Qualità dell'aria e procedure di infrazione: le misure riparatorie urgenti sono state dettate dall'art. 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» (in Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2024, n. 217).
In particolare, è stato approvato uno specifico programma della durata massima di 54 mesi, finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile, per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro.
Le risorse sono destinate al finanziamento di interventi proposti dai comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50.000 abitanti e dalle città metropolitane, il cui territorio ricade, in tutto o in parte, in zone di superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente.
Di seguito il testo dall'art. 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131.
Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131
Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti
dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione
pendenti nei confronti dello Stato italiano. (24G00149)
(in Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2024, n. 217)
(omissis)
Art. 14
Misure finalizzate al miglioramento della qualita' dell'aria -
Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299
1. Al fine di concorrere all'esecuzione delle sentenze della Corte
di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, in causa
C-573/19, e del 10 novembre 2020, in causa C-644/18, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato uno
specifico programma della durata massima di 54 mesi, finalizzato a
promuovere la mobilita' sostenibile, per un importo complessivo pari
a 500 milioni di euro a valere sulla dotazione del fondo previsto
dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
ripartiti nelle seguenti annualita': 50 milioni di euro per l'anno
2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per
l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro
per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029. Gli interventi
oggetto di finanziamento con le risorse di cui al primo periodo sono
individuati, anche al fine di incrementarne l'efficacia in termini di
miglioramento della qualita' dell'aria, tenendo conto di quelli
previsti e finanziati, in tutto o in parte, per le medesime finalita'
con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di
interventi proposti dai comuni capoluogo di provincia con popolazione
superiore a 50.000 abitanti e dalle citta' metropolitane, il cui
territorio ricade, in tutto o in parte, in zone di superamento dei
valori limite di qualita' dell'aria ambiente previsti dal decreto
legislativo 13 agosto 2010 n. 155 e individuate dalla sentenza della
Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, in causa
C-573/19, in relazione agli ossidi di azoto ovvero dalla lettera di
costituzione in mora della Commissione europea del 13 marzo 2024
relativa alla procedura di infrazione n. 2014/2147 in merito ai
superamenti continui e di lungo periodo, in zone e agglomerati del
territorio italiano, dei valori limite di materiale particolato PM10.
In fase di individuazione e di attuazione degli interventi, gli enti
di cui al primo periodo possono avvalersi del supporto
dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), le cui
attivita' sono definite con apposita convenzione, con oneri nel
limite delle risorse allo scopo complessivamente individuate al comma
3.
3. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresi', le modalita'
di gestione e di monitoraggio del programma, i criteri di
ripartizione delle risorse tra i destinatari, rappresentati dagli
enti proponenti gli interventi e dall'ANCI per il supporto indicato
dal comma 2, i requisiti degli interventi e le procedure di
presentazione delle proposte, di trasferimento delle risorse e di
rendicontazione e verifica dell'attuazione. Ai fini della gestione
del programma di finanziamento, il medesimo decreto puo' prevedere
l'attribuzione di attivita' a societa' in house del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, con oneri posti a carico
delle risorse di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti percentuali
previsti dall'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021, nei
quali rientrano anche gli oneri relativi alla convenzione di cui al
comma 2. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, da trasmettere al Ministero dell'economia e
delle finanze, si provvede all'approvazione delle proposte di cui al
primo periodo, con indicazione del cronoprogramma procedurale e di
realizzazione, nei limiti delle risorse indicate al comma 1. Gli
interventi sono identificati attraverso il Codice Unico di progetto
(CUP) ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, al fine di
individuare ulteriori misure e iniziative finalizzate ad assicurare
l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea del 10 novembre 2020, in causa C-644/2018, pronunciata ai
sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE) e della conseguente lettera di costituzione in mora
della Commissione europea del 13 marzo 2024, adottata ai sensi
dell'articolo 260 del TFUE, in merito ai superamenti in zone e
agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di materiale
particolato PM10, nonche' della sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea del 12 maggio 2022, in causa C-573/2019, in
merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano,
dei valori limite di biossido di azoto NO2, e' istituita, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia con il
compito di elaborare, entro il 31 dicembre 2024, un Piano di azione
nazionale per il miglioramento della qualita' dell'aria, comprensivo
di cronoprogramma, di seguito denominato Piano.
5. La cabina di regia di cui al comma 4 e' presieduta da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed e'
composta da un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, un rappresentante del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministro delle
imprese e del made in Italy, un rappresentante del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, un
rappresentante del Ministro della salute, un rappresentante del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
per il PNRR nonche' da un rappresentante del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro
dell'economia e delle finanze e da un rappresentante per ciascuna
delle regioni interessate dalle procedure di infrazione di cui al
comma 4. Le funzioni di segreteria della cabina di regia sono
assicurate dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza
del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento energia del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo modalita'
definite con apposito decreto adottato d'intesa dai capi dei predetti
dipartimenti, nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Il Piano elaborato dalla cabina di regia e' approvato con
delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
La delibera di approvazione del Piano contiene, altresi',
l'individuazione, in ragione della natura delle misure previste dal
Piano medesimo e delle loro competenze, le Amministrazioni centrali,
regionali e territoriali cui e' demandata l'attuazione delle citate
misure.
7. Il Piano ha una durata di ventiquattro mesi decorrente dalla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Con delibera del Consiglio dei ministri,
adottata secondo le modalita' di cui al comma 6, primo periodo, puo'
essere prorogata la durata del Piano fino ad un massimo di ulteriori
ventiquattro mesi, nonche' disposta la revisione ovvero
l'aggiornamento dello stesso, anche sulla base delle risultanze
dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 9.
8. Le Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione
del Piano sono tenute ad adottare le relative misure di carattere
normativo, programmatico e, nei limiti delle risorse disponibili allo
scopo, di carattere finanziario, volte ad assicurare il rispetto dei
valori limite di materiale particolato PM10 e di biossido di azoto
NO2, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, anche in accordo con gli altri enti locali interessati
dall'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea del 12 maggio 2022, in causa C-573/2019.
9. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza
nuovi oneri a carico della finanza pubblica, procede al monitoraggio
dell'attuazione delle Piano e delle relative misure, verificandone
gli effetti e gli eventuali impedimenti, avvalendosi, senza nuovi
oneri a carico della finanza pubblica, del supporto delle
Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del Piano
e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA). In caso di mancata attuazione delle misure del Piano o di
scostamenti dal cronoprogramma approvato superiori al trimestre, la
cabina di regia riferisce al Consiglio dei ministri che, con apposita
deliberazione adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero del Ministro dell'ambiente della sicurezza
energetica, puo' anche autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi
ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
L'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al terzo periodo puo'
essere deliberato, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, anche per la tempestiva attuazione di misure
diverse da quelle previste dal Piano e ritenute necessarie per
assicurare l'esecuzione delle decisioni della Corte di giustizia
dell'Unione europea e della lettera di costituzione in mora della
Commissione europea di cui al comma 4.
10. La cabina di regia di cui al comma 4 e' istituita senza oneri a
carico dello Stato. La partecipazione alla cabina di regia non da'
diritto alla corresponsione di compensi, indennita', gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
(omissis)
Art. 17
Disposizioni finanziarie
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 10 e 14, comma 1,
dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni e le autorita' interessate provvedono
alle attivita' ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 18
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.