Progetti utili alla collettività: sì, ma in sicurezza
Ai soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza impegnati in progetti utili alla collettività si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Lo ha stabilito il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 (in Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2019, n. 5), che, all'articolo 4, ha anche fissato l'obbligo per i Comuni di attivare idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) in favore dei soggetti coinvolti nei progetti.
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Di seguito il testo del decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019
Definizione, forme, caratteristiche e modalita' di attuazione dei
Progetti utili alla collettivita' (PUC). (20A00100)
in Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2019, n. 5
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e,
in particolare, l'art. 4, che, tra l'altro:
al comma 1, condiziona l'erogazione del beneficio alla
dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e all'adesione ad
un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento
lavorativo e all'inclusione sociale;
al comma 2, definisce le modalita' di tale adesione individuando
i beneficiari tenuti agli obblighi, coloro che devono essere
convocati dai Centri per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti
per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei
comuni competenti in materia di contrasto alla poverta' per la
sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale;
al comma 15, stabilisce che il beneficiario e' tenuto ad offrire
nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione
sociale la propria disponibilita' per la partecipazione a progetti a
titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei
beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza,
mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre
attivita' e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali,
aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive
settimanali con il consenso di entrambe le parti. Stabilisce altresi'
che i comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita
sezione della Piattaforma per il coordinamento dei comuni istituita;
Rilevato che il medesimo art. 4, comma 15, rinvia ad un decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi - previa
intesa in sede di Conferenza unificata - entro sei mesi dalla data di
conversione del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, la
definizione delle forme e delle caratteristiche, nonche' delle
modalita' di attuazione dei progetti utili alla collettivita' (PUC);
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
2 settembre 2019, n. 108 in materia di sistema informativo del
Reddito di cittadinanza, in attuazione dell'art. 6, comma 1, del
citato decreto-legge n. 4 del 2019;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta
del 17 ottobre 2019;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «Rdc»: il Reddito di cittadinanza, di cui all'art. 1 del
decreto-legge n. 4 del 2019;
b) «Puc»: i Progetti a titolarita' dei comuni, utili alla
collettivita', in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale,
formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Rdc e'
tenuto ad offrire la propria disponibilita' ai sensi dell'art. 4,
comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019;
c) «Patto per il lavoro»: patto di servizio personalizzato
sottoscritto dai beneficiari del Rdc ai sensi dell'art. 4, comma 7,
del decreto-legge n. 4 del 2019;
d) «Patto per l'Inclusione sociale»: il patto per l'inclusione
sociale sottoscritto dai beneficiari del Rdc ai sensi dell'art. 4,
comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019;
e) «Piattaforma GEPI»: la piattaforma digitale del Reddito di
cittadinanza per il Patto di inclusione sociale, istituita presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6,
comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per il
coordinamento dei comuni, in forma singola o associata;
f) «Piattaforma per il Patto per il lavoro»: la piattaforma
digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro,
istituita presso l'ANPAL ai sensi dell'art. 6, comma 1, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per il coordinamento dei centri
per l'impiego;
g) «Fondo poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale, istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dall'art. 1, comma 386, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, recante Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2016);
h) «PON inclusione»: il Programma operativo nazionale
«Inclusione», approvato con decisione della Commissione C (2014)
10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva decisione C
(2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con decisione C (2018) n. 8586
del 6 dicembre 2018 e da ultimo con decisione C (2019) n. 5237
dell'11 luglio 2019 a titolarita' del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Art. 2
Forme e caratteristiche dei PUC
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019,
il beneficiario del Rdc e' tenuto ad offrire, nell'ambito del Patto
per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, la propria
disponibilita' per la partecipazione a progetti, utili alla
collettivita', da svolgere presso il medesimo comune di residenza. La
mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti il nucleo
familiare comporta la decadenza dal Rdc. La partecipazione e'
facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc,
inclusi i soggetti esonerati ai sensi dell'art. 4, comma 3, del
decreto-legge n. 4 del 2019. Le persone tenute alla partecipazione ai
PUC sono meglio specificate nell'Allegato 1, contenente indicazioni
operative ulteriori rispetto a quanto indicato nel presente decreto,
di cui costituisce parte integrante.
2. L'amministrazione titolare dei PUC e' il comune, che puo'
avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore o di altri
enti pubblici, nelle modalita' individuate nell'Allegato 1. I PUC
sono progettati e svolti in ambito culturale, sociale, artistico,
ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, secondo le
modalita' individuate, quanto a caratteristiche e struttura dei
progetti, anche a titolo esemplificativo, nell'Allegato 1.
3. I PUC comportano, per il soggetto obbligato, un impegno
compatibile con le altre attivita' dallo stesso svolte e in ogni caso
non inferiore ad otto ore settimanali, fino ad un massimo di sedici
ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle
otto ore settimanali puo' essere sviluppata sia su uno o piu' giorni
della settimana sia su uno o piu' periodi del mese, fermo restando
l'obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la
possibilita' di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di
riferimento.
L'applicazione della flessibilita' prevista dal presente comma non
puo' essere contemplata nelle situazioni di ampliamento dell'impegno
oltre le otto ore settimanali, a seguito di accordi tra il
beneficiario ed i servizi. In tali casi devono essere svolte
settimanalmente il complesso delle ore concordate.
4. Le attivita' previste nell'ambito dei PUC non sono assimilabili
ad attivita' di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e
l'utilizzo dei beneficiari di Rdc nelle attivita' previste dai
progetti non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
5. I soggetti obbligati non possono svolgere attivita' in
sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico proponente o
dall'ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dal
soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti obbligati non
possono altresi' ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione del
soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori
assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altri
istituti, ne' possono essere utilizzati per sopperire a temporanee
esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensita'
di lavoro.
6. Non possono essere oggetto dei PUC le attivita' connesse alla
realizzazione di lavori o opere pubbliche gia' oggetto di appalto,
ovvero attivita' sostitutive di analoghe attivita' affidate
esternamente dal comune o dall'ente.
Art. 3
Modalita' attuative
1. Il catalogo dei PUC attivati, per ambito di attivita' e numero
di posti disponibili, e' comunicato dal comune nell'apposita sezione
della Piattaforma GEPI per essere reso disponibile ai responsabili
della valutazione multidimensionale finalizzata alla definizione del
Patto per l'inclusione sociale. Le informazioni di cui al primo
periodo sono altresi' messe a disposizione, mediante apposite
procedure di colloquio tra la Piattaforma GEPI e la Piattaforma per
il Patto per il lavoro, dei centri per l'impiego che le utilizzano
nell'ambito della definizione del Patto per il lavoro. I possibili
abbinamenti tra i posti disponibili nei PUC e i beneficiari del Rdc,
individuati nell'ambito dei Patti per l'inclusione sociale e dei
Patti per il lavoro secondo le modalita' di cui all'Allegato 1, sono
comunicati dai responsabili dei servizi competenti dei comuni e dei
centri per l'impiego nelle Piattaforme di riferimento. Il
coordinamento tra i centri per l'impiego e i servizi competenti dei
comuni e' facilitato, nelle modalita' di cui all'Allegato 1, dalla
interoperabilita' delle citate Piattaforme, che costituiscono il
Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Le modalita'
attuative dell'apposita sezione dedicata alla gestione dei PUC nella
Piattaforma GEPI e le procedure di colloquio con la Piattaforma per i
Patti per il lavoro sono disciplinate secondo le indicazioni del
presente decreto mediante integrazione del decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2019, n. 108.
2. Nel caso in cui il numero di PUC attivati da parte del comune
sia inferiore a quello di tutti i componenti tenuti gli obblighi
appartenenti ai nuclei familiari beneficiari del Rdc residenti nel
territorio di competenza, si osservano i seguenti criteri di
priorita':
a) la partecipazione di almeno un componente per nucleo
famigliare, individuato nel componente piu' giovane tra quelli tenuti
agli obblighi;
b) l'assegnazione prioritaria ai beneficiari con classe di
importo del beneficio economico del Rdc maggiore.
3. Il rispetto delle priorita' di cui al comma 2 e' garantito, con
aggiornamento all'inizio di ciascun mese e previa identificazione
delle classi di importo, dall'apposita sezione della Piattaforma GEPI
del Reddito di cittadinanza relativa ai PUC, di cui al comma 1. Nelle
more della realizzazione dell'apposita sezione della Piattaforma, si
procede all'assegnazione secondo l'ordine di convocazione dei
beneficiari da parte dei comuni e dei centri per l'impiego ai fini
della definizione, rispettivamente, dei Patti per l'inclusione e dei
Patti per il lavoro. A tale scopo, nelle more del completamento della
Piattaforma, e' preventivamente individuata da ciascun comune una
quota di posizioni nei PUC da riservare e comunicare ai centri per
l'impiego territorialmente competenti.
4. Il comune titolare del PUC istituisce preventivamente per ogni
progetto un apposito registro numerato progressivamente in ogni
pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante
legale dell'Amministrazione o da un suo delegato. Nel registro sono
riportati tutti i dati indicati al punto IV dell'Allegato 1,
relativamente alla struttura del progetto nonche', in un'apposita
sezione dedicata alla registrazione delle presenze giornaliere dei
beneficiari del RdC, l'ora inizio e fine dell'attivita'. Fatta salva
l'affidabilita' e la verificabilita' delle informazioni riportate,
possono essere adottate modalita' di istituzione e tenuta del
registro in forma telematica. Il soggetto attuatore del progetto cura
la tenuta e il costante aggiornamento del registro. La verifica della
reale partecipazione al PUC e' in capo al comune che ne e' titolare.
I dati riportati nel registro rilevano anche ai fini
dell'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni e le
malattie professionali. Le assenze per malattia o per motivi
personali e familiari devono essere giustificate e opportunamente
documentate. Le assenze non giustificate sono oggetto di richiamo
nelle modalita' di cui all'Allegato 1, salvo l'eventuale recupero
delle ore non prestate concordato con il soggetto attuatore. Nel caso
in cui, nonostante tre precedenti richiami, si siano verificate
assenze non giustificate per complessive 24 ore, il comportamento del
beneficiario e' considerato equivalente alla mancata adesione al
progetto ed e' disposta, previa segnalazione mediante la Piattaforma
GEPI, la decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 7, comma 5,
lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2019.
5. A seguito di esigenze sopravvenute ovvero di criticita'
evidenziate nello svolgimento del progetto, anche al fine di
migliorare l'abbinamento, e' facolta' del soggetto attuatore
richiedere la sostituzione del beneficiario obbligato.
Art. 4
Obblighi in materia di salute e sicurezza
1. Ai beneficiari del Rdc impegnati nei PUC si applicano gli
obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai
soggetti di cui all'art. 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonche' le previsioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124.
2. I comuni attivano in favore dei soggetti coinvolti nei progetti
idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli
infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle
attivita' previste dal PUC, nonche' per la responsabilita' civile
verso terzi.
3. Ai fini della assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali e' fissato, con successivo decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'INAIL, un premio
speciale unitario, a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
4. Agli oneri per le coperture assicurative si provvede a valere
sulle risorse del Fondo Poverta' e del PON Inclusione, secondo le
indicazioni fornite nei relativi atti di riparto o di gestione.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Agli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, inclusi
quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per
responsabilita' civile dei partecipanti, come meglio specificati
nell'Allegato 1, si provvede con le risorse del Fondo poverta', nei
limiti delle risorse assegnate agli ambiti territoriali e secondo le
indicazioni contenute nei decreti di riparto del Fondo medesimo,
oltre che con il concorso delle risorse afferenti al PON inclusione,
secondo le modalita' individuate negli atti di gestione del
programma. Alle altre attivita' di cui al presente decreto tutte le
amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. In esito ad un primo periodo di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle eventuali
criticita' e delle segnalazioni emerse nell'ambito della cabina di
regia di cui all'art. 21, comma 10-bis del decreto legislativo n. 147
del 2017 e delle sue articolazioni tecniche, e' possibile procedere
all'introduzione di eventuali correttivi in merito alle modalita' di
attuazione dei PUC.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei
conti.