Preparazione per il riutilizzo: cosa c’è da sapere

Le origini dell’istituto, la differenza con il riutilizzo, la necessità di semplificazioni, l’art. 214-ter, D.Lgs. n. 152/2006, le lacune legislative da colmare, la natura della fattispecie

(Preparazione per il riutilizzo: cosa c’è da sapere)

Ogni prodotto, dopo un ciclo di vita utile più o meno lungo, diventa un rifiuto. Il processo è però, in molti casi, reversibile. È, quindi, indispensabile agire al più presto per garantire che i rifiuti ritornino a essere beni, prodotti conformi a tutti i requisiti previsti dalle norme cogenti, e reimmessi sul mercato.

 

1. Origini dell’istituto

La “preparazione per il riutilizzo” non è un istituto di nuova introduzione ma, anzi, costituisce concetto introdotto dalla direttiva 98/2008/Ce e recepito in Italia mediante il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 .

A norma dell’art. 3, punto 16, direttiva quadro si deve intendere per «preparazione per il riutilizzo» le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

L’art. 10 del citato D.Lgs. n. 205/2010 ha affidato all’art. 183, comma 1, lettera q), D.Lgs. n. 152/2006, l’incombenza di definire per l’ordinamento italiano cosa si debba intendere per “preparazione per il riutilizzo”, ossia, tutte le «operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento».

 

2. Differenza con il riutilizzo

È, innanzitutto, necessario chiarire – anche in vista delle considerazioni a seguire - che “preparazione al riutilizzo” e “riutilizzo” non possono essere ritenuti in alcun modo sovrapponibili. Questo in quanto la preparazione per il riutilizzo riguarda i rifiuti, mentre il riutilizzo concerne un prodotto o un componente (e non un rifiuto).

Una conferma da questo punto di vista la si ha all’art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006, che ha recepito il contenuto dell’articolo 4 della direttiva 98/2008/Ce, e indica i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti attraverso il seguente ordine gerarchico:

a) prevenzione (leggasi riutilizzo);

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e) smaltimento.

La gerarchia identifica la prevenzione come strumento principe per evitare la produzione di rifiuti ed essa si declina principalmente nella possibilità di sottoporre il bene a ulteriori cicli di utilizzo.

 

3. La necessità di semplificazioni

L’art. 181, D.Lgs. n. 152/2006 («Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti») prevede, poi, al comma 1, che «Nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni, adottano modalità autorizzative semplificate nonché' le misure necessarie […] per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti […]».

Con riguardo, inoltre, alla posizione dei regimi di responsabilità estesa del produttore sul tema, il comma 2 del medesimo articolo dispone «2. I regimi di responsabilità estesa del produttore adottano le misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza».

 

4. Introduzione dell’art. 214-ter

La necessità di promuovere e (allo stesso tempo, quindi,) semplificare l’utilizzo dell’istituto è stato ribadito, inoltre, dal D.Lgs. n. 116/2020, il quale ha disposto l’introduzione nel testo unico dell’art. 214-ter, intitolato «Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata» e recentemente modificato dal D.L. n. 77/2021, nel quale al comma 1 si legge: «1. L’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, a partire dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalità indicate all’articolo 216 [operazioni di recupero]. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorità competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalità e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2», il quale dispone: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione [quindi entro il 26 novembre del 2020], con decreto del Ministro dell’ambiente […] sono definite le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo».

 

5. Vuoto normativo

Si tratta di un provvedimento che non ha ancora visto formalmente la luce.

Di certo qualche ritardo è stato determinato dalla posizione del Consiglio di Stato che ha condizionato la possibilità di emanare il D.M. in questione solo in pendenza di una preventiva modifica dell’art. 214-ter - già innanzi menzionato - per come riformulato dall’articolo 5, comma 2, del nuovo decreto legislativo recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio», a oggi approvato in via definitiva nella riunione del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022.

 

6. Le novità attese

In quello che potrebbe essere il nuovo testo dell’art. 214-ter sono definite le condizioni per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata, introducendo un termine di novanta giorni dalla comunicazione di inizio di questa attività, entro il quale le province ovvero le città metropolitane territorialmente competenti sono obbligate alla verifica del possesso dei requisiti degli operatori impegnati in tali attività; decorso questo termine, l’attività potrà essere svolta.

Solo per i rifiuti elettrici ed elettronici (Raee), l’avvio delle predette attività di recupero sarà subordinato all’effettuazione di una visita preventiva da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività.

 

7. Verso il decreto dedicato

Tornando al regolamento dedicato specificamente alla preparazione per il riutilizzo, dopo il parere conclusivo favorevole ottenuto sullo schema da parte del Consiglio di Stato in data 6 ottobre 2022, l’Italia ha notificato all’Ue la nuova versione in data 9 gennaio 2023. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si ritiene utile considerare che nelle more del processo di legiferazione, le attività di preparazione per il riutilizzo sono state autorizzate – non sempre a cuor leggero da parte delle autorità a ciò preposte, a fronte dell’annale vuoto normativo in materia - caso per caso in ordinaria ex art. 208, D.Lgs. n. 152/2006.

 

8. La natura della preparazione per il riutilizzo

Peraltro, la preparazione al riutilizzo costituisce un’operazione di recupero generico, non facilmente categorizzabile tra quelle specifiche menzionate dall’allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Ancor di più appare come poco giustificabile il suo accostamento all’R12 («Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11»; vedere l’allegato C, parte IV, D.Lgs. n. 152/2006). Proprio il rinvio, difatti, a una delle operazioni tra quelle da R1 a R11 escluderebbe la possibilità che dall’operazione suddetta possa ottenersi un bene, scopo, invece, evidentemente sotteso alla preparazione al riutilizzo.

Ulteriore conferma ne dà l’art. 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006 (riguardante la cessazione della qualifica di rifiuto), il quale prevede che «Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo». Non possono, quindi, esservi dubbi circa il fatto che la preparazione per il riutilizzo sia un’operazione di recupero, la quale non può essere autorizzata in R12.

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