Pnrr e rigassificazione: novità dal DL n. 57/2023.
In particolare:
- l'art. 2 prevede un maggior punteggio da attribuire, in sede di gara, alle imprese che adottano politiche tese al raggiungimento della parità di genere;
- l'art. 3 dispone una serie di misure sul tema della rigassificazione tra cui il rilascio, da parte del commissario straordinario di Governo competente, dell'autorizzazione per la costruzione ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture, a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali.
Clicca qui per l'Osservatorio Pnrr
Di seguito il testo del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57
Misure urgenti per gli enti territoriali, nonche' per garantire la
tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
per il settore energetico. (23G00070)
(Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2023, n.124)
Vigente al: 30-5-2023
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in
materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per
esigenze indifferibili»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure
volte a garantire l'approvazione dei bilanci pregressi del servizio
sanitario della regione Calabria;
Considerata, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
adottare misure per garantire alle strutture sanitarie convenzionate
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano il
ristoro dei costi fissi sostenuti a seguito di eventuali sospensioni
di attivita' ordinarie nel periodo dell'emergenza sanitaria;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessita' e urgenza di
adottare disposizioni per il ripiano del disavanzo delle regioni a
statuto ordinario;
Tenuto conto della necessita' di garantire la continuita' nello
svolgimento delle funzioni fondamentali delle regioni nelle quali la
sostenibilita' dei bilanci ha risentito delle conseguenze degli
effetti della pandemia;
Considerata la necessita' di adottare misure urgenti per garantire
la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
coerentemente con il relativo cronoprogramma, relativamente
all'housing universitario e alla certificazione della parita' di
genere;
Considerato, infine, la straordinaria necessita' e urgenza di
introdurre misure nel settore energetico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 23 maggio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute,
del Ministro dell'universita' e della ricerca, del Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di enti territoriali
1. In considerazione delle attivita' in corso ai sensi
dell'articolo 16-septies, comma 2, lettere b), c), f) e g), del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, inerenti le procedure di
circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, il monitoraggio e la
gestione del contenzioso, le procedure di controllo, di liquidazione
e di pagamento delle fatture, gli enti del servizio sanitario della
regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali e
da quelle depositate nel Nuovo sistema informativo sanitario, oltre
che dalle risultanze della predetta circolarizzazione obbligatoria,
adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e
sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non
ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che,
per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo
1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non essendo
soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495, possono,
esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale,
nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza
gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere
un contributo una tantum alle strutture private accreditate,
regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto
tra le parti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di ristorare le
predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di
eventuali sospensioni di attivita' ordinarie disposte nell'anno 2021
in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Tale
contributo, da concedersi previo specifico provvedimento regionale e
a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture
interessate, incrementato della remunerazione relativa all'attivita'
assistenziale svolta, non puo' superare il 90 per cento del budget
assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno
2021. Resta fermo che, in caso di produzione del volume di attivita'
assistenziale superiore al 90 per cento, non si da' luogo al
contributo e il riconoscimento e' commisurato all'effettiva
produzione nell'ambito del budget massimo assegnato per l'anno 2021.
3. Al fine di garantire la continuita' nello svolgimento delle
proprie funzioni, in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni a statuto ordinario,
che presentano un disavanzo pro-capite al 31 dicembre 2021, al netto
del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500,
possono ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2021, al netto delle
quote del disavanzo, gia' soggette a regimi straordinari di ripiano
del disavanzo, in quote costanti nei nove esercizi successivi, a
decorrere dal 2023, contestualmente all'adozione di una delibera
consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo,
sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono
individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La
deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di
evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo ed e'
allegata al bilancio di previsione 2023-2025, o a una successiva
legge regionale di variazione di tale bilancio di previsione, e ai
bilanci e rendiconti successivi, costituendone parte integrante. In
caso di mancata attuazione di tale impegno viene meno il regime di
ripiano pluriennale del disavanzo di cui al presente comma. Con
periodicita' almeno semestrale il Presidente della giunta regionale
trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di
attuazione del piano di rientro.
Art. 2
Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. All'articolo 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal
seguente: «Al fine di promuovere la parita' di genere, le stazioni
appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti,
il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di
politiche tese al raggiungimento della parita' di genere comprovata
dal possesso della certificazione della parita' di genere di cui
all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.».
2. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, il
comma 13 e' soppresso.
Art. 3
Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova
capacita' di rigassificazione
1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i soggetti interessati possono proporre
nuove istanze ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, come modificato dal comma 3, ai Commissari
straordinari di Governo gia' nominati ai sensi del comma 1 del
medesimo articolo.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'autorizzazione per la costruzione ovvero per l'esercizio, anche a
seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 e'
rilasciata dal Commissario straordinario di Governo competente a
seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni
ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della durata massima di duecento
giorni dalla data di ricezione dell'istanza, svolto ai sensi
dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022.
3. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Per la
realizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero per l'esercizio,
anche a seguito di ricollocazione,»;
b) al comma 5, le parole: «interessati alla realizzazione» sono
sostituite dalle seguenti: «interessati, anche a seguito di
ricollocazione, alla realizzazione ovvero all'esercizio» e le parole:
«ed entrata» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dell'entrata»;
c) al comma 14-bis, dopo le parole: «si applicano alle istanze
presentate ai sensi del comma 5» sono inserite le seguenti: «, ivi
comprese quelle aventi a oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio
a seguito di ricollocazione delle opere e delle infrastrutture di cui
al comma 1, sebbene rivolte a un commissario diverso da quello che ha
rilasciato l'autorizzazione originaria,»;
d) dopo il comma 14-bis e' inserito il seguente:
«14-ter. Al fine di garantire la sicurezza degli
approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate
per consentire il collegamento delle unita' galleggianti di cui al
comma 1 alla rete nazionale sono mantenute in loco, a cura e spese
del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle
unita' galleggianti medesime.».
4. All'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo il punto 3.2.1 e' inserito il seguente:
«3.2.1-bis. Opere e infrastrutture finalizzate all'incremento
della capacita' di rigassificazione nazionale mediante unita'
galleggianti di stoccaggio e rigassificazione;».
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.