Pnrr: novità per ambiente, energia e mobilità con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, del 6 novembre 2021, n. 265 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152.
Si tratta di alcune misure tra quelle riportate ai capi I e II del titolo II in materia di:
- risorse idriche;
- riqualificazione dei siti orfani;
- valutazione ambientale strategica;
- gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici;
- efficientamento energetico;
- rigenerazione urbana;
- mobilità sostenibile;
- messa in sicurezza degli edifici e la valorizzazione del territorio;
- fondi per promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle smart cities;
- gestione del rischio alluvione e del rischio idrogeologico.
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Di ambiente ed efficienza energetica si parla anche:
- nell'art. 1 «Contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche»;
- nell'art. 2 «Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico»;
- nell'art. 3 «Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo»;
- nell'art. 4 «Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator;
- nell'art. 6 «Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria»;
- nell'art. 8 «Fondo ripresa resilienza Italia»;
- nell'art. 11 «Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello unico ZES»;
- nell'art. 24 «Progettazione di scuole innovative»;
- nell'art. 34 «Reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR».
Altre disposizioni di interesse del titolo II sono riportate:
- capo III sull'innovazione tecnologica e transizione digitale;
- capo IV, dedicato alle procedure di spesa;
- capo V sul personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, compreso il Mite e l'inviato speciale per il cambiamento climatico,
mentre il capo I del titolo III «Gestioni commissariali, imprese agricole, e sport» comprende misure su:
- il Comprensorio Bagnoli-Coroglio;
- la Città di Taranto;
- la struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive.
Abrogato, infine, l'art. 194-bis, D.Lgs. n. 152/2006 «Procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti per il Sistri».
Di seguito il testo delle misure elencate sopra; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.
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Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
(Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2021, n. 265)
Titolo I
Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021
Capo I
Turismo
Art. 1
Contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche
1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta ricettiva in
attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle
infrastrutture di ricettivita' attraverso lo strumento del Tax
credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, e' riconosciuto, in favore dei soggetti di cui
al comma 4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino
all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al
comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2024.
2. Per i soggetti di cui al comma 4 e' riconosciuto altresi' un
contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese
sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000
euro. Il contributo a fondo perduto e' riconosciuto per un importo
massimo pari a 40.000 euro che puo' essere aumentato anche
cumulativamente:
a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda
una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle
strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per
cento dell'importo totale dell'intervento;
b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l'impresa o la societa'
abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, per l'imprenditoria femminile, per le
societa' cooperative e le societa' di persone, costituite in misura
non inferiore al 60 per cento da giovani, le societa' di capitali le
cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai
due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono
costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese
individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo.
Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone
con eta' compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di
presentazione della domanda;
c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede
operativa e' ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza
alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al comma 8, non porti al
superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5.
L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto e' erogato in
un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la
facolta' di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al
30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della
presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita'
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con
bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le
aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari,
presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione.
4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle
imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e
dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all'aria
aperta, nonche' alle imprese del comparto turistico, ricreativo,
fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i
complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.
5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto
previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono
riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il
servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi
della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', stipulata a
New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi:
a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle
strutture e di riqualificazione antisismica;
b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in
conformita' alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b),
c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui
alle lettere a) e b);
d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di
attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attivita'
termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24
ottobre 2000, n. 323;
e) spese per la digitalizzazione previste dall'articolo 9, comma
2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla
comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un
danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo
17 del regolamento UE n. 2020/852.
7. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non
coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, e' possibile fruire
anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante
«Modalita' di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza
energetica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo
2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia
dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto
delle disponibilita' a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a
carico delle finanze pubbliche.
8. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui
gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti
di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato
esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non
deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo
scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al
terzo periodo, il Ministero del turismo, preventivamente alla
comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle
entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle
imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito
concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonche'
le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la
regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il
modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito
d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilita' speciale n.
1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la
Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta e' cedibile, in tutto o
in parte, con facolta' di successiva cessione ad altri soggetti,
comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito
d'imposta e' usufruito dal cessionario con le stesse modalita' con le
quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di
utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Ministero del turismo
provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Il
Ministero del turismo provvede alle attivita' di cui al presente
comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Per le modalita' attuative delle
disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito
d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto
2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministero del turismo, pubblica un avviso contenente le
modalita' applicative per l'erogazione degli incentivi previsti dai
commi 1 e 2, ivi inclusa l'individuazione delle spese considerate
eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma
restando la disciplina di cui al citato decreto del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 22 dicembre 2017 per quanto previsto ai
sensi del comma 7, gli interessati presentano, in via telematica,
apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.
10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo
l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100
milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una
riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto
degli investimenti di riqualificazione energetica. L'esaurimento
delle risorse e' comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero del turismo.
11. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche in
relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora
conclusi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a
condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Agli interventi conclusi prima dell'entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito
d'imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente, le disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126.
13. Per il finanziamento del credito di imposta di cui al comma 1
e' ulteriormente autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma
3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Conseguentemente,
all'articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, le parole: «per i tre periodi d'imposta» sono
sostituite dalle seguenti: «per i due periodi d'imposta».
14. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili
con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi
per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2, sono
riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al
regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione
europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi
inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
15. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, tenuto conto degli
obiettivi di cui al presente articolo e del grado di raggiungimento
degli stessi, il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro
il 31 marzo 2025, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
provvede ad aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il
territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la
classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche,
ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle
specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di fruizione
dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione
alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.
16. Sono abrogati i commi 2-ter e 5, dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 marzo 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
17. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede a valere sul
Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di
cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo
articolo 1. L'attuazione dell'intervento garantisce il rispetto di
quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108.
Art. 2
Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico
1. Per l'attuazione della linea progettuale «Sostegno alla nascita
e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale "turismo"
del Fondo di garanzia per le PMI»), Misura M1C3, investimento 4.2.4,
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
istituita una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di
garanzie ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e ai giovani
fino a 35 anni di eta' che intendono avviare un'attivita' nel settore
turistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021,
58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno
2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con
una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al
supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. La
concessione di garanzie sui finanziamenti erogati, in conformita'
alla misura M1C3 4.2.4 del PNRR, deve rispettare le disposizioni
nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento del
fondo, in particolare richiamando la decisione C(2010)4505 del 6
luglio 2010 della Commissione europea e il regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. In fase di attuazione l'intervento deve
rispettare il principio di «non arrecare danno significativo
all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle
attivita' ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE
n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno
2020.
2. Le garanzie di cui al comma 1, sono rilasciate su singoli
finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di
riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del
principio «non inquinare significativamente», di cui alla
comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, o per assicurare
la continuita' aziendale delle imprese del settore turistico e
garantire il fabbisogno di liquidita' e gli investimenti del settore.
3. In deroga alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 157 del 7 luglio 2017, come autorizzato dalla decisione
C(2020)2370 del 13 aprile 2020, alle garanzie di cui al comma 1, si
applicano le seguenti disposizioni:
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa e' elevato a 5
milioni di euro;
c) sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di
dipendenti non superiore a 499;
d) la percentuale di copertura della garanzia diretta e'
determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista
dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la
percentuale di copertura della garanzia diretta e' stabilita nella
misura massima del 70 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione
finanziaria; tale copertura puo' essere incrementata, mediante
l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento
dell'importo dell'operazione finanziaria;
e) la percentuale di copertura della riassicurazione e'
determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista
dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 23 del 2020.
Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la
percentuale di copertura della riassicurazione e' stabilita nella
misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito dai confidi o
da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi
rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80
per cento; tale copertura puo' essere incrementata, mediante
l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal del Ministro
dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento
dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la
riassicurazione;
f) sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a
fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto
beneficiario, purche' il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari
ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere
del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il
rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una
maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di
rinegoziazione;
g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, la
garanzia e' concessa senza applicazione del modello di valutazione di
cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilita' e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
febbraio 2019;
h) la garanzia e' concessa anche in favore dei beneficiari finali
che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni
nei confronti del soggetto finanziatore classificate come
inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti
deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze
generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio
2008, purche' la predetta classificazione non sia stata effettuata
prima del 31 gennaio 2020;
i) non e' dovuta la commissione per il mancato perfezionamento
delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del
citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
l) per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del
Fondo puo' essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui
finanziamenti;
m) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta anche su
operazioni finanziarie gia' perfezionate con l'erogazione da parte
del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il
soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una
dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse
applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applica quanto
previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e dalle disposizioni
operative del Fondo.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il
tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonche'
l'Istituto per il credito sportivo, ove rendano disponibili risorse
addizionali rispetto a quelle di cui al presente articolo, concorrono
all'incremento della misura della garanzia e della riassicurazione
rispettivamente nei limiti di cui al comma 3, lettere d), ed e) e,
previo accordo con il Ministero del turismo e Mediocredito Centrale
S.p.a., possono provvedere all'istruttoria delle istanze di
ammissione agli incentivi di cui al presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere
sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia
di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo
articolo 1.
Art. 3
Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli
investimenti di sviluppo nel turismo
1. Per l'attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese
(FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo»,
Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per
gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilita'
ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000
euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31
dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al comma 4.
2. Sono soggetti beneficiari le imprese di cui all'articolo 1,
comma 4, incluse quelle titolari del diritto di proprieta' delle
strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attivita'
imprenditoriale.
3. Il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e'
concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei
costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50 per cento
dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di
riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma 1 devono
risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C
58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
4. A copertura della quota di investimenti non assistita dal
contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall'eventuale
quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori
economici, e' prevista la concessione di finanziamenti agevolati con
durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di
preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse
disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo
per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui
all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
stabilita con delibera del Comitato Interministeriale della
Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ai sensi
dell'articolo 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, in aggiunta
a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a
condizioni di mercato.
5. Gli incentivi di cui al presente articolo sono alternativi a
quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili con
altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per
gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente
normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il
periodo di applicazione del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID19», di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C
91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della
Commissione.
6. Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i
requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione
e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie del presente articolo,
in conformita' alla predetta Misura M1C3, intervento 4.2.5, e gli
adempimenti relativi alla gestione degli interventi agevolativi a
valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e all'erogazione del
contributo diretto alla spesa. Tale decreto assolve anche a quanto
previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della citata legge n.
311 del 2004.
7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche
per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali,
nonche' l'Istituto per il credito sportivo, possono rendere
disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al
comma 1, previo accordo con il Ministero del turismo, prevedendo
idonee forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle
istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo
presentate a valere sulle predette risorse addizionali.
8. I finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di
cui al presente articolo, ivi inclusi quelli concessi a valere sul
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca, possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 6, comma
14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rilasciate da
SACE S.p.a. nei limiti delle disponibilita' di risorse a legislazione
vigente.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo
di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui
all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo
articolo 1. All'attuazione del comma 4 si provvede nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art. 4
Credito d'imposta per la digitalizzazione
di agenzie di viaggio e tour operator
1. Per l'attuazione della linea progettuale «Digitalizzazione
Agenzie e Tour Operator», Misura M1C3, investimento 4.2.2,
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle agenzie
di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, e'
riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella
misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024
per investimenti e attivita' di sviluppo digitale come previste
dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro,
nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno
2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60
milioni di euro per l'anno 2025. In fase di attuazione, l'intervento
rispetta il principio di «non arrecare danno significativo
all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle
attivita' ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE
n. 2020/852.
2. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui
gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti
di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato
esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il
credito d'imposta e' cedibile, in tutto o in parte, con facolta' di
successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri
intermediari finanziari. Il credito d'imposta e' usufruito dal
cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato
utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. L'incentivo di cui al presente articolo spetta nel rispetto
della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento
(UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per
il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione
europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive
comunicazioni della Commissione. Il Ministero del turismo provvede
agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti
di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le modalita' applicative del presente articolo, anche ai
fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo
di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui
all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo
articolo 1.
Capo II
Infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria
(omissis)
Art. 6
Approvazione dei progetti ferroviari
e di edilizia giudiziaria
1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo l'articolo 48
e' inserito il seguente:
«Art. 48-bis (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
ferroviarie e di edilizia giudiziaria). - 1. Al fine di ridurre, in
attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli
interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonche' degli
interventi relativi alla edilizia giudiziaria e alle relative
infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati
con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea,
l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori
puo' avvenire anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica
ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto
secondo le modalita' e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma
7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui
all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del
2016 e' svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva
della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di
pubblica utilita' dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237 e tiene luogo
dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della
localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative. Resta ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione conclusiva della
conferenza perfeziona, altresi', ad ogni fine urbanistico ed
edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in
ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli
strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi
rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone
l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla
determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui
all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo
della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto
del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali
provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree
interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione
dell'opera.
2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria, qualora sia
necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore
dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso
il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso a cura
della stazione appaltante, esso e' acquisito nella medesima
conferenza dei servizi sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica.
3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione
delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di
cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte, in
relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le
risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai
fondi strutturali dell'Unione europea, nei tempi e secondo le
modalita' previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis,
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In relazione agli
interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto,
per la cui realizzazione e' nominato un commissario straordinario ai
sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, si applica,
altresi', la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4,
comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019,
compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti
dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi da
quelli di cui al primo e al secondo periodo, i termini relativi al
procedimento per la verifica dell'assoggettabilita' alla valutazione
di impatto ambientale, nonche' del procedimento di valutazione di
impatto ambientale sono ridotti della meta'.
4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di
cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in
relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di
cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto a quarantacinque giorni. Le
risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della
conferenza di servizi di cui al comma 1.
5. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del
2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di
affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto
decreto accerta, altresi', l'ottemperanza alle prescrizioni impartite
in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto
ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede
direttamente all'approvazione del progetto posto a base della
procedura di affidamento nonche' dei successivi livelli progettuali.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli
interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto.».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
agli interventi di cui all'articolo 9 del decreto legge 10 settembre
2021, n. 121.
Capo III
Innovazione tecnologica e transizione digitale
Art. 7
Disposizioni per la realizzazione del
Polo Strategico Nazionale
1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dopo le parole «INVITALIA - Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.,» sono
aggiunte le seguenti: «Difesa servizi S.p.A.,».
2. All'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «nonche' per la realizzazione delle
attivita' di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221,» sono soppresse;
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. La
Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della societa' Difesa
servizi S.p.A. di cui all'articolo 535 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, in qualita' di centrale di committenza, per
l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura di
cui all'articolo 33-septies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221. Con apposite convenzioni da stipularsi fra la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la
societa' Difesa servizi S.p.A.. sono definite le modalita' di
attuazione del presente comma. Per le attivita' svolte ai sensi del
presente comma, per gli anni dal 2022 al 2026, agli organi di Difesa
servizi S.p.A. e ai soggetti, anche esterni, che hanno in essere
rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la medesima societa',
il divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2021, n. 165, si applica limitatamente ai due
anni successivi alla cessazione dell'incarico, rapporto di lavoro
autonomo o subordinato. Per la realizzazione delle attivita'
assegnate a Difesa servizi S.p.A e' autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.».
3. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «o verso l'infrastruttura di cui al
comma 4-ter» sono soppresse;
b) al comma 4, le parole «e 4-ter» sono soppresse;
c) il comma 4-ter e' abrogato.
4. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, dopo la lettera f-bis) e' aggiunta la seguente: «f-ter)
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui all'articolo
5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, con riguardo alla
sicurezza, alla continuita' e allo sviluppo del sistema informatico
necessario per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.».
5. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' autorizzata a erogare servizi cloud a favore
delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in
house e dell' Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), nonche'
delle altre amministrazioni centrali che gia' fruiscono di detti
servizi sulla base di specifiche disposizioni normative e delle
convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ferma restando la possibilita' di avvalersi della predetta
societa' per altre tipologie di servizi ai sensi dell'articolo 51 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal presente
articolo. Resta altresi' ferma la possibilita' per la predetta
societa' di erogare servizi cloud a favore del Ministero
dell'istruzione sulla base della convenzione gia' autorizzata ai
sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), pari a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
(omissis)
Capo IV
Procedure di spesa
Art. 8
Fondo ripresa resilienza Italia
1. Per l'attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati
- Fondo di Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e
resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI)
- M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, e' autorizzata la costituzione di un Fondo dei Fondi
denominato «Fondo ripresa resilienza Italia» del quale lo Stato
italiano e' contributore unico e la cui gestione e' affidata alla
Banca europea per gli investimenti ai sensi del regolamento (UE)
2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbario
2021, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l'anno 2021.
Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1,
comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le
modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
2. Ai fini dell'immediata operativita' del «Fondo ripresa
resilienza Italia» di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli
investimenti uno o piu' accordi necessari a consentire la sua
costituzione ed a trasferire le risorse del Fondo su di un conto
corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato, intestato alla Banca europea per gli
investimenti quale gestore del Fondo di Fondi.
3. Con apposito accordo di finanziamento viene conferita la
gestione del «Fondo ripresa resilienza Italia» di cui al comma 1 alla
Banca europea per gli investimenti e vengono definiti, tra l'altro,
le modalita' ed i criteri di gestione delle risorse da parte della
Banca, nel rispetto dei principi e degli obblighi riferiti
all'attuazione del PNRR, ivi compreso il principio di «non arrecare
danno significativo all'ambiente (DNSH), le priorita' e la strategia
di investimento del Fondo, i criteri di ammissibilita' per i
beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti ed i
poteri del Comitato per gli investimenti di cui al comma 4, nonche' i
settori target in cui investire.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
istituito il Comitato per gli investimenti, presieduto da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto
struttura di coordinamento centrale per l'implementazione del PNRR,
composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per
settori target del Fondo. Per la partecipazione al predetto organismo
non sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza ne'
alcun tipo di emolumento.
5. Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del 5
per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai
destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7 per cento
dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali
in investimenti in equity e quasi-equity, puo' essere destinata agli
oneri di gestione connessi all'attivita' oggetto degli accordi di cui
ai commi 2 e 3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del Fondo sono
reinvestite per gli stessi obiettivi e le stesse priorita'
strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
6. Al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalita' del
PNRR e con i principi di digitalizzazione, sostenibilita' ed
efficienza energetica, nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza
Italia» di cui al comma 1 e' costituita una sezione denominata «Fondo
per il Turismo Sostenibile» con dotazione di 500 milioni di euro per
l'attuazione della linea progettuale Sviluppo e resilienza delle
imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) -M1C3 intervento
4.2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una riserva
del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli
investimenti di riqualificazione energetica per quanto attiene alle
linee progettuali riferite al settore turistico.
Art. 9
Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e
valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi
procedimenti
1. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2026. Le risorse dei programmi operativi complementari
possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».
2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l'applicazione
delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei
debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 861, dopo le parole «amministrativa e contabile.»
sono inserite le seguenti: «Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023
le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono
elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla
base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di
cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte
delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di
cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di
controllo di regolarita' amministrativa e contabile.»;
b) al comma 862, dopo le parole «la contabilita' finanziaria,»
sono inserite le seguenti: «anche nel corso della gestione
provvisoria o esercizio provvisorio,»;
c) al comma 871, dopo le parole «lettera b),» sono inserite le
seguenti «e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si
avvalgono della facolta' prevista dall'ultimo periodo del comma
861,».
3. Al fine di favorire la produzione di analisi sull'impatto su
occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo e su
altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, tramite la stipula di convenzioni o l'avvio di
programmi di ricerca, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle
risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
possono promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di dati provenienti
da archivi amministrativi e la loro integrazione con informazioni
provenienti anche da fonti esterne all'amministrazione originaria.
4. Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di ricerca di cui al
comma 3 sono pubblicati nel sito internet istituzionale delle
amministrazioni coinvolte e specificano gli scopi perseguiti, i tipi
di dati trattati, le fonti utilizzate, le misure di sicurezza, i
titolari del trattamento nonche' i tempi di conservazione e ogni
altra garanzia adottata per tutelare la riservatezza degli
interessati, coerentemente con l'articolo 5 del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
In ogni caso, i dati trattati sono privati di ogni riferimento che
permetta l'identificazione diretta delle unita' statistiche
sottostanti.
5. Le amministrazioni provvedono alle attivita' previste dai commi
3 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei
progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del
bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle disponibilita' del conto corrente di tesoreria
centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del
Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui
all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
puo' disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei
progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate
richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli
interventi PNRR. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al
presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la
realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.
7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono tempestivamente
reintegrate al predetto conto corrente di tesoreria, dalle medesime
amministrazioni titolari degli interventi, a valere sui pertinenti
stanziamenti di bilancio.
8. Ai fini del rafforzamento delle attivita', degli strumenti di
analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di
revisione e valutazione della spesa, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, e' istituito il Comitato scientifico per le
attivita' inerenti alla revisione della spesa, con funzioni di
supporto alle attivita' di analisi e valutazione della spesa e di
proposta all'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in relazione alle linee
guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce
al Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato indica i
criteri e le metodologie per la definizione dei processi e delle
attivita' di revisione della spesa, nonche' gli obiettivi da
perseguire. Al Comitato partecipa il Ragioniere generale dello Stato,
che lo presiede, i dirigenti generali da questi delegati e quelli di
volta in volta competenti in relazione alla materia trattata, un
componente della segreteria tecnica del Ministro dell'economia e
delle finanze, un rappresentante della Banca d'Italia, un
rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), un
rappresentante della Corte dei conti. Alle riunioni del Comitato
possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche
amministrazioni ed esperti esterni con professionalita' inerenti alle
materie trattate. La partecipazione alle riunioni del Comitato non
da' diritto alla corresponsione di compensi, indennita', gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente.
9. Per le attivita' istruttorie e di segreteria del Comitato
scientifico di cui al comma 8 e di supporto agli Ispettorati generali
connesse ai processi valutativi e di monitoraggio della spesa e'
istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita
Unita' di missione, che svolge anche attivita' di segreteria tecnica,
cui e' preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di
livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione
organica dirigenziale. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
571.571 annui a decorrere dall'anno 2022 e il Ministero dell'economia
e delle finanze e' autorizzato a conferire gli incarichi di livello
dirigenziale non generale di cui al presente comma in deroga ai
limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10. Per il rafforzamento delle strutture del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l'Unita' di missione di
cui al comma 9 e i Nuclei di valutazione della spesa di cui
all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' per le
attivita' di implementazione dei processi di redazione del bilancio
di genere e del bilancio ambientale, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato per il biennio 2021-2022, a reclutare
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente
dotazione organica, un contingente di 40 unita' di personale da
inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo
svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di
apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle vigenti
graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine e' autorizzata la spesa
di euro 1.864.375 annui a decorrere dall'anno 2022.
11. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo
il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato puo' altresi' avvalersi del supporto
di societa' a prevalente partecipazione pubblica, nonche' di un
contingente massimo di 10 esperti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata
qualificazione professionale, fino a un importo massimo di euro
50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa
complessivo di euro 500.000. Per le medesime finalita' il
Dipartimento e' autorizzato a stipulare convenzioni con universita',
enti e istituti di ricerca. A tal fine e' autorizzata la spesa di
euro 600.000 a decorrere dall'anno 2022.
12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato espressamente
finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza possono essere versate sui conti correnti
infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai
sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, laddove richiesto da esigenze di unitarieta' e flessibilita' di
gestione del PNRR.
13. I fondi esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria
centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 1037 e seguenti
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' sulle apposite
contabilita' speciali intestate alle amministrazioni dello Stato per
la gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza - Italia non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui
fondi ivi depositati non sono ammessi atti di sequestro o di
pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di
nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di
pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di
accantonamento da parte delle sezioni medesime.
14. Le attivita' connesse alla realizzazione della riforma 1.15 del
Piano nazionale di ripresa e resilienza denominata «Dotare le
pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di
contabilita' economico-patrimoniale», inserita nella missione 1,
componente 1, dello stesso Piano, sono svolte dalla Struttura di
governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato con determina del Ragioniere generale dello Stato n.
35518 del 5 marzo 2020.
15. Ai fini delle attivita' di cui al comma 14, ai componenti dello
Standard Setter Board, di cui all'articolo 3 della predetta determina
del Ragioniere generale dello Stato, e' riconosciuto, per gli anni
dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un importo annuo
non superiore a 8.000 euro per singolo componente. A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli anni 2022 al
2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della
Struttura di governance, si provvede nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente.
16. Al fine di favorire la partecipazione degli enti territoriali
alla definizione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, le proposte relative ai principi e gli standard contabili
elaborate dallo Standard Setter Board di cui al comma 15 sono
trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet di cui
all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
17. Con una o piu' determine del Ragioniere generale dello Stato,
sono apportate le necessarie modifiche alla citata Determina n. 35518
del 5 marzo 2020, al fine di dare attuazione a quanto stabilito dai
commi 15 e 16.
18. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3.155.946
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 3.035.946 euro
annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede per 3.155.946 euro
annui a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Art. 10
Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali
1. Per l'attuazione delle misure di competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e' istituto nello stato di
previsione della spesa del medesimo Ministero il «Fondo per
l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle
politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e
dell'ippica, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021,
n. 108».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 1,5 milioni per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali.
Capo V
Zone economiche speciali
Art. 11
Modifiche alla conferenza di servizi per
insediamenti ZES e sportello unico ZES
1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 1, la lettera a-ter), e' sostituita dalla seguente:
«a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo 4,
comma 6, opera uno sportello unico digitale presso il quale i
soggetti interessati ad avviare una nuova attivita' soggetta
all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5-bis, presentano il
proprio progetto. Lo sportello unico e' reso disponibile anche in
lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici, con
carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi e alle piattaforme
digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del
procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con avviso pubblicato
sul proprio sito istituzionale, la data a partire dalla quale lo
sportello e' reso disponibile. Nelle more della piena operativita'
dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica
sono presentate allo sportello unico per le attivita' produttive
(SUAP) territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma 3 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, a tal fine, gli enti titolari
dei SUAP si raccordano con il Commissario;»;
2) al comma 1, lettera a-sexies), le parole «entro il 31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre
2023»;
3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'Agenzia per la coesione affida i servizi tecnologici per la
realizzazione dello sportello unico digitale e per la sua messa in
funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si avvale,
mediante convenzione, di piattaforme gia' in uso ad altri enti o
amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5 milioni di
euro, sono posti a carico del PON Governance 2014/2020 e in
particolare sulla quota React UE assegnata al programma nello
specifico Asse di Assistenza Tecnica e Capacita' amministrativa di
cui alla Decisione della Commissione Europea C(2021) 7145 del 29
settembre 2021.»;
b) all'articolo 5-bis:
1) al comma 3, dopo le parole «in applicazione dell'articolo
14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono inserite le seguenti:
«e seguenti»;
2) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ove
le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico
territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e delle
pubblica incolumita', ovvero le amministrazioni delle Regioni, si
oppongano alla determinazione motivata di conclusione della
conferenza ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241, la riunione di cui al comma 4 di detto articolo e'
indetta dall'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione
territoriale, sulla base di una motivata relazione del Commissario
della ZES interessata. Le attivita' propedeutiche e istruttorie
necessarie all'individuazione, in esito alla riunione, di una
soluzione condivisa alla luce del principio di leale collaborazione,
sono svolte dal competente Dipartimento per le politiche di coesione.
Se la soluzione condivisa non e' raggiunta, l'Autorita' politica
delegata per il sud e la coesione territoriale rimette la questione
al Consiglio dei ministri con propria proposta motivata, secondo
quanto previsto dall'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo.
Qualora il progetto di insediamento della nuova attivita' produttiva
sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza
regionale e trovi applicazione l'articolo 27-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta
dall'Autorita' competente partecipa sempre il Commissario della ZES
interessata. Ove siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiamo condotto ad
un diniego di autorizzazione, il Commissario puo' chiedere
all'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione territoriale
il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di
una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi
pubblici coinvolti.».
(omissis)
Titolo II
Ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR
Capo I
Ambiente
Art. 16
Risorse idriche
1. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «Ministro dell'Ambiente e della tutela
del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro
della transizione ecologica e del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali», e dopo le parole «dei costi ambientali e dei
costi della risorsa», sono inserite le seguenti: «e
dell'inquinamento, conformemente al principio «chi inquina paga»;
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i
criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura,
e per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse
idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di
autoapprovvigionamento.».
2. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il Piano degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle
risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica e'
adottato, anche per stralci, con uno o piu' decreti del Ministro
della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate
agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori,
corredati dai relativi cronoprogrammi, cosi' come risultanti dal
sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono
identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi
dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n.
3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi e' effettuato dalle
amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di
cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi
ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce
"MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico". Con i medesimi
decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalita' di
trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le
rimodulazioni.»;
b) al quarto periodo, le parole: «accordo di programma» sono
sostituite dalle seguenti: «provvedimento di individuazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico».
3. All'articolo 36-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, le parole: «e dei piani di assetto
idrogeologico» sono sostituite dalle seguenti: «dei piani di assetto
idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale di
cui all'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo
unionale di protezione civile, nonche' del principio di non arrecare
un danno significativo.».
4. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, il primo periodo e' sostituto dal seguente: «Gli interventi di
cui al comma 1073, lettera b), sono individuati con decreto del
Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate, ai sensi dell'articolo
7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164. I medesimi interventi sono individuati attraverso il CUP ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.».
5. Al comma 3 dell'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «da 3.000 euro a 30.000 euro»
sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 40.000 euro»;
b) al secondo periodo, le parole: «da 300 euro a 1.500» sono
sostituite dalle seguenti: «da 400 euro a 2.000 euro».
6. Allo scopo di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi
idrici sotto il profilo ambientale, per le domande di utilizzazione
d'acqua a fini irrigui, nel corso del procedimento di rilascio del
relativo titolo, si provvede, su idonea documentazione fornita dal
richiedente, alla valutazione d'impatto, anche cumulativo, ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce
un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, su tutti i
corpi idrici potenzialmente interessati. E' fatto divieto di
espandere il sistema irriguo esistente, anche se finalizzato a
conseguire obiettivi di efficienza, se i corpi idrici interessati
sono in uno stato inferiore al buono o si prevede, all'esito di una
documentata analisi, che lo saranno in base ai cambiamenti climatici,
anche con riferimento alla concentrazione di sostanze inquinanti
nella specifica evoluzione temporale.
Art. 17
Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d'azione
per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre
l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano,
conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 -
investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. Ai fini del Piano d'azione di cui al comma 1 si applicano le
definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione
delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo
1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano
d'azione sono fornite dalle singole regioni e province autonome di
Trento e Bolzano, secondo le modalita' indicate dal Ministero della
transizione ecologica.
Art. 18
Proposta di riduzione dei tempi del procedimento
di valutazione ambientale strategica
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «impatti
ambientali significativi,» sono inserite le seguenti: «anche
transfrontalieri,» e al secondo periodo, dopo le parole «l'autorita'
competente, individua» sono inserite le seguenti: «e seleziona»;
2) al comma 2, la parola «concordato» e' sostituita dalle
seguenti: «comunicato dall'autorita' competente» e le parole «novanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
3) al comma 5, la lettera f) e' abrogata;
b) all'articolo 14, comma 2, le parole «sessanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
c) all'articolo 15;
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Valutazione del
rapporto ambientale e degli esiti della consultazione»:
2) al comma 1 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «quarantacinque giorni».
Art. 19
Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici
1. Al fine di definire gli obblighi dei produttori in relazione
alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all'articolo
24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo:
1) le parole «del presente decreto relativi al» sono sostituite
dalle seguenti: «della presente disposizione relativi al I, II, III,
IV e V»;
2) dopo le parole «nel disciplinare tecnico,» sono inserite le
seguenti: «dei medesimi importi delle quote trattenute dal GSE
stesso»;
b) al terzo periodo, dopo le parole «modalita' operative» sono
inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione»;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di
ammodernamento tecnologico (revamping), o nei casi di ripotenziamento
(repowering) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il
GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria
di cui all'articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici sostituiti o
dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano
gia' prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi
collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono restituiti ai
soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica
della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del
fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi.».
Capo II
Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale
Art. 20
Interventi comunali in materia di efficientamento energetico,
rigenerazione urbana, mobilita' sostenibile e messa in sicurezza
degli edifici e valorizzazione del territorio
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole «ai commi 32 e 35»
sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 31-ter, 32 e 35 nonche' di
quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di
monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR»;
b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti:
«31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e
29-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del
13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento
delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per
investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a)
del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la
progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021,
comunicati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari
interni e territoriali.
31-ter. I comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni
disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione,
monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli
obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti
dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di
alimentazione del sistema di monitoraggio.
c) al comma 32, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024,
a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello di riferimento di ciascun anno del contributo.»;
d) al comma 33:
1) al primo periodo, le parole «per il restante 50 per cento»
sono sostituite dalle seguenti «per il 45 per cento» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e, per il restante 5 per cento previa
verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di
cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla
regolamentazione attuativa del PNRR.»;
2) all'ultimo periodo, dopo le parole «avvenga previa» sono
inserite le seguenti: «verifica della completa alimentazione del
sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonche' del sistema di
monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR e
della»;
e) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:
«42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal
2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del
13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni di euro per l'anno
2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle
risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021.
42-ter. Agli oneri di cui al comma 42-bis, pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1,
comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le
modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma
42-bis, rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR
per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi
gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti
dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di
alimentazione del sistema di monitoraggio.».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 139-bis e' inserito il seguente:
«139-ter. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma
139 per l'anno 2021, nonche' delle risorse di cui al comma 139-bis,
confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio
2021, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni
disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione,
controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in
materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di alimentazione del sistema di
monitoraggio.»;
b) al comma 145 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di
mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori di cui al
comma 139-ter.».
3. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i comuni
beneficiari delle risorse di cui al presente articolo assicurano
l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la
rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli
interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi
anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione,
dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti
alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e
delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e
finanziari, nonche' delle milestone e dei target collegati e di ogni
altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa
del PNRR. Conservano, altresi', tutti gli atti e la relativa
documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li
rendono disponibili per le attivita' di controllo e di audit. Per le
finalita' di cui al presente comma i soggetti attuatori integrano le
informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio gia' operativi e
conservano la documentazione dei lavori utilizzando le specifiche
funzioni previste dal sistema informatico di cui all'articolo 1,
comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 21
Piani integrati
1. Al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo
l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la
rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la
rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle
aree pubbliche, nonche' sostenere progetti legati alle smart cities,
con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico,
sono assegnate risorse alle citta' metropolitane, in attuazione della
linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2»
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un
ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo
2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno
2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di
euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di
754,52 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede
a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation
EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del
medesimo articolo 1.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal
2021 al 2024, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
l), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le citta'
metropolitane in base al peso della radice quadrata della popolazione
residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato
della mediana dell'Indice di vulnerabilita' sociale e materiale
(IVSM), come da tabella allegata al presente decreto (Allegato 1).
4. Al fine di rafforzare gli interventi previsti dal comma 1,
nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo
8 e' costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per
l'attuazione della linea progettuale «Piani Integrati, BEI, Fondo dei
fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b) del Piano nazionale di ripresa e
resilienza. E' altresi' autorizzato il cofinanziamento dei progetti
ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bilancio dei
soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di mutui con
BEI, CEB, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e sistema bancario.
Restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore le disposizioni
specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi
all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento
per ciascun ente, nonche' l'obbligo del rispetto degli equilibri di
cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18 agosto 2000,
n. 267.
5. Le citta' metropolitane provvedono ad individuare, sulla base
dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse
assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili all'interno
della propria area urbana entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle
progettualita' espresse anche dai comuni appartenenti alla propria
area urbana. Resta fermo che nel caso di progettualita' espressa
dalla citta' metropolitana la medesima possa avvalersi delle
strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto, diviene
soggetto attuatore.
6. I progetti oggetto di finanziamento, il cui costo totale non
puo' essere inferiore a 50 milioni di euro, devono riguardare la
manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di
aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per
finalita' di interesse pubblico, il miglioramento della qualita' del
decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare
riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e
culturali e alla promozione delle attivita' culturali e sportive,
nonche' interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart
cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo
energetico.
7. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a pena di
inammissibilita':
a) intervenire su aree urbane il cui IVSM e' superiore a 99 o
superiore alla mediana dell'area territoriale;
b) avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei
termini di cui al comma 10 e, in ogni caso, non inferiore alla
progettazione preliminare;
c) assicurare, nel caso di edifici oggetto riuso,
rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due
classi energetiche;
d) assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi
nonche' potenziare l'autonomia delle persone con disabilita' e
l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e
sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli
all'accesso agli alloggi e alle opportunita' di lavoro tenendo conto
anche delle nuove possibilita' offerte dalle tecnologie;
e) prevedere la valutazione di conformita' alle condizioni
collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), previsto
dall'all'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
f) prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri
quadri area interessata all'intervento, intesa come bacino
territoriale che beneficia dell'intervento.
8. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere:
a) la possibilita' di partecipazione dei privati, attraverso il
«Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo 8 nel limite
massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento;
b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella
proposta progettuale;
c) la co-progettazione con il terzo settore.
9. I singoli interventi rientranti nei progetti integrati, di cui
al comma 6, sono identificati da CUP, di cui all'articolo 11, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, associati attraverso modalita' guidate
(template) messe a disposizione dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del Sistema CUP,
secondo le specifiche fornite dal Ministero dell'interno - Direzione
centrale per la finanza locale. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto le citta' metropolitane
comunicano al Ministero dell'interno - Direzione centrale per la
finanza locale i progetti integrati finanziabili, completi dei
soggetti attuatori, dei CUP identificativi dei singoli interventi,
del cronoprogramma di attuazione degli stessi. A tal fine, con
decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale per la
finanza locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e' approvato il modello di presentazione delle
proposte progettuali integrate, contenente le indicazioni per una
corretta classificazione dei progetti integrati e dei singoli
interventi che ne fanno parte, all'interno dell'anagrafica CUP.
10. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate le
risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto
di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli interventi che
ne fanno parte (identificati da CUP) ed e' siglato uno specifico
«atto di adesione ed obbligo» contenente i criteri, indirizzi ed i
relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori.
L'atto di adesione ed obbligo ed il decreto di cui al primo periodo
disciplinano altresi' i termini di avvio e conclusione dei lavori
(marzo 2026), le modalita' di erogazione e revoca delle risorse, i
contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto
DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'articolo 17 del
regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2020, ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle
disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e
valutazione della misura, ivi inclusi obblighi in materia di
comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 febbraio 2021, in base alle indicazioni riportate nell'atto di
adesione ed obbligo di cui al primo periodo, e l'obbligo di
alimentazione del sistema di monitoraggio. A seguito
dell'assegnazione delle risorse, il Ministero dell'interno trasmette
al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri la
lista dei CUP finanziati all'interno di ciascun piano integrato, per
l'aggiornamento dell'anagrafe dei progetti nel sistema CUP.
11. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241, i soggetti
attuatori assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di
monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento
attuativo degli interventi finanziati con particolare riferimento
agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della
localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle
informazioni inerenti le procedure di affidamento dei lavori, dei
costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti
fisici, procedurali e finanziari, nonche' dei milestone e target
collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla
regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresi', tutti gli
atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti
informatici adeguati e li rendono disponibili per le attivita' di
controllo e di audit, ivi inclusi quelli relativi all'individuazione
delle progettualita' di cui al comma 5.
Art. 22
Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con
le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a
fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della
missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate
all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il
rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle
tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui coordinamento e'
attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d'intesa
tra il citato Dipartimento, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei
criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 5 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
21 del 26 gennaio 2017. Con il medesimo decreto sono disciplinate
anche le modalita' di impiego delle citate risorse finanziarie e le
relative modalita' di gestione contabile.
Art. 23
Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione
ed estensione delle procedure PNRR
1. All'articolo 1, comma 178, lettera d), sesto periodo, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «di immediato avvio
dei lavori» sono inserite le seguenti: «o il completamento di
interventi in corso, cosi' come risultanti dai sistemi informativi
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi
restando i requisiti di addizionalita' e di ammissibilita' della
spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021».
(omissis)
Capo III
Scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari
Art. 24
Progettazione di scuole innovative
1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e
resilienza relative alla costruzione di scuole innovative dal punto
di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il
massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire
una didattica basata su metodologie innovative e una piena
fruibilita' degli ambienti didattici, e' prevista l'indizione di un
concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale concorso e' indetto dal
Ministero dell'istruzione per le aree geografiche e gli enti locali
individuati a seguito della procedura selettiva per l'attuazione
delle misure della Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1. In
fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di «non
arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al
sistema di tassonomia delle attivita' ecosostenibili indicato
all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
2. Il concorso di progettazione e' articolato in due gradi. Il
primo grado e' finalizzato alla presentazione di proposte di idee
progettuali legate agli obiettivi di cui al comma 1. Il secondo
grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, e'
volto alla predisposizione di progetti di fattibilita' tecnica ed
economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della
procedura selettiva di cui al comma 1. L'intera procedura del
concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni
dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il quale gli enti
locali possono procedere autonomamente allo sviluppo della
progettazione. Al termine del concorso di progettazione, tali
progetti di fattibilita' tecnica ed economica divengono di proprieta'
degli enti locali che attuano gli interventi. Ai vincitori del
concorso di progettazione e' corrisposto un premio ed e' affidata, da
parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi
livelli di progettazione, nonche' la direzione dei lavori. Al fine di
rispettare le tempistiche del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione sono nominate
Commissioni giudicatrici per aree geografiche per il cui
funzionamento e' previsto un compenso definito con decreto del
Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo di euro
2.340.000,00.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 6.573.240 euro per
l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a
4.233.240 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione e quanto a 2.340.000 euro per l'anno 2022 e 9.861.360
euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della
legge 18 dicembre 1997, n. 440.
4. Le risorse di cui al Programma operativo complementare «Per la
scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 del
Ministero dell'istruzione sono trasferite, per l'importo di euro
62.824.159,15, al Programma operativo complementare «Governance e
Capacita' istituzionale» 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione
territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione e
il Ministro per il sud e la coesione territoriale, per l'attuazione
di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi
di edilizia scolastica nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con
l'Agenzia per la coesione territoriale.
5. Per garantire una piu' efficace attuazione degli interventi
previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al
completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026,
in deroga ai regolamenti di organizzazione vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto e nelle more del regolamento
di organizzazione di cui all'articolo 64, comma 6-sexies, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere posti alle
dipendenze dell'apposita unita' di missione di livello dirigenziale
generale istituita dal Ministero dell'istruzione ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
anche gli uffici dirigenziali di livello non generale
dell'amministrazione centrale del Ministero gia' esistenti e il cui
ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalita' del
Piano, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione.
Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 55, comma 1:
1) alla lettera a), dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) Il Ministero dell'istruzione comunica al Prefetto competente
per territorio gli interventi che ha autorizzato affinche' il
Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte degli enti locali
mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati
all'efficace realizzazione delle attivita';»;
2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole «del 12 febbraio
2021,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' dal regolamento (UE)
2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre
2020,»;
b) all'articolo 64, comma 6-sexies, dopo il secondo periodo, e'
inserito il seguente: «Nelle more dell'adozione del decreto del
Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre posizioni
dirigenziali di livello generale sono temporaneamente assegnate nel
numero di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi
dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di un
incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».
(omissis)
Capo V
Personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile
Art. 31
Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai
procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR
1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:
«7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori
professionalita' per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo
determinato con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non
e' richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine
professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina
in nessun caso la cancellazione d'ufficio.
7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, possono mantenere
l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. E' in ogni caso escluso
qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei
periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel
caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento all'iscrizione
della cassa previdenziale di appartenenza.»;
b) all'articolo 3, comma 4-bis, dopo la parola «regioni» sono
inserite le seguenti: «province, citta' metropolitane e», e dopo le
parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite
le seguenti «e dell'Autorita' politica delegata per le disabilita'»;
c) all'articolo 9, comma 1, le parole «delle regioni, delle
province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali» sono
sostituite dalle seguenti «delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano» e le parole «, nel numero massimo complessivo di
mille unita'» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero minimo di
mille unita'», e dopo le parole «per il supporto ai predetti enti»
sono aggiunte le seguenti: «e agli enti locali».
(omissis)
Art. 33
Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni
1. Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra
Amministrazioni statali titolari di interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti territoriali e' istituito,
presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento
delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR
Stato-Regioni».
2. Il Nucleo di cui al comma 1 e' operativo fino al 31 dicembre
2026.
3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto Dipartimento il
supporto tecnico per la realizzazione delle attivita' di competenza
volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR in
raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di
interventi PNRR e, in particolare, delle attivita' volte a:
a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali
con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti
locali;
b) prestare supporto alle Regioni e alle Province Autonome di
Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del
PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per
ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato «Progetto
bandiera»;
c) prestare attivita' di assistenza agli enti territoriali, con
particolare riferimento ai piccoli comuni di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni insulari e
delle zone montane, anche in raccordo con le altre iniziative di
supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti;
d) condividere con le competenti strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri le informazioni raccolte e comunicare,
d'intesa con le medesime strutture, le attivita' svolte, anche
mediante la progettazione e gestione di uno spazio web informativo,
dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attivita' di assistenza di
cui alla lettera c).
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 3, nonche'
per le attivita' di competenza, il Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri
si avvale di un contingente di ventitre unita' di personale, di cui
una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con
qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra
il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n.
165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del Ministero
dell'economia e delle finanze, che e' collocato in posizione di
comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti. Il predetto contingente e' comprensivo delle
unita' di personale non dirigenziale di cui alla tabella A del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021,
recante ripartizione delle unita' di personale non dirigenziale
previste dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, e sostituisce le unita' organizzative di cui
all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 luglio 2021, che e' conseguentemente modificato al fine
di definire compiti e assetto organizzativo della nuova struttura.
Alle posizioni dirigenziali di cui al predetto contingente si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Per le finalita' del presente
comma e' autorizzata la spesa di euro 110.437 per l'anno 2021 e di
euro 1.325.247 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il
finanziamento delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al comma
1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente assegnate al predetto Dipartimento.
5. Gli incarichi dirigenziali e i comandi o i fuori ruolo del
personale di cui al comma 4 cessano di avere efficacia il 31 dicembre
2026.
6. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate le risorse di cui
alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
28 luglio 2021, recante ripartizione del fondo previsto dall'articolo
7, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, dal 1° gennaio
2022, puo' altresi' avvalersi del supporto di societa' a prevalente
partecipazione pubblica, nonche' di un contingente di esperti, fino a
un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico,
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, entro il
limite di spesa complessivo di euro 300.000. A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2022
al 2026.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 110.437
per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per ciascuno degli anni dal 2022
al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 34
Reclutamento di personale per il Ministero della transizione
ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica
del PNRR
1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi
della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR, anche
fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per
il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di cui al
medesimo Piano, nonche' per fornire supporto alla struttura di
missione di cui all'articolo 17-sexies del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, al Ministero della transizione ecologica e' assegnato,
con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2023, un apposito contingente massimo di centocinquantadue unita',
nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2023, composto da esperti in possesso di specifica
ed elevata competenza, almeno triennale, nello sviluppo e gestione di
processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed
energetica o della tutela del territorio o della biodiversita' o
dello sviluppo dell'economia circolare, nonche' di significativa
esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da
personale di livello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in
posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli
ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche,
nonche' del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro
della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definiti la composizione
del contingente ed i compensi degli esperti.
2. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati previa
valutazione dei titoli, delle competenze e dell'esperienza
professionale richiesta e almeno un colloquio che puo' essere
effettuato anche in modalita' telematica. Le predette valutazioni
selettive ovvero loro singole fasi possono essere effettuate con
modalita' telematiche anche automatizzate.
3. Per le esigenze di funzionamento connesse all'attivita' del
contingente di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva
massima di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando, per 4,7 milioni di euro
per l'anno 2022 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2023,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e, per euro 4,3 milioni di euro per l'anno
2022 e 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze.
(omissis)
Art. 36
Potenziamento dell'unita' per la semplificazione
1. All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2006, n.
233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' costituita l'Unita' per la
semplificazione.»;
b) le parole «e la qualita' della regolazione», ovunque
ricorrano, sono soppresse;
c) al settimo periodo le parole «della segreteria tecnica» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Unita'»;
d) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti: «La
dotazione organica dell'Unita' per la semplificazione e' costituita
da una figura dirigenziale di prima fascia con funzioni di
coordinatore, individuata tra figure, anche estranee alla pubblica
amministrazione, di comprovata esperienza nel settore della
legislazione e della semplificazione normativa e da tre figure
dirigenziali di seconda fascia, scelte anche tra estranei alla
pubblica amministrazione, e da un contingente di sette unita' di
personale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti
ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e, in numero non superiore a
tre, tra estranei alla pubblica amministrazione. Dell'Unita' fanno
parte inoltre non piu' di cinque esperti di provata competenza e
quindici componenti scelti tra esperti nei settori di interesse per
l'attuazione delle funzioni delegate del Ministro per la pubblica
amministrazione.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera d), pari a euro 22.732
per l'anno 2021 e a euro 136.388 annui a decorrere dal 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
(omissis)
Art. 39
Inviato speciale per il cambiamento climatico
1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «L'inviato speciale e'
individuato nell'ambito del personale di livello dirigenziale
dipendente di amministrazioni pubbliche. Per lo svolgimento delle
funzioni non spettano emolumenti o compensi, comunque denominati,
aggiuntivi oltre a quelli gia' in godimento, ferma restando la
corresponsione del trattamento economico di missione nei limiti
spettanti conformemente all'ordinamento di appartenenza.»;
b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per
fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo e' autorizzata
la spesa di euro 111.620 per l'anno 2021, euro 211.620 per l'anno
2022 ed euro 111.620 per l'anno 2023.».
(omissis)
Titolo III
Gestioni commissariali, imprese agricole, e sport
Capo I
Gestioni commissariali e Alitalia
(omissis)
Art. 41
Comprensorio Bagnoli-Coroglio
1. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole «decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50»;
b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Ferma restando l'applicazione del comma 9 relativa
alle modalita' di approvazione del programma, qualora nella fasi di
istruttoria riferite all'elaborazione della proposta di programma,
ovvero di attuazione dello stesso, emergano dissensi, dinieghi,
opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un
ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente,
sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il procedimento e non
sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il
Commissario straordinario, propone al Presidente del Consiglio dei
ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri
sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;
c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al comma 11, il
Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025, e' individuato
nel Sindaco pro tempore di Napoli. Il Commissario e' nominato a
titolo gratuito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Con il predetto decreto e',
inoltre, definita la struttura di supporto per l'esercizio delle
funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del
Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a
dieci unita' di livello non dirigenziale e due unita' di livello
dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' richiesti dal Commissario straordinario per
l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale
docente, educativo e amministrativo e tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalita' di
reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale,
quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto
personale, e' reso indisponibile, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista
finanziario. Ferme restando le predette modalita' di reperimento, al
personale di livello dirigenziale e' riconosciuta una retribuzione di
posizione in misura equivalente ai valori economici massimi
attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche'
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di
importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di
posizione. Detto personale dirigenziale e' posto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e
il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di
appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il
trattamento accessorio e' a carico esclusivo della struttura
commissariale. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario. Il Commissario e il soggetto attuatore, oltre a quanto
previsto dal comma 4, operano in deroga ad ogni disposizione di legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Per la struttura di supporto e per la realizzazione degli interventi
di cui al presente comma e' autorizzata l'apertura di un'apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, nella
quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate. Agli
oneri relativi alle spese di personale della struttura si provvede,
nel limite di 57.816 euro per l'anno 2021 e di 346.896 euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Il Commissario puo' avvalersi, per le
attivita' strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, delle
strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del comune di
Napoli, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche,
nonche', mediante convenzione, di altri soggetti a controllo pubblico
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il
Commissario puo' altresi' avvalersi, in relazione a specifici
interventi che richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui
cio' sia strettamente necessario per il piu' celere conseguimento
degli obiettivi del programma, di altri Soggetti attuatori, quali
concessionari di servizi pubblici e societa' a partecipazione
pubblica o a controllo pubblico, o altri organismi di diritto
pubblico, mediante la stipula di apposite Convenzioni. In tal caso,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Commissario si provvede alla conseguente riduzione dei
compensi riconosciuti al Soggetto attuatore di cui comma 12 in
relazione agli interventi che sono stati trasferiti.»;
d) al comma 13, primo periodo, le parole «e delle infrastrutture
e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «, delle
infrastrutture e dei trasporti e della cultura» e, al secondo
periodo, dopo le parole «al predetto programma» sono inserite le
seguenti: «e possono essere sentite le associazioni, i comitati e gli
altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi, a livello
nazionale o locale, il cui scopo associativo sia connesso con le
tematiche trattate»;
e) al comma 13-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Considerata la complessita' della pianificazione e la necessita'
che, ai fini della VAS, siano previamente definiti i profili
localizzativi e le azioni che, in ragione della loro pluralita' e
contestualita', sono suscettibili di generare effetti cumulativi e
sinergici, puo' procedersi alla valutazione integrata della VAS con
la VIA. In tal caso la valutazione integrata e' effettuata
dall'Autorita' competente per la VAS e si conclude con un unico
provvedimento.»;
f) dopo il comma 13-bis, sono inseriti i seguenti: «13-bis.1. Il
Soggetto attuatore redige e trasmette al Commissario, entro il 31
dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attivita'
di realizzazione di infrastrutture e di rigenerazione urbana
dell'area interessata dagli interventi, nonche' delle altre attivita'
di cui al comma 3, che e' approvato con proprio provvedimento dal
Commissario entro i successivi quindici giorni. Gli interventi da
realizzare sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il
monitoraggio della realizzazione dei predetti interventi e'
effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Il Commissario, in caso di mancata trasmissione del cronoprogramma
nonche' di mancato rispetto dello stesso, dispone, con proprio
provvedimento, la riduzione dei compensi spettanti, nell'ambito delle
Convenzioni vigenti, al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per
cento.
13-bis.2. In caso di mancato rispetto da parte del soggetto
attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all'attuazione
del programma, o di suoi stralci, consistenti anche nella mancata
adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli
interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione
dei progetti del suddetto programma, nonche' qualora sia messo a
rischio, il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti
dallo stesso, il Commissario straordinario, informata la cabina di
regia di cui al comma 13, assegna al soggetto attuatore interessato
un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di
perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la cabina
di regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio,
ovvero in alternativa nomina altro soggetto attuatore, al quale
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o
provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei
progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle societa' in
controllo pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) e o),
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre
amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi al Soggetto
attuatore inadempiente non sono riconosciuti compensi. In caso di
gravi e reiterati inadempimenti il Commissario straordinario, sentita
la cabina di regia, puo' proporre la revoca dell'incarico di Soggetto
attuatore, come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e la
contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore sono disposte
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»;
g) dopo il comma 13-quater e' aggiunto il seguente:
«13-quinquies. Gli interventi relativi alle aree del comprensorio
Bagnoli-Coroglio, in ragione della loro particolare complessita' e
della rilevanza strategica per lo sviluppo dell'area, sono ricompresi
tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali previste in
particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, nonche' le ulteriori misure di semplificazione e accelerazione
previste dalla parte II, titoli primo, terzo e quarto, del medesimo
decreto-legge n. 77 del 2021.».
2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il soggetto attuatore di cui
all'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, consegna al nuovo Commissario il quadro degli interventi gia'
realizzati, programmati e in corso di realizzazione, con indicazione
del Codice Unico di Progetto, dei relativi costi e fonti di
finanziamento sulla base delle risultanze del sistema di monitoraggio
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche' delle
criticita' emerse nella realizzazione degli interventi previsti.
Art. 42
Citta' di Taranto
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n.
129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n.
171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole «un anno, prorogabile» sono
sostituite dalle seguenti: «tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre
2023»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione e' definita la
struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali,
posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un
contingente massimo di personale pari a cinque unita' di livello non
dirigenziale, e una unita' di livello dirigenziale non generale
appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con esclusione del personale docente, educativo e
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
Si applica, in relazione alle modalita' di reperimento e alla
retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto
dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e' reso
indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un
numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme
restando le predette modalita' di reperimento, al personale di
livello dirigenziale e' riconosciuta la retribuzione di posizione in
misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari
di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva della
retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del
Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale e'
posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro
analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo
stato giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della
medesima, mentre il trattamento accessorio e' a carico esclusivo
della struttura commissariale. La struttura cessa alla scadenza
dell'incarico del Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. In caso di dissensi, dinieghi,
opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un
ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente,
sia idoneo a precludere, in tutto o in parte il procedimento, e non
sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il
Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei
ministri le opportune iniziative. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108. Agli oneri relativi alle spese di personale
della struttura commissariale di cui al presente comma si provvede
nel limite di 28.908 euro per l'anno 2021 e di 173.448 euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.».
Art. 43
Potenziamento della struttura del Commissario unico
per la bonifica delle discariche abusive
1. All'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «ivi inclusi i membri della
Struttura di supporto di cui al comma 3» sono inserite le seguenti:
«eccetto i subcommissari eventualmente individuati dal Commissario
unico ai sensi del comma 3-bis»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le funzioni e le attivita' del Commissario unico di cui
al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli
interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei
siti contaminati di competenza regionale, nonche' su richiesta del
Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei
siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli
interventi per i quali sono stati gia' previsti finanziamenti a
legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative
risorse da parte degli enti richiedenti. Sulla base di intese ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
viene predisposto un elenco dei siti con priorita' di intervento che
saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico.»;
c) al comma 3, le parole «dodici unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «quindici unita'»;
d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a un massimo
di tre subcommissari, individuati tra i componenti della struttura di
supporto di cui al comma 3, che operano sulla base di specifiche
deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario e'
riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui.
Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel
limite massimo di 324.000 euro annui».
2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera d), pari a 324.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.