Prevenzione incendi: le norme tecniche per le strutture sanitarie

Pubblicato il decreto del ministero dell'Interno 29 marzo 2021 sulla Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2021, n. 85

Prevenzione incendi: le norme tecniche per le strutture sanitarie sono state pubblicate con il decreto del ministero dell'Interno 29 marzo 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2021, n. 85).

Le misure si applicano a:

  • strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
  • residenze sanitarie assistenziali (Rsa) con numero di posti letto maggiore di 25;
  • strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m².

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Nell'allegato sono riportati:

  1. le definizioni
  2. le classificazioni
  3. la valutazione del rischio di incendio
  4. la strategia antincendio, a sua volta suddivisa in:
  • reazione al fuoco;
  • resistenza al fuoco;
  • compartimentazione;
  • esodo;
  • gestione della sicurezza antincendio;
  • controllo dell’incendio;
  • rivelazione ed allarme;
  • controllo di fumi e calore;
  • operatività antincendio;
  • sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 29 marzo 2021 (allegato in pdf alla fine della pagina).

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Decreto del ministero dell'Interno 29 marzo 2021

 

Approvazione  di  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per   le
strutture sanitarie. (21A02099)
(in Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2021, n. 85)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139   recante

«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della

legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.

151,  concernente  il  regolamento  per  la   semplificazione   della

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,

a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122;

Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  18  settembre  2002

recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per

la  progettazione,  la  costruzione  e  l'esercizio  delle  strutture

sanitarie pubbliche e private», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante

«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze

concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla

documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del

decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201

del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 19  marzo  2015  recante

«Aggiornamento della regola tecnica di  prevenzione  incendi  per  la

progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie

pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002»,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo

2015;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015  recante

«Approvazione di norme tecniche  di  prevenzione  incendi,  ai  sensi

dell'art. 15 del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139»,  e

successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015;

Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui

al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure

tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione

incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.

139;

Visto il concerto del Ministero della salute acquisito con nota  n.

4397 del 16 luglio 2020;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le

regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  che  ha  reso

parere favorevole con nota n. 171/CSR dell'8 ottobre 2020;

Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva

(UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che  prevede  una  procedura  di

informazione nel settore  delle  regolamentazioni  tecniche  e  delle

regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;

 

Decreta:

                               Art. 1

             Nuove norme tecniche di prevenzione incendi

                     per le strutture sanitarie

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi  per  le

strutture sanitarie di cui  all'allegato  1,  che  costituisce  parte

integrante del presente decreto.

 

                               Art. 2

                        Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare a:

a. strutture sanitarie  che  erogano  prestazioni  in  regime  di

ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con

numero di posti letto maggiore di 25;

b. residenze sanitarie assistenziali (RSA) con  numero  di  posti

letto maggiore di 25;

c. strutture sanitarie  che  erogano  prestazioni  di  assistenza

specialistica  in   regime   ambulatoriale,   ivi   comprese   quelle

riabilitative,  di  diagnostica  strumentale  e  di  laboratorio,  di

superficie complessiva superiore a 500 m².

2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle

attivita' di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore

del presente decreto ovvero  a  quelle  di  nuova  realizzazione,  in

alternativa, ove  applicabile,  alle  specifiche  norme  tecniche  di

prevenzione incendi di cui al decreto del  Ministro  dell'interno  18

settembre 2002.

 

                               Art. 3

           Modifiche al decreto del Ministro dell'interno

                            3 agosto 2015

1. All'allegato 1 del decreto del Ministro  dell'interno  3  agosto

2015, nella sezione V «Regole tecniche  verticali»,  e'  aggiunto  il

capitolo «V.11 - Strutture sanitarie», contenente le  norme  tecniche

di prevenzione incendi per le attivita' di cui all'art. 1.

2. All'art. 2, comma 1, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3

agosto 2015, le parole  «67;  da  69  a  71»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «da 67 a 71».

3. All'art. 2-bis, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3

agosto 2015, tra le lettere b) e c) e' inserita  la  lettera  «b-bis)

68».

4. All'art. 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell'interno 3

agosto 2015, dopo la lettera v), e' aggiunta la seguente lettera: «z)

decreto  del  Ministro  dell'interno  18   settembre   2002   recante

«Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la

progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie

pubbliche e private».

 

                               Art. 4

                            Norme finali

1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno

successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della

Repubblica italiana.

 

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