Prevenzione dei rifiuti: come comunicare le informazioni sul riutilizzo dei materiali

Metodologia comune e formato nella decisione di esecuzione (Ue) 2021/19

Prevenzione dei rifiuti: come comunicare le informazioni sul riutilizzo dei materiali è l'oggetto della decisione di esecuzione (Ue) 2021/19 della Commissione del 18 dicembre 2020, relativa alla metodologia comune e al formato (in G.U.C.E. L del 12 gennaio 2021, n. 10).

Il monitoraggio qualitativo e quantitativo delle misure sul riutilizzo è previsto per gli Stati membri ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, direttiva 2008/98/Ce; in particolare, il primo (effettuato ogni anno) comprende l’individuazione e la descrizione delle misure sul riutilizzo e una valutazione dei relativi impatti o effetti previsti sulla base dei dati disponibili.

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Obiettivi della relazione sul controllo della qualità sono:

  • valutare le metodologie di misurazione del riutilizzo;
  • valutare la qualità dei dati comunicati sulle quantità del riutilizzo;
  • valutare la qualità dei processi di raccolta dei dati, compresi l'ambito e la convalida delle fonti dei dati amministrativi e la validità statistica degli approcci fondati su indagini;
  • motivare le ragioni dei cambiamenti significativi nei dati comunicati tra un periodo di riferimento e l'altro e garantire l'accuratezza di questi dati.

Di seguito il testo della decisione di esecuzione (Ue) 2021/19.

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Decisione di esecuzione (Ue) 2021/19 della Commissione del 18 dicembre 2020 che stabilisce una metodologia comune e un formato per la comunicazione di informazioni in materia di riutilizzo a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(in G.U.C.E. L del 12 gennaio 2021, n. 10)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive[1]GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3., in particolare l’articolo 9, paragrafo 7, e l’articolo 37, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2008/98/CE impone agli Stati membri l’obbligo di adottare misure per incoraggiare il riutilizzo nell’ambito dei rispettivi programmi di prevenzione dei rifiuti e di controllarne e valutarne l’attuazione misurando il riutilizzo sulla base di una metodologia comune stabilita dalla Commissione.
(2) La direttiva 2008/98/CE stabilisce inoltre l’obbligo per gli Stati membri di comunicare ogni anno alla Commissione i dati relativi al riutilizzo secondo il formato stabilito dalla Commissione.
(3) La metodologia comune e il formato per la comunicazione sono strettamente collegati e devono essere applicati congiuntamente. Per semplificare e agevolare l’applicazione, è pertanto opportuno adottare entrambe le misure in un unico atto.
(4) Affinché la misurazione e la comunicazione siano il più possibile precise, è opportuno evitare i doppi conteggi dei prodotti. Occorre conteggiare unicamente i prodotti effettivamente riutilizzati. I prodotti che sono semplicemente offerti per essere riutilizzati, come i prodotti regalati agli operatori del riutilizzo e altri prodotti per i quali il riutilizzo non è garantito, non dovrebbero essere inclusi nel riutilizzo misurato e comunicato alla Commissione.
(5) In considerazione dei limiti e delle difficoltà nella raccolta di dati sul riutilizzo dovuti alla vasta gamma di categorie di prodotti, al fatto che la misurazione del riutilizzo è un’operazione nuova e agli oneri amministrativi associati alla raccolta di dati sul riutilizzo, la metodologia comune di misurazione e il formato per la comunicazione dovrebbero essere proporzionati, adeguati ed efficienti sotto il profilo dei costi. Pertanto, la metodologia comune dovrebbe consentire l’uso di una serie di strumenti di raccolta di dati per misurare il riutilizzo.
(6) La metodologia comune dovrebbe incentrarsi il più possibile sulla raccolta di dati quantitativi sul riutilizzo che consentano di determinare la dimensione del settore del riutilizzo. I dati quantitativi dovrebbero essere raccolti periodicamente. Al fine di limitare l’onere amministrativo a carico delle autorità degli Stati membri, pur garantendo che i dati misurati e comunicati siano sufficientemente aggiornati, gli Stati membri dovrebbero misurare il riutilizzo per una data categoria di prodotti almeno una volta ogni tre anni.
(7) Al fine di monitorare l’attuazione delle misure sul riutilizzo e di valutare in modo più adeguato l’impatto delle misure adottate dagli Stati membri per incentivare il riutilizzo, la metodologia comune per la comunicazione delle informazioni sul riutilizzo dovrebbe anche consentire di individuare le misure chiave per facilitarlo.
(8) Per monitorare il riutilizzo e acquisire una conoscenza più approfondita di questo settore, le comunicazioni sul riutilizzo dovrebbero includere una combinazione di dati qualitativi e quantitativi. Alcuni dati dovrebbero essere comunicati su base volontaria, come i dati relativi a determinati canali mediante i quali i prodotti cambiano proprietà, al fine di agevolare lo scambio delle migliori pratiche e consentire ai portatori di interessi coinvolti di approfondire le proprie conoscenze in materia.
(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Metodologia comune per la misurazione del riutilizzo

1.   Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri misurano il riutilizzo effettuando un monitoraggio qualitativo e quantitativo delle misure sul riutilizzo.

2.   Il monitoraggio qualitativo di cui al paragrafo 1 comprende l’individuazione e la descrizione delle misure sul riutilizzo e una valutazione dei relativi impatti o effetti previsti sulla base dei dati disponibili. Il monitoraggio qualitativo è effettuato ogni anno.

3.   Il monitoraggio quantitativo di cui al paragrafo 1 è effettuato misurando il riutilizzo generato dagli operatori del riutilizzo o dai nuclei familiari mediante uno dei metodi elencati qui di seguito o una combinazione di tali metodi o ancora qualsiasi altro metodo equivalente in termini di pertinenza, rappresentatività e affidabilità:

a)

misurazione diretta del riutilizzo mediante un dispositivo di misurazione per determinare la massa dei prodotti riutilizzati;

b)

calcolo del bilancio di massa del riutilizzo sulla base della massa in entrata e in uscita di prodotti nelle operazioni di riutilizzo;

c)

questionari e interviste con gli operatori del riutilizzo o i nuclei familiari;

d)

diari di persone che registrano o annotano periodicamente informazioni sul riutilizzo.

Il monitoraggio quantitativo per una data categoria di prodotti è effettuato almeno una volta ogni tre anni. Il primo monitoraggio riguarda tutte le categorie di prodotti ed è effettuato per il primo periodo di riferimento di cui all’articolo 37, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2008/98/CE.

4.   Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire l’affidabilità e l’accuratezza dei dati relativi al riutilizzo. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché la misurazione del riutilizzo effettuata conformemente alla metodologia comune di cui al presente articolo si basi su un campione rappresentativo della popolazione o degli operatori del riutilizzo o dei nuclei familiari, a seconda dei casi.

Articolo 2

Comunicazioni sul riutilizzo

Gli Stati membri comunicano i dati e trasmettono la relazione sul controllo della qualità relativa all’attuazione dell’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE secondo il formato di cui all’allegato.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Allegato

Formati da utilizzare per la comunicazione dei dati sul riutilizzo

A.   FORMATO DA UTILIZZARE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI QUALITATIVI SUL RIUTILIZZO

Individuazione e descrizione delle misure e, nella riga n. 4, valutazione qualitativa dei loro impatti o degli impatti previsti

1

Autorità pubbliche principalmente responsabili dell'adozione e dell'attuazione delle misure (al più alto livello amministrativo)

2

Prodotti oggetto delle misure

3

Operazioni di riutilizzo oggetto delle misure

4

— Misure logistiche volte a sostenere le operazioni di riutilizzo (ad esempio, individuazione e considerazione degli ostacoli e delle possibilità, contributo al miglioramento dei modelli di raccolta per i prodotti riutilizzabili)
— Misure economiche e fiscali, compresi gli appalti pubblici
— Misure educative, in particolare campagne di informazione e sensibilizzazione (ad esempio gruppi destinatari, popolazione interessata, territorio coperto, frequenza)
— Altre misure quali il sostegno o la creazione di centri e reti di riparazione e riutilizzo accreditati o il sostegno a nuovi modelli imprenditoriali quali i sistemi di condivisione, la riparazione e la rifabbricazione
5 Azioni intraprese per monitorare e valutare il riutilizzo mediante indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE
6 Altro (precisare)

 

B.   FORMATO DA UTILIZZARE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI QUANTITATIVI SUL RIUTILIZZO
1.   Riutilizzo per categoria di prodotto

Categoria di prodotto

Canale attraverso cui i prodotti riutilizzati hanno cambiato proprietà

Negozio/mercato fisico (in tonnellate)

Piattaforma online (in tonnellate)

Regalo/donazione di privati (in tonnellate)

Altro canale (specificare) (in tonnellate)

Riutilizzo totale (in tonnellate)

Prodotti tessili

Fornire informazioni sulle sottocategorie, se disponibili

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Fornire informazioni sulle sottocategorie, se disponibili

Mobili

Fornire informazioni sulle sottocategorie, se disponibili

Materiali e prodotti da costruzione

Fornire informazioni sulle sottocategorie, se disponibili

Altri prodotti per i quali sono state adottate misure

Fornire informazioni sulle sottocategorie, se disponibili

Note:

Inserire righe supplementari, se del caso.

Caselle grigio chiaro: dati facoltativi.

 

2.   Operatori del riutilizzo

Numero di operatori del riutilizzo nel territorio dello Stato membro (numero di operatori che sono membri di un centro o di una rete accreditati o stima del numero totale di operatori)

Nota: dati facoltativi.

 

C.   FORMATO DA UTILIZZARE PER LA RELAZIONE SUL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
1.   Obiettivi della relazione

Gli obiettivi della relazione sul controllo della qualità sono i seguenti:

a)

valutare le metodologie di misurazione del riutilizzo;

b)

valutare la qualità dei dati comunicati sulle quantità del riutilizzo;

c)

valutare la qualità dei processi di raccolta dei dati, compresi l'ambito e la convalida delle fonti dei dati amministrativi e la validità statistica degli approcci fondati su indagini;

d)

motivare le ragioni dei cambiamenti significativi nei dati comunicati tra un periodo di riferimento e l'altro e garantire l'accuratezza di tali dati.

 

2.   Informazioni generali

Stato membro:

Organizzazione che trasmette i dati e le descrizioni di cui ai punti 3.1, 3.2 e 4.1:

Periodo di riferimento:

Data di trasmissione/versione:

Eventuale link alla pubblicazione dei dati da parte dello Stato membro:

3.   Informazioni relative alla misurazione dei riutilizzi

3.1.   Descrizione generale delle fonti di informazione e dei dati utilizzati per comunicare le misure relative al riutilizzo a norma della sezione A e delle fonti di dati utilizzate per comunicare la quantità di prodotti riutilizzati a norma della sezione B

Indicare la fonte o le fonti delle informazioni e dei dati.

3.2.   Descrizione dettagliata dei metodi utilizzati per comunicare le misure relative al riutilizzo a norma della sezione A e per comunicare la quantità di prodotti riutilizzati a norma della sezione B

Descrivere i metodi di misurazione del riutilizzo. La descrizione deve includere quanto segue:

a)

una descrizione delle operazioni di riutilizzo che sono incluse nell'ambito del riutilizzo ai fini della misurazione;

b)

una breve descrizione dei metodi utilizzati;

c)

una descrizione dei metodi utilizzati per identificare gli operatori del riutilizzo;

d)

l'indicazione dei soggetti che forniscono i dati riportati nella sezione B della relazione;

e)

in caso di campionamento o di distribuzione in scala, informazioni sulle dimensioni e sulla selezione del campione o della distribuzione in scala e una descrizione dei metodi utilizzati per tali operazioni;

f)

qualora sia stata utilizzata una tabella di conversione per calcolare la quantità di prodotti riutilizzati in tonnellate, informazioni sui fattori di conversione utilizzati;

g)

qualora siano stati utilizzati gli indicatori o gli obiettivi qualitativi o quantitativi di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE, informazioni su tali indicatori e sul livello degli obiettivi in questione e sui prodotti di cui trattasi;

h)

una descrizione dei principali problemi che incidono sull'accuratezza dei dati, compresi gli errori riguardanti il campionamento, la copertura, la misurazione, il trattamento e la non risposta;

i)

una descrizione del processo di convalida dei dati, comprese le possibili fonti di incertezza e il loro probabile impatto sui risultati comunicati.

4.   Notifica delle modifiche e dei problemi metodologici

4.1.   Descrizione delle modifiche metodologiche (se del caso)

Descrivere le modifiche metodologiche significative apportate al metodo di calcolo per il periodo di riferimento rispetto al periodo di riferimento precedente (includere, in particolare, le revisioni a posteriori e la loro natura). Descrivere le modifiche separatamente per le comunicazioni a norma della sezione A e per le comunicazioni a norma della sezione B.

4.2.   Spiegazione della differenza di tonnellaggio (se del caso)

Se la variazione è superiore al 20 % rispetto ai dati comunicati per l'anno di riferimento precedente, spiegare le cause della differenza di tonnellaggio (quali categorie di prodotti o stime hanno determinato la differenza e la causa all'origine).

4.3.   Comunicazione di eventuali problemi

In caso di problemi nella raccolta dei dati richiesti, si prega di fornire una descrizione di tali problemi.

5.   Riservatezza

Se necessario, illustrare i motivi che giustificano la mancata pubblicazione di determinate parti della presente relazione. Per ogni caso specifico, indicare l'ubicazione precisa delle parti in questione (ossia la o le rispettive caselle).

 

6.   Principali siti web nazionali, documenti di riferimento e pubblicazioni

Si prega di fornire i link ai principali siti web nazionali, ai documenti di riferimento e alle pubblicazioni sulle misure di riutilizzo comunicati a norma della sezione A.

Si prega di fornire i link ai principali siti web nazionali, ai documenti di riferimento e alle pubblicazioni utilizzati ai fini delle comunicazioni a norma della sezione B.

Note   [ + ]

1. GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

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