Prodotti lubrificanti: modifiche alla tracciabilità con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 2 febbraio 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2021, n. 33) che apporta variazioni al decreto 22 aprile 2020.
Le modifiche riguardano i prodotti introdotti nel territorio nazionale ai fini di utilizzo di rete ferroviaria.
Qui il D.M. 21 gennaio 2021 sul versamento del contributo al Consorzio nazionale oli
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 2 febbraio 2021.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 2 febbraio 2021
Modifica del decreto 22 aprile 2020, inerente al «Sistema di
tracciabilita' della circolazione, nel territorio nazionale, dei
prodotti lubrificanti» di cui all'articolo 7-bis del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. (21A00731)
(in Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2021, n. 33)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 7-bis del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, che
ha introdotto un sistema di tracciabilita' della circolazione, nel
territorio nazionale, degli oli lubrificanti ed altri specifici
prodotti, demandando, al comma 6, la statuizione delle relative
modalita' di attuazione ad un decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze;
Visto l'art. 130, comma 2, lettera a), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
- 77 che in particolare:
al numero 1), ha modificato il comma 6 dell'art. 7-bis del
predetto testo unico n. 504 del 1995, al fine di stabilire che, con
il decreto previsto dal comma 6 del medesimo art. 7-bis, possano
essere determinati limiti quantitativi dei prodotti contemplati nel
predetto art. 7-bis e specifiche modalita' relative al loro trasporto
o confezionamento, in relazione ai quali le disposizioni inerenti al
predetto sistema di tracciabilita' non trovano applicazione;
al numero 2), ha modificato il comma 7 del medesimo art. 7-bis,
allo scopo di prevedere la possibilita' di stabilire, attraverso il
predetto decreto, limiti capacitivi dei contenitori, nei quali sono
trasportate le preparazioni lubrificanti, differenti da quelli
previsti dallo stesso comma 7 ai fini dell'applicazione del sistema
di tracciabilita' di cui all'art. 7-bis;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22
aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 118 del 9 maggio 2020 che, in applicazione dell'art.
7-bis, comma 6, del predetto testo unico n. 504 del 1995, ha
stabilito le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nel
medesimo art. 7-bis;
Considerato che il predetto decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 22 aprile 2020 ha individuato in 210 litri la capacita'
massima di un contenitore al di sopra della quale l'olio lubrificante
in esso contenuto debba considerarsi allo stato sfuso e che, tenuto
conto della necessita' di lasciare un adeguato margine di riempimento
dello stesso allo scopo di consentire il trasporto in sicurezza dei
prodotti lubrificanti in esso contenuti, tale capacita' massima deve
intendersi riferita alla capacita' utile del medesimo contenitore;
Ritenuto che, in relazione alle caratteristiche dei prodotti
lubrificanti da trasportare, la predetta capacita' utile massima di
210 litri puo' considerarsi corrispondente ad una capacita' nominale
massima di 220 litri;
Ritenuto opportuno, per motivi di semplificazione amministrativa,
applicare un trattamento uniforme agli oli lubrificanti e alle
preparazioni lubrificanti, in ragione della loro affinita'
merceologica, ai fini della connotazione dello stato sfuso dei
medesimi prodotti e quindi dell'applicazione agli stessi del sistema
di tracciabilita' introdotto dall'art. 7-bis del predetto testo unico
- 504 del 1995;
Considerata l'opportunita' di modificare il predetto decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2020 allo scopo di
prevedere, cosi' come consentito dall'art. 7-bis, comma 7, del
predetto testo unico n. 504 del 1995, limiti di capacita' dei
contenitori delle preparazioni lubrificanti differenti da quelli
espressamente stabiliti nel medesimo comma 7 ai fini
dell'applicazione del sistema di tracciabilita' di cui al predetto
art. 7-bis;
Decreta:
Art. 1
Modifica al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze del 22 aprile 2020
- Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22
aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 118 del 9 maggio 2020, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- a) all'art. 4, nel comma 9, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Qualora i prodotti lubrificanti siano introdotti nel
territorio nazionale con l'utilizzo di rete ferroviaria, al soggetto
autorizzato e' consentito indicare, a completamento del CAR emesso, i
dati di cui al comma 2, lettere c) e d), al termine del trasferimento
su rotaia e prima dell'inizio del percorso su strada»;
- b) all'art. 9, nel comma 1:
- la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) dei prodotti
lubrificanti, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione
europea, qualora confezionati in contenitori aventi capacita'
nominale massima di 220 litri;»;
- la lettera c) e' soppressa.