Quote di emissioni dei gas a effetto serra: novità dalla Commissione europea. Si tratta del regolamento delegato (Ue) 2023/2830 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (G.U.C.E. L del 20 dicembre 2023).
Definiti:
- configurazione, calendario e accesso alle aste;
- designazione del responsabile del collocamento e sue funzioni;
- vendita all’asta di quote a favore di fondi e cancellazione di quote;
- designazione della piattaforma d’asta comune e servizi forniti dalla stessa;
- designazione e compiti delle piattaforme d’asta indipendenti;
- requisiti per la designazione dei responsabili del collocamento e delle piattaforme d’asta;
- segnalazione delle operazioni;
- pagamento e trasferimento dei proventi d’asta;
- consegna delle quote messe all’asta;
- gestione delle garanzie;
- tariffe e spese;
- vigilanza delle aste, misure correttive e sanzioni;
- trasparenza e riservatezza.
Di seguito il testo del regolamento; gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina.
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Regolamento delegato (Ue) 2023/2830 della Commissione del 17 ottobre 2023 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra
(G.U.C.E. L del 20 dicembre 2023)
(omissis)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento definisce le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote ai sensi della direttiva 2003/87/CE.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica all’assegnazione tramite asta delle quote ai sensi della direttiva 2003/87/CE.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «contratti (spot) a due giorni»: i contratti tramite cui sono messe all’asta le quote con consegna a una data prestabilita che corrisponde, al più tardi, al secondo giorno d’apertura successivo al giorno dell’asta;
2) «offerta»: l’offerta, presentata nell’ambito di un’asta, per l’acquisto di un determinato volume di quote ad un determinato prezzo;
3) «periodo d’offerta»: il periodo entro il quale è possibile presentare le offerte;
4) «giorno d’apertura»: qualsiasi giorno nel quale la piattaforma d’asta e il sistema di compensazione o il sistema di regolamento ad essa collegati sono aperti per le negoziazioni;
5) «impresa di investimento»: l’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;
6) «ente creditizio»: l’ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15);
7) «strumento finanziario»: lo strumento finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE;
8) «mercato secondario»: il mercato in cui le quote sono comprate o vendute prima o dopo che siano assegnate gratuitamente o mediante asta;
9) «impresa madre»: l’impresa madre quale definita all’articolo 2, punto 9), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16);
10) «impresa figlia»: l’impresa figlia quale definita all’articolo 2, punto 10), della direttiva 2013/34/UE;
11) «impresa affiliata»: l’impresa affiliata quale definita all’articolo 2, punto 12), della direttiva 2013/34/UE;
12) «controllo»: il controllo di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (17);
13) «procedimento d’asta»: il procedimento comprendente la definizione del calendario dell’asta, il procedimento di ammissione all’asta, il procedimento di presentazione delle offerte, lo svolgimento dell’asta, il calcolo e la notifica dei risultati dell’asta, le disposizioni per il pagamento del prezzo dovuto e il trasferimento dei proventi dell’asta, la consegna delle quote e la gestione della garanzia necessaria per coprire i rischi delle transazioni, nonché la vigilanza e il monitoraggio del corretto svolgimento delle aste da parte della piattaforma;
14) «riciclaggio»: il riciclaggio di denaro quale definito all’articolo 1, paragrafi 3, 4 e 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);
15) «finanziamento del terrorismo»: il finanziamento del terrorismo quale definito all’articolo 1, paragrafi 5 e 6, della direttiva (UE) 2015/849;
16) «attività criminosa»: l’attività criminosa quale definita all’articolo 3, punto 4), della direttiva (UE) 2015/849;
17) «piattaforma d’asta»: qualsiasi soggetto pubblico o privato designato per svolgere i compiti di cui agli articoli 27, 28, 30 e 31;
18) «piattaforma d’asta comune»: la piattaforma d’asta designata a seguito di una procedura di appalto congiunta tra la Commissione e gli Stati membri, in qualità di amministrazioni aggiudicatrici, a norma dell’articolo 26, paragrafo 1;
19) «piattaforma d’asta indipendente»: la piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, come propria piattaforma da uno Stato membro che non partecipa all’azione congiunta di cui all’articolo 26, paragrafo 1;
20) «responsabile del collocamento»: qualsiasi soggetto pubblico o privato designato per svolgere i compiti di cui all’articolo 23;
21) «conto designato del registro dell’Unione»: il conto nel registro dell’Unione istituito dal regolamento delegato (UE) 2019/1122;
22) «conto bancario designato»: il conto bancario designato da un responsabile del collocamento, da un offerente o dal suo avente causa per la ricezione dei pagamenti previsti dal presente regolamento;
23) «misure di adeguata verifica della clientela»: le misure di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 e le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela di cui agli articoli 18, 18 bis e 20 di tale direttiva;
24) «titolare effettivo»: il titolare effettivo quale definito all’articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849;
25) «copia debitamente certificata»: la copia autentica di un documento originale certificata conforme all’originale da un legale, contabile, notaio o analogo professionista riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro interessato al fine di attestare ufficialmente che una copia è conforme all’originale;
26) «persona politicamente esposta»: la persona politicamente esposta quale definita all’articolo 3, punto 9), della direttiva (UE) 2015/849;
27) «abusi di mercato»: gli abusi di mercato ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 596/2014;
28) «informazioni privilegiate»: le informazioni privilegiate quali definite all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014;
29) «abuso di informazioni privilegiate»: l’abuso di informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 596/2014;
30) «comunicazione illecita di informazioni privilegiate»: la comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 596/2014;
31) «manipolazione del mercato»: la manipolazione del mercato ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 596/2014;
32) «sistema di compensazione»: l’infrastruttura collegata alla piattaforma che fornisce servizi di compensazione, costituzione del margine di garanzia (margining), compensazione di posizioni omogenee (netting), gestione della garanzia, regolamento e consegna e altri servizi svolti dalla controparte centrale, cui sia possibile accedere direttamente o indirettamente attraverso membri della controparte centrale che fungono da intermediari tra i loro clienti e la controparte centrale stessa;
33) «compensazione»: tutte le procedure che precedono l’inizio del periodo d’offerta, si svolgono durante il periodo d’offerta o seguono il periodo d’offerta fino al regolamento e che implicano la gestione dei rischi che dovessero insorgere in tale intervallo, anche durante la costituzione del margine di garanzia (margining), la compensazione di posizioni omogenee (netting), la novazione e altri servizi che possono essere prestati da sistemi di compensazione o sistemi di regolamento;
34) «costituzione del margine di garanzia (margining)»: il procedimento con cui il responsabile del collocamento o l’offerente, o uno o più intermediari che operano per loro conto, costituiscono una garanzia a copertura di una determinata posizione finanziaria, comprendente l’intero processo volto a quantificare, calcolare e gestire la garanzia fornita per coprire tale posizione, e intesa a garantire che tutti gli impegni di pagamento dell’offerente e tutti gli impegni di consegna del responsabile del collocamento o di uno o più intermediari che operano per loro conto siano onorati entro brevissimo termine;
35) «regolamento»: il pagamento, da parte dell’aggiudicatario, del suo avente causa, di una controparte centrale o di un’agenzia di regolamento, dell’importo dovuto per le quote che devono essere consegnate all’aggiudicatario, al suo avente causa, a una controparte centrale o a un’agenzia di regolamento e la consegna delle quote all’aggiudicatario, al suo avente causa, alla controparte centrale o all’agenzia di regolamento;
36) «controparte centrale»: il soggetto che si interpone, o direttamente tra il responsabile del collocamento e l’offerente o il suo avente causa, o tra gli intermediari che li rappresentano, e funge da controparte esclusiva per ciascuno di essi garantendo il pagamento dei proventi dell’asta al responsabile del collocamento o ad un intermediario che lo rappresenti o la consegna all’offerente o ad un intermediario che lo rappresenti delle quote messe all’asta;
37) «sistema di regolamento»: qualsiasi infrastruttura, collegata o meno alla piattaforma d’asta, che fornisce servizi di regolamento, tra cui la compensazione, anche di posizioni omogenee (netting), la gestione delle garanzie o qualsiasi altro servizio e che consente in via definitiva il pagamento dell’importo dovuto dall’aggiudicatario o dal suo avente causa a un responsabile del collocamento e la consegna delle quote per conto di un responsabile del collocamento all’aggiudicatario o al suo avente causa, se tali servizi sono prestati tramite:
a) il sistema bancario e il registro dell’Unione;
b) una o più agenzie di regolamento che operano per conto del responsabile del collocamento e dell’offerente o del suo avente causa, ai quali questi soggetti possano accedere direttamente oppure indirettamente tramite membri delle agenzie di regolamento fungenti da intermediari;
38) «agenzia di regolamento»: il soggetto che opera in qualità di agente e fornisce alla piattaforma i conti attraverso i quali è data esecuzione simultaneamente o quasi simultaneamente, in sicurezza e con garanzie, alle istruzioni per il trasferimento delle quote messe all’asta impartite dal responsabile del collocamento o dall’intermediario che lo rappresenta e per il pagamento del prezzo di aggiudicazione da parte dell’aggiudicatario, del suo avente causa o dell’intermediario che li rappresenta;
39) «garanzia»: la garanzia quale definita all’articolo 2, lettera m), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19), comprese le eventuali quote accettate come garanzie dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento;
40) «mercato regolamentato»: il mercato regolamentato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;
41) «PMI»: i gestori di impianti fissi, gli operatori aerei, le società di navigazione o i soggetti regolamentati che sono piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (20);
42) «gestore del mercato»: il gestore del mercato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/65/UE;
43) «Stato membro di stabilimento»:
a) nel caso delle persone di cui all’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento, lo Stato membro in cui la persona ha il luogo di residenza o l’indirizzo permanente; oppure
b) nel caso delle persone di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 18, paragrafo 2, e dei raggruppamenti di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, lo Stato membro d’origine quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 55), lettera a), della direttiva 2014/65/UE; oppure
c) nel caso delle persone di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, lo Stato membro d’origine quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43), del regolamento (UE) n. 575/2013; oppure
d) nel caso del mercato regolamentato di cui all’articolo 33, paragrafi 4, 5 e 6, del presente regolamento, lo Stato membro d’origine quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 55), lettera b), della direttiva 2014/65/UE;
44) «strategia di uscita»: uno o più documenti elaborati conformemente ai contratti che designano la piattaforma d’asta, contenenti disposizioni dettagliate volte a garantire:
a) il trasferimento di tutti i beni materiali e immateriali necessari per il proseguimento ininterrotto delle aste e il buon funzionamento del procedimento d’asta da parte della piattaforma d’asta che succederà a quella attualmente designata;
b) la trasmissione di tutte le informazioni relative al procedimento d’asta necessarie ai fini della procedura d’appalto per la designazione della piattaforma che succederà a quella attualmente designata;
c) la prestazione dell’assistenza tecnica che consente alle diverse amministrazioni aggiudicatrici, alla piattaforma d’asta che succederà a quella attualmente designata o a una qualsiasi combinazione delle stesse di comprendere, ottenere o utilizzare i beni trasferiti a norma delle lettere a) e b).
CAPO II
CONFIGURAZIONE DELLE ASTE
Articolo 4
Prodotti messi all’asta
1. Le quote sono messe in vendita su una determinata piattaforma mediante contratti elettronici standardizzati («prodotto messo all’asta»).
2. Ogni Stato membro mette all’asta le quote sotto forma di contratti (spot) a due giorni.
Articolo 5
Metodo d’asta
Il metodo secondo il quale si svolgono le aste prevede che ciascun offerente presenti la sua offerta durante un determinato periodo d’offerta senza conoscere le offerte presentate dagli altri offerenti. Ogni aggiudicatario versa il prezzo di aggiudicazione per ogni quota ai sensi dell’articolo 7, a prescindere dal prezzo che ha offerto.
Articolo 6
Presentazione e ritiro delle offerte
1. Il volume minimo d’offerta è pari a un lotto di 500 quote.
2. Ciascuna offerta indica:
a) l’identità dell’offerente, precisando se l’offerente presenta l’offerta per proprio conto o per conto di un cliente;
b) l’identità del cliente, se l’offerente presenta l’offerta per conto di un cliente;
c) il volume dell’offerta, costituito dal numero di quote espresso come multiplo intero dei lotti di cui al paragrafo 1;
d) il prezzo offerto per ciascuna quota espresso in euro e arrotondato al secondo decimale.
3. Ciascuna offerta può essere presentata, modificata o ritirata esclusivamente entro un determinato termine precedente la fine del periodo d’offerta. La piattaforma d’asta interessata fissa tale termine e lo pubblica sul proprio sito web almeno cinque giorni d’apertura prima dell’inizio del periodo d’offerta.
Solo la persona fisica stabilita all’interno dell’Unione, designata a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera d), e cui sia stato conferito il potere di rappresentanza dell’offerente ai fini delle aste, in particolare ai fini della presentazione delle offerte («rappresentante dell’offerente») può presentare, modificare o ritirare offerte per conto dell’offerente.
Dopo la presentazione, ciascuna offerta è vincolante, a meno che non sia ritirata o modificata a norma del presente paragrafo o non sia ritirata a norma del paragrafo 4.
4. Se ritiene che si sia verificato un errore in buona fede nella presentazione dell’offerta, dopo la fine del periodo d’offerta ma prima che sia determinato il prezzo di aggiudicazione, la piattaforma può, su richiesta del rappresentante dell’offerente, considerare come ritirata l’offerta erroneamente presentata.
5. La ricezione, la trasmissione e la presentazione dell’offerta da parte di imprese di investimento o enti creditizi presso una piattaforma d’asta sono considerate servizi e attività di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/65/UE.
Articolo 7
Prezzo di aggiudicazione dell’asta e procedura in caso di offerte a pari prezzo
1. Il prezzo di aggiudicazione dell’asta è determinato alla fine del periodo d’offerta.
La piattaforma classifica le offerte presentate per ordine di prezzo offerto. Le offerte che propongono lo stesso prezzo sono classificate in modo casuale, applicando un algoritmo determinato dalla piattaforma prima dell’asta.
2. I volumi offerti sono sommati partendo dal prezzo più elevato proposto. Il prezzo di aggiudicazione dell’asta corrisponde al prezzo a cui la somma dei volumi offerti è pari o superiore al volume delle quote messe all’asta.
3. Tutte le offerte che concorrono a raggiungere la somma di volumi determinata a norma del paragrafo 2 sono assegnate al prezzo di aggiudicazione dell’asta.
4. Se il volume totale delle offerte selezionate determinato a norma del paragrafo 2 supera il volume delle quote messe all’asta, il volume rimanente delle quote messe all’asta è assegnato all’ultima offerta che ha concorso a determinare il volume totale delle offerte.
5. Se il volume totale delle offerte selezionate a norma del paragrafo 2 è inferiore al volume delle quote messe all’asta, la piattaforma annulla l’asta.
6. Se il prezzo di aggiudicazione dell’asta è notevolmente inferiore al prezzo prevalente sul mercato secondario immediatamente prima e durante il periodo d’offerta, tenendo conto della volatilità a breve termine del prezzo delle quote per un periodo predeterminato e precedente l’asta, la piattaforma annulla l’asta.
7. Prima dell’inizio dell’asta la piattaforma determina il metodo d’applicazione del paragrafo 6, previa consultazione delle amministrazioni aggiudicatrici pertinenti di cui all’articolo 26, paragrafo 1, o all’articolo 29, paragrafo 4, e previa comunicazione alle autorità nazionali competenti di cui all’articolo 47.
La piattaforma d’asta può modificare il metodo di cui al primo comma tra due suoi periodi d’offerta. Essa consulta senza indugio le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 26, paragrafo 1, o all’articolo 29, paragrafo 4, e le autorità nazionali competenti di cui all’articolo 47, in merito alle modifiche pianificate.
La piattaforma d’asta interessata tiene nella massima considerazione l’eventuale parere fornito dall’amministrazione aggiudicatrice pertinente in merito al metodo di cui al presente paragrafo.
8. I paragrafi 6 e 7 non si applicano alla messa all’asta di quote di cui all’articolo 13 per un periodo di due mesi a partire dalla prima asta di tali quote.
La piattaforma d’asta può prorogare di due mesi il periodo di cui al primo comma, previa consultazione delle amministrazioni aggiudicatrici pertinenti di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e previa comunicazione alle autorità nazionali competenti di cui all’articolo 47, purché tale proroga sia necessaria per garantire l’istituzione di un mercato secondario sufficientemente liquido per l’applicazione del paragrafo 6.
La piattaforma d’asta interessata tiene nella massima considerazione l’eventuale parere fornito dall’amministrazione aggiudicatrice pertinente in merito alla proroga di cui al presente paragrafo.
9. Se un’asta di quote di cui all’articolo 10 o all’articolo 13 è annullata, il volume di quote è distribuito in parti uguali nelle quattro aste successive in programma sulla stessa piattaforma.
Se il volume di quote di un’asta annullata di cui al primo comma non può essere distribuito in parti uguali come indicato in tale comma in conformità delle norme sul volume minimo d’offerta di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lo Stato membro interessato mette all’asta tali quote in un numero di aste inferiore a quattro.
Il volume dell’asta che già include volumi provenienti da un’asta precedentemente annullata è ripartito in conformità del primo e del secondo comma a partire dalla prima asta non soggetta ad altri adeguamenti dovuti ad annullamenti precedenti.
10. Se un’asta di quote di cui all’articolo 11 è annullata, il volume di quote è distribuito in parti uguali nelle due aste successive in programma sulla stessa piattaforma.
Se il volume di quote di un’asta annullata di cui al primo comma non può essere distribuito in parti uguali come indicato in tale comma in conformità delle norme sul volume minimo d’offerta di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lo Stato membro interessato mette all’asta tali quote nella successiva asta in programma.
Dal 1o gennaio 2025, in caso di annullamento di un’asta che comprende quote di cui all’articolo 11, si applica il paragrafo 9.
CAPO III
CALENDARIO DELLE ASTE
Articolo 8
Orario, frequenza e distribuzione del volume di quote
1. Le piattaforme d’asta svolgono le aste separatamente in periodi d’offerta regolari.
I periodi d’offerta per le aste di quote di cui all’articolo 13 condotte dalla piattaforma d’asta comune sono distinti dai periodi d’offerta per le aste di quote di cui agli articoli 10 e 11.
Il periodo d’offerta inizia e termina nello stesso giorno d’apertura e non può essere inferiore a due ore. Tra due periodi d’offerta consecutivi intercorre un intervallo di almeno due ore. I periodi d’offerta di due o più piattaforme d’asta non devono sovrapporsi.
I periodi d’offerta per aste di quote di cui agli articoli 10, 11 e 13 non devono sovrapporsi. Dal 1o gennaio 2025, le quote di cui agli articoli 10 e 11 sono messe all’asta negli stessi periodi d’offerta.
2. La piattaforma determina la data e l’ora delle aste tenendo conto delle festività che incidono sui mercati finanziari internazionali e di altri eventi o situazioni pertinenti che potrebbero avere ripercussioni sul corretto svolgimento delle aste. Non sono organizzate aste nelle due settimane del periodo di Natale e Capodanno di ogni anno.
3. In casi eccezionali la piattaforma d’asta può, dopo aver consultato la Commissione, modificare la tempistica di un determinato periodo d’offerta informando tutti i soggetti che potrebbero essere interessati. La piattaforma d’asta tiene nella massima considerazione l’eventuale parere fornito dalla Commissione sulla modifica.
4. La piattaforma d’asta comune mette all’asta le quote di cui agli articoli 10 e 13 con frequenza minima settimanale. La piattaforma d’asta comune mette all’asta le quote di cui all’articolo 11 almeno ogni due mesi. Dal 1o gennaio 2025, le disposizioni del presente paragrafo che si applicano alle quote di cui all’articolo 10 si applicano anche alle quote di cui all’articolo 11.
In deroga al primo comma, la piattaforma d’asta comune può mettere all’asta le quote di cui all’articolo 13 con altre frequenze nelle prime sei aste, purché sia necessario per migliorare la partecipazione alle aste e garantire il buon funzionamento del procedimento d’asta.
Se la piattaforma d’asta comune conduce aste uno o due giorni alla settimana, le altre piattaforme si astengono dallo svolgere aste negli stessi giorni.
Se la piattaforma d’asta comune conduce aste per più di due giorni alla settimana, stabilisce i due giorni in cui non possono svolgersi altre aste. Essa pubblica i giorni stabiliti entro la data di pubblicazione del calendario delle aste di cui all’articolo 12, paragrafo 2.
5. Il volume di quote di cui agli articoli 10 e 11 da mettere all’asta su una piattaforma comune in linea di massima è distribuito in parti uguali nelle aste che si tengono in un determinato anno civile
Il volume di quote di cui all’articolo 13 da mettere all’asta su una piattaforma comune in linea di massima è distribuito in parti uguali nelle aste che si tengono in un determinato anno civile, tranne per i volumi aggiuntivi da mettere all’asta conformemente all’articolo 30 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, che in linea di massima sono distribuiti in parti uguali nel periodo fino al 31 maggio 2028.
Se il volume annuo di quote di uno Stato membro non può essere distribuito in parti uguali nelle aste di un determinato anno civile in conformità delle norme sul volume minimo d’offerta di cui all’articolo 6, paragrafo 1, la piattaforma d’asta pertinente distribuisce tale volume in un numero inferiore di aste, garantendo, che il volume sia messo all’asta, in linea di massima, almeno trimestralmente.
Articolo 9
Circostanze che impediscono lo svolgimento dell’asta
La piattaforma d’asta può annullare un’asta quando il corretto svolgimento della stessa è perturbato o rischia di esserlo. Il volume di quote delle aste annullate è distribuito in conformità dell’articolo 7, paragrafo 9.
Articolo 10
Volumi annui di quote messe all’asta in relazione ad attività di trasporto marittimo e impianti fissi
1. Il volume di quote relative alle attività di trasporto marittimo di cui all’articolo 3 octies bis della direttiva 2003/87/CE e relative agli impianti fissi rientranti nell’ambito di applicazione del capo III della stessa direttiva da mettere all’asta in un dato anno civile corrisponde al volume di quote stabilito in conformità dell’articolo 10, paragrafi 1 e 1 bis, di tale direttiva.
2. Il volume di quote che ogni Stato membro deve mettere all’asta in qualsiasi anno civile si basa sul volume di quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sulla percentuale di quote dello Stato membro determinata a norma dell’articolo 3 octies bis, paragrafo 3, e dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.
3. Il volume delle quote di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo tiene conto di modifiche in applicazione delle seguenti disposizioni:
a) articolo 3 octies ter, articolo 10 bis, paragrafo 5 bis, articoli 10 quater e 10 quater bis, articolo 10 quinquies, paragrafo 4, articolo 10 sexies, paragrafo 3, articolo 12, paragrafi 3 -sexies e 4, e articoli 24, 27, 27 bis e 29 bis della direttiva 2003/87/CE;
b) articolo 1 della decisione (UE) 2015/1814;
c) articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842 del parlamento europeo e del Consiglio (21).
4. Eventuali modifiche del volume di quote da mettere all’asta in un determinato anno civile diverse dalle modifiche di cui all’articolo 14 sono computate nel volume di quote da mettere all’asta nell’anno civile successivo.
L’eventuale volume di quote che non può essere messo all’asta in un determinato anno civile a causa dell’arrotondamento disposto dall’articolo 6, paragrafo 1, è computato nel volume di quote da mettere all’asta nell’anno civile successivo.
5. La distribuzione delle quote a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE è determinata tenendo conto di quanto segue:
a) il volume di quote e la data in cui sono messe a disposizione del Fondo per l’innovazione in applicazione dell’articolo 9, quarto comma, dell’articolo 10 bis, paragrafi 1, 1 bis e 5 ter, dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, primo, terzo e quarto comma, e dell’articolo 10 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE;
b) l’anticipo di quote per il Fondo per l’innovazione a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE;
c) il volume di quote da mettere all’asta per il dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma dell’articolo 10 sexies, paragrafo 2, fino al 31 agosto 2026.
Fatto salvo il primo comma, il volume annuo di quote da mettere all’asta a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE è almeno pari a 40 milioni di quote. Tale volume è riportato nel calendario delle aste di cui all’articolo 12 del presente regolamento.
6. Il volume annuo iniziale di quote da mettere all’asta a norma dell’articolo 10 sexies, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE è il seguente:
a) per il 2024: 86 685 000 quote;
b) per il 2025: 86 685 000 quote;
c) per il 2026: 58 000 000 di quote.
Il volume annuo di quote da mettere all’asta per conseguire i proventi di cui all’articolo 10 sexies, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE può essere adeguato per garantire che siano rispettati gli obiettivi indicati nell’articolo 10 sexies di tale direttiva. Ai fini di tale adeguamento sono presi in considerazione i proventi già ottenuti, il prezzo medio di aggiudicazione dell’asta per i sei mesi civili precedenti e il tempo rimanente fino al 31 agosto 2026 e i calendari delle aste sono adeguati di conseguenza in conformità dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera o), del presente regolamento.
Se i proventi delle aste di cui all’articolo 10 sexies, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE sono raggiunti prima della data dell’ultima asta programmata per il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le successive aste di quote per tale dispositivo sono sospese con effetto immediato in conformità delle pertinenti disposizioni per la sospensione delle aste di cui al regolamento delegato (UE) 2019/1122. Il pertinente calendario delle aste è adeguato di conseguenza, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento.
Articolo 11
Volumi annui di quote messe all’asta per il trasporto aereo
1. Il volume di quote per le attività di trasporto aereo di cui all’articolo 3 ter della direttiva 2003/87/CE da mettere all’asta in ogni anno civile corrisponde al volume di quote stabilito in conformità degli articoli 3 quater e 3 quinquies di tale direttiva.
2. Il volume di quote che ogni Stato membro deve mettere all’asta in qualsiasi anno civile si basa sul volume di quote stabilito conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e sulla percentuale di quote dello Stato membro determinata a norma dell’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
3. Eventuali modifiche del volume di quote da mettere all’asta in un determinato anno civile diverse dalle modifiche di cui all’articolo 14 sono computate nel volume di quote da mettere all’asta nell’anno civile successivo.
4. L’eventuale volume di quote che non può essere messo all’asta in un determinato anno civile a causa dell’arrotondamento disposto dall’articolo 6, paragrafo 1, è computato nel volume di quote da mettere all’asta nell’anno civile successivo.
Articolo 12
Calendario delle singole aste di quote di cui agli articoli 10 e 11 messe all’asta dalla piattaforma comune
1. La piattaforma d’asta comune, previa consultazione della Commissione, stabilisce i calendari delle aste, compresi i periodi d’offerta, i singoli volumi, le date delle aste, il tipo di prodotto messo all’asta e le date di pagamento e di consegna delle quote di cui agli articoli 10 e 11 da mettere all’asta in singole aste in ciascun anno civile.
2. La piattaforma d’asta comune pubblica il calendario delle aste per un dato anno civile entro il 31 luglio del precedente anno civile per quanto riguarda le quote di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento, o successivamente appena possibile, purché la Commissione abbia dato istruzione all’amministratore centrale del registro dell’Unione di registrare la tabella d’asta corrispondente al calendario delle aste in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
3. Il calendario delle aste per le quote di cui agli articoli 10 e 11 è stabilito e pubblicato separatamente. Dal 1o gennaio 2025, la piattaforma d’asta comune stabilisce e pubblica calendari congiunti delle aste per le quote di cui agli articoli 10 e 11 in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Articolo 13
Volumi annui e calendari per singole aste di quote per l’edilizia, il trasporto stradale e ulteriori settori
1. Il volume di quote di cui all’articolo 30 bis della direttiva 2003/87/CE da mettere all’asta in qualsiasi anno civile a partire dal 2027 è pari al volume di quote determinato a norma degli articoli 30 quater e 30 quinquies della stessa direttiva.
2. Il volume di quote che ogni Stato membro deve mettere all’asta in qualsiasi anno civile si basa sul volume di quote stabilito a norma del paragrafo 1 del presente articolo e sulla percentuale di quote dello Stato membro determinata a norma dell’articolo 30 quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.
3. Il volume di quote di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo tiene conto delle modifiche in applicazione dell’articolo 30 sexies, paragrafo 3, o degli articoli 30 nonies e 30 undecies della direttiva 2003/87/CE, o in applicazione dell’articolo 1 bis della decisione (UE) 2015/1814.
4. La piattaforma d’asta comune, previa consultazione della Commissione, stabilisce i calendari delle aste, compresi i periodi d’offerta, i singoli volumi, le date delle aste, il tipo di prodotto messo all’asta e le date di pagamento e di consegna delle quote da mettere all’asta in ciascun anno civile in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. La piattaforma comune pubblica il calendario delle aste per un anno civile entro il 31 luglio dell’anno precedente o successivamente appena possibile, purché la Commissione abbia dato istruzione all’amministratore centrale del registro dell’Unione di registrare la tabella d’asta corrispondente al calendario delle aste in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
5. I volumi d’asta annui di quote di cui all’articolo 30 quinquies, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE sono messi all’asta insieme ai rispettivi volumi annui di quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro il 31 agosto di ogni anno. Il volume annuo iniziale di quote da mettere all’asta nel 2027 in applicazione dell’articolo 30 quinquies, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE è pari a 350 milioni di quote.
6. Qualora entro il 30 giugno di un dato anno non sia generato il 75 % dell’importo annuo massimo di proventi di cui all’articolo 30 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, il volume annuo iniziale di quote da mettere all’asta per il Fondo sociale per il clima è aumentato per il periodo da settembre a dicembre dello stesso anno.
Se l’importo annuo massimo di proventi è raggiunto prima di quanto previsto inizialmente nel calendario delle aste, le successive aste di quote per il Fondo sociale per il clima sono sospese con effetto immediato in conformità delle pertinenti disposizioni per la sospensione delle aste di cui al regolamento delegato (UE) 2019/1122.
In entrambi i casi, il calendario delle aste è adeguato di conseguenza senza indebito ritardo in conformità dell’articolo 14, paragrafo 1, per aumentare il numero di quote messe all’asta per il Fondo sociale per il clima nel periodo da settembre a dicembre o per mettere all’asta l’eventuale volume in eccesso per conto degli Stati membri.
Articolo 14
Rettifiche ai calendari delle aste e al volume di quote da mettere all’asta
1. Le determinazioni e pubblicazioni dei volumi annui delle quote da mettere all’asta, nonché dei periodi d’offerta, della distribuzione di quote, delle date d’asta, dei prodotti, e delle date di pagamento e di consegna relativi alle singole aste, di cui agli articoli 10, 11 e 13 e all’articolo 31, paragrafo 3, non possono essere modificate, eccezion fatta per le rettifiche dovute a:
a) annullamento dell’asta a norma dell’articolo 7, paragrafi 5 e 6, dell’articolo 9 e dell’articolo 31, paragrafo 4;
b) sospensione di una piattaforma indipendente prevista nel regolamento delegato (UE) 2019/1122;
c) decisione di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 7;
d) mancato regolamento ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 5;
e) sospensione di una procedura di cui al regolamento delegato (UE) 2019/1122 che incide sui calendari delle aste;
f) quote rimanenti nella riserva per i nuovi entranti di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE e quote non assegnate in applicazione degli articoli 10 quater e 10 quater bis della stessa direttiva;
g) inclusione unilaterale di ulteriori attività, gas a effetto serra o settori a norma dell’articolo 24 o dell’articolo 30 undecies della direttiva 2003/87/CE;
h) una misura adottata a norma dell’articolo 29 bis o dell’articolo 30 nonies della direttiva 2003/87/CE;
i) entrata in vigore di modifiche al presente regolamento o alla direttiva 2003/87/CE;
j) ritiro di quote dall’asta in applicazione dell’articolo 22, paragrafo 4;
k) necessità di evitare che una piattaforma conduca un’asta in violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella direttiva 2003/87/CE;
l) rettifiche necessarie a norma degli articoli 1 e 1 bis della decisione (UE) 2015/1814;
m) cancellazione di quote a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.
n) rettifiche necessarie a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE;
o) rettifiche necessarie a norma dell’articolo 10 sexies della direttiva 2003/87/CE;
p) rettifiche necessarie a norma dell’articolo 30 quinquies o dell’articolo 30 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
2. Le piattaforme d’asta interessate pubblicano i calendari delle aste modificati quattro settimane prima della data di applicazione, o successivamente appena possibile. Tale requisito non si applica alle rettifiche di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e).
CAPO IV
ACCESSO ALLE ASTE
Articolo 15
Soggetti che possono partecipare direttamente all’asta
Possono partecipare direttamente all’asta solo i soggetti che siano legittimati a presentare domanda di partecipazione a norma dell’articolo 18 e siano ammessi all’asta a norma degli articoli 19 e 20.
Articolo 16
Mezzi di accesso
1. Le piattaforme forniscono i mezzi per accedere alle loro aste su base non discriminatoria.
2. L’ammissione alle aste non dipende dall’adesione o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato dalla piattaforma d’asta o da qualsiasi altra sede di negoziazione gestita dalla piattaforma d’asta o da terzi.
3. Una piattaforma d’asta provvede affinché sia possibile accedere alle sue aste a distanza per mezzo di un’interfaccia elettronica accessibile via Internet in maniera sicura e affidabile. Può anche dare agli offerenti la possibilità di accedere alle proprie aste mediante connessioni dedicate all’interfaccia elettronica.
4. Qualora il mezzo di accesso principale risulti inaccessibile, una piattaforma d’asta può offrire, di propria iniziativa o su richiesta degli Stati membri, uno o più mezzi di accesso alternativi, purché tali mezzi alternativi siano sicuri e affidabili e il loro uso non comporti alcuna discriminazione tra gli offerenti.
Articolo 17
Formazione e assistenza
La piattaforma d’asta offre un modulo di formazione pratica online sullo svolgimento del suo procedimento d’asta, fornendo anche orientamenti su come compilare e presentare i moduli e simulando la presentazione di un’offerta. La piattaforma mette a disposizione anche un servizio di assistenza telefonica e per posta elettronica almeno durante l’orario di lavoro di ciascun giorno d’apertura.
Articolo 18
Soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione all’asta
1. I seguenti soggetti sono legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all’asta:
a) il gestore, l’operatore aereo, la società di navigazione o il soggetto regolamentato titolare di un conto di gestore nel registro dell’Unione aperto a norma del regolamento delegato (UE) 2019/1122, che presenta l’offerta per conto proprio, nonché l’eventuale impresa madre o le eventuali imprese figlie o affiliate che fanno parte dello stesso gruppo di società cui appartiene il gestore, l’operatore aereo, la società di navigazione o il soggetto regolamentato;
b) le imprese d’investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che presentano un’offerta per conto proprio o per conto dei loro clienti;
c) gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) che presentano un’offerta per conto proprio o per conto dei loro clienti;
d) raggruppamenti di soggetti di cui alla lettera a), che presentano un’offerta per conto proprio e che agiscono in qualità di rappresentanti dei loro membri;
e) organismi pubblici o enti di proprietà pubblica degli Stati membri che controllano soggetti di cui alla lettera a).
I gestori, gli operatori aerei e le società di navigazione possono partecipare solo alle aste di quote di cui agli articoli 10 e 11, mentre i soggetti regolamentati possono partecipare solo alle aste di cui all’articolo 13, anche quando si avvalgono dei servizi di soggetti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), per far presentare un’offerta per loro conto.
2. In deroga al paragrafo 1, i soggetti cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2014/65/UE e autorizzati a norma dell’articolo 50 del presente regolamento sono legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all’asta per conto proprio o per conto dei clienti della loro attività principale, purché lo Stato membro in cui sono stabiliti abbia adottato una normativa che consente all’autorità nazionale competente di autorizzarli a presentare offerte per proprio conto o per conto dei clienti della loro attività principale.
3. Quando presentano un’offerta per conto dei propri clienti, i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), e al paragrafo 2, si accertano che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) i clienti sono soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all’asta a norma dei paragrafi 1 o 2;
b) essi dispongono, o disporranno con debito anticipo rispetto all’inizio del periodo d’offerta, di adeguate procedure e disposizioni contrattuali interne al fine di:
i) gestire le offerte dei loro clienti, in particolare la presentazione delle offerte, la riscossione del pagamento e il trasferimento delle quote;
ii) impedire il trasferimento di informazioni riservate dal settore aziendale incaricato di ricevere, preparare e presentare le offerte per conto dei clienti al settore aziendale incaricato di preparare e presentare offerte per proprio conto;
iii) assicurare che i loro clienti che a loro volta presentano offerte per conto dei propri clienti siano conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2, e al presente paragrafo ed esigano l’osservanza delle stesse prescrizioni da parte dei loro clienti. Nel caso di altri clienti lungo la catena commerciale che presentano offerte per conto dei propri clienti, il cliente direttamente precedente esige l’osservanza di tali prescrizioni dal cliente successivo nella catena.
La piattaforma interessata deve potersi avvalere di controlli svolti dai soggetti di cui al primo comma del presente paragrafo, dai loro clienti o dai clienti dei loro clienti ai sensi del presente paragrafo.
I soggetti di cui al primo comma del presente paragrafo devono essere in grado di dimostrare alla piattaforma d’asta, su sua richiesta a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera d), che le condizioni indicate nel primo comma del presente paragrafo, lettere a) e b), sono soddisfatte.
4. I soggetti indicati di seguito non sono legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all’asta, né partecipano alle aste per il tramite di uno o più soggetti ammessi all’asta a norma degli articoli 19 e 20, per proprio conto o per conto di terzi, se nell’ambito delle aste di cui trattasi fungono da:
a) responsabile del collocamento;
b) piattaforma d’asta, compresi eventuali sistemi di compensazione e di regolamento ad essa collegati;
c) soggetti in grado di esercitare, direttamente o indirettamente, una notevole influenza sull’amministrazione dei soggetti di cui alle lettere a) e b);
d) soggetti che lavorano per i soggetti di cui alle lettere a) e b).
Articolo 19
Requisiti per l’ammissione all’asta
1. I membri o i partecipanti al mercato secondario organizzato da una piattaforma d’asta che sono soggetti di cui all’articolo 18, paragrafo 1 o 2, possono partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma in questione senza dover ottemperare ad altri requisiti di ammissione, se risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i requisiti prescritti per l’ammissione dei membri o dei partecipanti alla negoziazione di quote sul mercato secondario organizzato dalla piattaforma d’asta non sono meno rigorosi dei requisiti elencati nel paragrafo 2;
b) la piattaforma d’asta riceve tutte le informazioni complementari necessarie per verificare l’osservanza dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo che non sono stati verificati in precedenza.
2. I soggetti che non sono né membri né partecipanti del mercato secondario organizzato dalla piattaforma d’asta, ma che sono legittimati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1 o 2, sono ammessi a partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma se:
a) hanno sede nell’Unione, o sono gestori, operatori aerei, società di navigazione o soggetti regolamentati;
b) detengono un conto designato del registro dell’Unione;
c) detengono un conto bancario designato;
d) designano almeno un rappresentante dell’offerente di cui all’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma;
e) forniscono alla piattaforma interessata, in ottemperanza alle disposizioni sull’adeguata verifica della clientela, tutte le informazioni necessarie riguardanti la loro identità, l’identità dei loro titolari effettivi, la loro integrità, il loro profilo aziendale e commerciale (tenuto conto dei mezzi impiegati per la costituzione del rapporto con l’offerente), la tipologia dell’offerente, la natura del prodotto messo all’asta, l’entità delle offerte previste e i mezzi di pagamento e di consegna;
f) forniscono alla piattaforma interessata tutte le informazioni necessarie riguardanti la loro situazione finanziaria, in particolare la capacità di far fronte tempestivamente agli impegni finanziari e ai debiti in essere al momento della scadenza;
g) adottano o sono in grado di adottare, su richiesta, le procedure e disposizioni contrattuali interne per l’osservanza della dimensione massima delle offerte stabilita ai sensi dell’articolo 48;
h) rispondono ai requisiti di cui all’articolo 40, paragrafo 1.
Articolo 20
Presentazione e trattamento delle domande di ammissione all’asta
1. Prima di presentare la prima offerta direttamente su una piattaforma d’asta, i soggetti di cui all’articolo 18, paragrafo 1 o 2, presentano alla piattaforma interessata una domanda di ammissione all’asta.
In deroga al primo comma, i membri o i partecipanti del mercato secondario organizzato dalla piattaforma d’asta interessata che rispondono ai requisiti dell’articolo 19, paragrafo 1, sono ammessi all’asta senza presentare la domanda alla piattaforma d’asta.
2. La domanda di ammissione all’asta di cui al paragrafo 1 è presentata trasmettendo alla piattaforma d’asta un modulo elettronico compilato. La piattaforma interessata fornisce il modulo elettronico e il relativo accesso via Internet e ne garantisce la funzionalità.
3. La domanda di ammissione all’asta è corredata della copia debitamente certificata di tutti i documenti giustificativi richiesti dalla piattaforma a dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 18, paragrafo 3, e all’articolo 19, paragrafo 2. La piattaforma d’asta può accettare copie di documenti che non sono debitamente certificate qualora possa ragionevolmente presumere che si tratti di copie conformi degli originali. La domanda di ammissione all’asta comprende almeno gli elementi indicati nell’allegato I.
4. Su richiesta, la domanda di ammissione all’asta e tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili, per ispezione, alle autorità nazionali di polizia o giudiziarie di uno Stato membro che svolgano indagini ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, lettera e), e a qualsiasi organo competente dell’Unione partecipante a indagini transfrontaliere.
5. Una piattaforma d’asta può negare l’ammissione alle sue aste qualora il richiedente rifiuti di compiere una qualsiasi delle seguenti operazioni:
a) soddisfare la richiesta della piattaforma di fornire ulteriori informazioni o chiarimenti o di comprovare le informazioni fornite;
b) fornire spiegazioni orali in seguito alla convocazione, da parte della piattaforma, di rappresentanti del richiedente;
c) consentire lo svolgimento di indagini o verifiche richieste dalla piattaforma, ad esempio visite sul posto o controlli casuali presso la sua sede;
d) soddisfare le richieste di informazioni presentate dalla piattaforma d’asta al richiedente, ai clienti del richiedente o, se del caso, ai clienti dei clienti, in ottemperanza all’articolo 18, paragrafo 3;
e) soddisfare le richieste di informazioni presentate dalla piattaforma d’asta per verificare la conformità ai requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
6. La domanda di ammissione all’asta si considera ritirata se il richiedente non presenta le informazioni richieste dalla piattaforma entro un congruo termine di almeno cinque giorni d’apertura indicato nella richiesta di informazioni ai sensi del paragrafo 5, lettere a), d) o e), oppure se non collabora nei colloqui o nelle indagini o verifiche di cui al paragrafo 5, lettere b) e c).
7. Il richiedente non fornisce a una piattaforma d’asta informazioni false o fuorvianti. Il richiedente comunica in maniera esaustiva, trasparente e tempestiva alla piattaforma tutti i cambiamenti che intervengono nella sua situazione e che potrebbero avere ripercussioni sulla sua domanda di ammissione alle aste condotte dalla piattaforma stessa o sull’avvenuta ammissione all’asta.
8. La piattaforma d’asta decide in merito alle domande presentate e comunica le sue decisioni ai richiedenti.
La piattaforma può:
a) concedere l’ammissione incondizionata alle proprie aste per un periodo non eccedente il periodo per il quale essa è designata, nonché eventuali proroghe o rinnovi;
b) concedere l’ammissione condizionale alle proprie aste per un periodo non eccedente il periodo per il quale essa è designata, subordinatamente all’adempimento, entro una data prestabilita, di alcune condizioni predeterminate adeguatamente verificate dalla piattaforma stessa;
c) negare l’ammissione alle proprie aste.
Articolo 21
Diniego, revoca o sospensione dell’ammissione all’asta
1. Una piattaforma d’asta nega l’ammissione alle proprie aste, o revoca o sospende l’ammissione già concessa, ai soggetti che:
a) non sono legittimati a presentare domanda di ammissione all’asta ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1 o 2;
b) non soddisfano i requisiti di cui agli articoli 18 e 19 e, se del caso, all’articolo 20; oppure
c) violano dolosamente o ripetutamente il presente regolamento, le condizioni dell’ammissione alle aste o altre istruzioni o disposizioni in materia.
2. La piattaforma nega l’ammissione alle proprie aste, o revoca o sospende l’ammissione già concessa, se sospetta il coinvolgimento del richiedente in fatti di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abusi di mercato, purché il diniego, la revoca o la sospensione non rischi di ostacolare l’azione delle autorità nazionali competenti volta perseguire o catturare gli autori di tali attività.
In caso di sospetti di cui al primo comma, la piattaforma d’asta interessata riferisce all’unità di informazione finanziaria (FIU, financial intelligence unit) di cui all’articolo 32 della direttiva (UE) 2015/849, in conformità dell’articolo 46, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. Una piattaforma d’asta può negare l’ammissione alle proprie aste, o revocare o sospendere l’ammissione già concessa, ai soggetti che:
a) violino colposamente il presente regolamento, le condizioni di ammissione alle aste condotte dalla piattaforma o altre istruzioni o disposizioni in materia;
b) si comportino comunque in maniera da recare pregiudizio al corretto ed efficiente svolgimento delle aste; oppure
c) siano contemplati dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b) o c), o dall’articolo 18, paragrafo 2, e non abbiano partecipato ad aste nei 220 giorni d’apertura precedenti.
4. I soggetti di cui al paragrafo 3 sono informati del diniego, della revoca o della sospensione dell’ammissione all’asta, e possono presentare ricorso scritto entro un congruo termine indicato nel provvedimento di diniego, revoca o sospensione. Dopo aver esaminato il ricorso scritto, la piattaforma può, se del caso:
a) concedere o ripristinare l’ammissione all’asta con effetto da una data determinata;
b) concedere l’ammissione condizionale o il ripristino condizionale dell’ammissione prescrivendo l’adempimento, entro una data determinata, di condizioni specifiche la cui realizzazione deve essere verificata dalla piattaforma stessa; oppure
c) confermare il diniego, la revoca o la sospensione dell’ammissione con effetto da una data determinata.
La piattaforma d’asta informa gli interessati della decisione adottata a norma del primo comma, lettere a), b) e c).
5. I soggetti cui è revocata o sospesa l’ammissione a norma dei paragrafi 1, 2 o 3 procurano che la loro esclusione dalle aste:
a) proceda in maniera ordinata;
b) non comprometta gli interessi dei loro clienti né interferisca con lo svolgimento efficiente delle aste;
c) non abbia ripercussioni sull’adempimento delle disposizioni relative ai pagamenti o di altre istruzioni o disposizioni in materia;
d) non comprometta l’adempimento dei loro obblighi di tutela delle informazioni riservate di cui all’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), punto ii), che rimangono in vigore per 20 anni dopo l’esclusione dalle aste.
Il provvedimento di diniego, di revoca o di sospensione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 deve indicare le misure necessarie per l’adempimento del presente paragrafo e la piattaforma verifica la realizzazione di tali misure.
CAPO V
DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO E SUE FUNZIONI
Articolo 22
Designazione del responsabile del collocamento
1. Ciascuno Stato membro designa un responsabile del collocamento. Gli Stati membri non possono mettere all’asta quote senza aver designato un responsabile del collocamento. Lo stesso responsabile del collocamento può essere designato da più di uno Stato membro.
2. Il responsabile del collocamento è designato in tempo utile prima dell’inizio delle aste e conclude e mette in atto i necessari accordi con la piattaforma designata o designanda, anche in riferimento ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento ad essa collegati, secondo modalità concordate.
3. Un soggetto che lavora o agisce a nome dello Stato membro si astiene dal rivelare informazioni privilegiate a soggetti che lavorano per il responsabile del collocamento, a meno che il soggetto che lavora o agisce a nome dello Stato membro le comunichi in base ad esigenze conoscitive nell’ambito del normale esercizio del proprio lavoro, professione o mansioni e lo Stato membro abbia accertato che il responsabile del collocamento ha istituito misure atte a prevenire l’abuso o la comunicazione illecita di informazioni privilegiate da parte di chiunque lavori per il responsabile del collocamento, oltre alle misure previste all’articolo 18, paragrafo 8, e all’articolo 19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014.
4. Le quote da mettere all’asta per conto di uno Stato membro sono ritirate dalle aste se detto Stato membro non ha designato un responsabile del collocamento o se gli accordi di cui al paragrafo 2 non sono conclusi o non sono entrati in vigore.
5. In seguito alla designazione del responsabile del collocamento, gli Stati membri ne comunicano tempestivamente l’identità e i recapiti alla Commissione, che li pubblica nel proprio sito web.
Articolo 23
Compiti del responsabile del collocamento
Il responsabile del collocamento:
a) mette all’asta il volume di quote che ciascuno Stato membro da cui è designato intende vendere, o per fondi o dispositivi beneficiari dei proventi delle aste secondo il diritto dell’Unione;
b) riceve i proventi delle aste spettanti a ciascuno Stato membro da cui è designato o ai fondi o dispositivi di cui alla lettera a);
c) versa i proventi delle aste spettanti a ciascuno Stato membro da cui è designato o ai fondi o dispositivi di cui alla lettera a).
CAPO VI
VENDITA ALL’ASTA DI QUOTE A FAVORE DI FONDI E CANCELLAZIONE DI QUOTE
Articolo 24
Quote da mettere all’asta per il Fondo per l’innovazione, il Fondo per la modernizzazione, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il Fondo sociale per il clima
1. La Banca europea per gli investimenti (BEI) è il responsabile del collocamento delle quote da mettere all’asta a partire dal 2021, in applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafi 8 e 9, e degli articoli 10 quinquies e 10 sexies della direttiva 2003/87/CE sulla piattaforma d’asta comune. L’articolo 22, paragrafi 2, 3 e 4, gli articoli 23, 35 e 36 e l’articolo 43, paragrafo 1, del presente regolamento si applicano mutatis mutandis alla BEI.
2. La BEI assicura che i proventi delle aste delle quote a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, e dell’articolo 10 sexies della direttiva 2003/87/CE siano versati, al più tardi 15 giorni dopo la fine del mese in cui sono stati generati, sul conto notificatole dalla Commissione. Prima dell’erogazione, la BEI può dedurre eventuali oneri supplementari per la detenzione e il versamento dei proventi delle aste, conformemente agli accordi conclusi con la Commissione in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione (23) e dell’articolo 10 sexies della direttiva 2003/87/CE.
3. La Commissione è il responsabile del collocamento delle quote da mettere all’asta in applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafo 8 ter, e dell’articolo 30 quinquies, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE sulla piattaforma d’asta comune. L’articolo 22, paragrafi 2, 3 e 4, gli articoli 23, 35 e 36 e l’articolo 43, paragrafo 1, del presente regolamento si applicano mutatis mutandis alla Commissione.
4. Il volume annuo delle quote da mettere all’asta di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 10 bis, paragrafo 8 ter, della direttiva 2003/87/CE è messo all’asta insieme ai rispettivi volumi annui di quote di cui all’articolo 10 del presente regolamento nelle aste condotte dalla piattaforma comune ed è distribuito in parti uguali in conformità dell’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, del presente regolamento.
Articolo 25
Procedura di cancellazione di quote
1. Lo Stato membro che, a causa della chiusura della capacità di generazione di energia elettrica nel proprio territorio, intende cancellare quote dal proprio volume totale da mettere all’asta a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE notifica alla Commissione tale intenzione entro il 31 dicembre dell’anno civile successivo all’anno della chiusura per mezzo del modello di cui all’allegato II del presente regolamento.
Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione entro il 31 maggio di un dato anno il numero esatto di quote da cancellare nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre di tale anno. Se il volume totale di quote da cancellare in tale periodo supera i cinque milioni di quote, tale volume è distribuito nel periodo tra il 1o settembre di tale anno e il 31 agosto dell’anno successivo. Lo Stato membro interessato effettua la prima notifica a norma del presente comma al più tardi due anni dopo la notifica di cui al primo comma.
2. Lo Stato membro che, in caso di chiusura della capacità di generazione di energia elettrica nel proprio territorio, non intende cancellare quote a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE comunica alla Commissione i motivi per non procedere alla cancellazione nella sua relazione a norma dell’articolo 21 della stessa direttiva.
3. Il volume di quote da cancellare a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE è detratto, dopo gli eventuali adeguamenti effettuati in applicazione della decisione (UE) 2015/1814 nei periodi di cui al paragrafo 1, secondo comma, dal volume che lo Stato membro deve mettere all’asta stabilito a norma dell’articolo 10 del presente regolamento.
4. La Commissione pubblica le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità dell’allegato II, tranne le relazioni di cui al punto 6 dello stesso allegato.
CAPO VII
DESIGNAZIONE DELLA PIATTAFORMA D’ASTA COMUNE E SERVIZI FORNITI DALLA STESSA
Articolo 26
Designazione di una piattaforma d’asta comune
1. Gli Stati membri designano una piattaforma d’asta comune con procedura d’appalto congiunta tra la Commissione e gli Stati membri partecipanti all’azione comune a norma del presente articolo, in qualità di amministrazioni aggiudicatrici.
2. La procedura d’appalto congiunta di cui al paragrafo 1 è eseguita in conformità dell’articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
3. La piattaforma d’asta comune è designata per un periodo massimo di cinque anni. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 172, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli Stati membri e la Commissione possono prorogare a sette anni tale periodo. Durante il periodo di vigenza della designazione, la Commissione può intraprendere una consultazione preliminare di mercato in conformità dell’articolo 166, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 al fine di verificare le condizioni di mercato e preparare il nuovo appalto.
4. L’identità e i recapiti della piattaforma d’asta comune di cui al paragrafo 1 sono pubblicati nel sito web della Commissione.
5. Gli Stati membri che aderiscono alle azioni comuni di cui al presente articolo dopo l’entrata in vigore dell’accordo sull’appalto congiunto concluso tra la Commissione e gli Stati membri già partecipanti all’azione accettano le modalità di tale accordo, nonché tutte le decisioni già adottate in forza dello stesso.
Agli Stati membri che, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, decidono di non partecipare all’azione comune di cui al presente articolo e di designare invece una propria piattaforma può essere riconosciuta la condizione di osservatori, nelle modalità convenute nell’accordo sull’appalto congiunto dagli Stati membri partecipanti all’azione comune e dalla Commissione e nel rispetto delle regole vigenti nell’Unione in materia di appalti pubblici.
Articolo 27
Servizi forniti agli Stati membri dalla piattaforma d’asta comune
1. La piattaforma d’asta comune fornisce agli Stati membri i seguenti servizi, definiti più dettagliatamente nel contratto di designazione:
a) accesso alle aste, a norma degli articoli da 15 a 21, compresa la fornitura e il mantenimento delle interfacce elettroniche su Internet e dei siti web necessari;
b) svolgimento delle aste a norma degli articoli da 4 a 7;
c) gestione del calendario delle aste a norma degli articoli da 8 a 14;
d) annuncio e notifica dei risultati delle aste a norma dell’articolo 52;
e) fornitura diretta, o garanzia della fornitura, dei sistemi di compensazione o di regolamento necessari per:
i) la gestione dei pagamenti effettuati dagli aggiudicatari o dai loro aventi causa e distribuzione dei proventi delle aste al responsabile del collocamento a norma degli articoli 35 e 36;
ii) la consegna delle quote vendute all’asta agli aggiudicatari o ai loro aventi causa, a norma degli articoli 37, 38 e 39;
iii) la gestione delle garanzie, compresa l’eventuale costituzione del margine di garanzia (margining), fornite dal responsabile del collocamento o dagli offerenti a norma degli articoli 40 e 41;
f) il monitoraggio delle aste, la comunicazione degli indizi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abusi di mercato, l’applicazione di eventuali misure correttive o sanzioni, ivi compresi i meccanismi di risoluzione delle controversie per via extragiudiziale, a norma degli articoli da 45 a 50 e dell’articolo 55, paragrafo 1;
g) la segnalazione a norma dell’articolo 34.
2. Con un anticipo minimo di 20 giorni d’apertura sull’inizio del primo periodo d’offerta da essa gestito, la piattaforma d’asta comune deve essere collegata ad almeno un sistema di compensazione o un sistema di regolamento.
3. Entro tre mesi dalla data della sua designazione, la piattaforma d’asta comune presenta alla Commissione la propria strategia di uscita.
Articolo 28
Servizi forniti alla Commissione dalla piattaforma d’asta comune
La piattaforma d’asta comune fornisce alla Commissione servizi di supporto tecnico per le attività da essa svolte ai seguenti fini:
a) coordinamento del calendario delle aste con piattaforme indipendenti di cui all’allegato III;
b) informazioni relative allo svolgimento delle aste a norma dell’articolo 44;
c) relazioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, e dell’articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE;
d) riesami del presente regolamento, della direttiva 2003/87/CE o degli atti delegati adottati in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, della stessa direttiva, che abbiano ripercussioni sul funzionamento del mercato del carbonio, in particolare sulla realizzazione delle aste;
e) qualsiasi altra azione comune riguardante il funzionamento del mercato del carbonio, in particolare la realizzazione delle aste, decisa dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti all’azione comune.
CAPO VIII
DESIGNAZIONE E COMPITI DELLE PIATTAFORME D’ASTA INDIPENDENTI
Articolo 29
Designazione di piattaforme d’asta indipendenti
1. Gli Stati membri non partecipanti all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, possono designare la propria piattaforma indipendente per la vendita all’asta del proprio volume di quote di cui agli articoli 10 e 11.
2. Una piattaforma indipendente può essere la stessa della piattaforma d’asta comune o una piattaforma d’asta diversa.
3. Lo Stato membro che desiderava designare una piattaforma indipendente era tenuto a informare la Commissione entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1031/2010.
4. La piattaforma indipendente deve essere scelta secondo una procedura di selezione conforme alla normativa nazionale e dell’Unione in materia di appalti, qualora una delle due normative prescriva lo svolgimento di una procedura di gara pubblica. Alla procedura di selezione si applicano tutti i rimedi giuridici e i procedimenti esecutivi contemplati dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale.
Il periodo di vigenza della designazione della piattaforma d’asta di cui al paragrafo 1 non supera i tre anni, prorogabili al massimo di altri due anni.
La designazione di una piattaforma indipendente di cui al paragrafo 1 non è effettiva prima dell’entrata in vigore dell’iscrizione della piattaforma in questione nell’allegato III, secondo quanto disposto nel paragrafo 6.
5. Lo Stato membro che decida di designare una piattaforma indipendente invia alla Commissione una notifica completa di tutti i seguenti elementi:
a) la denominazione della piattaforma che intende designare;
b) le modalità operative dettagliate del procedimento d’asta svolto dalla piattaforma che intende designare, ivi comprese le disposizioni contrattuali relative alla designazione della piattaforma stessa e ai sistemi di compensazione e di regolamento ad essa collegati, disciplinanti la struttura e il livello delle tariffe, la gestione delle garanzie, i pagamenti e le consegne;
c) il prodotto messo all’asta e tutte le informazioni di cui la Commissione ha bisogno per valutare se il calendario previsto sia compatibile con il calendario esistente o previsto della piattaforma d’asta comune e con eventuali altri calendari proposti da altri Stati membri che hanno designato una piattaforma indipendente;
d) le modalità dettagliate del monitoraggio e della vigilanza delle aste cui è soggetta, conformemente all’articolo 33, paragrafi 4, 5 e 6, la piattaforma designanda, nonché le norme dettagliate per la tutela contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, l’attività criminosa o gli abusi di mercato, ivi comprese le eventuali misure correttive o sanzioni;
e) le misure dettagliate adottate in conformità all’articolo 22, paragrafo 3, e all’articolo 32 per quanto riguarda la designazione del responsabile del collocamento.
6. Le piattaforme d’asta indipendenti designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo, il loro periodo di designazione, gli Stati membri che le designano ed eventuali condizioni od obblighi sono iscritti nell’allegato III, sempre che siano soddisfatte le prescrizioni del presente regolamento e rispettati gli obiettivi di cui all’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. La Commissione agisce esclusivamente sulla base di tali prescrizioni e obiettivi e tiene pienamente conto delle informazioni presentate dallo Stato membro interessato.
Se lo Stato membro che ha designato una piattaforma d’asta indipendente di cui al paragrafo 1 decide di designare nuovamente la stessa piattaforma alle stesse condizioni e agli stessi obblighi di cui al primo comma, l’iscrizione continua a essere valida sempre che lo Stato membro e la Commissione confermino che le prescrizioni del presente regolamento e gli obiettivi dell’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE sono soddisfatti. A tal fine lo Stato membro invia alla Commissione una notifica contenente le informazioni di cui al paragrafo 5 e informa gli altri Stati membri in merito alla nuova designazione. La Commissione rende pubblica la proroga della validità dell’iscrizione.
In difetto dell’iscrizione di cui al primo comma, lo Stato membro che scelga di designare una piattaforma indipendente utilizza, fino allo scadere di tre mesi dall’entrata in vigore dell’eventuale iscrizione di cui al primo comma, le piattaforme d’asta comuni per mettere all’asta la propria parte di quote che altrimenti sarebbe messa all’asta sulla piattaforma indipendente da designare.
Lo Stato membro che scelga di designare una piattaforma indipendente a norma del paragrafo 1 del presente articolo può comunque aderire all’azione comune unicamente per poter utilizzare la piattaforma d’asta comune di cui al terzo comma Tale partecipazione avviene a norma delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 5, secondo comma, ed è soggetta alle modalità convenute nell’accordo sull’appalto congiunto.
7. Lo Stato membro che non partecipa all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e sceglie di designare una piattaforma indipendente può aderire all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, a norma del paragrafo 5 del medesimo articolo.
Il volume di quote programmato per la messa all’asta in una piattaforma indipendente è ridistribuito in parti uguali nelle aste svolte dalla piattaforma comune pertinente.
Articolo 30
Compiti delle piattaforme d’asta indipendenti
Una piattaforma d’asta indipendente svolge gli stessi compiti della piattaforma comune, previsti all’articolo 27, salvo gestire il calendario delle aste di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera c), e presenta la strategia di uscita di cui all’articolo 27, paragrafo 3, allo Stato membro designante.
Le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 1, 2, 3 e paragrafo 5, primo comma, e agli articoli 9, 10, 12, 14 e 31 si applicano alle piattaforme d’asta indipendenti.
Articolo 31
Calendario delle aste per le piattaforme d’asta indipendenti
1. Il volume di quote di cui all’articolo 10 messo all’asta in singole aste condotte da una piattaforma indipendente è compreso tra 3,5 e 20 milioni di quote. Se in un determinato anno civile il volume totale delle quote che devono essere messe all’asta dallo Stato membro è inferiore a 3,5 milioni, le quote sono messe in vendita in un’unica asta per anno civile. Se tuttavia, a norma dell’articolo 1, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1814 un quantitativo di quote deve essere dedotto dal volume da mettere all’asta, il volume di quote di cui all’articolo 10 messe all’asta in una singola asta condotta da una piattaforma indipendente non può essere inferiore a 1 milione di quote in un periodo di 12 mesi.
2. Il volume di quote di cui all’articolo 11 messo all’asta in singole aste condotte da una piattaforma indipendente è compreso tra 2,5 e 5 milioni di quote. Se in un determinato anno civile il volume totale delle quote che devono essere messe all’asta dallo Stato membro è inferiore a 2,5 milioni, le quote sono messe in vendita in un’unica asta per anno civile.
Dal 1° gennaio 2025, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo che si applicano alle quote di cui all’articolo 10 si applicano anche alle quote di cui all’articolo 11.
3. Previa consultazione della Commissione, la piattaforma d’asta indipendente stabilisce i calendari delle aste, compresi i periodi d’offerta, i singoli volumi, le date delle aste, il prodotto messo all’asta e le date di pagamento e di consegna delle quote da mettere all’asta in singole aste in ciascun anno civile. I singoli volumi d’asta sono stabiliti in conformità degli articoli 10 e 11.
La piattaforma d’asta indipendente pubblica il calendario delle aste per un dato anno entro il 31 luglio dell’anno precedente per quanto riguarda le quote di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento, o successivamente appena possibile, purché la Commissione abbia dato istruzione all’amministratore centrale del registro dell’Unione di inserire la rispettiva tabella d’asta nel registro dell’Unione a norma del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
La piattaforma indipendente interessata stabilisce e pubblica il calendario delle aste solo dopo che la piattaforma comune ha stabilito e pubblicato i propri calendari delle aste in conformità dell’articolo 12, a meno che tale piattaforma non sia stata ancora designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1. Le piattaforme d’asta interessate possono stabilire contemporaneamente i calendari delle aste per le quote di cui agli articoli 10 e 11, purché sia rispettato il termine per la pubblicazione dei calendari delle aste di cui all’articolo 12.
I calendari delle aste pubblicati sono conformi alle condizioni o agli obblighi pertinenti di cui all’allegato III.
4. Se un’asta svolta da una piattaforma indipendente è annullata a norma dell’articolo 7, paragrafo 5 o 6, o dell’articolo 9, il volume messo all’asta è distribuito a norma dell’articolo 7, paragrafo 8, oppure, se la piattaforma d’asta interessata svolge meno di quattro aste in un determinato anno civile, è distribuito nelle due aste successive in programma sulla stessa piattaforma.
CAPO IX
REQUISITI PER LA DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI DEL COLLOCAMENTO E DELLE PIATTAFORME D’ASTA
Articolo 32
Requisiti per la designazione dei responsabili del collocamento
1. Quando designano i responsabili del collocamento gli Stati membri tengono conto in che misura i candidati:
a) presentano un rischio di conflitto d’interessi o abuso di mercato sulla base dei seguenti elementi:
i) l’attività da essi svolta nel mercato secondario;
ii) le procedure interne da essi messe in atto per attenuare il rischio di conflitti d’interessi o abusi di mercato;
b) sono in grado di svolgere tempestivamente i compiti di responsabile del collocamento ai più elevati livelli di professionalità e di qualità.
2. La designazione del responsabile del collocamento è subordinata alla conclusione degli accordi di cui all’articolo 22, paragrafo 2, tra il responsabile del collocamento e la piattaforma interessata.
Articolo 33
Requisiti per la designazione delle piattaforme d’asta
1. Solo un soggetto autorizzato come mercato regolamentato il cui gestore organizza un mercato secondario di quote di emissione o di derivati di quote di emissione può essere designato come piattaforma d’asta.
Qualora tuttavia sia previsto nei documenti di gara della procedura di appalto congiunta a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, un soggetto autorizzato come mercato regolamentato il cui gestore organizza un mercato dell’energia all’ingrosso ai sensi dell’articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), ma non organizza un mercato secondario delle quote o dei derivati delle quote, può partecipare alla procedura di appalto a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento. Se tale soggetto è designato come piattaforma d’asta comune, il suo gestore ottiene l’autorizzazione per organizzare un mercato secondario delle quote o dei derivati delle quote e garantisce di organizzare tale mercato secondario almeno 60 giorni d’apertura prima dell’inizio del primo periodo d’offerta gestito dalla piattaforma d’asta in questione.
2. Le piattaforme d’asta designate a norma del presente regolamento per la vendita di contratti (spot) a due giorni sono autorizzate, senza ulteriori prescrizioni legali o amministrative degli Stati membri, a prendere disposizioni adeguate al fine di agevolare l’accesso e la partecipazione alle aste degli offerenti di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 2.
3. Quando designano una piattaforma d’asta, gli Stati membri considerano in che misura i candidati dimostrano di garantire quanto segue:
a) rispetto del principio di non discriminazione, sia de jure che de facto;
b) accesso pieno, giusto ed equo alle aste per le PMI soggette al sistema unionale e accesso alle aste per gli emettitori di entità ridotta, come disposto all’articolo 27, paragrafo 1, all’articolo 27 bis, paragrafo 1, e all’articolo 28 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE;
c) efficienza economica e prevenzione di indebiti oneri amministrativi;
d) attenta vigilanza sulle aste, comunicazione degli indizi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abuso di mercato, applicazione delle misure correttive o sanzioni necessarie, ivi compresi i meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
e) prevenzione delle distorsioni della concorrenza nel mercato interno, in particolare nel mercato del carbonio;
f) corretto funzionamento del mercato del carbonio, con particolare riguardo alla realizzazione delle aste;
g) connessione a uno o a più sistemi di compensazione o sistemi di regolamento;
h) disposizioni adeguate che prescrivano alla piattaforma d’asta di trasferire tutti i beni materiali e immateriali necessari per lo svolgimento delle aste da parte della piattaforma che le succederà.
4. La piattaforma d’asta può essere designata solo se lo Stato membro in cui sono stabiliti l’aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore ha provveduto affinché le disposizioni nazionali che recepiscono il titolo III della direttiva 2014/65/UE si applichino alla messa all’asta di contratti (spot) a due giorni e affinché le sue autorità nazionali competenti siano in grado di autorizzare e supervisionare l’aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore secondo le disposizioni nazionali di recepimento del titolo VI di tale direttiva.
Se l’aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore non sono stabiliti nello stesso Stato membro, il primo comma si applica a entrambi gli Stati membri in cui sono stabiliti rispettivamente l’aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore.
5. Le autorità nazionali competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti l’aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore, designate a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, autorizzano il mercato regolamentato designato, o da designare, come piattaforma d’asta a norma del presente regolamento, purché il mercato regolamentato e il relativo gestore rispettino le disposizioni nazionali di recepimento del titolo III della direttiva 2014/65/UE. La decisione di autorizzazione è adottata conformemente alle disposizioni nazionali che recepiscono il titolo VI della direttiva 2014/65/UE.
6. Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 5 del presente articolo esercitano una sorveglianza efficace del mercato e adottano le misure necessarie affinché le prescrizioni di cui al suddetto paragrafo siano osservate. A tal fine esse devono poter esercitare nei confronti dell’aspirante mercato regolamentato e del relativo gestore, direttamente o con l’assistenza di altre autorità nazionali competenti designate a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, i poteri conferiti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 69 della stessa direttiva.
Ai fini della designazione di piattaforme d’asta a norma del presente regolamento, le disposizioni nazionali che recepiscono gli articoli da 79 a 87 della direttiva 2014/65/UE si applicano alla cooperazione tra le autorità nazionali competenti di diversi Stati membri e con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
CAPO X
SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI
Articolo 34
Obbligo di segnalare le operazioni
1. La piattaforma d’asta comunica all’autorità nazionale competente designata a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE e all’ESMA i dettagli completi ed esatti di ogni operazione eseguita sulla piattaforma d’asta che sfoci nel trasferimento di quote di emissioni agli aggiudicatari.
2. Le segnalazioni delle operazioni sono effettuate il più rapidamente possibile e al più tardi alla chiusura del giorno d’apertura successivo all’operazione.
3. La piattaforma d’asta è responsabile della completezza, dell’esattezza e della tempestiva trasmissione delle segnalazioni. Le eventuali informazioni sulle operazioni che non sono incluse nelle segnalazioni e che non sono a disposizione della piattaforma d’asta le sono trasmesse dagli offerenti e dai responsabili del collocamento.
Qualora vi siano errori o omissioni nella segnalazione delle operazioni, la piattaforma d’asta che effettua la segnalazione corregge le informazioni e trasmette all’autorità nazionale competente la segnalazione corretta.
4. La segnalazione delle operazioni include in particolare:
a) la denominazione delle quote o dei derivati delle quote;
b) il volume di quote acquistato;
c) le date e gli orari di esecuzione dell’operazione;
d) i prezzi dell’operazione;
e) l’identità degli aggiudicatari;
f) se del caso, l’identità dei clienti per conto dei quali è stata eseguita l’operazione.
Se l’aggiudicatario è una persona giuridica, la piattaforma d’asta, nel segnalarne l’elemento di identificazione, utilizza l’identificativo della persona giuridica di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (25).
La segnalazione è effettuata usando gli standard e i formati relativi ai dati stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione e include tutti i dettagli pertinenti di cui all’allegato I del medesimo regolamento.
CAPO XI
PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DEI PROVENTI D’ASTA
Articolo 35
Versamento da parte degli aggiudicatari e trasferimento dei proventi agli Stati membri
1. Gli aggiudicatari o i loro aventi causa, nonché gli intermediari che agiscono per loro conto, pagano l’importo dovuto, comunicato a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, lettera c), per le quote aggiudicate e comunicate a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, lettera a), trasferendo o disponendo il trasferimento dell’importo stesso mediante il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sul conto bancario designato del responsabile del collocamento, sotto forma di fondi disponibili al più tardi all’atto della consegna delle quote sul conto designato dell’offerente o sul conto di deposito designato del suo avente causa nel registro dell’Unione.
2. La piattaforma d’asta, ivi compresi i sistemi di compensazione o di regolamento ad essa collegati, trasferisce ai responsabili del collocamento che hanno venduto all’asta le quote in questione gli importi pagati dagli offerenti o dai loro aventi causa a seguito della vendita all’asta delle quote di cui agli articoli 10, 11 e 13.
3. I pagamenti destinati ai responsabili del collocamento sono effettuati in euro ovvero nella valuta dello Stato membro designante se quest’ultimo non appartiene all’eurozona, a discrezione dello Stato membro di cui trattasi e a prescindere dalla valuta in cui sono effettuati i pagamenti dagli offerenti, purché il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sia in grado di trattare la valuta in questione.
4. Il tasso di cambio è quello pubblicato subito dopo la fine del periodo d’offerta nei notiziari finanziari riconosciuti che sono indicati nel contratto di designazione della piattaforma d’asta interessata.
Articolo 36
Conseguenze del mancato pagamento o dei ritardi di pagamento
1. Le quote comunicate agli aggiudicatari a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, lettera a), sono consegnate ai medesimi o ai loro aventi causa solo quando l’intero importo dovuto comunicato loro a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, lettera c), è versato al responsabile del collocamento ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1.
2. Gli aggiudicatari o i loro aventi causa che non rispettino interamente gli obblighi prescritti dal paragrafo 1 entro il termine comunicato loro a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, lettera d), si considerano morosi.
3. Agli aggiudicatari morosi possono essere applicati uno o entrambi i seguenti oneri:
a) interessi di mora per ciascun giorno a decorrere dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, lettera d), fino alla data in cui il pagamento stesso è effettuato, al tasso d’interesse stabilito nel contratto di designazione della piattaforma, calcolati su base giornaliera;
b) una penale devoluta al responsabile del collocamento, previa deduzione delle spese relative ai sistemi di compensazione o ai sistemi di regolamento.
4. Se l’aggiudicatario è moroso e non effettua il pagamento si applica inoltre una delle seguenti opzioni:
a) la controparte centrale prende in consegna le quote ed effettua il versamento dell’importo dovuto al responsabile del collocamento;
b) l’agenzia di regolamento si avvale della garanzia prestata dall’offerente per effettuare il versamento dell’importo dovuto al responsabile del collocamento.
5. In caso di mancato regolamento, le quote sono messe in vendita nelle due aste successive in programma sulla piattaforma interessata.
CAPO XII
CONSEGNA DELLE QUOTE MESSE ALL’ASTA
Articolo 37
Trasferimento delle quote messe all’asta
Le quote messe all’asta dalla piattaforma sono trasferite dal registro dell’Unione a un conto designato del registro dell’Unione tenuto a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento in qualità di depositario, prima dell’inizio del periodo d’offerta e fino alla loro consegna agli aggiudicatari o ai loro aventi causa in base all’esito dell’asta, secondo quanto disposto dagli atti delegati adottati in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
Articolo 38
Consegna delle quote messe all’asta
1. Il sistema di compensazione o il sistema di regolamento assegna all’aggiudicatario ciascuna quota messa all’asta dallo Stato membro, finché il volume totale assegnato corrisponde al volume delle quote comunicato all’aggiudicatario a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, lettera a).
All’aggiudicatario possono essere assegnate quote di più Stati membri partecipanti alla stessa asta, se ciò è necessario per il raggiungimento del volume di quote comunicato all’aggiudicatario stesso a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, lettera a).
2. Previo versamento dell’importo dovuto a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, le quote assegnate sono consegnate a ciascun aggiudicatario o al suo avente causa il più rapidamente possibile e comunque non oltre il termine fissato per la consegna secondo il contratto (spot) a due giorni, trasferendo in tutto o in parte le quote comunicate all’offerente a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, lettera a), dal conto designato del registro dell’Unione tenuto a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento in qualità di depositario, a uno o più conti designati del registro dell’Unione tenuti dall’aggiudicatario o dai suoi aventi causa, ovvero a un conto di deposito designato del registro dell’Unione tenuto a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento in qualità di depositario per conto dell’aggiudicatario o dei suoi aventi causa.
Articolo 39
Consegna differita delle quote messe all’asta
Qualora non sia in grado, per circostanze di forza maggiore, di consegnare in toto o in parte le quote messe all’asta, il sistema di compensazione o il sistema di regolamento provvede alla consegna quanto prima possibile e gli aggiudicatari o i loro aventi causa sono tenuti ad accettare la consegna differita. L’aggiudicatario o il suo avente causa non dispongono di altri rimedi in caso di consegna differita.
CAPO XIII
GESTIONE DELLE GARANZIE
Articolo 40
Garanzia prestata dall’offerente
1. Prima dell’inizio del periodo d’offerta per la vendita all’asta di contratti (spot) a due giorni, gli offerenti o gli intermediari che agiscono per loro conto sono tenuti a fornire una garanzia al sistema di compensazione o al sistema di regolamento collegato alla piattaforma che conduce le aste.
2. La garanzia non escussa fornita dall’offerente non aggiudicatario, con gli eventuali interessi se trattasi di garanzia pecuniaria, è svincolata, su richiesta, quanto prima possibile dopo la fine del periodo d’offerta.
3. La garanzia fornita dall’offerente aggiudicatario e non escussa a fini di regolamento, con gli eventuali interessi se trattasi di garanzia pecuniaria, è svincolata, su richiesta, quanto prima possibile dopo il regolamento.
Articolo 41
Garanzia prestata dal responsabile del collocamento
1. Prima dell’inizio del periodo d’offerta per la vendita all’asta di contratti (spot) a due giorni, il responsabile del collocamento è tenuto a prestare una garanzia fornendo delle quote che il sistema di compensazione o il sistema di regolamento custodisce a titolo di garanzia in attesa della consegna. Il volume e la data di consegna di tali quote sono specificati nelle tabelle d’asta corrispondenti ai calendari delle aste di cui all’articolo 12 o 13, a norma del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
2. Se le quote fornite come garanzia ai sensi del paragrafo 1 non sono utilizzate, il sistema di compensazione o il sistema di regolamento può conservarle, a richiesta dello Stato membro che mette all’asta le quote, in un conto designato del registro dell’Unione tenuto a titolo di garanzia dal sistema stesso in qualità di depositario nell’attesa della consegna.
CAPO XIV
TARIFFE E SPESE
Articolo 42
Struttura e livello delle tariffe
1. La struttura e il livello delle tariffe, nonché le condizioni ad esse collegate, applicate dalla piattaforma e dai sistemi di compensazione e di regolamento, non possono essere meno favorevoli delle normali tariffe e condizioni vigenti sul mercato secondario.
Se previsto nei documenti di gara della procedura di appalto congiunta a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 29, paragrafo 4, il gestore della piattaforma d’asta può tuttavia aumentare le tariffe pagate dagli aggiudicatari a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, nella misura massima del 120 % delle normali tariffe equiparabili pagate dagli aggiudicatari di quote sul mercato secondario negli anni in cui i volumi d’asta sono ridotti di oltre 200 milioni di quote in applicazione degli articoli 1 e 1 bis della decisione (UE) 2015/1814.
2. La piattaforma, nonché i sistemi di compensazione e i sistemi di regolamento, possono applicare soltanto le tariffe, le deduzioni o le condizioni indicate espressamente nel contratto di designazione.
3. Tutte le tariffe e condizioni applicate a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili. Esse devono essere espresse in modo dettagliato con l’indicazione dell’importo dovuto per ciascun servizio.
Articolo 43
Spese relative al procedimento d’asta
1. I costi dei servizi di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e all’articolo 30, sono a carico degli offerenti e coperti dalle tariffe versate.
Sono invece a carico dello Stato membro che mette all’asta le quote le spese inerenti agli accordi di cui all’articolo 22, paragrafo 2, conclusi tra la piattaforma e il responsabile del collocamento per consentire a quest’ultimo di mettere all’asta le quote per conto dello Stato membro designante, ad esclusione delle spese relative ai sistemi di compensazione o di regolamento collegati alla piattaforma.
Le spese di cui al secondo comma sono dedotte dai proventi delle aste che devono essere versati ai responsabili del collocamento a norma dell’articolo 35, paragrafi 2 e 3.
2. Le modalità convenute nell’accordo sull’appalto congiunto di cui all’articolo 26, paragrafo 5, primo comma, o nel contratto che designa la piattaforma d’asta a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, possono derogare al paragrafo 1 del presente articolo imponendo agli Stati membri che abbiano notificato alla Commissione, a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, la decisione di non partecipare all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, ma che utilizzino successivamente la piattaforma d’asta comune, di versare alla piattaforma d’asta, ivi compresi i sistemi di compensazione o di regolamento ad essa collegati, i costi dei servizi di cui all’articolo 27, paragrafo 1, in relazione al volume di quote messe all’asta dallo Stato membro dalla data in cui esso inizia la messa all’asta tramite la piattaforma comune fino alla risoluzione o alla scadenza della designazione della piattaforma d’asta.
Il primo comma si applica anche agli Stati membri che non hanno aderito all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’accordo sull’appalto congiunto di cui all’articolo 26, paragrafo 5, primo comma.
Il primo comma non si applica allo Stato membro che aderisce all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, dopo la scadenza del periodo di designazione di cui all’articolo 29, paragrafo 4, secondo comma, o che fa uso della piattaforma d’asta comune per mettere all’asta la sua parte di quote in assenza dell’iscrizione di cui all’articolo 29, paragrafo 6.
3. Le spese a carico degli offerenti a norma del paragrafo 1 sono ridotte dell’importo delle spese sostenute dallo Stato membro a norma del paragrafo 2.
CAPO XV
VIGILANZA DELLE ASTE, MISURE CORRETTIVE E SANZIONI
Articolo 44
Monitoraggio delle aste
1. Entro la fine di ogni mese la piattaforma d’asta riferisce sullo svolgimento delle aste da essa condotte nel mese precedente, in particolare per quanto riguarda:
a) l’accesso equo e aperto;
b) la trasparenza;
c) la definizione del prezzo;
d) gli aspetti tecnici e operativi dell’esecuzione del contratto che designa la piattaforma d’asta;
e) il rapporto tra i procedimenti d’asta e il mercato secondario riguardo alle informazioni di cui alle lettere da a) a d);
f) eventuali indizi di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o attività criminose di cui la piattaforma d’asta è venuta a conoscenza nello svolgimento dei suoi compiti a norma dell’articolo 27 o dell’articolo 30;
g) eventuali violazioni del presente regolamento o dell’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE di cui la piattaforma d’asta è venuta a conoscenza nello svolgimento dei suoi compiti a norma dell’articolo 27 o dell’articolo 30 del presente regolamento;
h) il seguito dato alle informazioni riferite a norma delle lettere da a) a g).
Inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno la piattaforma d’asta fornisce una sintesi e un’analisi delle segnalazioni mensili dell’anno precedente.
2. La piattaforma d’asta trasmette le segnalazioni e le sintesi di cui al paragrafo 1 alla Commissione, agli Stati membri designanti e all’autorità nazionale competente designata in conformità dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014 e all’ESMA.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici pertinenti monitorano l’esecuzione dei contratti che designano le piattaforme d’asta. Gli Stati membri che designano una piattaforma d’asta indipendente notificano alla Commissione le eventuali inosservanze, compiute dalla piattaforma, del contratto che la designa tali da avere un effetto significativo sui procedimenti d’asta.
4. In conformità dell’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE la Commissione, per conto degli Stati membri che partecipano all’azione comune a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento e degli Stati membri che designano una piattaforma d’asta indipendente, pubblica relazioni sintetiche sulle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), del presente articolo.
5. I responsabili del collocamento, le piattaforme d’asta, le autorità nazionali competenti per la vigilanza e l’ESMA collaborano attivamente tra di loro e con la Commissione e, su richiesta, forniscono a quest’ultima eventuali informazioni di cui dispongono sulle aste, nella misura ragionevolmente necessaria per il loro monitoraggio.
6. Le autorità nazionali competenti per la vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento, le autorità nazionali competenti per la vigilanza dei soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, e l’ESMA, nell’ambito delle loro competenze, collaborano attivamente con la Commissione nella misura ragionevolmente necessaria per il monitoraggio delle aste.
7. Nell’adempimento dei propri obblighi a norma dei paragrafi 5 e 6, le autorità nazionali competenti tengono conto delle considerazioni inerenti al segreto d’ufficio cui sono assoggettate in applicazione del diritto dell’Unione.
Articolo 45
Vigilanza sui rapporti con gli offerenti
1. Una piattaforma d’asta vigila sul rapporto con gli offerenti provvedendo a:
a) vagliare le offerte presentate nel corso di detto rapporto al fine di garantire che il comportamento degli offerenti corrisponda alle informazioni sui clienti cui dispone la piattaforma e al loro profilo commerciale e di rischio, compresa se del caso la fonte dei finanziamenti;
b) mantenere in essere disposizioni sostanziali e procedurali per la regolare vigilanza sull’adempimento delle norme di condotta commerciale da parte dei soggetti ammessi all’asta ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 19;
c) vigilare sulle operazioni dei soggetti ammessi all’asta a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 19, e delle persone politicamente esposte, utilizzando i propri sistemi al fine di individuare le violazioni delle norme di cui alla lettera b) del presente comma, le condizioni inique o che possano turbare il corretto svolgimento delle aste e i comportamenti che possono indicare l’esistenza di abusi di mercato.
Quando vaglia le offerte a norma del primo comma, lettera a), la piattaforma d’asta dedica particolare attenzione a tutte le attività che, per loro natura, abbiano maggiori probabilità d’essere connesse al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o ad attività criminosa.
2. Una piattaforma d’asta provvede all’aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni che detiene in merito a un offerente. A tal fine può:
a) chiedere all’offerente informazioni, conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 20, paragrafi 5 e 7, al fine di monitorare il rapporto intercorrente con esso a decorrere dalla sua ammissione all’asta, per tutta la durata del rapporto e per un periodo di cinque anni dalla conclusione della sua ammissione all’asta;
b) chiedere ai soggetti ammessi all’asta di ripresentare la domanda di ammissione a intervalli periodici;
c) esigere che un offerente comunichi prontamente alla piattaforma d’asta eventuali modifiche delle informazioni comunicate conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 20, paragrafi 5 e 7.
3. La piattaforma d’asta registra e conserva quanto segue:
a) la domanda di ammissione all’asta presentata a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 19, paragrafo 2, ed eventuali modifiche;
b) le verifiche effettuate:
i) durante il trattamento della domanda di ammissione all’asta presentata a norma degli articoli 19, 20 e 21;
ii) nel corso del vaglio e del monitoraggio del rapporto con l’offerente a norma del paragrafo 1, lettere a) e c);
c) tutte le informazioni riguardanti l’offerta presentata da un dato offerente in un’asta, compresi l’eventuale ritiro o l’eventuale modifica dell’offerta medesima, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, e dell’articolo 6, paragrafo 4;
d)
tutte le informazioni riguardanti lo svolgimento delle aste cui l’offerente ha partecipato.
4. La piattaforma d’asta conserva le registrazioni di cui al paragrafo 3 durante l’intero periodo in cui l’offerente è ammesso alle sue aste e per almeno cinque anni dalla conclusione del rapporto con l’offerente.
Articolo 46
Notifiche relative al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o all’attività criminosa
1. Le autorità nazionali competenti di cui all’articolo 48, paragrafo 1 bis, della direttiva (UE) 2015/849 monitorano e provvedono a garantire la conformità della piattaforma d’asta a quanto segue:
a) le misure di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera e), e all’articolo 20, paragrafo 8, del presente regolamento;
b) l’obbligo di negare l’ammissione all’asta o di revocare o sospendere l’ammissione già concessa a norma dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento;
c) gli obblighi di monitoraggio e conservazione delle registrazioni di cui all’articolo 45 del presente regolamento;
d) gli obblighi di notifica di cui ai paragrafi 2 e 3.
Alle autorità nazionali competenti sono conferiti i poteri di cui all’articolo 48, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849.
La piattaforma d’asta può essere ritenuta responsabile della violazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, dell’articolo 20, paragrafi 5 e 8, dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 45 del presente regolamento. A tali violazioni si applicano le sanzioni e le misure di cui agli articoli da 58 a 62 della direttiva (UE) 2015/849.
2. La piattaforma d’asta, i suoi amministratori e i suoi dipendenti collaborano appieno con la FIU provvedendo tempestivamente a:
a) informare la FIU di propria iniziativa, anche tramite segnalazione, qualora sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli di sospettare che i fondi relativi alle aste provengono da attività criminose o sono collegati al finanziamento del terrorismo, e rispondere tempestivamente, in tali casi, alle richieste di informazioni ulteriori da parte della FIU;
b) fornire direttamente alla FIU, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.
Tutte le operazioni sospette, incluse quelle tentate, sono segnalate.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse alla FIU dello Stato membro sul cui territorio è situata la piattaforma d’asta interessata.
4. Lo Stato membro in cui è situata la piattaforma d’asta designata a norma del presente regolamento provvede affinché alla piattaforma in questione si applichino le disposizioni nazionali che recepiscono gli articoli 37, 38, 39 e 42, l’articolo 45, paragrafo 1, e l’articolo 46 della direttiva (UE) 2015/849.
Articolo 47
Notifiche relative ad abusi di mercato
1. La piattaforma d’asta segnala alle autorità nazionali competenti in conformità del regolamento (UE) n. 596/2014 indizi di abuso di mercato o tentato abuso di mercato ad opera di qualsiasi soggetto ammesso alle aste o di qualsiasi soggetto per conto del quale agisce il soggetto ammesso alle aste.
2. La piattaforma d’asta comunica alla Commissione e all’ESMA di aver presentato una notifica a norma del paragrafo 1, indicando le misure correttive adottate o che propone di adottare per contrastare l’abuso di mercato o il tentato abuso di mercato di cui al paragrafo 1.
Articolo 48
Dimensione massima dell’offerta e altre misure correttive
1. Al fine di attenuare un manifesto rischio, effettivo o potenziale, di abusi di mercato, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altra attività criminosa, nonché di comportamenti anticoncorrenziali, la piattaforma d’asta può imporre la dimensione massima dell’offerta o qualsiasi altra misura correttiva necessaria, previa consultazione e previo parere della Commissione al riguardo, purché l’applicazione di tale limite o di qualsiasi altra misura correttiva riduca effettivamente tale rischio. La Commissione può consultare gli Stati membri interessati per ottenerne il parere sulla proposta della piattaforma d’asta. La piattaforma d’asta tiene nella massima considerazione il parere della Commissione.
2. La dimensione massima dell’offerta è espressa come percentuale del numero totale di quote messe all’asta in una determinata asta o come percentuale del numero totale di quote messe all’asta in un determinato anno, in funzione della soluzione che la piattaforma d’asta ritiene più adatta ad attenuare il rischio di abusi di mercato.
3. Ai fini del presente articolo, per dimensione massima dell’offerta s’intende il numero massimo di quote per il quale può essere presentata, direttamente o indirettamente, un’offerta da parte di gruppi di soggetti elencati nell’articolo 18, paragrafo 1 o 2, che appartengano ad una delle seguenti categorie:
a) uno stesso gruppo di imprese, formato da un’impresa madre, dalle imprese figlie e dalle imprese affiliate;
b) uno stesso raggruppamento di imprese;
c) un’unità economica separata dotata di potere decisionale indipendente, qualora si tratti di soggetti controllati direttamente o indirettamente da organismi pubblici o enti di proprietà pubblica.
Articolo 49
Norme di condotta commerciale e altre disposizioni contrattuali
Le piattaforme d’asta possono prendere altri provvedimenti, direttamente o indirettamente, in base alle loro norme di condotta commerciale o a disposizioni contrattuali, nei confronti degli offerenti ammessi alle aste, purché tali provvedimenti non contrastino con gli articoli da 44 a 48, né pregiudichino l’applicazione degli stessi.
Articolo 50
Norme di condotta per soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi
1. Il presente articolo si applica:
a) ai soggetti ammessi a presentare offerte ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2;
b) alle imprese di investimento e agli enti creditizi; di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c).
2. I soggetti di cui al paragrafo 1 applicano le norme di condotta seguenti nei loro rapporti con i clienti:
a) accettano istruzioni dai clienti a condizioni analoghe;
b) si rifiutano di presentare offerte per conto di un cliente se hanno motivi ragionevoli di sospettare riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminose o abusi di mercato, fatte salve le disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 35 e 39 della direttiva (UE) 2015/849;
c) possono rifiutarsi di presentare offerte per conto di un cliente se possono ragionevolmente sospettare che il cliente stesso non è in grado di pagare le quote per le quali presenta l’offerta;
d)
concludono accordi scritti con i clienti, evitando di imporre condizioni o restrizioni inique ai clienti interessati e prevedendo tutte le condizioni riguardanti i servizi offerti, in particolare il pagamento e la consegna delle quote;
e) possono richiedere che i loro clienti depositino una somma a titolo di acconto per le quote;
f) non possono limitare indebitamente il numero di offerte che il cliente può presentare;
g) non possono escludere o limitare la facoltà dei clienti di avvalersi dei servizi di altri soggetti legittimati a presentare offerte per loro conto nelle aste a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a e), e dell’articolo 18, paragrafo 2;
h) prestano debita attenzione agli interessi dei propri clienti;
i) trattano i clienti correttamente e senza discriminazioni;
j) assicurano la disponibilità di adeguati sistemi e procedimenti interni per il trattamento delle domande dei clienti che li incaricano di operare come agenti nelle aste e per l’efficiente partecipazione alle aste, con particolare riguardo alla presentazione delle offerte per conto dei clienti, alla ricezione di pagamenti e garanzie dai clienti e al trasferimento delle quote ai clienti;
k) impediscono il trasferimento di informazioni riservate dal settore aziendale incaricato di ricevere, preparare e presentare le offerte per conto dei clienti al settore aziendale incaricato di preparare e presentare offerte per proprio conto o incaricato di operare per proprio conto nel mercato secondario;
l) conservano le informazioni ricevute o prodotte nello svolgimento del loro incarico di intermediari per la gestione di offerte per conto di clienti per cinque anni a partire dalla data in cui le informazioni stesse sono state ricevute o prodotte.
L’importo del deposito di cui al primo comma, lettera e), è calcolato in modo equo e ragionevole ed è stabilito negli accordi di cui alla lettera d) di tale comma. Dopo la conclusione dell’asta, la parte del deposito che non sia utilizzata per il pagamento delle quote deve essere restituita al cliente entro un congruo termine indicato negli accordi di cui al primo comma, lettera d).
3. I soggetti di cui al paragrafo 1 applicano le norme di condotta seguenti quando presentano offerte per conto proprio o per conto di clienti:
a) forniscono le eventuali informazioni richieste dalla piattaforma d’asta sulla quale sono ammessi a presentare offerte;
b) operano con integrità, competenza, prudenza e diligenza.
4. Le autorità nazionali competenti designate in conformità del regolamento (UE) n. 596/2014 e della direttiva (UE) 2015/849 dagli Stati membri in cui sono stabiliti i soggetti di cui al paragrafo 1 provvedono ad autorizzare tali soggetti ad esercitare le attività contemplate dallo stesso paragrafo, nonché a monitorare e far rispettare le norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3, in particolare attraverso il trattamento delle denunce presentate per violazione di tali norme.
5. Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 4 rilasciano l’autorizzazione ai soggetti di cui al paragrafo 1 solo se soddisfano le condizioni seguenti:
a) godono di buona reputazione e vantano un’esperienza sufficiente per garantire l’osservanza delle norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3;
b) hanno messo in atto le verifiche e i procedimenti necessari per gestire i conflitti di interesse e servire al meglio gli interessi dei loro clienti;
c) rispettano gli obblighi della direttiva (UE) 2015/849;
d) rispettano tutte le altre misure ritenute necessarie in base alla natura dei servizi di intermediazione offerti e del livello di complessità che caratterizza i clienti in base alle loro attività di investimento e di commercio, nonché in base alla valutazione dei rischi di riciclaggio di capitali, di finanziamento del terrorismo o di attività criminose.
6. Le autorità competenti nazionali degli Stati membri in cui sono autorizzati i soggetti di cui al paragrafo 1 provvedono a monitorare e far rispettare le condizioni stabilite al paragrafo 5. Lo Stato membro procura che:
a) le sue autorità nazionali competenti dispongano di poteri di indagine e possano applicare sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive;
b) sia predisposto un procedimento per il trattamento delle denunce e la revoca dell’autorizzazione in caso di inadempimento degli obblighi inerenti alla stessa;
c) le sue autorità nazionali competenti possano revocare l’autorizzazione concessa conformemente al paragrafo 5 ai soggetti autorizzati che abbiano violato, gravemente e sistematicamente, le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.
7. I clienti dei soggetti di cui al paragrafo 1 possono presentare denuncia alle autorità competenti di cui al paragrafo 4 per inosservanza delle norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3, secondo le regole procedurali vigenti per il trattamento di tali denunce.
8. I soggetti di cui al paragrafo 1 sono autorizzati, senza dover adempiere ulteriori prescrizioni giuridiche o amministrative degli Stati membri, a fornire servizi di intermediazione ai clienti di cui all’articolo 18, paragrafo 3, primo comma, lettera a).
CAPO XVI
TRASPARENZA E RISERVATEZZA
Articolo 51
Pubblicazione
In un sito web appositamente dedicato alle aste, che deve essere aggiornato e gestito dalla piattaforma stessa, è pubblicato quanto segue:
a) tutta la normativa, gli orientamenti, le istruzioni, i moduli, i documenti, gli annunci attinenti alle aste condotte sulla piattaforma, compreso il calendario delle aste;
b) ogni altra informazione non riservata attinente alle aste condotte su una determinata piattaforma, compreso l’elenco dei soggetti ammessi alle aste;
c) le decisioni, comprese quelle ai sensi dell’articolo 48, destinate a prescrivere la dimensione massima delle offerte ed eventuali altre misure correttive necessarie per ridurre rischi manifesti, effettivi o potenziali, di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abuso di mercato sulla piattaforma d’asta;
d) un elenco dei nomi, degli indirizzi, dei numeri di telefono, degli indirizzi di posta elettronica e dei siti web commerciali di tutti i soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi nelle aste condotte dalla piattaforma.
Le informazioni di cui al primo comma che non sono più attuali sono archiviate. Gli archivi sono accessibili attraverso il sito web dedicato alle aste di cui allo stesso comma.
Articolo 52
Annuncio e notifica dei risultati delle aste
1. La piattaforma d’asta annuncia i risultati di ogni asta da essa svolta. L’annuncio contiene almeno le seguenti informazioni:
a) il volume delle quote messe all’asta;
b) il prezzo di aggiudicazione dell’asta in euro;
c) il volume totale delle offerte presentate;
d) il numero totale di offerenti e il numero di aggiudicatari;
e) in caso di annullamento dell’asta, le aste alle quali sarà trasferito il volume di quote;
f) i proventi complessivi della vendita all’asta;
g) la ripartizione dei proventi tra gli Stati membri e i fondi di cui all’articolo 24, nel caso della piattaforma d’asta comune.
2. La piattaforma d’asta annuncia i risultati di ogni asta non appena sia ragionevolmente possibile. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono annunciate non oltre cinque minuti dopo la chiusura del periodo d’offerta, mentre le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a g), sono annunciate non oltre 15 minuti dopo la chiusura del periodo d’offerta.
3. Contemporaneamente all’annuncio delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), la piattaforma d’asta notifica a ciascun aggiudicatario quanto segue:
a) il numero totale di quote che devono essergli assegnate;
b) quali delle sue eventuali offerte a pari prezzo sono state selezionate con metodo casuale;
c) il pagamento da effettuare in euro ovvero nella valuta di uno Stato membro non appartenente alla zona euro, a scelta dell’offerente, purché il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sia in grado di trattare la valuta nazionale in questione;
d) la data entro la quale occorre effettuare il pagamento, in fondi disponibili, nel conto bancario designato del responsabile del collocamento.
4. Se la valuta scelta dall’offerente non è l’euro, la piattaforma d’asta comunica all’aggiudicatario il tasso di cambio di cui all’articolo 35, paragrafo 4, utilizzato per calcolare l’importo dovuto nella valuta scelta dallo stesso aggiudicatario.
5. La piattaforma comunica al pertinente sistema di compensazione o di regolamento ad essa collegato le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 3.
Articolo 53
Tutela delle informazioni riservate
1. Sono considerate riservate le seguenti informazioni:
a) contenuto dell’offerta;
b) contenuto di eventuali istruzioni per l’offerta, anche qualora questa non sia presentata;
c) informazioni che rivelano o dalle quali si può dedurre l’identità dell’offerente e qualsiasi delle seguenti informazioni:
i) numero delle quote che l’offerente intende acquistare in un’asta;
ii) prezzo che l’offerente intende pagare per tali quote;
d) informazioni riguardanti o ricavate da una o più offerte o istruzioni per l’offerta che, separatamente o nel loro complesso, possano:
i) fornire indicazioni sulla domanda di quote prima di una determinata asta;
ii) fornire indicazioni sul prezzo di aggiudicazione prima di una determinata asta;
e) informazioni fornite nell’ambito della costituzione o della vigenza dei rapporti intercorrenti con gli offerenti o nel quadro della vigilanza su tali rapporti a norma degli articoli 19, 20, 21 e 45;
f) segreti commerciali comunicati dai soggetti che partecipano a una procedura d’appalto competitiva per la designazione di una piattaforma d’asta;
g) informazioni sull’algoritmo utilizzato per la selezione casuale delle offerte a pari prezzo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma;
h) informazioni sui metodi applicati per stabilire cosa costituisce un prezzo di aggiudicazione notevolmente inferiore al prezzo prevalente sul mercato secondario prima e durante l’asta, di cui all’articolo 7, paragrafo 7.
2. I soggetti che hanno ottenuto, direttamente o indirettamente, informazioni riservate devono astenersi dal rivelarle, fatti salvi i casi di cui al paragrafo 3.
3. Il paragrafo 2 non osta alla rivelazione delle informazioni riservate se:
a) le informazioni sono già state rese note al pubblico in maniera lecita;
b) la rivelazione avviene con il consenso scritto dell’offerente, del soggetto ammesso all’asta o del soggetto che chiede l’ammissione all’asta;
c) la loro divulgazione è richiesta in ottemperanza ad un obbligo previsto dal diritto dell’Unione;
d) le informazioni sono state rese note in ottemperanza ad un provvedimento di un organo giurisdizionale;
e) le informazioni sono rivelate o rese note a fini di indagini o procedimenti penali, amministrativi o giudiziari svolti nell’Unione;
f) le informazioni sono compendiate o espunte prima della divulgazione rendendo improbabile il discernimento di dati riguardanti:
i) singole offerte o istruzioni per la presentazione di offerte;
ii) singole aste;
iii) singoli offerenti, offerenti potenziali o soggetti che chiedono l’ammissione alle aste;
iv) singole domande di ammissione alle aste;
v) singoli rapporti con gli offerenti;
g) si tratta di informazioni di cui al paragrafo 1, lettera f), se sono rivelate a impiegati degli Stati membri o della Commissione che partecipano alla procedura d’appalto di cui al medesimo punto, e che sono a loro volta tenuti al segreto d’ufficio o professionale nell’ambito del loro rapporto professionale;
h) la divulgazione avviene dopo la scadenza di 30 mesi decorrenti da una delle seguenti date, fatti salvi eventuali obblighi preesistenti in materia di segreto d’ufficio o professionale a norma del diritto dell’Unione:
i) per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), la data di inizio del periodo d’offerta dell’asta in cui le informazioni riservate sono rese note per la prima volta;
ii) per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), la data di conclusione del rapporto intercorrente con l’offerente;
iii) per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera f), la data di presentazione delle informazioni nell’ambito della procedura d’appalto competitiva.
4. Le misure necessarie per garantire che le informazioni riservate non siano indebitamente rivelate e le conseguenze dell’eventuale indebita rivelazione da parte della piattaforma d’asta, ivi compreso chiunque abbia un contratto di lavoro con la stessa, sono stabilite nel contratto che la designa.
5. La piattaforma, ivi compreso chiunque abbia un contratto di lavoro con la stessa, utilizza le informazioni riservate ricevute esclusivamente per l’adempimento dei suoi obblighi o per lo svolgimento dei suoi compiti in relazione alle aste.
6. I paragrafi da 1 a 5 non precludono lo scambio di informazioni riservate tra la piattaforma d’asta e i seguenti soggetti:
a) le autorità competenti nazionali incaricate della vigilanza delle piattaforme d’asta;
b) le autorità competenti nazionali incaricate di indagare e perseguire il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, le attività criminose o gli abusi di mercato;
c) la Commissione.
Le informazioni riservate scambiate a norma del presente paragrafo sono rivelate unicamente ai soggetti di cui al primo comma, lettere a), b) e c).
7. Chiunque lavori o abbia lavorato per una piattaforma d’asta è vincolato al segreto d’ufficio o professionale e provvede affinché le informazioni riservate siano tutelate a norma del presente articolo.
Articolo 54
Regime linguistico
1. Le informazioni scritte fornite dalla piattaforma d’asta in applicazione dell’articolo 51, paragrafo 1, o in esecuzione del contratto che la designa, e che non sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono redatte in una lingua comunemente impiegata nel mondo della finanza internazionale.
2. Gli Stati membri possono fornire, a loro spese, la traduzione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 nella o nelle loro lingue ufficiali nazionali.
Se uno Stato membro fornisce a sue spese la traduzione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 fornite dalla piattaforma d’asta comune, gli Stati membri che abbiano designato una piattaforma d’asta indipendente forniscono parimenti a loro spese la traduzione nelle stesse lingue di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 fornite da tale piattaforma indipendente.
3. I soggetti che chiedono l’ammissione alle aste e i soggetti ammessi alle aste possono presentare i seguenti documenti nella lingua di cui al paragrafo 4, purché lo Stato membro abbia deciso di fornire la traduzione nella stessa lingua in conformità del paragrafo 2:
a) le domande di ammissione alle aste, compresi i documenti giustificativi;
b) le offerte, nonché il ritiro o la modifica delle offerte;
c) eventuali domande connesse alle lettere a) o b).
Le piattaforme d’asta possono chiedere la traduzione certificata delle informazioni di cui al primo comma in una lingua comunemente usata nel mondo della finanza internazionale.
4. I soggetti richiedenti l’ammissione alle aste, i soggetti ammessi alle aste e gli offerenti che partecipano alle aste scelgono la lingua ufficiale dell’Unione nella quale intendono ricevere tutte le notifiche effettuate a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, dell’articolo 20, paragrafo 8, dell’articolo 21, paragrafo 4 e dell’articolo 52, paragrafo 3.
Se uno Stato membro ha deciso di fornire la traduzione a norma del paragrafo 2 nella lingua di cui al primo comma, tutte le altre comunicazioni orali o scritte effettuate dalla piattaforma ai soggetti richiedenti l’ammissione alle aste, ai soggetti ammessi alle aste o agli offerenti che partecipano alle aste sono effettuate nella lingua scelta a norma del primo comma senza alcun costo aggiuntivo per tali soggetti.
Anche qualora lo Stato membro abbia deciso di fornire la traduzione nella lingua di cui al primo comma a norma del paragrafo 2, i soggetti richiedenti l’ammissione alle aste, i soggetti ammessi alle aste e gli offerenti che partecipano alle aste possono comunque rinunciare al diritto di cui al secondo comma del presente paragrafo, autorizzando per iscritto la piattaforma interessata ad usare soltanto una lingua comunemente impiegata nel mondo della finanza internazionale per le comunicazioni di cui a tale comma.
5. Gli Stati membri sono responsabili dell’accuratezza delle traduzioni fornite a norma del paragrafo 2.
I soggetti che presentano la traduzione di un documento di cui al paragrafo 3 e le piattaforme che notificano documenti tradotti a norma del paragrafo 4 sono tenuti a garantire che si tratta di traduzioni accurate del testo originale.
CAPO XVII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 55
Diritto di ricorso
1. Le piattaforme d’asta dispongono di procedimenti extragiudiziali per l’esame dei ricorsi di:
a) soggetti richiedenti l’ammissione alle aste, in particolare soggetti la cui domanda di ammissione alle aste è stata respinta;
b) soggetti la cui domanda di ammissione alle aste è stata revocata o sospesa;
c) soggetti ammessi alle aste.
2. Gli Stati membri in cui il mercato regolamentato designato come piattaforma d’asta comune o piattaforma d’asta indipendente, o il relativo gestore, sono soggetti a vigilanza provvedono affinché le decisioni adottate nell’ambito del procedimento extragiudiziale di cui al paragrafo 1 siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di impugnazione giurisdizionale di cui all’articolo 74, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE. Tale diritto lascia impregiudicato il diritto di adire direttamente i tribunali o i competenti organi amministrativi previsto dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.
Articolo 56
Rettifica degli errori
1. Gli eventuali errori commessi nel trasferimento di pagamenti o quote, o nelle garanzie o nei depositi costituiti o svincolati a norma del presente regolamento, sono comunicati al sistema di compensazione o al sistema di regolamento non appena siano noti.
2. Il sistema di compensazione o il sistema di regolamento adotta tutte le misure necessarie per rettificare gli errori di cui al paragrafo 1 che gli siano comunicati o di cui venga a conoscenza con qualsiasi mezzo.
3. Chiunque tragga beneficio da un errore di cui al paragrafo 1 che non possa essere rettificato a norma del paragrafo 2 a causa di diritti di terzi acquirenti in buona fede, e che fosse a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’errore ma non lo abbia comunicato al sistema di compensazione o al sistema di regolamento, è tenuto a risarcire il danno causato.
Articolo 57
Abrogazione
1. Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.
Articolo 58
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.