Qualità dell'aria: convertito il D.L. n. 121/2023 con la pubblicazione della legge n. 155/2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2023, n. 264.
In particolare, si tratta di misure relative a:
- limitazioni della circolazione stradale
- sviluppo del turismo di prossimità;
- riduzione dell'impatto ambientale del trasporto merci su gomma tramite potenziamento del trasporto aereo.
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Di seguito il testo coordinato del D.L. n. 121/2023 con la legge di conversione n. 155/2023.
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Testo coordinato del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121
Testo del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 213 del 12 settembre 2023),
coordinato con la legge di conversione 6 novembre 2023, n. 155 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale), recante: «Misure urgenti in
materia di pianificazione della qualita' dell'aria e limitazioni
della circolazione stradale». (23A06123)
(Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2023, n.264)
Vigente al: 11-11-2023
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Misure in materia di pianificazione della qualita' dell'aria e
limitazioni della circolazione stradale
1. Al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di
Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 ((nella causa
C-644/18)) e del 12 maggio 2022 ((nella causa C-573/19)), le regioni
Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono, ((entro
dodici mesi)) dalla data di entrata in vigore ((del presente
decreto)), ad aggiornare i rispettivi piani di qualita' dell'aria,
modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla
luce dei risultati prodotti dalle iniziative gia' assunte per la
riduzione delle emissioni inquinanti, nonche' di quanto previsto dal
comma 2.
2. ((Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, le regioni
possono disporre la limitazione strutturale della circolazione
stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il
31 marzo dell'anno successivo, delle autovetture e dei veicoli
commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di
categoria «Euro 5», esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024.))
Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della
circolazione stradale, si indicano ((e si motivano)) le relative
deroghe, ((fermo restando che le regioni escludono dalle limitazioni
previste dal presente comma i veicoli ricadenti nelle categorie
esplicitamente esentate dai divieti di circolazione di cui ai decreti
adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.)) La
limitazione di cui al primo periodo si applica in via prioritaria
alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un
adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in ((zone
nelle quali)) risulta superato uno o piu' dei valori limite del
materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2. A decorrere
dal 1° ottobre 2025, la limitazione ((strutturale)) alla circolazione
delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3
ad alimentazione ((diesel di categoria «Euro 5»)) e' inserita nei
((piani di qualita')) dell'aria delle Regioni di cui al comma 1, che
adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto
previsto dal secondo e dal terzo periodo del presente comma.
2-bis. ((Le regioni di cui al comma 1 possono esentare dalle
limitazioni alla circolazione le autovetture e i veicoli commerciali
di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria «Euro 3» monofuel
o bifuel alimentati con i carburanti alternativi individuati
nell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16
dicembre 2016, n. 257.))
2-ter. ((Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
disciplinata la circolazione sul territorio nazionale dei veicoli
storici di cui all'articolo 60 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Con il decreto di cui al primo
periodo sono individuate in particolare adeguate percorrenze
chilometriche nonche' le modalita' di accesso di tali veicoli alle
aree soggette alle limitazioni della circolazione di cui al comma 2
del presente articolo.))
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
((Art. 1 bis
Sviluppo del turismo di prossimita', all'aria aperta ed
ecosostenibile per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche
1. Al fine di incentivare il turismo di prossimita' e all'aria
aperta, che consente di abbattere le emissioni atmosferiche riducendo
i lunghi spostamenti e favorendo la preservazione degli ecosistemi
locali, secondo le strategie di accelerazione della transizione
ecologica e di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono
scaturire dalle attivita' turistiche, nello stato di previsione del
Ministero del turismo e' istituito un fondo, con una dotazione di
32.870.000 euro per l'anno 2023, destinato al finanziamento di
investimenti proposti dai comuni, volti alla creazione e alla
riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini
turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta,
attraverso apposito bando da pubblicare da parte del Ministero del
turismo. Gli interventi finanziati, identificati dal Codice unico di
progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
recano un cronoprogramma e sono monitorati ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32.870.000 euro per
l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a euro 29.870.000, mediante corrispondente riduzione
del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui
all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a euro 3 milioni, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 20232025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del turismo.
3. Al fine di ulteriormente favorire la transizione ecologica nel
turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le
strategie di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono
scaturire dalle attivita' turistiche, il Fondo istituito
dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e'
ulteriormente incrementato, per l'anno 2023, di euro 17 milioni.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 17 milioni per
l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a euro 8.081.369, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 20232025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del turismo;
b) quanto a euro 8.918.631, mediante corrispondente riduzione del
Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui
all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.))
((Art. 1 ter
Misure in materia di riduzione dell'impatto ambientale del trasporto
merci su gomma tramite potenziamento del trasporto aereo
1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei
connessi allo sviluppo del traffico merci per via aerea in coerenza
con le esigenze nazionali e internazionali e con l'impegno a ridurre
l'impatto ambientale del trasporto su gomma, l'intervento di
implementazione del traffico merci dell'aeroporto di Malpensa, come
individuato nello strumento di pianificazione degli interventi di
adeguamento e potenziamento dello scalo trasmesso dall'Ente nazionale
per l'aviazione civile in data 30 giugno 2020 al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini dell'istanza di
valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' riconosciuto opera strategica
di preminente interesse nazionale con caratteri di indifferibilita',
urgenza e pubblica utilita'.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione
dell'intervento di cui al comma 1, le amministrazioni e gli enti
competenti, previa ricognizione dei provvedimenti adottati in
relazione al medesimo intervento, provvedono entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nel rispetto dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, a una nuova valutazione ai
sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
delle determinazioni adottate, ponderandole alla luce del
riconoscimento del carattere strategico e di preminente interesse
nazionale dell'intervento di cui al comma 1.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono all'adempimento dei compiti di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.))
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.