Prevenzione incendi negli impianti per rifiuti: pubblicate le norme tecniche in allegato al decreto del ministero dell'Interno 26 luglio 2022 (in Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2022, n. 187).
In particolare, gli articoli del decreto riguardano:
- il campo di applicazione;
- le modalità applicative e coordinamento con il decreto del ministro dell'Interno 3 agosto 2015;
- l'impiego dei prodotti per uso antincendio.
Nell'allegato sono invece riportati gli elementi della strategia antincendio:
- reazione al fuoco;
- resistenza al fuoco;
- compartimentazione;
- gestione della sicurezza antincendio;
- controllo dell'incendio;
- rilevazione e allarme;
- operatività antincendio;
- sicurezza degli impianti tecnologici.
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Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 26 luglio 2022 ; l'allegato è disponibile in fondo alla pagina in formato pdf.
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Decreto del ministero dell'Interno 26 luglio 2022
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli
stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.
(22A04489)
(Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2022, n.187)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante
«Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente le
norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante
«Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e
che abroga alcune direttive»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recente «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con
modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente il regolamento per la semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante
«Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione
incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2003 recante
«Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte
di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di
condizionamento e ventilazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2003;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004 recante
«Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei
dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di
esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 18
novembre 2004;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005 recante
«Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione
installati in attivita' disciplinate da specifiche disposizioni
tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione
europeo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 73 del 30 marzo 2005;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2005
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 5 ottobre
2005;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007,
recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed
elementi costruttivi di opere da costruzione», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, recante
«Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita'
soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74
del 29 marzo 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 recante le
disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012 recante
«Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione
attiva contro l'incendio installati nelle attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 del gennaio 2013;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante
l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 20
agosto 2015, e successive modificazioni;
Ravvisata la necessita' di emanare, sulla base delle norme tecniche
di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche
disposizioni tecniche di prevenzione incendi per stabilimenti ed
impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015;
Decreta:
Art. 1
Norme tecniche di prevenzione incendi per stabilimenti
ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi di cui
all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Le norme tecniche di cui all'allegato 1 si applicano agli
stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via
esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti,
esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonche' ai centri di raccolta
di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m².
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all'allegato 1 si applicano alle
attivita', di cui all'art. 1, di nuova realizzazione e a quelle
esistenti alla data di entrata in vigore del presente.
2. Alle attivita' di cui all'art. 1, esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni
dell'art. 5.
Art. 3
Modalita' applicative e coordinamento con
il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015
1. Le norme tecniche di cui all'allegato 1 si applicano alle
attivita' di cui all'art. 1 in combinazione con le seguenti sezioni
dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto
2015:
a) Sezione G - Generalita';
b) Sezione S - Strategia antincendio;
c) Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai
seguenti capitoli:
c.1) V.1 (Aree a rischio specifico),
c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive),
c.3) V.3 (Vani degli ascensori);
d) Sezione M - Metodi.
2. Alle attivita' di cui all'art. 1 per le quali vengono applicate
le norme tecniche di cui all'allegato 1 non si applicano le seguenti
disposizioni:
a) decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante
«Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione
incendi»;
b) decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2003 recante
«Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte
di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di
condizionamento e ventilazione»;
c) decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004 recante
«Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei
dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di
esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
d) decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005 recante
«Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione
installati in attivita' disciplinate da specifiche disposizioni
tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione
europeo»;
e) decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2005 recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani
degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi»;
f) decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007, recante
«Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi
costruttivi di opere da costruzione»;
g) decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, recante
«Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita'
soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
h) decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012 recante
«Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione
attiva contro l'incendio installati nelle attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi»;
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle
attivita' di cui all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, le norme tecniche di cui all'allegato 1 si
applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio gia' in
essere, nella parte dell'attivita' non interessata dall'intervento,
siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attivita'
esistenti di cui all'art. 1, non rientranti nei casi di cui al comma
3, si continuano ad applicare le pertinenti norme tecniche di
prevenzione incendi e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i
criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3,
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal
presente comma e' fatta salva, altresi', la possibilita' per il
responsabile dell'attivita' di applicare le disposizioni di cui
all'allegato 1 all'intera attivita'.
Art. 4
Impiego dei prodotti per uso antincendio
1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di
applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilita' del
produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso
previsto;
c) accettati dal responsabile dell'attivita', ovvero dal
responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e
verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se gli
stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, sono
rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione
di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali
applicabili, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di
informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legalmente
commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in
Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell'accordo SEE
e in esso legalmente commercializzati, per l'impiego nelle stesse
condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai
fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto
nella regola tecnica allegata al presente decreto.
3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti
per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata, ove necessario,
dal Ministero dell'interno, applicando le procedure previste dal
regolamento (UE) 2019/515 del 19 marzo 2019, relativo al reciproco
riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro
Stato membro.
Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione
tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le
attivita' esistenti di cui all'art. 2, comma 2, sono adeguate alle
disposizioni contenute nella regola tecnica di cui all'allegato 1
entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fatta salva la possibilita' di applicare le disposizioni
contenute nell'allegato 1 per l'intera attivita', il presente decreto
non comporta adeguamenti per le attivita' che, alla data di entrata
in vigore dello stesso, ricadono in uno dei seguenti casi:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle
competenti autorita', cosi' come previsto dall'art. 38, comma 1, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
b) siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3,
4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151.
3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.