Pnrr: novità per ambiente, energia e mobilità

Pnrr ambiente energia
Ampio lo spettro dei temi trattati dal D.L. n. 152/2021, dalle risorse idriche alla riqualificazione dei siti orfani fino alla Vas. Non mancano le modifiche al testo unico ambientale, compresa la soppressione dell' art. 194-bis sul Sistri

 

Pnrr: novità per ambiente, energia e mobilità con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, del 6 novembre 2021, n. 265 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152.

Si tratta di alcune misure tra quelle riportate ai capi I e II del titolo II in materia di:

  • risorse idriche;
  • riqualificazione dei siti orfani;
  • valutazione ambientale strategica;
  • gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici;
  • efficientamento energetico;
  • rigenerazione urbana;
  • mobilità sostenibile;
  • messa in sicurezza degli edifici e la valorizzazione del territorio;
  • fondi per promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle smart cities;
  • gestione del rischio alluvione e del rischio idrogeologico.

 

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Di ambiente ed efficienza energetica si parla anche:

  • nell'art. 1 «Contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche»;
  • nell'art. 2 «Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico»;
  • nell'art. 3 «Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo»;
  • nell'art. 4 «Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator;
  • nell'art. 6 «Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria»;
  • nell'art. 8 «Fondo ripresa resilienza Italia»;
  • nell'art. 11 «Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello unico ZES»;
  • nell'art. 24 «Progettazione di scuole innovative»;
  • nell'art. 34 «Reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR».

 

Altre disposizioni di interesse del titolo II sono riportate:

  • capo III sull'innovazione tecnologica e transizione digitale;
  • capo IV, dedicato alle procedure di spesa;
  • capo V sul personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, compreso il Mite e l'inviato speciale per il cambiamento climatico,

mentre il capo I del titolo III «Gestioni commissariali, imprese agricole, e sport» comprende misure su:

  • il Comprensorio Bagnoli-Coroglio;
  • la Città di Taranto;
  • la struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive.

 

Abrogato, infine, l'art. 194-bis, D.Lgs. n. 152/2006 «Procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti per il Sistri».

 

Di seguito il testo delle misure elencate sopra; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.

 

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Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

(Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2021, n. 265)

Titolo I
Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021

Capo I
Turismo

 

                               Art. 1

      Contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche

1. Al fine di migliorare  la  qualita'  dell'offerta  ricettiva  in

attuazione   della    linea    progettuale    «Miglioramento    delle

infrastrutture  di  ricettivita'  attraverso  lo  strumento  del  Tax

credit» Misura M1C3,  investimento  4.2.1,  del  Piano  nazionale  di

ripresa e resilienza, e' riconosciuto, in favore dei soggetti di  cui

al comma 4, un contributo, sotto forma di credito  di  imposta,  fino

all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di  cui  al

comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del

presente decreto e fino al 31 dicembre 2024.

2. Per i soggetti di cui al comma 4  e'  riconosciuto  altresi'  un

contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle  spese

sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere

dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  31

dicembre 2024, comunque non superiore al limite  massimo  di  100.000

euro. Il contributo a fondo perduto e' riconosciuto  per  un  importo

massimo  pari  a  40.000  euro  che  puo'  essere   aumentato   anche

cumulativamente:

a) fino ad ulteriori 30.000 euro,  qualora  l'intervento  preveda

una quota di spese per  la  digitalizzazione  e  l'innovazione  delle

strutture in chiave tecnologica ed energetica di  almeno  il  15  per

cento dell'importo totale dell'intervento;

b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l'impresa o la societa'

abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 del  decreto  legislativo

11 aprile  2006,  n.  198,  per  l'imprenditoria  femminile,  per  le

societa' cooperative e le societa' di persone, costituite  in  misura

non inferiore al 60 per cento da giovani, le societa' di capitali  le

cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai

due  terzi  da  giovani  e  i  cui  organi  di  amministrazione  sono

costituiti  per  almeno  i  due  terzi  da  giovani,  e  le   imprese

individuali gestite da giovani, che operano nel settore del  turismo.

Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono  le  persone

con eta' compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla  data  di

presentazione della domanda;

c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per  le  imprese  la  cui  sede

operativa e' ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata,

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3. Gli incentivi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  cumulabili,  a

condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non  concorrenza

alla formazione del reddito  e  della  base  imponibile  dell'imposta

regionale sulle attivita' produttive di cui al comma 8, non porti  al

superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5.

L'ammontare massimo del contributo a  fondo  perduto  e'  erogato  in

un'unica soluzione a  conclusione  dell'intervento,  fatta  salva  la

facolta' di concedere, a domanda, un'anticipazione non  superiore  al

30  per  cento  del  contributo  a  fondo  perduto  a  fronte   della

presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata  da  imprese

bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti  di  solvibilita'

previsti dalle leggi che ne disciplinano le  rispettive  attivita'  o

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti  nell'albo  di  cui

all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o

cauzione costituita, a scelta  del  beneficiario,  in  contanti,  con

bonifico, in assegni  circolari  o  in  titoli  del  debito  pubblico

garantiti dallo Stato al corso del giorno  del  deposito,  presso  le

aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli  assegni  circolari,

presso  la  tesoreria  statale,  a   titolo   di   pegno   a   favore

dell'amministrazione.

4. Gli incentivi di cui ai commi  1  e  2  sono  riconosciuti  alle

imprese  alberghiere,   alle   strutture   che   svolgono   attivita'

agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  e

dalle pertinenti norme regionali, alle strutture  ricettive  all'aria

aperta, nonche' alle  imprese  del  comparto  turistico,  ricreativo,

fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari,  i

complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo  quanto

previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui  redditi

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,

n. 917. Il contributo a fondo perduto e  il  credito  d'imposta  sono

riconosciuti in  relazione  alle  spese  sostenute,  ivi  incluso  il

servizio di progettazione, per eseguire, nel  rispetto  dei  principi

della  «progettazione  universale»  di  cui  alla  Convenzione  delle

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', stipulata  a

New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa  esecutiva  ai  sensi

della legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi:

a) interventi  di  incremento  dell'efficienza  energetica  delle

strutture e di riqualificazione antisismica;

b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,  in

conformita' alla legge 9 gennaio  1989,  n.  13,  e  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b),

c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno

2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi  di  cui

alle lettere a) e b);

d)  realizzazione  di   piscine   termali   e   acquisizione   di

attrezzature e apparecchiature per  lo  svolgimento  delle  attivita'

termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24

ottobre 2000, n. 323;

e) spese per la digitalizzazione previste dall'articolo 9,  comma

2,  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi  alla

comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non  arrecare  un

danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi  dell'articolo

17 del regolamento UE n. 2020/852.

7. Per le spese  ammissibili  inerenti  al  medesimo  progetto  non

coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2,  e'  possibile  fruire

anche del finanziamento a tasso agevolato previsto  dal  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre  2017  recante

«Modalita' di funzionamento  del  Fondo  nazionale  per  l'efficienza

energetica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54  del  6  marzo

2018, a condizione che almeno il 50  per  cento  di  tali  costi  sia

dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto

delle disponibilita' a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a

carico delle finanze pubbliche.

8.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in

compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9

luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui

gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione  dei  limiti

di cui all'articolo 34, comma 1, della legge  23  dicembre  2000,  n.

388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,

n.  244.  A  tal  fine,  il  modello  F24  deve   essere   presentato

esclusivamente tramite  i  servizi  telematici  offerti  dall'Agenzia

delle  entrate,  pena  il  rifiuto  dell'operazione  di   versamento.

L'ammontare del credito d'imposta  utilizzato  in  compensazione  non

deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo,  pena  lo

scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al

terzo  periodo,  il  Ministero  del  turismo,  preventivamente   alla

comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia  delle

entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco  delle

imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e  l'importo  del  credito

concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonche'

le eventuali variazioni  e  revoche.  Allo  scopo  di  consentire  la

regolazione contabile delle compensazioni  effettuate  attraverso  il

modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del  credito

d'imposta concesso sono trasferite  sulla  contabilita'  speciale  n.

1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di  bilancio»  aperta  presso  la

Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta e' cedibile, in  tutto  o

in parte, con facolta' di  successiva  cessione  ad  altri  soggetti,

comprese le banche e gli altri intermediari  finanziari.  Il  credito

d'imposta e' usufruito dal cessionario con le stesse modalita' con le

quali sarebbe stato  utilizzato  dal  soggetto  cedente.  Il  credito

d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle

imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del  decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di

utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Ministero del  turismo

provvede al recupero dei relativi importi  secondo  quanto  stabilito

dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25  marzo  2010,  n.  40,

convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010,  n.  73.  Il

Ministero del turismo provvede alle  attivita'  di  cui  al  presente

comma nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente. Per le modalita' attuative  delle

disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito

d'imposta, da effettuarsi in via telematica,  anche  avvalendosi  dei

soggetti  previsti  dall'articolo  3,  comma  3,  del   decreto   del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  si  applica  il

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8  agosto

2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

luglio 2020, n. 77.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto il Ministero del turismo, pubblica un  avviso  contenente  le

modalita' applicative per l'erogazione degli incentivi  previsti  dai

commi 1 e 2, ivi inclusa  l'individuazione  delle  spese  considerate

eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma

restando la disciplina di cui al citato decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e del mare del 22 dicembre 2017  per  quanto  previsto  ai

sensi del comma 7, gli interessati  presentano,  in  via  telematica,

apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46  e  47

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,

il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.

10. Gli incentivi di cui ai commi 1  e  2  sono  concessi,  secondo

l'ordine cronologico delle  domande,  nel  limite  di  spesa  di  100

milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni  di  euro  per  ciascuno

degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025,  con  una

riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti  al  supporto

degli  investimenti  di  riqualificazione  energetica.  L'esaurimento

delle risorse e' comunicato con avviso pubblico pubblicato  sul  sito

istituzionale del Ministero del turismo.

11. Le disposizioni di cui  al  comma  1,  si  applicano  anche  in

relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora

conclusi, alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  a

condizione che le relative spese siano sostenute  a  decorrere  dalla

data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Agli interventi  conclusi  prima  dell'entrata  in  vigore  del

presente decreto  continuano  ad  applicarsi,  ai  fini  del  credito

d'imposta e nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione

vigente, le disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge  14

agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13

ottobre 2020, n. 126.

13. Per il finanziamento del credito di imposta di cui al  comma  1

e' ulteriormente autorizzata la spesa di  100  milioni  di  euro  per

l'anno 2022. Ai relativi oneri si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79,  comma

3,  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito   con

modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.  Conseguentemente,

all'articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14  agosto

2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre

2020,  n.  126,  le  parole:  «per  i  tre  periodi  d'imposta»  sono

sostituite dalle seguenti: «per i due periodi d'imposta».

14. Gli incentivi di cui al presente articolo non  sono  cumulabili

con altri contributi, sovvenzioni e  agevolazioni  pubblici  concessi

per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2,  sono

riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei  limiti  di  cui  al

regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della  Commissione

europea, relativo all'applicazione  degli  articoli  107  e  108  del

Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de

minimis» e alla comunicazione della Commissione europea del 19  marzo

2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di

Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  COVID-19».

Il Ministero del turismo provvede  agli  adempimenti  degli  obblighi

inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo  52

della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi  o  maggiori  oneri

per la finanza pubblica.

15. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, tenuto conto degli

obiettivi di cui al presente articolo e del grado  di  raggiungimento

degli stessi, il Ministero del turismo, con decreto da emanare  entro

il 31 marzo 2025, previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,

provvede ad aggiornare gli standard  minimi,  uniformi  in  tutto  il

territorio  nazionale,  dei  servizi  e  delle   dotazioni   per   la

classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche,

ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto  delle

specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di  fruizione

dei  contesti  territoriali  e   dei   sistemi   di   classificazione

alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

16.  Sono  abrogati  i  commi  2-ter  e  5,  dell'articolo  10  del

decreto-legge 31 marzo 2014, n. 83,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

17. Agli oneri derivanti dal comma 10  si  provvede  a  valere  sul

Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia  di

cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

secondo le modalita' di cui ai commi da  1038  a  1050  del  medesimo

articolo 1. L'attuazione dell'intervento garantisce  il  rispetto  di

quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6-bis, del  decreto-legge  31

maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29

luglio 2021, n. 108.

                               Art. 2

         Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico

1. Per l'attuazione della linea progettuale «Sostegno alla  nascita

e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale "turismo"

del Fondo di garanzia per le PMI»), Misura M1C3, investimento  4.2.4,

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  nell'ambito  del

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo

2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e'

istituita una  «Sezione  Speciale  Turismo»  per  la  concessione  di

garanzie ai soggetti di cui all'articolo 1, comma  4,  e  ai  giovani

fino a 35 anni di eta' che intendono avviare un'attivita' nel settore

turistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno  2021,

58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di  euro  per  l'anno

2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025  e  con

una riserva del 50  per  cento  dedicata  agli  interventi  volti  al

supporto  degli  investimenti  di  riqualificazione  energetica.   La

concessione di garanzie sui  finanziamenti  erogati,  in  conformita'

alla misura M1C3 4.2.4 del  PNRR,  deve  rispettare  le  disposizioni

nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento  del

fondo, in particolare richiamando  la  decisione  C(2010)4505  del  6

luglio 2010 della  Commissione  europea  e  il  regolamento  (UE)  n.

651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014,  che  dichiara

alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in

applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento

dell'Unione  europea.  In  fase  di  attuazione   l'intervento   deve

rispettare  il  principio  di  «non  arrecare   danno   significativo

all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia  delle

attivita' ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento  UE

n. 2020/852 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  18  giugno

2020.

2. Le garanzie di cui  al  comma  1,  sono  rilasciate  su  singoli

finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi  di

riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto  del

principio   «non   inquinare   significativamente»,   di   cui   alla

comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, o per assicurare

la continuita'  aziendale  delle  imprese  del  settore  turistico  e

garantire il fabbisogno di liquidita' e gli investimenti del settore.

3. In deroga alla disciplina di cui al decreto del  Ministro  dello

sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale

n.  157  del  7  luglio  2017,  come  autorizzato   dalla   decisione

C(2020)2370 del 13 aprile 2020, alle garanzie di cui al comma  1,  si

applicano le seguenti disposizioni:

a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;

b) l'importo massimo garantito per singola impresa e' elevato a 5

milioni di euro;

c) sono ammesse  alla  garanzia  le  imprese  con  un  numero  di

dipendenti non superiore a 499;

d)  la  percentuale  di  copertura  della  garanzia  diretta   e'

determinata  ai  sensi   della   disciplina   emergenziale   prevista

dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  23,

convertito, con modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40.

Successivamente  alla  scadenza   della   predetta   disciplina,   la

percentuale di copertura della garanzia diretta  e'  stabilita  nella

misura massima del 70 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione

finanziaria;  tale  copertura  puo'  essere  incrementata,   mediante

l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino  all'80  per  cento

dell'importo dell'operazione finanziaria;

e)  la  percentuale  di  copertura   della   riassicurazione   e'

determinata  ai  sensi   della   disciplina   emergenziale   prevista

dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 23  del  2020.

Successivamente  alla  scadenza   della   predetta   disciplina,   la

percentuale di copertura della  riassicurazione  e'  stabilita  nella

misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito dai confidi o

da altro fondo di garanzia, a condizione che le  garanzie  da  questi

rilasciate non superino la percentuale massima di  copertura  dell'80

per  cento;  tale  copertura  puo'  essere   incrementata,   mediante

l'utilizzo  dei  contributi  al  Fondo,  previsti  dal  del  Ministro

dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino  al  90  per  cento

dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia  per  la

riassicurazione;

f) sono ammissibili alla garanzia del  Fondo  i  finanziamenti  a

fronte di  operazioni  di  rinegoziazione  del  debito  del  soggetto

beneficiario, purche' il nuovo finanziamento preveda l'erogazione  al

medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in  misura  pari

ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere

del finanziamento oggetto di rinegoziazione e  a  condizione  che  il

rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una

maggior  durata  del  finanziamento  rispetto  a  quello  oggetto  di

rinegoziazione;

g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6,  comma  2,  del

decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6   marzo   2017,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157  del  7  luglio  2017,  la

garanzia e' concessa senza applicazione del modello di valutazione di

cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni  di  ammissibilita'  e

disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di

garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12

febbraio 2019;

h) la garanzia e' concessa anche in favore dei beneficiari finali

che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni

nei   confronti   del   soggetto   finanziatore   classificate   come

inadempienze probabili  o  come  esposizioni  scadute  o  sconfinanti

deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle  avvertenze

generali della circolare della Banca d'Italia n. 272  del  30  luglio

2008, purche' la predetta classificazione non  sia  stata  effettuata

prima del 31 gennaio 2020;

i) non e' dovuta la commissione per  il  mancato  perfezionamento

delle operazioni finanziarie di cui all'articolo  10,  comma  2,  del

citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;

l) per operazioni di investimento  immobiliare  la  garanzia  del

Fondo puo' essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite  sui

finanziamenti;

m)  la  garanzia  del  Fondo  puo'  essere  richiesta  anche   su

operazioni finanziarie gia' perfezionate con  l'erogazione  da  parte

del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi.  In  tali  casi,  il

soggetto finanziatore deve  trasmettere  al  gestore  del  Fondo  una

dichiarazione  attestante  la  riduzione  del  tasso   di   interesse

applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario  per

effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applica quanto

previsto dal decreto del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e

dell'artigianato  31  maggio  1999,  n.  248  e  dalle   disposizioni

operative del Fondo.

5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il

tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonche'

l'Istituto per il credito sportivo, ove rendano  disponibili  risorse

addizionali rispetto a quelle di cui al presente articolo, concorrono

all'incremento della misura della garanzia  e  della  riassicurazione

rispettivamente nei limiti di cui al comma 3, lettere d),  ed  e)  e,

previo accordo con il Ministero del turismo e  Mediocredito  Centrale

S.p.a.,  possono  provvedere   all'istruttoria   delle   istanze   di

ammissione agli incentivi di cui al presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a  valere

sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia

di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre  2020,  n.

178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo

articolo 1.

                               Art. 3

Fondo  rotativo  imprese  per  il  sostegno  alle   imprese   e   gli

                investimenti di sviluppo nel turismo

 

1. Per l'attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese

(FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti  di  sviluppo»,

Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito  del  Piano  nazionale  di

ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per

gli  interventi  di   riqualificazione   energetica,   sostenibilita'

ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a  500.000

euro e non superiore a 10 milioni di  euro  realizzati  entro  il  31

dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al comma 4.

2. Sono soggetti beneficiari le  imprese  di  cui  all'articolo  1,

comma 4, incluse quelle titolari  del  diritto  di  proprieta'  delle

strutture   immobiliari   in   cui   viene   esercitata   l'attivita'

imprenditoriale.

3.  Il  contributo  diretto  alla  spesa  di  cui  al  comma  1  e'

concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese  e  dei

costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40  milioni  di

euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50  milioni  di  euro  per

ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva  del  50  per  cento

dedicata agli interventi volti  al  supporto  degli  investimenti  di

riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma 1  devono

risultare conformi alla comunicazione della  Commissione  UE  (2021/C

58/01)  e  non  arrecare  un  danno  significativo   agli   obiettivi

ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE  n.  2020/852

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

4. A copertura  della  quota  di  investimenti  non  assistita  dal

contributo diretto alla spesa di cui  al  comma  1  e  dall'eventuale

quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli  operatori

economici, e' prevista la concessione di finanziamenti agevolati  con

durata  fino  a  quindici  anni,  comprensivi  di   un   periodo   di

preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti  delle  risorse

disponibili, a valere sulla quota delle risorse  del  Fondo  rotativo

per il sostegno alle imprese e gli investimenti  in  ricerca  di  cui

all'articolo 1, comma 354, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,

stabilita  con  delibera   del   Comitato   Interministeriale   della

Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ai  sensi

dell'articolo 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, in  aggiunta

a finanziamenti  bancari,  di  pari  importo  e  durata,  concessi  a

condizioni di mercato.

5. Gli incentivi di cui al presente  articolo  sono  alternativi  a

quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili  con

altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni  pubblici  concessi  per

gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della  vigente

normativa sugli aiuti di  Stato  e  delle  deroghe  previste  per  il

periodo di applicazione del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto

di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale   emergenza   del

COVID19», di cui alla comunicazione della Commissione europea  2020/C

91  I/01,  come  integrata  dalle  successive   comunicazioni   della

Commissione.

6. Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto  con

il Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro  sessanta  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i

requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione

e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie del presente  articolo,

in conformita' alla predetta Misura M1C3,  intervento  4.2.5,  e  gli

adempimenti relativi alla gestione  degli  interventi  agevolativi  a

valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e all'erogazione del

contributo diretto alla spesa. Tale decreto assolve  anche  a  quanto

previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della citata  legge  n.

311 del 2004.

7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  anche

per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e  provinciali,

nonche'  l'Istituto  per  il  credito   sportivo,   possono   rendere

disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al

comma 1, previo accordo con  il  Ministero  del  turismo,  prevedendo

idonee  forme  di  collaborazione  per  l'istruttoria  relativa  alle

istanze di ammissione agli incentivi  di  cui  al  presente  articolo

presentate a valere sulle predette risorse addizionali.

8. I finanziamenti attivati per il sostegno degli  investimenti  di

cui al presente articolo, ivi inclusi quelli concessi  a  valere  sul

Fondo rotativo per il sostegno alle imprese  e  gli  investimenti  in

ricerca, possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 6,  comma

14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  rilasciate  da

SACE S.p.a. nei limiti delle disponibilita' di risorse a legislazione

vigente.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo

di rotazione per l'attuazione del Next Generation  EU-Italia  di  cui

all'articolo 1, comma 1037, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,

secondo le modalita' di cui ai commi da  1038  a  1050  del  medesimo

articolo 1. All'attuazione del comma 4 si provvede nei  limiti  delle

risorse    finanziarie    disponibili    a    legislazione    vigente

sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361,  della

legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o maggiori oneri  per  la

finanza pubblica.

                               Art. 4

              Credito d'imposta per la digitalizzazione

                di agenzie di viaggio e tour operator

 

1.  Per  l'attuazione  della  linea  progettuale  «Digitalizzazione

Agenzie  e  Tour  Operator»,   Misura   M1C3,   investimento   4.2.2,

nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle agenzie

di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12,  e'

riconosciuto un contributo sotto forma di  credito  d'imposta,  nella

misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere  dalla  data

di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2024

per investimenti e  attivita'  di  sviluppo  digitale  come  previste

dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31  maggio  2014,

n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,  n.

106, fino all'importo massimo complessivo cumulato  di  25.000  euro,

nel limite di spesa complessivo di 18  milioni  di  euro  per  l'anno

2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2023  e  2024,  60

milioni di euro per l'anno 2025. In fase di attuazione,  l'intervento

rispetta  il  principio  di   «non   arrecare   danno   significativo

all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia  delle

attivita' ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento  UE

n. 2020/852.

2.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in

compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9

luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui

gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione  dei  limiti

di cui all'articolo 34, comma 1, della legge  23  dicembre  2000,  n.

388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,

n.  244.  A  tal  fine,  il  modello  F24  deve   essere   presentato

esclusivamente tramite  i  servizi  telematici  offerti  dall'Agenzia

delle entrate, pena il  rifiuto  dell'operazione  di  versamento.  Il

credito d'imposta e' cedibile, in tutto o in parte, con  facolta'  di

successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri

intermediari  finanziari.  Il  credito  d'imposta  e'  usufruito  dal

cessionario con le  stesse  modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato

utilizzato dal soggetto cedente. Il credito  d'imposta  non  concorre

alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e  del

valore  della  produzione  ai  fini  dell'imposta   regionale   sulle

attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli

articoli 61  e  109,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'incentivo di cui al  presente  articolo  spetta  nel  rispetto

della vigente normativa sugli aiuti di Stato di  cui  al  regolamento

(UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe  previste  per

il periodo di applicazione del Quadro temporaneo  per  le  misure  di

aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza

COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)  1863  della  Commissione

europea  del  19  marzo  2020,  come   integrata   dalle   successive

comunicazioni della Commissione. Il Ministero  del  turismo  provvede

agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale  aiuti

di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Con decreto del  Ministero  del  turismo,  di  concerto  con  il

Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono

individuate le modalita' applicative del presente articolo, anche  ai

fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo

di rotazione per l'attuazione del Next Generation  EU-Italia  di  cui

all'articolo 1, comma 1037, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,

secondo le modalita' di cui ai commi da  1038  a  1050  del  medesimo

articolo 1.

 

Capo II
Infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria

(omissis)

                               Art. 6

                Approvazione dei progetti ferroviari

                      e di edilizia giudiziaria

 

1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo l'articolo 48

e' inserito il seguente:

«Art. 48-bis (Disposizioni urgenti in materia  di  infrastrutture

ferroviarie e di edilizia giudiziaria). - 1. Al fine di  ridurre,  in

attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione  degli

interventi relativi alle infrastrutture  ferroviarie,  nonche'  degli

interventi  relativi  alla  edilizia  giudiziaria  e  alle   relative

infrastrutture di supporto, ivi compresi  gli  interventi  finanziati

con risorse diverse da quelle previste dal  PNRR  e  dal  PNC  e  dai

programmi cofinanziati dai  fondi  strutturali  dell'Unione  europea,

l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei  relativi  lavori

puo' avvenire anche sulla base del progetto di  fattibilita'  tecnica

ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto  progetto  sia  redatto

secondo le modalita' e le indicazioni di cui all'articolo  48,  comma

7, quarto periodo. In tali casi, la  conferenza  di  servizi  di  cui

all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo  n.  50  del

2016 e' svolta in forma semplificata ai  sensi  dell'articolo  14-bis

della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  la  determinazione  conclusiva

della stessa approva  il  progetto,  determina  la  dichiarazione  di

pubblica utilita' dell'opera ai sensi dell'articolo  12  del  decreto

del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237 e  tiene  luogo

dei pareri, nulla osta  e  autorizzazioni  necessari  ai  fini  della

localizzazione   dell'opera,   della   conformita'   urbanistica    e

paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e

delle  relative  opere  mitigatrici  e  compensative.   Resta   ferma

l'applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  14-quinquies

della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione conclusiva della

conferenza  perfeziona,  altresi',  ad  ogni  fine   urbanistico   ed

edilizio, l'intesa tra Stato  e  regione  o  provincia  autonoma,  in

ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di  variante  degli

strumenti  urbanistici  vigenti  e  comprende  i  titoli  abilitativi

rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone

l'indicazione esplicita. La variante  urbanistica,  conseguente  alla

determinazione     conclusiva     della     conferenza,      comporta

l'assoggettamento dell'area a vincolo  preordinato  all'esproprio  ai

sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica  8

giugno 2001, n. 327, e  le  comunicazioni  agli  interessati  di  cui

all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo

della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto  decreto

del Presidente della Repubblica n. 327  del  2001.  Gli  enti  locali

provvedono  alle  necessarie  misure  di  salvaguardia   delle   aree

interessate  e  delle  relative  fasce  di  rispetto  e  non  possono

autorizzare interventi edilizi incompatibili  con  la  localizzazione

dell'opera.

2.  Per  gli  interventi  di  edilizia  giudiziaria,  qualora   sia

necessario acquisire il parere obbligatorio del  Consiglio  superiore

dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso

il Provveditorato interregionale  per  le  opere  pubbliche,  cui  il

progetto di fattibilita' tecnica ed economica  e'  trasmesso  a  cura

della  stazione  appaltante,  esso  e'   acquisito   nella   medesima

conferenza dei  servizi  sul  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed

economica.

3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando  l'applicazione

delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di

cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

le procedure di valutazione di impatto  ambientale  sono  svolte,  in

relazione agli interventi finanziati, in tutto o  in  parte,  con  le

risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati  dai

fondi  strutturali  dell'Unione  europea,  nei  tempi  e  secondo  le

modalita' previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis,

del citato decreto legislativo n. 152 del  2006.  In  relazione  agli

interventi ferroviari di cui all'Allegato IV  del  presente  decreto,

per la cui realizzazione e' nominato un commissario straordinario  ai

sensi dell'articolo 4, del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,

fermo  quanto  previsto  dall'articolo  44,  comma  3,  si   applica,

altresi', la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo  4,

comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  n.  32  del   2019,

compatibilmente    con    i    vincoli     inderogabili     derivanti

dall'appartenenza all'Unione europea,  ivi  inclusi  quelli  previsti

dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del

13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi  da

quelli di cui al primo e al secondo periodo, i  termini  relativi  al

procedimento per la verifica dell'assoggettabilita' alla  valutazione

di impatto ambientale, nonche' del  procedimento  di  valutazione  di

impatto ambientale sono ridotti della meta'.

4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di

cui all'articolo 25 del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  in

relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine  di

cui  all'articolo  25,  comma  3,  secondo   periodo,   del   decreto

legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto  a  quarantacinque  giorni.  Le

risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel  corso  della

conferenza di servizi di cui al comma 1.

5. In deroga all'articolo 27 del  decreto  legislativo  n.  50  del

2016, la verifica del progetto da porre a  base  della  procedura  di

affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto

decreto accerta, altresi', l'ottemperanza alle prescrizioni impartite

in sede  di  conferenza  di  servizi  e  di  valutazione  di  impatto

ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante  procede

direttamente  all'approvazione  del  progetto  posto  a  base   della

procedura di affidamento nonche' dei successivi livelli progettuali.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  3  non  si  applicano  agli

interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto.».

2. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano

agli interventi di cui all'articolo 9 del decreto legge 10  settembre

2021, n. 121.

Capo III
Innovazione tecnologica e transizione digitale

                               Art. 7

                Disposizioni per la realizzazione del

                      Polo Strategico Nazionale

 

1. All'articolo 38, comma 1,  del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50, dopo  le  parole  «INVITALIA  -  Agenzia  nazionale  per

l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.,» sono

aggiunte le seguenti: «Difesa servizi S.p.A.,».

2. All'articolo  11  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole  «nonche'  per  la  realizzazione  delle

attivita' di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre

2012, n. 221,» sono soppresse;

b)  dopo  il  comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  La

Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della societa' Difesa

servizi S.p.A. di cui all'articolo 535  del  decreto  legislativo  15

marzo 2010, n. 66,  in  qualita'  di  centrale  di  committenza,  per

l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura di

cui all'articolo 33-septies, comma 1, del  decreto-legge  18  ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre

2012,  n.  221.  Con  apposite  convenzioni  da  stipularsi  fra   la

Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la

societa'  Difesa  servizi  S.p.A..  sono  definite  le  modalita'  di

attuazione del presente comma. Per le attivita' svolte ai  sensi  del

presente comma, per gli anni dal 2022 al 2026, agli organi di  Difesa

servizi S.p.A. e ai soggetti, anche  esterni,  che  hanno  in  essere

rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la  medesima  societa',

il  divieto  di  cui  all'articolo  53,  comma  16-ter,  del  decreto

legislativo 30 marzo 2021, n. 165, si applica  limitatamente  ai  due

anni successivi alla cessazione  dell'incarico,  rapporto  di  lavoro

autonomo  o  subordinato.  Per  la  realizzazione   delle   attivita'

assegnate a Difesa servizi S.p.A e' autorizzata la spesa di 5 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.».

3. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.

221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «o  verso  l'infrastruttura  di  cui  al

comma 4-ter» sono soppresse;

b) al comma 4, le parole «e 4-ter» sono soppresse;

c) il comma 4-ter e' abrogato.

4. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.

124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.

157,  dopo  la  lettera  f-bis)  e'  aggiunta  la  seguente:  «f-ter)

l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui  all'articolo

5  del  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, con  riguardo  alla

sicurezza, alla continuita' e allo sviluppo del  sistema  informatico

necessario per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.».

5. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del  decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6

agosto 2008, n. 133, e' autorizzata a erogare servizi cloud a  favore

delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in

house e dell' Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN),  nonche'

delle altre amministrazioni centrali  che  gia'  fruiscono  di  detti

servizi sulla base  di  specifiche  disposizioni  normative  e  delle

convenzioni in essere alla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto, ferma restando la possibilita' di avvalersi  della  predetta

societa' per altre tipologie di servizi ai sensi dell'articolo 51 del

decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come  modificato  dal  presente

articolo. Resta  altresi'  ferma  la  possibilita'  per  la  predetta

societa'  di  erogare  servizi   cloud   a   favore   del   Ministero

dell'istruzione sulla base  della  convenzione  gia'  autorizzata  ai

sensi della normativa vigente alla data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto.

6. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), pari a  5  milioni

di euro per ciascuno degli  anni  2021,  2022  e  2023,  si  provvede

mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale

2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero

medesimo.

(omissis)

Capo IV
Procedure di spesa

                               Art. 8

                   Fondo ripresa resilienza Italia

 

1. Per l'attuazione delle linee progettuali Piani urbani  integrati

- Fondo di Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2  b)  e  Sviluppo  e

resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi  BEI)

- M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa  e

resilienza, e' autorizzata la costituzione  di  un  Fondo  dei  Fondi

denominato «Fondo ripresa  resilienza  Italia»  del  quale  lo  Stato

italiano e' contributore unico e la cui  gestione  e'  affidata  alla

Banca europea per gli investimenti  ai  sensi  del  regolamento  (UE)

2021/241, del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  12  febbario

2021, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per  l'anno  2021.

Ai relativi oneri si provvede a valere sul  Fondo  di  rotazione  per

l'attuazione del Next Generation EU-Italia  di  cui  all'articolo  1,

comma 1037,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  secondo  le

modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

2.  Ai  fini  dell'immediata  operativita'   del   «Fondo   ripresa

resilienza Italia» di cui al comma 1, il  Ministero  dell'economia  e

delle finanze e' autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli

investimenti uno  o  piu'  accordi  necessari  a  consentire  la  sua

costituzione ed a trasferire le risorse del  Fondo  su  di  un  conto

corrente  infruttifero  appositamente  acceso  presso  la   Tesoreria

centrale  dello  Stato,  intestato  alla  Banca   europea   per   gli

investimenti quale gestore del Fondo di Fondi.

3.  Con  apposito  accordo  di  finanziamento  viene  conferita  la

gestione del «Fondo ripresa resilienza Italia» di cui al comma 1 alla

Banca europea per gli investimenti e vengono definiti,  tra  l'altro,

le modalita' ed i criteri di gestione delle risorse  da  parte  della

Banca,  nel  rispetto  dei  principi  e   degli   obblighi   riferiti

all'attuazione del PNRR, ivi compreso il principio di  «non  arrecare

danno significativo all'ambiente (DNSH), le priorita' e la  strategia

di  investimento  del  Fondo,  i  criteri  di  ammissibilita'  per  i

beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti  ed  i

poteri del Comitato per gli investimenti di cui al comma 4, nonche' i

settori target in cui investire.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  e'

istituito  il  Comitato  per  gli  investimenti,  presieduto  da   un

rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto

struttura di coordinamento centrale per l'implementazione  del  PNRR,

composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per

settori target del Fondo. Per la partecipazione al predetto organismo

non sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di  presenza  ne'

alcun tipo di emolumento.

5. Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del  5

per  cento  dell'importo  totale  delle  contribuzioni   erogate   ai

destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7  per  cento

dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali

in investimenti in equity e quasi-equity, puo' essere destinata  agli

oneri di gestione connessi all'attivita' oggetto degli accordi di cui

ai commi 2 e 3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del Fondo sono

reinvestite  per  gli  stessi  obiettivi  e   le   stesse   priorita'

strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

6. Al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalita'  del

PNRR  e  con  i  principi  di  digitalizzazione,  sostenibilita'   ed

efficienza energetica,  nell'ambito  del  «Fondo  Ripresa  Resilienza

Italia» di cui al comma 1 e' costituita una sezione denominata «Fondo

per il Turismo Sostenibile» con dotazione di 500 milioni di euro  per

l'attuazione della linea  progettuale  Sviluppo  e  resilienza  delle

imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) -M1C3  intervento

4.2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza,  con  una  riserva

del 50 per cento dedicata agli interventi  volti  al  supporto  degli

investimenti di riqualificazione energetica per quanto  attiene  alle

linee progettuali riferite al settore turistico.

                               Art. 9

Rafforzamento ed efficienza dei processi  di  gestione,  revisione  e

  valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi

  procedimenti

 

1. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

le parole «31 dicembre 2025»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31

dicembre 2026.  Le  risorse  dei  programmi  operativi  complementari

possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico  e  operativo

all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».

2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l'applicazione

delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di  pagamento  dei

debiti commerciali delle pubbliche  amministrazioni,  all'articolo  1

della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) al comma 861, dopo le  parole  «amministrativa  e  contabile.»

sono inserite le seguenti: «Limitatamente agli esercizi 2022  e  2023

le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono

elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale  residuo  sulla

base dei propri dati contabili previo invio  della  comunicazione  di

cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche  da  parte

delle amministrazioni pubbliche soggette alla  rilevazione  SIOPE  di

cui all'articolo 14, commi 6 e  seguenti,  della  legge  31  dicembre

2009, n. 196, e previa verifica da parte  del  competente  organo  di

controllo di regolarita' amministrativa e contabile.»;

b) al comma 862, dopo le parole  «la  contabilita'  finanziaria,»

sono  inserite  le  seguenti:  «anche  nel   corso   della   gestione

provvisoria o esercizio provvisorio,»;

c) al comma 871, dopo le parole «lettera b),»  sono  inserite  le

seguenti «e le comunicazioni di cui al comma 867 degli  enti  che  si

avvalgono della  facolta'  prevista  dall'ultimo  periodo  del  comma

861,».

3. Al fine di favorire la produzione  di  analisi  sull'impatto  su

occupazione e retribuzione del lavoro  dipendente  e  autonomo  e  su

altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa

e  resilienza,  tramite  la  stipula  di  convenzioni  o  l'avvio  di

programmi di ricerca, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle

risorse umane  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,

possono promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di  dati  provenienti

da archivi amministrativi e la  loro  integrazione  con  informazioni

provenienti anche da fonti esterne all'amministrazione originaria.

4. Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di ricerca di cui al

comma  3  sono  pubblicati  nel  sito  internet  istituzionale  delle

amministrazioni coinvolte e specificano gli scopi perseguiti, i  tipi

di dati trattati, le fonti utilizzate,  le  misure  di  sicurezza,  i

titolari del trattamento nonche' i  tempi  di  conservazione  e  ogni

altra  garanzia  adottata  per   tutelare   la   riservatezza   degli

interessati, coerentemente con  l'articolo  5  del  regolamento  (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27  aprile  2016.

In ogni caso, i dati trattati sono privati di  ogni  riferimento  che

permetta   l'identificazione   diretta   delle   unita'   statistiche

sottostanti.

5. Le amministrazioni provvedono alle attivita' previste dai  commi

3 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili  a

legislazione vigente.

6. Al fine di consentire il  tempestivo  avvio  ed  esecuzione  dei

progetti PNRR finanziati a valere  su  autorizzazioni  di  spesa  del

bilancio dello Stato, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,

nell'ambito delle disponibilita'  del  conto  corrente  di  tesoreria

centrale «Ministero dell'economia e delle finanze  -  Attuazione  del

Next Generation EU-Italia -  Contributi  a  fondo  perduto»,  di  cui

all'articolo 1, comma 1038, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,

puo' disporre anticipazioni da destinare ai  soggetti  attuatori  dei

progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di  motivate

richieste presentate dalle amministrazioni  centrali  titolari  degli

interventi PNRR. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al

presente  comma  costituiscono  trasferimenti  di  risorse   per   la

realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.

7. Le risorse erogate ai sensi del  comma  6  sono  tempestivamente

reintegrate al predetto conto corrente di tesoreria,  dalle  medesime

amministrazioni titolari degli interventi, a  valere  sui  pertinenti

stanziamenti di bilancio.

8. Ai fini del rafforzamento delle attivita',  degli  strumenti  di

analisi e  monitoraggio  della  spesa  pubblica  e  dei  processi  di

revisione  e   valutazione   della   spesa,   presso   il   Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria

generale dello Stato, e' istituito il  Comitato  scientifico  per  le

attivita' inerenti  alla  revisione  della  spesa,  con  funzioni  di

supporto alle attivita' di analisi e valutazione  della  spesa  e  di

proposta  all'applicazione  dell'articolo  22-bis  della   legge   31

dicembre 2009, n. 196. Il Comitato  opera  in  relazione  alle  linee

guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce

al Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Il  Comitato  indica  i

criteri e le metodologie per la  definizione  dei  processi  e  delle

attivita'  di  revisione  della  spesa,  nonche'  gli  obiettivi   da

perseguire. Al Comitato partecipa il Ragioniere generale dello Stato,

che lo presiede, i dirigenti generali da questi delegati e quelli  di

volta in volta competenti in  relazione  alla  materia  trattata,  un

componente della segreteria  tecnica  del  Ministro  dell'economia  e

delle  finanze,  un   rappresentante   della   Banca   d'Italia,   un

rappresentante dell'Istituto  nazionale  di  statistica  (Istat),  un

rappresentante della Corte dei  conti.  Alle  riunioni  del  Comitato

possono    essere    invitati    rappresentanti    delle    pubbliche

amministrazioni ed esperti esterni con professionalita' inerenti alle

materie trattate. La partecipazione alle riunioni  del  Comitato  non

da' diritto alla corresponsione di compensi, indennita',  gettoni  di

presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti  comunque  denominati.

Alle spese di funzionamento  del  Comitato  si  provvede  nell'ambito

delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9. Per le  attivita'  istruttorie  e  di  segreteria  del  Comitato

scientifico di cui al comma 8 e di supporto agli Ispettorati generali

connesse ai processi valutativi e  di  monitoraggio  della  spesa  e'

istituita,  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze -

Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  una  apposita

Unita' di missione, che svolge anche attivita' di segreteria tecnica,

cui e' preposto un dirigente di livello generale e due  dirigenti  di

livello non generale, con corrispondente incremento  della  dotazione

organica dirigenziale. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  di  euro

571.571 annui a decorrere dall'anno 2022 e il Ministero dell'economia

e delle finanze e' autorizzato a conferire gli incarichi  di  livello

dirigenziale non generale di cui  al  presente  comma  in  deroga  ai

limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma  6,  del  decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10. Per il rafforzamento delle  strutture  del  Dipartimento  della

Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l'Unita' di missione  di

cui al comma  9  e  i  Nuclei  di  valutazione  della  spesa  di  cui

all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' per  le

attivita' di implementazione dei processi di redazione  del  bilancio

di genere e del bilancio ambientale,  il  Ministero  dell'economia  e

delle finanze e' autorizzato per il biennio  2021-2022,  a  reclutare

con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  in

aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente

dotazione organica, un contingente  di  40  unita'  di  personale  da

inquadrare nell'Area III, posizione economica  F1,  senza  il  previo

svolgimento delle procedure di  mobilita',  mediante  l'indizione  di

apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle  vigenti

graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine e' autorizzata la  spesa

di euro 1.864.375 annui a decorrere dall'anno 2022.

11. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal  presente  articolo

il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della

Ragioneria generale dello Stato puo' altresi' avvalersi del  supporto

di societa' a  prevalente  partecipazione  pubblica,  nonche'  di  un

contingente massimo di 10 esperti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6,

del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  di  comprovata

qualificazione professionale, fino  a  un  importo  massimo  di  euro

50.000 lordi annui per singolo incarico, entro  il  limite  di  spesa

complessivo  di  euro  500.000.  Per   le   medesime   finalita'   il

Dipartimento e' autorizzato a stipulare convenzioni con  universita',

enti e istituti di ricerca. A tal fine e'  autorizzata  la  spesa  di

euro 600.000 a decorrere dall'anno 2022.

12. Le risorse iscritte  nel  bilancio  dello  Stato  espressamente

finalizzate alla realizzazione degli interventi del  Piano  nazionale

di ripresa e resilienza possono essere  versate  sui  conti  correnti

infruttiferi aperti presso la  Tesoreria  centrale  dello  Stato,  ai

sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre  2020,  n.

178, laddove richiesto da esigenze di unitarieta' e flessibilita'  di

gestione del PNRR.

13. I fondi esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria

centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 1037 e  seguenti

della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  nonche'  sulle  apposite

contabilita' speciali intestate alle amministrazioni dello Stato  per

la gestione  degli  interventi  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza - Italia non sono  soggetti  ad  esecuzione  forzata.  Sui

fondi ivi  depositati  non  sono  ammessi  atti  di  sequestro  o  di

pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato,  a  pena  di

nullita' rilevabile anche d'ufficio.  Gli  atti  di  sequestro  o  di

pignoramento eventualmente  notificati  non  determinano  obbligo  di

accantonamento da parte delle sezioni medesime.

14. Le attivita' connesse alla realizzazione della riforma 1.15 del

Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  denominata  «Dotare  le

pubbliche  amministrazioni  italiane   di   un   sistema   unico   di

contabilita'  economico-patrimoniale»,  inserita  nella  missione  1,

componente 1, dello stesso Piano,  sono  svolte  dalla  Struttura  di

governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato con determina del  Ragioniere  generale  dello  Stato  n.

35518 del 5 marzo 2020.

15. Ai fini delle attivita' di cui al comma 14, ai componenti dello

Standard Setter Board, di cui all'articolo 3 della predetta determina

del Ragioniere generale dello Stato, e' riconosciuto,  per  gli  anni

dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un  importo  annuo

non superiore a 8.000 euro per singolo  componente.  A  tal  fine  e'

autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli anni 2022  al

2026.  Per  il  finanziamento  delle  spese  di  funzionamento  della

Struttura  di  governance,  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse

disponibili a legislazione vigente.

16. Al fine di favorire la partecipazione degli  enti  territoriali

alla definizione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa  e

resilienza, le proposte relative ai principi e gli standard contabili

elaborate dallo Standard  Setter  Board  di  cui  al  comma  15  sono

trasmesse,  per  il  parere,  alla   Commissione   Arconet   di   cui

all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

17. Con una o piu' determine del Ragioniere generale  dello  Stato,

sono apportate le necessarie modifiche alla citata Determina n. 35518

del 5 marzo 2020, al fine di dare attuazione a quanto  stabilito  dai

commi 15 e 16.

18. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  pari  a  3.155.946

euro per ciascuno degli anni dal 2022 al  2026  e  a  3.035.946  euro

annui a decorrere dall'anno 2027,  si  provvede  per  3.155.946  euro

annui a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione delle proiezioni

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai

fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma

«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al medesimo Ministero.

                               Art. 10

Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del  Ministero

  delle politiche agricole alimentari e forestali

1. Per l'attuazione delle misure di competenza del Ministero  delle

politiche agricole alimentari e forestali e' istituto nello stato  di

previsione  della  spesa  del  medesimo  Ministero  il   «Fondo   per

l'attuazione degli interventi del PNRR di  competenza  del  Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento  delle

politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della  pesca  e

dell'ippica, previsti dall'articolo 9  del  decreto-legge  31  maggio

2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021,

n. 108».

2. Agli oneri di cui al comma  1,  pari  a  euro  1,5  milioni  per

ciascuno  degli  anni  2021,  2022  e  2023,  si  provvede   mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,

nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle

politiche agricole, alimentari e forestali.

Capo V
Zone economiche speciali

                               Art. 11

              Modifiche alla conferenza di servizi per

               insediamenti ZES e sportello unico ZES

1.  Al  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1, la lettera a-ter), e' sostituita dalla seguente:

«a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo  4,

comma 6, opera  uno  sportello  unico  digitale  presso  il  quale  i

soggetti  interessati  ad  avviare  una  nuova   attivita'   soggetta

all'autorizzazione unica di cui  all'articolo  5-bis,  presentano  il

proprio progetto. Lo sportello unico e'  reso  disponibile  anche  in

lingua inglese e opera secondo i migliori standard  tecnologici,  con

carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi e alle piattaforme

digitali in  uso  presso  gli  enti  coinvolti  nell'istruttoria  del

procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con  avviso  pubblicato

sul proprio sito istituzionale, la data  a  partire  dalla  quale  lo

sportello e' reso disponibile. Nelle more  della  piena  operativita'

dello sportello unico digitale, le domande  di  autorizzazione  unica

sono presentate allo sportello  unico  per  le  attivita'  produttive

(SUAP) territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma 3 del

decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, a tal fine,  gli  enti  titolari

dei SUAP si raccordano con il Commissario;»;

2) al comma 1,  lettera  a-sexies),  le  parole  «entro  il  31

dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31  dicembre

2023»;

3) al comma 6  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:

«L'Agenzia per la  coesione  affida  i  servizi  tecnologici  per  la

realizzazione dello sportello unico digitale e per la  sua  messa  in

funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si  avvale,

mediante convenzione, di piattaforme gia' in  uso  ad  altri  enti  o

amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di  2,5  milioni  di

euro,  sono  posti  a  carico  del  PON  Governance  2014/2020  e  in

particolare  sulla  quota  React  UE  assegnata  al  programma  nello

specifico Asse di Assistenza Tecnica e  Capacita'  amministrativa  di

cui alla Decisione della Commissione  Europea  C(2021)  7145  del  29

settembre 2021.»;

b) all'articolo 5-bis:

1) al comma 3, dopo le parole  «in  applicazione  dell'articolo

14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono inserite le  seguenti:

«e seguenti»;

2) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ove

le amministrazioni preposte  alla  tutela  ambientale,  paesaggistico

territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute  e  delle

pubblica incolumita', ovvero le  amministrazioni  delle  Regioni,  si

oppongano  alla  determinazione   motivata   di   conclusione   della

conferenza ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge  7  agosto

1990, n. 241, la riunione di cui al comma  4  di  detto  articolo  e'

indetta dall'Autorita' politica delegata per il  sud  e  la  coesione

territoriale, sulla base di una motivata  relazione  del  Commissario

della ZES  interessata.  Le  attivita'  propedeutiche  e  istruttorie

necessarie  all'individuazione,  in  esito  alla  riunione,  di   una

soluzione condivisa alla luce del principio di leale  collaborazione,

sono svolte dal competente Dipartimento per le politiche di coesione.

Se la soluzione condivisa  non  e'  raggiunta,  l'Autorita'  politica

delegata per il sud e la coesione territoriale rimette  la  questione

al Consiglio dei ministri  con  propria  proposta  motivata,  secondo

quanto previsto dall'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo.

Qualora il progetto di insediamento della nuova attivita'  produttiva

sia sottoposto a valutazione  di  impatto  ambientale  di  competenza

regionale  e  trovi  applicazione  l'articolo  27-bis   del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta

dall'Autorita' competente partecipa sempre il Commissario  della  ZES

interessata.  Ove   siano   emerse   valutazioni   contrastanti   tra

amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiamo  condotto  ad

un  diniego  di  autorizzazione,   il   Commissario   puo'   chiedere

all'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione territoriale

il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini  di

una  complessiva  valutazione  ed  armonizzazione   degli   interessi

pubblici coinvolti.».

(omissis)

Titolo II
Ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR

Capo I
Ambiente

                               Art. 16

                           Risorse idriche

1. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «Ministro dell'Ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro

della transizione ecologica e del Ministro delle politiche  agricole,

alimentari e forestali», e dopo le parole «dei costi ambientali e dei

costi   della   risorsa»,   sono    inserite    le    seguenti:    «e

dell'inquinamento, conformemente al principio «chi inquina paga»;

b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Con il decreto di  cui  al  comma  3  sono  definiti  i

criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in  agricoltura,

e per sostenere l'uso del sistema comune di  gestione  delle  risorse

idriche   (SIGRIAN)    per    usi    irrigui    collettivi    e    di

autoapprovvigionamento.».

2. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.

133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.

164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il  Piano  degli

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  a  valere  sulle

risorse di bilancio del  Ministero  della  transizione  ecologica  e'

adottato, anche per stralci, con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro

della transizione ecologica previa  intesa  con  i  Presidenti  delle

regioni e delle province autonome di  Trento  e  Bolzano  interessate

agli interventi ammessi a  finanziamento  nei  rispettivi  territori,

corredati dai relativi  cronoprogrammi,  cosi'  come  risultanti  dal

sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono

identificati dai relativi codici unici di progetto  (CUP),  ai  sensi

dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n.

3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi e'  effettuato  dalle

amministrazioni titolari dei CUP con il sistema  di  monitoraggio  di

cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i  sistemi

ad esso collegati e gli interventi sono classificati  sotto  la  voce

"MITE -  Mitigazione  del  rischio  idrogeologico".  Con  i  medesimi

decreti di cui al primo periodo sono  disciplinate  le  modalita'  di

trasferimento   delle   risorse,    le    riprogrammazioni    e    le

rimodulazioni.»;

b) al quarto periodo, le  parole:  «accordo  di  programma»  sono

sostituite dalle seguenti:  «provvedimento  di  individuazione  degli

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico».

3. All'articolo 36-ter, comma 3, primo periodo,  del  decreto-legge

31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29

luglio  2021,  n.  108,  le  parole:  «e   dei   piani   di   assetto

idrogeologico» sono sostituite dalle seguenti: «dei piani di  assetto

idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale  di

cui all'articolo 6 della decisione  n.  1313/2013/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del  17  dicembre  2013,  su  un  meccanismo

unionale di protezione civile, nonche' del principio di non  arrecare

un danno significativo.».

4. All'articolo 1, comma 1074, della legge  27  dicembre  2017,  n.

205, il primo periodo e' sostituto dal seguente: «Gli  interventi  di

cui al comma 1073, lettera  b),  sono  individuati  con  decreto  del

Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle

regioni e delle province autonome interessate, ai sensi dell'articolo

7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.

133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.

164. I medesimi interventi sono  individuati  attraverso  il  CUP  ai

sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.».

5. Al comma 3 dell'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre  1933,

n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «da 3.000  euro  a  30.000  euro»

sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 40.000 euro»;

b) al secondo periodo, le parole: «da  300  euro  a  1.500»  sono

sostituite dalle seguenti: «da 400 euro a 2.000 euro».

6. Allo scopo di garantire  lo  sviluppo  sostenibile  dei  sistemi

idrici sotto il profilo ambientale, per le domande  di  utilizzazione

d'acqua a fini irrigui, nel corso del procedimento  di  rilascio  del

relativo titolo, si provvede, su idonea  documentazione  fornita  dal

richiedente, alla valutazione d'impatto, anche cumulativo,  ai  sensi

dell'articolo  4,  paragrafo  7,  della  direttiva   2000/60/CE   del

Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce

un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque,  su  tutti  i

corpi  idrici  potenzialmente  interessati.  E'  fatto   divieto   di

espandere il  sistema  irriguo  esistente,  anche  se  finalizzato  a

conseguire obiettivi di efficienza, se  i  corpi  idrici  interessati

sono in uno stato inferiore al buono o si prevede, all'esito  di  una

documentata analisi, che lo saranno in base ai cambiamenti climatici,

anche con riferimento  alla  concentrazione  di  sostanze  inquinanti

nella specifica evoluzione temporale.

                               Art. 17

       Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani

1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, il Ministro della transizione  ecologica,  d'intesa

con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d'azione

per  la  riqualificazione  dei  siti  orfani  al  fine   di   ridurre

l'occupazione  del  terreno  e  migliorare  il  risanamento   urbano,

conformemente  alle  previsioni  indicate   nella   Misura   M2C4   -

investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Ai fini del Piano d'azione di cui al comma  1  si  applicano  le

definizioni, l'ambito di applicazione e  i  criteri  di  assegnazione

delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo

1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3.  Le  informazioni  necessarie  alla  predisposizione  del  Piano

d'azione sono fornite dalle singole regioni e  province  autonome  di

Trento e Bolzano, secondo le modalita' indicate dal  Ministero  della

transizione ecologica.

                               Art. 18

          Proposta di riduzione dei tempi del procedimento

                di valutazione ambientale strategica

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1)  al  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole   «impatti

ambientali  significativi,»  sono  inserite   le   seguenti:   «anche

transfrontalieri,» e al secondo periodo, dopo le parole  «l'autorita'

competente, individua» sono inserite le seguenti: «e seleziona»;

2) al comma 2,  la  parola  «concordato»  e'  sostituita  dalle

seguenti: «comunicato dall'autorita' competente» e le parole «novanta

giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

3) al comma 5, la lettera f) e' abrogata;

b) all'articolo 14, comma 2, le  parole  «sessanta  giorni»  sono

sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

c) all'articolo 15;

1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Valutazione  del

rapporto ambientale e degli esiti della consultazione»:

2) al comma 1 le parole «novanta giorni» sono sostituite  dalle

seguenti: «quarantacinque giorni».

                               Art. 19

         Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici

 

1. Al fine di definire gli obblighi  dei  produttori  in  relazione

alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all'articolo

24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo:

1) le parole «del presente decreto relativi al» sono sostituite

dalle seguenti: «della presente disposizione relativi al I, II,  III,

IV e V»;

2) dopo le parole «nel disciplinare tecnico,» sono inserite  le

seguenti: «dei  medesimi  importi  delle  quote  trattenute  dal  GSE

stesso»;

b) al terzo periodo, dopo le parole  «modalita'  operative»  sono

inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione»;

c) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Nei  casi  di

ammodernamento tecnologico (revamping), o nei casi di ripotenziamento

(repowering) degli impianti fotovoltaici  incentivati  esistenti,  il

GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria

di cui all'articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici sostituiti o

dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti  responsabili  abbiano

gia' prestato la garanzia finanziaria nel trust di  uno  dei  sistemi

collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti  sono  restituiti  ai

soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale  verifica

della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione  del

fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi.».

Capo II

Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale

                               Art. 20

Interventi  comunali  in  materia  di   efficientamento   energetico,

  rigenerazione urbana, mobilita' sostenibile e  messa  in  sicurezza

  degli edifici e valorizzazione del territorio

1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole «ai commi 32 e  35»

sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 31-ter, 32 e 35 nonche'  di

quelli  relativi  all'alimentazione   tempestiva   del   sistema   di

monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR»;

b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti:

«31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e

29-bis, confluite  nell'ambito  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio  ECOFIN  del

13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento

delle  risorse  assegnate  nel  periodo  dal  2020   al   2024,   per

investimenti destinati alle opere pubbliche di cui  alla  lettera  a)

del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli  incarichi  per  la

progettazione  esecutiva  affidati  entro  il   31   dicembre   2021,

comunicati al Ministero dell'interno - Dipartimento  per  gli  affari

interni e territoriali.

31-ter. I comuni beneficiari  dei  contributi  rispettano  ogni

disposizione impartita  in  attuazione  del  PNRR  per  la  gestione,

monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi  inclusi  gli

obblighi  in  materia  di  comunicazione  e   informazione   previsti

dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo

e  del  Consiglio,  del  12  febbraio  2021,  nonche'  l'obbligo   di

alimentazione del sistema di monitoraggio.

c) al comma  32,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti parole: «e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024,

a concludere i lavori entro il 31  dicembre  dell'anno  successivo  a

quello di riferimento di ciascun anno del contributo.»;

d) al comma 33:

1) al primo periodo, le parole «per il restante 50  per  cento»

sono sostituite dalle seguenti «per il 45 per cento» e sono aggiunte,

in fine, le seguenti parole: «e, per il restante 5 per  cento  previa

verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio  di

cui al  comma  35  e  del  sistema  di  monitoraggio  previsto  dalla

regolamentazione attuativa del PNRR.»;

2) all'ultimo periodo, dopo le  parole  «avvenga  previa»  sono

inserite le seguenti:  «verifica  della  completa  alimentazione  del

sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonche'  del  sistema  di

monitoraggio previsto dalla regolamentazione  attuativa  del  PNRR  e

della»;

e) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

«42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni  dal

2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa  e

resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio  ECOFIN  del

13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni  di  euro  per  l'anno

2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.  Alle

risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni  di  cui

al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021.

42-ter. Agli oneri di cui al comma 42-bis, pari a  100  milioni

di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni

2023 e 2024,  si  provvede  a  valere  sul  Fondo  di  rotazione  per

l'attuazione del Next Generation EU-Italia  di  cui  all'articolo  1,

comma 1037,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  secondo  le

modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui  al  comma

42-bis, rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR

per la gestione, controllo e valutazione della  misura,  ivi  inclusi

gli obblighi in materia  di  comunicazione  e  informazione  previsti

dall'articolo  34  del  regolamento  (UE)  2021/241,  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche'  l'obbligo  di

alimentazione del sistema di monitoraggio.».

2. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 139-bis e' inserito il seguente:

«139-ter. I comuni beneficiari delle risorse di  cui  al  comma

139 per l'anno 2021, nonche' delle risorse di cui al  comma  139-bis,

confluite nell'ambito del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza

(PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN  del  13  luglio

2021, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026  e  rispettano  ogni

disposizione impartita  in  attuazione  del  PNRR  per  la  gestione,

controllo e valutazione della misura, ivi  inclusi  gli  obblighi  in

materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del

regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di alimentazione del  sistema  di

monitoraggio.»;

b) al comma 145 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le

disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche  in  caso  di

mancato rispetto dei termini di conclusione  dei  lavori  di  cui  al

comma 139-ter.».

3.  Ai  fini  del  rispetto  del  regolamento  (UE)  2021/241   del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio  2021,  i  comuni

beneficiari delle risorse di  cui  al  presente  articolo  assicurano

l'alimentazione  tempestiva  del  sistema  di  monitoraggio  per   la

rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli

interventi finanziati,  con  particolare  riferimento  agli  elementi

anagrafici e identificativi  dell'operazione,  della  localizzazione,

dei soggetti correlati all'operazione,  delle  informazioni  inerenti

alle procedure di affidamento dei lavori, dei  costi  previsionali  e

delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e

finanziari, nonche' delle milestone e dei target collegati e di  ogni

altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione  attuativa

del  PNRR.  Conservano,  altresi',  tutti  gli  atti  e  la  relativa

documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati  e  li

rendono disponibili per le attivita' di controllo e di audit. Per  le

finalita' di cui al presente comma i soggetti attuatori integrano  le

informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio  gia'  operativi  e

conservano la documentazione dei  lavori  utilizzando  le  specifiche

funzioni previste dal sistema  informatico  di  cui  all'articolo  1,

comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

                               Art. 21

                           Piani integrati

1. Al fine di favorire una migliore  inclusione  sociale  riducendo

l'emarginazione e le situazioni di  degrado  sociale,  promuovere  la

rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la

rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e  delle

aree pubbliche, nonche' sostenere progetti legati alle smart  cities,

con particolare riferimento ai trasporti ed  al  consumo  energetico,

sono assegnate risorse alle citta' metropolitane, in attuazione della

linea  progettuale  «Piani  Integrati  -  M5C2  -  Investimento  2.2»

nell'ambito del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  per  un

ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il  periodo

2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di  euro  per  l'anno

2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di

euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e  di

754,52 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede

a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next  Generation

EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30  dicembre

2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del

medesimo articolo 1.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per  gli  anni  dal

2021 al 2024, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera

l),  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite  tra  le  citta'

metropolitane in base al peso della radice quadrata della popolazione

residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato

della mediana  dell'Indice  di  vulnerabilita'  sociale  e  materiale

(IVSM), come da tabella allegata al presente decreto (Allegato 1).

4. Al fine di rafforzare  gli  interventi  previsti  dal  comma  1,

nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo

8 e' costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro  per

l'attuazione della linea progettuale «Piani Integrati, BEI, Fondo dei

fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b) del Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza. E' altresi' autorizzato il cofinanziamento  dei  progetti

ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico  del  bilancio  dei

soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di  mutui  con

BEI, CEB, Cassa  Depositi  e  Prestiti  S.p.A.  e  sistema  bancario.

Restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore  le  disposizioni

specifiche   che   pongono   limiti   qualitativi   o    quantitativi

all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di  indebitamento

per ciascun ente, nonche' l'obbligo del rispetto degli  equilibri  di

cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18  agosto  2000,

n. 267.

5. Le citta' metropolitane provvedono ad  individuare,  sulla  base

dei criteri di cui ai commi 6, 7 e  8  e  nei  limiti  delle  risorse

assegnate di cui al comma  3,  i  progetti  finanziabili  all'interno

della propria area urbana  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di

entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  tenendo   conto   delle

progettualita' espresse anche dai comuni  appartenenti  alla  propria

area urbana. Resta fermo che  nel  caso  di  progettualita'  espressa

dalla  citta'  metropolitana  la  medesima  possa   avvalersi   delle

strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto,  diviene

soggetto attuatore.

6. I progetti oggetto di finanziamento, il  cui  costo  totale  non

puo' essere inferiore a 50 milioni  di  euro,  devono  riguardare  la

manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di

aree pubbliche  e  di  strutture  edilizie  pubbliche  esistenti  per

finalita' di interesse pubblico, il miglioramento della qualita'  del

decoro urbano e del tessuto sociale  e  ambientale,  con  particolare

riferimento allo sviluppo  e  potenziamento  dei  servizi  sociali  e

culturali e alla promozione delle  attivita'  culturali  e  sportive,

nonche' interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart

cities, con  particolare  riferimento  ai  trasporti  ed  al  consumo

energetico.

7. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a  pena  di

inammissibilita':

a) intervenire su aree urbane il cui IVSM e'  superiore  a  99  o

superiore alla mediana dell'area territoriale;

b) avere un livello progettuale  che  assicuri  il  rispetto  dei

termini di cui al comma 10  e,  in  ogni  caso,  non  inferiore  alla

progettazione preliminare;

c)   assicurare,   nel   caso   di   edifici    oggetto    riuso,

rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di  almeno  due

classi energetiche;

d) assicurare  l'equilibrio  tra  zone  edificate  e  zone  verdi

nonche'  potenziare  l'autonomia  delle  persone  con  disabilita'  e

l'inclusione sociale attraverso la promozione di  servizi  sociali  e

sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli

all'accesso agli alloggi e alle opportunita' di lavoro tenendo  conto

anche delle nuove possibilita' offerte dalle tecnologie;

e)  prevedere  la  valutazione  di  conformita'  alle  condizioni

collegate al principio del DNSH (Do Not Significant  Harm),  previsto

dall'all'articolo 17  del  regolamento  UE  2020/852  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;

f) prevedere  la  quantificazione  del  target  obiettivo:  metri

quadri  area   interessata   all'intervento,   intesa   come   bacino

territoriale che beneficia dell'intervento.

8. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere:

a) la possibilita' di partecipazione dei privati,  attraverso  il

«Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo  8  nel  limite

massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento;

b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici  nella

proposta progettuale;

c) la co-progettazione con il terzo settore.

9. I singoli interventi rientranti nei progetti integrati,  di  cui

al comma 6, sono identificati da CUP, di cui all'articolo  11,  della

legge 16 gennaio 2003, n. 3, associati attraverso  modalita'  guidate

(template)   messe   a   disposizione   dal   Dipartimento   per   la

programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della

Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del  Sistema  CUP,

secondo le specifiche fornite dal Ministero dell'interno -  Direzione

centrale per la finanza locale. Entro centoventi giorni dalla data di

entrata in  vigore  del  presente  decreto  le  citta'  metropolitane

comunicano al Ministero dell'interno  -  Direzione  centrale  per  la

finanza  locale  i  progetti  integrati  finanziabili,  completi  dei

soggetti attuatori, dei CUP identificativi  dei  singoli  interventi,

del cronoprogramma di  attuazione  degli  stessi.  A  tal  fine,  con

decreto del  Ministero  dell'interno  -  Direzione  centrale  per  la

finanza locale, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore

del presente decreto e' approvato il modello di  presentazione  delle

proposte progettuali integrate, contenente  le  indicazioni  per  una

corretta  classificazione  dei  progetti  integrati  e  dei   singoli

interventi che ne fanno parte, all'interno dell'anagrafica CUP.

10. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto

con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  assegnate  le

risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato  oggetto

di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli  interventi  che

ne fanno parte (identificati da CUP)  ed  e'  siglato  uno  specifico

«atto di adesione ed obbligo» contenente i criteri,  indirizzi  ed  i

relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti  attuatori.

L'atto di adesione ed obbligo ed il decreto di cui al  primo  periodo

disciplinano altresi' i termini di avvio  e  conclusione  dei  lavori

(marzo 2026), le modalita' di erogazione e revoca  delle  risorse,  i

contenuti essenziali della documentazione di  gara  per  il  rispetto

DNSH  (Do  Not  Significant  Harm),  previsto  dall'articolo  17  del

regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del

18 giugno 2020, ed ogni altro elemento utile per  il  rispetto  delle

disposizioni  riportate  nel  PNRR  per  la  gestione,  controllo   e

valutazione  della  misura,  ivi  inclusi  obblighi  in  materia   di

comunicazione  e   informazione   previsti   dall'articolo   34   del

regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio  del

12 febbraio 2021, in base alle  indicazioni  riportate  nell'atto  di

adesione  ed  obbligo  di  cui  al  primo  periodo,  e  l'obbligo  di

alimentazione   del    sistema    di    monitoraggio.    A    seguito

dell'assegnazione delle risorse, il Ministero dell'interno  trasmette

al Dipartimento  per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della

politica economica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  la

lista dei CUP finanziati all'interno di ciascun piano integrato,  per

l'aggiornamento dell'anagrafe dei progetti nel sistema CUP.

11. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241, i  soggetti

attuatori  assicurano  l'alimentazione  tempestiva  del  sistema   di

monitoraggio per la rilevazione  puntuale  dei  dati  di  avanzamento

attuativo degli interventi  finanziati  con  particolare  riferimento

agli elementi  anagrafici  e  identificativi  dell'operazione,  della

localizzazione,  dei   soggetti   correlati   all'operazione,   delle

informazioni inerenti le procedure di  affidamento  dei  lavori,  dei

costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli  avanzamenti

fisici, procedurali e finanziari,  nonche'  dei  milestone  e  target

collegati  e  di  ogni  altro  elemento  necessario  richiesto  dalla

regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresi', tutti  gli

atti  e  la  relativa  documentazione  giustificativa   su   supporti

informatici adeguati e li rendono disponibili  per  le  attivita'  di

controllo e di audit, ivi inclusi quelli relativi  all'individuazione

delle progettualita' di cui al comma 5.

                               Art. 22

Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con

  le risorse del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  volti  a

  fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottato

di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa

intesa in Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le

Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  si  provvede

all'assegnazione e al trasferimento  alle  Regioni  e  alle  Province

autonome di Trento e  di  Bolzano  delle  risorse  finanziarie  della

missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR),  nella  misura  di   800   milioni   di   euro,   finalizzate

all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a  fronteggiare  il

rischio di alluvione e  il  rischio  idrogeologico  rientranti  nelle

tipologie di cui all'articolo 25, comma 2,  lettere  d)  ed  e),  del

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  il  cui  coordinamento  e'

attribuito al Dipartimento della protezione civile  della  Presidenza

del Consiglio dei ministri, sulla base dei  piani  definiti  d'intesa

tra il citato Dipartimento, le Regioni  e  le  Province  autonome  di

Trento e di Bolzano entro  il  31  dicembre  2021  nel  rispetto  dei

criteri stabiliti  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri del 5 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n.

21 del 26 gennaio 2017. Con il  medesimo  decreto  sono  disciplinate

anche le modalita' di impiego delle citate risorse finanziarie  e  le

relative modalita' di gestione contabile.

                               Art. 23

           Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione

                 ed estensione delle procedure PNRR

 

1. All'articolo 1, comma 178,  lettera  d),  sesto  periodo,  della

legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole  «di  immediato  avvio

dei lavori»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  il  completamento  di

interventi in corso, cosi' come risultanti  dai  sistemi  informativi

del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,   fermi

restando i requisiti di  addizionalita'  e  di  ammissibilita'  della

spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021».

(omissis)

Capo III
Scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari

                               Art. 24

                 Progettazione di scuole innovative

1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale  di  ripresa  e

resilienza relative alla costruzione di scuole innovative  dal  punto

di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il

massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire

una  didattica  basata  su  metodologie  innovative   e   una   piena

fruibilita' degli ambienti didattici, e' prevista l'indizione  di  un

concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV,  del  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n.  50.  Tale  concorso  e'  indetto  dal

Ministero dell'istruzione per le aree geografiche e gli  enti  locali

individuati a seguito  della  procedura  selettiva  per  l'attuazione

delle misure della Missione 2 - Componente 3 - Investimento  1.1.  In

fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di  «non

arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al

sistema  di  tassonomia  delle  attivita'   ecosostenibili   indicato

all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

2. Il concorso di progettazione e'  articolato  in  due  gradi.  Il

primo grado e' finalizzato alla presentazione  di  proposte  di  idee

progettuali legate agli obiettivi di  cui  al  comma  1.  Il  secondo

grado, cui accedono le migliori  proposte  di  idee  progettuali,  e'

volto alla predisposizione di progetti  di  fattibilita'  tecnica  ed

economica per ciascuno degli interventi individuati a  seguito  della

procedura selettiva  di  cui  al  comma  1.  L'intera  procedura  del

concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni

dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il  quale  gli  enti

locali  possono   procedere   autonomamente   allo   sviluppo   della

progettazione.  Al  termine  del  concorso  di  progettazione,   tali

progetti di fattibilita' tecnica ed economica divengono di proprieta'

degli enti locali  che  attuano  gli  interventi.  Ai  vincitori  del

concorso di progettazione e' corrisposto un premio ed e' affidata, da

parte dei suddetti  enti  locali,  la  realizzazione  dei  successivi

livelli di progettazione, nonche' la direzione dei lavori. Al fine di

rispettare  le  tempistiche  del  Piano  nazionale   di   ripresa   e

resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione  sono  nominate

Commissioni  giudicatrici   per   aree   geografiche   per   il   cui

funzionamento e'  previsto  un  compenso  definito  con  decreto  del

Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle

finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo  di  euro

2.340.000,00.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 6.573.240 euro  per

l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, si provvede,  quanto  a

4.233.240 euro per l'anno  2022,  mediante  corrispondente  riduzione

delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  conto

capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2021-2023,

nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero

dell'istruzione e quanto a 2.340.000 euro per l'anno 2022 e 9.861.360

euro   per   l'anno   2023,   mediante    corrispondente    riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4,  comma  1,  della

legge 18 dicembre 1997, n. 440.

4. Le risorse di cui al Programma operativo complementare  «Per  la

scuola. Competenze e  ambienti  per  l'apprendimento»  2014-2020  del

Ministero dell'istruzione sono  trasferite,  per  l'importo  di  euro

62.824.159,15, al Programma  operativo  complementare  «Governance  e

Capacita'  istituzionale»  2014-2020  dell'Agenzia  per  la  coesione

territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione  e

il Ministro per il sud e la coesione territoriale,  per  l'attuazione

di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli  interventi

di edilizia scolastica nell'ambito del Piano nazionale di  ripresa  e

resilienza, individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo  con

l'Agenzia per la coesione territoriale.

5. Per garantire una  piu'  efficace  attuazione  degli  interventi

previsti nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  fino  al

completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre  2026,

in deroga ai regolamenti  di  organizzazione  vigenti  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto e nelle more  del  regolamento

di  organizzazione  di  cui  all'articolo  64,  comma  6-sexies,  del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 29  luglio  2021,  n.  108,  possono  essere  posti  alle

dipendenze dell'apposita unita' di missione di  livello  dirigenziale

generale   istituita   dal   Ministero   dell'istruzione   ai   sensi

dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,

anche   gli   uffici   dirigenziali   di   livello    non    generale

dell'amministrazione centrale del Ministero gia' esistenti e  il  cui

ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le  finalita'  del

Piano,  individuati  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione.

Dall'attuazione del presente comma  non  derivano  nuovi  o  maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

6.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 55, comma 1:

1) alla lettera a), dopo il numero 1) e' inserito il  seguente:

«1-bis) Il Ministero dell'istruzione comunica al Prefetto  competente

per  territorio  gli  interventi  che  ha  autorizzato  affinche'  il

Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte  degli  enti  locali

mediante  l'attivazione  di  tavoli  di   coordinamento   finalizzati

all'efficace realizzazione delle attivita';»;

2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole «del 12  febbraio

2021,» sono aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  dal  regolamento  (UE)

2020/2221, del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  23  dicembre

2020,»;

b) all'articolo 64, comma 6-sexies, dopo il secondo  periodo,  e'

inserito il seguente:  «Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  del

Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre posizioni

dirigenziali di livello generale sono temporaneamente  assegnate  nel

numero  di  una  all'Ufficio  di  gabinetto  e  due   ai   rispettivi

dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di  un

incarico di studio, consulenza e ricerca  per  le  esigenze  connesse

all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

(omissis)

Capo V
Personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile

                               Art. 31

Conferimento di  incarichi  di  collaborazione  per  il  supporto  ai

  procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR

1.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:

«7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento  delle  migliori

professionalita' per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di

ripresa e resilienza (PNRR), per i  professionisti  assunti  a  tempo

determinato con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, lettera  b),  non

e'  richiesta  la  cancellazione   dall'albo,   collegio   o   ordine

professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non  determina

in nessun caso la cancellazione d'ufficio.

7-quater.   I   professionisti    assunti    dalle    pubbliche

amministrazioni  ai  sensi  del  comma  7-bis.1,  possono   mantenere

l'iscrizione, ove presente, ai regimi  previdenziali  obbligatori  di

cui al decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto

legislativo 10 febbraio  1996,  n.  103.  E'  in  ogni  caso  escluso

qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei

periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b),  nel

caso in cui lo stesso non opti  per  il  mantenimento  all'iscrizione

della cassa previdenziale di appartenenza.»;

b) all'articolo 3, comma 4-bis, dopo  la  parola  «regioni»  sono

inserite le seguenti: «province, citta' metropolitane e», e  dopo  le

parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono  inserite

le seguenti «e dell'Autorita' politica delegata per le disabilita'»;

c) all'articolo 9, comma  1,  le  parole  «delle  regioni,  delle

province autonome di Trento e  Bolzano  e  degli  enti  locali»  sono

sostituite dalle seguenti «delle regioni e delle province autonome di

Trento e Bolzano» e le parole «, nel numero  massimo  complessivo  di

mille unita'» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero  minimo  di

mille unita'», e dopo le parole «per il supporto  ai  predetti  enti»

sono aggiunte le seguenti: «e agli enti locali».

(omissis)

                               Art. 33

              Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni

 

1. Al fine di  assicurare  il  coordinamento  delle  relazioni  tra

Amministrazioni statali titolari di interventi del Piano nazionale di

ripresa e resilienza (PNRR) e gli  enti  territoriali  e'  istituito,

presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie  della

Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento

delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le  Regioni  e

le Province autonome di Trento e  Bolzano,  denominato  «Nucleo  PNRR

Stato-Regioni».

2. Il Nucleo di cui al comma 1 e' operativo  fino  al  31  dicembre

2026.

3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto Dipartimento il

supporto tecnico per la realizzazione delle attivita'  di  competenza

volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal  PNRR  in

raccordo  con  le  altre  amministrazioni  dello  Stato  titolari  di

interventi PNRR e, in particolare, delle attivita' volte a:

a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali

con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e  gli  enti

locali;

b) prestare supporto alle Regioni e  alle  Province  Autonome  di

Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le  linee  del

PNRR, di un progetto  avente  particolare  rilevanza  strategica  per

ciascuna  Regione  e   Provincia   Autonoma,   denominato   «Progetto

bandiera»;

c) prestare attivita' di assistenza agli enti  territoriali,  con

particolare riferimento ai piccoli  comuni  di  cui  all'articolo  1,

comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni  insulari  e

delle zone montane, anche in raccordo  con  le  altre  iniziative  di

supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti;

d) condividere con le competenti strutture della  Presidenza  del

Consiglio  dei  ministri  le  informazioni  raccolte  e   comunicare,

d'intesa con  le  medesime  strutture,  le  attivita'  svolte,  anche

mediante la progettazione e gestione di uno spazio  web  informativo,

dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attivita' di assistenza di

cui alla lettera c).

4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'

per le attivita'  di  competenza,  il  Dipartimento  per  gli  affari

regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei  ministri

si avvale di un contingente di ventitre unita' di personale,  di  cui

una  con  qualifica  dirigenziale  di  livello  generale  e  due  con

qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra

il  personale  delle   altre   amministrazioni   pubbliche   di   cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo,  2001,  n.

165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,

tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche  e  del  Ministero

dell'economia e delle finanze,  che  e'  collocato  in  posizione  di

comando  o  fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  previsto   dai

rispettivi ordinamenti. Il predetto contingente e' comprensivo  delle

unita' di personale non  dirigenziale  di  cui  alla  tabella  A  del

decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  28  luglio  2021,

recante ripartizione  delle  unita'  di  personale  non  dirigenziale

previste dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9

giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2021, n. 113, e sostituisce le  unita'  organizzative  di  cui

all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 30 luglio 2021, che e' conseguentemente modificato  al  fine

di definire compiti e assetto organizzativo  della  nuova  struttura.

Alle  posizioni  dirigenziali  di  cui  al  predetto  contingente  si

applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  15,  del

decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.  Per  le  finalita'  del  presente

comma e' autorizzata la spesa di euro 110.437 per l'anno  2021  e  di

euro 1.325.247 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il

finanziamento delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al comma

1 si provvede nell'ambito delle risorse  disponibili  a  legislazione

vigente assegnate al predetto Dipartimento.

5. Gli incarichi dirigenziali e i  comandi  o  i  fuori  ruolo  del

personale di cui al comma 4 cessano di avere efficacia il 31 dicembre

2026.

6. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate  le  risorse  di  cui

alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri

28 luglio 2021, recante ripartizione del fondo previsto dall'articolo

7, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, dal 1°  gennaio

2022, puo' altresi' avvalersi del supporto di societa'  a  prevalente

partecipazione pubblica, nonche' di un contingente di esperti, fino a

un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per  singolo  incarico,

ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo

2001, n. 165, di comprovata qualificazione  professionale,  entro  il

limite  di  spesa  complessivo  di  euro  300.000.  A  tal  fine   e'

autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2022

al 2026.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro  110.437

per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per ciascuno degli anni dal  2022

al   2026,   si   provvede    mediante    corrispondente    riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,  della

legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

                               Art. 34

Reclutamento  di  personale  per  il  Ministero   della   transizione

  ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica

  del PNRR

1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e  i  traguardi

della transizione ecologica  previsti  nell'ambito  del  PNRR,  anche

fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per

il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di  cui  al

medesimo Piano,  nonche'  per  fornire  supporto  alla  struttura  di

missione di cui all'articolo 17-sexies  del  decreto-legge  9  giugno

2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto

2021, n. 113, al Ministero della transizione ecologica e'  assegnato,

con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre

2023, un apposito contingente massimo  di  centocinquantadue  unita',

nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno  degli

anni dal 2022 al 2023, composto da esperti in possesso  di  specifica

ed elevata competenza, almeno triennale, nello sviluppo e gestione di

processi  complessi  nell'ambito  della  transizione   ecologica   ed

energetica o della tutela del  territorio  o  della  biodiversita'  o

dello sviluppo  dell'economia  circolare,  nonche'  di  significativa

esperienza  almeno  triennale  in  tali  materie,  ovvero  anche   da

personale di livello non dirigenziale, collocato  fuori  ruolo  o  in

posizione di  comando  o  altra  analoga  posizione,  prevista  dagli

ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni

di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo

2001, n.  165,  con  esclusione  del  personale  docente,  educativo,

amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche,

nonche' del personale delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  e

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con  decreto  del  Ministro

della  transizione   ecologica,   di   concerto   con   il   Ministro

dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministro  per  la   pubblica

amministrazione, da  adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto, sono definiti la composizione

del contingente ed i compensi degli esperti.

2.  Gli  esperti  di  cui  al  comma  1  sono  individuati   previa

valutazione  dei   titoli,   delle   competenze   e   dell'esperienza

professionale  richiesta  e  almeno  un  colloquio  che  puo'  essere

effettuato anche in modalita'  telematica.  Le  predette  valutazioni

selettive ovvero loro singole  fasi  possono  essere  effettuate  con

modalita' telematiche anche automatizzate.

3. Per le esigenze  di  funzionamento  connesse  all'attivita'  del

contingente di cui al comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  complessiva

massima di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro

per  ciascuno  degli  anni  2022  e  2023,   si   provvede   mediante

corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando, per 4,7  milioni  di  euro

per  l'anno  2022  e  1,6  milioni   di   euro   per   l'anno   2023,

l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare e, per euro 4,3 milioni di euro per  l'anno

2022 e 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo

al Ministero dell'economia e delle finanze.

(omissis)

                               Art. 36

          Potenziamento dell'unita' per la semplificazione

1. All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio  2006,

n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2006, n.

233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Presso  la

Presidenza del Consiglio dei ministri e' costituita l'Unita'  per  la

semplificazione.»;

b)  le  parole  «e  la  qualita'  della   regolazione»,   ovunque

ricorrano, sono soppresse;

c) al settimo periodo le parole «della segreteria  tecnica»  sono

sostituite dalle seguenti: «dell'Unita'»;

d)  dopo  il  settimo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  «La

dotazione organica dell'Unita' per la semplificazione  e'  costituita

da  una  figura  dirigenziale  di  prima  fascia  con   funzioni   di

coordinatore, individuata tra figure, anche  estranee  alla  pubblica

amministrazione,  di  comprovata   esperienza   nel   settore   della

legislazione e  della  semplificazione  normativa  e  da  tre  figure

dirigenziali di  seconda  fascia,  scelte  anche  tra  estranei  alla

pubblica amministrazione, e da un  contingente  di  sette  unita'  di

personale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti

ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e, in numero non superiore a

tre, tra estranei alla pubblica  amministrazione.  Dell'Unita'  fanno

parte inoltre non piu' di cinque  esperti  di  provata  competenza  e

quindici componenti scelti tra esperti nei settori di  interesse  per

l'attuazione delle funzioni delegate del  Ministro  per  la  pubblica

amministrazione.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera d), pari a euro 22.732

per l'anno 2021 e a euro 136.388  annui  a  decorrere  dal  2022,  si

provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

(omissis)                          

                               Art. 39

            Inviato speciale per il cambiamento climatico

 

1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «L'inviato speciale  e'

individuato  nell'ambito  del  personale  di   livello   dirigenziale

dipendente di amministrazioni pubbliche.  Per  lo  svolgimento  delle

funzioni non spettano emolumenti  o  compensi,  comunque  denominati,

aggiuntivi oltre a  quelli  gia'  in  godimento,  ferma  restando  la

corresponsione del  trattamento  economico  di  missione  nei  limiti

spettanti conformemente all'ordinamento di appartenenza.»;

b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Per

fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo e' autorizzata

la spesa di euro 111.620 per l'anno 2021,  euro  211.620  per  l'anno

2022 ed euro 111.620 per l'anno 2023.».

(omissis)

Titolo III
Gestioni commissariali, imprese agricole, e sport

Capo I
Gestioni commissariali e Alitalia

(omissis)

                               Art. 41

                    Comprensorio Bagnoli-Coroglio

1. All'articolo 33 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole «decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.

163» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo  18  aprile

2016, n. 50»;

b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:

«10-bis. Ferma restando l'applicazione  del  comma  9  relativa

alle modalita' di approvazione del programma, qualora nella  fasi  di

istruttoria riferite all'elaborazione della  proposta  di  programma,

ovvero di  attuazione  dello  stesso,  emergano  dissensi,  dinieghi,

opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo  di  un

ente territoriale interessato che, secondo la  legislazione  vigente,

sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il procedimento  e  non

sia  previsto  un  meccanismo  di  superamento   del   dissenso,   il

Commissario straordinario, propone al Presidente  del  Consiglio  dei

ministri le opportune iniziative ai fini  dell'esercizio  dei  poteri

sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di

cui  all'articolo  12  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;

c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:

«11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al comma 11,  il

Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025,  e'  individuato

nel Sindaco pro tempore di  Napoli.  Il  Commissario  e'  nominato  a

titolo  gratuito  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei

ministri, da adottare entro venti giorni dalla  data  di  entrata  in

vigore della presente  disposizione.  Con  il  predetto  decreto  e',

inoltre, definita la struttura  di  supporto  per  l'esercizio  delle

funzioni   commissariali,   posta   alle   dirette   dipendenze   del

Commissario, composta da un contingente massimo di personale  pari  a

dieci unita' di livello non dirigenziale  e  due  unita'  di  livello

dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30

marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei  requisiti  di

professionalita'  richiesti   dal   Commissario   straordinario   per

l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione  del  personale

docente, educativo e amministrativo  e  tecnico  e  ausiliario  delle

istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle  modalita'  di

reperimento e  alla  retribuzione  del  personale  non  dirigenziale,

quanto previsto dall'articolo  11-ter  del  decreto-legge  1°  aprile

2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio

2021, n. 76. All'atto  del  collocamento  fuori  ruolo  del  predetto

personale,  e'  reso  indisponibile,  per   tutta   la   durata   del

collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica

dell'amministrazione di provenienza equivalente dal  punto  di  vista

finanziario. Ferme restando le predette modalita' di reperimento,  al

personale di livello dirigenziale e' riconosciuta una retribuzione di

posizione  in  misura  equivalente  ai   valori   economici   massimi

attribuiti ai titolari  di  incarichi  dirigenziali  di  livello  non

generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   nonche'

un'indennita'   sostitutiva   della   retribuzione   di    risultato,

determinata  con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,  di

importo  non  superiore  al  50  per  cento  della  retribuzione   di

posizione.  Detto  personale  dirigenziale   e'   posto,   ai   sensi

dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  in

posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo  istituto

previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico  e

il  trattamento  economico   fondamentale   dell'amministrazione   di

appartenenza,  che  resta  a  carico  della   medesima,   mentre   il

trattamento  accessorio  e'  a  carico  esclusivo   della   struttura

commissariale. La struttura cessa  alla  scadenza  dell'incarico  del

Commissario. Il Commissario e il soggetto attuatore, oltre  a  quanto

previsto dal comma 4, operano in deroga ad ogni disposizione di legge

diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle  disposizioni

del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di

cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  nonche'  dei

vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione  europea.

Per la struttura di supporto e per la realizzazione degli  interventi

di cui al presente comma e'  autorizzata  l'apertura  di  un'apposita

contabilita' speciale intestata al Commissario  straordinario,  nella

quale confluiscono le  risorse  pubbliche  all'uopo  destinate.  Agli

oneri relativi alle spese di personale della struttura  si  provvede,

nel limite di 57.816 euro per l'anno  2021  e  di  346.896  euro  per

ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2025,  mediante  corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23

dicembre  2014,  n.  190.  Il  Commissario  puo'  avvalersi,  per  le

attivita' strumentali all'esercizio  delle  proprie  funzioni,  delle

strutture e degli uffici  tecnici  e  amministrativi  del  comune  di

Napoli,  dei  provveditorati  interregionali  alle  opere  pubbliche,

nonche', mediante convenzione, di altri soggetti a controllo pubblico

senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  Il

Commissario  puo'  altresi'  avvalersi,  in  relazione  a   specifici

interventi che richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui

cio' sia strettamente necessario per  il  piu'  celere  conseguimento

degli obiettivi del programma, di  altri  Soggetti  attuatori,  quali

concessionari  di  servizi  pubblici  e  societa'  a   partecipazione

pubblica o  a  controllo  pubblico,  o  altri  organismi  di  diritto

pubblico, mediante la stipula di apposite Convenzioni. In  tal  caso,

con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  adottato  su

proposta del Commissario si provvede alla conseguente  riduzione  dei

compensi riconosciuti al  Soggetto  attuatore  di  cui  comma  12  in

relazione agli interventi che sono stati trasferiti.»;

d) al comma 13, primo periodo, le parole «e delle  infrastrutture

e  dei  trasporti»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «,   delle

infrastrutture e  dei  trasporti  e  della  cultura»  e,  al  secondo

periodo, dopo le parole «al  predetto  programma»  sono  inserite  le

seguenti: «e possono essere sentite le associazioni, i comitati e gli

altri  soggetti  rappresentativi  di  interessi  diffusi,  a  livello

nazionale o locale, il cui scopo  associativo  sia  connesso  con  le

tematiche trattate»;

e) al comma 13-bis, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:

«Considerata la complessita' della  pianificazione  e  la  necessita'

che,  ai  fini  della  VAS,  siano  previamente  definiti  i  profili

localizzativi e le azioni che, in ragione  della  loro  pluralita'  e

contestualita', sono suscettibili di generare  effetti  cumulativi  e

sinergici, puo' procedersi alla valutazione integrata della  VAS  con

la  VIA.  In  tal  caso  la  valutazione  integrata   e'   effettuata

dall'Autorita' competente per la VAS  e  si  conclude  con  un  unico

provvedimento.»;

f) dopo il comma 13-bis, sono inseriti i seguenti: «13-bis.1.  Il

Soggetto attuatore redige e trasmette al  Commissario,  entro  il  31

dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo  alle  attivita'

di  realizzazione  di  infrastrutture  e  di   rigenerazione   urbana

dell'area interessata dagli interventi, nonche' delle altre attivita'

di cui al comma 3, che e' approvato  con  proprio  provvedimento  dal

Commissario entro i successivi quindici  giorni.  Gli  interventi  da

realizzare sono identificati dal Codice Unico di  Progetto  (CUP)  ai

sensi dell'articolo  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3.  Il

monitoraggio  della  realizzazione   dei   predetti   interventi   e'

effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Il Commissario, in caso di mancata  trasmissione  del  cronoprogramma

nonche' di  mancato  rispetto  dello  stesso,  dispone,  con  proprio

provvedimento, la riduzione dei compensi spettanti, nell'ambito delle

Convenzioni vigenti, al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per

cento.

13-bis.2. In caso di mancato rispetto  da  parte  del  soggetto

attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all'attuazione

del programma, o di suoi stralci,  consistenti  anche  nella  mancata

adozione  di  atti  e   provvedimenti   necessari   all'avvio   degli

interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione

dei progetti del suddetto programma,  nonche'  qualora  sia  messo  a

rischio, il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti

dallo stesso, il Commissario straordinario, informata  la  cabina  di

regia di cui al comma 13, assegna al soggetto  attuatore  interessato

un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In  caso  di

perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita  la  cabina

di regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o  l'ufficio,

ovvero in alternativa  nomina  altro  soggetto  attuatore,  al  quale

attribuisce, in via sostitutiva, il potere di  adottare  gli  atti  o

provvedimenti necessari,  ovvero  di  provvedere  all'esecuzione  dei

progetti e degli interventi,  anche  avvalendosi  delle  societa'  in

controllo pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) e  o),

del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  o  di   altre

amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi al Soggetto

attuatore inadempiente non sono riconosciuti  compensi.  In  caso  di

gravi e reiterati inadempimenti il Commissario straordinario, sentita

la cabina di regia, puo' proporre la revoca dell'incarico di Soggetto

attuatore, come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e  la

contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore sono disposte

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»;

g)  dopo  il   comma   13-quater   e'   aggiunto   il   seguente:

«13-quinquies. Gli interventi relativi  alle  aree  del  comprensorio

Bagnoli-Coroglio, in ragione della loro  particolare  complessita'  e

della rilevanza strategica per lo sviluppo dell'area, sono ricompresi

tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali previste in

particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31 maggio  2021,

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.

108, nonche' le ulteriori misure di semplificazione  e  accelerazione

previste dalla parte II, titoli primo, terzo e quarto,  del  medesimo

decreto-legge n. 77 del 2021.».

2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge

di conversione del presente decreto, il  soggetto  attuatore  di  cui

all'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.

133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.

164, consegna al nuovo Commissario il quadro  degli  interventi  gia'

realizzati, programmati e in corso di realizzazione, con  indicazione

del  Codice  Unico  di  Progetto,  dei  relativi  costi  e  fonti  di

finanziamento sulla base delle risultanze del sistema di monitoraggio

di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche' delle

criticita' emerse nella realizzazione degli interventi previsti.

                               Art. 42

                          Citta' di Taranto

 

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  7  agosto  2012,  n.

129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  ottobre  2012,  n.

171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le  parole  «un  anno,  prorogabile»  sono

sostituite dalle seguenti: «tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre

2023»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della

transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data  di

entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  e'  definita   la

struttura di supporto per l'esercizio delle  funzioni  commissariali,

posta  alle  dirette  dipendenze  del  Commissario,  composta  da  un

contingente massimo di personale pari a cinque unita' di livello  non

dirigenziale, e una  unita'  di  livello  dirigenziale  non  generale

appartenenti  ai  ruoli  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165,   con   esclusione   del   personale   docente,   educativo    e

amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche.

Si applica,  in  relazione  alle  modalita'  di  reperimento  e  alla

retribuzione  del  personale  non   dirigenziale,   quanto   previsto

dall'articolo  11-ter  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76.

All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e' reso

indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori  ruolo,  un

numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di

provenienza  equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario.   Ferme

restando le  predette  modalita'  di  reperimento,  al  personale  di

livello dirigenziale e' riconosciuta la retribuzione di posizione  in

misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari

di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del

Consiglio  dei  ministri,  nonche'  un'indennita'  sostitutiva  della

retribuzione  di  risultato,  determinata   con   provvedimento   del

Commissario straordinario, di importo non superiore al 50  per  cento

della retribuzione di  posizione.  Detto  personale  dirigenziale  e'

posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,  della  legge  15  maggio

1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o  altro

analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e  conserva  lo

stato   giuridico   e   il   trattamento    economico    fondamentale

dell'amministrazione  di  appartenenza,  che  resta  a  carico  della

medesima, mentre il trattamento  accessorio  e'  a  carico  esclusivo

della struttura  commissariale.  La  struttura  cessa  alla  scadenza

dell'incarico del Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni

disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il

rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle

misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre

2011,  n.   159,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti

dall'appartenenza all'Unione europea. In caso di dissensi,  dinieghi,

opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo  di  un

ente territoriale interessato che, secondo la  legislazione  vigente,

sia idoneo a precludere, in tutto o in parte il procedimento,  e  non

sia  previsto  un  meccanismo  di  superamento   del   dissenso,   il

Commissario straordinario propone al  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri  le  opportune   iniziative.   Si   applicano,   in   quanto

compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge

31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29

luglio 2021, n. 108. Agli oneri  relativi  alle  spese  di  personale

della struttura commissariale di cui al presente  comma  si  provvede

nel limite di 28.908 euro per l'anno  2021  e  di  173.448  euro  per

ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2023,  mediante  corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23

dicembre 2014, n. 190.».

                               Art. 43

         Potenziamento della struttura del Commissario unico

              per la bonifica delle discariche abusive

1. All'articolo 5  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1,  dopo  le  parole  «ivi  inclusi  i  membri  della

Struttura di supporto di cui al comma 3» sono inserite  le  seguenti:

«eccetto i subcommissari eventualmente  individuati  dal  Commissario

unico ai sensi del comma 3-bis»;

b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. Le funzioni e le attivita' del Commissario unico di cui

al comma 1 sono  estese  su  richiesta  delle  singole  regioni  agli

interventi di bonifica o messa in sicurezza delle  discariche  e  dei

siti contaminati di competenza regionale, nonche'  su  richiesta  del

Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei

siti  contaminati  di  interesse  nazionale,  limitatamente  ai  soli

interventi per i quali  sono  stati  gia'  previsti  finanziamenti  a

legislazione vigente con  contestuale  trasferimento  delle  relative

risorse da parte degli enti richiedenti.  Sulla  base  di  intese  ai

sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

viene predisposto un elenco dei siti con priorita' di intervento  che

saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico.»;

c) al comma 3, le parole «dodici unita'»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «quindici unita'»;

d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a  un  massimo

di tre subcommissari, individuati tra i componenti della struttura di

supporto di cui al comma 3, che  operano  sulla  base  di  specifiche

deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun  subcommissario  e'

riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 30.000 euro  annui.

Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel

limite massimo di 324.000 euro annui».

2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera d), pari  a  324.000  euro

annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del

programma «fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «fondi  da

ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare.

 

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