Pnrr: il piano complementare per le infrastrutture portuali è l'oggetto del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 agosto 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2021, n. 236.
Tra le voci sotto le quali i soggetti attuatori dovranno classificare gli interventi ci sono:
- sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici;
- efficientamento energetico.
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Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 agosto 2021; l'allegato è riportato in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 agosto 2021
Approvazione del programma di interventi infrastrutturali in ambito
portuale sinergici e complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR). (21A05744)
(Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2021, n. 236)
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021 - 2023»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2020, n. 190 concernente «Regolamento recante
l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per l'attivita' amministrativa e la gestione del 13 gennaio
2021, n. 13, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei centri
di responsabilita' amministrativa gli obiettivi strategici ed
operativi per l'anno 2021 ed assegnate le risorse finanziarie, umane
e strumentali di pertinenza;
Vista la direttiva n. 8 del 15 febbraio 2021 con la quale il Capo
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed
il personale, in attuazione della menzionata direttiva ministeriale
per l'attivita' amministrativa e la gestione, ha assegnato, tra
l'altro, ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento gli
obiettivi da perseguire nell'anno 2021, con le relative risorse
umane, finanziarie e strumentali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
dicembre 2020, n. 190, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 56 del 6 marzo 2021, con il
quale il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale e la Direzione generale per la vigilanza
sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne hanno cambiato denominazione
rispettivamente in: «Dipartimento per i trasporti e la navigazione» e
«Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema
portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne».
Visto il decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 51 del 1° marzo
2021, con il quale all'art. 5 il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha cambiato la sua denominazione in Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Vista la direttiva ministeriale 31 marzo 2021, n. 127 che integra e
modifica la precedente del 13 gennaio u.s., con la quale sono
assegnati gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi, con i
connessi programmi d'azione, da realizzarsi nel 2021 e sono,
altresi', assegnate le correlate risorse finanziarie;
Vista la direttiva n. 71 del 14 maggio 2021 con la quale il Capo
Dipartimento per i trasporti e la navigazione, in attuazione della
menzionata direttiva ministeriale per l'attivita' amministrativa e la
gestione, ha assegnato, tra l'altro, ai titolari delle Direzioni
generali del Dipartimento gli obiettivi da perseguire nell'anno 2021,
con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali;
Considerato che, il Consiglio dei ministri, in data 12 gennaio
2021, ha approvato una proposta di «PNRR», sottoposta all'esame del
Parlamento che lo ha approvato il 31 marzo 2021, il quale si sviluppa
intorno a tre assi strategici (digitalizzazione e innovazione,
transizione ecologica, inclusione sociale) e si articola in sedici
componenti, raggruppate in sei Missioni;
Considerato che la «Missione 3» rubricata «infrastrutture per una
mobilita' sostenibile» mira a rendere, entro il 2026, il sistema
infrastrutturale piu' moderno, digitale e sostenibile e in grado di
rispondere alla sfida della decarbonizzazione, e pone, tra gli altri,
l'obiettivo specifico di rafforzare e garantire l'interoperabilita'
della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la rete dei porti;
Considerato che in stretta connessione con l'impianto strategico di
questa Missione, a valere su risorse nazionali verranno finanziati
interventi per lo sviluppo del sistema portuale per il miglioramento
della competitivita', capacita' e produttivita' dei porti italiani,
con una particolare attenzione alla riduzione delle emissioni
inquinanti nell'ottica di una maggiore sostenibilita' ambientale
della mobilita' via mare dei passeggeri e delle merci;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto l'art. 1, comma 1 del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
con il quale e' stato approvato il Piano nazionale per gli
investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
e sono state ripartite le relative risorse per complessivi 30.622,46
milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
Visto che al settore portuale risultano destinate risorse per
complessivi euro 2.860 milioni, ripartite in annualita' come di
seguito indicato:
a) «Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della resilienza
delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici», per
complessivi 1.470 milioni di euro, ripartiti in annualita' come
segue: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per
l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro
per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di
euro per l'anno 2026;
b) «Aumento selettivo della capacita' portuale», per complessivi
390 milioni di euro, ripartiti in annualita' come segue: 72 milioni
di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83
milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e
60 milioni di euro per l'anno 2025;
c) «Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale», per
complessivi 250 milioni di euro, ripartiti in annualita' come segue:
20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per
l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni di
euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43
milioni di euro per l'anno 2026;
d) «Efficientamento energetico», per complessivi 50 milioni di
euro, ripartiti in annualita' come segue: 3 milioni di euro per
l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
e) «Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)», per
complessivi euro 700 milioni, ripartiti in annualita' come segue: 80
milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022,
160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno
2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per
l'anno 2026;
Considerato che per la voce «Elettrificazione delle banchine (Cold
ironing)» di cui al sopraindicato punto e) dalle risorse disponibili
pari a 700 milioni di euro residua una somma di 24,370 milioni di
euro e che pertanto le risorse attualmente ripartite sono pari a
2.835,63 milioni di euro e consentono la totale copertura degli
interventi proposti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15
luglio 2021 adottato ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-legge n. 59, con il quale sono stati individuati per ciascun
intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con
gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea
sull'incremento della capacita' di spesa collegata all'attuazione
degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti
complementari;
Considerato che gli interventi presentati per il settore portuale
sono coerenti con le finalita' dettate dal «PNRR» e con la strategia
nazionale sulla mobilita' del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili (MIMS), come delineata nel documento di
programmazione «Italia Veloce» allegato al DEF 2020;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla programmazione delle risorse
in questione e, quindi, al finanziamento degli interventi individuati
nel suddetto elenco di opere infrastrutturali;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le
amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati
necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle
opere pubbliche» nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni
pubbliche - BDAP»;
Acquisita l'intesa in Conferenza unificata nella seduta del 4
agosto 2021;
Decreta:
Art. 1
Ripartizione delle risorse
1. Per quanto in premessa e per le finalita' previste dall'art. 1,
comma 2, lettera c), punti 7), 8), 9), 10) e 11) e' approvato il
programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici
e complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
come elencati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente decreto, per un importo complessivo di euro
2.835,63 milioni relativo agli esercizi dal 2021 al 2026, nel
rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dall'allegato 1 al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio
2021. Gli interventi di cui al comma 1 sono elencati, con
l'individuazione del soggetto attuatore e del CUP, nell'allegato 1,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi al finanziamento
statale a valere sulle risorse del Piano complementare, di cui
all'art. 1, comma 2, lettera c), (cosi' come ripartite tra i punti
7), 8), 9), 10) e 11) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 nei
limiti delle annualita' che saranno assegnate in bilancio.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti
tipologie di interventi:
a) «Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della resilienza
delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici» per un
importo complessivo pari a 1.470 milioni di euro, di cui 687,70
milioni di euro sono stati destinati ad interventi delle regioni del
Sud (circa 46,79%) e 782,30 milioni di euro per interventi delle
regioni del Centro - Nord (circa 53,21 %);
b) «Aumento selettivo della capacita' portuale» per un importo
pari a 390 milioni di euro, di cui 119,35 milioni di euro sono stati
destinati ad interventi delle regioni del Sud (circa 30,60%) e 270,65
milioni di euro per interventi delle regioni del Centro - Nord (circa
69,40%);
c) «Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale», per un importo
complessivo pari a 250 milioni di euro di cui 40 milioni di euro sono
stati destinati alle regioni del Sud (circa 16%) e 210 milioni di
euro sono stati destinati alle regioni del Centro - Nord (circa 84%);
d) «Efficientamento energetico», per complessivi 50 milioni di
euro, interamente destinati alle regioni del Sud;
e) «Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)»; per
complessivi euro 675,63 milioni, di cui 326,43 milioni di euro sono
stati destinati ad interventi delle regioni del Sud (circa 48,32%) e
349,20 milioni di euro per interventi delle regioni del Centro - Nord
(circa 51,68%).
Art. 2
Soggetti attuatori
1. Gli enti proponenti nella cui circoscrizione territoriale
ricadono gli interventi infrastrutturali ricompresi nel programma di
cui all'art. 1 assumono le funzioni di soggetti attuatori per gli
interventi ammessi a finanziamento nel rispetto delle procedure di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni e procederanno all'esecuzione delle opere di cui al
presente decreto nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto
dall'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 15 luglio 2021, come riportato negli Accordi procedimentali da
stipularsi entro 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241 con il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle
autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie
d'acqua interne nei quali sono definite modalita' ed obblighi
relativi all'attuazione e monitoraggio degli interventi e
all'erogazione del contributo pubblico.
2. Il beneficiario e' obbligato ad assicurare che gli interventi di
propria competenza di cui all'allegato 1 non sono oggetto di altri
finanziamenti, fatta eccezione per le parti di cofinanziamento
esplicitate, ne' ricompresi in progetti gia' realizzati o in via di
realizzazione nonche' a garantire la realizzazione completa del
progetto e la funzionalita' dei medesimi interventi.
3. Per le risorse di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), i
contratti devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2023 e gli
interventi devono concludersi con il collaudo entro il 31 dicembre
2026.
4. Per le risorse di cui all'art. 1, comma 3 lettera b), i
contratti devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2023 e gli
interventi devono concludersi con il collaudo entro il 30 giugno
2026.
5. Per le risorse di cui all'art. 1, comma 3 lettera c), i
contratti devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2023 e gli
interventi devono concludersi con il collaudo entro il 31 marzo 2026.
6. Per le risorse di cui all'art. 1, comma 3, lettera d), i
contratti devono essere aggiudicati entro il 31 marzo 2023 e gli
interventi devono concludersi con il collaudo entro il 31 marzo 2026.
7. Per le risorse di cui all'art. 1, comma 3, lettera e), i
contratti devono essere aggiudicati entro il 31 marzo 2024 e gli
interventi devono concludersi entro il 30 giugno 2026.
Art. 3
Monitoraggio
1. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui all'art. 1 del
presente decreto, si applica il sistema di «monitoraggio delle opere
pubbliche - MOP» della «banca dati delle pubbliche amministrazioni -
BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
nonche' il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15
luglio 2021.
2. Il monitoraggio degli interventi finanziati di cui all'allegato
1 e' effettuato dal soggetto attuatore, ovvero dal titolare del CUP.
3. A tal fine i soggetti attuatori classificano, accedendo alla
sezione anagrafica - strumento attuativo del citato sistema, gli
interventi sotto le corrispondenti voci:
I. PNIC - Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici;
II. PNIC - Aumento selettivo della capacita' portuale;
III. PNIC - Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale;
IV. PNIC - Efficientamento energetico;
V. PNIC - Elettrificazione delle banchine (Cold ironing).
4. Per consentire il monitoraggio degli interventi il presente
decreto sara' trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze
dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.
Art. 4
Revoca delle risorse
1. I soggetti attuatori rispettano il cronoprogramma procedurale di
cui all'art. 2, comma 1. Il mancato rispetto dei termini previsti dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio
2021, nonche' la mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di
cui all'art. 3 comportano, ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis del
decreto-legge n. 59 del 2021, la revoca del finanziamento qualora non
risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.
2. La data di sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente
vincolante e' quella riportata sul sistema SIMOG per il CIG, cosi'
come acquisita nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
3. Le risorse rinvenienti da eventuali economie, rilevate una volta
collaudate le opere realizzate, sono revocate.
4. Le risorse revocate di cui ai commi precedenti, eventualmente
gia' erogate, sono restituite allo Stato entro sessanta giorni
successivi alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca,
mediante versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato.
Art. 5
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.