Pnrr e rigassificazione: novità dal DL n. 57/2023

Previsto un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali, preliminare al rilascio dell'autorizzazione

Pnrr e rigassificazione: novità dal DL n. 57/2023.

In particolare:

  • l'art. 2 prevede un maggior punteggio da attribuire, in sede di gara, alle  imprese che adottano politiche tese al raggiungimento della parità di genere;
  • l'art. 3 dispone una serie di misure sul tema della rigassificazione tra cui il rilascio, da parte del commissario straordinario di Governo competente, dell'autorizzazione per la costruzione ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture, a seguito di un procedimento  unico, comprensivo delle valutazioni ambientali.

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Di seguito il testo del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57.

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Decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57 

 

Misure urgenti per gli enti territoriali, nonche'  per  garantire  la
tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
per il settore energetico. (23G00070) 

 

(Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2023, n.124)

 

Vigente al: 30-5-2023

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la

ripresa e la resilienza;

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante  «Disposizioni  in

materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;

Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante

«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.

42»;

Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021,  n.  146,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante  «Misure

urgenti in materia economica e fiscale, a tutela  del  lavoro  e  per

esigenze indifferibili»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice

dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della  legge  21

giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti

pubblici»;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere  misure

volte a garantire l'approvazione dei bilanci pregressi  del  servizio

sanitario della regione Calabria;

Considerata, altresi', la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di

adottare misure per garantire alle strutture sanitarie  convenzionate

delle regioni e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  il

ristoro dei costi fissi sostenuti a seguito di eventuali  sospensioni

di attivita' ordinarie nel periodo dell'emergenza sanitaria;

Ritenuta,  inoltre,  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di

adottare disposizioni per il ripiano del disavanzo  delle  regioni  a

statuto ordinario;

Tenuto conto della necessita' di  garantire  la  continuita'  nello

svolgimento delle funzioni fondamentali delle regioni nelle quali  la

sostenibilita' dei  bilanci  ha  risentito  delle  conseguenze  degli

effetti della pandemia;

Considerata la necessita' di adottare misure urgenti per  garantire

la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

coerentemente   con   il   relativo   cronoprogramma,   relativamente

all'housing universitario e  alla  certificazione  della  parita'  di

genere;

Considerato, infine,  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di

introdurre misure nel settore energetico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 23 maggio 2023;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro dell'economia e delle finanze, del  Ministro  della  salute,

del Ministro dell'universita' e della ricerca, del Ministro  per  gli

affari europei, il Sud, le politiche di coesione  e  il  PNRR  e  del

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

 

Emana

il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1 

            Disposizioni in materia di enti territoriali 

1.  In  considerazione  delle   attivita'   in   corso   ai   sensi

dell'articolo 16-septies, comma 2, lettere  b),  c),  f)  e  g),  del

decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre  2021,  n.  215,  inerenti  le  procedure  di

circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, il  monitoraggio  e  la

gestione del contenzioso, le procedure di controllo, di  liquidazione

e di pagamento delle fatture, gli enti del servizio  sanitario  della

regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali  e

da quelle depositate nel Nuovo sistema informativo  sanitario,  oltre

che dalle risultanze della predetta  circolarizzazione  obbligatoria,

adottano, entro il 30 giugno 2023, il  bilancio  d'esercizio  2022  e

sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove  non

ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  che,

per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo

1, comma 495, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  non  essendo

soddisfatti i criteri  previsti  dal  medesimo  comma  495,  possono,

esclusivamente  con  risorse   del   bilancio   autonomo   regionale,

nell'ambito delle risorse previste a  legislazione  vigente  e  senza

gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere

un  contributo  una  tantum  alle  strutture   private   accreditate,

regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale  sottoscritto

tra  le  parti  ai  sensi  dell'articolo  8-quinquies   del   decreto

legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  al  fine  di  ristorare  le

predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti  a  seguito  di

eventuali sospensioni di attivita' ordinarie disposte nell'anno  2021

in  funzione  dell'andamento   dell'emergenza   da   COVID-19.   Tale

contributo, da concedersi previo specifico provvedimento regionale  e

a seguito  di  apposita  rendicontazione  da  parte  delle  strutture

interessate, incrementato della remunerazione relativa  all'attivita'

assistenziale svolta, non puo' superare il 90 per  cento  del  budget

assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno

2021. Resta fermo che, in caso di produzione del volume di  attivita'

assistenziale superiore  al  90  per  cento,  non  si  da'  luogo  al

contributo  e  il   riconoscimento   e'   commisurato   all'effettiva

produzione nell'ambito del budget massimo assegnato per l'anno 2021.

3. Al fine di garantire  la  continuita'  nello  svolgimento  delle

proprie funzioni, in deroga all'articolo 42, comma  12,  del  decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni a  statuto  ordinario,

che presentano un disavanzo pro-capite al 31 dicembre 2021, al  netto

del debito autorizzato e  non  contratto,  superiore  a  euro  1.500,

possono ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2021,  al  netto  delle

quote del disavanzo, gia' soggette a regimi straordinari  di  ripiano

del disavanzo, in quote costanti  nei  nove  esercizi  successivi,  a

decorrere dal 2023,  contestualmente  all'adozione  di  una  delibera

consiliare avente ad oggetto  il  piano  di  rientro  dal  disavanzo,

sottoposto al parere  del  collegio  dei  revisori,  nel  quale  sono

individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.  La

deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale  di

evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale  disavanzo  ed  e'

allegata al bilancio di previsione  2023-2025,  o  a  una  successiva

legge regionale di variazione di tale bilancio di  previsione,  e  ai

bilanci e rendiconti successivi, costituendone parte  integrante.  In

caso di mancata attuazione di tale impegno viene meno  il  regime  di

ripiano pluriennale del disavanzo  di  cui  al  presente  comma.  Con

periodicita' almeno semestrale il Presidente della  giunta  regionale

trasmette  al  Consiglio  una  relazione  riguardante  lo  stato   di

attuazione del piano di rientro.

 

                               Art. 2 

         Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione 

             del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

1. All'articolo 108, comma 7,  del  decreto  legislativo  31  marzo

2023, n. 36, il  quinto  e  il  sesto  periodo  sono  sostituiti  dal

seguente: «Al fine di promuovere la parita' di  genere,  le  stazioni

appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli  inviti,

il maggior punteggio da attribuire alle  imprese  per  l'adozione  di

politiche tese al raggiungimento della parita' di  genere  comprovata

dal possesso della certificazione della  parita'  di  genere  di  cui

all'articolo 46-bis del codice delle pari  opportunita'  tra  uomo  e

donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.».

2. All'articolo 1-bis della legge 14  novembre  2000,  n.  338,  il

comma 13 e' soppresso.

 

                               Art. 3 

Integrazioni della disciplina in materia di  realizzazione  di  nuova

                    capacita' di rigassificazione 

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto, i soggetti interessati possono  proporre

nuove istanze ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 17

maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15

luglio 2022, n. 91,  come  modificato  dal  comma  3,  ai  Commissari

straordinari di Governo gia'  nominati  ai  sensi  del  comma  1  del

medesimo articolo.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,

l'autorizzazione per la costruzione ovvero per l'esercizio,  anche  a

seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di  cui

all'articolo 5,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  50  del  2022  e'

rilasciata dal Commissario  straordinario  di  Governo  competente  a

seguito di  un  procedimento  unico,  comprensivo  delle  valutazioni

ambientali di cui al titolo  III  della  parte  seconda  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della durata massima  di  duecento

giorni  dalla  data  di  ricezione  dell'istanza,  svolto  ai   sensi

dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022.

3.  All'articolo  5  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al  comma  1,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «Per  la

realizzazione» sono inserite le seguenti:  «ovvero  per  l'esercizio,

anche a seguito di ricollocazione,»;

b) al comma 5, le parole: «interessati alla  realizzazione»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «interessati,  anche   a   seguito   di

ricollocazione, alla realizzazione ovvero all'esercizio» e le parole:

«ed entrata» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dell'entrata»;

c) al comma 14-bis, dopo le parole: «si  applicano  alle  istanze

presentate ai sensi del comma 5» sono inserite le  seguenti:  «,  ivi

comprese quelle aventi a oggetto la realizzazione ovvero  l'esercizio

a seguito di ricollocazione delle opere e delle infrastrutture di cui

al comma 1, sebbene rivolte a un commissario diverso da quello che ha

rilasciato l'autorizzazione originaria,»;

d) dopo il comma 14-bis e' inserito il seguente:

«14-ter.   Al   fine   di   garantire   la   sicurezza    degli

approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture  realizzate

per consentire il collegamento delle unita' galleggianti  di  cui  al

comma 1 alla rete nazionale sono mantenute in loco, a  cura  e  spese

del proponente, anche a seguito  di  eventuali  ricollocazioni  delle

unita' galleggianti medesime.».

4. All'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo  3

aprile 2006, n. 152, dopo il punto 3.2.1 e' inserito il seguente:

«3.2.1-bis. Opere  e  infrastrutture  finalizzate  all'incremento

della  capacita'  di  rigassificazione  nazionale   mediante   unita'

galleggianti di stoccaggio e rigassificazione;».

 

                               Art. 4 

                          Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

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