Pnrr e siti orfani: novità sui finanziamenti

Pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2024

Pnrr e siti orfani: novità sui finanziamenti con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2024 (sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2024, n. 127).

In particolare, sono state modificate le istanze di finanziamento delle Regioni:

  • Abruzzo;
  • Campania;
  • Liguria;
  • Lombardia;
  • Piemonte;
  • Puglia;
  • Veneto.

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La disposizione riguarda la missione 2, componente  4,  investimento  3.4 del Pnrr.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2024; l'allegato è disponibile in formato pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2024 

Modifiche all'allegato 2 del decreto 4 agosto 2022,  recante:  «Piano
d'azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione  della
misura  Missione  2,  Componente  4,  Investimento  3.4,  del  PNRR».
(24A02757)

(Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2024, n.127)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

Visto il  regolamento  (UE)  n.  2020/2094  del  Consiglio  del  14

dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione  europea  per

la ripresa, a sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la  crisi

COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e  del

Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per  la

ripresa e la resilienza, e in particolare l'art. 4;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/523 del Parlamento europeo e  del

Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma  InvestEU  e

che modifica il regolamento (UE) n. 2015/1017;

Visto il Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (nel  seguito,

anche PNRR) approvato con decisione di esecuzione del Consiglio UE  -

ECOFIN del 13 luglio 2021,  notificata  all'Italia  dal  Segretariato

generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la decisione di esecuzione del  Consiglio  del  12  settembre

2023, che modifica la predetta decisione di esecuzione del 13  luglio

2021 relativa all'approvazione della valutazione  del  Piano  per  la

ripresa e la resilienza dell'Italia;

Atteso che, in data 24 novembre 2023, la  Commissione  europea,  ad

esito del processo di  riprogrammazione  del  PNRR,  ha  adottato  la

proposta di decisione di esecuzione del Consiglio modificativa  della

suddetta   decisione   di   esecuzione   del   13   luglio   relativa

all'approvazione della valutazione del Piano  per  la  ripresa  e  la

resilienza dell'Italia (COM/2023/765 final);

Considerato che la predetta proposta di decisione di esecuzione del

Consiglio che modifica la decisione  di  esecuzione  del  13  luglio,

relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la  ripresa

e la resilienza dell'Italia, e' stata adottata  dal  Consiglio  UE  -

ECOFIN nella seduta dell'8 dicembre 2023;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2106  della  Commissione

del 28 settembre 2021, che integra il regolamento  (UE)  n.  2021/241

del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo

per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli  indicatori  comuni  e

gli elementi dettagliati del quadro di valutazione  della  ripresa  e

della resilienza;

Visto    l'accordo,    denominato     Operational     Arrangements,

(Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione  europea

e dallo Stato italiano il 22 dicembre 2021;

Visto l'allegato riveduto della richiamata decisione di  esecuzione

del Consiglio del 13 luglio 2021,  come  da  successive  modifiche  e

proposta  di  modifica,  recante  traguardi/obiettivi,  indicatori  e

calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR;

Vista in particolare, la misura M2C4 -  Investimento  3.4  Bonifica

del «suolo dei siti orfani» che, con una dotazione di 500 milioni  di

euro, mira a  ripristinare  i  terreni  dei  siti  orfani,  riducendo

l'impatto ambientale e promuovendo l'economia  circolare  utilizzando

le  migliori  tecnologie  innovative  di  indagine  disponibili   per

identificare le reali necessita' di bonifica e consentire lo sviluppo

di  tali  aree,  anche  per  quanto  riguarda  l'edilizia  abitativa,

prevedendo, con riferimento  al  milestone  M2C4-24,  da  raggiungere

entro il 31 dicembre 2022, l'approvazione del Piano di azione e,  con

riferimento al target M2C4-25, da raggiungere entro il 31 marzo 2026,

la riqualificazione di almeno il 70% della superficie del «suolo  dei

siti  orfani»  al  fine  di  ridurre  l'occupazione  del  terreno   e

migliorare il risanamento urbano;

Considerato che in  base  a  quanto  disposto  dall'allegato  1  al

predetto accordo denominato Operational Arrangements, concluso il  22

dicembre 2021, risultano essere associati ai summenzionati  milestone

e target i seguenti meccanismi di verifica:

M2C4-24 (da raggiungere entro il T4 2022): «Explanatory  document

duly justifying how the milestone,  including  all  the  constitutive

elements, was satisfactorily fulfilled. This document  shall  include

as an annex the  following  documentary  evidence:  a)  Copy  of  the

adopted action plan and a  link  to  the  website  where  it  can  be

accessed;  b)  Explanatory  report  demonstrating  how  the   actions

foreseen in the action plan contribute to achieving the objectives of

the reform; c) Copy of the publication in the  Official  Journal  for

primary legislation and the secondary legislation  that  is  critical

for achieving the objectives described in the CID  and  reference  to

the relevant provisions indicating the entry into force,  accompanied

by a document duly justifying how the milestone,  including  all  the

constitutive elements, was satisfactorily fulfilled»;

M2C2-25 (da raggiungere entro il T1 2026): «Explanatory  document

duly justifying how the milestone  (including  all  the  constitutive

elements) was satisfactorily fulfilled. This document  shall  include

as an annex the following documentary  evidence:  a)  certificate  of

completion issued in accordance with  the  national  legislation  for

each of the revitalised orphan sites; b)  Report  by  an  independent

engineer  endorsed  by  the  responsible  ministry   justifying   the

percentage achieved»;

Considerate,  altresi',  le  ulteriori  specifiche   previste   dal

predetto allegato  1  agli  Operational  Arrangements,  associate  ai

richiamati milestone e target, le quali prevedono:

per il milestone M2C4-24 (da raggiungere entro il T4 2022):  «The

definition of the milestone "Identification of orphan  sites"  is  as

defined by Ministerial Decree n. 269/2020" aims  at  identifying  the

list of the "orphan sites soil" by IV Quarter  2021.  The  list  will

include the total surface»;

per il target M2C2-25 (da raggiungere entro  il  T1  2026):  «The

definition of the milestone "Identification of orphan  sites"  is  as

defined by Ministerial Decree n. 269/2020»;

Visto l'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,

recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario

2019  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021»,   come

modificato dall'art. 53, comma 3, del decreto-legge 16  luglio  2020,

n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,

n. 120, che ha incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui

all'art. 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208  ai  fini

del  finanziamento,  tra  l'altro,  «di  un  programma  nazionale  di

bonifica e ripristino ambientale dei  siti  oggetto  di  bonifica  ai

sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia  stato  avviato  il

procedimento di individuazione del responsabile della  contaminazione

ai sensi dell'art. 244 del medesimo decreto legislativo, nonche',  in

ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di

siti contaminati»;

Considerato che il citato l'art. 1, comma 800, della legge  n.  145

del  2018,  prevede,  altresi',  che   con   decreto   del   Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa  con

la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e  le  modalita'  di

trasferimento alle autorita' competenti delle risorse loro  destinate

per l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 29 dicembre  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, e successive  modificazioni,  il

quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 800, della legge

n. 145 del 2018, disciplina i criteri e le modalita' di trasferimento

ai  soggetti  beneficiari  delle  risorse  per   l'attuazione   degli

interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani;

Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante

«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime

misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di

accelerazione e snellimento delle procedure», e successive  modifiche

ed integrazioni, e in  particolare,  l'art.  8  ai  sensi  del  quale

ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel

PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di  gestione,

nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  6-bis,  del   predetto

decreto-legge n. 77 del 2021 ai sensi del quale  «le  amministrazioni

di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di  definizione

delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40

per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso

bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza,  sia

destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche

allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;

Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per

il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle  pubbliche

amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di

ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto l'art. 17-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 80 del  2021,

convertito, con modificazione, dalla legge n. 113 del 2021, ai  sensi

del quale «per il Ministero della transizione ecologica  l'unita'  di

missione di cui all'art. 8, comma  1,  del  decreto-legge  31  maggio

2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR

e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in  una  struttura

di coordinamento ai sensi dell'art.  5  del  decreto  legislativo  30

luglio 1999,  n.  300,  e  in  due  uffici  di  livello  dirigenziale

generale, articolati fino a un  massimo  di  sei  uffici  di  livello

dirigenziale non generale complessivi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio

2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali

titolari di interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma

1, del decreto-legge n. 77 del  2021,  convertito  con  modificazioni

dalla legge n. 108 del 2021;

Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6

agosto 2021, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  229  del  24

settembre 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore  di

ciascuna   amministrazione   titolare   degli   interventi   PNRR   e

corrispondenti milestone e target;

Considerato  che  l'articolo  unico,  comma  7,  del  decreto   del

Ministero delle economie e delle finanze 6 agosto  2021  prevede  che

«Le  singole  amministrazioni  inviano,  attraverso   le   specifiche

funzionalita' del sistema informatico di cui all'art. 1, comma  1043,

della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e  secondo  le  indicazioni  del

Ministero dell'economia e  delle  finanze -  Dipartimento  Ragioneria

generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione  delle

riforme e  degli  investimenti  ed  il  raggiungimento  dei  connessi

traguardi ed obiettivi al fine  della  presentazione,  alle  scadenze

previste, delle richieste di pagamento alla  Commissione  europea  ai

sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n.  2021/241  del  Parlamento

europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto  anche  di

quanto concordato con la Commissione europea»;

Considerato che il suddetto decreto del  Ministro  dell'economia  e

delle finanze 6 agosto 2021 assegna (tabella A, cosi' come sostituita

dall'articolo unico, comma 1, del decreto del Ministro  dell'economia

e delle finanze 23 febbraio 2023) al Ministero dell'ambiente e  della

sicurezza energetica 500.000.000,00 euro per  la  bonifica  dei  siti

orfani, nell'ambito della misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica dei

siti orfani - del PNRR e individua (tabella B) i relativi obiettivi e

traguardi;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,  n.   156,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle

infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la

funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e

dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali

e autostradali», e in particolare, l'art. 10, comma 3, secondo cui la

notifica della decisione di esecuzione  del  Consiglio  UE  -  ECOFIN

recante  «Approvazione  della  valutazione  del  Piano  nazionale  di

ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art.  10

«costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da

parte  delle  amministrazioni  responsabili,   delle   procedure   di

attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR,  secondo  quanto

disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea,  ivi  compresa

l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa,  nei  limiti  delle

risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   recante

«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa

e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni

mafiose», in particolare, l'art. 17, il quale prevede,  al  comma  1,

che, con proprio decreto, il Ministro  della  transizione  ecologica,

previa intesa in sede di Conferenza  unificata,  adotti  un  apposito

piano d'azione per la riqualificazione dei siti  orfani  al  fine  di

ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano,

conformemente   alle   previsioni   indicate   nella   misura   M2C4,

investimento 3.4, del PNRR, e, al comma 2, che ai fini  del  medesimo

piano si applicano le  definizioni,  l'ambito  di  applicazione  e  i

criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni  di

attuazione dell'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre  2018,  n.

145;

Visto il decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  29  novembre

2021, n. 492/UDCM, con cui e' stata  istituita  presso  il  Ministero

della  transizione  ecologica  un'apposita  unita'  di  missione  per

l'attuazione degli interventi del PNRR,  ai  sensi  dell'art.  8  del

citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-sexies,  comma  1,

del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori

misure urgenti  per  il  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza

(PNRR)»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante

«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa

e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti

complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche

di coesione e della politica agricola comune»;

Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del  Consiglio  del

18 dicembre 1995 relativo  alla  tutela  degli  interessi  finanziari

delle Comunita';

Visto il regolamento  (CE,  Euratom)  n.  2185/1996  del  Consiglio

dell'11 novembre 1996 relativo ai  controlli  e  alle  verifiche  sul

posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli

interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e  altre

irregolarita';

Vista la nota EGESIF_14-0021-00 del  16  giugno  2014,  recante  la

«Valutazione dei rischi  di  frode  e  misure  antifrode  efficaci  e

proporzionate»;

Vista la direttiva (UE)  2015/849  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione  dell'uso  del

sistema  finanziario  a  fini  di  riciclaggio  o  finanziamento  del

terrorismo,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  648/2012   del

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva

2005/60/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  la  direttiva

2006/70/CE della Commissione;

Vista la nota EGESIF_14-0011-02 final del 27 agosto  2015,  recante

le «Linee guida per gli Stati membri sulla strategia di audit per  il

periodo di programmazione 2014/2020»;

Visto il regolamento (UE) n.  2018/1046  del  18  luglio  2018  che

stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale

dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.

1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.

223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il

regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare  il

principio di sana gestione finanziaria  secondo  quanto  disciplinato

dal regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e dall'art. 22

del regolamento (UE)  n.  2021/241,  in  particolare  in  materia  di

prevenzione dei conflitti di  interessi,  delle  frodi,  comprese  le

frodi sospette, della corruzione e di  recupero  e  restituzione  dei

fondi che sono stati indebitamente  assegnati  nonche'  di  garantire

l'assenza del c.d. doppio finanziamento  ai  sensi  dell'art.  9  del

citato regolamento (UE) n. 2021/241;

Visto l'art. 22, paragrafo 2, lettera d, del  regolamento  (UE)  n.

2021/241  che,  in  materia  di  tutela  degli  interessi  finanziari

dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri  beneficiari

del dispositivo  per  la  ripresa  e  la  resilienza  di  raccogliere

categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i

e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del  destinatario

dei fondi o  appaltatore,  ai  sensi  dell'art.  3,  punto  6,  della

direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.

367, concernente «Regolamento recante semplificazione e accelerazione

delle procedure di spesa e contabili» che  all'art.  8  disciplina  i

programmi comuni fra piu' amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  febbraio  2018,

n. 22, recante «Regolamento  recante  i  criteri  sull'ammissibilita'

delle spese per i programmi cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  di

investimento  europei  (SIE)  per  il   periodo   di   programmazione

2014/2020»;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,

ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia

e delle finanze sono stabilite le procedure  amministrativo-contabili

per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'

le modalita' di rendicontazione della gestione del fondo  di  cui  al

comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della citata legge  n.

178 del 2020, ai sensi del quale al fine di supportare  le  attivita'

di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle

componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle

finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa

e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della  legge  n.

178 del 2020,  che  prevede  che,  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e

delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di

attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun

progetto;

Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  15  settembre

2021, con il quale sono definite le modalita' di rilevazione dei dati

di attuazione finanziaria, fisica e procedurale  relativi  a  ciascun

progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con

particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi

perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne

beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione

previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di

risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la

valutazione degli interventi;

Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11

ottobre 2021 che disciplina  le  «Procedure  relative  alla  gestione

finanziaria delle  risorse  previste  nell'ambito  del  PNRR  di  cui

all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle

finanze e la Guardia di finanza, stipulato il 17  dicembre  2021  con

l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione  e  garantire

un adeguato presidio di legalita' a tutela delle  risorse  del  Piano

nazionale di ripresa e resilienza;

Visti gli articoli 9 e 17 del  regolamento  (UE)  n.  2020/852  del

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono

rispettivamente gli  obiettivi  ambientali  e  il  principio  di  non

arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH,  «Do

no significant harm»);

Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18

febbraio    2021,    concernente    gli     «Orientamenti     tecnici

sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"

a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la

resilienza»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle  finanze  30

dicembre 2021, n. 32, avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e

resilienza - guida operativa per il rispetto  del  principio  di  non

arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 13  ottobre  2022,

n. 33, recante «Aggiornamento guida operativa  per  il  rispetto  del

principio di  non  arrecare  danno  significativo  all'ambiente  (cd.

DNSH)»;

Visti i principi trasversali previsti  dal  PNRR,  quali,  tra  gli

altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale

(c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani,

del superamento dei divari territoriali ed il principio di parita' di

genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3,  del  TUE,  agli

articoli 8, 10, 19 e 157 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione

europea, e agli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea;

Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e

milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349,  e  successive  modifiche  ed

integrazioni, recante  «Istituzione  del  Ministero  dell'ambiente  e

norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed  in  particolare

l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente  e

della  tutela  del  territorio  e  del  mare»  in  «Ministero   della

transizione ecologica»;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29

luglio 2021, n.  128,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del

Ministero della transizione ecologica»;

Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e  per

la trasparenza 2022-2024, adottato con  decreto  del  Ministro  della

transizione ecologica 29 aprile 2022, n. 170;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e in particolare

l'art.  4,  comma  1,  che  ha  ridenominato  il   «Ministero   della

transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della  sicurezza

energetica»;

Vista  la  direttiva  2004/35/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 21 aprile  2004  sulla  responsabilita'  ambientale  in

materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01)  -

Carta della governance multilivello in Europa;

Visto il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  (TFUE,

2007) - versione consolidata (Gazzetta Ufficiale 2016/C 202/1  del  7

giugno 2016, pagine 47-360);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modifiche  ed

integrazioni, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  successive

modifiche  ed  integrazioni,  recante  «Testo   unico   delle   leggi

sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive

modificazioni, recante «Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», nonche' il  decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della  legge

4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita'

del lavoro pubblico e di efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche

amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il

«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante

disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive

modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive

modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per  lo

sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in

materia di processo civile», e in particolare  l'art.  32,  comma  1,

che,  in  materia  di  eliminazione   degli   sprechi   relativi   al

mantenimento di documenti in forma  cartacea,  ha  disposto  che  gli

«obblighi di pubblicazione di  atti  e  provvedimenti  amministrativi

aventi effetto di pubblicita' legale  si  intendono  assolti  con  la

pubblicazione  nei   propri   siti   informatici   da   parte   delle

amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»;

Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante

«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'

nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive

modifiche ed integrazioni;

Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante

«Riordino della disciplina riguardante il diritto di  accesso  e  gli

obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazione  da

parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive

modifiche ed integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto del Ministro per la disabilita' 9  febbraio  2022,

recante la «Direttiva  alle  amministrazioni  titolari  di  progetti,

riforme  e  misure  in  materia  di  disabilita'»,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,  concernente  il

«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della  legge

21 giugno 2022, n. 78,  recante  delega  al  Governo  in  materia  di

contratti pubblici»;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle

finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e

l'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,

servizi e forniture - AVCP (ora Autorita' nazionale  anticorruzione -

ANAC) del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del  5  agosto

2014;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,

che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti

da parte delle pubbliche amministrazioni  prevede  l'apposizione  del

codice identificativo di gara (CIG) e del codice  unico  di  progetto

(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis, del decreto legislativo

18 aprile 2016, n.  50,  che  disciplina  il  principio  di  unicita'

dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a

un solo sistema informativo,  non  puo'  essere  richiesto  da  altri

sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo

ricevente;

Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni

ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»,   e   in

particolare, l'art. 11, comma 2-bis, cosi' come introdotto  dall'art.

41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure

urgenti per la semplificazione e l'innovazione  digitale»,  ai  sensi

del quale la nullita' degli  atti  amministrativi,  anche  di  natura

regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano

l'esecuzione di progetti di  investimento  pubblico  in  assenza  dei

corrispondenti CUP che costituiscono  elemento  essenziale  dell'atto

stesso;

Vista la delibera del  CIPE  del  26  novembre  2020,  n.  63,  che

introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Considerata  la  circolare  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) - trasmissione delle  istruzioni  tecniche  per  la

selezione dei progetti PNRR»;

Considerata  la  circolare  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze - Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  29

ottobre 2021, n. 25, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR) - rilevazione periodica avvisi, bandi  e  altre  procedure  di

attivazione degli investimenti»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia  e  delle  finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 14 dicembre  2021,

n. 31, recante «Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -

rendicontazione PNRR al 31 dicembre 2021 - trasmissione dichiarazione

di gestione e check-list relativa a milestone e target»;

Considerata  la  circolare  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze 31 dicembre 2021, n. 33, recante «Piano nazionale di  ripresa

e resilienza (PNRR) - nota di  chiarimento  sulla  circolare  del  14

ottobre 2021, n. 21 - trasmissione delle istruzioni tecniche  per  la

selezione  dei  progetti   PNRR   -   addizionalita',   finanziamento

complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Considerata  la  circolare  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze 18 gennaio 2022, n. 4, recante «Piano nazionale di ripresa  e

resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021

- indicazioni attuative»;

Considerata  la  circolare  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze, 24 gennaio 2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e

resilienza  (PNRR) -   servizi   di   assistenza   tecnica   per   le

amministrazioni titolari  di  interventi  e  soggetti  attuatori  del

PNRR»;

Considerata  la  circolare  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze - Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  10

febbraio 2022, n. 9, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR) - trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione  dei

sistemi  di  gestione  e  controllo  delle  amministrazioni  centrali

titolari di interventi del PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia  e  delle  finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 29 aprile 2022, n.

21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  Piano

nazionale  per  gli  investimenti  complementari  -  chiarimenti   in

relazione al riferimento alla  disciplina  nazionale  in  materia  di

contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli

interventi PNRR e PNC»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia  e  delle  finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 21 giugno 2022, n.

27,  recante  «Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR) -

monitoraggio delle misure PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 4 luglio 2022,  n.

28, recante «Controllo di regolarita' amministrativa e contabile  dei

rendiconti di contabilita'  ordinaria  e  di  contabilita'  speciale.

Controllo di regolarita' amministrativa e  contabile  sugli  atti  di

gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 26 luglio 2022, n.

29, recante «Procedure finanziarie PNRR  -  modalita'  di  erogazione

delle risorse PNRR e principali  modalita'  di  contabilizzazione  da

parte degli enti territoriali soggetti attuatori»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 11 agosto 2022, n.

30, recante «Procedure di controllo e  rendicontazione  delle  misure

PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 17  ottobre  2022,

n. 34, recante «Linee  guida  metodologiche  per  la  rendicontazione

degli  indicatori  comuni  per  il  Piano  nazionale  di  ripresa   e

resilienza»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 2 gennaio 2023, n.

1, recante «Controllo  preventivo  di  regolarita'  amministrativa  e

contabile di cui al decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123.

Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle

risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 10 marzo 2023,  n.

10, recante «Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per  il

controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle contabilita'

speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 22 marzo 2023,  n.

11,  recante  «Registro  integrato  dei  controlli  PNRR  -   sezione

controlli milestone e target»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -

Ragioneria generale dello  Stato  14  aprile  2023,  n.  16,  recante

«Integrazione delle linee guida per lo svolgimento delle attivita' di

controllo e rendicontazione delle misure  PNRR  di  competenza  delle

amministrazioni centrali e  dei  soggetti  attuatori  -  rilascio  in

esercizio  sul  sistema  informativo  ReGiS  delle  attestazioni  dei

controlli svolti su procedure e spese e del collegamento  alla  banca

dati ORBIS nonche' alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 27 aprile 2023, n.

19, recante «Utilizzo del sistema ReGiS per gli  adempimenti  PNRR  e

modalita' di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere  sulle

contabilita' di tesoreria NGEU»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 24 luglio 2023, n.

25,  recante  «Linee  guida  operative  relative  alle  modalita'  di

attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle  contabilita'

di tesoreria NGEU»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 15 settembre 2023,

n. 27, recante «Integrazione delle linee  guida  per  lo  svolgimento

delle attivita' di controllo e rendicontazione delle misure  PNRR  di

competenza delle amministrazioni centrali e dei  soggetti  attuatori.

Adozione  dell'appendice  tematica  rilevazione   delle   titolarita'

effettive ex art. 22 par. 2, lettera d), regolamento (UE) n. 2021/241

e comunicazione alla  UIF  di  operazioni  sospette  da  parte  della

pubblica  amministrazione  ex  art.  10,   decreto   legislativo   n.

231/2007»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  del  22  dicembre

2023, n. 35, recante «Strategia generale antifrode  per  l'attuazione

del Piano nazionale di ripresa e resilienza - versione 2.0»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 18  gennaio  2024,

n. 2, recante «Monitoraggio  delle  misure  del  Piano  nazionale  di

ripresa e resilienza (PNRR) e  della  politica  di  coesione  per  il

periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo unico  di  colloquio,

versione 2.0»;

Viste le  linee  guida  per  i  soggetti  attuatori  allegate  allo

strumento denominato «Descrizione del sistema di gestione e controllo

del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza   energetica   per

l'attuazione delle misure PNRR di competenza», adottato il 23 gennaio

2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'unita' di  missione

per il PNRR presso il MASE;

Vista la nota prot. n. 127027/MATTM del 17 novembre  2021,  con  la

quale il Capo del Dipartimento per la  transizione  ecologica  e  gli

investimenti verdi ha fornito indicazioni sulla natura delle  risorse

finanziarie della misura M2C4 del PNRR, precisando che  «il  sostegno

finanziario al PNRR sotto forma di "prestiti" o "sovvenzioni"  e'  il

meccanismo di finanziamento  del  Recovery  and  Resilience  Facility

(RRF) previsto dal regolamento (UE) n. 2021/241 ed e' disciplinato da

specifici accordi stipulati tra Commissione europea e  Stato  membro.

Tale meccanismo non coinvolge le amministrazioni centrali titolari di

intervento ne'  i  soggetti  beneficiari/attuatori  della  misura  in

oggetto»;

Vista la nota prot. n. 47874/MiTE del 20 aprile 2022, con la  quale

il Capo del Dipartimento dell'unita' di missione  PNRR  ha  precisato

che, qualora il costo totale di uno o piu' degli interventi ammessi a

finanziamento con le risorse di cui alla  misura  M2C4,  Investimento

3.4, del PNRR per  la  bonifica  dei  siti  orfani  dovesse  superare

l'importo finanziato, l'eccedenza puo' essere coperta  con  ulteriori

risorse finanziarie purche' non riferibili a fondi  comunitari;  cio'

al fine di consentire il raggiungimento dei target e delle  milestone

fissate  dal  Piano  d'azione,  nella  circostanza  in  cui   risulti

potenzialmente inadeguato il budget originariamente stanziato;

Vista la circolare n. prot. 62625  del  19  maggio  2022  del  Capo

Dipartimento dell'unita' di missione per il PNRR presso il  Ministero

della  transizione   ecologica,   recante   «PNRR -   indicazioni   e

trasmissione format per l'attuazione delle misure»;

Vista la circolare n. prot. 62711  del  19  maggio  2022  del  Capo

Dipartimento dell'unita' di missione per il PNRR presso il  Ministero

della transizione ecologica,  recante  «PNRR  -  politica  antifrode,

conflitto di interessi e  doppio  finanziamento -  indicazioni  nelle

attivita' di selezione dei progetti»;

Vista la circolare n. prot. 62671  del  19  maggio  2022  del  Capo

Dipartimento dell'unita' di missione per il PNRR presso il  Ministero

della transizione ecologica, recante «PNRR - procedura di verifica di

coerenza programmatica, conformita' al  PNRR  delle  iniziative  MiTE

finanziate dal Piano»;

Visto il decreto del direttore generale della ex Direzione  per  il

risanamento ambientale del Ministero della transizione  ecologica  22

novembre 2021, n. 222, come  modificato  dal  decreto  del  direttore

generale della Direzione uso sostenibile del suolo  e  delle  risorse

idriche 22 marzo 2022,  n.  32,  pubblicato  nel  sito  istituzionale

dell'allora Ministero della transizione ecologica, con il  quale,  ai

fini dell'attuazione della misura M2C4, Investimento 3.4,  del  PNRR,

e' stato individuato l'elenco dei siti orfani  da  riqualificare  sul

territorio di tutte le ventuno regioni  e  province  autonome  (nello

specifico: diciannove regioni e due province autonome);

Considerato che i siti orfani  di  cui  al  decreto  del  direttore

generale  della  ex  Direzione  per  il  risanamento  ambientale  del

Ministero della transizione ecologica n. 222 del 2021,  e  successive

modificazioni, sono  stati  individuati  attraverso  un  percorso  di

concertazione con le regioni e le province autonome avviato con  nota

prot. n. 80368/MATTM del 22 luglio 2021, con  la  quale  la  medesima

Direzione generale ha chiesto alle regioni e le provincie autonome di

individuare i siti orfani da riqualificare sul proprio territorio e i

relativi interventi, al fine di dare attuazione alla misura del  PNRR

relativa alla bonifica dei siti  orfani  (misura  M2C4,  investimento

3.4);

Considerato  che  l'elenco  dei  siti  orfani  di  cui  al  decreto

direttoriale n. 222 del 2021, predisposto sulla  base  degli  elenchi

forniti dalle regioni e  dalle  province  autonome,  costituisce  una

milestone intermedia di monitoraggio nazionale  (M2C4-00-ITA-17)  per

l'adozione del Piano di azione;

Visto  il  decreto  del  direttore  generale  della  Direzione  uso

sostenibile del suolo e delle risorse idriche 23  febbraio  2022,  n.

15, recante «Criteri di  ammissibilita'  degli  interventi  nei  siti

orfani  da  realizzare  con  le  risorse  del  PNRR   (misura   M2C4,

investimento 3.4) per l'adozione del Piano d'azione e  check-list  di

verifica»;

Visto  il  decreto  del  direttore  generale  della  Direzione  uso

sostenibile del suolo e delle risorse idriche 27 settembre  2023,  n.

336, recante criteri di  ammissibilita'  degli  interventi  nei  siti

orfani  da  realizzare  con  le  risorse  del  PNRR   (misura   M2C4,

investimento 3.4) per l'aggiornamento del Piano d'azione e check-list

di verifica;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 4  agosto

2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022,

recante «Piano d'azione per la riqualificazione dei  siti  orfani  in

attuazione della misura Missione 2, Componente 4,  Investimento  3.4,

del PNRR»;

Viste la nota prot. n. 111747/MiTE del 14 settembre 2022 e la  nota

prot. n. 132327/MiTE del 25 ottobre 2022, con le quali  la  Direzione

generale uso sostenibile  del  suolo  e  delle  risorse  idriche  del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto  alle

regioni e alle province autonome, in qualita' di soggetti  attuatori,

di trasmettere  le  informazioni  propedeutiche  alla  sottoscrizione

degli accordi per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 7 del

decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022;

Considerato che, in riscontro alle citate note prot. n. 111747/MiTE

del 14 settembre 2022 e prot. n. 132327/MiTE del 25 ottobre 2022,  le

Regioni Abruzzo, Campania, Liguria,  Lombardia,  Piemonte,  Puglia  e

Veneto hanno comunicato una diversa superficie del suolo  interessata

dagli interventi, anche in conseguenza  dell'eliminazione  e/o  della

sostituzione di siti orfani indicati nell'allegato 2 al  decreto  del

Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022;

Vista la nota prot. n. 57105/MASE dell'11 aprile 2023, con la quale

la   Direzione   generale   gestione    finanziaria,    monitoraggio,

rendicontazione e  controllo  del  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica ha precisato che la  modifica  della  superficie

del  suolo   interessata   dagli   interventi   rispetto   a   quella

originariamente indicata comporta una modifica  del  Piano  d'azione,

avendo impatto sul conseguimento del target  M2C4-25  («Riqualificare

almeno il 70% della superficie del suolo dei siti orfani»);

Considerato che, conseguentemente, la modifica della superficie del

suolo interessata dagli  interventi  incide  sul  valore  del  target

M2C4-25 di riqualificare almeno il 70% della superficie del suolo dei

siti orfani e, pertanto, comporta  la  necessita'  di  modificare  il

decreto del  Ministro  della  transizione  ecologica  4  agosto  2022

secondo le modalita' di cui all'art. 12 del medesimo decreto;

Tenuto conto che le Regioni Lombardia, con nota prot. n. 61548  del

31 maggio 2023, acquisita al prot. 89107/MASE del 1° giugno  2023,  e

Piemonte, con nota prot. n. 121017 del 14 settembre  2023,  acquisita

in pari data al prot. 146053/MASE, hanno chiesto di poter  utilizzare

le risorse derivanti dallo stralcio di uno o  piu'  siti  orfani  per

l'esecuzione degli interventi nei siti orfani rimanenti;

Vista la nota prot. n. 158934/MASE del 5 ottobre 2023, con la quale

la Direzione generale uso  sostenibile  del  suolo  e  delle  risorse

idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica  ha

chiesto il parere  della  Direzione  generale  gestione  finanziaria,

monitoraggio, rendicontazione e  controllo  del  medesimo  Ministero,

anche sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la nota prot. n. 201731/MASE del  7  dicembre  2023,  con  la

quale  la  Direzione  generale  gestione  finanziaria,  monitoraggio,

rendicontazione e  controllo  del  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica, in riscontro alla nota del  Dipartimento  della

Ragioneria generale dello Stato prot. n. 265045 del 21 novembre 2023,

ha preso atto che le richieste delle Regioni Lombardia e Piemonte non

presentano  particolari  criticita'  ed   e',   pertanto,   possibile

procedere alla rimodulazione del Piano d'azione;

Viste le note prot. n. 80206/MASE del  17  maggio  2023,  prot.  n.

205085/MASE del  14  dicembre  2023,  prot.  n.  205086/MASE  del  14

dicembre 2023 e prot. n. 205078/MASE 14 dicembre 2023, con  le  quali

la Direzione generale uso  sostenibile  del  suolo  e  delle  risorse

idriche, in accordo con la Direzione generale  gestione  finanziaria,

monitoraggio, rendicontazione e controllo del Ministero dell'ambiente

e della sicurezza energetica, ha chiesto alla Regione  Abruzzo,  alla

Regione Campania, alla Regione Liguria, alla Regione Lombardia,  alla

Regione Piemonte, alla Regione Puglia e alla Regione Veneto, ai sensi

dell'art. 12, comma 1, e  dell'art.  4,  comma  2,  del  decreto  del

Ministro della transizione ecologica 4  agosto  2022,  di  presentare

apposita istanza  di  ammissione  al  finanziamento,  completa  delle

informazioni dei singoli interventi e, per ciascuna modifica proposta

al  decreto  ministeriale,  di  fornire   opportuna   giustificazione

allegando eventuale documentazione a supporto;

Considerate le istanze di finanziamento, corredate  della  relativa

documentazione, trasmesse dalle seguenti regioni:

Regione Abruzzo, prot. 230132 del 29 maggio  2023,  acquisita  in

pari data al prot. 87075/MASE, e prot. 18055  del  17  gennaio  2024,

acquisita in pari data al prot. 8449/MASE;

Regione Campania, prot. 328604 del 28 giugno 2023,  acquisita  in

pari data al prot. 105630/MASE e nota acquisita al prot.  205493/MASE

del 14 dicembre 2023;

Regione Liguria, prot. 670144 del 12 giugno  2023,  acquisita  in

pari data al prot. 95819/MASE,  prot.  68589  del  22  gennaio  2024,

acquisita in pari data al prot. 11003/MASE;

Regione Lombardia, prot. 193417 del 22 dicembre  2023,  acquisita

al prot. 212131/MASE del 27 dicembre 2023;

Regione Piemonte, prot. 183802 del 20 dicembre 2023, acquisita al

prot. 209763/MASE del 21 dicembre 2023;

Regione Puglia, prot. 65007 del 6  febbraio  2024,  acquisita  in

pari data al prot. 21875/MASE;

Regione Veneto, prot. 65816 del 7  febbraio  2024,  acquisita  in

pari data al prot. 23201/MASE;

Considerati  gli  esiti  dell'istruttoria  svolta   dal   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica,  ai  sensi  dell'art.  4,

comma 2, del decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica  4

agosto 2022, sulla base del citato decreto direttoriale 27  settembre

2023, n. 336;

Preso  atto,  in  particolare,  che  le  modifiche  proposte  dalle

suddette  regioni  garantiscono  una  superficie  totale   di   suolo

interessata dagli interventi di  riqualificazione  superiore  al  70%

della superficie del suolo dei siti orfani (target M2C4-25);

Considerato che e' opportuno sostituire integralmente l'allegato  2

al decreto del Ministro della transizione ecologica  4  agosto  2022,

benche' le modifiche apportate riguardino unicamente  le  istanze  di

finanziamento  sopra  riportate  delle  Regioni  Abruzzo,   Campania,

Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto;

Acquisita la nota prot. n. 31563/MASE del 20 febbraio 2024, con  la

quale  la  Direzione  generale  gestione  finanziaria,  monitoraggio,

rendicontazione e  controllo  del  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica, ad esito del processo di valutazione  congiunta

con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Sato, in  base  a

quanto disposto nella citata circolare del Ministero dell'economia  e

delle  finanze  14  ottobre  2021,  n.  21,  esprime   sul   presente

provvedimento «parere positivo circa la coerenza programmatica  e  la

conformita'  normativa  al  PNRR   e   conferma   la   disponibilita'

finanziaria delle risorse in base a quanto stabilito dal decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive

modificazioni ed integrazioni;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta  del  18

aprile 2024;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

 

1. L'allegato 2 al decreto del Ministro della transizione ecologica

4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  239  del  12

ottobre 2022, e' sostituito dall'allegato al presente decreto, che ne

costituisce parte integrante.

Il presente decreto, unitamente al relativo  allegato,  e'  inviato

agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana  e  nel  sito  istituzionale  del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

 

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