Prevenzione incendi e fotovoltaico.
Con la conversione del decreto legge "Aiuti-ter" (convertito con la legge 17 novembre 2021, n. 175, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2022, n. 269), ridotti a 15 giorni i termini di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
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Prevenzione incendi e fotovoltaico: i "vecchi termini"
L'articolo 3, comma 3 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 recita testualmente: "3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa."
Prevenzione incendi e fotovoltaico: la scadenza della semplificazione
Attenzione però, la semplificazione, in base alla nuova norma, avrà valore fino al 31 dicembre 2024.
Qui di seguito il testo integrale dell'articolo 16 legge 17 novembre 2021, n. 175 che riporta i nuovi termini in materia di prevenzione incendi.
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Art. 16
Procedure di prevenzione degli incendi
1. In relazione alle esigenze poste dall'emergenza energetica in atto, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attivita' soggette ai controlli di prevenzione degli incendi, nel caso in cui, a seguito dell'installazione di tali tipologie di impianti, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.