Pnrr e stazioni di ricarica di veicoli elettrici: due decreti del Mase

I due provvedimenti sono finalizzati alla realizzazione, rispettivamente, di almeno 13.755 stazioni di ricarica veloci e 7.500 stazioni di ricarica super-veloci. Le risorse sono quelle derivanti dalla missione 2, componente 2, investimento 4.3. Soggetti beneficiari sono le imprese e i raggruppamenti temporanei di imprese (Rti)

Pnrr e stazioni di ricarica di veicoli elettrici: due decreti del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 18 marzo 2024 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2024, n. 101.

 

 

L'oggetto

Si tratta in particolare di due provvedimenti recanti:

  • «Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di realizzare nei centri urbani almeno 13.755 stazioni di ricarica veloci per veicoli elettrici»;
  • «Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di realizzare sulle strade extraurbane almeno 7.500 stazioni di ricarica super-veloci per veicoli elettrici».

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Le risorse

Il primo decreto mette a disposizione;

  • per l'anno 2023: 254.208.175 euro;
  • per l'anno 2024: 98.951.450 euro.

Il secondo decreto stanzia:

  • per l'anno 2023: 162.982.530 euro;
  • per l'anno 2024: 196.961.220 euro.

 

Beneficiari

Imprese o raggruppamento temporaneo di imprese (Rti).

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Di seguito il testo dei due decreti.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 18 marzo 2024 

Definizione dei criteri e delle  modalita'  per  la  concessione  dei
benefici a fondo perduto previsti dalla  Missione  2,  Componente  2,
Investimento 4.3, del PNRR, al fine di realizzare nei  centri  urbani
almeno 13.755 stazioni di  ricarica  veloci  per  veicoli  elettrici.
(24A02203)

 

(Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2024, n. 101)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

(omissis)

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si applicano, ove  compatibili

e non in contrasto, le definizioni di cui al decreto  legislativo  16

dicembre 2016, n. 257, nonche' le seguenti:

a)  «Ministero»:  Ministero  dell'ambiente  e   della   sicurezza

energetica;

b) «soggetto gestore»: Gestore dei servizi  energetici  S.p.a.  o

GSE,   soggetto    incaricato    delle    attivita'    di    supporto

tecnico-operativo  per  l'efficace  e  tempestiva  attuazione   della

Missione 2, Componente 2, dell'Investimento 4.3, del PNRR;

c) «regolamento di esenzione»: il regolamento  (UE)  n.  651/2014

della Commissione europea, come modificato dal  regolamento  (UE)  n.

2023/1315, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con  il

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea;

d) «ambito»:  l'ambito  provinciale  o  interprovinciale  di  cui

all'allegato 2;

e) «lotto»:  il  perimetro  amministrativo  aggregato  a  livello

provinciale di cui all'allegato 2;

f) «stazioni di  rifornimento  di  carburanti  tradizionali»:  le

stazioni ove sono  ubicati  impianti  di  distribuzione  di  benzina,

gasolio, GPL  e  metano  non  appartenenti  alla  rete  autostradale,

iscritti presso l'anagrafe degli impianti di cui  all'art.  1,  comma

100, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

g) «centri urbani»: i centri abitati come definiti  dall'art.  3,

comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e  delimitati

ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto;

h) «strada urbana»: strada interna ad  un  centro  abitato,  come

definita dall'art. 3, comma 1,  del  decreto  legislativo  30  aprile

1992, n. 285;

i) «parcheggio  esistente»:  l'area  impermeabilizzata  esistente

alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  dedicata  alla

sosta di autovetture e che risulta sempre  aperta  e  accessibile  al

pubblico per la sosta;

l) «impresa»: l'impresa  di  qualsiasi  dimensione,  operante  in

tutti i settori;

m) «RTI»: il raggruppamento temporaneo di imprese;

n)  «soggetto  proponente»:   l'impresa   o   il   raggruppamento

temporaneo di imprese (RTI) costituito o  costituendo,  che  presenta

l'istanza  per  beneficiare  dell'agevolazione  di  cui  al  presente

decreto;

o) «soggetti beneficiari» o «soggetti attuatori»:  le  imprese  e

gli RTI ammessi a beneficiare dell'agevolazione di  cui  al  presente

decreto e responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della  messa  in

funzione dei progetti  oggetto  dell'agevolazione  medesima,  nonche'

dell'espletamento delle attivita' di monitoraggio, rendicontazione  e

controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali relativi

ai medesimi progetti;

p) «stazione di  ricarica  o  infrastruttura  di  ricarica»:  una

singola installazione fisica per la ricarica  dei  veicoli  elettrici

posta in un luogo specifico,  costituita  da  uno  o  piu'  punti  di

ricarica;

q) «punto di ricarica»: un'interfaccia per  il  trasferimento  di

energia elettrica a un veicolo elettrico che, sebbene possa  disporre

di uno o piu' connettori per permettere  l'uso  di  diversi  tipi  di

connettori, e' in grado di ricaricare un solo veicolo elettrico  alla

volta;

r) «presa o connettore di ricarica»: l'interfaccia fisica tra  il

punto di ricarica e il veicolo elettrico attraverso la quale  avviene

lo scambio di energia elettrica;

s) «gruppo di stazioni di  ricarica»:  due  o  piu'  stazioni  di

ricarica situate in un luogo specifico;

t) «data di avvio del progetto»: per data di avvio  del  progetto

ammesso a beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto si

intende la prima data in ordine cronologico, in ogni caso  successiva

alla   data   di    presentazione    dell'istanza    di    ammissione

all'agevolazione, tra la data della prima fattura di acquisto di beni

o servizi funzionali alla realizzazione del progetto  e  la  data  di

inizio lavori di installazione delle stazioni di ricarica,  attestata

mediante dichiarazione  asseverata  resa  da  un  tecnico  abilitato,

iscritto ai relativi ordini e  collegi  professionali,  ed  abilitato

all'esercizio  della  professione  relativa  alla  progettazione   di

edifici ed impianti, nell'ambito delle competenze ad esso  attribuite

dalla legislazione vigente;

u)  «data  di  fine  lavori»:  la  data  in  cui  e'   completata

l'installazione,  a   regola   d'arte,   a   seguito   di   collaudo,

dell'infrastruttura di ricarica  e  delle  relative  interconnessioni

elettriche;

v) «data di entrata in funzione»: la data di avvio  del  servizio

di ricarica al pubblico presso le stazioni oggetto di incentivazione.

Art. 2

Finalita' dell'intervento

 

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera g),

del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, definisce i  criteri

e le modalita' per  la  concessione  dei  benefici  a  fondo  perduto

previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del  PNRR,

al fine di realizzare nei centri urbani di almeno 13.755 stazioni  di

ricarica veloci per veicoli elettrici.

2. Il presente decreto sostituisce  integralmente  il  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica  n.  10  del  12

gennaio  2023,  la  cui  efficacia  permane  ad  ogni  fine  connesso

all'attuazione degli esiti delle procedure di selezione gia'  avviate

alla data di cui al successivo art.  16,  ivi  compresi  gli  effetti

della Convenzione prot. n. 44 del 15  marzo  2023  stipulata  tra  il

Ministero ed il GSE  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  2,  del  citato

decreto.

 

Titolo I

RISORSE DISPONIBILI E REQUISITI GENERALI

Art. 3

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie destinate alla copertura dei benefici  di

cui al presente decreto  sono  complessivamente  pari  a  353.159.625

euro,  cui  si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle  risorse  della

Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR.

2. Le  risorse  finanziarie  di  cui  al  comma  1  sono  ripartite

annualmente come di seguito:

a) anno 2023: 254.208.175 euro;

b) anno 2024: 98.951.450 euro;

 

Art. 4

Soggetto gestore

1. Per l'attuazione dell'Investimento di cui al presente decreto  e

la definizione di misure di efficientamento amministrativo  ai  sensi

dell'art. 14, comma 1,  lettera  g),  secondo  periodo,  del  decreto

legislativo n. 199  del  2021,  il  Ministero  si  avvale,  ai  sensi

dell'art. 9, comma 2,  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  e

successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi dell'art.  45-bis

del decreto-legge del  24  febbraio  2023,  n.  13,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  21  aprile  2023,  n.  41,  e  successive

modificazioni ed integrazioni del supporto  tecnico-operativo  di  un

soggetto gestore, individuato nel GSE tramite la Convenzione prot. n.

44 del 15 marzo 2023 sottoscritta con il Ministero ai sensi dell'art.

9, comma 2 del decreto-legge n.  77  del  2021  e  approvata  con  il

decreto del direttore DGIE n. 255.

2. La convenzione di cui al comma 1 regola i rapporti intercorrenti

tra il Ministero e il soggetto gestore, nonche' gli impegni specifici

di quest'ultimo in ordine all'esecuzione delle attivita' di  supporto

tecnico-operativo.

 

Art. 5

Capacita' tecnica e professionale

del soggetto proponente

1. Al fine di garantire la necessaria  esperienza  e  affidabilita'

per una corretta gestione e un ottimale funzionamento delle  stazioni

di ricarica nel tempo, accedono alle agevolazioni di cui al  presente

decreto le imprese o gli RTI costituiti o costituendi che, alla  data

di presentazione dell'istanza  di  ammissione  al  beneficio  stesso,

dimostrano  di  aver  gestito  stazioni  di  ricarica  operative  sul

territorio dell'Unione europea, in un numero almeno pari  al  5%  del

numero di stazioni di ricarica riferito all'ambito per  il  quale  e'

proposta istanza al beneficio.

 

Art. 6

Requisiti dei progetti

1. Sono ammissibili al beneficio  di  cui  al  presente  decreto  i

progetti che:

a)  sono  avviati  successivamente  alla  data  di  presentazione

dell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto;

b) prevedono, per ciascun ambito per il quale e' proposta istanza

al beneficio, la realizzazione  del  numero  minimo  di  stazioni  di

ricarica  per  ciascuno  dei  lotti  appartenenti  all'ambito,   come

indicato negli avvisi pubblici di cui al  successivo  art.  15;  tali

avvisi potranno inoltre stabilire  dei  vincoli  relativi  al  numero

massimo  di  stazioni  incentivabili  all'interno  di  un  gruppo  di

stazioni di ricarica;

c) qualora sia necessario procedere a una nuova connessione  alla

rete  ovvero  all'adeguamento  di  una  connessione  esistente,  sono

forniti  del  preventivo   di   connessione   o   di   altra   idonea

documentazione relativa alla comunicazione  formale  con  il  gestore

della rete di distribuzione avvenuta tramite la richiesta,  da  parte

del soggetto proponente, di una determinata potenza in uno  specifico

luogo  per  l'installazione   di   una   stazione   di   ricarica   e

l'attestazione, da parte del gestore della rete, della disponibilita'

della  capacita'   della   rete   elettrica   nell'area   interessata

dall'installazione della stazione di ricarica  nonche'  l'indicazione

dei potenziali costi di connessione alla rete elettrica;

d) qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso  stazioni

di rifornimento di carburanti tradizionali e l'istanza di  ammissione

al beneficio di cui al presente decreto sia presentata da un soggetto

diverso dal gestore della stazione, sono corredati da un accordo  con

il soggetto che esercita diritti sull'area per l'installazione  della

stazione di ricarica, ovvero in grado di consentire l'installazione e

la gestione delle  stazione  di  ricarica  per  almeno  cinque  anni,

redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi dell'art. 15;

e) qualora le stazioni di  ricarica  siano  ubicate  presso  aree

private ad accesso pubblico, sono corredati  da  un  accordo  con  il

soggetto che esercita diritti sull'area per  la  realizzazione  delle

nuove stazioni, redatto secondo lo  schema  tipo  definito  ai  sensi

dell'art. 15;

f) qualora le stazioni di  ricarica  siano  installate  su  suolo

pubblico, sono corredati di uno dei seguenti titoli  che  attesti  la

disponibilita' del suolo pubblico:

I. titolo autorizzativo ai sensi del comma 14-bis dell'art.  57

del decreto-legge n. 76/2020;

II.  titolo  autorizzativo  ottenuto  a  seguito   di   istanza

presentata all'ente proprietario della strada ai sensi  all'art.  57,

comma 8 del decreto-legge n. 76/2020;

III. titolo autorizzativo derivante dalla aggiudicazione di una

procedura comparativa ad evidenza pubblica;

IV. aver sottoscritto un protocollo di intesa  con  il  comune,

vigente alla data di presentazione dell'istanza di ammissione, in cui

viene specificata l'ubicazione delle stazioni di ricarica;

V. aver ottenuto un decreto di occupazione del  suolo  pubblico

da parte dell'ente competente;

VI. atti comprovanti l'ammissione all'iter di cui all'art.  57,

comma 8, del decreto-legge n. 76/2020;

g) rispettano il principio di «non arrecare danno  significativo»

(cd. «Do No Significant Harm» - DNSH)  in  linea  con  le  pertinenti

indicazioni operative  contenute  nella  circolare  del  Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato del Ministero  dell'economia  e

delle finanze del 13 ottobre  2022,  n.  33,  recante  «Aggiornamento

guida operativa per il rispetto del principio di non  arrecare  danno

significativo  all'ambiente  (cd.  DNSH)  ed   eventuali   successivi

aggiornamenti»;

h)  rispettano  il  divieto  di  doppio  finanziamento  ai  sensi

dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241;

i) rispettano i requisiti tecnici individuati nell'allegato 1.

 

Art. 7

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al beneficio di cui  al  presente  decreto,  le

spese, al netto di IVA, per:

a) l'acquisto e la messa in opera  di  stazioni  di  ricarica  da

almeno 90 kW di potenza, ivi  compresi  gli  impianti  elettrici,  le

opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per

il monitoraggio. Per  tale  voce  di  costo  si  considera  un  costo

specifico massimo ammissibile pari a  50.000  euro  per  stazione  di

ricarica;

b)  i  costi  per  la  connessione  alla  rete   elettrica   come

identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore

di rete, nel limite massimo del 20% del costo totale ammissibile  per

la fornitura e la messa in opera delle stazioni di ricarica,  di  cui

alla lettera a);

c) le spese  di  progettazione,  direzione  lavori,  sicurezza  e

collaudi  e  i   costi   sostenuti   per   ottenere   le   pertinenti

autorizzazioni,  nel  limite  massimo  del  10%  del   costo   totale

ammissibile per la fornitura e  messa  in  opera  della  stazione  di

ricarica di cui alla lettera a).

2. Ai fini dell'ammissibilita' al  beneficio  di  cui  al  presente

decreto le spese devono essere conformi:

ai  criteri  sull'ammissibilita'  delle  spese  per  i  programmi

cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)  per

il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato

con il decreto del Presidente della Repubblica 5  febbraio  2018,  n.

22;

alle norme applicabili con riferimento ai progetti  finanziati  a

valere sulle risorse stanziate dal PNRR.

3. Non sono, in ogni caso,  ammissibili  al  beneficio  di  cui  al

presente decreto:

a) i costi delle unita' locali  di  produzione  o  stoccaggio  di

energia elettrica;

b) le spese relative all'acquisizione di  terreni  e  altri  beni

immobili, nonche' gli eventuali costi connessi a  diritti  reali  e/o

personali  di  godimento,  quali,  a  mero  titolo   esemplificativo,

l'affitto, la locazione e la servitu';

c) le spese per consulenze di qualsiasi genere;

d) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere.

4. Qualora il soggetto beneficiario/attuatore realizzi progetti con

un  numero  stazioni  di  ricarica  superiore  a  quello  complessivo

indicato  per  ciascun  ambito  negli  avvisi  pubblici  di  cui   al

successivo art. 15, il  contributo  e'  assegnato  esclusivamente  in

riferimento al numero di stazioni  di  ricarica  ivi  indicate  e  in

relazione a tali stazioni e' richiesta la rendicontazione delle spese

ammissibili.

5. Nel caso in cui  il  soggetto  beneficiario/attuatore  realizzi,

nell'ambito delle stazioni di ricarica ammesse a contributo di cui al

presente decreto, un maggiore numero di punti di ricarica rispetto  a

quelli indicati negli avvisi pubblici di cui al successivo  art.  15,

ovvero preveda l'implementazione dei punti di ricarica con  dotazioni

tecnologiche  superiori  ai  requisiti  minimi  delle   stazioni   di

ricarica,  indicati  nell'allegato  1,  le  relative  spese,  qualora

rientranti fra quelle ammissibili, possono  accedere  al  contributo,

fermi restando i limiti massimi indicati al comma 1.

6. Non sono  in  alcun  caso  ammesse  le  spese  non  conformi  al

principio di assenza del cd. «doppio finanziamento» di cui all'art. 9

del regolamento (UE) n. 2021/241 e non conformi al principio di  «non

arrecare danno significativo» (cd. «Do No Significant Harm» - DNSH).

 

Art. 8

Contributo concedibile

1. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  concesse  in

forma di contributo a fondo perduto per un importo non  superiore  al

40% delle spese ammissibili di  cui  all'art.  7,  nei  limiti  delle

risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualita' in  relazione

a ciascun ambito ed entro i massimali stabiliti  dal  regolamento  di

esenzione.

2.  I  soggetti  beneficiari/attuatori  non  hanno  individualmente

accesso  a  un  finanziamento  di  importo  maggiore  del  40%  dello

stanziamento complessivo di ciascun bando previsto per ciascuna delle

annualita'  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  anche   nel   caso   di

partecipazione in RTI.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto non  sono  cumulabili

con  altri  incentivi  pubblici  o  regimi   di   sostegno   comunque

denominati,  qualificabili  come  aiuti  di  Stato,  destinati   alla

realizzazione  delle  medesime  stazioni  di  ricarica   oggetto   di

contribuzione ai sensi del presente decreto.

 

Titolo II

PROCEDURE E CRITERI DI SELEZIONE

Art. 9

Procedure di selezione

1. Le risorse  di  cui  all'art.  3  sono  assegnate  all'esito  di

procedure di selezione nel biennio 2023-2024  e  sono  ripartite  per

ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2 e negli avvisi

pubblici di cui al successivo art. 15.

2. Gli avvisi pubblici di  cui  al  successivo  art.  15  prevedono

procedure di selezione riferite a ciascun ambito  o  accorpamenti  di

due o piu' ambiti e stabiliscono il numero  complessivo  di  stazioni

previste per ciascun ambito e lotto, il numero minimo di stazioni  di

ricarica da realizzare  in  ciascun  lotto  e,  conseguentemente,  il

numero massimo di soggetti beneficiari/attuatori per ciascun  ambito,

nonche'  le  prescrizioni  per  il  dimensionamento  delle   proposte

progettuali.

3. Le procedure di selezione si svolgono in  forma  telematica  nel

rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', della  piu'  ampia

partecipazione e della  tutela  della  concorrenza,  nonche'  secondo

modalita' non discriminatorie definite ai sensi dell'art. 15.

4. I soggetti proponenti indicano  nell'istanza  di  ammissione  al

beneficio di cui al presente decreto:

a)  la  riduzione  percentuale  del   costo   specifico   massimo

ammissibile di cui all'art. 7, comma  1,  che  intendono  richiedere,

comunque non inferiore all'1,25% e non superiore al 50%;

b) il numero di stazioni di ricarica  che  intendono  realizzare,

comunque  non  inferiore  ai  valori  minimi  indicati  negli  avvisi

pubblici di cui al successivo  art.  15  con  riferimento  a  ciascun

ambito e lotto.

5. I soggetti proponenti  presentano  l'istanza  di  ammissione  al

beneficio di cui  al  presente  decreto  nei  termini  e  secondo  le

modalita' stabilite ai sensi dell'art. 15.

6. Le risorse non assegnate a seguito di una procedura di selezione

possono essere nuovamente messe a gara tramite  successiva  procedura

di  selezione  nell'ambito  dello  stesso   anno,   o   eventualmente

riallocate  dal  Ministero,  tramite  provvedimento  della  Direzione

generale competente, nell'ambito dell'anno successivo, modificando lo

stanziamento complessivo delle risorse di cui all'art. 3, comma 2.

 

Art. 10

Criteri di selezione

1. Entro il termine stabilito ai sensi dell'art.  15,  il  soggetto

gestore forma una graduatoria per ciascuna  procedura  di  selezione,

secondo i criteri di selezione di cui al comma 2. In caso di  parita'

di punteggio, si  applica  il  criterio  cronologico  della  data  di

presentazione della domanda.

2. Il soggetto gestore, nei limiti delle risorse disponibili, forma

la graduatoria per ciascuna procedura  di  selezione  attribuendo  un

punteggio massimo di 100 punti a ciascun progetto, assegnato  secondo

i seguenti criteri:

a)  fino  a  70  punti  sulla  base  dell'offerta  di   riduzione

percentuale del contributo massimo concedibile per  il  progetto,  da

assegnare sulla base della seguente formula:

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

dove:

1) Roff  :  e'  la  percentuale  di  riduzione  del  contributo

concedibile offerta dal soggetto proponente;

2) Rmax : e' la percentuale di riduzione massima registrata nel

bando relativo all'ambito di riferimento;

b) fino a 5 punti sulla base della diffusione a livello comunale,

da assegnare secondo la seguente formula:

dove:

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

1) Ci : e' il  numero  di  comuni  nei  quali  e'  prevista  la

realizzazione di almeno una stazione di ricarica;

2)  Ctot  e'  il  numero  di  comuni  presenti  nell'ambito  in

riferimento al quale e' presentato il progetto;

c)   fino   a   5   punti   sulla   base   della   localizzazione

dell'iniziativa, da assegnare secondo la seguente formula:

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

dove:

1) Spe : e' il numero di stazioni di ricarica  previste  presso

parcheggi esistenti;

2) Src : e' il numero di stazioni di ricarica  previste  presso

stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali;

3) Stot : e' il numero totale di stazioni di ricarica  previste

per ciascuna procedura di selezione degli  ambiti  per  la  quale  e'

presentato il progetto.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio P3 ,  l'installazione  di

stazioni  di  ricarica  presso  un   parcheggio   esistente   ubicato

all'interno di una stazione di rifornimento concorre alla  formazione

del punteggio o come Src o come Spe (double counting non ammesso);

d) fino a 20 punti sulla base  del  possesso  del  preventivo  di

connessione e del titolo autorizzativo  per  la  realizzazione  delle

stazioni di ricarica su suolo pubblico:

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

dove:

1) Sfull e'  il  numero  di  stazioni  di  ricarica  dotate  di

preventivo di connessione e di uno dei  titoli  abilitativi,  di  cui

all'art. 6, comma 1, lettera f) dal punto I al punto V;

2) Ssp e' il numero di stazioni di  ricarica  dotate  del  solo

titolo abilitativo alla  realizzazione  su  suolo  pubblico,  di  cui

all'art. 6, comma 1, lettera f) dal punto I al punto V;

3) Stot : e' il numero totale di stazioni di ricarica  previste

per ciascuna procedura di selezione degli  ambiti  per  la  quale  e'

presentato il progetto.

3. Nel caso in cui le graduatorie non rispettino il limite  di  cui

all'art. 8,  comma  2,  il  soggetto  gestore  comunica  ai  soggetti

proponenti il superamento del limite  ivi  previsto,  invitandoli  ad

indicare, entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all'art.

15, le procedure di selezione  degli  ambiti  di  cui  risulterebbero

aggiudicatari e a cui intendono rinunciare ai fini del  rispetto  del

predetto limite.

4. Entro i termini stabiliti ai sensi  dell'art.  15,  il  soggetto

gestore   invia    la    graduatoria    definitiva    dei    soggetti

beneficiari/attuatori  per  ciascuna  procedura  di  selezione  degli

ambiti al Ministero il quale, entro trenta giorni, la  approva  e  la

pubblica sul proprio sito istituzionale.

5. Entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all'art.  15,

comunque successivi all'approvazione  della  graduatoria  di  cui  al

comma 4,  il  Ministero  provvede  in  ordine  alla  concessione  dei

contributi  e  alla  sottoscrizione  dei  relativi  contratti  con  i

soggetti beneficiari/attuatori.

 

Titolo III

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E ADEMPIMENTI A CARICO DEI
BENEFICIARI/SOGGETTI ATTUATORI

Art. 11

Entrata in funzione

1.  I  soggetti  beneficiari/attuatori  garantiscono  l'entrata  in

funzione delle stazioni di ricarica di  cui  risultano  aggiudicatari

per ciascuna procedura di selezione entro i termini  stabiliti  negli

avvisi  pubblici  di  cui  all'art.  15,  al  fine  di  favorire   il

conseguimento di  milestone  e  target  associati  alla  Missione  2,

Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR.

 

Art. 12

Erogazione del contributo

1. Per i progetti ammessi al beneficio di cui al presente  decreto,

il Ministero procede  all'erogazione  delle  agevolazioni  a  seguito

della presentazione, da  parte  dei  soggetti  beneficiari/attuatori,

della  richiesta  di  erogazione,  formulata  utilizzando  lo  schema

allegato al provvedimento di  cui  all'art.  15.  La  richiesta  deve

contenere, altresi', la documentazione di  dettaglio  comprovante  le

spese sostenute  e  i  target  conseguiti,  per  la  quota  parte  di

competenza,  secondo  quanto  stabilito  dal  provvedimento  di   cui

all'art. 15. Con medesimo provvedimento si stabiliscono le verifiche,

di competenza del soggetto gestore, propedeutiche alle erogazioni  di

cui al presente comma.

2. Sono ammesse esclusivamente le  spese  interamente  quietanziate

entro il 31 dicembre 2025.

3. Il contributo viene trasferito secondo  le  modalita'  operative

afferenti alla gestione delle risorse relative al PNRR  giacenti  nei

conti correnti di tesoreria statale NGEU, in base a  quanto  disposto

dalla circolare del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello

Stato del Ministero dell'economia e delle finanze 26 luglio 2022,  n.

29, recante «Circolare delle  procedure  finanziarie  PNRR»,  nonche'

secondo le direttive della direzione generale  gestione  finanziaria,

monitoraggio,  rendicontazione  e  controllo  del  Dipartimento   per

l'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa  e  resilienza

del Ministero.

 

Art. 13

Ulteriori adempimenti a carico

dei soggetti beneficiari/attuatori

1.  I  soggetti  beneficiari/attuatori,  oltre  al  rispetto  degli

adempimenti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9,  11  e  12  e  dal

provvedimento adottato ai sensi dell'art. 15, sono tenuti a:

a)  rispettare   le   disposizioni   previste   dalla   normativa

eurounitaria  e  nazionale,  con  particolare  riferimento  a  quanto

previsto dal regolamento (UE) n. 2021/241 e dal decreto-legge  n.  77

del 2021;

b) manutenere e garantire l'accesso del pubblico alla stazione di

ricarica nei cinque anni successivi alla  sua  entrata  in  funzione,

assicurando, per  il  medesimo  periodo,  anche  il  mantenimento  di

servizi di assistenza ai clienti sia telefonica che tramite strumenti

informatici;

c) riportare su tutte le stazioni di ricarica  un  logo  ad  alta

visibilita'  che  dia  evidenza  del  contributo  pubblico  ricevuto,

secondo modalita' definite ai sensi dell'art. 15;

d) adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata

per tutte le  transazioni  relative  alla  proposta  progettuale  per

assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

e) effettuare il «controllo gestionale interno», che si sostanzia

nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di  controllo

interno previsto dalla  normativa  nazionale  e  comunitaria  per  le

diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;

f)  rispettare  gli  adempimenti  connessi   agli   obblighi   di

rilevazione  dei  dati  di  monitoraggio   relativi   all'avanzamento

procedurale,  fisico  e  finanziario  del  progetto  secondo   quanto

previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento  (UE)

n.  2021/241,   nonche'   gli   obblighi   di   rendicontazione   del

conseguimento di milestone e target  associati  al  progetto  per  la

quota  parte  di  competenza  e  di  predisposizione  della  relativa

documentazione   giustificativa,    assicurandone    il    tempestivo

inserimento   nell'apposita    piattaforma    informatica,    nonche'

garantendone la correttezza, l'affidabilita' e la congruenza  con  il

tracciato  informativo  previsto  per  l'alimentazione  del   sistema

informativo PNRR (ReGiS);

g) trasmettere le informazioni richieste per l'operativita' della

Piattaforma unica nazionale (PUN), ai sensi del decreto di attuazione

dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.

199, nel caso di stazioni di ricarica con accesso pubblico;

h) segnalare eventuali fattori che  possano  determinare  ritardi

che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di

spesa definita nel cronoprogramma,  relazionando  all'Amministrazione

centrale titolare di intervento, ovvero  al  soggetto  gestore  della

misura;

i)  rispettare  gli  adempimenti  in   materia   di   trasparenza

amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25  maggio  2016,  n.

97, e  gli  obblighi  in  materia  di  comunicazione  e  informazione

previsti dall'art. 34 del regolamento  (UE)  n.  2021/241,  indicando

nella  documentazione  progettuale  che  il  progetto  e'  finanziato

nell'ambito  del   PNRR,   con   una   esplicita   dichiarazione   di

finanziamento che  reciti  «Finanziato  dall'Unione  europea  -  Next

Generation EU» e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;

l) assicurare la conservazione della  documentazione  progettuale

in  fascicoli  cartacei  o  informatici  ai   fini   della   completa

tracciabilita' delle  operazioni  nel  rispetto  di  quanto  previsto

all'art.  9,  comma  4,  del  decreto-legge  n.  77  del  2021.  Tali

fascicoli, nelle diverse fasi di controllo e  verifica  previste  dal

sistema di gestione e controllo del PNRR, sono  messi  prontamente  a

disposizione, su richiesta del Ministero,  dell'Ispettorato  generale

per il PNRR, dell'Organismo  di  Audit,  della  Commissione  europea,

dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della  Corte  dei

conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle  competenti

Autorita'  giudiziarie  nazionali  e   autorizzare   la   Commissione

medesima, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i  diritti

di cui all'art. 129, paragrafo 1, del  regolamento  finanziario  (UE,

Euratom, 2018/1046);

m) rispettare  l'obbligo  di  indicazione  del  CUP  su  tutti  i

documenti probatori delle spese  effettivamente  sostenute  -  o  dei

costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni  semplificate

in materia di costi - ed  esposte  a  rendicontazione  inerenti  alla

proposta progettuale ammessa all'agevolazione;

n) comprovare che la realizzazione  delle  attivita'  progettuali

sia coerente con  i  principi  e  gli  obblighi  specifici  del  PNRR

relativamente al principio  «non  arrecare  un  danno  significativo»

(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 e,  ove

applicabili, con i principi  del  tagging  clima  e  digitale,  della

parita' di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2,  3,

paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta

dei diritti fondamentali  dell'Unione  europea,  della  protezione  e

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

o) fornire il set minimo  di  informazioni  per  la  verifica  di

quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento

(UE) n. 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  12

febbraio 2021;

p) assicurare che l'emissione  delle  fatture  avvenga  in  forma

elettronica e, ove applicabile, secondo le  modalita'  di  attuazione

dell'art. 1, comma  629  della  legge  n.  190/2014,  in  materia  di

scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA;

q) rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e unionale

in tema di appalti e aiuti di Stato;

r) garantire una tempestiva e diretta  informazione  agli  organi

preposti, tenendo informato  il  Ministero  e  il  soggetto  gestore,

sull'avvio e l'andamento di  eventuali  procedimenti  giudiziari,  in

sede civile, penale o amministrativa  che  dovessero  interessare  le

operazioni relative al progetto e  comunicare  le  irregolarita',  le

frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi  riscontrati,

nonche' i casi di doppio finanziamento a seguito delle  verifiche  di

competenza e  adottare  le  misure  necessarie,  nel  rispetto  delle

procedure adottate dalla stessa amministrazione, in linea con  quanto

indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241;

s) adottare misure adeguate volte a rispettare  il  principio  di

sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal regolamento

finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento

(UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti

di  interessi,  delle  frodi,  comprese  le  frodi  sospette,   della

corruzione e di recupero e restituzione  dei  fondi  che  sono  stati

indebitamente assegnati, nonche' di garantire il rispetto del divieto

di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE)  n.

2021/241;

t) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte  le

richieste di informazioni, dati e documenti formulate dal Ministero o

dal soggetto gestore;

u) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e

rapporti  tecnici  periodici  formulate  dal  soggetto   gestore   in

attuazione delle regole operative di cui al provvedimento adottato ai

sensi dell'art. 15, allo scopo di effettuare  il  monitoraggio  e  la

valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;

v) consentire e favorire,  in  ogni  fase  del  procedimento,  lo

svolgimento di tutti i controlli, ispezioni  e  monitoraggi  disposti

dal Ministero, anche effettuati  dal  soggetto  gestore,  facilitando

altresi' le verifiche dell'ufficio competente  per  i  controlli  del

Ministero medesimo, dell'Unita' di Audit, della Commissione europea e

di  altri  organismi  autorizzati,  che  verranno  effettuate   anche

attraverso  controlli  in  loco  presso   i   soggetti   responsabili

dell'attuazione degli interventi;

w) rispettare ogni  altra  disposizione,  principio,  istruzione,

linea guida, circolare,  prevista  per  l'attuazione  del  PNRR,  per

quanto di competenza.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1  del  presente  articolo  sono

espletati  nel  rispetto  delle  procedure  e  indicazioni  operative

contenute nelle linee guida per i soggetti attuatori, in allegato  al

documento  descrittivo  del  sistema  di  gestione  e  controllo  per

l'attuazione delle misure PNRR di competenza del  Ministero,  nonche'

di ulteriori istruzioni eventualmente rese disponibili dal  Ministero

stesso ovvero dal soggetto gestore.

3.  I  soggetti  beneficiari/attuatori   possono   cedere,   previa

comunicazione al Ministero e  al  soggetto  gestore,  la  titolarita'

delle stazioni di ricarica a terzi solo dopo la loro realizzazione  e

messa in funzione. La cessione e' subordinata all'assunzione da parte

dei nuovi titolari, mediante espressa  previsione  nel  contratto  di

cessione,  di  ciascuno  degli  obblighi  previsti  in  relazione  ai

soggetti beneficiari, anche nel rispetto dell'art.  8,  comma  2.  Il

Ministero,  anche  avvalendosi  del  soggetto  gestore,  verifica,  a

seguito della comunicazione della cessione, la sussistenza,  in  capo

al cessionario, dei requisiti di cui al secondo periodo del  presente

comma, anche agli effetti di quanto disposto dall'art. 14.

 

Art. 14

Revoca del contributo

1.  I  contributi  sono  revocati  dal  Ministero  se  il  soggetto

beneficiario/attuatore:

a) ha reso, nell'istanza di ammissione al  beneficio  di  cui  al

presente  decreto  o  in  qualunque  altra  fase  del   procedimento,

dichiarazioni mendaci ovvero ha  esibito  atti  contenenti  dati  non

rispondenti a verita';

b) non ha rispettato i termini di cui all'art. 11.

2. I contributi sono altresi' revocati, in tutto o  in  parte,  nei

casi individuati con il decreto di cui all'art. 15.

3. Nel caso di cessione delle stazioni di ricarica a terzi  di  cui

all'art. 13, comma 3, il Ministero revoca il contributo:

a) se e' mancata la comunicazione di cui all'art. 13, comma 3;

b) se il cessionario ha  reso  dichiarazioni  mendaci  ovvero  ha

esibito atti contenenti dati non rispondenti a verita';

c) negli altri casi individuati dal decreto di cui all'art. 15.

4. Il soggetto beneficiario/attuatore o  il  cessionario  ai  sensi

dell'art. 13, comma 3, e' tenuto a restituire il contributo  revocato

entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del  provvedimento  di

revoca.

5.  Il  Ministero  puo'   effettuare,   in   qualunque   fase   del

procedimento,  anche  delegando  il  soggetto  gestore,  ispezioni  e

controlli, volti alla verifica del rispetto  delle  disposizioni  del

presente decreto, sui soggetti beneficiari/attuatori, sugli eventuali

cessionari e sui siti ove sono installate  le  stazioni  di  ricarica

oggetto dei contributi.

6. Il Ministero procede al  recupero  degli  importi  eventualmente

versati anche avvalendosi del soggetto gestore.

 

Art. 15

Disposizioni attuative

1. Il Ministero, tramite  provvedimento  della  Direzione  generale

competente, approva gli avvisi pubblici, su proposta del GSE, per  la

presentazione di proposte progettuali finalizzate alla  realizzazione

di  stazioni  di  ricarica  elettrica  nei  centri  urbani  i   quali

definiscono, il numero minimo di stazioni di ricarica  per  ambito  e

per lotto anche in considerazione  di  quanto  previsto  all'art.  9,

comma 2, i termini e le modalita' di presentazione delle  istanze  di

ammissione    al    beneficio,    i    requisiti     dei     soggetti

beneficiari/attuatori, le modalita' per la concessione e l'erogazione

dei contributi, nonche' gli ulteriori elementi utili  a  disciplinare

l'attuazione  dell'Investimento  di  cui  al  presente  decreto,   in

conformita' alle disposizioni  in  materia  di  PNRR  e  alle  regole

attuative del principio del «non arrecare un danno significativo»  ed

individuano i casi di revoca totale e parziale del contributo.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, di cui  gli  allegati  costituiscono  parte

integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la

registrazione.

 

***

Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 18 marzo 2024 

 

Definizione dei criteri e delle  modalita'  per  la  concessione  dei
benefici a fondo perduto previsti dalla  Missione  2,  Componente  2,
Investimento 4.3, del  PNRR,  al  fine  di  realizzare  sulle  strade
extraurbane  almeno  7.500  stazioni  di  ricarica  super-veloci  per
veicoli elettrici. (24A02204)

 

(Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2024, n. 101)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

Decreta:

 

Art. 1

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si applicano, ove  compatibili

e non in contrasto, le definizioni di cui al decreto  legislativo  16

dicembre 2016, n. 257, nonche' le seguenti:

a)  «Ministero»:  Ministero  dell'ambiente  e   della   sicurezza

energetica;

b) «soggetto gestore»: Gestore dei servizi  energetici  S.p.a.  o

GSE,   soggetto    incaricato    delle    attivita'    di    supporto

tecnico-operativo  per  l'efficace  e  tempestiva  attuazione   della

Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 del PNRR;

c) «regolamento di esenzione»: il regolamento  (UE)  n.  651/2014

della Commissione  europea,  come  modificato  dal  regolamento  (UE)

2023/1315, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con  il

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea;

d) «ambito»: l'ambito infraregionale di cui all'allegato 2;

e) «lotto»: il perimetro amministrativo  di  area  pari  a  circa

20x20 km di cui all'allegato 2;

f) «stazioni di  rifornimento  di  carburanti  tradizionali»:  le

stazioni ove sono  ubicati  impianti  di  distribuzione  di  benzina,

gasolio, GPL  e  metano  non  appartenenti  alla  rete  autostradale,

iscritti presso l'anagrafe degli impianti di cui  all'art.  1,  comma

100, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

g)  «strada  extraurbana»:  strada  non  appartenente  alla  rete

autostradale e distinta in  «statale»,  «regionale»  o  «provinciale»

secondo le definizioni di cui all'art. 2, commi 5 e  6,  del  decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

h) «parcheggio esistente»:  l'area  impermeabilizzata,  esistente

alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  dedicata  alla

sosta di autovetture e che risulta sempre  aperta  e  accessibile  al

pubblico per la sosta;

i) «impresa»: l'impresa  di  qualsiasi  dimensione,  operante  in

tutti i settori;

l) «RTI»: il raggruppamento temporaneo di imprese;

m)  «soggetto  proponente»:   l'impresa   o   il   raggruppamento

temporaneo di imprese (RTI) costituito o  costituendo,  che  presenta

l'istanza  per  beneficiare  dell'agevolazione  di  cui  al  presente

decreto;

n) «soggetti beneficiari» o «soggetti attuatori»:  le  imprese  e

gli RTI ammessi a beneficiare dell'agevolazione di  cui  al  presente

decreto e responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della  messa  in

funzione dei progetti  oggetto  dell'agevolazione  medesima,  nonche'

dell'espletamento delle attivita' di monitoraggio, rendicontazione  e

controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali relativi

ai medesimi progetti;

o) «stazione di  ricarica  o  infrastruttura  di  ricarica»:  una

singola installazione fisica per la ricarica  dei  veicoli  elettrici

posta in un luogo specifico,  costituita  da  uno  o  piu'  punti  di

ricarica;

p) «stazione di ricarica o infrastruttura di ricarica oggetto  di

incentivazione»:  la  stazione  di  ricarica  o  l'infrastruttura  di

ricarica ubicata su  strada  extraurbana,  ovvero  in  uno  spazio  a

destra, per ciascun senso di marcia, avente distanza non superiore  a

1.000 metri dal limite della strada extraurbana;

q) «punto di ricarica»: un'interfaccia per  il  trasferimento  di

energia elettrica a un veicolo elettrico che, sebbene possa  disporre

di uno o piu' connettori per permettere  l'uso  di  diversi  tipi  di

connettori, e' in grado di ricaricare un solo veicolo elettrico  alla

volta;

r) «presa o connettore di ricarica»: l'interfaccia fisica tra  il

punto di ricarica e il veicolo elettrico attraverso la quale  avviene

lo scambio di energia elettrica;

s) «gruppo di stazioni di  ricarica»:  due  o  piu'  stazioni  di

ricarica situate in un luogo specifico;

t) «data  di  avvio  del  progetto»:  la  prima  data  in  ordine

cronologico, in ogni  caso  successiva  alla  data  di  presentazione

dell'istanza di ammissione all'agevolazione, tra la data della  prima

fattura di acquisto di beni o servizi funzionali  alla  realizzazione

del progetto e la  data  di  inizio  lavori  di  installazione  delle

stazioni di ricarica,  attestata  mediante  dichiarazione  asseverata

resa da un tecnico abilitato, iscritto ai relativi ordini  e  collegi

professionali, ed abilitato all'esercizio della professione  relativa

alla  progettazione  di  edifici  ed  impianti,   nell'ambito   delle

competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente;

u)  «data  di  fine  lavori»:  la  data  in  cui  e'   completata

l'installazione,  a   regola   d'arte,   a   seguito   di   collaudo,

dell'infrastruttura di ricarica  e  delle  relative  interconnessioni

elettriche;

v) «data di entrata in funzione»: data di avvio del  servizio  di

ricarica al pubblico presso le stazioni oggetto di incentivazione.

 

Art. 2

Finalita' dell'intervento

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera g),

del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, definisce i  criteri

e le modalita' per  la  concessione  dei  benefici  a  fondo  perduto

previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del  PNRR,

al fine di realizzare sulle strade extraurbane almeno 7.500  stazioni

di ricarica super-veloci per veicoli elettrici.

2. Il presente decreto sostituisce  integralmente  il  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica  n.  11  del  12

gennaio  2023,  la  cui  efficacia  permane  ad  ogni  fine  connesso

all'attuazione degli esiti delle procedure di selezione gia'  avviate

alla data di cui al successivo art.  16,  ivi  compresi  gli  effetti

della convenzione prot. n. 44 del 15  marzo  2023  stipulata  tra  il

Ministero ed il GSE  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  2,  del  citato

decreto.

 

Titolo I

RISORSE DISPONIBILI E REQUISITI GENERALI

Art. 3

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie destinate alla copertura dei benefici  di

cui al presente decreto  sono  complessivamente  pari  a  359.943.750

euro, cui si provvede mediante l'impiego delle risorse  di  cui  alla

Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR.

2. Le  risorse  finanziarie  di  cui  al  comma  1  sono  ripartite

annualmente come di seguito:

a) anno 2023: 162.982.530 euro;

b) anno 2024: 196.961.220 euro.

 

Art. 4

Soggetto gestore

1. Per l'attuazione dell'investimento di cui al presente decreto  e

la definizione di misure di efficientamento amministrativo  ai  sensi

dell'art. 14, comma 1,  lettera  g),  secondo  periodo,  del  decreto

legislativo n. 199  del  2021,  il  Ministero  si  avvale,  ai  sensi

dell'art. 9, comma 2,  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  e

successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi dell'art.  45-bis

del decreto-legge del  24  febbraio  2023,  n.  13,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  21  aprile  2023,  n.  41,  e  successive

modificazioni ed integrazioni del supporto  tecnico-operativo  di  un

soggetto gestore, individuato nel GSE tramite la Convenzione prot. n.

44 del 15 marzo 2023 sottoscritta con il Ministero ai sensi dell'art.

9, comma 2 del decreto-legge n. 77 del 2021  e  approvata  con dd  n.

255.

2. La Convenzione di cui al comma 1 regola i rapporti intercorrenti

tra il Ministero e il soggetto gestore, nonche' gli impegni specifici

di quest'ultimo in ordine all'esecuzione delle attivita' di  supporto

tecnico-operativo.

 

Art. 5

Capacita' tecnica e professionale

del soggetto proponente

1. Al fine di garantire la necessaria esperienza  ed  affidabilita'

per una corretta gestione e un ottimale funzionamento delle  stazioni

di ricarica, accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto le

imprese o  gli  RTI  costituiti  o  costituendi  che,  alla  data  di

presentazione  dell'istanza  di  ammissione  al   beneficio   stesso,

dimostrano  di  aver  gestito  stazioni  di  ricarica  operative  sul

territorio dell'Unione europea, in un numero almeno pari  al  5%  del

numero di stazioni di ricarica riferito all'ambito o al lotto per  il

quale e' proposta istanza al beneficio.

 

Art. 6

Requisiti dei progetti

1. Sono ammissibili al beneficio  di  cui  al  presente  decreto  i

progetti che:

a)  sono  avviati  successivamente  alla  data  di  presentazione

dell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto;

b) prevedono, per ciascun ambito o lotto per il quale e' proposta

istanza al beneficio, la realizzazione del numero minimo di  stazioni

di ricarica per ciascuno  dei  lotti  appartenenti  all'ambito,  come

indicato negli avvisi pubblici di cui al  successivo  art.  15;  tali

avvisi potranno inoltre stabilire  dei  vincoli  relativi  al  numero

massimo  di  stazioni  incentivabili  all'interno  di  un  gruppo  di

stazioni di ricarica;

c) qualora sia necessario procedere a una nuova connessione  alla

rete  ovvero  all'adeguamento  di  una  connessione  esistente,  sono

forniti  del  preventivo   di   connessione   o   di   altra   idonea

documentazione relativa alla comunicazione  formale  con  il  gestore

della rete di distribuzione avvenuta tramite la richiesta,  da  parte

del soggetto proponente, di una determinata potenza in uno  specifico

luogo  per  l'installazione   di   una   stazione   di   ricarica   e

l'attestazione, da parte del gestore della rete, della disponibilita'

della  capacita'   della   rete   elettrica   nell'area   interessata

dall'installazione della stazione di ricarica  nonche'  l'indicazione

dei potenziali costi di connessione alla rete elettrica;

d) qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso  stazioni

di rifornimento di carburanti tradizionali e l'istanza di  ammissione

al beneficio di cui al presente decreto sia presentata da un soggetto

diverso dal gestore della stazione, sono corredati da un accordo  con

il soggetto che esercita diritti sull'area per l'installazione  della

stazione di ricarica, ovvero in grado di consentire l'installazione e

la gestione  delle  stazione  di  ricarica  per  almeno cinque  anni,

redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi dell'art. 15;

e) qualora le stazioni di  ricarica  siano  ubicate  presso  aree

private ad accesso pubblico, sono corredati  da  un  accordo  con  il

soggetto che esercita diritti sull'area per  la  realizzazione  delle

nuove stazioni, redatto secondo lo  schema  tipo  definito  ai  sensi

dell'art. 15;

f) qualora le stazioni di  ricarica  siano  installate  su  suolo

pubblico, sono corredati di uno dei seguenti titoli  che  attesti  la

disponibilita' del suolo pubblico:

I. titolo autorizzativo ai sensi del comma 14-bis dell'art.  57

del decreto-legge n. 76/2020;

II.  titolo  autorizzativo  ottenuto  a  seguito   di   istanza

presentata all'ente proprietario della strada ai sensi  all'art.  57,

comma 8 del decreto-legge n. 76/2020;

III. titolo autorizzativo derivante dalla aggiudicazione di una

procedura comparativa ad evidenza pubblica;

IV. aver  sottoscritto  un  protocollo  di  intesa  con  l'ente

competente,  vigente  alla  data  di  presentazione  dell'istanza  di

ammissione, in cui viene specificata l'ubicazione delle  stazioni  di

ricarica;

V. aver ottenuto un decreto di occupazione del  suolo  pubblico

da parte dell'ente competente;

VI. atti comprovanti l'ammissione all'iter di cui all'art.  57,

comma 8 del decreto-legge n. 76/2020;

g) rispettano il principio di «non arrecare danno  significativo»

(cd. «Do No Significant Harm» - DNSH)  in  linea  con  le  pertinenti

indicazioni operative  contenute  nella  circolare  del  Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato del Ministero  dell'economia  e

delle finanze del 13 ottobre  2022,  n.  33,  recante  «Aggiornamento

guida operativa per il rispetto del principio di non  arrecare  danno

significativo  all'ambiente  (cd.  DNSH)»  ed  eventuali   successivi

aggiornamenti;

h)  rispettano  il  divieto  di  doppio  finanziamento  ai  sensi

dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

i) rispettano i requisiti tecnici individuati nell'allegato 1.

 

Art. 7

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al beneficio di cui  al  presente  decreto,  le

spese, al netto di IVA, per:

a) l'acquisto e la messa in opera  di  stazioni  di  ricarica  da

almeno 175 kW di potenza, ivi compresi  gli  impianti  elettrici,  le

opere edili strettamente necessarie all'installazione delle  stazioni

di ricarica e dei dispositivi per il monitoraggio delle  stesse.  Per

tale  voce  di  costo  si  considera  un  costo   specifico   massimo

ammissibile pari a 81.000 euro per stazione di ricarica;

b)  i  costi  per  la  connessione  alla  rete   elettrica   come

identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore

di rete, nel limite massimo del 40% del costo totale ammissibile  per

la fornitura e la messa in opera stazione di  ricarica  di  cui  alla

lettera a);

c) le spese  di  progettazione,  direzione  lavori,  sicurezza  e

collaudi  e  i   costi   sostenuti   per   ottenere   le   pertinenti

autorizzazioni,  nel  limite  massimo  del  10%  del   costo   totale

ammissibile per la fornitura e la messa in opera  della  stazione  di

ricarica di cui alla lettera a).

2. Ai fini dell'ammissibilita' al  beneficio  di  cui  al  presente

decreto le spese devono essere conformi:

ai  criteri  sull'ammissibilita'  delle  spese  per  i  programmi

cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE)  per

il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato

con il decreto del Presidente della Repubblica 5  febbraio  2018,  n.

22;

alle norme applicabili con riferimento ai progetti  finanziati  a

valere sulle risorse stanziate dal PNRR.

3. Non sono, in ogni caso,  ammissibili  al  beneficio  di  cui  al

presente decreto:

a) i costi delle unita' locali  di  produzione  o  stoccaggio  di

energia elettrica;

b) le spese relative all'acquisizione di  terreni  e  altri  beni

immobili, nonche' gli eventuali costi connessi a  diritti  reali  e/o

personali  di  godimento,  quali,  a  mero  titolo   esemplificativo,

l'affitto, la locazione e la servitu';

c) le spese per consulenze di qualsiasi genere;

d) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere.

4. Qualora il soggetto beneficiario/attuatore realizzi progetti con

un numero di stazioni di  ricarica  superiore  a  quello  complessivo

indicato per ciascun ambito o lotto negli avvisi pubblici di  cui  al

successivo art. 15, il  contributo  e'  assegnato  esclusivamente  in

riferimento al numero di stazioni  di  ricarica  ivi  indicate  e  in

relazione a tali stazioni e' richiesta la rendicontazione delle spese

ammissibili.

5. Nel caso in cui  il  soggetto  beneficiario/attuatore  realizzi,

nell'ambito delle stazioni di ricarica ammesse al contributo  di  cui

al presente decreto, un maggiore numero di punti di ricarica rispetto

a quelli indicati negli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15,

ovvero preveda l'implementazione dei punti di ricarica con  dotazioni

tecnologiche  superiori  ai  requisiti  minimi  delle   stazioni   di

ricarica,  indicati  nell'allegato  1,  le  relative  spese,  qualora

rientranti fra quelle ammissibili, possono  accedere  al  contributo,

fermi restando i limiti massimi indicati al comma 1.

6. Non sono  in  alcun  caso  ammesse  le  spese  non  conformi  al

principio di assenza del cd. «doppio finanziamento» di cui all'art. 9

del regolamento (UE) 2021/241 e non conformi  al  principio  di  «non

arrecare danno significativo» (cd. «Do No Significant Harm» - DNSH).

 

Art. 8

Contributo concedibile

1. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  concesse  in

forma di contributo a fondo perduto per un importo non  superiore  al

40% delle spese ammissibili di  cui  all'art.  7,  nei  limiti  delle

risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualita' in  relazione

a  ciascun  ambito  o  lotto  ed  entro  i  massimali  stabiliti  dal

regolamento di esenzione.

2.  I  soggetti  beneficiari/attuatori  non  hanno  individualmente

accesso  a  un  finanziamento  di  importo  maggiore  del  40%  dello

stanziamento complessivo di ciascun bando previsto per ciascuna delle

annualita'  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  anche   nel   caso   di

partecipazione in RTI.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto non  sono  cumulabili

con  altri  incentivi  pubblici  o  regimi   di   sostegno   comunque

denominati,  qualificabili  come  aiuti  di  Stato,  destinati   alla

realizzazione  delle  medesime  stazioni  di  ricarica   oggetto   di

contribuzione ai sensi del presente decreto.

 

Titolo II

PROCEDURE E CRITERI DI SELEZIONE

Art. 9

Procedure di selezione

1. Le risorse  di  cui  all'art.  3  sono  assegnate  all'esito  di

procedure di selezione nel biennio 2023-2024  e  sono  ripartite  per

ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2 e negli avvisi

pubblici di cui al successivo art. 15.

2. Gli avvisi pubblici di  cui  al  successivo  art.  15  prevedono

procedure  di  selezione  riferite  a  ciascun  ambito  o   lotto   o

accorpamenti di due o piu' ambiti o lotti e  stabiliscono  il  numero

complessivo di stazioni previste  per  ciascun  ambito  e  lotto,  il

numero minimo di stazioni di ricarica da realizzare in ciascun  lotto

e,    conseguentemente,    il    numero    massimo    di     soggetti

beneficiari/attuatori, nonche' le regole per il dimensionamento delle

proposte progettuali.

3. Le procedure di selezione si svolgono in  forma  telematica  nel

rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', della  piu'  ampia

partecipazione e della  tutela  della  concorrenza,  nonche'  secondo

modalita' non discriminatorie, definite ai sensi dell'art. 15.

4. I soggetti proponenti indicano  nell'istanza  di  ammissione  al

beneficio di cui al presente decreto:

a)  la  riduzione  percentuale  del   costo   specifico   massimo

ammissibile di cui all'art. 7, comma  1,  che  intendono  richiedere,

comunque non inferiore all'1,25% e non superiore al 50%;

b) il numero di stazioni di ricarica  che  intendono  realizzare,

comunque  non  inferiore  ai  valori  minimi  indicati  negli  avvisi

pubblici di cui al successivo  art.  15  con  riferimento  a  ciascun

ambito e lotto.

5. I soggetti proponenti  presentano  l'istanza  di  ammissione  al

beneficio di cui  al  presente  decreto  nei  termini  e  secondo  le

modalita' stabilite ai sensi dell'art. 15.

6. Le risorse non assegnate a seguito di una procedura di selezione

possono essere nuovamente messe a gara tramite  successiva  procedura

di  selezione  nell'ambito  dello  stesso   anno,   o   eventualmente

riallocate  dal  Ministero,  tramite  provvedimento  della  Direzione

generale competente, nell'ambito dell'anno successivo, modificando lo

stanziamento complessivo delle risorse di cui all'art. 3, comma 2.

 

Art. 10

Criteri di selezione

1. Entro il termine stabilito ai sensi dell'art.  15,  il  soggetto

gestore forma una graduatoria per ciascuna  procedura  di  selezione,

secondo i criteri di selezione di cui al comma 2. In caso di  parita'

di punteggio, si  applica  il  criterio  cronologico  della  data  di

presentazione della domanda.

2. Il soggetto gestore, nei limiti delle risorse disponibili, forma

la graduatoria per ciascuna procedura  di  selezione  attribuendo  un

punteggio massimo di 100 punti a ciascun progetto, assegnato  secondo

i seguenti criteri:

a)  fino  a  70  punti  sulla  base  dell'offerta  di   riduzione

percentuale del contributo massimo concedibile per  il  progetto,  da

assegnare sulla base della seguente formula:

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

dove:

1) Roff  :  e'  la  percentuale  di  riduzione  del  contributo

concedibile offerta dal soggetto proponente;

2) Rmax : e' la percentuale di riduzione massima registrata nel

bando relativo all'ambito o lotto di riferimento;

b) fino a 5 punti sulla base della diffusione a livello comunale,

da assegnare secondo la seguente formula:

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

dove:

1) Ci : e' il  numero  di  comuni  nei  quali  e'  prevista  la

realizzazione di almeno una stazione di ricarica;

2) Ctot e' il numero di comuni presenti nell'ambito o lotto  in

riferimento al quale e' presentato il progetto;

c)   fino   a   5   punti   sulla   base   della   localizzazione

dell'iniziativa, da assegnare secondo la seguente formula:

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

dove:

1) Src e' il numero di stazioni  di  ricarica  previste  presso

stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali;

2) Spe : e' il numero di stazioni di ricarica  previste  presso

parcheggi esistenti;

3) Stot : e' il numero totale di stazioni di ricarica  previste

per la procedura di selezione dell'ambito o lotto.

Ai fini  dell'attribuzione  del  punteggio  P3  l'installazione  di

stazioni  di  ricarica  presso  un   parcheggio   esistente   ubicato

all'interno di una stazione di rifornimento concorre alla  formazione

del punteggio o come Src o come Spe (double counting non ammesso);

d) fino a 20 punti  sulla  base  del  possesso  del  preventivo  di

connessione e del titolo autorizzativo  per  la  realizzazione  delle

stazioni di ricarica su suolo pubblico:

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

dove:

1) Sfull e'  il  numero  di  stazioni  di  ricarica  dotate  di

preventivo di connessione e di uno dei  titoli  abilitativi,  di  cui

all'art. 6, comma 1, lettera f) dal punto I al punto V;

2) Ssp e' il numero di stazioni di  ricarica  dotate  del  solo

titolo abilitativo alla  realizzazione  su  suolo  pubblico,  di  cui

all'art. 6, comma 1, lettera f) dal punto I al punto V;

3) Stot : e' il numero totale di stazioni di ricarica  previste

per la procedura di selezione dell'ambito o lotto.

3. Nel caso in cui le graduatorie non rispettino il limite  di  cui

all'art. 8,  comma  2,  il  soggetto  gestore  comunica  ai  soggetti

proponenti il superamento del limite  ivi  previsto,  invitandoli  ad

indicare, entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all'art.

15, le procedure di selezione di cui risulterebbero aggiudicatari e a

cui intendono rinunciare ai fini del rispetto del predetto limite.

4. Entro i termini stabiliti ai sensi  dell'art.  15,  il  soggetto

gestore   invia    la    graduatoria    definitiva    dei    soggetti

beneficiari/attuatori  per  ciascuna  procedura   di   selezione   al

Ministero, il quale entro trenta giorni la approva e la pubblica  sul

proprio sito istituzionale.

5. Entro i  termini  stabiliti  ai  sensi  dell'art.  15,  comunque

successivi all'approvazione della graduatoria di cui al comma  4,  il

Ministero provvede in ordine alla concessione dei contributi  e  alla

sottoscrizione   dei    relativi    contratti    con    i    soggetti

beneficiari/attuatori.

 

Titolo III

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E ADEMPIMENTI A CARICO DEI
BENEFICIARI/SOGGETTI ATTUATORI

Art. 11

Entrata in funzione

1.  I  soggetti  beneficiari/attuatori  garantiscono  l'entrata  in

funzione delle stazioni di ricarica di  cui  risultano  aggiudicatari

per ciascuna procedura di selezione entro i termini  stabiliti  negli

avvisi  pubblici  di  cui  all'art.  15,  al  fine  di  favorire   il

conseguimento di  milestone  e  target  associati  alla  Missione  2,

Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR.

 

Art. 12

Erogazione del contributo

1. Per i progetti ammessi al beneficio di cui al presente  decreto,

il Ministero procede  all'erogazione  delle  agevolazioni  a  seguito

della presentazione, da  parte  dei  soggetti  beneficiari/attuatori,

della  richiesta  di  erogazione,  formulata  utilizzando  lo  schema

allegato al provvedimento di  cui  all'art.  15.  La  richiesta  deve

contenere, altresi', la documentazione di  dettaglio  comprovante  le

spese sostenute  e  i  target  conseguiti,  per  la  quota  parte  di

competenza,  secondo  quanto  stabilito  dal  provvedimento  di   cui

all'art. 15. Con medesimo provvedimento si stabiliscono le verifiche,

di competenza del soggetto gestore, propedeutiche alle erogazioni  di

cui al presente comma.

2. Sono ammesse esclusivamente le  spese  interamente  quietanziate

entro il 31 dicembre 2025.

3. Il contributo viene trasferito secondo  le  modalita'  operative

afferenti alla gestione delle risorse relative al PNRR  giacenti  nei

conti correnti di Tesoreria statale NGEU, in base a  quanto  disposto

dalla circolare del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello

Stato del Ministero dell'economia e delle finanze 26 luglio 2022,  n.

29, recante «Circolare delle  procedure  finanziarie  PNRR»,  nonche'

secondo le direttive della Direzione generale  gestione  finanziaria,

monitoraggio,  rendicontazione  e  controllo  del  Dipartimento   per

l'unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa  e  resilienza

del Ministero.

 

Art. 13

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari/attuatori

1.  I  soggetti  beneficiari/attuatori,  oltre  al  rispetto  degli

adempimenti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9,  11  e  12  e  dal

provvedimento adottato ai sensi dell'art. 15, sono tenuti a:

a)  rispettare   le   disposizioni   previste   dalla   normativa

eurounitaria  e  nazionale,  con  particolare  riferimento  a  quanto

previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77  del

2021;

b) manutenere e garantire l'accesso del pubblico alla stazione di

ricarica nei cinque anni successivi alla  sua  entrata  in  funzione,

assicurando, per  il  medesimo  periodo,  anche  il  mantenimento  di

servizi di assistenza ai clienti sia telefonica che tramite strumenti

informatici;

c) riportare su tutte le stazioni di ricarica  un  logo  ad  alta

visibilita'  che  dia  evidenza  del  contributo  pubblico  ricevuto,

secondo modalita' definite ai sensi dell'art. 15;

d) adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata

per tutte le  transazioni  relative  alla  proposta  progettuale  per

assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

e) effettuare il «controllo gestionale interno», che si sostanzia

nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di  controllo

interno previsto dalla  normativa  nazionale  e  comunitaria  per  le

diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;

f)  rispettare  gli  adempimenti  connessi   agli   obblighi   di

rilevazione  dei  dati  di  monitoraggio   relativi   all'avanzamento

procedurale,  fisico  e  finanziario  del  progetto  secondo   quanto

previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento  (UE)

2021/241, nonche' gli obblighi di rendicontazione  del  conseguimento

di milestone e target associati al progetto per  la  quota  parte  di

competenza  e  di  predisposizione  della   relativa   documentazione

giustificativa, assicurandone il tempestivo inserimento nell'apposita

piattaforma  informatica,  nonche'   garantendone   la   correttezza,

l'affidabilita' e la congruenza con il tracciato informativo previsto

per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS);

g) trasmettere le informazioni richieste per l'operativita' della

Piattaforma unica nazionale (PUN), ai sensi del decreto di attuazione

dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.

199, nel caso di stazioni di ricarica con accesso pubblico;

h) segnalare eventuali fattori che  possano  determinare  ritardi

che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di

spesa definita nel cronoprogramma,  relazionando  all'amministrazione

centrale titolare di intervento, ovvero  al  soggetto  gestore  della

misura;

i)  rispettare  gli  adempimenti  in   materia   di   trasparenza

amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25  maggio  2016,  n.

97, e  gli  obblighi  in  materia  di  comunicazione  e  informazione

previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, indicando  nella

documentazione progettuale che il progetto e' finanziato  nell'ambito

del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti

«Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU» e  valorizzando

l'emblema dell'Unione europea;

l) assicurare la conservazione della  documentazione  progettuale

in  fascicoli  cartacei  o  informatici  ai   fini   della   completa

tracciabilita' delle operazioni,  nel  rispetto  di  quanto  previsto

all'art.  9,  comma  4,  del  decreto-legge  n.  77  del  2021.  Tali

fascicoli, nelle diverse fasi di controllo e  verifica  previste  dal

sistema di gestione e controllo del PNRR, sono  messi  prontamente  a

disposizione, su richiesta del Ministero,  dell'Ispettorato  generale

per il PNRR, dell'organismo  di  audit,  della  Commissione  europea,

dell'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della  Corte  dei

conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle  competenti

autorita'  giudiziarie  nazionali  e   autorizzare   la   Commissione

medesima, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i  diritti

di cui all'art. 129, paragrafo 1, del  regolamento  finanziario  (UE,

Euratom, 2018/1046);

m) rispettare  l'obbligo  di  indicazione  del  CUP  su  tutti  i

documenti probatori delle  spese  effettivamente  sostenute -  o  dei

costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni  semplificate

in materia di costi - ed esposte  a  rendicontazione,  inerenti  alla

proposta progettuale ammessa all'agevolazione;

n) comprovare che la realizzazione  delle  attivita'  progettuali

sia coerente con  i  principi  e  gli  obblighi  specifici  del  PNRR

relativamente al principio  «non  arrecare  un  danno  significativo»

(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento  (UE)  2020/852  e,  ove

applicabili, con i principi  del  tagging  clima  e  digitale,  della

parita' di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2,  3,

paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del Trattato sul  funzionamento

dell'Unione europea, e 21 e 23 della Carta dei  diritti  fondamentali

dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani  e

del superamento dei divari territoriali;

o) fornire il set minimo  di  informazioni  per  la  verifica  di

quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento

(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  febbraio

2021;

p) assicurare che l'emissione  delle  fatture  avvenga  in  forma

elettronica e, ove applicabile, secondo le  modalita'  di  attuazione

dell'art. 1, comma  629  della  legge  n.  190/2014,  in  materia  di

scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA;

q) rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e unionale

in tema di appalti e aiuti di Stato;

r) garantire una tempestiva e diretta  informazione  agli  organi

preposti, tenendo informato il Ministero, ovvero il soggetto gestore,

sull'avvio e l'andamento di  eventuali  procedimenti  giudiziari,  in

sede civile, penale o amministrativa, che  dovessero  interessare  le

operazioni relative al progetto e  comunicare  le  irregolarita',  le

frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi  riscontrati,

nonche' i casi di doppio finanziamento a seguito delle  verifiche  di

competenza e  adottare  le  misure  necessarie,  nel  rispetto  delle

procedure adottate dalla stessa amministrazione, in linea con  quanto

indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241;

s) adottare misure adeguate volte a rispettare  il  principio  di

sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal regolamento

(UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241,

in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di  interessi,

delle frodi, comprese  le  frodi  sospette,  della  corruzione  e  di

recupero e  restituzione  dei  fondi  che  sono  stati  indebitamente

assegnati, nonche' a garantire il  rispetto  del  divieto  di  doppio

finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

t) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte  le

richieste di informazioni, dati e documenti formulate dal Ministero o

dal soggetto gestore;

u) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e

rapporti  tecnici  periodici  formulate  dal  soggetto   gestore   in

attuazione delle regole operative di cui al provvedimento adottato ai

sensi dell'art. 15, allo scopo di effettuare  il  monitoraggio  e  la

valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;

v) consentire e favorire,  in  ogni  fase  del  procedimento,  lo

svolgimento di tutti i controlli, ispezioni  e  monitoraggi  disposti

dal Ministero, anche effettuati  dal  soggetto  gestore,  facilitando

altresi' le verifiche dell'ufficio competente  per  i  controlli  del

Ministero medesimo, dell'unita' di audit, della Commissione europea e

di  altri  organismi  autorizzati,  che  verranno  effettuate   anche

attraverso  controlli  in  loco  presso   i   soggetti   responsabili

dell'attuazione degli interventi;

w) rispettare ogni  altra  disposizione,  principio,  istruzione,

linea guida, circolare,  prevista  per  l'attuazione  del  PNRR,  per

quanto di competenza.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1  del  presente  articolo  sono

espletati  nel  rispetto  delle  procedure  e  indicazioni  operative

contenute nelle linee guida per i soggetti attuatori, in allegato  al

documento  descrittivo  del  sistema  di  gestione  e  controllo  per

l'attuazione delle misure PNRR di competenza del  Ministero,  nonche'

di ulteriori istruzioni eventualmente rese disponibili dal  Ministero

stesso ovvero dal soggetto gestore.

3.  I  soggetti  beneficiari/attuatori   possono   cedere,   previa

comunicazione al Ministero e  al  soggetto  gestore,  la  titolarita'

delle stazioni di ricarica a terzi solo dopo la loro realizzazione  e

messa in funzione. La cessione e' subordinata all'assunzione da parte

dei nuovi titolari, mediante espressa  previsione  nel  contratto  di

cessione,  di  ciascuno  degli  obblighi  previsti  in  relazione  ai

soggetti beneficiari/attuatori, anche nel rispetto dell'art. 8, comma

2. Il Ministero, anche avvalendosi del soggetto gestore, verifica,  a

seguito della comunicazione della cessione, la sussistenza,  in  capo

al cessionario, dei requisiti di cui al secondo periodo del  presente

comma, anche agli effetti di quanto disposto dall'art. 14.

 

Art. 14

Revoca del contributo

1.  I  contributi  sono  revocati  dal  Ministero  se  il  soggetto

beneficiario/attuatore:

a) ha reso, nell'istanza di ammissione al  beneficio  di  cui  al

presente  decreto  o  in  qualunque  altra  fase  del   procedimento,

dichiarazioni mendaci ovvero ha  esibito  atti  contenenti  dati  non

rispondenti a verita';

b) non ha rispettato i termini di cui all'art. 11.

2. I contributi sono altresi' revocati, in tutto o  in  parte,  nei

casi individuati con il decreto di cui all'art. 15.

3. Nel caso di cessione delle stazioni di ricarica a terzi  di  cui

all'art. 13, comma 3, il Ministero revoca il contributo:

a) se e' mancata la comunicazione di cui all'art. 13, comma 3;

b) se il cessionario ha  reso  dichiarazioni  mendaci  ovvero  ha

esibito atti contenenti dati non rispondenti a verita';

c) negli altri casi individuati dal decreto di cui all'art. 15.

4. Il soggetto beneficiario/attuatore o  il  cessionario  ai  sensi

dell'art. 13, comma 3, e' tenuto a restituire il contributo  revocato

entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del  provvedimento  di

revoca.

5.  Il  Ministero  puo'   effettuare,   in   qualunque   fase   del

procedimento,  anche  delegando  il  soggetto  gestore,  ispezioni  e

controlli, volti alla verifica del rispetto  delle  disposizioni  del

presente decreto, sui soggetti beneficiari/attuatori, sugli eventuali

cessionari e sui siti ove sono installate  le  stazioni  di  ricarica

oggetto dei contributi.

6. Il Ministero procede al  recupero  degli  importi  eventualmente

versati anche avvalendosi del soggetto gestore.

 

Art. 15

Disposizioni attuative

1. Il Ministero, tramite  provvedimento  della  Direzione  generale

competente, approva gli avvisi pubblici, su proposta del GSE, per  la

presentazione di proposte progettuali finalizzate alla  realizzazione

di stazioni di ricarica elettrica  lungo  le  strade  extraurbane,  i

quali definiscono il numero minimo di stazioni di ricarica per ambito

e per lotto anche in considerazione di quanto  previsto  all'art.  9,

comma 2, i termini e le modalita' di presentazione delle  istanze  di

ammissione    al    beneficio,    i    requisiti     dei     soggetti

beneficiari/attuatori, le modalita' per la concessione e l'erogazione

dei contributi, nonche' gli ulteriori elementi utili  a  disciplinare

l'attuazione  dell'investimento  di  cui  al  presente  decreto,   in

conformita' alle disposizioni  in  materia  di  PNRR  e  alle  regole

attuative del principio del «non arrecare un danno significativo»  ed

individuano i casi di revoca totale e parziale del contributo.

 

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, di cui  gli  allegati  costituiscono  parte

integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la

registrazione.

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