Progetti utili alla collettività: quale copertura Inail per i redditi di cittadinanza

I contenuti della circolare n. 10 del 27 marzo 2020

Progetti utili alla collettività.

Con la circolare n. 10 del 27 marzo 2020, l'Inail interviene in materia di "copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei progetti utili alla collettività (Puc)." Questa circolare in materia di interventi utili alla collettività è riferito all' art. 4, comma 3, del decreto del ministro del Lavoro, n. 149 del 22 ottobre 2019, "Premio speciale unitario – decreto ministeriale 14 gennaio 2020 n. 5" (come si legge nella nota pubblicata sul proprio sito).

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La nota aggiunge che: "ai beneficiari del Reddito di cittadinanza impegnati nelle attività rientranti nell’ambito dei Progetti utili alla collettività (PUC) oggetto del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, si applica la tutela assicurativa Inail, garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all’art. 117, lett. m) della Costituzione, con onere posto a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"

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Qui di seguito il testo integrale della circolare in merito ai progetti utili alla collettività.

Circolare n. 10 del 27 marzo 2020

Oggetto
Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i
percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC).
Art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 149 del
22 ottobre 2019. Premio speciale unitario – decreto ministeriale 14 gennaio 2020 n.
5.

Quadro normativo
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo
unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali”.
- Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: “Definizione e ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro”.
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151: “semplificazioni in materia di
adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali”.
- Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni
dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26: “Disposizioni urgenti in materia di reddito
di cittadinanza e di pensioni”.
- Decreto interministeriale 27 febbraio 2019: “Nuove Tariffe dei premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle
gestioni “Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività” e relative Modalità di
applicazione”.
- Circolare Inail 9 maggio 2019, n. 11: “Limiti minimi di retribuzione giornaliera
per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2019”.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019,
n. 149: “definizione delle forme, delle caratteristiche e delle modalità di
attuazione dei progetti utili alla collettività (PUC)”.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 gennaio
2020, n. 5 di approvazione della determina INAIL n. 3 del 3 gennaio 2020
“determinazione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i percettori del reddito di
cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC)”.
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Art. 40 (Sospensione delle
misure di condizionalità).

Premessa – La tutela assicurativa
Ai beneficiari del Reddito di cittadinanza impegnati nelle attività rientranti nell’ambito
dei Progetti utili alla collettività (PUC) oggetto del Patto per il lavoro e del Patto per
l’inclusione sociale, si applica la tutela assicurativa Inail, garanzia dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all’art. 117, lett. m) della
Costituzione, con onere posto a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In tal senso, il decreto ministeriale 22 ottobre 2019, n. 149 dispone all’art. 4, comma
2, l’attivazione da parte dei comuni o delle unioni di comuni, di idonee coperture presso
l’Inail volte a garantire l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali connessi con lo svolgimento dell’attività lavorativa prevista dai PUC, ove i
percettori del reddito di cittadinanza possono essere impegnati.
Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con nota del 25 marzo 2020 n. 3032, si forniscono le istruzioni in merito
all’applicazione della disposizione in oggetto.

1. Premio speciale
L’art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre
2019, n. 149 stabilisce che l’assicurazione Inail dei soggetti impegnati nei PUC,
beneficiari del Reddito di cittadinanza, sia attuata mediante un premio speciale unitario,
da istituire, a norma dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare su proposta dell’Istituto.
Per l’effetto, è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
14 gennaio 2020, n. 5 che sulla base delle proposte contenute nella determinazione del
Presidente dell’Inail 3 gennaio 2020, n. 3, ha approvato il premio speciale unitario per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per
i soggetti impegnati nei PUC beneficiari del Reddito di cittadinanza.[1]Nel sito dedicato agli operatori del Reddito di cittadinanza, nella sezione “documenti e norme”, è disponibile il decreto ministeriale del 22 ottobre 2019 sui Progetti utili alla Collettività (PUC) (GU n. 5 dell'8 gennaio 2020). Si riporta di seguito il link in cui lo stesso è disponibile: https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti norme/Documents/DM-22-10-2019.pdf.
Il premio speciale giornaliero, per il 2019 pari a 0,90 euro, è stato calcolato sulla base
del limite minimo di retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le
contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, stabilita, per l’anno
2019, in 48,74 euro e delle attività previste per i progetti utili alla collettività[2].Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione “pubblicità legale” in data 3 marzo 2020, numero repertorio 28/2020.
Il premio è rivalutato annualmente per tenere conto della variazione dell’indice dei prezzi
al consumo.
In relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita accertato dall’Istat, pari
per l’anno 2019 allo 0,5% e alla conseguente rivalutazione della retribuzione
convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di
previdenza e assistenza sociale che, per l’anno 2020, è di 48,98 euro, l’importo del
premio speciale unitario giornaliero, per il 2020, è pari a 0,90 euro per ogni giorno di
attività effettivamente svolta da ciascun soggetto impegnato nel PUC e non è
ulteriormente frazionabile. Al premio unitario va aggiunta l’addizionale dell’1% prevista
dall’art. 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Soggetti assicurati
I soggetti assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali con il premio speciale
giornaliero di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2020, n. 5 sono i seguenti:
1) i beneficiari del Reddito di cittadinanza (RdC) tenuti a offrire la propria
disponibilità allo svolgimento delle attività nell’ambito dei PUC a titolarità dei comuni o delle unioni di comuni, nel contesto del Patto per il Lavoro e del Patto
per l’Inclusione Sociale. [3]Art. 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26: “In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti. La partecipazione ai progetti è facoltativa
per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. Le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della
piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata”.

2) i beneficiari del RdC che non siano tenuti a rendersi disponibili allo svolgimento
di attività lavorative rientranti nei PUC, ma che possono aderire volontariamente
ai Progetti nell’ambito dei percorsi concordati con i competenti servizi dei comuni;
3) i soggetti coinvolti volontariamente nei Progetti, ma non beneficiarie del Reddito
di cittadinanza, in condizioni di povertà individuate con provvedimento del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
I beneficiari del Reddito di cittadinanza partecipano a progetti a titolarità dei comuni o
delle unioni di comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico,
ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo
comune di residenza, in base agli interessi e alle propensioni emersi nel corso del
colloquio sostenuto presso i centri per l'impiego, ovvero presso i servizi dei comuni.
L’impegno richiesto è pari a un numero di ore compatibile con le altre attività del
beneficiario e, comunque, non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili
fino a un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di
entrambe le parti.
Per quanto riguarda le tutele in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
l’articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2019, n. 149 stabilisce, al comma 1, che
ai beneficiari del Rdc impegnati nei PUC si applicano gli obblighi in materia di salute e
sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all’art. 3, comma 12-bis [4]Art. 3, comma 12-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 , dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all' articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 , e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti c le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché le previsioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti dall’art. 3, comma 12-bis, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, consistono nell’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 21[5]5 Art. 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto
o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
del medesimo decreto, alle quali si rimanda integralmente.

3. Attivazione della copertura assicurativa e successive variazioni
L’art. 3, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre
2019, n. 149 stabilisce che il comune titolare del PUC istituisce preventivamente per
ogni progetto un apposito registro numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato
e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante legale dell’Amministrazione o da un suo
delegato. Nel registro sono riportati tutti i dati indicati al punto IV dell’allegato 1,
relativamente alla struttura del progetto nonché, in un’apposita sezione dedicata alla
registrazione delle presenze giornaliere dei beneficiari del RdC, l’ora di inizio e fine
dell’attività. Fatta salva l’affidabilità e la verificabilità delle informazioni riportate,
possono essere adottate modalità di istituzione e tenuta del registro in forma telematica.
Il soggetto attuatore del progetto cura la tenuta e il costante aggiornamento del
registro. La verifica della reale partecipazione al PUC è in capo al comune che ne è
titolare. I dati riportati nel registro rilevano anche ai fini dell’assicurazione obbligatoria
Inail contro gli infortuni e le malattie professionali.
L’art. 4 del medesimo decreto ministeriale 22 ottobre 2019, n. 149 prevede, al comma
2, che la copertura assicurativa in favore dei soggetti impegnati nei PUC sia attivata dal
comune o dall’unione di comuni titolare del PUC cui è assegnato il beneficiario stesso, in quanto amministrazione titolare dei progetti utili alla collettività e quindi datore di
lavoro ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, ferma restando la possibilità di svolgere i PUC in gestione associata.
Sono posti a carico dei comuni o delle unioni di comuni, quindi, tutti gli adempimenti
connessi con la gestione del rapporto assicurativo nei confronti dell’Inail, compresi quelli
relativi alle prestazioni da erogare in caso di infortunio o malattia professionale del
personale coinvolto nel PUC.
Al fine di dare attuazione alla norma in esame e semplificare gli adempimenti che i
comuni o le unioni di comuni devono effettuare per assolvere agli obblighi in materia
assicurativa per i soggetti impegnati nei PUC, è attivo un apposito scambio di dati tra
l’Inail e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la modalità della cooperazione
applicativa.
Per l’attivazione della copertura assicurativa dei percettori del RdC impegnati nei PUC e
per la determinazione e rendicontazione del relativo premio al Ministero stesso, sono,
pertanto, utilizzate le informazioni registrate nella piattaforma digitale del Reddito di
cittadinanza per il Patto di inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del richiamato decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
(piattaforma GePI).
In proposito, il comune o l’unione di comuni accede alla piattaforma GePI e registra il
PUC. Ogni PUC è identificato da un numero univoco e ha una data di inizio e una data
di conclusione.
Il comune o l’unione di comuni inserisce nella piattaforma GePI, almeno un giorno prima
dell’avvio dell’attività, i codici fiscali dei soggetti abbinati al PUC per i quali deve essere
attivata la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali,
indicando per ognuno la data di inizio dell’attività nell’ambito del progetto di utilità
collettiva, che può essere uguale o successiva a quella di attivazione del progetto
stesso[6].Se non viene inserita alcuna data la piattaforma GePI comunica al sistema dell’Inail come data di attivazione, la data successiva a quella di inserimento del soggetto da parte del comune o dell’unione di comuni.
La piattaforma GePI trasmette all’Inail con flusso giornaliero i dati relativi ai progetti e
ai soggetti da comprendere nella copertura assicurativa.
L’Inail, ricevuto il flusso, verifica i codici fiscali con Anagrafe tributaria e per quelli
validati attiva la polizza Assicurati PUC e fornisce al sistema GePI l’esito positivo di
ricezione del flusso.
All’atto dell’attivazione della polizza, viene inviato all’indirizzo Pec del comune o
dell’unione di comuni, il certificato di assicurazione. Il certificato attesta che sulla base delle informazioni comunicate nella sezione della
piattaforma GePI dedicata al catalogo dei PUC, l’Inail ha provveduto a istituire all’interno
della Pat di interesse la polizza Assicurati PUC.
Nel certificato sono riportate le informazioni relative ai PUC e l’elenco dei soggetti
impegnati in ciascun PUC. Viene inoltre specificato che all’onere per la copertura
assicurativa dei soggetti impegnati nei PUC provvede direttamente il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e che gli
oneri connessi agli eventi infortunistici relativi ai soggetti non regolarmente comunicati
o registrati nella piattaforma GePI sono posti a carico del comune o dell’unione di comuni
titolare del PUC.
Qualsiasi dato successivo all’apertura della polizza Assicurati PUC inserito dal comune o
dall’unione di comuni, nella piattaforma GePI, di interesse per l’Inail, è gestito come una
variazione del rapporto assicurativo.
Le variazioni acquisite dal sistema dell’Inail ai fini assicurativi sono le seguenti:
a. inserimento di un nuovo PUC;
b. cancellazione di un PUC già inserito;
c. inserimento di un nuovo soggetto da assicurare;
d. modifica della data fine del periodo di attività del soggetto assicurato;
e. cancellazione del soggetto assicurato.
In presenza dei suddetti dati, l’Inail trasmette all’indirizzo Pec del comune o dell’unione
di comuni il certificato di variazione.
Entro il 30 del mese successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno il comune o
l’unione di comuni deve comunicare all’Inail attraverso la piattaforma GePI il numero
delle giornate di effettiva attività prestata dai soggetti nell’ambito dei PUC, in base al
quale è calcolato il premio per il periodo di riferimento.
Sia il certificato di assicurazione che di variazione sono a nome del Direttore della sede
competente in base alla sede legale del codice ditta di cui è titolare il comune o l’unione
di comuni e sono trasmessi con modalità automatizzata.
Le Sedi dell’Inail possono comunque visualizzare i certificati nell’apposita funzione
Report presente nell’archivio di gestione dei rapporti assicurativi GRA web e possono
inoltrarli nuovamente ai comuni o alle unioni di comuni, ove ciò si rendesse necessario.
4. Denunce di infortunio e di malattia professionale
Il comune o l’unione di comuni titolare del PUC è tenuto a effettuare le denunce di
infortunio sul lavoro e di malattia professionale nei termini e con le modalità previsti
dagli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124 e successive modificazioni. La denuncia di infortunio deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già
trasmesso all’Inail, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria competente al rilascio[7]Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, art. 21, comma 1. L’obbligo del comune o l’unione di comuni, titolare del
PUC di dare notizia all’autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che abbia per
conseguenza la morte o una prognosi superiore ai trenta giorni si intende assolto con
l’invio all’Inail della denuncia di infortunio per via telematica.
Il comune o l’unione di comuni deve, inoltre, inviare la comunicazione dei dati
dell’infortunio ai soli fini statistici se la certificazione medica riporta una prognosi di
almeno un giorno, escluso quello dell’evento, entro 48 ore, ai sensi dell’art. 18, comma
1, lett. r) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
L’assicurato è tenuto a dare notizia di qualunque infortunio gli accada, anche di lieve
entità, comunicando al comune o all’unione di comuni, l’identificativo e la data di rilascio
del certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore, per via telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, e a denunciare
la malattia professionale al soggetto promotore.

Il comune titolare del PUC rende disponibile all’Inail il registro previsto dall’art. 3,
comma 4, del decreto ministeriale 22 ottobre 2019, n. 149, per i successivi controlli in
caso di infortunio o malattia professionale. In caso di infortunio o malattia professionale,
il comune allega alla denuncia telematica di infortunio l’estratto del predetto registro
relativo alla posizione del beneficiario infortunato ai fini del riscontro dell’occasione di
lavoro.
5. Prestazioni dovute in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
I lavoratori impegnati nel PUC, in caso di infortunio o di malattia professionale
riconosciuti dall’Istituto, hanno diritto, per effetto dell’estensione della copertura
assicurativa Inail, alle medesime prestazioni previste in favore della generalità dei
lavoratori dipendenti, quali l’indennità per inabilità temporanea assoluta, le prestazioni
per danno permanente in capitale e in rendita, comprese quelle a favore dei superstiti,
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e
successive modificazioni, nonché le prime cure e le prestazioni protesiche e riabilitative,
oltre alle altre prestazioni sanitarie integrative riconosciute dall’Istituto alla generalità
dei lavoratori dipendenti e parasubordinati assicurati.
Ai fini del calcolo delle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali
dei percettori di reddito di cittadinanza impegnati nei PUC, si assume la medesima
retribuzione convenzionale utile ai fini della determinazione del premio speciale
giornaliero di importo corrispondente per l’anno 2019, a 48,74 euro e, per l’anno 2020,
a 48,98 euro, in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita accertato
dall’Istat.

6. Infortunio in itinere
I lavoratori impegnati nei PUC sono assicurati per tutti gli eventi infortunistici avvenuti
in occasione di lavoro, nonché per l’infortunio in itinere ai sensi dell’articolo 12 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni.

7. Rendicontazione onere a carico dello Stato e trasferimento all’Inail delle
risorse.
L’articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 22 ottobre 2019, n. 149, stabilisce che
al rimborso dell’onere connesso con la copertura assicurativa garantita dall’Inail
provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Al fine di determinare il suddetto onere, entro il giorno 30 del mese successivo al termine
di ogni trimestre, il comune o l’unione di comuni deve comunicare attraverso la
piattaforma GePI il numero delle giornate di effettiva attività prestata da parte dei
beneficiari del RdC nell’ambito dei PUC.
Acquisita tale informazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette,
entro il termine del mese successivo, il numero delle giornate inserite dal comune o
dall’unione di comuni relative a ciascun beneficiario per il trimestre di riferimento ed
eventuali rettifiche del numero delle giornate inserite nei trimestri precedenti.
Entro il secondo mese successivo al termine del trimestre, l’Inail calcola il premio
relativo al trimestre appena concluso e a eventuali conguagli relativi ai trimestri
precedenti e provvede alla richiesta di rimborso al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali che dovrà essere inoltrata entro le seguenti date:
- 30 giugno (trimestre gennaio-marzo);
- 30 settembre (trimestre aprile-giugno);
- 30 dicembre (trimestre luglio-settembre);
- 30 marzo (trimestre ottobre-dicembre).

8. Sospensioni per emergenza epidemiologica Covid-19.
L’art. 40 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in considerazione dell’emergenza
derivante dalla diffusione epidemiologica COVID-19, ha disposto la sospensione degli
obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e dei
relativi termini, per un periodo di due mesi dall’entrata in vigore del decreto medesimo.
Pertanto, gli adempimenti e i termini previsti nella presente circolare sono da intendersi
sospesi per il predetto periodo.

(Fonte Inail)

(Progetti utili alla collettività)

 

Note   [ + ]

1. Nel sito dedicato agli operatori del Reddito di cittadinanza, nella sezione “documenti e norme”, è disponibile il decreto ministeriale del 22 ottobre 2019 sui Progetti utili alla Collettività (PUC) (GU n. 5 dell'8 gennaio 2020). Si riporta di seguito il link in cui lo stesso è disponibile: https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti norme/Documents/DM-22-10-2019.pdf.
2. .Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione “pubblicità legale” in data 3 marzo 2020, numero repertorio 28/2020.
3. Art. 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26: “In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti. La partecipazione ai progetti è facoltativa
per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. Le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della
piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata”.
4. Art. 3, comma 12-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 , dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all' articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 , e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti c le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.
5. 5 Art. 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto
o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
6. .Se non viene inserita alcuna data la piattaforma GePI comunica al sistema dell’Inail come data di attivazione, la data successiva a quella di inserimento del soggetto da parte del comune o dell’unione di comuni.
7. Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, art. 21, comma 1

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