Pnrr: un bando sugli autobus elettrici è l'oggetto del decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del ministero dello Sviluppo economico 8 aprile 2022. A renderlo noto è un comunicato del Mise pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2022, n. 93.
In particolare, il decreto definisce i termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni, a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo, per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della misura M2C2 dell'investimento 5.3 «Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici» del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 29 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2022, n. 6.
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Il decreto fissa anche la data dalla quale sarà possibile inoltrare le domande.
Maggiori informazioni sul sito del ministero dello Sviluppo economico.
Di seguito il testo del decreto ministero dello Sviluppo economico 8 aprile 2022.
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Decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del ministero dello Sviluppo economico 8 aprile 2022
Articolo 1
(Apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni)
1. Il presente decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fornisce le direttive necessarie a consentire l’attuazione, attraverso la misura agevolativa dei Contratti di sviluppo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, della Misura M2C2, Investimento 5.3 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finalizzata a sostenere progetti capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell’industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi.
2. A partire dalle ore 12.00 del giorno 26 aprile 2022 sarà possibile presentare domanda di agevolazioni a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della Misura M2C2, Investimento 5.3 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici” del PNRR.
3. Le domande di agevolazioni dovranno essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it).
4. Il predetto sportello sarà aperto:
a) a nuove domande di Contratto di sviluppo;
b) previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto proponente, a domande di Contratto di sviluppo già presentate all’Agenzia il cui iter agevolativo risulti, alla data della predetta istanza, sospeso per carenza di risorse finanziarie ovvero il cui iter valutativo risulti avviato ma che non siano tuttora destinatarie di provvedimenti di concessione di agevolazioni. Le istanze di cui alla presente lettera devono avere ad oggetto programmi di sviluppo che non risultino avviati antecedentemente alla data del 1° febbraio 2020; le medesime istanze devono contenere gli elementi necessari a consentire all’Agenzia l’accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal presente decreto.
5. Possono, altresì, essere finanziate nell’ambito della Misura M2C2, Investimento 5.3 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici” del PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 29 novembre 2021, progetti in essere relativi a domande presentate ai sensi della direttiva del Ministro per lo sviluppo economico del 19 novembre 2020 a valere sulle risorse assegnate dall’articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a condizione che presentino i requisiti previsti dal presente decreto.
6. L’Agenzia avvia le attività di verifica di propria competenza nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e delle istanze di cui ai commi precedenti.
7. Le domande di Contratto di sviluppo devono riguardare programmi finalizzati:
- all’ottimizzazione e produzione di sistemi di trazione elettrica;
- allo sviluppo e alla produzione di nuove architetture di autobus, nell’ottica della migrazione verso sistemi di alimentazione elettrici, dell’alleggerimento dei veicoli, della digitalizzazione dei veicoli e dei loro componenti;
- alla creazione e/o all’ottimizzazione di filiere industriali per la produzione di componentistica per autoveicoli per il trasporto pubblico e lo sviluppo e l’industrializzazione di nuove tecnologie IoT applicate al trasporto pubblico, di sensori e sistemi digitali, anche integrati nei singoli componenti del veicolo, per il monitoraggio continuo e la manutenzione predittiva, la guida assistita, la gestione delle flotte, la sicurezza dei trasporti, il dialogo bus- terra;
- allo sviluppo, alla standardizzazione e all’industrializzazione di sistemi di ricarica, nonché allo sviluppo di tecnologie finalizzate alla produzione di sistemi per la “smart charging” di autobus elettrici.
Nell’ambito della documentazione progettuale prodotta in fase di accesso, i soggetti proponenti dovranno altresì evidenziare, ai fini di una più completa valutazione dell’istanza da parte dell’Agenzia, l’eventuale sussistenza dei seguenti elementi:
- idoneità del programma a contribuire al rafforzamento della filiera produttiva degli autobus, intendendosi in tal senso la partecipazione, nell’ambito della realizzazione del complessivo programma di sviluppo, di più imprese operanti nella filiera medesima o, nel caso di programmi di sviluppo realizzati da una sola impresa, la presenza di elementi di integrazione con la filiera produttiva in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni;
- presenza, nell’ambito del complessivo programma di sviluppo, di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, connessi e funzionali all’investimento produttivo, finalizzati alla messa a punto di soluzioni interconnesse, anche nell’ambito del dialogo autobus-terra;
- evidenza del coinvolgimento di amministrazioni locali interessate alla sottoscrizione di accordi o protocolli di intesa finalizzati alla messa a punto di nuovi prodotti e/o al testing dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito del programma di sviluppo.
8. Le domande e le istanze di Contratto di sviluppo presentate allo sportello di cui al comma 2 che, in esito alle verifiche condotte dall’Agenzia, risultino prive degli specifici requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 29 novembre 2021 e dal presente decreto rientrano nella graduatoria ordinaria della misura agevolativa e sono istruite dall’Agenzia in base all’ordine cronologico di presentazione.
9. In attuazione della previsione recata dall’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% delle risorse della Misura M2C2, Investimento 5.3 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici” è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Articolo 2
(Caratteristiche dei programmi di sviluppo, condizioni di ammissibilità e spese ammissibili)
1. I Contratti di sviluppo di cui al presente decreto hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di un programma di sviluppo industriale per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimento, come individuati nel Titolo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, ed eventualmente progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III del medesimo decreto 9 dicembre 2014, strettamente connessi e funzionali tra di loro.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal richiamato Regolamento (UE) 2021/241, i programmi di sviluppo di cui al presente decreto non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio “non arrecare un danno significativo” – DNSH) e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021 e dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico del 28 marzo 2022, n. 120820.
3. Gli investimenti oggetto dei contratti di sviluppo finanziati nell’ambito dell’intervento oggetto del presente decreto dovranno essere completati in tempo utile per garantire l’attivazione della produzione di autobus e/o relative componenti entro il 30 giugno 2026.
4. In sede di presentazione dell’istanza di accesso, le imprese proponenti e aderenti assumono l’impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C 58/01), nonché, nel caso in cui a seguito della realizzazione del programma di sviluppo sia previsto un incremento occupazionale, a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.
5. L’Agenzia, nell’ambito delle verifiche istruttorie di competenza, accerta il rispetto del richiamato principio “non arrecare un danno significativo”, tenuto conto degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull’applicazione del medesimo principio e delle specificazioni fornite con la citata circolare del Ministero dello sviluppo economico del 28 marzo 2022, n. 120820. L’Agenzia verifica, altresì, la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per il sostegno finanziario del PNRR, accertando, in particolare:
a) il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
b) la coerenza della tempistica di realizzazione dei programmi di sviluppo con i vincoli temporali connessi all’utilizzo delle risorse della Misura M2C2, Investimento 5.3 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici” del PNRR.
6. Le agevolazioni concesse a valere sulle risorse assegnate alla Misura M2C2, Investimento 5.3 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici” del PNRR sono revocate, in tutto o in parte, qualora, in sede di verifica sulla realizzazione degli investimenti agevolati, l’Agenzia accerti il mancato rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” rispetto a quanto previsto in sede istruttoria.
7. Con riferimento ai requisiti di accesso allo strumento agevolativo, alle condizioni di ammissibilità dei progetti, alle spese ammissibili e per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto si applica quanto nel merito disposto dal citato decreto 9 dicembre 2014.
Articolo 3
(Forma ed intensità dell’aiuto)
1. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dai regimi di volta in volta applicabili allo strumento dei Contratti di sviluppo e assumono le forme previste dall’articolo 8 del decreto 9 dicembre 2014, anche in combinazione tra loro.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 in tema di cumulo delle agevolazioni, i programmi di sviluppo di cui al presente decreto, in attuazione di quanto in proposito previsto dal Regolamento (UE) 2021/241, non possono essere sostenuti per gli stessi costi da altri programmi e strumenti dell’Unione.
3. I soggetti proponenti delle domande di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a) potranno richiedere che le agevolazioni siano concesse ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022 e nel rispetto dei limiti e delle condizioni ivi previsti. La concessione delle agevolazioni ai sensi delle predette disposizioni è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.
Articolo 4 (Disposizioni finali)
1. Con successivi provvedimenti e/o circolari potranno essere fornite specificazioni sulle modalità di verifica da parte dell’Agenzia delle disposizioni di cui all’articolo 2, nonché in ordine:
a) agli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, nel rispetto dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e agli ulteriori adempimenti per finalità di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali;
b) al rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché delle misure volte a garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
c) agli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa nel rispetto del piano finanziario e del cronogramma di spesa approvato;
d) agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell’Unione europea - NextGenerationEU e le modalità di valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea;
e) agli obblighi connessi all’utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l’erogazione dei pagamenti o all’adozione di un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
f) agli adempimenti connessi per il rispetto del principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), del principio di parità di genere e dell’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
g) agli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; Euratom) 1046/2018;
h) alle ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, in ogni caso, presidia e vigila, fornendo all’Agenzia le direttive occorrenti, sul rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste per il raggiungimento dei risultati della Misura M2C2, Investimento 5.3 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici” del PNRR, così come individuati in allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e dai successivi eventuali atti modificativi e integrativi, e adotta le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea e per garantire il corretto utilizzo dei fondi.
3. Qualora, in esito all’attuazione dello sportello di cui all’articolo 1, comma 2, i risultati conseguiti dall’intervento non consentano l’integrale assorbimento delle risorse di cui al presente decreto, è fatta salva la possibilità di fare ricorso ad ulteriori misure agevolative, anche già in fase di operatività, che abbiano finalità coerenti con l’Investimento in questione e che possano contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’Investimento medesimo, nel rispetto dei target previsti dal PNRR.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it). Con apposito avviso, dell’adozione del decreto è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.