Radiazioni ionizzanti durante le emergenze: i livelli di riferimento delle esposizioni sono l'oggetto del decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 aprile 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2023, n. 150).
Le disposizioni si applicano alle situazioni di esposizione di emergenza «suscettibili di comportare, nell'arco di un anno, per l'individuo rappresentativo della popolazione interessata dall'emergenza, valori di dose efficace o di dose equivalente superiori ai limiti di dose per gli individui della popolazione stabiliti ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101».
Fissati anche:
- i criteri generici per l'adozione delle misure protettive;
- le strategie di ottimizzazione per l'applicazione delle misure protettive.
Di seguito il testo degli articoli del decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 aprile 2022; l'allegato recante i criteri generici è disponibile in formato pdf alla fine della pagina.
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Decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 aprile 29 aprile 2022
Determinazione dei livelli di riferimento per le situazioni di
esposizione di emergenza radiologiche e nucleari e dei criteri
generici per l'adozione di misure protettive da inserirsi nei piani
di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I, del decreto legislativo 31
luglio 2020, n. 101. (23A03671)
(in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2023, n. 150)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni ed integrazioni»;
Vista la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, datata 5 dicembre
2013, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla
protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle
radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, e,
in particolare, l'art. 7, «Livelli di riferimento», e l'allegato I,
«Livelli di riferimento per l'esposizione della popolazione di cui
agli articoli 7 e 101»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante
«Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di
settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge
4 ottobre 2019, n. 117»;
Visto, in particolare, l'art. 172, comma 7, del decreto legislativo
31 luglio 2020, n. 101, che prevede che: «con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, dell'interno sentiti il Dipartimento della protezione
civile, l'ISIN, l'Istituto superiore di sanita', l'INAIL e il
Consiglio nazionale delle ricerche, sono stabiliti, anche in
relazione agli orientamenti dell'Unione europea e internazionali in
materia, i livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di
emergenza e i criteri generici per l'adozione di misure protettive,
da inserirsi nei piani di emergenza di cui al presente Titolo»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
ministeri», che stabilisce che il «Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare» e' rinominato «Ministero della
transizione ecologica»;
Tenuto conto degli orientamenti dell'Unione europea e
internazionali in materia disponibili, e in particolare:
della pubblicazione dell'International commission on radiological
protection (ICRP) 103: «The 2007 recommendations of the international
commission on radiological protection». Annals of the ICRP Volume
37/2-4, 2008;
della pubblicazione dell'International commission on radiological
protection (ICRP) 146: «Radiological protection of people and the
environment in the event of a large nuclear accident». Annals of the
ICRP Volume 49/4, 2020;
della pubblicazione dell'International atomic energy agency
(IAEA): «Preparedness and response for a nuclear or radiological
emergency». IAEA Safety standards series No. GSR Part 7;
del documento dell'Organizzazione mondiale della sanita' «Iodine
thyroid blocking - Guidelines for use in planning for and responding
to radiological and nuclear emergencies». ISBN 978 92 4 155018 5. WHO
2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli,
e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e
provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Sentito il Dipartimento della protezione civile;
Sentito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione (ISIN);
Sentito l'Istituto superiore di sanita' (ISS);
Sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL);
Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
Esperite le procedure di notifica alla Commissione europea ai sensi
dell'art. 33 del Trattato Euratom;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'interno;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle
situazioni di esposizione di emergenza suscettibili di comportare,
nell'arco di un anno, per l'individuo rappresentativo della
popolazione interessata dall'emergenza, valori di dose efficace o di
dose equivalente superiori ai limiti di dose per gli individui della
popolazione stabiliti ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo
31 luglio 2020, n. 101, di seguito denominato «decreto legislativo».
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui
all'art. 7 del decreto legislativo, si applicano le seguenti
definizioni:
1) «criteri generici per l'adozione di misure protettive»: valori
di dose proiettata (efficace, equivalente e assorbita per esposizione
esterna) e di dose assorbita ricevuta a seguito di esposizione
interna, in relazione ai quali si prende in considerazione l'adozione
di specifiche misure protettive;
2) «dose proiettata»: dose che si prevede possa essere ricevuta
in un intervallo di tempo dall'inizio dell'esposizione a seguito
dell'incidente, da tutte le vie di esposizione, quando non vengono
adottate misure protettive;
3) «dose residua»: dose che si prevede possa essere ricevuta,
inclusiva della dose gia' eventualmente ricevuta a seguito
dell'incidente al momento dell'inizio dell'attuazione delle misure
protettive, dall'individuo rappresentativo da tutte le vie di
esposizione, dopo che sono state completamente messe in atto le
misure protettive, o dopo che e' stata presa la decisione di non
applicare alcuna misura protettiva;
4) «strategia di protezione ottimizzata»: insieme coordinato di
misure protettive che consentono il rispetto di un livello di
riferimento prefissato e mirano a ottimizzare la protezione al di
sotto di detto livello di riferimento.
Art. 3
Livelli di riferimento
1. I livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di
emergenza, espressi in termini di dosi efficaci residue per
esposizione acuta o annua, sono fissati nell'intervallo tra 20 e 100
mSv nell'ambito, e secondo le procedure e i sistemi di
responsabilita', dei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I,
del decreto legislativo, tenendo in debito conto i principi generali
della radioprotezione per le situazioni di esposizione di emergenza
di cui all'art. 173 del medesimo decreto legislativo.
2. In accordo con quanto indicato all'art. 173, comma 1, punti b) e
c), del decreto legislativo, in applicazione del principio di
ottimizzazione, puo' essere considerato nell'ambito dei piani di
emergenza di cui al Titolo XIV del decreto legislativo, un livello di
riferimento al di sotto di 20 mSv in una situazione di esposizione di
emergenza in cui puo' essere fornita una protezione adeguata senza
causare danni sproporzionati dovuti alle contromisure protettive
attuate o costi eccessivi.
3. I valori piu' elevati dell'intervallo tra 20 e 100 mSv vengono
adottati nelle circostanze previste come estreme, in cui le misure
protettive per ridurre l'esposizione potrebbero comportare
conseguenze molto gravi sulle persone oppure non si ritenga possibile
pianificare di mantenere le esposizioni al di sotto di un livello di
riferimento inferiore.
4. Per la transizione da una situazione di esposizione di emergenza
a una situazione di esposizione esistente, oltre a quanto previsto
dall'art. 172, comma 6, e dall'allegato XXX del decreto legislativo,
si tiene conto delle disposizioni di cui all'allegato XXXV, punto 3,
lettera b), del decreto legislativo.
5. I livelli di riferimento si riferiscono all'individuo
rappresentativo.
Art. 4
Criteri generici per l'adozione delle misure protettive
1. Nei piani di emergenza di cui al Titolo XIV del decreto
legislativo, sono definiti i criteri generici predefiniti al
superamento dei quali si prevede l'attuazione di particolari misure
protettive.
2. Detti criteri sono fissati sulla base della strategia di
protezione ottimizzata, che, ai sensi dell'art. 173, comma 4, del
decreto legislativo, e' parte integrante dei piani medesimi, tenendo
conto dei valori riportati nella tabella A allegata al presente
decreto, nonche' ottimizzati in relazione alle circostanze in cui si
sviluppano o si prevede possano evolvere la situazione di esposizione
di emergenza e le sue caratteristiche.
3. I criteri generici in tabella A sono espressi in termini di
valori di dose proiettata in relazione ai quali si prende in
considerazione l'adozione delle misure protettive del riparo al
chiuso, dell'evacuazione o della dislocazione della popolazione
residente e della somministrazione di iodio stabile.
4. I criteri generici nella tabella A si riferiscono all'individuo
rappresentativo.
Art. 5
Strategie di ottimizzazione per l'applicazione delle misure
protettive
1. Le misure protettive di cui all'art. 4, comma 3, devono essere
pianificate ed eventualmente attuate nel corso di un'emergenza, in
modo coordinato e ottimizzato, valutando anche l'impatto delle loro
interazioni e interferenze reciproche sulle dosi residue per
l'individuo rappresentativo della popolazione interessata
all'emergenza.
2. Con riferimento ai principi di cui agli articoli 6 e 173, comma
1, del decreto legislativo, nella pianificazione delle situazioni di
esposizione di emergenza, ovvero nel corso di una emergenza,
l'ottimizzazione della protezione riguarda in via prioritaria le
esposizioni al di sopra del livello di riferimento e continua a
essere messa in atto anche al di sotto di detto livello, tenuto conto
delle valutazioni e delle registrazioni dell'efficacia delle misure
protettive adottate nel corso dell'emergenza.
3. Ai fini dell'adozione di eventuali misure protettive, si tiene
adeguato conto delle circostanze del caso concreto, quali il numero e
le caratteristiche delle persone interessate e le condizioni
atmosferiche.
4. L'ottimizzazione della strategia di protezione ha lo scopo di
mantenere le esposizioni al minimo ragionevolmente ottenibile,
valutando se il danno associato all'attuazione delle misure
protettive stesse non sia sproporzionato rispetto ai benefici
previsti. Cio' in relazione, tra l'altro, alle caratteristiche
specifiche dell'emergenza, del sito e dell'individuo rappresentativo.
Per la verifica dell'adeguatezza della strategia complessiva di
protezione, le dosi residue sono comparate ai livelli di riferimento.
5. In ottemperanza all'art. 173, comma 2, del decreto legislativo
e' da considerare sempre giustificata l'adozione di misure protettive
urgenti nel caso in cui le dosi proiettate, relative all'individuo
rappresentativo siano suscettibili di produrre, in mancanza di misure
protettive, reazioni tissutali che comportano seri effetti
deterministici.
6. Ai fini della predisposizione e dell'eventuale adozione delle
misure protettive di cui al comma 5, i criteri generici in termini di
dose assorbita per esposizione esterna acuta proiettata in un
intervallo di tempo inferiore a dieci ore sono riportati nella
tabella B allegata al presente decreto. La tabella C, allegata al
presente decreto, reca i criteri generici in termini di dose
assorbita a seguito di esposizione interna acuta dell'individuo
rappresentativo.
7. La somministrazione di iodio stabile e' indicata e di beneficio
apprezzabile nei soggetti di eta' non superiore a 40 anni, con
priorita' a bambini, adolescenti e donne in stato di gravidanza o
allattamento. Nel caso di esposizione alle radiazioni prolungata
(oltre ventiquattro ore) o ripetuta, potrebbero essere indicate piu'
somministrazioni, che sono ad ogni modo sconsigliate nei neonati,
nelle donne in stato di gravidanza o allattamento e nei soggetti di
eta' maggiore di 60 anni.
Art. 6
Aggiornamento
1. Il presente decreto e' aggiornato nel rispetto dell'evoluzione
dello stato dell'arte degli orientamenti dell'Unione europea e
internazionali in materia.
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei
compiti derivanti del presente decreto con le risorse umane,
strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza.