Proroga alla mascherina: notizia già anticipata dai mezzi di informazione, ora trova ufficializzazione nell'ordinanza del minSalute 31 gennaio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2022.
Scopri come abbonarti ad Ambiente&Sicurezza, clicca qui
Proroga alla mascherina: dove?
Anche in zona bianca - si legge nell'ordinanza - è obbligatorio avere sempre con sé la mascherine da indossare nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.
Proroga alla mascherina: e i protocolli?
Oltre alla proroga alla mascherina, il ministero è intervento anche in tema di protocolli firmati all'emergere della pandemia da Covid-19. Il minSalute fa sapere che rimangono validi, così come le linee guida anti-contagio. Protocolli e linee-guida riguardano le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Altre informazioni sul tema? Consulta l'Osservatorio Coronavirus
Proroga alla mascherina: sì, ma fino a quando?
L'ordinanza 31 gennaio 2022 che prevede la proroga alla mascherina ha validità a partire dal 1° febbraio 2022. Salvo ulteriori proroghe o modifiche, resterà in vigore fino al 10 febbraio 2022. Fino alla stessa data rimangono sospese le attività che si svolgono nelle sale da ballo, nelle discoteche e nei cosiddetti "locali assimilati".
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 31 gennaio 2022
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A00777)
(Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2022)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera hh-bis);
Visto, altresi', l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive
modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,
sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021,
n. 305, con il quale, in considerazione del rischio sanitario
connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da
COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e' ulteriormente
prorogato fino al 31 marzo 2022;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge
24 dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che «dalla data di entrata
in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di
utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche
nei luoghi all'aperto, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche in
zona bianca»;
Visto l'art. 6, comma 2, del citato decreto-legge 24 dicembre 2021,
n. 221, il quale prevede che, dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto e fino al 31 gennaio 2022, sono sospese le attivita'
che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
Visto, altresi', l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge 24
dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022
si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo
quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al
2 marzo 2021»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure
urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30
dicembre 2021, n. 309;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 7 gennaio 2022, n. 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
gennaio 2022, recante «Individuazione delle esigenze essenziali e
primarie per il soddisfacimento delle quali non e' richiesto il
possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 gennaio 2022,
n. 18;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca"»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23
giugno 2021, n. 148;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 ottobre 2021,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 ottobre 2021, n. 260,
con la quale le misure di cui alla citata ordinanza del Ministro
della salute 22 giugno 2021 sono state reiterate fino al 31 dicembre
2021;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
nazionale e internazionale e il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia da COVID-19;
Ritenuto necessario e urgente prevedere, in considerazione
dell'attuale andamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al
fine di mantenere un adeguato livello di tutela della salute
pubblica, misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, anche in zona bianca, nonche' in materia di
sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Fino al 10 febbraio 2022, e' fatto obbligo, anche in zona
bianca, di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie
respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle
abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto. Sono fatti salvi,
in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti
per le attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali,
nonche' le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi
pubblici o aperti al pubblico.
2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione
delle vie respiratorie:
a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso
della mascherina, nonche' le persone che devono comunicare con un
disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva.
3. Le disposizioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione
di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.
4. L'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie
integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio
quali il distanziamento interpersonale e l'igiene costante e accurata
delle mani.
Art. 2
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2,
fino al 10 febbraio 2022 sono sospese le attivita' che si svolgono in
sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Art. 3
1. La presente ordinanza produce effetti a partire dal 1° febbraio
2022.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Proroga alla mascherina)