Approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. In particolare, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2019, n. 273 del decreto del ministero dell'Interno 8 novembre 2019 sono stati definiti:
- il campo di applicazione (impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar);
- gli obiettivi (realizzare impianti sicuri per le persone e per le squadre di soccorso, che evitino il formarsi di accumuli pericolosi del combustibile e che non danneggino i locali vicini a quelli contenenti gli impianti in caso di incidente);
- l'impiego dei prodotti per uso antincendio che devono essere identificabili, qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto e accettati dal responsabile dell'attività/dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
Negli allegati sono riportate le specifiche tecniche e progettuali.
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Salvo eccezioni, gli impianti esistenti devono essere resi conformi alle nuove disposizioni.
Il D.M. 8 novembre 2019 segue a breve distanza dal D.P.R. 6 agosto 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 2019, n. 248), che ha dettato le nuove disposizioni regolamentari per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile, e dal D.M. 18 ottobre 2019 (in S.O. n. 41 alla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2019, n. 256), che ha modificato l'allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015 .
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 8 novembre 2019; gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero dell'Interno 8 novembre 2019
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la
produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. (19A07240)
in Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2019, n. 273
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 1° marzo 1968, n. 186, recante «Disposizioni
concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni ed impianti elettrici ed elettronici»;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante «Norme per la
sicurezza dell'impiego del gas combustibile» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e
successive modificazioni;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
luglio 2008, n. 764, che stabilisce procedure relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la
decisione n. 3052/95/CE;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio e successive modificazioni;
Visto il regolamento del Parlamento europeo del 9 marzo 2016, n.
426, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la
direttiva 2009/142/CE;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, recante
«Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva»;
Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, recante
«Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, «Regolamento recante la semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2019, n.
121, «Regolamento recante attuazione della delega di cui all'art. 7,
commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento
della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e
che abroga la direttiva 2009/142/CE;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983,
recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 1996, recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici
alimentati da combustibili gassosi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 1996;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998,
recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro», pubblicato nel supplemento
ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
81 del 7 aprile 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007,
recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed
elementi costruttivi di opere da costruzione», pubblicato nel
supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 74 del 29 marzo 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, recante
«Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita'
soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61
del 12 marzo 2008;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 aprile
2008, recante «Regola tecnica per la progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di
distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densita' non
superiore a 0,8», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 107 dell'8 maggio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012,
recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di
protezione attiva contro l'incendio installati nelle attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013;
Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di sicurezza
antincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW di cui al
richiamato decreto ministeriale 12 aprile 1996;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) n. 2015/1535;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla
progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la
produzione di calore civili extradomestici di portata termica
complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi
della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar,
asserviti a:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri
laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche
nell'ambito dell'ospitalita' professionale, di comunita' e ambiti
similari.
2. Il presente decreto non si applica a:
a) impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in
cicli di lavorazione industriale;
b) impianti di incenerimento;
c) impianti costituiti da stufe catalitiche;
d) impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di
quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad
incandescenza.
3. Piu' apparecchi alimentati a gas, di seguito denominati
apparecchi, installati nello stesso locale, ovvero in locali
direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un
unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate
termiche dei singoli apparecchi ivi installati; qualora detta somma
sia maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola
portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene
ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di
applicazione del presente decreto. All'interno di una unita'
immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata
termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di
portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di
cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli
scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria. Gli
impianti del gas a cui tali apparecchi sono collegati devono essere
comunque realizzati nel rispetto delle norme tecniche vigenti ad essi
applicabili o di specifiche tecniche ad esse equivalenti.
4. Piu' apparecchi installati all'aperto non costituiscono un unico
impianto.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti
di nuova realizzazione. Per gli impianti esistenti si applicano le
specifiche disposizioni indicate nell'art. 5 e nell'allegato 1 di cui
all'art. 3.
Art. 2
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di
raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla
salvaguardia delle persone, alla tutela dei beni, alla sicurezza dei
soccorritori, contro i rischi di incendio ed esplosione, gli impianti
di cui all'articolo precedente devono essere realizzati in modo da:
evitare, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile
gassoso, accumuli pericolosi del combustibile medesimo nei luoghi di
installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi;
limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a
quelli contenenti gli impianti;
garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare
in condizioni di sicurezza.
Art. 3
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti nell'art.
2, e' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi di cui
all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Gli impianti medesimi sono realizzati e gestiti secondo le
procedure individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, in conformita' alle norme tecniche
vigenti ad essi applicabili, o a specifiche tecniche ad esse stesse
equivalenti, e utilizzando i prodotti previsti dalle disposizioni
comunitarie applicabili ove esistenti.
3. Specifiche tecniche nella materia del presente decreto sono
individuate nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Art. 4
Impiego dei prodotti per uso antincendio
1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di
applicazione del presente decreto, sono:
a) identificati univocamente sotto la responsabilita' del
fabbricante secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso
previsto;
c) accettati dal responsabile dell'attivita', ovvero dal
responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e
verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se gli
stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, sono
rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione
di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali
applicabili, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di
informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legalmente
commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in
Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell'accordo SEE
e in esso legalmente commercializzati, per l'impiego nelle stesse
condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai
fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto
nella regola tecnica allegata al presente decreto.
3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti
per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata, ove necessario,
dal Ministero dell'interno applicando le procedure previste dal
regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
e, a decorrere dal 19 aprile 2020, a quelle previste dal regolamento
(UE) 2019/515, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco
riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro
Stato membro.
Art. 5
Disposizioni per gli impianti esistenti
1. Gli impianti esistenti, ad eccezione di quelli indicati ai commi
2 e 3, devono essere resi conformi alle presenti disposizioni.
2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente
decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o
autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco in base alla previgente normativa, non e' richiesto alcun
adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purche'
non superiore al 20% di quella gia' approvata od autorizzata e
purche' realizzata una sola volta.
3. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente
decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW,
realizzati in conformita' alla previgente normativa, non e' richiesto
alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica,
purche' non superiore al 20% di quella esistente e purche' realizzato
una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata
termica oltre i 116 kW.
4. Successivi aumenti della portata termica realizzati negli
impianti di cui ai precedenti commi o aumenti realizzati una sola
volta in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti
o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in
impianti di portata termica superiore a 35 kW richiedono
l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Per le
attivita' soggette alle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, devono essere attivati i
relativi procedimenti.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 5, a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto non sono piu' applicabili le
precedenti disposizioni impartite in materia dal Ministero
dell'interno.
2. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.