Protezione dal calore dei lavoratori: le indicazioni dell'Inl sono affidate alla nota 22 giugno 2022, n. 3783 che, di fatto, richiama la nota del 2 luglio 2021, n. 4639.
L’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di valutare «tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori», compresi quelli riguardanti «gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari». Tra questi rientrano sicuramente quelli legati all'esposizione a elevate temperature in assenza di misure idonee, specie nel caso di lavorazioni faticose e in assenza di adeguate pause di recupero, che, oltre a essere causa di malori, possono ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e quindi aumentare il rischio di infortuni.
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Di seguito il testo della nota dell'ispettorato nazionale del Lavoro 22 giugno 2022, n. 3783.
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Nota dell'ispettorato nazionale del Lavoro 22 giugno 2022, n. 3783
Oggetto: tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore
In ragione delle attuali condizioni climatiche e delle previsioni di ulteriore innalzamento delle temperature a partire dai prossimi giorni, si ritiene necessario richiamare i contenuti della nota prot. n. 4639 del 02-07-2021 (All. 1) in attuazione della quale codesti Uffici vorranno dedicare particolare attenzione, sotto il profilo ispettivo, alla prevenzione dei rischi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori determinati dall' aumento di intensità e durata delle ondate di calore
L'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di valutare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori", compresi quelli riguardanti "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari".
Come noto, le elevate temperature in assenza di misure idonee, specie nel caso di lavorazioni faticose e in assenza di adeguate pause di recupero, oltre a essere causa di malori possono ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e quindi aumentare il rischio di infortuni.
Particolarmente esposti al rischio in questione risultano coloro che svolgono l'attività lavorativa all'aperto, in particolare edilizia e agricoltura, unitamente a coloro che sono impegnati in ambienti chiusi senza ventilazione adeguata.
In tali settori e ambienti di lavoro si ritiene, quindi, opportuno intensificare le attività di sensibilizzazione e verificare, nel corso dell'attività di vigilanza, quali misure di prevenzione siano state previste ed attuate dal datore di lavoro al fine di ridurre al minimo il rischio espositivo.
Circolare 2 luglio 2021, n. 4639
Oggetto: tutela dei lavoratori - stress termico ambientale.
In considerazione dei rischi cui risultano esposti i lavoratori in conseguenza delle condizioni microclimatiche della stagione estiva, caratterizzata da temperature particolarmente elevate, d'intesa con il coordinamento tecnico delle Regioni, si segnala l'opportunità di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico, con particolare riferimento ai cantieri edili e stradali, all'agricoltura e al florovivaismo, anche attraverso iniziative dì sensibilizzazione e comunicazione da condividersi nell'ambito dei Comitati di coordinamento regionali e provinciali, ex art. 7, d.lgs. n. 81/ 2008.
Tali iniziative potranno richiamare i contenuti della circolare 18 maggio 2021 "Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute - Attività 2021 in relazione all'epidemia COVID-19" con cui il Ministero della Salute, anche per l'anno in corso, ha fornito indicazioni per la gestione e le prevenzione degli effetti conseguenti a ondate di calore (https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp), gli indirizzi per la valutazione dei rischi da stress termico e per l'individuazione delle possibili misure di mitigazione la cui documentazione è consultabile alla Sezione "Microclima" del Portale Agenti Fisici, al seguente link: https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_index.phpIg=IT., nonché i contenuti del progetto worklimate (https://www.worklimate.it).
Nel corso delle predette iniziative, sarà inoltre rappresentata la possibilità per le aziende di aderire a quanto previsto dall'INPS - Messaggio n. 1856 del 03/05/2017 ("le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 350), che impediscono Io svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o Io svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO".
Attesi gli obblighi in materia di valutazione dei rischi, con riferimento specifico al settore dell'edilizia, nel Titolo IV del d.lgs. n. 81/08 sono previste precise responsabilità a carico dei coordinatori e dei datori di lavoro desumibili dagli art. 92 e 96, oltre che dall'allegato XV.
Il personale ispettivo dell'INL, nel corso dell'attività ispettiva in materia di salute e sicurezza, nei settori di competenza previsti dall'art. 13 del d.lgs. n. 81/08, presterà particolare attenzione ai rischi derivanti peri lavoratori dall'innalzamento delle temperature ed alle misure adottate al fine di garantire l'incolumità dei lavoratori nel rispetto di quanto previsto dal citato d.lgs. n. 81/08, tenuto conto dell'analisi e valutazione dei rischi aziendali e del programma di sorveglianza sanitaria redatto dal Medico competente, nonché delle indicazioni tecniche e linee guida sopra richiamate.