Prodotti con mercurio: slitta la messa al bando per effetto della pubblicazione del regolamento delegato (Ue) 2023/2049 della Commissione del 14 luglio 2023 sulla G.U.C.E. L del 26 settembre 2023, n. 236.
In particolare, sono rimandati i termini a partire dai quali saranno vietate l’esportazione, l’importazione, e la fabbricazione di:
- lampade fluorescenti;
- trasduttori di pressione di fusione;
- trasmettitori di pressione di fusione;
- sensori di pressione di fusione;
- pompe da vuoto a mercurio;
- equilibratrici per pneumatici e pesi di equilibratura delle ruote;
- pellicole e carta per fotografia;
- propellente per satelliti e veicoli spaziali.
Di seguito il testo del regolamento delegato (Ue) 2023/2049.
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Regolamento delegato (Ue) 2023/2049 della commissione del 14 luglio 2023 che modifica il regolamento (Ue) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione
(G.U.C.E. L del 26 settembre 2023, n. 236)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008[1]GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1., in particolare l’articolo 20,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/852, l’esportazione, l’importazione e la fabbricazione nell’Unione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all’allegato II di detto regolamento è vietata a decorrere dalle date ivi stabilite, tranne che per i prodotti essenziali per impieghi militari o di protezione civile e i prodotti utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento.
(2) La convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio[2]Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell’11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017. L’articolo 4, paragrafo 1, della convenzione vieta la fabbricazione, l’importazione o l’esportazione dei prodotti con aggiunta di mercurio di cui alla parte I dell’allegato A di detta convenzione dopo la data di eliminazione progressiva indicata per i prodotti in questione. L’articolo 4, paragrafo 8, della convenzione impone alla conferenza delle parti («COP») di esaminare l’allegato A della convenzione al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della stessa.
(3) L’Unione ha presentato proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione mediante la decisione (UE) 2021/727 del Consiglio[3]Decisione (UE) 2021/727 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione di Minamata sul mercurio riguardanti i prodotti con aggiunta di mercurio e i processi di fabbricazione che comportano l’utilizzo di mercurio o di composti di mercurio (GU L 155 del 5.5.2021, pag. 23).. Nella sua quarta riunione, tenutasi dal 21 al 25 marzo 2022, la COP ha adottato la decisione MC-4/3 che modifica la parte I dell’allegato A della convenzione inserendovi otto prodotti con aggiunta di mercurio. L’Unione ha sostenuto tale decisione mediante la decisione (UE) 2022/549 del Consiglio[4]Decisione (UE) 2022/549 del Consiglio, del 17 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, al secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all’adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione (GU L 107 del 6.4.2022, pag. 78)..
(4) L’allegato II, parte A, del regolamento (UE) 2017/852 elenca già gli estensimetri da usare nei pletismografi, che sono tra i prodotti con aggiunta di mercurio che la decisione MC-4/3 ha inserito nell’allegato A, parte I, della convenzione, e le lampade fluorescenti compatte con alimentatore integrato (CFL.i) per usi generali di illuminazione ≤ 30 watt con un tenore di mercurio superiore a 2,5 mg per bruciatore. Di conseguenza, per allineare il regolamento (UE) 2017/852 alla decisione MC-4/3, è necessario inserire sette prodotti con aggiunta di mercurio nell’allegato II, parte A, di detto regolamento: i) lampade fluorescenti compatte con alimentatore integrato (CFL.i) per usi generali di illuminazione ≤ 30 watt con un tenore di mercurio non superiore a 2,5 mg per bruciatore, ii) lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL) e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (EEFL) di tutte le lunghezze per i display elettronici, iii) trasduttori, trasmettitori e sensori di pressione di fusione, iv) pompe da vuoto a mercurio, v) equilibratrici per pneumatici e pesi di equilibratura delle ruote, vi) pellicole e carta per fotografia, e vii) propellente per satelliti e veicoli spaziali.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/852,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) 2017/852 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
L’allegato II, parte A, del regolamento (UE) 2017/852 è così modificato:
(1) è inserita la seguente voce 3 bis:
Prodotti con aggiunta di mercurio |
Data a decorrere dalla quale sono vietate l’esportazione, l’importazione, e la fabbricazione dei prodotti con aggiunta di mercurio |
||
|
31.12.2025»; |
(2) è inserita la seguente voce 6 bis:
Prodotti con aggiunta di mercurio |
Data a decorrere dalla quale sono vietate l’esportazione, l’importazione, e la fabbricazione dei prodotti con aggiunta di mercurio |
||
|
31.12.2025»; |
(3) sono aggiunte le seguenti voci 10 e 11:
Prodotti con aggiunta di mercurio |
Data a decorrere dalla quale sono vietate l’esportazione, l’importazione, e la fabbricazione dei prodotti con aggiunta di mercurio |
||||||||||
|
31.12.2025 |
||||||||||
|
31.12.2025». |
Note
1. | ↑ | GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1. |
2. | ↑ | Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell’11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4). |
3. | ↑ | Decisione (UE) 2021/727 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione di Minamata sul mercurio riguardanti i prodotti con aggiunta di mercurio e i processi di fabbricazione che comportano l’utilizzo di mercurio o di composti di mercurio (GU L 155 del 5.5.2021, pag. 23). |
4. | ↑ | Decisione (UE) 2022/549 del Consiglio, del 17 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, al secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all’adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione (GU L 107 del 6.4.2022, pag. 78). |