Pnrr: nuove misure urgenti per ambiente ed energia sono state disposte dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022, n. 100).
In particolare si tratta di disposizioni in materia di:
- produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili;
- potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus;
- programma nazionale di gestione dei rifiuti;
- sistema nazionale per la tutela della salute dai rischi ambientali e climatici;
- transizione digitale;
- elettrificazione dei porti.
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Inoltre, l'art. 20 reca nuove misure per il contrasto del fenomeno infortunistico e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Di seguito il testo delle disposizioni elencate sopra.
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Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36
Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR). (22G00049)
(Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022, n. 100)
Vigente al: 1-5-2022
Capo II
Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
in materia finanziaria e fiscale
(omissis)
Art. 20
Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento
degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Allo scopo di assicurare un'efficace azione di contrasto al
fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza
sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove appositi protocolli
di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella
esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza per l'attivazione, tra gli altri:
a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e
sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al
datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze
dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita
occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni
tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri,
sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali
innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione
immersiva e realta' aumentata, per il miglioramento degli standard di
salute e sicurezza sul lavoro;
c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di
analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli
ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla
compresenza di lavorazioni multiple;
d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della
cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
(omissis)
Capo III
Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico
e salute
Art. 23
Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti
rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di
accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino
1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti
di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora
l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati
attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non e'
soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro della transizione
ecologica sono individuati i casi e le condizioni tecniche di
dettaglio al ricorrere dei quali si applica il comma 1. Con il
medesimo decreto sono stabilite altresi' le modalita' con le quali
l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente provvede a
dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. L'idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 non rientra tra i
prodotti energetici di cui all'articolo 21 del testo unico delle
accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e non
risulta sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non
direttamente utilizzato in motori termici come carburante.
4. All'articolo 21, quarto comma, del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, in materia di concessioni di derivazioni per uso
irriguo, dopo le parole «prevedendo se necessario specifiche
modalita' di irrigazione» sono inserite le seguenti: «e privilegiando
la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e
l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua».
5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), in materia di
approvazione dei piani di bacino, dopo le parole «sentita la
Conferenza Stato-regioni» sono aggiunte le seguenti: «che si
pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i
quali si procede anche in mancanza del parere»;
b) all'articolo 250, comma 1-bis, in materia di bonifica da parte
dell'amministrazione, dopo le parole «ripristino ambientale» sono
inserite le seguenti: «e di tutela del territorio e delle acque, le
Autorita' di bacino distrettuali».
Art. 24
Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento
energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e
governance dell'ENEA
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 2-bis
dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente: «2-bis. Al fine di
garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento
2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza
energetica e la sicurezza degli edifici», nonche' al fine di
effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente
articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi
conseguito, in analogia a quanto gia' previsto in materia di
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici,
sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli
interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e
trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero
della transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle
finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.».
2. Al fine di assicurare al Ministero della transizione ecologica
il supporto necessario per l'espletamento delle attivita' tecniche e
scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del Piano
nazionale per la ripresa e la resilienza, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA modifica il
proprio statuto prevedendo l'istituzione della figura del direttore
generale. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione
organica dell'Agenzia e' modificata con l'inserimento di una unita'
dirigenziale di livello generale. Per l'istituzione del posto
funzione di livello dirigenziale generale e' autorizzata la spesa di
67.456 euro per l'anno 2022 e di 202.366 euro annui a decorrere
dall'anno 2023; alla cui copertura si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica.
3. All'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 5 e'
sostituito dal seguente: «5. Al Presidente spetta la legale
rappresentanza dell'Agenzia.».
Art. 25
Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti
1. All'articolo 198-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, la lettera i) e' abrogata.
2. All'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Costituisce altresi'
parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di
gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla
demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento
sismico. Il piano e' redatto in conformita' alle linee guida adottate
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.».
Art. 26
Supporto tecnico operativo per le misure attuative del Piano
nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della
transizione ecologica
1. Al fine di garantire il supporto tecnico operativo necessario
per l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e
resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica e'
istituto nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero
il Fondo per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione
ecologica, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022, 2023 e 2024.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari
a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma Fondi di riserva e
speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della transizione ecologica.
Art. 27
Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute
dai rischi ambientali e climatici
1. Allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le
strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la
prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche,
trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e
climatici, e' istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai
rischi ambientali e climatici, di seguito «SNPS».
2. Il SNPS, mediante l'applicazione dell'approccio integrato
«one-health» nella sua evoluzione «planetary health» e tramite
l'adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la
protezione ambientale, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, di
seguito «SNPA», concorre al perseguimento degli obiettivi di
prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della
salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati
direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici,
anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le
esigenze di tutela delle comunita' e delle persone vulnerabili o in
situazioni di vulnerabilita', in coerenza con i principi di equita' e
prossimita'.
3. Ai fini di cui al comma 2, il SNPS svolge le seguenti funzioni:
a) identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a
rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e
all'implementazione di politiche di prevenzione attraverso
l'integrazione con altri settori;
b) favorisce l'inclusione della salute nei processi decisionali
che coinvolgono altri settori, anche attraverso attivita' di
comunicazione istituzionale e formazione;
c) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e
all'implementazione degli atti di programmazione in materia di
prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a
priorita' di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le
azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche
ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016,
n. 132;
d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri,
metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di
sistemi informativi funzionali all'acquisizione, all'analisi,
all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati;
e) assicura il supporto alle autorita' competenti nel settore
ambientale per l'implementazione della valutazione di impatto sulla
salute (VIS) nell'ambito della valutazione ambientale strategica
(VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e
dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).
4. Fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una
logica di rete:
a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con le
previsioni di cui all'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del
medesimo decreto legislativo;
b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti di cui
alla lettera a) tra di loro e con le altre strutture sanitarie e
socio-sanitarie, nonche' con gli altri enti del territorio di
competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del
SNPS;
c) gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
d) l'Istituto superiore di sanita', con compiti di coordinamento
e supporto tecnico-scientifico;
e) il Ministero della salute, con compiti di indirizzo,
programmazione, monitoraggio, comunicazione istituzionale, anche
mediante l'adozione di apposite direttive.
5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e comunque nel rispetto della tempistica e degli obiettivi
individuati per il progetto di cui al comma 8 dell'allegato 1 al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio
2021, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
sono individuati gli specifici compiti, ivi inclusi gli obblighi di
comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie
particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che tutti i
soggetti di cui al comma 4 svolgono nell'ambito del SNPS, per
l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute e del Ministro della transizione
ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto di cui al comma 5, e comunque nel rispetto della tempistica e
degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8
dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 15 luglio 2021, sono definite le modalita' di interazione del
SNPS con il SNPA. Allo scopo di assicurare, anche mediante l'adozione
di apposite direttive, la effettiva operativita', secondo criteri di
efficacia, economicita' e buon andamento, delle modalita' di
interazione del SNPS con il SNPA, con il decreto di cui al primo
periodo e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
una Cabina di regia, della quale fanno parte:
a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri,
che la presiede;
b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della
salute tra i dirigenti del Ministero e dell'Istituto superiore di
sanita', con comprovate competenze nel settore della prevenzione
sanitaria;
c) due rappresentanti designati dal Ministro della transizione
ecologica, tra i dirigenti del Ministero e del SNPA con comprovate
competenze nel settore;
d) un rappresentante delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome.
7. La partecipazione alle riunioni e alle altre attivita' promosse
dalla Cabina di regia non comporta la corresponsione di gettoni o
altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese,
diarie e indennita', e non determina nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato e delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede
con gli interventi indicati, per il progetto «Salute, Ambiente,
Biodiversita' e Clima», nell'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, nel limite delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 1, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
9. Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono agli adempimenti
connessi all'attuazione del presente articolo con le risorse umane
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Capo IV
Transizione digitale
Art. 28
Costituzione e disciplina della societa' 3-I S.p.A. per lo sviluppo,
la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi
informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche
amministrazioni centrali
1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1
del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio
2021, con particolare riguardo alla misura R 1.2., e per lo
svolgimento delle attivita' di sviluppo, manutenzione e gestione di
soluzioni software e di servizi informatici, e' autorizzata la
costituzione della societa' 3-I S.p.A., con sede in Roma, a capitale
interamente pubblico. La societa' svolge le proprie attivita' a
favore dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS),
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della
Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni
centrali indicate nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1,
commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221. Il capitale sociale della societa' 3-I S.p.A.,
pari a 45 milioni di euro, e' interamente sottoscritto e versato, in
tre rate annuali, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di
un terzo per ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello
statuto di cui al comma 2.
2. Lo statuto della societa' di cui al comma 1 e' adottato con
deliberazione congiunta dei presidenti degli Istituti di cui al
medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Lo statuto definisce ruoli e responsabilita' degli
organi della societa', nonche' le regole di funzionamento della
societa'. Lo statuto definisce altresi' le modalita' di esercizio del
controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi
istituzionali e la coerenza con le finalita' della transizione
digitale nazionale.
3. Il consiglio di amministrazione della societa' e' composto da
cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti tre membri
sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma 1, tra
gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e sono nominati
con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti.
4. Il collegio sindacale della societa' e' composto da tre membri
titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale e dal Ministro dell'economia e delle Finanze, quest'ultimo
con funzioni di presidente, nonche' da due membri supplenti, di cui
uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno
dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di
consentire il necessario controllo analogo della societa' 3-I S.p.A.,
sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della
Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, gli atti della suddetta societa' relativi a:
a) affidamenti di attivita' da parte di amministrazioni diverse
da quelle che esercitano il controllo sulla societa', per importi
maggiori di 500 mila euro;
b) costituzione di nuove societa';
c) acquisizioni di partecipazioni in societa';
d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;
e) designazione di amministratori;
f) proposte di revoca di amministratori;
g) proposte di modifica dello statuto della societa' 3-I S.p.A. o
di societa' partecipate;
h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.
6. Il rapporto della societa' con gli Istituti e con le
amministrazioni di cui al comma 1 e' regolato da apposito contratto
di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei servizi, i
livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le relative
compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo
strategico approvati dal consiglio di amministrazione. Per il
raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la
societa' puo' stipulare contratti di lavoro e provvedere
all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti
previsioni di legge.
7. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli
altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate,
tenendo conto delle esigenze di autonomia degli Istituti
partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle quote
del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprieta'
degli Istituti di cui al comma 1, gli strumenti, i mezzi, gli
apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni
altra pertinenza, che sono trasferiti alla societa' 3-I S.p.A. per
l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative
modalita' di trasferimento della societa'.
8. La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di
costituzione di societa' per azioni previsti dalle vigenti
disposizioni di legge.
9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale
della societa', si provvede a valere sulle risorse appostate, per le
medesime finalita', nei bilanci degli istituti partecipanti di cui al
comma 1, come certificate dagli organi di revisione dei medesimi
Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza contabile.
A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto
capitale nei bilanci di previsione dei predetti Istituti.
Art. 29
Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali
1. All'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonche', nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, per l'acquisizione
di servizi cloud infrastrutturali».
(omissis)
Art. 32
Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale
fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il
rafforzamento dei servizi digitali
1. Al fine di favorire maggiore efficienza e celerita' d'azione
nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, nonche' dal Piano nazionale per gli investimenti complementari
di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101:
a) all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «interventi, acquisti e misure di
sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del
patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della
diffusione dell'identita' digitale, del domicilio digitale e delle
firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi
in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme
abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' per i servizi e le attivita'
di assistenza tecnico-amministrativa necessarie» sono sostituite
dalle seguenti: «interventi, acquisti di beni e servizi, misure di
sostegno, attivita' di assistenza tecnica e progetti nelle materie
dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale
italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza
artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese,
della strategia nazionale dei dati pubblici, dello sviluppo e della
diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e
delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni,
nonche' della diffusione delle competenze, dell'educazione e della
cultura digitale»;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «degli aspetti
correlati alla sicurezza cibernetica» sono aggiunte le seguenti: «e
nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale»;
b) all'articolo 64-ter, comma 7, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, dopo le parole «e di funzionamento del SGD» sono
inserite le seguenti: «nonche' le modalita' di adozione di un manuale
operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD
e di attuazione del decreto»;
c) all'articolo 26, comma 15, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, dopo la lettera l-bis) e' aggiunta la seguente: «l-ter) sono
individuate le modalita' di adozione di un manuale operativo
contenente le specifiche tecniche di attuazione dei decreti di cui al
presente comma.».
Capo V
Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche
speciali e zone logistiche semplificate
Art. 33
Disposizioni urgenti per la realizzazione
degli impianti di elettrificazione dei porti
1. Al fine di provvedere alla realizzazione degli interventi
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza; Missione M3C2-4
Riforma 1.3, i progetti destinati alla realizzazione di opere e
impianti di elettrificazione dei porti nonche' le opere e le
infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla
costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti
stessi, autorizzati ai sensi del comma 2, sono da considerarsi di
pubblica utilita', anche ai sensi dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e caratterizzati
da indifferibilita' ed urgenza.
2. Fatti salvi i provvedimenti di competenza del Ministero
dell'interno in materia di prevenzione incendi, la costruzione e
l'esercizio degli impianti di elettrificazione dei porti, gli
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale
e riattivazione di detti impianti, nonche' le opere e le
infrastrutture connesse, necessarie o indispensabili alla
costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti
stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione
di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per
la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono
soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione
competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela
dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo
strumento urbanistico.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata all'esito di
una conferenza di servizi, promossa dall'Autorita' di sistema
portuale o dalla regione competente e svolta secondo le modalita' di
cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale
partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi compresa
l'autorita' competente al rilascio ai sensi dell'articolo 36 del
codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.
327, di apposita concessione di durata non inferiore a quindici anni
e con canone determinato ai sensi dell'articolo 39, secondo comma,
del medesimo codice della navigazione. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire gli
impianti, in conformita' al progetto approvato. Il termine massimo
per la conclusione del procedimento unico non puo' essere superiore a
centoventi giorni, ovvero a centottanta nel caso in cui sia
necessario il procedimento di valutazione di impatto ambientale o la
verifica di assoggettabilita' sul progetto di fattibilita'
tecnico-economica.
4. Ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale
o della verifica di assoggettabilita' da svolgersi sul progetto di
fattibilita' tecnico - economica, ivi inclusi quelli che riguardano
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, e' di
competenza della regione. A tal fine, tutti i termini previsti
dall'articolo 27-bis, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono dimezzati.
5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
(omissis)
Art. 37
Disposizioni in materia di ZES e ZLS
1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il medesimo decreto
e' definita, in via generale, una procedura straordinaria di
revisione del perimetro delle aree individuate, improntata al
principio di massima semplificazione e celerita', da attivarsi su
iniziativa del Commissario di cui al comma 6, fermo il limite massimo
delle superfici fissato per ciascuna regione, in coerenza con le
linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico. La proposta
di revisione, in relazione alle singole ZES, e' approvata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro per il sud e la coesione territoriale, sentita la Regione.».
2. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il
terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il credito di imposta e'
esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione
ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Per
rafforzare la struttura produttiva delle Zone economiche speciali
(ZES) mediante lo strumento agevolativo «Contratti di sviluppo» di
cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-2027,
di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni
2023 e 2024. Le predette risorse sono assegnate con delibera CIPESS
al Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Piano di
sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di competenza del
predetto Ministero, con specifica destinazione al finanziamento
addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES. Il Ministero
dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero per il Sud e la
coesione territoriale, definisce con apposite direttive le aree
tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi,
nonche' le modalita' di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione
degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La
valutazione delle singole iniziative segue criteri di massima
semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto gia' previsto
dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98.».
3. L'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
sostituito dal seguente: «65. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud
e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il Ministro per le infrastrutture e la mobilita'
sostenibile e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di
istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalita' di
funzionamento e di organizzazione, nonche' sono definite le
condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione
previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla
procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.».
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, valutati in 9
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.
(omissis)