Pnrr: confermate le modifiche al testo unico ambientale con la conversione del D.L. n. 77/2021 nella legge 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26 alla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021, n. 181).
Per effetto, diventano definitive, con contestuale inserimento di modifiche rispetto al testo del D.L. n. 77/2021, le novità in materia di:
- promozione dell'economia circolare, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti - con la sostituzione dell' "Elenco europeo dei rifiuti" - e alla riconversione dei siti industriali;
- valutazione di impatto ambientale (statale e regionale);
- provvedimento unico ambientale;
- provvedimento autorizzatorio unico regionale;
- valutazione ambientale strategica;
- tutela del paesaggio;
- gestione delle fonti rinnovabili;
- efficientamento energetico;
- contrasto al dissesto idrogeologico.
Parimenti confermate, sempre al netto di modifiche, le misure in materia di transizione digitale e quelle in materia di sicurezza (artt. 49, 55 e 65).
Tra le principali novità, rientrano misure in materia di:
- opere previste dall'allegato I-bis alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 18-bis);
- impianti di biogas e di biometano (art. 31-bis);
- promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas (art. 31-ter)
- impianti di produzione e pompaggio idroelettrico (art. 31-quater);
- impianti idroelettrici di piccole dimensioni (art. 32-bis);
- promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno (art. 35-bis);
- contrasto del dissesto idrogeologico (art. 36-ter);
- prevenzione dell'inquinamento del suolo (art. 37-bis).
- messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi (art. 37-quater).
Di seguito, il testo delle disposizioni sopra elencate, mentre a fine pagina sono disponibili in pdf gli allegati:
- I relativo a «Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999»;
- II relativo alle soglia di potenza delle diverse tipologie di fonti rinnovabili;
- III che riporta il nuovo elenco europeo dei rifiuti.
Sul S.O. n. 31 alla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2021, n. 192 è stato ripubblicato il testo coordinato del D.L. n. 77/2021 con la legge n. 108/2021, completo di note.
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Testo coordinato del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77
Testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione
straordinaria), coordinato con la legge di conversione 29 luglio
2021, n. 108 (in questo stesso S.O.), recante: «Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure». (21A04731)
(in S.O. n. 26 alla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021, n. 181)
Vigente al: 30-7-2021
Parte I
Governance per il PNRR
Titolo I
SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PNRR
Avvertenza
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
Nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2021 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1
Principi, finalita' e definizioni
1. Il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale
finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi
e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per
gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, nonche' dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima
2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'11 dicembre 2018.
2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume
preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale
realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1,
nel pieno rispetto degli standard e delle priorita' dell'Unione
europea in materia di clima e di ambiente.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto
direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del
Regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della
competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato
con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo
comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale.
4. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Cabina di regia», l'((organo)) con poteri di indirizzo
politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli
interventi del PNRR;
b) «Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia», il fondo
di cui all'articolo 1, ((commi 1037 e seguenti)), della legge 30
dicembre 2020, n. 178;
c) «PNC», ((il Piano)) nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, finalizzato ad integrare con risorse nazionali
gli interventi del PNRR;
d) «PNRR», il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato
alla Commissione europea ai sensi ((degli articoli)) 18 e seguenti
del Regolamento (UE) 2021/241;
e) «interventi del PNRR», gli investimenti e le riforme previste
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
f) «Regolamento (UE) 2021/241», ((il regolamento del)) Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza;
g) «Segreteria tecnica», ((la struttura)) costituita presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle attivita'
della Cabina di regia e del Tavolo permanente;
h) «Semestre europeo», il processo definito all'articolo 2 bis
del Regolamento (CE) n. 1466/97;
i) «Servizio centrale per il PNRR», ((la struttura)) dirigenziale
di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e
delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
l) «amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel
PNRR», ((i Ministeri e le strutture)) della Presidenza del Consiglio
dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli
investimenti previsti nel PNRR;
m) «Sistema Nazionale di e-Procurement», il sistema di cui
all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, ((con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;))
n) «Sogei S.p.A.», la Societa' Generale d'Informatica S.p.A. di
cui all' articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, societa' in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
o) «soggetti attuatori», ((i soggetti pubblici)) o privati che
provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;
p) «Tavolo permanente» il Tavolo permanente per il partenariato
economico, sociale e territoriale, organo con funzioni consultive
nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR;
q) «Unita' di audit», ((la struttura)) che svolge attivita' di
controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE)
2021/241;
r) «Unita' di missione», l'Unita' di missione di cui all'articolo
1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, struttura che
svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del
PNRR;
s) «PNIEC», ((il Piano nazionale integrato per l'energia e il
clima)), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
Art. 2
Cabina di regia
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la
Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza,
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale
partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche
affrontate in ciascuna seduta. ((In relazione alle specifiche
esigenze connesse alla necessita' di assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle
professionalita' adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti
al Piano di cui al presente comma, per il medesimo periodo in cui
resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque
non oltre il 31 dicembre 2026, e' sospesa l'applicazione di
disposizioni che, con riguardo al personale che a qualunque titolo
presta la propria attivita' lavorativa presso le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto il limite di
eta' per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, titolari
di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli
investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, determinano il rientro del medesimo personale
presso l'amministrazione statale di provenienza. Resta ferma la
possibilita' di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso,
ai sensi della vigente disciplina.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23
agosto 1988, n. 400,)) la Cabina di regia esercita poteri di
indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli
interventi del PNRR. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
delegare a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche
attivita'. La Cabina di regia in particolare:
a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione degli
interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i diversi
livelli territoriali;
b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di
attuazione degli interventi, anche mediante la formulazione di
indirizzi specifici sull'attivita' di monitoraggio e controllo svolta
dal Servizio centrale per il PNRR, di cui all'articolo 6;
c) esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica di cui
all'articolo 4, le tematiche e gli specifici profili di criticita'
segnalati dai Ministri competenti per materia e, con riferimento alle
questioni di competenza regionale o locale, dal Ministro per gli
affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il programma di
governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti
normativi e segnala all'Unita' per la razionalizzazione e il
miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5 l'eventuale
necessita' di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei
tempi di attuazione;
e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite
del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo
stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui
all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
nonche', anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni
elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi,
il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti,
((con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione
e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parita' di
genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
f) riferisce periodicamente al)) Consiglio dei ministri sullo
stato di avanzamento degli interventi del PNRR;
g) ((trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per
gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica di cui
all'articolo 4 del presente decreto, la relazione periodica di cui
alla lettera e) del presente comma alla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e al
Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali
sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di
avanzamento degli interventi e le eventuali criticita' attuative;))
h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo e
propone, ove ne ricorrano le condizioni, l'attivazione dei poteri
sostitutivi di cui all'articolo 12;
i) assicura la cooperazione con il partenariato economico,
sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente di cui
all'articolo 3;
l) promuove attivita' di informazione e comunicazione
((coerenti)) con l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241.
3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti
((delle Regioni)) e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
quando sono esaminate questioni di competenza di una singola regione
o provincia autonoma, ((ovvero il Presidente della Conferenza delle
regioni e delle province autonome, quando sono esaminate questioni
che riguardano piu' regioni o province autonome, ovvero il Presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente
dell'Unione delle province d'Italia quando sono esaminate questioni
di interesse locale;)) in tali casi alla seduta partecipa sempre il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che puo'
presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle
sedute della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in
dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti
attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o
rappresentanti del ((partenariato economico, sociale e
territoriale.))
4. Il Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021 n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e il Comitato
interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo
57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono,
sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di
rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e
coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la
facolta' di partecipare attraverso un delegato. Le amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti nel PNRR possono sottoporre
alla Cabina di regia l'esame delle questioni che non hanno trovato
soluzione all'interno del Comitato interministeriale.
5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di programmazione e
attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale
complementare al PNRR richiedano il coordinamento con l'esercizio
delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni, alle
province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al
fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi della Cabina
di regia di cui al comma 2, del ((Comitato interministeriale per la
transizione ecologica di cui all'articolo)) 57-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Comitato interministeriale
((per la transizione digitale)) di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ((e con la programmazione dei
fondi strutturali e di investimento europei per gli anni 2021-2027,))
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie partecipa alle
sedute della Cabina di regia e dei Comitati predetti e, su impulso di
questi, promuove le conseguenti iniziative anche in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano nonche' di Conferenza
unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di
materie nelle quali le regioni e le province autonome vantano uno
specifico interesse, ai predetti Comitati partecipa anche il
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 le parole «composto da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle
seguenti: «composto da due rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli
affari regionali e le autonomie,».
6-((bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' deferire
singole questioni al Consiglio dei ministri perche' stabilisca le
direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell'ambito
delle norme vigenti. Le amministrazioni di cui al comma 1
dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle
procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per
cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso
bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia
destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR. Il Dipartimento per
le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal
Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, verifica il
rispetto del predetto obiettivo e, ove necessario, sottopone gli
eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le
occorrenti misure correttive e propone eventuali misure
compensative.))
Art. 3
Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e
territoriale
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ((entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto,)) e' istituito il Tavolo permanente
per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da
rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti locali e dei
rispettivi organismi associativi ((nonche' di Roma capitale)), delle
categorie produttive e sociali, del sistema dell'universita' e della
ricerca e della societa' civile ((nonche' delle organizzazioni della
cittadinanza attiva. I componenti)) sono individuati sulla base della
maggiore rappresentativita', della comprovata esperienza e competenza
e di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il decreto di
cui al primo periodo. Ai componenti non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie e
per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. Il Tavolo
permanente puo' segnalare collaborativamente alla Cabina di regia di
cui all'articolo 2 e al Servizio centrale per il PNRR di cui
all'articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione
del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze
ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.
Art. 4
Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303 e' costituita una struttura con funzioni di segreteria tecnica
per il supporto alle attivita' della Cabina di regia e del Tavolo
permanente, la cui durata temporanea e' superiore a quella del
Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR
e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria tecnica opera
in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo,
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica e l'Ufficio per il programma di governo.
2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo:
a) supporta la Cabina di regia e il Tavolo permanente
nell'esercizio delle rispettive funzioni;
b) elabora periodici rapporti informativi alla Cabina di regia
sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio
sull'attuazione del PNRR comunicati dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
c) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri
le azioni utili al superamento delle criticita' segnalate dai
Ministri competenti per materia;
d) acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR ((di cui
all'articolo 6)) le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a
livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto
((dei tempi programmati)) ed a eventuali criticita' rilevate nella
fase di attuazione degli interventi;
e) ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria
svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da
valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di
cui all'articolo 12;
f) istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni
finalizzate al superamento del dissenso di cui all'articolo 13 e
all'articolo 44.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali
ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'art. 7, comma 4, del ((decreto legislativo 30 luglio)) 1999, n.
303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
((Art. 4 bis
Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita' in attuazione del PNRR
1. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo
svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale
sulla condizione delle persone con disabilita', di cui all'articolo 3
della legge 3 marzo 2009, n. 18, con specifico riferimento al
monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, la Segreteria
tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma
367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, costituisce struttura ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella del Governo
che la istituisce, ed e' prorogata fino al completamento del PNRR e
comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il contingente di esperti
della Segreteria tecnica di cui al medesimo comma 1 e' formato da
personale non dirigenziale, in possesso di specifica e adeguata
competenza nell'ambito delle politiche in favore delle persone con
disabilita', in numero non superiore a quindici. Il suddetto
contingente e' composto da personale di ruolo della Presidenza del
Consiglio dei ministri ovvero da personale, collocato fuori ruolo o
in posizione di comando o altra analoga condizione prevista dagli
ordinamenti di appartenenza, proveniente da Ministeri, organi, enti o
istituzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico del
personale di cui al presente comma e' corrisposto secondo le
modalita' previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 303 del 1999. Il contingente puo' essere composto
altresi' da personale di societa' pubbliche partecipate dal Ministero
dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato mediante
convenzioni stipulate previo parere favorevole del Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente
alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico e'
stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei
limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 5, sono
definite la modalita' di formazione del contingente di cui al comma 2
e di chiamata del personale nonche' le specifiche professionalita'
richieste.
4. Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono confermati fino al 31 dicembre 2026.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, aggiuntivi
rispetto allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 368, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di 900.000 euro per ciascuno degli
anni 2024, 2025 e 2026, cui si provvede a valere sul bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.))
Art. 5
Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione
e Ufficio per la semplificazione
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita un
a struttura di missione denominata Unita' per la razionalizzazione e
il miglioramento della regolazione.
2. L'Unita', costituita nell'ambito del Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi, ha durata temporanea superiore a quella del
Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR
e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. All'Unita' e' assegnato un
contingente di personale, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
L'Unita' opera in raccordo con il gruppo di lavoro sull'((analisi
dell'impatto della regolamentazione)) (AIR) del ((Nucleo istituito))
presso la Presidenza del Consiglio dei ((ministri ai sensi))
dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. L'Unita' svolge i seguenti compiti:
a) individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla
Cabina di regia di cui all'articolo 2, gli ostacoli all'attuazione
corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel
PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure
attuative e propone rimedi;
b) coordina, anche sulla base delle ((verifiche dell'impatto
della regolamentazione)) di cui all'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246, curate dalle amministrazioni, l'elaborazione
di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa
vigente e dalle relative misure attuative, ((al fine di garantire))
maggiore coerenza ed efficacia della normazione;
c) cura l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai
fini della razionalizzazione e revisione normativa;
d) promuove e potenzia iniziative di sperimentazione normativa,
anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture
istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei, e tiene in
adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e
sperimentazione normativa a livello internazionale;
e) riceve e considera ipotesi e proposte di razionalizzazione e
sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali
ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
5. L'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione
pubblica opera in raccordo con l'Unita' di cui all'articolo 1, comma
22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nello svolgimento
dei seguenti compiti:
a) promozione e coordinamento delle attivita' di rafforzamento
della capacita' amministrativa nella gestione delle procedure
complesse rilevanti ai fini del PNRR anche attraverso le task force
di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste dal
PNRR;
b) promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione
e reingegnerizzazione delle procedure e della predisposizione del
catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti nel
PNRR;
c) misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico di
cittadini e imprese;
d) promozione di interventi normativi, organizzativi e
tecnologici di semplificazione anche attraverso una Agenda per la
semplificazione condivisa con le regioni, le Province autonome di
Trento e Bolzano e gli enti locali;
e) pianificazione e verifica su base annuale degli interventi di
semplificazione.
Art. 6
Monitoraggio e rendicontazione del PNRR
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e' istituito un ufficio
centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio
centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo,
monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta
il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi
dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai
relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicita'. Il
Servizio centrale per il PNRR e' inoltre responsabile della gestione
del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi
flussi finanziari, nonche' della gestione del sistema di monitoraggio
sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR,
assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo
8. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in sei uffici di
livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri
compiti, puo' avvalersi del supporto di Societa' partecipate dallo
Stato, come previsto all'articolo 9.
2. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Servizio
centrale per il PNRR si raccorda con l'Unita' di missione e con gli
Ispettorati competenti della Ragioneria generale dello Stato. Questi
ultimi concorrono al presidio dei processi amministrativi e al
monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR per gli
aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cinque posizioni
di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza,
studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di euro 930.000 per l'anno 2021 e di euro
1.859.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi dell'articolo 16.
((Art. 6 bis
Piano nazionale dei dragaggi sostenibili
1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilita' marittima
e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti
climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, tenendo
conto delle disposizioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo
114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero per la
transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' approvato il Piano
nazionale dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della
programmazione delle autorita' di sistema portuale e delle regioni
con particolare riferimento ai programmi finanziati dal PNC e di
ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle autorita' di
sistema portuale. Ai fini della tutela dell'ambiente marino, il Piano
e' attuato tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 109 del
decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Le attivita' di dragaggio nelle infrastrutture portuali del
territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di
pubblica utilita' e indifferibili e urgenti e costituiscono, ove
occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore
del sistema portuale.
3. L'autorizzazione alle attivita' di dragaggio e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le
amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto
1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con
provvedimento conclusivo della conferenza di servizi di cui
all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare
da parte dell'autorita' competente individuata ai sensi del decreto
di cui al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in
conformita' al progetto approvato. Il termine massimo per la
conclusione del procedimento unico non puo' essere superiore a
novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di
valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le
amministrazioni interessate nell'ambito del nuovo procedimento
autorizzativo svolgono le proprie attivita' con le risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente.))
Art. 7
Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza
1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea
(IGRUE) e' istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale
avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo
2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio di
cui al primo periodo opera in posizione di indipendenza funzionale
rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si
avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a
linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio
delle Ragionerie territoriali dello Stato.
2. L'Unita' di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione con
le amministrazioni di cui all'articolo 8, alla predisposizione e
attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del
PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del Regolamento
(UE) 2021/241, nonche' la coerenza ((dei relativi obiettivi finali e
intermedi.)) Concorre inoltre alla verifica della qualita' e
completezza dei dati di monitoraggio rilevati dal sistema di cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178 e
svolge attivita' di supporto ai fini della predisposizione dei
rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano.
((Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio
degli interventi del PNRR nonche' di esercitare la gestione e il
coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle
finanze, per l'anno 2021, e' autorizzato ad assumere con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica,
un contingente di personale non dirigenziale di alta
professionalita', da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle
finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unita', da inquadrare
nell'Area III, posizione economica F3, del comparto Funzioni
centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale e'
effettuato senza il previo svolgimento delle previste procedure di
mobilita' e mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di
concorsi pubblici.
2-bis. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
luglio 2003, n. 227, le parole: «e per i Sottosegretari» sono
soppresse.))
3. L'Unita' di missione si articola in due uffici dirigenziali di
livello non generale. Essa provvede altresi' a supportare le
attivita' di valutazione delle politiche di spesa settoriali di
competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a
valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme e agli
investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di iniziative di
trasparenza e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai
cittadini. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1050, della Legge
30 dicembre 2020, n. 178, le parole ((«, di durata triennale
rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza
finanziaria, e' reso indisponibile nell'ambito della dotazione
organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di
posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente
sul piano finanziario»)) sono soppresse.
4. Per le finalita' dell'articolo 6 e del presente articolo, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato a conferire n. 7
incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in
deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure
concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti
assunzionali, ((o a ricorrere alle deroghe previste dall'articolo 1,
comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per)) le restanti
unita' di livello dirigenziale non generale. ((Per le finalita' di
cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e' istituita una posizione di
funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e
ricerca; per le medesime finalita' il Ministero dell'economia e delle
finanze puo' avvalersi del supporto della societa' Studiare Sviluppo
srl, anche per la selezione delle occorrenti professionalita'
specialistiche.))
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con le modalita' di cui
all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6
e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non
generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more del
perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto
Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione,
da adottarsi entro il 31 gennaio 2022 con le modalita' di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito
con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di prima
applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6 e
quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel
caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima
dell'adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano
comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e
coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del
presente articolo.
6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze tecniche e
funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione
del PNRR. Per tale attivita' puo' avvalersi di Studiare Sviluppo
s.r.l., secondo le modalita' che saranno definite in specifica
Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attivita' di
supporto. ((Alla societa' Sogei S.p.A.)) non si applicano le
disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa e la stessa determina i
processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri di
massima celerita' ed efficacia, prediligendo modalita' di selezione
basate su requisiti curriculari e su colloqui di natura tecnica,
anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui
all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo
in particolare valutazioni di economicita', efficienza ed efficacia
circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie
provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a
criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti
europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ((La Corte dei conti
riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di
attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3,
comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.))
8. Ai fini del rafforzamento delle attivita' di controllo, anche
finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle
frodi, nonche' ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di
doppio finanziamento pubblico degli interventi, ((ferme restando le
competenze in materia dell'Autorita' nazionale anticorruzione,)) le
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR
possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di
Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
((9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021 e
di euro 3.428.127 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri
si provvede, quanto a euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000
annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del
presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a euro
476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a euro 2.516.100
annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.))
Art. 8
Coordinamento della fase attuativa
1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita'
di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e
controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di
livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una
apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale fino al
completamento del PNRR, ((e comunque non oltre il)) 31 dicembre 2026,
articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello
non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo
provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di
riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di contatto
con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli
adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare,
per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di
pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo
regolamento. La stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio
centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e
procedurale degli investimenti e delle riforme, nonche' l'avanzamento
((dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali)),
attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. La medesima struttura vigila affinche' siano adottati criteri di
selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del
PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle
procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarita' della spesa
ed il conseguimento ((degli obiettivi intermedi e finali)) e di ogni
altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale
applicabile al PNRR. Essa svolge attivita' di supporto nella
definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e
progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e
internazionali, nonche' attivita' di supporto all'attuazione di
politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze
di programmazione e attuazione del PNRR.
4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla regolarita' delle
procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a
prevenire, correggere e sanzionare le irregolarita' e gli indebiti
utilizzi delle risorse. Adotta le iniziative necessarie a prevenire
le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio
finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i
protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7. Essa e'
inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e
restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto
di frode o doppio finanziamento pubblico.
5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede
prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del
PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la
selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse
prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di
mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi
previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza
delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo
scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione
delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i
vincoli assunti con l'Unione europea.
((5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il
Governo e le parti sociali piu' rappresentative, ciascuna
amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR prevede lo
svolgimento di periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati
e continui sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e
sociali sulle filiere produttive e industriali nonche' sull'impatto
diretto e indiretto anche nei singoli ambiti territoriali e sulle
riforme settoriali e assicura un confronto preventivo sulle ricadute
dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti. Per la
partecipazione ai tavoli di settore e territoriali di cui al primo
periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati.))
6. Per ((l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis)) e' autorizzata la
spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di euro 17.577.000 per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede
ai sensi dell'articolo 16.
((6-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con particolare
riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle
attivita' di gestione nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e
controllo, e allo scopo di consentire di acquisire rapidamente le
risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il
monitoraggio sulle relative misure di incentivazione e sostegno al
settore del turismo, il Ministero del turismo puo' svolgere le
procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1° marzo
2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2021, n. 55, mediante il ricorso alle modalita' semplificate di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.))
((6-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 6-bis e per
garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di
competenza del Ministero del turismo previsti nel PNRR, con
particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento
delle attivita' di gestione nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace realizzazione
delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo,
l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' autorizzata, in aggiunta alla
dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere
sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per
l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a
procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei principi
generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di
cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino
a 120 unita' di personale non dirigenziale con contratto a tempo
determinato della durata massima di ventiquattro mesi, di cui 70
appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti al livello terzo
del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del
settore turismo - aziende alberghiere. L'individuazione delle unita'
di personale e le modalita' dell'avvalimento sono disciplinate da un
apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del
turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, da stipulare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. A tale fine, all'articolo 7, comma
8, quarto periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le
parole: «Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione
del Ministero del turismo, lo stesso» sono sostituite dalle seguenti:
«Il Ministero del turismo». All'onere derivante dalle assunzioni di
cui al presente comma, pari a 3.041.667 euro per l'anno 2021, a
7.300.000 euro per l'anno 2022 e a 4.258.333 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio
dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.))
((6-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del
comma 6-ter del presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno
2021, a 3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.))
((Art. 8 bis
Disposizioni per l'attuazione del programma di Governo
1. Per garantire una piu' efficace attuazione del programma di
Governo e anche al fine della trasmissione alle Camere delle
relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei provvedimenti
attuativi di secondo livello previsti in disposizioni legislative,
nonche' dell'aggiornamento costante del motore di ricerca del sito
internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
e' rafforzata la Rete governativa permanente dell'attuazione del
programma di Governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Ufficio per il programma di Governo e costituita dai
Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di Governo istituiti
da ciascun Ministero all'interno degli uffici di diretta
collaborazione con il compito specifico di provvedere alla costante
attuazione dei citati provvedimenti attuativi e al recupero
dell'arretrato di quelli non adottati. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono
ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.))
Art. 9
Attuazione degli interventi del PNRR
1. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR
provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle
specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarita'
degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture,
ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel
PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa nazionale ed
europea vigente.
2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli
interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono
avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da
societa' a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente,
statale, regionale e locale e da enti vigilati.
3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle
amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono
sottoposti ai controlli ordinari di legalita' e ai controlli
amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale
applicabile.
4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa
tracciabilita' delle operazioni e la tenuta di una apposita
codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo
le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa
su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le
attivita' di controllo e di audit.
Art. 10
Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici
1. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di
affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici,
in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di
programmazione nazionale e ((dell'Unione europea)) 2014-2020 e
2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite
convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di
societa' in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. L'attivita' di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di
definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi
e comprende azioni di rafforzamento della capacita' amministrativa,
anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente
qualificati.
3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n.
50 del 2016, la valutazione della congruita' economica dell'offerta
ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la
motivazione del provvedimento di affidamento da' conto dei vantaggi,
rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di
risorse economiche, mediante comparazione degli standard di
riferimento ((della societa' Consip S.p.A.)) e delle centrali di
committenza regionali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, le
Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato,
possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle societa' di
cui al comma 1 per la promozione e la realizzazione di progetti di
sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze definisce, per le
societa' in house statali, i contenuti minimi delle convenzioni per
l'attuazione di quanto previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le
Amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono essere
posti a carico delle risorse previste per l'attuazione degli
((interventi del PNRR)), ovvero delle risorse per l'assistenza
tecnica previste ((nei programmi dell'Unione europea)) 2021/2027 per
gli interventi di supporto agli stessi riferiti.
6. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di supporto di cui al
presente articolo, le societa' interessate possono provvedere con le
risorse interne, con personale esterno, nonche' con il ricorso a
competenze - di persone fisiche o giuridiche - disponibili sul
mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
((6-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel
calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14,
comma 5, ne' ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.))
Art. 11
Rafforzamento della capacita' amministrativa delle stazioni
appaltanti
1. Per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attivita' di
approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle
progettualita' del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati,
ivi compresi i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il
periodo 2021/2027, ((la societa' Consip S.p.A.)) mette a disposizione
delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e
servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalita', ((la societa'
Consip S.p.A.)) realizza un programma di informazione, formazione e
tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di
progettualita' per l'evoluzione del Sistema Nazionale di
e-Procuremente il rafforzamento della capacita' amministrativa e
tecnica delle pubbliche amministrazioni. ((La societa' Consip
S.p.A.)) si coordina con le centrali di committenza regionali per le
attivita' degli enti territoriali di competenza.
2. ((Le disposizioni del presente articolo)) trovano applicazione
anche per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di
connettivita' effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e
implementazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni
affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative o
regolamentari, nonche' per la realizzazione delle attivita' di cui
all'articolo 33-septiesdel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
le cui procedure di affidamento sono poste in essere ((dalla Consip
S.p.A.)) ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
3. Per realizzare le finalita' di cui al presente articolo, il
Ministero dell'economia e delle finanze stipula ((con la societa'
Consip S.p.A.)) un apposito disciplinare, nel limite complessivo di
spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 8 milioni ((di euro)) per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 16.
((Art. 11 bis
Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante
informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini
dell'attuazione del PNRR
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
della gestione della fase di ripresa e della necessita' e urgenza di
disporre di statistiche ufficiali tempestive, volte a soddisfare i
nuovi fabbisogni informativi, l'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano
al Sistema statistico nazionale, produce le informazioni statistiche
necessarie, mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni
provenienti da archivi amministrativi e dati di indagine, al fine di
soddisfare le esigenze informative relative alla fase pandemica e a
quella successiva. Le amministrazioni pubbliche che dispongono di
archivi contenenti dati e informazioni utili ai fini della produzione
delle basi di dati consentono all'ISTAT di accedere a tali archivi e
alle informazioni individuali ivi contenute, con esclusione della
banca dati detenuta dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo
8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e della banca dati nazionale
unica della documentazione antimafia, istituita dall'articolo 96 del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le operazioni di cui al comma 1, svolte nel rispetto delle
disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli
interessati, sono individuate con provvedimento del Presidente
dell'ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti, i tipi di
dati trattati, le fonti amministrative utilizzate e le operazioni
eseguibili, le misure di sicurezza e le garanzie adottate per
tutelare i diritti e le liberta' fondamentali degli interessati, i
tempi di conservazione, nonche' le risorse richieste. I provvedimenti
sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ISTAT.
3. In caso di trattamenti che richiedono l'utilizzo di dati
personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i
provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli
articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, mediante pubblicazione nel sito
internetistituzionale dell'Istituto.
5. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta
l'identificazione diretta delle unita' statistiche, possono essere
comunicati per finalita' scientifiche ai soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei
limiti e secondo le modalita' ivi previsti, nonche' ai soggetti che
fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo
quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano lo scambio dei
dati tra gli enti e uffici del medesimo Sistema.
6. L'ISTAT provvede alle attivita' previste dal presente articolo
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.))
(omissis)
Parte II
Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
Titolo I
TRANSIZIONE ECOLOGICA EACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Capo I
Valutazione di impatto ambientale di competenza statale
Art. 17
Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 8
sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti:))
«2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione
ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a
valere sul fondo complementare nonche' ((dei progetti attuativi del
Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati
nell'allegato I-bis al presente decreto)), e' istituita la
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del
Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo
di quaranta unita', in possesso di diploma di laurea o laurea
magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con
competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e
paesaggistica dei predetti progetti, individuato tra il personale di
ruolo delle amministrazioni statali e regionali, ((del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR),)) del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,
((dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di
sanita' (ISS),)) secondo le modalita' di cui al comma 2, secondo
periodo, ad esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.
Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
((fuori ruolo o nella posizione di)) comando, distacco, aspettativa o
altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I
componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono
tale attivita' a tempo pieno e non possono far parte della
Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei
membri e' garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I
componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con
decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
((anche attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei
componenti della Commissione tecnica di verifica di cui all'articolo
8, comma)) 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 2-bis. I componenti
della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e
sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione
partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero
della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la
Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma
della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di
ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da
specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale,
all'attivita' istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto
designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate,
individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita'
ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e
del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalita'
previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23,
dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6
e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto.
((2-ter. Al fine di garantire univocita' di indirizzo, i
presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e della
Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati da un numero
massimo di due commissari per ciascuna Commissione, individuati dal
Ministro della transizione ecologica, provvedono all'elaborazione di
criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e
omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del presente
decreto.
2-quater. Il Ministro della transizione ecologica puo'
attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi 1
o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel caso in cui la
presidenza di entrambe le Commissioni sia attribuita al presidente
della Commissione di cui al comma 1, quest'ultimo e' collocato fuori
ruolo o in posizione di comando, distacco, aspettativa o altra
analoga posizione entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e
per l'intera durata del medesimo.
2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi 2-ter e
2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati e' escluso il
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche.
2-sexies. La denominazione "Commissione tecnica PNRR-PNIEC"
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione
"Commissione tecnica PNIEC".
2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle Commissioni
parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati
nell'allegato I-bis al presente decreto possono essere modificate,
con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto
puo' essere comunque adottato»;))
b) al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella
trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della
normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonche' la
Commissione ((di cui al comma 2-bis danno)) precedenza ai progetti
aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro
ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa
superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai progetti cui si
correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine
perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti
relativi ad impianti gia' autorizzati la cui autorizzazione scade
entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.»;
c) al comma 5 le parole «Commissione tecnica PNIEC» ovunque
ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «Commissione tecnica
PNRR-PNIEC» e le parole «e in ragione dei compiti istruttori
effettivamente svolti,» sono sostituite dalle seguenti: «,
esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente
svolti e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale,»
Art. 18
Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e
del PNIEC
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis
1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Le opere,
gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei
progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al
raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato
per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del
Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e
le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica
utilita', indifferibili e urgenti.»;
2) il comma 2-ter e' abrogato;
b) dopo l'allegato I alla Parte seconda, e' inserito l'allegato
I-bis, di cui all'allegato I al presente decreto.
((b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Nell'ambito dei progetti gia' autorizzati, per le
varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti
tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali
significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma
9».))
((Art. 18 bis
Intesa delle regioni
1. Per le opere previste dall'allegato I-bis alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei procedimenti
disciplinati dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
le regioni sono tenute a esprimere la loro intesa entro trenta giorni
dalla positiva conclusione della conferenza di servizi, al fine di
consentire all'autorita' competente il rilascio del provvedimento
finale.))
Art. 19
Disposizioni relative al procedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA e consultazione preventiva
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) al comma 4 la parola «quarantacinque» e' sostituita dalla
seguente: «trenta»;
2) al comma 6 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Nel
medesimo termine l'autorita' competente puo' richiedere chiarimenti e
integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilita' del
progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente puo'
richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un
periodo non superiore a ((quarantacinque)) giorni, per la
presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora
il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il
termine stabilito, la domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.»;
3) al comma 7 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«Ai fini di cui al primo periodo l'autorita' competente si pronuncia
sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente
entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o
negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di
modifica.»;
b) all'articolo 20 sono aggiunte in fine le seguenti parole
«entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai
progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.».
((b-bis) all'allegato III alla parte seconda, lettera u), dopo le
parole: «R.D. 29 luglio 1927, n. 1443» sono aggiunte le seguenti: «,
fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla
precedente lettera b)»;
b-ter) all'allegato IV alla parte seconda, punto 2, lettera a),
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la
disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b)
dell'allegato III alla parte seconda».))
Art. 20
Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e
disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 25, i
commi 2 e 2-bissono sostituiti dai seguenti:
«2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di
quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'autorita' competente,
entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di
consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA
previa acquisizione del concerto del competente direttore generale
del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei
casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere
ad accertamenti e indagini di particolare complessita', l'autorita'
competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di
valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando
tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle
ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sara'
emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere
((l'adozione del provvedimento di VIA e' proposta al Ministro)) entro
il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la
Commissione di cui al medesimo ((comma 2-bis si esprime)) entro il
termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di
consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di
centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione
di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di
VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del
Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA,
previa acquisizione del concerto del competente direttore generale
del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel
caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e'
adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del
procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non
siano rispettati e' rimborsato al proponente il cinquanta per cento
dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante
utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine
istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione
ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di
euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023.
((In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo
del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del
50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della
prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma
2-bis.))
2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento
da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il
titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente
commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere
dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione
dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia
nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale
del ((Ministero della transizione ecologica)) ovvero in caso di
ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale
competente del Ministero della cultura, il titolare del potere
sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del
1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i
successivi ((trenta giorni.))
2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del
Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui
all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove
gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta
la compiuta redazione della relazione paesaggistica.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso 2-ter, pari a
840.000 euro per l'anno 2021, 1.640.000 ((euro per l'anno 2022)) e
1.260.000 ((euro per l'anno 2023)), si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero
della transizione ecologica provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, si provvede ai sensi del comma
12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 21
Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23:
1) al comma 3, primo periodo le parole «dieci giorni» sono
sostituite dalle seguenti «quindici giorni», al secondo periodo sono
premesse le parole «Entro il medesimo termine», nonche' dopo il terzo
periodo e' aggiunto il seguente: «I termini di cui al presente comma
sono perentori.»;
2) al comma 4 le parole «Per i progetti individuati dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7-bis,
comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti «Per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis»;
b) all'articolo 24:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Entro il termine
di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al
pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse puo' prendere
visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e
presentare le proprie osservazioni all'autorita' competente, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro
il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle
Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la
comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici
giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi
precedenti, il proponente ha facolta' di presentare all'autorita'
competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri
pervenuti.»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Qualora all'esito
della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni
da parte del proponente si renda necessaria la modifica o
l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione
acquisita, l'autorita' competente, entro i venti giorni successivi,
ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, puo', per una sola volta, stabilire un
termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione,
in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della
documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del
proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta,
la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione
integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ((ovvero a
centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori
approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della
particolare complessita' tecnica del progetto o delle indagini
richieste.)) Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla
richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende
respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere
all'archiviazione.»;
3) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'autorita' competente, ricevuta la documentazione integrativa, la
pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio
apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico.»,
nonche' al secondo periodo dopo le parole «si applica il termine di
trenta giorni» sono inserite le seguenti «ovvero quindici giorni per
i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis».
Art. 22
Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «di ogni autorizzazione, intesa, parere,
concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale,
richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «delle autorizzazioni
ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste» e le parole «di
ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di
assenso in materia ambientale richiesti» sono sostituite dalle
seguenti: «delle autorizzazioni di cui al comma 2»;
b) al comma 2, prima del primo periodo, e' inserito il seguente:
«E' facolta' del proponente richiedere l'esclusione dal presente
procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, nel caso in cui le relative normative di settore
richiedano, per consentire una compiuta istruttoria
tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo.»;
c) al comma 4, le parole «ed enti potenzialmente interessati e
comunque competenti in materia ambientale» sono sostituite dalle
seguenti: «competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di
cui al comma 2 richieste dal proponente»;
d) al comma 6, la parola «cinque» e' sostituita dalla seguente:
«dieci» e le parole «, l'autorita' competente indice la conferenza di
servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8.
Contestualmente» sono soppresse;
e) al comma 7, dopo le parole «l'autorita' competente» sono
inserite le seguenti: «indice la conferenza di servizi decisoria di
cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera
secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente»;
f) al comma 8:
1) al terzo periodo, le parole «Per i progetti di cui
all'articolo 7-bis, comma 2-bis», sono sostituite dalle seguenti:
«Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis»;
2) al sesto periodo, le parole «per i progetti di cui
all'articolo 7-bis, comma 2-bis», sono sostituite dalle seguenti:
«per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis».
(omissis)
Capo II
Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale
Art. 23
Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale
- Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 26
e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis - (Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio
unico regionale). - 1. Per i progetti sottoposti a valutazione di
impatto ambientale di competenza regionale, il proponente puo'
richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui
all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla
definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto
ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da
adottare per la predisposizione dello stesso nonche' alla definizione
delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il
proponente trasmette all'autorita' competente, in formato
elettronico, i seguenti documenti:
- a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che,
sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di
lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;
- b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al
progetto di fattibilita' ((tecnica ed economica)) di cui all'articolo
23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di
cui al comma 1 e' pubblicata e resa accessibile, con modalita' tali
da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni
industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web
dell'autorita' competente che comunica, per via telematica, a tutte
le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque
competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del
progetto, l'avvenuta pubblicazione. Contestualmente l'autorita'
competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed
enti.
- La conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le
modalita' di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini
((possono essere ridotti fino alla meta'.)) Le amministrazioni e gli
enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di
conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente,
relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello
studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del
rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante
urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione
dello studio nonche' alla definizione delle condizioni per ottenere
gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla
realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque
giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare,
l'autorita' competente trasmette al proponente le determinazioni
acquisite.
- L'autorita' competente, in accordo con tutte le
amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a
esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, puo'
stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di
cui al comma 7 dell'articolo 27-bis, ((fornendo congrua motivazione
dei presupposti che determinano tale decisione in relazione alle
risultanze emerse. Le determinazioni espresse in sede di conferenza
preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo
in presenza di significativi elementi emersi nel successivo
procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di
cui al comma 4 dell'articolo 27-bis.)) Le amministrazioni e gli enti
che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non
possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi
ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del
procedimento di cui all'articolo 27-bis, ((salvo che in presenza di
significativi elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento
anche a seguito delle osservazioni degli interessati».))
- Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla
realizzazione delle attivita' mediante utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui
propri bilanci.
Art. 24
Provvedimento autorizzatorio unico regionale
- All'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3, le parole «l'adeguatezza e» sono soppresse, ed e'
aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei casi in cui sia richiesta
anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di
cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la
verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilita'.»;
- b) al comma 4, le parole «concernenti la valutazione di impatto
ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e
l'autorizzazione integrata ambientale» sono soppresse, e dopo il
terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Ove il progetto comporti la
variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico
interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la
valutazione ambientale strategica.»;
- c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Entro i successivi trenta giorni l'autorita' competente
puo' chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti
i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico,
come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro
rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su
richiesta motivata del proponente l'autorita' competente puo'
concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la
presentazione della documentazione integrativa per un periodo non
superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il
proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si
intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di
procedere all'archiviazione. L'autorita' competente, ricevuta la
documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e,
tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del
pubblico la cui durata e' ridotta della meta' rispetto a quella di
cui al comma 4.»;
- d) il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
«7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo
32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni
dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al
comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni
documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi
alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni
competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del
provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla
realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.
La conferenza di servizi e' convocata in modalita' sincrona e si
svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.
- Il termine di conclusione della conferenza di servizi e' di
novanta giorni decorrenti ((dalla data della prima riunione.)) La
determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi
costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e
comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA
e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio
del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi
settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le
amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano
alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento
autorizzatorio unico regionale.
7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il
rilascio di uno o piu' titoli abilitativi sia richiesto un livello
progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio
dell'impianto o l'avvio dell'attivita' necessiti di verifiche,
riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa,
la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da
verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza
stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate
dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate
solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del
successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.
7-ter. Laddove uno o piu' titoli compresi nella determinazione
motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7
attribuiscano carattere di pubblica utilita', indifferibilita' e
urgenza, costituiscano variante agli ((strumenti urbanistici)) e
vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della
conferenza ne da' atto.».
(omissis)
Capo III
Competenza in materia di via, monitoraggio e interpello ambientale
Art. 25
Determinazione dell'autorita' competente in materia di VIA e
preavviso di rigetto
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da piu'
elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a
VIA ovvero a verifica di assoggettabilita' a VIA rientranti in parte
nella competenza statale e in parte in quella regionale, il
proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II,
II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in
formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla
Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione
contenente:
a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;
b) tipologia progettuale individuata come principale;
c) altre tipologie progettuali coinvolte;
soppressa
4-ter. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,
la Regione o la Provincia autonoma ((trasmette al Ministero le
valutazioni di competenza, anche in merito all'individuazione
dell'autorita' competente allo svolgimento della procedura di VIA o
alla verifica di assoggettabilita' a VIA,)) dandone contestualmente
comunicazione al proponente. Entro i successivi trenta giorni, in
base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla parte
seconda del presente decreto, il competente ufficio del Ministero
comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la
determinazione in merito all'autorita' competente, alla quale il
proponente stesso dovra' presentare l'istanza per l'avvio del
procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso
del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia
autonoma.";
b) all'articolo 6:
1) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Qualora nei
procedimenti di VIA di competenza statale l'autorita' competente
coincida con l'autorita' che autorizza il progetto, la valutazione di
impatto ambientale viene rilasciata dall'autorita' competente
nell'ambito del procedimento autorizzatorio. ((Resta fermo che la
decisione di autorizzare il progetto e' assunta sulla base del
provvedimento di VIA»));
2) dopo il comma 10, e' inserito il seguente: «10-bis. Ai
procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonche'
all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
Art. 26
Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento
di VIA
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, terzo periodo, le parole «d'intesa con il
proponente» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il proponente»;
b) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)
nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della
transizione ecologica tra soggetti estranei all'amministrazione del
Ministero e dotati di significativa competenza e professionalita' per
l'esercizio delle funzioni;».
Art. 27
Interpello ambientale
1. Dopo l'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152, e' inserito il seguente:
«Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale). - 1. Le
regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le
citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria
rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le
associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle
presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e
Bolzano, possono ((inviare)) al Ministero della transizione ecologica
istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale
in materia ambientale. ((La risposta alle istanze deve essere data
entro novanta giorni dalla data della loro presentazione)). Le
indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente
comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle
attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia
ambientale, ((salva rettifica)) della soluzione interpretativa da
parte dell'amministrazione con ((efficacia)) limitata ai
comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere
gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente
normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e
riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il
Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita'
all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite
alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione
"Informazioni ambientali" del proprio sito ((internet)) istituzionale
di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha
effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla
decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o
sospensione dei termini di prescrizione».
Capo IV
Valutazione ambientale strategica
Art. 28
Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale
strategica
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole «ovvero, nei casi di particolare
difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo» sono
soppresse e dopo la parola «preliminare» sono inserite le seguenti:
«di assoggettabilita' a VAS»;
2) al comma 2, le parole «documento preliminare» sono
sostituite dalle seguenti: «rapporto preliminare di assoggettabilita'
a VAS»;
3) al comma 4, le parole «e, se del caso, definendo le
necessarie prescrizioni» sono soppresse;
b) all'articolo 13:
1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente:
«L'autorita' competente, in collaborazione con l'autorita'
procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da
consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i
contributi. I contributi sono inviati all'autorita' competente ed
all'autorita' procedente entro trenta giorni dall'avvio della
consultazione.»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'autorita'
procedente trasmette all'autorita' competente in formato elettronico:
a) la proposta di piano o di programma;
b) il rapporto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri
del piano/programma ai sensi dell'articolo 32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati
all'articolo 14 comma 1;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo
di cui all'articolo 33.»;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. La
documentazione di cui al comma 5 e' immediatamente pubblicata e resa
accessibile nel sito web dell'autorita' competente e dell'autorita'
procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale
sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti in materia
ambientale e del pubblico interessato affinche' questi abbiano
l'opportunita' di esprimersi.»;
c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Consultazione). - 1. L'avviso al pubblico di cui
all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno:
a) la denominazione del piano o del programma proposto, il
proponente, l'autorita' procedente;
b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e
l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi
possibili effetti ambientali;
d) l'indirizzo web e le modalita' per la consultazione della
documentazione e degli atti predisposti dal proponente o
dall'autorita' procedente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione
del pubblico;
f) l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a
norma dell'articolo 10, comma 3.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione della
proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e
presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato
elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi.
3. In attuazione dei principi di economicita' e di
semplificazione, le procedure di deposito, pubblicita' e
partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni
anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con
quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni
ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal presente articolo
e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicita' tengono
luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8
commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
d) all'articolo 18:
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'autorita' procedente trasmette all'autorita'
competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali
misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera
i), dell'Allegato VI alla parte seconda.
2-ter. L'autorita' competente si esprime entro trenta giorni
sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure
correttive adottate da parte dell'autorita' procedente.»;
2) al comma 3, le parole «e delle Agenzie interessate» sono
soppresse;
3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'autorita'
competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli
effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilita' ambientale definiti dalle strategie di
sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.».
2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Capo V
Disposizioni in materia paesaggistica
Art. 29
Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per
l'attuazione del PNRR
1. Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva attuazione
degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura e'
istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello
dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre
2026.
2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni
culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati
dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale
oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici
periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche
avvalendosi, per l'attivita' istruttoria, delle Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessita' e per
assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza
speciale puo' esercitare, con riguardo a ulteriori interventi
strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei
confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale sono
svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti
e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista
dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi
dirigenziali ad interim.
4. Presso la Soprintendenza speciale e' costituita una segreteria
tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del Ministero, da
un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo
massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il
limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022
e 2023.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1. 550.000
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, ((si provvede quanto a
1.550.000 euro)) per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e, quanto a
1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Capo VI
Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili
Art. 30
Interventi localizzati in aree contermini
1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di
efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare
riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
«3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento
unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi
ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, ((comprese le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli stessi impianti,)) localizzati in aree sottoposte
a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, nonche' nelle aree contermini ai beni sottoposti
a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.».
2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in
aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il
Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di
servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente
il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della
cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda
di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il
rappresentante del Ministero della cultura non puo' attivare i rimedi
per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 31
Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e
individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in
Sardegna
1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono
apportate le seguenti modificazioni:
((0a) al comma 2-quater, lettera c), il numero 3) e' sostituito dal
seguente:
«3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di
produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e'
gia' esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se
l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di
nuove aree»;))
a) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente: «2-quinquies.
Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le
relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater
lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione
di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilita' di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di
connessione non rientrino nelle suddette procedure.»;
b) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter. In caso
di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni
interessate per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1
entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies, comma 4-bis,
del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo
il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di impianti
fotovoltaici di potenza ((sino a 20 MW)) connessi alla rete elettrica
di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale,
produttiva o commerciale ((nonche' in discariche o lotti di discarica
chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili
di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorita' competente al
rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento
delle attivita' di recupero e di ripristino ambientale previste nel
titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si
applicano le disposizioni di cui al comma 1.)) Le soglie di cui
all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di
assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui
all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa
tipologia di impianti elevate a 10 MW purche' il proponente alleghi
alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione ((dalla
quale risulti)) che l'impianto non si trova all'interno di aree fra
quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera
f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre
2010. Si potra' procedere a seguito della procedura di cui sopra con
edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la
pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per
l'edificazione.».
((2-bis. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «su edifici» sono inserite le
seguenti: «, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al
regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di
Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture
e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonche'
l'installazione, con qualunque modalita', di impianti solari
fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici».
2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera e-quater), del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, dopo le parole: «a servizio degli edifici,» sono inserite le
seguenti: «come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento
edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza
unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma
1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui
all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e
manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in
adiacenza,».
2-quater. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19
maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio
2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o su
strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra»;
b) dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente:
«Art. 4-bis (Piccoli impianti su strutture e manufatti diversi
dagli edifici o collocati a terra). - 1. Le disposizioni degli
articoli precedenti si applicano alla realizzazione, alla connessione
e all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio degli
impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici,
come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento
edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza
unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma
1-sexies, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra in
adiacenza».))
3. Al fine di realizzare il rilancio delle attivita' produttive
nella regione Sardegna anche in attuazione dell'articolo 60, comma 6,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, sono individuate le opere e le infrastrutture
necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola.
4. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, le parole «individuate nei decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 50 del
presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152,».
((5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo
il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che
adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli
elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi,
comunque in modo da non compromettere la continuita' delle attivita'
di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo
l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al
comma 1-quater e' inoltre subordinato alla contestuale realizzazione
di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto
sulle colture, il risparmio idrico, la produttivita' agricola per le
diverse tipologie di colture e la continuita' delle attivita' delle
aziende agricole interessate.
1-sexies. Qualora dall'attivita' di verifica e controllo risulti la
violazione delle condizioni di cui al comma 1-quater, cessano i
benefici fruiti».))
6. All'Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al paragrafo 2), e' aggiunto, in fine, il
seguente punto: «- impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.».
7. La Tabella A allegata al decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387 e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato II al presente
decreto.
((7-bis. Per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici
nonche' delle opere connesse indispensabili alla costruzione e
all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di
interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per
la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree
classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera b) del
punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilita' alla
valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo
decreto si intendono elevate a 10 MW.))
((Art. 31 bis
Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano
1. Al fine di semplificare i processi di economia circolare
relativi alle attivita' agricole e di allevamento, nonche' delle
filiere agroindustriali, i sottoprodotti utilizzati come materie
prime per l'alimentazione degli impianti di biogas compresi
nell'allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, utilizzati al fine di produrre
biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono
materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di
biocarburante avanzato ai sensi del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2018.
2. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, si applicano anche a tutte le opere
infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete
esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le
quali il provvedimento finale deve prevedere anche l'apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso compresi nonche'
la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.))
((Art. 31 ter
Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del
biogas
1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle
disposizioni in materia di tutela della fertilita' dei suoli e di
favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo,
all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo
le parole: «e materie derivanti» e' inserita la seguente:
«prevalentemente» e dopo la parola: «realizzatrici» sono inserite le
seguenti: «, nel rispetto del principio di connessione ai sensi
dell'articolo 2135 del codice civile,».))
((Art. 31 quater
Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico
1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «dalla
fonte idraulica,» sono inserite le seguenti: «anche tramite impianti
di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro»;
b) all'articolo 12, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso
pompaggio puro l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della
transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e d'intesa con la regione interessata,
con le modalita' di cui al comma 4».))
((Art. 31 quinquies
Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza
petrolifere
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«16-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione
ecologica puo' essere conferita all'OCSIT la facolta' di chiedere ai
soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento
del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, puo' essere
delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte
all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 8,
possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti
costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 e
al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto
di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere».))
Art. 32
Norme di semplificazione in materia di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di
repowering
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il terzo periodo, e' sostituito dai seguenti: «Non
sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui
all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e
sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se
consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,
non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi,
della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare
gli impianti stessi, ne' delle opere connesse a prescindere dalla
potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Restano
ferme, laddove previste, le procedure di verifica di
assoggettabilita' e valutazione di impatto ambientale di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono considerati
sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6,
comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti
eolici, nonche' sulle relative opere connesse, che a prescindere
dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati
nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione
minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli gia'
esistenti o autorizzati. ((Fermi restando il rispetto della normativa
vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da
unita' abitative munite di abitabilita', regolarmente censite e
stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti
urbanistici vigenti, nonche' il rispetto della normativa in materia
di smaltimento e recupero degli aerogeneratori, i nuovi
aerogeneratori)), a fronte di un incremento del loro diametro,
dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo
raggiungibile dalla estremita' delle pale, non superiore all'altezza
massima dal suolo raggiungibile dalla estremita' delle pale
dell'aerogeneratore gia' esistente moltiplicata per il rapporto fra
il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro
dell'aerogeneratore gia' esistente.»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende:
a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo
impianto e' realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione
massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza piu' una
tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto
autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;
b) nel caso di impianti dislocati su piu' direttrici, la
superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto e' all'interno
della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato,
planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli
convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori
autorizzati piu' esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per
cento.
3-ter. Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si
intende:
a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati
abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei
nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e
n1*d1/(d2-d1);
b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati
abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi
aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso
dove:
1) d1: diametro rotori gia' esistenti o autorizzati;
2) n1: numero aerogeneratori gia' esistenti o autorizzati;
3) d2: diametro nuovi rotori;
4) h1: altezza raggiungibile dalla estremita' delle pale
rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore gia' esistente o
autorizzato.
3-quater. ((Per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" h2
raggiungibile dall'estremita' delle pale si intende, per gli
aerogeneratori di cui alla lettera a)del comma 3-ter, due volte e
mezza l'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremita'
delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente e, per gli
aerogeneratori di cui alla lettera b) del citato comma 3-ter, il
doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile
dall'estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente».
1-bis. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e interventi che comportano una riduzione di superficie o di
volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori».))
((Art. 32 bis
Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di
piccole dimensioni
1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure
finalizzate a contrastare i cambiamenti climatici e a perseguire,
entro l'anno 2030, gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima 2030, al punto ii. della lettera
a) del punto 12.7 della parte II delle Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di
cui all'allegato annesso al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
219 del 18 settembre 2010, le parole: «compatibile con il regime di
scambio sul posto» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a
500 kW di potenza di concessione».))
((Art. 32 ter
Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica
elettrica
1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
conseguenza di quanto disposto dal primo periodo, l'installazione
delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso
pubblico non e' soggetta al rilascio del permesso di costruire ed e'
considerata attivita' di edilizia libera»;
b) dopo il comma 14 e' inserito il seguente:
«14-bis. Ai fini della semplificazione dei procedimenti, il
soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il
servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta
all'ente proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del
suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e
per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione
concordate con il concessionario del servizio di distribuzione
dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette
all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la
valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di
autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico
per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci
anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore
della rete, per le relative opere di connessione».))
((Art. 32 quater
Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli
installatori
1. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e' sostituito dal seguente:
«7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di
cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle
imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti
che li rilasciano. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».))
Capo VII
Disposizioni in materia di efficienza energetica
Art. 33
Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza
energetica e rigenerazione urbana
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti
dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
anche ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a
sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente
ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non
siano gia' richiesti ai sensi del comma 2 della presente
disposizione.»;
b) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
«10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al
presente articolo, previsto per le singole unita' immobiliari, e'
moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva
dell'immobile oggetto degli interventi di ((incremento
dell'efficienza energetica)), di miglioramento o di adeguamento
antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8,
e la superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come
ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del
Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo
120-sexiesdecies del decreto legislativo ((1° settembre)) 1993, n.
385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attivita' di prestazione di servizi
socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di
Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennita' di
carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie
catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta', nuda proprieta',
usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso
gratuito e' idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente
articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato
in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.»;
((c) il comma 13-ter e' sostituito dai seguenti:))
«13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo,
((anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i
prospetti,)) con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la
ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria
e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo
abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e' stata
completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione
della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui
all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al
presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto
dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380
del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo
periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi
del comma 14.
((13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta
impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita' dell'immobile
oggetto di intervento».))
2. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di
urbanizzazione.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3
milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), valutati in
0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro per l'anno
2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per
l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026,
0,2 milioni di euro per l'anno 2033, ((e dal comma 3, pari a)) 3,9
milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028,
0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3
milioni di euro per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni di
euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2
milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027,
0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032,
mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1,
((lettere a) )) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022,
10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno
2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2
milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
((Art. 33 bis
Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo
sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in
deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice
civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano
pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la
decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarita'
od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate
nell'ambito dei controlli da parte delle autorita' competenti siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal
beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di
irregolarita' od omissione»;
c) dopo il comma 10-bis, introdotto dall'articolo 33 del presente
decreto, sono inseriti i seguenti:
«10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o piu'
interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per
stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota II-bis)
all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di
trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.
10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies dell'articolo 16
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "entro
diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi"»;
d) dopo il comma 13-quater, introdotto dall'articolo 33 del
presente decreto, e' inserito il seguente:
«13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come attivita' di
edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o
della normativa regionale, nella CILA e' richiesta la sola
descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera,
queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono
integrazione della CILA presentata. Non e' richiesta, alla
conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio
attivita' di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».))
((Art. 33 ter
Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema
1. Su proposta dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e
della transizione ecologica, sono rideterminate le modalita' di
riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che, anche
avvalendosi di un soggetto terzo che possegga caratteristiche di
terzieta' e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri
possano essere destinate alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali senza entrare nella disponibilita' dei venditori.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
Capo VIII
Semplificazione per la promozione dell'economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico
Art. 34
Cessazione della qualifica di rifiuto
1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «medesimi
procedimenti autorizzatori» sono inserite le seguenti: «previo parere
obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la
protezione ambientale territorialmente competente»;
b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
c) i commi 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.
Art. 35
Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare
1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la
migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l'attivita' di
recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia
circolare come previsto dal nuovo piano d'azione europeo per
l'economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte IV, titolo I, le parole «e assimilati», ovunque
ricorrano, sono soppresse e all'articolo 258, comma 7, le parole «e
assimilati» sono soppresse;
b) all'articolo 185:
1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione
di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o
metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la
salute umana»;
2) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici",
intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici
di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il
periodo della loro validita', che siano in disuso o che non siano
piu' idonei ad essere impiegati per il loro fine originario»;
((2-bis) al comma 1, lettera f), le parole: «, fino al 31 dicembre
2022,» sono soppresse;))
3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in
disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui
all'articolo 34, comma 2, del ((decreto legislativo)) 29 luglio 2015,
n. 123, e, in virtu' della persistente capacita' esplodente, nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza
per le attivita' di detenzione in depositi intermedi e movimentazione
dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o
all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul
trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e
distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo
autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.
4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalita'
di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili,
ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, e'
fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di
provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei
rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale,
secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 237 del presente
decreto.»;
((c) all'articolo 188, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati
alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento,
il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13,
D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la
responsabilita' per il corretto smaltimento dei rifiuti e' attribuita
al soggetto che effettua dette operazioni»));
d) all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), le parole
«dell'avvenuto recupero» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvio
a recupero»;
((d-bis) all'articolo 190, comma 4, le parole: «i documenti
contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti
normative» sono sostituite dalle seguenti: «analoghe evidenze
documentali o gestionali»));
e) all'articolo 193, comma 18, dopo le parole «da assistenza
sanitaria» sono inserite le seguenti: «svolta al di fuori delle
strutture sanitarie di riferimento e da assistenza»;
((e-bis) all'articolo 230, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. I rifiuti provenienti dalle attivita' di pulizia manutentiva
delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che
asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti
analoghi nonche' i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma
3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge
l'attivita' di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono
accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e
percorso di raccolta, il cui modello e' adottato con deliberazione
dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti
possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di
recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso
la sede o unita' locale del soggetto che svolge l'attivita' di
pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge
l'attivita' di pulizia manutentiva e' comunque tenuto all'iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212,
comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attivita' di
raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui
all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298»));
f) all'articolo 258, comma 7, le parole «, comma 3,» sono
sostituite dalle seguenti: «, comma 5,»;
g) all'articolo 206-bis, comma 1:
1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei
rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del presente
decreto»;
2) alla lettera b) le parole da «permanente di criteri e
specifici» a «quadro di riferimento» sono sostituite dalle seguenti:
«periodico di misure» e le parole da «efficacia, efficienza e
qualita'» a «smaltimento dei rifiuti;» sono sostituite dalle
seguenti: «la qualita' e la riciclabilita', al fine di promuovere la
diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili
per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i
sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo
smaltimento dei rifiuti;»;
3) le lettere c), d), e), f), g), g-bis), g-ter), g-quater) e
g-quinquies) sono sostituite dalle seguenti:
«c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei
rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del
presente decreto, verificando le misure adottate e il raggiungimento
degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione europea e
dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare il
rispetto della responsabilita' estesa del produttore da parte dei
produttori e degli importatori di beni;
d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al
Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto;
e) controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli
accordi di programma ai sensi dell'articolo 219-bis e ne monitora
l'attuazione;
f) verifica l'attuazione del Programma generale di
prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale
imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso;
g) effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma
Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180;
h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi
degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi
derivanti dalla responsabilita' estesa del produttore e al
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in
materia di rifiuti.»;
((g-bis) all'articolo 206-bis, comma 6, primo periodo, la parola:
«, 235,» e' sostituita dalla seguente: «e»)) e dopo le parole «degli
articoli 227 e 228» sono aggiunte le seguenti: «, e i sistemi di cui
agli articoli 178-bis e 178-ter»;
((g-ter) all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, le parole:
«almeno sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno
venti giorni»));
h) all'articolo 214-ter, comma 1, le parole «, mediante
segnalazione certificata di inizio di attivita' ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.» sono sostituite
dalle seguenti: «, successivamente alla verifica e al controllo dei
requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle
province ovvero dalle citta' metropolitane territorialmente
competenti, secondo le modalita' indicate all'articolo 216. Gli esiti
delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di
preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorita'
competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalita' e
la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite
nel decreto di cui al comma 2.»;
i) l'articolo 216-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 216-ter (Comunicazioni alla Commissione europea). - 1. I
piani di gestione e i programmi di prevenzione di cui all'articolo
199, commi 1 e 3, lettera r), e le loro eventuali revisioni
sostanziali, sono comunicati al Ministero della transizione
ecologica, utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per
la successiva trasmissione alla Commissione europea.
2. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla
Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi
all'attuazione dell'articolo 181, comma 4. I dati sono raccolti e
comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine
dell'anno a cui si riferiscono, secondo il formato di cui alla
decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno 2019. Il primo
periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo
l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.
3. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla
Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi
all'attuazione dell'articolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati
per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il
quale sono raccolti e secondo il formato di cui alla decisione di
esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo
e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del 28 novembre 2019
sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di comunicazione ha inizio
il primo anno civile completo dopo l'adozione delle suddette
decisioni di esecuzione.
4. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla
Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi agli olii
industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato
nonche' sulla raccolta e trattamento degli ((olii usati.)) I dati
sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine
dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui
all'allegato VI ((alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della
Commissione, del 7 giugno 2019.)) Il primo periodo di comunicazione
ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della
suddetta decisione di esecuzione.
5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 ((sono corredati di)) una
relazione di controllo della qualita' secondo il formato per la
comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di
esecuzione, ((nonche' di)) una relazione sulle misure adottate per il
raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 205-bis e
182-ter, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto
medio. Tali informazioni sono comunicate secondo il formato per la
comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di
esecuzione.
6. La parte quarta del presente decreto nonche' i provvedimenti
((inerenti alla gestione dei rifiuti)) sono comunicati alla
Commissione europea.»; ((i-bis) all'articolo 219-bis:))
((1) al comma 1, le parole: «Conformemente alla gerarchia dei
rifiuti di cui all'articolo 179, gli operatori economici adottano
misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi
riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di
sistemi di restituzione con cauzione nonche' dei sistemi per il
riutilizzo degli imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine
di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi
sul mercato per contribuire alla transizione verso un'economia
circolare, gli operatori economici, in forma individuale o in forma
collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonche'
sistemi per il riutilizzo degli imballaggi»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in
plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre
bevande»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della
transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni
delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono
stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione delle disposizioni del
comma 1 del presente articolo. Con il medesimo regolamento sono,
inoltre, previsti:
a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere;
b) i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio
fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della
concorrenza;
c) i termini di pagamento e le modalita' di restituzione della
cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio;
d) le premialita' e gli incentivi economici da riconoscere agli
esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione;
e) l'eventuale estensione delle disposizioni del presente articolo
ad altre tipologie di imballaggio;
f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul
mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;
g) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai
consumatori»;))
l) all'articolo 221, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del
sistema sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della
Transizione ecologica e al CONAI la documentazione di cui
all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione
della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di
prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo sono
inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui
all'articolo 225.»;
((l-bis) alla lettera zb) del punto 7 dell'allegato IV alla parte
seconda sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione
degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi
provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la
campagna di attivita' abbia una durata inferiore a novanta giorni, e
degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non
pericolosi, qualora la campagna di attivita' abbia una durata
inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di
attivita' sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di
verifica di assoggettabilita' a VIA qualora le quantita' siano
superiori a 1.000 metri cubi al giorno»;))
m) l'allegato D - Elenco dei rifiuti. Classificazione dei
rifiuti, della Parte quarta e' ((sostituito)) dall'allegato III al
presente decreto.
2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con
CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni gia'
autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino
un incremento della capacita' produttiva autorizzata, nel rispetto
dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, non
costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del
Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59, o variante
sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis,
214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e
richiedono la sola comunicazione dell'intervento di modifica da
inoltrarsi, unitamente alla presentazione della documentazione
tecnica descrittiva dell'intervento, all'autorita' competente. Nel
caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni
dalla comunicazione, il soggetto proponente puo' procedere all'avvio
della modifica. L'autorita' competente, se rileva che la modifica
comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di
un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla
comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda
di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non puo' essere
eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.
3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con
CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare n. 22 del 2013 in impianti o installazioni non autorizzati
allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un
incremento della capacita' produttiva autorizzata, non costituiscono
una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera
l-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 2,
comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n.
59 del 2013, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208,
comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo
n. 152 del 2006 e richiedono il solo aggiornamento del titolo
autorizzatorio, nel rispetto dei limiti di emissione per
coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all'autorita' competente
quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica. Nel caso in
cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla
comunicazione, il soggetto proponente puo' procedere all'avvio della
modifica. L'autorita' competente, se rileva che la modifica
comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di
un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla
comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda
di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non puo' essere
eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.
((3-bis. Il comma 14 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' sostituito dal seguente: «14. Per finalita' di tutela
ambientale, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli
enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica
utilita', pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio
per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e
industriali, riservano all'acquisto di pneumatici ricostruiti una
quota almeno pari al 30 per cento del totale. Se alla procedura di
acquisto di due o piu' pneumatici di ricambio di cui al primo periodo
non e' riservata una quota di pneumatici ricostruiti che rappresenti
almeno il 30 per cento del numero complessivo degli pneumatici da
acquistare, la procedura e' annullata per la parte riservata
all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del presente
comma non si applicano agli acquisti di pneumatici riguardanti i
veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero della difesa e i
veicoli delle Forze di polizia».
3-ter. All'articolo 199, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da materiali da
costruzione e demolizione nonche', per i rifiuti contenenti amianto,
idonee modalita' di gestione e smaltimento nell'ambito regionale,
allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi
all'abbandono incontrollato di tali rifiuti».))
4. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione
delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
((Art. 35 bis
Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare
nella filiera foresta-legno
1. Al fine di introdurre misure di semplificazione e di promozione
dell'economia circolare nella filiera foresta-legno, attese la
specificita' e la multifunzionalita' della filiera nonche'
l'opportunita' di un suo rilancio, dopo il comma 4-quinquies
dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono inseriti i
seguenti:
«4-quinquies.1. E' promossa la stipulazione di accordi di foresta
nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di
imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici
pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonche' per la
conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai
boschi.
4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1
sono stipulati tra due o piu' soggetti, singoli o associati, di cui
almeno la meta' deve essere titolare del diritto di proprieta' o di
un altro diritto reale o personale di godimento su beni
agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in
forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari
dei diritti di proprieta' o di un altro diritto reale o personale di
godimento su beni agro-silvo-pastorali.
4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare
superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale
nonche' di assicurare la conservazione e l'erogazione dei servizi
ecosistemici, nel rispetto della biodiversita' e dei paesaggi
forestali, possono:
a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed
economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai
contraenti con gli accordi medesimi;
b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprieta'
agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle
proprieta' fondiarie pubbliche e private, singole e associate,
nonche' dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2
dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere
forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione
dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio
boschivo;
d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti
allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e
socio-culturale dei contesti in cui operano;
e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne
sia in qualita' di proprietari o di titolari di altri diritti reali o
personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualita' di
esercenti attivita' di gestione forestale e di carattere ambientale,
educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i
soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo
le disposizioni del comma 4-quater.
4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4-quinquies.1
e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di
impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa
finalizzata alla loro diffusione e attuazione».))
Art. 36
Semplificazioni in materia di economia montana e forestale
1. Le attivita' di manutenzione straordinaria e ripristino delle
opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari
ad alto rischio idrogeologico e di frana, sono esenti
dall'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904
n. 523, recante «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle
opere idrauliche delle diverse categorie», e dall'autorizzazione per
il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia
di boschi e di terreni montani», e successive norme regionali di
recepimento.
2. Nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1,
lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non e'
richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di
manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica
forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e
di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti
secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica.
3. Sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica
semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2017, n. 31, anche se interessano aree vincolate ai sensi
dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e
nel rispetto di quanto previsto dal Piano Forestale di Indirizzo
territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti
equivalenti di cui all'articolo 6 del ((testo unico di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34,)) ove adottati, i seguenti
interventi ed opere di lieve entita':
a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un
piano di tagli dettagliato;
b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o
colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di
riforestazione e sistemazione idraulica;
c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di
resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.
((3-bis. Si considerano compresi tra gli interventi di cui alla
lettera A.15) dell'allegato A annesso al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,
anche i cavi interrati per il trasporto dell'energia elettrica
facenti parte della rete di trasmissione nazionale alle medesime
condizioni previste per le reti di distribuzione locale.
3-ter. All'articolo 57, comma 2-octies, ultimo periodo, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle
seguenti: «Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei dati
relativi al gettito del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge
27 dicembre 1953, n. 959, forniti dal Ministero della transizione
ecologica,».))
((Art. 36 bis
Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in
Calabria
1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della
regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio
idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni
causati da tali fenomeni, le somme iscritte nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate
di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per
l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a
20 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno
2022 e a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione -
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.))
((Art. 36 ter
Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del
dissesto idrogeologico
1. I commissari straordinari per le attivita' di contrasto e
mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del
suolo, comunque denominati, di cui all'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, all'articolo 7, comma 2, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, recante
approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio
idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019, e
all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, di seguito denominati: «commissari di Governo per il
contrasto del dissesto idrogeologico» o «commissari di Governo»,
esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del
dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di
finanziamento.
2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del
rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e
al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque
titolo finanziati, nonche' quelli finanziabili tra le linee di azione
sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR costituiscono
interventi di preminente interesse nazionale.
3. I commissari di Governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure
necessarie per la piu' rapida attuazione degli interventi di
preminente interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le
rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter
approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e
contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri
di priorita', ove definiti, dei piani di gestione del rischio di
alluvioni e dei piani di assetto idrologico. Le strutture regionali
preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per
gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto
idrogeologico assumono le attivita' indicate dai commissari di
Governo come prioritarie, se opportuno anche aggiornando il sistema
di misurazione della performance con le modalita' di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. Il Ministro della transizione ecologica trasmette una relazione
annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, contenente
l'indicazione degli interventi di competenza dei commissari di
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e il loro stato
di attuazione.
5. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «Presidenti delle regioni»
sono inserite le seguenti: «, di seguito denominati commissari di
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico,»;
2) al secondo periodo, le parole: «Presidenti delle regioni» sono
sostituite dalle seguenti: «commissari di Governo per il contrasto
del dissesto idrogeologico»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al commissario di Governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico non e' dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o
di impedimento del predetto commissario, il Ministro della
transizione ecologica nomina un commissario ad acta, fino
all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione
della causa di impedimento»;
c) ai commi 4 e 5, le parole: «Presidente della regione», ovunque
occorrano, sono sostituite dalle seguenti: «commissario di Governo».
6. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
le parole: «Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico»
sono sostituite dalle seguenti: «commissari di Governo per il
contrasto del dissesto idrogeologico».
7. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Gli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi
cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della
transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna
regione territorialmente competente»;
b) all'ultimo periodo le parole: «Presidente della Regione in
qualita' di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico»
sono sostituite dalle seguenti: «Commissario di Governo per il
contrasto del dissesto idrogeologico»;
c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «In caso di
mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con
riferimento all'attuazione di uno o piu' interventi, laddove il
ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla
responsabilita' del Commissario, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione
ecologica, puo' essere revocato il Commissario in carica e nominato
un altro soggetto avente specifiche competenze in materia di dissesto
idrogeologico, che subentra nelle medesime funzioni ed assume i
medesimi poteri del commissario revocato. Al Commissario nominato ai
sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni
dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione
del rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati».
8. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, le parole: «Presidenti delle Regioni» sono sostituite dalle
seguenti: «commissari di Governo».
9. Il commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico,
anche attraverso i contratti di fiume, in collaborazione con le
autorita' di distretto e le amministrazioni comunali territorialmente
competenti, puo' attuare, nel limite delle risorse allo scopo
destinate, interventi di manutenzione idraulica sostenibile e
periodica dei bacini e sottobacini idrografici che mirino al
mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo, alla corretta
manutenzione delle foci e della sezione fluviale anche al fine di
ripristinare, in tratti di particolare pericolosita' per abitati e
infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche per il deflusso delle
acque.
10. Fermi restando i poteri gia' conferiti in materia di
espropriazioni da norme di legge ai commissari di Governo per il
contrasto del dissesto idrogeologico, le disposizioni di cui ai commi
11, 12 e 13 si applicano alle procedure relative agli interventi
finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi derivanti
dal dissesto idrogeologico nel territorio nazionale, a tutela del
supremo obiettivo della salvaguardia della vita umana.
11. I termini previsti dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla
meta', ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo
preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo
unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2,
dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a),
dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5,
dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5,
dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma
10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7,
dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo
unico.
12. In caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza
preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione
degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede,
omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti
della regione o degli altri enti territoriali interessati.
13. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni
delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi
di cui al comma 1, l'autorita' procedente, qualora lo ritenga
necessario, convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio
dei pareri in sede di conferenza di servizi e' di trenta giorni.
14. Il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, e il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, sono abrogati. Il secondo, terzo e quarto
periodo del comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, sono soppressi.
15. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi informativi
correlati al finanziamento e alla rendicontazione degli interventi di
mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli previsti
nel PNRR, il Ministero della transizione ecologica, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, provvede alla ricognizione e omogeneizzazione dei
propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del
suolo, anche avvalendosi delle indicazioni tecniche fornite dal
Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un
flusso informativo ordinato, omogeneo a livello nazionale e coerente
tra i diversi sistemi.
16. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), d'intesa con il Ministero della transizione ecologica,
all'esito della ricognizione di cui al comma 15, elabora uno studio
per l'attuazione dei processi di interoperabilita' tra i sistemi
informativi per il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere
pubbliche e degli investimenti correlati agli interventi di
mitigazione del dissesto idrogeologico e svolge le attivita' tecniche
e operative di propria competenza per l'attuazione del conseguente
programma sulla base di apposita convenzione.
17. L'ISPRA svolge le predette attivita' sentite le competenti
strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri nonche' in
raccordo con le altre amministrazioni centrali titolari di competenze
in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica,
al fine di rendere piu' integrato, efficace, veloce ed efficiente il
sistema di monitoraggio e di rendicontazione dei progetti, garantendo
un'adeguata informazione e pubblicita' agli enti legittimati o
destinatari.
18. Al fine di consentire un piu' rapido ed efficiente svolgimento
delle attivita' di valutazione e selezione dei progetti da ammettere
a finanziamento, l'ISPRA, in coordinamento con le competenti
strutture del Ministero della transizione ecologica, provvede alla
ricognizione delle funzionalita' della piattaforma del Repertorio
nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) che
necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento. A tal
fine, il Ministero della transizione ecologica e l'ISPRA operano
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' in
raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri e con le altre amministrazioni centrali
con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e
dissesto idrogeologico, al fine di rendere piu' integrato, efficace,
veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei
progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicita' agli
enti legittimati o destinatari. L'alimentazione del sistema ReNDiS
avviene assicurando il principio di unicita' dell'invio previsto
dall'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis), del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e garantendo
l'interoperabilita' con la banca dati di cui all'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
19. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita'
dell'ISPRA di cui ai commi da 15 a 18, pari a 165.000 euro per l'anno
2021 e a 235.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
20. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo
non si applicano agli interventi finalizzati al superamento delle
emergenze di rilievo nazionale deliberate ai sensi dell'articolo 24
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
21. Al fine di accelerare e semplificare gli interventi
infrastrutturali anche connessi alle esigenze di contrastare il
dissesto idrogeologico, all'articolo 1-bis, comma 1, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le parole: «limitatamente a
quelli indicati all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti:
«inclusi quelli indicati all'articolo 1».))
Art. 37
Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali
1. Al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti
contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare
alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR e finanziabili
con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei, al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quarta, Titolo V, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) (( (Soppressa) ));
b) all'articolo 242:
1) al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole «indicando
altresi' le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei
lavori» sono inserite le seguenti: «, le verifiche intermedie per la
valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le
attivita' di verifica in corso d'opera necessarie per la
certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico
del proponente,»;
2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del
suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti
anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile
procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui
all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali,
anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente
individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli
obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da
contaminazione. In tal caso e' necessario dimostrare e garantire nel
tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee
fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i
fruitori dell'area, ne' una modifica del modello concettuale tale da
comportare un peggioramento della qualita' ambientale per le altre
matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie
finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l'intero
intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli
obiettivi di bonifica.»;
3) al comma 13 il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
((3-bis) )) dopo il comma ((13-bis)) e' aggiunto il seguente:
«13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per
fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate
superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1
dell'allegato 5 al titolo V, della parte quarta, il proponente puo'
presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine
per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con
l'ARPA territorialmente competente, e' realizzato dal proponente con
oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA,
entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il
piano di indagine puo' fare riferimento anche ai dati pubblicati e
validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area
oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di
indagine, nonche' di altri dati disponibili per l'area oggetto di
indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di
fondo. E' fatta comunque salva la facolta' dell'ARPA territorialmente
competente di esprimersi sulla compatibilita' delle CSC rilevate nel
sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del
contesto territoriale in cui esso e' inserito. In tale caso le CSC
riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo»;))
c) all'articolo 242-ter:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «possono essere
realizzati» sono aggiunte le seguenti: «i progetti del Piano
nazionale di ripresa e resilienza,»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma
comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito
oggetto di bonifica sia gia' caratterizzato ai sensi dell'articolo
242.»;
3) al comma 2, dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte
le parole «e al comma 1-bis»;
4) al comma 3, dopo le parole «individuate al comma 1» sono
aggiunte le parole «e al comma 1-bis»;
5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Ai fini
della definizione dei valori di fondo naturale si applica la
procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. ((E' fatta comunque salva la
facolta' dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla
compatibilita' delle CSC rilevate nel sito con le condizioni
geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in
cui esso e' inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono
ricondotte ai valori di fondo»));
d) all'articolo 243:
1) al comma 6 dopo le parole «Il trattamento delle acque
emunte» sono aggiunte le seguenti: «, da effettuarsi anche in caso di
utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito,»;
2) al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine
di garantire la tempestivita' degli interventi di messa in sicurezza,
di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati.»;
e) all'articolo 245, al comma 2, dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: «Il procedimento e' interrotto qualora il
soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente
il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi
dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma
4. In tal caso, il procedimento per l'identificazione del
responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine
perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della
caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente competente.».;
f) all'articolo 248:
((f-bis) all'articolo 250, comma 1, primo periodo, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «entro il termine di novanta giorni
dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della
contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello
stesso»));
g) all'articolo 250, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le province
autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o
attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il
Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui
propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle
societa' in house del medesimo Ministero.»;
h) all'articolo 252:
1) al comma 3 e' aggiunto il seguente periodo: «I valori
d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine,
che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali
devono essere previste misure d'intervento funzionali all'uso
legittimo delle aree e proporzionali all'entita' della
contaminazione, sono individuati con decreto di natura non
regolamentare del Ministero della transizione ecologica su proposta
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA).»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole «, sentito il Ministero
delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «sentito
il Ministero dello sviluppo economico»;
3) al comma 4, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «A
condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma
9-quinquies, il piano di caratterizzazione puo' essere eseguito
decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attivita' al
((Ministero della transizione ecologica)). Qualora il ((Ministero
della transizione ecologica)) accerti il mancato rispetto delle norme
tecniche di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento
motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni,
salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e
secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo ((Ministero.»));
4) il comma 4-quater e' abrogato;
5) al comma 5, dopo le parole «altri soggetti qualificati
pubblici o privati» sono aggiunte le seguenti: «, anche coordinati
fra loro»;
6) al comma 6, primo periodo, la parola «sostituisce» e'
sostituita dalla seguente: «ricomprende»;
7) al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «A tal
fine il proponente allega all'istanza la documentazione e gli
elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per
consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata
al rilascio di tutti gli atti di assenso comunque denominati
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e
indicati puntualmente in apposito elenco con l'indicazione anche
dell'Amministrazione ordinariamente competente.»;
8) il comma 8 e' abrogato;
9) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Nei siti di
interesse nazionale, l'applicazione a scala pilota, in campo, di
tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata
all'individuazione dei parametri di progetto necessari per
l'applicazione a piena scala, non e' soggetta a preventiva
approvazione del Ministero della transizione ecologica e puo' essere
eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di
sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto
delle suddette condizioni e' valutato dal ((Ministero della
transizione ecologica)) e dall'Istituto superiore di sanita' che si
pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza
corredata della necessaria documentazione tecnica.»;
10) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:
«9-quater. Con decreto di natura non regolamentare il
Ministero della transizione ecologica adotta i modelli delle istanze
per l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi
della documentazione tecnica da allegare.
9-quinquies. Con decreto del Ministero della transizione
ecologica sono adottate le norme tecniche in base alle quali
l'esecuzione del piano di caratterizzazione ((e' sottoposta)) a
comunicazione di inizio attivita' di cui al comma 4.»;
i) all'articolo 252-bis:
((1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «ai fini delle metodiche da utilizzare
per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove
conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto
previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti
contaminati» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini delle metodiche
e dei limiti da utilizzare per escludere rischi di contaminazione
delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare quanto previsto
dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti
contaminati»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate
conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei
procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori
tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di
utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi
per la salute e per l'ambiente».))
2. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione
delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
((Art. 37 bis
Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo
1. Al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta
all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura,
all'allegato 3, tabella 2.1 «Correttivi calcici e magnesiaci»,
colonna 3 «Modo di preparazione e componenti essenziali», del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 21 «Gesso di defecazione», dopo le parole: «solfato di
calcio» sono aggiunte le seguenti: «. Non sono ammessi fanghi di
depurazione»;
b) al numero 22 «Carbonato di calcio di defecazione», dopo le
parole: «anidride carbonica» sono aggiunte le seguenti: «. Non sono
ammessi fanghi di depurazione».))
((Art. 37 ter
Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali
1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14
novembre 2018, la condizione prevista dal comma 2, lettera d), del
medesimo articolo 2, si intende soddisfatta anche qualora i beni
siano concessi in locazione o in comodato d'uso agli enti
attuatori.))
((Art. 37 quater
Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti
con presenza di rifiuti radioattivi
1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli
interventi per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con
presenza di rifiuti radioattivi, all'articolo 1, comma 536, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «rifiuti radioattivi»
e' inserita la seguente: «anche».))
Titolo II
TRANSIZIONE DIGITALE
Art. 38
Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche
amministrazioni e divario digitale
1. All'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente «5-bis. Ai
destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo
email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito
digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della
piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalita'
informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta
ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite
il punto di accesso di cui all'articolo 64-bisdel decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.»;
b) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale
ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche l'avviso di
cortesia di cui al comma 5-bis, ove sussistano i presupposti ivi
previsti.»;
c) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole «e con applicazione degli
articoli 7, 8 e 9 della stessa legge» sono sostituite dalle seguenti:
«e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge»;
2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tutti i
casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso
di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in
busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore della
piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito
del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse
dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre
persone alle quali puo' essere consegnato il plico, l'addetto al
recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare
l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario
irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono
verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli
accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla
consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione residente
o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo
del destinatario diverso da quello al quale e' stato tentato il
precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale
diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario,
deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende
cosi' disponibile al destinatario. Quest'ultimo puo' in ogni caso
acquisire copia dell'avviso di avvenuta ricezione tramite il
fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalita' fissate dal
decreto di cui al comma 15. La notifica dell'avviso di avvenuta
ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di
deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in decadenze
e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non
imputabile puo' essere rimesso in termini.»;
d) -al comma 12, le parole «ai sensi della legge 20 novembre
1982, n. 890», sono sostituite dalle seguenti: «effettuata con le
modalita' di cui al comma 7»;
e) al comma 15:
1) alla lettera h), le parole «al comma 7» sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi 5-bis, 6 e 7»;
2) alla lettera i), dopo le parole «oggetto di notificazione»
sono inserite le seguenti: «o, nei casi previsti dal comma 7, sesto
periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione»;
3) dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente: «l-bis) sono
disciplinate le modalita' con le quali gli addetti al recapito
postale comunicano al gestore della piattaforma l'esito degli
accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo.»;
f) al comma 20, le parole «la spedizione dell'avviso di avvenuta
ricezione e» sono soppresse.
2. Al fine di semplificare e favorire l'utilizzo del domicilio
digitale e dell'identita' digitale e l'effettivo esercizio del
diritto all'uso delle nuove tecnologie, al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3-bis:
((01) al comma 1-bis, dopo la parola: «eleggere» sono inserite le
seguenti: «o modificare»));
1) al comma 1-ter, le parole «1 e 1-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «1, 1-bis e 4-quinquies»;
2) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole «puo' essere reso
disponibile» sono sostituite dalle seguenti: «e' attribuito»;
3) al comma 4-bis, le parole «sottoscritti con firma autografa
sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39» sono
sostituite dalle seguenti: «su cui e' apposto a stampa il
contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis o l'indicazione a
mezzo stampa del responsabile ((pro tempore)) in sostituzione della
firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39»;
4) al comma 4-ter, dopo le parole «e' stato predisposto» sono
inserite le seguenti: «come documento nativo digitale» e le parole
«in conformita' alle Linee guida» sono soppresse;
5) al comma 4-quater, le parole «Le modalita' di
predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter
soddisfano» sono sostituite dalle seguenti: «La copia analogica con
l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della
firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, soddisfa»;
6) al comma 4-quinquies, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «E' possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale
per determinati atti, procedimenti o affari.»;
b) all'articolo 6-quater, comma 3, dopo le parole «AgID provvede»
sono aggiunte le seguenti: «costantemente all'aggiornamento e»;
((b-bis) all'articolo 64-bis, comma 1-ter, dopo le parole: «servizi
in rete» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di
neutralita' tecnologica,»;))
c) dopo l'articolo 64-bis, e' aggiunto il seguente:
«Art. 64-ter (Sistema di gestione deleghe). - 1. E' istituito
il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla responsabilita'
della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
2. Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o
piu' servizi a un soggetto titolare dell'identita' digitale di cui
all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno
significativo. La presentazione della delega avviene mediante una
delle modalita' previste dall'articolo 65, comma 1, ovvero presso gli
sportelli di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
presenti sul territorio. Con il decreto di cui al comma 7 sono
disciplinate le modalita' di acquisizione della delega al SGD.
3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, e' generato
un attributo qualificato associato all'identita' digitale del
delegato, secondo le modalita' stabilite dall'AgID con Linee guida.
Tale attributo puo' essere utilizzato anche per l'erogazione di
servizi in modalita' analogica.
4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad
accreditarsi al SGD.
5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per
l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui al precedente
periodo e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono
regolati, anche ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
con apposita convenzione.
6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e'
il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai
sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, le specifiche
responsabilita' ((spettanti)) all'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2.
7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui
all'articolo 64, comma 2-sexies, relativamente alle modalita' di
accreditamento dei gestori di attributi qualificati, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il
Ministro dell'interno, ((sentiti)) l'AgID, il Garante per la
protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
((definiti)) le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i
requisiti di sicurezza, le modalita' di acquisizione della delega e
di funzionamento del SGD. Con il medesimo decreto, inoltre, sono
individuate le modalita' di adesione al sistema nonche' le tipologie
di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in
generale, le modalita' e procedure per assicurare il rispetto
dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.
8. All'onere derivante dall'attuazione della presente
disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione
vigente.»;
d) all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), secondo periodo, le
parole «di assenza» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza» e le
parole «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter»
sono sostituite dalle seguenti: «speciale, ai sensi dell'articolo
3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui e'
riferita l'istanza o la dichiarazione».
3. L'efficacia delle disposizioni del comma 2, lettera c), i cui
oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di
progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva
approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.
((3-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale e'
attestato dal Direttore generale per i servizi informativi
automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi
telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo
periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito
degli atti di cui ai commi 1 e 2 e' prorogato di diritto fino al
giorno successivo al ripristino della funzionalita' del Portale».
3-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, e' sostituito dal seguente:
«2-ter. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare il deposito di
singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni
specifiche»)).
((Art. 38 bis
Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la
diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche
amministrazioni
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 15, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale
o in triplice esemplare in forma cartacea»;
b) all'articolo 25:
1) al primo comma, secondo periodo, le parole: «entro il venerdi'
precedente l'elezione,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
giovedi' precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica
certificata,»;
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del
presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano
firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica
qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma,
o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o
con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti
siano trasmessi mediante posta elettronica certificata».
2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, sesto comma, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: «Il contrassegno deve essere depositato a mano su
supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»;
b) all'articolo 32, settimo comma:
1) il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto
digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»;
2) al numero 4) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «.
L'autenticazione non e' necessaria nel caso in cui l'atto sia stato
firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso
mediante posta elettronica certificata»;
c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: «venerdi' precedente
l'elezione al segretario del Comune,» sono sostituite dalle seguenti:
«giovedi' precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica
certificata, al segretario del Comune,».
3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, riportante
i dati anagrafici dell'elettore e il suo numero di iscrizione alle
liste elettorali, necessario per la sottoscrizione di liste di
candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di
referendum e di iniziative legislative popolari, puo' essere
richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica
certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante
legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da
uno dei soggetti promotori del referendum dell'iniziativa legislativa
popolare, o da un suo delegato, mediante domanda presentata
all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di
identita' del richiedente. In caso di richiesta tramite posta
elettronica certificata, e' allegata alla domanda l'eventuale delega,
firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del
rappresentante legale del partito o del movimento politico o di uno
dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa
popolare.
4. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica
certificata o un servizio elettronico di recapito certificato
qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati,
l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite
posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il
termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda. Qualora la
domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un
servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita
a sottoscrizioni di proposte di referendum popolare, l'ufficio
elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta
elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine
improrogabile di quarantotto ore dalla domanda.
5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad
ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere
utilizzati per le finalita' di cui al comma 3 nel formato in cui sono
stati trasmessi dall'amministrazione.
6. La conformita' all'originale delle copie analogiche dei
certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 e'
attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato
con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia
analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le
autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i
soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
7. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle
elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a
comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i
movimenti politici nonche' le liste di cui al primo periodo del comma
11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero,
per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito
internet del partito o del movimento politico sotto il cui
contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il
curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato
medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui
all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per
l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti
politici nonche' delle liste di cui al citato primo periodo del comma
11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante
posta elettronica certificata, i certificati del casellario
giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di
sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del
primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega
dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della
candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i
certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai
fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito
internet di cui al presente comma non e' richiesto il consenso
espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del
casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono
candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono
stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino
contestualmente sotto la propria responsabilita', ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che
la richiesta di tale certificato e' finalizzata a rendere pubblici i
dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte
di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici
uffici sono ridotti della meta'»;
b) al comma 15, primo periodo, le parole: «certificato penale» sono
sostituite dalle seguenti: «certificato del casellario giudiziale di
cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,» e le parole: «dal
casellario giudiziale» sono soppresse.
8. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53,
sono sostituiti dai seguenti:
«1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano
attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6
febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla
legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n.
161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n.
240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio
1970, n. 352, nonche' per le elezioni previste dalla legge 7 aprile
2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i
collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei
tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del
Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i
sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e
provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i
presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice
presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali,
i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari
comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal
presidente della provincia. Sono altresi' competenti ad eseguire le
autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti
all'albo che hanno comunicato la propria disponibilita' all'ordine di
appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel
sito internet istituzionale dell'ordine.
2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445».
9. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2018, n.
99, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche,
dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del
codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono
trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le
liste delle candidature provvisorie per le elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonche' per le elezioni
politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali entro
settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime elezioni. La
Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative
alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione,
con riguardo ai nominativi trasmessi nelle proposte di candidature
provvisorie. Con un regolamento interno adottato dalla stessa
Commissione sono disciplinate le modalita' di controllo sulla
selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i),
stabilendo in particolare:
a) il regime di pubblicita' della declaratoria di incompatibilita'
dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione;
b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste
provvisorie di candidati;
c) la celerita' dei tempi affinche' gli esiti dei controlli sulle
liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e tempi
tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti
e alle liste civiche l'effettiva possibilita' di modificare la
composizione delle liste prima dello scadere dei termini di
presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione
elettorale.
3-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma
3-bis, le candidature possono essere trasmesse alla Commissione entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione».
10. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 627, dopo le parole: «politiche» sono inserite le
seguenti: «, regionali, amministrative»;
b) al comma 628 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni del decreto di cui al primo periodo si applicano anche
alle elezioni regionali e amministrative, previo il necessario
adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di
consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno
2022».
11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa
attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.))
((Art. 38 ter
Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali
1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle comunicazioni digitali e
di semplificare le procedure di invio e ricezione di comunicazioni
tra imprese e utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale
del destinatario ai sensi dell'articolo 6 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82».))
((Art. 38 quater
Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite
piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti
di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 341, le parole: «di raccolta delle firme digitali da
utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25
maggio 1970, n. 352» sono sostituite dalle seguenti: «per la raccolta
delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli
articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonche' per i progetti di
legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione,
anche mediante la modalita' prevista dall'articolo 65, comma 1,
lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma mette a
disposizione del sottoscrittore, a seconda delle finalita' della
raccolta delle firme, le specifiche indicazioni prescritte,
rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio
1970, n. 352. La piattaforma acquisisce, inoltre, il nome, il
cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune
nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero, per i cittadini
italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste
elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Gli
obblighi previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della legge
n. 352 del 1970 sono assolti mediante il caricamento nella
piattaforma, da parte dei promotori della raccolta, successivamente
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui
all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970,
della proposta recante, a seconda delle finalita' della raccolta
delle firme, le specifiche indicazioni previste, rispettivamente,
dagli articoli 4, 27 e 49 della citata legge n. 352 del 1970. La
piattaforma, acquisita la proposta, le attribuisce data certa
mediante uno strumento di validazione temporale elettronica
qualificata di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 910/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e, entro
due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione la proposta di
referendum anche ai fini del decorso del termine di cui all'articolo
28 della legge n. 352 del 1970»;
b) al comma 343 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, con
proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della giustizia,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le
caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di
sicurezza, le modalita' di funzionamento della stessa piattaforma, i
casi di malfunzionamento nonche' le modalita' con le quali il gestore
della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il
ripristino delle sue funzionalita'. Con il medesimo decreto, inoltre,
sono individuate le modalita' di accesso alla piattaforma di cui al
comma 341, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie
di interessati e, in generale, le modalita' e le procedure per
assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche'
le modalita' con cui i promotori mettono a disposizione dell'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, nella
stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme
autografe raccolte per il medesimo referendum, le firme raccolte
elettronicamente. L'Ufficio centrale per il referendum presso la
Corte di cassazione verifica la validita' delle firme raccolte
elettronicamente anche mediante l'accesso alla piattaforma»;
c) il comma 344 e' sostituito dal seguente:
«344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di
operativita' della piattaforma di cui al comma 341, le firme degli
elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132
e 138 della Costituzione nonche' per i progetti di legge previsti
dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione possono essere
raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma
elettronica qualificata, a cui e' associato un riferimento temporale
validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta
predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalita'
della raccolta, reca le specifiche indicazioni previste,
rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio
1970, n. 352, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del
luogo e della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle
cui liste elettorali e' iscritto ovvero, per i cittadini italiani
residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme
elettroniche qualificate raccolte non sono soggette
all'autenticazione prevista dalla legge n. 352 del 1970. Gli
obblighi, previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della legge
n. 352 del 1970, sono assolti mediante la messa a disposizione da
parte dei promotori, successivamente alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo
comma, della stessa legge n. 352 del 1970, del documento informatico
di cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma elettronica
qualificata. I promotori del referendum depositano le firme raccolte
elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il deposito di
eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum. Le
firme raccolte elettronicamente possono essere depositate presso
l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione
come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica
di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa di cui
all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice».
2. All'articolo 8, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati elettorali
rilasciati mediante posta elettronica certificata o un servizio
elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere
depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a
cui sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero
come copia analogica di documento informatico se dotati del
contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del
medesimo codice».))
Art. 39
Semplificazione di dati pubblici
1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, dopo le parole «registri di stato civile
tenuti dai comuni,» sono inserite le seguenti «garantendo agli
stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del
medesimo» e le parole «con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui
e' stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro
il 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti «con uno o piu'
decreti di cui al comma 6-bis»;
b) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: «2-ter. Con uno o
piu' decreti di cui al comma 6-bis sono definite le modalita' di
integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi
all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.»;
c) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole «del 23 luglio
2014», sono aggiunte le seguenti: «, esenti da imposta di bollo
limitatamente all'anno 2021» e, al quinto periodo, dopo le parole
«inoltre possono consentire,» sono aggiunte le seguenti: «mediante la
piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero»;
d) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente «6-bis. Con uno o
piu' decreti del Ministro dell'interno, adottati ((di concerto)) con
il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e
il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per
la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi
disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi
che erogano pubblici servizi e ai privati, nonche' l'adeguamento e
l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di
funzionamento dell'ANPR.».
2. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio
informativo pubblico per l'esercizio di finalita' istituzionali e la
semplificazione degli oneri ((per i cittadini)) e le imprese, al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 50:
1) al comma 2-ter, primo periodo, le parole «delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la
predisposizione di accordi quadro» sono sostituite dalle seguenti:
«dei soggetti che hanno diritto ad accedervi» e, al secondo periodo,
le parole «Con gli stessi accordi, le» sono sostituite dalla
seguente: «Le»;
2) al comma 3-bis, dopo le parole «non modifica la titolarita'
del dato» sono aggiunte le seguenti: «e del trattamento, ferme
restando le responsabilita' delle amministrazioni che ricevono e
trattano il dato in qualita' di titolari autonomi del trattamento»;
3) al comma 3-ter, il primo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 50-ter:
1) al comma 1, dopo le parole «accedervi ai fini» sono aggiunte
le seguenti: «dell'attuazione dell'articolo 50 e» e le parole «e agli
accordi quadro previsti dall'articolo 50» sono soppresse;
2) al comma 2, quinto periodo, le parole «il sistema
informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) di cui all'articolo 5 e 71 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui
all'articolo 62» sono sostituite dalle seguenti: «((le basi di dati))
di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis»;
3) al comma 2, sesto periodo, dopo le parole «nonche' il
processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API» sono
aggiunte le seguenti: «con i limiti e le condizioni di accesso volti
ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi
della normativa vigente»;
4) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test
e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma,
fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le
interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi
dati.»;
((4-bis) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il
decreto di cui al presente comma e' comunicato alle Commissioni
parlamentari competenti»;))
c) all'articolo 60, comma 3-bis, dopo la lettera f-ter), sono
aggiunte le seguenti:
«f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade
urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221;
f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali delle
persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto
privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri
professionali o nel registro delle imprese di cui all'articolo
6-quater.»;
d) all'articolo 60, comma 3-ter, dopo le parole «comunitari,
individua» ((e' inserita la seguente)): «, aggiorna» e, in fine, sono
aggiunte le seguenti: «, ulteriori rispetto a quelle individuate in
via prioritaria dal comma 3-bis».
3. Con esclusione ((della lettera)) c) del comma 1, l'efficacia
delle disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle
risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR,
resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del
Consiglio dell'Unione europea.
4. All'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il
comma 3 e' abrogato.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 43, comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 72, comma 1, le parole «e della predisposizione
delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82» sono soppresse.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera a), ha efficacia
dalla data fissata ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2-bis, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inserito dal presente
decreto. Fino alla predetta data, resta assicurata
l'interoperabilita' dei dati di cui all'articolo 50 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite accordi quadro, accordi di
fruizione o apposita autorizzazione.
((6-bis. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti
dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni
centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle autorita'
indipendenti e della Corte dei conti, nonche' di tutti i soggetti
istituzionali nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di
statistica, sono individuati gli adempimenti degli enti locali
concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti
a seguito dell'invio dei bilanci alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.))
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati in 22,8
milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
((Art. 39 bis
Ulteriore proroga del termine per la raccolta di sottoscrizioni a
fini referendari
1. Al comma 1-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «15 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «15
giugno»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini previsti
dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n.
352 del 1970 sono differiti di un mese».))
((Art. 39 ter
Semplificazione della richiesta di occupazione del suolo pubblico per
attivita' politica
1. Al comma 67 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le richieste devono
pervenire almeno dieci giorni prima della data prevista per lo
svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa, salvo che i
regolamenti comunali dispongano termini piu' brevi».))
((Art. 39 quater
Disposizioni in materia di comunicazione di trattamenti sanitari
obbligatori all'autorita' di pubblica sicurezza
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «uffici delle Forze dell'ordine» sono
sostituite dalle seguenti: «uffici e comandi delle Forze di polizia»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' stabilite le
modalita' informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in
qualita' di autorita' sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle
Forze di polizia l'adozione di misure o trattamenti sanitari
obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venire
meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneita' all'acquisizione e
alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi,
nonche' al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo sostituito
dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto».
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo
6, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204,
come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, il
sindaco, quale autorita' sanitaria, comunica al prefetto i nominativi
dei soggetti nei cui confronti ha adottato trattamenti sanitari
obbligatori per patologie suscettibili di determinare il venire meno
dei requisiti psico-fisici per l'idoneita' all'acquisizione e alla
detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e al rilascio di
qualsiasi licenza di porto di armi, nonche' al rilascio del nulla
osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Il prefetto, quando accerti, per il tramite dell'ufficio o comando
delle Forze di polizia competente, che il soggetto interessato
detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti o
e' titolare di una licenza di porto di armi, adotta le misure
previste dall'articolo 39 del citato testo unico di cui al regio
decreto n. 773 del 1931. Resta ferma la possibilita' per l'ufficio o
comando delle Forze di polizia di disporre il ritiro cautelare delle
armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi del medesimo articolo
39, secondo comma.))
((Art. 39 quinquies
Introduzione degli articoli 62-quater e 62-quinquies del codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e altre norme in
materia di istituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione e
dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore
1. Al capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti, in
fine, i seguenti articoli:
«Art. 62-quater (Anagrafe nazionale dell'istruzione). - 1. Per
rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il
processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i
cittadini e per le pubbliche amministrazioni, e' istituita,
nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato hubscuola,
realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale
dell'istruzione (ANIST).
2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per
tutte le finalita' previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e
alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni
scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello
regionale, provinciale e locale per le medesime finalita', che
mantengono la titolarita' dei dati di propria competenza e ne
assicurano l'aggiornamento.
3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni
scolastiche la disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo
svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce
l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche
amministrazioni per le relative finalita' istituzionali e mette a
disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai
titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.
4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST e'
costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli
studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA.
L'ANIST e' costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento
scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilita' con i
registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L'ANIST, con riferimento alla
codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, e'
costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze
dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio
di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalita' di cui
al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso
di cui all'articolo 64-bis. L'ANIST rende disponibili i dati
necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo
7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e
con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il
30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
sono stabiliti:
a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento
alle tre componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e
delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;
b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalita'
di cooperazione dell'ANIST con banche di dati istituite a livello
regionale, provinciale e locale per le medesime finalita', nonche' le
modalita' di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui
all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali
e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'.
L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati di rilevanza
nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformita'
alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilita'.
Art. 62-quinquies (Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore).
- 1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'universita' e
della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e
migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni,
e' istituita, a cura del Ministero dell'universita' e della ricerca,
l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS).
2. L'ANIS e' alimentata, con le modalita' individuate con il
decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della formazione
superiore, che mantengono la titolarita' dei dati di propria
competenza e ne assicurano l'aggiornamento, nonche' tramite
l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati
degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione
superiore, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.
170. L'ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilita' dei
dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria
competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte
delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita'
istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari per
automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni
della formazione superiore e assicura l'interoperabilita' con le
altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono d'interesse del
Ministero dell'universita' e della ricerca per le relative finalita'
istituzionali.
3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente codice,
l'ANIS e' costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i
dati degli studenti e dei laureati.
4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio
di certificazioni, possono accedere all'ANIS mediante le modalita' di
cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di
accesso di cui all'articolo 64-bis.
5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il
parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono
stabiliti:
a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle
iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al
relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati
relativi presenti nelle altre banche di dati di rilevanza nazionale
di interesse del Ministero dell'universita' e della ricerca cui lo
stesso puo' accedere per le relative finalita' istituzionali;
b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonche' le
modalita' di alimentazione da parte delle istituzioni della
formazione superiore nonche' tramite l'Anagrafe nazionale degli
studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici
superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali
e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'.
L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei
diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle
istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR e con le altre
anagrafi di interesse del Ministero dell'universita' e della ricerca
per le relative finalita' istituzionali avviene in conformita' alle
linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilita'».))
((Art. 39 sexies
Modifiche all'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
1. L'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 234 (Misure per il sistema informativo per il supporto
all'istruzione scolastica). - 1. Al fine di realizzare un sistema
informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore
dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e
l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di
lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonche' per il
supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale
anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la
didattica a distanza nonche' per l'organizzazione e il funzionamento
delle strutture ministeriali centrali e periferiche, il Ministero
dell'istruzione si avvale della societa' di cui all'articolo 83,
comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di
specifica convenzione di durata pluriennale.
2. La societa' di cui al comma 1 assicura le finalita' di cui al
medesimo comma in via diretta nonche' avvalendosi di specifici
operatori del settore cui affidare le attivita' di supporto nel
rispetto della normativa vigente, nonche' di esperti.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica».))
((Art. 39 septies
Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative
1. Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive
modificazioni delle societa' start-up innovative di cui all'articolo
25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite
in forma di societa' a responsabilita' limitata, anche semplificata,
depositati presso l'ufficio del registro delle imprese alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
redatti con le modalita' alternative all'atto pubblico ai sensi
dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e
secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e
conseguentemente le medesime societa' conservano l'iscrizione nel
registro delle imprese.
2. Fino all'adozione delle nuove misure concernenti l'uso di
strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle
modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle
societa' di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina
di cui all'articolo 2480 del codice civile.
3. Il compenso per l'attivita' notarile concernente gli atti
deliberati ai sensi del comma 2 e' determinato in misura non
superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D -
Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia
20 luglio 2012, n. 140.))
Art. 40
Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per
l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e
agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e
delle unita' immobiliari
1. ((All'articolo 86)) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ((alinea,)) le parole «sei mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «novanta giorni»;
((a-bis) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «proprieta'
pubbliche e private» sono inserite le seguenti: «, compresi i parchi
e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione
esterna dei parchi,»;))
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel
rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli
((articoli 87 e 88 del presente codice»)).
2. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, la parola «denuncia» e' sostituita
dalla seguente: «segnalazione» ((e sono aggiunti)), in fine, i
seguenti periodi: «L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata
per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le
amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il
soggetto richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a
tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.»;
b) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Quando l'installazione dell'infrastruttura e' subordinata
all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri,
intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione,
autorizzazione o assenso, co-munque denominati, ivi comprese le
autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza
di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o
servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro
cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una
conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le
amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici
interessati dall'installazione, nonche' un rappresentante dei
soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36.
7. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad
ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o
assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le
amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici
interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dei lavori. Della convocazione e
dell'esito della conferenza viene comunque informato il Ministero.
8. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento
dei termini ivi indicati, ((ad eccezione dei termini)) di cui al
suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di
rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente
procedimento indicato al comma 9 ((del presente articolo)).
9. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora,
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del
progetto e ((della relativa domanda)) non sia stato comunicato un
provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso,
congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia
stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui
al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge
((7 agosto 1990, n. 241.)) Gli Enti locali possono prevedere termini
piu' brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero
ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto
termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine
perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta
autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione
del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del
diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
((espressi»)).
3. All'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a tutte le
amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.»;
b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica e' subordinata all'acquisizione di uno o piu'
provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque
denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di
distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o
enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione
procedente che ha ricevuto l'istanza, convoca, entro cinque giorni
lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di
servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e
gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione.
4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad
ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o
assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione
dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli
enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale
altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed
urgenza dei lavori.
5. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento
dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui
all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto al comma 7
((del presente articolo)) e l'obbligo di rispettare il termine
perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato
al comma 9 ((del presente articolo»));
c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi
compreso il sedime ferroviario e autostradale. Decorsi i suddetti
termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine
perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta
autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione
del richiedente»;
d) il comma 7-bis e' abrogato;
e) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Fermo restando
quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi
entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni
del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di
provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione
decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio
equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato
espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di
dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la
determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo,
si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n.
241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti
di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli
scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di
competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o
servizi pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori, anche ai
sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito
della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione
procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni,
l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e'
sufficiente l'autocertificazione del richiedente.».
((e-bis) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:))
((«9-bis. Per i progetti gia' autorizzati ai sensi del presente
articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso
di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal
comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso
d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi
accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la
variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza
originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un
preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione
cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore
avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione
della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano
comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono
prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei relativi
procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa
nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo».))
4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli
obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021
e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, in deroga agli
articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,
nonche' ai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia
tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di
infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la
metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo
e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a
4,00 cm, con profondita' variabile da 10 cm fino a massimo 35
((cm) )), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del
bordo stradale o sul marciapiede. Per i predetti interventi di posa
in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la
metodologia della micro trincea, nonche' per quelli effettuati con
tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, non
sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui
all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15
febbraio 2016, n.33. ((Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione
dell'ulteriore semplificazione di cui all'articolo 20 del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.)) L'operatore di
rete si limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici
giorni ((e di otto giorni per i lavori di scavo di lunghezza
inferiore a duecento metri)), l'inizio dei lavori alla soprintendenza
competente, allegando la documentazione cartografica prodotta
dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel
caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un
elaborato tecnico che dia conto delle modalita' di risistemazione
degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della
strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e
profondita' ((stabilite)) dall'operatore in funzione delle esigenze
di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, puo' concordare con
l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento
dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di
sicurezza dell'infrastruttura stradale.
5. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli
obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021
e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui
agli articoli 87 bis e 87 ter del decreto legislativo ((1° agosto
2003, n. 259, e gli interventi di modifica previsti dal punto A.24
dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,)) sono
realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori
all'amministrazione comunale, corredata da un'autocertificazione
descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli
impianti e non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto
legislativo ((22 gennaio 2004, n. 42, purche' non comportino aumenti
delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di
sagoma superiori a 1,5 metri quadrati)). Gli impianti sono attivabili
qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione
all'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un
provvedimento negativo.
((5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 91 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e' inserito il seguente:))
((«2-bis. Il proprietario o l'inquilino, in qualita' di utente
finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire
all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di
adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento
della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non
si configura come attivita' avente carattere commerciale e non
costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente
finale, purche' consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di
servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni
economiche gia' previste dal contratto in essere».))
((5-ter. Dopo il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e' inserito il seguente:))
«831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica
utilita' di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui
al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella
previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800
euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il
canone non e' modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non e'
applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o
contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi
ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del
decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono
rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo
rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del
canone e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica
soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
Art. 41
Violazione degli obblighi di transizione digitale
1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana
ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche
amministrazioni e delle imprese, con specifico riferimento alla
realizzazione degli obiettivi fissati dal ((Piano nazionale di
ripresa e resilienza)), nonche' garantire il coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il
territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3,
lett. b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18, e' aggiunto il
seguente:
«Art. 18-bis (Violazione degli obblighi di transizione digitale).
- 1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e
monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e
digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle
contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su
segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle
relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo
e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione
strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di
dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la
trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri e'
punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi
prevista ridotta della meta'.
2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state
commesse una o piu' violazioni delle disposizioni di cui al comma 1,
procede alla contestazione nei confronti del trasgressore,
assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e
documentazione e per chiedere di essere sentito.
3. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni
contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio,
proporzionato rispetto al tipo e alla gravita' della violazione, per
conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa
vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonche' ai
competenti organismi indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le
predette segnalazioni su apposita area del proprio sito internet
istituzionale.
4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della
misurazione e della valutazione della performance individuale dei
dirigenti responsabili e comportano responsabilita' dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e
dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati,
documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di
trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonche'
di violazione degli obblighi previsti dagli articoli ((5, 7, comma 3,
41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis,)) 50, comma 3-ter, 50-ter,
comma 5, 64, comma 3-bis, 64-bis del presente Codice, dall'articolo
65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e
dall'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, non ottemperi
all'obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3,
l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di
euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non
espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della
legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono
versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell'AgID
e per la restante parte al Fondo di cui all'articolo 239 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di
violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonche' di
violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID
segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale ((che, ricevuta la segnalazione)), diffida
ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria
condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un
congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravita'
della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza,
potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente
il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,
valutata la gravita' della violazione, puo' nominare un commissario
ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non
spettano compensi, indennita' o rimborsi. Nel caso di inerzia o
ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all'esercizio
del potere sostitutivo di cui agli ((articoli 117, quinto comma, e
120, secondo comma)), della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131.
7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di
contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle
sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.
8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione
vigente.».
2. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo
stesso regolamento sono individuati i termini e le modalita' con cui
le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1
e 1-bis.»;
b) dopo il comma 4-quater e' aggiunto il seguente:
«4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal
presente articolo e' accertata dall'AgID ed e' punita ai sensi
dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
3. All'articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della
segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per
l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis»; il quarto, il
quinto e il sesto periodo sono soppressi.
Art. 42
Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la
validazione delle certificazioni verdi COVID-19
1. La piattaforma nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio e la
verifica delle certificazioni COVID-19 interoperabili a livello
nazionale ed europeo, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ((convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,)) e' realizzata, attraverso
l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e
gestita dalla stessa per conto del Ministero della salute, titolare
del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del
((decreto-legge n. 52 del 2021)), sono rese disponibili
all'interessato, oltreche' mediante l'inserimento nel fascicolo
sanitario elettronico (FSE) e attraverso l'accesso tramite
autenticazione al portale della piattaforma nazionale di cui al comma
1, anche tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' tramite
l'applicazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile
2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2020, n. 70, con le modalita' individuate con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto articolo 9,
comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono alla piattaforma di cui al comma 1 i dati di contatto di
coloro ai quali hanno somministrato almeno una dose di vaccino per la
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per consentire la
comunicazione all'interessato di un codice univoco che gli consenta
di acquisire le proprie certificazioni verdi COVID-19 dai canali di
accesso alla piattaforma di cui al comma 1. Ai fini di cui al primo
periodo, la trasmissione dei dati di contatto da parte delle regioni
e delle province autonome avviene, per coloro che hanno ricevuto
almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
menzionato articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021,
per il tramite del Sistema tessera sanitaria e per coloro ai quali
verranno somministrate una o piu' dosi di vaccino successivamente
all'entrata in vigore del menzionato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Anagrafe Nazionale
Vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2018, n.
257.
4. Per il servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per
il recapito dei codici di cui al comma 3, e' autorizzata, per l'anno
2021, la spesa di 3.318.400 euro, ((da gestire nell'ambito della
vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la societa'
SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria,)) alla
cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo
di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa
del Ministero della salute. ((A tal fine le risorse di cui al primo
periodo sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
costituiscono incremento del limite di spesa annuo della vigente
convenzione.))
((Art. 42 bis
Disposizioni in materia sanitaria
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 577, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle
seguenti: «31 luglio»;
b) al comma 583, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «dodici mesi»;
b) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: «o di mancata approvazione dei
bilanci relativi agli esercizi gia' conclusi» sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: «o di mancata approvazione dei
bilanci relativi agli esercizi gia' conclusi» sono soppresse;
c) al comma 6:
1) il terzo periodo e' soppresso;?
2) al quarto periodo, le parole: «o di decadenza» sono soppresse.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il
comma 491 e' inserito il seguente:
«491-bis. Negli anni 2021 e 2022, qualora in fase di attuazione
delle disposizioni del comma 491 non siano disponibili i dati di
produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di riparto,
si procede sulla base dei valori e delle ultime evidenze
disponibili».
4. L'articolo 11-duodevicies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
e' abrogato.))
Art. 43
Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi
informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili
1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione
amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali
afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e
dei processi attraverso interventi di consolidamento delle
infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e
interoperabilita' tra le banche dati, anche al fine di conseguire gli
obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nonche'
quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, il Ministero ((delle
infrastrutture e della mobilita')) sostenibili puo' avvalersi della
Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali al raggiungimento
dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonche' per la
realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante
piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi,
fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229 relativamente al monitoraggio dello stato di attuazione delle
opere pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti
mediante apposite convenzioni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 500.000
euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
((2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'interno
e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalita' attuative e
degli strumenti operativi per la trasformazione digitale della rete
stradale nazionale (Smart Road), di cui all'articolo 1, comma 72,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali
minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore e i
concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo
decreto di cui al primo periodo, si provvede altresi' all'adeguamento
della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi
di guida automatica e connessa nonche' alla disciplina delle
sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a
guida autonoma e connessa, non omologati o non omologabili secondo
l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e' istituito, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio
tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi
innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica, con
il compito di analizzare e promuovere l'adozione di strumenti
metodologici e operativi per monitorare, con idonee analisi
preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione
delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di
veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle
richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida
autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di trasformazione
digitale verso le Smart Road, nonche' di effettuare studi e formulare
proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di
veicoli a guida autonoma.))
((2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, adottato di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, e' definita la composizione ed e' disciplinato
il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 2-bis. Per la
partecipazione alle attivita' dell'Osservatorio non sono riconosciuti
compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese
comunque denominati.))
((2-quater. Al fine di semplificare i procedimenti per il
conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite mediche
per l'accertamento dei requisiti di idoneita' fisica e psichica sono
svolte:
a) presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
b) presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di
idoneita' per le patenti di guida, nonche' presso le scuole guida, le
scuole nautiche, i consorzi per l'attivita' di scuola nautica e le
sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che
rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e
fruibili dalle persone con disabilita', a condizione che le visite
siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il
rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011.
2-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3
novembre 2017, n. 229, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
«i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali
per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti
nautiche, anche a favore di persone con disabilita' fisica, psichica
o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA),
nonche' delle modalita' di accertamento e di certificazione dei
predetti requisiti;».))
Titolo III
PROCEDURA SPECIALE PER ALCUNI PROGETTI PNRR
Art. 44
Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di
particolare complessita' o di rilevante impatto
1. Ai fini della realizzazione degli interventi indicati
nell'Allegato IV al presente decreto, prima dell'approvazione di cui
all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23,
commi 5 e 6, del medesimo decreto e' trasmesso, a cura della stazione
appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per
l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del
presente decreto. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici di cui all'articolo 45 verifica, entro quindici
giorni dalla ricezione del ((progetto di fattibilita' tecnica ed
economica)), l'esistenza di evidenti carenze, di natura formale o
sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli aspetti ambientali,
paesaggistici e culturali, tali da non consentire l'espressione del
parere e, in tal caso, provvede a restituirlo immediatamente alla
stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni
ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell'espressione
del parere in senso favorevole. La stazione appaltante procede alle
modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro
e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di restituzione
del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine
massimo di ((quarantacinque giorni)) dalla ricezione del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di
venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato
secondo quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini, il
parere si intende reso in senso favorevole.
((1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1 del
presente articolo per i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' stato richiesto ovvero acquisito il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 215
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal
medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5 e 6 del
presente articolo, in caso di approvazione del progetto da parte
della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti
ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi
dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, nonche' dei commi 7 e 8 del presente articolo, relativamente
agli effetti della verifica del progetto effettuata ai sensi
dell'articolo 26, comma 6, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di comunicazione in capo
alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di
aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio dell'intervento
sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto. Qualora il
parere di cui al primo periodo del presente comma sia stato espresso
sul progetto definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si
applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 8
del presente articolo e fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6,
terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la stazione appaltante
comunica alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite
della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'avvenuta approvazione
del livello progettuale da mettere a gara e il termine di novanta
giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione.
1-ter. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi
relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi e,
in particolare, di quelli finanziati in tutto o in parte con le
risorse del PNRR, in deroga all'articolo 215, comma 3, del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e' obbligatorio
esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore,
limitatamente alla componente «opere civili», e' pari o superiore a
100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui al primo
periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100 milioni
di euro, si prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal
citato articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di espressione
del parere di cui al presente comma, la Direzione generale del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
competente in materia di trasporto pubblico locale a impianti fissi
provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, allo svolgimento dell'attivita' istruttoria e alla
formulazione di una proposta di parere al Consiglio superiore dei
lavori pubblici, che si pronuncia nei successivi trenta giorni.
Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso
favorevole.))
2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di
cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica ((relativo)) agli
interventi di cui all' Allegato IV al presente decreto e' trasmesso
dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi
quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori
pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, ove
questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del
comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio
del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il
termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 25 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto a quarantacinque
giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel
corso della conferenza di servizi di cui al comma 4.
3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente
decreto, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e'
trasmesso all'autorita' competente ai fini dell'espressione della
valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del
decreto legislativo ((3 aprile 2006, n. 152)), unitamente alla
documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo ((3 aprile 2006, n. 152)), a cura della stazione
appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio
superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo
periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al
citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso
richiesti. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono
trasmessi e comunicati dall'autorita' competente alle altre
amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al
comma 4. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico di cui
all'articolo 46, e' escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui
all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
((Le procedure di valutazione di impatto ambientale degli interventi
di cui all'Allegato IV del presente decreto sono svolte con le
modalita' e nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis
dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.))
4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente
decreto, decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio
superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, ove non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo
del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato
Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti,
la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi per
l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del
decreto legislativo n. 50 del 2016. La conferenza di servizi e'
svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando le
prerogative dell'autorita' competente in materia di VIA, sono
acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate
dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del secondo
periodo del comma 1, nonche' gli esiti del dibattito pubblico e le
osservazioni raccolte secondo le modalita' di cui all'((articolo 46
del presente decreto)), della verifica preventiva dell'interesse
archeologico e della valutazione di impatto ambientale. La
determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto e
tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini
della localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione
conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed
edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in
ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli
strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del
progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui
all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo
della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto
del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali
provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree
interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione
dell'opera.
5. In caso di approvazione del progetto da parte della conferenza
di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano
stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la
questione e' posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle
previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le
modalita' di cui al comma 6.
6. Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di
servizi di cui al comma 4, il progetto e' trasmesso unitamente alla
determinazione conclusiva della conferenza e alla relativa
documentazione al Comitato speciale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, integrato, nei casi previsti dal comma 5, con la
partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno
espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno
partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto previsto dal quarto
periodo, entro e non oltre i quindici giorni successivi, il Comitato
speciale adotta una determinazione motivata, comunicata senza indugio
alla stazione appaltante, con la quale individua le eventuali
integrazioni e modifiche al ((progetto di fattibilita' tecnica ed
economica)) rese necessarie dalle prescrizioni e dai pareri acquisiti
in sede di conferenza di servizi. Nei casi previsti dal comma 5 e
fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la
determinazione motivata del Comitato speciale individua altresi' le
integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione del
principio di leale collaborazione, ad una soluzione condivisa e
sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4, quella della
conferenza di servizi. In relazione alle eventuali integrazioni
ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale e' acquisito, ove
necessario, il parere dell'autorita' che ha rilasciato il
provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni dalla
richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta la
determinazione motivata entro i successivi dieci. In presenza di
dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e
2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non sia possibile
pervenire ad una soluzione condivisa ai fini dell'adozione della
determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla
scadenza del termine di cui al secondo ovvero al quarto periodo,
trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione
recante l'illustrazione degli esiti della ((conferenza di servizi)),
delle ragioni del dissenso e delle proposte dallo stesso formulate
per il superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti
esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua realizzazione entro
i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi
finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7
dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La Segreteria
tecnica propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro
quindici giorni dalla ricezione della relazione di cui al quinto
periodo, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei
ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri
si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso adottando
una nuova determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del
comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della legge n. 241 del
1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto
periodo del presente articolo. Alle riunioni del Consiglio dei
ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle
regioni o delle province autonome interessate. Restano ferme le
attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Le
decisioni del Consiglio dei ministri sono immediatamente efficaci,
non sono sottoposte al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni dalla data
di adozione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
7. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del
2016, la verifica del progetto definitivo e del ((progetto
esecutivo)) condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto
decreto accerta altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni impartite
in sede di conferenza di servizi e di VIA, nonche' di quelle
impartite ai sensi del comma 6 ed all'esito della stessa la stazione
appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto
definitivo ovvero del progetto esecutivo.
8. La stazione appaltante provvede ad indire la procedura di
aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione
della determinazione motivata del Comitato speciale ai sensi del
comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della decisione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma
6, dandone contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui
all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui
all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili. In caso di inosservanza del termine di cui al primo
periodo, l'intervento sostitutivo e' attuato nelle forme e secondo le
modalita' di cui all'((articolo 12)).
((8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Alla
societa' possono essere affidate le attivita' di realizzazione e di
gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel
territorio della regione Veneto nonche', previa intesa tra le regioni
interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e
secondo le modalita' previsti dal comma 8-ter dell'articolo 178 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50».
8-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021».
8-quater. All'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le
tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate,
all'esito del procedimento di revisione della concessione di cui al
terzo periodo, alla societa' ANAS Spa che provvede altresi' alla
realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi,
anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1-Aurelia, nei
limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine
nell'ambito del contratto di programma tra il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la societa' ANAS Spa
relativo al periodo 2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione
dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a decorrere
dalla data di sottoscrizione del contratto di programma relativo al
periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori,
l'amministratore delegato pro tempore della societa' ANAS Spa e'
nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario
straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita'
comunque denominate».
8-quinquies. Al fine di consentire l'ultimazione delle procedure
espropriative e dei contenziosi pendenti nonche' dei collaudi
tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo
svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali e dei IX Giochi
Paralimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006 e delle opere
previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di
cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come
gia' prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre
2023.))
(omissis)
Titolo IV
CONTRATTI PUBBLICI
(omissis)
Art. 49
Modifiche alla disciplina del subappalto
(omissis)
- Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
- a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo
30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre,
eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti,
indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni
oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura
dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche
dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11,
dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessita' delle
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il
controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale dei luoghi
di lavoro e di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni di
lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire
il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori
siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori
istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229.»;
(omissis)
Art. 55
Misure di semplificazione in materia di istruzione
- Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia
di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicita', sono
adottate le seguenti misure di semplificazione:
- a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e
messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico
ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR:
1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche
suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati
con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano
per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei
lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle
tempistiche definite dai regolamenti europei in materia;
2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari
nell'espletamento delle procedure per la progettazione e per
l'affidamento dei lavori, nonche' nelle attivita' legate
all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito di
attivita' di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e le
condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di assicurare il diritto
allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12;
3) all'articolo 7-((ter, comma 1, alinea,)) del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
4) gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di
bilancio sono autorizzati, per le annualita' dal 2021 al 2026, ad
iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per
l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita
variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
5) l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi di
edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del PNRR, e' resa
dall'amministrazione competente entro sessanta giorni dalla
richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del
soprintendente di cui all'articolo 146, comma 8, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' reso entro trenta giorni;
- b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole,
al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del
personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR:
1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste
dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano
far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in
deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del
presente titolo;
2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli
interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli
affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al ((decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120)), come modificato dal presente decreto, anche
in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a),
del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 28 agosto 2018, n. 129;
3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di
regolarita' amministrativa e contabile da parte dei revisori dei
conti delle istituzioni scolastiche, come disciplinati dal decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 129
del 2018, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse
assegnate alle istituzioni scolastiche, i revisori dei conti
utilizzano apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal
Ministero dell'istruzione, alla quale e' possibile accedere anche
tramite il sistema pubblico di identita' digitale, secondo
indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze;
4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate
al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono
procedere direttamente all'attuazione dei suddetti interventi di
carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali
proprietari degli edifici.
(omissis)
((Art. 56 bis
Iniziative di elevata utilita' sociale nel campo dell'edilizia
sanitaria valutabili dall'INAIL
- In relazione alle esigenze di ammodernamento delle strutture
sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale, anche
conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30
settembre 2021, su proposta del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere
individuate iniziative di investimento immobiliare di elevata
utilita' sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, ulteriori
rispetto a quelle di cui all'articolo 25-quinquies del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8.
- Le iniziative di cui al comma 1 sono valutate dall'INAIL
nell'ambito dei propri piani triennali di investimento, a valere
sulle risorse allo scopo autorizzate, ai sensi dell'articolo 8, comma
15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.))
(omissis)
((Art. 64 quater
Fruizione delle aree naturali protette
- Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a
essi attribuite dal PNRR, gli enti di gestione delle aree naturali
protette possono regolamentare l'accesso a specifiche aree o
strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori,
affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo
esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso
di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un
contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori.))
(omissis)
Art. 65
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali
Art. 65
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali
1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti
proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia
promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del
sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e
autostradali, direttamente sulla base del programma annuale di
attivita' di cui al comma 5-bis, nonche' nelle forme e secondo le
modalita' indicate nei commi da 3 a 5.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture
stradali e autostradali e fermi restando i compiti e le
responsabilita' dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi
degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza
delle infrastrutture:
a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla verifica
dell'attivita' di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi
risultati e della corretta organizzazione dei processi di
manutenzione, nonche' l'attivita' ispettiva e di verifica a campione
sulle infrastrutture, obbligando i gestori, in quanto responsabili
dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in atto le necessarie
misure di controllo del rischio, nonche' all'esecuzione dei necessari
interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ed alla
Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre
2006, n. 264;
b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti
stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per
le attivita' di verifica e manutenzione delle infrastrutture
certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;
c) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili l'adozione, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, del decreto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 15 marzo 2011, n. 35;
d) stabilisce, con proprio provvedimento, modalita',
contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla
sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura di cui
all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
e) cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono
effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 35 del 2011 nonche' la relativa attivita' di
formazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del
medesimo decreto;
f) provvede alla classificazione dei tratti ad elevata
concentrazione di incidenti nonche' alla classificazione della
sicurezza della rete esistente, secondo quanto previsto dall'articolo
5 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di
definire, con proprio provvedimento, criteri e modalita' per
l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo
decreto;
g) effettua, in attuazione del programma annuale di attivita'
di cui al comma 5-bis e comunque ogni qual volta ne ravvisi
l'opportunita' anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili o di
altre pubbliche amministrazioni, le ispezioni di sicurezza previste
dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche
compiendo verifiche sulle attivita' di controllo gia' svolte dai
gestori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;
h) adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai
tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le
modalita' di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la
corretta applicazione delle stesse;
i) sovraintende alla gestione dei dati secondo quanto
previsto dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 35 del
2011;
l) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili l'aggiornamento delle tariffe previste dall'articolo 10
del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
m) svolge attivita' di studio, ricerca e sperimentazione in
materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali»;
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. L'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture
stradali e autostradali adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno,
il programma delle attivita' di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle
condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali,
da espletarsi nel corso dell'anno successivo, dandone comunicazione
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ed
alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5
ottobre 2006, n. 264. Relativamente alle attivita' dell'anno 2021, il
programma di cui al primo periodo e' adottato entro il 31 agosto
2021. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Agenzia trasmette al
Ministro delle infrastrutture e ((della mobilita' sostenibili)) e
alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle
attivita' previste dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso dell'anno
precedente.».