Proroga qualificazione Adr: a causa dell'epidemia causata dal Coronavirus. Il ministero delle Infrastrutture è intervenuto a favore degli operatori del settore. Con il D.M. 10 marzo 2020 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 2020, è stata istituita la proroga delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione Adr, per il mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica.
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Proroga qualificazione Adr: l'entrata in vigore
L'entrata in vigore del provvedimento è stata stabilita il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (23 marzo 2020)
Proroga qualificazione Adr: le date
A rendere note le date di proroga è lo stesso articolo 1 del decreto nel quale si legge: "Le carte di qualificazione del conducente e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020".
Qui di seguito il testo integrale del decreto.
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Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10 marzo 2020
Proroga delle carte di qualificazione del conducente e dei
certificati di formazione professionale ADR, per mancato svolgimento
dei corsi di formazione periodica a causa dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20A01771)
(in Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2020, n. 77)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante
«Disposizioni per il riassetto normativo in materia di
liberalizzazione regolata dall'esercizio dell'attivita' di
autotrasportatore»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15
maggio 1997, di attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio
dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva
94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
6 ottobre 2006, recante «Attuazione delle norme concernenti la
formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al
trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla
direttiva 94/55/CE»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 settembre 2013, recante «Disposizioni in materia di corsi di
qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento
della carta di qualificazione del conducente, delle relative
procedure d'esame e dei soggetti erogatori dei corsi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
applicabili sull'intero territorio nazionale», ed, in particolare,
l'art. 1, lettera d), che sospende fino al 15 marzo 2020 i corsi
professionali;
Tenuto conto che il mancato svolgimento dei corsi di formazione di
cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 6 ottobre 2006, nonche' dei corsi di formazione di cui
all'art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
impedisce ai conducenti delle imprese di autotrasporto di svolgere
l'attivita' professionale, con conseguenti difficolta' ad assicurare
i servizi di trasporto di persone o di merci;
Tenuto conto che, al fine di assicurare i servizi di trasporto di
persone e di merci, e' necessario prevedere una proroga delle
qualificazioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, scadute a partire dal 23 febbraio 2020, data in cui sono state
adottate le prime misure di sospensione dei corsi professionali, poi
estese all'intero territorio nazionale;
Decreta:
Art. 1
Proroga della validità della carta di qualificazione del conducente
1. Le carte di qualificazione del conducente e i certificati di
formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi
scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il
trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.
Art. 2
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.