Protezione civile: modificato il comitato operativo

Tra i componenti anche un rappresentante del  sistema  nazionale per  la  protezione dell'ambiente (Snpa)

Modifiche alla costituzione e al funzionamento del Comitato operativo della protezione civile. È quanto ha disposto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 27 maggio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2019, n. 154.

Tra i componenti rientrano anche:

  • il capo del dipartimento dei Vigili del fuoco,  del  soccorso pubblico e della difesa civile;
  • il capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • un  rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
  • un rappresentante per il Consiglio nazionale delle ricerche;
  • un rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;
  • un rappresentante del  sistema  nazionale per  la  protezione dell'ambiente (Snpa).

Di seguito il testo integrale del decreto del presidente del consiglio dei ministri 27 maggio 2019.

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Decreto del presidente del consiglio dei ministri 27 maggio 2019 

Modifiche  alla  costituzione  ed  al  funzionamento   del   Comitato operativo della protezione civile. (19A04317) 

in Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2019, n. 154

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  recante  «Codice

della  protezione  civile»,  di  seguito  denominato  Codice,  ed  in

particolare l'art. 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto

2016,  recante  «Riconduzione  dell'organizzazione  del  Dipartimento

della protezione civile all'art. 7 del decreto legislativo 30  luglio

1999, n. 303»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto

2016  recante:  «Modifiche   alla   costituzione   e   modalita'   di

funzionamento del Comitato operativo della protezione civile»;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10

febbraio 2017, recante «Nomina dei componenti del Comitato  operativo

della protezione civile»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile

29  settembre  2017  recante  «Designazione  dei  rappresentanti  del

dipartimento in seno al Comitato operativo della protezione civile»;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16

luglio  2018,  con  il  quale  al  dott.  Angelo  Borrelli  e'  stato

conferito, ai sensi degli articoli 18 e  28  della  legge  23  agosto

1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo  30  marzo

2001, n. 165, l'incarico di Capo del  Dipartimento  della  protezione

civile, a far data dal 16 luglio 2018 e  fino  al  verificarsi  della

fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto  1988,

n. 400, fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  3  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto il decreto  del  segretario  generale  della  Presidenza  del

Consiglio dei ministri 26 luglio 2018, visto e annotato al n. 2278 il

27 luglio 2018 dall'Ufficio  del  bilancio  e  per  il  riscontro  di

regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza  del  Consiglio

dei ministri, con  il  quale  al  dott.  Angelo  Borrelli,  Capo  del

Dipartimento della protezione civile, a decorrere dal 16 luglio 2018,

sono state assegnate in gestione, unitamente ai poteri di  spesa,  le

risorse finanziarie esistenti sui capitoli iscritti nel C.D.R.  13  -

Protezione civile - del bilancio di previsione della  Presidenza  del

Consiglio  dei  ministri  per  l'anno  finanziario  2018  e   per   i

corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi, salvo

revoca  espressa,  nonche'  i  maggiori  stanziamenti   che   saranno

determinati nel corso degli esercizi finanziari medesimi;

Visto l'art. 1, comma 549, della legge n. 205 del 27 dicembre  2017

che  ha  costituito  l'Agenzia  «ItaliaMeteo»  ed  il   decreto   del

Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2018, con il quale e'

stato costituito il Comitato  di  indirizzo  per  la  meteorologia  e

climatologia della suddetta Agenzia;

Ravvisata pertanto la necessita' di adeguare la composizione ed  il

funzionamento del predetto  Comitato  alle  disposizioni  di  cui  al

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine  di  assicurare  il

coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative

del Servizio  nazionale,  garantendo  altresi',  senza  soluzioni  di

continuita', la partecipazione dei rappresentanti  dei  vari  enti  e

delle varie amministrazioni in seno al Comitato medesimo;

 

Decreta:

                               Art. 1 

                              Finalita' 

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 14,  comma  3

del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la composizione  ed  il

funzionamento del Comitato  operativo  della  protezione  civile,  di

seguito denominato Comitato, che opera presso il  Dipartimento  della

protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  si

riunisce, di norma, presso il medesimo Dipartimento.

                               Art. 2 

                            Composizione 

1.  Il  Comitato,  presieduto  dal  Capo  del  Dipartimento   della

protezione civile, e' cosi' composto:

a. tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile;

b. il Capo del Dipartimento dei Vigili del  fuoco,  del  soccorso

pubblico e della difesa civile;

c. il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

d. un rappresentante delle Forze armate;

e. un rappresentante della Polizia di Stato;

f. un rappresentante dell'Arma dei carabinieri;

g. un rappresentante della Guardia di finanza;

h. un rappresentante della Polizia penitenziaria;

i. un rappresentante del Corpo delle Capitanerie di porto;

j. un  rappresentante  dell'Istituto  nazionale  di  geofisica  e

vulcanologia;

k. un rappresentante per il Consiglio nazionale delle ricerche;

l. un rappresentante del Ministero della salute;

m.  un  rappresentante  per  il   volontariato   organizzato   di

protezione civile;

n. un rappresentante della Croce rossa italiana;

o. un  rappresentante  del  Corpo  nazionale  soccorso  alpino  e

speleologico;

p. un rappresentante del  sistema  nazionale  per  la  protezione

dell'ambiente;

q. un rappresentante delle strutture preposte alla  gestione  dei

servizi meteorologici a livello nazionale;

r. un rappresentante delle regioni e province autonome;

s. due rappresentanti per gli enti locali.

2. In caso di impedimento o di assenza del  Capo  del  Dipartimento

della protezione civile il Comitato operativo di protezione civile e'

presieduto dal Capo  del  Dipartimento  dei  Vigili  del  fuoco,  del

soccorso pubblico e della difesa civile o, in mancanza,  da  uno  dei

tre rappresentanti del citato Dipartimento della protezione civile di

cui al comma 1.

3. Per ciascuno dei componenti effettivi di cui al  comma  1  viene

designato un sostituto. Ad entrambi i rappresentanti e'  affidato  il

compito di riassumere ed esercitare, con poteri decisionali, tutte le

facolta' e competenze in ordine all'azione da  svolgere  ai  fini  di

protezione   civile,   rappresentando,   in   seno    al    Comitato,

l'Amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso.

                               Art. 3 

                Designazione e nomina dei componenti 

1. Di seguito  sono  indicate  le  procedure  di  designazione  dei

componenti e dei sostituti di cui all'art. 2, comma 1.

I componenti e i sostituti di cui alle lettere a), j), k), n),  o),

p), q) sono designati dal vertice amministrativo della  struttura  di

appartenenza.

I componenti e i sostituti di cui alle lettere b), c), d), e),  f),

g), h), i), l) sono designati dal rispettivo ministro.

Il componente e il sostituto di cui alla lettera m) sono  designati

dal Comitato nazionale  del  volontariato  di  protezione  civile.  I

componenti e i sostituti di cui alle lettere r) e s)  sono  designati

dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8,  comma  1  del  decreto

legislativo 28 agosto  1997,  n.  281.  Per  gli  enti  locali  viene

designato un rappresentante per le province e un rappresentante per i

comuni.

2. Le designazioni di  cui  al  comma  1,  fatta  eccezione  per  i

componenti  e  i  sostituti  rappresentanti  del  Dipartimento  della

protezione civile, sono trasmesse al medesimo Dipartimento  con  atto

formale dalle rispettive amministrazioni e strutture di appartenenza.

3.  Sulla  base  delle  designazioni  pervenute  si  provvede  alla

ricognizione  dei  componenti  del  Comitato  da  indicarsi   in   un

successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile

avente cadenza annuale e  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana.

4. Ulteriori  nuove  designazioni  o  sostituzioni  che  pervengano

successivamente all'entrata in vigore del decreto di cui al comma  3,

acquisiscono, a seguito della presa d'atto del Capo del  Dipartimento

della  protezione   civile,   efficacia   operativa   ai   fini   del

funzionamento del Comitato, nelle more dell'emanazione del successivo

decreto annuale.

5.  Per  gli  anni  successivi  al   2019   le   designazioni   dei

rappresentanti e dei sostituti di cui  all'art.  2,  comma  1  devono

pervenire entro il 30 ottobre di ogni anno e in mancanza delle stesse

si intendono confermate, fino a successiva modifica, le  designazioni

gia' acquisite per l'anno precedente.

                               Art. 4 

                            Funzionamento 

1. Le convocazioni del Comitato, che opera a titolo gratuito  e  si

riunisce di norma presso il  Dipartimento  della  protezione  civile,

sono disposte dal Capo del Dipartimento della protezione  civile.  La

convocazione viene effettuata via posta elettronica certificata (PEC)

o, in caso di avaria del sistema informatico, via  fax;  infine,  nei

casi di particolare urgenza, puo'  essere  anticipata  via  telefono,

attraverso short  message  service  (sms)  oppure  altri  servizi  di

messaggistica digitale.

                               Art. 5 

                         Comitato allargato 

1. In casi  particolari,  a  seconda  dell'evento  calamitoso  e  a

discrezione del Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero

su proposta  del  Direttore  operativo  per  il  coordinamento  delle

emergenze  del  medesimo  Dipartimento,  possono  essere  invitati  a

partecipare alle riunioni del Comitato, oltre ai  componenti  di  cui

all'art. 2, qualificati rappresentanti delle  autorita'  regionali  e

locali di protezione civile interessati da  specifiche  emergenze,  i

soggetti concorrenti di cui al  comma  2  dell'art.  13  del  decreto

legislativo 8 gennaio 2018, n. 1,  nonche'  altri  rappresentanti  di

enti, amministrazioni, societa' di servizi, aziende e associazioni.

                               Art. 6 

                                Oneri 

  1. Eventuali oneri di missione, derivanti dalla partecipazione alle

riunioni del Comitato dei componenti di cui all'art. 2, comma  1,  o,

nel caso di partecipazione alle riunioni del Comitato allargato,  dei

soggetti eventualmente invitati ai sensi dell'art. 5, sono  a  totale

carico delle amministrazioni e strutture di appartenenza.

                               Art. 7 

                   Abrogazioni e norme transitorie 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  9

agosto 2016 recante «Modifiche alla costituzione e alle modalita'  di

funzionamento del Comitato operativo della protezione civile».

2. Fino all'adozione del decreto annuale del Capo del  Dipartimento

della protezione civile previsto all'art. 3, comma  3,  continuano  a

trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni di  cui

all'art. 14 del decreto legislativo n. 1 del 2018, le designazioni di

cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  10

febbraio 2017 e il decreto del Capo del Dipartimento della protezione

civile del 29 settembre 2017 e successive  modifiche  e  integrazioni

pervenute  con  atto  formale   da   parte   degli   enti   e   delle

amministrazioni coinvolte.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Capo

del Dipartimento della protezione civile annuale  previsto  dall'art.

3,  comma  3,  recante  la  ricognizione  dei  rappresentanti  e  dei

sostituti  designati  con  atto  formale  dai  rispettivi   enti   ed

Amministrazioni, sono abrogati:

a) il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10

febbraio 2017 recante «Nomina dei componenti del  Comitato  operativo

della protezione civile»;

b) il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29

settembre  2017  recante   «Designazione   dei   rappresentanti   del

Dipartimento in seno al Comitato operativo della protezione civile di

cui ai commi  3-ter  e  3-quater  dell'art.  5  del  decreto-legge  7

settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla  legge  9

novembre 2001, n. 401».

Il presente decreto e' inviato agli  organi  di  controllo  per  la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana.

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