Prestazioni ambientali dei voli: al via il sistema volontario di etichettatura per la stima con la pubblicazione del regolamento di esecuzione (Ue) della Commissione 18 dicembre 2024, n. 2024/3170 sulla G.U.U.E. L del 31 dicembre 2024.
Definiti, tra gli altri:
- le procedure per inoltrare la domanda di rilascio di etichette da parte dell’agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea;
- le modalità di attribuzione delle etichette ai voli degli operatori aerei;
- la stima delle emissioni di volo;
- il monitoraggio della conformità.
Negli allegati, infine, sono riportati:
- il calendario per la presentazione delle domande e per la generazione delle etichette;
- la metodologia per la stima delle emissioni di volo;
- i modelli per l’esposizione delle etichette.
Di seguito il testo del regolamento di esecuzione (Ue) della Commissione 18 dicembre 2024, n. 2024/3170; gli allegati sono riportati in formato pdf alla fine della pagina.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3170 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il sistema volontario di etichettatura ambientale per la stima delle prestazioni ambientali dei voli, istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio (etichetta sulle emissioni di volo)
(G.U.U.E. L del 31 dicembre 2024)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
(omissis)
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per garantire l’attuazione uniforme e il rispetto delle norme relative al sistema di etichettatura ambientale di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2023/2405, ovvero:
a) una metodologia standardizzata e fondata su dati scientifici per il calcolo delle emissioni di volo, compresa la metodologia per le stime, fondata sui migliori dati scientifici disponibili;
b) la procedura con cui gli operatori aerei sono tenuti a fornire all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia») le informazioni pertinenti per la stima delle emissioni di volo e il rilascio delle rispettive etichette;
c) la durata del periodo di validità delle etichette rilasciate dall’Agenzia;
d) le condizioni e le procedure per il riesame e la revoca delle etichette e per il rilascio di nuove etichette da parte dell’Agenzia;
e) i modelli per l’esposizione delle etichette;
f) le norme che garantiscono un facile accesso a tutte le etichette rilasciate in formato leggibile tramite un dispositivo informatico;
g) la possibilità e le condizioni alle quali gli operatori aerei possono esporre altre informazioni sulle prestazioni ambientali che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «emissioni di volo»: le emissioni stimate durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione di un volo operato da un operatore aereo, costituite dalle emissioni di cabina e dalle emissioni delle merci, misurate in tonnellate di anidride carbonica equivalente;
2) «emissioni di cabina»: la quota delle emissioni di volo attribuita alla cabina, espressa in tonnellate di anidride carbonica equivalente;
3) «emissioni delle merci»: la quota delle emissioni di volo attribuita alle merci, espressa in tonnellate di anidride carbonica equivalente;
4) «emissioni di cabina per passeggero»: il risultato della divisione delle emissioni di cabina per il numero medio di passeggeri dei voli nel corrispondente periodo di validità degli orari precedente, espresso in chilogrammi di anidride carbonica equivalente per passeggero;
5) «emissioni delle merci per tonnellata»: il risultato della divisione delle emissioni delle merci per la massa media delle merci trasportate dall’aeromobile nel corrispondente periodo di validità degli orari precedente, espresso in chilogrammi di anidride carbonica equivalente per tonnellata di merce;
6) «emissioni di cabina per passeggero-chilometro»: il risultato della divisione delle emissioni di cabina stimate per passeggero per la distanza della rotta operata, espresso in grammi di anidride carbonica equivalente per passeggero-chilometro;
7) «emissioni delle merci per tonnellata-chilometro»: il risultato della divisione delle emissioni delle merci per tonnellata stimate per la distanza della rotta operata, espresso in grammi di anidride carbonica equivalente per tonnellata-chilometro;
8) «etichetta»: la presentazione grafica, in forma cartacea o elettronica, che comprende il logotipo dell’etichetta e le informazioni di cui all’allegato III;
9) «logotipo dell’etichetta»: l’immagine di cui all’allegato III, punto 1, del presente regolamento che rappresenta la verifica delle emissioni di volo;
10) «etichette scadute»: etichette che hanno superato il loro periodo di validità;
11) «strumento di comunicazione digitale»: una piattaforma digitale sviluppata e gestita dall’Agenzia quale punto di contatto unico con gli operatori aerei per la comunicazione dei dati e la distribuzione delle etichette;
12) «aeromobile»: un aeromobile quale definito all’articolo 3, punto 28, del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio[1]Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj)..
13) «certificato di operatore aereo» («COA»): il certificato di operatore aereo quale definito all’articolo 2, punto 8, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1008/oj).;
14) «aeroporto»: un aeroporto quale definito all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11, ELI: https://data.europa.eu/eli/dir/2009/12/oj).;
15) «posto a sedere»: un sedile montato su un aeromobile sul quale un passeggero si può accomodare durante il viaggio;
16) «passeggero» («pax»): una persona che occupa un posto a sedere all’interno della cabina di un aeromobile al momento della partenza di un aeromobile e che viaggia a bordo di un aeromobile per raggiungere una destinazione specifica;
17) «superficie del posto a sedere»: la superficie assegnata a ciascun posto a sedere per ciascun passeggero e per ciascuna classe di viaggio, espressa in metri quadrati;
18) «classe di viaggio»: il servizio e le comodità distinti forniti ai passeggeri; la classe di viaggio è caratterizzata dalla configurazione specifica dei posti a sedere nella cabina, dai comfort e dalle strutture tariffarie;
19) «periodo di validità degli orari»: un periodo di validità degli orari quale definito all’articolo 2, lettera d), del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio[4]Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/95/oj).;
20) «carburante per l’aviazione totale» (block fuel): la quantità di carburanti per l’aviazione consumata da un aeromobile quando opera un volo, dallo spostamento iniziale dalla piazzola di sosta all’aeroporto di partenza fino all’arresto completo sulla piazzola di sosta all’aeroporto di arrivo, espressa in tonnellate;
21) «tempo di volo» (block time): il tempo totale trascorso tra lo spostamento iniziale dell’aeromobile dalla piazzola di sosta all’aeroporto di partenza fino all’arresto completo sulla piazzola di sosta all’aeroporto di arrivo, espresso in minuti;
22) «emissioni durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione»: le emissioni dei carburanti per l’aviazione in anidride carbonica equivalente, comprendenti le emissioni in anidride carbonica equivalente derivanti dalla produzione, dal trasporto, dalla distribuzione e dall’uso a bordo di energia, anche durante la combustione; esse rappresentano la somma dell’anidride carbonica (CO2), del metano (CH4) e del protossido di azoto (N2O) emessi, calcolata conformemente all’allegato V, punto C, della direttiva (UE) 2018/2001 e, se del caso, conformemente ad altri atti legislativi dell’Unione e ad altre norme internazionali pertinenti, a dati e metodologie che rispecchiano gli ultimi sviluppi scientifici, elaborati nel quadro dell’ICAO, espressa in grammi di anidride carbonica equivalente per megajoule;
23) «anidride carbonica equivalente» («CO2eq»): l’unità di misura che esprime il forzante radiativo di un gas a effetto serra rispetto a quello dell’anidride carbonica (CO2);
24) «sistema relativo ai gas a effetto serra per i carburanti per l’aviazione»: un sistema che concede benefici agli operatori aerei per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai carburanti per l’aviazione;
25) «merci»: beni, materiali e pacchi diversi dai bagagli dei passeggeri trasportati a bordo di un aeromobile, espressi in tonnellate;
26) «punto vendita»: un luogo fisico o un servizio di piattaforma online di proprietà di un operatore aereo o che offre i voli di un operatore aereo, in cui un operatore aereo, o qualsiasi persona autorizzata a rappresentare tale operatore aereo, memorizza e mette a disposizione del pubblico informazioni sui voli operati da tale operatore aereo a fini di acquisto o confronto.
Articolo 3
Domanda di rilascio di etichette da parte dell’Agenzia
1. L’operatore aereo che chiede il rilascio di etichette per i suoi voli presenta una domanda all’Agenzia, entro il 1° febbraio di ogni anno, attraverso l’apposito modulo dello strumento di comunicazione digitale. A tal fine l’operatore aereo indica i voli da coprire, conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2405. Sulla base della domanda, l’Agenzia interagisce con l’operatore aereo.
2. Entro il 1° maggio di ogni anno l’operatore aereo di cui al paragrafo 1 comunica, attraverso l’apposito modulo dello strumento di comunicazione digitale, le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sui suoi voli di linea e sulle operazioni effettuate nel corso dell’anno civile precedente.
3. L’operatore aereo comunica le seguenti informazioni sui suoi voli di linea per i due periodi di validità degli orari successivi:
a) le rotte, con riferimento agli aeroporti di partenza e di arrivo, definiti dai rispettivi codici dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) e dell’Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA);
b) il tipo o i tipi di aeromobile da utilizzare, precisando la capacità di posti a sedere per classe di viaggio e i relativi codici ICAO e IATA;
c) il numero stimato di voli da operare per ciascuna rotta, corredato di una giustificazione dettagliata della stima;
d) il periodo o i periodi di validità degli orari delle operazioni;
e) facoltativamente, per i voli di linea nuovi o se le condizioni operative differiscono in modo significativo da quelle di operazioni passate, le seguenti informazioni, corredate di una giustificazione dettagliata:
i) quantità stimata di carburante per l’aviazione totale;
ii) numero stimato di passeggeri per classe di viaggio;
iii) quantità stimata di merci.
4. L’operatore aereo comunica le seguenti informazioni sulle operazioni effettuate nel corso dell’anno civile precedente:
a) per ogni aeromobile operato:
i) il tipo di aeromobile definito dai rispettivi codici ICAO e IATA;
ii) il numero di posti a sedere disponibili per classe di viaggio per ciascuna configurazione della cabina;
iii) se disponibile, la superficie del posto a sedere per classe di viaggio;
b) per ogni volo operato su una determinata rotta:
i) il tipo di aeromobile definito dai rispettivi codici ICAO e IATA;
ii) la rotta, con riferimento agli aeroporti di partenza e di arrivo, definiti dai rispettivi codici ICAO e IATA;
iii) il numero di voli operati alle stesse condizioni operative;
iv) il numero di passeggeri e di posti a sedere per classe di viaggio;
v) la quantità di merci;
vi) la quantità di carburante per l’aviazione totale;
vii) il tempo di volo;
viii) il mese e l’anno delle operazioni;
c) per ciascun lotto di carburanti per l’aviazione caricato in un determinato aeroporto di partenza, acquistato da fornitori di carburante per l’aviazione e per il quale sono stati chiesti benefici e, su base volontaria, per tutti gli altri lotti di carburanti per l’aviazione:
i) il quantitativo in tonnellate, il numero di lotto e i dati identificativi del fornitore di carburante per l’aviazione;
ii) l’aeroporto, definito dai rispettivi codici ICAO e IATA, e una prova dell’acquisto e della consegna a tale aeroporto;
iii) le emissioni durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione, in grammi di anidride carbonica equivalente per megajoule (g CO2eq/MJ);
iv) se del caso, una dichiarazione del sistema relativo ai gas a effetto serra per i carburanti per l’aviazione a titolo del quale sono stati chiesti benefici, il riferimento allo strumento giuridico in base al quale sono stati chiesti i benefici e l’identificazione dell’autorità a cui è stata presentata la richiesta.
5. L’Agenzia utilizza le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4, con le necessarie considerazioni in materia di riservatezza, ai fini del trattamento della domanda e del rilascio delle etichette.
6. L’Agenzia tiene conto anche delle informazioni comunicate dagli operatori aerei e dai fornitori di carburante per l’aviazione a norma degli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) 2023/2405.
7. L’Agenzia può chiedere all’operatore aereo di fornire informazioni supplementari necessarie per la stima delle emissioni di volo e per il rilascio delle etichette.
8. Prima che un operatore aereo fornisca all’Agenzia le informazioni di cui ai paragrafi 4 e 6, tali informazioni sono verificate da un verificatore indipendente identificato nella relazione dell’operatore aereo. La verifica è effettuata conformemente ai requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2405. L’operatore aereo fornisce al verificatore tutti i documenti giustificativi pertinenti per agevolare il processo di verifica delle informazioni di cui ai paragrafi 4 e 6.
Le informazioni fornite a norma del paragrafo 4, lettera c), relative alle emissioni durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione sono inoltre verificate da uno degli organismi di certificazione individuati nel quadro della direttiva (UE) 2018/2001 o del regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA).
Articolo 4
Attribuzione delle etichette ai voli degli operatori aerei
1. Qualora ritenga che le informazioni fornite dall’operatore aereo a norma dell’articolo 3 siano complete e precise, entro il 30 giugno di ogni anno l’Agenzia:
a) elabora una stima delle emissioni di ciascun volo o serie di voli, conformemente all’articolo 5;
b) genera e attribuisce le etichette ai voli di linea, separando le etichette per ciascuno dei due prossimi periodi di validità degli orari, conformemente al periodo di validità di cui al paragrafo 2;
c) distribuisce le etichette in formato leggibile tramite un dispositivo informatico agli operatori aerei, informandoli del termine per l’esposizione e del periodo di validità delle etichette, attraverso l’apposito modulo dello strumento di comunicazione digitale e utilizzando i modelli di cui all’allegato III.
2. Il periodo di validità delle etichette rilasciate dall’Agenzia corrisponde a quanto segue:
a) per la stagione di traffico invernale dell’operatore aereo, il periodo di validità va dal momento del rilascio dell’etichetta fino alla fine della stagione di traffico invernale, conformemente al calendario di cui all’allegato I;
b) per la stagione di traffico estiva dell’operatore aereo, il periodo di validità comprende cinque mesi a decorrere dall’inizio della stagione di traffico estiva fino alla fine di quest’ultima, conformemente al calendario di cui all’allegato I.
3. Se l’Agenzia stabilisce che un operatore aereo non ha trasmesso tutte le informazioni necessarie per il rilascio delle etichette a norma dell’articolo 3, o se ha motivi debitamente giustificati per ritenere che le informazioni fornite non siano complete o precise, l’Agenzia chiede all’operatore aereo di rettificare le informazioni fornite o di fornire informazioni supplementari.
4. Se, dopo aver formulato la richiesta di cui al paragrafo precedente, stabilisce che le informazioni fornite dall’operatore aereo non sono conformi ai requisiti minimi di cui all’articolo 3 o che la veridicità o l’esattezza di tali informazioni non possono essere verificate, l’Agenzia, dopo aver accordato all’operatore aereo il diritto di essere ascoltato, rifiuta il rilascio delle etichette. L’Agenzia informa l’operatore aereo interessato di tale decisione.
5. Qualora le informazioni fornite da un operatore aereo a norma dell’articolo 3 debbano essere rettificate dopo la loro presentazione o dopo la verifica da parte dell’Agenzia o non siano più valide, l’operatore aereo ne informa l’Agenzia senza indebito ritardo attraverso lo strumento di comunicazione digitale e fornisce le informazioni corrette, unitamente alla necessaria giustificazione. L’Agenzia, sulla base delle informazioni e della giustificazione fornite dall’operatore aereo, può aggiornare retroattivamente le emissioni di volo e rilasciare nuove etichette per i voli o la serie di voli interessati.
Articolo 5
Stima delle emissioni di volo
1. L’Agenzia stima le emissioni per ogni volo o serie di voli operati da un operatore aereo alle stesse condizioni utilizzando la metodologia di cui all’allegato II del presente regolamento, che prevede:
a) il calcolo delle emissioni di volo, conformemente all’allegato II, punto 1;
b) l’assegnazione delle emissioni di volo alla cabina e alle merci, conformemente all’allegato II, punto 2;
c) la generazione dell’impronta delle emissioni e dell’efficienza delle emissioni, conformemente all’allegato II, punto 3;
d) l’assegnazione delle emissioni di cabina a ciascuna classe di viaggio, conformemente all’allegato II, punto 4.
2. Nell’applicare la metodologia di cui all’allegato II, l’Agenzia stima le emissioni per ciascun volo o serie di voli operati da un operatore aereo alle stesse condizioni conformemente alla migliore stima:
a) del consumo previsto di carburanti per l’aviazione necessario per operare il volo in partenza da un determinato aeroporto, stimato sulla base della media ponderata del carburante per l’aviazione totale di tutti i voli operati su tale rotta nel corrispondente periodo di validità degli orari precedente;
b) delle emissioni previste durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione caricati in un determinato aeroporto di partenza, stimate sulla base della media ponderata delle emissioni durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione caricati in tale aeroporto nel corrispondente periodo di validità degli orari precedente.
3. Se le informazioni necessarie per stimare il consumo di carburante per l’aviazione conformemente al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo non esistono, sono insufficienti, non possono essere verificate o esistono solo per condizioni operative significativamente diverse, l’Agenzia stima il consumo di carburanti per l’aviazione necessario per operare il volo conformemente all’allegato II, sezione 1, punto 3, lettera b).
4. Se le informazioni necessarie per stimare le emissioni previste durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione a norma del paragrafo 2, lettera b), non esistono, sono insufficienti, non possono essere verificate o esistono per condizioni operative significativamente diverse, l’Agenzia considera tali carburanti per l’aviazione come carburanti convenzionali per l’aviazione.
5. In deroga al paragrafo 2, lettera b), ai fini della stima delle emissioni medie durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione in conformità a tale punto, l’Agenzia può assegnare lotti specifici di carburanti per l’aviazione a uno specifico volo o a una specifica serie di voli operati dall’operatore aereo in partenza da un determinato aeroporto di partenza, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’operatore aereo lo ha richiesto attraverso l’apposito modulo dello strumento di comunicazione digitale;
b) i carburanti per l’aviazione sono consegnati fisicamente agli operatori aerei in tale aeroporto per uno specifico volo o una specifica serie di voli da un fornitore di carburante per l’aviazione in lotti fisicamente identificabili, corroborati da una prova della fornitura, come un documento attestante il trasferimento del prodotto;
c) il volo o la serie di voli cui sono assegnati i lotti sono identificati e definiti, almeno, in base alla rotta;
d) i lotti di carburanti per l’aviazione assegnati a uno specifico volo o a una specifica serie di voli conformemente al presente articolo sono dedotti dalla stima complessiva della media ponderata delle emissioni durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione effettuata dall’operatore aereo in tale aeroporto e non sono utilizzati per determinare le prestazioni ambientali medie dei carburanti per l’aviazione in tale aeroporto;
e) se del caso, i carburanti per l’aviazione sono assegnati allo stesso volo specifico o sottoserie specifica di voli comunicati a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5]Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: https://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj)..
6. Se un operatore aereo opera voli successivi senza rifornirsi di carburante per l’aviazione tra un volo e l’altro, l’Agenzia suddivide le emissioni previste durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione all’aeroporto di partenza iniziale in modo proporzionale tra tutti i voli operati in tali circostanze.
7. Se un operatore aereo non fornisce all’Agenzia informazioni sufficienti in merito alle emissioni durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione caricati in un aeroporto di partenza o se i carburanti per l’aviazione non possono essere fisicamente attribuiti a uno specifico aeroporto di partenza, l’Agenzia considera tali lotti di carburanti per l’aviazione come carburanti convenzionali per l’aviazione.
8. I valori standard utilizzati nella stima delle emissioni previste durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione di cui al paragrafo 2, lettera b), sono pubblicati e aggiornati sul sito web creato a norma dell’articolo 8.
Articolo 6
Esposizione delle etichette da parte degli operatori aerei
1. Gli operatori aerei cui sono state rilasciate le etichette sono responsabili del modo in cui sono utilizzati l’etichetta e il relativo logotipo, in particolare in ambito pubblicitario, e del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento. Il rilascio delle etichette, compreso il logotipo dell’etichetta, conferisce all’operatore aereo o al punto vendita solo il diritto di utilizzare il logotipo dell’etichetta nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.
2. Gli operatori aerei espongono le etichette loro rilasciate in tutti i punti vendita di loro proprietà senza indebito ritardo, conformemente alle specifiche di cui all’allegato III e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) al più tardi entro 15 giorni dal loro ricevimento da parte dell’Agenzia conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c). Eventuali ritardi sono notificati e giustificati all’Agenzia entro i suddetti 15 giorni;
b) le etichette sono esposte in modo chiaramente visibile accanto ai dati di volo essenziali, tra cui la rotta, l’orario di volo previsto, la durata e il prezzo, durante l’intero processo di acquisto online, a partire dai risultati del motore di ricerca e fino al termine dell’acquisto, nonché nella conferma dell’acquisto online e nell’invio di tale conferma;
c) le etichette sono esposte in tutti i messaggi pubblicitari visivi e nel materiale tecnico-promozionale relativo a tali voli, anche su Internet, nelle applicazioni digitali e in formato fisico, indipendentemente dall’ubicazione geografica di tali messaggi pubblicitari o promozionali.
3. Gli operatori aerei possono esporre le etichette sulle carte d’imbarco dei voli per i quali sono state rilasciate.
4. Gli operatori aerei espongono le etichette loro rilasciate senza interruzioni durante i rispettivi periodi di validità di cui all’articolo 4, paragrafo 2.
5. Per garantire un’esposizione chiara e corretta delle etichette, gli operatori aerei:
a) non forniscono ai clienti né espongono etichette, segni, simboli o forme o iscrizioni equivalenti che imitano le etichette rilasciate a norma del presente regolamento e che non sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento;
b) non forniscono ai clienti né espongono informazioni sulle emissioni di volo equivalenti o simili a quelle incluse nelle etichette di cui al presente regolamento o che imitano le emissioni di volo stimate a norma del presente regolamento o che possono imitare o replicare le informazioni o le unità di misura di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2405, per i voli o le serie di voli per i quali non sono state richieste etichette a norma del presente regolamento e per qualsiasi altra attività non correlata all’ambito di applicazione del presente regolamento;
c) si astengono dall’includere qualsiasi informazione relativa ai loro acquisti di un determinato tipo di carburante per l’aviazione che possa dare ai clienti la falsa impressione che un determinato volo sarà operato utilizzando un determinato tipo di carburante per l’aviazione, a meno che l’operatore aereo non sia in grado di dimostrare la presenza fisica di quel tipo di carburante per l’aviazione in quel particolare volo nella quantità e nelle caratteristiche dichiarate ai consumatori.
6. Gli operatori aerei provvedono affinché, qualora i loro voli siano offerti o messi a disposizione nei punti vendita con i quali l’operatore aereo ha un rapporto contrattuale:
a) le etichette siano esposte senza indebito ritardo al più tardi entro 30 giorni dal loro ricevimento da parte dell’Agenzia conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c). Eventuali ritardi sono notificati e giustificati all’Agenzia entro i suddetti 30 giorni;
b) i punti vendita non rifiutino l’esposizione delle etichette né ricalcolino le emissioni di volo stimate dall’Agenzia per tali operatori aerei, né a fini comparativi né a fini di acquisto.
7. Gli operatori aerei compiono sforzi ragionevoli per garantire che anche i punti vendita con cui non cooperano, ma che offrono i loro voli, rispettino senza indebito ritardo le prescrizioni di cui al paragrafo precedente.
Articolo 7
Monitoraggio della conformità
1. Per ogni operatore aereo cui sono state rilasciate le etichette l’Agenzia riesamina, almeno su base semestrale, se i fattori in base ai quali è stata rilasciata un’etichetta per ogni volo o serie di voli operati alle stesse condizioni siano cambiati.
2. Il riesame di cui al paragrafo 1 verte sugli elementi seguenti:
a) l’esattezza e la veridicità delle informazioni comunicate dagli operatori aerei a norma dell’articolo 3, in particolare le informazioni comunicate a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo;
b) la corretta esposizione delle etichette, conformemente all’articolo 6 e all’allegato III, e l’esposizione tempestiva delle etichette, conformemente all’articolo 6, paragrafi 2, 6 e 7;
c) il rispetto, da parte degli operatori aerei, dell’obbligo di rimozione delle etichette revocate o scadute, in conformità al paragrafo 4.
3. Ai fini dell’esecuzione del riesame, l’Agenzia chiede all’operatore aereo le informazioni necessarie, comprese, se del caso, le relazioni dei verificatori indipendenti.
4. Se, dopo aver effettuato il riesame, conclude che un’etichetta non è più appropriata o non è correttamente esposta dall’operatore aereo, l’Agenzia, dopo aver dato all’operatore aereo la possibilità di essere ascoltato, decide di revocare l’etichetta esistente o di rilasciare una nuova etichetta. Tale decisione è notificata all’operatore aereo tramite lo strumento di comunicazione digitale.
5. L’Agenzia esamina le giustificazioni dell’operatore aereo per eventuali ritardi nell’esposizione delle etichette, come previsto all’articolo 6, paragrafi 2, 6 e 7. Alla luce della giustificazione, dopo aver dato all’operatore aereo la possibilità di essere ascoltato l’Agenzia adotta una delle seguenti decisioni e la notifica all’operatore aereo tramite lo strumento di comunicazione digitale:
a) revocare tutte le etichette rilasciate all’operatore aereo se la giustificazione del ritardo è insoddisfacente;
b) concedere all’operatore aereo un’esenzione una tantum per il ritardo, fissando una nuova scadenza.
6. Al ricevimento di una notifica emessa a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 5, lettera a), l’operatore aereo adegua l’esposizione delle etichette o rimuove le etichette revocate e, se del caso, le sostituisce con etichette valide distribuite dall’Agenzia, senza indebito ritardo. L’operatore aereo conferma lo stato di conformità alle notifiche ricevute dall’Agenzia tramite lo strumento di comunicazione digitale.
7. L’Agenzia adotta tutte le misure necessarie per garantire che un operatore aereo rispetti le sue decisioni adottate a norma del paragrafo 4 e del paragrafo 5, lettera a).
8. Gli operatori aerei rimuovono le etichette revocate o scadute senza indebito ritardo, senza che sia necessaria una notifica in tal senso da parte dell’Agenzia. Gli operatori aerei tengono costantemente informata l’Agenzia in merito alla rimozione o alla rettifica delle etichette attraverso lo strumento di comunicazione digitale.
9. Gli operatori aerei cooperano con l’Agenzia nell’ambito del riesame e seguono costantemente le sue istruzioni in relazione alla corretta esposizione delle etichette.
10. In circostanze eccezionali gli operatori aerei possono chiedere all’Agenzia di annullare singole etichette rilasciate per voli o per una serie di voli le cui operazioni sono state interrotte o qualora una modifica delle condizioni operative durante il periodo di validità degli orari renda inesatte le etichette valide. Essi notificano la loro richiesta all’Agenzia tramite lo strumento di comunicazione digitale.
11. L’Agenzia informa gli operatori aerei di eventuali norme e procedure specifiche contenute in altri atti legislativi dell’Unione che garantiscono l’efficace monitoraggio della conformità al presente regolamento, anche per verificare l’accuratezza e la veridicità delle informazioni comunicate dagli operatori aerei e la corretta esposizione delle etichette.
12. L’Agenzia informa gli operatori aerei di tutte le norme e procedure applicabili alla presentazione di reclami nei confronti di altri operatori aerei.
Articolo 8
Sito web sulle emissioni di volo
1. L’Agenzia crea e mantiene un sito web sulle emissioni di volo («sito web») costituito da una parte pubblica con accesso online per il grande pubblico e da una parte relativa alla conformità cui possono accedere solo gli operatori aerei. La parte del sito web relativa alla conformità è collegata allo strumento di comunicazione digitale istituito dall’Agenzia.
2. La parte pubblica del sito web soddisfa i seguenti requisiti minimi:
a) qualsiasi servizio online vi può accedere in un formato leggibile tramite un dispositivo informatico e senza che il cliente debba registrarsi. È accessibile sia dal punto vendita in cui sono esposte le etichette sia attraverso tutti i motori di ricerca;
b) fornisce informazioni dettagliate sul modo in cui sono state stimate le emissioni di ciascun volo o serie di voli degli operatori aerei, informando il cliente del metodo di calcolo, comprese tutte le ipotesi, in modo chiaro, comprensibile e conciso, con spiegazioni dei termini e delle variabili principali, compresi esempi e illustrazioni ed eventuali informazioni di base che agevolano la comprensione delle azioni intraprese dall’Agenzia per calcolare le emissioni di volo, i dati utilizzati per tali calcoli e stime, nonché i valori standard utilizzati per la stima delle emissioni di volo;
c) fornisce informazioni su ciascuna stima delle emissioni di volo e sul rilascio e sull’attribuzione delle etichette ai voli immessi sul mercato;
d) fornisce informazioni sulla riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione derivante dall’acquisto, da parte degli operatori aerei, di carburanti per l’aviazione con minori emissioni durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione in un determinato aeroporto di partenza;
e) contiene una funzione di ricerca che consente ai clienti di cercare etichette. I criteri di ricerca sono almeno l’aeroporto di partenza e di arrivo e, facoltativamente, l’operatore aereo;
f) fornisce un confronto tra le etichette sulla stessa rotta rispetto a un parametro di riferimento che l’Agenzia deve elaborare sulla base delle prestazioni tipiche osservate sulla rotta o su rotte analoghe. In particolare, per i casi in cui non è stato selezionato alcun operatore aereo nella funzione di ricerca di cui alla lettera e), anche:
i) un confronto relativo tra le emissioni di volo, espresso in percentuale;
ii) un confronto relativo tra le riduzioni delle emissioni durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione, espresso in percentuale;
g) presenta il confronto di cui alla lettera f) come un elenco degli operatori aerei in ordine crescente, collocando al primo posto l’operatore aereo con le emissioni di volo più basse o l’operatore aereo che utilizza i carburanti per l’aviazione con le emissioni medie più basse durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione;
h) mostra le seguenti informazioni in base alla rotta ricercata:
i) la rotta in chilometri, definita da un aeroporto di partenza e un aeroporto di arrivo e utilizzando i nomi completi di entrambi, nonché i rispettivi codici ICAO e IATA;
ii) gli operatori aerei che operano tale rotta;
iii) le emissioni medie di cabina per passeggero per ciascun operatore aereo che opera tale rotta;
iv) un’indicazione del tipo o dei tipi di aeromobile utilizzati più di frequente da ciascun operatore aereo che opera tale rotta;
v) informazioni ai clienti sul fatto che una rotta inserita nello strumento di ricerca non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento e che per tale rotta non sono disponibili informazioni. In tali casi l’Agenzia fornisce una spiegazione concisa dei criteri che devono essere soddisfatti affinché la rotta sia elencata nello strumento di ricerca.
3. La parte del sito web relativa alla conformità soddisfa le seguenti specifiche tecniche:
a) l’accesso da parte di ciascun operatore aereo è limitato mediante credenziali di accesso uniche. È sicuro e gli operatori aerei sono in grado di visualizzare e gestire i loro dati sulla conformità, compresi gli obblighi di comunicazione, la generazione e la distribuzione delle etichette e il rispettivo stato per rotta;
b) gli operatori aerei possono visualizzare solo le proprie informazioni sulla conformità. Gli operatori aerei possono accedere unicamente alle informazioni pubbliche relative alle etichette di altri operatori aerei.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica tuttavia agli operatori del trasporto aereo merci che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/2405 a decorrere dal 1o gennaio 2028.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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Allegati
Note
1. | ↑ | Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj). |
2. | ↑ | Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1008/oj). |
3. | ↑ | Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11, ELI: https://data.europa.eu/eli/dir/2009/12/oj). |
4. | ↑ | Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/95/oj). |
5. | ↑ | Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: https://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj). |