Promozione delle fonti rinnovabili: cambia la legislazione con la pubblicazione sulla G.U.C.E. L del 31 ottobre 2023 della direttiva (Ue) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023. Il provvedimento modifica la direttiva (Ue) 2018/2001, il regolamento (Ue) 2018/1999 e la direttiva 98/70/Ce e abroga la direttiva (Ue) 2015/652 del Consiglio.
Oltre alla revisione delle definizioni di “energia da fonti rinnovabili” o “energia rinnovabile” e “consumo finale lordo di energia”, sono inseriti i concetti di:
- «9 bis) “zona di accelerazione per le energie rinnovabili”: luogo o zona specifici, terrestri o marini o delle acque interne, che uno Stato membro ha designato come particolarmente adatti per l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile;
- 9 ter) “apparecchiatura per l’energia solare”: apparecchiatura che converte l’energia solare in energia termica o elettrica, in particolare apparecchiatura solare termica e fotovoltaica».
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Altrettanto importante è l'articolo 15-bis «Utilizzo dell’energia rinnovabile nell’edilizia», che, al comma 1, stabilisce che «Al fine di promuovere la produzione e l’uso di energia rinnovabile nel settore dell’edilizia, gli Stati membri determinano una quota nazionale indicativa di energia rinnovabile prodotta in loco o nelle vicinanze nonché di energia rinnovabile proveniente dalla rete nel consumo di energia finale nel loro settore edile nel 2030 che sia coerente con un obiettivo indicativo di una quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia finale dell’Unione nel 2030 nel settore dell’edilizia pari almeno al 49 %. I piani nazionali integrati per l’energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 includono la quota nazionale indicativa determinata dagli Stati membri e informazioni su come intendono raggiungerla».