Procedure di infrazione sui Raee: disposizioni urgenti sono state inserite nella conversione del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 nella legge 14 novembre 2024, n. 166 (Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2024, n. 267).
Il provvedimento reca anche misure in materia di:
- responsabilità estesa dei produttori nel settore del commercio elettronico;
- qualità dell'aria;
- sicurezza delle gallerie;
- cybersicurezza;
- corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Di seguito il testo delle misure elencate sopra.
Testo coordinato del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131
Testo del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 217 del 16 settembre 2024),
coordinato con la legge di conversione 14 novembre 2024, n. 166 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni
urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione
europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei
confronti dello Stato italiano.». (24A06077)
(Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2024, n.267)
Vigente al: 14-11-2024
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
(omissis)
Art. 8
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza per le gallerie della
rete stradale transeuropea - Procedura d'infrazione n. 2019/2279
1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10-bis:
1) al comma 3:
1.1) all'alinea, le parole: «definitivo ai sensi
dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti:
«di fattibilita' tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36» e le parole: «tale da» sono sostituite dalla seguente:
«deve»;
1.2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) contenere gli elaborati e la documentazione di cui
all'allegato 4.»;
2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per le gallerie individuate nell'allegato 4-quater,
la richiesta di messa in servizio di cui al comma 5 e' presentata
entro i termini indicati per ciascuna galleria nel medesimo allegato.
La richiesta di messa in servizio di cui al primo periodo non puo' in
ogni caso essere presentata oltre il 31 dicembre 2027.
5-ter. La trasmissione incompleta della documentazione a
corredo della richiesta di messa in servizio di cui ai commi 5 e
5-bis, qualora non sanata entro trenta giorni dalla richiesta di
integrazione da parte della Commissione, comporta l'applicazione
della sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, diminuita di
un terzo.»;
3) al comma 6:
3.1) le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti:
«ai commi 5 e 5-bis»;
3.2) la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente:
«centottanta»;
4) al comma 7, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;
5) al comma 8, la lettera c) e' abrogata;
6) al comma 9, secondo periodo, le parole: «al comma 5» sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;
b) all'articolo 10-ter, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio
di cui all'articolo 10-bis, comma 6, e comunque fino all'adempimento
delle prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione, il
Gestore adotta e mantiene, per ciascuna galleria aperta al traffico,
le misure di sicurezza temporanee minime, la cui efficacia e'
asseverata, con cadenza semestrale, dal responsabile della
sicurezza.»;
c) all'articolo 16:
1) al comma 1-bis:
1.1) le parole: «centomila euro a trecentomila euro» sono
sostituite dalle seguenti: «trecentomila euro a cinquecentomila
euro»;
1.2) le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti:
«commi 5 e 5-bis»;
2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis,
commi 5 e 5-bis, in caso di mancato rispetto dei termini indicati nei
cronoprogrammi comunicati dai Gestori ai sensi dell'articolo 10-bis,
comma 8, lettera a), dal quale deriva uno scostamento temporale
superiore a sei mesi non giustificato da motivazioni tecniche e
oggettive condivise dalla Commissione, il Gestore e' soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila
euro a centocinquantamila euro.»;
3) al comma 2, alinea, le parole: «diecimila euro» sono
sostituite dalle seguenti: «ventimila euro»;
4) dopo il comma 5-bis e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-ter. Con decreto del direttore dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione
e all'aggiornamento delle modalita' per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3. Dalla data di
adozione del decreto di cui al primo periodo, le sanzioni sono
irrogate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali sulla base delle
risultanze istruttorie fornite dalla Commissione.»;
d) all'Allegato 4, punto 3.4:
1) la parola: «inoltra» e' sostituita dalle seguenti:
«trasmette gli elaborati progettuali e»;
2) dopo le parole: «di sicurezza alla Commissione» sono
inserite le seguenti: «, asseverata da parte di organismi di
controllo terzi e accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020 relativamente alla sussistenza dei requisiti minimi
nonche' all'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza
necessari alla messa in servizio»;
e) dopo l'Allegato 4-ter e' aggiunto l'Allegato 4-quater di cui
all'allegato 1 del presente decreto.
(omissis)
Art. 11-bis
Modifica all'articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103,
e ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione
e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano e per
assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco - Procedura di infrazione n. 2014/4231
1. L'assunzione straordinaria di 200 unita' di personale nella
qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 13 giugno 2023,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.
103, non puo' essere effettuata prima del 15 novembre 2024.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' autorizzata la spesa di
3.872.000 euro per l'anno 2024, per il finanziamento dei richiami del
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
iscritto nell'elenco istituito per le necessita' delle strutture
centrali e periferiche di cui all'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 139 del 2006, fino al termine indicato al comma 1 del
presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3.872.000 euro per
l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti
dall'attuazione del comma 1.
4. Ai fini del completamento delle procedure assunzionali di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e per
consentire l'ottimale definizione del nuovo assetto operativo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'articolo 13, comma 5, primo
periodo, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2023, le parole: «30
ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
(omissis)
Art. 14
Misure finalizzate al miglioramento della qualita' dell'aria -
Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299
1. Al fine di concorrere all'esecuzione delle sentenze della Corte
di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, relativa alla
causa C-573/19, e del 10 novembre 2020, relativa alla causa C-644/18,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
approvato uno specifico programma, in coerenza con il Programma
nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al
decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, della durata massima di 60
mesi, finalizzato a promuovere la mobilita' sostenibile, per un
importo complessivo pari a 500 milioni di euro a valere sulla
dotazione del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, ripartiti nelle seguenti annualita': 50
milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025,
55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno
2027, 140 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per
l'anno 2029. Gli interventi oggetto di finanziamento con le risorse
di cui al primo periodo, individuati ai sensi del comma 3, possono
concorrere all'efficace attuazione degli obiettivi previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza e ai relativi interventi in materia
di mobilita'.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di
interventi proposti dai comuni capoluogo di provincia con popolazione
superiore a 50.000 abitanti e dalle citta' metropolitane, il cui
territorio ricade, in tutto o in parte, in zone nelle quali e'
intervenuto il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria
ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
individuate dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
europea del 12 maggio 2002, relativa alla causa C-573/19, in merito
ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei
valori limite di biossido di azoto (NO2), ovvero dalla lettera di
costituzione in mora della Commissione europea del 13 marzo 2024
relativa alla procedura di infrazione n. 2014/2147 in merito ai
superamenti continui e di lungo periodo, in zone e agglomerati del
territorio italiano, dei valori limite di materiale particolato PM10.
In fase di individuazione e di attuazione degli interventi, gli enti
di cui al primo periodo possono avvalersi del supporto
dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), le cui
attivita' sono definite con apposita convenzione, con oneri nel
limite delle risorse allo scopo complessivamente individuate al comma
3.
3. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresi', le modalita'
di gestione e di monitoraggio del programma di cui al medesimo comma
1, i criteri di ripartizione delle risorse tra i destinatari, che
sono gli enti proponenti gli interventi nonche' l'ANCI per il
supporto indicato dal comma 2, i requisiti degli interventi e le
procedure di presentazione delle proposte, di trasferimento delle
risorse e di rendicontazione e verifica dell'attuazione. Ai fini
della gestione del programma di finanziamento, il medesimo decreto
puo' prevedere l'attribuzione di attivita' a societa' in house del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con oneri posti
a carico delle risorse di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti
percentuali previsti dall'articolo 1, comma 498, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, nei quali rientrano anche gli oneri relativi
alla convenzione di cui al comma 2. Con successivo decreto del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da trasmettere
al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede
all'approvazione delle proposte di cui al primo periodo, con
indicazione del cronoprogramma procedurale e di realizzazione, nei
limiti delle risorse indicate al comma 1. Gli interventi sono
identificati attraverso il Codice Unico di progetto ai sensi della
legge 16 gennaio 2003, n. 3.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, al fine di
individuare ulteriori misure e iniziative finalizzate ad assicurare
l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea del 10 novembre 2020, relativa alla causa C-644/2018,
pronunciata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE) e della conseguente lettera di
costituzione in mora della Commissione europea del 13 marzo 2024,
adottata ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, in merito ai
superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei
valori limite di materiale particolato PM10, nonche' della sentenza
della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2022,
relativa alla causa C-573/2019, in merito ai superamenti, in zone e
agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di biossido di
azoto NO2, e' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, una cabina di regia con il compito di elaborare, entro il
31 dicembre 2024, un Piano di azione nazionale per il miglioramento
della qualita' dell'aria, comprensivo di cronoprogramma, di seguito
denominato «Piano».
5. La cabina di regia di cui al comma 4 e' presieduta da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed e'
composta da un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, un rappresentante del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministro delle
imprese e del made in Italy, un rappresentante del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, un
rappresentante del Ministro della salute, un rappresentante del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR nonche' da un rappresentante del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro
dell'economia e delle finanze e da un rappresentante per ciascuna
delle regioni interessate dalle procedure di infrazione di cui al
comma 4. Le funzioni di segreteria della cabina di regia sono
assicurate dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza
del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento energia del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo modalita'
definite con apposito decreto adottato dai capi dei predetti
dipartimenti, d'intesa tra loro, nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. Il Piano elaborato dalla cabina di regia e' approvato con
delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
La delibera di approvazione del Piano contiene, altresi',
l'individuazione delle amministrazioni centrali, regionali e locali
cui e' demandata l'attuazione delle misure previste dal Piano
medesimo, in relazione alla natura delle misure stesse e delle
competenze delle amministrazioni interessate.
7. Il Piano ha una durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Con delibera del Consiglio dei ministri,
adottata secondo le modalita' di cui al comma 6, primo periodo, la
durata del Piano puo' essere prorogata fino al massimo di ulteriori
ventiquattro mesi e possono essere disposti la revisione o
l'aggiornamento del Piano stesso, anche sulla base delle risultanze
dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 9.
8. Le Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione
del Piano sono tenute ad adottare le relative misure di carattere
normativo, programmatico e, nei limiti delle risorse disponibili allo
scopo, finanziario volte ad assicurare il rispetto dei valori limite
di materiale particolato PM10 e di biossido di azoto NO2, di cui
all'allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, anche
in accordo con gli altri enti locali interessati dall'esecuzione
della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12
maggio 2022, relativa alla causa C-573/2019.
9. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza
nuovi oneri a carico della finanza pubblica, procede al monitoraggio
dell'attuazione del Piano e delle relative misure, verificandone gli
effetti e gli eventuali impedimenti, avvalendosi, senza nuovi oneri a
carico della finanza pubblica, del supporto delle Amministrazioni
individuate nella delibera di approvazione del Piano e dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale. In caso di
mancata attuazione delle misure del Piano o di scostamenti dal
cronoprogramma approvato superiori al trimestre, la cabina di regia
riferisce al Consiglio dei ministri che, con apposita deliberazione
adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, puo' anche
autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo
8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. L'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui al secondo periodo puo' essere deliberato, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
anche per la tempestiva attuazione di misure diverse da quelle
previste dal Piano e ritenute necessarie per assicurare l'esecuzione
delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea e della
lettera di costituzione in mora della Commissione europea di cui al
comma 4.
10. La cabina di regia di cui al comma 4 e' istituita senza oneri a
carico dello Stato. La partecipazione alla cabina di regia non da'
diritto alla corresponsione di compensi, indennita', gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 14-bis
Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime
critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche-Procedure d'infrazione n. 2024/2142 e 2024/2097
1. Al fine di recuperare e valorizzare le materie prime strategiche
generabili dal riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE), di semplificare la raccolta e il deposito dei
RAEE e di impegnare in modo efficiente l'eco-contributo, anche per
migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione
separata degli stessi e assicurarne il corretto riciclo, al decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 10.1 e' inserito il seguente:
«10.2. I sistemi collettivi provvedono, anche attraverso il Centro
di coordinamento, a progettare, realizzare e finanziare i programmi
di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini
sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici
ambientali ed economici del loro riciclaggio. Ai fini di cui al primo
periodo, i sistemi collettivi in ciascun anno solare impiegano almeno
il 3 per cento del totale dei ricavi dell'esercizio precedente. Entro
il 30 aprile di ogni anno, i sistemi collettivi inviano al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata
che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio
precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi
sostenuti. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e, ove
necessario, richiede la documentazione integrativa. In caso di
mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica applica al sistema
collettivo interessato la sanzione di cui all'articolo 38, comma
6-bis»;
b) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Ritiro di AEE secondo i sistemi "uno contro uno" e "uno
contro zero"). - 1. I distributori assicurano, al momento della
fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, il
ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura
usata di tipo equivalente. L'attivita' di ritiro gratuito di cui al
primo periodo puo' essere effettuata, su base volontaria, anche dai
distributori di AEE professionali incaricati dai produttori di tali
apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali.
2. I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di
almeno 400 metri quadrati assicurano il ritiro dei RAEE di
piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo
gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente.
L'attivita' di ritiro gratuito ai sensi del primo periodo puo' essere
effettuata, su base volontaria, anche per singole tipologie di RAEE,
dai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio
inferiore a 400 metri quadrati e dai distributori che effettuano
vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza.
3. I distributori, ivi compresi, nei casi di cui al comma 1, coloro
che effettuano televendite e vendite elettroniche, hanno l'obbligo di
informare i consumatori sulla gratuita' del ritiro con modalita'
chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei
locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante
apposite comunicazioni nel proprio sito internet. Nel caso di cui al
comma 2, i distributori sono altresi' tenuti a informare i
consumatori dell'assenza dell'obbligo di acquistare altra o analoga
merce ai sensi del medesimo comma.
4. Nella definizione di raccolta ai sensi dell'articolo 183, comma
1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
compreso anche il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE
effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati ai sensi dei commi
1 e 2 del presente articolo presso i locali del proprio punto di
vendita ovvero presso altri luoghi, comunicati al Centro di
coordinamento nel portale telematico messo a disposizione dal
medesimo e realizzati in conformita' a quanto previsto dal comma 5,
al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti
sulla base dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 183,
comma 1, lettera mm), del decreto legislativo n. 152 del 2006 o ai
centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216
e delle disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del
medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o agli impianti
autorizzati al trattamento adeguato. Al deposito preliminare alla
raccolta effettuato dai distributori ai sensi del presente comma non
si applicano gli articoli 208, 212, 213 e 216 e le disposizioni del
titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del
2006. I rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo possono essere raggruppati e, ove ritirati selettivamente,
depositati per tipologia nella stessa area di deposito preliminare.
Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all'impianto di
trattamento puo' avvenire, a scelta del distributore o del soggetto
da esso incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e
depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei
raggruppamenti di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40.
Il deposito preliminare ha durata non superiore a un anno, anche nel
caso in cui il quantitativo ritirato e depositato non raggiunga i
3.500 chilogrammi. I dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati
nel punto di vendita, raggruppati e depositati selettivamente per
tipologia nell'area di deposito preliminare, sono conservati da
ciascun distributore per tre anni. Nel caso in cui il trasporto
avvenga a carico del distributore, i dati di cui al periodo
precedente sono comunicati al Centro di coordinamento per le
finalita' di cui all'articolo 34, comma 2.
5. Il deposito preliminare alla raccolta e' effettuato in un luogo
idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE sono
protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento mediante
appositi sistemi di copertura, anche mobili, nonche' raggruppati
avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, in conformita'
all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. L'integrita' delle apparecchiature e' garantita mediante
l'adozione di ogni precauzione idonea a evitare il deterioramento
delle apparecchiature medesime e la fuoriuscita di sostanze
pericolose. I distributori che effettuano la vendita mediante
tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la
vendita elettronica, possono avvalersi del luogo di ritiro e del
luogo di deposito preliminare alla raccolta allestiti da un altro
distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a
distanza ovvero organizzare autonomamente il ritiro e il deposito in
conformita' alle disposizioni del presente decreto.
6. I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano
il ritiro ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non sono
soggetti all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e
scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, ne' all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo
189, comma 3, del medesimo decreto legislativo e non sono tenuti a
iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilita'
dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del decreto
legislativo stesso.
7. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di
trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso
incaricato non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale
gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
8. Il trasporto di cui al comma 4, ivi compreso quello dai locali
del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di
vendita stesso, e' accompagnato dal documento di trasporto (DDT)
attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il
luogo di destinazione.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano altresi' al
ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri
di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria
attivita'.
10. I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 e 31
maggio 2016, n.121 sono abrogati.»;
c) all'articolo 38, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma
10.2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per
cento del totale dei ricavi realizzati dal sistema collettivo
inadempiente nell'esercizio precedente a quello in cui si e'
verificata la violazione. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al
presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la
realizzazione di programmi di comunicazione, informazione e
sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta
separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro
corretto riciclaggio».
Art. 14-ter
Disposizioni urgenti in materia di responsabilita' estesa del
produttore nel settore del commercio elettronico
1. Dopo l'articolo 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e' inserito il seguente:
«Art. 178-quater (Modalita' per adempiere agli obblighi della
responsabilita' estesa del produttore nel settore del commercio
elettronico). - 1. Qualsiasi produttore che immetta sul mercato
nazionale, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di
commercio elettronico, un prodotto per il quale e' istituito un
regime di responsabilita' estesa del produttore e' soggetto alla
responsabilita' medesima e adempie ai relativi obblighi ai sensi
degli articoli 178-bis e 178-ter, nonche' del presente articolo.
2. Agli effetti del presente articolo, per piattaforma di commercio
elettronico si intende una piattaforma, come definita dall'articolo
3, lettera i), del regolamento (UE) n. 2065/2022 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che consente
l'immissione di prodotti sul mercato del commercio elettronico da
parte di soggetti diversi dal gestore della piattaforma stessa.
3. I produttori del prodotto che immettono prodotti sul mercato
nazionale mediante piattaforma di commercio elettronico adempiono
agli obblighi di responsabilita' estesa del produttore anche
avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma
medesima sono tenuti a offrire, secondo modalita' semplificate
disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e
i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237.
4. Gli accordi di cui al comma 3 stabiliscono le modalita' di
adempimento degli obblighi di:
a) adesione ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione di cui
all'articolo 237;
b) raccolta e invio delle informazioni di cui all'articolo 178-ter,
comma 1, lettera c), da parte dei gestori delle piattaforme di
commercio elettronico ai produttori del prodotto e ai consorzi ovvero
ai sistemi di gestione;
c) versamento del contributo ambientale di cui agli articoli
178-ter e 237, comma 4;
d) comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 178-ter,
comma 1, lettera e), da parte dei gestori delle piattaforme di
commercio elettronico ai soggetti indicati dalla medesima lettera e).
5. Gli accordi di cui al comma 3 fissano un termine non inferiore a
dodici mesi entro il quale i gestori delle piattaforme di commercio
elettronico effettuano gli adeguamenti necessari alla prestazione dei
servizi di cui al medesimo comma 3.
6. Gli accordi di cui al comma 3 sono sottoscritti entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
oppure entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei
decreti adottati ai sensi dell'articolo 178-bis o dalla data di avvio
dell'attivita' di gestione della piattaforma di commercio
elettronico, se successive alla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
7. Entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione, i consorzi
ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237 trasmettono gli
accordi di cui al comma 3 del presente articolo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, che, entro i successivi
sessanta giorni, puo' chiederne la modifica ovvero l'integrazione.
Gli accordi modificati ovvero integrati sono trasmessi al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla
richiesta. L'accordo acquista efficacia decorso il termine di
sessanta giorni di cui al primo periodo o decorso il termine di
trenta giorni dalla trasmissione dell'accordo stesso modificato
ovvero integrato.
8. Nel Registro nazionale dei produttori di cui all'articolo
178-ter, comma 8, e' istituita un'apposita sezione in cui sono
iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico che
stipulano gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo e, con
modalita' semplificate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, i produttori che immettono prodotti sul mercato
mediante le medesime piattaforme.
9. Nelle more dell'istituzione della sezione del Registro di cui al
comma 8 del presente articolo, i consorzi ovvero i sistemi di
gestione di cui all'articolo 237 comunicano al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo
237, comma 6, i dati dei prodotti immessi sul mercato tramite le
piattaforme elettroniche e raccolti ai sensi degli accordi di cui al
comma 3 del presente articolo.
10. Per i prodotti di cui al titolo II della parte quarta, gli
accordi di cui al comma 3 riguardano esclusivamente l'immissione sul
mercato effettuata dai produttori aventi sede legale fuori del
territorio nazionale che abbiano conferito mandato scritto al gestore
della piattaforma di commercio elettronico.
11. Il presente articolo non si applica agli imballaggi immessi sul
mercato dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo
1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,
del 6 maggio 2003, se non e' tecnicamente possibile prescindere
dall'uso di imballaggi ovvero ottenere l'accesso all'infrastruttura
necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo».
(omissis)
Art. 16-quater
Disposizioni per il completo adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11
marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento
europeo e del Consiglio istituendo un codice di rete relativo a
disposizioni settoriali per gli aspetti di cybersicurezza dei
flussi transfrontalieri di energia elettrica
1. Al fine del completo adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo
2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo
e del Consiglio, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e'
designata quale autorita' competente per l'esecuzione dei compiti ivi
previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento medesimo.
2. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, all'articolo 7,
comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) e' Autorita' competente per l'esecuzione dei compiti
previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione,
dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del
Parlamento europeo e del Consiglio».
3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 1, lettera b), dopo le parole: «migliori
tecniche disponibili di cyber-sicurezza» sono inserite le seguenti:
«, d'intesa con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli
aspetti di competenza,»;
b) all'articolo 22, comma 1, capoverso 2-bis, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale per gli aspetti relativi alla cybersicurezza».
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Autorita'
competente provvede all'adempimento dei compiti derivanti dal
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
(omissis)
Art. 16-septies
Disposizioni per la prevenzione e la definizione
delle procedure d'infrazione e pre-infrazione
1. Al fine di rafforzare l'attivita' di coordinamento di cui
all'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con riferimento
alla prevenzione e alla definizione delle procedure d'infrazione e di
pre-infrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga
alle vigenti facolta' assunzionali, e' autorizzata a bandire un
concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, da effettuare
in data non anteriore al 1° maggio 2025, mediante contratti di lavoro
a tempo indeterminato, di 10 unita' di personale non dirigenziale, da
inquadrare nel livello iniziale della categoria A del contratto
collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei
ministri. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei
ministri e' conseguentemente incrementata di 10 unita' di personale
non dirigenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono stabiliti le procedure e i requisiti di partecipazione
al concorso di cui al primo periodo. Ai fini dell'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di 809.877 euro per l'anno
2025 e di 839.815 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la
spesa di 19.767 euro per l'anno 2025 e di 29.650 euro annui a
decorrere dall'anno 2026 per la corresponsione dei compensi dovuti al
personale di cui al medesimo comma 1 per le prestazioni di lavoro
straordinario.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a
829.644 euro per l'anno 2025 e a 869.465 euro annui a decorrere
dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
(omissis)
Art. 18
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
[fonte foto: https://tinyurl.com/56jeef3y]