Proroga della mascherina negli ospedali: con l'ordinanza 29 dicembre 2022, il ministero della Salute ha prorogato gli obblighi e i termini contenuti nell'ordinanza del minSalute 31 ottobre 2022, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da Covid-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 ottobre 2022, n. 255.
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L'ordinanza del 31 ottobre obbliga l'utilizzo della mascherina da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del presidente.
Ora, con la nuova ordinanza, è stata comunicata la proroga della mascherina negli ospedali al 30 aprile 2023.
Ministero della Salute
Ordinanza 29 dicembre 2022
Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie. (22A07445)
(Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022)
Il ministero della Salute
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale
prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della sanita' puo' emettere
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa
all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu'
regioni»;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia
sanitaria»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 settembre 2022,
recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 30 settembre 2022, n. 229;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 31 ottobre 2022,
recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 31 ottobre 2022, n. 255;
Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria
del 29 dicembre 2022, in materia;
Tenuto conto della maggiore pericolosita' del contagio connessa
alle situazioni di fragilita' nelle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali in relazione all'attuale
scenario della pandemia da COVID-19 e all'andamento della stagione
influenzale;
Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prorogare le misure
disposte con la citata ordinanza del 31 ottobre 2022, concernenti
l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
sull'intero territorio nazionale in relazione all'accesso alle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, compresi
ambulatori e studi medici;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Le misure disposte con l'ordinanza del Ministro della salute 31
ottobre 2022, citata in premessa, sono prorogate fino al 30 aprile
2023.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Proroga della mascherina negli ospedali)