Qualità dell’aria e procedure di infrazione: le misure riparatorie urgenti

Dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, cinquecento milioni di euro per la mobilità sostenibile

Qualità dell'aria e procedure di infrazione: le misure riparatorie urgenti sono state dettate dall'art. 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» (in Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2024, n. 217).

In particolare, è stato approvato uno specifico programma della durata massima di 54  mesi, finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile, per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro.

Le risorse sono destinate al finanziamento di interventi proposti dai comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50.000 abitanti e  dalle città metropolitane, il cui territorio ricade, in tutto o in parte, in zone di superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente.

Di seguito il testo dall'art. 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131.

Qualità dell'aria e procedure di infrazione

Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti  da  atti
dell'Unione europea e da procedure  di  infrazione  e  pre-infrazione
pendenti nei confronti dello Stato italiano. (24G00149)
(in Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2024, n. 217)

(omissis)

Art. 14

Misure  finalizzate  al  miglioramento  della  qualita'  dell'aria  -

  Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299

1. Al fine di concorrere all'esecuzione delle sentenze della  Corte

di Giustizia  dell'Unione  europea  del  12  maggio  2002,  in  causa

C-573/19, e del 10 novembre 2020, in causa C-644/18, con decreto  del

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto  con

il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore del  presente  decreto,  e'  approvato  uno

specifico programma della durata massima di 54  mesi,  finalizzato  a

promuovere la mobilita' sostenibile, per un importo complessivo  pari

a 500 milioni di euro a valere sulla  dotazione  del  fondo  previsto

dall'articolo 1, comma 498, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,

ripartiti nelle seguenti annualita': 50 milioni di  euro  per  l'anno

2024, 5 milioni di euro per l'anno  2025,  55  milioni  di  euro  per

l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro

per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029. Gli interventi

oggetto di finanziamento con le risorse di cui al primo periodo  sono

individuati, anche al fine di incrementarne l'efficacia in termini di

miglioramento della  qualita'  dell'aria,  tenendo  conto  di  quelli

previsti e finanziati, in tutto o in parte, per le medesime finalita'

con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento  di

interventi proposti dai comuni capoluogo di provincia con popolazione

superiore a 50.000 abitanti e  dalle  citta'  metropolitane,  il  cui

territorio ricade, in tutto o in parte, in zone  di  superamento  dei

valori limite di qualita' dell'aria  ambiente  previsti  dal  decreto

legislativo 13 agosto 2010 n. 155 e individuate dalla sentenza  della

Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002,  in  causa

C-573/19, in relazione agli ossidi di azoto ovvero dalla  lettera  di

costituzione in mora della Commissione  europea  del  13  marzo  2024

relativa alla procedura di  infrazione  n.  2014/2147  in  merito  ai

superamenti continui e di lungo periodo, in zone  e  agglomerati  del

territorio italiano, dei valori limite di materiale particolato PM10.

In fase di individuazione e di attuazione degli interventi, gli  enti

di  cui   al   primo   periodo   possono   avvalersi   del   supporto

dell'Associazione  Nazionale  dei  Comuni  Italiani  (ANCI),  le  cui

attivita' sono definite  con  apposita  convenzione,  con  oneri  nel

limite delle risorse allo scopo complessivamente individuate al comma

3.

3. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresi', le  modalita'

di  gestione  e  di  monitoraggio  del  programma,   i   criteri   di

ripartizione delle risorse tra  i  destinatari,  rappresentati  dagli

enti proponenti gli interventi e dall'ANCI per il  supporto  indicato

dal  comma  2,  i  requisiti  degli  interventi  e  le  procedure  di

presentazione delle proposte, di trasferimento  delle  risorse  e  di

rendicontazione e verifica dell'attuazione. Ai  fini  della  gestione

del programma di finanziamento, il medesimo  decreto  puo'  prevedere

l'attribuzione  di  attivita'  a  societa'  in  house  del  Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica, con oneri posti a  carico

delle risorse di cui al comma 1 nel rispetto dei  limiti  percentuali

previsti dall'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021, nei

quali rientrano anche gli oneri relativi alla convenzione di  cui  al

comma 2. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica, da trasmettere  al  Ministero  dell'economia  e

delle finanze, si provvede all'approvazione delle proposte di cui  al

primo periodo, con indicazione del cronoprogramma  procedurale  e  di

realizzazione, nei limiti delle risorse  indicate  al  comma  1.  Gli

interventi sono identificati attraverso il Codice Unico  di  progetto

(CUP) ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3,  al  fine  di

individuare ulteriori misure e iniziative finalizzate  ad  assicurare

l'esecuzione della sentenza  della  Corte  di  giustizia  dell'Unione

europea del 10 novembre 2020, in  causa  C-644/2018,  pronunciata  ai

sensi dell'articolo 258 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione

europea (TFUE) e della conseguente lettera di  costituzione  in  mora

della Commissione europea  del  13  marzo  2024,  adottata  ai  sensi

dell'articolo 260 del TFUE,  in  merito  ai  superamenti  in  zone  e

agglomerati del territorio italiano, dei valori limite  di  materiale

particolato PM10, nonche' della sentenza  della  Corte  di  giustizia

dell'Unione europea del 12  maggio  2022,  in  causa  C-573/2019,  in

merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano,

dei valori limite di biossido di azoto NO2, e' istituita,  presso  la

Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina  di  regia  con  il

compito di elaborare, entro il 31 dicembre 2024, un Piano  di  azione

nazionale per il miglioramento della qualita' dell'aria,  comprensivo

di cronoprogramma, di seguito denominato Piano.

5. La cabina di regia di  cui  al  comma  4  e'  presieduta  da  un

rappresentante della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  ed  e'

composta da un rappresentante  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

sicurezza  energetica,   un   rappresentante   del   Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministro  delle

imprese  e  del  made  in  Italy,  un  rappresentante  del   Ministro

dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  un

rappresentante del  Ministro  della  salute,  un  rappresentante  del

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e

per il PNRR nonche' da un rappresentante del Ministro per gli  affari

regionali  e  le  autonomie,  da  un  rappresentante   del   Ministro

dell'economia e delle finanze e da  un  rappresentante  per  ciascuna

delle regioni interessate dalle procedure di  infrazione  di  cui  al

comma 4. Le  funzioni  di  segreteria  della  cabina  di  regia  sono

assicurate dal Dipartimento per gli affari europei  della  Presidenza

del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento energia  del  Ministero

dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,   secondo   modalita'

definite con apposito decreto adottato d'intesa dai capi dei predetti

dipartimenti,  nei  limiti  delle  risorse   umane,   strumentali   e

finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Il Piano elaborato  dalla  cabina  di  regia  e'  approvato  con

delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza  unificata

di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La  delibera  di   approvazione   del   Piano   contiene,   altresi',

l'individuazione, in ragione della natura delle misure  previste  dal

Piano medesimo e delle loro competenze, le Amministrazioni  centrali,

regionali e territoriali cui e' demandata l'attuazione  delle  citate

misure.

7. Il Piano ha una durata di  ventiquattro  mesi  decorrente  dalla

data  della  sua  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica  italiana.  Con  delibera  del  Consiglio  dei   ministri,

adottata secondo le modalita' di cui al comma 6, primo periodo,  puo'

essere prorogata la durata del Piano fino ad un massimo di  ulteriori

ventiquattro   mesi,   nonche'   disposta   la    revisione    ovvero

l'aggiornamento dello  stesso,  anche  sulla  base  delle  risultanze

dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 9.

8. Le Amministrazioni individuate nella  delibera  di  approvazione

del Piano sono tenute ad adottare le  relative  misure  di  carattere

normativo, programmatico e, nei limiti delle risorse disponibili allo

scopo, di carattere finanziario, volte ad assicurare il rispetto  dei

valori limite di materiale particolato PM10 e di  biossido  di  azoto

NO2, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 13  agosto  2010,

n. 155, anche in  accordo  con  gli  altri  enti  locali  interessati

dall'esecuzione della sentenza della Corte di  giustizia  dell'Unione

europea del 12 maggio 2022, in causa C-573/2019.

9. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  senza

nuovi oneri a carico della finanza pubblica, procede al  monitoraggio

dell'attuazione delle Piano e delle  relative  misure,  verificandone

gli effetti e gli eventuali  impedimenti,  avvalendosi,  senza  nuovi

oneri  a  carico  della  finanza   pubblica,   del   supporto   delle

Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del  Piano

e dell'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale

(ISPRA). In caso di mancata attuazione delle misure del  Piano  o  di

scostamenti dal cronoprogramma approvato superiori al  trimestre,  la

cabina di regia riferisce al Consiglio dei ministri che, con apposita

deliberazione adottata su proposta del Presidente del  Consiglio  dei

ministri  ovvero   del   Ministro   dell'ambiente   della   sicurezza

energetica, puo' anche autorizzare l'esercizio di poteri  sostitutivi

ai  sensi  dell'articolo  8  della  legge  5  giugno  2003,  n.  131.

L'esercizio dei poteri sostitutivi  di  cui  al  terzo  periodo  puo'

essere deliberato, su proposta del  Ministro  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica, anche per la tempestiva  attuazione  di  misure

diverse da quelle  previste  dal  Piano  e  ritenute  necessarie  per

assicurare l'esecuzione delle  decisioni  della  Corte  di  giustizia

dell'Unione europea e della lettera di  costituzione  in  mora  della

Commissione europea di cui al comma 4.

10. La cabina di regia di cui al comma 4 e' istituita senza oneri a

carico dello Stato. La partecipazione alla cabina di  regia  non  da'

diritto alla  corresponsione  di  compensi,  indennita',  gettoni  di

presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

(omissis)

       Art. 17

                      Disposizioni finanziarie

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 10 e 14, comma  1,

dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto  non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica e le amministrazioni e le autorita'  interessate  provvedono

alle attivita' ivi previste mediante utilizzo  delle  risorse  umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

                               Art. 18

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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