Pnrr: modifiche al testo unico ambientale nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» (in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021, n. 129).
In particolare, la parte II, al titolo I riporta una serie di misure in materia di transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico, che modificano il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto testo unico dell'ambiente).
Clicca qui per il testo del D.L. n. 59/2021
Tra le discipline oggetto di modifica:
- la promozione dell'economia circolare, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti - con la sostituzione dell' "Elenco europeo dei rifiuti" - e alla riconversione dei siti industriali;
- la valutazione di impatto ambientale (statale e regionale);
- il provvedimento unico ambientale;
- il provvedimento autorizzatorio unico regionale;
- la valutazione ambientale strategica;
- la tutela del paesaggio;
- la gestione delle fonti rinnovabili;
- l'efficientamento energetico;
- il contrasto al dissesto idrogeologico.
Altrettanto importante per le possibili ricadute positive per l'ambiente è il titolo II contenete misure a favore della transizione digitale.
Non mancano infine le misure legate al tema della sicurezza:
- art. 49 «Modifiche alla disciplina del subappalto», che al comma 2 richiama la disciplina a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- art. 55 «Misure di semplificazione in materia di istruzione», che al comma 1 attua disposizioni in materia di sicurezza degli edifici scolastici;
- art. 65 «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali».
Di seguito il testo delle disposizioni elencate sopra.
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Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77
Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure. (21G00087)
in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021, n. 129
Vigente al: 1-6-2021
PARTE I
Governance per il PNRR
Titolo I
Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
RITENUTA la straordinaria necessita' e urgenza di definire la
strategia e il sistema di governance nazionali per l'attuazione degli
interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al
Piano nazionale per gli investimenti complementari;
CONSIDERATA la straordinaria necessita' e urgenza di imprimere un
impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative in
tutti i settori incisi dalle previsioni dei predetti Piani, per
consentire un'efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione degli
interventi ad essi riferiti;
RITENUTA, in particolare, l'urgenza di introdurre misure relative
all'accelerazione dei procedimenti relativi agli interventi in
materia di transizione ecologica e digitale e di contratti pubblici;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 maggio 2021;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica
amministrazione, per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, della transizione ecologica, della cultura e delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
ART. 1
(Principi, finalita' e definizioni)
1. Il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale
finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi
e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per
gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, nonche' dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima
2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'11 dicembre 2018.
2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume
preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale
realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1,
nel pieno rispetto degli standard e delle priorita' dell'Unione
europea in materia di clima e di ambiente.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto
direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del
Regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della
competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato
con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo
comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale.
4. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Cabina di regia», organo con poteri di indirizzo politico,
impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del
PNRR;
b) «Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia», il fondo
di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre
2020, n. 178;
c) «PNC», Piano nazionale per gli investimenti complementari al
PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del
PNRR;
d) «PNRR», il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato
alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del
Regolamento (UE) 2021/241;
e) «interventi del PNRR», gli investimenti e le riforme previste
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
f) «Regolamento (UE) 2021/241», regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza;
g) «Segreteria tecnica», struttura costituita presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle attivita'
della Cabina di regia e del Tavolo permanente;
h) «Semestre europeo», il processo definito all'articolo 2 bis
del Regolamento (CE) n. 1466/97;
i) «Servizio centrale per il PNRR», struttura dirigenziale di
livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
l) «amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel
PNRR», Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei
ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli
investimenti previsti nel PNRR;
m) «Sistema Nazionale di e-Procurement», il sistema di cui
all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla 7 agosto 2012, n. 135.
n) «Sogei S.p.A.», la Societa' Generale d'Informatica S.p.A. di
cui all' articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, societa' in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
o) «soggetti attuatori», soggetti pubblici o privati che
provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;
p) «Tavolo permanente» il Tavolo permanente per il partenariato
economico, sociale e territoriale, organo con funzioni consultive
nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR;
q) «Unita' di audit», struttura che svolge attivita' di controllo
sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241;
r) «Unita' di missione», l'Unita' di missione di cui all'articolo
1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, struttura che
svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del
PNRR;
s) «PNIEC», Piano nazionale integrato per l'energia e clima,
predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
ART. 2
(Cabina di regia)
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la
Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza,
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale
partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche
affrontate in ciascuna seduta.
2. La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e
coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il
Presidente del Consiglio dei ministri puo' delegare a un Ministro o a
un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri lo svolgimento di specifiche attivita'. La Cabina di regia
in particolare:
a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione degli
interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i diversi
livelli territoriali;
b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di
attuazione degli interventi, anche mediante la formulazione di
indirizzi specifici sull'attivita' di monitoraggio e controllo svolta
dal Servizio centrale per il PNRR, di cui all'articolo 6;
c) esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica di cui
all'articolo 4, le tematiche e gli specifici profili di criticita'
segnalati dai Ministri competenti per materia e, con riferimento alle
questioni di competenza regionale o locale dal Ministro per gli
affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il programma di
governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti
normativi e segnala all'Unita' per la razionalizzazione e il
miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5 l'eventuale
necessita' di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei
tempi di attuazione;
e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite
del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo
stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui
all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
nonche', anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni
elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi,
il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;
f) aggiorna periodicamente il Consiglio dei ministri sullo stato
di avanzamento degli interventi del PNRR;
g) trasmette, per il tramite del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, la relazione periodica di cui alla lettera
precedente alla Conferenza unificata, la quale e' costantemente
aggiornata dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie circa
lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticita'
attuative;
h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo e
propone, ove ne ricorrano le condizioni, l'attivazione dei poteri
sostitutivi di cui all'articolo 12;
i) assicura la cooperazione con il partenariato economico,
sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente di cui
all'articolo 3;
l) promuove attivita' di informazione e comunicazione coerente
con l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241.
3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti di
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono
esaminate questioni di competenza di una singola regione o provincia
autonoma, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, quando sono esaminate questioni che riguardano
piu' regioni o province autonome; in tali casi alla seduta partecipa
sempre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che puo'
presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle
sedute della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in
dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti
attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o
rappresentanti del partenariato economico e sociale.
4. Il Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui
all'articolo 8 del decreto legge 1° marzo 2021 n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e il Comitato
interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo
57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono,
sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di
rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e
coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la
facolta' di partecipare attraverso un delegato. Le amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti nel PNRR possono sottoporre
alla Cabina di regia l'esame delle questioni che non hanno trovato
soluzione all'interno del Comitato interministeriale.
5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di programmazione e
attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale
complementare al PNRR richiedano il coordinamento con l'esercizio
delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni, alle
province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al
fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi della Cabina
di regia di cui al comma 2, del Comitato sulla transizione ecologica
di cui all'art. 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e del Comitato interministeriale per transizione digitale di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie partecipa alle
sedute della Cabina di regia e dei Comitati predetti e, su impulso di
questi, promuove le conseguenti iniziative anche in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano nonche' di Conferenza
unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di
materie nelle quali le regioni e le province autonome vantano uno
specifico interesse, ai predetti Comitati partecipa anche il
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 le parole "composto da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle
seguenti: "composto da due rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli
affari regionali e le autonomie,".
ART. 3
(Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e
territoriale)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
istituito il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale
e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del
Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di
Bolzano, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi,
delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'universita' e
della ricerca e della societa' civile. I componenti sono individuati
secondo un criterio di maggiore rappresentativita' e agli stessi non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
2. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie e
per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. Il Tavolo
permanente puo' segnalare collaborativamente alla Cabina di regia di
cui all'articolo 2 e al Servizio centrale per il PNRR di cui
all'articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione
del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze
ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.
ART. 4
(Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303 e' costituita una struttura con funzioni di segreteria tecnica
per il supporto alle attivita' della Cabina di regia e del Tavolo
permanente, la cui durata temporanea e' superiore a quella del
Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR
e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria tecnica opera
in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo,
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica e l'Ufficio per il programma di governo.
2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo:
a) supporta la Cabina di regia e il Tavolo permanente
nell'esercizio delle rispettive funzioni;
b) elabora periodici rapporti informativi alla Cabina di regia
sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio
sull'attuazione del PNRR comunicati dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
c) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri
le azioni utili al superamento delle criticita' segnalate dai
Ministri competenti per materia;
d) acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR di cui
all'articolo 6, le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a
livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto
della tempistica programmata ed a eventuali criticita' rilevate nella
fase di attuazione degli interventi;
e) ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria
svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da
valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di
cui all'articolo 12;
f) istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni
finalizzate al superamento del dissenso di cui all'articolo 13 e
all'articolo 44.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali
ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo. 30 luglio 1999, n.
303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
ART. 5
(Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione
e Ufficio per la semplificazione)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita una
struttura di missione denominata Unita' per la razionalizzazione e il
miglioramento della regolazione.
2. L'Unita', costituita nell'ambito del Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi, ha durata temporanea superiore a quella del
Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR
e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. All'Unita' e' assegnato un
contingente di personale, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
L'Unita' opera in raccordo con il gruppo di lavoro sull'analisi
d'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo, istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1
della legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. L'Unita' svolge i seguenti compiti:
a) individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla
Cabina di regia di cui all'articolo 2, gli ostacoli all'attuazione
corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel
PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure
attuative e propone rimedi;
b) coordina, anche sulla base delle verifiche d'impatto della
regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005,
n. 246, curate dalle amministrazioni, l'elaborazione di proposte per
superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle
relative misure attuative, al fine garantire maggiore coerenza ed
efficacia della normazione;
c) cura l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai
fini della razionalizzazione e revisione normativa;
d) promuove e potenzia iniziative di sperimentazione normativa,
anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture
istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei, e tiene in
adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e
sperimentazione normativa a livello internazionale;
e) riceve e considera ipotesi e proposte di razionalizzazione e
sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali
ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
5. L'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione
pubblica opera in raccordo con l'Unita' di cui all'articolo 1, comma
22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nello svolgimento
dei seguenti compiti:
a) promozione e coordinamento delle attivita' di rafforzamento
della capacita' amministrativa nella gestione delle procedure
complesse rilevanti ai fini del PNRR anche attraverso le task force
di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste dal
PNRR;
b) promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione
e reingegnerizzazione delle procedure e della predisposizione del
catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti nel
PNRR;
c) misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico di
cittadini e imprese;
d) promozione di interventi normativi, organizzativi e
tecnologici di semplificazione anche attraverso una Agenda per la
semplificazione condivisa con le regioni, le Province autonome di
Trento e Bolzano e gli enti locali;
e) pianificazione e verifica su base annuale degli interventi di
semplificazione.
ART. 6
(Monitoraggio e rendicontazione del PNRR)
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e' istituito un ufficio
centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio
centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo,
monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta
il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi
dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai
relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicita'. Il
Servizio centrale per il PNRR e' inoltre responsabile della gestione
del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi
flussi finanziari, nonche' della gestione del sistema di monitoraggio
sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR,
assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo
8. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in sei uffici di
livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri
compiti, puo' avvalersi del supporto di societa' partecipate dallo
Stato, come previsto all'articolo 9.
2. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Servizio
centrale per il PNRR si raccorda con l'Unita' di missione e con gli
Ispettorati competenti della Ragioneria generale dello Stato. Questi
ultimi concorrono al presidio dei processi amministrativi e al
monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR per gli
aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cinque posizioni
di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza,
studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di euro 930.000 per l'anno 2021 e di euro
1.859.000 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede
ai sensi dell'articolo 16.
ART. 7
(Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza)
1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea
(IGRUE) e' istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale
avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo
2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio di
cui al primo periodo opera in posizione di indipendenza funzionale
rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si
avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a
linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio
delle Ragionerie territoriali dello Stato.
2. L'Unita' di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione con
le amministrazioni di cui all'articolo 8, alla predisposizione e
attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del
PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del Regolamento
(UE) 2021/241, nonche' la coerenza dei relativi target e milestone.
Concorre inoltre alla verifica della qualita' e completezza dei dati
di monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1, comma
1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178 e svolge attivita' di
supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni
di attuazione e avanzamento del Piano.
3. L'Unita' di missione si articola in due uffici dirigenziali di
livello non generale. Essa provvede altresi' a supportare le
attivita' di valutazione delle politiche di spesa settoriali di
competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a
valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme e agli
investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di iniziative di
trasparenza e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai
cittadini. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1050, della Legge
30 dicembre 2020, n. 178, le parole "di durata triennale rinnovabile
una sola volta" sono soppresse.
4. Per le finalita' dell'articolo 6 e del presente articolo, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato a conferire n. 7
incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in
deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure
concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti
assunzionali, le restanti unita' di livello dirigenziale non
generale.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con le modalita' di cui
all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6
e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non
generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more del
perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto
Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione,
da adottarsi entro il 31 gennaio 2022 con le modalita' di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito
con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di prima
applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6 e
quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel
caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima
dell'adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano
comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e
coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del
presente articolo.
6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze tecniche e
funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione
del PNRR. Per tale attivita' puo' avvalersi di Studiare Sviluppo
s.r.l., secondo le modalita' che saranno definite in specifica
Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attivita' di
supporto. Alla stessa Societa' non si applicano le disposizioni
relative ai vincoli in materia di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa e la stessa determina i processi di
selezione e assunzione di personale in base a criteri di massima
celerita' ed efficacia, prediligendo modalita' di selezione basate su
requisiti curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in
deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175. Al presente comma si provvede nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui
all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo
in particolare valutazioni di economicita', efficienza ed efficacia
circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie
provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a
criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti
europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti,
ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge 14 gennaio 1994 n. 20,
riferisce, almeno annualmente, al Parlamento sullo stato di
attuazione del PNRR.
8. Ai fini del rafforzamento delle attivita' di controllo, anche
finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle
frodi, nonche' ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di
doppio finanziamento pubblico degli interventi le amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare
specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di euro 218.000 per l'anno 2021 e di euro
436.000 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai
sensi dell'articolo 16.
ART. 8
(Coordinamento della fase attuativa)
1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita'
di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e
controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di
livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce, una
apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale fino al
completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026,
articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello
non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo
provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di
riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di contatto
con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli
adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare,
per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di
pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo
regolamento. La stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio
centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e
procedurale degli investimenti e delle riforme, nonche' l'avanzamento
dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche
funzionalita' del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma
1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. La medesima struttura vigila affinche' siano adottati criteri di
selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del
PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle
procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarita' della spesa
ed il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro
adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile
al PNRR. Essa svolge attivita' di supporto nella definizione,
attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti
cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e
internazionali, nonche' attivita' di supporto all'attuazione di
politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze
di programmazione e attuazione del PNRR.
4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla regolarita' delle
procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a
prevenire, correggere e sanzionare le irregolarita' e gli indebiti
utilizzi delle risorse. Adotta le iniziative necessarie a prevenire
le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio
finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i
protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7. Essa e'
inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e
restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto
di frode o doppio finanziamento pubblico.
5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede
prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del
PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la
selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse
prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di
mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi
previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza
delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo
scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione
delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i
vincoli assunti con l'Unione europea.
6. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 16.
ART. 9
(Attuazione degli interventi del PNRR)
1. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR
provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle
specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarita'
degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture,
ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel
PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa nazionale ed
europea vigente.
2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli
interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono
avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da
societa' a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente,
statale, regionale e locale e da enti vigilati.
3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle
amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono
sottoposti ai controlli ordinari di legalita' e ai controlli
amministrativocontabili previsti dalla legislazione nazionale
applicabile.
4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa
tracciabilita' delle operazioni e la tenuta di una apposita
codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo
le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa
su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le
attivita' di controllo e di audit.
ART. 10
(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)
1. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di
affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici,
in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di
programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, le
amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono
avvalersi del supporto tecnico-operativo di societa' in house
qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
2. L'attivita' di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di
definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi
e comprende azioni di rafforzamento della capacita' amministrativa,
anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente
qualificati.
3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n.
50 del 2016, la valutazione della congruita' economica dell'offerta
ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la
motivazione del provvedimento di affidamento da' conto dei vantaggi,
rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di
risorse economiche, mediante comparazione degli standard di
riferimento di Consip S.p.A e delle centrali di committenza
regionali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, le
Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato,
possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle societa' di
cui al comma 1 per la promozione e la realizzazione di progetti di
sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze definisce, per le
societa' in house statali, i contenuti minimi delle convenzioni per
l'attuazione di quanto previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le
Amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono essere
posti a carico delle risorse previste per l'attuazione degli
interventi PNRR, ovvero delle risorse per l'assistenza tecnica
previste nei programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto
agli stessi riferiti.
6. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di supporto di cui al
presente articolo, le societa' interessate possono provvedere con le
risorse interne, con personale esterno, nonche' con il ricorso a
competenze - di persone fisiche o giuridiche - disponibili sul
mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
ART. 11
(Rafforzamento della capacita' amministrativa delle stazioni
appaltanti)
1. Per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attivita' di
approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle
progettualita' del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati,
ivi compresi i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il
periodo 2021/2027, Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche
amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di
supporto tecnico. Per le medesime finalita', Consip S.p.A. realizza
un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione
delle specifiche procedure di acquisto e di progettualita' per
l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement e il
rafforzamento della capacita' amministrativa e tecnica delle
pubbliche amministrazioni. Consip S.p.A. si coordina con le centrali
di committenza regionali per le attivita' degli enti territoriali di
competenza.
2. Le disposizioni al presente articolo trovano applicazione anche
per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettivita'
effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione
dei servizi delle pubbliche amministrazioni affidatarie in
ottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari,
nonche' per la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo
33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le cui procedure
di affidamento sono poste in essere da Consip S.p.A. ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Per realizzare le finalita' di cui al presente articolo, il
Ministero dell'economia e delle finanze stipula con Consip S.p.A. un
apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni
di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
(omissis)
PARTE II
Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
Titolo I
Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico
Capo I
Valutazione di impatto ambientale di competenza statale
ART. 17
(Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 8
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione
ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di
quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonche' dei
progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis del
presente decreto, e' istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC,
posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione
ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unita', in
possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque
anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla
valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti
progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni
statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,
dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalita' di cui al comma 2, secondo
periodo, ad esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.
Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra
analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I componenti
nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita'
a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al
comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri e' garantito
il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione
Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della
transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. I componenti della Commissione
Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili
per una sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con
diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura.
Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si
avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a
rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno
2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i
procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni
o intese un concorrente interesse regionale, all'attivita'
istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle
Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i
soggetti in possesso di adeguata professionalita' ed esperienza nel
settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto
ambientale. La Commissione opera con le modalita' previste
dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo
24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e
dall'articolo 27, del presente decreto.";
b) al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nella
trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della
normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonche' la
Commissione di cui al comma 2-bis, da' precedenza ai progetti aventi
un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero
una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a
quindici unita' di personale, nonche' ai progetti cui si correlano
scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio
dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad
impianti gia' autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici
mesi dalla presentazione dell'istanza.";
c) al comma 5 le parole "Commissione tecnica PNIEC" ovunque
ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "Commissione tecnica
PNRR-PNIEC" e le parole "e in ragione dei compiti istruttori
effettivamente svolti," sono sostituite dalle seguenti: ",
esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente
svolti e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale,"
ART. 18
(Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e
del PNIEC)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis
1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Le opere,
gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei
progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al
raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato
per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del
Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e
le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica
utilita', indifferibili e urgenti.";
2) il comma 2-ter e' abrogato;
b) dopo l'allegato I alla Parte seconda, e' inserito l'allegato
I-bis, di cui all'allegato I al presente decreto.
ART. 19
(Disposizioni relative al procedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA e consultazione preventiva)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) al comma 4 la parola "quarantacinque" e' sostituita dalla
seguente: "trenta";
2) al comma 6 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel
medesimo termine l'autorita' competente puo' richiedere chiarimenti e
integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilita' del
progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente puo'
richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un
periodo non superiore a sessanta giorni, per la presentazione delle
integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non
trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la
domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita'
competente di procedere all'archiviazione.";
3) al comma 7 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
"Ai fini di cui al primo periodo l'autorita' competente si pronuncia
sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente
entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o
negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di
modifica.";
b) all'articolo 20 sono aggiunte in fine le seguenti parole
"entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai
progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.".
ART. 20
(Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e
disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 25, i
commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
"2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di
quelli di cui all'articolo 8, comma 2- bis, l'autorita' competente,
entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di
consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA
previa acquisizione del concerto del competente direttore generale
del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei
casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere
ad accertamenti e indagini di particolare complessita', l'autorita'
competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di
valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando
tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle
ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sara'
emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere
il provvedimento di VIA e' proposto all'adozione del Ministro entro
il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la
Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il
termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di
consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di
centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione
di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di
VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del
Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA,
previa acquisizione del concerto del competente direttore generale
del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel
caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e'
adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del
procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non
siano rispettati e' automaticamente rimborsato al proponente il
cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo
33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito
capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero
della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per
l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per
l'anno 2023.
2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da
parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il
titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente
commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere
dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione
dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia
nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale
del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo
nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente
del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo,
nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990,
provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i
successivi trenta giorni.".
2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del
Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui
all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove
gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta
la compiuta redazione della relazione paesaggistica.".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso 2-ter, pari a
840.000 euro per l'anno 2021, 1.640.000 per l'anno 2022 e 1.260.000
per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Il Ministero della transizione ecologica provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati
di tale attivita' al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora
dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche
in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, si provvede
ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
ART. 21
(Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23:
1) al comma 3, primo periodo le parole "dieci giorni" sono
sostituite dalle seguenti "quindici giorni", al secondo periodo sono
premesse le parole "Entro il medesimo termine", nonche' dopo il terzo
periodo e' aggiunto il seguente: "I termini di cui al presente comma
sono perentori.";
2) al comma 4 le parole "Per i progetti individuati dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7-bis,
comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti "Per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis";
b) all'articolo 24:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Entro il termine
di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al
pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse puo' prendere
visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e
presentare le proprie osservazioni all'autorita' competente, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro
il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle
Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la
comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici
giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi
precedenti, il proponente ha facolta' di presentare all'autorita'
competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri
pervenuti.";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Qualora all'esito
della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni
da parte del proponente si renda necessaria la modifica o
l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione
acquisita, l'autorita' competente, entro i venti giorni successivi,
ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis puo', per una sola volta, stabilire un
termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione,
in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della
documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del
proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta,
la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione
integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni. Nel caso
in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine
perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed e' fatto
obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.";
3) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'autorita' competente, ricevuta la documentazione integrativa, la
pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio
apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico.",
nonche' al secondo periodo dopo le parole "si applica il termine di
trenta giorni" sono inserite le seguenti "ovvero quindici giorni per
i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis".
ART. 22
(Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "di ogni autorizzazione, intesa, parere,
concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale,
richiesto" sono sostituite dalle seguenti: "delle autorizzazioni
ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste" e le parole "di
ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di
assenso in materia ambientale richiesti" sono sostituite dalle
seguenti: "delle autorizzazioni di cui al comma 2";
b) al comma 2, prima del primo periodo, e' inserito il seguente:
"E' facolta' del proponente richiedere l'esclusione dal presente
procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, nel caso in cui le relative normative di settore
richiedano, per consentire una compiuta istruttoria
tecnicoamministrativa, un livello di progettazione esecutivo.";
c) al comma 4, le parole "ed enti potenzialmente interessati e
comunque competenti in materia ambientale" sono sostituite dalle
seguenti: "competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di
cui al comma 2 richieste dal proponente";
d) al comma 6, la parola "cinque" e' sostituita dalla seguente:
"dieci" e le parole ", l'autorita' competente indice la conferenza di
servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8.
Contestualmente" sono soppresse;
e) al comma 7, dopo le parole "l'autorita' competente" sono
inserite le seguenti: "indice la conferenza di servizi decisoria di
cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera
secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente";
f) al comma 8:
1) al terzo periodo, le parole "Per i progetti di cui
all'articolo 7-bis, comma 2-bis", sono sostituite dalle seguenti:
"Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis";
2) al sesto periodo, le parole "per i progetti di cui
all'articolo 7-bis, comma 2-bis", sono sostituite dalle seguenti:
"per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis".
Capo II
Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale
ART. 23
(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 26
e' inserito il seguente:
"Art-26-bis
(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)
1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di
competenza regionale, il proponente puo' richiedere, prima della
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una
fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da
inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di
dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione
dello stesso nonche' alla definizione delle condizioni per ottenere
le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti,
nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla
realizzazione e all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette
all'autorita' competente, in formato elettronico, i seguenti
documenti:
a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla
base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per
l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;
b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al
progetto di fattibilita' tecnico economica di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui
al comma 1 e' pubblicata e resa accessibile, con modalita' tali da
garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni
industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web
dell'autorita' competente che comunica, per via telematica, a tutte
le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque
competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del
progetto, l'avvenuta pubblicazione. Contestualmente l'autorita'
competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed
enti.
3. La conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le
modalita' di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini
sono ridotti alla meta'. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai
sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base
della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla
definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare
ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei
requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e
delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio
nonche' alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di
assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e
all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine
dei lavori della conferenza preliminare, l'autorita' competente
trasmette al proponente le determinazioni acquisite.
4. L'autorita' competente, in accordo con tutte le amministrazioni
ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla
realizzazione e sull'esercizio del progetto, puo' stabilire una
riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7
dell'articolo 27-bis. Le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o
integrate solo in presenza di elementi nuovi, tali da comportare
notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel
successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli
interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis. Le
amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di
servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare
osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione
dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo
27-bis, salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare
notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel
corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli
interessati.".
2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla
realizzazione delle attivita' mediante utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui
propri bilanci.
ART. 24
(Provvedimento autorizzatorio unico regionale)
1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole "l'adeguatezza e" sono soppresse, ed e'
aggiunto in fine il seguente periodo: "Nei casi in cui sia richiesta
anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di
cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la
verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilita'.";
b) al comma 4, le parole "concernenti la valutazione di impatto
ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e
l'autorizzazione integrata ambientale" sono soppresse, e dopo il
terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Ove il progetto comporti la
variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico
interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la
valutazione ambientale strategica.";
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Entro i successivi trenta giorni l'autorita' competente puo'
chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i
titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico,
come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro
rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su
richiesta motivata del proponente l'autorita' competente puo'
concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la
presentazione della documentazione integrativa per un periodo non
superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il
proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si
intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di
procedere all'archiviazione. L'autorita' competente, ricevuta la
documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e,
tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del
pubblico la cui durata e' ridotta della meta' rispetto a quella di
cui al comma 4.";
d) il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
"7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32
per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni
dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al
comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni
documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi
alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni
competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del
provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla
realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.
La conferenza di servizi e' convocata in modalita' sincrona e si
svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.
241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi e' di
novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La
determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi
costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e
comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA
e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio
del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi
settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le
amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano
alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento
autorizzatorio unico regionale.
7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di
uno o piu' titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale
esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o
l'avvio dell'attivita' necessiti di verifiche, riesami o nulla osta
successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione
competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo
un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio
del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza
possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza
di significativi elementi emersi nel corso del successivo
procedimento per il rilascio del titolo definitivo.
7-ter. Laddove uno o piu' titoli compresi nella determinazione
motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7
attribuiscano carattere di pubblica utilita', indifferibilita' e
urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo
preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della
conferenza ne da' atto.".
Capo III
Competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello ambientale
ART. 25
(Determinazione dell'autorita' competente in materia di VIA e
preavviso di rigetto)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da piu'
elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a
VIA ovvero a verifica di assoggettabilita' a VIA rientranti in parte
nella competenza statale e in parte in quella regionale, il
proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II,
II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in
formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla
Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione
contenente:
a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;
b) tipologia progettuale individuata come principale;
c) altre tipologie progettuali coinvolte;
d) autorita' (stato o regione/provincia autonoma) che egli
individua come competente allo svolgimento della procedura di VIA o
verifica di assoggettabilita' a VIA.
4- ter. Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma ha la facolta' di
trasmettere valutazioni di competenza al Ministero, dandone
contestualmente comunicazione al proponente. Entro e non oltre i
successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II,
II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il
competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla
Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito
all'autorita' competente, alla quale il proponente stesso dovra'
presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Decorso tale
termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla
posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma o, in assenza
di questa, dal proponente.";
b) all'articolo 6:
1) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Qualora nei
procedimenti di VIA di competenza statale l'autorita' competente
coincida con l'autorita' che autorizza il progetto, la valutazione di
impatto ambientale viene rilasciata dall'autorita' competente
nell'ambito del procedimento autorizzatorio.";
2) dopo il comma 10, e' inserito il seguente: "10-bis. Ai
procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonche'
all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241.".
ART. 26
(Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento
di VIA)
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, terzo periodo, le parole "d'intesa con il
proponente" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il proponente";
b) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
" b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della
transizione ecologica tra soggetti estranei all'amministrazione del
Ministero e dotati di significativa competenza e professionalita' per
l'esercizio delle funzioni;".
ART. 27
(Interpello ambientale)
1. Dopo l'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152, e' inserito il seguente:
"Art. 3-septies
(Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le
province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di
categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere
nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province
autonome di Trento e Bolzano, possono inoltrare al Ministero della
transizione ecologica, con le modalita' di cui al comma 3, istanze di
ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia
ambientale. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui
al presente comma costituiscono criteri interpretativi per
l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche
amministrazioni in materia ambientale, salvo rettifica della
soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza
limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo
di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti
dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da
piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra
loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica
risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita'
all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite
alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione
"Informazioni ambientali" del proprio sito istituzionale di cui
all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo
oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto
sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza
dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione
dei termini di prescrizione".
Capo IV
Valutazione ambientale strategica
ART. 28
(Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale
strategica)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole "ovvero, nei casi di particolare
difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo" sono
soppresse e dopo la parola "preliminare" sono inserite le seguenti:
"di assoggettabilita' a VAS";
2) al comma 2, le parole "documento preliminare" sono
sostituite dalle seguenti: "rapporto preliminare di assoggettabilita'
a VAS";
3) al comma 4, le parole "e, se del caso, definendo le
necessarie prescrizioni" sono soppresse;
b) all'articolo 13:
1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente:
"L'autorita' competente in collaborazione con l'autorita' procedente,
individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e
trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I
contributi sono inviati all'autorita' competente ed all'autorita'
procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione.";
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. L'autorita'
procedente trasmette all'autorita' competente in formato elettronico:
a) la proposta di piano o di programma;
b) il rapporto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri
del piano/programma ai sensi dell'articolo 32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati
all'articolo 14 comma 1;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo
di cui all'articolo 33.";
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. La
documentazione di cui al comma 5 e' immediatamente pubblicata e resa
accessibile nel sito web dell'autorita' competente e dell'autorita'
procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale
sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti in materia
ambientale e del pubblico interessato affinche' questi abbiano
l'opportunita' di esprimersi.";
c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14
(Consultazione)
1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera
e), contiene almeno:
a) la denominazione del piano o del programma proposto, il
proponente, l'autorita' procedente;
b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e
l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi
possibili effetti ambientali;
d) l'indirizzo web e le modalita' per la consultazione della
documentazione e degli atti predisposti dal proponente o
dall'autorita' procedente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione del
pubblico;
f) l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a norma
dell'articolo 10, comma 3.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione della
proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e
presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato
elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi.
3. In attuazione dei principi di economicita' e di semplificazione,
le procedure di deposito, pubblicita' e partecipazione, eventualmente
previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici
piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente
articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto
dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1
dell'articolo 15. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle
comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 commi 3 e 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.";
d) all'articolo 18:
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. L'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente i
risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure
correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i),
dell'Allegato VI alla parte seconda.
2-ter. L'autorita' competente si esprime entro trenta giorni sui
risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure
correttive adottate da parte dell'autorita' procedente.";
2) al comma 3, le parole "e delle Agenzie interessate" sono
soppresse;
3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. L'autorita'
competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli
effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilita' ambientale definiti dalle strategie di
sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.".
2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Capo V
Disposizioni in materia paesaggistica
ART. 29
(Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per
l'attuazione del PNRR)
1. Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva attuazione
degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura e'
istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello
dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre
2026.
2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni
culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati
dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale
oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici
periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche
avvalendosi, per l'attivita' istruttoria, delle Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessita' e per
assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza
speciale puo' esercitare, con riguardo a ulteriori interventi
strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei
confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale sono
svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti
e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista
dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi
dirigenziali ad interim.
4. Presso la Soprintendenza speciale e' costituita una segreteria
tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del Ministero, da
un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo
massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il
limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022
e 2023.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1. 550.000
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a 1. 550.000
per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero per i beni e le attivita' culturali e, quanto a
1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Capo VI
Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili
ART. 30
(Interventi localizzati in aree contermini)
1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di
efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare
riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
"3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico
ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad
oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree
sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' nelle aree contermini ai
beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.".
2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in
aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il
Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di
servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente
il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della
cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda
di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il
rappresentante del Ministero della cultura non puo' attivare i rimedi
per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
ART. 31
(Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente: "2-quinquies.
Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le
relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater
lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione
di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilita' di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di
connessione non rientrino nelle suddette procedure.";
b) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: "3-ter. In caso
di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni
interessate per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1
entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies, comma 4-bis,
del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.".
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo
il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di impianti
fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di
media tensione e localizzati in area a destinazione industriale,
produttiva o commerciale si applicano le disposizioni di cui al
presente comma. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera
b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
per la procedura di verifica di assoggettabilita' alla valutazione di
impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si
intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purche' il
proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una
autodichiarazione che l'impianto non si trova all'interno di aree fra
quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera
f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre
2010. Si potra' procedere a seguito della procedura di cui sopra con
edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la
pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per
l'edificazione.".
3. Al fine di realizzare il rilancio delle attivita' produttive
nella regione Sardegna anche in attuazione dell'articolo 60, comma 6,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, sono individuate le opere e le infrastrutture
necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola.".
4. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, le parole "individuate nei decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 50 del
presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152,".
5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo
il comma 1-ter e' inserito il seguente:
"1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che
adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in
modo da non compromettere la continuita' delle attivita' di
coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi di
monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture.".
6. All'Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al paragrafo 2), e' aggiunto, in fine, il
seguente punto: "- impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.".
7. La Tabella A allegata al decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387 e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato II al presente
decreto.
ART. 32
(Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e
individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in
Sardegna)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il terzo periodo, e' sostituito dai seguenti: "Non
sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui
all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e
sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se
consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,
non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi,
della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare
gli impianti stessi, ne' delle opere connesse a prescindere dalla
potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Restano
ferme, laddove previste, le procedure di verifica di
assoggettabilita' e valutazione di impatto ambientale di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono considerati
sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6,
comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti
eolici, nonche' sulle relative opere connesse, che a prescindere
dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati
nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione
minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli gia'
esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un
incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima,
intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremita' delle
pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla
estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente moltiplicata
per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e
il diametro dell'aerogeneratore gia' esistente.";
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende:
a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo
impianto e' realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione
massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza piu' una
tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto
autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;
b) nel caso di impianti dislocati su piu' direttrici, la
superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto e' all'interno
della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato,
planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli
convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori
autorizzati piu' esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per
cento.
3-ter. Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si
intende:
a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati
abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei
nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e
n1*d1/(d2-d1);
b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati
abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi
aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso
dove:
1) d1: diametro rotori gia' esistenti o autorizzati;
2) n1: numero aerogeneratori gia' esistenti o autorizzati;
3) d2: diametro nuovi rotori;
4) h1: altezza raggiungibile dalla estremita' delle pale
rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore gia' esistente o
autorizzato.
3.quater. Per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" h2
raggiungibile dalla estremita' delle pale, si intende il doppio
dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremita'
delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente.".
Capo VII
Efficientamento energetico
ART. 33
(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza
energetica e rigenerazione urbana)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti
dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
anche ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a
sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente
ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non
siano gia' richiesti ai sensi del comma 2 della presente
disposizione.";
b) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
"10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al
presente articolo, previsto per le singole unita' immobiliari, e'
moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva
dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico,
di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2,
3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unita'
abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare
pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia
delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma
9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attivita' di prestazione di servizi socio-sanitari
e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non
percepiscano alcun compenso o indennita' di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie
catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta', nuda proprieta',
usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso
gratuito e' idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente
articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato
in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.";
c) il comma 13-ter e' sostituito dal seguente:
"13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione
di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli
edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili
mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA
sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la
costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento
che ne ha consentito la legittimazione ovvero e' attestato che la
costruzione e' stata completata in data antecedente al 1° settembre
1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello
stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli
interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio
fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del
comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita'
dell'immobile oggetto di intervento.".
2. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di
urbanizzazione.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3
milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), valutati in
0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro per l'anno
2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per
l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026,
0,2 milioni di euro per l'anno 2033 e, dal comma 3, pari a di 3,9
milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028,
0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3
milioni di euro per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni di
euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2
milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027,
0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032,
mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettera
a) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni
di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8
milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di
euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Capo VIII
Semplificazione per la promozione dell'economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico
ART. 34
(Cessazione della qualifica di rifiuto)
1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "medesimi
procedimenti autorizzatori" sono inserite le seguenti: "previo parere
obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la
protezione ambientale territorialmente competente";
b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
c) i commi 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.
ART. 35
(Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare)
1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la
migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l'attivita' di
recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia
circolare come previsto dal nuovo piano d'azione europeo per
l'economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte IV, titolo I, le parole "e assimilati", ovunque
ricorrano, sono soppresse e all'articolo 258, comma 7, le parole "e
assimilati" sono soppresse;
b) all'articolo 185:
1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione
di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o
metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la
salute umana";
2) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici",
intendendosi i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di
qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il
periodo della loro validita', che siano in disuso o che non siano
piu' idonei ad essere impiegati per il loro fine originario";
3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso
sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo
34, comma 2, del decreto legislativo del 29 luglio 2015, n. 123, e,
in virtu' della persistente capacita' esplodente, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le
attivita' di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal
luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di
trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali
esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante
incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le
disposizioni di pubblica sicurezza.
4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalita' di
tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili,
ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, e'
fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di
provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei
rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale,
secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 237 del presente
decreto.";
c) all'articolo 188, comma 5, le parole "un'attestazione di
avvenuto smaltimento" sono sostituite dalle seguenti:
"un'attestazione di avvio al recupero o smaltimento";
d) all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), le parole
"dell'avvenuto recupero" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvio
a recupero";
e) all'articolo 193, comma 18, dopo le parole "da assistenza
sanitaria" sono inserite le seguenti: "svolta al di fuori delle
strutture sanitarie di riferimento e da assistenza";
f) all'articolo 258, comma 7, le parole ", comma 3," sono
sostituite dalle seguenti: ", comma 5,";
g) all'articolo 206-bis, comma 1:
1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei
rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del presente
decreto";
2) alla lettera b) le parole da "permanente di criteri e
specifici" a "quadro di riferimento" sono sostituite dalle seguenti:
"periodico di misure" e le parole da "efficacia, efficienza e
qualita'" a "smaltimento dei rifiuti;" sono sostituite dalle
seguenti: "la qualita' e la riciclabilita', al fine di promuovere la
diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili
per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i
sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo
smaltimento dei rifiuti;";
3) le lettere c), d), e), f), g), g-bis), g-ter), g-quater) e
g-quinquies) sono sostituite dalle seguenti:
"c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei
rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del
presente decreto, verificando le misure adottate e il raggiungimento
degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione europea e
dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare il
rispetto della responsabilita' estesa del produttore da parte dei
produttori e degli importatori di beni;
d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo
II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto;
e) controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli
accordi di programma ai sensi dell'articolo 219-bis e ne monitora
l'attuazione;
f) verifica l'attuazione del Programma generale di prevenzione di
cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non
provveda nei termini previsti, predispone lo stesso;
g) effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale
di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180;
h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli
articoli 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti
dalla responsabilita' estesa del produttore e al raggiungimento degli
obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti.";
4) al comma 6, primo periodo, le parole "235," sono soppresse e
dopo le parole "degli articoli 227 e 228" sono aggiunte le seguenti:
", e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter";
h) all'articolo 214-ter, comma 1, le parole ", mediante
segnalazione certificata di inizio di attivita' ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241." sono sostituite
dalle seguenti: ", successivamente alla verifica e al controllo dei
requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle
province ovvero dalle citta' metropolitane territorialmente
competenti, secondo le modalita' indicate all'articolo 216. Gli esiti
delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di
preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorita'
competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalita' e
la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite
nel decreto di cui al comma 2.";
i) l'articolo 216-ter e' sostituito dal seguente:
"Art. 216-ter
(Comunicazioni alla Commissione europea)
1. I piani di gestione e i programmi di prevenzione di cui
all'articolo 199, commi 1 e 3, lettera r), e le loro eventuali
revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero della transizione
ecologica, utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per
la successiva trasmissione alla Commissione europea.
2. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla
Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi
all'attuazione dell'articolo 181, comma 4. I dati sono raccolti e
comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine
dell'anno a cui si riferiscono, secondo il formato di cui alla
decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno 2019. Il primo
periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo
l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.
3. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla
Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi
all'attuazione dell'articolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati
per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il
quale sono raccolti e secondo il formato di cui alla decisione di
esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo
e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del 28 novembre 2019
sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di comunicazione ha inizio
il primo anno civile completo dopo l'adozione delle suddette
decisioni di esecuzione.
4. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla
Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi agli olii
industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato
nonche' sulla raccolta e trattamento degli oli usati. I dati sono
comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine
dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui
all'allegato VI della decisione di esecuzione 2019/1004 (UE) del 7
giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo
anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di
esecuzione.
5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono corredati da una relazione
di controllo della qualita' secondo il formato per la comunicazione
stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione,
nonche' da una relazione sulle misure adottate per il raggiungimento
degli obiettivi di cui agli articoli 205-bis e 182-ter, che comprende
informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio. Tali informazioni
sono comunicate secondo il formato per la comunicazione stabilito
dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione.
6. La parte quarta del presente decreto nonche' i provvedimenti
inerenti la gestione dei rifiuti, sono comunicati alla Commissione
europea.";
l) all'articolo 221, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema
sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della Transizione
ecologica e al CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma
6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di
rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione
relativo all'anno solare successivo, sono inseriti nel programma
generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.";
m) l'allegato D -Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti,
della Parte quarta e' sostituto dall'allegato III al presente
decreto.
2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con
CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni gia'
autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino
un incremento della capacita' produttiva autorizzata, nel rispetto
dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, non
costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del
Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59, o variante
sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis,
214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e
richiedono la sola comunicazione dell'intervento di modifica da
inoltrarsi, unitamente alla presentazione della documentazione
tecnica descrittiva dell'intervento, all'autorita' competente. Nel
caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni
dalla comunicazione, il soggetto proponente puo' procedere all'avvio
della modifica. L'autorita' competente, se rileva che la modifica
comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di
un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla
comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda
di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non puo' essere
eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.
3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con
CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare n. 22 del 2013 in impianti o installazioni non autorizzati
allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un
incremento della capacita' produttiva autorizzata, non costituiscono
una modifica sostanziale ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera
l-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 2,
comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n.
59 del 2013, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208,
comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo
n. 152 del 2006 e richiedono il solo aggiornamento del titolo
autorizzatorio, nel rispetto dei limiti di emissione per
coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all'autorita' competente
quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica. Nel caso in
cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla
comunicazione, il soggetto proponente puo' procedere all'avvio della
modifica. L'autorita' competente se rileva che la modifica comunicata
sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo
autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione
medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova
autorizzazione. La modifica comunicata non puo' essere eseguita fino
al rilascio della nuova autorizzazione.
4. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione
delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 36
(Semplificazioni in materia di economia montana e forestale)
1. Le attivita' di manutenzione straordinaria e ripristino delle
opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari
ad alto rischio idrogeologico e di frana, sono esenti dall'autorizzazione
idraulica di cui al regio decreto
25 luglio 1904 n. 523, recante "Testo unico delle disposizioni di
legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", e
dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante "Riordinamento e riforma
della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", e
successive norme regionali di recepimento.
2. Nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1,
lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non e'
richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di
manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica
forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e
di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti
secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica.
3. Sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica
semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2017, n. 31, anche se interessano aree vincolate ai sensi
dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e
nel rispetto di quanto previsto dal Piano Forestale di Indirizzo
territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti
equivalenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2018 n. 34,
ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entita':
a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un
piano di tagli dettagliato;
b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o
colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di
riforestazione e sistemazione idraulica;
c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di
resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.
ART. 37
(Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali)
1. Al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti
contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare
alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR e finanziabili
con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei, al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quarta, Titolo V, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 241 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. In caso di aree con destinazione agricola secondo gli
strumenti urbanistici ma non utilizzate, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, da almeno dieci anni, per la
produzione agricola e l'allevamento, si applicano le procedure del
presente Titolo e le concentrazioni di soglia di contaminazione
previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5, individuate
tenuto conto delle attivita' effettivamente condotte all'interno
delle aree. In assenza di attivita' commerciali e industriali si
applica la colonna A. Le disposizioni del presente Titolo si
applicano anche in tutti gli altri casi in cui non trova applicazione
il regolamento di cui al comma 1.";
b) all'articolo 242:
1) al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole "indicando
altresi' le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei
lavori" sono inserite le seguenti: ", le verifiche intermedie per la
valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le
attivita' di verifica in corso d'opera necessarie per la
certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico
del proponente,";
2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del
suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti
anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile
procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui
all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali,
anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente
individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli
obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da
contaminazione. In tal caso e' necessario dimostrare e garantire nel
tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee
fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i
fruitori dell'area, ne' una modifica del modello concettuale tale da
comportare un peggioramento della qualita' ambientale per le altre
matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie
finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l'intero
intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli
obiettivi di bonifica.";
3) al comma 13 il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
c) all'articolo 242-ter:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "possono essere
realizzati" sono aggiunte le seguenti: "i progetti del Piano
nazionale di ripresa e resilienza,";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano
occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di
bonifica sia gia' caratterizzato ai sensi dell'articolo 242.";
3) al comma 2, dopo le parole "di cui al comma 1" sono aggiunte
le parole "e al comma 1-bis";
4) al comma 3, dopo le parole "individuate al comma 1" sono
aggiunte le parole "e al comma 1-bis";
5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Ai fini
della definizione dei valori di fondo naturale si applica la
procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.";
d) all'articolo 243:
1) al comma 6 dopo le parole "Il trattamento delle acque
emunte" sono aggiunte le seguenti: ", da effettuarsi anche in caso di
utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito,";
2) al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Al fine
di garantire la tempestivita' degli interventi di messa in sicurezza
di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati.";
e) all'articolo 245, al comma 2, dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: "Il procedimento e' interrotto qualora il
soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente
il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi
dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma
4. In tal caso, il procedimento per l'identificazione del
responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine
perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della
caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente competente.".;
f) all'articolo 248:
1) al comma 1 dopo le parole "sulla conformita' degli
interventi ai progetti approvati" sono aggiunte le seguenti: "e sul
rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 242, comma 7";
2) al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: "Qualora la
Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta
giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei
successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere
nel termine di trenta giorni.";
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del
suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti
anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile
procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle
predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla
procedura definita dal comma 7-bis dell'articolo 242. In tal caso, la
certificazione di avvenuta bonifica dovra' comprendere anche un piano
di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo
della contaminazione rilevata nella falda.";
g) all'articolo 250, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le province
autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o
attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il
Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui
propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle
societa' in house del medesimo Ministero.";
h) all'articolo 252:
1) al comma 3 e' aggiunto il seguente periodo: "I valori
d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine,
che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali
devono essere previste misure d'intervento funzionali all'uso
legittimo delle aree e proporzionali all'entita' della
contaminazione, sono individuati con decreto di natura non
regolamentare del Ministero della transizione ecologica su proposta
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA).";
2) al comma 4, primo periodo, le parole ", sentito il Ministero
delle attivita' produttive" sono sostituite dalle seguenti: "sentito
il Ministero dello sviluppo economico";
3) al comma 4, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "A
condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma
9-quinquies, il piano di caratterizzazione puo' essere eseguito
decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attivita' al
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Qualora il
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente accerti il
mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo,
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di
prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a
conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal
medesimo Sistema nazionale.";
4) il comma 4-quater e' abrogato;
5) al comma 5, dopo le parole "altri soggetti qualificati
pubblici o privati" sono aggiunte le seguenti: ", anche coordinati
fra loro";
6) al comma 6, primo periodo, la parola "sostituisce" e'
sostituita dalla seguente: "ricomprende";
7) al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal
fine il proponente allega all'istanza la documentazione e gli
elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per
consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata
al rilascio di tutti gli atti di assensi comunque denominati
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e
indicati puntualmente in apposito elenco con l'indicazione anche
dell'Amministrazione ordinariamente competente.";
8) il comma 8 e' abrogato;
9) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: "8-bis. Nei siti di
interesse nazionale, l'applicazione a scala pilota, in campo, di
tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata
all'individuazione dei parametri di progetto necessari per
l'applicazione a piena scala, non e' soggetta a preventiva
approvazione del Ministero della transizione ecologica e puo' essere
eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di
sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto
delle suddette condizioni e' valutato dal Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente e dall'Istituto superiore di sanita'
che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione
dell'istanza corredata della necessaria documentazione tecnica.";
10) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:
"9-quater. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero
della transizione ecologica adotta i modelli delle istanze per
l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi della
documentazione tecnica da allegare.
9-quinquies. Con decreto del Ministero della transizione ecologica
sono adottate le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del
piano di caratterizzazione e' sottoposto a comunicazione di inizio
attivita' di cui al comma 4.";
i) all'articolo 252-bis:
1) al comma 8, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti
dai seguenti: "Alla conferenza di servizi partecipano anche i
soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma. Si applicano i
commi 6 e 7 dell'articolo 252.";
2) il comma 9 e' abrogato.
2. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione
delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Titolo II
Transizione digitale
ART. 38
(Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle
pubbliche amministrazioni e divario digitale)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente "5-bis. Ai
destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo
email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito
digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della
piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalita'
informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta
ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite
il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";
b) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale
ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche l'avviso di
cortesia di cui al comma 5-bis, ove sussistano i presupposti ivi
previsti.";
c) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole "e con applicazione degli
articoli 7, 8 e 9 della stessa legge" sono sostituite dalle seguenti:
"e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge";
2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tutti i
casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso
di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in
busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore della
piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito
del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse
dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre
persone alle quali puo' essere consegnato il plico, l'addetto al
recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare
l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario
irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono
verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli
accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla
consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione residente
o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo
del destinatario diverso da quello al quale e' stato tentato il
precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale
diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario,
deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende
cosi' disponibile al destinatario. Quest'ultimo puo' in ogni caso
acquisire copia dell'avviso di avvenuta ricezione tramite il
fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalita' fissate dal
decreto di cui al comma 15. La notifica dell'avviso di avvenuta
ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di
deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in decadenze
e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non
imputabile puo' essere rimesso in termini.";
d) al comma 12, le parole "ai sensi della legge 20 novembre 1982,
n. 890", sono sostituite dalle seguenti: "effettuata con le modalita'
di cui al comma 7";
e) al comma 15:
1) alla lettera h), le parole "al comma 7" sono sostituite
dalle seguenti: "ai commi 5-bis, 6 e 7";
2) alla lettera i), dopo le parole "oggetto di notificazione"
sono inserite le seguenti: "o, nei casi previsti dal comma 7, sesto
periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione";
3) dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente: "l-bis) sono
disciplinate le modalita' con le quali gli addetti al recapito
postale comunicano al gestore della piattaforma l'esito degli
accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo.";
f) al comma 20, le parole "la spedizione dell'avviso di avvenuta
ricezione e" sono soppresse.
2. Al fine di semplificare e favorire l'utilizzo del domicilio
digitale e dell'identita' digitale e l'effettivo esercizio del
diritto all'uso delle nuove tecnologie, al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3-bis:
1) al comma 1-ter, le parole "1 e 1-bis" sono sostituite dalle
seguenti: "1, 1-bis e 4-quinquies";
2) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole "puo' essere reso
disponibile" sono sostituite dalle seguenti: "e' attribuito";
3) al comma 4-bis, le parole "sottoscritti con firma autografa
sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39" sono
sostituite dalle seguenti: "su cui e' apposto a stampa il
contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis o l'indicazione a
mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma
autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39";
4) al comma 4-ter, dopo le parole "e' stato predisposto" sono
inserite le seguenti: "come documento nativo digitale" e le parole
"in conformita' alle Linee guida" sono soppresse;
5) al comma 4-quater, le parole "Le modalita' di
predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter
soddisfano" sono sostituite dalle seguenti: "La copia analogica con
l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della
firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, soddisfa";
6) al comma 4-quinquies, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "E' possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale
per determinati atti, procedimenti o affari.";
b) all'articolo 6-quater, comma 3, dopo le parole "AgID provvede"
sono aggiunte le seguenti: "costantemente all'aggiornamento e";
c) dopo l'articolo 64-bis, e' aggiunto il seguente:
"Art. 64-ter
(Sistema di gestione deleghe)
1. E' istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato
alla responsabilita' della struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale.
2. Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o piu'
servizi a un soggetto titolare dell'identita' digitale di cui
all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno
significativo. La presentazione della delega avviene mediante una
delle modalita' previste dall'articolo 65, comma 1, ovvero presso gli
sportelli di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
presenti sul territorio. Con il decreto di cui al comma 7 sono
disciplinate le modalita' di acquisizione della delega al SGD.
3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, e' generato
un attributo qualificato associato all'identita' digitale del
delegato, secondo le modalita' stabilite dall'AgID con Linee guida.
Tale attributo puo' essere utilizzato anche per l'erogazione di
servizi in modalita' analogica.
4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad
accreditarsi al SGD.
5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per
l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui al precedente
periodo e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono
regolati, anche ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
con apposita convenzione.
6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e'
il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai
sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, le specifiche
responsabilita' in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2.
7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo
64, comma 2-sexies, relativamente alle modalita' di accreditamento
dei gestori di attributi qualificati, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita l'AgID, il Garante per la protezione dei dati
personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche
tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le
modalita' di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD.
Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalita' di
adesione al sistema nonche' le tipologie di dati oggetto di
trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalita'
e procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del
regolamento (UE) 2016/679.
8. All'onere derivante dall'attuazione della presente
disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione
vigente.";
d) all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), secondo periodo, le
parole "di assenza" sono sostituite dalle seguenti: "in assenza" e le
parole "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter"
sono sostituite dalle seguenti: "speciale, ai sensi dell'articolo
3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui e'
riferita l'istanza o la dichiarazione".
3. L'efficacia delle disposizioni del comma 2, lettera c), i cui
oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di
progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva
approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.
ART. 39
(Semplificazione di dati pubblici)
1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, dopo le parole "registri di stato civile
tenuti dai comuni," sono inserite le seguenti "garantendo agli
stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del
medesimo" e le parole "con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui
e' stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro
il 31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti "con uno o piu'
decreti di cui al comma 6-bis";
b) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: "2-ter. Con uno o
piu' decreti di cui al comma 6bis sono definite le modalita' di
integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi
all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.";
c) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole "del 23 luglio
2014", sono aggiunte le seguenti: ", esenti da imposta di bollo
limitatamente all'anno 2021" e, al quinto periodo, dopo le parole
"inoltre possono consentire," sono aggiunte le seguenti: "mediante la
piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero";
d) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente "6-bis. Con uno o
piu' decreti del Ministro dell'interno, adottati d'intesa con il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il
Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi
disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi
che erogano pubblici servizi e ai privati, nonche' l'adeguamento e
l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di
funzionamento dell'ANPR.".
2. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio
informativo pubblico per l'esercizio di finalita' istituzionali e la
semplificazione degli oneri per cittadini e le imprese, al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 50:
1) al comma 2-ter, primo periodo, le parole "delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la
predisposizione di accordi quadro" sono sostituite dalle seguenti:
"dei soggetti che hanno diritto ad accedervi" e, al secondo periodo,
le parole "Con gli stessi accordi, le" sono sostituite dalla
seguente: "Le";
2) al comma 3-bis, dopo le parole "non modifica la titolarita'
del dato" sono aggiunte le seguenti: "e del trattamento, ferme
restando le responsabilita' delle amministrazioni che ricevono e
trattano il dato in qualita' di titolari autonomi del trattamento";
3) al comma 3-ter, il primo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 50-ter:
1) al comma 1, dopo le parole "accedervi ai fini" sono aggiunte
le seguenti: "dell'attuazione dell'articolo 50 e" e le parole "e agli
accordi quadro previsti dall'articolo 50" sono soppresse;
2) al comma 2, quinto periodo, le parole "il sistema
informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) di cui all'articolo 5 e 71 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui
all'articolo 62" sono sostituite dalle seguenti: "le basi dati di
interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis";
3) al comma 2, sesto periodo, dopo le parole "nonche' il
processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API" sono
aggiunte le seguenti: "con i limiti e le condizioni di accesso volti
ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi
della normativa vigente";
4) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test
e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma,
fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le
interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi
dati.";
c) all'articolo 60, comma 3-bis, dopo la lettera f-ter), sono
aggiunte le seguenti:
"f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade
urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221;
f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali delle
persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto
privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri
professionali o nel registro delle imprese di cui all'articolo
6-quater.";
d) all'articolo 60, comma 3-ter, dopo le parole "comunitari,
individua" sono aggiunte le seguenti: ", aggiorna" e, in fine, sono
aggiunte le seguenti: ", ulteriori rispetto a quelle individuate in
via prioritaria dal comma 3-bis".
3. Con esclusione delle lettera c) del comma 1, l'efficacia delle
disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse
previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta
subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del
Consiglio dell'Unione europea.
4. All'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il
comma 3 e' abrogato.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 43, comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 72, comma 1, le parole "e della predisposizione
delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82" sono soppresse.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera a), ha efficacia
dalla data fissata ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2-bis, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inserito dal presente
decreto. Fino alla predetta data, resta assicurata
l'interoperabilita' dei dati di cui all'articolo 50 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite accordi quadro, accordi di
fruizione o apposita autorizzazione.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati in 22,8
milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
ART. 40
(Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per
l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e
agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle
unita' immobiliari)
1. All'articolo 86, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "novanta giorni";
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel
rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli
articoli 87 e 88";
2. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, la parola "denuncia" e' sostituita
dalla seguente: "segnalazione" e, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti
i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o
enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente da'
notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o
enti coinvolti nel procedimento.";
b) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"6. Quando l'installazione dell'infrastruttura e' subordinata
all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri,
intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione,
autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le
autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza
di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o
servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro
cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una
conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le
amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici
interessati dall'installazione, nonche' un rappresentante dei
soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36.
7. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad
ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o
assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le
amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici
interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dei lavori. Della convocazione e
dell'esito della conferenza viene comunque informato il Ministero.
8. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento
dei termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui al suddetto
articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il
termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento
indicato al comma 9.
9. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora,
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del
progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un
provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso,
congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia
stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui
al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7
agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini piu'
brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori
forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto
termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine
perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta
autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione
del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del
diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi.
3. All'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a tutte le
amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.";
b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica e' subordinata all'acquisizione di uno o piu'
provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque
denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di
distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o
enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione
procedente che ha ricevuto l'istanza, convoca, entro cinque giorni
lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di
servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e
gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione.
4.La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad
ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o
assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione
dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli
enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale
altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed
urgenza dei lavori.
5. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento
dei termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui
all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto al comma 7
e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione
del presente procedimento indicato al comma 9.";
c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ivi
compreso il sedime ferroviario e autostradale. Decorsi i suddetti
termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine
perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta
autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione
del richiedente";
d) il comma 7-bis e' abrogato;
e) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Fermo restando
quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi
entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni
del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di
provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione
decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio
equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato
espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di
dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la
determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo,
si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n.
241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti
di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli
scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di
competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o
servizi pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori, anche ai
sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito
della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione
procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni,
l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e'
sufficiente l'autocertificazione del richiedente.".
4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli
obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021
e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, in deroga agli
articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,
nonche' ai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia
tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di
infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la
metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo
e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a
4,00 cm, con profondita' variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in
ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale
o sul marciapiede. Per i predetti interventi di posa in opera di
infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia
della micro trincea, nonche' per quelli effettuati con tecnologie di
scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, non sono richieste
le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi
2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.
L'operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso di
almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza
competente, allegando la documentazione cartografica prodotta
dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel
caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un
elaborato tecnico che dia conto delle modalita' di risistemazione
degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della
strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e
profondita' proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di
posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, puo' concordare con
l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento
dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di
sicurezza dell'infrastruttura stradale.
5. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli
obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021
e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui
agli articoli 87 bis e 87 ter del decreto legislativo 1 agosto 2003,
n. 259, sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori
all'amministrazione comunale, corredata da un'autocertificazione
descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli
impianti e non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2004, n. 42, purche' comportino aumenti delle
altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di
sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati. Gli impianti sono
attivabili qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di
attivazione all'organismo competente di cui all'articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo
un provvedimento negativo.
ART. 41
(Violazione degli obblighi di transizione digitale)
1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana
ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche
amministrazioni e delle imprese, con specifico riferimento alla
realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa
o di resilienza, nonche' garantire il coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il
territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3,
lett. b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18, e' aggiunto il
seguente:
"Art. 18-bis
(Violazione degli obblighi di transizione digitale)
1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e
monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e
digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle
contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su
segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle
relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo
e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione
strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di
dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la
trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri e'
punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi
prevista ridotta della meta'.
2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state
commesse una o piu' violazioni delle disposizioni di cui al comma 1,
procede alla contestazione nei confronti del trasgressore,
assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e
documentazione e per chiedere di essere sentito.
3.L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate,
assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato
rispetto al tipo e alla gravita' della violazione, per conformare la
condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando
le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari
di ciascuna amministrazione, nonche' ai competenti organismi
indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni
su apposita area del proprio sito internet istituzionale.
4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della
misurazione e della valutazione della performance individuale dei
dirigenti responsabili e comportano responsabilita' dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e
dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati,
documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di
trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonche'
di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 50, comma
3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3bis, 64-bis del presente Codice,
dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017,
n. 217 e dall'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma
2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di
cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria
nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica,
per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la
disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle
sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50
per cento dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui
all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di
violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonche' di
violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID
segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente
il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli
obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine
perentorio, proporzionato al tipo e alla gravita' della violazione,
avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere
esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la
gravita' della violazione, puo' nominare un commissario ad acta
incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano
compensi, indennita' o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi
riguardanti amministrazioni locali, si procede all'esercizio del
potere sostitutivo di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2,
della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131.
7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di
contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle
sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.
8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione
vigente.".
2. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
lo stesso regolamento sono individuati i termini e le modalita' con
cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai
commi 1 e 1-bis.";
b) dopo il comma 4-quater, e' aggiunto il seguente:
"4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal presente
articolo e' accertata dall'AgID ed e' punita ai sensi dell'articolo
18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.".
3. All'articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Il
difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della
segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per
l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis"; il quarto, il
quinto e il sesto periodo sono soppressi.
ART. 42
(Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la
validazione delle certificazioni verdi COVID-19)
1. La piattaforma nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio e la
verifica delle certificazioni COVID-19 interoperabili a livello
nazionale ed europeo, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e' realizzata, attraverso
l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e
gestita dalla stessa per conto del Ministero della salute, titolare
del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 22 n. 52 del 2021, sono rese disponibili
all'interessato, oltreche' mediante l'inserimento nel fascicolo
sanitario elettronico (FSE) e attraverso l'accesso tramite
autenticazione al portale della piattaforma nazionale di cui al comma
1, anche tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' tramite
l'applicazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile
2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2020, n. 70, con le modalita' individuate con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto articolo 9,
comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono alla piattaforma di cui al comma 1 i dati di contatto di
coloro ai quali hanno somministrato almeno una dose di vaccino per la
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per consentire la
comunicazione all'interessato di un codice univoco che gli consenta
di acquisire le proprie certificazioni verdi COVID-19 dai canali di
accesso alla piattaforma di cui al comma 1. Ai fini di cui al primo
periodo, la trasmissione dei dati di contatto da parte delle regioni
e delle province autonome avviene, per coloro che hanno ricevuto
almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
menzionato articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021,
per il tramite del Sistema tessera sanitaria e per coloro ai quali
verranno somministrate una o piu' dosi di vaccino successivamente
all'entrata in vigore del menzionato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Anagrafe Nazionale
Vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2018, n.
257.
4. Per il servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per
il recapito dei codici di cui al comma 3, e' autorizzata, per l'anno
2021, la spesa di 3.318.400 euro, alla cui copertura si provvede
mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della
salute.
ART. 43
(Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi
informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili)
1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione
amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali
afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e
dei processi attraverso interventi di consolidamento delle
infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e
interoperabilita' tra le banche dati, anche al fine di conseguire gli
obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nonche'
quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59, il Ministero delle
infrastrutture e delle mobilita' sostenibili puo' avvalersi della
Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali al raggiungimento
dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonche' per la
realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante
piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi,
fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229 relativamente al monitoraggio dello stato di attuazione delle
opere pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti
mediante apposite convenzioni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 500.000
euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 -2023,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Titolo III
Procedura speciale per alcuni progetti PNRR
ART. 44
(Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di
particolare complessita' o di rilevante impatto)
1. Ai fini della realizzazione degli interventi indicati
nell'Allegato IV al presente decreto, prima dell'approvazione di cui
all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23,
commi 5 e 6, del medesimo decreto e' trasmesso, a cura della stazione
appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per
l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del
presente decreto. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici di cui all'articolo 45 verifica, entro quindici
giorni dalla ricezione del progetto di fattibilita' tecnico
-economica, l'esistenza di evidenti carenze, di natura formale o
sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli aspetti ambientali,
paesaggistici e culturali, tali da non consentire l'espressione del
parere e, in tal caso, provvede a restituirlo immediatamente alla
stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni
ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell'espressione
del parere in senso favorevole. La stazione appaltante procede alle
modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro
e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di restituzione
del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine
massimo di trenta giorni dalla ricezione del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni
dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo quanto
previsto dal presente comma. Decorsi tali termini, il parere si
intende reso in senso favorevole.
2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di
cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica relativi agli
interventi di cui all' Allegato IV al presente decreto e' trasmesso
dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi
quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori
pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, ove
questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del
comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio
del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il
termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 25 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto a quarantacinque
giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel
corso della conferenza di servizi di cui al comma 4.
3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente
decreto, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e'
trasmesso all'autorita' competente ai fini dell'espressione della
valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del
decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152, unitamente alla
documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 3 agosto 2006, n. 152, a cura della stazione appaltante
decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei
lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica ove
questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del
comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio
del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli esiti
della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati
dall'autorita' competente alle altre amministrazioni che partecipano
alla conferenza di servizi di cui al comma 4. Qualora si sia svolto
il dibattito pubblico di cui all'articolo 46, e' escluso il ricorso
all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto
decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente
decreto, decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio
superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, ove non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo
del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato
Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti,
la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi per
l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del
decreto legislativo n. 50 del 2016. La conferenza di servizi e'
svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando le
prerogative dell'autorita' competente in materia di VIA, sono
acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate
dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del secondo
periodo del comma 1, nonche' gli esiti del dibattito pubblico e le
osservazioni raccolte secondo le modalita' di cui all'articolo47,
della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della
valutazione di impatto ambientale. La determinazione conclusiva della
conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e
autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera,
della conformita' urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della
risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e
compensative. La determinazione conclusiva della conferenza
perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato
e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione
dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici
vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi
rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone
l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla
determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui
all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo
della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto
del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali
provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree
interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione
dell'opera.
5. In caso di approvazione del progetto da parte della conferenza
di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano
stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la
questione e' posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle
previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le
modalita' di cui al comma 6.
6. Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di
servizi di cui al comma 4, il progetto e' trasmesso unitamente alla
determinazione conclusiva della conferenza e alla relativa
documentazione al Comitato speciale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, integrato, nei casi previsti dal comma 5, con la
partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno
espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno
partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto previsto dal quarto
periodo, entro e non oltre i quindici giorni successivi, il Comitato
speciale adotta una determinazione motivata, comunicata senza indugio
alla stazione appaltante, con la quale individua le eventuali
integrazioni e modifiche al progetto di fattibilita' tecnico
-economica rese necessarie dalle prescrizioni e dai pareri acquisiti
in sede di conferenza di servizi. Nei casi previsti dal comma 5 e
fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la
determinazione motivata del Comitato speciale individua altresi' le
integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione del
principio di leale collaborazione, ad una soluzione condivisa e
sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4, quella della
conferenza di servizi. In relazione alle eventuali integrazioni
ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale e' acquisito, ove
necessario, il parere dell'autorita' che ha rilasciato il
provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni dalla
richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta la
determinazione motivata entro i successivi dieci. In presenza di
dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e
2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non sia possibile
pervenire ad una soluzione condivisa ai fini dell'adozione della
determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla
scadenza del termine di cui al secondo ovvero al quarto periodo,
trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione
recante l'illustrazione degli esiti della conferenza dei servizi,
delle ragioni del dissenso e delle proposte dallo stesso formulate
per il superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti
esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua realizzazione entro
i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi
finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 dell'
articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 La Segreteria
tecnica propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro
quindici giorni dalla ricezione della relazione di cui al terzo
periodo, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei
ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri
si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso adottando
una nuova determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del
comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della legge n. 241 del
1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto
periodo del presente articolo. Alle riunioni del Consiglio dei
ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle
regioni o delle province autonome interessate. Restano ferme le
attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Le
decisioni del Consiglio dei ministri sono immediatamente efficaci,
non sono sottoposte al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni dalla data
di adozione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
7. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del
2016, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo
condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto
accerta altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede
di conferenza di servizi e di VIA, nonche' di quelle impartite ai
sensi del comma 6 ed all'esito della stessa la stazione appaltante
procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero
del progetto esecutivo direttamente.
8. La stazione appaltante provvede ad indire la procedura di
aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione
della determinazione motivata del Comitato speciale ai sensi del
comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della decisione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma
6, dandone contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui
all'articolo 3, per il tramite della Segreteria tecnica di cui
all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili. In caso di inosservanza del termine di cui al primo
periodo, l'intervento sostitutivo e' attuato nelle forme e secondo le
modalita' di cui all'articolo 12.
(omissis)
ART. 49
(Modifiche alla disciplina del subappalto)
(omissis)
2. Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Le
stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo
30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre,
eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti,
indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni
oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura
dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche
dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11,
dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessita' delle
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il
controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale dei luoghi
di lavoro e di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni di
lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire
il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori
siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori
istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229.";
(omissis)
ART. 55
(Misure di semplificazione in materia di istruzione)
1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia
di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicita', sono
adottate le seguenti misure di semplificazione:
a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e
messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico
ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR:
1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche
suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati
con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano
per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei
lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle
tempistiche definite dai regolamenti europei in materia;
2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari
nell'espletamento delle procedure per la progettazione e per
l'affidamento dei lavori, nonche' nelle attivita' legate
all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito di
attivita' di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e le
condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di assicurare il diritto
allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12;
3) all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le
parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2026";
4) gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di
bilancio sono autorizzati, per le annualita' dal 2021 al 2026, ad
iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per
l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita
variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
5) l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi di
edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del PNRR, e' resa
dall'amministrazione competente entro sessanta giorni dalla
richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del
soprintendente di cui all'articolo 146, comma 8, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' reso entro trenta giorni;
(omissis)
Titolo V
Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno
ART. 57
(Zone Economiche Speciali)
Comma 5
c) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
"ART. 5-bis
(Autorizzazione unica)
1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia
di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in
materia di opere ed altre attivita' ricadenti nella competenza
territoriale delle Autorita' di sistema portuale e degli aeroporti,
le opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle zone
economiche speciali (ZES) da parte di soggetti pubblici e privati
sono di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti.
2. I progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero
all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche
all'interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di
inizio attivita', sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto
delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto
ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessario, costituisce
variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale,
ad eccezione del piano paesaggistico regionale.
3. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli
atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati,
previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da
eseguire, al progetto da approvare o all'attivita' da intraprendere,
e' rilasciata dal Commissario straordinario della ZES, di cui
all'articolo 4, comma 6, in esito ad apposita conferenza di servizi,
in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241.
4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le
amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale,
antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina
doganale.
5. Il rilascio dell'autorizzazione unica, sostituisce ogni
altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e
consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita'
previste nel progetto.
6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano altresi'
alle opere e altre attivita' all'interno delle ZES e ricadenti nella
competenza territoriale delle Autorita' di sistema portuali e, in tal
caso, l'autorizzazione unica prevista di citati commi e' rilasciata
dall'Autorita' di sistema portuale.".
2. L'efficacia del comma 1, lettera a), numero 4), da attuare con
le risorse previste per la realizzazione di progetti compresi nel
PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da
parte del Consiglio dell'Unione europea.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3, pari a
4,4 milioni di euro per il 2023 e 8,8 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 4, valutati
in 45,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione programmazione periodo di programmazione 2021-2027, di
cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
(omissis)
ART. 65
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali)
1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti
proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia
promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del
sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e
autostradali, direttamente sulla base del programma annuale di
attivita' di cui al comma 5-bis, nonche' nelle forme e secondo le
modalita' indicate nei commi da 3 a 5.";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture
stradali e autostradali e fermi restando i compiti e le
responsabilita' dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi
degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza
delle infrastrutture:
a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla verifica
dell'attivita' di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi
risultati e della corretta organizzazione dei processi di
manutenzione, nonche' l'attivita' ispettiva e di verifica a campione
sulle infrastrutture, obbligando i gestori, in quanto responsabili
dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in atto le necessarie
misure di controllo del rischio, nonche' all'esecuzione dei necessari
interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ed alla
Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre
2006, n. 264;
b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali
ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le
attivita' di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati
da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;
c) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili l'adozione, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, del decreto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 15 marzo 2011, n. 35;
d) stabilisce, con proprio provvedimento, modalita', contenuti
e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza
stradale per i progetti di infrastruttura di cui all'articolo 3 del
citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
e) cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono
effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n.35 del 2011 nonche' la relativa attivita' di
formazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del
medesimo decreto;
f) provvede alla classificazione dei tratti ad elevata
concentrazione di incidenti nonche' alla classificazione della
sicurezza della rete esistente, secondo quanto previsto dall'articolo
5 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di
definire, con proprio provvedimento, criteri e modalita' per
l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo
decreto;
g) effettua, in attuazione del programma annuale di attivita'
di cui al comma 5-bis e comunque ogni qual volta ne ravvisi
l'opportunita' anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili o di
altre pubbliche amministrazioni, le ispezioni di sicurezza previste
dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche
compiendo verifiche sulle attivita' di controllo gia' svolte dai
gestori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;
h) adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai
tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le
modalita' di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la
corretta applicazione delle stesse;
i) sovraintende alla gestione dei dati secondo quanto previsto
dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
l) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili l'aggiornamento delle tariffe previste dall'articolo 10
del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
m) svolge attivita' di studio, ricerca e sperimentazione in
materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali";
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. L'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture
stradali e autostradali adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno,
il programma delle attivita' di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle
condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali,
da espletarsi nel corso dell'anno successivo, dandone comunicazione
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ed
alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5
ottobre 2006, n. 264. Relativamente alle attivita' dell'anno 2021, il
programma di cui al primo periodo e' adottato entro il 31 agosto
2021. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Agenzia trasmette al
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibile e alle
competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attivita'
previste dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso dell'anno
precedente.".
(omissis)
Allegato I
(Articolo 17)
"Allegati alla Parte Seconda
ALLEGATO I-bis
- Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli
obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima
(PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999.
1 Dimensione della decarbonizzazione
1.1 Infrastrutture per il phase out della generazione elettrica
alimentata a carbone
1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali alimentate a
carbone;
1.1.2 Nuovi impianti termoelettrici alimentati attraverso gas
naturale per le esigenze di nuova potenza programmabile, con
prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva connessi
alle esigenze del sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle
centrali alimentate a carbone
1.1.3 Infrastrutture di reloading, trasporto via nave, stoccaggio
e rigassificazione necessarie a consentire il phase out dalla
generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in
Sardegna.
1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori
energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonche'
ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento
della capacita' esistente, relativamente a:
1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici,
geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a
concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di
bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti;
1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare
termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide,
bioliquidi, biogas, biometano, residui e rifiuti;
1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e
biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso
l'upgrading del biogas e la produzione di BioLNG da biometano),
syngas, carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels),
carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels).
1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo
stoccaggio di idrogeno
1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno;
1.3.2 Impianti di Power-to-X;
1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno;
1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno.
1.4 Altre opere funzionali alla decarbonizzazione del sistema
energetico e dell'industria
1.4.1 Costruzione di impianti di rifornimento di combustibili
alternativi (per il trasporto stradale, aereo e navale), nonche'
ristrutturazione totale o parziale di impianti esistenti con incluso
l'annesso stoccaggio, per:
a. Ricarica elettrica;
b. Rifornimento Idrogeno (per utilizzo conFuel cell, motori
endotermici e vettori derivati, quali ammoniaca);
c. Rifornimento Gas Naturale Compresso / Gas Naturale Compresso
di origine Biologica;
d. Rifornimento Gas Naturale Liquefatto / Gas Naturale
Liquefatto di origine biologica;
e. Rifornimento Gas di Petrolio Liquefatto / Gas di Petrolio
Liquefatto di origine biologica;
f. Biocarburanti in purezza;
1.4.2 Impianti di riconversione del ciclo produttivo finalizzati
a ridurre le emissioni da parte del settore industriale, ivi compresa
la cattura, trasporto, utilizzo e/o stoccaggio della CO2.
2 Dimensione dell'efficienza energetica
2.1 Riqualificazione energetica profonda di zone industriali o
produttive, aree portuali, urbane e commerciali;
2.2 Reti di telecalore / teleriscaldamento / teleraffrescamento;
2.3 Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);
2.4 Impianti di Recupero di calore di scarto.
3 Dimensione della sicurezza energetica
3.1 Settore elettrico
3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale:
a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e
interconnector;
b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone di
mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e
dei vincoli di capacita' produttiva;
c. opere funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della
sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza,
tensione e potenza di corto circuito;
d. aumento della resilienza delle reti anche verso fenomeni
meteorologici estremi a tutela della continuita' delle forniture e
della sicurezza di persone e cose;
3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione:
a. Cabine primarie e secondarie;
b. Linee elettriche Bassa e Media Tensione;
c. Telecontrollo e Metering.
3.1.3 Sviluppo capacita' di accumulo elettrochimico e pompaggio
a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e
pompaggi
3.2 Settore gas
3.2.1 Miglioramento della flessibilita' della rete nazionale e
regionale di trasporto, , e ammodernamento delle stesse reti
finalizzato all' aumento degli standard di sicurezza e controllo;
3.2.2 Impianti per l'integrazione delle fonti di gas rinnovabili
attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema gas
per il relativo trasporto, stoccaggio e distribuzione;
3.2.3 Impianti per la diversificazione della capacita' di
importazione;
3.2.4 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di
GNL di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 16 dicembre
2016, n. 257, nonche' impianti di liquefazione di GNL, finalizzati
alla riduzione di emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti fossili, e
relative modifiche degli impianti esistenti;
3.2.5 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di
GPL di cui all'articolo 57 del Decreto-Legge del 9 febbraio 2012, n.
5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35
finalizzate alla riduzione di emissioni di CO2 rispetto ad altre
fonti fossili.
3.3 Settore dei prodotti petroliferi
3.3.1 Interventi per la riconversione delle raffinerie esistenti
e nuovi impianti per la produzione di prodotti energetici derivanti
da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonche' l'ammodernamento e
l'incremento della capacita' esistente anche finalizzata alla
produzione di carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno,
e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels);
3.3.2 Interventi di decommissioning delle piattaforme di
coltivazione di idrocarburi ed infrastrutture connesse.".
Allegato II
(Articolo 31)
"Tabella A
(Articolo 12)
========================================= | Fonte | Soglie | +=========================+=============+ |1 Eolica | 60 kW | +-------------------------+-------------+ |2 Solare fotovoltaica | 50 kW | +-------------------------+-------------+ |3 Idraulica | 100 kW | +-------------------------+-------------+ |4 Biomasse | 200 kW | +-------------------------+-------------+ |5 Gas di discarica, gas | | |residuati dai processi di| | |depurazione e biogas | 250 kW | +-------------------------+-------------+
Allegato III
(Articolo 35)
"Allegati alla Parte Quarta
Allegato D - Elenco dei rifiuti.
Classificazione dei rifiuti.
"Indice. Capitoli dell'elenco
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava,
nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali
01 01 Rifiuti da estrazione di minerali
01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali
metalliferi
01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla
lavorazione di minerale solforoso
01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01
03 05
01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da
trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla
voce 01 03 07
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina,
diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10
01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina
contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01
03 07
01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali
non metalliferi
01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da
trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui
alla voce 01 04 07
01 04 09 scarti di sabbia e argilla
01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla
voce 01 04 07
01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi
da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di
minerali, diversi da quelli di cui alle voci 0104 07 e 01 04 11
01 04 13 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della
pietra, diversi da quelli di cui alla voce
01 04 07
01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
contenenti sostanze pericolose
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite,
diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri,
diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti
02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02 scarti di tessuti animali
02 01 03 scarti di tessuti vegetali
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate),
effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 10 rifiuti metallici
02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 02 rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne,
pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02 scarti di tessuti animali
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta,
verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffe', te' e tabacco; della
produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed
estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia,
sbucciatura, centrifugazione e separazione
02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio
delle barbabietole
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02 rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti
02 06 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche
(tranne caffe', te' e cacao)
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e
macinazione della materia prima
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di
pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di
pannelli e mobili
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli
di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di
truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01 * preservanti del legno contenenti composti organici non
alogenati
03 02 02 * prodotti per trattamenti conservativi del legno
contenenti composti organici clorurati
03 02 03 * prodotti per trattamenti conservativi del legno
contenenti composti organometallici
03 02 04 * prodotti per trattamenti conservativi del legno
contenenti composti inorganici
03 02 05 * altri prodotti per trattamenti conservativi del legno
contenenti sostanze pericolose
03 02 99 prodotti per trattamenti conservativi del legno non
specificati altrimenti
03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta
e cartone
03 03 01 scarti di corteccia e legno
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel
riciclaggio della carta
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di
polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad
essere riciclati
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e
prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione
meccanica
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e dell'industria
tessile
04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 01 carniccio e frammenti di calce
04 01 02 rifiuti di calcinazione
04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza
fase liquida
04 01 04 liquido di concia contenente cromo
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco
degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 08 rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli,
polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 02 rifiuti dell'industria tessile
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate,
elastomeri, plastomeri)
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad
es. grasso, cera)
04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura,
contenenti solventi organici
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di
cui alla voce 04 02 14
04 02 16 * tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04
02 16
04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas
naturale e trattamento pirolitico del carbone
05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione
05 01 03 * morchie da fondi di serbatoi
05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05 * perdite di olio
05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e
apparecchiature
05 01 07 * catrami acidi
05 01 08 * altri catrami
05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti
mediante basi
05 01 12 * acidi contenenti oli
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15 * filtri di argilla esauriti
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione
del petrolio
05 01 17 bitume
05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
05 06 01 * catrami acidi
05 06 03 * altri catrami
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas
naturale
05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di
acidi
06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso
06 01 02 * acido cloridrico
06 01 03 * acido fluoridrico
06 01 04 * acido fosforico e fosforoso
06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso
06 01 06 * altri acidi
06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di
basi
06 02 01 * idrossido di calcio
06 02 03 * idrossido di ammonio
06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio
06 02 05 * altre basi
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di
sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci
06 03 11 e 06 03 13
06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
15
06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla
voce 06 03
06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico
06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio
06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
06 05 02 * fanghi da trattamento in loco di effluenti, contenenti
sostanze pericolose
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di
prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e
dei processi di desolforazione
06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla
voce 06 06 02
06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di
prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni
06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto
06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso del
silicio e dei suoi derivati
06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilani pericolosi
06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di
prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo
06 09 02 scorie fosforose
06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti
o contaminati da sostanze pericolose
06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da
quelli di cui alla voce 06 09 03
06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di
prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e
della produzione di fertilizzanti
06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici e
opacificanti
06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella
produzione di diossido di titanio
06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati
altrimenti
06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed
altri biocidi inorganici
06 13 02 * carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03 nerofumo
06 13 04 * rifiuti derivanti dai processi di lavorazione
dell'amianto
06 13 05 * fuliggine
06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 Rifiuti dei processi chimici organici
07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di
prodotti chimici organici di base
07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08 * altri fondi e residui di reazione
07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07
01 11
07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08 * altri fondi e residui di reazione
07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13 rifiuti plastici
07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze
pericolose
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui
alla voce 07 02 14
07 02 16 * rifiuti contenenti siliconi pericolosi
07 02 17 rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui alla
voce 07 02 16
07 02 17* rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui
alla voce 07 02 16
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 03 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 03 08 * altri fondi e residui di reazione
07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti
conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi, organici
07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 04 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 04 08 * altri fondi e residui di reazione
07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di
prodotti farmaceutici
07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08 * altri fondi e residui di reazione
07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14 rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08 * altri fondi e residui di reazione
07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di
prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati
altrimenti
07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08 * altri fondi e residui di reazione
07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti
e inchiostri per stampa
08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso
nonche' della rimozione di pitture e vernici
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi
organici o altre sostanze pericolose
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla
voce 08 01 11
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di
cui alla voce 08 01 13
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da
quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici,
diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse
da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 01 21 * residui di pittura o di sverniciatori
08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di
altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 01 polveri di scarti di rivestimenti
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di
inchiostri per stampa
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce
08 03 12
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce
08 03 14
08 03 16 * residui di soluzioni per incisione
08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze
pericolose
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla
voce 08 03 17
08 03 19 * oli dispersi
08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di
adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi
organici o altre sostanze pericolose
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui
alla voce 08 04 09
08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi
organici o altre sostanze pericolose
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui
alla voce 08 04 11
08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da
quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti,
diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
08 04 17 * olio di resina
08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08
08 05 01 * isocianati di scarto
09 Rifiuti dell'industria fotografica
09 01 rifiuti dell'industria fotografica
09 01 01 * soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base
acquosa
09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04 * soluzioni di fissaggio
09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in
loco di rifiuti fotografici
09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o
composti dell'argento
09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o
composti dell'argento
09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie
incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui
alla voce 09 01 11
09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco
dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 Rifiuti provenienti da processi termici
10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti
termici (tranne 19)
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le
polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02 ceneri leggere di carbone
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei
processi di desolforazione dei fumi
10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei
processi di desolforazione dei fumi
10 01 09 * acido solforico
10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati
come combustibile
10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal
coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal
coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti
sostanze pericolose
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da
quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti
sostanze pericolose
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da
quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie,
contenenti sostanze pericolose
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie,
diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del
combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento
10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 02 rifiuti dell'industria siderurgica
10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02 scorie non trattate
10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,
contenenti sostanze pericolose
10 02 08 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi
da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10 scaglie di laminazione
10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 02 frammenti di anodi
10 03 04 * scorie della produzione primaria
10 03 05 rifiuti di allumina
10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria
10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria
10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto
con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose
10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 17 * rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di
anodi
10 03 18 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione
degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze
pericolose
10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui
alla voce 10 03 19
10 03 21 * altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da
mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 22 altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da
mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,
contenenti sostanze pericolose
10 03 24 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi
da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e
scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie
nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02 * scorie e schiumature della produzione primaria e
secondaria
10 04 03 * arsenato di calcio
10 04 04 * polveri dei gas di combustione
10 04 05 * altre polveri e particolato
10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi
10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 03 * polveri dei gas di combustione
10 05 04 altre polveri e particolato
10 05 05 * rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi
10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al
contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose
10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10
05 10
10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02 scorie e schiumature della produzione primaria e
secondaria
10 06 03 * polveri dei gas di combustione
10 06 04 altre polveri e particolato
10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi
10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02 scorie e schiumature della produzione primaria e
secondaria
10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04 altre polveri e particolato
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi
10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non
ferrosi
10 08 04 polveri e particolato
10 08 08 * scorie saline della produzione primaria e secondaria
10 08 09 altre scorie
10 08 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al
contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose
10 08 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10
08 10
10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione
degli anodi
10 08 13 rifiuti contenenti carbonio della produzione degli anodi,
diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 14 frammenti di anodi
10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze
pericolose
10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui
alla voce 10 08 15
10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 03 scorie di fusione
10 09 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti
sostanze pericolose
10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle
di cui alla voce 10 09 05
10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti
sostanze pericolose
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di
cui alla voce 10 09 07
10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze
pericolose
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse, da quelle di cui
alla voce 10 09 09
10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09
11
10 09 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09
13
10 09 15 * scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze
pericolose
10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui
alla voce 10 09 15
10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 03 scorie di fusione
10 10 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti
sostanze pericolose
10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle
di cui alla voce 10 10 05
10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti
sostanze pericolose
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di
cui alla voce 10 10 07
10 10 09 * polveri di gas di combustione, contenenti sostanze
pericolose
10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui
alla voce 10 10 09
10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10
11
10 10 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10
13
10 10 15 * scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze
pericolose
10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui
alla voce 10 10 15
10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05 polveri e particolato
10 11 09 * residui di miscela di preparazione non sottoposti a
trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 10 residui di miscela di preparazione non sottoposti a
trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di
vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a
raggi catodici)
10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11
11
10 11 13 * fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione
del vetro, contenenti sostanze pericolose
10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione
del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi,
contenenti sostanze pericolose
10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento di fumi, diversi da
quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
di fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni,
mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico
10 12 03 polveri e particolato
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi
10 12 06 stampi di scarto
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da
costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,
contenenti sostanze pericolose
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi
da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti
metalli pesanti
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli
di cui alla voce 10 12 11
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e
manufatti di tali materiali
10 13 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12
e 10 13 13)
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi
10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto,
contenenti amianto
10 13 10 rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da
quelli di cui alla voce 10 13 09
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di
cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,
contenenti sostanze pericolose
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi
da quelli di cui alla voce 10 13 12
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori
10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti
mercurio
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal
rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non
ferrosa
11 01 rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e
rivestimento di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura,
decappaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con
alcali, anodizzazione)
11 01 05 * acidi di decappaggio
11 01 06 * acidi non specificati altrimenti
11 01 07 * basi di decappaggio
11 01 08 * fanghi di fosfatazione
11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze
pericolose
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui
alla voce 11 01 09
11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze
pericolose
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui
alla voce 11 01 11
11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce
11 01 13
11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a
scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di
metalli non ferrosi
11 02 02 * fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco
(compresi jarosite, goethite)
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi
elettrolitici acquosi
11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame,
contenenti sostanze pericolose
11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame,
diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento
11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro
11 03 02 * altri rifiuti
11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
11 05 01 zinco solido
11 05 02 ceneri di zinco
11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
11 05 04 * fondente esaurito
11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e
meccanico superficiale di metalli e plastica
12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e
meccanico superficiale di metalli e plastica
12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi
12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi
12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto
emulsioni e soluzioni)
12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni
(eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti
alogeni
12 01 10 * oli sintetici per macchinari
12 01 12 * cere e grassi esauriti
12 01 13 rifiuti di saldatura
12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce
12 01 14
12 01 16 * residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze
pericolose
12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di
cui alla voce 12 01 16
12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e
lappatura) contenenti oli
12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti,
contenenti sostanze pericolose
12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti,
diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore
(tranne 11)
12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli
commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
13 01 scarti di oli per circuiti idraulici
13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB
13 01 04 * emulsioni clorurate
13 01 05 * emulsioni non clorurate
13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici
13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
13 02 04 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione,
clorurati
13 02 05 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione,
non clorurati
13 02 06 * oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07 * oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente
biodegradabili
13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03 oli isolanti e oli termoconduttori usati
13 03 01 * oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB
13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati,
diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08 * oli sintetici isolanti e oli termoconduttori
13 03 09 * oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente
biodegradabili
13 03 10 * altri oli isolanti e oli termoconduttori
13 04 oli di sentina
13 04 01 * oli di sentina da navigazione interna
13 04 02 * oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli
13 04 03 * oli di sentina da un altro tipo di navigazione
13 05 prodotti di separazione olio/acqua
13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di
separazione olio/acqua
13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03 * fanghi da collettori
13 05 06 * oli prodotti da separatori olio/acqua
13 05 07 * acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
13 05 08 * miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e
separatori olio/acqua
13 07 residui di combustibili liquidi
13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel
13 07 02 * benzina
13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)
13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti
13 08 01 * fanghi ed emulsioni da processi di dissalazione
13 08 02 * altre emulsioni
13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne
07 e 08)
14 06 rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di
schiuma/aerosol
14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi
14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti
e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto
di raccolta differenziata)
15 01 01 imballaggi di carta e cartone
15 01 02 imballaggi di plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi di vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o
contaminati da tali sostanze
15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose
pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione
vuoti
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti
protettivi
15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri
dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti
protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto
(comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli
(tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 04 * veicoli fuori uso
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne' altre
componenti pericolose
16 01 07 * filtri dell'olio
16 01 08 * componenti contenenti mercurio
16 01 09 * componenti contenenti PCB
16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16
01 11
16 01 13 * liquidi per freni
16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01
14
16 01 16 serbatoi per gas liquefatto
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 plastica
16 01 20 vetro
16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci
da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 02 rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche
16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi
contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti
clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre
libere
16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti
pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
________
(1) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed
elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di
cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a
mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi
ecc.
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle
voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori
uso
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da
quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 03 * rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16
03 03
16 03 05 * rifiuti organici contenenti sostanze pericolose
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03
05
16 03 07* mercurio metallico
16 04 esplosivi di scarto
16 04 01 * munizioni di scarto
16 04 02 * fuochi artificiali di scarto
16 04 03 * altri esplosivi di scarto
16 05 gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto
16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon),
contenenti sostanze pericolose
16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui
alla voce 16 05 04
16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite
da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di
laboratorio
16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o
costituite da sostanze pericolose
16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o
costituite da sostanze pericolose
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle
voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06 batterie ed accumulatori
16 06 01 * batterie al piombo
16 06 02 * batterie al nichel-cadmio
16 06 03 * batterie contenenti mercurio
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05 altre batterie ed accumulatori
16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di
raccolta differenziata
16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e
stoccaggio (tranne 05 e 13)
16 07 08 * rifiuti contenenti oli
16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 08 catalizzatori esauriti
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio,
rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione
pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o
composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico
(tranne 16 08 07)
16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze
pericolose
16 09 sostanze ossidanti
16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di
potassio o di sodio
16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti
16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori
sito
16 10 01 * rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla
voce 16 10 01
16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16
10 03
16 11 rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari
16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone
provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui
alla voce 16 11 01
16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da
processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da
processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da
lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da
lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16
11 05
17 Rifiuti dalle attivita' di costruzione e demolizione (compreso
il terreno prelevato da siti contaminati
17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramiche
17 01 06 * miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diversi da quelle di cui alla voce
17 01 06
17 02 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o
da esse contaminati
17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti
catrame
17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17
03 01
17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti
17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10 * cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di
altre sostanze pericolose
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
rocce e materiale di dragaggio
17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05 * materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce
17 05 05
17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente
sostanze pericolose
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello
di cui alla voce 17 05 07
17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti
amianto
17 06 01 * materiali isolanti, contenenti amianto
17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da
sostanze pericolose
17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17
06 01 e 17 06 03
17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto
17 08 materiali da costruzione a base di gesso
17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da
sostanze pericolose
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da
quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 altri rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione
17 09 01 * rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione,
contenenti mercurio
17 09 02 * rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione,
contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni
a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti
PCB, condensatori contenenti PCB)
17 09 03 * altri rifiuti dell'attivita' di costruzione e
demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04 rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da
attivita' di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di
ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
18 01 rifiuti dei reparti di maternita' e rifiuti legati a
diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma
e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni
18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti
applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende,
ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze
pericolose
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01
06
18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
18 02 Rifiuti legati alle attivita' di ricerca, diagnosi,
trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti
applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze
pericolose
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02
05
18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti,
impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonche' dalla
potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso
industriale
19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei
fumi e altri rifiuti liquidi acquosi
19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10 * carbone attivo esaurito, prodotto dal trattamento dei
fumi
19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla
voce 19 01 11
19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01
13
19 01 15 * polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19
01 15
19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce
19 01 17
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 02 Rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti
(comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti
non pericolosi
19 02 04 * rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto
pericoloso
19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici,
contenenti sostanze pericolose
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da
quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze
pericolose
19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze
pericolose
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci
19 02 08 e 19 02 09
19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 03 Rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente
stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19
03 04
19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19
03 06
19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato
19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01 rifiuti vetrificati
19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 04 03 * fase solida non vetrificata
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti
vetrificati
19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03 compost fuori specifica
19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 06 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti
urbani
19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti
urbani
19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di
origine animale o vegetale
19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti
di origine animale o vegetale
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 07 Percolato di discarica
19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce
19 07 02
19 08 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle
acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 01 residui di vagliatura
19 08 02 rifiuti da dissabbiamento
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di
ioni
19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti
sostanze pericolose
19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione
olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione
olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque
reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque
reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri
trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 09 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla
sua preparazione per uso industriale
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e
vaglio primari
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04 carbone attivo esaurito
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio
ionico
19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti
contenenti metallo
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze
pericolose
19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diverse da quelle di
cui alla voce 19 10 03
19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10
05
19 11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli
19 11 01 * filtri di argilla esauriti
19 11 02 * catrami acidi
19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi
19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti
tramite basi
19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 11 07 * rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi
19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad
esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet)
non specificati altrimenti
19 12 01 carta e cartone
19 12 02 metalli ferrosi
19 12 03 metalli non ferrosi
19 12 04 plastica e gomma
19 12 05 vetro
19 12 06 * legno, contenente sostanze pericolose
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08 prodotti tessili
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce
19 12 11
19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e
risanamento delle acque di falda
19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei
terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei
terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei
terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni,
diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle
acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle
acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi
prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda,
contenenti sostanze pericolose
19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi
prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda,
diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da
attivita' commerciali e industriali nonche' dalle istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 13 * solventi
20 01 14 * acidi
20 01 15 * sostanze alcaline
20 01 17 * prodotti fotochimici
20 01 19 * pesticidi
20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti
sostanze pericolose
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli
di cui alla voce 20 01 27
20 01 29 * detergenti, contenenti sostanze pericolose
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06
02 e 16 06 03, nonche' batterie e accumulatori non suddivisi
contenenti tali batterie
20 01 34 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla
voce 20 01 33
20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui alla voce 20
01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (2)
_______
(2) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed
elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di
cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a
mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi
ecc.
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 37 * legno contenente sostanze pericolose
20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39 plastica
20 01 40 metalli
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti
provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 02 02 terra e roccia
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
20 03 Altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
20 03 02 rifiuti dei mercati
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 04 fanghi delle fosse settiche
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07 rifiuti ingombranti
20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti.".