Il documento, che vale per i siti di stoccaggio e trattamento, in allegato al decreto del ministero dell'Interno 26 luglio 2022

Prevenzione incendi negli impianti per rifiuti: pubblicate le norme tecniche in allegato al decreto del ministero dell'Interno 26 luglio 2022 (in Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2022, n. 187).

In particolare, gli articoli del decreto riguardano:

  • il campo di applicazione;
  • le modalità applicative e coordinamento con il decreto del ministro dell'Interno 3 agosto 2015;
  • l'impiego dei prodotti per uso antincendio.

Nell'allegato sono invece riportati gli elementi della strategia antincendio:

  • reazione al fuoco;
  • resistenza al fuoco;
  • compartimentazione;
  • gestione della sicurezza antincendio;
  • controllo dell'incendio;
  • rilevazione e allarme;
  • operatività antincendio;
  • sicurezza degli impianti tecnologici.

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Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 26 luglio 2022 ; l'allegato è disponibile in fondo alla pagina in formato pdf.

 

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Decreto del ministero dell'Interno 26 luglio 2022 

 

Approvazione  di  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per  gli
stabilimenti  ed  impianti  di  stoccaggio  e  trattamento   rifiuti.
(22A04489) 

 

(Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2022, n.187)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Visto il decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  recante  il

riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma  dell'art.  11  della

legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni;

Visto il decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36,  recante

«Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa  alle  discariche  di

rifiuti»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente  le

norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo  3  dicembre  2010,  n.  205,  recante

«Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa  ai  rifiuti  e

che abroga alcune direttive»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recente  «Disposizioni

urgenti   per   il   rilancio   dell'economia»,    convertito,    con

modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.

151,  concernente  il  regolamento  per  la   semplificazione   della

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,

a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante

«Termini, definizioni  generali  e  simboli  grafici  di  prevenzione

incendi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica

italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 31  marzo  2003  recante

«Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte

di   distribuzione   e   ripresa   dell'aria   degli   impianti    di

condizionamento e ventilazione», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004  recante

«Disposizioni relative all'installazione  ed  alla  manutenzione  dei

dispositivi per l'apertura delle porte installate  lungo  le  vie  di

esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  271  del  18

novembre 2004;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15  marzo  2005  recante

«Requisiti  di  reazione  al  fuoco  dei  prodotti   da   costruzione

installati  in  attivita'  disciplinate  da  specifiche  disposizioni

tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione

europeo»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica

italiana n. 73 del 30 marzo 2005;

Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  15  settembre  2005

recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per

i  vani  degli  impianti  di  sollevamento  ubicati  nelle  attivita'

soggette ai  controlli  di  prevenzione  incendi»,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  232  del  5  ottobre

2005;

Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  febbraio  2007,

recante «Classificazione  di  resistenza  al  fuoco  di  prodotti  ed

elementi costruttivi  di  opere  da  costruzione»,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9  marzo  2007,  recante

«Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita'

soggette al controllo del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  74

del 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 recante le

disposizioni relative alle modalita' di presentazione  delle  istanze

concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla

documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del

decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201

del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012 recante

«Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione

attiva contro  l'incendio  installati  nelle  attivita'  soggette  ai

controlli  di  prevenzione  incendi»,   pubblicato   nella   Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 del gennaio 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015  recante

l'approvazione di norme tecniche di  prevenzione  incendi,  ai  sensi

dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  192  del  20

agosto 2015, e successive modificazioni;

Ravvisata la necessita' di emanare, sulla base delle norme tecniche

di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche

disposizioni tecniche di  prevenzione  incendi  per  stabilimenti  ed

impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione

incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.

139;

Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva

(UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015;

 

Decreta:

 

                               Art. 1 

       Norme tecniche di prevenzione incendi per stabilimenti 

           ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti 

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi  di  cui

all'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente

decreto.

2. Le norme tecniche  di  cui  all'allegato  1  si  applicano  agli

stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in  via

esclusiva o a servizio degli  impianti  di  trattamento  di  rifiuti,

esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonche' ai centri di raccolta

di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m².

 

                               Art. 2 

                        Campo di applicazione 

  1. Le norme tecniche  di  cui  all'allegato  1  si  applicano  alle

attivita', di cui all'art. 1,  di  nuova  realizzazione  e  a  quelle

esistenti alla data di entrata in vigore del presente.

2. Alle attivita' di cui all'art. 1, esistenti alla data di entrata

in  vigore  del  presente  decreto,  si  applicano  le   disposizioni

dell'art. 5.

 

                               Art. 3 

              Modalita' applicative e coordinamento con 

         il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 

1. Le norme tecniche  di  cui  all'allegato  1  si  applicano  alle

attivita' di cui all'art. 1 in combinazione con le  seguenti  sezioni

dell'allegato 1 al decreto del Ministro  dell'interno  del  3  agosto

2015:

a) Sezione G - Generalita';

b) Sezione S - Strategia antincendio;

c) Sezione  V  -  Regole  tecniche  verticali,  limitatamente  ai

seguenti capitoli:

c.1) V.1 (Aree a rischio specifico),

c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive),

c.3) V.3 (Vani degli ascensori);

d) Sezione M - Metodi.

2. Alle attivita' di cui all'art. 1 per le quali vengono  applicate

le norme tecniche di cui all'allegato 1 non si applicano le  seguenti

disposizioni:

a) decreto del Ministro dell'interno  30  novembre  1983  recante

«Termini, definizioni  generali  e  simboli  grafici  di  prevenzione

incendi»;

b) decreto  del  Ministro  dell'interno  31  marzo  2003  recante

«Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte

di   distribuzione   e   ripresa   dell'aria   degli   impianti    di

condizionamento e ventilazione»;

c) decreto del Ministro  dell'interno  3  novembre  2004  recante

«Disposizioni relative all'installazione  ed  alla  manutenzione  dei

dispositivi per l'apertura delle porte installate  lungo  le  vie  di

esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;

d) decreto  del  Ministro  dell'interno  15  marzo  2005  recante

«Requisiti  di  reazione  al  fuoco  dei  prodotti   da   costruzione

installati  in  attivita'  disciplinate  da  specifiche  disposizioni

tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione

europeo»;

e) decreto del Ministro dell'interno 15  settembre  2005  recante

«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i  vani

degli impianti di sollevamento ubicati nelle  attivita'  soggette  ai

controlli di prevenzione incendi»;

f) decreto del Ministro dell'interno 16  febbraio  2007,  recante

«Classificazione di resistenza  al  fuoco  di  prodotti  ed  elementi

costruttivi di opere da costruzione»;

g) decreto  del  Ministro  dell'interno  9  marzo  2007,  recante

«Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita'

soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

h) decreto del Ministro dell'interno  20  dicembre  2012  recante

«Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione

attiva contro  l'incendio  installati  nelle  attivita'  soggette  ai

controlli di prevenzione incendi»;

3. Per gli interventi  di  modifica  ovvero  di  ampliamento  delle

attivita' di cui all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore

del presente decreto, le norme tecniche  di  cui  all'allegato  1  si

applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio gia' in

essere, nella parte dell'attivita' non  interessata  dall'intervento,

siano compatibili con gli interventi da realizzare.

4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle  attivita'

esistenti di cui all'art. 1, non rientranti nei casi di cui al  comma

3, si  continuano  ad  applicare  le  pertinenti  norme  tecniche  di

prevenzione incendi e, per quanto non disciplinato  dalle  stesse,  i

criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15,  comma  3,

del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi  previsti  dal

presente comma e' fatta  salva,  altresi',  la  possibilita'  per  il

responsabile dell'attivita'  di  applicare  le  disposizioni  di  cui

all'allegato 1 all'intera attivita'.

 

                               Art. 4 

              Impiego dei prodotti per uso antincendio 

1.  I  prodotti  per  uso  antincendio,  impiegati  nel  campo   di

applicazione del presente decreto, devono essere:

a)  identificati  univocamente  sotto  la   responsabilita'   del

produttore, secondo le procedure applicabili;

b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e  all'uso

previsto;

c)  accettati  dal  responsabile   dell'attivita',   ovvero   dal

responsabile  dell'esecuzione  dei  lavori  mediante  acquisizione  e

verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se  gli

stessi  sono  utilizzati   conformemente   all'uso   previsto,   sono

rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:

a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;

b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione

di disposizioni comunitarie,  alle  apposite  disposizioni  nazionali

applicabili, gia' sottoposte con esito  positivo  alla  procedura  di

informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;

c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legalmente

commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione  europea  o  in

Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell'accordo  SEE

e in esso legalmente commercializzati,  per  l'impiego  nelle  stesse

condizioni che permettono di garantire un livello di  protezione,  ai

fini della sicurezza dall'incendio,  equivalente  a  quello  previsto

nella regola tecnica allegata al presente decreto.

3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai  prodotti

per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata,  ove  necessario,

dal Ministero dell'interno,  applicando  le  procedure  previste  dal

regolamento (UE) 2019/515 del 19 marzo 2019,  relativo  al  reciproco

riconoscimento delle merci legalmente commercializzate  in  un  altro

Stato membro.

 

                               Art. 5 

                  Disposizioni transitorie e finali 

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti  dalla  vigente  legislazione

tecnica  in  materia  di  sicurezza  e  di  prevenzione  incendi,  le

attivita' esistenti di cui all'art. 2, comma 2,  sono  adeguate  alle

disposizioni contenute nella regola tecnica  di  cui  all'allegato  1

entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2.  Fatta  salva  la  possibilita'  di  applicare  le  disposizioni

contenute nell'allegato 1 per l'intera attivita', il presente decreto

non comporta adeguamenti per le attivita' che, alla data  di  entrata

in vigore dello stesso, ricadono in uno dei seguenti casi:

a) siano in possesso di atti  abilitativi  riguardanti  anche  la

sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati  dalle

competenti autorita', cosi' come previsto dall'art. 38, comma 1,  del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;

b) siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli  3,

4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,

n. 151.

3. Il presente  decreto  entra  in  vigore  il  novantesimo  giorno

successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della

Repubblica italiana.

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