Punti di ricarica per i veicoli elettrici: al via la piattaforma unica nazionale (Pun) con il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023 (in Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2023, n. 118).
Stabiliti tra gli altri:
- le modalità di attivazione e gestione;
- gli adempimenti a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture.
Le funzionalità sono dettagliate nell'allegato al D.M. 16 marzo 2023 il cui testo integrale viene riportato di seguito.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023
Modalita' per il funzionamento della Piattaforma unica nazionale dei
punti di ricarica per i veicoli a energia elettrica - PUN. (23A02948)
(Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2023, n. 118)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la direttiva (UE) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2014, che stabilisce i requisiti minimi per
la costruzione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi,
inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici, da attuarsi
mediante i quadri strategici nazionali;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante
«Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE, sulla
realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi»
e, in particolare, l'art. 8 che, in materia di informazioni
all'utenza, individua quelle relative ai punti di ricarica elettrica
o di rifornimento, da rendere accessibili al pubblico mediante la
Piattaforma unica nazionale (PUN) e i correlati obblighi informativi
in capo ai gestori delle infrastrutture pubbliche di ricarica e delle
infrastrutture private di ricarica ad accesso pubblico;
Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni COM (2016) 179 final, del 19 aprile 2016,
recante il Piano d'azione dell'UE per l'e-Government 2016-2020, che
ha introdotto, tra gli altri, i principi di «digitale per
definizione», «once only» e interoperabile per definizione» nella
trasformazione digitale della pubblica amministrazione;
Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il
conseguimento della neutralita' climatica e che modifica il
regolamento (CE) 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa
europea sul clima»);
Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2020) 789
final, del 9 dicembre 2020, recante la strategia per una mobilita'
sostenibile e intelligente;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, in particolare,
gli articoli 7, 50 e 52;
Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (nel
seguito: PNIEC), predisposto in attuazione dell'art. 3 del
regolamento (UE) 2018/1999, con il quale sono individuati gli
obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di
decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza
energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia,
ricerca, innovazione e competitivita';
Visto il Piano nazionale infrastrutturale per la realizzazione di
reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a
energia elettrica (nel seguito: PNIRE), redatto e aggiornato secondo
le procedure individuate dall'art. 17-septies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
settembre 2014, recante «Piano infrastrutturale per i veicoli
alimentati ad energia elettrica, ai sensi dell'art. 17-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014, che ha apportato modificazioni
al PNIRE stesso;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui
valutazione positiva e' stata approvata con la decisione di
esecuzione del Consiglio 10160/21 del 6 luglio 2021 (Sessione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, n. 3808) che, nell'ambito degli
investimenti e delle riforme dedicati alla transizione ecologica,
prevede un'apposita misura dedicata alla diffusione di una rete di
infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici distribuita in modo
omogeno lungo le superstrade e i centri urbani.
Considerato che la Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3
«Infrastrutture di ricarica elettrica» e' finalizzata a promuovere,
entro il 31 dicembre 2025, lo sviluppo di almeno 7.500 stazioni di
ricarica lungo le superstrade e di oltre 13.755 nei centri urbani, di
cui 100 punti di ricarica sperimentali volti allo stoccaggio
dell'energia;
Considerato che le analisi elaborate per l'aggiornamento del PNIRE
individuano un numero di infrastrutture di ricarica, necessario per
raggiungere l'obiettivo del PNIEC, di almeno 6 milioni di veicoli
elettrici circolanti al 2030, 3,3 milioni di punti di ricarica
privata, 31.500 colonnine di ricarica pubblica veloce e 78.600
colonnine di ricarica pubblica lenta;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»
e, in particolare, l'art. 4, comma 7-ter;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in
particolare, l'art. 57, in materia di semplificazioni per la
realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ridenomina il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in «Ministero
della transizione ecologica» e che ha attribuito allo stesso, tra
l'altro, le competenze in materia di piani e misure in materia di
combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di
distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che ridenomina il
«Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica»;
Visto il decreto del Ministro della transizione 25 agosto 2021,
recante «Erogazione di contributi per l'installazione di
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da
persone fisiche nell'esercizio di attivita' di impresa, arti e
professioni, nonche' da soggetti passivi dell'imposta sul reddito
delle societa' (IRES)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251
del 20 ottobre 2021;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili (21G00214)» e, in particolare,
l'art. 45, che stabilisce che il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica (gia' «Ministro della transizione ecologica»)
provvede a dare piena operativita' alla Piattaforma unica nazionale,
anche avvalendosi del supporto tecnico operativo del Gestore dei
servizi energetici - GSE S.p.a. e di ricerca sul sistema energetico -
RSE S.p.a;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante le
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)» e del «Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC)», nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune, e in
particolare l'art. 47, comma 1 lettera d) che, modificando il
predetto art. 45 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
stabilisce che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
definisce anche le relative modalita' di alimentazione della
piattaforma e individua nel fondo di cui alla legge 145 del 2018,
art. 1, comma 95 la fonte di finanziamento di quest'ultima;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
maggio 2004, recante «Criteri, modalita' e condizioni per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica
nazionale di trasmissione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
115 del 18 maggio 2004 e che, tra l'altro, ha istituito il GSE, come
societa' per azioni a capitale interamente pubblico;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Considerato che il GSE ha per oggetto l'esercizio delle funzioni di
natura pubblicistica del settore elettrico e che esercita le proprie
funzioni anche tramite la societa' per azioni denominata «Ricerca sul
sistema energetico - RSE S.p.a.» (RSE) che sviluppa attivita' di
ricerca nel settore elettro-energetico;
Considerato che l'istituzione di una piattaforma unica nazionale
per la ricarica dei veicoli elettrici e' considerato un elemento
necessario per la diffusione dei veicoli elettrici nel paese e lo
sviluppo di un mercato dei servizi di ricarica ad esso collegati, e
per l'efficace pianificazione degli interventi e investimenti
pubblici e privati;
Decreta:
Art. 1
Finalita' dell'intervento
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 45, comma 3, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, definisce le modalita'
per l'operativita' della Piattaforma unica nazionale (PUN) come
definita all'art. 2, comma 1, lettera e), con l'obiettivo di
garantire, in tutto il territorio nazionale, condizioni di accesso
uniformi e omogenee alle informazioni relative alle infrastrutture di
ricarica elettrica di cui all'Allegato 1.
2. La PUN e' sviluppata in conformita' ai principi di progettazione
dei servizi pubblici digitali definiti dalla comunicazione della
Commissione europea COM (2016) 179 final, del 19 aprile 2016, recante
il Piano d'azione dell'UE per l'e-Government 2016-2020.
Art. 2
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto, si applicano le definizioni
del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonche' le
seguenti:
a) «Ministero»: Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica - MASE;
b) «GSE»: Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.;
c) «RSE»: Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.a.;
d) «PNire»: Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei
veicoli alimentati a energia elettrica, previsto dall'art.
17-septies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
e) «PUN»: la Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica dei
veicoli alimentati a energia elettrica per il trasporto stradale,
prevista nell'ambito del Piano nazionale infrastrutturale per la
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, quale strumento
informatico pubblico che consente l'accesso da parte degli utenti
finali del servizio di ricarica dei veicoli elettrici o di altri
soggetti interessati alle informazioni indicate nell'Allegato 1.
Art. 3
Modalita' di attivazione e gestione della PUN
1. Per gli adempimenti tecnici e operativi relativi all'attivazione
e alla gestione della PUN, il Ministero, ai sensi dell'art. 45, comma
3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, si avvale del supporto
del GSE e di RSE. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministero, il GSE e RSE stipulano
un'apposita convenzione per la disciplina delle modalita' di
svolgimento delle attivita' di supporto di cui al primo periodo.
2. La convenzione di cui al comma 1, sulla base di un dettagliato
cronoprogramma che garantisce l'operativita' della PUN entro i
termini di cui al comma 3, individua le attivita' necessarie per
garantire i contenuti minimi e le funzionalita' della PUN di cui
all'Allegato 1, definisce i costi, le relative modalita' di
rendicontazione in relazione a ciascuna attivita' nonche' le
modalita' di verifica circa lo stato di attuazione delle attivita'
medesime.
3. La PUN e' resa operativa e accessibile al pubblico entro
sessanta giorni dalla data di efficacia della convenzione di cui al
comma 1.
4. Il trattamento dei dati immessi nella PUN avviene con modalita'
conformi al regolamento (UE) 2016/679.
Art. 4
Risorse finanziarie
1. Alla copertura degli oneri relativi alla realizzazione della
PUN, che garantisca le funzionalita' di cui all'Allegato 1, si
provvede mediante le risorse di cui all'art. 1, comma 95, della legge
30 dicembre 2018, n. 145. Le risorse di cui al primo periodo sono
ripartite tra GSE e RSE, in relazione alle rispettive attivita',
nell'ambito della convenzione di cui all'art. 3, comma 1.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, GSE e RSE presentano al
Ministero una relazione che rendiconta sulle attivita' svolte
nell'anno precedente, sui risultati conseguiti e sui costi sostenuti.
La relazione di cui al primo periodo e' approvata con decreto del
Ministero ed entro i novanta giorni successivi alla data di efficacia
del decreto medesimo e' disposta l'erogazione delle risorse di cui al
comma 1.
3. Il Ministero puo' effettuare, in ogni momento, accertamenti
sull'effettivo progresso delle attivita' di GSE e RSE e sui costi
sostenuti.
Art. 5
Adempimenti a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture di
ricarica
1. Ai fini dell'operativita' e della funzionalita' della PUN di cui
all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, i
soggetti gestori delle infrastrutture pubbliche di ricarica e quelli
delle infrastrutture private di ricarica ad accesso pubblico,
utilizzando le modalita' tecniche previste dalle istruzioni operative
della PUN stabilite dal GSE:
a) registrano sulla PUN, che ne da' opportuna visibilita', le
infrastrutture di ricarica gia' in esercizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, fornendo le informazioni di cui
all'Allegato 1 entro centoventi giorni dalla data di operativita' e
accessibilita' al pubblico della PUN;
b) registrano sulla PUN, che ne da' opportuna visibilita', le
nuove infrastrutture di ricarica, fornendo le informazioni di cui
all'Allegato 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in
operativita' delle stesse;
c) aggiornano le informazioni di cui alle lettere a) e b) con la
periodicita' prevista dalle istruzioni operative di cui al comma 1;
d) consentono e favoriscono, in ogni fase del procedimento, lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi effettuati
dal Ministero o da soggetti da questo delegati, anche mediante
sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di aggiornamento e la
veridicita' delle informazioni inserite nella PUN;
e) rispondono alle richieste di informazioni, dati e rapporti
tecnici periodici formulate dal Ministero, da RSE o da GSE allo scopo
di monitorare e valutare la diffusione della mobilita' elettrica;
f) conservano e tengono a disposizione, dal momento della
registrazione della stazione di ricarica nella PUN e per un periodo
non inferiore a cinque anni dalla data di eventuale cancellazione
dalla PUN, tutta la documentazione contabile, tecnica ed
amministrativa inerente alla stazione di ricarica ai fini delle
verifiche effettuate.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, di cui l'allegato costituisce parte
integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
Funzionalita' PUN
Sezione 1. Informazioni minime
Ogni soggetto gestore di una infrastruttura pubblica di ricarica
o di una infrastruttura privata di ricarica ad accesso pubblico
comunica ed aggiorna tempestivamente sulla PUN le seguenti
informazioni minime:
a) localizzazione, data di entrata in servizio, foto e
identificativo dell'infrastruttura;
b) tecnologia utilizzata (tipologia di presa/e abilitazione a
smart charging, V1G o V2G), tipologia di alimentazione (corrente
continua o alternata) e potenza massima erogabile;
c) tecnologia utilizzata per l'accesso alla ricarica (quali, a
titolo esemplificativo, card proprietaria, carta di credito),
presenza display, abilitazione RFID/NFC e disponibilita' temporale
dell'accesso;
d) costo del servizio di ricarica base (euro/kWh), da
intendersi come un servizio di ricarica acquistato senza la
necessita' di registrarsi, concludere un accordo scritto o stipulare
un rapporto commerciale di durata superiore a quella del servizio di
ricarica stesso;
e) stato in tempo reale del punto di ricarica (quali, a titolo
esemplificativo, occupato, libero, prenotato, fuori servizio, in
manutenzione), nonche' l'indicazione, con almeno cinque giorni di
preavviso, delle eventuali chiusure programmate del punto di ricarica
che incidono sull'orario di normale apertura al pubblico, di cui alla
lettera c);
f) proprietario dell'infrastruttura (nome, indirizzo e-mail,
web, riferimento telefonico eventuale call center) e modalita' di
segnalazione di reclami o disservizi relativi al servizio di
ricarica;
g) mix energetico della fornitura con indicazione della quota
di energia rinnovabile, consumo medio in stand-by, eventuali
etichettature energetiche e certificazioni di eco-design, ove
disponibili;
h) percentuale di tempo in cui il servizio di ricarica e'
effettivamente disponibile (up-time) ed energia erogata negli ultimi
dodici mesi o, se piu' recente, dalla data di messa in servizio;
l) identificativo del punto di connessione (POD) dotato di
smart meter per la misura dell'energia elettrica complessivamente
prelevata, inclusa quella eventualmente utilizzata per altri usi
diversi dalla ricarica, e di quella eventualmente immessa.
Sezione 2. Funzionalita'
1. La PUN garantisce almeno le seguenti funzionalita':
a) l'inserimento e l'aggiornamento delle informazioni di cui
alla Sezione 1, e la loro accessibilita' in funzione delle diverse
tipologie di utenti, tra le quali, a titolo esemplificativo:
1) utenti di veicoli elettrici;
2) pubbliche amministrazioni centrali e locali e Autorita' di
regolazione o controllo;
3) operatori economici, quali, a titolo esemplificativo, CPO,
operatori privati di piattaforme commerciali di visualizzazione o di
e-roaming, produttori di veicoli elettrici, produttori di stazioni di
ricarica, venditori ed installatori delle stazioni di ricarica;
4) GSE/RSE;
b) un differente livello di accesso ai dati e alle
funzionalita' della PUN in base alle diverse tipologie di utenza
c) la possibilita' di comunicare informazioni mancanti, non
veritiere o aggiornate, disservizi, reclami e suggerimenti in merito
alla PUN, alle infrastrutture di ricarica, e alla diffusione dei
punti di ricarica sul territorio nazionale, nonche' di tracciare le
eventuali risposte e i riscontri;
d) l'accesso in forma semplificata tramite app e sito web
utilizzando i piu' comuni browser e sistemi operativi anche open
source ed eventualmente, ove richiesto da esigenze di riservatezza e
certificazione dei dati, mediante autenticazione degli utenti e
tracciamento delle operazioni effettuate sulla piattaforma;
e) l'estrazione dei dati con formati aperti e compatibili con i
principali strumenti di elaborazione, tenuto conto dei vari livelli
di riservatezza delle informazioni, nonche' l'accesso alle funzioni
di monitoraggio e reportistica, anche utilizzando formati
cartografici, e le modalita' di integrazione e di accessibilita' dei
dati con quelli di altre piattaforme pubbliche o private;
f) l'estrazione di dati e informazioni per le finalita' di
monitoraggio e controllo, nonche' la possibilita' di predisporre
cruscotti a supporto del monitoraggio delle fonti di energia
rinnovabile nel settore trasporti e al fine di sviluppare, per
istituzioni e autorita' pubbliche, processi valutativi di specifiche
attivita' ed iniziative future.
g) l'acquisizione e gestione dei dati relativi alle misure di
energia prelevata dalle stazioni di ricarica tramite flusso integrato
con il Sistema Informativo Integrato di Acquirente Unico S.p.a.;
h) la possibilita' di inserire e visualizzare, mediante aree
dedicate, informazioni su programmi/incentivi dedicati al settore
della mobilita' elettrica;
i) la registrazione, su base volontaria, di punti di ricarica
privati non aperti al pubblico.