Prevenzione incendi negli asili nido: ecco la regola tecnica

Il D.M. 6 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020

Prevenzione incendi negli asili nido.

Con il D.M. 6 aprile 2020 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 24 aprile 2020 - il ministero dell'Interno ha approvato le nuove norme tecniche di prevenzione incendi negli asili nido.

Prevenzione incendi negli asili nido: il campo di applicazione

Il provvedimento si può applicare agli asili nido con oltre 30 persone presenti, di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,
individuati con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore di questo decreto e a quelli di nuova realizzazione.

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Prevenzione incendi negli asili nido: l'alternativa

Queste nuova norma tecniche si possono applicare in alternativa alle specifiche norme
tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del ministro dell'interno 16 luglio 2014.

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Di seguito il testo integrale del provvedimento e, in coda, gli allegati.

MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 6 aprile 2020 

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili
nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'interno del 3 agosto 2015. (20A02116)

(GU n.98 del 14-4-2020)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente il regolamento per la semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201
del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 recante
«Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio degli asili nido», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 174 del 29 luglio 2014;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 febbraio 2020 recante
«Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto
2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione
incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, n. 57 del 6 marzo 2020;
Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui
al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure
tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido;
Ritenuto, altresi', necessario correggere alcune classificazioni
dei capitoli V.4 e V.7 dell'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'interno 3 agosto 2015 cosi' come modificato dal decreto del
Ministro dell'interno 14 febbraio 2020;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di
informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;

Decreta:

Art. 1

Nuove norme tecniche di prevenzione
incendi per gli asili nido

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli
asili nido di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante
del presente decreto.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare agli
asili nido con oltre 30 persone presenti, di cui all'allegato I del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi
individuati con il numero 67, esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle
attivita' di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme
tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro
dell'interno 16 luglio 2014.

Art. 3

Modifiche al decreto
del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto
2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e' aggiunto il
capitolo «V.9 - Asili nido», contenente le norme tecniche di
prevenzione incendi per le attivita' di cui all'art. 1.
2. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, sono eliminate le parole «ad esclusione degli asili
nido».
3. All'art. 2-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro
dell'interno 3 agosto 2015, sono eliminate le parole «ad esclusione
degli asili nido».
4. All'art. 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, dopo la lettera r), e' aggiunta la seguente lettera: «s)
decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 recante "Regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio degli asili nido"».

Art. 4

Modifiche alla sezione V dell'allegato 1
al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. E' approvato l'allegato 2, che costituisce parte integrante del
presente decreto, contenente le modifiche alla sezione V
dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Art. 5

Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Allegati

Allegato II

Allegato I

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