Preparazione per il riutilizzo: pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 10 luglio 2023, n. 119 (Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2023) che fissa le condizioni per l'esercizio in forma semplificata.
Oltre alle modalità operative e ai requisiti minimi degli operatori, il provvedimento, pubblicato ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce:
- le dotazioni tecniche e strutturali necessarie;
- le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
- le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
- le condizioni specifiche per l'esercizio delle operazioni.
Fissati anche:
- l'ambito di applicazione e le esclusioni;
- i requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività;
- la preparazione per il riutilizzo dei Raee;
- le attività di comunicazione e di monitoraggio.
Negli allegati, infine, sono riportati:
- le caratteristiche e le dotazioni tecniche di un centro di preparazione per il riutilizzo (allegato 1);
- il modello per la comunicazione di inizio di attività di preparazione per il riutilizzo (allegato 2).
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 10 luglio 2023, n. 119; l'allegato 2 è riportato in pdf alla fine della pagina.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 10 luglio 2023, n. 119
Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio
delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi
dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(23G00126)
(Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2023, n. 204)
Vigente al: 16-9-2023
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare,
l'articolo 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione
ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in
particolare, l'articolo 4 che ha ridenominato il «Ministero della
transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica»;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio»;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 6, del suddetto decreto
legislativo n. 116 del 2020, con il quale e' stato introdotto alla
parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
l'articolo 214-ter, rubricato «Determinazione delle condizioni per
l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in
forma semplificata», il cui comma 2 prevede l'emanazione, da parte
del Ministro della transizione ecologica (oggi Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica), di un regolamento che disciplini le
modalita' operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti
minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio
delle suddette operazioni, le quantita' massime impiegabili, la
provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonche' le
condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a
operazioni di preparazione per il riutilizzo;
Visto, altresi', l'articolo 1, comma 7, del suddetto decreto
legislativo n. 116 del 2020, con il quale e' stato sostituito
l'articolo 181 del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006,
che, come novellato, in tema di preparazione per il riutilizzo dei
rifiuti urbani, introduce ulteriori e specifici obiettivi che
consentono di procedere verso un'economia circolare con un alto
livello di efficienza delle risorse;
Visto l'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
richiamato dall'articolo 214-ter del medesimo decreto, che disciplina
la procedura semplificata abilitativa per le operazioni di recupero;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)» e, in particolare, l'articolo 6,
rubricato «Criteri di priorita' nella gestione dei RAEE» che, al
comma 1, stabilisce che «la gestione dei RAEE deve privilegiare le
operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE,
dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in
attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di
consentire un efficiente utilizzo delle risorse»;
Visto l'articolo 7, rubricato «Preparazione per il riutilizzo e
riutilizzo», del citato decreto legislativo n. 49 del 2014, che
stabilisce di avviare i RAEE prioritariamente ai centri accreditati
di preparazione per il riutilizzo, previa separazione dai RAEE
destinati ad altre forme di trattamento, nonche' di individuare nei
centri di raccolta apposite aree adibite al «deposito preliminare
alla raccolta» dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il
riutilizzo;
Visto l'allegato IV del richiamato decreto legislativo n. 49 del
2014, rubricato «Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle
categorie di cui all'Allegato III»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, «Regolamento recante
modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli
installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE),
nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali
apparecchiature»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121, «Regolamento recante
modalita' semplificate per lo svolgimento delle attivita' di ritiro
gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonche'
requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla
raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi
dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014,
n. 49»;
Vista la norma EN 50614:2020, «Requirements for the preparing for
re-use of waste electrical and electronic equipment», elaborata dal
Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC), al fine di
incoraggiare la preparazione per il riutilizzo dei RAEE e fornire un
quadro di riferimento per garantire ai consumatori la sicurezza e la
qualita' delle apparecchiature reimmesse sul mercato;
Ritenuto che, in riferimento ai rifiuti soggetti a regimi di
responsabilita' estesa del produttore, l'immissione sul mercato dei
prodotti ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo
non puo' qualificarsi quale «prima messa a disposizione», tale da
generare nuovi oneri connessi all'applicazione del suddetto
principio;
Considerato che la disciplina delle procedure autorizzative e delle
modalita' operative dei centri di preparazione per il riutilizzo
consente di regolamentare i profili ambientali di un mercato
esistente, promuovendone la trasparenza e rafforzando la fiducia dei
consumatori sulla qualita' dei prodotti ottenuti;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
«Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229», che armonizza e riordina le normative concernenti i
processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato
livello di tutela dei consumatori e degli utenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022;
Vista la notifica di cui alla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una
procedura di informazione alla Commissione europea nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione (codificazione), effettuata in data 9
gennaio 2023;
Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione
europea, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE)
2015/1535, con comunicazione TRIS/(2023) 00942, del 4 aprile 2023,
nell'ambito della notifica 2023/0008/I;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
effettuata con nota del 28 aprile 2023, ai sensi della legge n. 400
del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Ai sensi degli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, il presente regolamento definisce:
a) le modalita' operative ed i requisiti minimi di qualificazione
degli operatori necessari per l'esercizio di attivita' di
preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;
b) le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l'esercizio
delle attivita' di cui al punto a);
c) le quantita' massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le
caratteristiche dei rifiuti, nonche' le condizioni specifiche in base
alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono
sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
d) le condizioni specifiche per l'esercizio di operazioni di
preparazione per il riutilizzo.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di
cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, nonche'
le seguenti:
a) «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o
gestisce operazioni di preparazione per il riutilizzo;
b) «operatore»: qualsiasi soggetto che presta la propria opera in
relazione alle attivita' di preparazione per il riutilizzo di rifiuti
presso il centro di cui alla lettera f);
c) «conferitore»: il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti
urbani; il gestore del centro di raccolta di cui all'articolo 183,
comma 1, lett. mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; il
gestore del centro di raccolta o di restituzione organizzato e
gestito dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o
collettivi di gestione dei RAEE, ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; il
produttore di AEE professionali che, individualmente o attraverso i
sistemi collettivi cui aderisce, organizza e gestisce sistemi di
raccolta differenziata dei propri rifiuti; il distributore che abbia
allestito un deposito preliminare alla raccolta di RAEE ai sensi
degli articoli 4 e 5 del decreto 31 maggio 2016, n. 121 e
dell'articolo 1 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65; il
gestore dell'impianto di trattamento di rifiuti; il detentore dei
rifiuti provenienti da utenze non domestiche;
d) «Amministrazione»: la Provincia o la Citta' metropolitana
territorialmente competente a verificare e controllare la sussistenza
delle condizioni e dei requisiti previsti per l'applicazione della
procedura semplificata di cui all'articolo 4;
e) «comunicazione di inizio attivita'»: la comunicazione di cui
all'articolo 216, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
f) «centro di preparazione per il riutilizzo (centro)»:
l'impianto che svolge operazioni di preparazione per il riutilizzo di
rifiuti in conformita' alle disposizioni del presente regolamento;
g) «schedario»: il registro tenuto presso ogni centro, in cui
sono annotati i dati di cui all'articolo 6, comma 3;
h) «codice univoco»: codice attribuito al rifiuto conferito in
fase di accettazione al centro di preparazione per il riutilizzo ai
fini della relativa individuazione nell'ambito delle successive
operazioni;
i) «prodotto preparato per il riutilizzo da rifiuto di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (PPRAEE)»: il prodotto o
componente di prodotto ottenuto dalle operazioni di preparazione per
il riutilizzo dei RAEE individuati nella tabella 2 di cui
all'allegato 1 e immesso sul mercato alle condizioni di cui al
successivo articolo 7;
j) «persone svantaggiate»: si considerano persone svantaggiate i
soggetti che in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari, presentano condizioni di fragilita' e debolezza
ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Art. 3
Ambito di applicazione ed esclusioni
1. Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto
rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante
operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che
garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti
conformi al modello originario. Per i RAEE preparati per il
riutilizzo i criteri minimi per verificare l'idoneita' sono stabiliti
dalla norma CENELEC 50614:2020, al relativo capitolo 5.
2. La conformita' di cui al comma 1 e' garantita quando le
operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere
prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti
originari, abbiano la stessa finalita' per la quale sono stati
concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di
sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero
gli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato.
3. Il prodotto ottenuto dalle operazioni di cui al comma 1 e'
munito di etichetta recante l'indicazione: «Prodotto preparato per il
riutilizzo». Nel caso di prodotti usualmente commercializzati per
partite, l'etichettatura puo' essere apposta per singolo lotto
imballato. Per i PPRAEE si applicano le modalita' di cui all'articolo
7, comma 5.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente
regolamento:
a) i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi
fiscali;
b) i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i
rifiuti di prodotti fitosanitari;
c) pile, batterie e accumulatori;
d) pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale
19 novembre 2019, n. 182;
e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di
prodotti contenenti gas ozono lesivi;
f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o
sprovvisti di marchio CE ove previsto;
g) i veicoli fuori uso.
5. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente
regolamento i rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella
tabella 1 dell'allegato 1, quelli allo stato liquido ed aeriforme
nonche' i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici.
Art. 4
Esercizio delle operazioni di preparazione
per il riutilizzo in forma semplificata
1. Le operazioni di preparazione per il riutilizzo sono intraprese
in conformita' alle modalita' individuate all'articolo 216, commi 1 e
2, e con quanto disposto agli articoli 181, comma 1, 214, commi 1, 2
e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e in modo da garantire
la salute e la sicurezza sul lavoro, la tutela dell'ambiente, la
qualita' dei servizi e dei prodotti ottenuti in conformita' alla
legislazione vigente.
2. L'esercizio delle operazioni di cui al comma 1 e' avviato
decorsi novanta giorni dalla presentazione della comunicazione di
inizio attivita', entro i quali l'amministrazione territorialmente
competente verifica i requisiti previsti dal presente regolamento. La
comunicazione di inizio attivita', a firma del gestore, e' compilata
secondo il modello di cui all'allegato 2. Nella ipotesi di
preparazione per il riutilizzo di RAEE, l'avvio dell'esercizio e'
subordinato alla visita preventiva da parte dell'amministrazione
competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data della
predetta comunicazione. La visita preventiva verifica la conformita'
delle attivita' di recupero alle prescrizioni tecniche stabilite
dagli allegati VII e VIII del decreto legislativo n. 49 del 2014.
3. Nella comunicazione sono indicate le operazioni di preparazione
per il riutilizzo che si intendono svolgere ed e' attestato:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche
di cui all'allegato 1 del presente regolamento;
b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5.
4. Alla comunicazione e' allegata una relazione, sottoscritta dal
legale rappresentante dell'impresa, da cui risulti:
a) l'ubicazione e la planimetria del centro presso cui saranno
effettuate le attivita';
b) il titolo di godimento dell'immobile di cui al suddetto punto
a);
c) la capacita' di trattamento giornaliera e annuale per singola
classe merceologica, la capacita' di messa in riserva dei rifiuti
destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la
capacita' di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di
preparazione per il riutilizzo, la capacita' di stoccaggio dei beni
derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo nonche'
la descrizione delle operazioni di cui all'allegato C della parte
quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 messe in atto in
riferimento a ciascuna classe merceologica e delle attrezzature
utilizzate;
d) l'autocertificazione attestante il possesso di eventuali
autorizzazioni ambientali necessarie alle attivita', la
compatibilita' edilizia e urbanistica del centro, la presenza/assenza
di vincoli paesaggistici e ambientali, il rispetto delle norme
igienico-sanitarie, di tutela dall'inquinamento acustico e delle
norme antincendio;
e) la destinazione urbanistica dell'area sede dell'attivita'
(zona territoriale omogenea ai sensi del PRG del comune) e i dati
catastali identificativi della medesima area (mappali, foglio,
censuario).
5. Alla relazione di cui al comma 3 sono allegati gli elaborati
grafici indicati nel modello di cui all'allegato 2 e le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 5, comma 4.
6. L'amministrazione dispone l'iscrizione in un apposito registro
delle imprese o delle societa' per le quali e' effettuata la
comunicazione di inizio di attivita', informandone il gestore.
7. Se l'amministrazione accerta, in sede di verifica dei requisiti,
o di visita preventiva effettuata in presenza del gestore,
l'insussistenza dei requisiti per l'esercizio delle attivita',
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio delle
stesse, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alle
prescrizioni stabilite dall'amministrazione entro il termine di
trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. A tal fine, il
responsabile del procedimento, oltre all'esercizio delle attivita' di
cui all'articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n.
241, puo' richiedere all'impresa interessata le modifiche alla
comunicazione e alla relazione, di cui al comma 4, necessarie per
l'approvazione, subordinando l'approvazione stessa all'accettazione,
da parte del privato, delle modifiche richieste.
8. In sede di controllo successivo, nel caso in cui
l'amministrazione accerti che le operazioni di preparazione per il
riutilizzo non siano svolte in conformita' ai requisiti dichiarati
nella comunicazione di cui al comma 1, sospende le suddette
attivita', ove le cause ostative non vengano eliminate entro il
termine di trenta giorni dalla comunicazione di apposita diffida da
parte dell'amministrazione.
9. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni
cinque anni e comunque in caso di variazione dei dati di cui alle
lettere a) e c), comma 4 del presente articolo.
Art. 5
Requisiti soggettivi per l'esercizio delle attivita'
di preparazione per il riutilizzo
1. Per l'esercizio delle attivita' di preparazione per il
riutilizzo, il gestore deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione
europea;
b) se cittadino di uno Stato terzo che riconosca analogo diritto
ai cittadini italiani, stabilire il proprio domicilio in Italia;
c) non versare in stato di interdizione o inabilitazione ovvero
di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese;
d) non aver riportato condanna passata in giudicato, anche ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e anche
qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della
stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
aa) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a
tutela dell'ambiente, dalle norme a tutela della salute, dalle norme
in materia edilizia e in materia urbanistica;
bb) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno
per delitti non colposi.
Non si tiene conto della condanna qualora sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena o sia intervenuta l'estinzione
del reato ai sensi dell'articolo 167 del codice penale oppure sia
stata ottenuta la riabilitazione;
e) non essere assoggettato alle cause di divieto, di decadenza o
di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;
f) non aver reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni
nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo;
g) non aver subito accertamento in forma definitiva della
violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; il requisito non e' comunque
integrato se dopo un anno dall'accertamento definitivo la violazione
non e' stata rimossa.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, l'impresa individuale o la
societa' che svolge le attivita' di preparazione per il riutilizzo
deve:
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori,
nonche' a quelli relativi alla tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
b) non trovarsi, in sede di presentazione della comunicazione, in
stato di liquidazione o essere, comunque, soggetto ad una procedura
concorsuale con finalita' liquidativa.
3. Gli operatori devono possedere idonea capacita' tecnica in
relazione alla specifica operazione cui sono preposti, dimostrata
mediante il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di
cui all'allegato 1, paragrafo 4. Compatibilmente con l'organizzazione
del centro di preparazione per il riutilizzo, per le attivita' di
minore complessita' possono essere avviati percorsi di inserimento
lavorativo per le persone svantaggiate e a rischio di esclusione
socio-economica.
4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 e' attestato
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' allegata
alla comunicazione, redatta in conformita' alle previsioni contenute
nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
5. L'amministrazione procede all'acquisizione delle informazioni
antimafia interdittive di cui agli articoli 84, comma 3, e 91 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 6
Dotazioni tecniche dei centri
di preparazione per il riutilizzo
1. I centri di preparazione per il riutilizzo hanno caratteristiche
e dotazioni tecniche conformi a quanto previsto nell'allegato 1 e
possono ricevere i rifiuti indicati nel catalogo di cui al medesimo
allegato, entro le quantita' massime ivi individuate, conferiti dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
2. Presso il centro e' tenuto uno schedario, suddiviso in tre
sezioni, finalizzato a registrare i dati afferenti ai rifiuti
conferiti ed alle operazioni su di essi effettuate, nel quale sono
annotate almeno le seguenti informazioni:
Sezione A - Conferimento:
a) conferitore (estremi identificativi e tipologia del soggetto
che effettua il conferimento);
b) data del conferimento;
c) codice EER dei rifiuti conferiti con indicazione della classe
merceologica di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 (se RAEE,
categoria di cui all'allegato III e all'allegato IV del decreto
legislativo n. 49 del 2014 e, per i conferimenti aventi a oggetto
sole componenti, anche relativa sintetica descrizione);
d) quantitativo espresso in numero di pezzi o in peso dei rifiuti
conferiti, in base alla tipologia di prodotto.
Sezione B - Gestione:
a) quantita' di rifiuti da sottoporre alle operazioni di
preparazione per il riutilizzo, suddivisi per classe merceologica,
per codice EER e per codice univoco;
b) tipologia di operazioni di preparazione per il riutilizzo
effettuate ai sensi del punto 1 dell'allegato 1 e dell'allegato C del
decreto legislativo n. 152 del 2006, per ciascuna classe merceologica
e codice EER e codice univoco, risultati delle valutazioni e delle
prove funzionali compiute nell'ambito delle operazioni di controllo;
c) quantita' dei prodotti ottenuti dalle operazioni di
preparazione per il riutilizzo, espressa in peso o in numero in base
alla tipologia di prodotto. Per i PPRAEE, l'indicazione del peso e'
effettuata sulla base della decisione di esecuzione n. 2193/2019, del
17 dicembre 2019 che stabilisce le modalita' per il calcolo, la
verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la
presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio sui RAEE.
Sezione C - Cessione:
a) quantita' e numero di prodotti e/o componenti di prodotto
ceduti per il riutilizzo;
b) quantita' e codice EER dei rifiuti prodotti nel centro e
destinati presso altri impianti di trattamento.
3. Per i rifiuti accompagnati dal formulario di cui all'articolo
193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero dal documento di
trasporto, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale
31 maggio 2016, n. 121, e all'articolo 2 comma 2, del decreto
ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, sono conservate copie degli stessi,
allegate allo schedario.
4. Lo schedario deve essere conservato per cinque anni.
5. La durata massima della messa in riserva dei rifiuti destinati
alle operazioni di preparazione per il riutilizzo di cui all'allegato
1, effettuata presso lo stesso centro, e' pari ad un anno dalla data
di ricezione dei rifiuti. La quantita' stoccabile non puo' mai
eccedere le quantita' massime impiegabili individuate nel catalogo
per classe merceologica di cui al medesimo allegato e in ogni caso
non puo' superare la capacita' massima di messa in riserva.
6. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti sono sottoposte
alla procedura semplificata di comunicazione solo se effettuate
presso il centro di preparazione per il riutilizzo e nel rispetto
delle norme tecniche e dei requisiti minimi di cui all'allegato 1.
7. Per i rifiuti di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, il
passaggio tra centri di preparazione per il riutilizzo e impianti
autorizzati ad operazione di recupero R13 e' consentito
esclusivamente per una sola volta ai soli fini della cernita.
Art. 7
Preparazione per il riutilizzo dei RAEE
1. Le attivita' di preparazione per il riutilizzo dei RAEE sono
improntate alla norma CENELEC EN 50614: 2020, Capitolo 4.
2. La capacita' tecnica necessaria per l'esecuzione di attivita' di
preparazione per il riutilizzo dei RAEE richiede, oltre al possesso
dei requisiti di cui all'allegato 1, paragrafo 4, anche
l'aggiornamento professionale, a cura del Centro di coordinamento
RAEE anche in collaborazione con le Associazioni dei produttori di
AEE, da effettuarsi con cadenza biennale.
3. Il corretto trasferimento delle informazioni funzionali alle
operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE e' garantito
dal Centro di coordinamento RAEE ai sensi degli articoli 27 e 33,
comma 5, lett. l), del decreto legislativo n. 49 del 2014, anche
sulla base delle informazioni fornite dai produttori di AEE.
4. Le caratteristiche e le dotazioni tecniche dei centri di
preparazione per il riutilizzo dei RAEE nonche' le operazioni ivi
effettuate sono conformi alla norma CENELEC EN 50614: 2020, Capitolo
4.
5. Il prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE e' reimmesso al
consumo munito di etichetta recante l'indicazione «PPRAEE», apposta
dall'operatore secondo le modalita' indicate dalla norma CENELEC EN
50614: 2020, paragrafo 6.2.
6. Il gestore garantisce che il PPRAEE sia sicuro per l'uso come
originariamente previsto, non metta in pericolo la salute e la
sicurezza umana e assicura le informazioni nei confronti dei
consumatori ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo
6.3. In caso di danno da prodotti difettosi e per omessa informazione
vigono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
7. I PPRAEE o i componenti di PPRAEE sono coperti dalla garanzia di
conformita' per la durata di almeno dodici mesi dalla data di
acquisto, in virtu' di idoneo certificato nel quale sono rese
espressamente note le condizioni per la sostituzione, per la
riparazione o per il rimborso, ai sensi della norma CENELEC EN
50614:2020, paragrafo 6.4.
8. Il gestore e' tenuto a iscrivere, senza ulteriori oneri, il
proprio centro di preparazione per il riutilizzo dei RAEE in una
apposita sezione dell'elenco previsto all'articolo 33, comma 2, del
decreto legislativo n. 49 del 2014 e a comunicare annualmente le
quantita' e i pezzi ricevuti e preparati per il riutilizzo.
9. Laddove i PPRAEE o i componenti di PPRAEE siano spediti fuori
dall'Unione europea, il gestore di preparazione per il riutilizzo
deve rendere disponibili i documenti atti a dimostrare il
soddisfacimento dei requisiti per le AEE usate come specificato
nell'allegato VI del decreto legislativo n. 49 del 2014. Il gestore
della preparazione per il riutilizzo mantiene un registro dei
documenti sui PPRAEE e sulle sue componenti esportati al di fuori
dell'Unione europea, ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020,
paragrafo 6.5.
Art. 8
Comunicazioni
1. L'amministrazione comunica alla Sezione nazionale del Catasto
dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo n. 152
del 2006, secondo gli standard concordati con ISPRA, che cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, i
seguenti elementi identificativi delle imprese e delle societa'
iscritte nel registro di cui all'articolo 4, comma 2:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa o della societa';
c) sede del centro;
d) tipologia di rifiuti oggetto delle operazioni di preparazione
per il riutilizzo (classe merceologica e codice EER) e relative
quantita';
e) operazioni di preparazione per il riutilizzo effettuate ai
sensi del punto 1 dell'allegato 1 e dell'allegato C del decreto
legislativo n. 152 del 2006, per ciascuna classe merceologica e
codice EER;
f) data di iscrizione nel registro.
2. In applicazione dei principi di trasparenza e pubblicita',
l'amministrazione inserisce i dati di cui al comma 1 anche in una
apposita sezione della piattaforma telematica «Monitor-piani»,
istituita dal Ministero della transizione ecologica presso l'Albo
nazionale dei gestori ambientali.
Art. 9
Monitoraggio
1. Le attivita' di monitoraggio periodico sulle operazioni di
preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, di cui all'articolo 4,
comma 8, saranno svolte dalla competente Direzione generale del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che si avvale a
tal fine di ISPRA, a cui saranno comunicati i dati relativi alla
tipologia di rifiuti utilizzati e le relative quantita'.
Art. 10
Disposizioni transitorie e finali
1. I centri che, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sono autorizzati a effettuare operazioni di preparazione
per il riutilizzo dei rifiuti continuano a operare sulla base dei
relativi provvedimenti autorizzatori.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente
regolamento.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato 1
Caratteristiche e dotazioni tecniche di un centro
di preparazione per il riutilizzo.
1. Operazioni di preparazione per il riutilizzo
Le operazioni di preparazione per il riutilizzo condotte nei
centri di preparazione per il riutilizzo consistono in almeno una
delle seguenti attivita':
a) «controllo»: operazione che consiste nell'ispezione visiva,
cernita e prova funzionale per valutare l'idoneita' del rifiuto ad
essere preparato per il successivo riutilizzo; per i RAEE la prova
consiste almeno nel testare la funzionalita' (con prove specifiche a
seconda della tipologia di RAEE), valutare la presenza di sostanze
pericolose e registrare nella sezione B dello schedario di cui
all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento, i risultati della
valutazione e delle prove, ai sensi della norma CENELEC EN
50614:2020, paragrafi da 5.1 a 5.4;
b) «pulizia»: operazione mediante la quale vengono eliminate le
impurita' anche attraverso l'impiego di acqua e liquidi specifici
come i detergenti ad azione disinfettante, anche in forma di vapore;
operazioni di disinfestazione contro il tarlo;
c) «smontaggio»: operazione di disassemblaggio totale o
parziale del rifiuto in componenti riutilizzabili singolarmente o
nell'operazione di riparazione;
d) «riparazione»: operazione che comprende la sostituzione, la
soppressione e/o ripristino di qualsiasi componente, anche
particolare, del rifiuto nonche' l'installazione sugli stessi di
impianti e componenti fissi, comprese le attivita' di sabbiatura,
verniciatura, laccatura.
2. Dotazioni strutturali
2.1 Il centro, provvisto di adeguata recinzione lungo tutto il
perimetro e soggetta a periodica manutenzione, e' costituito da un
locale chiuso o da area con copertura resistente alle intemperie,
allestito e gestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia
di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonche' di
sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.
2.2 Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per
l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da
rumori e odori ne' danneggiare il paesaggio e i siti di particolare
interesse.
2.3 Il centro e' dotato di:
a) una sezione di conferimento e messa in riserva dei rifiuti
di dimensioni idonee per assicurare un'agevole movimentazione dei
mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita, allestita con
attrezzature (cassoni, contenitori o scaffali) adeguate alla corretta
conservazione dei rifiuti differenziati per classe merceologica e
codice EER tra quelli indicati nelle tabelle di cui al presente
allegato, in modo da non pregiudicarne l'integrita' ai fini della
loro preparazione per il riutilizzo;
b) una sezione operativa adeguatamente attrezzata e organizzata
in funzione delle operazioni di preparazione per il riutilizzo da
svolgere;
c) una sezione di immagazzinamento e cessione dei prodotti o
componenti di prodotti per il successivo riutilizzo;
d) sezione di stoccaggio dei rifiuti prodotti recuperabili
derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo da
destinare ad impianti di recupero;
e) sezione di stoccaggio dei rifiuti prodotti non recuperabili
risultanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo da
destinarsi allo smaltimento;
f) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque
meteoriche;
g) adeguato sistema di raccolta dei reflui che in maniera
accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi.
Tutte le sezioni devono essere dotate di pavimentazione
impermeabilizzata.
Le sezioni in cui sono depositati i rifiuti derivanti dalle
operazioni di preparazione per il riutilizzo destinati a operazioni
di recupero o allo smaltimento sono tenute distinte da quelle
dedicate al deposito dei rifiuti in ingresso.
All'interno del centro, tutte le diverse sezioni devono essere
mantenute adeguatamente distinte tra loro e deve essere garantita la
viabilita' e la relativa segnaletica, nonche' opportunamente
regolamentata la circolazione.
3. Dotazioni di attrezzature e criteri per la gestione dei rifiuti
3.1 Il centro e' dotato di attrezzatura idonea allo svolgimento
delle operazioni di cui al punto 1.
3.2 La messa in riserva dei rifiuti destinati ad operazioni di
preparazione per il riutilizzo presso lo stesso centro rispetta le
seguenti caratteristiche e norme tecniche:
a) la messa in riserva e' organizzata in
contenitori/cassoni/scaffali oppure direttamente su pavimentazione,
tenendo distinti i rifiuti per ciascuna classe merceologica di
rifiuti tra quelle indicate nelle tabelle di cui al presente
allegato;
b) i contenitori/cassoni/scaffali hanno adeguati requisiti di
resistenza in relazione alle proprieta' chimico-fisiche del rifiuto e
sono dotati di sistemi di chiusura laddove necessari, accessori e
dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le
operazioni di movimentazione (svuotamento, riempimento e travaso).
Per i RAEE si osservi quanto previsto al punto 3 dell'allegato VII
del decreto legislativo n. 49 del 2014;
c) i contenitori dei rifiuti che possono dar luogo a
fuoriuscita di liquidi o fluidi sono a tenuta e corredati da idonei
sistemi di contenimento e di raccolta per liquidi;
d) i contenitori sono disposti in maniera tale da consentire
una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali
perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
e) la messa in riserva dei rifiuti in ingresso e' realizzata in
modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto
compromettendone la successiva preparazione per il riutilizzo;
f) la movimentazione e il deposito dei rifiuti avviene in modo
che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori
superficiali e/o profondi;
g) sono adottate tutte le cautele per impedire la formazione
degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri. L'impianto e'
fornito di idoneo sistema di captazione e abbattimento delle
eventuali emissioni gassose o polveri';
h) al fine di garantire che la movimentazione all'interno del
centro avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei
RAEE, sono scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo
l'impiego di apparecchiature tipo escavatore con artiglio metallico;
e' inoltre assicurata la chiusura degli sportelli, sono fissate le
parti mobili ed e' mantenuta l'integrita' della tenuta nei confronti
dei liquidi o dei gas eventualmente contenuti. Per i RAEE si osservi
quanto previsto al punto 1 dell'allegato VII del decreto legislativo
n. 49 del 2014;
i) i RAEE sono stoccati secondo le categorie di cui agli
Allegati III e IV del decreto legislativo n. 49 del 2014.
3.3 La messa in riserva dei RAEE deve essere effettuata secondo
quanto previsto nell'allegato VII del decreto legislativo n. 49 del
2014 sulle modalita' di raccolta e conferimento (punto 1
dell'Allegato) e sui criteri di stoccaggio dei rifiuti (punto 3).
4. Requisiti minimi degli operatori
Agli effetti dell'articolo 5, comma 3, gli operatori addetti alle
attivita' di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti devono
possedere, ad esclusione delle persone svantaggiate impiegate in
percorsi di inserimento lavorativo, almeno uno dei seguenti requisiti
tecnico-professionali:
a) diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con
specializzazione relativa al settore di attivita', presso un istituto
statale o legalmente riconosciuto;
b) attestato di qualifica professionale conseguito ai sensi
della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
c) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di
una impresa del settore per un periodo non inferiore a due anni.
5. Modalita' di accettazione dei rifiuti
Le modalita' di accettazione, all'atto del ricevimento dei
rifiuti, consistono nella verifica e nel controllo della conformita'
degli stessi alle specifiche che ciascun gestore dovra' definire in
un apposito regolamento interno, predisposto in funzione delle
operazioni di preparazione per il riutilizzo da svolgere e reso noto
al conferitore al momento della programmazione del conferimento.
In caso sia accertata la non conformita' dei rifiuti conferiti,
il carico e' respinto con annotazione sul formulario, ove previsto.
Catalogo di rifiuti conferibili al centro di preparazione per il riutilizzo e quantità massime impiegabili
Tabella 1 - Rifiuti e quantità massime
Classe Merceologica (CM) |
Codice EER | Descrizione | Quantità [t/a] |
1 | 200307, 200138, 200139, 200140 | Biciclette, passeggini, carrozzine, giocattoli e loro componenti | 100 |
2 | 200307, 200138, 200139, 200140 | Mobili e cucine a gas e loro componenti | 100 |
3 | 200307, 200138, 200140 | Reti e materassi | 10 |
4 | 200307 | Pneumatici per biciclette | 10 |
5 | 200307, 200138, 200139, 200140 | Attrezzature sportive e ricreative e loro componenti | 100 |
6 | 200307, 200138, 200139, 200140 | Attrezzature nautiche e loro componenti (galleggianti, cime, catene, salvagenti, ancore, parabordi, remi e pagaie, materassini e canotti, tavole da surf, barche a vela (derive), gommoni fino ad una lunghezza di 6 m, ecc.) |
100 |
7 | 200110, 200111 | Abbigliamento, accessori di abbigliamento, tessuti, tappeti, calzature, zaini | 200 |
8 | 200138,200139, 200140, 170201,
170203, 170402, 170405 |
Cancelli in metallo, in legno, in plastica, serrature e loro componenti | 100 |
9 | 200138, 200139, 200140 | Attrezzi da giardino, suppellettili in legno metalli e plastica, appendiabiti e loro componenti | 200 |
10 | 200140 | Pentole padelle e stoviglie | 100 |
11 | 170102, 170103, 170201, 200138 | Pavimenti, rivestimenti, ceramiche | 500 |
12 | 170201,170202, 170203,200102,
200138,200139, 200140 |
Porte/finestre e elementi costruttivi in legno,
plastica, metallo, alluminio, vetro e loro componenti |
10 |
13 | 020104, 020110 | Componenti di impianti di irrigazione, impianti e attrezzature per l’attività agricola e florovivaistica e loro componenti, componenti di serre | 100 |
Condizioni specifiche:
(a) per le tipologie 1, 2, 3, 5, 6 e 7, la preparazione per il riutilizzo comprende l’igienizzazione intesa come procedura o insieme di procedure atte a pulire e disinfettare per rendere igienicamente sicuri i prodotti o componenti di prodotti con le seguenti specifiche:
— carica aerobica mesofila < 10 6 /g
— streptococchi fecali < 10 2 /g
— salmonella assenti su 20 g.
(b) per le tipologie 11 e 12, i rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo sono integri e privi di difetti di struttura, possiedono adeguate misure dimensionali commerciali per il loro successivo riutilizzo.
Tabella 2- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e quantità massime
Classe Merceologica (CM) |
Codice CER | Descrizione | Quantità [t/a] |
14 | 160214 160216 200136 |
Rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche, inclusi tutti i componenti, del rifiuto e i toner; elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchi di telefonia, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali, strumenti elettrici ed elettronici giocattoli e apparecchiature per il tempo libero, apparecchiature per l’illuminazione; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. | 500 |