Pnrr per l'ambiente: convertito nella legge 29 dicembre 2021, n. 233 il decreto 6 novembre, n. 152. Il provvedimento è stato pubblegge 29 dicembre 2021, n. 233legge 29 dicembre 2021, n. 233licato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021.
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Pnrr per l'ambiente: i punti
All'interno dell'ampio articolato, una significativa porzione di contenuti è riservata alle tematiche ambientali. I punti fondamentali toccati dal provvedimento riguardano:
- le risorse idriche;
- le disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici;
- le disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale;
- la riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica;
- le modifiche alla disciplina concernente il Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane;
- le misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico;
- la gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici;
- l'efficientamento energetico, gli interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilita' sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio;
Non mancano, infine, misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.
Qui di seguito il testo del provvedimento nelle parti di interesse.
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Testo coordinato del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152
Testo del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato
con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 (in questo
stesso Supplemento Ordinario), recante: «Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.». (21A07784)
(Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 - Suppl. Ordinario n. 48)
Vigente al: 31 dicembre 2021
(...)
Capo III
Innovazione tecnologica e transizione digitale
Art. 7
Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale
1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dopo le parole «INVITALIA - Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.,» sono
aggiunte le seguenti: «Difesa servizi S.p.A.,».
2. All'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «nonche' per la realizzazione delle
attivita' di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221,» sono soppresse;
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. La
Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della societa' Difesa
servizi S.p.A. di cui all'articolo 535 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, in qualita' di centrale di committenza, per
l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura di
cui all'articolo 33-septies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221. ((La societa' Difesa servizi S.p.A. puo' avvalersi,
senza oneri a carico della finanza pubblica, del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato,
di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la
rappresentanza e la difesa nei giudizi relativi alle attivita' di cui
al presente comma.)) Con apposite convenzioni da stipularsi fra la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la
societa' Difesa servizi S.p.A. sono definite le modalita' di
attuazione del presente comma. Per le attivita' svolte ai sensi del
presente comma, per gli anni dal 2022 al 2026, agli organi di
((Difesa servizi S.p.A.)) e ai soggetti, anche esterni, che hanno in
essere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la medesima
societa', il divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica limitatamente
ai due anni successivi alla cessazione ((dell'incarico o del
rapporto)) di lavoro autonomo o subordinato. Per la realizzazione
delle attivita' assegnate ((alla societa' Difesa servizi S.p.A.)) e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021, 2022 e 2023.».
3. All'articolo 33-septies del decreto legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «o verso l'infrastruttura di cui al
comma 4-ter» sono soppresse;
b) al comma 4, le parole: «((ai commi 1 e 4-ter))» ((sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1»));
c) il comma 4-ter e' abrogato.
4. All'articolo 51, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, dopo la lettera f-bis) e' aggiunta la seguente: « f-ter)
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui all'articolo
5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, con riguardo alla
sicurezza, alla continuita' e allo sviluppo del sistema informatico
necessario per l'esercizio dei propri compiti istituzionali. ».
((4-bis. In coerenza con gli investimenti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza connessi con la missione 1 - componente 1
«Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», allo scopo di
favorire la transizione digitale del Ministero della difesa e
potenziare le capacita' dei processi di conservazione digitale degli
archivi e dei sistemi di controllo di qualita' delle unita'
produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa, nonche' per la
realizzazione di interventi di ammodernamento, manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza degli impianti, e' autorizzato a
favore della predetta Agenzia un contributo di 11.300.000 euro per
l'anno 2022 e di 7.100.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 11.300.000 euro per l'anno 2022 e a
7.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, eroga servizi in qualita' di infrastruttura
nazionale cloud a favore delle amministrazioni per le quali opera
sulla base di affidamenti in house e dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale nonche' delle altre amministrazioni centrali
che si avvalgono della predetta societa' ai sensi dell'articolo 51
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato
dal comma 4 del presente articolo.))
6. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), pari a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
Capo IV
((Procedure di spesa e controllo parlamentare))
Art. 8
Fondo ripresa resilienza Italia
1. Per l'attuazione delle linee progettuali Piani urbani
integrati - Fondo di Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 b) e
Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei
Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, e' autorizzata la costituzione di un Fondo dei
Fondi denominato « Fondo ripresa resilienza Italia » del quale lo
Stato italiano e' contributore unico e la cui gestione e' affidata
alla Banca europea per gli investimenti ai sensi del regolamento (UE)
2021/241 ((del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021)), con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l'anno 2021.
Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1,
comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le
modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
((1-bis. Al fine di sviluppare le iniziative di potenziamento della
medicina di precisione previste nella missione 4, componente 2 «Dalla
ricerca all'impresa», del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (Agenas), previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le
modalita' e le procedure per l'istituzione dei Molecular tumor board
nell'ambito delle reti oncologiche regionali e per l'individuazione
dei centri specialistici per l'esecuzione dei test per la
profilazione genomica estesa Next generation sequencing (NGS), da
parte di ciascuna regione e provincia autonoma. Con il medesimo
decreto sono altresi' definiti i compiti e le regole di funzionamento
dei Molecular tumor board nonche' le modalita' e i termini per la
raccolta dei dati relativi ai risultati dei test per la profilazione
genomica NGS eseguiti dai citati centri specialistici.
1-ter. Entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui comma
1-bis, nel rispetto delle previsioni ivi contenute e assicurando la
parita' di accesso e di trattamento nonche' la multidisciplinarita' e
l'interdisciplinarita', le regioni e le province autonome provvedono
all'istituzione dei Molecular tumor board e dei centri specialistici
di cui al comma 1-bis.
1-quater. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
2. Ai fini dell'immediata operativita' del «Fondo ripresa
resilienza Italia» di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli
investimenti uno o piu' accordi necessari a consentire la sua
costituzione ed a trasferire le risorse del Fondo su di un conto
corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato, intestato alla Banca europea per gli
investimenti quale gestore del Fondo di Fondi.
3. Con apposito accordo di finanziamento viene conferita la
gestione del « Fondo ripresa resilienza Italia » di cui al comma 1
alla Banca europea per gli investimenti e vengono definiti, tra
l'altro, le modalita' ed i criteri di gestione delle risorse da parte
della Banca, nel rispetto dei principi e degli obblighi riferiti
all'attuazione del PNRR, ivi compreso il principio di « non arrecare
danno significativo all'ambiente (DNSH) », le priorita' e la
strategia di investimento del Fondo, i criteri di ammissibilita' per
i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti ed i
poteri del Comitato per gli investimenti di cui al comma 4, nonche' i
settori target in cui investire.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
istituito il Comitato per gli investimenti, presieduto da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto
struttura di coordinamento centrale per l'implementazione del PNRR,
composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per
settori target del Fondo. Per la partecipazione al predetto organismo
non sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza ne'
alcun tipo di emolumento.
5. Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del 5
per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai
destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7 per cento
dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali
in investimenti in equity e quasi-equity, puo' essere destinata agli
oneri di gestione connessi all'attivita' oggetto degli accordi di cui
ai commi 2 e 3. Le risorse ((rivenienti)) dall'attuazione del Fondo
sono reinvestite per gli stessi obiettivi e le stesse priorita'
strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
6. Al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalita' del
PNRR e con i principi di digitalizzazione, sostenibilita' ed
efficienza energetica, nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza
Italia» di cui al comma 1 e' costituita una sezione denominata «Fondo
per il Turismo Sostenibile» con dotazione di 500 milioni di euro per
l'attuazione della linea progettuale Sviluppo e resilienza delle
imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) -M1C3 intervento
4.2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una riserva
del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli
investimenti di riqualificazione energetica per quanto attiene alle
linee progettuali riferite al settore turistico.
(...)
Titolo II
ULTERIORI MISURE URGENTI FINALIZZATE ALL'ACCELERAZIONE DELLE
INIZIATIVE PNRR
Capo I
Ambiente
Art. 16
Risorse idriche
1. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «Ministro dell'Ambiente e della tutela
del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro
della transizione ecologica ((e con il Ministro delle politiche
agricole alimentari)) e forestali», e dopo le parole «dei costi
ambientali e dei costi della risorsa», sono inserite le seguenti: «e
dell'inquinamento, conformemente al ((principio "chi inquina
paga",))»;
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. ((Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica,)) sono definiti i criteri per incentivare l'uso
sostenibile dell'acqua in agricoltura, e per sostenere l'uso del
((Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche
in Agricoltura (SIGRIAN) )) per usi irrigui collettivi e di
autoapprovvigionamento, ((sentite le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.))».
2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il Piano degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle
risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica e'
adottato, anche per stralci, con uno o piu' decreti del Ministro
della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate
agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori,
((corredati dei)) relativi cronoprogrammi, cosi' come risultanti dal
sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono
identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi
dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n.
3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi e' effettuato dalle
amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di
cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi
ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce
"MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico". Con i medesimi
decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalita' di
trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le
rimodulazioni.»;
b) al quarto periodo, le parole: «accordo di programma» sono
sostituite dalle seguenti: «provvedimento di individuazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico» ((e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dei territori
dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto
idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge
6 ottobre 2017, n. 158»)).
3. All'articolo 36-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, le parole: « e dei piani di assetto
((idrologico. » sono)) sostituite ((dalle seguenti: « , dei piani))
di assetto idrogeologico e della valutazione del rischio a livello
nazionale di cui all'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un
meccanismo unionale di protezione civile, nonche' del principio di
non arrecare un danno significativo. »
4. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, il primo periodo e' sostituto ((dai seguenti)):
«Gli interventi di cui al comma 1073, lettera b), sono
individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica,
d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome
interessate, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. I medesimi
interventi sono individuati attraverso il CUP ai sensi dell'articolo
11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.»
5. Al comma 3 dell'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «da 3.000 euro a 30.000 euro»
sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 40.000 euro»;
b) al secondo periodo, le parole: «da 300 euro a 1.500 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «da 400 euro a 2.000 euro».
6. Allo scopo di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi
idrici sotto il profilo ambientale, per le domande di utilizzazione
d'acqua a fini irrigui, nel corso del procedimento di rilascio del
relativo titolo, si provvede, su idonea documentazione fornita dal
richiedente, alla valutazione d'impatto, anche cumulativo, ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce
un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, su tutti i
corpi idrici potenzialmente interessati. E' fatto divieto di
espandere il sistema irriguo esistente, anche se finalizzato a
conseguire obiettivi di efficienza, se i corpi idrici interessati
sono in uno stato inferiore al buono ((o qualora siano previste o si
renda necessario adottare misure finalizzate al raggiungimento, al
mantenimento o al ripristino degli obiettivi di qualita' ambientale
del corpo idrico di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ovvero a impedirne l'ulteriore deterioramento,
anche temporaneo, anche in previsione e tenuto conto dell'evoluzione
dei cambiamenti climatici.))
((Art. 16 bis
Proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato
alla societa' Acquedotto pugliese Spa
1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per
lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,
Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della societa'
di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, nonche' di consentire l'utilizzo dei fondi messi a
disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza entro i ter-
mini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza del COVID-19
possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per
l'affidamento del servizio idrico integrato nella regione Puglia, al
comma 11-bis del citato articolo 21, le parole: « 31 dicembre 2023 »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».))
((Art. 16 ter
Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia
elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di poverta'
energetica e clienti domestici
1. A decorrere dalla data prevista dall'articolo 1, comma 60, della
legge 4 agosto 2017, n. 124, per la cessazione del servizio di
maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle
more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione
del servizio di vendita a tutele graduali, i clienti domestici
continuano a essere riforniti di energia elettrica dal ser- vizio di
tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno
2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro
della transizione ecologica.
2. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente adotta,
ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n.
124, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele
graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da
concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuita' della
fornitura di energia elettrica.
3. Qualora alla suddetta data di cui all'articolo 1, comma 60,
della legge 4 agosto 2017, n. 124, non siano state adottate le misure
previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in
condizioni di poverta' energetica continua ad applicarsi il servizio
di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno
2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del
Ministro della transizione ecologica di cui al comma 1 del presente
articolo.
4. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 210, le parole: «che ne facciano richiesta» sono soppresse.
5. Ai fini dell'individuazione dei clienti vulnerabili di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 210, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, con propri provvedimenti, d'intesa con il Garante per la
protezione dei dati personali, definisce le modalita' di acquisizione
del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione
delle informazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla societa'
Acquirente unico Spa.))
Art. 17
Piano d'azione per la riqualificazione
dei siti orfani
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, ((previa
intesa in sede di)) Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano
d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre
l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano,
conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 -
investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. Ai fini del Piano d'azione di cui al comma 1 si applicano le
definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione
delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo
1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2. Identico. 3.
Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d'azione
sono fornite dalle singole regioni e province autonome di Trento e
Bolzano, secondo le modalita' indicate dal Ministero della
transizione ecologica.
((Art. 17 bis
Disposizioni per la riperimetrazione dei siti
contaminati di interesse nazionale
1. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica,
da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sentiti la regione e gli enti
locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la
riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di
interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i
territori che non soddisfano piu' i requisiti di cui all'articolo
252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.))
Art. 18
((Riduzione)) dei tempi del procedimento
di valutazione ambientale strategica
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 12, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:))
((«3-bis. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non
assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i
motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri
pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo
conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia
ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali
raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e
negativi sull'ambiente»;))
a) all'articolo 13
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «impatti
ambientali significativi,» sono inserite le seguenti: «anche
transfrontalieri,» e al secondo periodo, dopo le parole «l'autorita'
competente, individua» sono inserite le seguenti: «e seleziona»; 2)
al comma 2, la parola «concordato» e' sostituita dalle seguenti:
«comunicato dall'autorita' competente» e le parole «novanta giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; 3) al comma
5, la lettera f) e' abrogata;
b) all'articolo 14, comma 2, le parole «sessanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
((c) all'articolo 15:))
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Valutazione del
rapporto ambientale e degli esiti ((della consultazione»;))
2) al comma 1 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «quarantacinque giorni».
((1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 18, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i
progetti di competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale,
ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8-bis, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, il Ministero della transizione
ecologica, con il supporto della Commissione di cui all'articolo 8
del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, effettua la
verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale
regionale e la valutazione di impatto ambientale regionale ».))
((Art. 18 bis
Modifiche alla disciplina concernente il Commissario straordinario
unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli
interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento,
fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di
giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue
urbane
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 18, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione
degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma
2, oggetto di procedure di infrazione europee, gli interventi
medesimi sono dichiarati di pubblica utilita', indifferibili e
urgenti.
2-ter. In considerazione del carattere di eccezionalita' e di
estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico
di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di atti di
assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla meta'.
2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, i pareri e gli
atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli in materia ambientale o
relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono
acquisiti con esito positivo. Restano ferme le responsabilita' a
carico degli enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i
pareri e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato comma
2-ter.
2-quinquies. Nei procedimenti espropriativi avviati dal
Commissario unico, i termini legislativi previsti dal testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla
meta'».))
Art. 19
Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici
1. Al fine di definire gli obblighi dei produttori in relazione
alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all'articolo
24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono
apportate le seguenti modificazioni:
((a) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: « Per la
gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e
installate precedentemente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro delle
attivita' produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro dello
sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e 5
luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, e' previsto il trattenimento
delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40,
comma 3, del presente decreto. In alternativa, i soggetti
responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia
finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in
base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici
(GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati
sistemi collettivi. I soggetti responsabili degli impianti
incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo
economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia
finanziaria per la completa gestione a fine vita dei moduli
fotovoltaici all'importo della trattenuta stabilita dal GSE in
attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto»;))
b) al terzo periodo, dopo le parole «modalita' operative» sono
inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione» ((e le parole: «deliberazioni e
disciplinari tecnici puo' provvedere» sono sostituite dalle seguenti:
«istruzioni operative provvede»));
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di
ammodernamento tecnologico (revamping) degli impianti fotovoltaici
incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento
della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei
moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui
i soggetti responsabili abbiano gia' prestato la garanzia finanziaria
nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi
trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili degli impianti
solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la
avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici
sostituiti o dismessi.».
((1-bis. Al fine di garantire la completa razionalizzazione delle
disposizioni concernenti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche da fotovoltaico, all'articolo 40, comma 3, del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «pannelli fotovoltaici» sono
inserite le seguenti: «domestici e professionali non incentivati» e
le parole: «fatta salva la ripartizione degli oneri che sia stata
eventualmente gia' definita in conformita' alle disposizioni di cui
all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28» sono soppresse;
b) al quarto periodo, le parole: « previsti dai decreti
ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 » sono sostituite dalle
seguenti: « ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di
gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i
meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia » e le parole:
« un nuovo pannello » sono sostituite dalle seguenti: « nuovi
pannelli »;
c) al sesto periodo, le parole: « Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE » sono
sostituite dalle seguenti: « Il GSE, previa approvazione del
Ministero della transizione ecologica, »)).
((Art. 19 bis
Misure urgenti a sostegno della produzione
di energia da fonti rinnovabili
1. Con riguardo alla misura M2-C2 « Energia rinnovabile, idrogeno,
rete e mobilita' sostenibile » del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e al fine di contribuire allo sviluppo delle fonti
rinnovabili che possono fornire un contributo importante agli
obiettivi di transizione ecologica ed energetica definiti dal Piano
azionale integrato per l'energia e il clima, all'articolo 56, comma
4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la parola: «
che, » e' sostituita dalla seguente: « prevista » e le parole: « ,
non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui
allo stesso comma 3, e » sono soppresse.))
((Art. 19 ter
Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti
effettuati con carte di debito e credito
1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «carte di debito e carte di credito»
sono sostituite dalle seguenti: «carte di pagamento, relativamente ad
almeno una carta di debito e una carta di credito»;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata
accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con
una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto
obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del
medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore
della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del
pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al
presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16 in
materia di pagamento in misura ridotta. L'autorita' competente a
ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge n.
689 del 1981 e' il prefetto della provincia nella quale e' stata
commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi
dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del
1981».))
Capo II
Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilita'
sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e
coesione territoriale
Art. 20
Interventi comunali in materia di efficientamento energetico,
rigenerazione urbana, mobilita' sostenibile e messa in sicurezza
degli edifici e valorizzazione del territorio.
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole «ai commi 32 e 35»
sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 31-ter, 32 e 35 nonche' di
quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di
monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR»;
b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti:
«31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e
29-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del
13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento
delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per
investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a)
del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la
progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021,
comunicati al Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari
interni e territoriali.
31-ter. I comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni
disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione,
monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli
obblighi ((in materia di applicazione del principio di «non arrecare
un danno significativo all'ambiente» ai sensi dell'articolo 17 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2020, e gli obblighi)) in materia di comunicazione e
informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche'
l'obbligo di alimentazione ((del sistema di monitoraggio»;))
c) al comma 32, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024,
a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello di riferimento di ciascun anno del contributo.»;
d) al comma 33:
1) al primo periodo, le parole «per il restante 50 per cento»
sono sostituite dalle seguenti «per il 45 per cento» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e, per il restante 5 per cento previa
verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di
cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla
regolamentazione attuativa del PNRR.»;
2) all'ultimo periodo, dopo le parole «avvenga previa» sono
inserite le seguenti: «verifica della completa alimentazione del
sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonche' del sistema di
monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR e
della»;
e) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:
«42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal
2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del
13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni di euro per l'anno
2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle
risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021. 42-ter.
Agli oneri di cui al comma 42- bis, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e
2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione
del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai
commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. 42-quater. I comuni
beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis, rispettano ogni
disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione,
controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in
materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del
regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di alimentazione del sistema
di monitoraggio.».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
((0a) al comma 139 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di
assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse
allocabili e' destinato agli enti locali del Mezzogiorno»;))
a) dopo il comma 139-bis e' inserito il seguente:
«139-ter. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma
139 per l'anno 2021, nonche' delle risorse di cui al comma 139- bis,
confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio
2021, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni
disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione,
controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in
materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di alimentazione del sistema di
monitoraggio. »;
b) al comma 145 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di
mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori di cui al
comma 139-ter.».
3. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i comuni
beneficiari delle risorse di cui al presente articolo assicurano
l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la
rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli
inter- venti finanziati, con particolare riferimento agli elementi
anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione,
dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti
alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e
delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e
finanziari, nonche' ((dei collegati obiettivi intermedi (milestone) e
finali (target) )) e di ogni altro elemento necessario richiesto
dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresi',
tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su
supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le
attivita' di controllo e di audit. Per le finalita' di cui al
presente comma i soggetti attuatori integrano le informazioni
presenti sui sistemi di monitoraggio gia' operativi e conservano la
documentazione dei lavori utilizzando le specifiche funzioni previste
dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.
(...)
Art. 21
Piani integrati
1. Al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo
l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la
rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la
rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle
aree pubbliche, ((l'efficientamento energetico e idrico degli edifici
e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di
demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione
dell'impermeabilizzazione del suolo gia' consumato con modifica di
sagome e impianti urbanistici,)) nonche' sostenere progetti legati
alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al
consumo energetico, sono assegnate risorse alle citta' metropolitane,
in attuazione della linea progettuale « Piani Integrati - M5C2 -
Investimento 2.2 » nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di
euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni
di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023,
di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro
per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026. Ai
relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per
l'attuazione del Next Generation EUItalia di cui all'articolo 1,
comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le
modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal
2021 al 2024, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
l), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 3. Le risorse di
cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le citta' metropolitane in base
al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna
area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana
dell'Indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM), come da
tabella allegata al presente decreto (Allegato 1).
4. Al fine di rafforzare gli interventi previsti dal comma 1,
nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo
8 e' costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per
l'attuazione della linea progettuale «Piani Integrati, BEI, Fondo dei
fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b)» del Piano nazionale di ripresa e
resilienza. E' altresi' autorizzato il cofinanziamento dei progetti
ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bilancio dei
soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di mutui con
((la Banca europea degli investimenti (BEI), la Banca di sviluppo del
Consiglio d'Europa (CEB), la)) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ((e
il sistema)) bancario. Restano, comunque, ferme per ciascun ente
attuatore le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o
quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di
indebitamento per ciascun ente, nonche' l'obbligo del rispetto degli
equilibri di cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18
agosto 2000, n. 267.
5. Le citta' metropolitane provvedono ad individuare, sulla base
dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse
assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili all'interno
della propria area urbana entro ((centotrenta)) giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle
progettualita' espresse anche dai comuni appartenenti alla propria
area urbana. Resta fermo che nel caso di progettualita' espressa
dalla citta' metropolitana la medesima possa avvalersi delle
strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto, diviene
soggetto attuatore.
6. I progetti oggetto di finanziamento, ((il costo totale di
ciascuno dei quali)) non puo' essere inferiore a 50 milioni di euro,
devono riguardare la manutenzione per il riuso e la
rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture
edilizie pubbliche ((e private, tenendo conto di quanto previsto dal
comma 8, lettera a),)) esistenti per finalita' di interesse pubblico,
il miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto
sociale, ((economico)) e ambientale, con particolare riferimento allo
sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla
promozione delle attivita' ((economiche)), culturali e sportive,
nonche' interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart
cities, con particolare riferimento ((alla rivitalizzazione
economica)), ai trasporti ed al consumo energetico.
7. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a pena di
inammissibilita':
a) intervenire su aree urbane il cui IVSM e' superiore a 99 o
superiore alla mediana dell'area territoriale;
b) avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei
termini di cui al comma 10 ((e, in ogni caso, non inferiore al
progetto di fattibilita' tecnico-economica;))
c) assicurare, nel caso di edifici ((oggetto di riuso)),
rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due
classi energetiche;
d) assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi,
((limitando il consumo di suolo)), nonche' potenziare l'autonomia
delle persone con disabilita' e l'inclusione sociale attraverso la
promozione di servizi sociali e sanitari di prossimita' a livello
locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli
alloggi e alle opportunita' di lavoro tenendo conto anche delle nuove
possibilita' offerte dalle tecnologie ((e dal lavoro da remoto ai
fini della conciliazione tra esigenze di cura familiare ed esigenze
lavorative, nel rispetto del principio di parita' di genere e ai fini
della riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree
metropolitane;))
((d-bis) assicurare ampi processi di partecipazione degli attori
economici e della societa' civile in fase di definizione degli
interventi oggetto dei Piani integrati;))
e) prevedere la valutazione di conformita' alle condizioni
collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), ((previsto
dall'articolo)) 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
f) prevedere la quantificazione del target obiettivo: ((metri
quadrati dell'area)) interessata all'intervento, intesa come bacino
territoriale che beneficia dell'intervento.
8. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere:
a) la possibilita' di partecipazione dei privati, attraverso il
«Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo 8 nel limite
massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento;
b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella
proposta progettuale;
c) la co-progettazione con il terzo settore.
((c-bis) l'applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie
interessate dal progetto o a gruppi di esse, ove ne ricorrano i
presupposti, delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.))
9. I singoli interventi rientranti nei progetti integrati, di cui
al comma 6, sono identificati da CUP, di cui all'articolo 11, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, associati attraverso modalita' guidate
(template) messe a disposizione dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del Sistema CUP,
secondo le specifiche fornite dal Ministero dell'interno - Direzione
centrale per la finanza locale. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto le citta' metropolitane
comunicano al Ministero dell'interno - Direzione centrale per la
finanza locale i progetti integrati finanziabili, completi dei
soggetti attuatori, dei CUP identificativi dei singoli interventi,
del cronoprogramma di attuazione degli stessi. A tal fine, con
decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale per la
finanza locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e' approvato il modello di presentazione delle
proposte progettuali integrate, contenente le indicazioni per una
corretta classificazione dei progetti integrati e dei singoli
interventi che ne fanno parte, all'interno dell'anagrafica CUP.
10. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate le
risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto
di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli interventi che
ne fanno parte (identificati da CUP) ((e, per ciascun progetto, e'
sottoscritto uno specifico « atto di adesione ed obbligo », allegato
al medesimo decreto del Ministro dell'interno,)) contenente i
criteri, ((gli indirizzi)) ed i relativi obblighi che regolano il
rapporto con i soggetti attuatori. L'atto di adesione ed obbligo ed
il decreto di cui al primo periodo disciplinano altresi' i termini di
avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalita' di
erogazione e revoca delle risorse, i contenuti essenziali della
documentazione di gara per il ((rispetto del principio DNSH)) (Do Not
Significant Harm), previsto dall'articolo 17 del regolamento UE
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020,
ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni
riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della
misura, ivi inclusi obblighi in materia di comunicazione e
informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in base
alle indicazioni riportate nell'atto di adesione ed obbligo di cui al
primo periodo, e l'obbligo di alimentazione del sistema di
monitoraggio. A seguito dell'assegnazione delle risorse, il Ministero
dell'interno trasmette al Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri la lista dei CUP finanziati all'interno di ciascun piano
integrato, per l'aggiornamento dell'anagrafe dei progetti nel sistema
CUP.
11. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241, i soggetti
attuatori assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di
monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento
attuativo degli interventi finanziati con particolare riferimento
agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della
localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle
informazioni ((inerenti alle procedure)) di affidamento dei lavori,
dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli
avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonche' ((dei collegati
obiettivi intermedi (milestone) e finali (target) )) collegati e di
ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione
attuativa del PNRR. Conservano, altresi', tutti gli atti e la
relativa documentazione giustificativa su supporti informatici
adeguati e li rendono disponibili per le attivita' di controllo e di
audit, ivi inclusi quelli relativi all'individuazione delle
progettualita' di cui al comma 5. ((Assicurano inoltre il rispetto
del principio di «non arrecare un danno significativo all'ambiente»
ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.))
Art. 22
Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con
le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a
fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa ((in sede di Conferenza)) permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si
provvede all'assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie
della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate
all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il
rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle
tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui coordinamento e'
attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d'intesa
tra il citato Dipartimento, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei
criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 5 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
21 del 26 gennaio 2017. ((Il decreto tiene conto, inoltre, della
classificazione dei territori dei comuni collocati in aree
interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n.
158)). Con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalita'
di impiego delle citate risorse finanziarie e le relative modalita'
di gestione contabile.
((1-bis. Il decreto di cui al comma 1 puo' essere rimodulato, con
le modalita' previste dal medesimo comma 1, entro il 31 dicembre
2023, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di
attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su
base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il
rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi
stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025. Le rimodulazioni
possono essere elaborate integrando i criteri di riparto stabiliti
dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2016 con ulteriori criteri, anche riferiti alla performance
operativa dei soggetti attuatori degli interventi.
1-ter. La ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della
missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza
il cui coordinamento e' attribuito al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative a
interventi gia' individuati nell'ambito della programmazione delle
risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 24-quater del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, finalizzate all'attuazione di inter- venti
pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio
idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, sulla base dei
piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e le regioni e le
province autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri
stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2016, puo' essere rimodulata entro il 31 dicembre
2023 con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle
province autonome interessate, anche nella qualita' di Commissari
delegati titolari di contabilita' speciali per l'attuazione di
ordinanze di protezione civile, previa intesa con il capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di
attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su
base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il
rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi
stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025.
1-quater. Il comma 3 dell'articolo 74- bis del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e' abrogato.
1-quinquies. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 147 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente: «2-ter.
Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma
autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora
espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al
comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica
individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di
governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le
gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis».
1-sexies. Nell'individuazione degli inter- venti previsti
dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, si deve dare conto della valutazione della ripetitivita' dei
fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi nei
territori interessati nel decennio precedente, dell'estensione
sovracomunale del loro impatto nonche' delle vittime eventualmente
provocate dagli eventi medesimi.))
(...)
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 1
Parte di provvedimento in formato grafico