Pnrr e siti orfani: novità sui finanziamenti con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2024 (sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2024, n. 127).
In particolare, sono state modificate le istanze di finanziamento delle Regioni:
- Abruzzo;
- Campania;
- Liguria;
- Lombardia;
- Piemonte;
- Puglia;
- Veneto.
Clicca qui per l'Osservatorio Pnrr
La disposizione riguarda la missione 2, componente 4, investimento 3.4 del Pnrr.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2024; l'allegato è disponibile in formato pdf alla fine della pagina.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2024
Modifiche all'allegato 2 del decreto 4 agosto 2022, recante: «Piano
d'azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della
misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR».
(24A02757)
(Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2024, n.127)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14
dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per
la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi
COVID-19;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza, e in particolare l'art. 4;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/523 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e
che modifica il regolamento (UE) n. 2015/1017;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (nel seguito,
anche PNRR) approvato con decisione di esecuzione del Consiglio UE -
ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio del 12 settembre
2023, che modifica la predetta decisione di esecuzione del 13 luglio
2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la
ripresa e la resilienza dell'Italia;
Atteso che, in data 24 novembre 2023, la Commissione europea, ad
esito del processo di riprogrammazione del PNRR, ha adottato la
proposta di decisione di esecuzione del Consiglio modificativa della
suddetta decisione di esecuzione del 13 luglio relativa
all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la
resilienza dell'Italia (COM/2023/765 final);
Considerato che la predetta proposta di decisione di esecuzione del
Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio,
relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa
e la resilienza dell'Italia, e' stata adottata dal Consiglio UE -
ECOFIN nella seduta dell'8 dicembre 2023;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2106 della Commissione
del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo
per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e
gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e
della resilienza;
Visto l'accordo, denominato Operational Arrangements,
(Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione europea
e dallo Stato italiano il 22 dicembre 2021;
Visto l'allegato riveduto della richiamata decisione di esecuzione
del Consiglio del 13 luglio 2021, come da successive modifiche e
proposta di modifica, recante traguardi/obiettivi, indicatori e
calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR;
Vista in particolare, la misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica
del «suolo dei siti orfani» che, con una dotazione di 500 milioni di
euro, mira a ripristinare i terreni dei siti orfani, riducendo
l'impatto ambientale e promuovendo l'economia circolare utilizzando
le migliori tecnologie innovative di indagine disponibili per
identificare le reali necessita' di bonifica e consentire lo sviluppo
di tali aree, anche per quanto riguarda l'edilizia abitativa,
prevedendo, con riferimento al milestone M2C4-24, da raggiungere
entro il 31 dicembre 2022, l'approvazione del Piano di azione e, con
riferimento al target M2C4-25, da raggiungere entro il 31 marzo 2026,
la riqualificazione di almeno il 70% della superficie del «suolo dei
siti orfani» al fine di ridurre l'occupazione del terreno e
migliorare il risanamento urbano;
Considerato che in base a quanto disposto dall'allegato 1 al
predetto accordo denominato Operational Arrangements, concluso il 22
dicembre 2021, risultano essere associati ai summenzionati milestone
e target i seguenti meccanismi di verifica:
M2C4-24 (da raggiungere entro il T4 2022): «Explanatory document
duly justifying how the milestone, including all the constitutive
elements, was satisfactorily fulfilled. This document shall include
as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the
adopted action plan and a link to the website where it can be
accessed; b) Explanatory report demonstrating how the actions
foreseen in the action plan contribute to achieving the objectives of
the reform; c) Copy of the publication in the Official Journal for
primary legislation and the secondary legislation that is critical
for achieving the objectives described in the CID and reference to
the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied
by a document duly justifying how the milestone, including all the
constitutive elements, was satisfactorily fulfilled»;
M2C2-25 (da raggiungere entro il T1 2026): «Explanatory document
duly justifying how the milestone (including all the constitutive
elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include
as an annex the following documentary evidence: a) certificate of
completion issued in accordance with the national legislation for
each of the revitalised orphan sites; b) Report by an independent
engineer endorsed by the responsible ministry justifying the
percentage achieved»;
Considerate, altresi', le ulteriori specifiche previste dal
predetto allegato 1 agli Operational Arrangements, associate ai
richiamati milestone e target, le quali prevedono:
per il milestone M2C4-24 (da raggiungere entro il T4 2022): «The
definition of the milestone "Identification of orphan sites" is as
defined by Ministerial Decree n. 269/2020" aims at identifying the
list of the "orphan sites soil" by IV Quarter 2021. The list will
include the total surface»;
per il target M2C2-25 (da raggiungere entro il T1 2026): «The
definition of the milestone "Identification of orphan sites" is as
defined by Ministerial Decree n. 269/2020»;
Visto l'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», come
modificato dall'art. 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, che ha incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui
all'art. 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini
del finanziamento, tra l'altro, «di un programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai
sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il
procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione
ai sensi dell'art. 244 del medesimo decreto legislativo, nonche', in
ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di
siti contaminati»;
Considerato che il citato l'art. 1, comma 800, della legge n. 145
del 2018, prevede, altresi', che con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con
la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalita' di
trasferimento alle autorita' competenti delle risorse loro destinate
per l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, e successive modificazioni, il
quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 800, della legge
n. 145 del 2018, disciplina i criteri e le modalita' di trasferimento
ai soggetti beneficiari delle risorse per l'attuazione degli
interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», e successive modifiche
ed integrazioni, e in particolare, l'art. 8 ai sensi del quale
ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel
PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione,
nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del predetto
decreto-legge n. 77 del 2021 ai sensi del quale «le amministrazioni
di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione
delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40
per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso
bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia
destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per
il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto l'art. 17-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021,
convertito, con modificazione, dalla legge n. 113 del 2021, ai sensi
del quale «per il Ministero della transizione ecologica l'unita' di
missione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR
e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in una struttura
di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale
generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello
dirigenziale non generale complessivi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma
1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni
dalla legge n. 108 del 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6
agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24
settembre 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di
ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e
corrispondenti milestone e target;
Considerato che l'articolo unico, comma 7, del decreto del
Ministero delle economie e delle finanze 6 agosto 2021 prevede che
«Le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche
funzionalita' del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria
generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle
riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi
traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze
previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai
sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di
quanto concordato con la Commissione europea»;
Considerato che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 6 agosto 2021 assegna (tabella A, cosi' come sostituita
dall'articolo unico, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 23 febbraio 2023) al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica 500.000.000,00 euro per la bonifica dei siti
orfani, nell'ambito della misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica dei
siti orfani - del PNRR e individua (tabella B) i relativi obiettivi e
traguardi;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali», e in particolare, l'art. 10, comma 3, secondo cui la
notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN
recante «Approvazione della valutazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art. 10
«costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da
parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di
attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto
disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa
l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle
risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose», in particolare, l'art. 17, il quale prevede, al comma 1,
che, con proprio decreto, il Ministro della transizione ecologica,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotti un apposito
piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di
ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano,
conformemente alle previsioni indicate nella misura M2C4,
investimento 3.4, del PNRR, e, al comma 2, che ai fini del medesimo
piano si applicano le definizioni, l'ambito di applicazione e i
criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di
attuazione dell'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n.
145;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 novembre
2021, n. 492/UDCM, con cui e' stata istituita presso il Ministero
della transizione ecologica un'apposita unita' di missione per
l'attuazione degli interventi del PNRR, ai sensi dell'art. 8 del
citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-sexies, comma 1,
del citato decreto-legge n. 80 del 2021;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»;
Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio del
18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunita';
Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2185/1996 del Consiglio
dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul
posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli
interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e altre
irregolarita';
Vista la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, recante la
«Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e
proporzionate»;
Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
2006/70/CE della Commissione;
Vista la nota EGESIF_14-0011-02 final del 27 agosto 2015, recante
le «Linee guida per gli Stati membri sulla strategia di audit per il
periodo di programmazione 2014/2020»;
Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il
principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato
dal regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e dall'art. 22
del regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare in materia di
prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le
frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei
fondi che sono stati indebitamente assegnati nonche' di garantire
l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del
citato regolamento (UE) n. 2021/241;
Visto l'art. 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) n.
2021/241 che, in materia di tutela degli interessi finanziari
dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri beneficiari
del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere
categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i
e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario
dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'art. 3, punto 6, della
direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, concernente «Regolamento recante semplificazione e accelerazione
delle procedure di spesa e contabili» che all'art. 8 disciplina i
programmi comuni fra piu' amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018,
n. 22, recante «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita'
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020»;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del fondo di cui al
comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della citata legge n.
178 del 2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge n.
178 del 2020, che prevede che, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, 15 settembre
2021, con il quale sono definite le modalita' di rilevazione dei dati
di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con
particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne
beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione
previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la
valutazione degli interventi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11
ottobre 2021 che disciplina le «Procedure relative alla gestione
finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui
all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Guardia di finanza, stipulato il 17 dicembre 2021 con
l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire
un adeguato presidio di legalita' a tutela delle risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza;
Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono
rispettivamente gli obiettivi ambientali e il principio di non
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH, «Do
no significant harm»);
Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18
febbraio 2021, concernente gli «Orientamenti tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la
resilienza»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 30
dicembre 2021, n. 32, avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e
resilienza - guida operativa per il rispetto del principio di non
arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 13 ottobre 2022,
n. 33, recante «Aggiornamento guida operativa per il rispetto del
principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd.
DNSH)»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli
altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale
(c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani,
del superamento dei divari territoriali ed il principio di parita' di
genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, agli
articoli 8, 10, 19 e 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, e agli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e
norme in materia di danno ambientale»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della
transizione ecologica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica»;
Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per
la trasparenza 2022-2024, adottato con decreto del Ministro della
transizione ecologica 29 aprile 2022, n. 170;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e in particolare
l'art. 4, comma 1, che ha ridenominato il «Ministero della
transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica»;
Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilita' ambientale in
materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) -
Carta della governance multilivello in Europa;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE,
2007) - versione consolidata (Gazzetta Ufficiale 2016/C 202/1 del 7
giugno 2016, pagine 47-360);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», nonche' il decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita'
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
materia di processo civile», e in particolare l'art. 32, comma 1,
che, in materia di eliminazione degli sprechi relativi al
mantenimento di documenti in forma cartacea, ha disposto che gli
«obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi
aventi effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazione da
parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto del Ministro per la disabilita' 9 febbraio 2022,
recante la «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti,
riforme e misure in materia di disabilita'», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente il
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge
21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici»;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e
l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture - AVCP (ora Autorita' nazionale anticorruzione -
ANAC) del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto
2014;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del
codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, che disciplina il principio di unicita'
dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a
un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri
sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo
ricevente;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, cosi' come introdotto dall'art.
41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», ai sensi
del quale la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura
regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano
l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei
corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto
stesso;
Vista la delibera del CIPE del 26 novembre 2020, n. 63, che
introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
Considerata la circolare del Ministero dell'economia e delle
finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - trasmissione delle istruzioni tecniche per la
selezione dei progetti PNRR»;
Considerata la circolare del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 29
ottobre 2021, n. 25, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) - rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di
attivazione degli investimenti»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 14 dicembre 2021,
n. 31, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) -
rendicontazione PNRR al 31 dicembre 2021 - trasmissione dichiarazione
di gestione e check-list relativa a milestone e target»;
Considerata la circolare del Ministero dell'economia e delle
finanze 31 dicembre 2021, n. 33, recante «Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) - nota di chiarimento sulla circolare del 14
ottobre 2021, n. 21 - trasmissione delle istruzioni tecniche per la
selezione dei progetti PNRR - addizionalita', finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;
Considerata la circolare del Ministero dell'economia e delle
finanze 18 gennaio 2022, n. 4, recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021
- indicazioni attuative»;
Considerata la circolare del Ministero dell'economia e delle
finanze, 24 gennaio 2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - servizi di assistenza tecnica per le
amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del
PNRR»;
Considerata la circolare del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 10
febbraio 2022, n. 9, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) - trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei
sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali
titolari di interventi del PNRR»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 29 aprile 2022, n.
21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano
nazionale per gli investimenti complementari - chiarimenti in
relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di
contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli
interventi PNRR e PNC»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 21 giugno 2022, n.
27, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) -
monitoraggio delle misure PNRR»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 4 luglio 2022, n.
28, recante «Controllo di regolarita' amministrativa e contabile dei
rendiconti di contabilita' ordinaria e di contabilita' speciale.
Controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di
gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 26 luglio 2022, n.
29, recante «Procedure finanziarie PNRR - modalita' di erogazione
delle risorse PNRR e principali modalita' di contabilizzazione da
parte degli enti territoriali soggetti attuatori»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 11 agosto 2022, n.
30, recante «Procedure di controllo e rendicontazione delle misure
PNRR»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 17 ottobre 2022,
n. 34, recante «Linee guida metodologiche per la rendicontazione
degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e
resilienza»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 2 gennaio 2023, n.
1, recante «Controllo preventivo di regolarita' amministrativa e
contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 10 marzo 2023, n.
10, recante «Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il
controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle contabilita'
speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 22 marzo 2023, n.
11, recante «Registro integrato dei controlli PNRR - sezione
controlli milestone e target»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze -
Ragioneria generale dello Stato 14 aprile 2023, n. 16, recante
«Integrazione delle linee guida per lo svolgimento delle attivita' di
controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle
amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori - rilascio in
esercizio sul sistema informativo ReGiS delle attestazioni dei
controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca
dati ORBIS nonche' alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 27 aprile 2023, n.
19, recante «Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e
modalita' di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle
contabilita' di tesoreria NGEU»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 24 luglio 2023, n.
25, recante «Linee guida operative relative alle modalita' di
attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilita'
di tesoreria NGEU»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 15 settembre 2023,
n. 27, recante «Integrazione delle linee guida per lo svolgimento
delle attivita' di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di
competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori.
Adozione dell'appendice tematica rilevazione delle titolarita'
effettive ex art. 22 par. 2, lettera d), regolamento (UE) n. 2021/241
e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della
pubblica amministrazione ex art. 10, decreto legislativo n.
231/2007»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 22 dicembre
2023, n. 35, recante «Strategia generale antifrode per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza - versione 2.0»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 18 gennaio 2024,
n. 2, recante «Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e della politica di coesione per il
periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo unico di colloquio,
versione 2.0»;
Viste le linee guida per i soggetti attuatori allegate allo
strumento denominato «Descrizione del sistema di gestione e controllo
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per
l'attuazione delle misure PNRR di competenza», adottato il 23 gennaio
2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'unita' di missione
per il PNRR presso il MASE;
Vista la nota prot. n. 127027/MATTM del 17 novembre 2021, con la
quale il Capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli
investimenti verdi ha fornito indicazioni sulla natura delle risorse
finanziarie della misura M2C4 del PNRR, precisando che «il sostegno
finanziario al PNRR sotto forma di "prestiti" o "sovvenzioni" e' il
meccanismo di finanziamento del Recovery and Resilience Facility
(RRF) previsto dal regolamento (UE) n. 2021/241 ed e' disciplinato da
specifici accordi stipulati tra Commissione europea e Stato membro.
Tale meccanismo non coinvolge le amministrazioni centrali titolari di
intervento ne' i soggetti beneficiari/attuatori della misura in
oggetto»;
Vista la nota prot. n. 47874/MiTE del 20 aprile 2022, con la quale
il Capo del Dipartimento dell'unita' di missione PNRR ha precisato
che, qualora il costo totale di uno o piu' degli interventi ammessi a
finanziamento con le risorse di cui alla misura M2C4, Investimento
3.4, del PNRR per la bonifica dei siti orfani dovesse superare
l'importo finanziato, l'eccedenza puo' essere coperta con ulteriori
risorse finanziarie purche' non riferibili a fondi comunitari; cio'
al fine di consentire il raggiungimento dei target e delle milestone
fissate dal Piano d'azione, nella circostanza in cui risulti
potenzialmente inadeguato il budget originariamente stanziato;
Vista la circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Capo
Dipartimento dell'unita' di missione per il PNRR presso il Ministero
della transizione ecologica, recante «PNRR - indicazioni e
trasmissione format per l'attuazione delle misure»;
Vista la circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Capo
Dipartimento dell'unita' di missione per il PNRR presso il Ministero
della transizione ecologica, recante «PNRR - politica antifrode,
conflitto di interessi e doppio finanziamento - indicazioni nelle
attivita' di selezione dei progetti»;
Vista la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Capo
Dipartimento dell'unita' di missione per il PNRR presso il Ministero
della transizione ecologica, recante «PNRR - procedura di verifica di
coerenza programmatica, conformita' al PNRR delle iniziative MiTE
finanziate dal Piano»;
Visto il decreto del direttore generale della ex Direzione per il
risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica 22
novembre 2021, n. 222, come modificato dal decreto del direttore
generale della Direzione uso sostenibile del suolo e delle risorse
idriche 22 marzo 2022, n. 32, pubblicato nel sito istituzionale
dell'allora Ministero della transizione ecologica, con il quale, ai
fini dell'attuazione della misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR,
e' stato individuato l'elenco dei siti orfani da riqualificare sul
territorio di tutte le ventuno regioni e province autonome (nello
specifico: diciannove regioni e due province autonome);
Considerato che i siti orfani di cui al decreto del direttore
generale della ex Direzione per il risanamento ambientale del
Ministero della transizione ecologica n. 222 del 2021, e successive
modificazioni, sono stati individuati attraverso un percorso di
concertazione con le regioni e le province autonome avviato con nota
prot. n. 80368/MATTM del 22 luglio 2021, con la quale la medesima
Direzione generale ha chiesto alle regioni e le provincie autonome di
individuare i siti orfani da riqualificare sul proprio territorio e i
relativi interventi, al fine di dare attuazione alla misura del PNRR
relativa alla bonifica dei siti orfani (misura M2C4, investimento
3.4);
Considerato che l'elenco dei siti orfani di cui al decreto
direttoriale n. 222 del 2021, predisposto sulla base degli elenchi
forniti dalle regioni e dalle province autonome, costituisce una
milestone intermedia di monitoraggio nazionale (M2C4-00-ITA-17) per
l'adozione del Piano di azione;
Visto il decreto del direttore generale della Direzione uso
sostenibile del suolo e delle risorse idriche 23 febbraio 2022, n.
15, recante «Criteri di ammissibilita' degli interventi nei siti
orfani da realizzare con le risorse del PNRR (misura M2C4,
investimento 3.4) per l'adozione del Piano d'azione e check-list di
verifica»;
Visto il decreto del direttore generale della Direzione uso
sostenibile del suolo e delle risorse idriche 27 settembre 2023, n.
336, recante criteri di ammissibilita' degli interventi nei siti
orfani da realizzare con le risorse del PNRR (misura M2C4,
investimento 3.4) per l'aggiornamento del Piano d'azione e check-list
di verifica;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022,
recante «Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani in
attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4,
del PNRR»;
Viste la nota prot. n. 111747/MiTE del 14 settembre 2022 e la nota
prot. n. 132327/MiTE del 25 ottobre 2022, con le quali la Direzione
generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto alle
regioni e alle province autonome, in qualita' di soggetti attuatori,
di trasmettere le informazioni propedeutiche alla sottoscrizione
degli accordi per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 7 del
decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022;
Considerato che, in riscontro alle citate note prot. n. 111747/MiTE
del 14 settembre 2022 e prot. n. 132327/MiTE del 25 ottobre 2022, le
Regioni Abruzzo, Campania, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia e
Veneto hanno comunicato una diversa superficie del suolo interessata
dagli interventi, anche in conseguenza dell'eliminazione e/o della
sostituzione di siti orfani indicati nell'allegato 2 al decreto del
Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022;
Vista la nota prot. n. 57105/MASE dell'11 aprile 2023, con la quale
la Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio,
rendicontazione e controllo del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica ha precisato che la modifica della superficie
del suolo interessata dagli interventi rispetto a quella
originariamente indicata comporta una modifica del Piano d'azione,
avendo impatto sul conseguimento del target M2C4-25 («Riqualificare
almeno il 70% della superficie del suolo dei siti orfani»);
Considerato che, conseguentemente, la modifica della superficie del
suolo interessata dagli interventi incide sul valore del target
M2C4-25 di riqualificare almeno il 70% della superficie del suolo dei
siti orfani e, pertanto, comporta la necessita' di modificare il
decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022
secondo le modalita' di cui all'art. 12 del medesimo decreto;
Tenuto conto che le Regioni Lombardia, con nota prot. n. 61548 del
31 maggio 2023, acquisita al prot. 89107/MASE del 1° giugno 2023, e
Piemonte, con nota prot. n. 121017 del 14 settembre 2023, acquisita
in pari data al prot. 146053/MASE, hanno chiesto di poter utilizzare
le risorse derivanti dallo stralcio di uno o piu' siti orfani per
l'esecuzione degli interventi nei siti orfani rimanenti;
Vista la nota prot. n. 158934/MASE del 5 ottobre 2023, con la quale
la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse
idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha
chiesto il parere della Direzione generale gestione finanziaria,
monitoraggio, rendicontazione e controllo del medesimo Ministero,
anche sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Vista la nota prot. n. 201731/MASE del 7 dicembre 2023, con la
quale la Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio,
rendicontazione e controllo del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, in riscontro alla nota del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato prot. n. 265045 del 21 novembre 2023,
ha preso atto che le richieste delle Regioni Lombardia e Piemonte non
presentano particolari criticita' ed e', pertanto, possibile
procedere alla rimodulazione del Piano d'azione;
Viste le note prot. n. 80206/MASE del 17 maggio 2023, prot. n.
205085/MASE del 14 dicembre 2023, prot. n. 205086/MASE del 14
dicembre 2023 e prot. n. 205078/MASE 14 dicembre 2023, con le quali
la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse
idriche, in accordo con la Direzione generale gestione finanziaria,
monitoraggio, rendicontazione e controllo del Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica, ha chiesto alla Regione Abruzzo, alla
Regione Campania, alla Regione Liguria, alla Regione Lombardia, alla
Regione Piemonte, alla Regione Puglia e alla Regione Veneto, ai sensi
dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 4, comma 2, del decreto del
Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, di presentare
apposita istanza di ammissione al finanziamento, completa delle
informazioni dei singoli interventi e, per ciascuna modifica proposta
al decreto ministeriale, di fornire opportuna giustificazione
allegando eventuale documentazione a supporto;
Considerate le istanze di finanziamento, corredate della relativa
documentazione, trasmesse dalle seguenti regioni:
Regione Abruzzo, prot. 230132 del 29 maggio 2023, acquisita in
pari data al prot. 87075/MASE, e prot. 18055 del 17 gennaio 2024,
acquisita in pari data al prot. 8449/MASE;
Regione Campania, prot. 328604 del 28 giugno 2023, acquisita in
pari data al prot. 105630/MASE e nota acquisita al prot. 205493/MASE
del 14 dicembre 2023;
Regione Liguria, prot. 670144 del 12 giugno 2023, acquisita in
pari data al prot. 95819/MASE, prot. 68589 del 22 gennaio 2024,
acquisita in pari data al prot. 11003/MASE;
Regione Lombardia, prot. 193417 del 22 dicembre 2023, acquisita
al prot. 212131/MASE del 27 dicembre 2023;
Regione Piemonte, prot. 183802 del 20 dicembre 2023, acquisita al
prot. 209763/MASE del 21 dicembre 2023;
Regione Puglia, prot. 65007 del 6 febbraio 2024, acquisita in
pari data al prot. 21875/MASE;
Regione Veneto, prot. 65816 del 7 febbraio 2024, acquisita in
pari data al prot. 23201/MASE;
Considerati gli esiti dell'istruttoria svolta dal Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 4,
comma 2, del decreto del Ministro della transizione ecologica 4
agosto 2022, sulla base del citato decreto direttoriale 27 settembre
2023, n. 336;
Preso atto, in particolare, che le modifiche proposte dalle
suddette regioni garantiscono una superficie totale di suolo
interessata dagli interventi di riqualificazione superiore al 70%
della superficie del suolo dei siti orfani (target M2C4-25);
Considerato che e' opportuno sostituire integralmente l'allegato 2
al decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022,
benche' le modifiche apportate riguardino unicamente le istanze di
finanziamento sopra riportate delle Regioni Abruzzo, Campania,
Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto;
Acquisita la nota prot. n. 31563/MASE del 20 febbraio 2024, con la
quale la Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio,
rendicontazione e controllo del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, ad esito del processo di valutazione congiunta
con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Sato, in base a
quanto disposto nella citata circolare del Ministero dell'economia e
delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, esprime sul presente
provvedimento «parere positivo circa la coerenza programmatica e la
conformita' normativa al PNRR e conferma la disponibilita'
finanziaria delle risorse in base a quanto stabilito dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 18
aprile 2024;
Decreta:
Art. 1
1. L'allegato 2 al decreto del Ministro della transizione ecologica
4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12
ottobre 2022, e' sostituito dall'allegato al presente decreto, che ne
costituisce parte integrante.
Il presente decreto, unitamente al relativo allegato, e' inviato
agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.