Le

disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  anche  ai

progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.».

    ((b-bis) all'allegato III alla parte seconda, lettera u), dopo le

parole: «R.D. 29 luglio 1927, n. 1443» sono aggiunte le seguenti:  «,

fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui  alla

precedente lettera b)»;

    b-ter) all'allegato IV alla parte seconda, punto 2,  lettera  a),

sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  fatta  salva  la

disciplina delle acque minerali e termali  di  cui  alla  lettera  b)

dell'allegato III alla parte seconda».))

 

                               Art. 20

Nuova  disciplina  della  valutazione   di   impatto   ambientale   e

         disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 25, i

commi 2 e 2-bissono sostituiti dai seguenti:

    «2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione  di

quelli di cui all'articolo 8, comma  2-bis,  l'autorita'  competente,

entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della  fase  di

consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di  VIA

previa acquisizione del concerto del  competente  direttore  generale

del Ministero della cultura entro il termine di  trenta  giorni.  Nei

casi di cui al precedente periodo, qualora sia  necessario  procedere

ad accertamenti e indagini di particolare  complessita',  l'autorita'

competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di

valutazione sino a un  massimo  di  ulteriori  trenta  giorni,  dando

tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente  delle

ragioni che giustificano la proroga e del  termine  entro  cui  sara'

emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni  transfrontaliere

((l'adozione del provvedimento di VIA e' proposta al Ministro)) entro

il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

    2-bis. Per i progetti di cui  all'articolo  8,  comma  2-bis,  la

Commissione di cui al medesimo ((comma 2-bis si  esprime))  entro  il

termine  di  trenta  giorni   dalla   conclusione   della   fase   di

consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il  termine  di

centotrenta giorni dalla data di pubblicazione  della  documentazione

di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema  di  provvedimento  di

VIA.  Nei  successivi  trenta  giorni,  il  direttore  generale   del

Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA,

previa acquisizione del concerto del  competente  direttore  generale

del Ministero della cultura entro il termine  di  venti  giorni.  Nel

caso di consultazioni transfrontaliere il  provvedimento  di  VIA  e'

adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

    2-ter.  Nei  casi  in  cui  i  termini  per  la  conclusione  del

procedimento di cui al comma 2-bis,  primo  e  secondo  periodo,  non

siano rispettati e' rimborsato al proponente il cinquanta  per  cento

dei  diritti  di  istruttoria  di  cui  all'articolo   33,   mediante

utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal  fine

istituito nello stato di previsione del Ministero  della  transizione

ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per  l'anno  2021,  di

euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro  1.260.000  per  l'anno  2023.

((In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo  periodo

del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente  del

50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono  dalla  data  della

prima  riunione  della  Commissione  di  cui  all'articolo  8,  comma

2-bis.))

    2-quater. In caso di inerzia nella conclusione  del  procedimento

da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il

titolare del potere sostitutivo, nominato ai  sensi  dell'articolo  2

della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora  la  competente

commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata,  il  parere

dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni,  provvede  all'adozione

dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia

nella conclusione del procedimento da parte  del  direttore  generale

del ((Ministero della  transizione  ecologica))  ovvero  in  caso  di

ritardo nel rilascio del concerto da  parte  del  direttore  generale

competente del  Ministero  della  cultura,  il  titolare  del  potere

sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del

1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro  i

successivi ((trenta giorni.))

    2-quinquies. Il concerto del competente  direttore  generale  del

Ministero   della   cultura   comprende   l'autorizzazione   di   cui

all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  ove

gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che  consenta

la compiuta redazione della relazione paesaggistica.».

  2. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  capoverso  2-ter,  pari  a

840.000 euro per l'anno 2021, 1.640.000 ((euro per  l'anno  2022))  e

1.260.000  ((euro   per   l'anno   2023)),   si   provvede   mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,

nell'ambito del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»,  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il  Ministero

della transizione ecologica provvede al monitoraggio del rispetto del

limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero

dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio

emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,

rispetto al predetto limite di spesa, si provvede ai sensi del  comma

12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

                               Art. 21

     Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 23:

      1) al comma 3, primo periodo  le  parole  «dieci  giorni»  sono

sostituite dalle seguenti «quindici giorni», al secondo periodo  sono

premesse le parole «Entro il medesimo termine», nonche' dopo il terzo

periodo e' aggiunto il seguente: «I termini di cui al presente  comma

sono perentori.»;

      2) al comma 4 le parole «Per i progetti individuati dal decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo  7-bis,

comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti «Per i  progetti  di  cui

all'articolo 8, comma 2-bis»;

    b) all'articolo 24:

      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Entro il  termine

di sessanta giorni, ovvero  trenta  giorni  per  i  progetti  di  cui

all'articolo 8,  comma  2-bis,  dalla  pubblicazione  dell'avviso  al

pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia  interesse  puo'  prendere

visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e

presentare le proprie osservazioni  all'autorita'  competente,  anche

fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e  valutativi.  Entro

il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri  delle

Amministrazioni  e  degli  enti  pubblici  che  hanno   ricevuto   la

comunicazione di cui all'articolo  23,  comma  4.  Entro  i  quindici

giorni successivi  alla  scadenza  del  termine  di  cui  ai  periodi

precedenti, il proponente ha  facolta'  di  presentare  all'autorita'

competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e  ai  pareri

pervenuti.»;

      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Qualora all'esito

della consultazione ovvero della presentazione delle  controdeduzioni

da  parte  del  proponente  si  renda  necessaria   la   modifica   o

l'integrazione degli elaborati  progettuali  o  della  documentazione

acquisita, l'autorita' competente, entro i venti  giorni  successivi,

ovvero entro  i  dieci  giorni  successivi  per  i  progetti  di  cui

all'articolo 8, comma 2-bis, puo', per una sola volta,  stabilire  un

termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione,

in  formato  elettronico,  degli  elaborati   progettuali   o   della

documentazione modificati o  integrati.  Su  richiesta  motivata  del

proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta,

la sospensione dei termini per la presentazione della  documentazione

integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ((ovvero a

centoventi giorni nei casi di integrazioni  che  richiedono  maggiori

approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della

particolare  complessita'  tecnica  del  progetto  o  delle  indagini

richieste.)) Nel  caso  in  cui  il  proponente  non  ottemperi  alla

richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende

respinta ed e' fatto obbligo all'autorita'  competente  di  procedere

all'archiviazione.»;

      3) al comma 5, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:

«L'autorita' competente, ricevuta la documentazione  integrativa,  la

pubblica immediatamente sul  proprio  sito  web  e,  tramite  proprio

apposito  avviso,  avvia  una  nuova  consultazione  del  pubblico.»,

nonche' al secondo periodo dopo le parole «si applica il  termine  di

trenta giorni» sono inserite le seguenti «ovvero quindici giorni  per

i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis».

                               Art. 22

    Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  all'articolo  27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole «di ogni autorizzazione, intesa, parere,

concerto, nulla osta,  o  atto  di  assenso  in  materia  ambientale,

richiesto» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle  autorizzazioni

ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste» e le parole  «di

ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti  di

assenso  in  materia  ambientale  richiesti»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «delle autorizzazioni di cui al comma 2»;

    b) al comma 2, prima del primo periodo, e' inserito il  seguente:

«E' facolta' del  proponente  richiedere  l'esclusione  dal  presente

procedimento    dell'acquisizione    di    autorizzazioni,    intese,

concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque

denominati,  nel  caso  in  cui  le  relative  normative  di  settore

richiedano,    per    consentire     una     compiuta     istruttoria

tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo.»;

    c) al comma 4, le parole «ed enti  potenzialmente  interessati  e

comunque competenti in  materia  ambientale»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali  di

cui al comma 2 richieste dal proponente»;

    d) al comma 6, la parola «cinque» e' sostituita  dalla  seguente:

«dieci» e le parole «, l'autorita' competente indice la conferenza di

servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter  della  legge  7  agosto

1990,  n.  241  che  opera  secondo  quanto  disposto  dal  comma  8.

Contestualmente» sono soppresse;

    e) al comma 7,  dopo  le  parole  «l'autorita'  competente»  sono

inserite le seguenti: «indice la conferenza di servizi  decisoria  di

cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che  opera

secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente»;

    f) al comma 8:

      1)  al  terzo  periodo,  le  parole  «Per  i  progetti  di  cui

all'articolo 7-bis, comma 2-bis»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis»;

      2)  al  sesto  periodo,  le  parole  «per  i  progetti  di  cui

all'articolo 7-bis, comma 2-bis»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis».

(omissis)

 

Capo II
Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale

             Art. 23

  Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale

 

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 26

e' inserito il seguente:

«Art. 26-bis - (Fase preliminare al provvedimento  autorizzatorio

unico regionale). - 1. Per i progetti  sottoposti  a  valutazione  di

impatto  ambientale  di  competenza  regionale,  il  proponente  puo'

richiedere,   prima   della   presentazione   dell'istanza   di   cui

all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla

definizione delle informazioni da inserire nello  studio  di  impatto

ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie  da

adottare per la predisposizione dello stesso nonche' alla definizione

delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni,

licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati,

necessari  alla  realizzazione  e  all'esercizio  del  progetto.   Il

proponente   trasmette   all'autorita'   competente,    in    formato

elettronico, i seguenti documenti:

  1. a) studio preliminare ambientale  ovvero  una  relazione  che,

sulla base degli impatti ambientali  attesi,  illustra  il  piano  di

lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;

  1. b) progetto avente un  livello  di  dettaglio  equivalente  al

progetto di fattibilita' ((tecnica ed economica)) di cui all'articolo

23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  1. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione  di

cui al comma 1 e' pubblicata e resa accessibile, con  modalita'  tali

da garantire la tutela della riservatezza di  eventuali  informazioni

industriali o commerciali  indicate  dal  proponente,  nel  sito  web

dell'autorita' competente che comunica, per via telematica,  a  tutte

le amministrazioni ed  enti  potenzialmente  interessati  e  comunque

competenti a esprimersi  sulla  realizzazione  e  sull'esercizio  del

progetto,  l'avvenuta  pubblicazione.   Contestualmente   l'autorita'

competente indice una conferenza  di  servizi  preliminare  ai  sensi

della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed

enti.

  1. La conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo  14,

comma 3, della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  si  svolge  con  le

modalita' di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini

((possono essere ridotti fino alla meta'.)) Le amministrazioni e  gli

enti coinvolti  ai  sensi  del  comma  2  si  esprimono  in  sede  di

conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal  proponente,

relativamente alla definizione delle informazioni da  inserire  nello

studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del

rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche  la  variante

urbanistica e delle metodologie da adottare  per  la  predisposizione

dello studio nonche' alla definizione delle condizioni  per  ottenere

gli  atti   di   assenso,   comunque   denominati,   necessari   alla

realizzazione e all'esercizio del  medesimo  progetto.  Entro  cinque

giorni  dal  termine  dei  lavori   della   conferenza   preliminare,

l'autorita' competente  trasmette  al  proponente  le  determinazioni

acquisite.

  1. L'autorita'   competente,   in   accordo   con   tutte    le

amministrazioni ed enti potenzialmente  interessati  e  competenti  a

esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio  del  progetto,  puo'

stabilire una riduzione dei termini della conferenza  di  servizi  di

cui al comma 7 dell'articolo 27-bis, ((fornendo  congrua  motivazione

dei presupposti che determinano  tale  decisione  in  relazione  alle

risultanze emerse. Le determinazioni espresse in sede  di  conferenza

preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate  solo

in  presenza  di  significativi  elementi   emersi   nel   successivo

procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati  di

cui al comma 4 dell'articolo 27-bis.)) Le amministrazioni e gli  enti

che non si esprimono nella  conferenza  di  servizi  preliminare  non

possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi

ostativi   alla   realizzazione   dell'intervento   nel   corso   del

procedimento di cui all'articolo 27-bis, ((salvo che in  presenza  di

significativi elementi nuovi, emersi nel corso di  tale  procedimento

anche a seguito delle osservazioni degli interessati».))

  1. Dall'attuazione delle disposizioni del  presente  articolo  non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.   Le   amministrazioni    interessate    provvedono    alla

realizzazione delle attivita' mediante utilizzo delle risorse  umane,

strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  sui

propri bilanci.

                               Art. 24

            Provvedimento autorizzatorio unico regionale

  1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.

152, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 3, le parole «l'adeguatezza e» sono soppresse, ed e'

aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei casi in cui sia  richiesta

anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del  decreto  del

Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine  di

cui  al  primo  periodo  l'amministrazione  competente  effettua   la

verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilita'.»;

  1. b) al comma 4, le parole «concernenti la valutazione di  impatto

ambientale  e,  ove  necessarie,  la  valutazione  di   incidenza   e

l'autorizzazione integrata ambientale»  sono  soppresse,  e  dopo  il

terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Ove il progetto  comporti  la

variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del  pubblico

interessato riguardano anche tale variazione e,  ove  necessario,  la

valutazione ambientale strategica.»;

  1. c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Entro i successivi  trenta  giorni  l'autorita'  competente

puo' chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti

i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico,

come  indicate  dagli  enti  e  amministrazioni  competenti  al  loro

rilascio, assegnando un termine non superiore  a  trenta  giorni.  Su

richiesta  motivata  del  proponente  l'autorita'   competente   puo'

concedere, per una sola volta, la  sospensione  dei  termini  per  la

presentazione della documentazione integrativa  per  un  periodo  non

superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il

proponente non depositi la documentazione integrativa,  l'istanza  si

intende ritirata ed e'  fatto  obbligo  all'autorita'  competente  di

procedere  all'archiviazione.  L'autorita'  competente,  ricevuta  la

documentazione integrativa, la  pubblica  sul  proprio  sito  web  e,

tramite proprio apposito avviso, avvia una  nuova  consultazione  del

pubblico la cui durata e' ridotta della meta' rispetto  a  quella  di

cui al comma 4.»;

  1. d) il comma 7 e' sostituito dai seguenti:

«7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti  dall'articolo

32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci  giorni

dalla scadenza del termine per  richiedere  integrazioni  di  cui  al

comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni

documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi

alla quale partecipano  il  proponente  e  tutte  le  Amministrazioni

competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio  del

provvedimento  di  VIA  e  dei  titoli  abilitativi  necessari   alla

realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal  proponente.

La conferenza di servizi e' convocata  in  modalita'  sincrona  e  si

svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7  agosto  1990,  n.

  1. Il termine di conclusione della conferenza di  servizi  e'  di

novanta giorni decorrenti ((dalla data  della  prima  riunione.))  La

determinazione motivata di conclusione della  conferenza  di  servizi

costituisce  il  provvedimento  autorizzatorio  unico   regionale   e

comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA

e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e  l'esercizio

del progetto. Nel caso in  cui  il  rilascio  di  titoli  abilitativi

settoriali sia compreso nell'ambito di  un'autorizzazione  unica,  le

amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso  partecipano

alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento

autorizzatorio unico regionale.

7-bis. Qualora  in  base  alla  normativa  di  settore  per  il

rilascio di uno o piu' titoli abilitativi sia  richiesto  un  livello

progettuale  esecutivo,  oppure  laddove  la   messa   in   esercizio

dell'impianto  o  l'avvio  dell'attivita'  necessiti  di   verifiche,

riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa,

la amministrazione competente indica in conferenza le  condizioni  da

verificare, secondo  un  cronoprogramma  stabilito  nella  conferenza

stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate

dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o  integrate

solo in presenza di  significativi  elementi  emersi  nel  corso  del

successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

7-ter. Laddove uno o piu' titoli compresi nella  determinazione

motivata  di  conclusione  della  conferenza  di  cui  al   comma   7

attribuiscano carattere  di  pubblica  utilita',  indifferibilita'  e

urgenza, costituiscano  variante  agli  ((strumenti  urbanistici))  e

vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della

conferenza ne da' atto.».

(omissis)

 

Capo III
Competenza in materia di via, monitoraggio e interpello ambientale

                               Art. 25

Determinazione  dell'autorita'  competente  in  materia  di   VIA   e

                        preavviso di rigetto

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 7-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

      «4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati  da  piu'

elementi progettuali corrispondenti a diverse  tipologie  soggette  a

VIA ovvero a verifica di assoggettabilita' a VIA rientranti in  parte

nella  competenza  statale  e  in  parte  in  quella  regionale,   il

proponente, con riferimento alle voci  elencate  negli  allegati  II,

II-bis, III e IV alla parte seconda del presente  decreto,  invia  in

formato elettronico al Ministero della transizione ecologica  e  alla

Regione  o   Provincia   autonoma   interessata   una   comunicazione

contenente:

        a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;

        b) tipologia progettuale individuata come principale;

        c) altre tipologie progettuali coinvolte;

  soppressa

      4-ter. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,

la Regione o  la  Provincia  autonoma  ((trasmette  al  Ministero  le

valutazioni  di  competenza,  anche  in   merito   all'individuazione

dell'autorita' competente allo svolgimento della procedura di  VIA  o

alla verifica di assoggettabilita' a VIA,))  dandone  contestualmente

comunicazione al proponente. Entro i  successivi  trenta  giorni,  in

base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla  parte

seconda del presente decreto, il  competente  ufficio  del  Ministero

comunica al  proponente  e  alla  Regione  o  Provincia  autonoma  la

determinazione in merito  all'autorita'  competente,  alla  quale  il

proponente  stesso  dovra'  presentare  l'istanza  per  l'avvio   del

procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito  l'assenso

del Ministero sulla posizione formulata  dalla  Regione  o  Provincia

autonoma.";

    b) all'articolo 6:

      1) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Qualora nei

procedimenti di VIA  di  competenza  statale  l'autorita'  competente

coincida con l'autorita' che autorizza il progetto, la valutazione di

impatto  ambientale  viene   rilasciata   dall'autorita'   competente

nell'ambito del procedimento autorizzatorio.  ((Resta  fermo  che  la

decisione di autorizzare  il  progetto  e'  assunta  sulla  base  del

provvedimento di VIA»));

      2) dopo il comma 10,  e'  inserito  il  seguente:  «10-bis.  Ai

procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo,  nonche'

all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo  10-bis

della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

                               Art. 26

Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel  provvedimento

                               di VIA

  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al  comma  2,  terzo  periodo,  le  parole  «d'intesa  con  il

proponente» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il proponente»;

    b) al comma 2, la lettera b) e' sostituita  dalla  seguente:  «b)

nomina del 50  per  cento  dei  rappresentanti  del  Ministero  della

transizione ecologica tra soggetti estranei  all'amministrazione  del

Ministero e dotati di significativa competenza e professionalita' per

l'esercizio delle funzioni;».

                               Art. 27

                        Interpello ambientale

  1. Dopo l'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3  aprile  2006

n. 152, e' inserito il seguente:

    «Art. 3-septies  (Interpello  in  materia  ambientale).  - 1.  Le

regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano,  le  province,  le

citta'  metropolitane,  i  comuni,  le  associazioni   di   categoria

rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,  le

associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e  quelle

presenti in almeno cinque regioni o province  autonome  di  Trento  e

Bolzano, possono ((inviare)) al Ministero della transizione ecologica

istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa  statale

in materia ambientale. ((La risposta alle istanze  deve  essere  data

entro novanta  giorni  dalla  data  della  loro  presentazione)).  Le

indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di  cui  al  presente

comma costituiscono  criteri  interpretativi  per  l'esercizio  delle

attivita' di competenza delle pubbliche  amministrazioni  in  materia

ambientale, ((salva rettifica))  della  soluzione  interpretativa  da

parte   dell'amministrazione   con    ((efficacia))    limitata    ai

comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di  ottenere

gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti  dalla  vigente

normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e

riguardi la stessa  questione  o  questioni  analoghe  tra  loro,  il

Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

    2. Il  Ministero  della  transizione  ecologica,  in  conformita'

all'articolo 3-sexies del presente decreto e al  decreto  legislativo

19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio  le  risposte  fornite

alle istanze di cui al presente articolo  nell'ambito  della  sezione

"Informazioni ambientali" del proprio sito ((internet)) istituzionale

di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,

previo oscuramento dei dati comunque  coperti  da  riservatezza,  nel

rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

    3. La presentazione delle istanze  di  cui  al  comma  1  non  ha

effetto sulle scadenze previste dalle  norme  ambientali,  ne'  sulla

decorrenza dei termini di decadenza e  non  comporta  interruzione  o

sospensione dei termini di prescrizione».

Capo IV
Valutazione ambientale strategica

 

                               Art. 28

Modifica  della  disciplina  concernente  la  valutazione  ambientale

                             strategica

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 12:

      1) al comma 1, le  parole  «ovvero,  nei  casi  di  particolare

difficolta' di ordine  tecnico,  anche  su  supporto  cartaceo»  sono

soppresse e dopo la parola «preliminare» sono inserite  le  seguenti:

«di assoggettabilita' a VAS»;

      2)  al  comma  2,  le  parole  «documento   preliminare»   sono

sostituite dalle seguenti: «rapporto preliminare di assoggettabilita'

a VAS»;

      3) al comma  4,  le  parole  «e,  se  del  caso,  definendo  le

necessarie prescrizioni» sono soppresse;

    b) all'articolo 13:

      1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il  seguente:

«L'autorita'   competente,   in   collaborazione   con    l'autorita'

procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale  da

consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per  acquisire  i

contributi. I contributi sono  inviati  all'autorita'  competente  ed

all'autorita'  procedente  entro  trenta  giorni   dall'avvio   della

consultazione.»;

      2) il comma 5  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  L'autorita'

procedente trasmette all'autorita' competente in formato elettronico:

        a) la proposta di piano o di programma;

        b) il rapporto ambientale;

        c) la sintesi non tecnica;

        d) le informazioni sugli eventuali  impatti  transfrontalieri

del piano/programma ai sensi dell'articolo 32;

        e)  l'avviso  al   pubblico,   con   i   contenuti   indicati

all'articolo 14 comma 1;

        f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del  contributo

di cui all'articolo 33.»;

      3) dopo  il  comma  5  e'  inserito  il  seguente:  «5-bis.  La

documentazione di cui al comma 5 e' immediatamente pubblicata e  resa

accessibile nel sito web dell'autorita' competente  e  dell'autorita'

procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale

sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti in materia

ambientale  e  del  pubblico  interessato  affinche'  questi  abbiano

l'opportunita' di esprimersi.»;

    c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:

      «Art. 14 (Consultazione). - 1.  L'avviso  al  pubblico  di  cui

all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno:

        a) la denominazione del piano o del  programma  proposto,  il

proponente, l'autorita' procedente;

        b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS  e

l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;

        c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi

possibili effetti ambientali;

        d) l'indirizzo web e le modalita' per la consultazione  della

documentazione  e   degli   atti   predisposti   dal   proponente   o

dall'autorita' procedente nella loro interezza;

        e) i termini e le specifiche modalita' per la  partecipazione

del pubblico;

        f) l'eventuale necessita' della valutazione  di  incidenza  a

norma dell'articolo 10, comma 3.

      2. Entro il termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione

dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo' prendere  visione  della

proposta di piano o programma e del relativo  rapporto  ambientale  e

presentare  proprie  osservazioni  in  forma  scritta,   in   formato

elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi  e

valutativi.

      3.  In  attuazione  dei   principi   di   economicita'   e   di

semplificazione,   le   procedure   di   deposito,   pubblicita'    e

partecipazione, eventualmente  previste  dalle  vigenti  disposizioni

anche regionali per specifici piani e programmi,  si  coordinano  con

quelle di cui al presente articolo, in modo da  evitare  duplicazioni

ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal presente  articolo

e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali  forme  di  pubblicita'  tengono

luogo delle comunicazioni di cui  all'articolo  7  e  all'articolo  8

commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;

    d) all'articolo 18:

      1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        «2-bis.  L'autorita'   procedente   trasmette   all'autorita'

competente i risultati del monitoraggio  ambientale  e  le  eventuali

misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera

i), dell'Allegato VI alla parte seconda.

        2-ter. L'autorita' competente si esprime entro trenta  giorni

sui risultati del monitoraggio ambientale e  sulle  eventuali  misure

correttive adottate da parte dell'autorita' procedente.»;

      2) al comma 3, le parole «e  delle  Agenzie  interessate»  sono

soppresse;

      3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'autorita'

competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli

effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli

obiettivi di sostenibilita' ambientale definiti  dalle  strategie  di

sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.».

  2. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

Capo V
Disposizioni in materia paesaggistica

 

                               Art. 29

Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori  misure  urgenti  per

                        l'attuazione del PNRR

  1. Al fine di assicurare la piu' efficace e  tempestiva  attuazione

degli interventi del PNRR,  presso  il  Ministero  della  cultura  e'

istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di  livello

dirigenziale generale straordinario operativo  fino  al  31  dicembre

2026.

  2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni

culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati

dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in  sede  statale

oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno  due  uffici

periferici del Ministero.  La  Soprintendenza  speciale  opera  anche

avvalendosi,  per  l'attivita'  istruttoria,   delle   Soprintendenze

archeologia, belle arti e paesaggio. In  caso  di  necessita'  e  per

assicurare la  tempestiva  attuazione  del  PNRR,  la  Soprintendenza

speciale  puo'  esercitare,  con  riguardo  a  ulteriori   interventi

strategici del PNRR,  i  poteri  di  avocazione  e  sostituzione  nei

confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

  3. Le funzioni di  direttore  della  Soprintendenza  speciale  sono

svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti

e paesaggio del Ministero, al quale spetta la  retribuzione  prevista

dalla  contrattazione  collettiva   nazionale   per   gli   incarichi

dirigenziali ad interim.

  4. Presso la Soprintendenza speciale e' costituita  una  segreteria

tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del  Ministero,  da

un contingente di esperti di comprovata qualificazione  professionale

ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo

2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo

massimo di 50.000 euro lordi annui per  singolo  incarico,  entro  il

limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021,  2022

e 2023.

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  1.  550.000

euro per ciascuno degli anni dal 2021  al  2023  e  50.000  euro  per

ciascuno degli  anni  dal  2024  al  2026,  ((si  provvede  quanto  a

1.550.000 euro)) per l'anno 2021  mediante  corrispondente  riduzione

dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai

fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma

«Fondi di riserva e speciali», della missione  «Fondi  da  ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e, quanto a

1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro  per

ciascuno  degli  anni  dal  2024  al  2026,  mediante  corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma

354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Capo VI
Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili

 

                               Art. 30

              Interventi localizzati in aree contermini

  1.  Al  fine  del  raggiungimento  degli  obiettivi  nazionali   di

efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare

riguardo all'incremento del  ricorso  alle  fonti  di  produzione  di

energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 12  del  decreto

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 e' inserito  il

seguente:

    «3-bis. Il Ministero  della  cultura  partecipa  al  procedimento

unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti  aventi

ad oggetto impianti alimentati da fonti  rinnovabili,  ((comprese  le

opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e

all'esercizio degli stessi impianti,)) localizzati in aree sottoposte

a tutela, anche in itinere,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22

gennaio 2004, n. 42, nonche' nelle aree contermini ai beni sottoposti

a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.».

  2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione  di

energia elettrica alimentati da  fonti  rinnovabili,  localizzati  in

aree contermini  a  quelle  sottoposte  a  tutela  paesaggistica,  il

Ministero della cultura si esprime nell'ambito  della  conferenza  di

servizi con parere obbligatorio non vincolante.  Decorso  inutilmente

il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero  della

cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda

di autorizzazione. In tutti i casi  di  cui  al  presente  comma,  il

rappresentante del Ministero della cultura non puo' attivare i rimedi

per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo  14-quinquies

della legge 7 agosto 1990, n. 241.

                               Art. 31

Semplificazione  per  gli  impianti  di  accumulo  e  fotovoltaici  e

  individuazione delle infrastrutture per il  trasporto  del  GNL  in

  Sardegna

   1. All'articolo  1  del  decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  7,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono

apportate le seguenti modificazioni:

  ((0a) al comma 2-quater, lettera c), il numero 3) e' sostituito dal

seguente:

  «3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo

6 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,  se  l'impianto  di

produzione di energia elettrica alimentato da  fonti  rinnovabili  e'

gia' esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e  se

l'impianto di accumulo elettrochimico  non  comporta  occupazione  di

nuove aree»;))

    a) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:  «2-quinquies.

Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo  "stand-alone"  e  le

relative connessioni alla rete elettrica di  cui  al  comma  2-quater

lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione

di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilita'  di  cui  al

decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.152,  salvo  che  le  opere  di

connessione non rientrino nelle suddette procedure.»;

    b) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter.  In  caso

di mancata definizione  dell'intesa  con  la  regione  o  le  regioni

interessate per il rilascio dell'autorizzazione di  cui  al  comma  1

entro i novanta giorni successivi al termine di cui al  comma  2,  si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies, comma  4-bis,

del  decreto-legge  29  agosto  2003,   n.   239,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.».

  2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo

il comma 9 e' inserito il seguente:

    «9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio  di  impianti

fotovoltaici di potenza ((sino a 20 MW)) connessi alla rete elettrica

di media tensione e localizzati in area a  destinazione  industriale,

produttiva o commerciale ((nonche' in discariche o lotti di discarica

chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili

di ulteriore sfruttamento, per  i  quali  l'autorita'  competente  al

rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento

delle attivita' di recupero e di ripristino ambientale  previste  nel

titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti,  si

applicano le disposizioni di cui al  comma  1.))  Le  soglie  di  cui

all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura  di  verifica  di

assoggettabilita' alla  valutazione  di  impatto  ambientale  di  cui

all'articolo  19  del  medesimo  decreto,  si  intendono  per  questa

tipologia di impianti elevate a 10 MW purche' il  proponente  alleghi

alla dichiarazione di cui al comma 2  una  autodichiarazione  ((dalla

quale risulti)) che l'impianto non si trova all'interno di  aree  fra

quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera

f), al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  10  settembre

2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  219  del  18  settembre

2010. Si potra' procedere a seguito della procedura di cui sopra  con

edificazione diretta degli impianti  fotovoltaici  anche  qualora  la

pianificazione   urbanistica    richieda    piani    attuativi    per

l'edificazione.».

  ((2-bis. All'articolo 7-bis, comma 5,  del  decreto  legislativo  3

marzo 2011, n. 28, dopo le parole:  «su  edifici»  sono  inserite  le

seguenti:  «,  come  definiti  alla  voce  32  dell'allegato   A   al

regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa  sancita  in  sede  di

Conferenza  unificata  20  ottobre  2016,   n.   125/CU,   ai   sensi

dell'articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di  cui  al  decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture

e   manufatti   fuori   terra   diversi   dagli   edifici,    nonche'

l'installazione,  con  qualunque  modalita',   di   impianti   solari

fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici».

  2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera e-quater), del testo  unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  edilizia,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.

380, dopo le parole: «a servizio degli  edifici,»  sono  inserite  le

seguenti: «come definiti alla voce 32 dell'allegato A al  regolamento

edilizio-tipo, adottato con intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza

unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma

1-sexies,  del  presente  testo  unico,  o  degli  impianti  di   cui

all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche,  di  cui

al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su  strutture  e

manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati  a  terra  in

adiacenza,».

  2-quater. Al decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  19

maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio

2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al titolo sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «o  su

strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra»;

  b) dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente:

  «Art. 4-bis (Piccoli impianti  su  strutture  e  manufatti  diversi

dagli edifici o collocati  a  terra).  -  1.  Le  disposizioni  degli

articoli precedenti si applicano alla realizzazione, alla connessione

e all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici  al  servizio  degli

impianti di  cui  all'articolo  87  del  codice  delle  comunicazioni

elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,

posti su strutture e manufatti fuori  terra  diversi  dagli  edifici,

come  definiti  alla  voce  32   dell'allegato   A   al   regolamento

edilizio-tipo, adottato con intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza

unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma

1-sexies, del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  o  collocati   a   terra   in

adiacenza».))

  3. Al fine di realizzare il  rilancio  delle  attivita'  produttive

nella regione Sardegna anche in attuazione dell'articolo 60, comma 6,

del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.  120,  entro  trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,

con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta

del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro

dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili, sono individuate le opere e le  infrastrutture

necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola.

  4. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.

76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.

120, le parole «individuate nei decreti del Presidente del  Consiglio

dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo  7-bis  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto  dall'articolo  50  del

presente  decreto,»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «di   cui

all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3  aprile  2006,

n. 152,».

  ((5. All'articolo 65 del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo

il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

  «1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che

adottino soluzioni integrative innovative con  montaggio  dei  moduli

elevati da terra, anche prevedendo la rotazione  dei  moduli  stessi,

comunque in modo da non compromettere la continuita' delle  attivita'

di   coltivazione   agricola   e   pastorale,    anche    consentendo

l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

  1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti  di  cui  al

comma 1-quater e' inoltre subordinato alla contestuale  realizzazione

di sistemi di monitoraggio che  consentano  di  verificare  l'impatto

sulle colture, il risparmio idrico, la produttivita' agricola per  le

diverse tipologie di colture e la continuita' delle  attivita'  delle

aziende agricole interessate.

  1-sexies. Qualora dall'attivita' di verifica e controllo risulti la

violazione delle condizioni di  cui  al  comma  1-quater,  cessano  i

benefici fruiti».))

  6. All'Allegato II alla Parte seconda  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, al  paragrafo  2),  e'  aggiunto,  in  fine,  il

seguente punto: «- impianti fotovoltaici per la produzione di energia

elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.».

  7. La Tabella A allegata al decreto legislativo 29  dicembre  2003,

n. 387 e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato II al presente

decreto.

  ((7-bis. Per la costruzione e l'esercizio di impianti  fotovoltaici

nonche'  delle  opere  connesse  indispensabili  alla  costruzione  e

all'esercizio di tali impianti all'interno delle  aree  dei  siti  di

interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali  per

la produzione di  energia  da  fonti  convenzionali  ovvero  in  aree

classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera  b)  del

punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3

aprile 2006, n.  152,  per  la  verifica  di  assoggettabilita'  alla

valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo

decreto si intendono elevate a 10 MW.))

                            ((Art. 31 bis

Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano

  1. Al  fine  di  semplificare  i  processi  di  economia  circolare

relativi alle attivita' agricole  e  di  allevamento,  nonche'  delle

filiere agroindustriali,  i  sottoprodotti  utilizzati  come  materie

prime  per  l'alimentazione  degli  impianti   di   biogas   compresi

nell'allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, al  decreto  del  Ministro

dello sviluppo economico 23 giugno 2016,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, utilizzati al fine  di  produrre

biometano  attraverso  la  purificazione  del  biogas,  costituiscono

materie  prime  idonee   al   riconoscimento   della   qualifica   di

biocarburante avanzato  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale

n. 65 del 19 marzo 2018.

  2. Le disposizioni dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  29

dicembre  2003,  n.  387,  si  applicano  anche  a  tutte  le   opere

infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano  nella  rete

esistente di trasporto e di distribuzione del gas  naturale,  per  le

quali il provvedimento finale deve prevedere anche l'apposizione  del

vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso  compresi  nonche'

la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi  del  testo  unico

delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di

espropriazione  per  pubblica  utilita',  di  cui  al   decreto   del

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.))

                            ((Art. 31 ter

Misure per la promozione dell'economia circolare  nella  filiera  del

                               biogas

  1. Al fine di consentire la  piena  ed  efficace  attuazione  delle

disposizioni in materia di tutela della fertilita'  dei  suoli  e  di

favorire lo sviluppo  dell'economia  circolare  in  ambito  agricolo,

all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo

le  parole:  «e  materie  derivanti»   e'   inserita   la   seguente:

«prevalentemente» e dopo la parola: «realizzatrici» sono inserite  le

seguenti: «, nel rispetto  del  principio  di  connessione  ai  sensi

dell'articolo 2135 del codice civile,».))

                          ((Art. 31 quater

          Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico

  1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 2, comma 1, lettera  b),  dopo  le  parole:  «dalla

fonte idraulica,» sono inserite le seguenti: «anche tramite  impianti

di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro»;

  b) all'articolo 12, comma 3, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo: «Per  gli  impianti  di  accumulo  idroelettrico  attraverso

pompaggio puro l'autorizzazione e'  rilasciata  dal  Ministero  della

transizione ecologica, sentito il Ministero  delle  infrastrutture  e

della mobilita' sostenibili e d'intesa con  la  regione  interessata,

con le modalita' di cui al comma 4».))

                         ((Art. 31 quinquies

Semplificazione del sistema  di  tenuta  delle  scorte  di  sicurezza

                             petrolifere

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249,

e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «16-bis. Con uno o piu'  decreti  del  Ministro  della  transizione

ecologica puo' essere conferita all'OCSIT la facolta' di chiedere  ai

soggetti obbligati una garanzia a copertura  del  mancato  versamento

del contributo di cui al comma 5 del presente articolo,  puo'  essere

delegata  all'OCSIT  l'autorizzazione  alla   tenuta   delle   scorte

all'estero e per l'estero ai  sensi  del  comma  1  dell'articolo  8,

possono  essere   apportate   modifiche   all'elenco   dei   prodotti

costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'articolo 9  e

al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto

di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere».))

 

                               Art. 32

Norme  di  semplificazione  in  materia  di  produzione  di   energia

  elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di

  repowering

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3, il terzo periodo, e' sostituito dai seguenti: «Non

sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui

all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e

sugli  impianti  fotovoltaici  ed   idroelettrici   che,   anche   se

consistenti nella modifica della  soluzione  tecnologica  utilizzata,

non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli  apparecchi,

della volumetria delle strutture e dell'area  destinata  ad  ospitare

gli impianti stessi, ne' delle opere  connesse  a  prescindere  dalla

potenza  elettrica  risultante  a  seguito  dell'intervento.  Restano

ferme,   laddove   previste,   le   procedure    di    verifica    di

assoggettabilita' e valutazione  di  impatto  ambientale  di  cui  al

decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.  Non  sono  considerati

sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo  6,

comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli  impianti

eolici, nonche' sulle relative  opere  connesse,  che  a  prescindere

dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati

nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione

minima  del  numero  degli  aerogeneratori  rispetto  a  quelli  gia'

esistenti o autorizzati. ((Fermi restando il rispetto della normativa

vigente in materia di distanze minime di  ciascun  aerogeneratore  da

unita' abitative  munite  di  abitabilita',  regolarmente  censite  e

stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti

urbanistici vigenti, nonche' il rispetto della normativa  in  materia

di   smaltimento   e   recupero   degli   aerogeneratori,   i   nuovi

aerogeneratori)), a  fronte  di  un  incremento  del  loro  diametro,

dovranno avere un'altezza massima,  intesa  come  altezza  dal  suolo

raggiungibile dalla estremita' delle pale, non superiore  all'altezza

massima  dal  suolo  raggiungibile  dalla   estremita'   delle   pale

dell'aerogeneratore gia' esistente moltiplicata per il  rapporto  fra

il diametro  del  rotore  del  nuovo  aerogeneratore  e  il  diametro

dell'aerogeneratore gia' esistente.»;

    b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

      «3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

        a) nel caso di impianti su una  unica  direttrice,  il  nuovo

impianto e' realizzato sulla stessa  direttrice  con  una  deviazione

massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza piu' una

tolleranza  pari  al  15  per  cento  della  lunghezza  dell'impianto

autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

        b) nel caso di impianti  dislocati  su  piu'  direttrici,  la

superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto e' all'interno

della superficie autorizzata,  definita  dal  perimetro  individuato,

planimetricamente, dalla linea che  unisce,  formando  sempre  angoli

convessi, i  punti  corrispondenti  agli  assi  degli  aerogeneratori

autorizzati piu' esterni, con una tolleranza complessiva del  15  per

cento.

      3-ter. Per "riduzione minima del numero di  aerogeneratori"  si

intende:

        a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati

abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il  numero  dei

nuovi aerogeneratori  non  deve  superare  il  minore  fra  n1*2/3  e

n1*d1/(d2-d1);

        b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati

abbiano un diametro d1 superiore a 70  metri,  il  numero  dei  nuovi

aerogeneratori non deve superare  n1*d1/d2  arrotondato  per  eccesso

dove:

          1) d1: diametro rotori gia' esistenti o autorizzati;

          2) n1: numero aerogeneratori gia' esistenti o autorizzati;

          3) d2: diametro nuovi rotori;

          4) h1: altezza raggiungibile dalla  estremita'  delle  pale

rispetto  al  suolo  (TIP)  dell'aerogeneratore  gia'   esistente   o

autorizzato.

  3-quater. ((Per  "altezza  massima  dei  nuovi  aerogeneratori"  h2

raggiungibile  dall'estremita'  delle  pale  si  intende,   per   gli

aerogeneratori di cui alla lettera a)del comma  3-ter,  due  volte  e

mezza l'altezza massima dal suolo  h1  raggiungibile  dall'estremita'

delle  pale   dell'aerogeneratore   gia'   esistente   e,   per   gli

aerogeneratori di cui alla lettera b)  del  citato  comma  3-ter,  il

doppio   dell'altezza   massima   dal    suolo    h1    raggiungibile

dall'estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente».

  1-bis. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6-bis del  decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le  seguenti

parole: «e interventi che comportano una riduzione di superficie o di

volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori».))

                            ((Art. 32 bis

Semplificazione  dei  procedimenti  per  impianti  idroelettrici   di

                         piccole dimensioni

  1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  attuazione  delle   misure

finalizzate a contrastare i cambiamenti  climatici  e  a  perseguire,

entro l'anno  2030,  gli  obiettivi  stabiliti  dal  Piano  nazionale

integrato per l'energia e il clima 2030, al punto ii.  della  lettera

a)  del  punto  12.7  della  parte   II   delle   Linee   guida   per

l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti  rinnovabili,  di

cui all'allegato annesso  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo

economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.

219 del 18 settembre 2010, le parole: «compatibile con il  regime  di

scambio sul posto» sono sostituite dalle seguenti: «non  superiore  a

500 kW di potenza di concessione».))

                            ((Art. 32 ter

Norme di semplificazione in materia  di  infrastrutture  di  ricarica

                              elettrica

  1. All'articolo  57  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 14 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «In

conseguenza di quanto disposto  dal  primo  periodo,  l'installazione

delle infrastrutture di ricarica dei  veicoli  elettrici  ad  accesso

pubblico non e' soggetta al rilascio del permesso di costruire ed  e'

considerata attivita' di edilizia libera»;

  b) dopo il comma 14 e' inserito il seguente:

  «14-bis.  Ai  fini  della  semplificazione  dei  procedimenti,   il

soggetto che effettua l'installazione  delle  infrastrutture  per  il

servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta

all'ente proprietario della strada l'istanza  per  l'occupazione  del

suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di  ricarica  e

per le relative opere  di  connessione  alla  rete  di  distribuzione

concordate  con  il  concessionario  del  servizio  di  distribuzione

dell'energia  elettrica  competente.  Le  procedure   sono   soggette

all'obbligo di  richiesta  semplificata  e  l'ente  che  effettua  la

valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7  agosto

1990, n. 241,  rilascia  entro  trenta  giorni  un  provvedimento  di

autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo  pubblico

per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di  dieci

anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato  al  gestore

della rete, per le relative opere di connessione».))

                          ((Art. 32 quater

Semplificazioni  in  materia  di  sistemi  di  qualificazione   degli

                            installatori

  1. Il comma 7 dell'articolo 15  del  decreto  legislativo  3  marzo

2011, n. 28, e' sostituito dal seguente:

  «7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione  di

cui al presente articolo sono inseriti nella  visura  camerale  delle

imprese  dalle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e

agricoltura competenti per territorio, che li ricevono  dai  soggetti

che  li  rilasciano.  Le   amministrazioni   interessate   provvedono

all'attuazione del presente comma nell'ambito  delle  risorse  umane,

strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,

comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».))

 

Capo VII
Disposizioni in materia di efficienza energetica

 

                               Art. 33

Misure di semplificazione in materia di  incentivi  per  l'efficienza

                  energetica e rigenerazione urbana

  1. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:

      «Tale  aliquota  si  applica  anche  agli  interventi  previsti

dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,

anche ove effettuati  in  favore  di  persone  di  eta'  superiore  a

sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente

ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e  che  non

siano  gia'  richiesti  ai  sensi  del   comma   2   della   presente

disposizione.»;

    b) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:

      «10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di  cui  al

presente articolo, previsto per le  singole  unita'  immobiliari,  e'

moltiplicato  per  il  rapporto   tra   la   superficie   complessiva

dell'immobile    oggetto    degli    interventi    di    ((incremento

dell'efficienza  energetica)),  di  miglioramento  o  di  adeguamento

antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e  8,

e la superficie media  di  una  unita'  abitativa  immobiliare,  come

ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio  del

Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo

120-sexiesdecies del decreto legislativo ((1°  settembre))  1993,  n.

385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che  siano  in

possesso dei seguenti requisiti:

        a)   svolgano   attivita'   di   prestazione    di    servizi

socio-sanitari e assistenziali, e  i  cui  membri  del  Consiglio  di

Amministrazione non  percepiscano  alcun  compenso  o  indennita'  di

carica;

        b) siano in possesso di immobili rientranti  nelle  categorie

catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di  proprieta',  nuda  proprieta',

usufrutto o comodato d'uso gratuito.  Il  titolo  di  comodato  d'uso

gratuito e' idoneo all'accesso alle detrazioni  di  cui  al  presente

articolo, a condizione che il contratto sia  regolarmente  registrato

in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente

disposizione.»;

        ((c) il comma 13-ter e' sostituito dai seguenti:))

          «13-ter.  Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo,

((anche qualora riguardino le parti strutturali  degli  edifici  o  i

prospetti,)) con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la

ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria

e  sono  realizzabili  mediante  comunicazione   di   inizio   lavori

asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi  del  titolo

abilitativo che ha  previsto  la  costruzione  dell'immobile  oggetto

d'intervento  o  del  provvedimento   che   ne   ha   consentito   la

legittimazione ovvero  e'  attestato  che  la  costruzione  e'  stata

completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione

della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo  di  cui

all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto  del  Presidente  della

Repubblica 6 giugno 2001, n.  380.  Per  gli  interventi  di  cui  al

presente  comma,  la  decadenza  del   beneficio   fiscale   previsto

dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  380

del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

          a) mancata presentazione della CILA;

          b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;

          c) assenza dell'attestazione dei dati  di  cui  al  secondo

periodo;

          d) non corrispondenza al vero delle attestazioni  ai  sensi

del comma 14.

  ((13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter,  resta

impregiudicata ogni valutazione circa la  legittimita'  dell'immobile

oggetto di intervento».))

  2.  Restano  in  ogni  caso  fermi,  ove  dovuti,  gli   oneri   di

urbanizzazione.

  3. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.

282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.

307, e' incrementato di 3,9 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  0,3

milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni  di  euro  per  ciascuno

degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.

  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b),  valutati  in

0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro  per  l'anno

2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di  euro  per

l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026,

0,2 milioni di euro per l'anno 2033, ((e dal comma 3,  pari  a))  3,9

milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028,

0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031  e  0,3

milioni di euro per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni  di

euro per l'anno 2021, 0,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  1,2

milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027,

0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per  l'anno  2032,

mediante  le  maggiori  entrate  derivanti  dal  medesimo  comma   1,

((lettere a) )) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l'anno  2022,

10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per  l'anno

2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026  e  0,2

milioni di euro per l'anno 2033,  mediante  corrispondente  riduzione

del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

                            ((Art. 33 bis

Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all'articolo 119  del

                 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

  1. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 3 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Gli

interventi di dimensionamento del  cappotto  termico  e  del  cordolo

sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in

deroga alle distanze minime riportate  all'articolo  873  del  codice

civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo»;

  b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

  «5-bis.  Le  violazioni  meramente   formali   che   non   arrecano

pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la

decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarita'

od omissione riscontrata. Nel caso in cui le  violazioni  riscontrate

nell'ambito dei controlli da parte delle autorita'  competenti  siano

rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la  decadenza  dal

beneficio si applica limitatamente al singolo intervento  oggetto  di

irregolarita' od omissione»;

  c) dopo il comma 10-bis, introdotto dall'articolo 33  del  presente

decreto, sono inseriti i seguenti:

  «10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o  piu'

interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e  c),  il  termine  per

stabilire la residenza di cui alla lettera  a),  della  nota  II-bis)

all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata  al  testo  unico

delle disposizioni concernenti  l'imposta  di  registro,  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di

trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.

  10-quater. Al primo periodo del comma  1-septies  dell'articolo  16

del  decreto-legge  4   giugno   2013,   n.   63,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  le  parole:  "entro

diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi"»;

  d)  dopo  il  comma  13-quater,  introdotto  dall'articolo  33  del

presente decreto, e' inserito il seguente:

  «13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come attivita' di

edilizia libera ai  sensi  dell'articolo  6  del  testo  unico  delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui

al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del

decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  2  marzo

2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018,  o

della  normativa  regionale,  nella  CILA  e'   richiesta   la   sola

descrizione dell'intervento. In caso di varianti  in  corso  d'opera,

queste  sono  comunicate  alla  fine  dei  lavori   e   costituiscono

integrazione  della  CILA  presentata.   Non   e'   richiesta,   alla

conclusione  dei  lavori,  la  segnalazione  certificata  di   inizio

attivita' di cui all'articolo 24 del testo unico di  cui  al  decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».))

                            ((Art. 33 ter

Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema

  1. Su proposta dell'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e

ambiente, con decreto dei Ministri dell'economia e  delle  finanze  e

della transizione  ecologica,  sono  rideterminate  le  modalita'  di

riscossione degli oneri generali di sistema,  prevedendo  che,  anche

avvalendosi di un soggetto  terzo  che  possegga  caratteristiche  di

terzieta' e indipendenza, le partite finanziarie relative agli  oneri

possano essere destinate  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici  e

ambientali senza entrare nella disponibilita' dei venditori.

  2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

Capo VIII
Semplificazione per la promozione dell'economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico

 

                               Art. 34

                Cessazione della qualifica di rifiuto

  1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.

152, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a)  al  comma  3,  primo  periodo,  dopo  le   parole   «medesimi

procedimenti autorizzatori» sono inserite le seguenti: «previo parere

obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per  la

protezione ambientale territorialmente competente»;

    b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

    c) i commi 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.

                               Art. 35

Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare

  1. Al fine di consentire la corretta  gestione  dei  rifiuti  e  la

migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale  di

ripresa e resilienza, anche al  fine  di  promuovere  l'attivita'  di

recupero nella gestione  dei  rifiuti  in  una  visione  di  economia

circolare  come  previsto  dal  nuovo  piano  d'azione  europeo   per

l'economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) alla parte IV, titolo I, le  parole  «e  assimilati»,  ovunque

ricorrano, sono soppresse e all'articolo 258, comma 7, le  parole  «e

assimilati» sono soppresse;

    b) all'articolo 185:

      1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le  seguenti

parole: «, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione

di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o

metodi che non danneggiano l'ambiente  ne'  mettono  in  pericolo  la

salute umana»;

      2) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le  seguenti

parole: «,  ad  eccezione  dei  rifiuti  da  "articoli  pirotecnici",

intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione  di  pirotecnici

di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il

periodo della loro validita', che siano in disuso  o  che  non  siano

piu' idonei ad essere impiegati per il loro fine originario»;

  ((2-bis) al comma 1, lettera f), le parole: «, fino al 31  dicembre

2022,» sono soppresse;))

      3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

        «4-bis. I rifiuti  provenienti  da  articoli  pirotecnici  in

disuso  sono  gestiti  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  di  cui

all'articolo 34, comma 2, del ((decreto legislativo)) 29 luglio 2015,

n. 123, e, in virtu'  della  persistente  capacita'  esplodente,  nel

rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica  sicurezza

per le attivita' di detenzione in depositi intermedi e movimentazione

dal  luogo  di  deposito  preliminare   ai   depositi   intermedi   o

all'impianto  di  trattamento,  secondo  le  vigenti  normative   sul

trasporto di materiali  esplosivi;  il  trattamento  e  recupero  o/e

distruzione mediante incenerimento sono svolti in  impianti  all'uopo

autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.

        4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle  finalita'

di  tutela  ambientale  secondo  le  migliori  tecniche  disponibili,

ottimizzando il recupero dei  rifiuti  da  articoli  pirotecnici,  e'

fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici  di

provvedere, singolarmente o in forma collettiva,  alla  gestione  dei

rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi  sul  mercato  nazionale,

secondo i criteri direttivi di  cui  all'articolo  237  del  presente

decreto.»;

  ((c) all'articolo 188, comma 5, il primo periodo e' sostituito  dal

seguente: «Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati

alle operazioni intermedie di smaltimento, quali  il  raggruppamento,

il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai  punti  D13,

D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente  decreto,  la

responsabilita' per il corretto smaltimento dei rifiuti e' attribuita

al soggetto che effettua dette operazioni»));

    d)  all'articolo  188-bis,  comma  4,  lettera  h),   le   parole

«dell'avvenuto recupero» sono sostituite dalle seguenti:  «dell'avvio

a recupero»;

  ((d-bis)  all'articolo  190,  comma  4,  le  parole:  «i  documenti

contabili, con analoghe  funzioni,  tenuti  ai  sensi  delle  vigenti

normative»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «analoghe   evidenze

documentali o gestionali»));

    e) all'articolo 193, comma 18,  dopo  le  parole  «da  assistenza

sanitaria» sono inserite le  seguenti:  «svolta  al  di  fuori  delle

strutture sanitarie di riferimento e da assistenza»;

  ((e-bis) all'articolo 230, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

  «5. I rifiuti provenienti dalle attivita'  di  pulizia  manutentiva

delle  reti  fognarie  di  qualsiasi  tipologia,  sia  pubbliche  che

asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e  manufatti

analoghi nonche' i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma

3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che  svolge

l'attivita' di pulizia manutentiva. La raccolta e il  trasporto  sono

accompagnati da un unico  documento  di  trasporto  per  automezzo  e

percorso di raccolta, il cui modello e'  adottato  con  deliberazione

dell'Albo nazionale gestori ambientali entro  sessanta  giorni  dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione.  Tali  rifiuti

possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o  di

recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso

la sede o unita'  locale  del  soggetto  che  svolge  l'attivita'  di

pulizia  manutentiva,  nel   rispetto   delle   condizioni   di   cui

all'articolo 183, comma  1,  lettera  bb).  Il  soggetto  che  svolge

l'attivita' di pulizia manutentiva e' comunque tenuto  all'iscrizione

all'Albo nazionale gestori ambientali, ai  sensi  dell'articolo  212,

comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attivita'  di

raccolta  e  di  trasporto  di  rifiuti,  e  all'iscrizione  all'Albo

nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi  di  cui

all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298»));

    f) all'articolo 258,  comma  7,  le  parole  «,  comma  3,»  sono

sostituite dalle seguenti: «, comma 5,»;

    g) all'articolo 206-bis, comma 1:

      1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:

«anche tramite audit  nei  confronti  dei  sistemi  di  gestione  dei

rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del  presente

decreto»;

      2) alla lettera b)  le  parole  da  «permanente  di  criteri  e

specifici» a «quadro di riferimento» sono sostituite dalle  seguenti:

«periodico di  misure»  e  le  parole  da  «efficacia,  efficienza  e

qualita'»  a  «smaltimento  dei  rifiuti;»  sono   sostituite   dalle

seguenti: «la qualita' e la riciclabilita', al fine di promuovere  la

diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili

per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il  riutilizzo,  i

sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo  e  lo

smaltimento dei rifiuti;»;

      3) le lettere c), d), e), f), g), g-bis), g-ter),  g-quater)  e

g-quinquies) sono sostituite dalle seguenti:

        «c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei

rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della  parte  quarta  del

presente decreto, verificando le misure adottate e il  raggiungimento

degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione  europea  e

dalla normativa  nazionale  di  settore,  al  fine  di  accertare  il

rispetto della responsabilita' estesa del  produttore  da  parte  dei

produttori e degli importatori di beni;

        d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui  al

Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto;

        e) controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli

accordi di programma ai sensi dell'articolo  219-bis  e  ne  monitora

l'attuazione;

        f)  verifica   l'attuazione   del   Programma   generale   di

prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale

imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso;

        g) effettua il  monitoraggio  dell'attuazione  del  Programma

Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180;

        h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti  ai  sensi

degli  articoli  178-bis  e  178-ter,  in  relazione  agli   obblighi

derivanti  dalla  responsabilita'  estesa   del   produttore   e   al

raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti  dall'Unione  europea  in

materia di rifiuti.»;

  ((g-bis) all'articolo 206-bis, comma 6, primo periodo,  la  parola:

«, 235,» e' sostituita dalla seguente: «e»)) e dopo le parole  «degli

articoli 227 e 228» sono aggiunte le seguenti: «, e i sistemi di  cui

agli articoli 178-bis e 178-ter»;

  ((g-ter) all'articolo 208, comma 15, secondo  periodo,  le  parole:

«almeno sessanta giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «almeno

venti giorni»));

    h)  all'articolo  214-ter,  comma  1,  le  parole   «,   mediante

segnalazione  certificata   di   inizio   di   attivita'   ai   sensi

dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.» sono  sostituite

dalle seguenti: «, successivamente alla verifica e al  controllo  dei

requisiti previsti dal decreto di cui al comma  2,  effettuati  dalle

province   ovvero   dalle   citta'   metropolitane   territorialmente

competenti, secondo le modalita' indicate all'articolo 216. Gli esiti

delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di

preparazione  per  il  riutilizzo  sono  comunicati  dalle  autorita'

competenti al Ministero della transizione ecologica. Le  modalita'  e

la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite

nel decreto di cui al comma 2.»;

    i) l'articolo 216-ter e' sostituito dal seguente:

      «Art. 216-ter (Comunicazioni alla Commissione europea). - 1.  I

piani di gestione e i programmi di prevenzione  di  cui  all'articolo

199, commi  1  e  3,  lettera  r),  e  le  loro  eventuali  revisioni

sostanziali,  sono  comunicati   al   Ministero   della   transizione

ecologica, utilizzando il formato adottato in sede  comunitaria,  per

la successiva trasmissione alla Commissione europea.

      2. Il  Ministero  della  transizione  ecologica  comunica  alla

Commissione  europea,  per  ogni  anno  civile,   i   dati   relativi

all'attuazione dell'articolo 181, comma 4. I  dati  sono  raccolti  e

comunicati  per  via  elettronica  entro  diciotto  mesi  dalla  fine

dell'anno a cui si  riferiscono,  secondo  il  formato  di  cui  alla

decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno  2019.  Il  primo

periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo

l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.

      3. Il  Ministero  della  transizione  ecologica  comunica  alla

Commissione  europea,  per  ogni  anno  civile,   i   dati   relativi

all'attuazione dell'articolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati

per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno  per  il

quale sono raccolti e secondo il formato di  cui  alla  decisione  di

esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo

e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del  28  novembre  2019

sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di comunicazione  ha  inizio

il  primo  anno  civile  completo  dopo  l'adozione  delle   suddette

decisioni di esecuzione.

      4. Il  Ministero  della  transizione  ecologica  comunica  alla

Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi agli  olii

industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato

nonche' sulla raccolta e trattamento degli  ((olii  usati.))  I  dati

sono comunicati per via elettronica entro diciotto  mesi  dalla  fine

dell'anno per il quale sono raccolti e  secondo  il  formato  di  cui

all'allegato VI ((alla decisione di esecuzione (UE)  2019/1004  della

Commissione, del 7 giugno 2019.)) Il primo periodo  di  comunicazione

ha inizio  il  primo  anno  civile  completo  dopo  l'adozione  della

suddetta decisione di esecuzione.

      5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 ((sono  corredati  di))  una

relazione di controllo della  qualita'  secondo  il  formato  per  la

comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive  decisioni  di

esecuzione, ((nonche' di)) una relazione sulle misure adottate per il

raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  agli  articoli  205-bis  e

182-ter, che comprende informazioni dettagliate sui tassi  di  scarto

medio. Tali informazioni sono comunicate secondo il  formato  per  la

comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive  decisioni  di

esecuzione.

      6. La parte quarta del presente decreto nonche' i provvedimenti

((inerenti  alla  gestione  dei  rifiuti))   sono   comunicati   alla

Commissione europea.»; ((i-bis) all'articolo 219-bis:))

  ((1) al comma 1,  le  parole:  «Conformemente  alla  gerarchia  dei

rifiuti di cui all'articolo 179,  gli  operatori  economici  adottano

misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di  imballaggi

riutilizzabili immessi sul mercato  anche  attraverso  l'utilizzo  di

sistemi di restituzione con  cauzione  nonche'  dei  sistemi  per  il

riutilizzo degli imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine

di aumentare la percentuale degli imballaggi  riutilizzabili  immessi

sul  mercato  per  contribuire  alla  transizione  verso  un'economia

circolare, gli operatori economici, in forma individuale o  in  forma

collettiva, adottano sistemi di  restituzione  con  cauzione  nonche'

sistemi per il riutilizzo degli imballaggi»;

  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

  «1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in

plastica, in vetro e in metallo utilizzati  per  acqua  e  per  altre

bevande»;

  3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

  «2. Con regolamento adottato mediante decreto  del  Ministro  della

transizione ecologica, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo

economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto

1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione, previa consultazione delle  associazioni

delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale,  sono

stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione delle disposizioni del

comma 1 del presente articolo.  Con  il  medesimo  regolamento  sono,

inoltre, previsti:

  a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere;

  b) i valori cauzionali per ogni singola  tipologia  di  imballaggio

fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni  della

concorrenza;

  c) i termini di pagamento e  le  modalita'  di  restituzione  della

cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio;

  d) le premialita' e gli incentivi  economici  da  riconoscere  agli

esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione;

  e) l'eventuale estensione delle disposizioni del presente  articolo

ad altre tipologie di imballaggio;

  f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili  immessi  sul

mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;

  g) la  promozione  di  campagne  di  sensibilizzazione  rivolte  ai

consumatori»;))

    l) all'articolo 221, il comma 6 e' sostituito dal seguente:

      «6. I produttori  che  hanno  ottenuto  il  riconoscimento  del

sistema sono tenuti  a  presentare  annualmente  al  Ministero  della

Transizione  ecologica  e  al  CONAI   la   documentazione   di   cui

all'articolo 237, comma 6. Il programma  pluriennale  di  prevenzione

della produzione di rifiuti di imballaggio e il  piano  specifico  di

prevenzione e  gestione  relativo  all'anno  solare  successivo  sono

inseriti nel programma generale di  prevenzione  e  gestione  di  cui

all'articolo 225.»;

  ((l-bis) alla lettera zb) del punto 7 dell'allegato IV  alla  parte

seconda sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad  esclusione

degli impianti mobili volti al recupero  di  rifiuti  non  pericolosi

provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la

campagna di attivita' abbia una durata inferiore a novanta giorni,  e

degli  altri  impianti  mobili  di  trattamento   dei   rifiuti   non

pericolosi,  qualora  la  campagna  di  attivita'  abbia  una  durata

inferiore a  trenta  giorni.  Le  eventuali  successive  campagne  di

attivita'  sul  medesimo  sito  sono  sottoposte  alla  procedura  di

verifica di  assoggettabilita'  a  VIA  qualora  le  quantita'  siano

superiori a 1.000 metri cubi al giorno»;))

    m)  l'allegato  D  -  Elenco  dei  rifiuti.  Classificazione  dei

rifiuti, della Parte quarta e' ((sostituito))  dall'allegato  III  al

presente decreto.

  2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con

CSS-combustibile conforme ai requisiti di  cui  all'articolo  13  del

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti  o  installazioni  gia'

autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non  comportino

un incremento della capacita' produttiva  autorizzata,  nel  rispetto

dei  limiti  di  emissione  per  coincenerimento  dei  rifiuti,   non

costituiscono una modifica  sostanziale  ai  sensi  dell'articolo  5,

comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152, e  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  g),  del  decreto  del

Presidente della Repubblica del 13 marzo  2013,  n.  59,  o  variante

sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19,  e  214,  214-bis,

214-ter, 215 e 216  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  e

richiedono la  sola  comunicazione  dell'intervento  di  modifica  da

inoltrarsi,  unitamente  alla  presentazione   della   documentazione

tecnica descrittiva dell'intervento,  all'autorita'  competente.  Nel

caso in cui quest'ultima non si esprima entro  quarantacinque  giorni

dalla comunicazione, il soggetto proponente puo' procedere  all'avvio

della modifica. L'autorita' competente, se  rileva  che  la  modifica

comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di

un  titolo  autorizzativo,  nei   trenta   giorni   successivi   alla

comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare  una  domanda

di nuova autorizzazione.  La  modifica  comunicata  non  puo'  essere

eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.

  3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con

CSS-combustibile conforme ai requisiti di  cui  all'articolo  13  del

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare n. 22 del 2013 in impianti o installazioni  non  autorizzati

allo  svolgimento  delle  operazioni  R1,  che  non   comportino   un

incremento della capacita' produttiva autorizzata, non  costituiscono

una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma  1,  lettera

l-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006  e  dell'articolo  2,

comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della  Repubblica  n.

59 del 2013, o variante sostanziale  ai  sensi  degli  articoli  208,

comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto  legislativo

n. 152 del  2006  e  richiedono  il  solo  aggiornamento  del  titolo

autorizzatorio,  nel   rispetto   dei   limiti   di   emissione   per

coincenerimento dei rifiuti, da comunicare  all'autorita'  competente

quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica.  Nel  caso  in

cui quest'ultima non si esprima  entro  quarantacinque  giorni  dalla

comunicazione, il soggetto proponente puo' procedere all'avvio  della

modifica.  L'autorita'  competente,  se  rileva   che   la   modifica

comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di

un  titolo  autorizzativo,  nei   trenta   giorni   successivi   alla

comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare  una  domanda

di nuova autorizzazione.  La  modifica  comunicata  non  puo'  essere

eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.

  ((3-bis. Il comma 14 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001,

n. 448, e' sostituito dal seguente:  «14.  Per  finalita'  di  tutela

ambientale, le amministrazioni dello Stato,  delle  regioni  e  degli

enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di  pubblica

utilita', pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio

per le loro flotte di autovetture  e  di  autoveicoli  commerciali  e

industriali, riservano all'acquisto  di  pneumatici  ricostruiti  una

quota almeno pari al 30 per cento del totale. Se  alla  procedura  di

acquisto di due o piu' pneumatici di ricambio di cui al primo periodo

non e' riservata una quota di pneumatici ricostruiti che  rappresenti

almeno il 30 per cento del numero  complessivo  degli  pneumatici  da

acquistare,  la  procedura  e'  annullata  per  la  parte   riservata

all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del  presente

comma non si applicano agli  acquisti  di  pneumatici  riguardanti  i

veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero della difesa e  i

veicoli delle Forze di polizia».

  3-ter. All'articolo 199, comma 3, del decreto legislativo 3  aprile

2006, n. 152, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

  «r-quater)  l'analisi  dei  flussi  derivanti   da   materiali   da

costruzione e demolizione nonche', per i rifiuti contenenti  amianto,

idonee modalita' di gestione  e  smaltimento  nell'ambito  regionale,

allo  scopo  di  evitare  rischi  sanitari  e   ambientali   connessi

all'abbandono incontrollato di tali rifiuti».))

  4. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione

delle disposizioni  del  presente  articolo  con  le  risorse  umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

                            ((Art. 35 bis

Misure di semplificazione e  di  promozione  dell'economia  circolare

                     nella filiera foresta-legno

  1. Al fine di introdurre misure di semplificazione e di  promozione

dell'economia  circolare  nella  filiera  foresta-legno,  attese   la

specificita'  e   la   multifunzionalita'   della   filiera   nonche'

l'opportunita'  di  un  suo  rilancio,  dopo  il  comma   4-quinquies

dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono inseriti  i

seguenti:

  «4-quinquies.1. E' promossa la stipulazione di accordi  di  foresta

nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti  di

imprese nel settore forestale, al fine di  valorizzare  le  superfici

pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonche'  per  la

conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai

boschi.

  4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1

sono stipulati tra due o piu' soggetti, singoli o associati,  di  cui

almeno la meta' deve essere titolare del diritto di proprieta'  o  di

un  altro  diritto  reale  o   personale   di   godimento   su   beni

agro-silvo-pastorali o almeno un contraente  deve  rappresentare,  in

forma consortile o associativa o ad altro titolo,  soggetti  titolari

dei diritti di proprieta' o di un altro diritto reale o personale  di

godimento su beni agro-silvo-pastorali.

  4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo  scopo  di  valorizzare

superfici  private  e  pubbliche  a  vocazione   agro-silvo-pastorale

nonche' di assicurare la conservazione  e  l'erogazione  dei  servizi

ecosistemici,  nel  rispetto  della  biodiversita'  e  dei   paesaggi

forestali, possono:

  a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche  ed

economiche in funzione degli obiettivi condivisi e  sottoscritti  dai

contraenti con gli accordi medesimi;

  b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle  proprieta'

agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale  e  produttivo  delle

proprieta'  fondiarie  pubbliche  e  private,  singole  e  associate,

nonche' dei terreni  di  cui  alle  lettere  g)  e  h)  del  comma  2

dell'articolo 3 del testo unico  in  materia  di  foreste  e  filiere

forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

  c) prevedere la realizzazione di interventi  volti  alla  riduzione

dei  rischi  naturali,  del  rischio  idrogeologico  e  di   incendio

boschivo;

  d) prevedere la realizzazione di interventi  e  di  progetti  volti

allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e

socio-culturale dei contesti in cui operano;

  e) promuovere sinergie tra coloro che operano  nelle  aree  interne

sia in qualita' di proprietari o di titolari di altri diritti reali o

personali sulle superfici agro-silvo-pastorali  sia  in  qualita'  di

esercenti attivita' di gestione forestale e di carattere  ambientale,

educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i

soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo

le disposizioni del comma 4-quater.

  4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi  4-quinquies.1

e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti  di

impresa  agricole.  Le  regioni  promuovono  ogni  idonea  iniziativa

finalizzata alla loro diffusione e attuazione».))

 

                               Art. 36

     Semplificazioni in materia di economia montana e forestale

  1. Le attivita' di manutenzione straordinaria  e  ripristino  delle

opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari

ad   alto   rischio   idrogeologico   e   di   frana,   sono   esenti

dall'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio  1904

n. 523, recante «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle

opere idrauliche delle diverse categorie», e dall'autorizzazione  per

il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.

3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in  materia

di boschi e di terreni montani»,  e  successive  norme  regionali  di

recepimento.

  2. Nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma  1,

lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  non  e'

richiesta  l'autorizzazione  paesaggistica  per  gli  interventi   di

manutenzione e  ripristino  delle  opere  di  sistemazione  idraulica

forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e

di frana, che non alterino lo  stato  dei  luoghi  e  siano  condotti

secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica.

  3. Sono soggetti al procedimento  di  autorizzazione  paesaggistica

semplificata di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  13

febbraio 2017, n. 31, anche se interessano aree  vincolate  ai  sensi

dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004  n.  42,  e

nel rispetto di quanto previsto  dal  Piano  Forestale  di  Indirizzo

territoriale  e  dai  Piani  di  Gestione   Forestale   o   strumenti

equivalenti di cui all'articolo 6 del ((testo unico di cui al decreto

legislativo  3  aprile  2018,  n.  34,))  ove  adottati,  i  seguenti

interventi ed opere di lieve entita':

    a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un

piano di tagli dettagliato;

    b) ricostituzione  e  restauro  di  aree  forestali  degradate  o

colpite  da  eventi  climatici  estremi  attraverso   interventi   di

riforestazione e sistemazione idraulica;

    c)  interventi  di   miglioramento   delle   caratteristiche   di

resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.

  ((3-bis. Si considerano compresi tra gli  interventi  di  cui  alla

lettera A.15) dell'allegato  A  annesso  al  regolamento  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica  13  febbraio  2017,  n.  31,

anche i  cavi  interrati  per  il  trasporto  dell'energia  elettrica

facenti parte della rete  di  trasmissione  nazionale  alle  medesime

condizioni previste per le reti di distribuzione locale.

  3-ter.  All'articolo  57,  comma  2-octies,  ultimo  periodo,   del

decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le  parole:  «Con  decreto  del

Ministro  dell'economia  e  delle  finanze»  sono  sostituite   dalle

seguenti: «Con decreto del Ministro per gli  affari  regionali  e  le

autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base  dei  dati

relativi al gettito del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge

27 dicembre 1953, n. 959, forniti  dal  Ministero  della  transizione

ecologica,».))

                            ((Art. 36 bis

Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico  e  idraulico  in

                              Calabria

  1. Per sostenere gli interventi per spese in conto  capitale  della

regione  Calabria  volti  a  prevenire  e  a  mitigare   il   rischio

idrogeologico e idraulico in  relazione  al  contenimento  dei  danni

causati da tali fenomeni, le somme iscritte nello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo  3

del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono  incrementate

di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di  50  milioni  di  euro  per

l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo,  pari  a

20 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro  per  l'anno

2022 e a 10 milioni di euro per l'anno  2023,  si  provvede  mediante

corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  -

programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della

legge 30 dicembre 2020, n. 178.))

                            ((Art. 36 ter

Misure di  semplificazione  e  accelerazione  per  il  contrasto  del

                       dissesto idrogeologico

  1. I commissari  straordinari  per  le  attivita'  di  contrasto  e

mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del

suolo, comunque denominati, di cui  all'articolo  10,  comma  1,  del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  all'articolo  7,  comma  2,  del

decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al  decreto  del

Presidente del Consiglio  dei  ministri  20  febbraio  2019,  recante

approvazione del Piano  nazionale  per  la  mitigazione  del  rischio

idrogeologico, il ripristino e la tutela  della  risorsa  ambientale,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  88  del  13  aprile  2019,  e

all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile

2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno

2019, n. 55, di seguito denominati: «commissari  di  Governo  per  il

contrasto del dissesto  idrogeologico»  o  «commissari  di  Governo»,

esercitano le competenze sugli interventi relativi al  contrasto  del

dissesto   idrogeologico    indipendentemente    dalla    fonte    di

finanziamento.

  2. Gli interventi  di  prevenzione,  mitigazione  e  contrasto  del

rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  e

al  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,  n.  164,  a  qualunque

titolo finanziati, nonche' quelli finanziabili tra le linee di azione

sulla  tutela  del  territorio  nell'ambito  del  PNRR  costituiscono

interventi di preminente interesse nazionale.

  3.  I  commissari  di  Governo  per  il  contrasto   del   dissesto

idrogeologico  promuovono  e  adottano  prioritariamente  le   misure

necessarie  per  la  piu'  rapida  attuazione  degli  interventi   di

preminente interesse nazionale di cui al  comma  2,  indirizzando  le

rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter

approvativo e autorizzativo  di  ogni  intervento  di  prevenzione  e

contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri

di priorita', ove definiti, dei piani  di  gestione  del  rischio  di

alluvioni e dei piani di assetto idrologico. Le  strutture  regionali

preposte al rilascio di pareri e nulla osta,  anche  ambientali,  per

gli  interventi   di   prevenzione   e   mitigazione   del   dissesto

idrogeologico  assumono  le  attivita'  indicate  dai  commissari  di

Governo come prioritarie, se opportuno anche aggiornando  il  sistema

di misurazione della performance con le modalita' di cui all'articolo

7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

  4. Il Ministro della transizione ecologica trasmette una  relazione

annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di  ogni  anno,  contenente

l'indicazione  degli  interventi  di  competenza  dei  commissari  di

Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e il  loro  stato

di attuazione.

  5. All'articolo  10  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1:

  1) al primo periodo, dopo le  parole:  «Presidenti  delle  regioni»

sono inserite le seguenti: «, di  seguito  denominati  commissari  di

Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico,»;

  2) al secondo periodo, le parole: «Presidenti delle  regioni»  sono

sostituite dalle seguenti: «commissari di Governo  per  il  contrasto

del dissesto idrogeologico»;

  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

  «2. Al  commissario  di  Governo  per  il  contrasto  del  dissesto

idrogeologico non e' dovuto alcun compenso. In caso di  dimissioni  o

di  impedimento  del  predetto   commissario,   il   Ministro   della

transizione  ecologica  nomina   un   commissario   ad   acta,   fino

all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione

della causa di impedimento»;

  c) ai commi 4 e 5, le parole: «Presidente della  regione»,  ovunque

occorrano, sono sostituite dalle seguenti: «commissario di Governo».

  6. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.

32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,

le parole: «Commissari straordinari per  il  dissesto  idrogeologico»

sono  sostituite  dalle  seguenti:  «commissari  di  Governo  per  il

contrasto del dissesto idrogeologico».

  7. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.

133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.

164, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Gli

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  e  i  rispettivi

cronoprogrammi  sono  individuati  con  decreto  del  Ministro  della

transizione ecologica previa intesa con  il  Presidente  di  ciascuna

regione territorialmente competente»;

  b) all'ultimo periodo  le  parole:  «Presidente  della  Regione  in

qualita' di Commissario di Governo contro il dissesto  idrogeologico»

sono sostituite  dalle  seguenti:  «Commissario  di  Governo  per  il

contrasto del dissesto idrogeologico»;

  c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti  i  seguenti:  «In  caso  di

mancato  rispetto  dei  termini  indicati  nei   cronoprogrammi   con

riferimento all'attuazione di  uno  o  piu'  interventi,  laddove  il

ritardo sia  grave  e  non  imputabile  a  cause  indipendenti  dalla

responsabilita' del  Commissario,  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  della  transizione

ecologica, puo' essere revocato il Commissario in carica  e  nominato

un altro soggetto avente specifiche competenze in materia di dissesto

idrogeologico, che subentra  nelle  medesime  funzioni  ed  assume  i

medesimi poteri del commissario revocato. Al Commissario nominato  ai

sensi del precedente  periodo  si  applicano  tutte  le  disposizioni

dettate per i commissari con funzioni di  prevenzione  e  mitigazione

del rischio idrogeologico e non sono corrisposti  gettoni,  compensi,

rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati».

  8. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.

133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.

164, le parole: «Presidenti  delle  Regioni»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «commissari di Governo».

  9. Il commissario di  Governo  contro  il  dissesto  idrogeologico,

anche attraverso i contratti  di  fiume,  in  collaborazione  con  le

autorita' di distretto e le amministrazioni comunali territorialmente

competenti,  puo'  attuare,  nel  limite  delle  risorse  allo  scopo

destinate,  interventi  di  manutenzione  idraulica   sostenibile   e

periodica  dei  bacini  e  sottobacini  idrografici  che  mirino   al

mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo, alla corretta

manutenzione delle foci e della sezione fluviale  anche  al  fine  di

ripristinare, in tratti di particolare pericolosita'  per  abitati  e

infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche  per  il  deflusso  delle

acque.

  10.  Fermi  restando  i  poteri  gia'  conferiti  in   materia   di

espropriazioni da norme di legge ai  commissari  di  Governo  per  il

contrasto del dissesto idrogeologico, le disposizioni di cui ai commi

11, 12 e 13 si applicano  alle  procedure  relative  agli  interventi

finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi  derivanti

dal dissesto idrogeologico nel territorio  nazionale,  a  tutela  del

supremo obiettivo della salvaguardia della vita umana.

  11. I termini previsti dal  testo  unico  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti  alla

meta',  ad  eccezione  del  termine  di  cinque  anni   del   vincolo

preordinato all'esproprio, di cui all'articolo  9  del  citato  testo

unico,  e  dei  termini   previsti   dall'articolo   11,   comma   2,

dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14,  comma  3,  lettera  a),

dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5,

dall'articolo  22-bis,  comma   4,   dall'articolo   23,   comma   5,

dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26,  comma

10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis,  commi  4  e  7,

dall'articolo 46 e dall'articolo 48,  comma  3,  del  medesimo  testo

unico.

  12. In caso  di  emissione  di  decreto  di  occupazione  d'urgenza

preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione

degli interventi di cui al comma 1, alla  redazione  dello  stato  di

consistenza e del verbale  di  immissione  in  possesso  si  procede,

omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24,  comma  3,

del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  8

giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti

della regione o degli altri enti territoriali interessati.

  13. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali  espropriazioni

delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi

di cui  al  comma  1,  l'autorita'  procedente,  qualora  lo  ritenga

necessario, convoca la conferenza di servizi di cui  all'articolo  14

della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio

dei pareri in sede di conferenza di servizi e' di trenta giorni.

  14. Il comma 3-bis dell'articolo 54  del  decreto-legge  16  luglio

2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre

2020, n. 120, e il comma  5  dell'articolo  7  del  decreto-legge  12

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

novembre 2014, n. 164, sono abrogati.  Il  secondo,  terzo  e  quarto

periodo del comma 6 dell'articolo  10  del  decreto-legge  24  giugno

2014, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto

2014, n. 116, sono soppressi.

  15. Al fine di  razionalizzare  i  differenti  sistemi  informativi

correlati al finanziamento e alla rendicontazione degli interventi di

mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli  previsti

nel PNRR, il Ministero della transizione  ecologica,  entro  sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, provvede alla ricognizione e  omogeneizzazione  dei

propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del

suolo, anche  avvalendosi  delle  indicazioni  tecniche  fornite  dal

Ministero dell'economia e delle finanze, al  fine  di  assicurare  un

flusso informativo ordinato, omogeneo a livello nazionale e  coerente

tra i diversi sistemi.

  16. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale

(ISPRA), d'intesa  con  il  Ministero  della  transizione  ecologica,

all'esito della ricognizione di cui al comma 15, elabora  uno  studio

per l'attuazione dei processi  di  interoperabilita'  tra  i  sistemi

informativi per il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere

pubbliche  e  degli  investimenti  correlati   agli   interventi   di

mitigazione del dissesto idrogeologico e svolge le attivita' tecniche

e operative di propria competenza per  l'attuazione  del  conseguente

programma sulla base di apposita convenzione.

  17. L'ISPRA svolge le  predette  attivita'  sentite  le  competenti

strutture  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e   del

Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica

economica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  nonche'  in

raccordo con le altre amministrazioni centrali titolari di competenze

in materia di interventi di difesa del suolo e difesa  idrogeologica,

al fine di rendere piu' integrato, efficace, veloce ed efficiente  il

sistema di monitoraggio e di rendicontazione dei progetti, garantendo

un'adeguata  informazione  e  pubblicita'  agli  enti  legittimati  o

destinatari.

  18. Al fine di consentire un piu' rapido ed efficiente  svolgimento

delle attivita' di valutazione e selezione dei progetti da  ammettere

a  finanziamento,  l'ISPRA,  in  coordinamento  con   le   competenti

strutture del Ministero della transizione  ecologica,  provvede  alla

ricognizione delle funzionalita'  della  piattaforma  del  Repertorio

nazionale degli interventi per  la  difesa  del  suolo  (ReNDiS)  che

necessitano di aggiornamento,  adeguamento  e  potenziamento.  A  tal

fine, il Ministero della  transizione  ecologica  e  l'ISPRA  operano

d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  con  il

Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica

economica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  nonche'  in

raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza

del Consiglio dei ministri e con le  altre  amministrazioni  centrali

con competenze in  materia  di  interventi  di  difesa  del  suolo  e

dissesto idrogeologico, al fine di rendere piu' integrato,  efficace,

veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei

progetti, garantendo una adeguata  informazione  e  pubblicita'  agli

enti legittimati o destinatari. L'alimentazione  del  sistema  ReNDiS

avviene assicurando il  principio  di  unicita'  dell'invio  previsto

dall'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis), del codice  di  cui  al

decreto  legislativo  18   aprile   2016,   n.   50,   e   garantendo

l'interoperabilita' con la banca dati di cui  all'articolo  13  della

legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  19.  Agli  oneri  derivanti  dallo  svolgimento   delle   attivita'

dell'ISPRA di cui ai commi da 15 a 18, pari a 165.000 euro per l'anno

2021  e  a  235.000  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n.  178.  Il

Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  20. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente  articolo

non si applicano agli interventi  finalizzati  al  superamento  delle

emergenze di rilievo nazionale deliberate ai sensi  dell'articolo  24

del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

  21.  Al  fine  di  accelerare   e   semplificare   gli   interventi

infrastrutturali anche  connessi  alle  esigenze  di  contrastare  il

dissesto   idrogeologico,   all'articolo   1-bis,   comma   1,    del

decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  le  parole:  «limitatamente  a

quelli indicati  all'articolo    sono  sostituite  dalle  seguenti:

«inclusi quelli indicati all'articolo 1».))

 

                               Art. 37

Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali

  1. Al  fine  di  accelerare  le  procedure  di  bonifica  dei  siti

contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare

alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR  e  finanziabili

con gli ulteriori strumenti  di  finanziamento  europei,  al  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  Parte  quarta,  Titolo  V,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) (( (Soppressa) ));

    b) all'articolo 242:

      1) al comma  7,  ultimo  periodo,  dopo  le  parole  «indicando

altresi' le eventuali prescrizioni necessarie  per  l'esecuzione  dei

lavori» sono inserite le seguenti: «, le verifiche intermedie per  la

valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le

attivita'  di  verifica  in   corso   d'opera   necessarie   per   la

certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri  a  carico

del proponente,»;

      2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

        «7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del

suolo,  sottosuolo   e   materiali   di   riporto   siano   raggiunti

anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile

procedere  alla  certificazione   di   avvenuta   bonifica   di   cui

all'articolo 248  limitatamente  alle  predette  matrici  ambientali,

anche  a  stralcio  in  relazione  alle  singole  aree  catastalmente

individuate,  fermo  restando  l'obbligo  di  raggiungere  tutti  gli

obiettivi  di  bonifica  su   tutte   le   matrici   interessate   da

contaminazione. In tal caso e' necessario dimostrare e garantire  nel

tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle  acque  sotterranee

fino alla loro completa rimozione non comportino  un  rischio  per  i

fruitori dell'area, ne' una modifica del modello concettuale tale  da

comportare un peggioramento della qualita' ambientale  per  le  altre

matrici  secondo  le  specifiche  destinazioni  d'uso.  Le   garanzie

finanziarie di cui al comma 7 sono  comunque  prestate  per  l'intero

intervento e sono svincolate solo  al  raggiungimento  di  tutti  gli

obiettivi di bonifica.»;

      3) al comma 13 il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

  ((3-bis) )) dopo il comma ((13-bis)) e' aggiunto il seguente:

  «13-ter. Qualora  la  procedura  interessi  un  sito  in  cui,  per

fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni  rilevate

superino  le  CSC  di  cui  alle  colonne  A  e  B  della  tabella  1

dell'allegato 5 al titolo V, della parte quarta, il  proponente  puo'

presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di  indagine

per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con

l'ARPA territorialmente competente, e' realizzato dal proponente  con

oneri a proprio carico, in  contraddittorio  con  la  medesima  ARPA,

entro sessanta giorni dalla data di presentazione  dello  stesso.  Il

piano di indagine puo' fare riferimento anche ai  dati  pubblicati  e

validati  dall'ARPA  territorialmente  competente  relativi  all'area

oggetto di  indagine.  Sulla  base  delle  risultanze  del  piano  di

indagine, nonche' di altri dati disponibili  per  l'area  oggetto  di

indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce  i  valori  di

fondo. E' fatta comunque salva la facolta' dell'ARPA territorialmente

competente di esprimersi sulla compatibilita' delle CSC rilevate  nel

sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche  e  antropiche  del

contesto territoriale in cui esso e' inserito. In tale  caso  le  CSC

riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo»;))

    c) all'articolo 242-ter:

      1) al comma 1, primo periodo, dopo le  parole  «possono  essere

realizzati»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «i  progetti  del   Piano

nazionale di ripresa e resilienza,»;

      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

        «1-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano

anche per la realizzazione  di  opere  che  non  prevedono  scavi  ma

comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il  sito

oggetto di bonifica sia gia' caratterizzato  ai  sensi  dell'articolo

242.»;

      3) al comma 2, dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte

le parole «e al comma 1-bis»;

      4) al comma 3, dopo le parole «individuate  al  comma    sono

aggiunte le parole «e al comma 1-bis»;

      5) dopo il comma 4 e' aggiunto il  seguente:  «4-bis.  Ai  fini

della  definizione  dei  valori  di  fondo  naturale  si  applica  la

procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente  della

Repubblica 13 giugno 2017, n.  120.  ((E'  fatta  comunque  salva  la

facolta' dell'ARPA territorialmente competente  di  esprimersi  sulla

compatibilita'  delle  CSC  rilevate  nel  sito  con  le   condizioni

geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale  in

cui esso e' inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel  sito  sono

ricondotte ai valori di fondo»));

    d) all'articolo 243:

      1) al comma 6  dopo  le  parole  «Il  trattamento  delle  acque

emunte» sono aggiunte le seguenti: «, da effettuarsi anche in caso di

utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito,»;

      2) al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine

di garantire la tempestivita' degli interventi di messa in sicurezza,

di  emergenza  e  di  prevenzione,  i   termini   per   il   rilascio

dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati.»;

    e) all'articolo 245, al comma  2,  dopo  il  secondo  periodo  e'

inserito il seguente:  «Il  procedimento  e'  interrotto  qualora  il

soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente

il piano di caratterizzazione nel  termine  perentorio  di  sei  mesi

dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo  252,  comma

4.  In  tal  caso,  il   procedimento   per   l'identificazione   del

responsabile  della  contaminazione  deve  concludersi  nel   termine

perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze  della

caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per  la  protezione

dell'ambiente competente.».;

    f) all'articolo 248:

  ((f-bis) all'articolo 250, comma 1, primo periodo,  sono  aggiunte,

in fine, le seguenti parole: «entro  il  termine  di  novanta  giorni

dalla  mancata  individuazione  del   soggetto   responsabile   della

contaminazione  o  dall'accertato  inadempimento   da   parte   dello

stesso»));

    g) all'articolo 250, dopo il comma 1  e'  aggiunto  il  seguente:

«1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in

sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le  province

autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o

attuatori, previa stipula di appositi  accordi  sottoscritti  con  il

Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della

legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane,

strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  sui

propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza

pubblica,  attraverso  la  stipula  di  apposte  convenzioni,   delle

societa' in house del medesimo Ministero.»;

    h) all'articolo 252:

      1) al comma 3  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «I  valori

d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree  marine,

che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra  dei  quali

devono  essere  previste  misure  d'intervento   funzionali   all'uso

legittimo   delle   aree   e    proporzionali    all'entita'    della

contaminazione,  sono  individuati  con   decreto   di   natura   non

regolamentare del Ministero della transizione ecologica  su  proposta

dell'Istituto Superiore per la Protezione  e  la  Ricerca  Ambientale

(ISPRA).»;

      2) al comma 4, primo periodo, le parole «, sentito il Ministero

delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti:  «sentito

il Ministero dello sviluppo economico»;

      3) al comma 4, e' aggiunto in  fine  il  seguente  periodo:  «A

condizione che siano rispettate le norme tecniche  di  cui  al  comma

9-quinquies, il  piano  di  caratterizzazione  puo'  essere  eseguito

decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di  inizio  attivita'  al

((Ministero della transizione  ecologica)).  Qualora  il  ((Ministero

della transizione ecologica)) accerti il mancato rispetto delle norme

tecniche di cui al precedente  periodo,  dispone,  con  provvedimento

motivato, il divieto di inizio o di  prosecuzione  delle  operazioni,

salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e

secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo ((Ministero.»));

      4) il comma 4-quater e' abrogato;

      5) al comma 5,  dopo  le  parole  «altri  soggetti  qualificati

pubblici o privati» sono aggiunte le seguenti:  «,  anche  coordinati

fra loro»;

      6) al comma  6,  primo  periodo,  la  parola  «sostituisce»  e'

sostituita dalla seguente: «ricomprende»;

      7) al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo:  «A  tal

fine  il  proponente  allega  all'istanza  la  documentazione  e  gli

elaborati  progettuali  previsti  dalle  normative  di  settore   per

consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata

al  rilascio  di  tutti  gli  atti  di  assenso  comunque  denominati

necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto  e

indicati puntualmente in  apposito  elenco  con  l'indicazione  anche

dell'Amministrazione ordinariamente competente.»;

      8) il comma 8 e' abrogato;

      9) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Nei siti di

interesse nazionale, l'applicazione a  scala  pilota,  in  campo,  di

tecnologie    di    bonifica    innovative,     anche     finalizzata

all'individuazione  dei   parametri   di   progetto   necessari   per

l'applicazione  a  piena  scala,  non  e'   soggetta   a   preventiva

approvazione del Ministero della transizione ecologica e puo'  essere

eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni  di

sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali.  Il  rispetto

delle  suddette  condizioni  e'  valutato   dal   ((Ministero   della

transizione ecologica)) e dall'Istituto superiore di sanita'  che  si

pronunciano entro sessanta giorni  dalla  presentazione  dell'istanza

corredata della necessaria documentazione tecnica.»;

      10) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:

        «9-quater.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   il

Ministero della transizione ecologica adotta i modelli delle  istanze

per l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i  contenuti  minimi

della documentazione tecnica da allegare.

        9-quinquies. Con  decreto  del  Ministero  della  transizione

ecologica  sono  adottate  le  norme  tecniche  in  base  alle  quali

l'esecuzione del  piano  di  caratterizzazione  ((e'  sottoposta))  a

comunicazione di inizio attivita' di cui al comma 4.»;

    i) all'articolo 252-bis:

  ((1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio  2012,  n.  2,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 2, le parole: «ai fini delle  metodiche  da  utilizzare

per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove

conformi ai limiti del test di  cessione,  devono  rispettare  quanto

previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica  dei  siti

contaminati» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini delle metodiche

e dei limiti da utilizzare per  escludere  rischi  di  contaminazione

delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare  quanto  previsto

dalla  legislazione  vigente  in  materia  di   bonifica   dei   siti

contaminati»;

  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

  «3. Le  matrici  materiali  di  riporto  che  non  siano  risultate

conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito  dei

procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le  migliori

tecniche  disponibili  e  a  costi  sostenibili  che  consentano   di

utilizzare l'area secondo la destinazione  urbanistica  senza  rischi

per la salute e per l'ambiente».))

  2. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione

delle disposizioni  del  presente  articolo  con  le  risorse  umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

                            ((Art. 37 bis

        Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo

  1.  Al  fine  di  prevenire  la  contaminazione  del  suolo  dovuta

all'utilizzo  di  alcuni   tipi   di   correttivi   nell'agricoltura,

all'allegato  3,  tabella  2.1  «Correttivi  calcici  e  magnesiaci»,

colonna 3 «Modo di preparazione e componenti essenziali», del decreto

legislativo 29  aprile  2010,  n.  75,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

  a) al numero 21 «Gesso di defecazione», dopo le parole: «solfato di

calcio» sono aggiunte le seguenti: «.  Non  sono  ammessi  fanghi  di

depurazione»;

  b) al numero 22 «Carbonato  di  calcio  di  defecazione»,  dopo  le

parole: «anidride carbonica» sono aggiunte le seguenti: «.  Non  sono

ammessi fanghi di depurazione».))

                            ((Art. 37 ter

        Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali

  1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui  all'articolo  2,

comma 1, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27

settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  265  del  14

novembre 2018, la condizione prevista dal comma 2,  lettera  d),  del

medesimo articolo 2, si intende  soddisfatta  anche  qualora  i  beni

siano  concessi  in  locazione  o  in  comodato   d'uso   agli   enti

attuatori.))

                          ((Art. 37 quater

Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti

                 con presenza di rifiuti radioattivi

  1.  Al  fine  di  assicurare  la  tempestiva  realizzazione   degli

interventi per la messa in sicurezza e il risanamento  dei  siti  con

presenza di rifiuti radioattivi, all'articolo  1,  comma  536,  della

legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «rifiuti radioattivi»

e' inserita la seguente: «anche».))

 

Titolo II
TRANSIZIONE DIGITALE

 

                               Art. 38

Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche

                 amministrazioni e divario digitale

  1. All'articolo  26  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a)  dopo  il  comma  5,  e'  inserito  il  seguente  «5-bis.   Ai

destinatari di cui al comma 5, ove abbiano  comunicato  un  indirizzo

email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito

digitale diverso da quelli di  cui  al  comma  5,  il  gestore  della

piattaforma  invia  anche  un  avviso  di   cortesia   in   modalita'

informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta

ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi'  tramite

il punto di accesso di cui all'articolo 64-bisdel decreto legislativo

7 marzo 2005, n. 82.»;

    b) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale

ultimo caso, il gestore della piattaforma  invia  anche  l'avviso  di

cortesia di cui al comma 5-bis,  ove  sussistano  i  presupposti  ivi

previsti.»;

    c) al comma 7:

      1) al primo  periodo,  le  parole  «e  con  applicazione  degli

articoli 7, 8 e 9 della stessa legge» sono sostituite dalle seguenti:

«e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge»;

      2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tutti  i

casi in  cui  la  legge  consente  la  notifica  a  mezzo  posta  con

raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione  dell'avviso

di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in

busta  chiusa,  a  mezzo  posta  direttamente   dal   gestore   della

piattaforma,  mediante  invio   di   raccomandata   con   avviso   di

ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito

del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse

dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre

persone alle quali puo' essere  consegnato  il  plico,  l'addetto  al

recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare

l'indirizzo  dell'abitazione,  ufficio  o   sede   del   destinatario

irreperibile. Gli  accertamenti  svolti  e  il  relativo  esito  sono

verbalizzati e comunicati al gestore  della  piattaforma.  Ove  dagli

accertamenti svolti dall'addetto al  recapito  postale  ovvero  dalla

consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione  residente

o dal registro delle imprese sia possibile individuare  un  indirizzo

del destinatario diverso da quello  al  quale  e'  stato  tentato  il

precedente recapito,  il  gestore  della  piattaforma  invia  a  tale

diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso  contrario,

deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo  rende

cosi' disponibile al destinatario. Quest'ultimo  puo'  in  ogni  caso

acquisire  copia  dell'avviso  di  avvenuta  ricezione   tramite   il

fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalita' fissate dal

decreto di cui al comma  15.  La  notifica  dell'avviso  di  avvenuta

ricezione si perfeziona nel decimo  giorno  successivo  a  quello  di

deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in  decadenze

e dimostri di non aver ricevuto la notifica per  causa  ad  esso  non

imputabile puo' essere rimesso in termini.»;

    d) -al comma 12, le parole «ai  sensi  della  legge  20  novembre

1982, n. 890», sono sostituite dalle  seguenti:  «effettuata  con  le

modalita' di cui al comma 7»;

    e) al comma 15:

      1) alla lettera h), le parole  «al  comma    sono  sostituite

dalle seguenti: «ai commi 5-bis, 6 e 7»;

      2) alla lettera i), dopo le parole «oggetto  di  notificazione»

sono inserite le seguenti: «o, nei casi previsti dal comma  7,  sesto

periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione»;

      3) dopo la lettera l), e' aggiunta la  seguente:  «l-bis)  sono

disciplinate le modalita'  con  le  quali  gli  addetti  al  recapito

postale  comunicano  al  gestore  della  piattaforma  l'esito   degli

accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo.»;

    f) al comma 20, le parole «la spedizione dell'avviso di  avvenuta

ricezione e» sono soppresse.

  2. Al fine di semplificare  e  favorire  l'utilizzo  del  domicilio

digitale  e  dell'identita'  digitale  e  l'effettivo  esercizio  del

diritto all'uso delle nuove  tecnologie,  al  decreto  legislativo  7

marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 3-bis:

  ((01) al comma 1-bis, dopo la parola: «eleggere» sono  inserite  le

seguenti: «o modificare»));

      1) al comma 1-ter, le parole «1 e 1-bis» sono sostituite  dalle

seguenti: «1, 1-bis e 4-quinquies»;

      2) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole «puo' essere reso

disponibile» sono sostituite dalle seguenti: «e' attribuito»;

      3) al comma 4-bis, le parole «sottoscritti con firma  autografa

sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di  cui

all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «su  cui  e'  apposto   a   stampa   il

contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis  o  l'indicazione  a

mezzo stampa del responsabile ((pro tempore)) in  sostituzione  della

firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo  12

febbraio 1993, n. 39»;

      4) al comma 4-ter, dopo le parole «e' stato  predisposto»  sono

inserite le seguenti: «come documento nativo digitale»  e  le  parole

«in conformita' alle Linee guida» sono soppresse;

      5)  al   comma   4-quater,   le   parole   «Le   modalita'   di

predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis  e  4-ter

soddisfano» sono sostituite dalle seguenti: «La copia  analogica  con

l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in  sostituzione  della

firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo  12

febbraio 1993, n. 39, soddisfa»;

      6) al comma 4-quinquies, il primo  periodo  e'  sostituito  dal

seguente: «E' possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale

per determinati atti, procedimenti o affari.»;

    b) all'articolo 6-quater, comma 3, dopo le parole «AgID provvede»

sono aggiunte le seguenti: «costantemente all'aggiornamento e»;

  ((b-bis) all'articolo 64-bis, comma 1-ter, dopo le parole: «servizi

in rete» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio  di

neutralita' tecnologica,»;))

    c) dopo l'articolo 64-bis, e' aggiunto il seguente:

      «Art. 64-ter (Sistema di gestione deleghe). - 1.  E'  istituito

il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato  alla  responsabilita'

della  struttura  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri

competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

      2. Il SGD consente a chiunque di delegare  l'accesso  a  uno  o

piu' servizi a un soggetto titolare dell'identita'  digitale  di  cui

all'articolo 64, comma 2-quater,  con  livello  di  sicurezza  almeno

significativo. La presentazione della  delega  avviene  mediante  una

delle modalita' previste dall'articolo 65, comma 1, ovvero presso gli

sportelli di uno  dei  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,

presenti sul territorio. Con il  decreto  di  cui  al  comma  7  sono

disciplinate le modalita' di acquisizione della delega al SGD.

      3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, e' generato

un  attributo  qualificato  associato  all'identita'   digitale   del

delegato, secondo le modalita' stabilite dall'AgID con  Linee  guida.

Tale attributo puo'  essere  utilizzato  anche  per  l'erogazione  di

servizi in modalita' analogica.

      4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  sono  tenuti  ad

accreditarsi al SGD.

      5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e  per

l'erogazione  del  servizio,  la  struttura  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e  la

transizione digitale si  avvale  dell'Istituto  Poligrafico  e  Zecca

dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui  al  precedente

periodo e l'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello  Stato  S.p.A.  sono

regolati, anche  ai  sensi  dell'articolo  28  del  regolamento  (UE)

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27  aprile  2016,

con apposita convenzione.

      6. La struttura della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri

competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e'

il titolare del trattamento dei dati personali,  ferme  restando,  ai

sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679,  le  specifiche

responsabilita' ((spettanti)) all'Istituto Poligrafico e Zecca  dello

Stato S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2,  ai  soggetti  di  cui

all'articolo 2, comma 2.

      7.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal   decreto   di   cui

all'articolo 64, comma  2-sexies,  relativamente  alle  modalita'  di

accreditamento dei gestori di attributi qualificati, con decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di  concerto  con  il

Ministro  dell'interno,  ((sentiti))  l'AgID,  il  Garante   per   la

protezione dei dati  personali  e  la  Conferenza  unificata  di  cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono

((definiti)) le caratteristiche tecniche, l'architettura generale,  i

requisiti di sicurezza, le modalita' di acquisizione della  delega  e

di funzionamento del SGD. Con  il  medesimo  decreto,  inoltre,  sono

individuate le modalita' di adesione al sistema nonche' le  tipologie

di dati oggetto di trattamento, le categorie  di  interessati  e,  in

generale,  le  modalita'  e  procedure  per  assicurare  il  rispetto

dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.

      8.   All'onere   derivante   dall'attuazione   della   presente

disposizione si provvede con le risorse  disponibili  a  legislazione

vigente.»;

    d) all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), secondo periodo,  le

parole «di assenza» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza» e le

parole «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma  1-ter»

sono sostituite dalle seguenti:  «speciale,  ai  sensi  dell'articolo

3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni  a  cui  e'

riferita l'istanza o la dichiarazione».

  3. L'efficacia delle disposizioni del comma 2, lettera  c),  i  cui

oneri sono a  carico  delle  risorse  previste  per  l'attuazione  di

progetti  compresi  nel  PNRR,  resta  subordinata  alla   definitiva

approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.

  ((3-bis. Il comma  2-bis  dell'articolo  24  del  decreto-legge  28

ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18

dicembre 2020, n. 176, e' sostituito dal seguente:

  «2-bis. Il malfunzionamento del  portale  del  processo  penale  e'

attestato  dal  Direttore  generale   per   i   servizi   informativi

automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale  dei  servizi

telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo

periodo. In tali ipotesi, il termine  di  scadenza  per  il  deposito

degli atti di cui ai commi 1 e 2 e'  prorogato  di  diritto  fino  al

giorno successivo al ripristino della funzionalita' del Portale».

  3-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre

2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre

2020, n. 176, e' sostituito dal seguente:

  «2-ter. L'autorita' giudiziaria puo'  autorizzare  il  deposito  di

singoli  atti  e  documenti  in   formato   analogico   per   ragioni

specifiche»)).

                            ((Art. 38 bis

Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali  attraverso  la

  diffusione  delle   comunicazioni   digitali   con   le   pubbliche

  amministrazioni

  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la  elezione  della

Camera  dei  deputati,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

  a) all'articolo 15, il terzo comma e' sostituito dal seguente:

  «Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale

o in triplice esemplare in forma cartacea»;

  b) all'articolo 25:

  1) al primo comma, secondo periodo, le parole: «entro  il  venerdi'

precedente l'elezione,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il

giovedi' precedente  l'elezione,  anche  mediante  posta  elettronica

certificata,»;

  2) dopo il primo comma e' inserito il seguente:

  «Le autenticazioni di cui al primo  periodo  del  primo  comma  del

presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti  siano

firmati digitalmente  o  con  un  altro  tipo  di  firma  elettronica

qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma,

o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato  digitalmente  o

con un altro tipo di firma  elettronica  qualificata  e  i  documenti

siano trasmessi mediante posta elettronica certificata».

  2. Al testo unico delle leggi per la  composizione  e  la  elezione

degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le

seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 28, sesto comma, il secondo periodo  e'  sostituito

dal seguente: «Il contrassegno  deve  essere  depositato  a  mano  su

supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»;

  b) all'articolo 32, settimo comma:

  1) il numero 1) e' sostituito dal seguente:

  «1) un modello  di  contrassegno  depositato  a  mano  su  supporto

digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»;

  2) al numero 4) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «.

L'autenticazione non e' necessaria nel caso in cui l'atto  sia  stato

firmato digitalmente  dai  delegati  e  il  documento  sia  trasmesso

mediante posta elettronica certificata»;

  c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: «venerdi'  precedente

l'elezione al segretario del Comune,» sono sostituite dalle seguenti:

«giovedi' precedente l'elezione,  anche  mediante  posta  elettronica

certificata, al segretario del Comune,».

  3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali,  riportante

i dati anagrafici dell'elettore e il suo numero  di  iscrizione  alle

liste elettorali,  necessario  per  la  sottoscrizione  di  liste  di

candidati per  le  elezioni  politiche,  dei  membri  del  Parlamento

europeo  spettanti  all'Italia  e  amministrative,  di  proposte   di

referendum  e  di  iniziative  legislative  popolari,   puo'   essere

richiesto  anche  in  formato  digitale,  tramite  posta  elettronica

certificata, dal segretario,  dal  presidente  o  dal  rappresentante

legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da

uno dei soggetti promotori del referendum dell'iniziativa legislativa

popolare,  o  da  un  suo  delegato,  mediante   domanda   presentata

all'ufficio elettorale, accompagnata da  copia  di  un  documento  di

identita'  del  richiedente.  In  caso  di  richiesta  tramite  posta

elettronica certificata, e' allegata alla domanda l'eventuale delega,

firmata  digitalmente,  del  segretario,   del   presidente   o   del

rappresentante legale del partito o del movimento politico o  di  uno

dei soggetti promotori del referendum o  dell'iniziativa  legislativa

popolare.

  4.  Qualora  la  domanda  presentata  tramite   posta   elettronica

certificata  o  un  servizio  elettronico  di  recapito   certificato

qualificato sia riferita a  sottoscrizioni  di  liste  di  candidati,

l'ufficio elettorale deve rilasciare  in  formato  digitale,  tramite

posta elettronica  certificata,  i  certificati  richiesti  entro  il

termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda.  Qualora  la

domanda  presentata  tramite  posta  elettronica  certificata  o   un

servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita

a  sottoscrizioni  di  proposte  di  referendum  popolare,  l'ufficio

elettorale  deve  rilasciare  in  formato  digitale,  tramite   posta

elettronica certificata, i certificati  richiesti  entro  il  termine

improrogabile di quarantotto ore dalla domanda.

  5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4  costituiscono  ad

ogni effetto di legge copie conformi all'originale e  possono  essere

utilizzati per le finalita' di cui al comma 3 nel formato in cui sono

stati trasmessi dall'amministrazione.

  6.  La  conformita'  all'originale  delle  copie   analogiche   dei

certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del  comma  4  e'

attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato

con dichiarazione autografa autenticata  resa  in  calce  alla  copia

analogica dei certificati medesimi. Sono  competenti  a  eseguire  le

autenticazioni previste  dal  primo  periodo  del  presente  comma  i

soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

  7. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

  a) il comma 14 e' sostituito dal seguente:

  «14. Entro il quattordicesimo  giorno  antecedente  la  data  delle

elezioni politiche,  dei  membri  del  Parlamento  europeo  spettanti

all'Italia, regionali e amministrative,  escluse  quelle  relative  a

comuni con  popolazione  fino  a  15.000  abitanti,  i  partiti  e  i

movimenti politici nonche' le liste di cui al primo periodo del comma

11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito  internet  ovvero,

per le liste di cui al citato primo periodo del comma  11,  nel  sito

internet  del  partito  o  del  movimento  politico  sotto   il   cui

contrassegno si sono presentate  nella  competizione  elettorale,  il

curriculum  vitae  di  ciascun  candidato,  fornito   dal   candidato

medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di  cui

all'articolo 24 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario

giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative

dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi  pendenti,  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,  n.  313,

rilasciato non oltre novanta giorni  prima  della  data  fissata  per

l'elezione. I rappresentanti  legali  dei  partiti  e  dei  movimenti

politici nonche' delle liste di cui al citato primo periodo del comma

11, o persone da loro delegate, possono  richiedere,  anche  mediante

posta  elettronica  certificata,   i   certificati   del   casellario

giudiziale dei  candidati,  compreso  il  candidato  alla  carica  di

sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del

primo periodo  del  presente  comma,  previo  consenso  e  su  delega

dell'interessato, da sottoscrivere all'atto  dell'accettazione  della

candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al  richiedente  i

certificati entro il termine di cinque  giorni  dalla  richiesta.  Ai

fini  dell'ottemperanza  agli  obblighi  di  pubblicazione  nel  sito

internet di cui al  presente  comma  non  e'  richiesto  il  consenso

espresso degli interessati.  Nel  caso  in  cui  il  certificato  del

casellario  giudiziale  sia  richiesto  da   coloro   che   intendono

candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali  sono

stati   convocati   i   comizi   elettorali,   ed   essi   dichiarino

contestualmente  sotto   la   propria   responsabilita',   ai   sensi

dell'articolo 47 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che

la richiesta di tale certificato e' finalizzata a rendere pubblici  i

dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte

di bollo e ogni altra spesa, imposta e  diritto  dovuti  ai  pubblici

uffici sono ridotti della meta'»;

  b) al comma 15, primo periodo, le parole: «certificato penale» sono

sostituite dalle seguenti: «certificato del casellario giudiziale  di

cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del  Presidente

della Repubblica 14  novembre  2002,  n.  313,»  e  le  parole:  «dal

casellario giudiziale» sono soppresse.

  8. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53,

sono sostituiti dai seguenti:

  «1. Sono competenti ad eseguire le  autenticazioni  che  non  siano

attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6

febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951,  n.  122,  dal  testo

unico delle leggi recanti norme per  la  elezione  della  Camera  dei

deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30  marzo

1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la  composizione  e  la

elezione degli organi  delle  Amministrazioni  comunali,  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla

legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio  1976,  n.

161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  maggio  1976,  n.

240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18,  e  dalla  legge  25  maggio

1970, n. 352, nonche' per le elezioni previste dalla legge  7  aprile

2014, n.  56,  i  notai,  i  giudici  di  pace,  i  cancellieri  e  i

collaboratori  delle  cancellerie  delle  corti   d'appello   e   dei

tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i  membri  del

Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle  province,  i

sindaci  metropolitani,  i  sindaci,   gli   assessori   comunali   e

provinciali,  i  componenti   della   conferenza   metropolitana,   i

presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice

presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri  provinciali,

i consiglieri metropolitani e i  consiglieri  comunali,  i  segretari

comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal  sindaco  e  dal

presidente della provincia. Sono altresi' competenti ad  eseguire  le

autenticazioni  di  cui  al  presente  comma  gli  avvocati  iscritti

all'albo che hanno comunicato la propria disponibilita' all'ordine di

appartenenza, i cui nominativi sono  tempestivamente  pubblicati  nel

sito internet istituzionale dell'ordine.

  2. L'autenticazione deve essere compiuta con le  modalita'  di  cui

all'articolo  21,  comma  2,  del  testo  unico  delle   disposizioni

legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445».

  9. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 7  agosto  2018,  n.

99, sono inseriti i seguenti:

  «3-bis. I rappresentanti dei partiti, delle  formazioni  politiche,

dei movimenti e delle liste civiche che  aderiscono  alle  norme  del

codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono

trasmettere alla Commissione, con il consenso degli  interessati,  le

liste delle candidature provvisorie per le elezioni  dei  membri  del

Parlamento europeo spettanti  all'Italia,  nonche'  per  le  elezioni

politiche nazionali, regionali,  comunali  e  circoscrizionali  entro

settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime  elezioni.  La

Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni  ostative

alle candidature ai sensi del citato codice di  autoregolamentazione,

con riguardo ai nominativi trasmessi nelle  proposte  di  candidature

provvisorie.  Con  un  regolamento  interno  adottato  dalla   stessa

Commissione  sono  disciplinate  le  modalita'  di  controllo   sulla

selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera  i),

stabilendo in particolare:

  a) il regime di pubblicita' della declaratoria di  incompatibilita'

dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione;

  b) la riservatezza sull'esito del controllo  concernente  le  liste

provvisorie di candidati;

  c) la celerita' dei tempi affinche' gli esiti dei  controlli  sulle

liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e  tempi

tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti

e alle  liste  civiche  l'effettiva  possibilita'  di  modificare  la

composizione  delle  liste  prima  dello  scadere  dei   termini   di

presentazione  a  pena  di  decadenza  previsti  dalla   legislazione

elettorale.

  3-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni  del  comma

3-bis, le candidature possono essere trasmesse alla Commissione entro

dieci  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente

disposizione».

  10. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 627, dopo  le  parole:  «politiche»  sono  inserite  le

seguenti: «, regionali, amministrative»;

  b) al comma 628 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le

disposizioni del decreto di cui al primo periodo si  applicano  anche

alle  elezioni  regionali  e  amministrative,  previo  il  necessario

adeguamento da realizzare  entro  il  31  ottobre  2021  al  fine  di

consentire la  sperimentazione  per  il  turno  elettorale  dell'anno

2022».

  11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza

pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  alla  relativa

attuazione  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie

disponibili a legislazione vigente.))

                            ((Art. 38 ter

        Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali

  1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle comunicazioni digitali e

di semplificare le procedure di invio e  ricezione  di  comunicazioni

tra imprese e utenti, all'articolo  1,  comma  291,  della  legge  27

dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:

«ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio  digitale

del   destinatario   ai   sensi   dell'articolo    6    del    codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo

2005, n. 82».))

                          ((Art. 38 quater

Misure di semplificazione per la raccolta di firme  digitali  tramite

  piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli  adempimenti

  di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352

  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 341, le parole: «di raccolta delle  firme  digitali  da

utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della  legge  25

maggio 1970, n. 352» sono sostituite dalle seguenti: «per la raccolta

delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli

articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonche' per i  progetti  di

legge previsti dall'articolo 71, secondo comma,  della  Costituzione,

anche mediante la  modalita'  prevista  dall'articolo  65,  comma  1,

lettera b), del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al

decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82.  La  piattaforma  mette  a

disposizione del sottoscrittore,  a  seconda  delle  finalita'  della

raccolta  delle  firme,   le   specifiche   indicazioni   prescritte,

rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e  49  della  legge  25  maggio

1970, n.  352.  La  piattaforma  acquisisce,  inoltre,  il  nome,  il

cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune

nelle cui liste  elettorali  e'  iscritto  ovvero,  per  i  cittadini

italiani  residenti  all'estero,  la  loro  iscrizione  nelle   liste

elettorali dell'Anagrafe degli  italiani  residenti  all'estero.  Gli

obblighi previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della  legge

n.  352  del  1970  sono  assolti  mediante  il   caricamento   nella

piattaforma, da parte dei promotori della  raccolta,  successivamente

alla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'annuncio  di  cui

all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n.  352  del  1970,

della proposta recante, a  seconda  delle  finalita'  della  raccolta

delle firme, le  specifiche  indicazioni  previste,  rispettivamente,

dagli articoli 4, 27 e 49 della citata legge  n.  352  del  1970.  La

piattaforma,  acquisita  la  proposta,  le  attribuisce  data   certa

mediante  uno  strumento   di   validazione   temporale   elettronica

qualificata di cui all'articolo 42 del regolamento (UE)  n.  910/2014

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e,  entro

due giorni, rende disponibile  alla  sottoscrizione  la  proposta  di

referendum anche ai fini del decorso del termine di cui  all'articolo

28 della legge n. 352 del 1970»;

  b) al comma 343 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, con

proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della giustizia,

sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le

caratteristiche tecniche, l'architettura  generale,  i  requisiti  di

sicurezza, le modalita' di funzionamento della stessa piattaforma,  i

casi di malfunzionamento nonche' le modalita' con le quali il gestore

della piattaforma attesta  il  suo  malfunzionamento  e  comunica  il

ripristino delle sue funzionalita'. Con il medesimo decreto, inoltre,

sono individuate le modalita' di accesso alla piattaforma di  cui  al

comma 341, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le  categorie

di interessati e, in  generale,  le  modalita'  e  le  procedure  per

assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE)  2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,  nonche'

le modalita' con cui i promotori mettono a disposizione  dell'Ufficio

centrale per il referendum  presso  la  Corte  di  cassazione,  nella

stessa  data  in  cui  effettuano  il  deposito  di  eventuali  firme

autografe raccolte per il  medesimo  referendum,  le  firme  raccolte

elettronicamente. L'Ufficio centrale  per  il  referendum  presso  la

Corte di  cassazione  verifica  la  validita'  delle  firme  raccolte

elettronicamente anche mediante l'accesso alla piattaforma»;

  c) il comma 344 e' sostituito dal seguente:

  «344.  A  decorrere  dal    luglio  2021  e  fino  alla  data  di

operativita' della piattaforma di cui al comma 341,  le  firme  degli

elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75,  132

e 138 della Costituzione nonche' per i  progetti  di  legge  previsti

dall'articolo 71, secondo comma, della  Costituzione  possono  essere

raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma

elettronica qualificata, a cui e' associato un riferimento  temporale

validamente  opponibile  ai  terzi.  I   promotori   della   raccolta

predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalita'

della   raccolta,   reca   le   specifiche   indicazioni    previste,

rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e  49  della  legge  25  maggio

1970, n. 352, e consente l'acquisizione del nome,  del  cognome,  del

luogo e della data di nascita del sottoscrittore e  il  comune  nelle

cui liste elettorali e' iscritto ovvero,  per  i  cittadini  italiani

residenti all'estero,  la  loro  iscrizione  nelle  liste  elettorali

dell'Anagrafe  degli  italiani   residenti   all'estero.   Le   firme

elettroniche    qualificate    raccolte     non     sono     soggette

all'autenticazione  prevista  dalla  legge  n.  352  del  1970.   Gli

obblighi, previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della legge

n. 352 del 1970, sono assolti mediante la  messa  a  disposizione  da

parte  dei  promotori,  successivamente  alla   pubblicazione   nella

Gazzetta Ufficiale  dell'annuncio  di  cui  all'articolo  7,  secondo

comma, della stessa legge n. 352 del 1970, del documento  informatico

di cui al secondo periodo, da  sottoscrivere  con  firma  elettronica

qualificata. I promotori del referendum depositano le firme  raccolte

elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il  deposito  di

eventuali firme autografe raccolte per  il  medesimo  referendum.  Le

firme raccolte  elettronicamente  possono  essere  depositate  presso

l'Ufficio centrale per il referendum presso la  Corte  di  cassazione

come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera

i-quinquies), del codice dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia  analogica

di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa  di  cui

all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice».

  2. All'articolo 8, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352,

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati  elettorali

rilasciati mediante  posta  elettronica  certificata  o  un  servizio

elettronico  di  recapito  certificato  qualificato,  possono  essere

depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio  a

cui sono acclusi, come duplicato informatico ai  sensi  dell'articolo

1, comma 1, lettera  i-quinquies),  del  codice  dell'amministrazione

digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  ovvero

come  copia  analogica  di  documento  informatico  se   dotati   del

contrassegno a stampa  di  cui  all'articolo  23,  comma  2-bis,  del

medesimo codice».))

 

                               Art. 39

                  Semplificazione di dati pubblici

  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2-bis, dopo  le  parole  «registri  di  stato  civile

tenuti dai  comuni,»  sono  inserite  le  seguenti  «garantendo  agli

stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo  del

medesimo» e le parole «con uno dei decreti di cui al comma 6, in  cui

e' stabilito anche un programma di integrazione da completarsi  entro

il 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti «con uno o  piu'

decreti di cui al comma 6-bis»;

    b) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: «2-ter. Con uno o

piu' decreti di cui al comma 6-bis  sono  definite  le  modalita'  di

integrazione nell'ANPR delle liste elettorali  e  dei  dati  relativi

all'iscrizione  nelle  liste  di  sezione  di  cui  al  decreto   del

Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.»;

    c) al comma 3, quarto periodo, dopo  le  parole  «del  23  luglio

2014», sono aggiunte le seguenti:  «,  esenti  da  imposta  di  bollo

limitatamente all'anno 2021» e, al quinto  periodo,  dopo  le  parole

«inoltre possono consentire,» sono aggiunte le seguenti: «mediante la

piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero»;

    d) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente «6-bis.  Con  uno  o

piu' decreti del Ministro dell'interno, adottati ((di concerto))  con

il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e

il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il  Garante  per

la protezione dei dati personali  e  la  Conferenza  Stato-citta'  ed

autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento  dei  servizi  resi

disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli  organismi

che erogano pubblici servizi e ai privati,  nonche'  l'adeguamento  e

l'evoluzione delle  caratteristiche  tecniche  della  piattaforma  di

funzionamento dell'ANPR.».

  2. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del  patrimonio

informativo pubblico per l'esercizio di finalita' istituzionali e  la

semplificazione degli oneri ((per i  cittadini))  e  le  imprese,  al

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) all'articolo 50:

      1) al comma 2-ter, primo periodo, le  parole  «delle  pubbliche

amministrazioni e dei gestori  di  servizi  pubblici,  attraverso  la

predisposizione di accordi quadro» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«dei soggetti che hanno diritto ad accedervi» e, al secondo  periodo,

le  parole  «Con  gli  stessi  accordi,  le»  sono  sostituite  dalla

seguente: «Le»;

      2) al comma 3-bis, dopo le parole «non modifica la  titolarita'

del dato» sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  del  trattamento,  ferme

restando le responsabilita'  delle  amministrazioni  che  ricevono  e

trattano il dato in qualita' di titolari autonomi del trattamento»;

      3) al comma 3-ter, il primo periodo e' soppresso;

    b) all'articolo 50-ter:

      1) al comma 1, dopo le parole «accedervi ai fini» sono aggiunte

le seguenti: «dell'attuazione dell'articolo 50 e» e le parole «e agli

accordi quadro previsti dall'articolo 50» sono soppresse;

      2)  al  comma  2,  quinto  periodo,  le  parole   «il   sistema

informativo dell'indicatore della  situazione  economica  equivalente

(ISEE) di cui all'articolo 5 e 71 del decreto-legge 6 dicembre  2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,

n. 214, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente  di  cui

all'articolo 62» sono sostituite dalle seguenti: «((le basi di dati))

di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis»;

      3) al comma 2,  sesto  periodo,  dopo  le  parole  «nonche'  il

processo di accreditamento e di  fruizione  del  catalogo  API»  sono

aggiunte le seguenti: «con i limiti e le condizioni di accesso  volti

ad assicurare il corretto trattamento dei  dati  personali  ai  sensi

della normativa vigente»;

      4) dopo  il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Il

Presidente del Consiglio dei Ministri  o  il  Ministro  delegato  per

l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i  test

e le prove tecniche  di  corretto  funzionamento  della  piattaforma,

fissa il termine entro il quale i soggetti  di  cui  all'articolo  2,

comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla  stessa,  a  sviluppare  le

interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie  basi

dati.»;

  ((4-bis) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il

decreto di cui al  presente  comma  e'  comunicato  alle  Commissioni

parlamentari competenti»;))

    c) all'articolo 60, comma 3-bis, dopo  la  lettera  f-ter),  sono

aggiunte le seguenti:

      «f-quater)  l'archivio  nazionale  dei  veicoli  e   l'anagrafe

nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225  e  226

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

      f-quinquies)  il  sistema  informativo  dell'indicatore   della

situazione economica equivalente (ISEE) di  cui  all'articolo  5  del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

      f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade

urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge  18  ottobre

2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge  17  dicembre

2012, n. 221;

      f-septies)  l'indice  nazionale  dei  domicili  digitali  delle

persone fisiche, dei professionisti e degli  altri  enti  di  diritto

privato, non  tenuti  all'iscrizione  in  albi,  elenchi  o  registri

professionali o  nel  registro  delle  imprese  di  cui  all'articolo

6-quater.»;

    d) all'articolo 60, comma  3-ter,  dopo  le  parole  «comunitari,

individua» ((e' inserita la seguente)): «, aggiorna» e, in fine, sono

aggiunte le seguenti: «, ulteriori rispetto a quelle  individuate  in

via prioritaria dal comma 3-bis».

  3. Con esclusione ((della lettera)) c)  del  comma  1,  l'efficacia

delle disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a  carico  delle

risorse previste per l'attuazione  di  progetti  compresi  nel  PNRR,

resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte  del

Consiglio dell'Unione europea.

  4. All'articolo 264  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il

comma 3 e' abrogato.

  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.

445, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 43, comma 2, il secondo periodo e' soppresso;

    b) all'articolo 72, comma 1, le parole «e  della  predisposizione

delle  convenzioni  quadro  di  cui  all'articolo   58   del   codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo

2005, n. 82» sono soppresse.

  6. La disposizione di cui al comma  5,  lettera  a),  ha  efficacia

dalla data fissata ai sensi dell'articolo 50-ter,  comma  2-bis,  del

decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  inserito  dal  presente

decreto.    Fino    alla    predetta    data,    resta     assicurata

l'interoperabilita' dei dati  di  cui  all'articolo  50  del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite accordi quadro,  accordi  di

fruizione o apposita autorizzazione.

  ((6-bis. Al fine di contenere i costi di amministrazione  derivanti

dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle  amministrazioni

centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle  autorita'

indipendenti e della Corte dei conti, nonche'  di  tutti  i  soggetti

istituzionali nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,

sentiti la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto

legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e  l'Istituto  nazionale  di

statistica,  sono  individuati  gli  adempimenti  degli  enti  locali

concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti

a  seguito   dell'invio   dei   bilanci   alla   banca   dati   delle

amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della  legge  31

dicembre 2009, n. 196.))

  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati  in  22,8

milioni di euro per l'anno 2021 si provvede  mediante  corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma

34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

                            ((Art. 39 bis

Ulteriore proroga del termine per la  raccolta  di  sottoscrizioni  a

                          fini referendari

  1. Al comma 1-bis dell'articolo  11  del  decreto-legge  22  aprile

2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno

2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) le parole: «15  maggio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «15

giugno»;

  b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I  termini  previsti

dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata  legge  n.

352 del 1970 sono differiti di un mese».))

                            ((Art. 39 ter

Semplificazione della richiesta di occupazione del suolo pubblico per

                         attivita' politica

  1. Al comma 67 dell'articolo 3 della legge  28  dicembre  1995,  n.

549, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le richieste  devono

pervenire almeno dieci  giorni  prima  della  data  prevista  per  lo

svolgimento della  manifestazione  o  dell'iniziativa,  salvo  che  i

regolamenti comunali dispongano termini piu' brevi».))

                          ((Art. 39 quater

Disposizioni in materia  di  comunicazione  di  trattamenti  sanitari

           obbligatori all'autorita' di pubblica sicurezza

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.  204,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 2, le parole: «uffici  delle  Forze  dell'ordine»  sono

sostituite dalle seguenti: «uffici e comandi delle Forze di polizia»;

  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

  «2-bis. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' stabilite le

modalita' informatiche e telematiche con  le  quali  il  sindaco,  in

qualita' di autorita' sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle

Forze  di  polizia  l'adozione  di  misure  o  trattamenti   sanitari

obbligatori connessi a patologie che possono  determinare  il  venire

meno dei requisiti psico-fisici per  l'idoneita'  all'acquisizione  e

alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di  armi,

nonche' al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35,  comma  7,

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio

decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  come   da   ultimo   sostituito

dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto».

  2. Fermo restando quanto previsto dal decreto di  cui  all'articolo

6, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.  204,

come da ultimo modificato dal  comma  1  del  presente  articolo,  il

sindaco, quale autorita' sanitaria, comunica al prefetto i nominativi

dei soggetti nei  cui  confronti  ha  adottato  trattamenti  sanitari

obbligatori per patologie suscettibili di determinare il venire  meno

dei requisiti psico-fisici per l'idoneita'  all'acquisizione  e  alla

detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e al  rilascio  di

qualsiasi licenza di porto di armi, nonche'  al  rilascio  del  nulla

osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi  di

pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773.

Il prefetto, quando accerti, per il tramite  dell'ufficio  o  comando

delle Forze  di  polizia  competente,  che  il  soggetto  interessato

detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie  esplodenti  o

e' titolare di una  licenza  di  porto  di  armi,  adotta  le  misure

previste dall'articolo 39 del citato testo  unico  di  cui  al  regio

decreto n. 773 del 1931. Resta ferma la possibilita' per l'ufficio  o

comando delle Forze di polizia di disporre il ritiro cautelare  delle

armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi del  medesimo  articolo

39, secondo comma.))

                         ((Art. 39 quinquies

Introduzione degli articoli 62-quater e 62-quinquies  del  codice  di

  cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e  altre  norme  in

  materia di istituzione dell'Anagrafe  nazionale  dell'istruzione  e

  dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore

  1. Al capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale,

di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti,  in

fine, i seguenti articoli:

  «Art. 62-quater  (Anagrafe  nazionale  dell'istruzione).  - 1.  Per

rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare  il

processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi  per  i

cittadini  e  per  le  pubbliche   amministrazioni,   e'   istituita,

nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato  hubscuola,

realizzato  dal  Ministero  dell'istruzione,   l'Anagrafe   nazionale

dell'istruzione (ANIST).

  2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per

tutte le finalita' previste dalla normativa vigente, alle anagrafi  e

alle banche di  dati  degli  studenti,  dei  docenti,  del  personale

amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  (ATA),   delle   istituzioni

scolastiche e degli edifici scolastici,  anche  istituite  a  livello

regionale, provinciale  e  locale  per  le  medesime  finalita',  che

mantengono la  titolarita'  dei  dati  di  propria  competenza  e  ne

assicurano l'aggiornamento.

  3. L'ANIST assicura alle regioni,  ai  comuni  e  alle  istituzioni

scolastiche la disponibilita' dei  dati  e  degli  strumenti  per  lo

svolgimento  delle  funzioni  di   propria   competenza,   garantisce

l'accesso  ai  dati  in  essa  contenuti  da  parte  delle  pubbliche

amministrazioni per le relative finalita'  istituzionali  e  mette  a

disposizione del Ministero dell'interno le informazioni  relative  ai

titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.

  4.  Anche  ai  fini  del  comma  5  dell'articolo  62,  l'ANIST  e'

costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i  dati  degli

studenti e delle loro famiglie, dei  docenti  e  del  personale  ATA.

L'ANIST e' costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento

scolastico  degli  studenti  attraverso  l'interoperabilita'  con   i

registri  scolastici  di  cui   all'articolo   7,   comma   31,   del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  L'ANIST,  con  riferimento  alla

codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti,  e'

costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le  risultanze

dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui

all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

  5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio

di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalita' di cui

al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso

di  cui  all'articolo  64-bis.  L'ANIST  rende  disponibili  i   dati

necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on  line  alle

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di  cui  all'articolo

7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  6. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  di  concerto  con  il

Ministro per l'innovazione tecnologica e la  transizione  digitale  e

con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il

30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,

acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,

sono stabiliti:

  a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST,  con  riferimento

alle tre componenti degli studenti, dei docenti  e  personale  ATA  e

delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;

  b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare,  le  modalita'

di cooperazione dell'ANIST con banche di  dati  istituite  a  livello

regionale, provinciale e locale per le medesime finalita', nonche' le

modalita' di alimentazione da parte dei registri  scolastici  di  cui

all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel

rispetto della normativa in materia di protezione dei dati  personali

e delle  regole  tecniche  del  sistema  pubblico  di  connettivita'.

L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di  dati  di  rilevanza

nazionale, regionale, provinciale e  locale  avviene  in  conformita'

alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilita'.

  Art. 62-quinquies (Anagrafe nazionale  dell'istruzione  superiore).

- 1. Per rafforzare gli interventi  nel  settore  dell'universita'  e

della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e

migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche  amministrazioni,

e' istituita, a cura del Ministero dell'universita' e della  ricerca,

l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS).

  2. L'ANIS e'  alimentata,  con  le  modalita'  individuate  con  il

decreto di  cui  al  comma  5,  dalle  istituzioni  della  formazione

superiore,  che  mantengono  la  titolarita'  dei  dati  di   propria

competenza  e  ne   assicurano   l'aggiornamento,   nonche'   tramite

l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei  diplomati  e  dei  laureati

degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione

superiore, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003,

n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.

170. L'ANIS assicura alla singola istituzione la  disponibilita'  dei

dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni  di  propria

competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da  parte

delle   pubbliche   amministrazioni   per   le   relative   finalita'

istituzionali.  L'ANIS  rende  disponibili  i  dati   necessari   per

automatizzare le procedure di iscrizione  on  line  alle  istituzioni

della formazione superiore  e  assicura  l'interoperabilita'  con  le

altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono d'interesse  del

Ministero dell'universita' e della ricerca per le relative  finalita'

istituzionali.

  3. Ai sensi del comma  5  dell'articolo  62  del  presente  codice,

l'ANIS e' costantemente allineata con l'ANPR per  quanto  riguarda  i

dati degli studenti e dei laureati.

  4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio

di certificazioni, possono accedere all'ANIS mediante le modalita' di

cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero  tramite  il  punto  di

accesso di cui all'articolo 64-bis.

  5. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  di

concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica   e   la

transizione  digitale   e   con   il   Ministro   per   la   pubblica

amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito  il

parere del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono

stabiliti:

  a) i  contenuti  dell'ANIS,  tra  i  quali  i  dati  relativi  alle

iscrizioni degli  studenti,  all'istituzione  di  appartenenza  e  al

relativo corso di studi, i titoli conseguiti  e  gli  ulteriori  dati

relativi presenti nelle altre banche di dati di  rilevanza  nazionale

di interesse del Ministero dell'universita' e della  ricerca  cui  lo

stesso puo' accedere per le relative finalita' istituzionali;

  b) le garanzie e le misure di  sicurezza  da  adottare  nonche'  le

modalita'  di  alimentazione  da  parte   delle   istituzioni   della

formazione  superiore  nonche'  tramite  l'Anagrafe  nazionale  degli

studenti,  dei  diplomati  e  dei  laureati  degli  istituti  tecnici

superiori  e  delle  istituzioni  della  formazione  superiore,   nel

rispetto della normativa in materia di protezione dei dati  personali

e delle  regole  tecniche  del  sistema  pubblico  di  connettivita'.

L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei

diplomati e dei laureati degli istituti  tecnici  superiori  e  delle

istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR  e  con  le  altre

anagrafi di interesse del Ministero dell'universita' e della  ricerca

per le relative finalita' istituzionali avviene in  conformita'  alle

linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilita'».))

                          ((Art. 39 sexies

Modifiche all'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,

  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

  1.  L'articolo  234  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 234 (Misure  per  il  sistema  informativo  per  il  supporto

all'istruzione scolastica). - 1. Al fine  di  realizzare  un  sistema

informativo integrato per il  supporto  alle  decisioni  nel  settore

dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la  sistematizzazione  e

l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la  previsione  di

lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonche' per il

supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto  personale

anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la

didattica a distanza nonche' per l'organizzazione e il  funzionamento

delle strutture ministeriali centrali  e  periferiche,  il  Ministero

dell'istruzione si avvale della  societa'  di  cui  all'articolo  83,

comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  sulla  base  di

specifica convenzione di durata pluriennale.

  2. La societa' di cui al comma 1 assicura le finalita'  di  cui  al

medesimo comma  in  via  diretta  nonche'  avvalendosi  di  specifici

operatori del settore cui  affidare  le  attivita'  di  supporto  nel

rispetto della normativa vigente, nonche' di esperti.

  3. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si

provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie

disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica».))

                          ((Art. 39 septies

   Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative

  1.  Gli  atti  costitutivi,  gli  statuti  e  le  loro   successive

modificazioni delle societa' start-up innovative di cui  all'articolo

25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  costituite

in forma di societa' a responsabilita' limitata, anche  semplificata,

depositati presso l'ufficio del registro delle imprese alla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e

redatti con le  modalita'  alternative  all'atto  pubblico  ai  sensi

dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015,  n.

3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e

secondo le  disposizioni  dettate  dal  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo  economico  17  febbraio  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 56 dell'8 marzo  2016,  restano  validi  ed  efficaci  e

conseguentemente le medesime  societa'  conservano  l'iscrizione  nel

registro delle imprese.

  2. Fino  all'adozione  delle  nuove  misure  concernenti  l'uso  di

strumenti  e  processi  digitali   nel   diritto   societario,   alle

modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate  dalle

societa' di cui al comma 1 dopo la data di entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto, si applica  la  disciplina

di cui all'articolo 2480 del codice civile.

  3. Il  compenso  per  l'attivita'  notarile  concernente  gli  atti

deliberati ai  sensi  del  comma  2  e'  determinato  in  misura  non

superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D -

Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della  giustizia

20 luglio 2012, n. 140.))

 

                               Art. 40

Semplificazioni    del    procedimento    di    autorizzazione    per

  l'installazione di infrastrutture di  comunicazione  elettronica  e

  agevolazione per l'infrastrutturazione  digitale  degli  edifici  e

  delle unita' immobiliari

  1. ((All'articolo 86)) del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.

259, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, ((alinea,)) le parole «sei mesi»  sono  sostituite

dalle seguenti: «novanta giorni»;

  ((a-bis) al comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole:  «proprieta'

pubbliche e private» sono inserite le seguenti: «, compresi i  parchi

e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione

esterna dei parchi,»;))

    b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel

rispetto del procedimento autorizzatorio  semplificato  di  cui  agli

((articoli 87 e 88 del presente codice»)).

  2. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.259,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 4, primo periodo, la parola «denuncia» e'  sostituita

dalla seguente:  «segnalazione»  ((e  sono  aggiunti)),  in  fine,  i

seguenti periodi: «L'istanza ha valenza di istanza  unica  effettuata

per  tutti  i  profili  connessi  agli  interventi  e  per  tutte  le

amministrazioni  o  enti  comunque  coinvolti  nel  procedimento.  Il

soggetto richiedente da' notizia della presentazione  dell'istanza  a

tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.»;

    b) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

      «6. Quando l'installazione dell'infrastruttura  e'  subordinata

all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri,

intese,  concerti,  nulla  osta  o   altri   atti   di   concessione,

autorizzazione o  assenso,  co-munque  denominati,  ivi  comprese  le

autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.

42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di  competenza

di diverse amministrazioni o  enti,  inclusi  i  gestori  di  beni  o

servizi pubblici, il responsabile  del  procedimento  convoca,  entro

cinque  giorni  lavorativi  dalla  presentazione  dell'istanza,   una

conferenza  di  servizi,  alla  quale   prendono   parte   tutte   le

amministrazioni,  enti  e  gestori  di  beni   o   servizi   pubblici

interessati  dall'installazione,  nonche'   un   rappresentante   dei

soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge  22

febbraio 2001, n. 36.

      7. La determinazione positiva della conferenza  sostituisce  ad

ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni,  pareri,  intese,

concerti, nulla osta o altri atti di  concessione,  autorizzazione  o

assenso, comunque denominati,  necessari  per  l'installazione  delle

infrastrutture  di  cui  al  comma  1,  di  competenza  di  tutte  le

amministrazioni,  enti  e  gestori  di  beni   o   servizi   pubblici

interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica  utilita',

indifferibilita'  ed  urgenza  dei  lavori.  Della   convocazione   e

dell'esito della conferenza viene comunque informato il Ministero.

      8.  Alla  predetta  conferenza  di  servizi  si  applicano   le

disposizioni di cui agli articoli 14,  14-bis,  14-ter,  14-quater  e

14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con  il  dimezzamento

dei termini ivi indicati, ((ad eccezione  dei  termini))  di  cui  al

suddetto  articolo  14-quinquies,  e  fermo  restando  l'obbligo   di

rispettare il termine perentorio finale di conclusione  del  presente

procedimento indicato al comma 9 ((del presente articolo)).

      9. Le istanze di autorizzazione si intendono  accolte  qualora,

entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del

progetto e ((della relativa domanda)) non  sia  stato  comunicato  un

provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo

competente ad effettuare i controlli, di cui  all'articolo  14  della

legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un  dissenso,

congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione  preposta  alla

tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei  beni  culturali.

Nei predetti casi di dissenso  congruamente  motivato,  ove  non  sia

stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di  cui

al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter,  della  legge

((7 agosto 1990, n. 241.)) Gli Enti locali possono prevedere  termini

piu' brevi  per  la  conclusione  dei  relativi  procedimenti  ovvero

ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle

disposizioni  stabilite  dal  presente  comma.  Decorso  il  suddetto

termine, l'amministrazione  procedente  comunica,  entro  il  termine

perentorio   di   sette   giorni,    l'attestazione    di    avvenuta

autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente  l'autocertificazione

del richiedente. Sono fatti salvi i  casi  in  cui  disposizioni  del

diritto dell'Unione europea richiedono  l'adozione  di  provvedimenti

((espressi»)).

  3. All'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il

richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a  tutte  le

amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.»;

    b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

      «3. Quando l'installazione di infrastrutture  di  comunicazione

elettronica  e'  subordinata   all'acquisizione   di   uno   o   piu'

provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o

altri  atti  di  concessione,  autorizzazione  o  assenso,   comunque

denominati,  ivi  incluse  le  autorizzazioni  previste  dal  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  da  adottare  a  conclusione  di

distinti procedimenti di  competenza  di  diverse  amministrazioni  o

enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione

procedente che ha ricevuto l'istanza, convoca,  entro  cinque  giorni

lavorativi  dalla  presentazione  dell'istanza,  una  conferenza   di

servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni,  enti  e

gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione.

      4. La determinazione positiva della conferenza  sostituisce  ad

ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni,  pareri,  intese,

concerti, nulla osta o altri atti di  concessione,  autorizzazione  o

assenso,   comunque   denominati,   necessari   per   l'installazione

dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli

enti e dei gestori di beni o  servizi  pubblici  interessati  e  vale

altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed

urgenza dei lavori.

      5.  Alla  predetta  conferenza  di  servizi  si  applicano   le

disposizioni di cui agli articoli 14,  14-bis,  14-ter,  14-quater  e

14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con  il  dimezzamento

dei  termini  ivi  indicati,  ad  eccezione  dei   termini   di   cui

all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto al comma  7

((del presente  articolo))  e  l'obbligo  di  rispettare  il  termine

perentorio finale di conclusione del presente  procedimento  indicato

al comma 9 ((del presente articolo»));

    c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «ivi

compreso il sedime ferroviario e  autostradale.  Decorsi  i  suddetti

termini, l'amministrazione  procedente  comunica,  entro  il  termine

perentorio   di   sette   giorni,    l'attestazione    di    avvenuta

autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente  l'autocertificazione

del richiedente»;

    d) il comma 7-bis e' abrogato;

    e) il comma 9 e' sostituito  dal  seguente:  «9.  Fermo  restando

quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi

entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla  data  di

presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi  in  cui  disposizioni

del   diritto   dell'Unione   europea   richiedono   l'adozione    di

provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione

decisoria della  conferenza  entro  il  predetto  termine  perentorio

equivale ad  accoglimento  dell'istanza,  salvo  che  non  sia  stato

espresso  un   dissenso,   congruamente   motivato,   da   parte   di

un'Amministrazione     preposta     alla      tutela      ambientale,

paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di

dissenso  congruamente  motivato,  ove  non  sia  stata  adottata  la

determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo  periodo,

si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto  1990,  n.

241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti

di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli

scavi e delle  eventuali  opere  civili  indicate  nel  progetto,  di

competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni  o

servizi pubblici interessati e vale altresi'  come  dichiarazione  di

pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori,  anche  ai

sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del  Presidente  della

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.  Della  convocazione  e  dell'esito

della  conferenza  viene  tempestivamente  informato  il   Ministero.

Decorso  il  termine  di  cui  al  primo  periodo,  l'amministrazione

procedente comunica, entro il termine  perentorio  di  sette  giorni,

l'attestazione  di  avvenuta  autorizzazione,  scaduto  il  quale  e'

sufficiente l'autocertificazione del richiedente.».

  ((e-bis) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:))

  ((«9-bis. Per i progetti gia' autorizzati  ai  sensi  del  presente

articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia  in  caso

di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti  dal

comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso

d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi

accessori  previsti  nell'istanza  unica,  l'operatore  comunica   la

variazione all'amministrazione procedente che ha  ricevuto  l'istanza

originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con  un

preavviso di almeno quindici  giorni,  allegando  una  documentazione

cartografica dell'opera che dia conto  delle  modifiche.  L'operatore

avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione

della variazione,  i  soggetti  e  gli  enti  coinvolti  non  abbiano

comunicato  un  provvedimento  negativo.  Gli  enti  locali   possono

prevedere  termini  piu'  brevi  per  la  conclusione  dei   relativi

procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa

nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo».))

  4.  Al  fine  di  consentire  il  tempestivo  raggiungimento  degli

obiettivi di trasformazione  digitale  di  cui  al  regolamento  (UE)

2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021

e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 12 febbraio 2021, fino  al  31  dicembre  2026,  in  deroga  agli

articoli 5 e 7 del decreto  legislativo  15  febbraio  2016,  n.  33,

nonche' ai  regolamenti  adottati  dagli  enti  locali,  qualora  sia

tecnicamente  fattibile  per  l'operatore,  la  posa  in   opera   di

infrastrutture  a  banda  ultra  larga  viene   effettuata   con   la

metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo

e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00  a

4,00 cm, con profondita'  variabile  da  10  cm  fino  a  massimo  35

((cm) )), in ambito urbano ed extraurbano, anche in  prossimita'  del

bordo stradale o sul marciapiede. Per i predetti interventi  di  posa

in opera di infrastrutture a banda  ultra  larga  effettuati  con  la

metodologia della micro trincea, nonche' per  quelli  effettuati  con

tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con  minitrincea,  non

sono richieste le autorizzazioni di cui  al  decreto  legislativo  22

gennaio 2004, n.  42,  e  non  si  applicano  le  previsioni  di  cui

all'articolo 7, commi 2-bis  e  2-ter,  del  decreto  legislativo  15

febbraio 2016, n.33. ((Resta  ferma,  in  ogni  caso,  l'applicazione

dell'ulteriore   semplificazione   di   cui   all'articolo   20   del

decreto-legge   31   dicembre   2020,   n.   183,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.)) L'operatore  di

rete si limita a comunicare, con  un  preavviso  di  almeno  quindici

giorni ((e di  otto  giorni  per  i  lavori  di  scavo  di  lunghezza

inferiore a duecento metri)), l'inizio dei lavori alla soprintendenza

competente,  allegando  la   documentazione   cartografica   prodotta

dall'operatore medesimo relativamente al  proprio  tracciato  e,  nel

caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri  storici,  un

elaborato tecnico che dia conto  delle  modalita'  di  risistemazione

degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della

strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e

profondita' ((stabilite)) dall'operatore in funzione  delle  esigenze

di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, puo' concordare  con

l'operatore  stesso  accorgimenti   in   merito   al   posizionamento

dell'infrastruttura  allo  scopo  di  garantire  le   condizioni   di

sicurezza dell'infrastruttura stradale.

  5.  Al  fine  di  consentire  il  tempestivo  raggiungimento  degli

obiettivi di trasformazione  digitale  di  cui  al  regolamento  (UE)

2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021

e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui

agli articoli 87 bis e 87 ter del  decreto  legislativo  ((1°  agosto

2003, n. 259, e gli interventi di modifica previsti  dal  punto  A.24

dell'allegato  A  annesso  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del

Presidente  della  Repubblica  13  febbraio  2017,  n.   31,))   sono

realizzati    previa    comunicazione    di    avvio    dei    lavori

all'amministrazione  comunale,  corredata  da   un'autocertificazione

descrittiva degli interventi e delle caratteristiche  tecniche  degli

impianti e non sono richieste le autorizzazioni  di  cui  al  decreto

legislativo ((22 gennaio 2004, n. 42, purche' non comportino  aumenti

delle altezze superiori a 1,5 metri e  aumenti  della  superficie  di

sagoma superiori a 1,5 metri quadrati)). Gli impianti sono attivabili

qualora,  entro  trenta  giorni  dalla   richiesta   di   attivazione

all'organismo competente  di  cui  all'articolo  14  della  legge  22

febbraio 2001, n. 36,  non  sia  stato  comunicato  dal  medesimo  un

provvedimento negativo.

  ((5-bis.  Dopo  il  comma  2  dell'articolo  91  del  codice  delle

comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo    agosto

2003, n. 259, e' inserito il seguente:))

  ((«2-bis. Il proprietario o  l'inquilino,  in  qualita'  di  utente

finale di un servizio di comunicazione elettronica,  deve  consentire

all'operatore  di  comunicazione  di  effettuare  gli  interventi  di

adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento

della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento  non

si configura  come  attivita'  avente  carattere  commerciale  e  non

costituisce  modifica  delle  condizioni  contrattuali  per  l'utente

finale, purche' consenta a quest'ultimo di  continuare  a  fruire  di

servizi  funzionalmente   equivalenti,   alle   medesime   condizioni

economiche gia' previste dal contratto in essere».))

  ((5-ter. Dopo il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre

2019, n. 160, e' inserito il seguente:))

    «831-bis. Gli operatori che  forniscono  i  servizi  di  pubblica

utilita' di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui

al  codice  delle  comunicazioni  elettroniche  di  cui  al   decreto

legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  e  che  non  rientrano  nella

previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a  800

euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente.  Il

canone non e' modificabile ai sensi del comma 817 e ad  esso  non  e'

applicabile  alcun  altro  tipo  di  onere   finanziario,   reale   o

contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura o per  qualsiasi

ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del

decreto  legislativo  n.  259  del  2003.  I  relativi  importi  sono

rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo

rilevati al 31  dicembre  dell'anno  precedente.  Il  versamento  del

canone e' effettuato entro il 30 aprile  di  ciascun  anno  in  unica

soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del  codice

di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

                               Art. 41

          Violazione degli obblighi di transizione digitale

  1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana

ed  europea,  la  digitalizzazione  dei  cittadini,  delle  pubbliche

amministrazioni e  delle  imprese,  con  specifico  riferimento  alla

realizzazione  degli  obiettivi  fissati  dal  ((Piano  nazionale  di

ripresa  e   resilienza)),   nonche'   garantire   il   coordinamento

informativo statistico e informatico  dei  dati  dell'amministrazione

statale, regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali  delle

prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  su  tutto  il

territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo  5,  comma  3,

lett. b-bis),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  al  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18, e'  aggiunto  il

seguente:

    «Art. 18-bis (Violazione degli obblighi di transizione digitale).

- 1. L'AgID esercita  poteri  di  vigilanza,  verifica,  controllo  e

monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di

ogni  altra  norma  in   materia   di   innovazione   tecnologica   e

digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese  quelle

contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale  per  l'informatica

nella  pubblica  amministrazione,  e  procede,  d'ufficio  ovvero  su

segnalazione del difensore civico  digitale,  all'accertamento  delle

relative violazioni da parte dei  soggetti  di  cui  all'articolo  2,

comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica,  controllo

e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui

all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e  ogni  altra  informazione

strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla  richiesta  di

dati, documenti o informazioni di cui al secondo  periodo  ovvero  la

trasmissione di informazioni o  dati  parziali  o  non  veritieri  e'

punita ai sensi del comma 5,  con  applicazione  della  sanzione  ivi

prevista ridotta della meta'.

    2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state

commesse una o piu' violazioni delle disposizioni di cui al comma  1,

procede  alla   contestazione   nei   confronti   del   trasgressore,

assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti  difensivi  e

documentazione e per chiedere di essere sentito.

    3.  L'AgID,  ove  accerti   la   sussistenza   delle   violazioni

contestate, assegna al trasgressore un  congruo  termine  perentorio,

proporzionato rispetto al tipo e alla gravita' della violazione,  per

conformare  la  condotta  agli  obblighi  previsti  dalla   normativa

vigente,  segnalando  le  violazioni  all'ufficio  competente  per  i

procedimenti disciplinari di  ciascuna  amministrazione,  nonche'  ai

competenti organismi indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica  le

predette segnalazioni su apposita  area  del  proprio  sito  internet

istituzionale.

    4. Le violazioni  accertate  dall'AgID  rilevano  ai  fini  della

misurazione e della valutazione  della  performance  individuale  dei

dirigenti responsabili e comportano  responsabilita'  dirigenziale  e

disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto  legislativo

30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo  quanto  previsto  dagli  articoli

13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice  e

dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

    5. In caso  di  mancata  ottemperanza  alla  richiesta  di  dati,

documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di

trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonche'

di violazione degli obblighi previsti dagli articoli ((5, 7, comma 3,

41, commi 2 e 2-bis, 43, comma  1-bis,))  50,  comma  3-ter,  50-ter,

comma 5, 64, comma 3-bis, 64-bis del presente  Codice,  dall'articolo

65, comma 1, del decreto legislativo  13  dicembre  2017,  n.  217  e

dall'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,

n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,

n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, non ottemperi

all'obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma  3,

l'AgID irroga la sanzione amministrativa  pecuniaria  nel  minimo  di

euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non

espressamente previsto dal presente  articolo,  la  disciplina  della

legge 24 novembre 1981,  n.  689.  I  proventi  delle  sanzioni  sono

versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato  per

essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero

dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento  dell'AgID

e per la  restante  parte  al  Fondo  di  cui  all'articolo  239  del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

    6. Contestualmente all'irrogazione della  sanzione  nei  casi  di

violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonche' di

violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID

segnala la violazione alla struttura della Presidenza  del  Consiglio

dei  ministri  competente  per   l'innovazione   tecnologica   e   la

transizione  digitale  ((che,  ricevuta  la  segnalazione)),  diffida

ulteriormente  il  soggetto  responsabile  a  conformare  la  propria

condotta agli obblighi previsti dalla  disciplina  vigente  entro  un

congruo termine perentorio, proporzionato al  tipo  e  alla  gravita'

della  violazione,  avvisandolo  che,  in  caso  di   inottemperanza,

potranno essere esercitati i poteri sostitutivi  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.  Decorso  inutilmente

il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri  o  il  Ministro

delegato per l'innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale,

valutata la gravita' della violazione, puo' nominare  un  commissario

ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario  non

spettano compensi, indennita' o  rimborsi.  Nel  caso  di  inerzia  o

ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede  all'esercizio

del potere sostitutivo di cui agli ((articoli 117,  quinto  comma,  e

120, secondo comma)), della Costituzione, ai  sensi  dell'articolo  8

della legge 5 giugno 2003, n. 131.

    7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina  le  procedure  di

contestazione,  accertamento,  segnalazione   e   irrogazione   delle

sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.

    8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione

vigente.».

  2. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.

221, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con  lo

stesso regolamento sono individuati i termini e le modalita' con  cui

le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi  1

e 1-bis.»;

    b) dopo il comma 4-quater e' aggiunto il seguente:

      «4-quinquies.  La  violazione  degli  obblighi   previsti   dal

presente articolo e'  accertata  dall'AgID  ed  e'  punita  ai  sensi

dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

  3. All'articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82,  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il

difensore civico,  accertata  la  non  manifesta  infondatezza  della

segnalazione,  la  trasmette  al  Direttore  generale  dell'AgID  per

l'esercizio dei poteri di cui all'articolo  18-bis»;  il  quarto,  il

quinto e il sesto periodo sono soppressi.

                               Art. 42

Implementazione della piattaforma  nazionale  per  l'emissione  e  la

  validazione delle certificazioni verdi COVID-19

  1. La piattaforma nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio  e  la

verifica  delle  certificazioni  COVID-19  interoperabili  a  livello

nazionale ed europeo, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ((convertito, con modificazioni,

dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,))  e'  realizzata,  attraverso

l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e

gestita dalla stessa per conto del Ministero della  salute,  titolare

del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima.

  2. Le certificazioni verdi  COVID-19  di  cui  all'articolo  9  del

((decreto-legge   n.   52   del   2021)),   sono   rese   disponibili

all'interessato,  oltreche'  mediante  l'inserimento  nel   fascicolo

sanitario  elettronico   (FSE)   e   attraverso   l'accesso   tramite

autenticazione al portale della piattaforma nazionale di cui al comma

1, anche tramite il punto di accesso telematico di  cui  all'articolo

64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  nonche'  tramite

l'applicazione di cui all'articolo  6  del  decreto-legge  30  aprile

2020, n. 28, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  giugno

2020, n.  70,  con  le  modalita'  individuate  con  il  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto articolo  9,

comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

trasmettono alla piattaforma di cui al comma 1 i dati di contatto  di

coloro ai quali hanno somministrato almeno una dose di vaccino per la

prevenzione  dell'infezione  da   SARS-CoV-2,   per   consentire   la

comunicazione all'interessato di un codice univoco che  gli  consenta

di acquisire le proprie certificazioni verdi COVID-19 dai  canali  di

accesso alla piattaforma di cui al comma 1. Ai fini di cui  al  primo

periodo, la trasmissione dei dati di contatto da parte delle  regioni

e delle province autonome avviene,  per  coloro  che  hanno  ricevuto

almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in vigore  del

decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui   al

menzionato articolo 9, comma 10, del decreto-legge n.  52  del  2021,

per il tramite del Sistema tessera sanitaria e per  coloro  ai  quali

verranno somministrate una o piu'  dosi  di  vaccino  successivamente

all'entrata in vigore  del  menzionato  decreto  del  Presidente  del

Consiglio  dei  Ministri,  per  il  tramite  dell'Anagrafe  Nazionale

Vaccini di cui al decreto del  Ministro  della  salute  17  settembre

2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  5  novembre  2018,  n.

257.

  4. Per il servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per

il recapito dei codici di cui al comma 3, e' autorizzata, per  l'anno

2021, la spesa di 3.318.400  euro,  ((da  gestire  nell'ambito  della

vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze  -

Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  e  la  societa'

SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria,)) alla

cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del  fondo

di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa

del Ministero della salute. ((A tal fine le risorse di cui  al  primo

periodo  sono  iscritte  sull'apposito  capitolo   dello   stato   di

previsione  del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   e

costituiscono incremento del limite  di  spesa  annuo  della  vigente

convenzione.))

                            ((Art. 42 bis

                  Disposizioni in materia sanitaria

  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 577, le  parole:  «30  aprile»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «31 luglio»;

  b) al comma 583, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque  ricorrono,

sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

  2. All'articolo 2 del  decreto-legge  10  novembre  2020,  n.  150,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n.  181,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 4, le parole: «novanta giorni»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «dodici mesi»;

  b) al comma 5:

  1) al primo periodo, le parole:  «o  di  mancata  approvazione  dei

bilanci relativi agli esercizi gia' conclusi» sono soppresse;

  2) al secondo periodo, le parole: «o di  mancata  approvazione  dei

bilanci relativi agli esercizi gia' conclusi» sono soppresse;

  c) al comma 6:

  1) il terzo periodo e' soppresso;?

  2) al quarto periodo, le parole: «o di decadenza» sono soppresse.

  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  dopo  il

comma 491 e' inserito il seguente:

  «491-bis. Negli anni 2021 e 2022, qualora  in  fase  di  attuazione

delle disposizioni del comma 491 non  siano  disponibili  i  dati  di

produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di  riparto,

si  procede  sulla  base  dei  valori   e   delle   ultime   evidenze

disponibili».

  4. L'articolo 11-duodevicies del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.

52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,

e' abrogato.))

 

                               Art. 43

Disposizioni  urgenti  in  materia  di  digitalizzazione  e   servizi

  informatici del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'

  sostenibili

  1. Al fine di migliorare  l'efficacia  e  l'efficienza  dell'azione

amministrativa e di favorire la sinergia tra  processi  istituzionali

afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi  e

dei  processi   attraverso   interventi   di   consolidamento   delle

infrastrutture,   razionalizzazione   dei   sistemi   informativi   e

interoperabilita' tra le banche dati, anche al fine di conseguire gli

obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento  europeo

e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento  (UE)  2021/241

del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio  2021  nonche'

quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma

7, del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59,  il  Ministero  ((delle

infrastrutture e della mobilita')) sostenibili puo'  avvalersi  della

Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali  al  raggiungimento

dei propri obiettivi  istituzionali  e  funzionali,  nonche'  per  la

realizzazione  di  programmi  e  progetti  da   realizzare   mediante

piattaforme informatiche rivolte  ai  destinatari  degli  interventi,

fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma  1043,  della  legge  30

dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.

229 relativamente al monitoraggio dello  stato  di  attuazione  delle

opere pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono  definiti

mediante apposite convenzioni.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a  500.000

euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si   provvede   mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,

nell'ambito del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»,  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti.

  ((2-bis. Con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili, adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro  dell'interno

e  il  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica  e  la   transizione

digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalita'  attuative  e

degli strumenti operativi per la trasformazione digitale  della  rete

stradale nazionale (Smart Road), di cui  all'articolo  1,  comma  72,

della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali

minimi  a  cui  devono  attenersi  gli  operatori  di  settore  e   i

concessionari di  reti  stradali  e  autostradali.  Con  il  medesimo

decreto di cui al primo periodo, si provvede altresi' all'adeguamento

della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di  sistemi

di  guida  automatica  e  connessa  nonche'  alla  disciplina   delle

sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a

guida autonoma e connessa, non omologati o  non  omologabili  secondo

l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle

infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  e'  istituito,  senza

nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  l'Osservatorio

tecnico di supporto per le  Smart  Road  e  per  i  veicoli  e  mezzi

innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica,  con

il  compito  di  analizzare  e  promuovere  l'adozione  di  strumenti

metodologici  e  operativi  per  monitorare,   con   idonee   analisi

preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione

delle infrastrutture viarie e  della  sperimentazione  su  strada  di

veicoli  a  guida  autonoma,  di  esprimere  pareri  in  merito  alle

richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida

autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di  trasformazione

digitale verso le Smart Road, nonche' di effettuare studi e formulare

proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in  materia  di

veicoli a guida autonoma.))

  ((2-ter. Con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della

mobilita'  sostenibili,  adottato  di  concerto   con   il   Ministro

dell'interno e con il Ministro per  l'innovazione  tecnologica  e  la

transizione digitale, e' definita la composizione ed e'  disciplinato

il funzionamento dell'Osservatorio di cui  al  comma  2-bis.  Per  la

partecipazione alle attivita' dell'Osservatorio non sono riconosciuti

compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di   spese

comunque denominati.))

  ((2-quater.  Al  fine  di  semplificare  i  procedimenti   per   il

conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite  mediche

per l'accertamento dei requisiti di idoneita' fisica e psichica  sono

svolte:

  a) presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36,  comma  3,

del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

  b) presso i gabinetti medici  dove  si  accertano  i  requisiti  di

idoneita' per le patenti di guida, nonche' presso le scuole guida, le

scuole nautiche, i consorzi per l'attivita' di scuola  nautica  e  le

sedi dei soggetti di cui alla  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  che

rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano  accessibili  e

fruibili dalle persone con disabilita', a condizione  che  le  visite

siano svolte da medici in possesso del codice identificativo  per  il

rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto  del  Ministero

delle infrastrutture e dei  trasporti  31  gennaio  2011,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011.

  2-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo  3

novembre 2017, n. 229, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:

  «i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e  morali

per il conseguimento, la  convalida  e  la  revisione  delle  patenti

nautiche, anche a favore di persone con disabilita' fisica,  psichica

o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA),

nonche' delle modalita'  di  accertamento  e  di  certificazione  dei

predetti requisiti;».))

 

Titolo III
PROCEDURA SPECIALE PER ALCUNI PROGETTI PNRR

 

                               Art. 44

Semplificazioni  procedurali  in  materia  di  opere   pubbliche   di

  particolare complessita' o di rilevante impatto

  1.  Ai  fini  della   realizzazione   degli   interventi   indicati

nell'Allegato IV al presente decreto, prima dell'approvazione di  cui

all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  il

progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23,

commi 5 e 6, del medesimo decreto e' trasmesso, a cura della stazione

appaltante,  al  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   per

l'espressione del  parere  di  cui  all'articolo  48,  comma  7,  del

presente decreto. Il Comitato speciale del  Consiglio  superiore  dei

lavori pubblici di  cui  all'articolo  45  verifica,  entro  quindici

giorni dalla ricezione del  ((progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed

economica)), l'esistenza di evidenti carenze,  di  natura  formale  o

sostanziale, ivi comprese quelle afferenti  gli  aspetti  ambientali,

paesaggistici e culturali, tali da non consentire  l'espressione  del

parere e, in tal caso, provvede  a  restituirlo  immediatamente  alla

stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni

ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini  dell'espressione

del parere in senso favorevole. La stazione appaltante  procede  alle

modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale,  entro

e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di  restituzione

del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine

massimo di ((quarantacinque giorni)) dalla ricezione del progetto  di

fattibilita' tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo  di

venti giorni dalla ricezione  del  progetto  modificato  o  integrato

secondo quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini,  il

parere si intende reso in senso favorevole.

  ((1-bis. In relazione  agli  interventi  di  cui  al  comma  1  del

presente articolo per i quali, alla data di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, e' stato richiesto ovvero acquisito il  parere  del

Consiglio superiore dei lavori pubblici ai  sensi  dell'articolo  215

del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18

aprile 2016, n. 50, tale parere tiene luogo di  quello  previsto  dal

medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5 e  6  del

presente articolo, in caso di  approvazione  del  progetto  da  parte

della conferenza di servizi sulla  base  delle  posizioni  prevalenti

ovvero qualora siano stati espressi  dissensi  qualificati  ai  sensi

dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7  agosto  1990,

n. 241, nonche' dei commi 7 e 8 del presente articolo,  relativamente

agli  effetti  della  verifica  del  progetto  effettuata  ai   sensi

dell'articolo 26, comma 6,  del  citato  codice  di  cui  al  decreto

legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di  comunicazione  in  capo

alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di

aggiudicazione,  anche   ai   fini   dell'esercizio   dell'intervento

sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto.  Qualora  il

parere di cui al primo periodo del presente comma sia stato  espresso

sul progetto definitivo, le disposizioni  dei  commi  4,  5  e  6  si

applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini

dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma  8

del presente articolo e fuori delle ipotesi di cui ai commi  5  e  6,

terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la stazione appaltante

comunica alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per  il  tramite

della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero  delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'avvenuta  approvazione

del livello progettuale da mettere a gara e  il  termine  di  novanta

giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione.

  1-ter. Al fine di  accelerare  la  realizzazione  degli  interventi

relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi  e,

in particolare, di quelli finanziati in  tutto  o  in  parte  con  le

risorse del PNRR, in deroga all'articolo 215, comma 3, del codice  di

cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  il  parere  del

Consiglio   superiore   dei   lavori   pubblici    e'    obbligatorio

esclusivamente  con  riguardo  agli   interventi   il   cui   valore,

limitatamente alla componente «opere civili», e' pari o  superiore  a

100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui  al  primo

periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100  milioni

di euro, si  prescinde  dall'acquisizione  del  parere  previsto  dal

citato  articolo  215,  comma  3,  del  codice  di  cui  al   decreto

legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di espressione

del parere di cui  al  presente  comma,  la  Direzione  generale  del

Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili

competente in materia di trasporto pubblico locale a  impianti  fissi

provvede, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica,  allo  svolgimento  dell'attivita'   istruttoria   e   alla

formulazione di una proposta di parere  al  Consiglio  superiore  dei

lavori pubblici, che  si  pronuncia  nei  successivi  trenta  giorni.

Decorso  tale  termine,  il  parere  si   intende   reso   in   senso

favorevole.))

  2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di

cui all'articolo 25 del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  il

progetto di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  ((relativo))  agli

interventi di cui all' Allegato IV al presente decreto  e'  trasmesso

dalla stazione  appaltante  alla  competente  soprintendenza  decorsi

quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei  lavori

pubblici del progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica,  ove

questo non sia stato restituito ai  sensi  del  secondo  periodo  del

comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio

del progetto  modificato  nei  termini  dallo  stesso  richiesti.  Il

termine di cui al comma 3,  secondo  periodo,  dell'articolo  25  del

decreto legislativo n.  50  del  2016  e'  ridotto  a  quarantacinque

giorni. Le risultanze della verifica preventiva  sono  acquisite  nel

corso della conferenza di servizi di cui al comma 4.

  3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente

decreto,  il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica   e'

trasmesso all'autorita' competente  ai  fini  dell'espressione  della

valutazione di impatto ambientale  di  cui  alla  Parte  seconda  del

decreto legislativo  ((3  aprile  2006,  n.  152)),  unitamente  alla

documentazione  di  cui  all'articolo  22,  comma  1,   del   decreto

legislativo  ((3  aprile  2006,  n.  152)),  a  cura  della  stazione

appaltante decorsi quindici giorni dalla  trasmissione  al  Consiglio

superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed

economica ove questo non sia stato restituito ai  sensi  del  secondo

periodo del comma 1,  ovvero  contestualmente  alla  trasmissione  al

citato Consiglio del progetto modificato  nei  termini  dallo  stesso

richiesti. Gli esiti della valutazione  di  impatto  ambientale  sono

trasmessi  e  comunicati   dall'autorita'   competente   alle   altre

amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui  al

comma  4.  Qualora  si  sia  svolto  il  dibattito  pubblico  di  cui

all'articolo 46, e' escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di  cui

all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

((Le procedure di valutazione di impatto ambientale degli  interventi

di cui all'Allegato IV  del  presente  decreto  sono  svolte  con  le

modalita' e nei tempi previsti per i progetti di cui al  comma  2-bis

dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.))

  4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente

decreto, decorsi quindici  giorni  dalla  trasmissione  al  Consiglio

superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed

economica, ove non sia stato restituito ai sensi del secondo  periodo

del comma 1,  ovvero  contestualmente  alla  trasmissione  al  citato

Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti,

la  stazione  appaltante  convoca  la  conferenza  di   servizi   per

l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma  3,  del

decreto legislativo n. 50 del  2016.  La  conferenza  di  servizi  e'

svolta in forma semplificata  ai  sensi  dell'articolo  14-bis  della

legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa,  ferme  restando  le

prerogative  dell'autorita'  competente  in  materia  di  VIA,   sono

acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e  direttive  adottate

dal Consiglio superiore dei lavori  pubblici  ai  sensi  del  secondo

periodo del comma 1, nonche' gli esiti del dibattito  pubblico  e  le

osservazioni raccolte secondo le modalita' di cui  all'((articolo  46

del presente  decreto)),  della  verifica  preventiva  dell'interesse

archeologico  e  della  valutazione   di   impatto   ambientale.   La

determinazione conclusiva della  conferenza  approva  il  progetto  e

tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini

della localizzazione  dell'opera,  della  conformita'  urbanistica  e

paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e

delle relative opere mitigatrici e  compensative.  La  determinazione

conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine  urbanistico  ed

edilizio, l'intesa tra Stato  e  regione  o  provincia  autonoma,  in

ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di  variante  degli

strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i

titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio  del

progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,

conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta

l'assoggettamento dell'area a vincolo  preordinato  all'esproprio  ai

sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica  8

giugno 2001, n. 327, e  le  comunicazioni  agli  interessati  di  cui

all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo

della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto  decreto

del Presidente della Repubblica n. 327  del  2001.  Gli  enti  locali

provvedono  alle  necessarie  misure  di  salvaguardia   delle   aree

interessate  e  delle  relative  fasce  di  rispetto  e  non  possono

autorizzare interventi edilizi incompatibili  con  la  localizzazione

dell'opera.

  5. In caso di approvazione del progetto da parte  della  conferenza

di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano

stati  espressi   dissensi   qualificati   ai   sensi   dell'articolo

14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  la

questione e' posta all'esame  del  Comitato  speciale  del  Consiglio

superiore dei lavori  pubblici  e  definita,  anche  in  deroga  alle

previsioni di cui  al  medesimo  articolo  14-quinquies,  secondo  le

modalita' di cui al comma 6.

  6. Entro  cinque  giorni  dalla  conclusione  della  conferenza  di

servizi di cui al comma 4, il progetto e' trasmesso  unitamente  alla

determinazione  conclusiva   della   conferenza   e   alla   relativa

documentazione al  Comitato  speciale  del  Consiglio  superiore  dei

lavori pubblici, integrato, nei casi previsti dal  comma  5,  con  la

partecipazione dei rappresentanti  delle  amministrazioni  che  hanno

espresso  il  dissenso  e  delle  altre  amministrazioni  che   hanno

partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto previsto  dal  quarto

periodo, entro e non oltre i quindici giorni successivi, il  Comitato

speciale adotta una determinazione motivata, comunicata senza indugio

alla  stazione  appaltante,  con  la  quale  individua  le  eventuali

integrazioni e modifiche al ((progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed

economica)) rese necessarie dalle prescrizioni e dai pareri acquisiti

in sede di conferenza di servizi. Nei casi previsti  dal  comma  5  e

fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la

determinazione motivata del Comitato speciale individua  altresi'  le

integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione  del

principio di leale  collaborazione,  ad  una  soluzione  condivisa  e

sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4,  quella  della

conferenza di  servizi.  In  relazione  alle  eventuali  integrazioni

ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale  e'  acquisito,  ove

necessario,  il  parere   dell'autorita'   che   ha   rilasciato   il

provvedimento di  VIA,  che  si  esprime  entro  venti  giorni  dalla

richiesta  e,  in  tal  caso,  il   Comitato   speciale   adotta   la

determinazione motivata entro i  successivi  dieci.  In  presenza  di

dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi  1  e

2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non  sia  possibile

pervenire ad una soluzione  condivisa  ai  fini  dell'adozione  della

determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla

scadenza del termine di cui al  secondo  ovvero  al  quarto  periodo,

trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione

recante l'illustrazione degli esiti della ((conferenza di  servizi)),

delle ragioni del dissenso e delle proposte  dallo  stesso  formulate

per il superamento del dissenso, compatibilmente  con  le  preminenti

esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua realizzazione entro

i termini previsti dal PNRR  ovvero,  in  relazione  agli  interventi

finanziati con le risorse del PNC dal  decreto  di  cui  al  comma  7

dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La Segreteria

tecnica propone al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  entro

quindici giorni dalla ricezione della  relazione  di  cui  al  quinto

periodo, di sottoporre  la  questione  all'esame  del  Consiglio  dei

ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri

si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso  adottando

una nuova determinazione conclusiva ai sensi del  primo  periodo  del

comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della  legge  n.  241  del

1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto

periodo del  presente  articolo.  Alle  riunioni  del  Consiglio  dei

ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle

regioni o delle  province  autonome  interessate.  Restano  ferme  le

attribuzioni e le prerogative riconosciute  alle  regioni  a  statuto

speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano  dagli  statuti

speciali di autonomia  e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  Le

decisioni del Consiglio dei ministri  sono  immediatamente  efficaci,

non sono sottoposte al controllo  preventivo  di  legittimita'  della

Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.

20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni  dalla  data

di adozione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

  7. In deroga all'articolo 27 del  decreto  legislativo  n.  50  del

2016,  la  verifica  del  progetto  definitivo   e   del   ((progetto

esecutivo)) condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto

decreto accerta altresi' l'ottemperanza alle  prescrizioni  impartite

in sede di  conferenza  di  servizi  e  di  VIA,  nonche'  di  quelle

impartite ai sensi del comma 6 ed all'esito della stessa la  stazione

appaltante  procede  direttamente   all'approvazione   del   progetto

definitivo ovvero del progetto esecutivo.

  8. La stazione  appaltante  provvede  ad  indire  la  procedura  di

aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data  di  comunicazione

della determinazione motivata del  Comitato  speciale  ai  sensi  del

comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale

della decisione del Consiglio dei ministri di cui al  medesimo  comma

6, dandone contestuale comunicazione alla  Cabina  di  regia  di  cui

all'articolo 2, per  il  tramite  della  Segreteria  tecnica  di  cui

all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'

sostenibili. In caso di inosservanza del  termine  di  cui  al  primo

periodo, l'intervento sostitutivo e' attuato nelle forme e secondo le

modalita' di cui all'((articolo 12)).

  ((8-bis. Il quinto periodo del  comma  290  dell'articolo  2  della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'  sostituito  dal  seguente:  «Alla

societa' possono essere affidate le attivita' di realizzazione  e  di

gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e  straordinaria,

di  ulteriori  tratte  autostradali   situate   prevalentemente   nel

territorio della regione Veneto nonche', previa intesa tra le regioni

interessate, nel territorio delle regioni  limitrofe,  nei  limiti  e

secondo le modalita' previsti dal comma 8-ter dell'articolo  178  del

codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18

aprile 2016, n. 50».

  8-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio

2020, n. 77, le  parole:  «30  giugno  2021»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «31 dicembre 2021».

  8-quater.  All'articolo  35,  comma  1-ter,  del  decreto-legge  30

dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28

febbraio 2020, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Le

tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate,

all'esito del procedimento di revisione della concessione di  cui  al

terzo periodo, alla societa' ANAS  Spa  che  provvede  altresi'  alla

realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi,

anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1-Aurelia, nei

limiti delle risorse  che  si  renderanno  disponibili  a  tale  fine

nell'ambito  del  contratto  di  programma  tra  il  Ministero  delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la societa'  ANAS  Spa

relativo al periodo 2021-2025. Per  la  progettazione  ed  esecuzione

dell'intervento viario di cui  al  precedente  periodo,  a  decorrere

dalla data di sottoscrizione del contratto di programma  relativo  al

periodo   2021-2025   e   fino   al   completamento    dei    lavori,

l'amministratore delegato pro tempore  della  societa'  ANAS  Spa  e'

nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui

all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al  Commissario

straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita'

comunque denominate».

  8-quinquies. Al fine di consentire  l'ultimazione  delle  procedure

espropriative  e  dei  contenziosi  pendenti  nonche'  dei   collaudi

tecnico-amministrativi  relativi  alle  opere   realizzate   per   lo

svolgimento  dei  XX  Giochi  olimpici  invernali  e  dei  IX  Giochi

Paralimpici invernali svoltisi  a  Torino  nel  2006  e  delle  opere

previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di

cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come

gia' prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge  29

dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26

febbraio 2011, n. 10,  e'  ulteriormente  prorogato  al  31  dicembre

2023.))

(omissis)

Titolo IV
CONTRATTI PUBBLICI

(omissis)

           Art. 49

              Modifiche alla disciplina del subappalto

(omissis)

  1. Dal 1° novembre  2021,  al  citato  articolo  105  del  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

  1. a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:  «Le

stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi  di  cui  all'articolo

30,  previa  adeguata  motivazione  nella  determina   a   contrarre,

eventualmente avvalendosi del  parere  delle  Prefetture  competenti,

indicano nei documenti  di  gara  le  prestazioni  o  le  lavorazioni

oggetto   del   contratto   di   appalto   da   eseguire    a    cura

dell'aggiudicatario  in  ragione  delle  specifiche   caratteristiche

dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89,  comma  11,

dell'esigenza, tenuto conto della natura o della  complessita'  delle

prestazioni o delle  lavorazioni  da  effettuare,  di  rafforzare  il

controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale  dei  luoghi

di lavoro e di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni  di

lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di  prevenire

il rischio di infiltrazioni criminali, a meno  che  i  subappaltatori

siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori  di  servizi  ed

esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6

novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori

istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.

229.»;

(omissis)

Art. 55

         Misure di semplificazione in materia di istruzione

 

  1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in  materia

di istruzione ricompresi nel PNRR e  garantirne  l'organicita',  sono

adottate le seguenti misure di semplificazione:

  1. a) per gli interventi di nuova costruzione,  riqualificazione  e

messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad  uso  scolastico

ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR:

1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche

suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati

con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano

per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il  collaudo  dei

lavori,  tenendo  conto  delle  regole  di   monitoraggio   e   delle

tempistiche definite dai regolamenti europei in materia;

2)  in  caso  di  inerzia   degli   enti   locali   beneficiari

nell'espletamento  delle  procedure  per  la  progettazione   e   per

l'affidamento   dei   lavori,   nonche'   nelle   attivita'    legate

all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito  di

attivita' di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e  le

condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e  di  assicurare  il  diritto

allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12;

3) all'articolo 7-((ter, comma 1, alinea,)) del decreto-legge 8

aprile 2020, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6

giugno 2020, n. 41, le parole  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

4) gli enti locali che si trovano in esercizio  provvisorio  di

bilancio sono autorizzati, per le annualita' dal  2021  al  2026,  ad

iscrivere  in  bilancio  i  relativi   finanziamenti   concessi   per

l'edilizia  scolastica  nell'ambito  del   PNRR   mediante   apposita

variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e  dall'allegato  4/2  al  decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

5)  l'autorizzazione  prevista  dall'articolo  21  del  decreto

legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  relativa  agli  interventi  di

edilizia  scolastica  autorizzati  nell'ambito  del  PNRR,  e'   resa

dall'amministrazione   competente   entro   sessanta   giorni   dalla

richiesta,  anche  tramite  conferenza  di  servizi.  Il  parere  del

soprintendente  di  cui  all'articolo  146,  comma  8,  del   decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' reso entro trenta giorni;

  1. b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole,

al contrasto  alla  dispersione  scolastica  e  alla  formazione  del

personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR:

1) al fine di rispettare le tempistiche e le  condizioni  poste

dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano

far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi  449  e  450,

della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  possono  procedere  anche  in

deroga alla citata normativa  nel  rispetto  delle  disposizioni  del

presente titolo;

2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli

interventi  ricompresi   nel   complessivo   PNRR,   procedono   agli

affidamenti nel rispetto delle soglie di cui  al  ((decreto-legge  16

luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11

settembre 2020, n. 120)), come modificato dal presente decreto, anche

in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma  2,  lettera  a),

del decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca 28 agosto 2018, n. 129;

3) fermo restando lo svolgimento dei compiti  di  controllo  di

regolarita' amministrativa e contabile  da  parte  dei  revisori  dei

conti delle istituzioni scolastiche, come  disciplinati  dal  decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 129

del 2018,  ai  fini  del  monitoraggio  sull'utilizzo  delle  risorse

assegnate  alle  istituzioni  scolastiche,  i  revisori   dei   conti

utilizzano apposita piattaforma digitale  messa  a  disposizione  dal

Ministero dell'istruzione, alla quale  e'  possibile  accedere  anche

tramite  il  sistema  pubblico   di   identita'   digitale,   secondo

indicazioni  del  Ministero  dell'istruzione,  sentito  il  Ministero

dell'economia e delle finanze;

4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate

al cablaggio e alla sistemazione degli  spazi  delle  scuole  possono

procedere direttamente  all'attuazione  dei  suddetti  interventi  di

carattere non  strutturale  previa  comunicazione  agli  enti  locali

proprietari degli edifici.

(omissis)

((Art. 56 bis

Iniziative  di  elevata  utilita'  sociale  nel  campo  dell'edilizia

                   sanitaria valutabili dall'INAIL

 

  1. In relazione alle esigenze di  ammodernamento  delle  strutture

sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria  territoriale,  anche

conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del

Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  entro  il  30

settembre 2021, su proposta del Ministro della  salute,  di  concerto

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono  essere

individuate  iniziative  di  investimento  immobiliare   di   elevata

utilita'  sociale  nel  campo  dell'edilizia   sanitaria,   ulteriori

rispetto a quelle di cui all'articolo 25-quinquies del  decreto-legge

30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge

28 febbraio 2020, n. 8.

  1. Le iniziative di  cui  al  comma  1  sono  valutate  dall'INAIL

nell'ambito dei propri piani  triennali  di  investimento,  a  valere

sulle risorse allo scopo autorizzate, ai sensi dell'articolo 8, comma

15,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.))

(omissis)

((Art. 64 quater

 

               Fruizione delle aree naturali protette

 

  1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse  a

essi attribuite dal PNRR, gli enti di gestione  delle  aree  naturali

protette  possono  regolamentare  l'accesso  a  specifiche   aree   o

strutture in cui sia necessario il contingentamento  dei  visitatori,

affidando il servizio di fruizione di tali aree o  strutture,  previo

esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso

di  adeguata  formazione  e  prevedendo  la  corresponsione   di   un

contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori.))

(omissis)

 Art. 65

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie  e  delle

               infrastrutture stradali e autostradali

 

                               Art. 65

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie  e  delle

               infrastrutture stradali e autostradali

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:

«Fermi i compiti,  gli  obblighi  e  le  responsabilita'  degli  enti

proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia

promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni  di  sicurezza  del

sistema ferroviario  nazionale  e  delle  infrastrutture  stradali  e

autostradali,  direttamente  sulla  base  del  programma  annuale  di

attivita' di cui al comma 5-bis, nonche' nelle  forme  e  secondo  le

modalita' indicate nei commi da 3 a 5.»;

    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

      «4.  Con  riferimento  alla  sicurezza   delle   infrastrutture

stradali  e  autostradali  e  fermi   restando   i   compiti   e   le

responsabilita' dei soggetti gestori,  l'Agenzia,  anche  avvalendosi

degli altri soggetti pubblici che operano  in  materia  di  sicurezza

delle infrastrutture:

        a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata  alla  verifica

dell'attivita' di  manutenzione  svolta  dai  gestori,  dei  relativi

risultati  e  della   corretta   organizzazione   dei   processi   di

manutenzione, nonche' l'attivita' ispettiva e di verifica a  campione

sulle infrastrutture, obbligando i gestori,  in  quanto  responsabili

dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in  atto  le  necessarie

misure di controllo del rischio, nonche' all'esecuzione dei necessari

interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al  Ministero

delle  infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili   ed   alla

Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  5  ottobre

2006, n. 264;

        b) promuove  l'adozione  da  parte  dei  gestori  delle  reti

stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della  Sicurezza  per

le  attivita'  di  verifica  e  manutenzione   delle   infrastrutture

certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;

        c) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilita'

sostenibili l'adozione, sentito il  Consiglio  superiore  dei  lavori

pubblici, del decreto previsto dall'articolo 1, comma 3, del  decreto

legislativo 15 marzo 2011, n. 35;

        d)  stabilisce,   con   proprio   provvedimento,   modalita',

contenuti e documenti costituenti la  valutazione  di  impatto  sulla

sicurezza  stradale  per  i  progetti  di   infrastruttura   di   cui

all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;

        e) cura  la  tenuta  dell'elenco  dei  soggetti  che  possono

effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4  del  citato  decreto

legislativo  n.  35  del  2011  nonche'  la  relativa  attivita'   di

formazione, nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  9  del

medesimo decreto;

        f)  provvede  alla  classificazione  dei  tratti  ad  elevata

concentrazione  di  incidenti  nonche'  alla  classificazione   della

sicurezza della rete esistente, secondo quanto previsto dall'articolo

5 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011,  anche  al  fine  di

definire,  con  proprio  provvedimento,  criteri  e   modalita'   per

l'applicazione  delle  misure  di  sicurezza  previste  dal  medesimo

decreto;

        g) effettua, in attuazione del programma annuale di attivita'

di cui  al  comma  5-bis  e  comunque  ogni  qual  volta  ne  ravvisi

l'opportunita' anche sulla base  delle  segnalazioni  effettuate  dal

Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  o  di

altre pubbliche amministrazioni, le ispezioni di  sicurezza  previste

dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011,  anche

compiendo verifiche sulle attivita'  di  controllo  gia'  svolte  dai

gestori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;

        h) adotta le misure di sicurezza temporanee da  applicare  ai

tratti di rete stradale interessati da lavori stradali,  fissando  le

modalita' di svolgimento  delle  ispezioni  volte  ad  assicurare  la

corretta applicazione delle stesse;

        i)  sovraintende  alla  gestione  dei  dati  secondo   quanto

previsto dall'articolo 7 del citato decreto  legislativo  n.  35  del

2011;

        l) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilita'

sostenibili l'aggiornamento delle tariffe previste  dall'articolo  10

del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;

        m) svolge attivita' di studio, ricerca e  sperimentazione  in

materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali»;

    c) dopo il comma 5, e' inserito il  seguente:  «5-bis.  L'Agenzia

nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture

stradali e autostradali adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno,

il programma delle attivita' di vigilanza diretta dell'Agenzia  sulle

condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali,

da espletarsi nel corso dell'anno successivo,  dandone  comunicazione

al Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  ed

alla Commissione di cui all'articolo  4  del  decreto  legislativo  5

ottobre 2006, n. 264. Relativamente alle attivita' dell'anno 2021, il

programma di cui al primo periodo e'  adottato  entro  il  31  agosto

2021. Entro il 31 gennaio di ciascun  anno,  l'Agenzia  trasmette  al

Ministro delle infrastrutture e  ((della  mobilita'  sostenibili))  e

alle  competenti  Commissioni  parlamentari   una   relazione   sulle

attivita' previste dai commi da 3 a 5 e svolte  nel  corso  dell'anno

precedente.».

 

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