Procedure di infrazione sui Raee: le disposizioni urgenti

Procedure di infrazione sui Raee
Nella legge n.  166/2024, di conversione del D.L. n. 131/2024 misure anche sulla responsabilità estesa dei produttori nel settore del commercio elettronico, la qualità dell'aria e la sicurezza delle gallerie

Procedure di infrazione sui Raee: disposizioni urgenti sono state inserite nella conversione del decreto-legge 16 settembre  2024, n. 131 nella legge 14 novembre 2024, n. 166 (Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2024, n. 267).

Il provvedimento reca anche misure in materia di:

  • responsabilità estesa dei produttori nel settore del commercio elettronico;
  • qualità dell'aria;
  • sicurezza delle gallerie;
  • cybersicurezza;
  • corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Di seguito il testo delle misure elencate sopra.

Procedure di infrazione sui Raee

Testo coordinato del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 

Testo del decreto-legge  16  settembre  2024,  n.  131  (in  Gazzetta
Ufficiale  -  Serie  generale  -  n.  217  del  16  settembre  2024),
coordinato con la legge di conversione 14 novembre 2024, n.  166  (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni
urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti  da  atti  dell'Unione
europea e da procedure di infrazione e  pre-infrazione  pendenti  nei
confronti dello Stato italiano.». (24A06077)
(Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2024, n.267)

 

Vigente al: 14-11-2024

 

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte

nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti

legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

 

(omissis)

 

                               Art. 8

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza per  le  gallerie  della

  rete stradale transeuropea - Procedura d'infrazione n. 2019/2279

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10-bis:

1) al comma 3:

1.1)   all'alinea,   le   parole:   «definitivo   ai    sensi

dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«di fattibilita' tecnico-economica  ai  sensi  dell'articolo  41  del

codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo

2023, n. 36» e le parole: «tale da» sono sostituite  dalla  seguente:

«deve»;

1.2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) contenere gli elaborati e la documentazione di  cui

all'allegato 4.»;

2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Per le gallerie individuate  nell'allegato  4-quater,

la richiesta di messa in servizio di cui al  comma  5  e'  presentata

entro i termini indicati per ciascuna galleria nel medesimo allegato.

La richiesta di messa in servizio di cui al primo periodo non puo' in

ogni caso essere presentata oltre il 31 dicembre 2027.

5-ter. La  trasmissione  incompleta  della  documentazione  a

corredo della richiesta di messa in servizio di  cui  ai  commi  5  e

5-bis, qualora non sanata entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  di

integrazione da  parte  della  Commissione,  comporta  l'applicazione

della sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1-bis,  diminuita  di

un terzo.»;

3) al comma 6:

3.1) le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle  seguenti:

«ai commi 5 e 5-bis»;

3.2) la parola:  «sessanta»  e'  sostituita  dalla  seguente:

«centottanta»;

4) al comma 7, le parole: «al comma 5»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;

5) al comma 8, la lettera c) e' abrogata;

6) al comma 9, secondo periodo, le parole: «al  comma  5»  sono

sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;

b) all'articolo 10-ter, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio

di cui all'articolo 10-bis, comma 6, e comunque fino  all'adempimento

delle prescrizioni  eventualmente  impartite  dalla  Commissione,  il

Gestore adotta e mantiene, per ciascuna galleria aperta al  traffico,

le misure  di  sicurezza  temporanee  minime,  la  cui  efficacia  e'

asseverata,  con   cadenza   semestrale,   dal   responsabile   della

sicurezza.»;

c) all'articolo 16:

1) al comma 1-bis:

1.1) le parole: «centomila euro  a  trecentomila  euro»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «trecentomila  euro  a  cinquecentomila

euro»;

1.2) le parole: «comma 5»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«commi 5 e 5-bis»;

2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:

«1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  10-bis,

commi 5 e 5-bis, in caso di mancato rispetto dei termini indicati nei

cronoprogrammi comunicati dai Gestori ai sensi dell'articolo  10-bis,

comma 8, lettera a),  dal  quale  deriva  uno  scostamento  temporale

superiore a sei mesi  non  giustificato  da  motivazioni  tecniche  e

oggettive condivise dalla Commissione,  il  Gestore  e'  soggetto  al

pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da  cinquantamila

euro a centocinquantamila euro.»;

3) al  comma  2,  alinea,  le  parole:  «diecimila  euro»  sono

sostituite dalle seguenti: «ventimila euro»;

4) dopo il comma 5-bis e' aggiunto, in fine, il seguente:

«5-ter. Con decreto del direttore dell'Agenzia nazionale  per

la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture  stradali  e

autostradali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione

e  all'aggiornamento   delle   modalita'   per   l'attuazione   delle

disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3.  Dalla  data  di

adozione del decreto di  cui  al  primo  periodo,  le  sanzioni  sono

irrogate dall'Agenzia nazionale per la  sicurezza  delle  ferrovie  e

delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali  sulla  base   delle

risultanze istruttorie fornite dalla Commissione.»;

d) all'Allegato 4, punto 3.4:

1)  la  parola:  «inoltra»  e'   sostituita   dalle   seguenti:

«trasmette gli elaborati progettuali e»;

2)  dopo  le  parole:  «di  sicurezza  alla  Commissione»  sono

inserite  le  seguenti:  «,  asseverata  da  parte  di  organismi  di

controllo terzi e accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN

ISO/IEC 17020 relativamente alla  sussistenza  dei  requisiti  minimi

nonche' all'effettiva realizzazione  degli  interventi  di  sicurezza

necessari alla messa in servizio»;

e) dopo l'Allegato 4-ter e' aggiunto l'Allegato 4-quater  di  cui

all'allegato 1 del presente decreto.

 

(omissis)

                             Art. 11-bis

Modifica all'articolo 13 del decreto-legge 13  giugno  2023,  n.  69,

  convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.  103,

  e ulteriori  disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  di  obblighi

  derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di  infrazione

  e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano e  per

  assicurare la funzionalita' del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del

  fuoco - Procedura di infrazione n. 2014/4231

1. L'assunzione straordinaria di  200  unita'  di  personale  nella

qualifica di operatore del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,

prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 13 giugno 2023,

n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023,  n.

103, non puo' essere effettuata prima del 15 novembre 2024.

2. Per le finalita' di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' autorizzata la spesa  di

3.872.000 euro per l'anno 2024, per il finanziamento dei richiami del

personale volontario  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,

iscritto nell'elenco istituito  per  le  necessita'  delle  strutture

centrali e periferiche di  cui  all'articolo  6  del  citato  decreto

legislativo n. 139 del 2006, fino al termine indicato al comma 1  del

presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2,  pari  a  3.872.000  euro  per

l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle  risorse  rivenienti

dall'attuazione del comma 1.

4. Ai fini del completamento delle procedure  assunzionali  di  cui

all'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69,  convertito,

con modificazioni,  dalla  legge  10  agosto  2023,  n.  103,  e  per

consentire l'ottimale definizione del  nuovo  assetto  operativo  del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'articolo 13, comma 5, primo

periodo, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2023,  le  parole:  «30

ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

 

(omissis)

                               Art. 14

Misure  finalizzate  al  miglioramento  della  qualita'  dell'aria  -

  Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299

1. Al fine di concorrere all'esecuzione delle sentenze della  Corte

di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio  2002,  relativa  alla

causa C-573/19, e del 10 novembre 2020, relativa alla causa C-644/18,

con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,

di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il

Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  sessanta

giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'

approvato uno specifico  programma,  in  coerenza  con  il  Programma

nazionale  di  controllo  dell'inquinamento  atmosferico  di  cui  al

decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, della durata massima di 60

mesi, finalizzato a  promuovere  la  mobilita'  sostenibile,  per  un

importo complessivo pari  a  500  milioni  di  euro  a  valere  sulla

dotazione del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 498, della  legge

30 dicembre 2021, n. 234, ripartiti  nelle  seguenti  annualita':  50

milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per  l'anno  2025,

55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di  euro  per  l'anno

2027, 140 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di  euro  per

l'anno 2029. Gli interventi oggetto di finanziamento con  le  risorse

di cui al primo periodo, individuati ai sensi del  comma  3,  possono

concorrere all'efficace attuazione degli obiettivi previsti dal Piano

nazionale di ripresa e resilienza e ai relativi interventi in materia

di mobilita'.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento  di

interventi proposti dai comuni capoluogo di provincia con popolazione

superiore a 50.000 abitanti e  dalle  citta'  metropolitane,  il  cui

territorio ricade, in tutto o  in  parte,  in  zone  nelle  quali  e'

intervenuto il superamento dei valori limite  di  qualita'  dell'aria

ambiente previsti dal decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.  155,

individuate dalla  sentenza  della  Corte  di  Giustizia  dell'Unione

europea del 12 maggio 2002, relativa alla causa C-573/19,  in  merito

ai superamenti, in zone e agglomerati del  territorio  italiano,  dei

valori limite di biossido di azoto (NO2),  ovvero  dalla  lettera  di

costituzione in mora della Commissione  europea  del  13  marzo  2024

relativa alla procedura di  infrazione  n.  2014/2147  in  merito  ai

superamenti continui e di lungo periodo, in zone  e  agglomerati  del

territorio italiano, dei valori limite di materiale particolato PM10.

In fase di individuazione e di attuazione degli interventi, gli  enti

di  cui   al   primo   periodo   possono   avvalersi   del   supporto

dell'Associazione  Nazionale  dei  Comuni  Italiani  (ANCI),  le  cui

attivita' sono definite  con  apposita  convenzione,  con  oneri  nel

limite delle risorse allo scopo complessivamente individuate al comma

3.

3. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresi', le  modalita'

di gestione e di monitoraggio del programma di cui al medesimo  comma

1, i criteri di ripartizione delle risorse  tra  i  destinatari,  che

sono gli  enti  proponenti  gli  interventi  nonche'  l'ANCI  per  il

supporto indicato dal comma 2, i  requisiti  degli  interventi  e  le

procedure di presentazione delle  proposte,  di  trasferimento  delle

risorse e di rendicontazione  e  verifica  dell'attuazione.  Ai  fini

della gestione del programma di finanziamento,  il  medesimo  decreto

puo' prevedere l'attribuzione di attivita' a societa'  in  house  del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con oneri posti

a carico delle risorse di cui al comma  1  nel  rispetto  dei  limiti

percentuali previsti dall'articolo  1,  comma  498,  della  legge  30

dicembre 2021, n. 234, nei quali rientrano anche gli  oneri  relativi

alla convenzione di cui  al  comma  2.  Con  successivo  decreto  del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da  trasmettere

al   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   si   provvede

all'approvazione  delle  proposte  di  cui  al  primo  periodo,   con

indicazione del cronoprogramma procedurale e  di  realizzazione,  nei

limiti delle  risorse  indicate  al  comma  1.  Gli  interventi  sono

identificati attraverso il Codice Unico di progetto  ai  sensi  della

legge 16 gennaio 2003, n. 3.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3,  al  fine  di

individuare ulteriori misure e iniziative finalizzate  ad  assicurare

l'esecuzione della sentenza  della  Corte  di  giustizia  dell'Unione

europea  del  10  novembre  2020,  relativa  alla  causa  C-644/2018,

pronunciata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento

dell'Unione  europea  (TFUE)   e   della   conseguente   lettera   di

costituzione in mora della Commissione europea  del  13  marzo  2024,

adottata  ai  sensi  dell'articolo  260  del  TFUE,  in   merito   ai

superamenti, in zone  e  agglomerati  del  territorio  italiano,  dei

valori limite di materiale particolato PM10, nonche'  della  sentenza

della Corte di giustizia dell'Unione  europea  del  12  maggio  2022,

relativa alla causa C-573/2019, in merito ai superamenti, in  zone  e

agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di biossido di

azoto NO2, e' istituita,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri, una cabina di regia con il compito di elaborare,  entro  il

31 dicembre 2024, un Piano di azione nazionale per  il  miglioramento

della qualita' dell'aria, comprensivo di cronoprogramma,  di  seguito

denominato «Piano».

5. La cabina di regia di  cui  al  comma  4  e'  presieduta  da  un

rappresentante della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  ed  e'

composta da un rappresentante  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

sicurezza  energetica,   un   rappresentante   del   Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministro  delle

imprese  e  del  made  in  Italy,  un  rappresentante  del   Ministro

dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  un

rappresentante del  Ministro  della  salute,  un  rappresentante  del

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e

il PNRR nonche' da un rappresentante  del  Ministro  per  gli  affari

regionali  e  le  autonomie,  da  un  rappresentante   del   Ministro

dell'economia e delle finanze e da  un  rappresentante  per  ciascuna

delle regioni interessate dalle procedure di  infrazione  di  cui  al

comma 4. Le  funzioni  di  segreteria  della  cabina  di  regia  sono

assicurate dal Dipartimento per gli affari europei  della  Presidenza

del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento energia  del  Ministero

dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,   secondo   modalita'

definite  con  apposito  decreto  adottato  dai  capi  dei   predetti

dipartimenti, d'intesa tra loro,  nei  limiti  delle  risorse  umane,

strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e

comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

6. Il Piano elaborato  dalla  cabina  di  regia  e'  approvato  con

delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza  unificata

di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La  delibera  di   approvazione   del   Piano   contiene,   altresi',

l'individuazione delle amministrazioni centrali, regionali  e  locali

cui  e'  demandata  l'attuazione  delle  misure  previste  dal  Piano

medesimo, in relazione  alla  natura  delle  misure  stesse  e  delle

competenze delle amministrazioni interessate.

7. Il Piano ha una durata di  ventiquattro  mesi  decorrenti  dalla

data  della  sua  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica  italiana.  Con  delibera  del  Consiglio  dei   ministri,

adottata secondo le modalita' di cui al comma 6,  primo  periodo,  la

durata del Piano puo' essere prorogata fino al massimo  di  ulteriori

ventiquattro  mesi  e  possono  essere  disposti   la   revisione   o

l'aggiornamento del Piano stesso, anche sulla base  delle  risultanze

dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 9.

8. Le Amministrazioni individuate nella  delibera  di  approvazione

del Piano sono tenute ad adottare le  relative  misure  di  carattere

normativo, programmatico e, nei limiti delle risorse disponibili allo

scopo, finanziario volte ad assicurare il rispetto dei valori  limite

di materiale particolato PM10 e di biossido  di  azoto  NO2,  di  cui

all'allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, anche

in accordo con gli  altri  enti  locali  interessati  dall'esecuzione

della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione  europea  del  12

maggio 2022, relativa alla causa C-573/2019.

9. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  senza

nuovi oneri a carico della finanza pubblica, procede al  monitoraggio

dell'attuazione del Piano e delle relative misure, verificandone  gli

effetti e gli eventuali impedimenti, avvalendosi, senza nuovi oneri a

carico della finanza pubblica,  del  supporto  delle  Amministrazioni

individuate nella delibera di approvazione del Piano e  dell'Istituto

superiore per la protezione e  la  ricerca  ambientale.  In  caso  di

mancata attuazione delle  misure  del  Piano  o  di  scostamenti  dal

cronoprogramma approvato superiori al trimestre, la cabina  di  regia

riferisce al Consiglio dei ministri che, con  apposita  deliberazione

adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero

del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,  puo'  anche

autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi ai sensi  dell'articolo

8  della  legge  5  giugno  2003,  n.  131.  L'esercizio  dei  poteri

sostitutivi di cui al secondo  periodo  puo'  essere  deliberato,  su

proposta del Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,

anche per la  tempestiva  attuazione  di  misure  diverse  da  quelle

previste dal Piano e ritenute necessarie per assicurare  l'esecuzione

delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea e  della

lettera di costituzione in mora della Commissione europea di  cui  al

comma 4.

10. La cabina di regia di cui al comma 4 e' istituita senza oneri a

carico dello Stato. La partecipazione alla cabina di  regia  non  da'

diritto alla  corresponsione  di  compensi,  indennita',  gettoni  di

presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

                             Art. 14-bis

Disposizioni urgenti  per  favorire  il  recupero  di  materie  prime

critiche   dai   rifiuti    di    apparecchiature    elettriche    ed

    elettroniche-Procedure d'infrazione n. 2024/2142 e 2024/2097

1. Al fine di recuperare e valorizzare le materie prime strategiche

generabili dal riciclo dei rifiuti di apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche (RAEE), di semplificare la raccolta e  il  deposito  dei

RAEE e di impegnare in modo efficiente  l'eco-contributo,  anche  per

migliorare il  livello  di  consapevolezza  sulla  corretta  gestione

separata degli stessi e assicurarne il corretto riciclo,  al  decreto

legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 10.1 e' inserito il seguente:

«10.2. I sistemi collettivi provvedono, anche attraverso il  Centro

di coordinamento, a progettare, realizzare e finanziare  i  programmi

di comunicazione,  informazione  e  sensibilizzazione  dei  cittadini

sull'importanza della raccolta  separata  dei  RAEE  e  sui  benefici

ambientali ed economici del loro riciclaggio. Ai fini di cui al primo

periodo, i sistemi collettivi in ciascun anno solare impiegano almeno

il 3 per cento del totale dei ricavi dell'esercizio precedente. Entro

il 30 aprile di ogni anno, i sistemi collettivi inviano al  Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione  dettagliata

che descrive i programmi di comunicazione  realizzati  nell'esercizio

precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi

sostenuti. Il Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica

verifica la documentazione fornita  dai  sistemi  collettivi  e,  ove

necessario,  richiede  la  documentazione  integrativa.  In  caso  di

mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, il  Ministero

dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  applica  al   sistema

collettivo interessato la sanzione  di  cui  all'articolo  38,  comma

6-bis»;

b) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Ritiro di AEE secondo i sistemi "uno contro uno"  e  "uno

contro zero"). - 1.  I  distributori  assicurano,  al  momento  della

fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica  o  elettronica,  il

ritiro gratuito, in ragione di uno contro  uno,  dell'apparecchiatura

usata di tipo equivalente. L'attivita' di ritiro gratuito di  cui  al

primo periodo puo' essere effettuata, su base volontaria,  anche  dai

distributori di AEE professionali incaricati dai produttori  di  tali

apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali.

2. I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio  di

almeno  400  metri  quadrati  assicurano  il  ritiro  dei   RAEE   di

piccolissime dimensioni provenienti dai  nuclei  domestici  a  titolo

gratuito e senza obbligo di acquisto  di  AEE  di  tipo  equivalente.

L'attivita' di ritiro gratuito ai sensi del primo periodo puo' essere

effettuata, su base volontaria, anche per singole tipologie di  RAEE,

dai distributori con  superficie  di  vendita  di  AEE  al  dettaglio

inferiore a 400 metri quadrati  e  dai  distributori  che  effettuano

vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza.

3. I distributori, ivi compresi, nei casi di cui al comma 1, coloro

che effettuano televendite e vendite elettroniche, hanno l'obbligo di

informare i consumatori sulla  gratuita'  del  ritiro  con  modalita'

chiare e di immediata percezione,  anche  tramite  avvisi  posti  nei

locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante

apposite comunicazioni nel proprio sito internet. Nel caso di cui  al

comma  2,  i  distributori  sono  altresi'  tenuti  a   informare   i

consumatori dell'assenza dell'obbligo di acquistare altra  o  analoga

merce ai sensi del medesimo comma.

4. Nella definizione di raccolta ai sensi dell'articolo 183,  comma

1, lettera o), del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e'

compreso  anche  il  deposito  preliminare  alla  raccolta  dei  RAEE

effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati ai sensi dei commi

1 e 2 del presente articolo presso i  locali  del  proprio  punto  di

vendita  ovvero  presso  altri  luoghi,  comunicati  al   Centro   di

coordinamento  nel  portale  telematico  messo  a  disposizione   dal

medesimo e realizzati in conformita' a quanto previsto dal  comma  5,

al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti

sulla base dei decreti adottati ai sensi del medesimo  articolo  183,

comma 1, lettera mm), del decreto legislativo n. 152 del  2006  o  ai

centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216

e delle disposizioni del  titolo  III-bis  della  parte  seconda  del

medesimo  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  o  agli  impianti

autorizzati al trattamento adeguato.  Al  deposito  preliminare  alla

raccolta effettuato dai distributori ai sensi del presente comma  non

si applicano gli articoli 208, 212, 213 e 216 e le  disposizioni  del

titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del

2006. I rifiuti ritirati ai sensi  dei  commi  1  e  2  del  presente

articolo possono essere raggruppati e, ove  ritirati  selettivamente,

depositati per tipologia nella stessa area di  deposito  preliminare.

Il trasporto dal deposito al centro di  raccolta  o  all'impianto  di

trattamento puo' avvenire, a scelta del distributore o  del  soggetto

da esso incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e

depositato  raggiunge  i   3.500   chilogrammi   per   ciascuno   dei

raggruppamenti di cui all'allegato 1 annesso al decreto del  Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023,  n.  40.

Il deposito preliminare ha durata non superiore a un anno, anche  nel

caso in cui il quantitativo ritirato e  depositato  non  raggiunga  i

3.500 chilogrammi. I dati annuali relativi al peso dei RAEE  ritirati

nel punto di vendita, raggruppati  e  depositati  selettivamente  per

tipologia nell'area  di  deposito  preliminare,  sono  conservati  da

ciascun distributore per tre anni.  Nel  caso  in  cui  il  trasporto

avvenga  a  carico  del  distributore,  i  dati  di  cui  al  periodo

precedente  sono  comunicati  al  Centro  di  coordinamento  per   le

finalita' di cui all'articolo 34, comma 2.

5. Il deposito preliminare alla raccolta e' effettuato in un  luogo

idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE  sono

protetti dalle acque meteoriche  e  dall'azione  del  vento  mediante

appositi sistemi di  copertura,  anche  mobili,  nonche'  raggruppati

avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi,  in  conformita'

all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.

152.  L'integrita'  delle  apparecchiature  e'   garantita   mediante

l'adozione di ogni precauzione idonea  a  evitare  il  deterioramento

delle  apparecchiature  medesime  e  la   fuoriuscita   di   sostanze

pericolose.  I  distributori  che  effettuano  la  vendita   mediante

tecniche di comunicazione a distanza, comprese la  televendita  e  la

vendita elettronica, possono avvalersi del  luogo  di  ritiro  e  del

luogo di deposito preliminare alla raccolta  allestiti  da  un  altro

distributore che non  operi  mediante  tecniche  di  comunicazione  a

distanza ovvero organizzare autonomamente il ritiro e il deposito  in

conformita' alle disposizioni del presente decreto.

6. I distributori o i soggetti da questi incaricati che  effettuano

il ritiro ai sensi dei commi 1 e 2 del  presente  articolo  non  sono

soggetti all'obbligo di tenuta del registro cronologico di  carico  e

scarico di cui all'articolo 190  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, ne' all'obbligo di comunicazione  di  cui  all'articolo

189, comma 3, del medesimo decreto legislativo e non  sono  tenuti  a

iscriversi al Registro elettronico nazionale  per  la  tracciabilita'

dei rifiuti, di  cui  all'articolo  188-bis,  comma  3,  del  decreto

legislativo stesso.

7. Le  operazioni  di  deposito  preliminare  alla  raccolta  e  di

trasporto  effettuate  dal  distributore  e  dal  soggetto  da   esso

incaricato non sono  subordinate  all'iscrizione  all'Albo  nazionale

gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152.

8. Il trasporto di cui al comma 4, ivi compreso quello  dai  locali

del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso  dal  punto  di

vendita stesso, e' accompagnato  dal  documento  di  trasporto  (DDT)

attestante il luogo di produzione, la tipologia  di  materiale  e  il

luogo di destinazione.

9. Le disposizioni dei commi da 1 a  8  si  applicano  altresi'  al

ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri

di  assistenza  tecnica  di  AEE  nello  svolgimento  della   propria

attivita'.

10. I regolamenti di cui ai decreti del  Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare 8  marzo  2010,  n.  65  e  31

maggio 2016, n.121 sono abrogati.»;

c) all'articolo 38, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10,  comma

10.2,  comporta  l'applicazione  di   una   sanzione   amministrativa

pecuniaria non inferiore all'1 per cento e non  superiore  al  3  per

cento  del  totale  dei  ricavi  realizzati  dal  sistema  collettivo

inadempiente  nell'esercizio  precedente  a  quello  in  cui  si   e'

verificata la violazione. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al

presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per

essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del

Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza   energetica   per   la

realizzazione  di  programmi   di   comunicazione,   informazione   e

sensibilizzazione  dei  cittadini  sull'importanza   della   raccolta

separata dei RAEE e sui benefici ambientali  ed  economici  del  loro

corretto riciclaggio».

 

                             Art. 14-ter

Disposizioni  urgenti  in  materia  di  responsabilita'  estesa   del

          produttore nel settore del commercio elettronico

1. Dopo l'articolo 178-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,

n. 152, e' inserito il seguente:

«Art.  178-quater (Modalita'  per  adempiere  agli  obblighi  della

responsabilita' estesa  del  produttore  nel  settore  del  commercio

elettronico). - 1.  Qualsiasi  produttore  che  immetta  sul  mercato

nazionale, anche  per  conto  di  terzi,  attraverso  piattaforme  di

commercio elettronico, un prodotto  per  il  quale  e'  istituito  un

regime di responsabilita' estesa  del  produttore  e'  soggetto  alla

responsabilita' medesima e adempie  ai  relativi  obblighi  ai  sensi

degli articoli 178-bis e 178-ter, nonche' del presente articolo.

2. Agli effetti del presente articolo, per piattaforma di commercio

elettronico si intende una piattaforma, come  definita  dall'articolo

3, lettera i), del  regolamento  (UE)  n.  2065/2022  del  Parlamento

europeo  e  del  Consiglio,  del  19  ottobre  2022,   che   consente

l'immissione di prodotti sul mercato  del  commercio  elettronico  da

parte di soggetti diversi dal gestore della piattaforma stessa.

3. I produttori del prodotto che  immettono  prodotti  sul  mercato

nazionale mediante piattaforma  di  commercio  elettronico  adempiono

agli  obblighi  di  responsabilita'  estesa  del   produttore   anche

avvalendosi dei servizi che  i  soggetti  gestori  della  piattaforma

medesima  sono  tenuti  a  offrire,  secondo  modalita'  semplificate

disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e

i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237.

4. Gli accordi di cui al  comma  3  stabiliscono  le  modalita'  di

adempimento degli obblighi di:

a) adesione ai consorzi  ovvero  ai  sistemi  di  gestione  di  cui

all'articolo 237;

b) raccolta e invio delle informazioni di cui all'articolo 178-ter,

comma 1, lettera c),  da  parte  dei  gestori  delle  piattaforme  di

commercio elettronico ai produttori del prodotto e ai consorzi ovvero

ai sistemi di gestione;

c) versamento  del  contributo  ambientale  di  cui  agli  articoli

178-ter e 237, comma 4;

d) comunicazione delle informazioni di  cui  all'articolo  178-ter,

comma 1, lettera e),  da  parte  dei  gestori  delle  piattaforme  di

commercio elettronico ai soggetti indicati dalla medesima lettera e).

5. Gli accordi di cui al comma 3 fissano un termine non inferiore a

dodici mesi entro il quale i gestori delle piattaforme  di  commercio

elettronico effettuano gli adeguamenti necessari alla prestazione dei

servizi di cui al medesimo comma 3.

6. Gli accordi di cui al comma 3 sono  sottoscritti  entro  novanta

giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione

oppure entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei

decreti adottati ai sensi dell'articolo 178-bis o dalla data di avvio

dell'attivita'   di   gestione   della   piattaforma   di   commercio

elettronico, se successive alla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente disposizione.

7. Entro dieci giorni dalla  data  di  sottoscrizione,  i  consorzi

ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237 trasmettono  gli

accordi di  cui  al  comma  3  del  presente  articolo  al  Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica, che, entro  i  successivi

sessanta giorni, puo' chiederne la  modifica  ovvero  l'integrazione.

Gli accordi modificati ovvero integrati sono trasmessi  al  Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni  dalla

richiesta.  L'accordo  acquista  efficacia  decorso  il  termine   di

sessanta giorni di cui al primo  periodo  o  decorso  il  termine  di

trenta  giorni  dalla  trasmissione  dell'accordo  stesso  modificato

ovvero integrato.

8. Nel  Registro  nazionale  dei  produttori  di  cui  all'articolo

178-ter, comma 8,  e'  istituita  un'apposita  sezione  in  cui  sono

iscritti i  gestori  di  piattaforme  di  commercio  elettronico  che

stipulano gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo e,  con

modalita' semplificate e senza nuovi o maggiori oneri a carico  della

finanza pubblica, i produttori che  immettono  prodotti  sul  mercato

mediante le medesime piattaforme.

9. Nelle more dell'istituzione della sezione del Registro di cui al

comma 8 del  presente  articolo,  i  consorzi  ovvero  i  sistemi  di

gestione  di   cui   all'articolo   237   comunicano   al   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica,  ai  sensi  dell'articolo

237, comma 6, i dati dei prodotti  immessi  sul  mercato  tramite  le

piattaforme elettroniche e raccolti ai sensi degli accordi di cui  al

comma 3 del presente articolo.

10. Per i prodotti di cui al titolo  II  della  parte  quarta,  gli

accordi di cui al comma 3 riguardano esclusivamente l'immissione  sul

mercato effettuata  dai  produttori  aventi  sede  legale  fuori  del

territorio nazionale che abbiano conferito mandato scritto al gestore

della piattaforma di commercio elettronico.

11. Il presente articolo non si applica agli imballaggi immessi sul

mercato dalle microimprese, come definite dall'articolo 2,  paragrafo

1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della  Commissione,

del 6 maggio 2003,  se  non  e'  tecnicamente  possibile  prescindere

dall'uso di imballaggi ovvero ottenere  l'accesso  all'infrastruttura

necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo».

(omissis)

                           Art. 16-quater

Disposizioni per il completo adeguamento  dell'ordinamento  nazionale

  al regolamento delegato (UE) 2024/1366 della  Commissione,  dell'11

  marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento

  europeo e del Consiglio istituendo un codice  di  rete  relativo  a

  disposizioni settoriali  per  gli  aspetti  di  cybersicurezza  dei

  flussi transfrontalieri di energia elettrica

1. Al fine del completo adeguamento dell'ordinamento  nazionale  al

regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11  marzo

2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo

e  del  Consiglio,  l'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale  e'

designata quale autorita' competente per l'esecuzione dei compiti ivi

previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento medesimo.

2.  Al  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,  n.  109,  all'articolo  7,

comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:

«e-bis)  e'  Autorita'  competente  per  l'esecuzione  dei  compiti

previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1366  della  Commissione,

dell'11 marzo 2024, che integra  il  regolamento  (UE)  2019/943  del

Parlamento europeo e del Consiglio».

3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, lettera b), dopo le  parole:  «migliori

tecniche disponibili di cyber-sicurezza» sono inserite  le  seguenti:

«, d'intesa con l'Agenzia per la  cybersicurezza  nazionale  per  gli

aspetti di competenza,»;

b) all'articolo 22, comma 1, capoverso  2-bis,  sono  aggiunte,  in

fine, le seguenti parole: «e sentita l'Agenzia per la  cybersicurezza

nazionale per gli aspetti relativi alla cybersicurezza».

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  L'Autorita'

competente  provvede  all'adempimento  dei  compiti   derivanti   dal

presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

(omissis)

                           Art. 16-septies

          Disposizioni per la prevenzione e la definizione

            delle procedure d'infrazione e pre-infrazione

1. Al fine  di  rafforzare  l'attivita'  di  coordinamento  di  cui

all'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con riferimento

alla prevenzione e alla definizione delle procedure d'infrazione e di

pre-infrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri,  in  deroga

alle vigenti facolta'  assunzionali,  e'  autorizzata  a  bandire  un

concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, da effettuare

in data non anteriore al 1° maggio 2025, mediante contratti di lavoro

a tempo indeterminato, di 10 unita' di personale non dirigenziale, da

inquadrare nel livello  iniziale  della  categoria  A  del  contratto

collettivo nazionale di lavoro della  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri. La dotazione organica della Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri e' conseguentemente incrementata di 10 unita'  di  personale

non dirigenziale.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri sono stabiliti le procedure e i requisiti di  partecipazione

al concorso di cui al primo  periodo.  Ai  fini  dell'attuazione  del

presente comma e' autorizzata la spesa di  809.877  euro  per  l'anno

2025 e di 839.815 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, e'  autorizzata  la

spesa di 19.767 euro per  l'anno  2025  e  di  29.650  euro  annui  a

decorrere dall'anno 2026 per la corresponsione dei compensi dovuti al

personale di cui al medesimo comma 1 per  le  prestazioni  di  lavoro

straordinario.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2,  pari  complessivamente  a

829.644 euro per l'anno 2025 e  a  869.465  euro  annui  a  decorrere

dall'anno 2026, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190.

(omissis)

                               Art. 18

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

[fonte foto: https://tinyurl.com/56jeef3y]

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome