Pnrr e stazioni di ricarica di veicoli elettrici: due decreti del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 18 marzo 2024 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2024, n. 101.
L'oggetto
Si tratta in particolare di due provvedimenti recanti:
- «Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di realizzare nei centri urbani almeno 13.755 stazioni di ricarica veloci per veicoli elettrici»;
- «Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di realizzare sulle strade extraurbane almeno 7.500 stazioni di ricarica super-veloci per veicoli elettrici».
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Le risorse
Il primo decreto mette a disposizione;
- per l'anno 2023: 254.208.175 euro;
- per l'anno 2024: 98.951.450 euro.
Il secondo decreto stanzia:
- per l'anno 2023: 162.982.530 euro;
- per l'anno 2024: 196.961.220 euro.
Beneficiari
Imprese o raggruppamento temporaneo di imprese (Rti).
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Di seguito il testo dei due decreti.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 18 marzo 2024
Definizione dei criteri e delle modalita' per la concessione dei
benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2,
Investimento 4.3, del PNRR, al fine di realizzare nei centri urbani
almeno 13.755 stazioni di ricarica veloci per veicoli elettrici.
(24A02203)
(Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2024, n. 101)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si applicano, ove compatibili
e non in contrasto, le definizioni di cui al decreto legislativo 16
dicembre 2016, n. 257, nonche' le seguenti:
a) «Ministero»: Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica;
b) «soggetto gestore»: Gestore dei servizi energetici S.p.a. o
GSE, soggetto incaricato delle attivita' di supporto
tecnico-operativo per l'efficace e tempestiva attuazione della
Missione 2, Componente 2, dell'Investimento 4.3, del PNRR;
c) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione europea, come modificato dal regolamento (UE) n.
2023/1315, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea;
d) «ambito»: l'ambito provinciale o interprovinciale di cui
all'allegato 2;
e) «lotto»: il perimetro amministrativo aggregato a livello
provinciale di cui all'allegato 2;
f) «stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali»: le
stazioni ove sono ubicati impianti di distribuzione di benzina,
gasolio, GPL e metano non appartenenti alla rete autostradale,
iscritti presso l'anagrafe degli impianti di cui all'art. 1, comma
100, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
g) «centri urbani»: i centri abitati come definiti dall'art. 3,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e delimitati
ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto;
h) «strada urbana»: strada interna ad un centro abitato, come
definita dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
i) «parcheggio esistente»: l'area impermeabilizzata esistente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, dedicata alla
sosta di autovetture e che risulta sempre aperta e accessibile al
pubblico per la sosta;
l) «impresa»: l'impresa di qualsiasi dimensione, operante in
tutti i settori;
m) «RTI»: il raggruppamento temporaneo di imprese;
n) «soggetto proponente»: l'impresa o il raggruppamento
temporaneo di imprese (RTI) costituito o costituendo, che presenta
l'istanza per beneficiare dell'agevolazione di cui al presente
decreto;
o) «soggetti beneficiari» o «soggetti attuatori»: le imprese e
gli RTI ammessi a beneficiare dell'agevolazione di cui al presente
decreto e responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della messa in
funzione dei progetti oggetto dell'agevolazione medesima, nonche'
dell'espletamento delle attivita' di monitoraggio, rendicontazione e
controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali relativi
ai medesimi progetti;
p) «stazione di ricarica o infrastruttura di ricarica»: una
singola installazione fisica per la ricarica dei veicoli elettrici
posta in un luogo specifico, costituita da uno o piu' punti di
ricarica;
q) «punto di ricarica»: un'interfaccia per il trasferimento di
energia elettrica a un veicolo elettrico che, sebbene possa disporre
di uno o piu' connettori per permettere l'uso di diversi tipi di
connettori, e' in grado di ricaricare un solo veicolo elettrico alla
volta;
r) «presa o connettore di ricarica»: l'interfaccia fisica tra il
punto di ricarica e il veicolo elettrico attraverso la quale avviene
lo scambio di energia elettrica;
s) «gruppo di stazioni di ricarica»: due o piu' stazioni di
ricarica situate in un luogo specifico;
t) «data di avvio del progetto»: per data di avvio del progetto
ammesso a beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto si
intende la prima data in ordine cronologico, in ogni caso successiva
alla data di presentazione dell'istanza di ammissione
all'agevolazione, tra la data della prima fattura di acquisto di beni
o servizi funzionali alla realizzazione del progetto e la data di
inizio lavori di installazione delle stazioni di ricarica, attestata
mediante dichiarazione asseverata resa da un tecnico abilitato,
iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato
all'esercizio della professione relativa alla progettazione di
edifici ed impianti, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite
dalla legislazione vigente;
u) «data di fine lavori»: la data in cui e' completata
l'installazione, a regola d'arte, a seguito di collaudo,
dell'infrastruttura di ricarica e delle relative interconnessioni
elettriche;
v) «data di entrata in funzione»: la data di avvio del servizio
di ricarica al pubblico presso le stazioni oggetto di incentivazione.
Art. 2
Finalita' dell'intervento
1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, definisce i criteri
e le modalita' per la concessione dei benefici a fondo perduto
previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR,
al fine di realizzare nei centri urbani di almeno 13.755 stazioni di
ricarica veloci per veicoli elettrici.
2. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 10 del 12
gennaio 2023, la cui efficacia permane ad ogni fine connesso
all'attuazione degli esiti delle procedure di selezione gia' avviate
alla data di cui al successivo art. 16, ivi compresi gli effetti
della Convenzione prot. n. 44 del 15 marzo 2023 stipulata tra il
Ministero ed il GSE ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato
decreto.
Titolo I
RISORSE DISPONIBILI E REQUISITI GENERALI
Art. 3
Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie destinate alla copertura dei benefici di
cui al presente decreto sono complessivamente pari a 353.159.625
euro, cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse della
Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite
annualmente come di seguito:
a) anno 2023: 254.208.175 euro;
b) anno 2024: 98.951.450 euro;
Art. 4
Soggetto gestore
1. Per l'attuazione dell'Investimento di cui al presente decreto e
la definizione di misure di efficientamento amministrativo ai sensi
dell'art. 14, comma 1, lettera g), secondo periodo, del decreto
legislativo n. 199 del 2021, il Ministero si avvale, ai sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e
successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi dell'art. 45-bis
del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e successive
modificazioni ed integrazioni del supporto tecnico-operativo di un
soggetto gestore, individuato nel GSE tramite la Convenzione prot. n.
44 del 15 marzo 2023 sottoscritta con il Ministero ai sensi dell'art.
9, comma 2 del decreto-legge n. 77 del 2021 e approvata con il
decreto del direttore DGIE n. 255.
2. La convenzione di cui al comma 1 regola i rapporti intercorrenti
tra il Ministero e il soggetto gestore, nonche' gli impegni specifici
di quest'ultimo in ordine all'esecuzione delle attivita' di supporto
tecnico-operativo.
Art. 5
Capacita' tecnica e professionale
del soggetto proponente
1. Al fine di garantire la necessaria esperienza e affidabilita'
per una corretta gestione e un ottimale funzionamento delle stazioni
di ricarica nel tempo, accedono alle agevolazioni di cui al presente
decreto le imprese o gli RTI costituiti o costituendi che, alla data
di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio stesso,
dimostrano di aver gestito stazioni di ricarica operative sul
territorio dell'Unione europea, in un numero almeno pari al 5% del
numero di stazioni di ricarica riferito all'ambito per il quale e'
proposta istanza al beneficio.
Art. 6
Requisiti dei progetti
1. Sono ammissibili al beneficio di cui al presente decreto i
progetti che:
a) sono avviati successivamente alla data di presentazione
dell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto;
b) prevedono, per ciascun ambito per il quale e' proposta istanza
al beneficio, la realizzazione del numero minimo di stazioni di
ricarica per ciascuno dei lotti appartenenti all'ambito, come
indicato negli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15; tali
avvisi potranno inoltre stabilire dei vincoli relativi al numero
massimo di stazioni incentivabili all'interno di un gruppo di
stazioni di ricarica;
c) qualora sia necessario procedere a una nuova connessione alla
rete ovvero all'adeguamento di una connessione esistente, sono
forniti del preventivo di connessione o di altra idonea
documentazione relativa alla comunicazione formale con il gestore
della rete di distribuzione avvenuta tramite la richiesta, da parte
del soggetto proponente, di una determinata potenza in uno specifico
luogo per l'installazione di una stazione di ricarica e
l'attestazione, da parte del gestore della rete, della disponibilita'
della capacita' della rete elettrica nell'area interessata
dall'installazione della stazione di ricarica nonche' l'indicazione
dei potenziali costi di connessione alla rete elettrica;
d) qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso stazioni
di rifornimento di carburanti tradizionali e l'istanza di ammissione
al beneficio di cui al presente decreto sia presentata da un soggetto
diverso dal gestore della stazione, sono corredati da un accordo con
il soggetto che esercita diritti sull'area per l'installazione della
stazione di ricarica, ovvero in grado di consentire l'installazione e
la gestione delle stazione di ricarica per almeno cinque anni,
redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi dell'art. 15;
e) qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso aree
private ad accesso pubblico, sono corredati da un accordo con il
soggetto che esercita diritti sull'area per la realizzazione delle
nuove stazioni, redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi
dell'art. 15;
f) qualora le stazioni di ricarica siano installate su suolo
pubblico, sono corredati di uno dei seguenti titoli che attesti la
disponibilita' del suolo pubblico:
I. titolo autorizzativo ai sensi del comma 14-bis dell'art. 57
del decreto-legge n. 76/2020;
II. titolo autorizzativo ottenuto a seguito di istanza
presentata all'ente proprietario della strada ai sensi all'art. 57,
comma 8 del decreto-legge n. 76/2020;
III. titolo autorizzativo derivante dalla aggiudicazione di una
procedura comparativa ad evidenza pubblica;
IV. aver sottoscritto un protocollo di intesa con il comune,
vigente alla data di presentazione dell'istanza di ammissione, in cui
viene specificata l'ubicazione delle stazioni di ricarica;
V. aver ottenuto un decreto di occupazione del suolo pubblico
da parte dell'ente competente;
VI. atti comprovanti l'ammissione all'iter di cui all'art. 57,
comma 8, del decreto-legge n. 76/2020;
g) rispettano il principio di «non arrecare danno significativo»
(cd. «Do No Significant Harm» - DNSH) in linea con le pertinenti
indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e
delle finanze del 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Aggiornamento
guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all'ambiente (cd. DNSH) ed eventuali successivi
aggiornamenti»;
h) rispettano il divieto di doppio finanziamento ai sensi
dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241;
i) rispettano i requisiti tecnici individuati nell'allegato 1.
Art. 7
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili al beneficio di cui al presente decreto, le
spese, al netto di IVA, per:
a) l'acquisto e la messa in opera di stazioni di ricarica da
almeno 90 kW di potenza, ivi compresi gli impianti elettrici, le
opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per
il monitoraggio. Per tale voce di costo si considera un costo
specifico massimo ammissibile pari a 50.000 euro per stazione di
ricarica;
b) i costi per la connessione alla rete elettrica come
identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore
di rete, nel limite massimo del 20% del costo totale ammissibile per
la fornitura e la messa in opera delle stazioni di ricarica, di cui
alla lettera a);
c) le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e
collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti
autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale
ammissibile per la fornitura e messa in opera della stazione di
ricarica di cui alla lettera a).
2. Ai fini dell'ammissibilita' al beneficio di cui al presente
decreto le spese devono essere conformi:
ai criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per
il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato
con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n.
22;
alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a
valere sulle risorse stanziate dal PNRR.
3. Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio di cui al
presente decreto:
a) i costi delle unita' locali di produzione o stoccaggio di
energia elettrica;
b) le spese relative all'acquisizione di terreni e altri beni
immobili, nonche' gli eventuali costi connessi a diritti reali e/o
personali di godimento, quali, a mero titolo esemplificativo,
l'affitto, la locazione e la servitu';
c) le spese per consulenze di qualsiasi genere;
d) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere.
4. Qualora il soggetto beneficiario/attuatore realizzi progetti con
un numero stazioni di ricarica superiore a quello complessivo
indicato per ciascun ambito negli avvisi pubblici di cui al
successivo art. 15, il contributo e' assegnato esclusivamente in
riferimento al numero di stazioni di ricarica ivi indicate e in
relazione a tali stazioni e' richiesta la rendicontazione delle spese
ammissibili.
5. Nel caso in cui il soggetto beneficiario/attuatore realizzi,
nell'ambito delle stazioni di ricarica ammesse a contributo di cui al
presente decreto, un maggiore numero di punti di ricarica rispetto a
quelli indicati negli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15,
ovvero preveda l'implementazione dei punti di ricarica con dotazioni
tecnologiche superiori ai requisiti minimi delle stazioni di
ricarica, indicati nell'allegato 1, le relative spese, qualora
rientranti fra quelle ammissibili, possono accedere al contributo,
fermi restando i limiti massimi indicati al comma 1.
6. Non sono in alcun caso ammesse le spese non conformi al
principio di assenza del cd. «doppio finanziamento» di cui all'art. 9
del regolamento (UE) n. 2021/241 e non conformi al principio di «non
arrecare danno significativo» (cd. «Do No Significant Harm» - DNSH).
Art. 8
Contributo concedibile
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse in
forma di contributo a fondo perduto per un importo non superiore al
40% delle spese ammissibili di cui all'art. 7, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualita' in relazione
a ciascun ambito ed entro i massimali stabiliti dal regolamento di
esenzione.
2. I soggetti beneficiari/attuatori non hanno individualmente
accesso a un finanziamento di importo maggiore del 40% dello
stanziamento complessivo di ciascun bando previsto per ciascuna delle
annualita' di cui all'art. 3, comma 2, anche nel caso di
partecipazione in RTI.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili
con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque
denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla
realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di
contribuzione ai sensi del presente decreto.
Titolo II
PROCEDURE E CRITERI DI SELEZIONE
Art. 9
Procedure di selezione
1. Le risorse di cui all'art. 3 sono assegnate all'esito di
procedure di selezione nel biennio 2023-2024 e sono ripartite per
ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2 e negli avvisi
pubblici di cui al successivo art. 15.
2. Gli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15 prevedono
procedure di selezione riferite a ciascun ambito o accorpamenti di
due o piu' ambiti e stabiliscono il numero complessivo di stazioni
previste per ciascun ambito e lotto, il numero minimo di stazioni di
ricarica da realizzare in ciascun lotto e, conseguentemente, il
numero massimo di soggetti beneficiari/attuatori per ciascun ambito,
nonche' le prescrizioni per il dimensionamento delle proposte
progettuali.
3. Le procedure di selezione si svolgono in forma telematica nel
rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', della piu' ampia
partecipazione e della tutela della concorrenza, nonche' secondo
modalita' non discriminatorie definite ai sensi dell'art. 15.
4. I soggetti proponenti indicano nell'istanza di ammissione al
beneficio di cui al presente decreto:
a) la riduzione percentuale del costo specifico massimo
ammissibile di cui all'art. 7, comma 1, che intendono richiedere,
comunque non inferiore all'1,25% e non superiore al 50%;
b) il numero di stazioni di ricarica che intendono realizzare,
comunque non inferiore ai valori minimi indicati negli avvisi
pubblici di cui al successivo art. 15 con riferimento a ciascun
ambito e lotto.
5. I soggetti proponenti presentano l'istanza di ammissione al
beneficio di cui al presente decreto nei termini e secondo le
modalita' stabilite ai sensi dell'art. 15.
6. Le risorse non assegnate a seguito di una procedura di selezione
possono essere nuovamente messe a gara tramite successiva procedura
di selezione nell'ambito dello stesso anno, o eventualmente
riallocate dal Ministero, tramite provvedimento della Direzione
generale competente, nell'ambito dell'anno successivo, modificando lo
stanziamento complessivo delle risorse di cui all'art. 3, comma 2.
Art. 10
Criteri di selezione
1. Entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 15, il soggetto
gestore forma una graduatoria per ciascuna procedura di selezione,
secondo i criteri di selezione di cui al comma 2. In caso di parita'
di punteggio, si applica il criterio cronologico della data di
presentazione della domanda.
2. Il soggetto gestore, nei limiti delle risorse disponibili, forma
la graduatoria per ciascuna procedura di selezione attribuendo un
punteggio massimo di 100 punti a ciascun progetto, assegnato secondo
i seguenti criteri:
a) fino a 70 punti sulla base dell'offerta di riduzione
percentuale del contributo massimo concedibile per il progetto, da
assegnare sulla base della seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
1) Roff : e' la percentuale di riduzione del contributo
concedibile offerta dal soggetto proponente;
2) Rmax : e' la percentuale di riduzione massima registrata nel
bando relativo all'ambito di riferimento;
b) fino a 5 punti sulla base della diffusione a livello comunale,
da assegnare secondo la seguente formula:
dove:
Parte di provvedimento in formato grafico
1) Ci : e' il numero di comuni nei quali e' prevista la
realizzazione di almeno una stazione di ricarica;
2) Ctot e' il numero di comuni presenti nell'ambito in
riferimento al quale e' presentato il progetto;
c) fino a 5 punti sulla base della localizzazione
dell'iniziativa, da assegnare secondo la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
1) Spe : e' il numero di stazioni di ricarica previste presso
parcheggi esistenti;
2) Src : e' il numero di stazioni di ricarica previste presso
stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali;
3) Stot : e' il numero totale di stazioni di ricarica previste
per ciascuna procedura di selezione degli ambiti per la quale e'
presentato il progetto.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio P3 , l'installazione di
stazioni di ricarica presso un parcheggio esistente ubicato
all'interno di una stazione di rifornimento concorre alla formazione
del punteggio o come Src o come Spe (double counting non ammesso);
d) fino a 20 punti sulla base del possesso del preventivo di
connessione e del titolo autorizzativo per la realizzazione delle
stazioni di ricarica su suolo pubblico:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
1) Sfull e' il numero di stazioni di ricarica dotate di
preventivo di connessione e di uno dei titoli abilitativi, di cui
all'art. 6, comma 1, lettera f) dal punto I al punto V;
2) Ssp e' il numero di stazioni di ricarica dotate del solo
titolo abilitativo alla realizzazione su suolo pubblico, di cui
all'art. 6, comma 1, lettera f) dal punto I al punto V;
3) Stot : e' il numero totale di stazioni di ricarica previste
per ciascuna procedura di selezione degli ambiti per la quale e'
presentato il progetto.
3. Nel caso in cui le graduatorie non rispettino il limite di cui
all'art. 8, comma 2, il soggetto gestore comunica ai soggetti
proponenti il superamento del limite ivi previsto, invitandoli ad
indicare, entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all'art.
15, le procedure di selezione degli ambiti di cui risulterebbero
aggiudicatari e a cui intendono rinunciare ai fini del rispetto del
predetto limite.
4. Entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 15, il soggetto
gestore invia la graduatoria definitiva dei soggetti
beneficiari/attuatori per ciascuna procedura di selezione degli
ambiti al Ministero il quale, entro trenta giorni, la approva e la
pubblica sul proprio sito istituzionale.
5. Entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all'art. 15,
comunque successivi all'approvazione della graduatoria di cui al
comma 4, il Ministero provvede in ordine alla concessione dei
contributi e alla sottoscrizione dei relativi contratti con i
soggetti beneficiari/attuatori.
Titolo III
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E ADEMPIMENTI A CARICO DEI
BENEFICIARI/SOGGETTI ATTUATORI
Art. 11
Entrata in funzione
1. I soggetti beneficiari/attuatori garantiscono l'entrata in
funzione delle stazioni di ricarica di cui risultano aggiudicatari
per ciascuna procedura di selezione entro i termini stabiliti negli
avvisi pubblici di cui all'art. 15, al fine di favorire il
conseguimento di milestone e target associati alla Missione 2,
Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR.
Art. 12
Erogazione del contributo
1. Per i progetti ammessi al beneficio di cui al presente decreto,
il Ministero procede all'erogazione delle agevolazioni a seguito
della presentazione, da parte dei soggetti beneficiari/attuatori,
della richiesta di erogazione, formulata utilizzando lo schema
allegato al provvedimento di cui all'art. 15. La richiesta deve
contenere, altresi', la documentazione di dettaglio comprovante le
spese sostenute e i target conseguiti, per la quota parte di
competenza, secondo quanto stabilito dal provvedimento di cui
all'art. 15. Con medesimo provvedimento si stabiliscono le verifiche,
di competenza del soggetto gestore, propedeutiche alle erogazioni di
cui al presente comma.
2. Sono ammesse esclusivamente le spese interamente quietanziate
entro il 31 dicembre 2025.
3. Il contributo viene trasferito secondo le modalita' operative
afferenti alla gestione delle risorse relative al PNRR giacenti nei
conti correnti di tesoreria statale NGEU, in base a quanto disposto
dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze 26 luglio 2022, n.
29, recante «Circolare delle procedure finanziarie PNRR», nonche'
secondo le direttive della direzione generale gestione finanziaria,
monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento per
l'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
del Ministero.
Art. 13
Ulteriori adempimenti a carico
dei soggetti beneficiari/attuatori
1. I soggetti beneficiari/attuatori, oltre al rispetto degli
adempimenti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 e dal
provvedimento adottato ai sensi dell'art. 15, sono tenuti a:
a) rispettare le disposizioni previste dalla normativa
eurounitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto
previsto dal regolamento (UE) n. 2021/241 e dal decreto-legge n. 77
del 2021;
b) manutenere e garantire l'accesso del pubblico alla stazione di
ricarica nei cinque anni successivi alla sua entrata in funzione,
assicurando, per il medesimo periodo, anche il mantenimento di
servizi di assistenza ai clienti sia telefonica che tramite strumenti
informatici;
c) riportare su tutte le stazioni di ricarica un logo ad alta
visibilita' che dia evidenza del contributo pubblico ricevuto,
secondo modalita' definite ai sensi dell'art. 15;
d) adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata
per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per
assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
e) effettuare il «controllo gestionale interno», che si sostanzia
nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo
interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le
diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
f) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di
rilevazione dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento
procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto
previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE)
n. 2021/241, nonche' gli obblighi di rendicontazione del
conseguimento di milestone e target associati al progetto per la
quota parte di competenza e di predisposizione della relativa
documentazione giustificativa, assicurandone il tempestivo
inserimento nell'apposita piattaforma informatica, nonche'
garantendone la correttezza, l'affidabilita' e la congruenza con il
tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema
informativo PNRR (ReGiS);
g) trasmettere le informazioni richieste per l'operativita' della
Piattaforma unica nazionale (PUN), ai sensi del decreto di attuazione
dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, nel caso di stazioni di ricarica con accesso pubblico;
h) segnalare eventuali fattori che possano determinare ritardi
che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di
spesa definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione
centrale titolare di intervento, ovvero al soggetto gestore della
misura;
i) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza
amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n.
97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione
previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) n. 2021/241, indicando
nella documentazione progettuale che il progetto e' finanziato
nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di
finanziamento che reciti «Finanziato dall'Unione europea - Next
Generation EU» e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
l) assicurare la conservazione della documentazione progettuale
in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa
tracciabilita' delle operazioni nel rispetto di quanto previsto
all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021. Tali
fascicoli, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal
sistema di gestione e controllo del PNRR, sono messi prontamente a
disposizione, su richiesta del Ministero, dell'Ispettorato generale
per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea,
dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei
conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti
Autorita' giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione
medesima, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti
di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE,
Euratom, 2018/1046);
m) rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti i
documenti probatori delle spese effettivamente sostenute - o dei
costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate
in materia di costi - ed esposte a rendicontazione inerenti alla
proposta progettuale ammessa all'agevolazione;
n) comprovare che la realizzazione delle attivita' progettuali
sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR
relativamente al principio «non arrecare un danno significativo»
(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 e, ove
applicabili, con i principi del tagging clima e digitale, della
parita' di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3,
paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e
valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
o) fornire il set minimo di informazioni per la verifica di
quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento
(UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021;
p) assicurare che l'emissione delle fatture avvenga in forma
elettronica e, ove applicabile, secondo le modalita' di attuazione
dell'art. 1, comma 629 della legge n. 190/2014, in materia di
scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA;
q) rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e unionale
in tema di appalti e aiuti di Stato;
r) garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi
preposti, tenendo informato il Ministero e il soggetto gestore,
sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti giudiziari, in
sede civile, penale o amministrativa che dovessero interessare le
operazioni relative al progetto e comunicare le irregolarita', le
frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati,
nonche' i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di
competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle
procedure adottate dalla stessa amministrazione, in linea con quanto
indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241;
s) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di
sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal regolamento
finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento
(UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti
di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della
corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati
indebitamente assegnati, nonche' di garantire il rispetto del divieto
di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n.
2021/241;
t) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le
richieste di informazioni, dati e documenti formulate dal Ministero o
dal soggetto gestore;
u) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e
rapporti tecnici periodici formulate dal soggetto gestore in
attuazione delle regole operative di cui al provvedimento adottato ai
sensi dell'art. 15, allo scopo di effettuare il monitoraggio e la
valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;
v) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti
dal Ministero, anche effettuati dal soggetto gestore, facilitando
altresi' le verifiche dell'ufficio competente per i controlli del
Ministero medesimo, dell'Unita' di Audit, della Commissione europea e
di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche
attraverso controlli in loco presso i soggetti responsabili
dell'attuazione degli interventi;
w) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione,
linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per
quanto di competenza.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono
espletati nel rispetto delle procedure e indicazioni operative
contenute nelle linee guida per i soggetti attuatori, in allegato al
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo per
l'attuazione delle misure PNRR di competenza del Ministero, nonche'
di ulteriori istruzioni eventualmente rese disponibili dal Ministero
stesso ovvero dal soggetto gestore.
3. I soggetti beneficiari/attuatori possono cedere, previa
comunicazione al Ministero e al soggetto gestore, la titolarita'
delle stazioni di ricarica a terzi solo dopo la loro realizzazione e
messa in funzione. La cessione e' subordinata all'assunzione da parte
dei nuovi titolari, mediante espressa previsione nel contratto di
cessione, di ciascuno degli obblighi previsti in relazione ai
soggetti beneficiari, anche nel rispetto dell'art. 8, comma 2. Il
Ministero, anche avvalendosi del soggetto gestore, verifica, a
seguito della comunicazione della cessione, la sussistenza, in capo
al cessionario, dei requisiti di cui al secondo periodo del presente
comma, anche agli effetti di quanto disposto dall'art. 14.
Art. 14
Revoca del contributo
1. I contributi sono revocati dal Ministero se il soggetto
beneficiario/attuatore:
a) ha reso, nell'istanza di ammissione al beneficio di cui al
presente decreto o in qualunque altra fase del procedimento,
dichiarazioni mendaci ovvero ha esibito atti contenenti dati non
rispondenti a verita';
b) non ha rispettato i termini di cui all'art. 11.
2. I contributi sono altresi' revocati, in tutto o in parte, nei
casi individuati con il decreto di cui all'art. 15.
3. Nel caso di cessione delle stazioni di ricarica a terzi di cui
all'art. 13, comma 3, il Ministero revoca il contributo:
a) se e' mancata la comunicazione di cui all'art. 13, comma 3;
b) se il cessionario ha reso dichiarazioni mendaci ovvero ha
esibito atti contenenti dati non rispondenti a verita';
c) negli altri casi individuati dal decreto di cui all'art. 15.
4. Il soggetto beneficiario/attuatore o il cessionario ai sensi
dell'art. 13, comma 3, e' tenuto a restituire il contributo revocato
entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di
revoca.
5. Il Ministero puo' effettuare, in qualunque fase del
procedimento, anche delegando il soggetto gestore, ispezioni e
controlli, volti alla verifica del rispetto delle disposizioni del
presente decreto, sui soggetti beneficiari/attuatori, sugli eventuali
cessionari e sui siti ove sono installate le stazioni di ricarica
oggetto dei contributi.
6. Il Ministero procede al recupero degli importi eventualmente
versati anche avvalendosi del soggetto gestore.
Art. 15
Disposizioni attuative
1. Il Ministero, tramite provvedimento della Direzione generale
competente, approva gli avvisi pubblici, su proposta del GSE, per la
presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione
di stazioni di ricarica elettrica nei centri urbani i quali
definiscono, il numero minimo di stazioni di ricarica per ambito e
per lotto anche in considerazione di quanto previsto all'art. 9,
comma 2, i termini e le modalita' di presentazione delle istanze di
ammissione al beneficio, i requisiti dei soggetti
beneficiari/attuatori, le modalita' per la concessione e l'erogazione
dei contributi, nonche' gli ulteriori elementi utili a disciplinare
l'attuazione dell'Investimento di cui al presente decreto, in
conformita' alle disposizioni in materia di PNRR e alle regole
attuative del principio del «non arrecare un danno significativo» ed
individuano i casi di revoca totale e parziale del contributo.
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte
integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione.
***
Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 18 marzo 2024
Definizione dei criteri e delle modalita' per la concessione dei
benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2,
Investimento 4.3, del PNRR, al fine di realizzare sulle strade
extraurbane almeno 7.500 stazioni di ricarica super-veloci per
veicoli elettrici. (24A02204)
(Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2024, n. 101)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si applicano, ove compatibili
e non in contrasto, le definizioni di cui al decreto legislativo 16
dicembre 2016, n. 257, nonche' le seguenti:
a) «Ministero»: Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica;
b) «soggetto gestore»: Gestore dei servizi energetici S.p.a. o
GSE, soggetto incaricato delle attivita' di supporto
tecnico-operativo per l'efficace e tempestiva attuazione della
Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 del PNRR;
c) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione europea, come modificato dal regolamento (UE)
2023/1315, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea;
d) «ambito»: l'ambito infraregionale di cui all'allegato 2;
e) «lotto»: il perimetro amministrativo di area pari a circa
20x20 km di cui all'allegato 2;
f) «stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali»: le
stazioni ove sono ubicati impianti di distribuzione di benzina,
gasolio, GPL e metano non appartenenti alla rete autostradale,
iscritti presso l'anagrafe degli impianti di cui all'art. 1, comma
100, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
g) «strada extraurbana»: strada non appartenente alla rete
autostradale e distinta in «statale», «regionale» o «provinciale»
secondo le definizioni di cui all'art. 2, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
h) «parcheggio esistente»: l'area impermeabilizzata, esistente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, dedicata alla
sosta di autovetture e che risulta sempre aperta e accessibile al
pubblico per la sosta;
i) «impresa»: l'impresa di qualsiasi dimensione, operante in
tutti i settori;
l) «RTI»: il raggruppamento temporaneo di imprese;
m) «soggetto proponente»: l'impresa o il raggruppamento
temporaneo di imprese (RTI) costituito o costituendo, che presenta
l'istanza per beneficiare dell'agevolazione di cui al presente
decreto;
n) «soggetti beneficiari» o «soggetti attuatori»: le imprese e
gli RTI ammessi a beneficiare dell'agevolazione di cui al presente
decreto e responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della messa in
funzione dei progetti oggetto dell'agevolazione medesima, nonche'
dell'espletamento delle attivita' di monitoraggio, rendicontazione e
controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali relativi
ai medesimi progetti;
o) «stazione di ricarica o infrastruttura di ricarica»: una
singola installazione fisica per la ricarica dei veicoli elettrici
posta in un luogo specifico, costituita da uno o piu' punti di
ricarica;
p) «stazione di ricarica o infrastruttura di ricarica oggetto di
incentivazione»: la stazione di ricarica o l'infrastruttura di
ricarica ubicata su strada extraurbana, ovvero in uno spazio a
destra, per ciascun senso di marcia, avente distanza non superiore a
1.000 metri dal limite della strada extraurbana;
q) «punto di ricarica»: un'interfaccia per il trasferimento di
energia elettrica a un veicolo elettrico che, sebbene possa disporre
di uno o piu' connettori per permettere l'uso di diversi tipi di
connettori, e' in grado di ricaricare un solo veicolo elettrico alla
volta;
r) «presa o connettore di ricarica»: l'interfaccia fisica tra il
punto di ricarica e il veicolo elettrico attraverso la quale avviene
lo scambio di energia elettrica;
s) «gruppo di stazioni di ricarica»: due o piu' stazioni di
ricarica situate in un luogo specifico;
t) «data di avvio del progetto»: la prima data in ordine
cronologico, in ogni caso successiva alla data di presentazione
dell'istanza di ammissione all'agevolazione, tra la data della prima
fattura di acquisto di beni o servizi funzionali alla realizzazione
del progetto e la data di inizio lavori di installazione delle
stazioni di ricarica, attestata mediante dichiarazione asseverata
resa da un tecnico abilitato, iscritto ai relativi ordini e collegi
professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa
alla progettazione di edifici ed impianti, nell'ambito delle
competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente;
u) «data di fine lavori»: la data in cui e' completata
l'installazione, a regola d'arte, a seguito di collaudo,
dell'infrastruttura di ricarica e delle relative interconnessioni
elettriche;
v) «data di entrata in funzione»: data di avvio del servizio di
ricarica al pubblico presso le stazioni oggetto di incentivazione.
Art. 2
Finalita' dell'intervento
1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, definisce i criteri
e le modalita' per la concessione dei benefici a fondo perduto
previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR,
al fine di realizzare sulle strade extraurbane almeno 7.500 stazioni
di ricarica super-veloci per veicoli elettrici.
2. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 11 del 12
gennaio 2023, la cui efficacia permane ad ogni fine connesso
all'attuazione degli esiti delle procedure di selezione gia' avviate
alla data di cui al successivo art. 16, ivi compresi gli effetti
della convenzione prot. n. 44 del 15 marzo 2023 stipulata tra il
Ministero ed il GSE ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato
decreto.
Titolo I
RISORSE DISPONIBILI E REQUISITI GENERALI
Art. 3
Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie destinate alla copertura dei benefici di
cui al presente decreto sono complessivamente pari a 359.943.750
euro, cui si provvede mediante l'impiego delle risorse di cui alla
Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite
annualmente come di seguito:
a) anno 2023: 162.982.530 euro;
b) anno 2024: 196.961.220 euro.
Art. 4
Soggetto gestore
1. Per l'attuazione dell'investimento di cui al presente decreto e
la definizione di misure di efficientamento amministrativo ai sensi
dell'art. 14, comma 1, lettera g), secondo periodo, del decreto
legislativo n. 199 del 2021, il Ministero si avvale, ai sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e
successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi dell'art. 45-bis
del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e successive
modificazioni ed integrazioni del supporto tecnico-operativo di un
soggetto gestore, individuato nel GSE tramite la Convenzione prot. n.
44 del 15 marzo 2023 sottoscritta con il Ministero ai sensi dell'art.
9, comma 2 del decreto-legge n. 77 del 2021 e approvata con dd n.
255.
2. La Convenzione di cui al comma 1 regola i rapporti intercorrenti
tra il Ministero e il soggetto gestore, nonche' gli impegni specifici
di quest'ultimo in ordine all'esecuzione delle attivita' di supporto
tecnico-operativo.
Art. 5
Capacita' tecnica e professionale
del soggetto proponente
1. Al fine di garantire la necessaria esperienza ed affidabilita'
per una corretta gestione e un ottimale funzionamento delle stazioni
di ricarica, accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto le
imprese o gli RTI costituiti o costituendi che, alla data di
presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio stesso,
dimostrano di aver gestito stazioni di ricarica operative sul
territorio dell'Unione europea, in un numero almeno pari al 5% del
numero di stazioni di ricarica riferito all'ambito o al lotto per il
quale e' proposta istanza al beneficio.
Art. 6
Requisiti dei progetti
1. Sono ammissibili al beneficio di cui al presente decreto i
progetti che:
a) sono avviati successivamente alla data di presentazione
dell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto;
b) prevedono, per ciascun ambito o lotto per il quale e' proposta
istanza al beneficio, la realizzazione del numero minimo di stazioni
di ricarica per ciascuno dei lotti appartenenti all'ambito, come
indicato negli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15; tali
avvisi potranno inoltre stabilire dei vincoli relativi al numero
massimo di stazioni incentivabili all'interno di un gruppo di
stazioni di ricarica;
c) qualora sia necessario procedere a una nuova connessione alla
rete ovvero all'adeguamento di una connessione esistente, sono
forniti del preventivo di connessione o di altra idonea
documentazione relativa alla comunicazione formale con il gestore
della rete di distribuzione avvenuta tramite la richiesta, da parte
del soggetto proponente, di una determinata potenza in uno specifico
luogo per l'installazione di una stazione di ricarica e
l'attestazione, da parte del gestore della rete, della disponibilita'
della capacita' della rete elettrica nell'area interessata
dall'installazione della stazione di ricarica nonche' l'indicazione
dei potenziali costi di connessione alla rete elettrica;
d) qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso stazioni
di rifornimento di carburanti tradizionali e l'istanza di ammissione
al beneficio di cui al presente decreto sia presentata da un soggetto
diverso dal gestore della stazione, sono corredati da un accordo con
il soggetto che esercita diritti sull'area per l'installazione della
stazione di ricarica, ovvero in grado di consentire l'installazione e
la gestione delle stazione di ricarica per almeno cinque anni,
redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi dell'art. 15;
e) qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso aree
private ad accesso pubblico, sono corredati da un accordo con il
soggetto che esercita diritti sull'area per la realizzazione delle
nuove stazioni, redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi
dell'art. 15;
f) qualora le stazioni di ricarica siano installate su suolo
pubblico, sono corredati di uno dei seguenti titoli che attesti la
disponibilita' del suolo pubblico:
I. titolo autorizzativo ai sensi del comma 14-bis dell'art. 57
del decreto-legge n. 76/2020;
II. titolo autorizzativo ottenuto a seguito di istanza
presentata all'ente proprietario della strada ai sensi all'art. 57,
comma 8 del decreto-legge n. 76/2020;
III. titolo autorizzativo derivante dalla aggiudicazione di una
procedura comparativa ad evidenza pubblica;
IV. aver sottoscritto un protocollo di intesa con l'ente
competente, vigente alla data di presentazione dell'istanza di
ammissione, in cui viene specificata l'ubicazione delle stazioni di
ricarica;
V. aver ottenuto un decreto di occupazione del suolo pubblico
da parte dell'ente competente;
VI. atti comprovanti l'ammissione all'iter di cui all'art. 57,
comma 8 del decreto-legge n. 76/2020;
g) rispettano il principio di «non arrecare danno significativo»
(cd. «Do No Significant Harm» - DNSH) in linea con le pertinenti
indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e
delle finanze del 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Aggiornamento
guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all'ambiente (cd. DNSH)» ed eventuali successivi
aggiornamenti;
h) rispettano il divieto di doppio finanziamento ai sensi
dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
i) rispettano i requisiti tecnici individuati nell'allegato 1.
Art. 7
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili al beneficio di cui al presente decreto, le
spese, al netto di IVA, per:
a) l'acquisto e la messa in opera di stazioni di ricarica da
almeno 175 kW di potenza, ivi compresi gli impianti elettrici, le
opere edili strettamente necessarie all'installazione delle stazioni
di ricarica e dei dispositivi per il monitoraggio delle stesse. Per
tale voce di costo si considera un costo specifico massimo
ammissibile pari a 81.000 euro per stazione di ricarica;
b) i costi per la connessione alla rete elettrica come
identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore
di rete, nel limite massimo del 40% del costo totale ammissibile per
la fornitura e la messa in opera stazione di ricarica di cui alla
lettera a);
c) le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e
collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti
autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale
ammissibile per la fornitura e la messa in opera della stazione di
ricarica di cui alla lettera a).
2. Ai fini dell'ammissibilita' al beneficio di cui al presente
decreto le spese devono essere conformi:
ai criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi
cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per
il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato
con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n.
22;
alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a
valere sulle risorse stanziate dal PNRR.
3. Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio di cui al
presente decreto:
a) i costi delle unita' locali di produzione o stoccaggio di
energia elettrica;
b) le spese relative all'acquisizione di terreni e altri beni
immobili, nonche' gli eventuali costi connessi a diritti reali e/o
personali di godimento, quali, a mero titolo esemplificativo,
l'affitto, la locazione e la servitu';
c) le spese per consulenze di qualsiasi genere;
d) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere.
4. Qualora il soggetto beneficiario/attuatore realizzi progetti con
un numero di stazioni di ricarica superiore a quello complessivo
indicato per ciascun ambito o lotto negli avvisi pubblici di cui al
successivo art. 15, il contributo e' assegnato esclusivamente in
riferimento al numero di stazioni di ricarica ivi indicate e in
relazione a tali stazioni e' richiesta la rendicontazione delle spese
ammissibili.
5. Nel caso in cui il soggetto beneficiario/attuatore realizzi,
nell'ambito delle stazioni di ricarica ammesse al contributo di cui
al presente decreto, un maggiore numero di punti di ricarica rispetto
a quelli indicati negli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15,
ovvero preveda l'implementazione dei punti di ricarica con dotazioni
tecnologiche superiori ai requisiti minimi delle stazioni di
ricarica, indicati nell'allegato 1, le relative spese, qualora
rientranti fra quelle ammissibili, possono accedere al contributo,
fermi restando i limiti massimi indicati al comma 1.
6. Non sono in alcun caso ammesse le spese non conformi al
principio di assenza del cd. «doppio finanziamento» di cui all'art. 9
del regolamento (UE) 2021/241 e non conformi al principio di «non
arrecare danno significativo» (cd. «Do No Significant Harm» - DNSH).
Art. 8
Contributo concedibile
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse in
forma di contributo a fondo perduto per un importo non superiore al
40% delle spese ammissibili di cui all'art. 7, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualita' in relazione
a ciascun ambito o lotto ed entro i massimali stabiliti dal
regolamento di esenzione.
2. I soggetti beneficiari/attuatori non hanno individualmente
accesso a un finanziamento di importo maggiore del 40% dello
stanziamento complessivo di ciascun bando previsto per ciascuna delle
annualita' di cui all'art. 3, comma 2, anche nel caso di
partecipazione in RTI.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili
con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque
denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla
realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di
contribuzione ai sensi del presente decreto.
Titolo II
PROCEDURE E CRITERI DI SELEZIONE
Art. 9
Procedure di selezione
1. Le risorse di cui all'art. 3 sono assegnate all'esito di
procedure di selezione nel biennio 2023-2024 e sono ripartite per
ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2 e negli avvisi
pubblici di cui al successivo art. 15.
2. Gli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15 prevedono
procedure di selezione riferite a ciascun ambito o lotto o
accorpamenti di due o piu' ambiti o lotti e stabiliscono il numero
complessivo di stazioni previste per ciascun ambito e lotto, il
numero minimo di stazioni di ricarica da realizzare in ciascun lotto
e, conseguentemente, il numero massimo di soggetti
beneficiari/attuatori, nonche' le regole per il dimensionamento delle
proposte progettuali.
3. Le procedure di selezione si svolgono in forma telematica nel
rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', della piu' ampia
partecipazione e della tutela della concorrenza, nonche' secondo
modalita' non discriminatorie, definite ai sensi dell'art. 15.
4. I soggetti proponenti indicano nell'istanza di ammissione al
beneficio di cui al presente decreto:
a) la riduzione percentuale del costo specifico massimo
ammissibile di cui all'art. 7, comma 1, che intendono richiedere,
comunque non inferiore all'1,25% e non superiore al 50%;
b) il numero di stazioni di ricarica che intendono realizzare,
comunque non inferiore ai valori minimi indicati negli avvisi
pubblici di cui al successivo art. 15 con riferimento a ciascun
ambito e lotto.
5. I soggetti proponenti presentano l'istanza di ammissione al
beneficio di cui al presente decreto nei termini e secondo le
modalita' stabilite ai sensi dell'art. 15.
6. Le risorse non assegnate a seguito di una procedura di selezione
possono essere nuovamente messe a gara tramite successiva procedura
di selezione nell'ambito dello stesso anno, o eventualmente
riallocate dal Ministero, tramite provvedimento della Direzione
generale competente, nell'ambito dell'anno successivo, modificando lo
stanziamento complessivo delle risorse di cui all'art. 3, comma 2.
Art. 10
Criteri di selezione
1. Entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 15, il soggetto
gestore forma una graduatoria per ciascuna procedura di selezione,
secondo i criteri di selezione di cui al comma 2. In caso di parita'
di punteggio, si applica il criterio cronologico della data di
presentazione della domanda.
2. Il soggetto gestore, nei limiti delle risorse disponibili, forma
la graduatoria per ciascuna procedura di selezione attribuendo un
punteggio massimo di 100 punti a ciascun progetto, assegnato secondo
i seguenti criteri:
a) fino a 70 punti sulla base dell'offerta di riduzione
percentuale del contributo massimo concedibile per il progetto, da
assegnare sulla base della seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
1) Roff : e' la percentuale di riduzione del contributo
concedibile offerta dal soggetto proponente;
2) Rmax : e' la percentuale di riduzione massima registrata nel
bando relativo all'ambito o lotto di riferimento;
b) fino a 5 punti sulla base della diffusione a livello comunale,
da assegnare secondo la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
1) Ci : e' il numero di comuni nei quali e' prevista la
realizzazione di almeno una stazione di ricarica;
2) Ctot e' il numero di comuni presenti nell'ambito o lotto in
riferimento al quale e' presentato il progetto;
c) fino a 5 punti sulla base della localizzazione
dell'iniziativa, da assegnare secondo la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
1) Src e' il numero di stazioni di ricarica previste presso
stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali;
2) Spe : e' il numero di stazioni di ricarica previste presso
parcheggi esistenti;
3) Stot : e' il numero totale di stazioni di ricarica previste
per la procedura di selezione dell'ambito o lotto.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio P3 l'installazione di
stazioni di ricarica presso un parcheggio esistente ubicato
all'interno di una stazione di rifornimento concorre alla formazione
del punteggio o come Src o come Spe (double counting non ammesso);
d) fino a 20 punti sulla base del possesso del preventivo di
connessione e del titolo autorizzativo per la realizzazione delle
stazioni di ricarica su suolo pubblico:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
1) Sfull e' il numero di stazioni di ricarica dotate di
preventivo di connessione e di uno dei titoli abilitativi, di cui
all'art. 6, comma 1, lettera f) dal punto I al punto V;
2) Ssp e' il numero di stazioni di ricarica dotate del solo
titolo abilitativo alla realizzazione su suolo pubblico, di cui
all'art. 6, comma 1, lettera f) dal punto I al punto V;
3) Stot : e' il numero totale di stazioni di ricarica previste
per la procedura di selezione dell'ambito o lotto.
3. Nel caso in cui le graduatorie non rispettino il limite di cui
all'art. 8, comma 2, il soggetto gestore comunica ai soggetti
proponenti il superamento del limite ivi previsto, invitandoli ad
indicare, entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all'art.
15, le procedure di selezione di cui risulterebbero aggiudicatari e a
cui intendono rinunciare ai fini del rispetto del predetto limite.
4. Entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 15, il soggetto
gestore invia la graduatoria definitiva dei soggetti
beneficiari/attuatori per ciascuna procedura di selezione al
Ministero, il quale entro trenta giorni la approva e la pubblica sul
proprio sito istituzionale.
5. Entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 15, comunque
successivi all'approvazione della graduatoria di cui al comma 4, il
Ministero provvede in ordine alla concessione dei contributi e alla
sottoscrizione dei relativi contratti con i soggetti
beneficiari/attuatori.
Titolo III
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E ADEMPIMENTI A CARICO DEI
BENEFICIARI/SOGGETTI ATTUATORI
Art. 11
Entrata in funzione
1. I soggetti beneficiari/attuatori garantiscono l'entrata in
funzione delle stazioni di ricarica di cui risultano aggiudicatari
per ciascuna procedura di selezione entro i termini stabiliti negli
avvisi pubblici di cui all'art. 15, al fine di favorire il
conseguimento di milestone e target associati alla Missione 2,
Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR.
Art. 12
Erogazione del contributo
1. Per i progetti ammessi al beneficio di cui al presente decreto,
il Ministero procede all'erogazione delle agevolazioni a seguito
della presentazione, da parte dei soggetti beneficiari/attuatori,
della richiesta di erogazione, formulata utilizzando lo schema
allegato al provvedimento di cui all'art. 15. La richiesta deve
contenere, altresi', la documentazione di dettaglio comprovante le
spese sostenute e i target conseguiti, per la quota parte di
competenza, secondo quanto stabilito dal provvedimento di cui
all'art. 15. Con medesimo provvedimento si stabiliscono le verifiche,
di competenza del soggetto gestore, propedeutiche alle erogazioni di
cui al presente comma.
2. Sono ammesse esclusivamente le spese interamente quietanziate
entro il 31 dicembre 2025.
3. Il contributo viene trasferito secondo le modalita' operative
afferenti alla gestione delle risorse relative al PNRR giacenti nei
conti correnti di Tesoreria statale NGEU, in base a quanto disposto
dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze 26 luglio 2022, n.
29, recante «Circolare delle procedure finanziarie PNRR», nonche'
secondo le direttive della Direzione generale gestione finanziaria,
monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento per
l'unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
del Ministero.
Art. 13
Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari/attuatori
1. I soggetti beneficiari/attuatori, oltre al rispetto degli
adempimenti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 e dal
provvedimento adottato ai sensi dell'art. 15, sono tenuti a:
a) rispettare le disposizioni previste dalla normativa
eurounitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto
previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del
2021;
b) manutenere e garantire l'accesso del pubblico alla stazione di
ricarica nei cinque anni successivi alla sua entrata in funzione,
assicurando, per il medesimo periodo, anche il mantenimento di
servizi di assistenza ai clienti sia telefonica che tramite strumenti
informatici;
c) riportare su tutte le stazioni di ricarica un logo ad alta
visibilita' che dia evidenza del contributo pubblico ricevuto,
secondo modalita' definite ai sensi dell'art. 15;
d) adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata
per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per
assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
e) effettuare il «controllo gestionale interno», che si sostanzia
nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo
interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le
diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
f) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di
rilevazione dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento
procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto
previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE)
2021/241, nonche' gli obblighi di rendicontazione del conseguimento
di milestone e target associati al progetto per la quota parte di
competenza e di predisposizione della relativa documentazione
giustificativa, assicurandone il tempestivo inserimento nell'apposita
piattaforma informatica, nonche' garantendone la correttezza,
l'affidabilita' e la congruenza con il tracciato informativo previsto
per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS);
g) trasmettere le informazioni richieste per l'operativita' della
Piattaforma unica nazionale (PUN), ai sensi del decreto di attuazione
dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, nel caso di stazioni di ricarica con accesso pubblico;
h) segnalare eventuali fattori che possano determinare ritardi
che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di
spesa definita nel cronoprogramma, relazionando all'amministrazione
centrale titolare di intervento, ovvero al soggetto gestore della
misura;
i) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza
amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n.
97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione
previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, indicando nella
documentazione progettuale che il progetto e' finanziato nell'ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti
«Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU» e valorizzando
l'emblema dell'Unione europea;
l) assicurare la conservazione della documentazione progettuale
in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa
tracciabilita' delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto
all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021. Tali
fascicoli, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal
sistema di gestione e controllo del PNRR, sono messi prontamente a
disposizione, su richiesta del Ministero, dell'Ispettorato generale
per il PNRR, dell'organismo di audit, della Commissione europea,
dell'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei
conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti
autorita' giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione
medesima, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti
di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE,
Euratom, 2018/1046);
m) rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti i
documenti probatori delle spese effettivamente sostenute - o dei
costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate
in materia di costi - ed esposte a rendicontazione, inerenti alla
proposta progettuale ammessa all'agevolazione;
n) comprovare che la realizzazione delle attivita' progettuali
sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR
relativamente al principio «non arrecare un danno significativo»
(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 e, ove
applicabili, con i principi del tagging clima e digitale, della
parita' di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3,
paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e
del superamento dei divari territoriali;
o) fornire il set minimo di informazioni per la verifica di
quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio
2021;
p) assicurare che l'emissione delle fatture avvenga in forma
elettronica e, ove applicabile, secondo le modalita' di attuazione
dell'art. 1, comma 629 della legge n. 190/2014, in materia di
scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA;
q) rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e unionale
in tema di appalti e aiuti di Stato;
r) garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi
preposti, tenendo informato il Ministero, ovvero il soggetto gestore,
sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti giudiziari, in
sede civile, penale o amministrativa, che dovessero interessare le
operazioni relative al progetto e comunicare le irregolarita', le
frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati,
nonche' i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di
competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle
procedure adottate dalla stessa amministrazione, in linea con quanto
indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241;
s) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di
sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal regolamento
(UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241,
in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi,
delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di
recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente
assegnati, nonche' a garantire il rispetto del divieto di doppio
finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
t) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le
richieste di informazioni, dati e documenti formulate dal Ministero o
dal soggetto gestore;
u) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e
rapporti tecnici periodici formulate dal soggetto gestore in
attuazione delle regole operative di cui al provvedimento adottato ai
sensi dell'art. 15, allo scopo di effettuare il monitoraggio e la
valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;
v) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti
dal Ministero, anche effettuati dal soggetto gestore, facilitando
altresi' le verifiche dell'ufficio competente per i controlli del
Ministero medesimo, dell'unita' di audit, della Commissione europea e
di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche
attraverso controlli in loco presso i soggetti responsabili
dell'attuazione degli interventi;
w) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione,
linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per
quanto di competenza.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono
espletati nel rispetto delle procedure e indicazioni operative
contenute nelle linee guida per i soggetti attuatori, in allegato al
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo per
l'attuazione delle misure PNRR di competenza del Ministero, nonche'
di ulteriori istruzioni eventualmente rese disponibili dal Ministero
stesso ovvero dal soggetto gestore.
3. I soggetti beneficiari/attuatori possono cedere, previa
comunicazione al Ministero e al soggetto gestore, la titolarita'
delle stazioni di ricarica a terzi solo dopo la loro realizzazione e
messa in funzione. La cessione e' subordinata all'assunzione da parte
dei nuovi titolari, mediante espressa previsione nel contratto di
cessione, di ciascuno degli obblighi previsti in relazione ai
soggetti beneficiari/attuatori, anche nel rispetto dell'art. 8, comma
2. Il Ministero, anche avvalendosi del soggetto gestore, verifica, a
seguito della comunicazione della cessione, la sussistenza, in capo
al cessionario, dei requisiti di cui al secondo periodo del presente
comma, anche agli effetti di quanto disposto dall'art. 14.
Art. 14
Revoca del contributo
1. I contributi sono revocati dal Ministero se il soggetto
beneficiario/attuatore:
a) ha reso, nell'istanza di ammissione al beneficio di cui al
presente decreto o in qualunque altra fase del procedimento,
dichiarazioni mendaci ovvero ha esibito atti contenenti dati non
rispondenti a verita';
b) non ha rispettato i termini di cui all'art. 11.
2. I contributi sono altresi' revocati, in tutto o in parte, nei
casi individuati con il decreto di cui all'art. 15.
3. Nel caso di cessione delle stazioni di ricarica a terzi di cui
all'art. 13, comma 3, il Ministero revoca il contributo:
a) se e' mancata la comunicazione di cui all'art. 13, comma 3;
b) se il cessionario ha reso dichiarazioni mendaci ovvero ha
esibito atti contenenti dati non rispondenti a verita';
c) negli altri casi individuati dal decreto di cui all'art. 15.
4. Il soggetto beneficiario/attuatore o il cessionario ai sensi
dell'art. 13, comma 3, e' tenuto a restituire il contributo revocato
entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di
revoca.
5. Il Ministero puo' effettuare, in qualunque fase del
procedimento, anche delegando il soggetto gestore, ispezioni e
controlli, volti alla verifica del rispetto delle disposizioni del
presente decreto, sui soggetti beneficiari/attuatori, sugli eventuali
cessionari e sui siti ove sono installate le stazioni di ricarica
oggetto dei contributi.
6. Il Ministero procede al recupero degli importi eventualmente
versati anche avvalendosi del soggetto gestore.
Art. 15
Disposizioni attuative
1. Il Ministero, tramite provvedimento della Direzione generale
competente, approva gli avvisi pubblici, su proposta del GSE, per la
presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione
di stazioni di ricarica elettrica lungo le strade extraurbane, i
quali definiscono il numero minimo di stazioni di ricarica per ambito
e per lotto anche in considerazione di quanto previsto all'art. 9,
comma 2, i termini e le modalita' di presentazione delle istanze di
ammissione al beneficio, i requisiti dei soggetti
beneficiari/attuatori, le modalita' per la concessione e l'erogazione
dei contributi, nonche' gli ulteriori elementi utili a disciplinare
l'attuazione dell'investimento di cui al presente decreto, in
conformita' alle disposizioni in materia di PNRR e alle regole
attuative del principio del «non arrecare un danno significativo» ed
individuano i casi di revoca totale e parziale del contributo.
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte
integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione.